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Libretto VRC - Demo - Homeero Building - Sito Web

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PRINCIPALI NORME NEGLI NEGLI STABILI STABILI CIVILI CIVILI<br />

LIBRETTO<br />

DEL CONDOMINIO<br />

Ringhiere - parapetti - corrimano<br />

Corrimano in edifici di civile abitazione<br />

La presenza del corrimano è prescritta per le scale presenti in edifici<br />

privati, realizzati a partire dal 1989, in forza del Regolamento di<br />

attuazione della legge per il superamento delle barriere<br />

architettoniche (decreto del ministero dei Lavori pubblici n. 236 del<br />

14 giugno 1989).<br />

In particolare, negli articoli 4.1.10 e 8.1.10, si dettano i requisiti<br />

progettuali e tecnico costruttivi per la realizzazione delle scale, in cui<br />

si fa esplicito riferimento alla presenza del necessario corrimano.<br />

Tali articoli evidenziando le prescrizioni che riguardano il corrimano.<br />

4.1.10 Le scale devono presentare un andamento regolare ed<br />

omogeneo per tutto il loro sviluppo.<br />

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa<br />

verso il vuoto e di corrimano.<br />

I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con<br />

materiale resistente e non tagliente.<br />

Ringhiere - parapetti in edifici di civile abitazione<br />

Il D.M. n. 236/89 si applica a tutti gli edifici (pubblici e privati) costruiti<br />

successivamente e a quelli anche antecedenti oggetto di interventi<br />

di ristrutturazione.<br />

Per interventi di ristrutturazione bisogna intendere quelli rivolti a<br />

trasformare gli organismi edilizi. Tali interventi comprendono il<br />

ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la<br />

eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed<br />

impianti” (art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978).<br />

Nel decreto ministeriale è prevista sia le definizione di altezza del<br />

parapetto, sia l'altezza minima che dev'essere rispettata.<br />

L'altezza del parapetto, si legge nell'art. 8 del D.M., è quella distanza<br />

misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita<br />

l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano<br />

o ringhierino) al piano di calpestio(art. 8.0.1.).<br />

Rispetto a balconi e terrazze, è sempre l'art. 8 a specificarlo «il<br />

parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere<br />

inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro» (art. 8.1.8.).<br />

Il parapetto delle scale che costituisce la difesa verso il vuoto deve<br />

avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una<br />

sfera di diametro di cm 10 (art. 8.1.10).<br />

Rispetto agli edifici precedenti si applicano comunque le norme<br />

previste all'epoca della costruzione con obbligo di adeguamento a<br />

quelle contenute nel D.M. n. 236/89 nel caso di interventi di<br />

ristrutturazione come sopra specificati.<br />

La normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'altezza<br />

minima del parapetto indicata come obbligatoria è pari ad un<br />

metro (cfr. d.lgs. n. 81/08 e prima di esso anche D.P.R. n. 547/1955).<br />

©<br />

LIBRETTO<br />

DEL CONDOMINIO<br />

Progetto <strong>Libretto</strong> by del HOMEERO Condominio -è un Grafica servizio by LIMMAGINE DESIGN Pagina Pag. 13 13<br />

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