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LEGGE DI BILANCIO 2017

OCD177-2629

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ARTICOLO 1, COMMA 444<br />

desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun<br />

ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media<br />

costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE<br />

2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a<br />

ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico degli enti<br />

locali (di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).<br />

Rispetto alla disposizione vigente, che demanda ad un decreto di natura<br />

non regolamentare del Ministro dell’interno le riduzioni dei richiamati fondi<br />

statali, il comma 444:<br />

• espunge il riferimento alla natura non regolamentare del decreto del<br />

Ministro dell’interno (in proposito si segnala che, probabilmente per un<br />

difetto di coordinamento con la disposizione, nella relazione illustrativa<br />

al disegno di legge di bilancio permane il riferimento alla natura “non<br />

regolamentare” del decreto ministeriale);<br />

• demanda ad intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali la<br />

determinazione delle riduzioni, prima rimesse unilateralmente al<br />

decreto del Ministro dell’interno;<br />

• il Ministro dell’interno può prescindere dall’intesa solo in caso di<br />

inerzia della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (ovvero qualora<br />

non si pervenga ad un’intesa entro 45 giorni dalla data di iscrizione<br />

all’ordine del giorno della medesima Conferenza della proposta di<br />

riparto).<br />

Le modifiche che il comma 444 intende introdurre al procedimento per la<br />

determinazione delle anzidette riduzioni risulta in linea con quanto<br />

statuito dalla Corte costituzionale. Come si legge nella reazione<br />

illustrativa, la disposizione in commento “si pone l’obiettivo di recepire<br />

quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 129/2016”.<br />

Nello specifico, con detta sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato<br />

l’illegittimità dell’art. 16, comma 6, del decreto-legge n.95 del 2012 nella parte in<br />

cui prevede la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio senza alcuna forma<br />

di coinvolgimento degli enti interessati ed in assenza di un termine per l’adozione<br />

del decreto ministeriale.<br />

Secondo la suprema Corte, che richiama in proposito le sentenze n. 65 e n. 1<br />

del 2016, n. 88 e n. 36 del 2014, n. 376 del 2003, non è in discussione che “le<br />

politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche<br />

sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali”; né possono considerarsi<br />

illegittime le clausole di chiusura che consentano allo Stato di poter comunque<br />

giungere alla determinazione delle riduzioni dei trasferimenti, anche in via<br />

unilaterale, al fine di assicurare che l’obiettivo del contenimento della spesa<br />

pubblica sia raggiunto pur nella inerzia degli enti territoriali (ex multis, sentenze n.<br />

82 e 19 del 2015). Tuttavia, secondo la Corte costituzionale, “tale incidenza<br />

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