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Requisitoria PM - ANACNA

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Si apre l’udienza del 05 marzo 2004 e si svolgono gli adempimenti preliminari. Viene data la<br />

parola al Pubblico Ministero per le conclusioni.<br />

P.M. – Fin dalle prime battute di questa indagine, proprio dall’iniziale aggregarsi di dati,<br />

documenti, informazioni, notizie che provenivano ed erano richieste e naturalmente<br />

soprattutto alle Parti interessate, ho percepito spontanea la sensazione del déjà vu, tutto<br />

ciò mi ricordava qualcosa. Sensazione che è andata intensificandosi ed aumentando di<br />

frequenza nella ricorrenza man mano che il materiale si ingrossava ancora di pareri,<br />

valutazioni, consulenze... e tutto ciò mentre all’esterno di questo processo, ma il<br />

processo si fa nel mondo, si apriva questo, naturalmente vasto, canale mediatico<br />

anch’esso alimentato soprattutto dalle parti interessate in cui confluivano e volavano<br />

ancora dati, notizie, riferimenti, concetti, parole. Le parole sono pietre. E questa...<br />

goccia è diventata sempre più cascata, soprattutto durante la fase dell’istruttoria<br />

dibattimentale, le consulenze, e ascoltando un consulente, non dirò quale perché non ha<br />

alcuna importanza, il pensiero subliminale ha preso forma, contorni precisi. Era un<br />

ancestrale ricordo culturale. Il caso è chiaro, è contemplato da cento gride, questa è una<br />

grida di importanza: l’ordine di servizio 3597 si attaglia perfettamente al caso nostro e<br />

lo risolve. Oppure il messaggio Pugliese del ’95 sugli oneri della segnaletica. Abbiamo<br />

chiuso. E si sa che, a ben maneggiare le gride, nessuno è reo e nessuno è innocente.<br />

Era... la rappresentazione monumentale imperitura della ruffianeria causidica, delle<br />

regole del diritto al servizio, pieghevoli verso i potenti. E il Don Rodrigo di turno è<br />

veramente un potente, addirittura “Madama la Burocrazia” che celebra il rito della<br />

propria auto-assoluzione. Una difesa strutturale, qui siamo molto al di là dei sacrosanti<br />

diritti di difesa dei singoli imputati che hanno tutto il diritto di dire, non dire, mentire.<br />

Qui siamo al grande esorcismo della responsabilità che valga per oggi perché deve<br />

valere per sempre per i potenti che non rispondono del proprio operato. Siamo in<br />

materia di servizi pubblici e di pubblica funzione sovraordinata al servizio, poi<br />

analizzeremo esattamente questo concetto, ma sono piene le biblioteche di volumi su<br />

questo argomento. È un argomento molto moderno, ha avuto un grande viluppo<br />

dottrinario culturale proprio per l’inserimento del nostro ordinamento nel<br />

sovranazionale. Le regole della comunità contano molto nella definizione di queste<br />

regole e di questa gestione dei pubblici servizi e quindi, purtroppo devo dire, negli<br />

innumerevoli volumi che affrontano questo argomento si parla spessissimo di un<br />

concetto espresso in lingua inglese: accountability, che vuole dire, non è<br />

facilissimamente traducibile ma fondamentalmente è “responsabilità affidabile”<br />

dell’amministrazione che gestisce questi servizi. Responsabilità affidabile nella<br />

trasparenza, nella giustificabilità di ogni comportamento perché ne risulti alla fine una<br />

funzione garantita per i cittadini, per le persone di tutto il mondo. Mentre di<br />

accountability si discute, si discetta, di elucubra in ogni dove qui abbiamo assistito ad<br />

un fenomeno, io cito una vicenda che trovo veramente esilarante nella drammaticità del<br />

contesto, ma si sa che spesso tragedia e comicità hanno dei punti di contatto, ed è quel<br />

riferimento che troviamo ripetuto in numerosi atti pubblici, documenti del vertice della<br />

burocrazia aeronautica, l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile, io avrò un capitolo del<br />

mio intervento che si intitola “Le reazioni di ENAC al disastro”. Bene, leggeremo<br />

nell’incipit di questi documenti, mentre si parla di accountability in tutto il mondo,<br />

leggeremo: “Mah, facciamo questo fuori da ogni questione di competenza, non<br />

ponendocela, facciamo questo per senso di responsabilità”. Incredibile. Un linguaggio<br />

estraneo ad ogni canone giuridico, ad ogni... ad ogni principio lessicale che può valere<br />

nel diritto, nel diritto amministrativo! Un discorso da vecchie zie: “Signora mia, mi<br />

sono sentita in dovere”. La burocrazia ha celebrato, tentato di celebrare il grande<br />

esorcismo della responsabilità utilizzando mezzi imponenti: l’accesso ai media. E noi<br />

analizzeremo tutte le parole pietre che sono volate. La scorciatoia, ce lo ricordiamo tutti


quello è il documento, la via ufficiale, non la scorciatoia. Ma la scorciatoia implicava il<br />

concetto di sgattaiolare, di prendere la via proibita con intento contrabbandiero. Era una<br />

falsificazione. La via ufficiale, R6. E poi dovremo parlare di tutto: i piloti senza patente,<br />

i piloti che sono passati col rosso, non hanno guardato la bussola. Gli avevano detto<br />

“Nord” sono andati a Sud, dei disorientati. Il grande esorcismo ha preso fin dall’inizio e<br />

durante l’istruttoria dibattimentale si è compiuta questa direzione ed infine è arrivato<br />

anche un altro aiuto dall’esterno, ne parleremo, in un certo senso il documento che è<br />

stato testé acquisito come documento, ha preso la via di... scaricare sui morti. La<br />

contesteremo punto per punto, falsi o mezze verità fuorvianti. Poi ha preso anche<br />

un’altra via interessante quella delle sfere superne e indefinibili per arrivare al mitico<br />

slogan di tutte le deresponsabilizzazioni: “Piove, governo ladro!” se la responsabilità è<br />

sistemica, l’evento è ineluttabile, non è colpa di nessuno. E lì l’avidità del business; la<br />

vicenda del radar spalmata su sette anni, che scandalo! Sette anni per mettere un radar!<br />

Fuorviante falsificazione. Non è andata così. La risposta alla negazione della giustizia<br />

impersonata da Azzeccagarbugli è una risposta di civiltà giuridica, è questo che il<br />

Pubblico Ministero, come sempre in tutti i processi, ma in questo processo c’è un<br />

antagonista potente, chiede all’organo giurisdizionale che nel nostro ordinamento libero<br />

e liberale è solo il Giudice naturale precostituito per legge. Perché il grande esorcismo<br />

ha goduto anche di connivenze ulteriori, per un certo verso forse oggettive. C’è un<br />

problema, io alla fine me ne sono resa conto, che è un problema proprio della<br />

formazione tecnicistica, della mentalità dei tecnici, un limite: le valutazioni portate dai<br />

tecnici che, per carità è bene che nel contraddittorio entrino, poi dovranno essere<br />

valutate dai Giudici applicando le norme e la cultura del diritto, peccano<br />

larghissimamente di quell’errore canonico della logica formale, il più noto, il più<br />

studiato però sempre insidioso: la petizione di principio o mutatio elenchi. Brutalmente<br />

si pone a fondamento di una dimostrazione ciò che, appunto invece, dovrebbe essere<br />

dimostrato. Noi leggeremo tutte le conclusioni a cui sono arrivati e vedremo che c’è,<br />

spunta sempre, questo diavolo, questo vizio. E questo vizio porta al ragionamento<br />

assiomatico deduttivo, dogmatico, concatenazioni che non tengono conto della realtà.<br />

Vizio, istanza tipica del vizio di formalismo ancora larghissimamente ricorrente in tutte<br />

le opinioni tecnicistiche e quella della forzata riconduzione ad un concetto noto, ad una<br />

categoria della realtà eterogenea, prismatica, polivalente che viene opportunamente<br />

affettata magari perché così la riportiamo nel concetto, nella categoria e ne traiamo a<br />

cascata le conseguenze. Questo è il motivo per cui tractant fabrilia fabrii ed io sono<br />

rimasta abbastanza meravigliata, ma non troppo, dallo scoprire, come tutti abbiamo<br />

fatto, che, ehm, avantieri praticamente alla vigilia della decisione dell’organo deputato a<br />

ciò, un organo amministrativo, l’Agenzia Nazionale di Sicurezza del Volo, ha divulgato<br />

il giorno prima della sentenza quella sua relazione accompagnando questa divulgazione<br />

da un commento. Io l’ho sentito in televisione, poi lo abbiamo letto sui giornali, notizie<br />

ANSA: “La colpa è dei piloti del CESSNA che hanno attraversato senza<br />

autorizzazione”. Ora, innanzitutto devo dire che questa è una deviazione istituzionale<br />

dai compiti dell’agenzia che è stata istituita nel 1999, è un organo amministrativo.<br />

Fratello germano di ENAC, di ENAV... nella sua configurazione, insomma, i... collegi o<br />

i consigli di amministrazione sono stati eletti nello stesso torno di tempo dalle stesse<br />

autorità. Va benissimo, è un organo amministrativo che collabora agli enti di gestione<br />

per investigare gli incidenti aerei e trarne raccomandazioni di sicurezza ma, dice<br />

l’articolo 3 della legge istitutiva della Agenzia Nazionale Sicurezza del Volo “I compiti<br />

di investigazione devono essere svolti con il solo obiettivo di prevenire inconvenienti e<br />

incidenti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità”. E dice l’articolo 12:<br />

“Le relazioni e i rapporti di inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano<br />

in alcun caso la determinazione di colpe e di responsabilità”. Istituzionalmente è così,


ed è ovvio, parliamo di organi amministrativi e sappiamo quello che vale, o meglio,<br />

quello che non vale la istruttoria di un procedimento amministrativo nel processo<br />

penale, è inutile dirlo, ma parliamo anche di organi che non hanno semplicemente gli<br />

strumenti culturali per addivenire all’individuazione di colpe e di responsabilità.<br />

Ancorché esista una tendenza in quel campo di tipo assolutamente corporativo<br />

medioevale di pronunciare il diritto all’interno della gilda, per arrivare poi spessissimo a<br />

quelle conclusioni per esempio, han sentito tutti no?, l’errore umano. Beh, noi sappiamo<br />

che in diritto l’espressione “errore umano” significa niente o quasi. L’errore rileva nel<br />

diritto penale, articoli 47 e 59, in quanto sia determinato da colpa. La responsabilità non<br />

si connette ad un difetto dell’intelligenza o della percezione, si riconnette ad un difetto<br />

della volontà. Sei rimproverabile perché non hai impedito, cosa che potevi ed avevi il<br />

dovere di fare, una tua condotta negligente, imprudente, imperita. Ma io voglio<br />

affrontare subito questo problema con due indicazioni molto veloci, poi riparleremo,<br />

riparleremo ovviamente in dettaglio di ogni particolare. “La colpa è dei piloti del<br />

CESSNA perché hanno attraversato senza autorizzazione”. In tutte le relazioni tecniche<br />

manca il riferimento ed il ragionamento doveroso all’unica, l’unica, reazione al disastro<br />

di Linate che è venuta dall’ICAO centrale, organo ovviamente specialmente qualificato<br />

ed imparziale. Beh, l’ICAO centrale, ce lo dice una relazione dell’ente investigativo<br />

svedese che è stata allegata alla relazione dell’allora mio consulente tecnico, il<br />

comandante Pica, dice: “Quando si ha riguardo – leggo traducendo –<br />

all’attraversamento della pista – runway sappiamo quello che vuole dire, la pista di<br />

decollo – la regolazione al tempo dell’incidente permetteva – permetteva – di<br />

attraversare la pista se il limite dell’autorizzazione era posto oltre quella pista”.<br />

L’ICAO ha modificato il primo novembre 2001 il documento 444, PAS, dei<br />

servizi del traffico aereo cambiando la regolazione per attraversare la pista con la<br />

seguente: “Quando un’autorizzazione di attraversamento contiene un limite al<br />

rullaggio oltre la pista bisogna che contenga una esplicita autorizzazione o<br />

istruzione ad attraversare quella pista”. L’ICAO ha cambiato la norma perché l’8<br />

ottobre 2001 c’era una norma che diceva: “Quando il pilota è autorizzato a raggiungere<br />

un punto posto oltre la pista l’autorizzazione ad attraversarla è implicita”. E allora come<br />

si fa a dire così allegramente “Il pilota ha attraversato senza autorizzazione” se l’unico<br />

problema normativo della fraseologia che ha ravvisato l’ICAO è quello? E infatti... e<br />

infatti il PAS RAC modificato il primo novembre 2001 diceva nella formulazione<br />

vigente: “Salvo altre specificazioni provenienti dall’autorità del controllo del traffico<br />

aereo dalla torre, una istruzione di rullaggio che contiene un limite di rullaggio oltre la<br />

pista include il permesso ad attraversare quella pista. Punto primo. Punto secondo: il<br />

pilota tedesco. Sappiamo tutti quello che aveva detto, “Approaching Sierra four. -<br />

Sierra four - Approaching the runway”; dopodiché però dice ancora una terza cosa,<br />

dice: “Hold position”. Beh, in nessuna delle relazioni tecniche presentate, e mi<br />

meraviglia che in quella ultima presentata dall’Agenzia a due anni e sei mesi dal fatto<br />

ancora non vi sia una riflessione su questa frase: “Hold position”, che è stata tradotta sin<br />

dal primo momento, dal primo pilota che non so se fisicamente fosse Pica, ma Pica l’ha<br />

sentita o Cassanelli o tutti quelli che l’aiutavano e tutti quelli che l’hanno sentita dopo, è<br />

stata tradotta: “Mantengo la posizione”; perché il controllore aveva detto al pilota<br />

tedesco: “Maintain the position”, il pilota tedesco risponde: “Hold position”. E i nostri<br />

traducono per sempre “Mantieni la posizione”, risposta: “Mantengo la posizione”.<br />

Invece “Hold position” significa una cosa precisa! Nella fraseologia ufficiale standard<br />

su cui si dilungano i nostri cultori delle petizioni di principio a dire che bisogna seguire<br />

le regole standard, che c’è stato il difetto della fraseologia standard, che non ha avuto<br />

alcuna incidenza causale sul nostro evento. Che bisogna parlare inglese ma la lingua<br />

inglese non ha avuto alcuna efficienza causale sul nostro evento. Nessuno dice che


“Hold position”, capitolo 3.4.9 delle PAS RAC significa, come vedrete è il capitolo<br />

dedicato alla fraseologia standard, a quella che viene cristallizzata come significato; le<br />

circostanze sono queste: “Holding”, attesa, quale attesa? L’attesa per non fermarsi<br />

troppo vicino alla pista come specificato in parte V. Come vedremo in parte V, si parla<br />

dell’attesa per la pista attiva. Allora la fraseologia che si utilizza per indicare il punto di<br />

attesa ultimo prima della pista attiva è elencata: “Hold”, “Hold position”, “Hold short”,<br />

“Holding”, “Holding short”; il pilota tedesco non ha detto “Mantengo la posizione”, ha<br />

detto: “Sono nella posizione d’attesa ultima prima della pista attiva”. E questo lo dicono<br />

le loro regole! E non se ne è accorto nessuno. E nessuno ha speso una riflessione su<br />

questo fatto. E allora perché il Pubblico Ministero non ha contestato a Zacchetti di non<br />

avere individuato esattamente come gli ha contestato di non aver rilevato il significato<br />

inequivoco di “Sierra four, Sierra four approaching the runway”, quest’altra frase:<br />

“Hold position”? Perché io non posso che prendere atto del fatto che delle centinaia di<br />

persone del mestiere, dal primo all’ultimo, non posso argomentare come<br />

argomenterebbero loro molto facilmente “vuole dire che sono tutti d’accordo e<br />

mestano”, no. Evidentemente esiste una possibilità oggettiva di ambiguità perché “Hold<br />

position” a dire la verità ho consultato tre o quattro vocabolari aeronautico è questo;<br />

militare è “tenere la posizione”. Però non è sbagliato tradurre, esiste evidentemente una<br />

possibilità di ambiguità oggettiva. E allora non posso esigere la colpa da Zacchetti<br />

quello che non dà nessun esperto del settore. E allora il pilota, dopo aver detto “Sono su<br />

Sierra four” ed era solo su quel punto; e “Sono su Sierra four e mi sto avvicinando alla<br />

pista” e dice “Sono nell’ultima posizione di attesa di quella pista”, ha avuto una<br />

autorizzazione a raggiungere un punto oltre quella pista, beh? È passato senza<br />

autorizzazione? Così, lievemente? Passato senza autorizzazione. Molto più complessa la<br />

definizione dei tipi di runway incursion che dà il manuale emanato dall’ICAO, non dice<br />

“Passato senza autorizzazione”. Ci possono essere tre tipi di intrusione<br />

fondamentalmente: ingresso accidentale nella pista da parte di un veicolo il cui autista<br />

ha perso la strada ed è entrato in qualche modo nell’area di manovra. Ingresso errato,<br />

che diventa un accesso non autorizzato, da parte di un aeromobile o di un veicolo che<br />

abbia avuto l’autorizzazione a muoversi nell’area di manovra e autorizzazione male<br />

interpretata che risulta in un ingresso nella pista da parte di un velivolo o di un veicolo il<br />

cui conduttore crede erroneamente di aver ricevuto l’autorizzazione necessaria. Eh, il<br />

manuale mette in guardia contro la insidiosità dell’ultima, la nostra a dir la verità<br />

rileggete i tre tipi, si pone a cavallo tra il secondo e il terzo. I dogmi, la realtà non va<br />

forzata per entrare nella regoletta, la regoletta è generale ma poi andiamo a vedere, si<br />

pone a cavallo. Dice il manuale per l’autorizzazione male interpretata questa è<br />

probabilmente la causa più diffusa d’ingresso non autorizzato in una pista in uso ed è<br />

anche la più difficile da prevenire. Se un pilota o un autista crede di avere<br />

l’autorizzazione ad entrare in una pista, a meno che non ci sia un pericolo evidente, egli<br />

proseguirà. Allora “Hold position”, “Mantengo la posizione”, la regola che permetteva<br />

di considerare implicita l’autorizzazione all’attraversamento della pista quando il limite<br />

dell’autorizzazione era posto oltre la pista dicono una sola cosa applicando<br />

correttamente le regole della logica che la comunicazione terra-bordo-terra, il dialogo<br />

pilota-controllore è insufficiente a costituire unico baluardo della sicurezza del<br />

movimento di superficie degli aeromobili. È oggettivamente insufficiente perché è<br />

aperto oggettivamente ai fraintendimenti che possono chiamarsi errore umano, che in<br />

diritto non si chiama e non vuole dire nulla perché possono essere errore umano non<br />

colpevole e tutto il manuale SMGCS spiega che non ci può essere solo questo cardine<br />

come solo questo cardine c’era a Milano l’8 ottobre 2001. Un’altra considerazione<br />

preliminare proprio, a proposito del difetto di dogmatismo, dello spezzettare e non<br />

vedere la realtà, e non ragionare pragmaticamente dall’osservazione delle cose. Tutto


quello che è scritto e che è stato detto dai tecnici, fino all’ultima relazione della Agenzia<br />

Nazionale della Sicurezza del Volo, tiene in non cale un fatto che io posso capire che i<br />

primissimi che si sono occupati di questo argomento non conoscessero, e quindi non<br />

abbiano tenuto in conto, ma ora no. Sappiamo che in aeronautica si chiama<br />

“movimento” l’atterraggio o il decollo; ognuno di questi due momenti del volo è un<br />

movimento. Bene, quello culminato purtroppo in tragedia alle 8,10 dell’8 ottobre 2001<br />

era il ventiquattresimo movimento che il pilota del Cessna, consideriamo per il<br />

momento unico come portatore di esperienza, effettuava sull’aeroporto di Milano nei<br />

due anni e mezzo precedenti l’11 ottobre e l’ultima volta Konigsmann il 21 e 22 giugno<br />

del 2001, quindi tre mesi e mezzo prima era stato a Milano. Konigsmann era stato a<br />

Milano sei volte e quindi aveva effettuato 12 movimenti. Schneider era stato a Milano<br />

cinque volte, aveva effettuato 10 movimenti, 11 l’atterraggio delle sette del mattino<br />

dell’8 ottobre, 12 il rullaggio interrotto. Noi abbiamo sentito parlare di queste due<br />

persone come se, perché questa è la grande manipolazione dell’esorcismo, la meteora<br />

arrivata, come vedremo, la manina invisibile che ha orchestrato non è stata scevra da<br />

accortezze demagogiche: sì, si sono scelti i morti ma si sono scelti i morti che meglio<br />

potevano rivestire panni di alienità. Sui piloti scandinavi, sul comportamento si sarebbe<br />

potuto fare un discorso del tipo assiomatico deduttivo assolutamente analogo perché se<br />

c’era il Cessna in quel momento lì, non proprio in mezzo, poi ne parleremo, verso i due<br />

terzi della pista in attraversamento, c’era anche lo scandinavo. Ma si sono scelti i morti<br />

più alieni... Abbiamo sentito “i piloti privati”, beh, “i piloti degli aerei dei miliardari”,<br />

ma perché? Come mai questi girano? Facile accarezzare il pelo di certi umori. Come<br />

vedremo è una falsificazione, la realtà è all’opposto. Il male, il pericolo non è nei piloti<br />

privati che sono fior di professionisti, con storie del tutto analoghe, professionalmente, a<br />

quelle dei piloti che pure privati sono, eh, perché qui... ma sono i piloti dei servizi di<br />

linea, che portano macchine pari o superiori a quelle che effettuano i servizi di linea. Il<br />

male è nella assoluta disattenzione verso le loro problematiche. Porteranno gli aeroplani<br />

dei miliardari ma gli utenti forti degli aeroporti sono le compagnie aeree di linea.<br />

Vedremo nei fatti che questo è il problema, non i piloti privati o i piloti stranieri...<br />

abbinamenti fantastici a, per esempio, a quel fatto occorso tragicamente e conclusosi sul<br />

grattacielo Pirelli di Milano che non ha nulla a che vedere. Un pilota di quegli<br />

aeroplanini lì, non ha nulla a che vedere, è un altro mondo! E anche lì sono state dette<br />

un sacco di cose ma... ma la burocrazia, se c’era una domanda da farsi è perché quel<br />

signore lì aveva ancora la licenza di pilotaggio. Punto. Le grandi vie di fuga: i morti,<br />

meglio quei morti lì. L’indefinibile, il sistema, perché così non è colpa di nessuno se in<br />

sette anni non hanno saputo mettere il radar. Eh, tutto ciò era... mi scuso per la<br />

lunghezza, e in un certo senso, premessa cominciamo a parlare degli argomenti. Il teatro<br />

del nostro evento è un aeroporto. Un aeroporto aperto al traffico civile. Un aeroporto<br />

privato, aperto al traffico civile perché questo è lo status dell’aeroporto di Linate. Gli<br />

articoli 700 e seguenti del codice della navigazione parlano del fenomeno e la<br />

convenzione Stato-SEA parla del fenomeno. E... e allora uno dei grandi leit motiv della<br />

manipolazione sistematica: il balletto delle competenze. È sembrato, io penso, a tutti<br />

quelli che hanno appreso queste notizie leggendo i giornali o sentendo la televisione che<br />

“Ma c’è un problema sull’aeroporto insiste una organizzazione con attribuzione divise,<br />

questo è un problema evidentemente non è ben rodato questo sistema perché si mettono<br />

a litigare, perché non si capisce chi debba fare chi, e chi risponda di che cosa”. Una cosa<br />

inizialmente e fondamentalmente: questo sistema esiste nella composizione triadica del<br />

nostro evento ENAC, prima DGAC – SEA – ENAV, che prima si chiamava AVTAG,<br />

prima si chiamava Commissariato di Assistenza al Volo – esiste almeno da quarant’anni<br />

l’8 ottobre 2001. Non sono signori che si sono incontrati sei mesi prima e che stanno<br />

rodando il loro rapporto. Almeno da quarant’anni perché in realtà il rapporto di


convenzione Stato, allora Ministero della Difesa, SEA, allora Aeroporti di Busto(?), è<br />

stato siglato nel 1952, quindi sono cinquant’anni che esiste ed opera tranquillamente,<br />

tutti i giorni, negli aeroporti questa organizzazione. Quarant’anni, dicevo, dandolo<br />

come... Organizzazione triadica, ho parlato prima dei servizi pubblici e del concetto,<br />

credo di averlo introdotto, di distinzione tra la regolazione e la gestione che domina il<br />

sistema dei servizi pubblici, biblioteche intere, che è un sistema che è andato soprattutto<br />

incrementandosi a partire dagli anni ’80 e è un sistema che parte dall’intervento dello<br />

Stato sull’economia dai... dalle forme di vigilanza, di attenzione dello Stato sui settori<br />

nevralgici di interesse pubblico che cresce appunto negli anni ’80 e ’90 con l’incedere<br />

del sistema delle privatizzazioni; si affidano a soggetti di natura giuridica privata i<br />

servizi pubblici ed è un sistema che rispetto al quale l’Aeronautica rappresenta<br />

veramente un precursore. Non ho dubbi che ciò sia legato alla dimensione<br />

intrinsecamente internazionale dell’aviazione civile che ha portato questo concetto in<br />

Italia moltissimi anni fa, il concetto è di matrice anglosassone: è bene che non uno<br />

faccia tutto, ma è bene che uno operi, uno regoli e vigili, uno operi per un’altra cosa e<br />

sia regolato e vigilato. Beh, l’Aeronautica è un precursore di questo sistema che esiste,<br />

possiamo dire, almeno dal 1952, dalla prima convenzione Ministero della Difesa - SEA;<br />

la troverete negli allegati alla deposizione Fossa perché la storia dei rapporti con lo<br />

Stato me l’ha prodotta il dottor Fossa nella sua prima assunzione testimoniale. Come<br />

dicevo la problematica della regolazione e della gestione non è un problema, è<br />

studiatissima, conosciutissima, in Aviazione ormai matura. Ho letto moltissimi manuali<br />

di diritto amministrativo, gli ultimi hanno tutti una parte speciale, si usa così adesso<br />

anche in diritto amministrativo, dedicata ai servizi pubblici. Ritengo che la definizione<br />

più esauriente e chiara, sempre amministrativisti sono, ma della questione la porta<br />

ancora il maestro Sandulli che definisce in sostanza il rapporto di regolazione e gestione<br />

e poi inserisce appunto tra gli argomenti di cui parla anche naturalmente il trasporto<br />

aereo, definisce in questi termini e per non dire troppe parole e superflue lo leggo,<br />

questo piccolo brano, sono quindici righe, perché è importante e dice dei termini che poi<br />

andremo a ritrovare nella realtà, nella storia dei rapporti. Storia, quello che è accaduto<br />

nel corso dei decenni tra DGAC, ENAV, SEA... Dice Sandulli: “La direzione della<br />

pubblica funzione in una seconda serie di casi – del nostro – l’ordinamento, pur senza<br />

avocare, alla mano pubblica le relative attività, assoggetta interi settori ad una<br />

particolare supremazia di autorità amministrative le quali sono da considerare in tal<br />

modo preposte permanentemente ai settori stessi. Qui il diritto positivo addirittura<br />

esclude che gli operatori privati possano intraprendere le attività di cui trattasi se non<br />

sulla base di un provvedimento di concessione, concessione costitutiva...”. Piccola<br />

parentesi: intrecciando le grida la relazione presentata da ENAC sull’incidente descrive<br />

il rapporto concessorio ENAC-SEA in termini di concessione traslativa, fa un piccolo<br />

giochettino delle carte; perché concessione traslativa significa che lo Stato si spoglia di<br />

una sua funzione per affidarla al privato, quindi trasla. No! le nostre sono concessioni<br />

costitutive e cioè la creazione in capo al privato di un diritto nuovo. Un diritto che mai il<br />

privato avrebbe potuto avere, quello di costruire gli aeroporti perché, dice il codice della<br />

navigazione, gli aeroporti aperti al traffico civile li costruisce lo Stato. Invece SEA è<br />

stata affidata della costruzione e della gestione di un aeroporto fin dal 1952.<br />

Concessione costitutiva, se non avessi avuto il rapporto siglato dell’allora Ministro della<br />

Difesa onorevole Giulio Andreotti non avrebbe mai potuto costruire l’aeroporto. “...<br />

Quindi le attività di cui trattasi non possono essere intraprese dai privati se non sulla<br />

base di un provvedimento di concessione costitutiva. Generalmente in questi casi gli<br />

organi amministrativi preposti al settore e competenti al rilascio della concessione o<br />

eventualmente altri organi collegati ai primi posseggono, a parte i poteri di vigilanza e<br />

di repressione – troviamo tutte queste parole nelle convenzioni, le troviamo scritte –


posseggono altri notevoli poteri di intervento oltre la vigilanza e la repressione a fini di<br />

indirizzo, di coordinamento operativo, di freno, di stimolo – è la funzione di ENAC<br />

sugli aeroporti – e li esercitano spesso secondo programmi previamente formulati. I<br />

settori economici in questione da ritenere di interesse pubblico sono perciò da<br />

considerare addirittura collocati sotto la direzione dell’autorità di cui trattasi e<br />

realizzano veri e propri ordinamenti giuridici particolari, ordinamenti di settore”. E poi<br />

parla e arriva ai pubblici trasporti di linea ferroviari... viari... aerei. Una storia antica e<br />

conosciuta, dissodata. È stata propalata come un busillis arcano. Debbo entrare in<br />

qualche particolare pedantemente spiacevole sulla struttura della regolazione e gestione<br />

sugli aeroporti. A capo della amministrazione che sovrintende, dirige, frena, stimola la<br />

navigazione aerea è il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, articolo 687, codice<br />

della navigazione. La nascita in Italia della Aviazione Civile in senso proprio, cioè<br />

come di una struttura nell’ambito di un ministero civile, perché prima era della Difesa, è<br />

segnata dalla legge 30 gennaio 1963, numero 141. Questa legge ’63 segna la nascita<br />

della triade perché all’articolo 3 questa legge, che enuclea dalle attribuzioni del<br />

Ministero della Difesa, prima si chiamava Ministero dell’aeronautica, le competenze<br />

amministrative dell’Aviazione Civile, all’articolo 3 questa legge recita: “I servizi di<br />

assistenza al volo continuano ad essere forniti all’Ispettorato Generale dell’Aviazione<br />

Civile dall’Ispettorato delle Telecomunicazioni e dell’Assistenza al Volo del Ministero<br />

della Difesa”. E allora, articolo 3 della legge del 1963 delinea la struttura servente dei<br />

servizi dell’assistenza al volo che rimangono incardinati in un ispettorato del Ministero<br />

della Difesa, verso la nuova amministrazione dell’Aviazione Civile che si sposta nel<br />

Ministero dei Trasporti. ENAV, la chiameremo ora l’Assistenza al Volo, l’Aviazione<br />

Civile. SEA c’era già a Linate nel ’63, quindi qui abbiamo i tre. Accade poi che nel<br />

1979, nell’ambito dell’assistenza al volo si sviluppa un fenomeno di tipo sindacale, una<br />

istanza di smilitarizzazione portata avanti dai militari che esplicano il servizio di<br />

assistenza al volo nell’ispettorato. Il fenomeno viene avvallato, c’è una decisione<br />

politica. Erano tutti imputati di insubordinazione, di reati militari i controllori di volo,<br />

sottufficiali ed ufficiali, per le azioni svolte in questa azione. Il Presidente Pertini li<br />

amnistiò, riconobbe l’istanza e vi fu la smilitarizzazione del servizio di assistenza al<br />

volo. E quindi prima un commissariato e poi, col DPR 1981, numero 145 l’istituzione e<br />

l’ordinamento dell’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo<br />

Generale, AVTAG, che è la stessa cosa di ENAV naturalmente. Che rimane soggetta a<br />

vigilanza da parte del Ministero dei Trasporti. Quindi prima come Difesa serviva<br />

l’Aviazione Civile, adesso rimane soggetta a vigilanza. Il contenuto di questa azione di<br />

vigilanza comprende sicuramente un aspetto di regolazione del servizio tant’è che nel,<br />

scusate, nel 1985 un DPR, provvedimento avente forza di legge, emesso dal Presidente<br />

della Repubblica visto l’articolo 87 della Costituzione, attribuisce al Ministero dei<br />

Trasporti poteri relativi al recepimento dei principi tecnici contenuti nella convenzione<br />

ICAO. Se il Tribunale ritiene opportuno fermarsi cinque minuti non ho nulla in contr...<br />

posso andare avanti?<br />

PRESIDENTE – Se Lei non ha bisogno, non abbiamo motivo di interrompere.<br />

P.M. – Grazie. Il Ministro dei Trasporti col DPR 4 luglio 1985, numero 461 è delegato ad<br />

emanare disposizioni tecniche, disposizioni tecniche, regolazione per quanto attiene<br />

all’espletamento dell’attività istituzionale dei servizi della circolazione aerea. Quindi il<br />

ministro regola, la circolazione aerea gestisce. L’articolo 16 dello stesso decreto, a<br />

proposito della regolazione che rimane incardinata nell’amministrazione civile, organo<br />

di massimo vertice il Ministro. Articolo 16: “Il Ministro dei Trasporti è delegato ad<br />

emanare la normativa tecnica relativa agli aerodromi al fine di garantire la massima<br />

sicurezza nelle fasi di approdo e di involo e nelle manovre a terra degli aeromobili”.<br />

Quindi la regolamentazione del controllo del traffico aereo, gestione di AVTAG o


ENAV, è regolata dal Ministro dei Trasporti. Intrecciate le grida nella relazione ENAC<br />

si dice: “Competenza esclusiva di ENAV, noi non possiamo mettere becco nella<br />

questione regolamentazione e controllo della circolazione”, no! Il vertice, il Ministro dei<br />

Trasporti è delegato ad emanare normativa tecnica. Ma la norma del 1985, che incardina<br />

all’articolo 16 questo potere sul vertice dell’amministrazione, era preceduta<br />

temporalmente da norme già vigenti nel codice della navigazione emanato nel 1940.<br />

Articoli 719 del codice della navigazione: “Il direttore di aeroporto regola e vigila<br />

secondo le norme del regolamento o l’atterraggio o l’ammaramento, l’involo, il<br />

movimento, la sosta degli aeromobili nell’aeroporto”. L’articolo 725, codice della<br />

navigazione: “La disciplina ed il coordinamento dei servizi radioelettrici e degli altri<br />

servizi sussidiari nonché dei servizi di controllo – controllo del traffico aereo –<br />

esercitata dal direttore di aeroporto nell’ambito della propria circoscrizione. Il direttore<br />

di aeroporto esercita altresì la vigilanza sui servizi predetti”. E allora primo corollario,<br />

importante questo concetto: il servizio del traffico aereo è servente rispetto<br />

all’amministrazione civile, l’amministrazione civile regola, disciplina e vigila lo stesso<br />

servizio ma un aspetto importante l’identica funzione, la competenza regolatrice e di<br />

vigilanza è identicamente attribuita all’organi di vertice ed a quello di base di una<br />

strutturazione amministrativa; il ministro - il direttore di aeroporto. Un’amministrazione<br />

che pure è importata a largo decentramento, è scritto nella legge del 1963, ma la<br />

competenza è omogenea, l’organo locale, l’organo di vertice. Ciò vuole dire una cosa<br />

pacificamente in diritto amministrativo: che la strutturazione dell’organizzazione<br />

amministrativa non individua categorie di competenza esclusiva o riservata degli organi<br />

inferiori. Le competenze esclusive e riservate escludono il principio gerarchico, quando<br />

la competenza è omogenea alla base e al vertice vuole dire che il vertice di può ingerire<br />

sulla base. Abbiamo sentito dire cose strane qui perché se vogliamo la terza via di fuga,<br />

i morti, il sistema, ma la terza, se proprio si deve, i piccoli? Eh? Allora i direttore<br />

dell’aeroporto sono dei sovrani in un limbo di illimitatezza dei poteri loro riconosciuto<br />

dal codice della navigazione. No! Il sistema identicamente riconosce al vertice e alla<br />

base la stessa competenza. Nella storia vedremo i singoli provvedimenti, il vertice<br />

dispone, ordina alla base, si sostituisce alla base. L’organizzazione dell’aviazione civile<br />

è classicamente una piramide gerarchica. Ancora normativa fondante del principio di<br />

regolazione che rimane all’aviazione civile nei confronti degli altri servizi è portata in<br />

una circolare emessa dalla direzione dell’aviazione civile il 15 marzo 1985, numero 41<br />

01 069, questa circolare combina quello che c’era già scritto nell’articolo 725 del codice<br />

della navigazione a quello che c’era già scritto nel DPR 1985 numero 461 con<br />

riferimento al ministro e dice: “Disposizioni per i movimenti di superficie – la materia<br />

che è gestita da ENAV – La direzione aeroportuale competente dovrà provvedere in<br />

accordo con tutti gli altri enti interessati affinché siano emanate disposizioni per il<br />

controllo del perimetro aeroportuale onde evitare intrusioni – salto tutte le altre varie...<br />

vari capoversi che leggerete. È mio intendimento, sono tutti documenti processuali, ma<br />

rassegnare poi come nota del P.M. questi scelti e il Tribunale poi agevolmente con il<br />

riferimento alla foliazione che è sul foglio, potrà integrare e continuare la lettura del<br />

documento sulla produzione documentale. L’ultimo capoverso – La direzione<br />

aeroportuale competente dovrà provvedere in accordo con tutti gli enti interessati<br />

affinché siano sorvegliate le aree di intenso traffico che mancano di specifici punti di<br />

osservazione fra le suddette e la pista con particolare attenzione per le aree critiche e<br />

sensitive”. Uno di questi posti è esattamente l’intersezione di R6 con la pista a Linate.<br />

La direzione di aeroporto doveva sorvegliare. Sul DPR, importantissimo, del 1985 un...<br />

una nota importante perché serve a demistificare un’altra delle... un’altra delle pagliuzze<br />

iridescenti lanciate nell’area ad obnubilare la trave mancante nell’aeroporto di Linate: la<br />

carenza strutturale. L’avidità del business, “Oh, si andava troppo veloce”. Chi aveva


interesse ad andare troppo veloce? Abbiamo sentito degli... delle domande. A parte che<br />

il concetto della regolazione e della gestione distinte serve proprio a che la pubblica<br />

funzione regolatrice e vigilante non abbia cointeressenze economiche connesse alla<br />

gestione, serve a quello, siete lì per quello pubblici ufficiali e non guadagnate in<br />

rapporto ai movimenti del traffico perché quella è la vostra funzione. Quella un po’ di<br />

tutti noi pubblici ufficiali. Dicevo, si andava troppo veloce. Una bufala. Negli aeroporti<br />

si deve andare veloce e ci devono essere le strutture per andare veloce quanto si è<br />

stabilito previamente di andare. Perché il DPR 85 numero 461 ripete un riferimento che<br />

poi è fondativo dell’Aviazione Civile perché è contenuto nella convenzione ICAO del<br />

1944 e dice, volevo trovare l’articolo, scusatemi, debbo averlo evidenziato. Articolo 11<br />

del DPR 4 luglio 1985, numero 461: “Il Ministro emanerà le disposizioni e procedure<br />

applicabili all’ingresso e all’uscita degli aeromobili, eccetera, a tali disposizioni e<br />

procedure, ivi comprese quelle applicate ai fini della sicurezza – ivi comprese quelle<br />

applicate ai fini della sicurezza – deve essere data esecuzione in modo da rendere<br />

possibile di mantenere il vantaggio della rapidità peculiare del trasporto aereo”. La<br />

rapidità come obiettivo dell’organizzazione del trasporto aereo è riportata nella<br />

convenzione ICAO, la rapidità e sicurezza del trasporto aereo, non è un optional. Le<br />

società impegnate debbono approntare le tecnologie che rispondano al servizio che è<br />

loro chiesto. Non possono modulare il servizio sulle decisioni ad libitum di<br />

approntamento tecnologico. Questo è il momento fondamentale e il traffico aereo deve<br />

essere spedito; se questo impegno non viene rispettato il bluff prima o poi esplode. La<br />

circolare, ho detto quella che dice che il direttore dell’aeroporto doveva sorvegliare<br />

l’intersezione R6 con la pista; in proposito, in proposito uno dei consulenti di Parte, il<br />

dottor De Leoni ci ha detto cose strane, ci ha detto che quella circolare che impone<br />

questo specifico organo sarebbe abrogata. Beh, c’è un documento di ENAC, quindi<br />

dello stesso ufficio di provenienza del dottor De Leoni datato 18.10.01 che dice: “Il<br />

DOP – quello emanato da ENAV – deriva dai requisiti richiesti al paragrafo 2.8<br />

“Servizio controllo del traffico aereo” - la disciplina ENAV deriva dalla disciplina della<br />

Aviazione Civile – punto 2.8.3 della normativa numero 41/01 069 del 15 marzo 1985<br />

capitolo secondo, mai abrogata”, mai abrogata. Lo dice ENAC il 18.10.01, De Leoni la<br />

pensava singolarmente in maniera differente; ma in maniera differente da De Leoni la<br />

pensa anche Federico nel 19 ottobre 1998 quando emana una ordinanza di<br />

regolamentazione del movimento di superficie sull’aeroporto di Malpensa in condizioni<br />

di bassa visibilità e dice nelle premesse fra l’altro: “Vista la circolare della direzione<br />

generale dell’Aviazione Civile, protocollo 41/01/069 AW0U del 15 marzo 1985 con la<br />

quale sono stati stabiliti, vige – e vige semplicemente perché, contrariamente alle<br />

singolari convinzioni di De Leoni in termini di successione delle norme, ho sentito<br />

parlare di sopraffazione delle norme, i termini invece sono assolutamente regolati<br />

dall’articolo 14 delle pre-leggi che dice chiaro “abrogazione espressa o tacita quando vi<br />

sia una nuova disciplina che regola in maniera difforme tutta la precedente”. Questa<br />

circolare non è mai stata neanche modificata, l’argomento delle disposizioni movimenti<br />

di superficie non è stato mai toccato dalle successive. Il DOC 41 23 100 del gennaio<br />

1997 in particolare non reca alcuna disposizione relativa al movimento di superficie<br />

quindi in questa parte la circolare è sicuramente vigente. E ce lo dice Federico, e ce lo<br />

dice questa ingegner Cecchi della ENAV il 18 ottobre. Così come abbiamo sentito da<br />

De Leoni che il codice della navigazione, quello che regolamenta la base, l’organo<br />

locale in maniera identica al vertice, il codice della navigazione sarebbe stato<br />

sopraffatto... Eh, beh, qui sono veramente innumeri i documenti; ancora quella circolare<br />

di Federico inizia: “Visti gli articoli 718 e seguenti...” sono gli articoli che dicono che il<br />

direttore di aeroporto disciplina e regola il movimento. Ancora, ordinanza, sempre di<br />

Federico, questo relativo all’apron management: “Visti gli articoli 688, 689, 718, 719, il


nostro 719, 792 eccetera” li richiama. E ancora una riunione troverete in cui si parla di<br />

segnaletica per l’apron e qui non lo trovo, ma è una riunione che si conclude con la<br />

disposizione del direttore di aeroporto che dice, allora, la segnaletica che si sta<br />

definendo...” ovviamente insieme perché negli aeroporti vige il principio di<br />

collaborazione operativa di questi enti, ognuno porta le proprie competenze, alla fine la<br />

competenza sarà... la definizione finale sarà naturalmente del direttore dell’aeroporto.<br />

Qui è allegato... ecco qua, dice questa disposizione, è il verbale di una riunione:<br />

“Congiuntamente l’ENAV e la società di gestione hanno il compito di predisporre,<br />

produrre, aggiornare le proposte relative alle procedure di sicurezza ed alle regole di<br />

circolazione degli aeromobili e dei veicoli sui piazzali da sottoporre, per la successiva<br />

approvazione, alla locale Direzione Circoscrizionale Aeroportuale con riferimento<br />

all’articolo 719 del codice della navigazione”. Queste sono linee guida emanate da<br />

ENAC centrale con riferimento alla definizione del servizio di apron management<br />

service, le linee guida sono queste: ENAV e società di gestione progettano, definiscono,<br />

e... dopodiché sottoporre alla DCA per l’approvazione. Ex articolo 719 codice penale.<br />

Questa è la regolazione. Tutto questo impianto normativo coesiste storicamente e<br />

logicamente con le funzioni e i compiti riconosciuti alla AVTAG, prima l’Azienda<br />

Autonoma di Assistenza al Volo, dagli articoli 3 e 4 del decreto istitutivo DPR 1981,<br />

numero 145 perché l’articolo 3, che definisce i compiti dell’istituendo servizio che<br />

peraltro è figlio di ciò che già faceva l’ispettorato nel Ministero della Difesa, l’articolo 3<br />

dice che l’Azienda provvede – ehm, piccolo particolare: mi è venuto in mente proprio<br />

un minuto fa ricorrendo... Questo articolo 3 lettera M è, non so perché, ignorato per<br />

esempio, come dicevo prima le relazioni tecniche tutto ciò che si affastellava... è<br />

ignorato dalla relazione di inchiesta sull’incidente presentata da quella commissione<br />

istituita dall’ingegner Gualano, amministratore di ENAV, sappiamo con la opposizione<br />

del presidente Spano che diceva che la commissione bisognava nominarla dopo che<br />

Gualano si fosse messo da parte perché doveva essere terza, ecco questa commissione,<br />

non so perché, fa un’elencazione dei compiti e funzioni di ENAV e salta però la lettera<br />

M di questo articolo 3 che dice: “L’Azienda provvede alla pianificazione ENAV ed alla<br />

programmazione dell’assistenza al volo determinando inoltre in occasione della<br />

costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti i requisiti<br />

tecnico-operativi relativi all’assistenza al volo. L’Azienda ancora provvede – lettera R<br />

dell’articolo 3 – alla emanazione della normativa tecnico-operativa dei servizi di<br />

competenza”. Questo che cosa vuole dire? Che anche ENAV gestore ha sicuramente<br />

una funzione regolamentatrice definitoria dei requisiti tecnico- operativi del suo<br />

servizio. Mi sembra del tutto ovvio. I supporti dell’SMGCS di cui parleremo, la<br />

segnaletica a terra, i cartelli, gli AVL sono pre-requisiti della funzione di controllo del<br />

traffico aereo. Sono le condizioni ambientali e materiali di erogazione del servizio.<br />

Sarebbe mai possibile che l’ente erogatore del servizio non avesse alcuna voce in<br />

capitolo sui pre-requisiti? Si definiscono i vigili urbani, ma i vigili urbani contano o non<br />

contano? Dicono o non dicono: “Guadate che quella segnaletica nella piazza che noi<br />

presidiamo tutti i giorni in quell’incrocio, in quella via è carente, ha un problema, deve<br />

essere definita così...”? Questa è la competenza tecnico-normativa che ha ENAV. Il<br />

gestore. Sott’ordinata sempre alla regolazione del servizio di ENAC. Come si<br />

combinano queste due potestà normative e regolamentari? Beh, mi... mi sembra molto<br />

chiaro e ancor più apparirà evidente quando vedremo i fatti, la storia. ENAV, il gestore,<br />

ovviamente ha voce in capitolo ed importante perché il suo servizio lo eroga in funzione<br />

dei pre-requisiti. ENAC pone il parametro, la perimetrazione; i tecnici dicono: le<br />

condizioni a contorno di questa potestà normativa interna. E le condizioni a contorno da<br />

che cosa sono definite? Dalla più alta visione che ha l’Aviazione civile del contesto<br />

complessivo delle esigenze di vita e di funzionalità. Innanzitutto, come troveremo


scritto nelle leggi, nello statuto, nei provvedimenti, il paletto fondamentale è la<br />

sicurezza operativa degli aeroporti. “Tu gestore portami la tua competenza e dimmi e<br />

regola, dopodiché io però... sono il supremo regolatore, il perimetro lo traccio io perché<br />

ho più vasta visione e perché sono il garante della sicurezza operativa insieme a te”.<br />

L’articolo 4 dice che l’azienda AVTAG gestisce in particolare i servizi del traffico<br />

aereo consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo. Che cosa sono questi servizi?<br />

Sono un pubblico servizio, è scritto nel capo di imputazione, lo sono<br />

incontrovertibilmente perché ciò è scritto in una legge, legge 12 giugno 1990, numero<br />

146 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla<br />

salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Ai fini della presente<br />

legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura<br />

giuridica del rapporto di lavoro – anche di questo parleremo – della natura giuridica del<br />

soggetto anche se sono svolti in regime si concessione o mediante convenzione, quelli<br />

volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati alla<br />

vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza, alla<br />

previdenza sociale, eccetera. Per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i<br />

trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali<br />

e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole”, servizio pubblico.<br />

Istituita nel 1981 l’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo nel 1996, con legge<br />

21.12.1996, numero 665 è trasformata in ente di diritto pubblico economico. I servizi e i<br />

compiti rimangono identici. La legge del 1996 richiama letteralmente gli articoli 3 e 4<br />

del DPR del 1981. Un compito forse nuovo, ma già prima nella legge del 1981 vi era il<br />

riferimento al servizio di informazioni aeronautiche e la produzione della cartografia.<br />

Qui in particolare perché si è parlato molto delle mappe, si è parlato troppo delle mappe,<br />

una delle petizioni di principio tecnicistiche perché noi non abbiamo assolutamente<br />

alcun elemento per dire che i piloti tedeschi mentre rullassero guardassero la mappa. E,<br />

tra parentesi, non c’è nessuna disposizione, nessuna regola, rule standard eccetera, che<br />

obbliga i piloti che rullano a tenere un occhio alla strada e un occhio alla mappa. Non è<br />

scritto da nessuna parte. Si è parlato enormemente delle mappe. E... ho acquisito una<br />

sentenza del TAR di Reggio Calabria, ultimissima del 2001, per il concetto di ENAV<br />

che produce la cartografia, che emana i notam, che fa l’editore ed ENAC che riempie i<br />

contenuti. Non so se vi ricordate il comandante Pica aveva delle difficoltà a distinguere<br />

le fonti di cognizione dalle fonti di produzione del diritto, questo un po’ sono i<br />

problemi dei tecnici, che non dovrebbero emettere sentenze. È interessante questa<br />

sentenza anche sotto un altro profilo: si tratta di un provvedimento di ENAV centrale, lo<br />

scoprite immediatamente perché il numero del provvedimento porta il protocollo AIA<br />

che è Area Infrastrutture Aeroportuali, Della Porta, questo provvedimento emesso da<br />

ENAV centrale, è valevole sull’aeroporto di Reggio Calabria quindi da ENAC centrale<br />

è valevole sull’aeroporto di Reggio Calabria quindi il centro regola la periferia, nessuna<br />

competenza riservata ed esclusiva del direttore di aeroporto, vincolava e limitava il<br />

movimento degli aeroplani in fase di atterraggio. Vincolava l’atterraggio in relazione a<br />

certe caratteristiche del vento sull’aeroporto. Questo pilota privato impugna il<br />

provvedimento di Reggio Calabria, davanti al TAR di Reggio Calabria, impugna il<br />

provvedimento e cita in giudizio come contro-interessati ENAV, che ha emesso il<br />

notam che porta il provvedimento ed ENAC. La prima cosa che fa il TAR, e poi<br />

ribadisce in sentenza, è estromettere ENAV perché dice ENAV è editore. L’editore<br />

risponde se sbaglia materialmente a pubblicare il contenuto dell’atto ENAC. Il<br />

contraddittore è ENAC. Quindi abbiamo un provvedimento che regola il movimento<br />

degli aeromobili, gli aeroplani, emesso da ENAC, non da ENAV, emesso per<br />

l’aeroporto di Reggio Calabria da ENAC centrale che si ingerisce come vuole sulle<br />

vicende delle sedi periferiche. Presidente ci interrompiamo cinque minuti?


