Lezione n. 8
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GESTIONE<br />
Dopo il Dlg. 112/98 comunque la via per una gestione dei BBCC più allargata da<br />
parte degli enti locali territoriali (regioni, provincie, comuni) è stata tracciata e gli<br />
strumenti gestionali indicati a questi enti dalla 142/1990 ed ora dal T.U.267/2000<br />
degli enti locali. Questo ultimo all’art.13 individua nel Comune un ente a fini<br />
generali e che quindi ha cura di tutti gli interessi del territorio e quindi anche<br />
Culturali (mentre nella 142/90 i settori di competenza per enti locali erano tre: sviluppo<br />
economico, serv.sociali, territorio)<br />
In particolare nel Dlg.112/98 sono stati definiti i termini beni culturali, beni ambientali<br />
e i termini tutela, valorizzazione attività culturali, promozione (art.148), le funzioni<br />
(tutela) riservate allo Stato (art.149), si parla di gestione e della possibilità di<br />
trasferimento a regioni, provincie e comuni di alcuni musei statali (art.150), di<br />
funzioni e compiti di valorizzazione ai quali sono chiamati lo Stato, le regioni e gli<br />
enti locali (art.152), di funzioni e compiti di promozione come sopra (art.153), e<br />
infine dell’istituzione di commissioni in ogni regione per i beni e le attività<br />
culturali (artt.154-155).<br />
Tutte queste definizioni sono state ora rielaborate dal Codice Urbani che, nella Parte I,<br />
attribuisce allo Stato la tutela (artt.3-4) aprendo tuttavia alla cooperazione tra Stato<br />
e altri enti pubblici territoriali (art.5) e parla di Valorizzazione (art.6) comprendente<br />
funzioni e attività “dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e<br />
ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del<br />
patrimonio stesso”.