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LEGGE DI BILANCIO 2017

OCD177-2629

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ARTICOLO 1, COMMI 565 E 566<br />

come successivamente integrato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio<br />

1999, n. 28. Sulle questioni applicative era intervenuta la Circolare n. 112/E<br />

del 21 maggio 1999 del Ministero delle finanze, cui si farà riferimento in<br />

seguito.<br />

Le società non operative (disciplinate dalla legge 724 del 1994 e dal<br />

decreto-legge n. 138 del 2011) o “società di comodo” sono quelle non<br />

preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a<br />

gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. L’ordinamento tributario<br />

prevede una disciplina di contrasto di tali società, con fini antielusivi: tra<br />

l’altro, ad esse si applica una maggiorazione di 10,5 punti percentuali<br />

dell’aliquota IRES. Tale maggiorazione si applica anche alle società che<br />

presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta<br />

consecutivi (cd. società in perdita sistematica, su cui è poi intervenuto il<br />

D.Lgs. n. 175 del 2014). La riforma delle società di comodo, prevista dalla<br />

legge delega sulla riforma fiscale, non è stata attuata.<br />

Il comma 115 individuava i destinatari di tale agevolazione, ovvero le<br />

società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità<br />

limitata, per azioni e in accomandita per azioni che abbiano assegnato o<br />

ceduto ai soci beni immobili o beni mobili registrati, non strumentali<br />

all’attività di impresa.<br />

L’agevolazione riguarda anche le società che hanno per oggetto esclusivo o<br />

principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si<br />

sono trasformate in società semplici.<br />

L’agevolazione si applicava alle seguenti condizioni:<br />

• le cessioni o assegnazioni devono essere avvenute entro lo scorso 30<br />

settembre 2016;<br />

• tutti i soci cessionari o assegnatari dovevano risultare iscritti nel libro dei<br />

soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero dovevano<br />

essere iscritti entro il 31 gennaio 2016 (trenta giorni dalla data di entrata<br />

in vigore della legge di stabilità 2016), in forza di titolo di trasferimento<br />

avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.<br />

Il comma 116 individua in primo luogo la base imponibile cui applicare<br />

l’imposta sostitutiva, costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni<br />

assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto<br />

della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.<br />

L’imposta sostitutiva (che si applica in luogo delle imposte sui redditi e<br />

dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) ha un’aliquota dell’8<br />

per cento. Essa è elevata al 10,5 per cento per le società considerate non<br />

operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in<br />

corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.<br />

L’aliquota è del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta,<br />

annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, e su quelle delle<br />

società che si trasformano.<br />

Le riserve e i fondi in sospensione d’imposta sono poste patrimoniali<br />

costituite in occasione di particolari situazioni, in genere previste da norme<br />

speciali (ad esempio nel caso di rivalutazioni di beni d’impresa), che ne<br />

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