PRESIDENTE – Accordato. Cinque minuti di sospensione.<br />

Dopo una breve sospensione del dibattimento, così si procede.<br />

PRESIDENTE – Prego Signor Pubblico Ministero.<br />

P.M. – Grazie. L’ente pubblico di assistenza al volo istituito con legge del 1996, il primo<br />

gennaio 2001 viene trasformato in ENAV S.p.A. La trasformazione in soggetto<br />

giuridico di diritto privato lascia immutati i compiti e le funzioni dell’ente, vedi statuto<br />

sociale. Il contratto di programma siglato con il Ministro dei Trasporti dall’allora<br />

commissario straordinario di ENAV, Sandro Gualano, il 22 ottobre 2000 all’articolo 22<br />

recita: “Fermo restando ogni altro potere ed indirizzo e controllo previsto dalle norme<br />

vigenti, il Ministro dei Trasporti esercita la vigilanza sul corretto adempimento da parte<br />

dell’Ente degli obblighi derivanti dal contratto”. Quindi ogni altro potere di indirizzo<br />

del trasporto, la storica regolazione rimane immutata. Intanto con decreto legislativo 25<br />

luglio 1997, numero 250 è istituito ENAC, ente pubblico che eredita tutte le competenze<br />

ministeriali della Direzione Generale dell’Aviazione Civile, oltre a quelle di altri due<br />

enti: il RAI, Registro Aeronautico Italiano e l’ENGA, l’Ente dell’agente dell’aria. I<br />

compiti fondamentali di ENAC sono delineati dall’articolo 2 del decreto legislativo<br />

citato e sono soprattutto, lettera A: “Regolamentazione tecnica ed attività ispettiva,<br />

sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo nelle<br />

materie di competenza” la storia è immutata. B: razionalizzazione e modifica delle<br />

procedure attinenti ai servizi aeroportuali secondo la normativa vigente ed in relazione<br />

ad in compiti di garanzia, di indirizzo e di programmazione esercitati”. Questa<br />

attribuzione fonda la potestà che è immutata di ENAC riguardo alla regolazione del<br />

controllo del traffico aereo. Fra le prime cose, disposizioni emanate da ENAC vi sono le<br />

circolari APT 04 e 05, per esempio, che regolano tipicamente la questione del<br />

movimento degli aeromobili, la materia di ENAV e voi vedrete, leggendo queste<br />

circolari, come nell’incipit ENAC rivendica orgogliosamente il suo ruolo di<br />

regolamentatore del settore. Ho tirato fuori in particolare un documento, la lettera 2<br />

novembre 1999, firmata da Pierluigi Di Palma, il direttore generale di ENAC che,<br />

comunicando ad ENAV un atto ministeriale, l’atto di indirizzo 14 gennaio ’98 del quale<br />

dovremo parlare, purtroppo, ENAC attiva ancora una volta rivendica orgogliosamente:<br />

“Si precisa che così come confermato dal Ministro dei Trasporti e della navigazione e<br />

dal Dipartimento dell’Aviazione Civile, il provvedimento ha valore regolamentare ai<br />

sensi delle attribuzioni dell’ENAC di cui all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 2,<br />

comma 1, lettera b, del decreto legislativo numero 250/97”. ENAV io sono il tuo<br />

legislatore. Quali siano le materie di competenza, i compiti regolamentari di vigilanza,<br />

ispezione nelle materie di competenza di cui all’articolo 1, lettera a del decreto<br />

legislativo lo dice lo statuto dell’ente approvato con decreto ministeriale nel giugno ’99.<br />

L’articolo 2, “Funzioni ed attività...”, articolo 2 dello statuto: “L’Ente nello svolgimento<br />

delle proprie funzioni provvede, fatte salve le prerogative del Ministro dei Trasporti e<br />

della Navigazione, in particolare ai compiti di regolamentazione tecnica, certificazione<br />

attività inerenti ai provvedimenti di autorizzazione, concessione e licenza nonché<br />

coordinamento, controllo, ispezione e attività sanzionatorie in materia di – salto a<br />

numero 5 – installazioni, servizi ed attività aeroportuali, sicurezza operativa degli<br />

aeroporti e delle aviosuperfici, sicurezza del volo e del trasporto aereo”, su tutto ciò<br />

regola, vigila ENAC. Le installazioni, servizi e attività aeroportuali, in corso di<br />

dibattimento si è aperta una ridicola diatriba sulla definizione del concetto di “impianti”<br />

riportato in numerose circolari che, come abbiamo visto, dal centro andavano alle sedi<br />

locali di ENAC. “Vigilate perché le infrastrutture e gli impianti siano conformi alla<br />

regolamentazione ICAO”. E allora ho inteso dalle domande che... che cosa fossero<br />

questi impianti poteva lasciar luogo a dubbi. Beh, gli impianti in italiano e nella materia<br />

delle imprese e delle organizzazioni di impresa sono una cosa ben precisa: tutti i mezzi,


le macchine, le attrezzature e gli ambienti deputati all’attuazione, realizzazione di<br />

un’attività economica di un processo produttivo, questo indiscutibilmente. Ma poi<br />

abbiamo anche una storia ed una disposizione vivente su che cosa sono gli impianti che<br />

ci è dato per esempio dal rapporto convenzionale SEA – prima Stato, poi ENAC, dove<br />

voi troverete sicuramente nella convenzione del ’62, gli articoli 5 e 7 ma più o meno gli<br />

stessi articoli 4, 5 forse nella convenzione stilata ultimissimamente con SEA nel<br />

settembre 2001, SEA è delegata, le è affidato il compito di manutenere, di tenere in<br />

buono stato, di installare, di costruire, di progettare tutte le installazioni aeroportuali. Le<br />

infrastrutture e gli impianti. E poiché sappiamo che SEA storicamente, lo sappiamo,<br />

abbiamo tonnellate di documenti, fa fra l’altro progettazione, realizzazione e<br />

manutenzione della segnaletica orizzontale non v’è dubbio che gli impianti deputati a<br />

SEA sono anche la segnaletica orizzontale e che quindi gli impianti su cui deve vigilare<br />

ENAC sono anche la segnaletica orizzontale. Quella famosa discussione sulla lettera<br />

che nel 1995 scrisse Pugliese dicendo che, devo averla così... non dico cose che possono<br />

essere fraintese, maggio 1995, scrive ad ENAV: “Comunicasi che a seguito incontro<br />

tenutosi con rappresentanze dell’AVTAG, nella materia in argomento, assistenze visive<br />

alla navigazione aerea segnaletica diurna aree di manovra aeroportuali, ENAC non ha<br />

competenza alla realizzazione segnaletica diurna area di manovra aeroportuali. È stata<br />

interessata l’azienda di assistenza al volo al fine di assicurare da parte di quest’ultima a<br />

partire dal primo settembre ’95 progettazione, realizzazione e manutenzione su detta<br />

segnaletica pertanto realizzazione segnaletica in esame non dovrà più essere posta a<br />

carico di questa amministrazione”. Ora le parole sono chiarissime. Si tratta di una<br />

questione inerente il patire i costi della progettazione, realizzazione e manutenzione di<br />

questi impianti negli aeroporti non affidati a gestori aeroportuali i quali nella loro<br />

convenzione si sono sicuramente assunti questo compito di patire i costi degli impianti.<br />

Per gli aeroporti non assegnati ai gestori, ENAC dice: “Cara ENAV la segnaletica è<br />

cosa tua come oneri economici”. Ma ovviamente questa missiva nulla ha a che vedere<br />

con i compiti di regolazione e vigilanza ai fini di sicurezza aeroportuale che rimangono<br />

immutati, sicuramente nei confronti degli aeroporti affidati alle società di gestione, ma<br />

sicuramente anche negli aeroporti non affidati dove esistono soltanto ENAC ed ENAV.<br />

È soltanto una questione di costi. Nulla ha a che vedere con le attribuzioni funzionali di<br />

regolazione e di vigilanza. Abbiamo visto che cosa dice il decreto istitutivo di ENAC;<br />

che cosa dice lo statuto. Nell’ottobre 2000 ENAC sigla anch’essa un contratto di<br />

programma con il Ministro dei Trasporti. All’articolo 5 comma 5 del contratto di<br />

programma sono ribadite le funzioni di vigilanza che assume ENAC sull’attività,<br />

operatività e qualità dei servizi resi dai gestori aeroportuali. Il concetto è direi<br />

pleonasticamente ripetuto all’articolo 9, comma 2 del contratto di programma.<br />

L’articolo 11 del decreto ministeriale 12 novembre 1997, numero 521, stabilisce il<br />

principio ed il contenuto del potere di vigilanza del Ministro dei Trasporti sull’attività<br />

delle società di gestione la sicurezza è il principio fine. Articolo 11: “Vigilanza.<br />

Compete al Ministro dei Trasporti vigilare sull’attività delle società affidatarie della<br />

gestione aeroportuale verificando che essa si svolga nel rispetto della disciplina stabilita<br />

dal regolamento, dalla convenzione, dal contratto di programma con particolare<br />

attenzione al rispetto dei principi di sicurezza, efficienza ed efficacia, economicità ed<br />

imparziale erogazione dei servizi alla continuità, alla regolarità, alla integrazione<br />

modale dei servizi. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, nell’esercizio della<br />

funzione di vigilanza, accertata la violazione degli obblighi specifici previsti dalle<br />

disposizioni normative o dalla convenzione, procede alla contestazione degli addebiti<br />

fissando un termine per le contro-deduzioni”, quindi fondamento delle responsabilità di<br />

vigilanza del vertice delle amministrazioni. La circolare successiva a questo decreto<br />

ministeriale che dice il Ministero dei Trasporti esercita la vigilanza a fini di sicurezza


sulle società di gestione, la successiva circolare 20.10.1999 relativa ai rapporti tra<br />

l’Aviazione civile e le società di gestione delinea nuovamente le attribuzioni di<br />

vigilanza specificando che quelle previste dall’articolo 11, sopradetto, sono<br />

concretamente esercitate da ENAC. Quindi questa circolare devolve all’Ente Nazionale<br />

dell’Aviazione Civile l’azione di vigilanza del Ministro. Chiude il preambolo di questa<br />

circolare, di questa... sì, circolare: “In tale assetto normativo l’ENAC si configura quale<br />

soggetto giuridico deputato all’assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva di<br />

controllo e di vigilanza nel settore pubblico dell’Aviazione civile e rispetto all’attività<br />

delle società di gestione aeroportuali”. A proposito degli impianti è proprio questa<br />

circolare che all’articolo 4, “Obblighi della concessionaria”, è una circolare tipo, la<br />

troveremo ripetuta esattamente nella convenzione con SEA, “Alla manutenzione<br />

ordinaria e straordinaria di tutte le opere e infrastrutture ed impianti dell’aeroporto<br />

anche a mezzo di ditte specializzate, quindi infrastrutture le... che sono impianti<br />

anch’esse, gli impianti fissi, è chiaro che si riferisce alle piste, ai raccordi, e tutti gli<br />

impianti devoluti a SEA, vigilati da ENAC. “Compete ad ENAC - l’articolo 5 elenco -<br />

comma 2: il potere di vigilanza sulle attività delle società affidatarie delle gestioni<br />

aeroportuali di cui all’articolo 11, comma 1 del regolamento, è incardinato in capo al<br />

Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento dell’Aviazione Civile che<br />

all’uopo si avvale dell’ENAC”. Questa è la posizione di garanzia di ENAC, derivante<br />

da provvedimenti legislativi, e dai provvedimenti ministeriali, circolari, convenzionali<br />

che ne discendono che è ripetuta nel capo d’imputazione con riferimento ai dirigenti ed<br />

ai funzionari. Ecco, riguardo a questo rapporto il potere di vigilanza del Ministero che è<br />

esercitato poi concretamente da ENAC si è avviata una vicenda che ha visto la<br />

contrapposizione tra ENAC e la Direzione dell’Aviazione Civile, DAC, che è quella<br />

struttura che è rimasta in sede statale, in sede ministeriale quando... quando vi è stata la<br />

istituzione di ENAC, quindi la enucleazione di tutte quelle che erano prima le funzioni<br />

della DGAC. Che cosa è accaduto storicamente indiscutibilmente? Che la DGAC prima<br />

era ovviamente un... un sovrano con enormi poteri su tutta l’aviazione civile italiana,<br />

istituito ENAC e tutti questi poteri vengono decentrati al nuovo ente. A capo del nuovo<br />

ente viene insediato un consiglio di amministrazione con un presidente, nel ’99, un<br />

emiliano, si chiama a Roma, un consiglio di amministrazione, direttore generale è<br />

l’avvocato Pierluigi Di Palma che abbiamo visto. Il potente direttore della DGAC,<br />

l’ingegner Salvi, rimane al ministero e... e sicuramente spogliato di molte di quelle che<br />

erano le sue attribuzioni. Accade quindi che questa DGAC, sto cercando il carteggio che<br />

mi è stato prodotto dall’ingegner Salvi, ecco, ho intitolato il paragrafo “La diminuzione<br />

dei poteri di vigilanza della DGAC”. Questa struttura residua ministeriale continua ad<br />

esercitare i compiti di vigilanza propri del Ministero, dice un decreto ministeriale che è<br />

già in atti del 22 settembre 1999. E allora accade che l’ingegner Salvi, in forza di questo<br />

potere di vigilanza... ah, interessante che in questo decreto l’attività di vigilanza è<br />

definita “L’attività di vigilanza. Quest’ultima è attività tipicamente di amministrazione<br />

attiva peraltro non oggetto di tipizzazione come la ben distinta attività di controllo e che<br />

per definizione comporta la possibilità di intervenire sull’attività vigilata a tutela degli<br />

interessi pubblici cui è preposta l’amministrazione vigilante. Nel caso di specie solo il<br />

Dipartimento dell’Aviazione Civile – quindi la struttura che residua al Ministero, Salvi<br />

– può essere chiamato ad esercitare un’attività continuativa di vigilanza e di indirizzo<br />

specifico sull’attività gestionale restando come ovvio nella prerogativa esclusiva del<br />

Ministro solo gli atti di indirizzo e le direttive generali”. E allora la DGAC, Salvi,<br />

intende esercitare in maniera importante questa residua funzione di vigilanza che le è<br />

rimasta e abbiamo nel faldone 10, che sono le produzioni che mi vennero dal...<br />

dall’ingegner Salvi, abbiamo l’iniziativa di Salvi che viene avvallata dal Ministro il<br />

quale istituisce questa commissione ispettiva presieduta da Salvi per tutti gli aeroporti


italiani, senza oneri, a spese dello Stato. Questa commissione parte e fa una serie di<br />

sopralluoghi sugli aeroporti adesso sotto la prima direzione di ENAC, e soltanto in<br />

secondo grado vigilati adesso dalla DGAC. E accade che a seguito di questa ispezione,<br />

ce li avete tutti i resoconti di queste ispezioni, di uno vi ha parlato in qualche modo il<br />

dottor Chinni, il direttore della società di gestione dell’aeroporto di Bologna, perché<br />

anche a Bologna era andato Salvi e ha detto una cosa molto... pudica, ha detto: “Ah,<br />

quello che era accaduto a Bologna in quel momento fu leggermente enfatizzato”, ha<br />

detto. Il fatto è che la commissione presieduta da Salvi spara palle incatenate su tutti gli<br />

aeroporti adesso svragestiti da ENAC evidenziando una serie di profili di insicurezza.<br />

Una cosa la dobbiamo dire perché, voglio dire, abbiamo un cervello funzionante, non<br />

discuto, molto interessante, oltretutto una rappresentazione storica concreta di quella<br />

che è l’attività di vigilanza ministeriale dell’Aviazione Civile sulle società di gestione;<br />

eh, Salvi mica non si interessa della segnaletica in forza della letterina di Pugliese del<br />

’95, Salvi dice: “Qui manca la segnaletica. Qui mancano gli aiuti visivi luminosi o sono<br />

mal fatti”. Si interessa dell’ILS, si interessa delle strisce ai lati, si interessa di tutto<br />

perché vigila sulla sicurezza operativa degli aeroporti. A proposito delle attribuzioni.<br />

Ecco, comunque dicevo è interessante sicuramente il lavoro di Salvi da leggere. Il<br />

bolognese dice che c’è qualche enfatizzazione, una cosa la dobbiamo dire e cioè che,<br />

voglio dire, Salvi da una settimana prima e per i vent’anni, o trent’anni precedenti era<br />

stato il capo di tutti quegli aeroporti e che, eh, sicuramente quelle problematiche non<br />

erano insorte nella settimana della competenza EAC, quindi EAC insorge.<br />

Roma, eh, il presidente di ENAC scrive una lettera al caro ministro e gli dice: “Noi di<br />

ENAC non possiamo lavorare se abbiamo la DAC sul collo in questa maniera”. Il<br />

Ministro accede a questa... a questa lagnanza di ENAC, così il 9 marzo 2000 il Ministro<br />

Bersani emette un decreto con cui la direttiva 87 T che era quella precedente che diceva<br />

“La vigilanza del Ministero è espletata dalla DGAC”, cessa di avere efficacia. La<br />

vigilanza dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile continua ad essere svolta dal<br />

Ministero dei Trasporti e della Navigazione con il supporto del Dipartimento<br />

dell’Aviazione Civile, quindi appiattisce la funzione di vigilanza dell’Aviazione Civile<br />

sul Ministero che naturalmente ha le sue funzioni strategiche e che non si interessa della<br />

concreta situazione degli aeroporti. Tutto il resto viene ampiamente riconosciuto come<br />

nello spirito della legge istitutiva alle attribuzioni di ENAC. Ed è importante, peraltro,<br />

lo dico perché giustifica anche la logica appunto delle individuazioni delle posizioni di<br />

garanzia portate dalla imputazione, il controllo sull’operatività si esaurisce pienamente<br />

in ENAC; rimane il Ministro con la sua funzione di impostazione strategica, quella<br />

residua struttura è appiattita verso l’alto sul ministro a fargli da supporto. ENAC è<br />

ampiamente autonomo, è responsabile. Una delle cose che mi hanno dato più fastidio,<br />

ora lo dico parentesi, ho sentito delle battute sui piloti tedeschi, naturalmente, i quali in<br />

quanto tedeschi dovevano assolutamente fermarsi alla linea rossa, anche se forse quella<br />

linea rossa l’avevano attraversata 23 volte prima negli ultimi due anni, ma erano<br />

tedeschi e si dovevano fermare. Ecco, il livello... ma è stato ripetuto, il livello<br />

dell’osservazione è quello che è, potrebbe essere pareggiato dal concetto della italianità<br />

del fuggi, fuggi al profilarsi di una responsabilità. Ho qui qualche documento sempre<br />

attestante la vicenda dello svolgimento generale della funzione di regolazione sulla<br />

gestione, per esempio il DOP 297, quella normativa tecnica emanata da ENAV per<br />

regolamentare i propri servizi sotto la supervisione dell’ente supremo regolatore ENAC,<br />

è stato sicuramente preceduto da due documenti: il 7 marzo 1996 ENAV scrive alla<br />

Direzione Generale dell’Aviazione Civile sottoponendole la circolare che sta<br />

provvedendo ad approntare che diventerà il DOP 297 e chiedendo alla Direzione<br />

dell’Aviazione Civile: “Alla stregua di quanto effettuato per le operazioni strumentali<br />

cat 2 e cat 3 – perché quella regolamentazione l’ha emanata l’Aviazione Civile – di


valutare l’opportunità di fissare tali minime anche per le operazioni in oggetto” e si<br />

tratta del movimento in superficie, è la famosa questione delle condizioni di visibilità,<br />

del limite. ENAV chiede alla DGAC di fissarlo come ha fatto per le operazioni di<br />

categoria. “... anche per le operazioni in oggetto come peraltro stabilisce il DOC 9476”<br />

è il manuale dell’assistenza e controllo del movimento di superficie, edizioni 1986<br />

all’ICAO, al paragrafo 531 perché infatti dice il manuale che è la airdrome authority<br />

che fissa i termini. Sicuramente a questa richiesta di ENAV la DGAC non risponde<br />

precisamente ma sicuramente le viene sottoposto il documento DOP 1997, non ancora 2<br />

perché diventa 2 con un emendamento del 2000, emendamento anch’esso emanato a<br />

seguito di definizione della DGAC o di ENAC, allora era già ENAC. Quindi approntato<br />

il DOP, ENAV manda questo messaggio è datato... siamo al luglio 1997: “All weather<br />

operations” le operazioni ogni tempo. “Si fa seguito alle riunioni con le<br />

amministrazioni in indirizzo e con i rappresentanti della compagnie di navigazione – si<br />

fa sempre tutto insieme, sentendo tutti quanti, eh, naturalmente – presso questa<br />

direzione nei giorni di giugno scorsi per un esame congiunto dell’aggiornamento della<br />

normativa in oggetto. Si pregano gli enti in indirizzo di volere esprimere - la DGAC - il<br />

loro parere di concordanza sulla bozza di testo elaborata e già in loro possesso. In<br />

particolare si prega Civilavia di voler confermare: a) la conformità della bozza di<br />

normativa al DOC 41 23 100 M23 del gennaio ’97. b) l’adozione con divulgazione agli<br />

esercenti del capitolo IV – è proprio quella... “Operazioni in bassa visibilità” – della<br />

bozza operazioni – è quella dove ci sono le condizioni di visibilità – sull’area di<br />

manovra in condizioni di bassa visibilità. c) l’assenso alla pubblicazione in AIP – nelle<br />

ufficiali pubblicazioni aeronautiche – dei compiti e responsabilità del pilota di cui a<br />

pagina 20 della bozza in questione”. Firmato il direttore Santino Ciarniello. La DGAC<br />

risponde questa volta, è la Direzione Generale dell’Aviazione Civile, a firma Di Giulio<br />

Alberto: “In risposta al foglio si comunica quanto segue. Il testo del documento<br />

elaborato per la parte delle operazioni in bassa visibilità è conforme al documento 41 23<br />

100 edizione ’97 e conseguentemente alle JAR-OBS One subpart E”. Nulla osta alla<br />

divulgazione agli operatori del capitolo IV – capitolo IV è quello con le condizioni di<br />

visibilità, nulla osta – Nulla osta alla pubblicazione in AIP dei compiti e delle<br />

responsabilità del pilota di cui a pagina 20, si prega – dice la DGAC – di sostituire nel<br />

documento “DGAC” con “ENAC”, ex DGAC, e di voler correggere il testo del primo<br />

rigo di pagina 21 come segue...” queste sono le definizioni puntualmente operate da<br />

ENAV che ossequia il principio dell’ente regolatore. A proposito della regolazione<br />

effettuata dai vari livelli della piramide organizzativa di ENAC, o della DGAC che è la<br />

stessa cosa, ho questa lettera, l’ho prodotta anche durante l’esame testimoniale 30<br />

maggio ’97... no, forse non era questa, a firma: “Il dirigente superiore Luzzatti dottor<br />

Carlo”. In questa lettera dice questo dirigente: “Visto l’Annesso 14 – e adesso<br />

parleremo della normativa ICAO, delle regole che disciplinano in generale la<br />

circolazione aerea – visto l’Annesso 14 – quindi l’Annesso 14 esiste, è parlato<br />

costantemente nelle disposizioni dell’ente regolatore. Visti ancora quegli articoli<br />

secondo De Leoni sopraffatti – 689, 718 e 719 del codice della navigazione, invita la<br />

Società Aeroporti di Roma – questo è Luzzatti – stante la dichiarata disponibilità, a<br />

prendere tutte le iniziative necessarie per l’attivazione del servizio in questione”. Le<br />

parole di Sandulli: stimolo, freno, sprone, questo fa ENAC sempre. Ancora lo avevo già<br />

letto le linee di guida tecnico-organizzative del servizio di apron management control<br />

per l’aeroporto di Milano Malpensa emanate dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile,<br />

“Visto l’articolo 725 del codice della navigazione - dice ENAC centrale - che attribuisce<br />

al direttore dell’aeroporto la disciplina e il coordinamento dei servizi sussidiari e di<br />

controllo; visto l’articolo 792 del codice della navigazione che attribuisce al direttore di<br />

aeroporto la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative alla circolazione aerea”


eccetera. E ancora, duplice argomento, “Regolazione del movimento degli aeromobili<br />

ed insieme interferenza e ingerenza libera degli organi di vertice dell’ENAC sulle realtà<br />

periferiche” il documento a firma Imparato, ecco, qui non so se poi il documento è<br />

effettivamente prodotto da Imparato o da uno dei suoi sherpa, come abbiamo sentito,<br />

ma è la stessa cosa naturalmente. L’oggetto è “procedura land after runway 36 R<br />

Linate” è una procedura... avevo chiesto a Vincenzi, di atterraggio degli aeroporti<br />

quindi tipicamente la competenza di ENAV, la gestione, il momento dell’atterraggio,<br />

questa procedura viene valutata dal direttore del dipartimento ENAC, evidentemente in<br />

risposta ad una richiesta che parte da ENAV, “Considerato che la pista principale<br />

dell’aeroporto di Milano è lunga 2.440 metri, per evitare di effettuare il back track è<br />

necessario che gli aeroplani in atterraggio liberino la pista utilizzando il raccordo R1; il<br />

continuo afflusso di rullaggi nel senso opposto sul raccordo parallelo degli aeromobili<br />

in partenza non consentono di liberare la pista sul raccordo intermedio R2; il pilota<br />

dell’aeroplano che segue, a causa della mancanza di un raccordo alla fine della pista può<br />

valutare con ragionevole attendibilità che l’aeroplano davanti a lui sta liberando la pista<br />

solo nel momento in cui vede l’aeroplano imboccare effettivamente il raccordo R1; la<br />

prescrizione relativa all’uso del reverse sull’aeroporto ne obbliga l’uso al minimo se<br />

non per motivi di sicurezza; la runway 35 R preferenziale per l’atterraggio – è sbagliato<br />

perché è il 36 R – è utilizzata fino ad una componente... eccetera, si ritiene non<br />

opportuna l’applicazione della procedura land after”. Quindi regolamentazione di una<br />

procedura di atterraggio appartenente alla competenza tipica di ENAV da parte di<br />

ENAC, non da parte del direttore dell’aeroporto di Linate, ma da parte di un suo<br />

superiore che può farlo perché ha una competenza omogenea a quella dell’inferiore. I<br />

documenti attinenti alla regolazione e gestione ENAC – ENAV – SEA significativi che<br />

ho illustrato sono contenuti in questo sub fascicolo che produco, produrrò come nota di<br />

udienza. E a questo punto credo che sia necessario introdurre un altro argomento di tipo<br />

generale ma che ridonda sicuramente su ogni aspetto della nostra questione. La<br />

circolazione aerea è indiscutibilmente una di quelle attività che il diritto qualifica come<br />

attività pericolose, giuridicamente autorizzate, ovviamente per il discorso del<br />

bilanciamento di interessi che rende la funzione svolta da queste attività talmente<br />

importante e tale da superare gli aspetti di pericolosità intrinseci. È fra l’altro<br />

assolutamente noto e statisticamente comprovato che tra le attività pericolose relative<br />

alla circolazione ed al trasporto quella aerea è la meno pericolosa perché è<br />

tradizionalmente vigilata da norme di sicurezza che ne consentono, come dicono tutti i<br />

loro documenti, lo troverete scritto anche nel contratto di programma ENAV – Stato,<br />

dappertutto, si fa riferimento a quel limite di rischio che è ottenuto ormai con la miglior<br />

scienza ed esperienza del momento storico che è quello di un incidente ogni... 10<br />

milioni di operazioni continue. Quindi si parla di questo come il concetto del rischio che<br />

equivale al concetto di azzeramento del rischio praticamente con l’assolvimento di tutte<br />

quelle regole di garanzia e di sicurezza che devono sicuramente assistere lo svolgimento<br />

di questa attività pericolosa. Attività pericolosa indiscutibilmente; ho visto tre o quattro<br />

edizioni del codice civile e tutte, nel riportare l’articolo 2050 del codice civile:<br />

“Responsabilità per i fatti da svolgimento di attività pericolosa”, tra parentesi fanno<br />

riferimento all’articolo 695 del codice della navigazione che è norma parallela e<br />

gemella. E, come si sa, soprattutto in diritto penale, il concetto è opportunamente<br />

sviluppato, le attività pericolose richiedono che il loro compimento si assolutamente<br />

svolto nei limiti tracciati dalle regole dell’arte. Si dice che l’autorizzazione al<br />

compimento di questa attività coincide con l’osservanza delle regole dell’arte. E le<br />

regole dell’arte in materia di circolazione aerea... in altre materie sono addirittura non<br />

scritte e nessuno dubita che vigano, che esistano - l’attività medico-chirurgica per<br />

esempio tranquillamente – le migliori conoscenze della scienza e dell’esperienza in quel


momento; nel campo della circolazione aerea queste regole sono state molto meditate...<br />

e sono oggetto di continua attenzione. In primis da parte di questo organismo<br />

internazionale, annesso all’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’ICAO che ha struttura<br />

costantemente attenta alla definizione di queste regole dell’arte. L’Italia partecipa a<br />

questa convenzione internazionale da lunghissimi anni; l’Italia non ha mai ricevuto<br />

rimbrotti, raccomandazioni, segnalazioni ad opera dell’ICAO né provenienti da<br />

qualsiasi paese del mondo perché ho sentito anche dire che l’Italia è come<br />

l’Afghanistan, non è vero. Questa è una delle vie di fuga. L’Italia è un paese<br />

aeronauticamente evoluto. Rispetto alla convenzione di Chicago ha una sostanziale<br />

aderenza alle norme che in essa sono riportate, volevo tirare fuori un documento che<br />

è estremamente significativo, certo Alitalia non ha mai notificato, come dice la<br />

convenzione ICAO, la difformità rispetto agli standard che l'ICAO definisce, e questo lo<br />

ha fatto insieme, non so al Burkina Faso, all'Afghanistan... absit iniuria verbis, e ha<br />

pochissimi altri. Ecco io non vorrei che qualcuno inseguisse la visione così, fobico<br />

paranoide che all'ICAO bisogna notificare, non so, il fatto che manca un cartello in uno<br />

degli aeroporti italiani, o che una striscia è più larga di tre centimetri o più stretta di tre<br />

centimetri, non è questo lo spirito dell'ICAO, e poi andremo a vedere esattamente,<br />

affronteremo la questione standard, raccomandazioni. L'Italia aderisce all'ICAO e segue<br />

l'ICAO, il 5 giugno 2000, per esempio, come al solito un organo centrale di ENAC si<br />

interessa specificamente di Linate e dà una disposizione a SEA, e 15 giugno 2000, a<br />

firma ingegner Francesco Della Porta, l'oggetto è "Runway and safety areas" sono degli<br />

spazi di sicurezza che debbono essere lasciati alla fine, oltre la fine della pista, per una<br />

certa dimensione. E poi parleremo di queste cose, di a che cosa servono questi spazi,<br />

no?, perché è un altro argomento mal toccato da molti tecnici del settore. E dico subito<br />

che non servono certamente per l'ipotesi che un aereo cada, servono per l'ipotesi che un<br />

aereo possa sconfinare dalla pista, no? Comunque il 15 giugno 2000 ENAC centrale<br />

scrive a SEA Linate... anzi, no, la missiva in questione è a Fiumicino, il concetto è lo<br />

stesso, poi abbiamo un carteggio che non ho riportato ma che troverete a seguito di<br />

questo documento anche su Linate, "Si desidera ricordare in via preliminare che la legge<br />

istitutiva dell'aeroporto o la convenzione affidamento, gestione totale, presuppone che<br />

l'attività gestionale debba essere effettuata da codesta società nel rispetto della<br />

normativa internazionale ICAO", perché sempre, sempre la DGAC ha detto alla società<br />

di gestione ICAO, ICAO, ICAO, e quando si parla di aeroporti si parla di Annesso 14<br />

ICAO, che si intitola "Configurazione degli aeroporti e operatività". Quindi vi abbiamo<br />

sempre detto che dovete agire in conformità all'ICAO, "Premesso ciò si evidenzia che<br />

Annesso 14 e normativa ICAO edizione luglio 1999, con entrata in vigore 4 novembre<br />

1999, prevede come standard al capitolo 3..." perché prima era raccomandazione "... la<br />

presenza della RESA, Runway And Safety Areas, su entrambe le estremità della pista,<br />

norma medesima determina dimensioni et caratteristiche per detta resa stessa in<br />

funzione del numero di codice di riferimento dell'aeroporto. In relazione a quanto sopra<br />

si richiede a codesta società di confermare adempimento a predetta normativa facendo<br />

conoscere, in caso di mancanza o intemperanza, iniziative in corso et relativi tempi di<br />

attuazione. Rappresentasi..." questo è il punto "... che questione evidenziata riveste<br />

carattere di urgenza et delicatezza, trattandosi di standards internazionali cui devono<br />

attenersi stati membri Convenzione di Chicago del 1944, adottando in caso di assoluta<br />

necessità procedure di deroga di cui all'articolo 38 della Convenzione medesima".<br />

Quindi ENAC scrive nel giugno 2000: "Guardate noi dobbiamo essere sicuri che questo<br />

standard sia adempiuto perché altrimenti dovremo notificare la difformità e definire<br />

procedure in deroga". L'annesso 14 vive nella legislazione italiana, anche se non sono<br />

stati mai formalizzati atti precettivi definiti di riferimento a singole regole se non in<br />

quella stravagante circostanza dell'emissione dell'atto di indirizzo del gennaio 1998.


L'Annesso 14 vive, e noi non abbiamo notificato deroghe all'ICAO perché ci adeguiamo<br />

agli standards ICAO. Vedrete nel carteggio susseguente a questa missiva che arriva<br />

anche alla DCA... alla SEA di Linate che Linate, per esempio, è in ordine rispetto alla<br />

RESA, Linate risponde: "Noi abbiamo i 250 metri di spazio". Ma che cos'è questa<br />

normativa tecnica ICAO, che cosa sono gli standards, che cosa sono le<br />

raccomandazioni? Il DPR del 1985 461 che delega il Ministro dei Trasporti ad emanare<br />

le disposizioni di recepimento nel nostro paese di questi standards dà delle disposizioni<br />

in proposito e dice: "Tutti gli standards dovranno essere attuati, le raccomandazioni<br />

saranno attuate quando se ne ravvisi la necessità e tutto dovrà avvenire..." disposizione<br />

molto importante "... tenendo conto della necessità di uniformare le nostre disposizioni<br />

alle internazionali". Quindi non fughe in avanti e... teniamo conto della uniformità. E<br />

molto abbiamo sentito in tema di standards e raccomandazioni riguardo per esempio, al<br />

fatto che il radar di terra di Linate sarebbe stato un optional, così è stato detto, perché<br />

non previsto come standards. E allora io ritengo che, facendo i giuristi ed andando a<br />

leggere le norme dell'articolo 14, forse possiamo avere qualche idea più precisa su che<br />

cosa significa standard, su che cosa significa raccomandazione. Sicuramente il nostro<br />

episodio si muove nel teatro dell'aeroporto e nel contesto logico di quello che le regole<br />

dell'arte chiamano il Surface Movement Guidance Control System, il sistema di<br />

assistenza e di controllo del movimento di superficie. Poi chiariremo questo concetto<br />

rispetto allo stesso acronimo SMGC che definisce il contratto, la fornitura della FIAR<br />

ad ENAV, per esempio, o della Alenia ad ENAV, hanno lo stesso nome, no? Vedremo<br />

perché SMGC. Qui parliamo del sistema come complesso, che deve essere ordinato, di<br />

supporti e di procedure, perché questo descrive il paragrafo 8.9 dell'Annesso 14, che<br />

inizia con una norma di standard, e sappiamo che l'Italia, dice Della Porta, parla il<br />

linguaggio ICAO, gli standard già ci sono, perché se non ci fossero dovremmo dire che<br />

stiamo derogando. E questo è uno standard speciale, vi ha prodotto il professor Franchi<br />

un suo scritto, ma ve ne sono diversi, vi sono anche dei richiami, questo è un concetto<br />

generalmente circolante, fra gli standards si individuano anche quelli che sono i<br />

cosiddetti principi generali, che sono qualcosa di ancor più fondante evidentemente,<br />

standard significa in inglese norma, ma come livello, no?, norma livello, in altri<br />

documenti l'ICAO chiama la norma rule, per esempio nel PANS RAC documento 444,<br />

quella è la norma obbligatoria. Standard significa norma livello, quindi una definizione<br />

di livello che si intende in aeronautica, livello minimo di sicurezza. Ma alcuni degli<br />

standard sono dei principi generali, tale è sicuramente quello scritto al paragrafo 8.9.1:<br />

"Un aeroporto dovrà essere provvisto di un sistema di assistenza e controllo del<br />

movimento di superficie". Subito dopo questo standard, principio generale, se non ci<br />

fosse scritto potremmo dubitarne, vi è una raccomandazione e questa raccomandazione<br />

descrive lo scopo funzione del sistema standard, che obbligatoriamente deve esistere in<br />

ogni aeroporto: "la configurazione di un sistema di assistenza e controllo del movimento<br />

di superficie dovrebbe essere presa in considerazione della densità del traffico, delle<br />

condizioni di visibilità sotto le quali si intende effettuare le operazioni, dei bisogni di<br />

orientamento del pilota, della complessità della configurazione aeroportuale e del<br />

movimento dei veicoli". Allora da giuristi ci possiamo già porre un problema: ma<br />

questo che cos'è?, un optional? Scrivere che il sistema dovrà essere disegnato tenendo<br />

conto della densità del traffico, dei bisogni del pilota, della configurazione<br />

dell'aeroporto, è una cosa che possiamo... possiamo o non possiamo tenere in<br />

considerazione? Evidente non può essere così, e allora forse... io ho letto molte norme,<br />

per esempio indico all'attenzione del Tribunale un altro paragrafo importantissimo, il<br />

paragrafo 9.4, la manutenzione, la manutenzione degli aeroporti, delle piste, dei<br />

raccordi, delle facilities, c'è scritto in inglese, gli impianti delle attrezzature. Ecco la<br />

manutenzione in questo paragrafo è tutta inserita sub raccomandation, che cosa vuol


dire? Che mantenere in condizioni ottime un aeroporto è un optional? Possiamo<br />

decidere di farlo o non farlo? C'è soltanto un punto del capitolo manutenzione che è sub<br />

specie standard, ed è quello che parla della misura delle caratteristiche di attrito delle<br />

piste, c'è poi un manuale sull'argomento che dà dei parametri precisi, numerici,<br />

matematici su questa misura dell'attrito che debbono avere le piste, soltanto questo<br />

l'attrito è standard, tutto il resto, tenere il pavimento delle piste in buone condizioni, è<br />

optional, secondo qualcuno? Non può essere così, evidentemente, bisogna manutenere<br />

preventivamente, dice questa disposizione, cioè non manutenere quando la cosa si<br />

rompe, quando la buca si apre, ma manutenere prima che si apra la buca, non può essere<br />

un optional. E allora a mio avviso lette, il Tribunale lo farà, lette tutte le disposizioni<br />

dell'Annesso 14 io ritengo che emerga evidente in queste indicazioni una caratteristica<br />

classicamente attinente al pragmatismo anglosassone, non sono mai velleitari,<br />

definiscono lo standard dove possono esattamente indicare un livello, un numero. Loro<br />

hanno queste strane cose, anche nella grammatica, no?, le parole contabili e incontabili,<br />

quelle che si misurano sono incontabili, i liquidi... le contabili sono soltanto l'oggetto<br />

che si vede. Ecco la stessa cosa, il fine, scopo del sistema di assistenza di superficie,<br />

poiché io non lo posso definire in standard, non posso dire 10 o 100 dico il massimo, lo<br />

metto come raccomandazione, è una tensione, così come la manutenzione, è una<br />

tensione mai un optional. E torniamo al sistema di assistenza e guida controllo di<br />

superficie, lo standard: il sistema ci deve essere; raccomandazione: deve essere<br />

configurato in funzione di... un'altra raccomandazione, punto cruciale: gli aiuti visuali<br />

componenti del sistema di assistenza e controllo del movimento di superficie - cioè i<br />

markings, la segnaletica orizzontale - le luci e i cartelli dovrebbero essere disegnati,<br />

configurati conformemente con le relative specificazioni contenute nei paragrafi 5 2, 5 3<br />

e 5 4 rispettivamente. Allora se voi andate a vedere i paragrafi 5 2, 5 3, 5 4 trovate tutte<br />

le norme di cui vi parla la relazione Pica, di cui vi parlerò molto, su come deve essere la<br />

segnaletica, come devono essere le luci, come devono essere le stop bar, no? Norme in<br />

standard in quei paragrafi, nella norma... come dice un giurista?, subito "speciale", che<br />

si applica sempre prima della generale, la norma del sistema di assistenza e controllo del<br />

movimento di superficie, gli standard relativi a come deve essere fatto un cartello, a<br />

come deve esser fatta una segnaletica, a come deve essere fatta una stop bar, diventano<br />

raccomandazioni. Perché? Perché il sistema va costruito, va tarato sul singolo aeroporto,<br />

perché in considerazione della densità del traffico, della visibilità eccetera, eccetera, si<br />

può anche mettere un cartello con una dimensione diversa, non mettere un cartello e<br />

mettere un markings, si possono fare tante cose, dice il manuale SMGC, dice il manuale<br />

alle primissime pagine: "Considerazioni per il futuro, 1.7.1, tutti gli aeroporti<br />

necessitano di un sistema SMGC, tuttavia ogni sistema deve essere correlato alle<br />

condizioni operative in cui si prevede che l'aeroporto opererà", questo paragrafo ripete,<br />

spiega quello che c'è scritto nell'Annesso 14, standard, raccomandazioni, elasticità del<br />

sistema, e non leggo tutto il paragrafo, lo farete, conclude: "Non bisogna inoltre<br />

dimenticare..." e questa edizione è del 1987, era quella vigente l'8 ottobre 2001 "Non<br />

bisogna inoltre dimenticare che la ricerca tecnica continuerà in questo campo e verranno<br />

sviluppati dei nuovi componenti che possano fungere da elementi complementari o<br />

sostituire i componenti del sistema SMGC già esistente". Che cosa si deve fare?,<br />

bisogna pensare al sistema SMGC su ogni aeroporto, pensare continuamente. Trovate<br />

sul manuale delle disposizioni che sono tipiche dei sistemi di sicurezza, paragrafo 5 2 5,<br />

si intitola "Valutazione procedure di sicurezza", tutti sappiamo che cos'è il capitolo<br />

logico valutazione dei rischi per la sicurezza di qualsiasi attività aziendale,<br />

imprenditoriale "Il gruppo di lavoro dovrà anche effettuare una valutazione globale<br />

della sicurezza dell'aeroporto, le indicazioni di questa valutazione vengono fornite nel<br />

manuale. In particolare la valutazione dovrebbe tenere conto dell'aumento del rischio


operativo dovuto alla mancanza di controllo visivo che può essere esercitata dalla torre<br />

man mano che la visibilità diminuisce. Un metodo è quello di utilizzare lo stesso valore<br />

che è spesso citato nello sviluppo dei minimi operativi per aeromobili, cioè il rischio<br />

non superiore alla probabilità di un incidente fatale per 10 alla meno 7 operazioni",<br />

quello di cui parlavo prima. La valutazione dei rischi: "A tale riguardo bisognerà<br />

effettuare le seguenti azioni: esame della configurazione dell'aera di movimento con<br />

specifica attenzione ai percorsi per gli aeromobili esistenti tra le aree del piazzale e le<br />

piste, i punti di controllo del traffico al suolo, gli ingressi nell'area di movimento, esame<br />

delle esistenti indicazioni operazioni, ordini, regole societarie dell'Air Traffic Services,<br />

che siano rilevanti per la situazione generale; esame delle registrazioni meteorologiche e<br />

delle statistiche del movimento degli aeromobili e degli altri veicoli..." eccetera,<br />

eccetera. L'azione, lo standard, o meglio il principio generale sistema di assistenza e<br />

controllo si realizza aeroporto per aeroporto, momento per momento, dice il manuale<br />

quando deve essere revisionato un sistema, in ordine alle operazioni con bassa visibilità<br />

dice: "Il sistema deve essere revisionato tutte le volte che si prevede l'insorgenza di<br />

condizioni di bassa visibilità, il sistema deve essere revisionato tutte le volte..." e questo<br />

