LA TRASPARENZA DELLA PA SUI SITI WEB
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pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), nonché<br />
delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).<br />
Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l’altro, dati quali, ad<br />
esempio, l’indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone<br />
fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici<br />
economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce<br />
dell’Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l’indicazione<br />
di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni<br />
abitative, etc..<br />
Si evidenzia, inoltre, che il riutilizzo dei dati personali pubblicati ai<br />
sensi dei predetti artt. 26 e 27, non è libero, ma subordinato –come stabilito<br />
dallo stesso art. 7 del d. lgs. n. 33/2013– alle specifiche disposizioni di cui<br />
alla direttiva comunitaria 2003/98/CE e al d. lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006<br />
di recepimento della stessa, che non pregiudicano in alcun modo il livello<br />
di tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (sul<br />
punto si rimanda alle indicazioni fornite supra nel par. 6).<br />
Limiti al riutilizzo<br />
dei dati personali<br />
di soggetti destinatari<br />
di benefici<br />
economici<br />
9.e.i. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7<br />
aprile 2000, n. 118)<br />
L’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione<br />
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici<br />
descritti nel paragrafo precedente deve essere coordinato con le disposizioni<br />
che regolano la predisposizione dell’albo dei beneficiari di provvidenze<br />
di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).<br />
Per tale motivo –alla luce di un’interpretazione sistematica del quadro<br />
normativo emergente dalla recente novella in tema di trasparenza e al<br />
fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di<br />
pubblicazione– deve ritenersi che l’adempimento delle prescrizioni contenute<br />
negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni<br />
descritte nel paragrafo precedente, assorbe gli obblighi previsti dagli<br />
artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118 46 .<br />
Per gli stessi motivi, il Garante ritiene, inoltre, che i soggetti diversi<br />
dalle pubbliche amministrazioni 47 parimenti tenuti alla pubblicazione<br />
dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi del<br />
d.P.R. n. 118/2000 devono comunque rispettare le medesime cautele ed eccezioni<br />
previste dagli artt. 26 e 27 descritte nel paragrafo precedente (ad<br />
Coordinamento<br />
con gli obblighi<br />
previsti dal d.P.R.<br />
n. 118/2000<br />
L’adempimento<br />
degli obblighi di<br />
pubblicazione contenuti<br />
negli artt. 26<br />
e 27 del d. lgs. n.<br />
33/2013 assorbe gli<br />
obblighi previsti<br />
per gli stessi soggetti<br />
dal d.P.R. n.<br />
118/2000<br />
46 Cfr. Delibera Civit n. 59/2013 in tema di «Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,<br />
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati<br />
(artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)», cit..<br />
47 Cfr. la definizione contenuta nell’art. 11 del d. lgs. n. 33/2013 che richiama l’art. 1, comma 2,<br />
del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm..<br />
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