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Luglio- Agosto 2019

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voce ai cittadini--------------------------------------<br />

sociali nel delicato tema dell’affido (e non sarebbe poi cosa negativa prevederlo anche per altre<br />

tipologie di utenza). Chi è sul campo, gli addetti ai lavori, chi a vario titolo opera con famiglie e<br />

bambini problematici “ha il polso” della situazione sul proprio territorio. Sono le associazioni di settore<br />

che dovrebbero raccogliere e osservare i comportamenti non cristallini dei servizi sociali, ma anche le<br />

scuole, le associazioni sportive e chiunque abbia a che fare nel quotidiano con i bambini. Sono queste le<br />

figure che dovrebbero poi segnalare i comportamenti deviati a un costituendo organo di controllo, il cui<br />

ruolo sarebbe appunto quello di esaminare i casi proposti e di svolgere le opportune verifiche con i<br />

servizi sociali interessati, sottoponendo le proprie conclusioni al Tribunale dei minori di competenza e/o<br />

alla Procura della Repubblica se si ravvisino abusi perseguibili penalmente, nonché all’Ordine degli<br />

assistenti sociali per eventuali richiami e/o azioni sanzionatorie. Un organo di controllo siffatto non<br />

avrebbe il potere di decidere l’allontanamento di un minore o il suo rientro nella famiglia di origine, che<br />

spetta al Tribunale dei minori, ma l’esclusivo potere di svolgere indagini per valutare che tutto sia<br />

avvenuto seguendo l’irrinunciabile principio della miglior tutela del bambino. Un organo di controllo di<br />

questa natura potrebbe utilmente essere ipotizzato come regionale. In ogni regione opererebbe così un<br />

organo che valuti i servizi sociali di un’altra regione, non limitrofa e non in interscambio (esempio: in<br />

Piemonte ci sia un organo che valuti l’operato dei servizi della regione Lazio, nel Lazio ci sia un organo<br />

che valuti operato dei servizi della regione Veneto, ecc.) con membri nominati:<br />

• un membro scelto dal Presidente della Regione dove ha sede l’organo, scelto tra i tecnici e<br />

non tra i politici<br />

• un membro scelto dal Tribunale dei Minori, scegliendo tra ex giudici minorili togati<br />

• un membro scelto dal Ministero delle Politiche sociali (potrebbe essere anche il Garante<br />

dell’Infanzia e dell’Adolescenza di quella regione)<br />

• un membro per ciascuna associazione che si occupa di affido in quella regione<br />

• uno psicologo o psicoterapeuta scelto tra coloro che vantano nel proprio curriculum<br />

esperienza a vario titolo a stretto contatto con i bambini in affido<br />

• un avvocato scelto tra coloro che più volte abbiano difeso i diritti dei bambini.<br />

Si dovrebbe prevedere un incontro settimanale di tale commissione; i membri non devono ricevere<br />

alcun compenso, ma si può prevedere solo un eventuale rimborso spese da parte del Ministero, legato<br />

esclusivamente alle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate (non previsto se abitano<br />

nella stessa città dove ha sede l’organo), che abbia la possibilità di ispezione sul loro operato. La sede di<br />

tale organo è da collocare nel capoluogo della regione dove opera, ma si può prevedere anche una<br />

presenza di più realtà per regione, con sedi distaccate in altre città della medesima, qualora la mole di<br />

lavoro fosse particolarmente elevata. Sempre la legge 149 di cui sopra cita, all’art. 5 comma 2 le<br />

associazioni familiari («avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del<br />

territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari»). Affinché<br />

possano essere posti in essere controlli seri e capillari, occorre che ciascuna famiglia affidataria sia<br />

tutelata da associazioni senza scopo di lucro che si occupano di minori, possibilità peraltro già prevista<br />

dalla legge. Il Comune che pone in essere un affidamento dovrebbe quindi avere l’obbligo di<br />

relazionarsi con tali associazioni e stipulare con esse una convenzione, prevedendo che la famiglia<br />

affidataria scelga un’associazione che la segua e la tuteli. Tale convenzione tra associazione e<br />

Comune può prevedere un rimborso spese forfettario di 100 euro mensili per ogni singolo affido (o<br />

anche meno) a copertura dei soli costi di gestione e di viaggio. L’organo di controllo ha facoltà di<br />

chiamare in audizione le associazioni che hanno fatto le varie segnalazioni per esporre più<br />

compiutamente la situazione.

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