è un concetto fondamentale per noi "... in cui si prevede un aumento del traffico<br />

sull'aeroporto". Il sistema ci deve essere e un complesso ordinato di supporti materiali e<br />

di supporti procedurali va, come è scritto nel capo di imputazione, progettato, pensato<br />

realizzato, implementato, messo a punto, verificato continuamente, monitorato<br />

continuamente nella sua efficienza su ogni aeroporto, e nell'ambito del sistema le<br />

disposizioni standard che dicono come devono essere i segnali, come devono essere i<br />

cartelli, come devono essere le scritte a terra, diventano raccomandazioni, possono<br />

essere i vari componenti, suppliti, sostituiti, l'importante è che il sistema operi e sia<br />

efficiente. C'è quindi anche la raccomandazione della presenza del radar, poi parleremo<br />

il manuale SMGC che cosa dice, quando si intende utilizzare una pista con una visibilità<br />

inferiore ai 550 metri di RVR, raccomandazione al radar come raccomandazione ai<br />

cartelli, raccomandazione... nel sistema c'è un'unica, c'è un'unica norma standard, anche<br />

qui: "Quando..." quando è un'impostazione di ipotetico no?, in inglese "Quando un<br />

sistema di assistenza e controllo del movimento di superficie è provvisto di stop bars..."<br />

sappiamo ormai che cosa sono "... selettivamente accendibili..." quindi con un sistema<br />

di luci rosse, verdi alternato "... selettivamente accendibili della linea di center line della<br />

taxi way, i seguenti requisiti dovranno essere uniti, dovranno essere presenti". E poi<br />

descrive il fatto che quando le luci della taxi way verdi sono accese oltre la stop bar<br />

vuol dire che questa deve essere spenta, le rosse ortogonali, quando la stop bar, le luci<br />

rosse ortogonali debbono rimanere accese, i 90 metri successivi delle luci verdi<br />

dovranno essere spenti. Insomma il sistema metaforico delle stop bar, ma ciò... le luci<br />

devono essere accese e spente in questo modo, quando?, quando una stop bar è<br />

installata? Perché il fatto che vi sia installata una stop bar ad ogni intersezione di una<br />

via di rullaggio con la pista è una cosa che si può anche decidere di non fare,<br />

considerata la densità del traffico, le condizioni in cui si vuole tenere l'aeroporto, il<br />

layout aeroportuale eccetera, eccetera, eccetera. Tanté che la norma 5 3 17, il capitolo<br />

dedicato alle stop bar, prevede come standard, ma sappiamo che nel capitolo dedicato al<br />

sistema questo 5 3 diventa raccomandazione, invece, lo dobbiamo... lo dobbiamo<br />

inserire nel sistema, lo dobbiamo pensare nel sistema, dice il 5 3 17 "Una stop bar dovrà<br />

essere prevista ad ogni posizione di attesa della pista, runway holding position, per<br />

servire la pista quando si intende che la pista sarà utilizzata in condizioni di RVR, di<br />

visuale di pista, inferiori ad un valore di 350 metri standard, una stop bar dovrà essere<br />

installata". Eccetto quando? Eccetto quando appropriati aiuti e procedure siano<br />

utilizzabili per assistere nella prevenzione delle inavvertite, delle involontarie incursioni<br />

di pista gli aeromobili e i veicoli. Quindi una stop bar deve essere installata, salvo


quando vi siano altri aiuti e procedure. Se non ci sono questi altri aiuti e procedure, da<br />

definire sull'aeroporto, e non vi è una stop bar, allora l'Annesso 14 sanziona, perché<br />

dice: "Allora le operazioni debbono proceduralmente avere un limite, nelle condizioni<br />

di visibilità inferiori a 550 metri di RVR ci potrà essere soltanto un aeroplano per volta<br />

che si muove sull'aerea di manovra", che cosa dice questa norma? Una stop bar ad ogni<br />

intersezione della pista con i raccordi, a meno che non vi siano altri aiuti, valuta tu,<br />

SMGCS che pensi all'aeroporto di Linate, puoi anche non metterla, ci deve essere<br />

qualcosa d'altro. Se non c'è la stop bar e se non ci sono altri aiuti allora l'aeroporto è<br />

sanzionato, questo è un concetto fondamentale, questo è un limite all'operatività<br />

dell'aeroporto, possiamo anche chiamarla procedura perché sì, si dice che cammina un<br />

aeroplano per volta, anche questo è procedura, sostanzialmente è un limite, ricordiamo<br />

quello che dice la Convenzione ICAO, il DPR 1985, le leggi istitutive: la rapidità del<br />

traffico aereo è intrinseca e condizione della erogazione di questo servizio, se non<br />

mettete una protezione alle piste idonea, che sia una stop bar e che sia un altro aiuto,<br />

allora dovete andare un aeroplano per volta. Che significa che l'aeroporto muore. La<br />

combinazione tra questa disposizione, il 5 3 17, e quello che c'è scritto nel paragrafo 8 9<br />

1, il sistema e i componenti del sistema vanno tarati sulla realtà, dà la chiave di lettura<br />

della insufficienza del sistema, inadeguatezza c'è scritto, del sistema di assistenza e<br />

controllo del movimento di superficie esistente a Linate l'8 ottobre 2001. E poi andremo<br />

a vedere come storicamente si determina questa insufficienza, perché i presidi vengono<br />

diminuiti con delle scadenze temporali che abbiamo individuato per delle ragioni che<br />

non ci vengono raccontate ma che riusciamo a leggere dal contesto, quello che è certo è<br />

che il 16 dicembre 1998 viene tolto un presidio importante alla intersezione di<br />

sorveglianza della intersezione del raccordo R6 con la pista, la stop bar che aveva il<br />

sistema di luci al3ernte verdi e rosso, viene tolto il 16 dicembre 1998. Cosa abbiamo?,<br />

una rottura rispetto alle norme ICAO?, dovevamo subito notificare all'ICAO: "A Linate<br />

siamo fuori norma"? No, perché il 16 dicembre 1998 a Linate funzionava il radar<br />

ASMI, i controllori vedevano tutta l'area di movimento anche in condizioni di visibilità<br />

inferiori a 550 metri. Quindi si realizzava quell'ipotesi di cui al capoverso al 5 3 71, non<br />

c'era la stop bar ma c'era un altro aiuto importantissimo, il radar. Il manuale SMGCS<br />

inizia diffondendosi sulla importanza del senso della vista per il sistema di movimento e<br />

controllo del movimento di superficie, è la cosa più importante, che il controllore veda<br />

quello che succede in pista. Abbiamo già parlato della oggettiva insufficienza, invece,<br />

della comunicazione terra-bordo-terra, aperta obiettivamente, anche senza colpa di<br />

alcuno, alle ambiguità. Il controllore deve vedere, non è un caso che le torri di controllo<br />

sono tali, sono sempre state tali, non ci sono i sotterranei di controllo del traffico aereo,<br />

sono altissime costruzioni che sovrastano tutta l'area di movimento con dentro i<br />

controllori all'ultimo piano in sale dotate di amplissime vetrate, i controllori vedono e<br />

così separano gli aeroplani e li istruiscono. A Linate il sistema si è rotto e l'aeroporto di<br />

Linate è andato in default rispetto all'Annesso 14, il 29 novembre 1999, quando ha<br />

cessato di operare il radar di terra, prima l'Annesso 14 e il manuale SMGCS erano<br />

rispettati. ENAC rispetto al richiamo dell'Annesso 14 come diritto vivente sugli<br />

aeroporti... ho ordinato quella serie di circolari che dal dipartimento di sicurezza, che ha<br />

i compiti che sono scritti nel regolamento di pianta organica, e sono compiti di sistema,<br />

dare indirizzo a tutte le altre unità sottostanti, be' il dipartimento di sicurezza sin dal suo<br />

insediamento, che avviene come sappiamo nel gennaio 2001, poi parleremo più<br />

accuratamente della vicenda della efficacia effettività del regolamento di pianta<br />

organica ENAC, il conferimento delle funzioni di capo dipartimento di area di<br />

sicurezza, così come il conferimento delle funzioni di capo area del sistema direzionale<br />

di Milano a Federico, sono date nel gennaio 2001. E immediatamente il dipartimento si<br />

attiva emanando una serie di circolari che richiamano, la prima, tutte le circolari


precedenti della DGAC e quindi rivendicano la continuità della funzione verso tutte le<br />

sedi periferiche, e richiamano il monitoraggio costante delle situazioni aeroportuali, la<br />

vigilanza delle società di gestione perché la situazione degli aeroporti sia conforme alla<br />

regolazione ICAO. Quindi se ve ne fosse ancora bisogno abbiamo un provvedimento<br />

amministrativo di recepimento della normativa ICAO in questo caso e dell'Annesso 14.<br />

PRESIDENTE – Un attimo, c'è l'incredibile interferenza di un telefonino. È evidente che i<br />

telefonini devono essere spenti e quindi chi lo ha portato incautamente in aula acceso<br />

sappia che si deve regolare in conformità altrimenti verrà espulso immediatamente.<br />

Scusi dottoressa Gravina.<br />

P.M. – Sì, queste circolari che discendono dal dipartimento di sicurezza agli organi periferici, la<br />

prima è del gennaio 2001, poi c'è quella del 14 febbraio 2001, richiama tutte le<br />

organizzazioni alla vigilanza perché gli aeroporti siano conformi e in alcune di queste<br />

circolari c'è persino scritto: "Agli standard ed alle raccomandazioni". Questo perché?,<br />

per quello che abbiamo detto sul significato da vagliare caso per caso di qualche<br />

raccomandazione, laddove si parla di manutenzione parliamo di raccomandazioni<br />

ICAO, ma non v'è dubbio che non parliamo di optional. Ho qui la raccolta, una<br />

piccolissima annotazione che ci sarà utile anche dopo, come ho detto il capo<br />

dipartimento sicurezza ENAC si insedia nel gennaio 2001, immediatamente comincia a<br />

mandare le circolari nello stesso gennaio, a tutte le AVIACIV, sappiamo che è un modo<br />

di chiamare le DCA, le Direzioni Circoscrizionali Aeroportuali, e poi al Direttore<br />

Generale, al Direttore Coordinamento Circoscrizioni Territoriali, al Direttore Sistema<br />

Direzionale di Milano, al Direttore Sistema Direzionale di Roma, alle responsabilità di<br />

area. Ci sono intestazioni specifiche alle direzioni di responsabilità di area da questa<br />

prima del gennaio 2001, febbraio 2001, fino all'ultima direi del 7 settembre 2001, anche<br />

questa inviata alle DCA tutte e poi al Sistema Direzionale di Roma Fiumicino, al<br />

Sistema Direzionale di Milano Malpensa. Evidentemente queste responsabilità di area<br />

esistevano ed avevano una funzione diversa da quella dell'essere anche delle sedi di<br />

direzione aeroportuale, perché sappiamo che Federico queste circolari le ha già ricevute<br />

come direttore di Malpensa, quando scrive ad "AVIACIV tutte" si riferisce al direttore<br />

di Malpensa. Ma quando scrive al "Direttore sistema direzionale di Milano" si riferisce<br />

ad un'altra cosa. E quindi questa struttura di ENAC esiste ed è interessata<br />

specificatamente sin dal primo insediarsi della struttura stessa, gennaio 2001. Fatte<br />

queste premesse, le norme ICAO vivono, a mio avviso possiamo partire con il viaggio<br />

del Cessna, per descrivere... sì.<br />

PRESIDENTE – Allora, proprio perché è arrivato il momento di stacco di argomento,<br />

sospendia... le proporrei di sospendere l'udienza adesso, anche perché vedo che...<br />

P.M. – Sì, sì, grazie, Presidente.<br />

PRESIDENTE – ... ha organizzato un momento diverso di esposizione, e quindi dichiaro<br />

sospesa l'udienza fino alle ore 14 e 30, quando Lei potrà riprendere con questo nuovo<br />

capitolo della sua esposizione.<br />

Il Tribunale rientra in aula e si riprende come di seguito.<br />

Viene ridata la parola al Pubblico Ministero.<br />

P.M. – Parliamo degli eventi così come si sono storicamente realizzati, e quindi dei movimenti<br />

della mattina dell'8 ottobre 2001, e dobbiamo innanzitutto arrivare col Cessna a Milano, circa<br />

alle 7 del mattino. L'aeroporto operava in condizioni di visibilità che, secondo le norme che<br />

disciplinano gli atterraggi... anche qui fondamentale la distinzione che esiste in aeronautica tra<br />

le procedure che riguardano gli atterraggi, le procedure che riguardano i decolli e le procedure<br />

che riguardano il rullaggio, sono sub sistemi sicuramente distinti. Un segno della distinzione,<br />

per esempio l'APT 05, la regolamentazione che ENAC emana per disciplinare gli atterraggi con<br />

previsione, allega come vedrete delle tabelle che definiscono i tipi di avaria o degrado delle<br />

installazioni che cagionano la impossibilità di operare secondo le norme di sicurezza in quella


categoria, l'aeroporto viene quindi degradato, diciamo così, ovvero le alterazioni, le avarie che<br />

interessano i minimi operativi di atterraggio. Una notazione, vedrete come c'è scritto che tutto il<br />

sistema delle luci delle vie di rullaggio non ha nessun effetto con riferimento ai minimi di<br />

atterraggio, vuol dire che tutte le center line delle vie di rullaggio possono essere spente,<br />

l'aeroporto può essere in area di manovra spento, eppure gli aeroplani atterrano, perché una cosa<br />

sono le procedure di atterraggio, altra cosa sono gli aiuti visivi per il rullaggio. E qui si apre il<br />

discorso su una delle pietre lanciate: i piloti senza patente. E con quella mentalità dogmatica di<br />

riportare la realtà nelle categorie si sono fatti grandi sforzi per arrivare due anni e mezzo dopo il<br />

fatto acquisendo anche documenti che al momento del fatto nessuno sapeva che potessero<br />

esistere, alla definizione concettuale che il volo dei piloti tedeschi era un volo commerciale, lo<br />

incaselliamo in questa categoria, e che quindi, essendo un volo commerciale, i piloti tedeschi<br />

non ne avevano e abilitazioni per poter effettuare... si badi bene parliamo sempre di atterraggio e<br />

di decollo, in quelle condizioni di visibilità. Perché non esiste nessuna norma che parli del<br />

rullaggio, il rullaggio sull'aeroporto si effettua senza abilitazioni particolari in qualsiasi<br />

condizione di visibilità. La non conoscenza dei fondamentali della navigazione aerea porta a<br />

queste aberranti conclusioni: è infatti evidente che le operazioni di rullaggio sono<br />

propedeutiche o succedanee alla fase del volo vero e proprio di tal ché è noto che le norme e le<br />

procedure della navigazione aerea iniziano ad applicarsi all’atto della messa in moto del<br />

velivolo e quindi sostenere che il rullaggio possa essere fatto senza abilitazioni particolari non<br />

ha senso. Il DOC... documento SMGCS fa un riferimento che rende chiara questa possibilità,<br />

perché dice per esempio al servizio del traffico aereo: "Per organizzare bene il sistema delle<br />

partenze ed evitare ritardi, sarebbe bene..." sarebbe bene "... che il pilota vi dica..." a voi torre di<br />

controllo "... prima di partire se ha dei limiti al decollo, perché se non ve lo dice potrebbe<br />

accadere che il pilota arriva fino alla holding position, fino all'allineamento per il decollo e poi<br />

vi dica: , questo causerebbe,<br />

ovviamente, un ritardo. Sarebbe bene che voi acquisiate prima conoscenza dei limiti di<br />

abilitazione al decollo del pilota". Questo che vuol dire, tutto questo discorso? Che<br />

evidentemente il pilota senza questioni di limiti può rullare, e che dovendo ottemperare invece<br />

ai limiti di abilitazione per l'atterraggio qualora non li abbia, si fermerà... del decollo, si fermerà<br />

prima del decollo. Ma limiti al rullaggio non esistono, non c'è nessuna procedura. Abbiamo<br />

detto che anni dopo il fatto si elucubra in ordine alla natura commerciale di questo volo, i piloti<br />

invece nei loro documenti di volo si erano dichiarati "volo privato", il che vuol dire che erano<br />

abilitati sicuramente al decollo, in quelle condizioni di visibilità, che non avevano alcun limite,<br />

e che potevano anche atterrare perché l'8 ottobre 2001, ve lo ha detto l'ingegner Cardi, il<br />

responsabile della regolamentazione tecnica di ENAC, l'8 ottobre 2001 non vi erano<br />

disposizioni vigenti in Italia che regolamentassero l'atterraggio per gli aeroplani privati, per i<br />

voli privati, volavano in un vuoto normativo, non avevano limiti. Il comandante Giovenzana di<br />

Alitalia vi ha detto: "Io che sono un pilota commerciale, come tutti i piloti commerciali<br />

naturalmente atterriamo nei limiti della nostra categoria, ma i piloti privati lo fanno perché in<br />

Italia non c'era regolamentazione", la regolamentazione è emessa da ENAC, ho prodotto<br />

nell'ultima udienza il regolamento tecnico relativo, nell'ottobre del 2003. E in un modo un po’<br />

contorto e poco chiaro devo dire, però vengono assimilati, diciamo, i requisiti di categoria per<br />

l'atterraggio anche ai voli privati, l'8 ottobre 2003. Il pilota tedesco invece si era dichiarato "volo<br />

privato", e l'agenzia ufficiale tedesca corrispondente ad ENAC, BFU, ci dice formalmente :<br />

"Quello era un volo privato". E quello che dice è riscontrato dal documento tedesco che ho fatto<br />

tradurre e che è in atti, che regola la movimentazione degli aeromobili, leggerete nell'APT 04 e<br />

nell'APT 05 che gli aeroplani stranieri sono regolamentati comunque dalla loro procedura. Il<br />

documento tedesco invece di involgersi in definizioni e sottodefinizioni su che cosa sia un volo<br />

commerciale o non lo sia, definisce chiaramente due situazioni: gli aeromobili appartenenti a<br />

compagnie aeree e gli aeromobili appartenenti ad altri proprietari, gli aeromobili appartenenti ad<br />

altri proprietari non hanno bisogno di abilitazioni per effettuare decolli sotto i 400 metri di


visibilità. Lo ha detto, lo ha ripetuto la loro legge è quella, i tedeschi dicono: "Quello era un<br />

volo privato, il Cessna poteva decollare benissimo in quelle condizioni di visibilità". Ma io<br />

prima di... ecco, devo dire un'altra cosa che, contrariamente alla normativa italiana, che per le<br />

condizioni di atterraggio non regolamentava i voli privati e quindi il Cessna è atterrato in Italia<br />

fuori da ogni regolamentazione che non esisteva e nessuno gli poteva contravvenzionare niente,<br />

perché non c'era una disciplina che fissasse l'illecito, il volo tedesco per la sua regolamentazione<br />

tedesca, in atterraggio portava le categorie, quindi il pilota tedesco quando è atterrato in<br />

condizioni di cat. 3 ha effettivamente derogato alla norma tedesca, non alla norma italiana.<br />

Quando è decollato in condizioni di visibilità inferiore ai 400 metri non ha derogato né alla<br />

norma tedesca, né alla norma italiana, ha fatto una cosa che era abilitato a fare. Io non mi<br />

vorrei... ci sarebbero molte cose da dire sulle condizioni del volo tedesco, in proposito alla<br />

natura presunta commerciale per elucubrazioni del volo è stata abbinata, e ripetuta, la<br />

valutazione di presunti interessi commerciali che avrebbero spinto i piloti tedeschi a effettuare<br />

comunque questo movimento, anche in quelle condizioni di visibilità. E questa è una<br />

affermazione che veramente non sta in piedi, non ha nessun tipo di riferimento concreto, perché<br />

indiscutibilmente sappiamo che questo era un volo dimostrativo per la Cessna rivolto ad un<br />

possibile acquirente, la famiglia Fossati che già proprietaria di un Cessna, il modello precedente<br />

un metro più corto, poteva essere interessata all'acquisto di questo. Quindi l'interesse<br />

commerciale era della Cessna, era accaduto che un mese prima dei nostri eventi, alla fine di<br />

agosto primi di settembre, il signor Heissmann, un tedesco evidentemente in grado di farlo,<br />

aveva comperato dalla Cessna questo aeromobile nuovo fiammante, e voi avete negli allegati<br />

alla relazione Pica i documenti, il contratto, una macchina che aveva pagato 11 miliardi... anzi<br />

non sappiamo neanche se li avesse poi pagati, il contratto porta questo importo. Quindi il signor<br />

Heissmann, lui personalmente aveva avuto un, evidentemente, importante rapporto con la<br />

Cessna. Dopo di che portato l'aeromobile dagli Stati Uniti in Germania, non sappiamo chi lo<br />

abbia fatto... ma persino una piccola traccia potrebbe essere il fatto che negli atti abbiamo un<br />

certificato medico del comandante Konigsmann emesso dalla FAA, l'ente americano<br />

corrispondente all'ENAC, e il comandante Konigsmann aveva l'abilitazione a guidare<br />

quell'aeromobile, niente di più facile che quindi sia stato Konigsmann, abbiamo un indizio in<br />

questo senso, aveva un certificato medico americano, a portare l'aeroplano dagli Stati Uniti in<br />

Germania. Dopo di che Herr Heissmann intende come fanno moltissimi, affidare il suo<br />

aeroplano in esercizio alla Air Evex, e ciò si fa formalizzando un contratto di esercizio che<br />

prevede nelle formalità l'iscrizione di questo aeroplano nel certificato, cosiddetto AOC, di<br />

operatore della Air Evex, fino a quando questa iscrizione non è formalizzata l'aeroplano non è<br />

nella disponibilità giuridica di Air Evex, è nella disponibilità giuridica di Herr Heissmann, se<br />

vola è perché lo vuole Heissmann. E quindi vola quel giorno avendo lo status di aeroplano<br />

privato del signor Heissmann per un interesse della Cessna, che ha avuto un rapporto importante<br />

con Cessna... con Heissmann, che cosa c'entrino i due piloti con gli interessi commerciali della<br />

Cessna qualcuno me lo deve spiegare. Io non credo proprio che plausibilmente si possa<br />

immaginare che potessero aspirare ad un aggio sul possibile acquisto di Fossati, erano<br />

semplicemente due professionisti, perché tali erano, guardate i loro certificati, volavano in<br />

continuazione in tutta Europa, che facevano il loro mestiere e lo facevano con un aeroplano<br />

privato, status di velivolo privato, dice Pica, per una disposizione di Heissmann. Adesso il fatto<br />

che mesi dopo sia stato acquisito un documento proveniente dalla Cessna che indirizza ad Air<br />

Evex la disposizione: "Okay noi vogliamo quel volo e vi accrediteremo la somma Ics per quel<br />

volo Colonia-Milano-Parigi" nulla sposta rispetto al fatto che se il volo è stato fatto non è<br />

perché lo potesse decidere Air Evex, che giuridicamente non lo poteva fare, ma perché lo ha<br />

voluto fare Heissmann che aveva affidato questo aeroplano a Air Evex, in corso di<br />

perfezionamento il contratto di esercizio. Air Evex, in termini di diritto, riveste una funzione<br />

notissima nel diritto civile possiamo dire che nuncius adiectus di Heissmann, perché ha un<br />

rapporto fiduciario, ma chi vuole e chi dispone è un privato. E comunque a prescindere dalle


fumosità di questo voluto inserimento in una categoria piuttosto che in un'altra teniamo conto ai<br />

fini delle valutazioni di sicurezza che noi dobbiamo fare, che insomma la situazione in Italia è di<br />

questo genere, come diceva il professor Franchi quando è venuto qui a testimoniare: "Se i piloti<br />

tedeschi avessero avuto il cappello del pilota privato erano perfettamente in regola, sapevano<br />

fare tutto quello che dovevano fare, potevano fare tutto quello che dovevano fare. Se i piloti<br />

privati(?) avessero avuto il cappello del volo di noleggio allora non erano in regola". Si continua<br />

a fare confusione in un susseguirsi di osservazioni su fatti che riguardano la proprietà del<br />

velivolo e l’esercenza che nulla hanno a che vedere con la distinzione tra aviazione generale e<br />

commerciale che fa l’ICAO:<br />

Commercial air transport operation.<br />

An aircraft operation involving the transport of passengers, cargo or mail for remuneration or<br />

hire.<br />

General aviation operation. An aircraft operation other than a commercial air transport<br />

operation or an aerial work operation.<br />

Dalle definizioni é estremamente facile dedurre che il volo rientra nell’una o nell’altra<br />

categoria in funzione esclusivamente delle operazioni di volo a seconda che siano commerciali<br />

o di aviazione generale: che un volo sia “privato” o meno è ininfluente; quello che interessa<br />

sono le operazioni di volo ed infatti nei piani di volo (che riguardano per l’appunto le<br />

operazioni di volo) per Colonia e Parigi il volo era indicato con il simbolo di “commerciale”.<br />

La situazione è questa, concretamente che cosa possiamo desumere da questa situazione in<br />

termini di valutazione del comportamento delle capacità, della perizia dei due piloti?<br />

Vediamo che cosa dice la scienza del diritto in proposito, i piloti senza patente: è una<br />

tradizione giurisprudenziale consolidata, tantè che in diritto penale sostanzialmente non<br />

esiste giurisprudenza, ne ho trovata soltanto una che ha riferimento ad un caso specifico,<br />

cioè all'affidamento del veicolo a persona senza patente, e vedremo come la risolve la<br />

giurisprudenza. E invece una... perché nessun Pubblico Ministero immagina di poter<br />

imputare qualcuno di un evento lesivo per aver guidato senza patente, io non ti imputo<br />

di aver cagionato lesioni a Tizio o Caio, di averlo ammazzato, perché guidavi senza<br />

patente, io ti imputo di averlo ucciso o ferito perché hai sbagliato a guidare, perché ti sei<br />

dimostrato imperito, imprudente, negligente nella guida. Faremo poi un discorso<br />

generale che si collega ad un argomento fondamentale alla causalità, nell'ambito del<br />

diritto si dice da sempre, è civiltà giuridica acquisita, e il brocardo ne esprime<br />

l'antichità, che dal versare in re illicita non si desumono automaticamente esiti di<br />

responsabilità, bisogna provare la colpa, bisogna provare la causalità. Dice la<br />

giurisprudenza civile: "In linea di principio i provvedimenti amministrativi che<br />

autorizzano o rimuovono ostacoli all'esercizio di un diritto non esimono il titolare<br />

dall'obbligo di comportarsi in modo da non arrecare danno ad alcuno, di tal ché il<br />

danneggiato non ottiene il risarcimento per il sol fatto di dedurre l'assenza di una idonea<br />

abilitazione alla guida, ma provando come in ogni altra ipotesi l'imputabilità del danno<br />

all'altro conducente. Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2054 codice civile è allora del<br />

tutto ininfluente che uno dei conducenti sia sfornito della patente di guida, dovendo<br />

aversi riguardo piuttosto alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie<br />

risarcitoria". Una importante sentenza della Cassazione Civile cui richiamano numerose<br />

altre sentenze e numerosi scritti, annotata da un consigliere della Corte d'appello di<br />

Brescia: "La deroga al diritto di precedenza agli incroci per i veicoli provenienti da<br />

destra a favore dei veicoli provenienti da strade di grande circolazione era operante..."<br />

ah, questo è un altro argomento "... era operante solo se e in quanto la deroga stessa<br />

fosse segnalata per mezzo di appositi cartelli. L'infrazione ad un precetto di legge, se<br />

può importare responsabilità sotto altro titolo, non può tuttavia dar luogo a<br />

responsabilità civile per un evento dannoso nel cui processo causativo l'infrazione non<br />

trovi utile inserimento quale elemento giuridicamente rilevante collegabile all'evento


stesso con nesso eziologico, nella specie è stata ritenuta irrilevante la mancanza di<br />

patente di guida di un guidatore in un incidente stradale la cui responsabilità era da<br />

ascrivere al conducente di altro autoveicolo", e dice la nota a sentenza, parole molto<br />

chiare... ne leggo soltanto alcune: "L'attribuire l'incidente ai fini dell'illecito colposo in<br />

esame alla condotta di guida di chi non è in regola con le norme di legge sulla patente è<br />

errore che ha alla sua base un erronea configurazione dell'elemento psicologico; ad<br />

integrare l'illecito non è cioè sufficiente che si guidi un veicolo quando non lo si deve<br />

guidare, ma occorre che lo si guidi male. La mancanza della prescritta patente..." viene<br />

affermato dalla Suprema Corte "... non è collegabile all'evento con nesso eziologico".<br />

La Corte di merito aveva affermato che "Ai fini dell'accertamento della responsabilità<br />

va esaminato il comportamento in concreto dei protagonisti dell'incidente, non la colpa<br />

in astratto derivante da disposizioni di legge che non incidono sulle modalità del fatto",<br />

e non leggo ulteriori sentenze che vado a rassegnare. Dicevo la...<br />

PRESIDENTE – Chiedo scusa, se anche Lei non leggerà però in aula dovrete tenere più<br />

silenzio. Prego continui pure.<br />

P.M. – In materia penale la Cassazione sull'affidamento incauto di un veicolo a persona<br />

sprovvista di patente: "L'affidamento di veicolo a persona non abilitato alla guida, oltre<br />

a costituire la specifica ipotesi di reato, può risolversi in un fatto peraltro verso colposo<br />

in tutti quei casi in cui l'evento dipenda dall'imprudenza del conducente e questa era<br />

prevedibile. In quest'ultima ipotesi però il nesso psichico tra affidamento illecito ed<br />

evento lesivo prodotto dalla circolazione non può dedursi dalla sola violazione della<br />

norma del codice della strada, ma deve formare oggetto di uno specifico accertamento."<br />

Non vi sono dubbi per la scienza del diritto, per le norme. Dobbiamo vedere se i piloti<br />

tedeschi hanno sbagliato a guidare, e la questione patente, non patente è irrilevante per il<br />

diritto, oltre ad essere molto discutibile in fatto ed in merito. Ma non mi dilungo di più<br />

sull'argomento. Una cosa la possiamo dire, la disciplina, per esempio, sulle... sugli<br />

atterraggi e gli avvicinamenti di precisione, con... correlati a quei limiti minimi di<br />

visibilità è una disciplina che viene elaborata in sede internazionale nei primi anni '80,<br />

nel 1982 è emesso il manuale All weather operation, che voi trovate anche tradotto<br />

negli atti. In Italia viene introdotta per la prima volta nel 1983, e quindi in Europa le<br />

JAR-OPS One, che la riprendono, sono tutte successive, vorrei dire soltanto una cosa, il<br />

comandante Konigsmann nel 1982 aveva 42 anni e aveva fatto 12 anni di Luftwaffe, era<br />

stato pilota militare in Germania, di nebbie ne aveva viste! La petizione di principio<br />

"non aveva le abilitazioni" che erano necessarie solo se il volo era commerciale "e<br />

quindi c'è una carenza di addestramento causalmente rilevante", dove? Provami il fatto,<br />

la carenza di addestramento, provami dove è che il fiato si è fatto corto di modo che io<br />

possa scientificamente provare che gli allenamenti non fatti hanno causato il fiato corto.<br />

Per il controllore, regolarmente abilitato e certificato a svolgere i compiti assegnati non è<br />

necessario provare presunte carenze addestrative, ma basta affermarlo. Per un pilota<br />

non abilitato ad operazioni in bassa visibilità occorre provare che di fatto non fosse poi<br />

allenato a farle? Ben strana affermazione.<br />

Niente altro si può dire, tutte le altre sono insinuazioni. Allora i due piloti tedeschi arrivano<br />

quella mattina, e atterrano perfettamente, avevano, ce lo ha detto il comandante<br />

Giovenzana, e si deduce dalla lista dell'equipaggiamento dell'aeromobile, che era<br />

nuovissimo, nuovissimo e perciò non era certificato per la cat.2 e cat.3, qualcuno ha<br />

detto che siccome era un aeroplano nuovissimo allora quell'aeroplano avrebbe dovuto<br />

essere controllato in quanto sospetto! Cioè era l'ultimissimo modello della Cessna, un<br />

metro più lungo del precedente, non so è una vicenda notissima nell'ambito della<br />

cantieristica, nei porti valgono le stesse regole che negli aeroporti, per esempio, è come<br />

se in un porto entra una splendida barca americana di quelle conosciute in tutto il<br />

mondo, che ne so, il Bertram ultimo modello un metro più lungo del precedente e si


imputi al comandante di porto di essere in torto per non aver dubitato di questo oggetto<br />

misterioso, pericoloso perché nuovo. I comandanti... il comandante tedesco atterra alle 7<br />

del mattino, oltretutto come sappiamo nessuno gli aveva dato quella comunicazione<br />

formale "cat.2, 3 in progress" che avrebbe determinato, se mai lui si fosse ritenuto<br />

vincolato alle procedure di atterraggio, avrebbe determinato un suo attivarsi in<br />

proposito. E che esista il vuoto normativo in Italia e che quindi... o meglio esisteva l'8<br />

ottobre 2001, e che quindi fosse possibile per chi non rientrasse nella normativa del<br />

cat.1, 2, 3 atterrare fuori da quelle procedure, quelle sono procedure di sicurezza, è<br />

scritto persino nelle IPI vigenti l'8 ottobre 2001 sull'aeroporto di Linate, e infatti a<br />

pagina 64 delle IPI voi troverete scritto: "Si precisa altresì che attivare le operazioni di<br />

cat.2 o cat.3 non vuole significare che gli aeromobili siano obbligati ad eseguire<br />

avvicinamenti della categoria attivata, la decisione e la responsabilità di condurre le<br />

operazioni secondo una categoria ILS spetta unicamente al comandante dell'aeromobile,<br />

indipendentemente dalla categoria attivata e dal valore RVR riportato. Sarà quindi il<br />

pilota, che in base all'analisi delle condizioni meteorologiche della operatività dei<br />

sistemi, a scegliere che tipo di avvicinamento effettuare, le autorizzazioni ATC<br />

garantiscono la sicurezza delle operazioni fino al livello della categoria attivata, il<br />

controllore non ha titolo né competenza a verificare che il pilota e la macchina siano in<br />

possesso dei requisiti richiesti".<br />

Il significato di questa norma, che ho richiamato ripetutamente nella mia consulenza, non è<br />

quello che intende assegnarle il <strong>PM</strong> ma è quello di precisare la non competenza<br />

dell’ATC a verificare abilitazioni dei piloti e certificazioni delle macchine (competenza<br />

EAC) e quindi a stigmatizzare come la scelta responsabile è del pilota, che non può<br />

essere condizionato dal controllore nel momento in cui la esercita. È previsto che possa<br />

esistere l'atterraggio fuori dalle categorie, i voli privati lo potevano fare se il<br />

comandante riteneva di avere la strumentazione e la capacità di farlo, i tedeschi lo<br />

hanno fatto perfettamente. Ancora: "Le autorizzazioni all'avvicinamento e all'atterraggio<br />

emesse dal CTA costituiscono riconoscimento per un volo che tutte le procedure per la<br />

conduzione della categoria attivata sono state espletate", poi dice anche una cosa:<br />

"Ricevute le informazioni sulla categoria attivata i piloti e delle condizioni meteo, è<br />

responsabilità del comandante decidere quale tipo di avvicinamento effettuare, dovrà<br />

comunque informare l'ATC ogni qual volta effettui un avvicinamento diverso dalla<br />

categoria attivata". Quindi il comandante deve dire all'ATC: "Guarda io sto operando<br />

fuori dalla vostra categoria" ma quando lo deve fare? Ricevute le informazioni sulla<br />

categoria attivata, e sappiamo che l'informazione ATIS "cat.2, cat.3 in progress" al<br />

momento in cui è atterrato il tedesco non era stata divulgata. Lo sarà quella mattina<br />

molto più tardi, alle ore 7 e 23, quindi il comandante niente ha detto perché nessuna<br />

informazione sulla categoria attivata aveva avuto. Lo ha fatto perfettamente ed ha fatto<br />

una cosa, qui dobbiamo ragionare perché sono state affermate tante cose fuori dalla<br />

realtà. È atterrato come capita e è anche previsto, ci sono varie disposizioni che<br />

prevedono, quindi è una cosa che accade, ha fatto un atterraggio cosiddetto lungo, aveva<br />

oltrepassato l'uscita R6 dalla pista e aveva chiesto alla torre il permesso di fare un back<br />

track, quindi un'inversione ad "U" sulla pista per tornare indietro sulla pista ed<br />

imboccare R6 per l'uscita. Attenzione, che cosa significa questo? Che il comandante<br />

conoscesse a memoria il nome del raccordo R6?, sicuramente no perché voi vedete che<br />

sulla pista a destra poco prima dell'imbocco di R6 c'è un cartello illuminato che porta la<br />

scritta R6 e la direzione, quindi il pilota atterrando e passando oltre l'imbocco ha visto il<br />

cartello illuminato. Sapeva però dove voleva andare, e quindi ha detto: "Chiedo il back<br />

track per uscire da R6 ed andare alla Aviazione Generale". Ma R6 l'aveva visto sul<br />

cartello, sapeva però che quella era un'uscita per R6, e perché lo sapeva?, perché<br />

abbiamo detto che quello, l'atterraggio, era il ventitreesimo movimento che a partire


dalla fine del 1998 i due piloti avevano effettuato su Linate. E qui noi sicuramente non<br />

possiamo affermare perché gli è stato detto... perché l'unica documentazione che ci<br />

avrebbe consentito di ricostruire il percorso che i piloti tedeschi hanno fatto in quelle 11<br />

volte precedenti, o 22 volte precedenti per uscire ed entrare all'ATA sarebbe stata<br />

l'acquisizione delle comunicazioni terra-bordo-terra di quegli arrivi ed atterraggi, ma le<br />

comunicazioni terra-bordo-terra si conservano al massimo per 60 giorni, dopo di che<br />

vengono distrutti o i nastri riutilizzati. L'ultima volta che Konigsmann era venuto a<br />

Milano era stato il 21 e 22 giugno del 2001, erano già passati 60 giorni, non abbiamo<br />

modo di provare ma dobbiamo tenere conto e non possiamo escludere, dobbiamo<br />

ragionare su questo presupposto: può essere accaduto che in tutti i 22 movimenti<br />

precedenti che i due piloti hanno fatto su Linate siano stati autorizzati a percorrere<br />

sempre esattamente la stessa strada, ciò è assolutamente plausibile, perché sicuramente<br />

sono sempre andati al West Apron di aviazione generale, può essere accaduto che sono<br />

sempre stati autorizzati al decollo per R6 ed attraversamento pista e quindi taxi way.<br />

Siccome questo è un fatto e noi lo dobbiamo considerare, dobbiamo assolutamente tener<br />

presente che... tutta una serie di cose che sono state dette, quella linea cancellata per 38<br />

metri o 71 metri sull'Apron, il fatto che la stop bar all'intersezione avesse le luci rosse<br />

fisse che rimanevano accese anche dopo che si aveva avuto l'autorizzazione<br />

all'attraversamento, non possiamo assolutamente escludere, ed anzi dobbiamo ritenerlo<br />

molto plausibile, che fosse un fatto assolutamente noto ai due piloti tedeschi. I quali<br />

hanno attraversato avendo ritenuto di essere stati autorizzati all'attraversamento, perché<br />

gli era stato dato un limite al rullaggio posto oltre la pista, le luci rosse accese, come<br />

avevano fatto tante altre volte, come facevano tutti i piloti di Linate e nessuno si<br />

fermava e si metteva a baccagliare con la torre: "Spegni le luci rosse". Sono arrivati,<br />

hanno percorso R6 verso l'Apron e sono passati tranquillamente su quelle linee di<br />

holding position, perché quelle sono, S4 ed S5 sono holding position, perché sono linee<br />

di arresto che proteggono la pista turistica. Indiscutibilmente ai sensi dell'annesso ICAO<br />

5.3, le ha passate senza fare nessun questione, senza fermarsi su S4: "Oddio ma che<br />

cosa devo fare?", senza fermarsi su S5 che vedeva a sghimbescio, perché sono state date<br />

delle indicazioni strane sul motivo per cui il pilota ha segnalato S4 nel movimento<br />

successivo all'andata. "Ah, l'ha vista sghimbescia", vero niente, aveva visto sghimbescio<br />

S5 venendo e non si era affatto fermato, aveva percorso tutto il raccordo, era entrato<br />

nell'Apron e, ho sentito il comandante Silenzi dire: "Ah, questi piloti quando sono partiti<br />

a un certo punto del piazzale Ovest si sono trovati la linea cancellata..." davanti per 38 o<br />

71 metri "... e si sono avventurati nel vuoto..." senza la striscia tra le cosce, sono dei<br />

pazzi! Sono pazzi tutti quelli che per... perché la striscia è stata cancellata nel 1996,<br />

massimo nel 1997, e sono passati tutti di là, i piloti dell'aviazione generale, senza la<br />

striscia. Poi vedremo perché è stata cancellata, altro che i piloti privati pericolosi!, a<br />

nessuno gliene importava un tubo della sicurezza dei piloti privati. Quindi sono passati<br />

tranquillamente senza la center line, perché sapevano che non c'era, e sono arrivati al<br />

loro parcheggio. Dopo di che alle 8 circa avevano lo slot di partenza formale, senza<br />

nessuna fretta, ce lo ha detto anche il signor Fossati, era un giorno come un altro, non<br />

c'era alcun motivo, avevano l'orario di slot, l'autorizzazione al decollo e sono partiti a<br />

quell'ora. Quali erano le condizioni operative dell'aeroporto quando sono partiti: il<br />

Cessna IDEVX parte esattamente all'ora UTC 6,05 e 38, da questo momento, in questo<br />

momento stanno rullando contemporaneamente, quindi hanno le ruote in movimento,<br />

sull'aeroporto di Milano, da questo momento e fino al momento dell'incidente, ben 8 o 9<br />

aeroplani. Si muove IDEVX Cessna, si muove l'AZ 2019, si muove l'AZ 410, si muove<br />

il SAS 686, si muove ILUBI, il comandante Musaio, si muove AZ 2021, si muove AP<br />

937, un AirOne, si muove AZ 2010 il comandante Nanut che atterra, e poi si muove o<br />

comunque si dovrebbe muovere perché ha avuto un'autorizzazione al rullaggio anche


LXPRA, il comandante Peirano. Quindi 8 o 9 aeroplani circolano contemporaneamente<br />

sull'aera di movimento di Linate, non c'è il radar ci sono condizioni di visibilità intorno<br />

ai 200, 250 metri di RVR, molto bassa, che cosa dice la norma ICAO, l'articolo 14?<br />

L'articolo 5 13 17 dell'Annesso 14, che in un aeroporto se non ci sono le stop bar ad<br />

ogni intersezione del raccordo con la pista e se non ci sono altri aiuti o procedure, si<br />

deve andare uno per volta. Non c'era la stop bar, non c'era il radar, il massimo degli<br />

aiuti immaginabili gli occhi del controllore nella nebbia, c'era soltanto una procedura, la<br />

comunicazione terra-bordo-terra. Quella condizione di operatività dell'aeroporto di<br />

Linate era vietata dalle regole dell'arte. Qual'era la densità del traffico, a parte questa<br />

concentrazione sicura, 9 aeroplani che si muovono contemporaneamente, lo dice il<br />

comandante Pica nella sua relazione, io poi ho prodotto documenti... non sono facili da<br />

leggere perché, come sempre, riguardano soltanto l'Aviazione Commerciale e quindi<br />

mancano i movimenti dell'Aviazione Generale che dobbiamo andare ricostruendo con le<br />

comunicazioni terra-bordo-terra. Be', in un'ora quella mattina sull'aeroporto di Linate<br />

erano schedulati 21 movimenti aerei. Questo era assolutamente in linea con le, e poi<br />

parleremo, le norme che disciplinano la capacità di Linate, 21 movimenti aerei erano in<br />

linea, l'ultima disposizione diceva: "18 movimenti all'ora elasticizzabili" anche perché si<br />

parla di movimenti commerciali, si potevano aggiungere. In realtà era accaduto rispetto<br />

a questa schedulazione che voi trovate in questo documento... io poi per comodità del<br />

Tribunale magari sostituirei, poi me lo riprendo perché il processo non è finito,<br />

sostituirei l'originale perché ha anche delle evidenziazioni colorate. Era accaduto che<br />

però rispetto alla schedulazione il traffico si era condensato con dei ritardi, come<br />

vedrete anche l'aeroplano scandinavo era schedulato per una partenza e invece in realtà<br />

partiva 20 minuti dopo. E quindi accadeva sull'aeroporto di Linate che decollava un<br />

aeroplano circa ogni minuto e 15 secondi, ciò è... attenzione, compatibile con la, si<br />

chiama capacità sostenibile, dell'aeroporto di Linate anche in condizioni di cat.2. vi<br />

hanno già detto i consulenti che sono stati sentiti a fronte di certi argomenti che spero<br />

abbiamo tagliato completamente, cioè il fatto che c'erano stati due aeroplani in<br />

avvicinamento che erano atterrati troppo vicini l'uno all'altro rispetto alle condizioni di<br />

cat.3 vigenti, questo fatto non ha nessun rilievo. L'aeroporto di Linate, dice Perrone in<br />

un documento che ho prodotto in allegato alla testimonianza Fantini, ha una capacità di<br />

pista sostenibile di 40 movimenti orari. È corretto, perché se noi facciamo i conti<br />

considerando il rateo di atterraggio, che è scritto in IPI, anche in condizioni di cat. 3 e<br />

considerando il fatto che un aeroplano occupa una pista per un certo tempo e quindi... e<br />

quindi può accadere che si decolli a un minuto e 20 secondi uno dall'altro, a un minuto e<br />

15 secondi, questo è un sistema che consentono le capacità strutturali dell'aeroporto di<br />

Linate. E allora quella mattina era decollato l'Alitalia 226 alle 6.05.30, poi era decollato<br />

l'Alitalia 2019 alle 6.06.53, poi era decollato l'Alitalia 410 alle 6.08.39, poi è decollato il<br />

SAS 686, o stava decollando, alle 6.09.37, poi sarebbe decollato in sequenza continua,<br />

sempre di un minuto e 20 secondi, ovvio che sarebbe andato così, ILUBI, AZ 2021 e<br />

poi sarebbero arrivati gli altri aeroplani privati che stavano partendo dal West Apron,<br />

c'era il comandante Peirano, l'XPRA, c'era l'altro aeroplano della Sirio, quello con il<br />

fratello Fossati Marco, quello che è venuto, che sarebbe partito immediatamente dopo.<br />

E allora che cosa accade? 21 movimenti schedulati in un'ora vuol dire, dice il manuale<br />

SMGCS, condizioni di traffico medie... medie, in condizioni di visibilità bassa, questo<br />

nelle tabelle che voi troverete nel manuale SMGCS significa che tra i supporti del<br />

sistema ci deve essere il radar. Ma la concentrazione dei movimenti, al di là della<br />

schedulazione, che si era verificata in concreto, decollava un aeroplano ogni minuto e<br />

20 secondi, significa che c'era un picco di traffico che sicuramente rientrava nella<br />

definizione di "alta densità di traffico", perché è ovvio le medie si fanno per parlare nel<br />

manuale regolamentare supremo, si parla delle medie orarie, però poi gli aeroporti


debbono essere strutturati in modo da fronteggiare con la stessa sicurezza, naturalmente,<br />

il momento anche di picco di traffico. Allora in quei 10 minuti c'era una densità di<br />

traffico alta, perché decollare ogni minuto e 20 secondi significa arrivare a quei 40<br />

movimenti orari che sono alti. Il radar è previsto, vedete le tabelle con le Ics, ci deve<br />

essere, non c'era il radar non c'erano le stop bar, c'era soltanto la comunicazione terrabordo-terra.<br />

Il controllore di volo operava in una condizione operativa vietata,<br />

sopportava un carico di lavoro vietato dalle regole dell'arte. E l'aeroplano parte, chiede<br />

l'autorizzazione a rullare, e qui ci sono come al solito delle parole dette che sono pietre e<br />

che non hanno una giustificazione in fatto. È stato scritto che i piloti tedeschi si<br />

dimostravano titubanti, io ho il... la registrazione quella che mi sono sentita decine e<br />

forse anche centinaia di volte, è la più facile da sentire è un nastro, una cassetta, basta<br />

un apparecchietto, la consegnerò al Tribunale perché è proprio di facilissima...<br />

risentitele le conversazione, sentite i piloti tedeschi che parlano con la torre. Dove siano<br />

titubanti è veramente inconcepibile da trovare, raffrontate il loro modo di esprimersi e di<br />

comunicare con quello degli altri piloti che troverete. Erano dei professionisti, giravano<br />

in tutta Europa. Sarebbero titubanti perché a un certo punto il controllore di volo gli dà<br />

l'autorizzazione e indica loro quale sarà la aerovia che dovranno imboccare decollando e<br />

dice: "ARL" la via sarà ARL, e il pilota tedesco copiando l'autorizzazione con grande<br />

esattezza invece di dire ARL dice "ARGON". Il controllore recupera senza chiacchiere<br />

eh, perché dice il DOC 444 che le comunicazioni soprattutto in condizioni di bassa<br />

visibilità devono essere concise, brevi, non è che si può stare a disquisire, ripete e dice<br />

"ARL" e il pilota capisce immediatamente e ripete "ARL" giusto. Questo sarebbe essere<br />

titubante?<br />

on sono in grado di conoscere chi abbia usato il termine “titubante”. Certamente è<br />

incontrovertibile che solo la trasmissione dei piloti tedeschi in quell’arco di tempo si è<br />

dimostrata scarsamente comprensibile per ragioni di apparecchiature,<br />

presumibilmente,di tal ché solo per questo equipaggio fin dallo start up è stata richiesta<br />

più volte la ripetizione del messaggio. Anche la forte inflessione tedesca non credo<br />

possa essere messa in discussione.<br />

Avere delle inadeguatezze? Be', posso dire soltanto una cosa, subito dopo l'autorizzazione al<br />

decollo al 686 il controllore di torre parla con l'aeroplano della AirOne che decollerà<br />

dopo, gli dà le condizioni di RVR, adesso i numeri... magari gli dice 225, 250 o 275, il<br />

pilota dell'AriOne, pilota di linea con tutte le abilitazioni a posto indiscutibilmente,<br />

ripete le condizioni di visibilità totalmente sbagliate, e il controllore di torre lo richiama<br />

e gliele dice giuste. Questo che cos'è?, cosa vuol dire?, che quel pilota AirOne era un<br />

incapace, che titubava? Questo errore labiale significa qualcosa? I piloti scandinavi in<br />

partenza hanno avuto anche loro il dialogo con la torre e a un certo punto la torre gli<br />

chiedeva dove fossero e si sente anche nella comunicazione del cockpit voice reporter<br />

della conversazione registrata tra i due piloti in cabina, che uno dice all'altro "Siamo..."<br />

per rispondere al controllore "Siamo allo stand 36" e sbaglia clamorosamente, perché lo<br />

stand 36 non esiste come vedrete. A Linate l'ultimo stand è 30, di fronte c'è... che<br />

cos'era il pilota scandinavo?, addormentato?, cieco?, inabile? Nessuno lo dice, ha fatto<br />

un errore labiale uguale a quello che ha fatto il pilota tedesco: ARGON, ARLS, ma dei<br />

piloti tedeschi si inizia a dire che sono titubanti. Dopo di che... che cosa vuol dire<br />

sbagliare il nome di un'aerovia? Piloti professionisti che girano in tutta Europa, chissà<br />

quanti nomi di aerovie, ARGO, ARLES, ARTOM, esistono in tutti gli aeroporti di<br />

Europa, eh? Questo è il contesto. DIEVX chiede l'autorizzazione a rullare... interessante<br />

il fatto che il pilota tedesco inizia dicendo: "Buongiorno" in italiano "Buongiorno, Delta<br />

India Echo Victor Xray, General Aviation for taxi" e riceve l'autorizzazione. Il<br />

controllore di volo gli dice "Rulla a nord via Romeo five, cinque" gli dà le condizioni di<br />

pressione "... e richiamami prima delle stop bar della estensione della pista principale".


