25.08.2015 Views

Rinnovo del permesso di soggiorno e sentenza di condanna di ...

Rinnovo del permesso di soggiorno e sentenza di condanna di ...

Rinnovo del permesso di soggiorno e sentenza di condanna di ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Se il documento <strong>di</strong> <strong>soggiorno</strong> non viene ritirato, la parte contraente che ha effettuato lasegnalazione procede al ritiro <strong>di</strong> quest’ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprioelenco nazionale <strong>del</strong>le persone segnalate".Può accadere che un citta<strong>di</strong>no straniero sia segnalato nel SIS da uno Stato membro <strong>del</strong>lospazio Schengen sulla base <strong>del</strong>l’articolo 96 <strong>del</strong>la convenzione Schengen, mentre risiederegolarmente in un altro Stato membro.Detta situazione appare illogica, poiché una persona residente nel territorio <strong>di</strong> uno Statomembro <strong>del</strong>lo spazio Schengen non può contemporaneamente essere registrata nel SIS inquanto persona "indesiderabile" nello spazio Schengen.Pertanto, è importante che ogni autorità <strong>di</strong> protezione dei dati, quando scopre che la personache esercita il proprio <strong>di</strong>ritto d’accesso al SIS si trova nella situazione sopra descritta, verifichiil rispetto <strong>del</strong>la procedura prevista all’articolo 25, paragrafo 2, <strong>del</strong>la convenzione Schengen,che, nella maggior parte dei casi, porta alla cancellazione <strong>del</strong>la segnalazione <strong>del</strong>la persona inquestione. Infatti, se il Paese che ha effettuato la segnalazione ritiene che non vi sia motivo <strong>di</strong>ritirare il titolo <strong>di</strong> <strong>soggiorno</strong> regolarmente rilasciato, la cancellazione <strong>del</strong>la segnalazione dal SISdeve essere automatica.Su questo punto la convenzione non lascia alcun margine <strong>di</strong>screzionale allo Stato che haeffettuato la segnalazione.Gli stu<strong>di</strong> effettuati in proposito da varie Associazioni hanno rivelato che questa procedura non èsistematicamente attuata e che può risultare assai lunga per l’interessato.Pare inoltre che gli Stati membri ritengano <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>del</strong>la facoltà <strong>di</strong> valutare la necessità <strong>di</strong>cancellare una segnalazione sulla base <strong>del</strong>l’articolo 25, paragrafo 2 <strong>del</strong>la convenzioneSchengen.Alla luce <strong>di</strong> queste constatazioni, le autorità <strong>di</strong> protezione dei dati dovrebbero applicare iprincipi seguenti:* verificare se la persona segnalata nel SIS sia in possesso <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong> <strong>soggiorno</strong> in corso <strong>di</strong>vali<strong>di</strong>tà rilasciato da uno degli Stati membri <strong>del</strong>lo spazio Schengen,* in questa ipotesi, rammentare alle autorità interessate il carattere automatico (salvoeccezioni) <strong>del</strong>la cancellazione <strong>del</strong>la segnalazione, e insistere affinché la cancellazione dei datinel SIS intervenga celermente.L’articolo 96 <strong>del</strong>la Convenzione recita,in proposito,testualmente1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini <strong>del</strong>la non ammissione sono inseriti in base ad unasegnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto <strong>del</strong>le norme proceduralipreviste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organigiuris<strong>di</strong>zionali.2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza <strong>di</strong> uno straniero nelterritorio nazionale costituisce una minaccia per l’or<strong>di</strong>ne e la sicurezza pubblica o per lasicurezza nazionale.In particolare ciò può verificarsi nel caso:a. <strong>di</strong> uno straniero <strong>condanna</strong>to per un reato passibile <strong>di</strong> una pena privativa <strong>del</strong>la libertà <strong>di</strong>almeno un anno.b. <strong>di</strong> uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi <strong>di</strong> ritenere che abbia commesso fattipunibili gravi, inclusi quelli <strong>di</strong> cui all’ articolo 71, o nei cui confronti esistano in<strong>di</strong>zi reali cheintenda commettere fatti simili nel territorio <strong>di</strong> una Parte contraente.3. Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto <strong>di</strong> unamisura <strong>di</strong> allontanamento, <strong>di</strong> respingimento o <strong>di</strong> espulsione non revocata nè sospesa checomporti o sia accompagnata da un <strong>di</strong>vieto d’ingresso o eventualmente <strong>di</strong> <strong>soggiorno</strong>, fondatasulla non osservanza <strong>del</strong>le regolamentazioni nazionali in materia <strong>di</strong> ingresso e <strong>di</strong> <strong>soggiorno</strong>degli stranieri.Il successivo art.101, in tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ai dati inseriti nell’archivio <strong>di</strong> Schengen,enuncia:1. L’accesso ai dati inseriti nel Sistema d’Informazione Schengen e il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> consultarli -<strong>di</strong>rettamente sono riservati esclusivamente alle autorità competenti in materia <strong>di</strong>:a. controlli alle frontiere;b. altri controlli <strong>di</strong> polizia e doganali effettuati all’interno <strong>del</strong> Paese e relativo coor<strong>di</strong>namento.2. Inoltre, l’accesso ai dati inseriti conformemente all’articolo 96 ed il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> consultarli<strong>di</strong>rettamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalleautorità centrali competenti per l’esame <strong>del</strong>le domande <strong>di</strong> visti e dalle autorità competenti per

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!