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LEGGE DI BILANCIO 2017

OCD177-2629

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ARTICOLO 1, COMMI 446-452<br />

• una quota non inferiore a 30 milioni in favore dei comuni istituiti a seguito<br />

di fusione, quale contributo straordinario previsto ai sensi dell'articolo 20<br />

del D.L. n. 95/2012 (cd. decreto spending review).<br />

Il comma 447 modifica inoltre la disciplina del contributo<br />

straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione per i<br />

dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurando tale contributo, a<br />

decorrere dal <strong>2017</strong>, al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti<br />

per il 2010 50 (in luogo del precedente 40%), fermo restando il limite<br />

massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario.<br />

A tal fine viene novellato l’articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012.<br />

Il comma 448 quantifica la dotazione del Fondo di solidarietà comunale<br />

a decorrere dall’anno <strong>2017</strong> in 6.197,2 milioni di euro. Tale dotazione è in<br />

parte assicurata attraverso il versamento di una quota dell'imposta<br />

municipale propria, di spettanza dei comuni, che resta fissata, come per il<br />

2016, nell’importo di 2.768,8 milioni di euro, eventualmente variata della<br />

quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la<br />

metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.<br />

Come ribadito nella Relazione tecnica, l’ammontare complessivo del Fondo<br />

resta determinato nel medesimo importo attribuito ai comuni nell’anno 2016, in<br />

attuazione del citato D.P.C.M. 18 maggio 2016.<br />

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito – in<br />

sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal<br />

D.Lgs. n. 23/2013 di attuazione del federalismo municipale - dall’articolo 1,<br />

comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) in<br />

ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU),<br />

introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito<br />

IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo,<br />

che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita<br />

per legge, è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale<br />

propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.<br />

Sulla disciplina del Fondo - recata dai commi da 380 a 380-octies dell’art. 1<br />

della legge n. 228/2012 - è da ultimo intervenuta la legge di stabilità per il<br />

2016 (legge n. 208/2015, art. 1, co. 17), che ne ha integrato la dotazione<br />

annuale, di 3.767,4 milioni di euro a decorrere dal 2016, quale ristoro del<br />

minor gettito derivante ai comuni dal nuovo regime di esenzioni disposte<br />

dalla legge medesima per l’IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad<br />

abitazione principale (art. 1, commi da 10 a 16, 53 e 54). Di conseguenza, è<br />

stata ridotta da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro la quota parte di IMU<br />

che, a partire dal 2016, viene annualmente versata dai comuni all’entrata<br />

del bilancio dello Stato nei singoli esercizi per finanziare il fondo<br />

50<br />

Ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul<br />

federalismo fiscale.<br />

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