Molto abbiamo sentito dire ed è stato scritto sulla fraseologia precisione, main<br />

extension, main Apron, no si chiama ord Apron... dopo di che il consulente dei<br />

controllori vi ha detto "No, guardate che in quella disposizione del marzo 1996 c'è<br />

scritto proprio main Apron, c'è scritto proprio Main Taxi Way", questa è una<br />

comunicazione formale va benissimo salvo che quella stessa comunicazione<br />

l'autorizzano per questo ai controllori e poi non la utilizzano invece per l'allegato foglio<br />

dove sono indicate S4 e S5.<br />

Se proprio il <strong>PM</strong> ci tiene a fare polemica allora si può ribadire:<br />

1. la dizione “main apron” è contenuta in un verbale e non in una disposizione;nessun<br />

verbale ha normalmente natura precettiva. on si mandano i verbali delle riunioni in<br />

Torre perché poi i controllori evincano da questi ordini di servizio e direttive.<br />

Certamente però se in un verbale di dirigenti del servizio si richiama la fraseologia in<br />

uso localmente è naturale che il consulente lo riporti ma, ripeto, questo non ha nulla a<br />

che vedere con il fatto che un allegato delle pasticciate stop dovesse essere noto anche<br />

perché si è dimostrato incontrovertibilmente che S4 e S5 non non corrispondevano nei<br />

requisiti e nel posizionamento alle stop proposte dai dirigenti EAV.<br />

2. Main apron è stato anche usato dal comandante Pica nell’illustrare la sua relazione<br />

tecnica allorquando ha proiettato la ricostruzione grafica dell’aeroporto con<br />

rappresentazione dei piazzali , vie di rullaggio, segnaletiche e dislocazione e movimenti<br />

degli aeromobili che hanno interessato l’arco temporale dell’evento (rappresentazione<br />

predisposta da ASV – credo in atti processo).<br />

3. La relazione della commissione svedese presieduta da Svenson nel suo corpo parle di<br />

“main apron” per individuareil piazzale nord.<br />

Comunque tutto ciò non ha nessun rilievo causale, il pilota tedesco ripete, e qui è stato parlato<br />

del fatto, il read back parola per parola. Lo stesso consulente di un Parte Civile che vi<br />

ha prodotto questa osservazione parlando della necessità del read back, parola per<br />

parola, vi ha anche allegato le norme che disciplinano il read back. Non è scritto da<br />

nessuna parte che il riporto della disposizione sia fatto parola per parola. Il riporto deve<br />

essere fatto in maniera tale che si comprenda che il messaggio è stato compreso, in toto<br />

o "... nella sua appropriata parte" dice la norma, e che non si debba ripetere parola per<br />

parola a mio avviso ha anche un significato di sicurezza, perché immaginate la<br />

concentrazione che ci vorrebbe per piloti e controllori a curare questa antifona<br />

meccanica, non saltando una parolina di quella che ti è stato detto, rispetto a tutte le<br />

altre necessità e le altre attenzioni che si debbono avere in quel momento. Il pilota<br />

tedesco comunque dice. "Roger, vai a Romeo five..." omette Nord, se voi guardate tutte<br />

le comunicazioni precedenti del 7 e dell'8 vedrete come sono spessissimo ellittiche le<br />

ripetizioni. L'indicazione che Zacchetti ha dato al tedesco "Main runway extension"<br />

è addirittura di una precisione rara rispetto alla media, perché per esempio la prima<br />

delle comunicazioni del 7 ottobre che è trascritta... è una comunicazione di questo tipo:<br />

"ACPI Romeo 5 riporti principale", basta "riporti principale" e il pilota risponde con il<br />

colpo di microfono e basta. Leggetele tutte, l'ellitticità, il riferimento gergale, questa è<br />

assolutamente normale. Poi, per carità, sono d'accordo che quando diamo la<br />

raccomandazione di sicurezza dobbiamo dire "State attenti la fraseologia standard..."<br />

poi però dobbiamo stare anche attenti quando uno dice hold position che è proprio<br />

fraseologia canonica. Quindi si svolge una comunicazione normale e il pilota tedesco<br />

parte. Ha riportato Romeo five, non ha riportato Nord, va benissimo che noi analizziamo<br />

il discorso vedendo manca questa parolina manca quest'altra parolina, va benissimo, ma<br />

prendiamo tutto ciò per quello che è: un'analisi per capire. Parte, gli hanno detto nord<br />

però ha una linea di rullaggio, la linea che deve obbligatoriamente seguire, la linea<br />

gialla, che lo porta direttamente a sud, dall'altra parte. Cioè gli dicono "Romeo five<br />

nord", ma la linea di rullaggio gli impone di mettere la prua a sud. Mette la prua a sud e


inizia quel percorso che forse ha sempre fatto uscendo dal piazzale ovest di Linate.<br />

Arriva a quella biforcazione che non ha alcuna segnalazione come abbiamo visto,<br />

perché le scritte R5 ed R6 sono assolutamente incomprensibili. Vediamo la<br />

giurisprudenza sul punto, Cassazione: "L'iscrizione stop sulla pavimentazione stradale<br />

ha carattere soltanto integrativo del cartello di arresto al crocevia la cui mancanza<br />

pertanto rende inoperante la prescrizione orizzontale con la conseguenza che non<br />

commette la contravvenzione dell'articolo 105 comma 5 il conducente che non arresta il<br />

veicolo". Ho indicato nel capo di imputazione come l'Annesso 14 dica addirittura che<br />

quando una scritta segnaletica in terra sostituisce un cartello, come voleva essere per<br />

quelle scritte S5 ed S6, che sarebbe bene che ci fosse e la segnaletica orizzontale e il<br />

marking e il cartello, l'ho scritto nel capo di imputazione. In questo caso il cartello non<br />

c'era, il marking era illeggibile, la sentenza poi parla, e la leggerete, del fatto che la<br />

segnaletica deve avere una vistosità, efficienza e efficacia. E il caso è proprio quello di<br />

pioggia, scritta scolorita, e la Corte di Cassazione dice: non ci interessa, non dobbiamo<br />

andare a vedere se può avere visto, può non aver visto, non c'era segnaletica e le norme<br />

del regolamento del codice stradale che cita questa sentenza non prescrivono come dice<br />

la disposizione, non prescrivono assolutamente, le ho tutte allegate, che il segnale di<br />

stop a terra debba per forza essere integrato dal cartello, ma prescrivono genericamente<br />

che la segnaletica va tarata sulla situazione concreta, che può esigere la ripetizione della<br />

segnaletica, che può esigere una particolare vistosità. Dice il manuale SMGCS che tra le<br />

esigenze dei piloti, e dice il PANS RAC che i piloti in rullaggio hanno una visibilità<br />

limitata e che debbono essere assistiti particolarmente, e non parla neanche del rullaggio<br />

in condizioni di bassa visibilità, il rullaggio in genere è una condizione estremamente<br />

difficile per il pilota di un aeroplano. Dice il manuale SMGCS che fra i particolari<br />

bisogni del pilota vi è quello di essere informato dai mezzi di assistenza dei cambi di<br />

direzione, changes in directions, dice la Cassazione che quella biforcazione era<br />

assolutamente inidonea a fornire questa indicazione. Immaginiamo che il pilota tedesco<br />

sia stato sempre autorizzato ad uscire per R6, immaginiamo pure che avesse<br />

memorizzato l'indicazione nord, il problema è quando devo mettere la prua a nord?, che<br />

poteva essere la prima volta che doveva metterla per uscire dall'Apron West. Quando<br />

trovo la segnaletica opportuna, be', noi siamo abituati sulla strada, il casellante ci dà<br />

l'indicazione "Allora sì, vai a destra per andare in quella direzione", ma che cosa<br />

prendiamo la prima strada verso destra o aspettiamo che ci sia la strada con il cartello<br />

della località dove vogliamo andare? E normalmente i cartelli ai bivi stradali sono<br />

ovviamente bidirezionali, ti spiegano che qui si va da una parte e qui si va da un'altra. E<br />

questo non era un bivio stradale, qui siamo in mezzo ad un piazzale, topograficamente,<br />

non ci sono due strade che si diramano, non c'è niente. Il pilota ha proseguito<br />

plausibilmente e comunque dobbiamo tenere conto del fatto che non possiamo<br />

escluderlo, per la strada che aveva sempre fatto in assenza di una idonea segnaletica che<br />

lo assistesse nel cambio di direzione, come dice il manuale di SMGCS. E dopo aver<br />

proseguito verso est piuttosto che fatto quella virata a nord... ma quando la doveva<br />

mettere la prua a nord? L'ha sicuramente messa la prua a nord quando ha attraversato la<br />

pista e si è diretto verso R2, quindi se avesse memorizzato nord quella era la direzione.<br />

Infine ha messo la prua a nord, forse avrebbe potuto mettere la prua a nord anche in<br />

un'altra circostanza, per esempio, imboccando la turistica per tornare indietro. È una<br />

cosa che accadeva, voi vedrete come in quell'episodio occorso il giorno precedente, il 7<br />

ottobre, quando il comandante Busato sbaglia e si immette su R6 invece che su R5,<br />

dialogando con la torre, dopo che si è accorto del fatto, dice: "Senti, posso riprendere<br />

R5 imboccando la turistica" quindi mettendo la prua a nord. E allora notiamo una cosa,<br />

innanzitutto ovviamente il pilota tedesco passa su quella striscia nera come era passato<br />

al mattino venendo, come passavano tutti perché non c'è dubbio che sapesse che quella


striscia nera era assolutamente insignificante, dopo di che però arriva sul raccordo 6 ed<br />

il pilota tedesco, che ha oggettivamente sbagliato prima dell'imbocco, oggettivamente,<br />

che però secondo la Cassazione non possiamo dire che ha sbagliato colposamente<br />

perché non era assistito da una idonea segnaletica, comunque il pilota tedesco annulla<br />

totalmente il suo precedente oggettivo errore. Forse perché ha memorizzato nord e<br />

allora ha pensato che si poteva mettere la prua a nord sulla pista turistica, per esempio,<br />

certo è che arriva a S4 e non perché S4 è sghimbescio, perché non aveva detto niente<br />

all'andata, ma perché ha il dubbio... è un dubbio segno di professionalità e chiama la<br />

torre, chiede assistenza.<br />

La professionalità, quella aeronautica autentica e non quella romanzata, avrebbero imposto,<br />

se così fosse, che il pilota esplicitasse i suoi dubbi invece che chiamare su una scritta al<br />

contrario del suo senso di marcia senza proferire altro….on mi sembra che il <strong>PM</strong> sia<br />

in possesso di requisiti professionali tali da mettere in discussione i dubbi espressi dalla<br />

quasi totalità dei consulenti,compreso il suo, sul livello di professionalità dei piloti<br />

tedeschi. Se questo è, le consulenze tecniche nei processi sono un inutile orpello….<br />

E fa quello che in aeronautica si chiama un rapporto di posizione assolutamente preciso: "Mi<br />

avvicino a Sierra four", Sierra four sull'aeroporto di Linate è solo quello. Lo fa perché<br />

ha il dubbio e perché è un professionista, ha la sensazione che qualcosa non possa<br />

andare, cosa deve fare?, chiedere aiuto alla torre. "Is approaching Sierra four" è<br />

comunicazione delle 6.08.23, cinque secondi dopo, alle 6.08.28 il ground risponde:<br />

"Delta India Echo Victor Xray, confirm your position?", vi prego risentite la<br />

registrazione, il primo pilota che l'ha trascritta ha messo tre punti interrogativi. Zacchetti<br />

sente perfettamente, ha un soprassalto perché non è una indicazione... lui aveva<br />

autorizzato DIEVX ad andare fino alla stop bar, il pilota aveva l'autorizzazione ad<br />

arrivare alla stop bar, quindi lì avrebbe dovuto richiamare, il pilota chiama prima. E<br />

Zacchetti: "Confermi la tua posizione?" qui ci hanno detto cose incredibili, che<br />

Zacchetti non aveva capito niente, che forse Sierra four era una macchina(questa è una<br />

libera,stravagante e teatrale interpretazione del <strong>PM</strong> sulle testimonianze rese, che<br />

parlano di Sierra come un nominativo attribuito ai mezzi di soccorso o a quelli della<br />

manutenzione elettrica e null’altro..) e quindi Zacchetti... è una cosa assurda, una<br />

macchina un veicolo sull'aera di manovra, sul raccordo e Zacchetti dice: "Sì, sì, va be',<br />

la scanserà". La troviamo una comunicazione quella stessa mattina, c'è un pilota Alitalia<br />

che alla torre dice: "Guardate non si vede bene e c'è una macchina" e la torre dice: "Una<br />

macchina?" fa "Ma no, è sulla perimetrale, è fuori dell'Apron, comunque chiamo<br />

subito", cioè una macchina sul raccordo è una cosa sconvolgente. "Confirm your<br />

position?" e quattro secondi dopo DIEVX insiste, è un professionista, integrando la sua<br />

indicazione precedente con un'ulteriore informazione, secca, concisa come dice il DOC<br />

444: "Approaching the runway Sierra Four" notate una cosa, il pilota tedesco<br />

avvicinandosi a Sierra four era distante dalla pista, dalla runway, ancora oltre 400 metri,<br />

è lontanissimo. Le misurazioni le potete fare con quella indicazione che vi dà il<br />

comandante Pica, dalla stop bar all'intersezione della pista ci sono ancora 200 metri, e<br />

poi quella carta per esempio porta un'indicazione metrica all'inizio della pista che<br />

sappiamo che è lunga 2440 metri, ma c'è un'indicazione 420 metri, la prima iniziale, che<br />

consente facilmente di avere una buona approssimazione delle distanze. Il comandane<br />

tedesco è ancora molto lontano dalla runway, non la può vedere con quelle condizioni di<br />

visibilità, non può vedere le guard lights che indicano la pista, lo sa, lo sa che si sta<br />

avvicinando alla pista e quindi sente il punto interrogativo del ground, vuole essere<br />

sicuro del fatto suo perché ha avuto il dubbio e gli dà questa indicazione. Il comandante<br />

tedesco è perfettamente orientato, qui sono state dette cose stravaganti: "Non sapevano<br />

dove andavano, si muovevano nella nebbia". Sapete da che cosa nasce il mito anche<br />

della bussola?, devo dire che Pica qui quando gli ho chiesto: "Ma dove ha sbagliato il


comandane tedesco?" ha detto: "Mah, a quel bivio avrebbe dovuto guardare la bussola".<br />

Devo dire che ha mutato idea, evidentemente, rispetto a quanto aveva scritto invece<br />

nella relazione, dove... quella che mi aveva depositato agli atti, dove a pagina 99<br />

troverete: "E' normale che in porto i piloti attribuiscano rilevanza alle indicazioni a<br />

riscontro esterno, tra parentesi segnaletica, e non strumentale, bussola, è normale. In<br />

aula è venuto a dirci: "Ma avrebbe dovuto guardare la bussola". Ma quando doveva<br />

mettere la prua a nord? Come dicevo il mito del disorientamento nasce dal falso<br />

rapporto che viene formato dalla torre immediatamente e riportato poi da Perrone, fino<br />

al centro, li abbiamo prodotti i due rapporti, il primo a firma Usai e poi quello a Perrone.<br />

I rapporti dicono: "Mah, le cose sono andate in questo modo: DIEVX è stato autorizzato<br />

a rullare per Romeo 5, dopo di che abbiamo perso il contatto radio, e dopo di che... via<br />

nord, dopo abbiamo perso il contatto radio e dopo è accaduto quello che è accaduto". È<br />

falso il rapporto, ma è la base di quella voce poi buttata nel canale mediatico: "Gli<br />

avevano detto di andare a nord e sono finiti a sud, erano disorientati, non hanno<br />

guardato la bussola". Ma la bussola in porto non si guarda, non è che non la sapessero<br />

guardare, non è che non fossero addestrati a guardare la bussola, erano venuti da<br />

Colonia, volavano per tutta Italia, utilizzavano gli strumenti, la bussola la sapevano<br />

utilizzare, non c'è nessun fiato corto da mancato allenamento. In porto guardano la<br />

segnaletica e non la bussola. I piloti sapevano esattamente dove si trovavano, l'hanno<br />

detto: "Ci avviciniamo alla torre" quando erano ancora lontanissimi... "... alla runway",<br />

quando erano ancora lontanissimi e non la potevano vedere. "Approaching the runway,<br />

Sierra four" e quattro secondi dopo Zacchetti, sentite la registrazione molto, Zacchetti<br />

mentre chiama Delta Victor Xray sta ancora pensando, perché da "Confirm your<br />

position?" ha pensato: "Ma dov'è questo, dove sta..." e sta ancora pensando quando lo<br />

chiama perché trascina le parole, dice: "Delta... Victor... Xray..." sentitelo "Roger<br />

maintain the stop bar... ti richiamerò". Zacchetti ha pensato, Zacchetti conosceva le<br />

scritte S4, S5, quelle erano l'aeroporto di Linate, erano i prerequisiti, le condizioni<br />

ambientali. Certo non erano punti di riporto ufficializzati in una procedura, non erano<br />

frequentemente usati, i piloti tedeschi non li hanno usati quando sono venuti, li hanno<br />

usati in questa circostanza perché ha avuto il dubbio e ha voluto essere confortato dalla<br />

torre. Se Zacchetti non avesse saputo niente di quelle scritte e avesse detto: "Roger,<br />

maintain stop bar" continua alla stop bar, sarebbe stato un pazzo, assassino, criminale,<br />

da ergastolo. Non è questo quello che è successo, Zacchetti conosceva quelle scritte ha<br />

pensato, non vedeva, non aveva niente davanti, non aveva una mappa ma neanche un...<br />

non c'era bisogno della AIP, della Jeppsen, della cartografia ufficiale, neanche un<br />

brogliaccetto che gli dicesse come stavano le cose sull'aeroporto. Ma lui sapeva che<br />

esistevano, ha pensato e si è confuso con la holding position Sierra two, dall'altra parte,<br />

S2 è un punto assolutamente gemello a S four, si raggiunge partendo dal piazzale ovest<br />

in un tempo che è analogo, Zacchetti pensava che DIEVX avesse preso la strada di R5,<br />

questa è stata la sua confusione. È una confusione colpevole? Sì, per quelli che erano i<br />

doveri di comportamento del controllore di volo in condizioni di bassa visibilità scritti<br />

sulle sue regole, sul DOP 2 e 97 c'è scritto che in condizioni di visibilità 2 bisogna fare<br />

massima attenzione al dialogo, ai riporti, alle comunicazioni terra-bordo-terra, bisogna<br />

applicare la procedura della comunicazione terra-bordo-terra con la massima prudenza,<br />

non si poteva affidare ad un suo ricordo quando evidentemente non aveva i mezzi per<br />

confrontare la posizione reale, il mezzo sarebbe stato il radar. La efficienza causale<br />

della assenza del radar nella nostra vicenda è assolutamente conclamata dal tipo di<br />

errore e dal tipo di colpa di Zacchetti. Zacchetti con leggerezza si è affidato ad un<br />

ricordo che non ha potuto riscontrare in alcun modo e che invece doveva riscontrare. Le<br />

IPI scrivono, le IPI in vigore l'8 ottobre 2001, scrivono che "Il controllore di volo in<br />

condizioni di bassa visibilità, pagina 67, allo scopo di ottenere una efficace sicurezza


delle operazioni, i controllori del traffico aereo utilizzeranno gli apparati radar ASMI e<br />

CDS 1000, per gli scopi previsti dalla normativa vigente", lo scopo fondamentale del<br />

radar, qui altro non c'era, era quello della detection, della identificazione della<br />

posizione, del controllo della posizione data. Zacchetti ce lo aveva scritto sulle IPI<br />

vigenti, oltre a tutto queste IPI sono state scritte, come vedrete, e divulgate il 6 marzo<br />

2000, il radar ASMI era morto 4 mesi prima, nel novembre del '99 e ancora sulle IPI i<br />

controllori avevano il dovere, "... allo scopo di ottenere una efficace sicurezza,<br />

utilizzeranno gli apparti ASMI in condizioni di bassa visibilità". Perché era stato scritto?<br />

Perché il radar doveva essere rimesso da un giorno all'altro, subito, questa era la scelta<br />

di ENAV, il radar si rimette subito, "Lo stiamo mettendo", la serie dei notam, non è mai<br />

stato divulgato un notam che abbia detto: "Linate è un aeroporto senza radar ora<br />

abbiamo chiuso, ne riparliamo", no sono stati divulgati una serie di notam consecutivi<br />

che dicevano: "Per i prossimi tre mesi..." la scadenza finale era stimata "... il radar è<br />

fuori servizio", perché?, perché lo stiamo mettendo. Zacchetti ha sbagliato, si è confuso,<br />

perché se così non fosse sarebbe stato un pazzo criminale, e invece ha sbagliato per<br />

essersi affidato troppo di un ricordo che non aveva i mezzi per riscontrare. Ma la<br />

massima prudenza, che era la sua regola di condotta in quel momento, avrebbe dovuto<br />

obbligarlo ad altro, a fermare il pilota, a non fidarsi di una memoria che non poteva<br />

riscontrare. Ah, circa il problema della carenza oggettiva della segnaletica e della<br />

presunta colpa del pilota, che comunque è colpa assolutamente annullata dal<br />

comportamento successivo, come abbiamo visto, devo dire una cosa sgradevole, che<br />

pure ho sentito ripetere, ma già Pica nella sua relazione fa una considerazione che<br />

assolutamente non ha nessun tipo di fondamento, cioè mette in relazione in qualche<br />

modo, e poi l'abbiamo sentito ripetere dal consulente Barra, il fatto di non aver visto<br />

quella segnaletica, R5, R6 che era nelle condizioni che... e che non era una segnaletica,<br />

non esiste, dice la Cassazione, in correlazione all'obbligo del pilota tedesco delle lenti,<br />

che è una cosa inaudita. Cioè per un verso, non so, è un ragionamento, come dire,<br />

sinistramente eugenetico, questo era un pilota con un certificato medico di classe prima,<br />

quindi perfetto fisicamente e tutti quanti sappiamo che chi può avere un piccolissimo<br />

difetto, che gli consente sempre di essere di classe prima, con le lenti lo corregge<br />

perfettamente, quindi non c'è nessuna correlazione. Se poi vogliamo invece insinuare<br />

altro, be', questa è una insinuazione, naturalmente. Le condizioni in cui abbiamo<br />

ritrovato il comandante Konigsmann non ci consentivano di dire niente, non consentono<br />

a nessuno di insinuare niente in proposito. Konigsmann vedeva, così come vedevano<br />

gli scandinavi che però hanno visto un 36 che non esisteva da nessuna parte. E allora<br />

Zacchetti che ha sbagliato colposamente autorizza DIEVX a continuare il rullaggio:<br />

"Roger, maintain the stop bar, ti richiamerò" maintain the stop bar, la formula maintain<br />

vuol dire... ce lo dice il consulente, il mio consulente ed anche quello che era il suo<br />

assistente, il comandante Ralli, è utilizzata... è soprattutto un americanismo, e noi lo<br />

troviamo utilizzato anche nelle precedenti conversazioni dei giorni 7 e 8 che abbiamo<br />

trascritte, nel senso di "raggiungi e mantieni", quello vuol dire, mantieni la stop bar,<br />

raggiungi e mantieni. È una frasetta utilizzata tante altre volte, la ritroverete: "Maintain<br />

the stop bar" e il pilota risponde: "Maintain the stop bar", "Mantieni la posizione",<br />

"Mantengo la posizione". In questo caso il pilota non risponde "maintain the stop bar",<br />

risponde "Roger hold position" e dà una terza indicazione di assoluta perfezione<br />

stilistica, "Sono al punto di attesa al ridosso della pista attiva". Questo non l'ho<br />

contestato a Zacchetti ho già detto perché, perché evidentemente non lo sa nessuno, tutti<br />

quanti hanno tradotto "mantengo le stop bar", e quindi l'assenza del radar il dubbio di<br />

Zacchetti, il punto interrogativo: "Confermi la tua posizione?", il pensare "Dove sta<br />

questo, dove sta questo, dove sta questo?" "DIEVX Roger, ho capito dove stai", ed ha<br />

sbagliato, rende assolutamente certo il fatto che se Zacchetti avesse avuto davanti il


monitor del radar entrando in questa ambage avrebbe guardato, e lì avrebbe visto che su<br />

R5, dove lui riteneva che fosse DIEVX non c'era nessuno. L'episodio sarebbe stato<br />

evitato. C'è poco da dire... possiamo... ci sono un sacco di contorni, ne teniamo conto...<br />

ma questo fatto è accaduto perché a Milano non c'era il radar. Il radar a Milano, Milano<br />

e la nebbia sono una simbiosi letteraria, poetica, canzonettistica, il radar a Milano c'era<br />

dal 1970 l'ASMI e prima vi ha detto... come si chiama il dirigente... Di Carlo che prima<br />

dell'ASMI ce ne era un altro, un apparato più primitivo ma ce ne era un altro, Milano, la<br />

nebbia, il radar! Ci sono sempre stati fino al 29 novembre 1999, e negli anni '70 il<br />

traffico era un'altra cosa... e poi parleremo del traffico, perché questa è una chiave di<br />

lettura fondamentale, che ci spiega e che sventa la mistificazione del: "Oh... sette anni<br />

per mettere un radar!", non è vero niente. La lingua inglese, ecco... perché è una<br />

annotazione fatta da molti, subito dopo aver autorizzato il tedesco a partire "Vai a<br />

Romeo five", il ground parla con LXPRA in italiano. Ricordate che il tedesco aveva<br />

detto: "Buongiorno", ma è poco. E in italiano dice a LXPRA: "Okay Romeo Alfa,<br />

rullate a nord Romeo 5, vi dovrete accodare ad un Citation marked Delta India Echo<br />

Victor che sta rullando anche lui su Romeo 5, ovviamente non è in vista, come limiti di<br />

autorizzazione avete la stop bar dell'estensione pista principale su Romeo 5". Allora qui<br />

i tecnici, da ultimo quello che scrive la relazione della ANSV, dice: "Poiché è plausibile<br />

che il tedesco non conoscesse l'italiano..." perché è plausibile non lo so, nessuna ricerca<br />

in fatto in ordine alla conoscenza della lingua italiana da parte del comandante<br />

Konigsmann o del comandante Schneider, una cosa sappiamo che il 22 giugno 2001,<br />

per esempio, Konigsmann era stato a Linate, aveva pernottato a Linate perché era<br />

arrivato il 21 ed era ripartito il 22, piccolo dettaglio, comunque dare per scontata la non<br />

conoscenza della lingua italiana da parte di Konigsmann... e poi che indicazione<br />

avrebbe avuto da questa frase eventualmente doverosamente pronunciata in inglese?<br />

L'indicazione che il ground dà a LXPRA è identica a quella che aveva data a lui: "R<br />

five", lui l'aveva già sentita, l'aveva copiata. Dopo di che l'altra indicazione è:<br />

"Accodatevi al Citation", ma quello che è sicuro è che mai DIEVX avrebbe potuto<br />

verificare in alcun modo che LXPRA fosse a lui accodato, gli aeroplani non possono<br />

guardare se qualcuno li segue. Quindi che questa comunicazione sia stata compresa o<br />

non compresa dal comandante tedesco è un fatto assolutamente irrilevante. "Mantieni le<br />

stop bar" e quattro secondi dopo DIEVX risponde: "Roger, hold position", ancora su<br />

hold position un particolare, vi ho già prodotto durante la testimonianza Giarratane, e<br />

sono contenuti nel faldone 18, tutti i verbali della riunione che il gruppo di lavoro, che si<br />

è tenuto, che ha lavorato a Malpensa nell'agosto e nel settembre dopo la runway<br />

incursion del 13 agosto sull'aeroporto di Malpensa, causata anche da una omessa<br />

segnalazione di hold position tra un raccordo e la pista, si è discusso ripetutamente in<br />

quelle riunioni di come segnalare questa intersezione. E in queste riunioni si era<br />

addivenuti alla decisione di segnalare l'intersezione del raccordo con la pista togliendo<br />

indicazioni cat.2, cat.3 ma con un semplice cartello "hold", hold. Hold voleva dire punto<br />

di attesa a ridosso della pista, e basta. Troverete anche la documentazione di<br />

quell'inconveniente occorso il 28 febbraio, inconveniente sventato dalla presenza del<br />

radar, una incursione in pista di un movimento combinato di un altro aeroplano che in<br />

atterraggio aveva sbagliato, anche in quella conversazione il pilota dice: "Hold short",<br />

ma non so perché per il tedesco dice: "Mantengo la posizione" per tutti i trascrittori.<br />

(ndt, breve silenzio)<br />

PRESIDENTE – Prego.<br />

P.M. – Grazie. Alle 6.8 e 36 torre aveva detto "Mantieni la stop bar" alle 6.8 e 40 DIEVX ripete<br />

il messaggio: "Roger hold position", la torre aveva detto: "Ti richiamerò io" e infatti alle<br />

6.9 e 19... è passato un bel po’ di tempo, eh, 45 secondi, quindi DIEVX ha avuto tutto il<br />

tempo di raggiungere e fermarsi come aveva detto alla hold position, alla stop bar, e


ichiamato dal ground che gli dice: "Continua il tuo rullaggio sul piazzale principale,<br />

segui la linea Alfa" e il pilota: "Roger, continuo il rullaggio sul piazzale principale" "in"<br />

vuol dire anche verso, eh, "In Alfa line", questa è la famosa autorizzazione che contiene<br />

implicitamente quella ad attraversare la pista, disposizione formale, fraseologia<br />

ufficiale, cambiata dall'ICAO il primo novembre 2001. Il pilota si è mosso, in un<br />

fraintendimento, ma si è mosso obbedendo ad una disposizione ufficiale, gli avevano<br />

detto: "Raggiungi un posto oltre la pista", il posto oltre alla pista, Pica fa un discorso<br />

fondandolo sulla cartina del parcheggio Jeppsen e dice: "Guardate il punto Alfa glielo<br />

indica proprio lì", quindi il pilota è stato maggiormente rafforzato nel suo<br />

convincimento perché ha visto sulla cartina il punto Alfa lì. Come ho detto noi non<br />

possiamo sapere se il pilota avesse la cartina davanti, non lo possiamo affatto sapere,<br />

non era obbligato ad averla, certamente, correttamente comportandosi da professionista<br />

aveva consultato in qualche modo le cartine dell'aeroporto di Linate, perché dal manuale<br />

Jeppsen comprendente tutte le cartine degli aeroporti che abbiamo trovato bruciacchiato<br />

nel Cessna, mancavano i fogli relativi all'aeroporto di Linate, ma quando li aveva<br />

consultati? Magari a Colonia alla mattina, magari per guardare le aerovie, magari per<br />

guardare in volo confrontandolo sugli strumenti proprio quel punto Alfa, quello che<br />

Pica dice "E' un errore clamoroso della Jeppsen, perché la linea Alfa non è lì, la linea<br />

Alfa è quella più occidentale sul piazzale, lontana da quel punto". Io dico soltanto una<br />

cosa, non sappiamo che il pilota in quel momento abbia guardato la cartina, sappiamo<br />

che gli hanno dato indicazione: "Segui la linea Alfa", sappiamo che Alfa esiste in quel<br />

punto, e forse è proprio quella l'Alfa che appare sulla cartina Jeppsen perché c'è un<br />

punto lì, è anche quasi emblematica, questa cosa, all'intersezione di R2 con la taxiway<br />

principale, che è un punto fondamentale in aeronautica, si chiama Aerodrome Reference<br />

Point, sulla cartina Jeppsen è indicato, non so perché in AIP Italia invece non c'è, è il<br />

punto geografico dell'aeroporto di Linate, quello che con le coordinate geografiche<br />

longitudine e latitudine i piloti danno agli strumenti, no, per avere il guide point quando<br />

viaggiano, l'aeroporto di Linate è quello, quello è il suo ombelico. E forse quella Alfa<br />

nella direzione vuol significare quello, perché lì c'è l'ARP, e ha anche un senso perché<br />

quello serve ad orientare il parcheggio, vedendo che quello è l'ARP si può dire che il<br />

parcheggio è ord Apron, è il punto geografico dell'aeroporto di Linate. E poi vi è stato<br />

detto dal consulente Barra: "Ma gli ha detto linea Alfa e questo non aveva alcun senso,<br />

perché c'è una sola taxi way, e allora che linea alfa doveva prendere, non c'era una linea<br />

Beta", non è vero, sulla taxi way principale lo vedete in quel cartellone, ci sono due taxi<br />

line e noi abbiamo tutta la documentazione di quando è stata installata la seconda taxi<br />

way, quella ad ovest, poi ne parleremo a proposito delle cose che fa la DGAC, che fa la<br />

Direzione di Aeroporto, che fa ENAV. Vedete le doppie luci, c'è una doppia linea, c'è<br />

una disposizione che dice che una deve essere spenta quando si utilizza l'altra, ma le<br />

linee sono due e sulla cartina Jeppsen c'è anche scritto che ci sono due linee per arrivare<br />

alla baia prima di R4, prima dell'allineamento e che il pilota deve seguire strettamente le<br />

indicazioni della torre, per seguire la linea giusta. Quindi l'indicazione Alfa come una<br />

delle due taxi line sulla linea di rullaggio era perfettamente sensata. Poi è stata detta<br />

anche un'altra cosa: che comunque nelle condizioni di visibilità insistenti in quel<br />

momento, il pilota non avrebbe mai potuto impegnare R2 perché ciò è proibito da una<br />

disposizione del direttore di Aeroporto, in condizioni di cat.2 e cat.3 non è possibile<br />

impegnare il raccordo R2. Peccato che sulla cartina Jeppsen che aveva il pilota, che<br />

magari non stava guardando in quel momento, ma che era il suo momento di<br />

conoscenza, non c'è scritto che in cat.2, cat.3 non si possono impegnare R2 ed R3, ma<br />

c'è scritto che R2 e R3 si possono impegnare soltanto in day light, e abbiamo saputo che<br />

vuol dire day light, è scritto anche nelle IPI, mezz'ora prima dell'alba mezz'ora dopo il<br />

tramonto. Quindi il pilota tedesco, ancorché avesse studiato e mandato a memoria tutte


le scritte della cartina Jeppsen, poteva benissimo essere convinto che R2 si potesse<br />

utilizzare essendo in una condizione di day light. Che poi R2 ed R3 fossero inibite agli<br />

aeroplani dell'aviazione generale, be', questa è tutta una cosa da vedersi, perché le<br />

disposizioni del direttore dell'aeroporto in proposito sembrano invece, come al solito,<br />

indicare il fatto che si è pensato, quando si è data questa disposizione, solo agli<br />

aeroplani commerciali. Leggo, ecco il 14 aprile 1998 il direttore, allora Passeretti,<br />

scrive: "Con riferimento alla riunione tenutasi presso questa DCA si precisa quanto<br />

segue: i raccordi R2 ed R3 sono utilizzabili da tutti gli aeromobili dalla via di rullaggio<br />

alla pista. Dalla pista alla via di rullaggio il transito è consentito ai soli aeromobili<br />

narrow body..." quelli lunghi e stretti però di grandi dimensioni, commerciali "... che<br />

dovranno comunque proseguire verso il piazzale nord. Tutti gli aeromobili dovranno<br />

essere istruiti a fermarsi al punto attesa "F" su R2. Le operazioni di cui sopra saranno<br />

consentite solamente di giorno ed in condizioni di ottima visibilità", dice il direttore di<br />

aeroporto, però quando poi emana il notam omette il riferimento alle condizioni di<br />

ottima visibilità perché dice: "Taxing aloud on R2 ed R3 during day light", quindi<br />

soltanto di giorno, soltanto questo. E poi come si vede probabilmente pensava soltanto<br />

ai narrow body che dovranno comunque proseguire presso il piazzale nord. Non<br />

pensava questa disposizione all'Aviazione Generale che imbocca R2 e che invece poi<br />

prosegue per testata pista 36, perché dell'Aviazione Generale non si interessa mai<br />

nessuno. Il punto di impatto, avendo ricevuto, avendo ritenuto senza colpa di aver<br />

ricevuto un'autorizzazione che implicitamente comprendeva l'autorizzazione ad<br />

attraversare la pista, il pilota si muove... hanno detto a questo punto cose strane: che si<br />

muove troppo veloce, è un pazzo, oppure che non si è fermato a quella linea di stop<br />

senza luci che è posta oltre la stop bar, e questa è veramente una cosa inaudita, essendo<br />

in cat.2 ma sempre su R6 ci si fermava alle stop bar, non ci si fermava più al segnale di<br />

cat.1 posto dopo le stop bar, non ci si ferma mai. L'indicazione era quella dopo di che si<br />

attraversa la pista. Delle luci rosse abbiamo già detto, i piloti tedeschi le avevano<br />

attraversate chissà quante volte come le attraversavano tutti a Linate, il pilota è<br />

perfettamente orientato perché il sopraggiungere del SAS lo coglie non in una... non<br />

quando infila la prua sulla pista, ma quando ha già percorso metà pista, oltrepassato la<br />

mezzeria ed è orientato con la prua verso R2, la strada che conosce. E mentre la center<br />

line tra R6 e la center line della runway ha una illuminazione, voi la vedere ha le luci, la<br />

center line tra la mezzeria della pista ed R2 non è illuminata, pure il pilota sapeva<br />

benissimo che cosa doveva fare ed era orientato, vedete bene i disegni della collision,<br />

era già orientato in questa direzione. L'incidente, la collisione, avviene quando il pilota<br />

è già quasi sul punto di imboccare R2, tant'è che i piloti tedeschi che sono nella parte<br />

anteriore dell'aereo, l'aereo è colpito ai due terzi della sua lunghezza, i piloti tedeschi<br />

non patiscono alcuna lesione dalla collisione con l'aereo scandinavo, muoiono di<br />

incendio ma non hanno alcuna lesione fisica. È Romanello che è seduto in quella<br />

posizione, a cui passa sopra l'aeroplano, ha la spina dorsale spezzata in una maniera... è<br />

sicurissima la ricostruzione della collisione, se confrontata anche con gli esiti della<br />

perizia medico legale. E molto si è detto in proposito sul fatto che lì c'era DIEVX e non<br />

avrebbe dovuto esserci, e poco si è detto, per quell'atteggiamento demagogico di cui<br />

sopra, del fatto che lì c'era SAS e che forse non avrebbe dovuto esserci neanche l'aereo<br />

scandinavo. Nel senso che abbiamo sentito dire molto leggermente, ma sappiamo che<br />

esiste una norma cautelare generale ripetuta in molti manuali, non siamo andati a<br />

guardare il manuale della SAS, perché il fatto è causalmente irrilevante, che in<br />

condizioni di bassa visibilità il decollo si effettua con la spinta massima dei motori,<br />

perché la pista che è sempre il luogo più pericoloso del mondo, come dicono in<br />

aeronautica, si impegna il meno possibile quando si è in condizioni disagiate, quale è la<br />

bassa visibilità. Quindi sicuramente i piloti scandinavi hanno effettuato una manovra in


deroga ad una norma cautelare, effettuando un decollo a spinta ridotta, un decollo lungo.<br />

Erano anche loro lì a quella intersezione, e meglio sarebbe stato che non ci fossero stati.<br />

Ma a che cosa serve questa norma cautelare? Se i piloti scandinavi avessero perso il<br />

controllo dell’aeroplano, perché disorientati dalla nebbia, e fossero usciti fuori pista,<br />

sicuramente avremmo potuto parlare di una causa e di una colpa con riferimento a<br />

questa violazione. Ma questa norma non ha assolutamente come scopo in mente nella<br />

ratio, il fatto che ci sia un ostacolo sulla pista. L’ostacolo sulla pista non ci deve essere<br />

e basta. Non c’è colpa perché lo scopo della norma cautelare è diverso, è controllare<br />

l’aeroplano in pista e non perdere questo controllo, con effetto del disorientamento da<br />

bassa visibilità. Non c’è causa, non c’è nesso di causalità perché il fatto che ci sia un<br />

ostacolo in pista è un evento eccezionale, che rompe il nesso di causalità. 41, ultimo<br />

comma. Lo stesso discorso che non si è fatto, è soltanto adombrato per i piloti<br />

scandinavi, invece si è fatto e amplissimamente con riferimento ad un’altra disposizione<br />

cautelare, la grida ordine di servizio 35/97: “Ah, se il controllore avesse rispettato quella<br />

disposizione, l’evento non sarebbe accaduto”. La causa, la colpa, quello che dicono i<br />

tecnici e quello che invece dice la civiltà giuridica, 40, 41, 43 codice penale. Così si<br />

risolvono questi problemi. E il nostro codice, che sicuramente non è mai stato<br />

nell’impostazione un codice lassista, al momento della promulgazione era<br />

accompagnato da un progetto definitivo. Nella relazione al progetto definitivo Rocco<br />

scrive a proposito del 41, ultimo comma, dell’evento che spezza il nesso di causalità, le<br />

cause da sole sufficienti a determinare l’evento, la correzione del profilo<br />

condizionalistico della colpa. Scrive l’esempio, che cosa rompe il nesso causale, e<br />

l’esempio è quello scolastico del ferito per fatto colposo o volontario di altri,<br />

accompagnato in ospedale, che muore per incendio dell’ospedale. Questo, dice il codice<br />

Rocco, è un fatto che spezza il nesso di causalità, perché è un decorso atipico del nesso<br />

causale. Per noi la causa è attribuzione di un evento ad una condotta umana. Ci sono<br />

delle regole che valgono. Ci sono numerose teorie. Sicuramente tutte le teorie che in<br />

proposito sono state spese, a cominciare dall’ultimo capoverso dell’articolo 41, inserito<br />

da Rocco con questa esemplificazione, sono un correttivo della causalità<br />

condizionalistica. Se guardiamo ex post un evento e lo ricolleghiamo ai suoi<br />

antecedenti, troviamo tutte le cause, le catene possibili, anche quella della famosa regola<br />

del caos. Una farfalla batte le ali su un prato cinese, e scoppia un uragano in Florida.<br />

Anche quella è causalità condizionalistica, ed è studiata. La teoria quantistica parla<br />

dell’indeterminismo causale, dell’impossibilità di determinare il movimento, di predire<br />

il movimento delle particelle. Soltanto ex post riusciamo a ricostruire. Ma quando<br />

parliamo di diritto e di causa e di imputazione di un evento alla condotta di una persona,<br />

noi dobbiamo seguire - io utilizzo il termine della logica, che è quello che mi piace più<br />

di tutti. Poi utilizzeremo quelli delle dottrine giuridiche – la causalità lineare. Un evento<br />

deve essere immediatamente e normalmente collegato ad un altro. E a questa logica si<br />

rifanno tutte le teorie della causalità, a partire dall’ultimo capoverso del Codice Rocco.<br />

La causalità adeguata; la causalità umana di Antolisei; l’evento eccezionale, la teoria<br />

dell’imputazione oggettiva dell’evento, elaborata splendidamente dai tedeschi, che non<br />

hanno l’articolo 41, ultimo comma. E poi anche le teorie della colpa, assolutamente<br />

pacifiche in giurisprudenza, che dicono che non c’è colpa per la violazione di una<br />

disposizione cautelare, se l’evento non rientrava nel fuoco della norma, nello scopo<br />

della norma. E qui forse bisogna rivedere certi pregiudizi, quelli che dicono: “Ah, non<br />

bisogna contaminare causa e colpa”. Forse quando si parla di causalità giuridica e di<br />

causalità umana, la contaminazione è inevitabile. Noi dobbiamo dire che un evento è<br />

attribuibile ad un uomo. Il decorso causale atipico interrompe l’attribuibilità di un<br />

evento al comportamento di un soggetto. E allora non è causa del fatto, il fatto che i<br />

piloti scandinavi abbiano effettuato un decollo a spinta ridotta. Non è causa del fatto la


circostanza che Zacchetti e Sartor non abbiano ottemperato ad una disposizione ad una<br />

disposizione cautelare, l’ordine di servizio 35/97, che diceva che prima di autorizzare<br />

gli aeromobili a oltrepassare la stop-bar posta su R5 al prolungamento della pista<br />

principale, bisognava attendere, in caso di un decollo in atto da 36R, che il decollo fosse<br />

effettuato. Ragioniamo. Questa disposizione, ne conosciamo la genesi. Normalmente il<br />

problema che si pone in questo caso è quello di individuare lo scopo della norma. Ma<br />

qual è lo scopo della norma? Noi ce l’abbiamo scritto. Accade che un comandante di<br />

Alitalia, in un periodo in cui poi... storie... Alitalia era innervosita particolarmente - ed è<br />

scritto - dall’incremento del traffico - perché stava per finire il traffico su Linate. E<br />

questo, dice la Commissione europea, faceva piacere ad Alitalia – dall’incremento del<br />

traffico commerciale che passava da piazzale ovest, un pilota di Alitalia lamenta che ha<br />

dovuto abortire il decollo perché ha visto un aeromobile... Allora c’erano i grandi<br />

aeromobili. Lo dice anche Passaretti nella sua deposizione che avete: “Infatti<br />

quell’ordine di servizio era stato emanato perché allora passavano i grandi aeromobili<br />

da R5”... Vede un aeromobile e scrive, a proposito di centro e periferia, al centro, alla<br />

DGAC e dice: “Io ho abortito un decollo, fate qualcosa. Non mi devono passare gli<br />

aerei lì in fondo”. La DGAC chiede consiglio ad ENAV come sempre, “Che cosa<br />

facciamo?”. ENAV, Santino Ciarniello risponde chiaramente, dicendo che questa storia<br />

è una specie di capriccio, che non serve a niente, perché R5 è lontanissima dalla pista;<br />

perché non c’è nessun problema di ostacolo, perché lo stesso effetto di tutelare il pilota<br />

lo si può ottenere avvisandolo del fatto: “Guarda, che c’è traffico che è là in fondo”, se<br />

per caso occorresse che lo infastidisse il pilota. E si tratta di controllo del movimento, di<br />

regolamentazione del movimento, quello riservato alle competenze di ENAV.<br />

Riservato... un corno. DGAC, nonostante il reciso contrario parere di Ciarniello, dice:<br />

“No, si fa come dice il pilota di Alitalia, e quindi voi dovete fermare gli aeromobili lì,<br />

perché possono costituire nel passaggio ostacolo psicologico al pilota”. Questa storia<br />

dell’ostacolo psicologico, mi sono resa conto che serve a fare tutto quello che si vuole<br />

praticamente in campo aeronautico. E allora viene inserita questa norma. Collochiamola<br />

nello spazio. Vale per quella stop-bar posta su R5. Quella stop-bar è a 1 chilometro e<br />

mezzo dal punto della nostra collisione. E’ un’altra geografia, un altro mondo. Serve a<br />

non infastidire il pilota con una visione. Nelle nostre condizioni, quel giorno visione<br />

non ci poteva essere. Il fatto che l’aeroplano, che avrebbe dovuto essere assoggettato e<br />

non lo è stato a quella disposizione, laddove si fosse trovato come doveva su R5, si<br />

trovava invece effettivamente a R6, all’intersezione con la pista, è un fatto eccezionale,<br />

che interrompe il rapporto causale. L’aeroplano non doveva essere lì, ma doveva essere<br />

1 chilometro e mezzo più a sud. Mai si sarebbe potuta ordinariamente verificare una<br />

simile situazione, perché il controllore di torre naturalmente dà un ordine per volta. Se<br />

dà un ordine a quello che sta su R5, non lo può dare contemporaneamente a quello che<br />

sta su R6, qualora l’ordine di attraversamento della pista fosse stato gestito dal<br />

controllore di torre. E poi diremo anche di questo, perché un altro addebito fatto al<br />

pilota tedesco è: il controllore di torre avrebbe evidentemente attraversato<br />

l’attraversamento della pista, non contemporaneamente autorizzando un decollo. Quindi<br />

il fatto che l’aeroplano si trovasse da questa parte invece che lì, è il tornado che scoppia<br />

in Florida. Non è causalità lineare. Non è causalità scientifica. Dice anche la Corte di<br />

Cassazione in una sentenza importante, in tema di colpa. La sentenza emessa<br />

nell’ambito del disastro di Stava, dice: “In altri termini, secondo il modello della<br />

sussunzione sotto leggi scientifiche, un antecedente può essere configurato come<br />

condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che,<br />

sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità<br />

scientifica, la cosiddetta legge generale di copertura, portano ad eventi del tipo di quello<br />

verificatosi in concreto”. Antecedenti che sulla base di una successione regolare.


