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Rinnovo del permesso di soggiorno e sentenza di condanna di ...

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il rilascio dei documenti <strong>di</strong> <strong>soggiorno</strong> e per l’amministrazione degli stranieri nei quadro<strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> circolazione <strong>del</strong>le persone previste dallapresente Convenzione.L’accesso ai dati è <strong>di</strong>sciplinato dal <strong>di</strong>ritto nazionale <strong>di</strong> ciascuna Parte contraente.3. Gli utenti possono consultare soltanto i dati necessari per l’assorbimento dei propri compiti.4. Ciascuna Parte contraente comunica al Comitato esecutivo l’elenco <strong>del</strong>le autoritàcompetenti, autorizzate a consultare <strong>di</strong>rettamente i dati inseriti nel Sistema d’InformazioneSchengen.L’elenco in<strong>di</strong>ca per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e per quali compiti.Appare evidente come risulti precluso dalla normativa citata al citta<strong>di</strong>no straniero,innanzitutto,ma anche ai <strong>di</strong>fensori e finanche agli stessi Giu<strong>di</strong>ci,investiti <strong>del</strong>la legittimità <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mentiespulsivi, l’accesso alle informazioni contenute nel SIS atteso che tale accesso in base allaConvenzione può essere <strong>di</strong>sciplinato da ciascun Paese contraente,anche in maniera <strong>di</strong>fforme,eche potrebbe limitare tale <strong>di</strong>ritto a talune categorie <strong>di</strong> soggetti pubblici così precludendo allostraniero ogni possibilità <strong>di</strong> articolare una propria <strong>di</strong>fesa in aperta violazione <strong>del</strong>l’art.6 <strong>del</strong>laConvenzione Europea dei <strong>di</strong>ritti <strong>del</strong>l’uomo e <strong>del</strong>le libertà fondamentali.Tale valutazione appare,ora, con<strong>di</strong>visa da parte <strong>di</strong> alcuni Tribunali investiti <strong>del</strong>la rilevantequestio- ne che,in alcune decisioni,hanno sancito la illegittimità <strong>di</strong> tale preclusione.Il Tribunale <strong>di</strong> Avellino,con un importante provve<strong>di</strong>mento emanato in tema <strong>di</strong> applicazione<strong>del</strong>l’art.96 <strong>del</strong>la Convenzione Schenghen, ha stabilito,in maniera <strong>del</strong> tutto innovativa,che ai fini<strong>del</strong> rinnovo <strong>del</strong> <strong>permesso</strong> <strong>di</strong> <strong>soggiorno</strong> al citta<strong>di</strong>no straniero "la mera in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> unasegnalazione ex art.96 <strong>del</strong>la Convenzione <strong>di</strong> Schenghen,comporta l’obbligo per la Prefettura <strong>di</strong>in<strong>di</strong>care nel provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> espulsione la ipotesi specifica posta a base <strong>del</strong>la segnalazione erisultante dal sistema informatico(SIS) al fine <strong>di</strong> consentire al destinatario <strong>del</strong> provve<strong>di</strong>mento<strong>di</strong> poter esercitare una adeguata <strong>di</strong>fesa in sede giuris<strong>di</strong>zionale.Né, d’altro canto, la carenza motivazionale <strong>del</strong> provve<strong>di</strong>mento risulta superatasuccessivamente dal rilascio <strong>del</strong>la documentazione relativa alla situazione <strong>del</strong>lo straniero,postoche la Prefettura non rilasciava il documento posto a fondamento <strong>del</strong>la espulsione costituitodalla segnalazione emessa dall’autorità olandese,onde consentire allo straniero <strong>di</strong> prenderecognizione dei motivi posti a suo fondamento ".Il ricorrente aveva dedotto,quali motivi <strong>di</strong> opposizione,l’eccesso <strong>di</strong> potere <strong>di</strong> cui risultava affettoil decreto espulsivo per non avere l’amministrazione esternato l’interesse pubblico che l’attoimpugnato era in<strong>di</strong>rizzato a tutelare ed,in specie,per non avere in<strong>di</strong>cato il documento probanteposto a fondamento <strong>del</strong>la espulsione <strong>del</strong> citta<strong>di</strong>no straniero.Inoltre la avveduta <strong>di</strong>fesa aveva eccepito la carenza <strong>di</strong> istruttoria posta a base elprovve<strong>di</strong>mento steso e la carenza <strong>di</strong> motivazione non avendo precisato a quale <strong>del</strong>le ipotesipreviste dall’art.96 <strong>del</strong>la Convenzione Schengen avesse voluto fare riferimento.Rammenta il Tribunale, su quest’ultimo punto, che la motivazione <strong>del</strong> provve<strong>di</strong>mento,secondoun orientamento costante <strong>del</strong>la Suprema Corte,non deve essere solo apparente ma devecontenere la in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong>le circostanze <strong>di</strong> fatto che hanno dato luogo alla sua adozione alfine <strong>di</strong> consentire al destinatario <strong>di</strong> comprendere le ragioni <strong>del</strong>la espulsione e <strong>di</strong> potersiadeguatamente <strong>di</strong>fendere.Di una tale motivazione risultava <strong>del</strong> tutto carente il provve<strong>di</strong>mento con la conseguenza cheera stato revocato il <strong>permesso</strong> <strong>di</strong> <strong>soggiorno</strong> <strong>del</strong>lo straniero benchè avesse i requisiti per poteraccedere alla regolarizzazione prevista dalla Legge 189/2002.Dello stesso avviso è il TAR <strong>del</strong> Veneto quando afferma che"Una interpretazione costituzionalmente corretta <strong>del</strong>le ragioni ostative <strong>del</strong>la legge italiana, non può che obbligare l’amministrazione ad acquisire dallo Stato estero la documentazione relativa alle ragioni <strong>del</strong>lainammissibilità nell’area Schengen,in quanto le fattispecie previste dalla norma <strong>del</strong> trattato,vanno dalla commissione <strong>di</strong> gravi reati fino alla semplice irregolarità amministrativa.Risulta in<strong>di</strong>spensabile,quin<strong>di</strong>,che l’autorità nazionale acquisisca una idonea documentazionedallo Stato estero, onde appurare quale sia la ragione <strong>del</strong>la <strong>di</strong>chiarata inammisibilità, e, solosulla base <strong>di</strong> tale istruttoria, motivare l’eventuale provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> regolarizzazione.Quin<strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento generico <strong>di</strong> rifiuto <strong>del</strong>la regolarizzazione per la semplice segnalazione<strong>del</strong>l’interessato nel Sistema Informativo Schengen, risulta essere - sempre sulla base<strong>del</strong>l’interpretazione adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale <strong>del</strong> Veneto e in base alnecessario rispetto dei principi <strong>del</strong>la nostra Costituzione - un provve<strong>di</strong>mento illegittimo e puòessere validamente impugnato(4).

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