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LEGGE DI BILANCIO 2017

OCD177-2629

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ARTICOLO 1, COMMI 554-564<br />

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le<br />

partecipazioni posseduti al 1° gennaio <strong>2017</strong>; il termine di versamento<br />

dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno <strong>2017</strong> (nel<br />

caso di opzione per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in<br />

tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed<br />

asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30 giugno <strong>2017</strong>.<br />

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l’articolo 2, comma 2,<br />

del D.L. n. 282 del 2002, volto ad introdurre la prima riapertura dei termini<br />

previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti,<br />

rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni. I richiamati<br />

articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di<br />

rivalutare i terreni (sia agricoli sia edificabili) e le partecipazioni in società<br />

non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti<br />

della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di<br />

un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.<br />

Il comma 555 fissa le aliquote di cui agli articoli 5, comma 2, e 7,<br />

comma 2, della legge n. 448 del 2001 in misura pari all'8 per cento.<br />

Il citato articolo 5, comma 2, prevedeva un'aliquota del 4 per cento per le<br />

partecipazioni qualificate e del 2 per cento per quelle non qualificate; l'articolo 7,<br />

comma 2, indicava per l'imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di<br />

terreni.<br />

Un innalzamento dell’aliquota era stato disposto dal comma 888 della<br />

richiamata legge di stabilità 2016 il quale ha previsto, in relazione alle<br />

partecipazioni non quotate e ai terreni, che le aliquote delle imposte sostitutive di<br />

cui al predetto articolo 5, comma 2 fossero pari all'8 per cento, e l'aliquota di cui<br />

all'articolo 7, comma 2, della medesima legge fosse raddoppiata.<br />

Il comma 556 prevede che i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,<br />

lettere a) e b), del TUIR (società di capitali residenti, enti e trust residenti<br />

che esercitano attività commerciali) che non adottano i princìpi contabili<br />

internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni<br />

d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui<br />

produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal<br />

bilancio in corso al 31 dicembre 2015.<br />

La rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che<br />

individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra<br />

disposizione di legge vigente in materia.<br />

La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio<br />

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per il quale il termine di<br />

approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore del<br />

provvedimento in esame. Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla<br />

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