Autorizzare o non autorizzare un aeroplano a muoversi lì, tenendo o non tenendo conto<br />

di quell’ordine di servizio 35/97, dalla funzionalità molto dubbia, era una cosa che<br />

avrebbe potuto ragionevolmente cagionare, secondo la legge scientifica di procedura,<br />

che un altro pilota si fosse infastidito dal passaggio e avesse abortito un decollo. Questo<br />

è l’evento linearmente collegato a quella causa, non che parte un aereo da R6 e<br />

attraversa la pista. Questo è fuori da ogni logica di lineare successione causale. Dicevo,<br />

è stata detta un’altra cosa importante, un errore addebitato al pilota tedesco: ma<br />

l’attraversamento della pista lo autorizza la frequenza torre, e non la frequenza ground.<br />

Quindi lui doveva sapere che mai avrebbe potuto essere autorizzato ad attraversare la<br />

pista, da una comunicazione della frequenza ground. Non è vero. In quei due giorni di<br />

registrazione noi abbiamo tutta una serie di autorizzazioni all’attraversamento e al back<br />

track date dalla frequenza ground. E poiché è una cosa importante, fatemi cercare<br />

l’annotazione precisa che ne ho fatto, tutte le autorizzazioni all’attraversamento date<br />

dalla frequenza ground.<br />

PRESIDENTE – Le do cinque minuti di sospensione per trovarla.<br />

P.M. – Grazie, Presidente.<br />

Si dispone una breve sospensione dell’udienza. Il Tribunale rientra in aula e si procede come di<br />

seguito.<br />

Viene data la parola al Pubblico Ministero.<br />

P.M. – Presidente, non ho trovato quella carta. Quindi il Tribunale dovrà fare la fatica di<br />

leggersi tutte le trascrizioni delle autorizzazioni del 7-8 ottobre che sono in atti, e<br />

troverà diverse autorizzazioni all’attraversamento di pista e al back track, date dalla<br />

frequenza ground. Io a memoria me ne ricordo una, l’ultima, il back track della mattina<br />

presto dell’8 ottobre, autorizzazione data all’aeroplano Eri(?), data assolutamente dal<br />

ground. Quindi l’impegno della pista è stato autorizzato dal ground.<br />

PRESIDENTE - E comunque Lei potrà ricordare la facoltà che il codice consente a tutte le<br />

Parti...<br />

P.M. – Sì, grazie, Presidente.<br />

PRESIDENTE - ... di depositare memorie anche dopo la discussione.<br />

P.M. – Assolutamente, perché è un’annotazione precisa con gli orari, e mi dispiace non farla.<br />

PRESIDENTE – Prego, aspettiamo di conoscere gli altri argomenti, prego.<br />

P.M. – Grazie. Per comprendere la storia, che adesso dovremo fare, dei problemi, delle<br />

diminuzioni del sistema di assistenza e controllo del movimento di superficie<br />

sull’aeroporto di Linate, la storia dell’alterazione dei supporti è iniziata nel 1996, ha<br />

avuto il culmine, la colonna è caduta con il radar nel ’99. Bisogna tener conto per<br />

comprendere tutta la nostra vicenda, di due chiavi di lettura. La prima è quella della<br />

disattenzione delle autorità aeronautiche verso l’aviazione generale. La storia della<br />

disattenzione la leggiamo in moltissimi documenti. La leggiamo nelle cartografie, nelle<br />

pubblicazioni aeronautiche AIP, carenti come sappiamo di ogni riferimento, dei<br />

parcheggi, di tutto ciò che riguarda l’aviazione generale. La sappiamo anche per quella<br />

che è la storia per esempio delle iscrizioni S4, S5, S2, S3, S1, che sono delle runway<br />

holding position, perché proteggono l’intersezione dei due raccordi 6 e 5, con una pista.<br />

Ecco, queste iscrizioni sono state disposte solo nel 1996, quando si è implementata<br />

l’utilizzazione del West Apron da parte degli aeroporti dell’aviazione commerciale.<br />

Prima nessuno aveva pensato che forse all’aviazione generale era utile avere delle<br />

holding position, che sono standard ICAO. La troviamo ancora in quella cancellazione<br />

della taxi line dell’aviazione generale, quella che porta all’imbocco di R6. Giusto il<br />

ragionamento che a mia domanda ha fatto l’Ingegner Marinoni: “Ma perché è stata<br />

cancellata quella lunga striscia di taxi way?” Non c’è altra spiegazione. E’ stata<br />

cancellata nel 1996, o 1997, perché De Falco della SEA ci ha detto che quel suo<br />

appunto nel ’96 era la cancellazione di quella striscia. Però il suo appunto diceva: “Si


cancella la striscia bianca”, e invece quella è sempre stata una striscia gialla. Però noi<br />

nella fatturazione della POSOVER, la società che è l’appaltatrice dei lavori di<br />

segnaletica da parte di SEA, abbiamo invece nella primavera del 1997 per esempio una<br />

fatturazione di vernice nera per cancellazione. Quindi forse è stata fatta nel 1997, forse<br />

dopo che ci si è accorti del problema. Allora, siccome da R6 verso il West Apron<br />

passavano gli aeroplani dell’aviazione commerciale, che trovavano parcheggio nella<br />

parte nord-est del piazzale – prima non ci andavano mai – gli aeroplani, venendo da R6,<br />

potevano essere tratti in inganno dalle due taxi line, quella che li portava verso i loro<br />

parcheggi nella parte superiore del piazzale, e quella che invece portava ai parcheggi<br />

dell’aviazione generale. E quindi potevano imboccare erroneamente - perché tutti i<br />

piloti sbagliano – quella linea e finire sui parcheggi dell’aviazione generale. E<br />

avrebbero patito sicuramente una cosa seria. E allora come si risolve questa cosa?<br />

Evitare che l’aviazione commerciale in uscita da R6, abbia un disturbo e possa<br />

sbagliare. Il bivio, non si lascia all’aviazione commerciale il bivio delle taxi line, perché<br />

può sbagliare. Allora si cancella la taxi line, perché così l’aviazione commerciale sa<br />

bene che soltanto la striscia più orientale è quella buona, che serve per raggiungere i<br />

suoi parcheggi. Si cancella l’altra striscia, e l’aviazione generale s’arrangia, senza taxi<br />

line. Questo è un motivo fondamentale, è una chiave di lettura. L’altra, ancor più<br />

significativa per quello che è successo a Linate, è la storia delle norme italiane sulla<br />

ripartizione del traffico aereo tra Linate e Malpensa. Perché questa è una storia<br />

veramente importante, e ci fa capire tutto. Ho prodotto nell’ultima udienza le sentenze<br />

della Commissione Europea e della Corte di Giustizia. Le leggerete, sono molto<br />

interessanti. Accadde – e qui sintetizzo – già nell’agosto 1994... Ricordate che il<br />

contratto per il nuovo radar a Linate era del marzo 1994, FIAR AFTAC?... Accadde<br />

nell’agosto 1994 che una legge italiana autorizzava il Governo ad emanare una<br />

disciplina per la ripartizione e per il trasferimento del traffico aereo da Linate a<br />

Malpensa. Ciò serviva, lo spiega benissimo la sentenza della Commissione Europea,<br />

adita da una serie di compagnie aeree europee contro i provvedimenti dell’autorità<br />

italiana, tra le quali compagnie vi era la Scandinavian Airlines. Questo serve, è<br />

importante, è una scelta politica, perché si è deciso, rispondendo anche ad un disegno di<br />

matrice europea – c’è scritto tutto nella sentenza – di valorizzare l’Hub di Malpensa.<br />

L’Hub di Malpensa ha avuto anche imponenti finanziamenti comunitari, per diventare<br />

questo importantissimo vitale snodo del traffico aereo. E proprio la configurazione<br />

tecnica del meccanismo finanziario – è stato finanziato dalla Commissione Europea,<br />

dalla Banca Europea degli Investimenti – imponeva che vi fosse un ritorno, un reddito<br />

assicurato dall’Hub di Malpensa per far fronte a questo finanziamento ottenuto<br />

dall’Italia. E allora occorreva che fosse in qualche maniera incrementato il traffico di<br />

Malpensa. Il mercato spontaneamente non si muoveva in questo senso, perché Linate è<br />

stata sempre una sede importante e preferita dal mercato. Quindi occorreva<br />

dirigisticamente intervenire. E questa è una decisione presa già da una legge, in<br />

ottemperanza ad un sistema economico e ad una decisione presa in sede europea. L’Hub<br />

di Malpensa era uno dei grandi progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti.<br />

Nel ’94 c’è questa legge che autorizza il Governo a prendere queste decisioni. Ed infatti<br />

il 5 luglio 1996, il Ministro dei Trasporti emette il primo dei decreti che attuano questa<br />

direttiva. Ed è un decreto che stabilisce che il traffico si trasferisce da Linate a<br />

Malpensa, a partire dall’apertura dell’Hub di Malpensa, che dopo un po’ di tempo verrà<br />

fissata al 25 ottobre 1998. E che cosa rimane a Linate, in forza della decisione politica<br />

portata da questo decreto 5 luglio 1996? Lo scrive molto chiaramente la decisione.<br />

Linate, che aveva fino al trasferimento a Malpensa 14.200.000 passeggeri all’anno, ne<br />

avrebbe avuti dopo il trasferimento, dopo il 25 ottobre 1998, 2.000.000 - 2.500.000.<br />

Quindi Linate si riduce dal 25 ottobre 1998, secondo quella che è la decisione politica,


ad 1/6 di quello che era. Questo significa – e poi lo troveremo scritto, vi indicherò i<br />

documenti – questo significa che noi sappiamo che a Linate fino al 1997 c’erano 30-32<br />

movimenti all’ora. Densità alta di traffico, secondo la tabella SMGCS. Dal 25 ottobre<br />

1998, riduzione ad 1/6. Sarebbero rimasti a Linate 5 movimenti all’ora. 5 movimenti<br />

all’ora significano in sostanza un aeromobile per volta. Linate era finito. Questa era la<br />

decisione, che non valutiamo nel merito ovviamente, questo non ci riguarda. Ne<br />

dovremo trarre delle conseguenze per capire il perché di certe scelte. Senonché avverso<br />

a questa decisione del Governo italiano ricorrono le compagnie europee. E la<br />

Commissione Europea cassa questa decisione del Governo italiano, perché dice che<br />

questa decisione rappresenta una indebita manovra protezionistica verso Alitalia. Spiega<br />

il meccanismo, perché Linate diventa un alimentatore del centro aeroportuale di Alitalia<br />

di Roma, e con ciò... insomma, lo spiega molto bene. Per una violazione del principio di<br />

trasparenza e di non discriminazione tra i vettori europei, questa decisione viene cassata.<br />

Ed allora la decisione che accoglie il ricorso delle compagnie europee è del 16<br />

settembre 1998. Fino allora, dal 1994, tutto si muoveva verso un Linate che diventava<br />

una stazioncina da 5 aeroplani all’ora. Dopo questa decisione infatti il Governo italiano<br />

è costretto a rimeditare le sue scelte, ed emette un altro decreto ministeriale del ’98.<br />

Interessante solo una cosa in proposito, riguardo a discorsi che sono stati fatti circa<br />

l’effettività, efficacia dell’ordinamento, della struttura ordinamentale di ENAC. Il<br />

Ministro emette un nuovo decreto, molto consigliato da Di Palma, il quale in data 1°<br />

ottobre 1998 scrive una relazione al Ministro su come risolvere questa cosa, a fronte<br />

della decisione della Commissione Europea. E su questa relazione sarà configurato poi<br />

il successivo decreto ministeriale emesso. Perché è interessante? Perché il 1° ottobre<br />

1998 Di Palma scrive questa relazione, firmandosi con tanto di timbro: direttore<br />

generale ENAC. E svolge una funzione di direttore generale ENAC. Beh, sappiamo, ce<br />

l’ha detto lui stesso, che l’insediamento degli organi di ENAC è del 18 novembre 1998.<br />

Quindi scrive questa relazione prima di esistere. Eppure, direttore generale ENAC.<br />

Questo a proposito dell’efficacia dell’organizzazione. E qui richiamo brevemente la<br />

sterminata dottrina di giurisprudenza sul funzionario di fatto, in diritto amministrativo.<br />

Qui abbiamo un problema di definizione di un ordinamento. Di Palma è direttore<br />

generale ENAC ancor prima che gli organi si insedino e consiglia il Ministro, il quale<br />

infatti emette l’altro decreto seguendo la sua indicazione, che peraltro è assolutamente<br />

copiata dalle indicazioni che venivano da ENAV. Il Ministro quindi modifica la norma<br />

cassata dalla Commissione Europea, che riduceva Milano ad 1/6, e riduce Milano<br />

soltanto ad 1/3. Il 34% del traffico precedente. Allora 1/3 significa, come scrive<br />

Marzocca, già direttore generale di ENAV in un documento che Voi avete già allegato<br />

datato 2 giugno 1999, che a Linate il 2 giugno 1999 con questa successiva disposizione<br />

ci sono 10 movimenti all’ora. Manuale SMGCS, densità del traffico sempre molto bassa<br />

– bassa - nel 1999. Ma le compagnie europee tornano alla carica. L’Italia ricorre alla<br />

Corte di Giustizia, ma la Corte di Giustizia le dà torto. Le compagnie europee tornano<br />

alla carica, e allora – ecco, momento cruciale – il 3 marzo 2000 sempre il Ministro dei<br />

Trasporti dice nelle premesse del suo decreto, tra l’altro “Vista la nota 14 dicembre ’99<br />

del Vice Presidente della Commissione Europea e Commissario per i Trasporti e<br />

l’Energia”, perché la Commissione Europea preme sull’Italia perché riveda le norme di<br />

ripartizione del traffico, reincrementando il traffico su Linate. “Vista la nota del 20<br />

dicembre 1999 con la quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha<br />

formalizzato la decisione di non rendere cogente il trasferimento del traffico aereo<br />

dall’aeroporto di Milano Linate all’aeroporto di Milano Malpensa, in conformità alle<br />

indicazioni della Commissione Europea”, viste e sentite tutte queste cose insomma<br />

Linate aumenta, decreto del 3 marzo 2000, che entra in vigore il 20 aprile 2000. Il radar<br />

era morto quattro mesi prima, ma era morto insieme a Linate forse, per le scelte. Linate


doveva essere niente. Ma il 20 aprile 2000 Linate ritorna, e allora Voi avete agli atti,<br />

faldone 17, tutte le riunioni che si sono tenute a Milano, anche presiedute da Di Palma,<br />

del Comitato di Coordinamento Aeroportuale, che è quello che discute sulla ripartizione<br />

del traffico. Sono le riunioni, che sono esattamente in questo frangente, del 6 aprile<br />

2000 e poi dell’11.4.2000, che parlano del traffico che riprende. E quindi Linate sale e<br />

si determina movimenti orari da 12 movimenti all’ora, elasticizzabili però, estensibili, a<br />

cui possono essere addizionati quelli dell’aviazione generale. E quindi il traffico cresce,<br />

cresce del 20% rispetto al 1999, 10 movimenti all’ora. Ma poi accade ancora che il<br />

Ministro, sempre sulla spinta dell’Europa, il 5 gennaio 2001 emette un altro decreto che,<br />

modificando il precedente del marzo 2000, incrementa ancora il traffico su Linate. E<br />

allora vediamo le riunioni del Comitato di Coordinamento, 23 marzo 2001, 8 febbraio<br />

2001. Voi leggerete tutte queste riunioni. Le compagnie aeree che ovviamente spingono<br />

perché si dia piena attuazione, Milano deve tornare quello che era, Milano può<br />

tranquillamente portare 30 movimenti l’ora. Comunque la decisione finale è 18<br />

movimenti all’ora nel marzo 2001, estensibili, elasticizzabili, cui si addizionano i<br />

movimenti dell’aviazione generale. E allora vediamo che Linate torna, per decisione<br />

politica trasparente, alle vecchie glorie. Linate torna quello che era l’ottobre 2001, un<br />

aeroporto da 21 movimenti schedulati, che potevano diventare... Quindi Linate cambia.<br />

Linate del 1995, ’96, ’97, ’98, non è Linate che parte dal 20 aprile 2000. E questa è una<br />

chiave di lettura indispensabile per comprendere le scelte. Ho una collezione di atti che<br />

appunto sono relativi proprio ai supporti del sistema SMGCS. Le concrete azioni ENAC<br />

DGAC di vigilanza, indirizzo, definizione relative ad aiuti visivi luminosi ed a<br />

segnaletica. In proposito sono sicuramente buoni tutti i documenti del faldone 17, che<br />

rappresentano una collezione ed una esemplificazione di come ENAC DGAC, il<br />

direttore di aeroporto o organi centrali fungibili tra di loro definiscono le situazioni dei<br />

supporti di sistema sull’aeroporto di Linate. Innanzi tutto per esempio la stop-bar<br />

all’intersezione di R5 ed R6 fu installata nel 1987. E abbiamo un documento, una lettera<br />

di SEA che riferisce chiaramente di come: “Vi informiamo che come da richieste della<br />

Direzione Circoscrizionale Aeroportuale di Linate, abbiamo provveduto a realizzare<br />

l’opera in oggetto, barra di arresto raccordo R6 ATA, necessaria a garantire un sicuro<br />

utilizzo del raccordo numero 6 nei due sensi di percorrenza”. Quindi la stop-bar, aiuto<br />

visivo luminoso appartenente alla competenza, proprietà ENAV, che poi litigherà con<br />

SEA per questo fatto, è comunque installata perché lo decide la DCA, e ordina a SEA:<br />

“Metti una stop-bar lì, necessaria per garantire la sicurezza”. Poi abbiamo anche i<br />

provvedimenti del direttore dell’aeroporto, che sono i provvedimenti che obbligano<br />

SEA e comunicano ad ENAV CAV(?) di Linate che vi è l’installazione di due stop-bar<br />

- in questo caso il termine è utilizzato in termine generico e non preciso, perché non<br />

sono le luci rosse ortogonali ma sono semplicemente delle linee di holding position –<br />

due stop-bar su R2 ed R3. Direttore Passaretti, “A seguito dell’emanazione da parte<br />

dell’Ente di Assistenza al Volo, di nuove disposizioni concernenti le operazioni di<br />

atterraggio e decollo degli aeromobili schedulati sull’aeroporto di Linate, si richiede a<br />

codesta Direzione”, a SEA, “di tracciare su R2 e su R3 due stop-bar, posizionate a 50<br />

metri da...” Le stop-bar anche questa volta si installano perché lo ordina la Direzione<br />

dell’aeroporto. Poi abbiamo quell’intervento dell’estate del 1996, susseguente a tutto<br />

quel riordino della segnaletica dovuto all’utilizzazione dell’Apron West per l’aviazione<br />

commerciale. E SEA fa interventi, disposti dalla Aviazione Civile, ma con la<br />

partecipazione e la collaborazione attiva di ENAV che stila, che definisce i punti delle<br />

holding position S per esempio. E a seguito di tutta questa installazione, nel luglio il<br />

direttore di aeroporto ordina a SEA: “Poiché si è riscontrata la presenza di numerosi<br />

ostacoli sulle bande laterali delle vie di rullaggio R5 ed R5 riportati nell’allegato, si<br />

prega codesta società di gestione aeroportuale di provvedere allo spostamento di detti


ostacoli ad una distanza di almeno 24 metri dalle rispettive center line”. Vengono<br />

spostati i cartelli che sono all’intersezione Cat 3, eccetera, eccetera, su disposizione<br />

della direzione di aeroporto. Adesso sappiamo - la relazione Bardazza ce lo dice – che<br />

molto verosimilmente in questo stesso frangente, i lavori per la utilizzazione dell’Apron<br />

West all’aviazione commerciale, accade che viene tolto il cartello luminoso che era il<br />

cartello di locazione che indicava la denominazione R6 di quella via di rullaggio.<br />

Perché, possiamo dire, abbiamo un indizio serissimo che ciò accada in questo<br />

frangente? Perché sicuramente quel cartello, dopo l’allargamento dell’imbocco della via<br />

di rullaggio, che era stato fatto per consentire il passaggio dei grandi aeromobili, era<br />

situato troppo vicino al bordo della linea. Poteva costituire ostacolo della navigazione,<br />

poteva essere toccato dalle ali dei grandi aeroplani. Quindi bisognava decidere che cosa<br />

fare. Si poteva spostare? Non lo so, qui bisognerebbe vedere se si poteva mettere ad una<br />

distanza tale che non costituisse più ostacolo, ma che conservasse la funzione del<br />

cartello, perché se ovviamente si metteva troppo lontano, non serviva più a denominare<br />

R6. Però alla fine del 1995, testimonianza MIUR e documentazione della PRC, SEA<br />

aveva fatto rifare tutto il sistema delle luci su R6, e sicuramente aveva anche fatto<br />

installare la luce che portava a quel cartello. Aveva pagato il cavo per portare la luce. Il<br />

cartello doveva esserci nel dicembre 1995. Invece nel ’96, nella primavera del ’96 è<br />

troppo vicino al bordo, il cartello viene tolto. E allora accade sicuramente che al posto<br />

del cartello, come ultimo baluardo di indicazione per gli aeroplani dell’aviazione<br />

commerciale, vengono tracciate a terra quelle scritte, la segnaletica e markings(?) R5,<br />

R6 al bivio. Di queste scritte abbiamo documentazione che inizia nella primavera<br />

1996(?), che abbiamo le fatture, faldone 21, della POSOVER a SEA. Le prime<br />

fatturazioni scritte R5 R6 sono del 1997. Però devo dire che sappiamo che nel 1996<br />

anche la tracciatura delle scritte S, e quindi forse anche nel 1996 di queste prime R5 R6,<br />

le aveva fatte SEA in economia. C’è un documento a firma Grecchi che ci dice questo.<br />

Quindi quelle scritte R5 R6 sono state installate nel ’96, al più tardi nel ’97, a sostituire<br />

l’indicazione del cartello che non ci poteva più stare. Quelle scritte sono state<br />

mantenute, manutenute a cura di SEA nel 1997, nel 1998. Nel 1999, quando Linate<br />

aveva chiuso, SEA smette di occuparsi di quelle strisce. Qui c’è una... non so, SEA ha<br />

buttato un po’ questo amo: toccava ad ATA, perché ATA gestiva lei, perché c’era un<br />

contratto precedente con ATA. In realtà ATA aveva un contratto che aveva come<br />

oggetto soltanto un pezzo definito del piazzale, 11.000 metri quadri. Gli altri, non quelli<br />

verso sud-est ma quelli verso nord-ovest. Tutte le clausole di quel contratto si riferivano<br />

agli 11.000 metri quadrati che ATA aveva conceduto a SEA per la utilizzazione ai fini<br />

di parcheggio dei grandi aeromobili. Ogni revoca, definizione, mutamento di quel<br />

contratto non poteva che avere riferimento sempre a quegli 11.000 metri quadrati. ATA<br />

mai si era interessata della definizione della manutenzione della segnaletica su quella<br />

parte della via di rullaggio. Ho scritto anche nella richiesta di archiviazione come<br />

oltretutto quella segnaletica non fosse attinente a vicende di handling, che erano la<br />

competenza di ATA, perché quella segnaletica era attinente all’area di manovra. Quella<br />

segnaletica R5 R6 a cavallo della biforcazione serviva ad instradare gli aerei<br />

dell’aviazione generale che partivano per il decollo. Ho indicato nella richiesta di<br />

archiviazione accolta dal G.i.p. quali sono le normative di ENAC che definiscono il<br />

concetto di Apron, il concetto di area di manovra. Ecco, questo molto velocemente,<br />

perché SEA non è Parte in questo procedimento. Comunque sicuramente in<br />

concomitanza alla chiusura dei battenti di Linate, SEA abbandona il piazzale ovest. E lo<br />

abbandona, sempre vigilata dalla Direzione di aeroporto. Questo è il punto<br />

fondamentale. Qui l’Ingegner Rossetti dice sicuramente il falso quando dice: “Ah, sì, è<br />

vero, io sono andato a fare il sopralluogo lì, e ho visto l’intersezione di R6 con la pista,<br />

e ho disposto che fossero spostati i cartelli. Però non sono mai andato più giù. Non ne so


niente che ci fosse stato un allargamento”. Poi dice un’altra cosa, ancora più<br />

inverosimile. SEA prende una scelta, quella di abbandonare la manutenzione del<br />

piazzale ovest, che è una scelta in realtà ridicola. Noi abbiamo nel faldone 18 tutta una<br />

serie di documentazioni, soprattutto Salvi, che è il grande mastino delle società di<br />

gestione, che si arrabbia: “Voi prendete i soldi dagli aeroporti(?) e dovete investire,<br />

dovete manutenere bene”. Vedere fatture POSOVER a SEA, tutto il rifacimento della<br />

segnaletica orizzontale sul piazzale ovest costava a SEA 11 milioni. Tutta la segnaletica<br />

sul piazzale ovest è oltretutto causalmente irrilevante per il nostro evento. Quello che ci<br />

riguarda sono quelle scritte al bivio, che se almeno fossero state mantenute, sarebbero<br />

state una segnaletica, per cui potremmo imputare qualcosa al pilota tedesco. Ecco,<br />

quelle strisce, rifare R5 R6 quella segnaletica costava qualcosa come 50.000 lire. Voi<br />

avete le... Quindi SEA non aveva nessun interesse. Non era la magagna della società di<br />

gestione aeroportuale, che tira sui costi. Era una vicenda lasciata andare. Vista<br />

sicuramente dalla Direzione Aeroportuale. C’è una bella lettera di Salvi che, una volta<br />

che avevano litigato SEA e la DGAC, si era aperta una buca in pista. Allora SEA dice:<br />

“Non è colpa mia, non sono responsabile io, perché della sicurezza delle piste sei<br />

responsabile tu DGAC”. E Salvi risponde: “Cara SEA, quando si apre una buca in pista<br />

sei responsabile tu, gestore aeroportuale, perché la convenzione ti obbliga a questo.<br />

Diverso è il caso che le piste siano degradate per lunga inattività di manutenzione.<br />

Diverso è il caso che la segnaletica sia ammalorata per lunga disattenzione, perché<br />

allora rispondiamo anche noi, i vigilanti”. Bene, è il nostro caso. SEA ha fatto una cosa,<br />

abbandonare questa parte, ma non l’ha fatto per un giorno, non l’ha fatto neanche per un<br />

interesse economico e per tirare sui costi. Ma questa situazione si è protratta per lunghi<br />

anni. La manutenzione è cessata nell’estate del 1998, un momento prima che Linate<br />

chiudesse, e nessuno ci ha più messo mano su quelle scritte fino all’ottobre 2001. La<br />

Direzione Aeroportuale, per i doveri che le competevano, per la posizione di garanzia di<br />

cui abbiamo parlato, scritta in tutte le sue regole istitutive, non poteva ignorare il fatto<br />

che per tre anni c’era una segnaletica lasciata ammalorare. Ma dopo il problema della<br />

segnaletica, sappiamo che il 16 dicembre 1998 viene smobilitata la stop-bar che, ci ha<br />

detto MIUR, era il sistema alternativo di luci rosse e luci verdi all’intersezione di R6.<br />

Perché viene smobilitata? Perché nel 1998 il Ministro dei Trasporti ha emanato un atto<br />

di indirizzo, disponendo che alcune, due o tre norme, raccomandazioni ICAO relative al<br />

monitoraggio puntuale delle lampade degli aeroporti, ve l’ha detto Salvi: “Si spegne una<br />

lampada, devono suonare le campane in tempo reale perché...”, che questa disposizione<br />

fosse applicata sugli aeroporti italiani e che fosse obbligatoria, assolutamente come<br />

norma di sicurezza. E’ una disposizione di cui parla oltretutto come problema sia il<br />

manuale SMGCS, che anche il manuale All Weather Operation, che dicono a<br />

chiarissime lettere: sarebbe troppo costoso e non è necessario che siano monitorati<br />

puntualmente i sistemi elettrici. Ci sono altri sistemi per garantire la sicurezza. Questa<br />

disposizione del Ministro, che oltretutto rende cogenti delle raccomandazioni, a mio<br />

avviso chiarissimamente, viene emanata in deroga al decreto del 1985, 461, che dice<br />

come vanno recepite le disposizioni tecniche degli annessi(?) ICAO, e in ordine alle<br />

raccomandazioni soprattutto dice: “Occorre salvaguardare la uniformità della normativa<br />

italiana con quella degli altri paesi”. Allora ENAV, prima che venga emanata questa<br />

normativa, viene incaricata di andare a vedere negli altri Paesi come funziona, se c’è<br />

questo sistema di monitoraggio automatico delle luci, con le campane che suonano<br />

quando si spegne una lampadina. E riporta le situazioni dell’aeroporto di Francoforte, di<br />

Londra, di Ginevra, di Zurigo, e dice: “In nessun Paese esiste questa normativa”. Ciò<br />

nonostante il Ministro la emana, fortemente supportato da Di Palma, da ENAC e... sì,<br />

ma ci sono gli atti insomma. Indiscutibilmente ha avuto un ruolo in questa vicenda<br />

un’azione estremamente impropria dell’Autorità Giudiziaria, che ha voluto fare il


normatore. Non vi è dubbio peraltro che gli organi della Aeronautica, gli organi<br />

amministrativi hanno scritto sotto tale dettatura, e quindi le posizioni di garanzia sono<br />

quello che sono. Comunque per eseguire questa norma, viene smontata quella piccola<br />

stop-bar che non era a norma con tutto il monitoraggio puntuale di ogni lampadina, che<br />

però funzionava col rosso e col verde che si alternavano correttamente. Quindi, come<br />

dice il manuale SMGCS: “Forniva ausilio all’assistenza e controllo, perché la<br />

indicazione della comunicazione terra-bordo-terra veniva visivamente rafforzata dal<br />

rosso che si spegneva e dal verde che si accendeva”. Quando dicevo, le vicende strane,<br />

nella prima fase di questo procedimento, è occorso un fatto stravagante per esempio<br />

subito dopo l’incidente. Che il 29 ottobre appunto ENAV ed ENAC, d’accordo per<br />

eseguire le disposizioni di questa norma, che aveva visto arrivare alla scadenza il<br />

termine in cui si doveva sistemare questo impianto su tutti gli aeroporti italiani, chiude<br />

praticamente tutti i grandi aeroporti del nord perché la singola lampadina non<br />

rispondeva immediatamente al monitoraggio. Li decategorizza, quindi gli aeroporti del<br />

nord possono andare soltanto in Cat 1, perché non si può fare Cat 2 e Cat 3. A dir la<br />

verità, le norme internazionali dicono esplicitamente quali sono i casi di<br />

decategorizzazione. Questo qui non c’è, ma ENAC ritiene che invece questo sia un caso<br />

di decategorizzazione che l’Italia ha inserito, unico Paese in Europa almeno, ma credo<br />

anche al mondo. Comunque chiudono gli aeroporti italiani praticamente. Caos.<br />

Senonché quattro giorni dopo li riaprono, senza che nulla sia accaduto di modificato in<br />

facto. Non è che son stati messi a norma, secondo quelle disposizioni. Non ce<br />

l’avrebbero fatta in quattro giorni. Ma ENAV, l’Ingegner Gualano ha commissionato<br />

uno studio matematico statistico - che sembra serio, nessuno ha dubitato, è molto vero -<br />

che dice che il rischio che quella disposizione vuole coprire, cioè che si spengano una<br />

certa percentuale di luci aeroportuali, ha una probabilità di verificazione di 1 su 1<br />

milione di miliardi come minimo, è praticamente un rischio zero. E allora siccome<br />

quella norma non serve a nulla in termini di sicurezza, li possiamo riaprire gli aeroporti.<br />

Salvo che però contestualmente, per carità, vengono prorogati i termini, cioè: “Noi<br />

dobbiamo ottemperare a questa normativa e vi diamo una proroga”. Allora, la stop-bar è<br />

derubricata, è ridotta a luci rosse fisse, perché era inadeguata rispetto alle prescrizioni di<br />

monitoraggio di quell’atto di indirizzo. ENAV è obbligata a seguire quelle prescrizioni.<br />

Ci potremmo chiedere perché però, come hanno adeguato all’atto di indirizzo la stopbar<br />

su R4, non hanno integrato anche R6. Non ce lo è venuto a spiegare nessuno. Non<br />

ce lo dice nessuno. Certo è che novembre ’98, Linate è finita, tanto per dirne una, e<br />

allora: luci rosse fisse. Le luci rosse fisse poi sono una definizione che non è che sia<br />

sconosciuta, non è vietata. Le norme ICAO a dir la verità la definiscono come<br />

segnalazione di un’area inservibile, in appendice è data questa definizione. Però<br />

sappiamo che negli aeroporti italiani esistono, come una specie di mini stop-bar<br />

derubricata. Comunque ENAV, poiché R6 non era a norma dell’atto di indirizzo, decide<br />

che non può essere più una stop-bar e decide che sia a luci fisse. Ma in questo è<br />

assolutamente naturalmente vigilata dalla Direzione di aeroporto, perché noi abbiamo<br />

due documenti, quello 12 giugno 1998, documento ENAV che parla dell’adeguamento<br />

degli aiuti visivi luminosi di Milano all’atto di indirizzo. E poi un documento 25<br />

gennaio 1999, questo è un documento definitivo. Dice ENAV, Di Giorgio firma: “In<br />

esito a quanto rappresentato con i fogli(?) in riferimenti, presso gli aeroporti di Milano<br />

Linate e Malpensa sono state effettuate le verifiche tecniche di conformità alle<br />

prescrizioni contenute nell’atto di indirizzo del Ministro dei Trasporti del 14 gennaio<br />

’98. Tali verifiche hanno avuto luogo alle date appresso indicate”. Le verifiche sono<br />

fatte non nell’ottica del sistema SMGCS, le verifiche sono fatte per verificare la<br />

conformità alle prescrizioni dell’atto di indirizzo, solo a questo scopo. Sono obbligati a<br />

farle a questo scopo. Sono stati sollecitati dalla DGAC a farlo. Io ho tutte le missive che


provengono da Pugliese, che scrive ad ENAV rivendicando la propria autorità di<br />

vigilanza sull’esecuzione delle prescrizioni di questo atto di indirizzo, sollecita ENAV,<br />

rimprovera ENAV che delega per certi adempimenti la società di gestione, e Pugliese<br />

dice: “No, ENAV, lo devi fare tu e devi rispondere a me”. Quindi tutta l’attività di<br />

ottemperanza all’atto di indirizzo, che ENAV pone in essere perché gli ha attribuito<br />

questo compito, è assolutamente vigilata dalla DGAC. Così come è vigilato il fatto che<br />

ENAV il 5 gennaio 1999 scrive: “Si rilascia pertanto l’agibilità di competenza ENAV<br />

relativamente all’impianto aiuti visivi luminosi al servizio delle piste sopra menzionate,<br />

con il vincolo di lasciare spente le stop-bar dei raccordi CDFDE(?) pista 35L Malpensa,<br />

in quanto le stesse non sono conformi all’atto di indirizzo, per incompletezza dei sistemi<br />

di telecomando e/o di monitoraggio”. Quindi la stop-bar di R6 viene trasformata in<br />

un’altra cosa a luci rosse sempre fisse. Delle stop-bar di Malpensa vengono vincolate,<br />

debbono essere lasciate spente perché non conformi all’atto di indirizzo. Prima c’erano,<br />

e funzionavano, magari non monitorate nella singola lampada. Dopo l’atto di indirizzo,<br />

siccome non sono a norma, si spengono. E di tutto ciò tiene conto per esempio<br />

l’ordinanza di Federico del 1998, che ho già prodotto, perché la risoluzione che<br />

consegue a questo declassamento delle stop-bar è abbastanza curiosa, perché le norme<br />

ICAO dicono: “Ci devono essere tutte le stop-bar alle intersezioni, perché una pista<br />

possa essere utilizzata in condizioni di visibilità inferiori a 550 metri”. Invece come<br />

organizzano la cosa loro? “Per entrare in una pista in condizioni di visibilità inferiore ai<br />

550 metri, si possono utilizzare soltanto certe stop-bar”, che è una soluzione singolare,<br />

un po’ italiana, che non viola sicuramente lo standard ICAO, ma un po’ ne elude il<br />

senso. Ma ricordiamo sempre che le stop-bar non sono obbligatorie, che possono<br />

esserci altri sistemi che consentono di mantenere il regolamento del traffico in assoluta<br />

sicurezza. Se poi c’è il radar, siamo assolutamente sicuri perché ci sono gli occhi del<br />

controllore. Quindi questo è il motivo per cui la stop-bar viene derubricata nel dicembre<br />

1998, in adempimento all’atto di indirizzo, e la situazione viene assolutamente<br />

monitorata dalla Direzione di aeroporto, perché noi in calce a questi documenti<br />

abbiamo: “Ingegner Rossetti. Sentire Ingegner Grecchi”. E dopo l’annotazione: “Okay,<br />

sentito Ingegner Cavanna”. Io ho fatto la domanda a Rossetti, e non posso accettare che<br />

Rossetti risponda... “Allora, come è stato questo discorso con Cavanna e Grecchi?<br />

Com’è che avete deciso di trasformare questa stop-bar? Non può rispondere?” “Ah,<br />

quel vuol dire sì, che mi hanno detto di sentire Grecchi e che ho sentito Cavanna”.<br />

Questa è reticenza inammissibile. Così come il 5 gennaio 1999 vi è l’annotazione in<br />

fondo al foglio firmato da Di Giorgio: “Ingegner Rossetti”, e sotto la firma del Direttore<br />

di aeroporto. Quindi com’è usual, la Direzione di aeroporto ha assolutamente vigilato su<br />

questa vicenda che ha portato alla derubricazione della stop-bar, e l’ha sicuramente<br />

avallata. Ma a Milano c’è il radar. 6 dicembre ’98, funzionava il radar. Ancora un’altra<br />

annotazione: “Ingegner Rossetti”. Questa volta la firma è di Fusco, perché la data è: “20<br />

aprile 2000, Aeroporto Linate, impianto di telecomando e telecontrollo sistemi AVL”.<br />

E’ una vicenda attinente sempre questi sistemi appartenenti alla competenza ENAV, ma<br />

la Direzione di aeroporto vigila. Ho qui poi raccolto le missive a firma Pugliese, che<br />

appunto diramano ad ENAV tutte le disposizioni per la esecuzione dell’atto di indirizzo,<br />

e rivendicano la competenza regolamentare e di vigilanza di ENAC, DGAC, in ordine<br />

alle suddette prescrizioni. Ho un documento a firma Ciarniello, sempre per il rapporto<br />

concreto storico fra gli enti, 4 luglio 2001, con il quale Ciarniello chiede consiglio,<br />

chiede suggerimenti, chiede definizione, chiede conforto alla DGAC per la definizione<br />

del software inerente il sistema di monitoraggio ai fini della Cat 2 e Cat 3, quindi aiuti<br />

visivi luminosi. Ma ENAV e la Direzione del Traffico Aereo scrive ad ENAC,<br />

chiedendo lumi in proposito. Poi abbiamo le circolari APT 04 E APT 05, leggo le due<br />

righe di orgogliosa rivendicazione: “La competenza regolamentare di ENAC sulle


materie tecniche dell’aviazione civile, trova fondamento nell’articolo 2, comma 1,<br />

lettera B, decreto legislativo 259/97, confermata per lo specifico atto in questione<br />

dall’Onorevole Ministro”. E quindi ENAC dà tutte le disposizioni in proposito. Poi<br />

abbiamo appunto, come dicevo, nel ’97 è stata installata a Milano la seconda via di<br />

rullaggio sulla taxi way. Tutta l’installazione è stata assolutamente vigilata e definita<br />

dalla DGAC. Ho provvedimenti del Direttore Passaretti e provvedimenti del Direttore<br />

Generale della DGAC Pugliese, che dicono come dev’essere fatta la stop-bar al termine<br />

di questa nuova linea di rullaggio, e che quindi, verificato che tutto va bene, sanzionano<br />

– come dice il documento – l’agibilità di questa via di rullaggio per le condizioni di Cat<br />

2 e Cat 3. Ed allora molto brevemente, dopo tutto quello che ho detto, le funzioni di un<br />

direttore di aeroporto per la regolazione e la vigilanza sull’aeroporto, ai fini di garantire<br />

la sicurezza operativa dell’aeroporto. Ho una serie di documenti, ho intestato “Cartella<br />

Fusco”, anche se alcuni non sono documenti di Fusco ma di quello che era il direttore di<br />

aeroporto. Molto significativo questo documento 18 maggio 1995. Il direttore<br />

dell’aeroporto di Linate allora lo faceva ad interim Federico Francesco. Leggo questa<br />

parte perché è veramente...<br />

PRESIDENTE – Potrebbe essere sufficiente che li richiami i documenti e ce ne dica il senso,<br />

prego.<br />

P.M. – Sì, sì, ma faccio prima perché sono due parole. Parla di aiuti visivi luminosi e dà<br />

disposizioni. “Il tratto di center line della via di rullaggio interessata dai lavori verrà<br />

spento. Infine” – questo è molto significativo – “al fine di evitare l’imbocco<br />

involontario della via di rullaggio interessata dai lavori, verranno posizionate luci di<br />

stop rosse all’inizio della stessa via di rullaggio”. Un direttore di aeroporto che si<br />

interessa di questo aspetto specifico, “al fine di evitare l’imbocco involontario”. Noi<br />

sappiamo dell’imbocco involontario di R6, una cosa che è spaventosa, la frequenza del<br />

problema. Abbiamo soltanto 3 dati sicuri. Io non voglio risalire al 1980. Imbocco<br />

involontario, erroneo, c’è stato l’8 ottobre 2001 DEVX(?); c’è stato il giorno prima, 7<br />

ottobre 2001, Comandante Busato; c’è stato il 18 settembre, 20 giorni prima. L’aereo<br />

visto dai due piloti inglesi, che poi hanno scritto, abbiamo la documentazione della<br />

comunicazione terra-bordo-terra. In 20 giorni, 3 imbocchi involontari. E’ una<br />

percentuale spaventosa. Beh, il direttore dell’aeroporto si preoccupa di evitare gli<br />

imbocchi involontari. E’ molto importante questo documento 6 marzo 2001, a firma<br />

Fusco, perché dice: “Tenendo conto anche dell’imminente aumento del traffico a<br />

seguito di recenti rideterminazioni dei volumi di traffico su questo scalo, si chiede alla<br />

SEA di voler procedere con la massima consentita urgenza alla pianificazione degli<br />

interventi di ripristino e manutenzione anche straordinari”. 6 marzo 2001, “Tenendo<br />

conto dell’imminente aumento del traffico”. Tutti sanno, c’è un decreto del Ministro,<br />

che a marzo 2001 si passa da 12 a 18, c’è un incremento diciamo schedulare del 50%,<br />

elasticizzabile anche. Siamo al gennaio 2001. Il direttore di aeroporto che si interessa<br />

degli impianti appartenenti alla competenza ENAV: “In previsione di possibili avverse<br />

condizioni meteo, la necessità di utilizzare l’ILS di terza categoria, anche la prova in<br />

volo dovrà essere effettuata con la massima attenzione”. Della Porta che scrive. Fusco<br />

che dà disposizioni sul movimento degli aeromobili. Fusco ci ha detto incredibilmente<br />

che lui conosce per sentito dire l’annesso 14, incredibile, le regole dell’arte(?) le<br />

conosce per sentito dire, e così anche il manuale SMGCS. Ha dato però delle<br />

disposizioni precise che fanno riferimento all’annesso 14. C’era stato un lavoro sul<br />

raccordo R1, che è il raccordo utilizzato per il cosiddetto rapid exit dalla pista. Ha<br />

un’angolazione speciale, che è costruita in base alle prescrizioni dell’annesso 14, per cui<br />

gli aeroplani che atterrano escono in velocità da quel raccordo. Ci sono dei raccordi, e<br />

allora Fusco interviene dicendo come gli aeroplani dovranno uscire. “Tale uscita dovrà<br />

essere percorsa a bassa velocità, non avendo tale uscita il raggio di curvatura previsto


dall’ICAO per assumere caratteristiche di rapid exit taxi way. Sarà pertanto necessario<br />

incrementare l’azione frenante”, dice pure come devono frenare gli aeroplani, “in<br />

atterraggio per pista 36R, o in alternativa proseguire oltre R1 ed effettuare un successivo<br />

back track per l’uscita dalla pista in detto raccordo”. Il direttore di aeroporto dice come<br />

devono muoversi gli aeroplani in atterraggio. “Non sarà consentito l’atterraggio dell’AZ<br />

PT”, è il volo postale. Regolamenta come deve fare. E numerose altre congeneri(?)<br />

disposizioni su tutto. La competenza del direttore dell’aeroporto spazia sulla vita, sulla<br />

funzionalità dell’aeroporto, per garantirne la sicurezza operativa. Il radar. Il 15<br />

novembre 1999, e il radar sappiamo che si spegnerà definitivamente il 25 novembre<br />

1999, Fusco fa il direttore di aeroporto ancora una volta, e scrive ad ENAV: “In merito<br />

alle notizie diffuse ed alle susseguenti interrogazioni circa gli inconvenienti al sistema<br />

in oggetto, si prega codesto CAV di voler fornire a questa DCA ampia e dettagliata<br />

relazione sullo stato funzionale e sull’operatività del sistema stesso”. Fa il direttore<br />

dell’aeroporto. Il radar si sta spegnendo, e si spegnerà 10 giorni dopo. Il sistema<br />

SMGCS è distrutto sull’aeroporto di Linate. Chiede ampie e dettagliate spiegazioni su<br />

due cose, e sono ben detti i concetti: stato funzionale. Come sta? Sta morendo? Si può<br />

riprendere? Lo possiamo riparare? E sull’operatività del sistema stesso. L’oggetto del<br />

documento è: “Sistema SMGCS sull’aeroporto di Linate”. Sull’operatività. Come<br />

funziona il sistema SMGCS sull’aeroporto di Linate? Lo scrive, ma non abbiamo<br />

risposta, né nessuno ci ha dato una spiegazione. Il radar si è spento, il sistema SMGCS è<br />

andato in frantumi, e il 20 aprile 2000 invece il traffico sull’aeroporto di Linate è<br />

tornato a ridecollare. E nessuno ha fatto niente. Nessuno ha ripreso, facendo come dice<br />

il sistema SMGCS - il manuale - il monitoraggio della situazione del sistema,<br />

considerato che, come scrive Fusco, come fanno le riunioni, il traffico sull’aeroporto di<br />

Linate sta riprendendo, sta incrementandosi enormemente di nuovo. Non è un caso che<br />

abbiamo quelle due missive significative provenienti da Patrizi, il responsabile ENAV<br />

del sistema regionale, e quindi di Malpensa e Linate, e da Perrone. Queste due missive<br />

sono di maggio e di luglio 2000. Sono susseguenti al decreto ministeriale entrato in<br />

vigore il 20 aprile. Il traffico cresce, e quindi gli uomini di ENAV si preoccupano:<br />

“Abbiamo bisogno del radar”. Soprattutto la missiva di Patrizi la devo trovare, perché ci<br />

sono delle indicazioni interessanti. Perrone scrive il 5 luglio 2000 lamentando la<br />

mancanza del radar, in condizioni di imminente ripresa del traffico. Patrizi scrive il 18<br />

maggio 2000 al centro, all’ENAV, Area Produzione ed Area Operativa e Tecnica:<br />

“Radar ASMI, Aeroporto di Linate. Come è ormai noto, il sistema radar di cui<br />

all’oggetto, presente sull’aeroporto di Linate, è fermo da oltre 6 mesi per l’impossibilità<br />

di reperire le parti di ricambio in tempi ragionevoli. In considerazione delle condizioni<br />

generali sull’intero sistema, che sono in pessimo stato, vista la vetustà dell’impianto che<br />

risale agli anni ’70, d’accordo con codeste Aree si era pensato di sostituire il presente<br />

apparato con un altro del tipo SMGCS, in giacenza presso la ditta FIAR, già previsto<br />

per l’aeroporto di Linate ma mai montato. Alla ditta FIAR fu richiesto pertanto sin dal<br />

mese di novembre ’99, un progetto esecutivo per l’installazione di detto sistema, in<br />

sostituzione di quello attuale inutilizzabile. In considerazione poi dello stato di<br />

inutilizzazione di detto SMGCS, giacente in magazzino da oltre un quinquennio con<br />

conseguenti possibilità che al momento dell’attivazione potessero sopravvenire<br />

inefficienze non ipotizzabili, si pensò di installarne uno diverso, del tipo ASMGCS, già<br />

collaudato in fabbrica e pronto”. Il tipo diverso ASMGCS sono i radar, il sistema<br />

fornito da ALENIA, che ALENIA stava installando su Malpensa. Quindi ce n’era uno<br />

pronto già per Linate, così c’è scritto, che poteva sostituire il vecchio FIAR nelle casse.<br />

“Anche questa ipotesi sembra al momento naufragata, per motivi che esulano dalle<br />

volontà e dalla possibilità dello scrivente. Come terza ed ultima ipotesi in senso<br />

cronologico sembra attualmente prendere corpo quella di poter riesumare l’attuale


ASMI, utilizzando come parti di ricambio altre.. cannibalizzando il sistema di<br />

Fiumicino. Da informazioni raccolte, sembra che anche detto radar presenti degli<br />

inconvenienti di tipo tecnico. E’ bene sottolineare che i giorni necessari per risistemare<br />

il radar ASMI di Linate diventano ogni giorno più corti, prima della prossima stagione<br />

invernale. Si sottolinea che seppure ridimensionato da novembre ’98, il traffico che<br />

insiste sull’aeroporto di Linate si attesta attualmente intorno ai 250/300 movimenti<br />

giornalieri. E’ facile comprendere che con l’avvento della prossima stagione invernale,<br />

essendo le condizioni meteorologiche presenti sull’aeroporto note – presenza massiccia<br />

di nebbia per buona parte del periodo – non avendo a disposizione un mezzo idoneo per<br />

poter vedere gli aeromobili al suolo, il traffico verrà per cause di forza maggiore gestito<br />

in maniera rallentata, ma in modo conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore.<br />

Per quanto sopra si richiede che vengano intraprese in tempi certi tutte le azioni utili alla<br />

soluzione seppure temporanea del problema, prima del prossimo inverno, in attesa di<br />

ottenere sull’impianto un nuovo sistema all’altezza dell’importanza e delle necessità che<br />

un aeroporto quale quello di Linate veste in ambito nazionale”. 5 luglio 2000. Abbiamo<br />

detto che il problema di Linate e del traffico di Linate, risorge il 20 aprile 2000. Il radar.<br />

E le responsabilità dell’imputato Gualano. Innanzi tutto abbiamo parlato(?) sinora<br />

abbastanza del sistema SMGCS, quello previsto dall’annesso 14, quello che vede<br />

intestato un manuale ICAO. Complesso di supporti e di procedure, fra le quali vi sono<br />

anche gli aiuti non visivi, il radar, elemento strutturale fondamentale per le operazioni in<br />

condizioni di bassa visibilità ed alto volume di traffico. Accade però che esiste anche un<br />

altro concetto di SMGCS, chiariamo per non confondere. Il sistema che è oggetto per<br />

esempio della fornitura FIAR AFTAC, contratto del 1994, oppure il sistema che si<br />

chiama Advanced ASMGCS, che è oggetto della fornitura ALENIA, hanno lo stesso<br />

nome, lo stesso acronimo, perché? Evidentemente in termini linguistici l’SMGCS<br />

oggetto del contratto rappresenta, come si dice, una sineddoche rispetto al sistema, cioè<br />

il... (p.i. per cambio cassetta) ...una parte per il tutto, come dire: “Dammi una mano”,<br />

no? E perché porta questo nome? L’apparato porta il nome di tutto il sistema, che è ben<br />

più ampio, perché vuole enfatizzare la completezza dell’apparato stesso, è ovvio che è<br />

una funzione commerciale. Quindi quando parliamo del SMGCS oggetto del contratto,<br />

o dell’advanced(?) SMGCS, parliamo di una cosa che ha lo stesso nome del sistema ma<br />

sono due cose diverse, questo è un mini apparato che siccome si crede molto<br />

importante, e lo è, prende il nome di tutto il sistema perché dice: “Comprate me che<br />

sono un sistema SMGCS”. Il manuale ICAO ovviamente non si stanca di dire:<br />

“Attenzione, non vi fondate mai su una sola cosa, tenete tutto presente”, ma insomma<br />

questa è la logica evidentemente commerciale, non confondiamo i due concetti. La<br />

falsità, la mistificazione della propalazione: “Ah, 7 anni per installare un radar”. Il fatto<br />

è che, come abbiamo detto, ENAV nel marzo del 1994... scusatemi, avevo appena<br />

trovato la lettera che intendevo... eccola qua, ENAV nel marzo 1994 compra questa<br />

fornitura da FIAR. Sappiamo che all’epoca Alenia non ce l’aveva ed ENAV, non<br />

sappiamo perché e per come, ma insomma la compra da FIAR, che peraltro era già<br />

un’azienda di Finmeccanica e non è un sistema nostrano, è acquistato per la parte radar<br />

da un’azienda francese, per la parte sistema di comando e controllo da una azienda<br />

norvegese, è un sistema molto importante, evolutissimo, presente su importantissimi<br />

aeroporti di tutto il mondo. Una completamente esauriente storia e dei documenti molto<br />

importanti, molto significativi il Tribunale li troverà nel materiale oggetto del sequestro<br />

nei confronti di Zangiacomi, è tutto un materiale ordinato, Zangiacomi ci ha detto che<br />

glielo aveva preparato Delicato, che era una mente storica di ENAV, e troviamo tutta la<br />

storia del radar di Linate ordinata per anni, bisogna leggerlo tutto quel faldone perché si<br />

capiscono molte cose. ENAV lo compra nel 1994, l’installazione inizia subito, al<br />

dicembre 1994 è avanzatissima, se non che nella primavera del 1995 questa


installazione viene brutalmente stoppata dalla DGAC che dice: “No, non va bene, il<br />

solito discorso ostacolo psicologico, bisogna cambiare” e poi scrive le cose che sapete<br />

su quel provvedimento a firma Benvenuti, bisogna tenersi al passo e non acquistare<br />

tecnologie che potrebbero rivelarsi obsolete e voi trovate dappertutto una critica feroce a<br />

questa decisione della DGAC che è insensata e sembra essere la decisione a base del<br />

problema diciamo di sicurezza, cioè viene stoppata l’installazione del radar al 1995. Ma<br />

ricordiamoci che nel 1994 era già stata emanata la legge che diceva: “Ministero,<br />

trasferisci il traffico di Linate a Malpensa”, e questa cosa non ce la viene a dire nessuno<br />

e c’è un motivo, ma è la vera ragione per cui il radar viene stoppato, non è che non lo<br />

sanno mettere, non è che ci mettono 7 anni, viene stoppato. Ma in un documento<br />

Pugliese, che è il capo di Benvenuti e di tutti quanti, lo scrive, documento 25 maggio<br />

1995: “Perché il radar a Linate non si mette più? Sulla questione sottoposta al gruppo di<br />

lavoro istituito dall’Onorevole signor Ministro per l’esame dei problemi operativi sugli<br />

aeroporti, sono emerse valutazioni negative in termini di operatività aeronautica, pur<br />

rientrando il traliccio appena al di sotto dei piani di transizione non è trascurabile<br />

l’impatto psicologico negativo per i piloti che provocherebbe la struttura alta circa 29<br />

metri in condizioni sia di buona che di scarsa visibilità”. Poi dice una cosa<br />

importantissima: “L’attuale ASMI per il controllo della circolazione a terra risulta<br />

tutt’ora operante e, nell’ambito dei programmi per l’aeroporto di Linate, è noto a<br />

codesta azienda, Pugliese scrive ad AFTAC, è noto a codesta azienda che dal 1998<br />

buona parte del traffico aereo sarà spostato sull’aeroporto di Malpensa. Ad avviso di<br />

questa Amministrazione le scelte impiantistiche a livello nazionale devono tenere conto<br />

dei programmi di armonizzazione e di integrazione di assistenza al volo e dei relativi<br />

impianti, onde evitare l’acquisizione di apparecchiature che risultino di fatto obsolete<br />

rispetto alla rivoluzione tecnologica in atto nel settore e ciò condizionerebbe l’intero<br />

sviluppo operativo ed infrastrutturale”. Un brandello di verità su questa storia ce l’ha<br />

detta il buon ingegnere D’Onofrio, che partecipò a queste riunioni del DGAC, e lui ci<br />

disse: “Insomma, i rappresentanti di ENAC... e le riunioni erano di maggio 1995, (pp.ii.,<br />

pronuncia affrettata) questo documento hanno detto: “Ma perché non aspettiamo che sia<br />

pronto il sistema SMGCS che sta approntando ALENIA con un finanziamento della<br />

Commissione Europea? Aspettiamo questo”. Diceva la verità D’Onofrio, abbiamo un<br />

documento, nei documenti sequestrati, a Zangiacomi che porta proprio data 1995 e che<br />

quindi Delicato quando ha approntato il carteggio per Zangiacomi nel carteggio del<br />

radar, della storia del radar di Linate ci ha infilato questo documento che evidentemente<br />

ha un senso, ed è proprio il riscontro alle indicazioni di D’Onofrio. “La Comunità<br />

Europea, il documento è intestato ALCATEL, ha lanciato tramite la sua commissione<br />

trasporti il programma ICARDA(?), mediante il quale finanzia una serie di studi. A<br />

fronte del contratto, è stato creato un raggruppamento di 5 aziende che sta sviluppando<br />

lo studio denominato definizione dei requisiti funzionali di un aeroporto e del sistema di<br />

controllo e movimento di superficie. Il raggruppamento è così costituito...” e c’è<br />

l’elenco delle imprese, la prima è ALCATEL. Una annotazione, tra queste imprese c’è<br />

la Jet Marconi Avionics, è la Società inglese casa madre della Società storica<br />

dell’ingegnere Gualano, quindi in questa vicenda che interessava Marconi, che<br />

interessava Alenia c’era anche la Jet Marconi e sappiamo che poi la Marconi diventerà<br />

socia di Alenia, Joint Venture, ci sono delle Società la Alenia Marconi System, in cui<br />

Gualano siede come... la Jet Marconi era poi la casa madre, quella che paga la tangente<br />

di 4 miliardi al Direttore dei servizi telefonici di Stato per fare lavorare la Società di<br />

Gualano, quindi la Jack Marconi era anche interessata. Quindi, eccolo il progetto<br />

portato avanti dalla Comunità Europea che interessa Alenia perché poi Alenia si mette<br />

in Società con Marconi, quindi ALCATEL diventerà un subappaltante dell’aeroporto di<br />

Malpensa, è questo quello che dovevamo aspettare secondo la DGAC, non questo


sistema radar, aspettiamo questo. Ma questa decisione di aspettare è criminale sotto il<br />

profilo delle valutazioni di sicurezza sistema SMGCS? Beh, lo scrive Pugliese:<br />

“Guardate che Milano ha il radar ASMI che funziona e nel ’98 Milano finirà 5<br />

movimenti l’ora, a una logica bassissima condizione di traffico il radar può essere<br />

supportato da altre cose”. E perché non ce lo vengono a dire? Sarebbe così chiaro:<br />

“Abbiamo stoppato il radar”. Beh, perché non è proprio una bella cosa, eh? Potevano<br />

pensarci un momentino prima di impegnare e poi buttare 6 miliardi dello Stato per<br />

comperarlo questo radar, ci avessero pensato un po’ prima andava tutto bene. Ma ci<br />

hanno pensato dopo e hanno fatto una cosa che esiste in Italia, si sa, il radar FIAR è<br />

stato messo nelle casse, 6 miliardi lì ed è diventato un... quante ce ne sono disseminate<br />

nel nostro paese di strutture, impianti, ospedali, scuole, porti a calcinare sotto il sole o<br />

ad arrugginire? Ho in mente dei porti calabresi, le cosiddette cattedrali nel deserto. Beh,<br />

il radar FIAR era una piccola cattedrale nel deserto pudicamente racchiusa in una cassa,<br />

6 miliardi buttati perché aspettiamo quest’altro. Non è una bella cosa, anzi... ma sotto il<br />

profilo della sicurezza del sistema SMGCS poteva avere una logica, c’è il radar ASMI,<br />

Linate sta chiudendo, non mettiamo il sistema straniero, aspettiamo il sistema Alenia e<br />

poi vedremo dove metterlo. Se non che il problema è che tutto ciò vale fino al marzo<br />

2000, quando i decreti del Ministro Bersani cominciano, in ottemperanza alle decisioni<br />

della Corte di Giustizia, a dire che vero niente, Linate non chiude più, Linate deve<br />

rinascere ed è allora che matura il problema del radar a Linate, della presenza di<br />

sicurezza del radar, matura esattamente il 20 aprile 2000, momento di entrata in vigore<br />

del decreto Bersani, marzo 2000. Gualano è nominato Commissario Straordinario di<br />

ENAV il 4 agosto 2000, è nel suo periodo di gestione e di responsabilità che si coagula<br />

l’esigenza di ripristinare il radar ed i decreti erano del suo Ministro, il Ministro Bersani<br />

ha preso queste decisioni, quello che ha nominato Gualano. Piccolissima parentesi, vi<br />

ricordo il Consigliere ENAV De Stefano che è venuto a dirci: “Ah, ho letto sui giornali<br />

che tutti hanno applaudito alla schiettezza del Consigliere Brancadoro che è venuto a<br />

dirvi: - Sì, noi siamo nominati dai partiti –. Ma quale bravo? Ma ci mancherebbe altro,<br />

ma perché qualcuno vi ha mai potuto raccontare la favoletta che noi potessimo non<br />

essere referenti di qualche partito?”. Beh sì, qui ce l’è venuta a raccontare l’ingegnere<br />

Gualano, perché ci ha detto che lui l’unica (pp.ii., pronuncia affrettata) in tutto questo<br />

sistema era stato nominato fuori da ogni riferimento. A questo punto però dovrebbe<br />

spiegarci, per esempio, quell’asse ferreo che instaura sin dalla prima riunione del<br />

Consiglio di Amministrazione all’ultima con, per esempio, il Consigliere Ichino noto,<br />

come si dice, è intellettuale (pp.ii., pronuncia affrettata), non c’è problema, e allora<br />

forse le indicazioni che vengono da Spano, che vengono da Brancadoro, che vengono da<br />

De Stefano, la ripartizione era questa ovviamente visto il contesto. Gualano,<br />

l’Amministratore Delegato Ichino DS e poi c’erano i Comunisti Italiani, poi c’era il<br />

Partito Popolare e poi c’era uno di Alleanza Nazionale e poi c’era il Presidente senza<br />

funzioni di Forza Italia. Questo non per niente, però insomma la favoletta ce l’è venuta<br />

a raccontare. E allora, voglio dire, l’Amministratore Delegato di ENAV poteva ignorare<br />

e non interessarsi di una questione e di una decisione politica presa dal suo Ministro di<br />

riferimento? Dell’aeroporto di Linate si occupa il Ministro Bersani definendo il traffico,<br />

subito dopo arriva Gualano. Ma infatti se ne occupa Gualano, perché qui abbiamo<br />

parlato con lui innanzitutto di... cioè, adesso definiamo qual è il tempo in cui matura e<br />

diventa impellente il problema dell’assenza del radar su Linate, non sono i 7 anni, non<br />

possiamo spalmare la vicenda sui 7 anni come sarebbe piaciuto a Gualano, lo ha detto in<br />

Consiglio di Amministrazione, ma dobbiamo parlare non del nostro periodo ma<br />

dobbiamo parlare del 1994, come mai questo (p.i., pronuncia affrettata)? Perché c’era<br />

una logica per quello che era accaduto prima, noi dobbiamo parlare del suo periodo,<br />

perché il suo periodo è quello in cui si coagula l’esigenza dovuta all’impennata del


traffico di nuovo su Linate e poi dobbiamo parlare di quello che gli ingegneri chiamano<br />

il “T con Zero”, no? E che noi diremmo il criterio per l’esigibilità del comportamento.<br />

Quanto tempo ha avuto Gualano per realizzare quello che doveva fare? Quando<br />

comincia a decorrere questo tempo, quello in cui lui avrebbe dovuto attivarsi? Mah,<br />

l’ultima udienza l’ingegnere Gualano ci ha portato una consulenza tecnica stravagante<br />

devo dire, no? Un professore, figurarsi degnissima figura universitaria che ci è venuto a<br />

parlare dell’installazione di un radar e abbiamo saputo che non aveva mai installato un<br />

radar in vita sua, non ne sapeva niente, come se io vi avessi portato una consulenza<br />

medico legale fatta da un medico che mai avesse fatto un’autopsia nella sua vita e poi io<br />

devo dire che quando aspettavo questa consulenza e poi quando l’ho letta mi aspettavo<br />

un discorso di tecnico, un expertise di questo genere, cioè quali sono i tempi tecnici per<br />

installare, quali sono i tempi tecnici per approvvigionarsi dei componenti di base,<br />

facendo come? Per esempio una analisi comparata con altri fornitori, altri clienti, le cose<br />

avvenute in altri aeroporti, io mi immaginavo una cosa di questo genere e invece ho<br />

visto questa sciorinatura del ciarpame burocratico, l’offerta FIAR quando è arrivata dal<br />

28 marzo decorrono i 90 giorni della commissione, eccetera, eccetera. E invece noi lo<br />

possiamo definire il “T con Zero” di Gualano, il momento da cui si poteva e si doveva<br />

attivare. Presidente, le posso chiedere 5 minuti? Ho bisogno di bere.<br />

PRESIDENTE – Glieli concedo, si avvicini adesso però. Sospendo l’udienza e Lei si avvicini,<br />

grazie.<br />

Si dispone una breve sospensione dell’udienza. Il Tribunale rientra in aula e si procede come di<br />

seguito.<br />

PRESIDENTE – Allora, sintetizzo senza dare conto della dialettica con le Parti che ha<br />

determinato quello che sto per comunicare, che avendo ascoltato le esigenze di tutte le<br />

Parti del processo a partire dal signor Pubblico Ministero che ha espresso e<br />

oggettivamente necessita di un po’ di considerazione anche per il suo sforzo fisico e che<br />

in cambio ha offerto una prospettiva di pronostico sui tempi residui della propria<br />

requisitoria, che il calendario della discussione è parzialmente modificato rispetto a<br />

quello che conoscevamo stamattina. Adesso il signor Pubblico Ministero avrà la parola<br />

per un’altra ventina di minuti o mezz’ora, il tempo che gli sarà necessario per articolare<br />

ulteriori elementi di ricostruzione della posizione Gualano, dopodiché avendocelo egli<br />

chiesto, avendo le altre Parti convenuto sull’opportunità di non protrarre a oltranza,<br />

vorrei dire fisica, la serata di oggi, fra circa 20 minuti o il tempo che sarà necessario,<br />

anche mezz’ora, dopo avere protratto la serata di oggi fino alle 19:20/19:30 circa<br />

rimanderemo la restante parte delle argomentazioni e le conclusioni del signor Pubblico<br />

Ministero per circa 2 ore e mezza.<br />

P.M. – Sì, 3 ore me le consenta Presidente.<br />

PRESIDENTE – 2 ore e mezza, 3 ore al massimo.<br />

P.M. – Elasticizzabili.<br />

PRESIDENTE – Sì, elasticizzabili anche quelle, le argomentazioni e le conclusioni del signor<br />

Pubblico Ministero nella mattinata del giorno 8, mattinata del giorno 8 che poi si<br />

completerà con l’intervento della prima delle Parti Civili che prenderà la parola e che<br />

sarà l’Avvocato Dondina per la Parte Civile Pettinaroli, dopodiché la prosecuzione<br />

dell’udienza di lunedì esaurirà tendenzialmente gli interventi delle Parti Civili<br />

ragionevolmente, se sarà possibile, comunque questa è l’intenzione del Collegio. Questa<br />

comunicazione è rivolta a tutte le persone interessate allo svolgimento del processo e, a<br />

questo punto, diamo di nuovo la parola alla Dottoressa Gravina, la quale sarà Lei stessa<br />

a individuare su quale punto, per la propria prosecuzione dell’intervento, potrà<br />

interrompersi per riprendere poi la parola lunedì, prego.<br />

P.M. – Sì, stavamo dicendo, premesso che si coagula al momento dell’ingresso della gestione di<br />

Gualano l’esigenza impellente e la necessità di ripristinare il radar per l’incremento


delle condizioni di traffico su Linate, qual è il “Tempo Zero” per l’Amministratore<br />

Delegato di ENAV commisurato al, come dice la scienza del diritto, al modello eiusdem<br />

condicionis professionis per rendersi conto di questa necessità e rispondervi. Beh, noi<br />

sappiamo quando Gualano si accorge di questa necessità perché lo scrive nel piano di<br />

impresa per la trasformazione dell’ente pubblico in Società per Azioni, che redige<br />

nell’ottobre 2000, c’è scritto quello che si deve fare. C’è scritto: “Investimenti, a pagina<br />

43, che vi sono, programma per gli aeroporti, molteplici realtà costruite dall’aeronautica<br />

militare negli anni 60/70, una di queste era il radar ASMI di Linate, che purtroppo non<br />

rispondono alle attuali normative di sicurezza e richiedono interventi strutturali<br />

massicci”. Fra questi interventi è scritto esplicitamente: “Le realtà dell’aeronautica<br />

militare da ristrutturare ammodernamenti, adeguamenti, sistemi sia di comunicazioni,<br />

meteorologia, Ground movement target(?) e SMGCS”, lo scrive. E poi c’è scritto<br />

ancora: “Terminali aeroporti: In tale contesto e coerentemente agli indirizzi del piano<br />

nazionale dei trasporti particolare importanza assume la ristrutturazione di alcuni<br />

aeroporti importanti quali Torino, Linate, Venezia, Bologna, Napoli, Catania, Palermo,<br />

anche per attivare il controllo degli aerei nelle aree di parcheggio e l’istituzione del<br />

servizio di Apron management. Tale servizio Apron, effettuato in collaborazione con le<br />

Società di gestione, richiede la realizzazione e la installazione di apparati e strumenti di<br />

controllo, ivi incluso il radar di superficie SMGCS”. Lo scrive esplicitamente<br />

nell’ottobre 2000, quindi evidentemente, nel tempo ragionevolmente precedente alla<br />

preparazione di questo documento, ha acquisito cognizione e c’è scritta una cosa<br />

importantissima Presidente, queste indicazioni, programma per aeroporti, sono inserite<br />

nella voce investimenti, quindi sono impegni da prendere e da programmare, Gualano è<br />

(pp.ii., pronuncia affrettata) un grande manager, la esecuzione del vecchio contratto<br />

FIAR/AFTAC nella sua ultima parte, quella che mancava, installazione del sistema non<br />

sarebbe mai stato un investimento, l’investimento è fatto di competenza, è un nuovo<br />

impegno che la Società dice deve essere preso, l’esecuzione di un contratto, il<br />

pagamento è fatto di cassa, non sarebbe stato inserito in questa voce, Gualano sa che per<br />

riammodernare la vecchia realtà dell’aeronautica militare su Linate SMGCS occorre<br />

fare un investimento, investimento e aggiornamento tecnologico del Nova 9000.<br />

Gualano sa, lo dice esplicitamente, ottobre 2000 è il “T con Zero”. Dopodiché che cosa<br />

ha fatto per realizzare? Dopodiché ci viene a dire: “Ah, ho saputo il 10 ottobre 2001<br />

quello che bisognava fare”. Falso, lo ha saputo nell’ottobre del 2000 quello che<br />

bisognava fare, non lo ha realizzato, lo poteva realizzare solo lui, dopo il piano di<br />

trasformazione impresa dell’ottobre 2000 dove dice che bisogna fare questi investimenti<br />

su Linate e dice una cosa tecnica, precisa, inequivocabile e esplicita. Gualano presenta<br />

nel giugno/luglio 2001 un nuovo piano strategico che comprende anche gli investimento<br />

del 2001, ci sono le schede, Presidente ve le consegnerò, in questo nuovo piano<br />

strategico l’investimento necessario nel 2001 per Linate non c’è, non è stato realizzato,<br />

l’impegno non è stato preso. A questo punto ci dice cose strane, che esistevano le<br />

deleghe per i Dirigenti e i Funzionari ENAV, e le deleghe sarebbero questo<br />

provvedimento 4 maggio 2001, non perdo tempo Presidente, basta leggerlo, si parla di<br />

75 milioni, ovvero di 200 milioni per una procedura, niente che possa coprire l’entità<br />

dell’investimento necessario per Linate, quell’investimento lo poteva gestire solo lui,<br />

non aveva delegato la funzione, se la teneva stretta la funzione degli investimenti, ci<br />

dice per esigenze di risanamento aziendale, certo è che non aveva delegato quella<br />

funzione, aveva acquisito consapevolezza almeno dall’ottobre del 2000 che occorreva<br />

investire per l’SMGCS di Linate, non lo ha fatto, ci dice una cosa veramente<br />

inconcepibile, che quella letterina scritta dal piccolo D’Onofrio(?) nella relazione per<br />

l’Amministratore Delegato, la spesa necessaria per acquistare il nuovo sistema di<br />

comando e controllo trova copertura nel capitolo di spesa per gli SMGCS e ci dice che


quindi il budget era stato assorbito da questa nota di D’Onofrio. E’ incredibile questo,<br />

l’assorbimento del budget è una procedura fissata, definita, soltanto l’organo che è<br />

titolare del potere di impegno assorbe il budget e c’è una storia nella contabilità di<br />

ENAV a questo proposito, io vi ho organizzato i documenti per esempio inerenti e<br />

all’acquisto dell’SMGCS/FIAR di Linate, e li troverete nella documentazione<br />

sequestrata a Zangiacomi, e per esempio all’impegno di spesa per l’acquisto del sistema<br />

ASMGCS su Malpensa. Beh, il budget lo assorbe, l’impegno lo definisce il Consiglio di<br />

Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dice in delibera: “La<br />

spesa trova copertura finanziaria sulle seguente voci di programma”, lo può dire<br />

soltanto l’organo che ha il potere che vi è un impegno sul budget, non lo può dire il<br />

piccolo D’Onofrio che fa semplicemente il suo dovere di burocrate e dice: “Guarda, se<br />

decidi Amministratore Delegato ti dico che abbiamo una voce complessiva di budget<br />

che potrebbe comprendere”, poi stava a Gualano. In precedenza gli Amministratori di<br />

ENAV facevano dei provvedimenti formali di delega, e ve ne ho inserito uno, per<br />

esempio al Direttore Generale per l’esperimento delle procedure negoziate, cioè<br />

deliberato l’impegno, e lo fa l’Organo Supremo, si delega il Direttore Generale per<br />

l’esperimento della procedura negoziale, nessun provvedimento di questo genere ha<br />

fatto Gualano. La questione della pre-trattazione e della conclusione del contratto<br />

rimaneva nella sua sfera di responsabilità e competenze, sua e al suo staff Zangiacomi,<br />

uomo non di linea, uomo di staff, funzione di Gualano, era Gualano che doveva attivare.<br />

Io non debbo portare fotografie di Marzocca o di Ciarniello o di Di Giorgio o di Di<br />

Carlo che tirano la giacchetta di Gualano: “Dai, dai il radar”, no? Toccava a Gualano,<br />

che non aveva delegato la funzione e che aveva piena consapevolezza della necessità e<br />

che, nel suo momento di gestione, aveva visto maturare la necessità, mettere il fuoco<br />

dietro i suoi funzionari, che peraltro prima che lui avesse definito l’acquisto non<br />

potevano fare nulla. La posizione di garanzia di Gualano, così come delineata nel capo<br />

di imputazione, lo statuto di ENAV S.p.A., articolo 4: “La Società garantirà la sicurezza<br />

della navigazione aerea”. Gualano, Amministratore Delegato dal Consiglio di<br />

Amministrazione, per il compimento della funzione gestoria corrispondente alle deleghe<br />

riconosciutegli dal C.d.A. dispone di una serie di poteri, il primo dei poteri associati alla<br />

carica di Amministratore Delegato è quello di sovrintendere all’andamento della<br />

Società, sovrintendere, coordinare la predisposizione dei piani generali della Società e<br />

coordinarne l’attuazione, è lui che, nel piano generale della Società, deve razionalizzare<br />

le priorità ed urgenze e dopodiché è lui che deve coordinare l’attuazione delle sue<br />

scelte, e lui sapeva che a Linate si doveva investire e doveva sapere che era necessario<br />

perché il suo Ministro, prima il marzo 2000 e poi il 5 gennaio 2001, ha detto: “A Linate<br />

bisogna andare di più”. La predisposizione del piano strategico di esercizio è pertanto il<br />

potere tipico dell’Amministratore Delegato, ma non solo in ENAV, in tutte le Società<br />

per Azioni di qualsiasi struttura societaria. All’Amministratore Delegato di ENAV<br />

competono le deleghe, tutti i poteri di acquisto e vendita, in particolare questi poteri di<br />

acquisto li poteva esercitare solo lui. Per i criteri di istituzione dei servizi istituzionale e<br />

della installazione degli apparati vi sono linee guida importanti nel contratto di<br />

programma ENAV - Ministero dei Trasporti firmato da Gualano nell’ottobre 2000.<br />

Articoli 7, 8 e 16: “Criteri di istituzione dei servizi istituzionali ed installazione degli<br />

apparati. L’istituzione incremento decremento dei servizi e la relativa installazione di<br />

sistemi apparati deve rispondere a criteri di dimensionamento della capacità dei servizi<br />

rispetto alla domanda di traffico, la tecnologia si deve adeguare agli impegni della<br />

Società”, non è che gli impegni vanno disegnati sulle scelte di ridurre l’investimento di<br />

tecnologia, questo ha firmato Gualano e se anche non lo avesse firmato questo, a mio<br />

avviso, è un fatto meramente dichiarativo di un obbligo/dovere insito nella funzione di<br />

Amministratore Delegato di ENAV. Articolo 8: “Criteri tecnici operativi per


l’erogazione dei servizi istituzionali. Il dimensionamento delle strutture, impianti e<br />

sistemi da realizzarsi sulla base delle previsioni di crescita del traffico effettuate da<br />

Eurocontrol”. Articolo 16: “Investimenti. Le eventuali modifiche ai piani in funzione<br />

del variare delle esigenze di erogazione dei servizi e dell’evolversi delle necessità<br />

tecnologiche saranno determinate dall’ente con le modalità previste nello statuto e nel<br />

regolamento di Amministrazione”. In questo caso l’ente diventa Società per Azioni e le<br />

modalità di modifiche, di adeguamento dei piani alle esigenze del servizio gravano<br />

sull’Amministratore Delegato. E infatti Gualano quando vuole modifica il piano, è in<br />

suo potere, lo fa molto più semplicemente di quanto non potesse farlo il Presidente del<br />

Consiglio di Amministrazione dell’ente pubblico, sappiamo che dopo l’incidente, ho già<br />

prodotto, ha emanato una disposizione: “Modifica al piano strategico, si acquistino<br />

radar APP(?) per tutte le sedi possibili”. Non ci dimentichiamo che mentre la sua<br />

dichiarata intenzione di investire su Linate dell’ottobre 2000 rimaneva inadempiuta,<br />

Gualano ha modificato l’ordine degli interventi nel corso del 2001 disponendo che si<br />

investisse massicciamente, per esempio a Reggio Calabria, per esempio a Lamezia<br />

Terme comprando un radar a 5 miliardi che non serviva a niente ed era dannoso, lo<br />

scrivono i suoi funzionari, documentazione allegata ai verbali di interrogatorio<br />

Ciarniello, i suoi funzionari gli dicono: “Guarda, il radar APP(?) a Lamezia Terme va<br />

male perché la zona è già coperta dal radar di Caraffa del Bianco e un nuovo radar<br />

potrebbe soltanto determinare interferenze negative su quello che già c’è”. Niente da<br />

fare, in quel documento gli investimenti ALENIA, naturalmente il radar era ALENIA,<br />

troviamo che abbiamo sequestrato, e l’ho già prodotto, troviamo i 5 miliardi per il radar<br />

a Lamezia Terme, 4 fari su questa scelta del 2001 che viene a sostituirsi alla necessità di<br />

investire su Linate, 4 fari perché sappiamo che Gualano era andato a fare campagna<br />

elettorale nell’aprile del 2001 a Reggio Calabria e a Lamezia Terme, a Catania, non ci<br />

possiamo fare prendere in giro e io non voglio prendere posizioni, non è questo il nostro<br />

compito di moralistiche di alcun genere, non mi importa, è un organo inserito in una<br />

struttura amministrativa nominato dal Governo, risponderà al Governo dopodiché di<br />

queste scelte risponderà davanti agli elettori, responsabilità politiche, scegliete se<br />

scegliere liberamente Lamezia, Reggio Calabria, di investire al sud, investire al nord<br />

secondo quello che più può essere utile per l’Amministrazione così come configurata in<br />

quel momento, ma primum videre de inde filosofari, Linate comunque non poteva<br />

essere posposta a niente e invece Linate non c’è e la scelta documentata nel piano<br />

strategico del 2001, nessun investimento a Milano Linate nel 2001, è singolarmente<br />

parallela a quel documento che si era formato in ambito Fin Meccanica che abbiamo<br />

sequestrato nell’agenda di Pini e sul quale Pini si è ingarbugliato notevolissimamente<br />

durante la sua deposizione e sul quale Pini è sicuramente inammissibilmente reticente.<br />

Gualano non lo aveva inserito negli investimenti, FIAR dal canto suo aveva redatto<br />

questa scheda, che è una scheda di programmazione finanziaria, sicuramente in data<br />

antecedente alla presentazione dell’offerta del 28 marzo perché qui c’è scritto:<br />

“L’offerta deve essere presentata entro il 31 marzo ’01”, e sicuramente FIAR già sapeva<br />

che il periodo di vita della commessa sarebbe stato 31.12.2001/31 gennaio 2003, quindi<br />

nel corso del 2001 FIAR già sapeva che a Linate non si doveva concludere niente,<br />

perfettamente parallela questa scheda al piano strategico di Gualano. Non ce lo vengono<br />

a spiegare, ma se è vera quella indicazione che il signor Della Torre, da ultimo sentito,<br />

forniva mica a uno qualsiasi, al super Ispettore della sicurezza aerea generale di squadra<br />

aerea Andrea Fornasiero al telefono: “Guarda che in una riunione in ENAV hanno<br />

stabilito che il radar a Linate non si mette prima che funzioni il radar di Alenia a<br />

Malpensa”. Se è vera questa indicazione, e non era una chiacchiera da bar, beh allora il<br />

problema concorrenziale della installazione del radar a Linate e dell’operatività del<br />

radar a Linate rispetto al radar di Malpensa è un problema che si coagula proprio


durante la gestione Gualano, perché le problematiche del radar di Malpensa, che non<br />

riesce a funzionare come dovrebbe, scoppiano proprio, e voi nel faldone 39 in allegato<br />

alla Guardia di Finanza troverete tutti i verbali in proposito, scoppiano proprio a partire<br />

dall’inizio del 2000 e si protraggono per tutto il 2001, quel radar ha problemi di<br />

operatività, vede gli angeli dicono i controllori, scambia gli oggetti, non funziona. Il<br />

radar di Linate lo sappiamo in quanto tempo ha funzionato, una struttura sperimentata,<br />

esistente su 20... i più importanti aeroporti del mondo, ha funzionato in 20 giorni<br />

praticamente, non ripercorro le date, è stato ordinato da FIAR il 15 ottobre 2001, è<br />

arrivato a Linate il 22 ottobre 2001, immediatamente acceso vi ha detto il mio<br />

consulente Lenzi che cosa ha visto, il 12 novembre 2001 già si vedeva, il 4 e 5 dicembre<br />

2001, dopo 45 giorni, funziona perfettamente. Questo era il tempo che ci voleva, i tempi<br />

di approvvigionamento, qui Pini che dice il falso su questo documento ha buttato lì:<br />

“Ah, ci hanno dato un sistema che era destinato ad un altro cliente”, non abbiamo<br />

nessuna prova di questo. Ma l’approvvigionamento di questo sistema che cosa era? La<br />

parte hardware del sistema, i monitor, le schede sono una produzione industriale, ve lo<br />

scrive Lenzi nella sua relazione Silicon Graphics, SGI è la Società, si compra, la parte<br />

software, l’elaborazione del sistema beh evidentemente Park Air System ce l’ha già, è il<br />

suo sistema, mica lo rielabora ogni volta, questo è il tempo che ci voleva per approntare<br />

questa fornitura e il tempo decorreva ,“T con Zero”, dall’ottobre 2000 quantomeno. Il<br />

radar a Linate poteva e doveva funzionare. Poi abbiamo detto, a proposito dei tempi di<br />

installazione, che il radar, come è accaduto, poteva avere una modularità del suo<br />

funzionamento, c’era la fase più elementare, quella che si chiama grezza, è un brutto<br />

termine ma è la funzione che interessa ai controllori più di tutte le altre, vedere dove si<br />

trova l’aeroporto, sul sistema di pista e raccordi vedere il punto che corrisponde alla<br />

presenza dell’aeromobile e Gualano ha tentato di fare anche delle domande<br />

all’ingegnere Grasso, l’Amministratore Delegato: “Ma il contratto si sarebbe potuto fare<br />

nella formulazione di ottenere la modularità più semplice, il radar grezzo?”. E Grassi<br />

non ha abboccato a questo amo, ha detto: “Ma i contratti si possono fare come si vuole,<br />

basta che tu mi chiedi voglio questo, voglio il radar (p.i., pronuncia affrettata) e io ti<br />

dico questo te lo do in 15 giorni magari”. Ma è stata una emergenziale soluzione questa<br />

dell’instaurazione di una funzionalità modulare dopo l’incidente? Ma neanche per<br />

l’idea, anche a Malpensa vi sono molti documenti che parlano del fatto che era stata<br />

assolutamente presa in considerazione, per la urgenza di installare il radar, l’opportunità<br />

di venire ad una modulazione contrattuale prima dell’incidente di Linate, ci sono dei<br />

documenti, alcuni sono documenti provenienti da ALENIA che prospettano anche la<br />

soluzione della fornitura più semplice, i documenti li depositerò e poi nel faldone 39<br />

troverete tutto il carteggio, questo è un documento ALENIA che dice: “Nel caso di<br />

fornitura..., perché ENAV ha bisogno del radar subito, ALENIA dice: “Nel caso<br />

vogliate la sola componente radar SMR, e quindi non tutto il sistema con l’elaborazione<br />

degli AVL, dei sistemi di allarme con Flight Alert e tutto il resto, se volete solo il radar<br />

la Società auspica che comunque venga predisposto, eccetera...”. Quindi ALENIA dice:<br />

“Se volete solo il radar mettiamo solo quello, la modulazione contrattuale”. Il 10 marzo<br />

1999 c’è un documento di Carmine D’Onofrio che riguarda sempre l’installazione a<br />

Malpensa che era urgente e anche qui Carmine D’Onofrio, 10 marzo 1999, dice: “Al<br />

fine di far fronte alle immediate esigenze operative il sistema potrebbe essere installato<br />

nella configurazione minima, antenna, sensore radar e monitor intorno e per la<br />

presentazione delle sole tracce senza identificativo e successivamente, qualora<br />

necessario, incrementarlo”. E’ assolutamente ovvio che si prenda in esame una<br />

installazione modulare. E ancora qui un verbale di riunione con ALENIA:<br />

“Adeguamenti necessari ai fini dell’iniziale attivazione limitata alle funzioni del tipo<br />

ASMI”, il radar grezzo, parlano di incrementare a Malpensa, visto che non riescono, il


sistema nella sua configurazione semplice, tutto ciò è assolutamente normale e<br />

corrisponde ad una ovvia decisione di far fronte ad una esigenza operativa. In proposito<br />

devo dire una cosa, abbiamo un documento che però la dice lunga, sono imputati non in<br />

questo processo, nel segmento separato dei funzionari e Dirigenti di ENAV che<br />

risponderanno per l’accusa che è stata loro mossa. Io devo dire una cosa, che però<br />

occorreva essere coraggiosi ai Dirigenti di ENAV, qualcosa in più del mero<br />

adempimento delle funzioni, a mio avviso anche il coraggio, considerata la situazione,<br />

era doveroso. Occorreva essere coraggiosi per spingere Gualano, perché il 20 agosto<br />

2001 noi abbiamo una lettera a firma Gualano, l’abbiamo sequestrata nell’ufficio di<br />

Ciarniello, una lettera indirizzata al signor Mario Iannucci del CAV di Malpensa, è<br />

evidente dal tenore di questa lettera che questo controllore di volo aveva manifestato<br />

alla stampa dichiarazioni di preoccupazione, dopo che, il 13 agosto 2001, c’era stata la<br />

Runway incursion a Malpensa, per l’assenza del radar di terra a Malpensa. E allora<br />

Gualano gli scrive il 20 agosto 2001: “Dichiarazione alla stampa. In relazione a quanto<br />

de Lei dichiarato alla giornalista Alessandra Mangiarotti e pubblicato sul Corriere della<br />

Sera del giorno 17.08.2001, con particolare riferimento alle affermazioni: - 500<br />

attraversamenti ogni giorno che corrispondono ad altrettanti rischi di collisione – e: -<br />

ogni giorno dobbiamo gestire 500 attraversamenti di pista, ben si capisce come senza<br />

radar di terra, quelli utilizzati in tutti i grandi Hub(?), qui intorno lavoriamo sempre in<br />

emergenza -, la invito a confermare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della<br />

presente, se quanto pubblicato dal giornale corrisponde esattamente a quanto da Lei<br />

dichiarato e in caso di esatta corrispondenza vorrà chiarire in merito alla prima<br />

affermazione quali sono le normative e/o procedure da Lei utilizzate nella gestione degli<br />

attraversamenti delle piste da parte degli aeromobili considerate insicure e dalla cui<br />

applicazione deriverebbero continui rischi di collisione. Nel merito della seconda<br />

affermazione, espliciti le ragioni di natura professionale in base alle quali la<br />

indisponibilità del radar di terra determina, a suo modo di vedere, una operatività in<br />

continua emergenza”. I documenti in ordine all’installazione del radar a Malpensa sono<br />

pieni di riferimenti alla necessità e urgenza, così come anche quelli del radar a Linate,<br />

necessità e urgenza per garantire la sicurezza ma Gualano scrive al suo controllore:<br />

“Come ti sei permesso di dire che senza radar siamo in insicurezza?”. “Dalle sue<br />

dichiarazioni, se confermate, si potrebbero supporre condizioni di disagio che, in questo<br />

caso, non sarebbero certamente compatibili con lo svolgimento delle funzioni del<br />

controllo del traffico aereo in un aeroporto complesso quale quello di Malpensa. Si<br />

rende pertanto necessaria una sua doverosa dichiarazione circa la sua capacità di<br />

continuare ad operare con la dovuta tranquillità che il servizio richiede su tale aeroporto.<br />

Nel caso infine quanto pubblicato dal Corriere della Sera non corrisponde alle sue<br />

dichiarazioni, vorrà provvedere ad una smentita per la tutela dei suoi interessi e<br />

dell’ENAV S.p.A.”. Gualano lo minaccia il controllore che ha detto: “Noi lavoriamo in<br />

insicurezza, senza radar a Malpensa”, lo minaccia: “Ti trasferisco”, ci voleva coraggio<br />

da parte dei Dirigenti di ENAV per contrastare le scelte di Gualano. Presidente, sono<br />

passati i 20 minuti?<br />

PRESIDENTE – Sì. Allora, se Lei chiede di interrompersi accolgo la sua richiesta con la<br />

consegna(?)...<br />

P.M. – Sì, anche perché poi apro un...<br />

PRESIDENTE – ... che le rivolgo fiducioso che saprà modulare i tempi del residuo intervento<br />

nei termini che ci aveva anticipato, quindi nell’arco di 2 ore e mezza, massimo 3, in<br />

modo da potere completare la sessione mattutina di lunedì prossimo con adeguato<br />

spazio agli interventi di Parte Civile.<br />

P.M. – Grazie signor Presidente.<br />

Si dispone la sospensione dell’udienza, che viene rinviata all’8 marzo 2004 alle ore 9:30.


L’udienza è tolta.<br />

* * * * *<br />

Si apre l’udienza dell’8 marzo 2004 e il Presidente prende atto delle presenze in aula facendo<br />

l’appello.<br />

Viene data la parola al Pubblico Ministero per la requisitoria.<br />

P.M. – Una piccola parentesi per l’elencazione di quei dati che mi sfuggivano materialmente la<br />

volta scorsa in ordine alle autorizzazioni e all’impegno di pista, fornite nei giorni 7 ed 8<br />

ottobre 2001, dalla frequenza Ground, non è solo la Torre che autorizza<br />

l’attraversamento o al back track, che è la stessa cosa, l’impegno di pista.<br />

Dalle trascrizioni che sono allegate alla consulenza Pica, le ore che indico sono quelle<br />

indicate nelle trascrizioni, quindi orario UTC.<br />

Il 7 ottobre, alle 10.05.54, l’aeromobile N 153 NS è autorizzato dal Ground<br />

all’attraversamento della pista.<br />

Alle ore 10.27.24 l’aeromobile SNM 371 è autorizzato dal Ground al back track.<br />

Alle ore 13.33.09 l’aeromobile SWZ 273 è autorizzato dal Ground all’attraversamento.<br />

Alle ore 13.52.04 l’aeromobile LXPRA è autorizzato dal Ground al back track.<br />

L’8 ottobre, alle ore 3.54.47, l’aeromobile ERI 2531 autorizzato dal Ground al back<br />

track.<br />

Stavo definendo la posizione dell’imputato Gualano. Ricapitolo brevissimamente,<br />

posizione di garanzia, articoli 3 e 4, Legge Istitutiva dell’assistenza al volo 1981<br />

numero 145, articoli richiamati integralmente nella Legge 1996, numero 665.<br />

L’articolo 4 dello Statuto dell’Ente, le convenzioni di cui al contratto di programma<br />

siglato da Gualano nell’ottobre 2000, articoli 7, 8 e 16.<br />

In conclusione Gualano viola il suo dovere di esercente un pubblico servizio quando<br />

non adegua la strumentazione tecnologia dell’aeroporto di Linate agli impegni assunti<br />

dalla sua società. Impegni che non aveva il potere di definire liberamente, ma che erano<br />

vincolativamente segnati dalle decisioni di incremento del traffico portate dai Decreti<br />

Ministeriali Bersani del 3 marzo 2000 e del 5 gennaio 2001.<br />

La storia dell’installazione dell’SMGCS - inteso come apparato oggetto del contratto - a<br />

Milano ha due epoche distinte: una che va dal 1994 all’aprile 2000, e l’epoca in cui la<br />

decisione di stoppare l’installazione si prende per la previsione di utilizzazione<br />

dell’aeroporto, che dice: “Si ridurrà a 5 aeromobili all’ora”, poi diventano nel ‘99 10<br />

aeromobili all’ora, visibilità bassa.<br />

Si può comprendere quello che diceva la DGAC: due stop bars, mancavano due stop<br />

bars a Linate, metterle sui raccordi 2 e 3 a norma sarebbe significato tutte le stop bars a<br />

norma. Quella bassa condizione di visibilità poteva giustificarlo.<br />

Un’altra epoca è quella che parte dal Decreto Bersani, che entra in vigore il 20 aprile<br />

2000: questa è l’epoca della responsabilità di Gualano.<br />

Gualano non aveva ritenuto di delegare questa funzione, dotando i dirigenti operativi<br />

dei necessari poteri di acquisto.<br />

Gualano si difende prodigiosamente, accusando chi non provvedette a sanzionare con la<br />

limitazione operativa massima, un aeromobile per volta - annesso 14, paragrafo 5 3 17 -<br />

la situazione di inadeguatezza del sistema di assistenza e controllo del movimento di<br />

superficie che lui stesso aveva il dovere di non determinare.<br />

Come si chiama la relazione tra l’inadempimento al dovere di pubblico esercizio di<br />

Gualano ed il mancato sanzionamento da chi doveva sanzionare questo? In diritto<br />

penale si chiama, molto semplicemente, concorso di cause: 41 Codice Penale.<br />

Bisogna comprendere, a questo punto, bene che cos’è la limitazione operativa massima,<br />

un aeromobile per volta: è la dichiarazione di fallimento di ENAV, del controllo del<br />

traffico aereo, perché controllo del traffico aereo significa separare gli aeromobili,


garanzia della separazione, nella speditezza del traffico.<br />

È scritto su tutte le norme di cui abbiamo parlato, sul contratto di programma, diminuire<br />

le separazioni; è scritto sull’annesso 2, bibbia del controllore, voi vedrete nel<br />

frontespizio delle IPI quali sono le norme cui deve adeguarsi il controllo del traffico<br />

aereo: c’è l’annesso 2 e l’annesso 11. Non c’è l’annesso 14, che non è direttamente<br />

applicabile dal personale esecutivo in Torre. L’annesso 14 esige un’altra visione, che<br />

non spetta al controllore esecutivo in Torre, e l’annesso 11 ce lo ha prodotto Cecchetti,<br />

lo troviamo in allegato alla sua produzione, definisce gli obiettivi del traffico aereo: a)<br />

prevenire le collisioni tra gli aeromobili sull’area di manovra e le ostruzioni su detta<br />

area. 2) Expedite, accelerare e mantenere un ordinato flusso del traffico, separare il<br />

traffico ed accelerare, questo lo scopo di ENAV.<br />

Gualano ritiene di avere adempiuto al suo dovere creando una situazione che era il<br />

fallimento della sua impresa.<br />

E chi aveva, a questo punto, il dovere di sanzionare, di dichiarare fallita ENAV? Al<br />

massimo l’operatività di Linate, non certamente Usai, il quale doveva soltanto attenersi<br />

alle disposizioni del DOP 2 e 97, non poteva applicare il 5 3 17 dell’annesso 14, non<br />

aveva il dovere, la competenza di conoscere tutto quello che prevede l’annesso 14: che<br />

ci siano altri aiuti, che come sia la segnaletica in fatto, questo non spetta all’esecutivo in<br />

Torre.<br />

Le condizioni di visibilità quella mattina, indiscutibilmente, ai sensi della norma vigente<br />

per Zacchetti e per Usai, dicevano: condizioni di visibilità II. Vedi le testimonianze di<br />

tutti i piloti che abbiamo sentito: nessuno ha detto che quelle erano condizioni tali da<br />

non potersi muovere autonomamente.<br />

Abbiamo una testimonianza dell’azione corretta della Torre di controllo circa le<br />

verificazione delle condizioni dei piloti. Quella mattina la prima registrazione che<br />

troviamo trascritta sulla frequenza Torre vede Sartor, che era a quella frequenza,<br />

interrogare un pilota dell’Alitalia e dice: “Per informazioni, com’è che si vede, com’è<br />

che vi muovete?” e il pilota dell’Alitalia gli risponde: “Ci muoviamo discretamente, la<br />

visibilità è bassa, ci sono 60, settantina di metri ma ci muoviamo discretamente”.<br />

Condizioni di visibilità II, per la Torre; e del resto la stessa ENAV, fino alle<br />

dichiarazioni di Gualano - audizione 17 gennaio 2002 davanti alla Commissione<br />

Parlamentare – le condizioni di visibilità erano II, quindi nessuno in Torre aveva il<br />

dovere di applicare la limitazione ultima.<br />

Abbiamo sentito cose ridicole sull’Usai in bagno. Io produco, anche questo non è<br />

rilevante ma... una sentenza del Consiglio di Stato recentissima, del 2001, che dice<br />

come il direttore dell’aeroporto deve alloggiare in aeroporto, deve dormire in aeroporto.<br />

Invece, come ci dice la signora Rota, il direttore dell’aeroporto è arrivato con comodo,<br />

molto dopo.<br />

Interessante notare che questa sentenza il Consiglio di Stato, dichiarando la vigenza di<br />

una vecchia norma che stabilisce l’obbligo di dimora nell’aeroporto, del Consiglio di<br />

Stato, un Regio Decreto del 1934, dice il Consiglio di Stato è vigente, dice il Consiglio<br />

di Stato – che è un giudice – qual è lo scopo della norma, analizza questo, la sicurezza<br />

operativa dell’aeroporto, e perché è adito il Consiglio di Stato? Perché il direttore<br />

dell’aeroporto non vuole pagare il canone dell’alloggio e quindi il Consiglio di Stato<br />

dice: “Non deve pagare il canone il direttore perché è tenuto all’alloggio da una norma<br />

che è una norma che ha scopo di sicurezza”.<br />

Ma noi abbiamo discettato di Usai in bagno e Usai non aveva nessun obbligo di<br />

intervenire in alcun modo, la sua assenza è assolutamente irrilevante.<br />

Vedi ancora, sulle condizioni di visibilità, un’altra testimonianza viva, quella del<br />

Comandante Nanut, Alitalia AZ 20 10, che atterra poco prima dell’incidente e informa<br />

la Torre: “Abbiamo visto, abbiamo visto a 140 piedi”. Vedere a 140 piedi significa


avere una discreta visibilità verticale, superiore alla visibilità verticale di CAT III, e in<br />

CAT II, addirittura, si vede discretamente.<br />

Ma come vedremo il DOP 2 e 97, nella sua articolazione delle condizioni di visibilità<br />

I/II/III, è stato strumentalmente attaccato da ENAV per attribuirgli responsabilità che<br />

non ha.<br />

Si è detto che la movimentazione degli aerei uno per volta è la morte di ENAV. Il<br />

manuale ICAO SMGCS, che analizza sotto ogni aspetto le problematiche del SMGC,<br />

questa volta non l’apparato oggetto del contatto ma il sistema, non fa riferimento mai, in<br />

nessuna pagina, in nessun rigo, al fatto che a un certo punto ci si debba muovere uno per<br />

volta, perché lo scopo dell’SMGCS è muoversi sempre in sicurezza. Dice<br />

esplicitamente il manuale, a proposito di una possibile visibilità zero, addirittura, a<br />

pagina 1/2, paragrafo 1.4 della trascrizione: “Sebbene una visibilità inferiore ai 400<br />

metri rappresenti uno dei criteri utilizzati” poi parleremo della logica “le condizioni<br />

perché il rullaggio degli aeromobili sia proprio o vicino al livello di visibilità zero, non<br />

saranno oggetto di trattazione in questo manuale; l’esperienza operativa insegna che<br />

queste condizioni non si verificano comunemente, e che i costi delle apparecchiature<br />

elettroniche necessarie per rendere possibili queste operazioni non giustificano la loro<br />

presa in considerazione al momento. È possibile e doveroso, se ne ricorra l’occasione,<br />

predisporre l’SMGC per le condizioni di visibilità zero”. Il manuale dice: “Non ci serve<br />

praticamente, ma se si decidesse di aprire un aeroporto in Antartide si dovrebbe studiare<br />

il sistema di assistenza e di controllo del movimento di superficie per le condizioni di<br />

visibilità zero, e sarebbe possibile e doveroso”.<br />

Le condizioni II/II/III, secondo DOP 2 e 97, ho già letto l’altra volta, sono state<br />

approvate formalmente dalla DGAC, le trovate identicamente come riferite nel DOP 2 e<br />

97, indicate per esempio nell’ordinanza di Federico, come direttore dell’aeroporto di<br />

Malpensa, 1998, sul movimento degli aeromobili in superficie, che descrive condizioni<br />

di visibilità I/II/III come da DOP 2 e 97.<br />

Qual è la ratio di questa distinzione nel manuale? È semplicemente la ratio di fornire<br />

dei quadri: incrocia alle condizioni di visibilità con le condizioni di densità del traffico,<br />

da questo incrocio deriva la scelta dei supporti. Così fa nelle sue tabelle. Non serve a<br />

definire il limite operativo del sistema, il fallimento di ENAV, serve a dare un quadro:<br />

sotto le condizioni di visibilità II e III, così come definite dal DOP 2 e 97, ci deve essere<br />

il sistema di assistenza e controllo del movimento di superficie, cioè anche quando il<br />

Radar ASMI sia in avaria, perché a quello fa riferimento a condizioni di visibilità III, ci<br />

devono però essere gli aiuti visivi luminosi o punti di riporto che segmentizzino bene,<br />

meglio, strettamente. Di questo non si occupa il DOP 2 e 97, vuol soltanto dare una<br />

direttiva ai dipendenti di ENAV e dire: “A questo punto voi vi dovete fermare”. E qual<br />

è il punto? Quanto il pilota dice: “Non sono più in grado di muovermi autonomamente”.<br />

Il sistema SMGCS è un’altra cosa: ci deve essere su ogni aeroporto, tarato sulle<br />

condizioni specifiche di ogni aeroporto. La dizione del DOP 2 e 97 non ha avuto alcun<br />

rilievo nel nostro caso. Poi vedremo la cosa sconcertante che fa ENAC, che nello stesso<br />

giorno fissa due limiti di visibilità differenti, nello stesso giorno, perché comunque quei<br />

400 metri del DOP 2 e 97 sarebbero stati insignificanti e insufficienti per un verso,<br />

assurdi per l’altro, a definire il limite di operatività dell’aeroporto.<br />

Ma sarebbe stato veramente fantastico che l’aeroporto di Milano si fermasse tutte le<br />

volte che la visibilità arrivava a 400 metri: Milano non sarebbe più esistita. Vedremo<br />

cosa è successo quando è stato fissato il limite di 200 metri, che era ancora<br />

insopportabile per Milano.<br />

Ma quei 400 metri non sarebbero serviti neanche a norma delle regole dell’arte, perché<br />

le regole dell’arte 5 3 17 dicono che quando non ci sono le stop bars a tutte le<br />

intersezioni con la pista, e che quando sono assenti anche gli altri aiuti - il radar - allora


non bastano 400 metri, ce ne vogliono 550, dice la regola dell’arte scritta dall’ICAO per<br />

tutto il mondo, per tutti gli aeroporti del mondo.<br />

In concreto per Linate 550 erano pochi perché gli è stato detto, e lo potrete misurare -<br />

come ho detto - su quella piantina confrontandola, la Torre dista dall’intersezione di R6<br />

con la pista almeno 700 metri. Quindi quando si arrivava a una visibilità di 700 metri la<br />

Torre perdeva il controllo di quel pericolosissimo innesto. Altro che!<br />

E questa è la responsabilità di Gualano. Tutto il resto è ciarpame burocratico. Essendo<br />

maturata con i Decreti Bersani la condizione che lo obbligava a far fronte a quella<br />

prefigurazione di traffico, lui ha preso coscienza del problema Linate, correttamente,<br />

appena è arrivato in ENAV: è arrivato il 4 agosto, ad ottobre aveva già presentato il<br />

piano di trasformazione, quello che presenterà al Parlamento, dive diceva: “Per<br />

ammodernare le vecchie realtà dell’aeronautica militare occorre spendere, investimenti,<br />

adeguamento, ammodernamento dell’SMGCS”. A ottobre. È quello il suo tempo zero.<br />

Tutto il resto è ciarpame burocratico: la Commissione di congruità, i tempi... Gualano<br />

doveva agire con l’urgenza che la situazione, che il Decreto Bersani richiedeva.<br />

Quando è arrivato quello di gennaio Gualano doveva impazzire per risolvere la<br />

questione di Milano.<br />

La Commissione di congruità: la congruità è un concetto doveroso quando si gestiscono<br />

soldi dello Stato, certamente; non è una procedura burocratica che si deve lasciar<br />

perdere, non era obbligatoria neanche ai tempi dell’Azienda autonoma di assistenza al<br />

volo, era facoltà dell’organo che aveva il potere decisionale. Per effettuare la congruità,<br />

per non buttare i soldi dello Stato nell’acquisto di un apparato industriale che esisteva su<br />

tantissimi aeroporti di tutto il mondo, bastavano tre mail: così si risolve nel 2001 il<br />

raffronto, vedere se il prezzo è giusto. E sappiamo, noi non lo imputiamo di questo ma<br />

abbiamo un termine di confronto, che quando Gualano voleva fare le cose in fretta, con<br />

urgenza, concludeva i contratti in due giorni: Chorus. Senza Commissione di congruità<br />

e senza gara, che sarebbe stata obbligatoria in quel caso, perché quella della Chorus non<br />

è una consulenza come intesta “Consulenza”, poi però l’articolato del contratto è: “La<br />

società appaltatrice si impegna a...” quello è un appalto di servizi, come gli dice anche<br />

l’Avvocato, Professor Tantalo, a cui Gualano chiede - dopo aver concluso il contratto -<br />

un’opinione, e gli dice “Guarda, tu, anche sei S.p.A., come dice la legge sul diritto di<br />

sciopero nei servizi pubblici essenziali, è irrilevante la natura giuridica del soggetto,<br />

quello che rileva è la natura del sevizio pubblico, che può essere svolto da un ente, da<br />

un’azienda autonoma, da una S.p.A. in mano pubblica, da una S.p.A. familiare, ma<br />

quando fa servizio pubblico deve fare le gare”. Invece Gualano, qui non lo imputiamo di<br />

questo, prendiamo atto soltanto che quando vuol fare le cose in fretta non solo ignora i<br />

vecchi burocratismi della Commissione di congruità, ma ignora anche le leggi che<br />

dicono che bisogna fare le gare.<br />

Federico. Beh, io tutto il discorso su Federico... qualcosa dirò, ma si potrebbe chiudere<br />

in sostanza nella lettura dei documenti 5 dicembre 2000, Consiglio di Amministrazione<br />

ENAC, deliberazione numero 44 2000, 5 dicembre 2000, e conseguente atto 2 gennaio<br />

2001 a firma Di Palma.<br />

Leggiamo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione: salto tutti i “visto, visto”,<br />

poi guardate, sono tutti importanti però. “Attesa la necessità di assicurare l’azione<br />

amministrativa relativamente alle funzioni attribuite all’Ente dal Decreto Legislativo<br />

numero 250/97 e dal contratto di programma” che era già stato firmato nell’ottobre<br />

2000 dall’Ente. “Attesa la necessità di assicurare l’azione amministrativa”. Noi<br />

dobbiamo fare il nostro lavoro. Attesa questa necessità, dice il Consiglio dell’ENAC “In<br />

attesa del suddetto perfezionamento del contratto del regolamento di pianta organica, il<br />

direttore generale conferirà al dirigente, Dottor Francesco Federico, le funzioni<br />

corrispondenti all’attività della struttura cui lo stesso è preposto”. E il 2 gennaio infatti


Di Palma conferisce a Federico, a far data dal 2 gennaio 2001, le funzioni<br />

corrispondenti all’attività dell’area Sistema Direzionale di Milano, fermo restando il<br />

trattamento economico fino... e condizione risolutiva, subordinatamente comunque<br />

all’esito dell’iter approvativo del regolamento che è ancora in itinere.<br />

Questi sono atti pubblici, conferimento di pubbliche funzioni che servono a dar vita, ad<br />

assicurare l’azione amministrativa, qui la vita dell’Ente, le funzioni dell’Ente, articoli 1<br />

e 2 del Decreto Legislativo, per questo viene conferito questo pubblico ufficio, area<br />

Sistema Direzionale di Milano, a Federico.<br />

E che cosa ci vengono a dire a fronte di questo, di un atto pubblico? Questo era un ente<br />

pubblico non economico, fino a un mese prima era Stato, lo Stato. Ci vengono a dire, io<br />

non so se forse questo era in un retro pensiero di Di Palma, autonominatosi principe,<br />

l’idea di distribuire prebende gratuite agli amici, l’idea di poter distribuire un’autorità<br />

senza responsabilità, l’idea di distribuire cadreghini nell’ambito di una funzione<br />

pubblica.<br />

Qual è la concezione dello Stato che vogliono si affermi in un Tribunale della<br />

Repubblica? L’Ancien Régime? Funzione e responsabilità, conferimento, dirigente<br />

superiore. E questo è tutto, in realtà, per Federico. Vorrebbero che dicessimo che era<br />

una grazia, un dono carismatico del prence agli amici.<br />

E vediamo il contenuto di queste funzioni nel regolamento. Il regolamento ha una sua<br />

storia, la trovate nell’estratto del verbale numero 56 della seduta del Consiglio di<br />

Amministrazione 17 maggio 2001, faldone 17. Leggiamo sempre prima l’articolo 11 del<br />

Decreto Legislativo istitutivo dell’ENAC, 250/97, e vediamo qual è il potere, che poi<br />

vale per tutti gli enti pubblici, per tutti gli enti autarchici, è un principio fondamentale: il<br />

potere di auto organizzarsi, molto tutelato dalla legge. C’è il ministro vigilante che ha<br />

voce in capitolo, certo, il provvedimento di approvazione. Perché? Soprattutto per il<br />

discorso di controllare la gestione dei flussi di spesa che sono connessi al sistema<br />

organizzativo che si sceglie. Ma se il ministro vigilante non approva il Consiglio di<br />

Amministrazione dell’ente può riapprovare, a maggioranza, il suo regolamento ed il<br />

regolamento vige, superando la mancata approvazione del ministro. E Il regolamento è<br />

approntato sin dalla fine del 2000; il conferimento di funzioni del 2000 è perché c’è già<br />

il regolamento disegnato.<br />

Vista la deliberazione 29/2000, con la quale è stato approvato il regolamento, vista la<br />

successiva deliberazione 33/2000, poi l’ENAC tiene conto dei suggerimenti, delle<br />

obiezioni presentate da vari ministri, c’è scritto tutto, si adegua a queste, ma l’Ente nel<br />

frattempo vive, assicura le sue funzioni. Pensiamo ancora, appunto, al funzionario di<br />

fatto in diritto amministrativo. Qui l’Ente vive, e abbiamo visto che l’Ente viveva prima<br />

ancora dell’insediamento degli organi. Ho citato, lo trovate là il suggerimento per il<br />

disegno del Decreto Ministeriale al Ministro che Di Palma, come Direttore Generale<br />

dell’ENAC, sigla nell’ottobre del 2000, prima ancora di insediarsi come organo.<br />

Certo che l’ENAC vive: le funzioni trasferite, tolte dal Ministero, dove sono andate a<br />

finire? Le garanzie della sicurezza del traffico aereo? E quali sono queste funzioni<br />

conferite a Federico il 2 gennaio 2001? Quelle scritte nell’articolo 11 che fa riferimento<br />

all’articolo 10 del regolamento?<br />

L’area sistema circoscrizionale aeroportuale di Roma e Milano. “I due sistemi<br />

direzionali svolgono le funzioni di cui all’articolo 10 per il territorio di propria<br />

competenza”. Le funzioni di cui all’articolo 10 le leggerete: “Articolo d) Controllano”<br />

controllano “la realizzazione delle opere aeroportuali e le condizioni operative degli<br />

aeroporti”. Sappiamo, da tutto quello che abbiamo detto, quali sono, qual è lo scopo del<br />

controllo delle condizioni operative di ENAC, il fine supremo di safety, sicurezza<br />

operativa. Controllano, gli sono stati conferiti i gradi di generale, hanno la<br />

responsabilità.


E poi c’è scritto anche, nell’articolo 4 “Definizione delle responsabilità dirigenziali. Al<br />

dirigente di area compete la responsabilità degli uffici dell’area stessa individuati dal<br />

presente regolamento”. E qui Federico ci viene a dire una cosa buffa: dell’area Sistema<br />

Direzionale di Milano fanno parte, l’area è costituita... abbiamo una figura classica del<br />

diritto amministrativo, un organo complesso, con parti che lo costituiscono, è una figura<br />

anche classica del sistema dell’organizzazione gerarchica, fino alla sua matrice militare,<br />

che poi è la matrice dell’aviazione civile, che è una matrice militare. Il battaglione:<br />

composto da tre compagnie; l’area Sistema Direzionale di Milano: composto da sistema<br />

circoscrizionale di Linate eccetera, e al dirigente di area compete la responsabilità degli<br />

uffici.<br />

Federico ci dice: “Ci sono solo due uffici, nel mio sistema sicurezza volo, e solo di<br />

quelli sono responsabile”. Se fosse così allora Carrabba, area coordinamento direzioni<br />

territoriali, e Luzzato, area Sistema Direzionale, che non hanno nella loro area delle<br />

strutture oggettive, degli aggregati di compiti, come dicono gli amministrativisti sono<br />

gli uffici, sono la struttura oggettivamente intesa, perché poi si parla del titolare<br />

dell’ufficio. Quelli che non hanno uffici non hanno alcuna responsabilità? Carrabba non<br />

risponde di niente, non esiste. Responsabilità degli uffici significa responsabilità della<br />

struttura oggettiva compresa nella tua circoscrizione, di cui tu sei titolare.<br />

Io ho scritto nel capo d’imputazione quello che risulta indiscutibile dalla lettura del<br />

sistema organizzativo ENAC, confrontato a quella che è pacificamente tutta la dottrina<br />

del diritto amministrativo.<br />

Vi possono essere due rapporti tra gli uffici, le strutture oggettive - poi parliamo dei<br />

titolari. Gli uffici possono essere in rapporto di sovra ordinazione, sotto ordinazione<br />

reciproca, ovvero in rapporto di equi ordinazione. Non v’è dubbio che l’area Sistema<br />

Direzionale di Milano è sovra ordinato alla circoscrizione di Linate che ne fa parte.<br />

Di Palma ci ha detto una cosa incredibile, nel regolamento c’è scritto: “La struttura<br />

organizzativa dell’Ente è rappresentata nell’allegata tabella 2”, la tabella allegata fa<br />

parte della struttura organizzativa, sono viste, approvate, commentate da una serie di<br />

Ministeri. Ci dice che non conta niente, che è un disegnino, è la rappresentazione<br />

sinottica della strutturazione tipica di tutte le organizzazioni aziendali, e che ha la<br />

rappresentazione grafica tipica della sovra ordinazione gerarchica. Il taglio in testa da<br />

Federico scende la linea di comando verticale che si dirama su Linate.<br />

Quello della gerarchia è un argomento molto trattato che ha subito una specie di buco<br />

perché, in sostanza, nel nostro paese devo dire - seconda metà degli anni 60, anni 70 - si<br />

è andata sviluppando un’ideologia di deviazione di rifiuto. Di rifiuto. Sono molto<br />

interessanti, ho letto molte cose in proposito, le più recenti pubblicazioni sull’argomento<br />

della strutturazione. Cito per esempio, nel monumentale trattato di Santaniello, una<br />

pubblicazione proprio sulla strutturazione organizzativa, di Valentini; oppure il manuale<br />

ultimo, Mazzarolli, Pericu, Roversi, Monaco, Scoca, ed è Scoca che parla della<br />

strutturazione organica. Interessante il fatto che questi ultimi pensatori individuino un<br />

tratto importante, significativo: la gerarchia ha un momento di rivitalizzazione, che<br />

coincide con il configurarsi delle strutturazioni tradizionali amministrative sulla<br />

strutturazione aziendale delle compagnie private, perché con le entizzazioni, con le<br />

privatizzazioni nell’ambito delle public utilities si riconosce l’efficace efficienza della<br />

strutturazione privatistica, che conosce da sempre, ed i manuali di diritto amministrativo<br />

ultimi parlano, in termini aziendalesi, la strutturazione di line verticale e di staff. E gli<br />

ultimi manuali amministrativi parlano di line e staff.<br />

È in line l’area Sistema Direzionale con Linate, e Federico ha i gradi di generale: non<br />

risponde del singolo atto del capitano, ma risponde certamente di un comportamento<br />

importante e non attinente all’angoletto del giardino lasciato disadorno o su cui sono<br />

state lasciate crescere le erbacce, ma relativo all’adeguatezza del sistema di assistenza e


controllo del movimento di superficie, il fondamento della sicurezza operativa degli<br />

aeroporti, quello che deve controllare, ex articolo 10, Regolamento di pianta organica<br />

dell’Ente.<br />

E mentre Federico è generale accade una cosa enorme, il 13 agosto 2001: la runway<br />

incursion a Malpensa. E non si interessa, poi vedremo che cosa deve fare per<br />

interessarsi, qui non c’è bisogno di mezzi, ingegneri, strumenti, soldi, funzioni: c’è<br />

bisogno del cervello! Rapporto oggettivo, strutturazione tra gli uffici, conferimento di<br />

pubbliche funzioni, non cadreghino; poi c’è anche un altro aspetto, classicamente, in<br />

diritto amministrativo: il rapporto di servizio. E vediamolo, sotto il profilo del rapporto<br />

di servizio, il rapporto tra Federico, del loro rapporto di impiego con l’amministrazione,<br />

Federico e Fusco.<br />

È scritto nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 numero 29 sul riordino delle<br />

amministrazioni pubbliche e il Testo Unico “Disciplina del pubblico impiego”,<br />

richiamato dall’articolo 2 della struttura organizzativa di ENAC “Sono preposti i<br />

dirigenti alle unità organizzative che si distinguono esclusivamente per le funzioni<br />

effettivamente esercitate, i quali operano ai sensi degli articoli 3, 16, 19, 21”. Parleremo<br />

di questi articoli, 21 per esempio, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 numero 29: i<br />

dirigenti, adesso, i dirigenti pubblici, sono in ruolo unico.<br />

La legge l’ha voluto di modo che il Ministero del Tesoro, il Ministero del Lavoro, il<br />

Ministero della Pubblica Amministrazione, possano attingere da un unico ruolo, si<br />

distinguono per le funzioni; e l’articolo 16 dice, richiamato, “Funzioni dei dirigenti di<br />

uffici dirigenziali generali. I dirigenti degli uffici dirigenziali generali...” è Federico uno<br />

di questi, guardate la tabellina che ci ha prodotta sulla sua retribuzione, dirigente fascia<br />

a). Chi ha la fascia a)? Non, come ci dice Federico, i direttori dei più importanti<br />

aeroporti. No, il direttore generale di ENAC, i capi dipartimento, i direttori di area; è<br />

scritto in quella sua produzione, lui è un dirigente di ufficio dirigenziale generale.<br />

“Dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei<br />

procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia”. Articolo<br />

16 richiamato dalla pianta organica. Potere sostitutivo in caso di inerzia, così come<br />

Federico, articolo 4 del regolamento, “Al dirigente di area compete la responsabilità<br />

degli uffici dell’area stessa individuati dal presente regolamento, al dirigente di servizio,<br />

oltre a quanto disposto dal comma primo” dirigente di servizio è il capo della<br />

circoscrizione direzionale di Linate, poi vedremo che Fusco non lo è perché non è un<br />

dirigente. “Al dirigente di servizio sono affidati i compiti delegati dal dirigente di area”<br />

una delle connotazioni specifiche del rapporto di gerarchia “Il titolare sovra ordinato, il<br />

dirigente sovra ordinato, può aumentare o restringere i compiti dell’inferiore esercitando<br />

il potere di delega a larga ovvero potere di avocazione, sostituendosi al dirigente inerte”.<br />

Controlla.<br />

Federico, ancora per entrare nel concreto, come è stato scelto da Di Palma a questa<br />

responsabilità di dirigente generale? Beh, devo dire intelligentemente: non è catapultato<br />

da un’altra realtà, non viene da Palermo o da Cagliari mandato a dirigere l’area Sistema<br />

Direzionale di Milano. Federico viene da Linate, promosso, conosce Linate, ha fatto il<br />

direttore di Linate, conosce Fusco, ce l’ha detto anche Fusco. Ha ben chiaro il quadro<br />

della situazione, deve aver ben chiaro il problema del sistema di assistenza e controllo<br />

del movimento di superficie che si determina a Linate senza radar e, 5 gennaio 2001,<br />

Decreto Bersani, con l’incremento importante del traffico.<br />

A tutto questo, il diritto pubblico, la pubblica funzione conferita, che cosa si risponde?<br />

Io devo dire, con un sortilegio da fattucchiere cialtrone, io non so come dire, questo<br />

pezzo di carta prodotto da Federico ho trovato, udienza 21 gennaio 04. Non era stato<br />

prodotto nella documentazione in fase di udienza preliminare, a difendersi, a chiarire, è<br />

stato infilato lì. Sembrerebbe datato 19 dicembre 2001 e qui, con un burocratese


terrificante, sembrerebbe che Di Palma il 19 dicembre 2001 - oggettivamente devo dire<br />

una cosa, io avevo iscritto Federico a modello 21 il 13 dicembre 2001 - che Di Palma<br />

attui il 19 dicembre 2001 il suo regolamento con riguardo a Federico. Fino allora? Era il<br />

cadreghino, si attua... non vuol dir nulla questo pezzo di carta. Per tutto il 2001 il<br />

Sistema Direzionale esiste, ha la carta stampata, la carte intestata “Sistema Direzionale<br />

di Milano” è atto pubblico. Falsificare quella intestazione è falso in atto pubblico,<br />

abbiamo atti per tutto il 2001. Abbiamo la struttura centrale di ENAC, le circolari di<br />

ENAC, che a partire dal gennaio 2001 sono inviate, per la sicurezza, a tutte le DCA e<br />

dal Direttore del Sistema Direzionale di Milano, Direttore Sistema Direzionale di Roma:<br />

cos’erano, fantasmi? Dal gennaio/febbraio 2001, fino a settembre, l’ultima, quella<br />

emessa dopo il fatto di Malpensa, scrivevano ai fantasmi? E Federico fa, certo un<br />

momento dopo, si difende con la sua inerzia, si difende con l’inadempimento del suo<br />

dovere, ma un momento dopo l’incidente è il Direttore del Sistema Direzionale di<br />

Milano che interviene.<br />

Il 12 ottobre 2001 il fantasma, quello che sarebbe attuato soltanto a dicembre con vigore<br />

primo 2002, il fantasma scrive, Ente Nazionale, Ente Stazione per l’Aviazione Civile,<br />

Sistema Direzionale di Milano, sotto Direzione Circoscrizionale... scrive e dice:<br />

“Tenuto conto delle attribuzioni in materia definite dalla normativa vigente e dall’atto di<br />

indirizzo del Ministro dei Trasporti, è indetta per le ore 15 presso la DCA di Linate una<br />

riunione di coordinamento tra la scrivente Direzione del Sistema Direzionale di Milano<br />

e codeste società per l’adeguamento....”. Firma: il dirigente del Sistema Direzionale di<br />

Milano, Dottor Francesco Federico. Caspita che esercita le sue funzioni, le sue<br />

responsabilità!<br />

E poi vi ho già fatto vedere, ma ve lo ricollego, emette notam da ENAC DCA Linate ad<br />

ARO, CAV Linate, il direttore del Sistema Direzionale di Milano Federico.<br />

Adesso parleremo delle reazioni di ENAC, sono importanti, al fatto. Anticipiamo,<br />

ancora riunione del 12 gennaio 2001, a Linate, l’ENAC è rappresentata dalla Dottoressa<br />

Mercanti. La Dottoressa Mercanti inizia informando che il giorno 9 c’è stata una<br />

riunione, la Dottoressa Mercanti dà quindi lettura del verbale di tale riunione, nonché<br />

della lettera di trasmissione del direttore del Sistema, Dottor Francesco Federico.<br />

Non ci possono chiedere di affermare una situazione da Ancien Régime: Federico è<br />

responsabile, molto responsabile.<br />

La direzione di Linate era affidata, in maniera sorprendente, leggete gli articolo 56 e 57<br />

della Legge sugli impiegati dello Stato e sulla dirigenza, l’interim, il ruolo che svolge<br />

Fusco, che non ha titolo, non è dirigente, è per definizione temporaneo. E in diritto<br />

pubblico l’interim, l’esercizio di mansioni superiori, pacificamente - caterva di<br />

giurisprudenza del Consiglio di Stato - non comporta l’effetto del diritto privato, non si<br />

ha diritto poi ad insediarsi nelle mansioni superiori svolte. È una situazione transeunte e<br />

l’interim di Fusco dura fino ad oggi, ancora, dopo l’incidente di Linate. E gli articoli 56<br />

e 57 della Legge dicono che dev’essere tre mesi, sei mesi. E che cosa dice l’articolo 21<br />

per i dirigenti, richiamato dal regolamento di pianta organica? “I risultati negativi<br />

dell’attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli<br />

obiettivi...” vi ricordate la produzione di Federico? Gli obiettivi sono stati... gli obiettivi<br />

sono una cosa, l’Ente si organizza, sceglie, si dà delle linee di raggiungimento di certi<br />

specifici obiettivi, ma l’attività amministrativa, l’azione amministrativa di fondo,<br />

articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo, la sicurezza degli aeroporti, quella non può essere<br />

scritta o non scritta in un obiettivo, quella c’è sempre. Per assicurare quell’azione<br />

amministrativa sono state conferite le funzioni in anticipo, con il conseguente<br />

trattamento economico, a Federico. “I risultati negativi dell’attività amministrativa e<br />

della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le<br />

garanzie, comportano per il dirigente interessato la revoca dell’incarico”.


È studiata questa situazione, la cosiddetta responsabilità dirigenziale, che è diversa dalla<br />

responsabilità amministrativa. Non c’è bisogno di aver causato il danno, di aver violato<br />

le norme da cui discende la responsabilità amministrativa: la responsabilità dirigenziale<br />

è di più, mutuata dal sistema delle compagnie private. “Tu dirigente non mi piaci più,<br />

non ha fatto bene, via!”. Questa è la responsabilità di dirigenti, adesso: lo Stato li ha<br />

voluti in questo modo! Federico sta lì, abbiamo visto sfilare davanti ad un Tribunale<br />

della Repubblica i dipendenti ENAC Rossetti, Di Furia, Contardo, davanti ai loro capi:<br />

che cosa ci potevamo aspettare, di chiarezza? Abbiamo la voce flebile della signora<br />

Rota che non è potuta venire “Da quando Federico è il capo, eh, certo che prendiamo<br />

disposizioni da lui, ci mancherebbe altro”. Anche Contardo, con l’aiuto di qualche<br />

contestazione, ce lo viene a dire. ENAC si è arroccata in una maniera disgustosa, e ci<br />

sono quei pezzi di carta come provvedimento di attuazione del 19 novembre, fino allora<br />

non esisteva.<br />

Qual è stata la stella polare del mio Ufficio per definire quali erano i miei doveri? Il<br />

dovere di elevare un’imputazione, l’articolo 27 della Costituzione, la civiltà giuridica, la<br />

cultura giuridica che parla della individuazione dei soggetti responsabili nell’ambito di<br />

un’attività d’impresa. Rispondono della sanzione penale, delle conseguenze penali, le<br />

persone che hanno effettivamente il dovere e il potere di tenere il comportamento<br />

corretto, nel modo doveroso che avrebbe evitato l’evento dannoso.<br />

Io su questa base ho misurato il mio dovere di elevare le imputazioni, e sono andata a<br />

vedere le mansioni specifiche.<br />

Fusco: 714, 719, 725, Codice della navigazione e 1 e 2 Decreto Legislativo ENAC.<br />

Federico: articoli 10 e 11 del Regolamento ENAC, è la sua funzione di sovra ordinato e<br />

di dirigente responsabile di quelli che gli stanno sotto.<br />

C’è qualche movimentino anche in quella nota del 19 dicembre che sembrerebbe voler<br />

portare... se c’è forse uno che possiamo buttare dalla Torre è il Capo Dipartimento<br />

Sicurezza, quel buon Imparato, non so bene i motivi che possano aver determinato. Beh,<br />

allora leggiamo quali sono - io le ho lette - quali sono le mansioni del Capo<br />

Dipartimento Sicurezza, qual è la sua job, che cosa c’è scritto che deve fare, è l’articolo<br />

6 del Regolamento di pianta organica, area regolamentazione e sicurezza: c’è scritto che<br />

“Al Capo Dipartimento Sicurezza si rapportano i dirigenti di area”, non c’è scritto “si<br />

rapportano le DCA”.<br />

Il sistema prevede che alla sicurezza si arrivi dalle aree, e gli incarichi sono... le unità<br />

organizzative dell’area, 2), sono di tipo sistemico, svolgono attività di analisi, studio,<br />

ricerca, provvedono all’analisi, provvedono ad effettuare studi e ricerche, sviluppano le<br />

proposte relative ai requisiti, provvedono alla... C’è scritto: questo input regolamentare<br />

di sistema è stato assolto dal Dipartimento, dalle infrastrutture aeroportuali, da<br />

regolamentazione e sicurezza: sì, la messe di circolari, rivolte a chi? Agli operativi<br />

responsabili. E su Linate c’è Federico, che è un dirigente di pari grado rispetto al<br />

Dipartimento Sicurezza, quelli centrali, è a Federico che spetta controllare. E conosceva<br />

Linate e conosceva anche Fusco.<br />

Che cosa avrebbero dovuto fare questi signori, in concreto, i signori di ENAC? Gualano<br />

l’abbiamo già detto molto chiaramente. Avrebbero dovuto fare prima esattamente quello<br />

che hanno fatto dopo, e quello che hanno fatto sempre nei rapporti con ENAV e con<br />

SEA. Le reazioni di ENAC al disastro: il 9 ottobre 2001 ENAC convoca una riunione,<br />

che si tiene il 17 ottobre, per affrontare il problema della segnaletica e delle procedure<br />

da adottarsi ai sensi del DOC 9476 ICAO. Verbale di riunione 17/10/2001: leggo<br />

soltanto due passaggi cruciali, visto che ogni direttore ha posto in essere procedure che<br />

regolamentano l’attività aeroportuale, sia del traffico in volo che a terra in condizioni di<br />

bassa visibilità, a Milano non se ne parlava dal 1985 e nel frattempo erano accadute<br />

tante cose, e si era spento il radar soprattutto.


“Viene sollecitato un coordinamento tra ai rappresentanti di ENAV locale e la DCA,<br />

ove non fosse avvenuto, per tarare le disposizioni generali di cui al DOP 2 e 97 sulle<br />

realtà locali, tenendo conto del sistema aeroportuale, delle piste, vie di rullaggio, dei<br />

sistemi luminosi disponibili e in generale di tutto quanto possa incidere sulla<br />

movimentazione a terra degli aeromobili e veicoli”.<br />

Elenco adesso i momenti cruciali, ma poi in questo fascicolo è inserita tutta la<br />

documentazione inerente le reazioni di ENAC post 8 ottobre.<br />

Il 10 ottobre 2001 ENAC dispone che R6 sia utilizzato solo per liberare la pista in<br />

condizione di ottima visibilità. Questa disposizione di movimentazione è tuttora in<br />

essere. Ho prodotto all’ultima udienza l’ordinanza gennaio 2004, adesso in vigore. R6<br />

non si può più utilizzare se non per liberare la pista. È una decisione come un’altra,<br />

utilizzarlo nell’altro senso non era affatto vietato dalle norme internazionali, anzi, il<br />

DOC 444 dice che “Quando è utile per le esigenze di speditezza del traffico si attraversa<br />

la pista”. Le esigenze di speditezza del traffico, si deve attraversare la pista in sicurezza,<br />

la pista deve essere protetta.<br />

Se hanno definito questa inibizione per un fatto emotivo posso anche capirlo, se l’hanno<br />

definita inseguendo la logica della scorciatoia mi sta meno bene. Quella strada si poteva<br />

percorrere, andava messa in sicurezza.<br />

Il 22/10/2001 ENAC dispone che le condizioni di visibilità III del DOP 2 e 97<br />

corrispondano a quelle del DOC 9476, quindi 400 metri di visibilità, un aeromobile per<br />

volta.<br />

Nello stesso giorno, 22/10/2001, ENAC dispone che sotto i 550 metri di visibilità, negli<br />

aeroporti in cui non sia verificata un’adeguata implementazione della segnaletica e degli<br />

AVL, il movimento degli aeromobili si riduce ad uno per volta.<br />

Stesso giorno, 550 metri da un parte e 400 metri dall’altra! Che senso ha? Ma hanno<br />

scritto che il DOP 2 e 97 definiva in maniera soggettiva e poco chiara, definiva un’altra<br />

cosa, definiva la procedura valevole per i dipendenti di ENAV, non si occupava del<br />

sistema.<br />

Chi si deve occupare del sistema lo dice il manuale SMGCS, leggetelo, i responsabili di<br />

sistema, l’Airdrome Authority e il Servizio del traffico aereo.<br />

L’Airdrome Authority a Milano si suddivide anche per una parte di responsabilità<br />

rispetto al gestore aeroportuale, perché tutte quelle attività intese alle realizzazioni e alle<br />

manutenzioni sono del gestore aeroportuale, che obbedisce... nel documento di ENAC,<br />

ricostruzione dell’incidente di Linate, c’è qualche suggestione sulla definizione di<br />

gestore totale di SEA. Ecco, gestore totale non ha nessun senso autocratico, vuol dire<br />

semplicemente che SEA gestisce tutti i servizi aeroportuali che non sono riservati agli<br />

altri, per esempio non il traffico aereo, e quindi l’aerostazione, le piste, i bagagli, tutto<br />

insieme; può esistere invece un sistema di affidamento in concessione frazionata dei<br />

vari servizi. Ho allegato Enciclopedia del Diritto Aerodromi ed Aeroporti, un buono<br />

studio che chiarisce bene questa cosa: gestore totale.<br />

Il 12/10/2001, presso l’aeroporto di Linate, si tiene una riunione indetta e presieduta dal<br />

responsabile del Sistema Direzionale di Milano, che esiste, che determina la chiusura<br />

temporanea di R6, ne definisce la installazione di segnaletica sul raccordo.<br />

Il 2/11/2001 si tiene una riunione indetta dal direttore generale di ENAC per la<br />

definizione di linee guida per le operatività in bassa visibilità presso gli aeroporti di<br />

Linate e Malpensa. Vi partecipa Federico.<br />

Ecco, qui comincia ad accadere qualcosa di molto importante, serve molto per capire: è<br />

quella situazione per cui io ho scritto anche, come contestazione nei confronti di<br />

Gualano, che comunque se voleva tergiversare sul radar per qualche suo giochino, e si<br />

voleva scoprire perché si doveva scoprire, doveva attivare le strutture sottostanti della<br />

sua società per l’adozione di misure succedanee, non alternative. Succedanee perché?


Perché non c’è alternativa al radar. Perché l’utilizzazione dell’aeroporto di Linate, così<br />

come stabilita da volontà politica, doveva per forza avvalersi del radar perché altrimenti<br />

succedeva quello che è successo dopo, dove si sono dati da fare per trovare, in assenza<br />

del radar, a novembre, si stava implementando, come sappiamo, le soluzioni alternative:<br />

mettiamo i cartelli, facciamo i punti di riporto, stabiliamo... Hanno fatto tante cose, ma<br />

tutte queste cose non bastavano a far andare Linate.<br />

Dice la riunione del 2 novembre in sede centrale ENAC, abbiamo partecipato, anche i<br />

rappresentanti di compagnie di navigazione, per esaminare le forti istanze, sia degli<br />

operatori aeroportuali che dell’utenza, in relazione alle restrizioni dell’operatività<br />

verificatesi su alcuni aeroporti del nord a seguito delle disposizioni cautelative ENAC al<br />

riguardo delle condizioni di visibilità III in rapporto al DOP 2 e 97. Da questa riunione è<br />

scaturita la necessità, in attesa di una urgente implementazione di procedure radar<br />

SMGCS... “Sì, stiamo facendo, certo”, quello che già bisognava fare prima, perché poi<br />

bisogna sempre prevedere che uno strumento come il radar abbia l’avaria, e quindi ci<br />

deve essere sempre la procedura succedanea. Non può essere la regola che soddisfi<br />

l’obbligo del pubblico servizio perché è urgente, il radar, per fare andare Linate come<br />

deve andare.<br />

Il 5 novembre 2001 Federico presiede una riunione in cui si definisce il valore di 200<br />

metri di visibilità, non i 400 metri del DOP: sarebbe stato assurdo, non i 550 metri che<br />

sono la sanzione massima dell’annesso 14, ma che era insufficiente a Linate perché a<br />

Linate si sarebbe dovuto dire 700 metri. Federico definisce il valore di 200 metri di<br />

visibilità quale limite per la movimentazione di più di un aeromobile sull’area di<br />

movimento di Linate. E le reazioni sono di questo tipo: “Resoconto riunione del 5<br />

novembre 2001. Sia i controllori ENAV che i rappresentanti di compagnia evidenziano<br />

la notevole riduzione di capacità che si crea sull’aeroporto di Linate, in particolare al<br />

mattino”. Ricordate quello che vi ha detto Gammino, su quella condizione<br />

meteorologica particolare su Linate? Tutti i giorni si va sotto i 200 metri, poiché<br />

spessissimo l’RVR scende sotto i 200 metri, aggravata ancora dal fatto che molti<br />

aeroporti del nord si trovano ad avere le stesse limitazioni, per cui i dirottamenti non<br />

avvengono più su aeroporti abbastanza vicini.<br />

Sempre i rappresentanti di compagnia dichiarano che il calo di passeggeri è veramente<br />

notevole, e lo indicano nel 30% ed oltre nell’ultima settimana, non nascondono le loro<br />

grosse preoccupazioni, che continui un notevole disagio., anche con le procedure che<br />

andremo ad attuare. “Dichiarano altresì che vista la peculiarità di Linate, in relazione<br />

alla bassa visibilità che molto spesso si verifica nelle ore del mattino, sarebbe stato<br />

molto più opportuno indicare un limite RVR di 175 metri, invece che di 200, per dare<br />

inizio alla movimentazione di un aeromobile alla volta nell’area di movimento”.<br />

Il Dottor Federico interviene per puntualizzare che proprio tutte le grosse problematiche<br />

esposte dovrebbero spingere gli enti preposti a dotare anche l’aeroporto di Linate di un<br />

sistema SMGCS completo di radar.<br />

Il radar era indispensabile a Linate.<br />

Il 12 novembre 2001, riunione presieduta dalla Dottoressa Mercanti, definisce<br />

l’abbassamento del limite di 200 metri di visibilità per il movimento di un aeromobile<br />

alla volta in quello di 150 metri.<br />

200 metri era già insopportabile.<br />

Il 14 novembre 2001 il direttore dell’aeroporto di Linate emette l’ordinanza 105/01 con<br />

la quale recepisce il limite dei 150 metri di visibilità per la limitazione della operatività<br />

aeroportuale.<br />

E poi ci sono altri documenti ordinati che il Tribunale potrà consultare.<br />

È chiarissimo: Linate senza radar non poteva funzionare. Certo, avrebbero dovuto<br />

implementare le procedure succedanee al radar, ma se lo avessero fatto prima, così


come l’hanno fatto subito dopo, doverosamente, avrebbero clamorosamente scoperto il<br />

problema determinato dall’assenza del radar.<br />

Gualano sarebbe stato messo in un angolo. Copre il radar, l’assenza di qualsiasi<br />

procedura, anche copre l’assenza del radar.<br />

Io ritengo che l’affermazione del diritto e della civiltà giuridica non consenta che la mia<br />

richiesta di affermazione di responsabilità penale degli imputati.<br />

Per quanto la definizione delle imputazioni vi è contestata per tutti, fuorché per<br />

Zacchetti, l’aggravante dell’articolo 61 numero 3 Codice Penale, la colpa con<br />

previsione. Devo dire mi sembrava così evidente, per quelle che erano le regole<br />

dell’arte, che questi signori avessero agito vedendo il mostro che avevano generato...<br />

All’esito del dibattimento ho maturato la convinzione che il problema vero sia quello di<br />

una gravissima incapacità gestionale. Io non so che cosa sia peggio: non capire, non<br />

vedere oppure la sbruffoneria di chi vede e ritiene di avere comunque i mezzi di evitare.<br />

Considerata anche quella che è la migliore dottrina del settore, ho uno studio di Pagliaro<br />

molto interessante sulla colpa con previsione, vi deve essere la concreta visione e<br />

previsione del fatto dannoso, e concretamente rispetto a quel fatto si deve agire con la<br />

sicurezza di saper comunque evitarlo. Si deve vedere la persona che ti attraversa la<br />

strada davanti e continuare ad andare velocissimi perché tanto... Invece questi signori<br />

non lo hanno visto, il mostro, all’intersezione tra R6 e la pista per gravissima incapacità.<br />

Sono stati effettuati in larghissima misura interventi di risarcimento del danno senza<br />

nessun apporto personale degli imputati. Le posizioni residue, a fronte delle offerte<br />

reali, ritengo che non possano condurre alla negazione comunque, oggettivamente,<br />

dell’esistenza dell’attenuante, così come possono essere riconosciute le circostanze<br />

generiche in considerazione dell’incensuratezza degli imputati, delle condizioni di vita<br />

individuale e familiare, che sicuramente non danno rilievi negativi. Entrambe le<br />

attenuanti possono essere considerate solo equivalenti rispetto alle contestate aggravanti<br />

di gravissime, totali, radicali violazioni e negazioni del dovere di pubblico servizio,<br />

della pubblica funzione. Pubblica funzione, lo Stato regolatore, l’ente pubblico<br />

regolatore e vigilante per la sicurezza di tutte le persone: non solo cittadini, cittadini del<br />

mondo. Siamo sotto gli occhi del mondo.<br />

La Procura della Repubblica affida con grandissimo rispetto e grande fiducia alla<br />

Magistratura autonoma e indipendente della Repubblica Italiana, al Giudice naturale<br />

Tribunale di Milano, il dire il diritto su questa storia.<br />

Chiedo che Federico Francesco, Fusco Vincenzo e Gualano Sandro siano dichiarati<br />

responsabili del reato loro ascritto. Le due imputazioni sicuramente sono unificate<br />

perché trattasi di concorso formale dei reati; la contestazione del 449 capoverso, così<br />

come la contestazione della causazione di 118 perdite di vite umane è attinente ad una<br />

fattispecie non bilanciabile. Pacifica la giurisprudenza, sono ipotesi 449 capoverso,<br />

caduta di un aeromobile, e nel nostro caso è indiscutibile, c’è stata, è fattispecie<br />

autonoma, l’omicidio colposo plurimo è una unificazione quoad penam di un concorso<br />

formale, non è una aggravante, quindi unificati perché dal concorso formale le due<br />

imputazioni.<br />

Chiedo che Federico Fusco e Gualano siano condannati ciascuno alla pena di 8 anni di<br />

reclusione.<br />

Zacchetti stesso discorso di unificazione, sia condannato alla pena di 3 anni e 10 mesi di<br />

reclusione.<br />

Visti gli articoli 31, 32 bis e 33 Codice Penale chiedo l’applicazione della pena<br />

accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e servizi per una durata pari alla pena<br />

richiesta per tutti gli imputati. Per Gualano Sandro l’interdizione dagli uffici direttivi<br />

delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso tempo.<br />

Si dispone una breve sospensione dell’udienza. Il Tribunale rientra in aula e si procede come di


seguito.<br />

* * * * * *


Viene data la parola alla Parte Civile, Avvocato Paolo Dondina per l’arringa.<br />

AVV. DONDINA – Difendo Paolo Pettinaroli, un uomo coraggioso che ha avuto la forza di<br />

trasformare il suo dolore e quello dei suoi familiari, amici e di tutti quelli che lo hanno<br />

seguito in questa battaglia in un impegno, un impegno solenne, quello per parte sua e<br />

nei limiti delle sue possibilità e dei tempi di vita che ancora lo attendono, e ci<br />

auguriamo per molto tempo, di far sì che questa vicenda drammatica che ha segnato<br />

tante famiglie, che ha colpito non solo in Italia ma nel mondo per la devastazione<br />

provocata, per i modi in cui è avvenuta, si trasformi in qualcosa di positivo, si trasformi<br />

in una battaglia che serva nel futuro a salvare delle vite. Quello che Paolo Pettinaroli,<br />

modestamente per mio tramite, intende qui in partenza e dall’inizio indicare è quello<br />

che fatti del genere non dovranno più avvenire in un paese civile, che dal 1944 ha<br />

aderito alla convenzione di Chicago, un paese che per molti versi è considerato tra i<br />

paesi più civilizzati e all’avanguardia, un paese che non si può assolutamente<br />

permettere quanto è avvenuto.<br />

Detto questo io ritengo di condividere appieno la puntuale, approfondita, documentata<br />

ricostruzione dei fatti di questo Pubblico Ministero. Oggi io parlo, e il Pubblico<br />

Ministero vi ha formulato le sue richieste, esattamente 29 mesi dopo il fatto, e in<br />

un’aula di giustizia italiana, per un processo di questa complessità, è sicuramente un<br />

record. Questo però non significa che non siano state rispettate appieno, ponendo<br />

innanzi un discorso di celerità, tutte le regole che sovrintendono e garantiscono a tutte le<br />

parti il diritto, in principalità agli imputati il diritto di difesa. Lo dimostrano circa<br />

quaranta udienze, arriveremo a una quarantina di udienze il 29 di marzo, se verrà<br />

mantenuto il calendario - penso di sì - e questo è un segnale di assoluta sensibilità, ma<br />

anche di volontà di arrivare a una risposta, e la risposta che tutti aspettiamo da questo<br />

Tribunale è una risposta di giustizia, è una risposta equilibrata che sappiamo che questo<br />

Tribunale saprà dare.<br />

Condivido la tesi portante sostenuta dal Pubblico Ministero, il leitmotiv: in questo<br />

processo, lo abbiamo percepito mille volte, madama la burocrazia ha celebrato la<br />

propria autoassoluzione. Basta la anche superficiale lettura delle relazioni, delle<br />

ricostruzioni, delle commissioni d’inchiesta disposte all’interno ENAV, ENAC e dal<br />

Ministro Lunardi per avere la percezione non solo di quello che i giornali all’inizio<br />

avevano indicato come lo scaricabarile, ma non lo ha indicato solo il giornale, come<br />

riflesso e come opinione di qualche cosa che era stato percepito e detto anche in altra<br />

sede, cioè nel Parlamento, lo scaricabarile si sente da tutte le parti, è il leitmotiv di<br />

questo processo.<br />

È chiaro che la parte più difficile per questo Difensore, che ha un contatto diretto non<br />

solo con Paolo Pettinaroli ma con tutti i parenti delle vittime, che pur risarciti<br />

partecipano a questo processo perché è il loro processo, è la loro vicenda umana, che mi<br />

è difficilissimo spiegare loro che questo processo potrebbe finire con una dichiarazione<br />

di non responsabilità ascrivendolo a una mera fatalità, a un fatto impossibile da<br />

spiegare, sol che si seguisse la linea difensiva dei quattro imputati di questo processo<br />

che ci hanno detto, in sintesi, l’Amministratore Delegato di ENAV “Io avevo tanti<br />

compiti da espletare, ero arrivato da poco, avevo predisposto un organigramma che<br />

assegnava ad ognuno il suo compito,io nulla sapevo del radar, del radar ho saputo<br />

soltanto dopo i fatti, mi sono azionato e in poco tempo siamo riusciti ad allestire il<br />

radar”. Questo è difficilissimo da spiegare a chi di legge non si intende. Come pure è<br />

difficile spiegare la tesi difensiva di un Fusco, direttore di aeroporto, che non conosce il<br />

DOP 2 e 97 o il Weather Condition, le regole che guidano il controllore di volo, che<br />

guidano l’operato dei piloti, che guidano tutti coloro che sull’aeroporto operano in tutte<br />

le condizioni di visibilità, ma particolarmente nelle condizioni di bassa visibilità


com’era l’8 ottobre, e che il suo compito era quello di recepire le istanze di altri, perché<br />

di altri erano le competenze per quanto si riferisce alla segnalazione orizzontale e<br />

verticale, le competenze relative agli impianti, ai segnali luminosi, agli AVL, alle stop<br />

bars e via dicendo. Era sì colui che convocava, aveva per legge o per disposizione<br />

regolamentare che proveniva dall’alto, e quindi con valore di legge, il compito di<br />

presiedere il CASO, il Comitato Aeroportuale della Sicurezza Operativa, ma non aveva<br />

nessun potere di iniziativa perché è vero sì che compilava l’ordine del giorno, ma<br />

quest’ordine del giorno doveva pervenirgli su istanza dei vari interessati agli argomenti<br />

da trattare. Dice “È vero, sì, avevo un potere regolamentare e di ordinanza, ma questo<br />

potere io esercitavo solo su input di altri”. E questo è difficile da comprendere,<br />

soprattutto coordinato al disposto inderogabile dell’articolo 719 che assegna e stabilisce<br />

e fissa i compiti del direttore di aeroporto, regola e vigila. È difficile spiegare a tanta<br />

gente come Federico si possa, il potente, il dirigente di categoria a), il dirigente che<br />

discende i suoi poteri direttamente dal Direttore Generale Di Palma, l’ENAC non aveva<br />

un Amministratore Delegato, aveva un Consiglio di Amministrazione, un Presidente e<br />

un Direttore Generale, direttamente dal Direttore Generale discendeva la posizione di<br />

Federico, ben ve l’ha spiegato il Pubblico Ministero, non ripeterò una parola di quello<br />

che ha detto il Pubblico Ministero.<br />

Ebbene, qual è la difesa di Federico? “Io sì ho ricevuto questo incarico ai primi di<br />

gennaio del 2001, ma però il regolamento, la norma che mi assegnava in effetti le<br />

funzioni, interviene solo dopo l’approvazione Parlamentare, che è del giugno del 2001,<br />

e quindi in quel lasso di tempo dal primo o 2 gennaio del 2001 fino al giugno io avevo<br />

soltanto un’etichetta, non potevo assolutamente svolgere alcuna funzione”, “E dopo?”,<br />

“Eh, dopo sì”, rispondendo a mia domanda, il Tribunale ricorderà “facevo parte di un<br />

comitato, di una commissione di esperti di cui di diritto facevano parte i due dirigenti di<br />

area, Sistema di Roma e Milano, ma però sapete come vanno le cose in Italia, la<br />

burocrazia, queste commissioni non si erano riunite e comunque avevano dei<br />

programmi ma molto in avanti, e quindi non ho fatto niente. In più non avevo personale<br />

sotto di me, anche l’avessi voluto non ho fatto niente, è successo Malpensa”. Riceve<br />

direttamente una missiva molto chiara, ricordato dal Pubblico Ministero, del dirigente<br />

del Servizio Sicurezza di ENAC, Imparato, che gli chiede di monitorizzare l’aeroporto;<br />

ma questa lettera è indirizzata a tutti i capi, a tutte le direzioni aeroportuali, e dice “Ma<br />

non era mio compito. Io sì, da quel momento, dal giugno, ero responsabile per quanto<br />

riguardava le mie funzioni anche di Linate, però non era mio compito, c’era il direttore<br />

dell’aeroporto”. Lo scaricabarile.<br />

Ed è difficile spiegare alla mia gente, perché sono diventate la mia gente, ho condiviso<br />

tante loro pene e sofferenze, è difficile spiegare che anche Zacchetti, che pure il<br />

Pubblico Ministero, attraverso le sue richieste, ha indicato come la persona di più basso<br />

profilo nelle gerarchie pur ricoprendo una posizione di garanzia, attraverso una richiesta<br />

di pena che è notevolmente differente, è difficile spiegare quello che non ha detto<br />

direttamente il controllore Zacchetti, al quale può anche andare un certo tipo di simpatia<br />

umana, ma questo non mi consente di venir meno al mio dovere di Difensore di una<br />

Parte Civile, e quindi di proseguire nel mio cammino cercando di dimostrarvi che anche<br />

la sua posizione è di responsabilità; dicevo Zacchetti non ha reso interrogatori, e questa<br />

era una sua facoltà, un suo pieno diritto, ma ha parlato attraverso i suoi consulenti<br />

tecnici. E i suoi consulenti tecnici hanno ricostruito una vicenda che non è la vicenda<br />

che la Dottoressa Gravina, che ha vissuto questa tragedia dall’inizio, vi ha illustrato e<br />

documentato, non è la vicenda - ritengo - che voi vorrete... potrete e vorrete ricostruire<br />

in Camera di Consiglio attraverso l’esame delle acquisizioni probatorie, documentali e<br />

testimoniali. Vi hanno detto in buona sostanza, sintetizzando al massimo i consulenti<br />

tecnici dello Zacchetti, che lo Zacchetti aveva dato un’autorizzazione e delle istruzioni


per imboccare e rullare sulla R5, e ci hanno ricostruito una situazione che non è quella<br />

reale, cioè che i piloti del Cessna, i due piloti tedeschi, per inciso quello che era indicato<br />

nel piano di volo il comandante dei quattro piloti coinvolti nella runway incursion e in<br />

tutto quello che poi è successo era quello con il maggior numero di ore di volo, 8 mila<br />

ore di volo contro le 4 mila degli altri tre piloti, che avevano 36 anni. Ebbene, si dice i<br />

due piloti tedeschi erano convinti di avere imboccato R5 e proseguivano per R5. Questa<br />

è una divarificazione rispetto a quello che una costruzione logica e documentale<br />

consente, cioè i piloti del Cessna hanno imboccato per errore, arrivati al bivio, per la<br />

confusione delle scritte – e su questo non spendo ulteriori parole – R5 e R6 sono<br />

assolutamente sovrapponibili dalle fotografie, dai filmati e da tutto, poteva essere R5 o<br />

R6, si sono confusi al momento dell’imbocco ma hanno poi proseguito probabilmente,<br />

anzi, sicuramente convinti di essere su R6. Lo vedremo quando parleremo<br />

specificatamente della posizione di Zacchetti.<br />

E allora anche questa difesa, secondo cui non vi è stato errore da parte del controllore<br />

che ha fatto tutto quello che le norme gli imponevano, per cui è diventato inevitabile<br />

quel fatto, non è corrispondente a verità, e cercherò di dimostrarlo. L’impegno<br />

comunque è quello – e faccio mio quel motto – di non dimenticare, perché io sono<br />

convinto e anticipo che la vostra sentenza segnerà un momento storico, non soltanto nel<br />

modo di amministrare la giustizia, perché questa è una scelta che avete fatto tanti anni<br />

fa, è un giuramento che avete fatto, e questa è una certezza da parte di tutti noi, ma<br />

quello di indicare una strada. E credo che il mondo attenda che su questa materia la<br />

Magistratura indichi in modo corretto e super partes una strada. Il Pubblico Ministero,<br />

dopo che è stata acquisita la relazione conclusiva dell’agenzia, ha senza mezzi termini,<br />

secondo il suo carattere e la sua schiettezza che certamente tutti apprezziamo, ha<br />

criticato anche questa relazione perché ritiene che in qualche misura anche questa<br />

relazione risponda a una logica che non è la logica della ricostruzione dei fatti davanti a<br />

un Tribunale. Io ho voluto però... non prendo posizione in questo senso, ho voluto solo<br />

che venisse acquisita questa relazione per le parti diciamo informative e documentali su<br />

quanto è stato fatto e su quanto è stato condiviso da altre cinque nazioni, o dagli esperti<br />

pari grado di altre cinque nazioni.<br />

Io, signori del Tribunale, e vi chiedo scusa in anticipo, ma lo devo fare, sento che lo<br />

devo fare, ho diviso il mio intervento dando per scontato che la ricostruzione storica e<br />

documentale sarebbe stata opera del Pubblico Ministero, salvo qualche piccolo<br />

passaggio integrativo che farò esaminando le singole posizioni, ho pensato di dovere<br />

portare all’attenzione alcuni, e forse qualcosa di più di alcuni, cenni sulla nozione di<br />

colpa, sull’attività pericolosa, sulla posizione di garanzia, sul nesso di causalità, sul<br />

valore della normativa ICAO e anche ultimo, ma non meno importante, l’argomento<br />

delle deleghe e dell’obbligo giuridico.<br />

Partendo dal capo d’imputazione noi sappiamo che le contestazioni elevate sono quelle<br />

di comportamento omissivo in proprio o commissivo mediante omissione. Omissivo in<br />

proprio, sappiamo, significa che vi è stato un evento, un evento di danno, o comunque -<br />

per quanto si riferisce all’omicidio colposo, per quanto si riferisce al reato di disastro<br />

colposo aereo - a un reato di pericolo, ecco perché è un inciso; diventa secondo me<br />

rilevante nel contesto della valutazione dei comportamenti anche, e lo ha fatto il mio<br />

consulente tecnico Bosello, l’indagine sul piano di emergenza, che nella specie era<br />

totalmente fallito. Poteva sembrare un fuor d’opera quel capitolo sul piano di<br />

emergenza, ma quel capitolo è stato posto proprio per individuare delle responsabilità<br />

aggiuntive od omissive da parte di chi aveva la responsabilità di attuare, di predisporre e<br />

far attuare quel piano di emergenza che è completamente fallito, nell’ottica di una<br />

imputazione di disastro colposo, reato di pericolo.<br />

Finché il Tribunale non mi dirà “No, smetta, ce le dia”, io penso di dover leggere,


perché è più concentrato quello che ho fatto, anche se questo viene meno, per un<br />

momento, al dovere di oralità, questo però, mi perdonerà il Tribunale, è un processo<br />

particolare, soprattutto documentale. E allora: “Sulla nozione di colpa il fondamento<br />

della responsabilità colposa è dato dalla prevedibilità del pericolo, sia dalla possibilità<br />

che ha l’uomo coscienzioso e avveduto, l’homo eiusdem professionis et condicionis di<br />

cogliere che un certo evento è evitabile adottando certe regole di dirigenza. In secondo<br />

luogo il giudizio di prevedibilità, al pari di quello di evitabilità, va effettuato ex ante e ai<br />

fini dello stesso deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita a<br />

una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione dell’evento<br />

dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione”.<br />

Questo non lo dice la dottrina, lo dice la Cassazione del ’92 che allego. “Il principio di<br />

affidamento secondo il quale ogni consociato può confidare che ognuno si comporti<br />

adottando le regole precauzionali riferibili al modello di agente proprio delle attività che<br />

di volta in volta viene in questione, e in virtù del quale ognuno deve evitare unicamente<br />

i pericoli scaturenti dalla propria condotta” questo va visto anche nell’ottica<br />

dell’articolo 41, come vi ha ricordato il Pubblico Ministero, le concause e secondo il<br />

capo d’imputazione “non può essere invocato quando colui che si affida sia in colpa per<br />

aver violato determinate condotte”. Anche qui è la Cassazione 6/12/90 Bonetti, e una<br />

Cassazione del ‘92 1493, che allego. Cassazione Bonetti è quella ricordata dal Pubblico<br />

Ministero, una sentenza basilare, ritengo, quella del disastro di Stava che verrà<br />

richiamata più volte in questo mio intervento. “Nel reato colposo l’evento deve apparire<br />

come una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a<br />

prevenire. Il rischio è divenuto una dimensione della nostra società” e questa è<br />

un’evoluzione della nozione di colpa in base ovviamente ai tempi “che è stata definita<br />

appunto come la società del rischio. Non solo il rischio tradizionale ma anche nuovi<br />

rischi, che colpiscono tutti gli uomini e si presentano in modo indefinito, sia con<br />

riguardo al numero dei colpiti sia rispetto all’entità e alla durata dei danni che possono<br />

presentarsi. Proprio il rischio crescente insito nell’agire umano esige da ciascuno un<br />

impegno costante di autocontrollo, attenzione, cautela e diligenza nell’esercizio di<br />

qualsiasi attività sociale. Ciò conduce a ritenere la colpa criterio d’imputazione<br />

sufficiente ai fini di un giudizio di responsabilità penale allorché sono in questione beni<br />

di rango elevato nella tavola dei valori costituzionali, ad esempio la vita e l’incolumità<br />

personale. D’altra parte vi è nella colpa un indubbio disvalore nell’agire, nella colpa<br />

cosciente per un’indebita fiducia della gente che non si avrà a realizzazione del fatto” e<br />

il Pubblico Ministero vi ha detto che questa aggravante che aveva contestato a suo<br />

giudizio non sussiste, e anche a mio, lo anticipo “malgrado l’astratta rappresentazione<br />

della sua possibilità, nella colpa incosciente o semplice per l’indebito mancato<br />

riconoscimento di quella stessa possibilità mediante l’impiego della diligenza<br />

necessaria. I reati omissivi impropri possono essere puniti a titolo di colpa quando lo<br />

sono le figure corrispondenti di reato commissivo” come dicevo prima omicidio,<br />

lesioni, incendi. Possiamo andare avanti, il profilo oggettivo della colpa, esiste un<br />

profilo oggettivo e un profilo soggettivo. “Il momento oggettivo della colpa è costituito<br />

dalla violazione di regole cautelari. Esse” come si evince esplicitamente dal 43<br />

“possono derivare da fonte giuridica o da fonte sociale. Sono costituite le prime da<br />

regole scritte e cristallizzate in leggi, regolamenti e cioè norme” questo può servire<br />

anche per individuare il discrimine sulle norme ICAO “cioè norme a carattere generale<br />

adottate dall’autorità pubblica per regolare lo svolgimento di determinate attività,<br />

discipline di carattere generale emanate da autorità pubbliche o private o indirizzate a<br />

una sfera più o meno ampia di persone”. Poi esiste... ecco, quello che è importante è che<br />

accanto a una colpa specifica esiste una colpa generica, che è quella di violazione, come<br />

sappiamo, delle tre, negligenza, imperizia e imprudenza “quale che sia la fonte però da


cui promana la regola scritta è essenziale, ai fini della configurazione della colpa, che si<br />

tratti di norme con specifiche finalità cautelari, che possono essere rigide o elastiche. La<br />

colpa oggettiva”, è la definizione che viene data da dottrina e giurisprudenza, “risponde<br />

al principio della tassatività. La misura soggettiva invece della colpa, in presenza di una<br />

condotta che viola una regola di diligenza oggettiva, il giudizio definitivo di colpa però<br />

si formula alla stregua della capacità personale del singolo agente, quella misura<br />

soggettiva della colpa è imposta da un’esigenza espressa dal concetto di colpevolezza.<br />

Non avrebbe senso un rimprovero dell’ordinamento al singolo per non aver osservato<br />

una regola di diligenza che secondo il suo livello individuale di conoscenze, energie ed<br />

esperienze non era in grado di osservare. L’assenza di una soggettivizzazione della<br />

colpa è, in radice, accettazione della logica della responsabilità oggettiva che è contraria<br />

noi sappiamo al nostro sistema”, anche per quanto si riferisce a quelle norme che più si<br />

avvicinano a un’ipotesi di responsabilità oggettiva, esercizio delle attività pericolose,<br />

nucleari, 2050, 51, eccetera. “La misura della colpa nei casi ora riportati è soggettiva<br />

perché ciò che rileva sono le note intellettuali o fisiche del singolo agente, come<br />

mancanza di intelligenza o di conoscenze, come incapacità o difetti fisici. Si tratta<br />

infatti di singoli tratti o dati personali che non avrebbe senso porre a suo carico e che<br />

invece sembra giusto considerare a suo favore. Mentre viceversa non avrebbe senso che<br />

tornassero a suo favore” e qui io sto pensando alla scheda, alle note caratteristiche di<br />

Zacchetti “dati caratteriali o morali quali l’indifferenza, la svogliatezza, la<br />

disattenzione, la superficialità”. Cioè è vero, se c’è una deficienza fisiologica, questa<br />

rileva ai fini dell’attribuzione della colpa anche generica; se però questa deficienza è<br />

indotta da questi elementi che poi sono sussumibili nella descrizione, nel modello<br />

normativo della negligenza, cioè il contrario della diligenza, o dell’imperizia, e non dico<br />

a questo Tribunale, che è maestro, e non vado oltre. “Molto importante è osservare che<br />

il grado d’incapacità fisico-intellettuale non può giovare all’agente quando la violazione<br />

della diligenza consista proprio nell’essersi assunto colpa per sussunzione un compito<br />

che non era in grado di assumere”. Qui poi, e non vi tedio oltre, si tratta dell’agente<br />

modello e di quello che la giurisprudenza anche più recente, c’è una giurisprudenza<br />

datata, ma una giurisprudenza recente che vi allegherò, ed è a disposizione. Attività<br />

pericolosa: ne ha parlato nella scorsa udienza di venerdì il Pubblico Ministero. Ha detto<br />

“Certamente l’esercizio di determinate attività, specie se poste in essere in violazione di<br />

regole anche non scritte, integra per le sue caratteristiche un’ipotesi di attività<br />

pericolosa, come prevista e regolata dall’articolo 2050”, che qui rileva soltanto come<br />

possibilità di affermare che queste condotte contenute nei capi d’imputazione sono<br />

anche riconducibili all’ipotesi del 2050 non perché se ne voglia ovviamente,<br />

travolgendo i nostri principi, invertire l’onere della prova, provami di aver fatto tutto il<br />

possibile.<br />

È brevissimo, vi cito una sentenza - che vi metto a disposizione - che ho trovato molto<br />

pertinente e originale nei suoi contenuti e recente, perché è del 5 ottobre 2001, del<br />

Tribunale Civile di Genova, Giudice unico Braccialini, in relazione a un episodio di<br />

bird strike. Cos’è il bird strike? Un volo di gabbiani è stato risucchiato dai motori di un<br />

jet e ha determinato la caduta di questo aereo con conseguenze anche per le vite umane.<br />

Nella causa civile la società proprietaria del jet, di questo aereo, ha chiamato in giudizio<br />

il Ministero dei Trasporti, l’ENAC e l’ENAV per sentirne affermata la responsabilità.<br />

C’è tutto un excursus su tutta la normativa che regola i compiti di questi enti, e per<br />

quanto si riferisce all’attività pericolosa il Giudice, secondo me acutamente, ritiene che<br />

“La gestione di un aeroporto rientri a pieno nell’esercizio di attività pericolosa quale<br />

definita dall’articolo 2050, sol che si considerino i seguenti due elementi: da un lato la<br />

natura intrinseca della navigazione aerea, che espone i passeggeri e gli equipaggi a<br />

rischio di incidenti. Da notare che, salvo i casi di attentato, i più gravi sinistri


avvengono non già in corso di navigazione” e questo ce l’hanno detto ampiamente<br />

anche i consulenti tecnici degli imputati, e in particolare il consulente tecnico di Fusco,<br />

Di Leoni, “ma nelle fasi di decollo o atterraggio, nelle vicinanze o immediatamente<br />

sulle piste aeroportuali. B) Dall’altro l’esistenza di un intero plesso amministrativo” e<br />

richiamo tutto quanto ci ha detto il Pubblico Ministero l’altro giorno e ha integrato oggi,<br />

il plesso amministrativo, raccordato al competente Ministero che si occupa direttamente<br />

della gestione dei beni del demanio aeroportuale, e ha citato l’articolo 145, “ovvero ne<br />

delega la gestione a soggetti abilitati, deve verificare non solo la funzionalità degli scali<br />

ma anche il rispetto delle procedure di prevenzione dei rischi legati a tali strutture<br />

pubbliche”. La Suprema Corte ha temperato quest’affermazione, sempre responsabilità<br />

per attività pericolosa quando si parla di navigazione aerea, ha temperato in questi<br />

termini e dice “È attività pericolosa tutte le volte in cui la navigazione aerea si esplichi o<br />

si svolga in violazione di norme che regolano, di anormalità o di pericolo”, ed è la<br />

Cassazione che conoscerete, 13 novembre ‘97, che vi produco, Quadrio contro<br />

Elitellina, anche questa è una Cassazione Civile, e la Cassazione che deve essere invece<br />

Penale del 19 luglio 2002 numero 10551 che vi allego.<br />

Sulla posizione di garanzia... Posso continuare o è troppo tedioso? Anche qui, invece la<br />

posizione di garanzia mi sono ancorato esclusivamente alla Cassazione “Componenti<br />

essenziali costitutivi della posizione di garanzia sono da un canto una fonte normativa<br />

di diritto privato o pubblico, anche non scritta” e qui io ricordo domanda del Presidente<br />

ad alcuni testi, ma poteva anche non essere scritta “dall’altro l’esistenza di un potere<br />

giuridico, ma anche di fatto, attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in<br />

grado, attivandosi, di impedire l’evento”. Cassazione quarta del ‘98, e ve la allego,<br />

numero 8217. Ancora “La posizione di garanzia con riferimento alla navigazione aerea<br />

sono specifiche, in genere tocca tutti i soggetti addetti, per il loro rapporto di servizio, a<br />

compiti pertinenti la sicurezza di volo a salvaguardia dell’incolumità personale di<br />

passeggeri, i quali si trovano nell’impossibilità di provvedere personalmente a<br />

difendersi dai pericoli che possono insorgere durante la navigazione. A tale fine tende la<br />

regolamentazione ICAO e gli annessi regolamenti tecnici in conformità alla<br />

convenzione di Chicago, seppure non di immediata applicazione se non nelle parti<br />

recepite in testi normativi”. È la Cassazione del ’98, un’altra Cassazione “ovvero<br />

recepita in disposizioni contenute nei regolamenti della compagnia aerea esercente il<br />

servizio”. Cassazione 19/6/98 7266, ricorrente il Procuratore Generale in procedimento<br />

Viviani. E ancora “La posizione di garanzia che viene in considerazione nel caso di<br />

specie è quella che si definisce ‘posizione di controllore su fonti di pericolo’. Posizione<br />

che oltre ad esigere che il titolare del bene da garantire e da proteggere si trovi<br />

nell’impossibilità di proteggere il bene medesimo”, nel caso del passeggero di aereo la<br />

vita è l’incolumità propria “vuole che il garante tenga sotto la sua sfera di signoria,<br />

perché rientrante nella sua sfera di appartenenza, la sorgente, cioè l’oggetto materiale o<br />

l’attività da cui si origina la situazione di pericolo a carico di terze persone. La<br />

posizione di garanzia, che sono inequivoca espressione... questo è un altro punto e<br />

passaggio importantissimo anche sotto il profilo di una corretta lettura dell’articolo 40<br />

capoverso, non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire. Sono<br />

inequivoche espressioni di una particolare solidarietà, hanno oggi un indubbio<br />

retroterra, un indubbio punto di riferimento in quella norma, articolo 2 della Carta<br />

Costituzionale, il principio solidaristico che vi ha ricordato il Pubblico Ministero, che<br />

ispirandosi - come da tutti riconosciuto in dottrina - al principio personalistico e del<br />

rispetto della persona umana nella sua totalità, esige nel riconoscere i diritti inviolabili<br />

dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,<br />

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale,<br />

norma che costituisce un’indubbia chiave di lettura di tante altre norme della


Costituzione, tra le quali la norma dell’articolo 32, che esalta il diritto alla salute, e<br />

quindi all’integrità psicofisica, e la norma dell’articolo 41 secondo comma della<br />

Costituzione, che vuole che l’iniziativa economica non si svolga, e questo è stato un<br />

leitmotiv anche di questo processo, in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare<br />

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. L’interesse commerciale di far<br />

volare gli aerei, la capacità di un dirigente, nominato prima commissario, di risparmiare<br />

dei quattrini non può avvenire a scapito dell’incolumità. Questo lo dice la nostra<br />

Costituzione, Cassazione ‘90, principio di causalità.<br />

Questo è uno snodo importantissimo di questo processo, e vi chiedo umilmente scusa,<br />

ma ho dovuto mettere per iscritto questi concetti che poi li rassegno come note di<br />

udienza perché non volevo sbagliare, perché è troppo difficile, è troppo facile essere<br />

non compreso per incapacità di esprimersi su materia tanto difficile. Causalità o nesso<br />

di condizionamento nei reati omissivi impropri. In dottrina si sostiene che il processo<br />

logico dell’accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri deve essere<br />

necessariamente basato sul ragionamento ipotetico e prognostico, non sulla causalità<br />

materiale, vale a dire sulla verifica del modo nel quale l’eventuale compimento<br />

dell’azione doverosa avrebbe modificato il corso degli avvenimenti, e in particolare se<br />

l’azione stessa avesse influito sulla realizzazione dell’evento lesivo; l’azione doverosa,<br />

principio della verifica controfattuale, ove compiuta sarebbe valsa ad impedire l’evento<br />

con una probabilità vicina alla certezza, conclusione che è dà intendere nel senso che<br />

dai giudizi prognostici esula però ogni certezza assoluta, vedremo anche la Cassazione<br />

che conoscete benissimo a Sezioni Unite del ‘92 su questo punto. L’azione, in quanto è<br />

condizione dell’evento, in quanto il procedimento causale consiste in una successione<br />

regolare conforme a una legge di validità scientifica, leggi scientifiche cosiddette di<br />

copertura non a carattere universale bensì leggi statistiche basate su un alto grado di<br />

probabilità. Vi allego un lavoro poco - ritengo - conosciuto perché molto datato, che è la<br />

prima pubblicazione, ritengo, di Grasso, che tanto ha scritto sull’argomento, il reato<br />

omissivo improprio, Grasso è indicato in questo articolo pubblicato su una rivista di<br />

giurisprudenza Magistrato è il Professor Grasso, poi divenuto Avvocato, allievo di<br />

Stella, e c’è tutta una successione, si parte in linea diretta per quanto attiene la causalità,<br />

dalla scuola dell’Itala Crespi, Stella e Grasso, la struttura obiettiva della fattispecie,<br />

Giuffrè 1983, 385. È un anticipatore, perché solo vent’anni dopo la giurisprudenza della<br />

Cassazione sta, salvo l’episodio isolato della sentenza di Stava, che è del ‘90, che è la<br />

prima che recepisce in pieno questa impostazione, corretta impostazione, che poi segue<br />

il codice, il principio della condicio sine qua non. “(pp.ii., pronuncia non chiara)<br />

osservano che dopo aver individuato la legge di copertura in virtù della quale si è<br />

acconsentito affermare che al verificarsi di certi antecedenti vengono generalmente<br />

meno determinate conseguenze, si potrà usare anche in questo caso la formula della<br />

condicio sine qua non, la quale nei reati omissivi va applicata nel senso che l’omissione<br />

è causa dell’evento quando non può essere mentalmente sostituita dall’azione doverosa<br />

senza che l’evento venga meno”. La posizione della giurisprudenza è conforme, però -<br />

ripeto - si parte dal ‘90, perché prima esistevano quei temperamenti ricordati dal<br />

Pubblico Ministero della causalità adeguata, l’Antolisei, della causalità umana, forse il<br />

Grispigni, credo il principale autore e il padre del positivismo, che erano dei<br />

temperamenti, e io ritengo che invece la regola, l’autostrada da seguire è quella tracciata<br />

dalla dottrina di allora e dalla giurisprudenza dal ‘90 in avanti, perché è la più corretta e<br />

la più conforme ai principi indicati negli articoli 40, 41 e 43.<br />

Ecco, ci tengo a ricordare che la Corte di Cassazione afferma, le ripetute sentenze, che<br />

la causalità omissiva va individuata attraverso un giudizio ipotetico, che partendo<br />

dall’evento lo suppone mentalmente cagionato ove si accerti senza l’omissione non si<br />

sarebbe verificato.


Ed è l’operazione che dobbiamo fare in questo caso: se ci fossero stati i segnali a terra<br />

ben visibili il Cessna sarebbe stato ingannato o avrebbe proseguito sicuramente con<br />

segnali luminosi verticali e orizzontali verso la R5? Se ci fossero state le stop bars<br />

corrette si sarebbe potuto bloccare quello che invece è avvenuto, cioè il proseguimento<br />

verso la pista principale? Se fossero state osservate le regole in materia di segnali<br />

luminosi, gli AVL, su cui tanto si è soffermato il Pubblico Ministero, e non lo faccio io,<br />

e l’alternatività delle luci, se c’era il rosso non poteva esserci il verde o il verde giallo a<br />

centro pista? Se ci fosse stato. Se ci fosse stato il radar l’evento si sarebbe elevato con<br />

elevata probabilità vicino alla certezza o no? Allego anche l’ultima sentenza della<br />

Cassazione a Sezioni Unite, che ha recuperato anche possibili sbandamenti e temperato<br />

lo sbandamento di una precedente sentenza che parlava e poteva essere... ingenerare<br />

confusione, e parlava vicino alla certezza quasi a 100, era la responsabilità di un medico<br />

e un giudizio dei Giudici di merito incentrato su delle regole statistiche in concreto.<br />

Cioè un malato di cancro destinato a morire quali probabilità poteva avere, se fosse<br />

intervenuta una diagnosi tempestiva di sopravvivere di fronte a quello che è avvenuto?<br />

Quindi oltretutto sono sentenze di tipo particolare, e che più si attagliano alla<br />

responsabilità medica che non alla responsabilità in generale, in tema di nesso di<br />

condizionamento o di causalità. Comunque le Sezioni Unite riassumono a pagina 2652<br />

della Cassazione Penale 2002, è la sentenza del 10/07/2002: “Il nesso causale può<br />

essere ravvisato quando alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di<br />

una generalizzata regola di esperienza o di legge scientifica...” regola di esperienza<br />

sappiamo nel caso nostro individuando, e così anticipo qui, in una norma tecnica o<br />

regola dell’arte normativa ICAO non recepita dal nostro ordinamento, cioè l’annesso<br />

14, dice “regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica si accerti<br />

che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa e impeditiva<br />

dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma<br />

in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Quindi nulla di<br />

nuovo sotto il cielo, neanche con l’ultima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite. La<br />

normativa ICAO: vi richiamo quello che vi hanno detto - e non ripeto, mi guardo bene<br />

dal leggere – l’Avvocato Di Palma e il Professor Franchi nelle loro deposizioni, nel<br />

senso che hanno riconosciuto che non solo nel mondo, ma in Italia da sempre, le regole<br />

che reggono il sistema della Aviazione Civile e Militare, le regole che regolano il<br />

sistema Aeroporto, sono quelle dell’ICAO. Non si sfugge e non potevano dire<br />

altrimenti. Secondo me è perdente l’argomentare “Non avevo l’obbligo giuridico perché<br />

non era previsto da una norma ancora recepita nel nostro ordinamento”, e questo penso<br />

che non meriti di spendere altre parole sul punto. È sempre quel Tribunale di Genova<br />

che dice “È fuori luogo richiamare a confutazione delle censurabili omissioni prima<br />

dette” e cioè nella difesa civile l’Avvocatura dello Stato si era difesa, in quella causa del<br />

bird strike... si è parlato molto, anche indirettamente, in questo processo, cioè del<br />

pericolo anche dei volatili, delle lepri o di altro, per cui addirittura, e lo dico io da<br />

cinofilo, si stanno prevedendo delle squadre cinofile di cani che periodicamente<br />

percorrono, come avviene in America e negli Stati anglosassoni. È fuori luogo<br />

richiamare, a confutazione delle censurabili omissioni prima dette, l’esenzione di<br />

responsabilità che discenderebbe dalla discrezionalità della Pubblica Amministrazione<br />

per quanto attiene l’effettivo recepimento degli annessi ICAO mai trasformati in norme<br />

regolamentari. Secondo me è una chiave di lettura originale, che dà il Giudice di<br />

Genova, il Tribunale di Genova: “Il momento della discrezionalità politica opera<br />

quando lo Stato debba decidere se aderire o meno, integralmente o in parte, a<br />

convenzioni internazionali che prevedono meccanismi di integrazione periodica di<br />

disposizioni precauzionali, e da ultimo, secondo le più recenti impostazioni<br />

giurisprudenziali, anche l’omessa attuazione di impegni convenzionali ad elaborare


normative interne non va più esente da responsabilità”. “Nel momento in cui però si ha<br />

aderito ad organizzazioni internazionali” Presidente e signori del Tribunale “la cui<br />

finalità sia dettare comportamenti uniformi in settori rilevanti dell’attività economica,<br />

con chiara vocazione transfrontaliera, e non siano state sollevate riserve sul contenuto<br />

delle disposizioni precauzionali man mano impartite o suggerite dal consesso<br />

internazionale, diventa indispensabile dare attuazione a tali previsioni realizzando le<br />

strutture tecnico amministrative che possono realizzare l’obiettivo di sicurezza avuto di<br />

mira in sede pattizia e impartendo alle diramazioni locali, fino all’ultimo DCA, le<br />

istruzioni per mantenere livelli di sicurezza del volo conformi agli standard<br />

internazionali. Qui entrano in gioco pertanto le regole di responsabilità civile, se non<br />

sono...” eccetera eccetera “Ne discende che nella concreta organizzazione del servizio ai<br />

fini specifici della sicurezza del traffico aereo l’Amministrazione non può ignorare<br />

l’esistenza di regole tecniche precauzionali messe a punto in sede internazionale”. In tal<br />

senso esiste un preciso insegnamento giurisprudenziale espresso con particolare<br />

incisività e vigore nella decisione della Cassazione 537 del 27 gennaio ‘82, è datata ma<br />

è pur sempre valida, in “Giustizia Civile” ‘82, parte prima, 915, allegato 3, in cui si è<br />

precisato, portando un decisivo revirement dell’opinione tradizionale contenuta nelle<br />

decisioni delle Sezioni Unite del ‘56, che il tradizionale divieto di sindacato<br />

dell’Autorità Giudiziaria ordinaria, lo sbarramento che fino allora c’era, la separazione<br />

dei poteri: tu, Autorità Giudiziaria, anche in base all’allegato e) della legge del 1865,<br />

non metti il naso nel mio operato perché io faccio le mie scelte in base al principio di<br />

discrezionalità. Ebbene, questa sentenza sul caso specifico dell’82 ha modificato<br />

l’orientamento ancora tradizionale, da Ancien Régime, delle Sezioni Unite del ‘56, e<br />

cioè che il tradizionale divieto di sindacato dell’Autorità... sull’idoneità e sufficienza dei<br />

mezzi e delle misure poste in essere dall’Amministrazione nell’organizzare i suoi<br />

servizi, violando la sfera di discrezionalità che la legge le garantisce, non viene in<br />

rilievo quando, è tra virgolette “più modestamente si tratti di valutare il rispetto e<br />

l’osservanza delle leggi della fisica e di norme dettate esclusivamente dall’evoluzione<br />

scientifica nel compimento di attività di carattere squisitamente tecnico”. Io qui mi<br />

fermo perché l’ultima parte la leggerete.<br />

Intendo trattare un ultimo aspetto che mi sembra di notevole rilevanza: è quello che ha<br />

introdotto il Pubblico Ministero certamente, che ho introdotto nel corso dell’esame del<br />

Dottor Gualano allorché ho posto una serie di domande ammesse dal Tribunale, e cioè<br />

l’esistenza... noi sappiamo che Gualano è l’amministratore delegato con tutte le deleghe<br />

del Consiglio di Amministrazione, con i pieni poteri. È stato posto un problema di<br />

deleghe dopo che l’imputato aveva riferito di avere previsto una divisione di compiti e<br />

di responsabilità con precisi ordini di servizio individuati e nella corporate e negli<br />

organigrammi che sono agli atti. Alla domanda “Ma questi soggetti di cui ha fatto i<br />

nomi, deputati o delegati da Lei, se non altro di fatto, avevano un’autonomia gestionale,<br />

avevano il potere di prendere decisioni, avevano - soprattutto per il problema che ci<br />

riguarda - il potere contrattuale, avevano un’autonomia patrimoniale?”. La risposta è<br />

stata, a mio giudizio, un balbettio che si è concretizzato in un’affermazione, e cioè che a<br />

livello periferico, e quindi non indicava i soggetti della corporate che avevano le<br />

responsabilità massime di cui lui era il vertice, e il vice vertice era il suo direttore<br />

generale Marzocca, ma individuava delle responsabilità evidentemente periferiche. Cioè<br />

c’era anche un’autonomia patrimoniale: ad esempio per cambiare le lampadine, ad<br />

esempio per intervenire a mettere una sedia in più o in meno in un ufficio periferico di<br />

un aeroporto. Però non ha saputo rispondere alla domanda principale. Allora io ho<br />

pensato, e qui quindi non vi affliggo con letture, di raccogliere una giurisprudenza e<br />

anche un passaggio della dottrina che ritengo interessante, dalla quale si individua che<br />

comunque, deleghe o non deleghe, tutta la giurisprudenza in materia di prevenzioni


infortuni sappiamo che richiede anche l’atto formale della delega, ma soprattutto nella<br />

sostanza ritiene che ci sia un trasferimento degli stessi poteri che sono in capo<br />

all’imprenditore e al soggetto delegato, non solo in termini di capacità e di autonomia<br />

patrimoniale ma soprattutto in termini di potere decisionale.<br />

Ho raccolto questa giurisprudenza perché è interessante: tutta questa giurisprudenza,<br />

che è di Cassazione ovviamente, ritiene che anche laddove - e qui non c’era – ci fosse<br />

stata una formale delega e ci fosse stata un’assegnazione specifica di compiti, e fosse<br />

stata riconosciuta un’autonomia patrimoniale, parliamo del radar, quindi per quanto<br />

riguarda l’ultimo passaggio, un’autonomia che doveva arrivare tra i 1500 e i 1800<br />

milioni per installare il NOVA 9000, ebbene, la giurisprudenza dice che permane una<br />

colpa in vigilando in capo al delegante per non avere controllato passo passo che i<br />

soggetti a lui sottoposti ponessero in essere quei comportamenti che a lui in via<br />

primaria, in base alla legge o all’organizzazione dell’ente o della società, competevano.<br />

Voi vi ricordate il Dottor Gualano, che comunque ha detto “Io con gli ordini di servizio<br />

mi sono messo a posto, io incontravo i miei più stretti collaboratori, il direttore generale<br />

una volta almeno al giorno o due volte al giorno, gli altri almeno ogni due giorni, ogni<br />

tre giorni”. E “gli altri” sono Di Giorgio, che nella specie è il personaggio più<br />

importante, Di Carlo e l’altro imputato del processo separato, il responsabile...<br />

Cerniello.<br />

Possiamo allora passare immediatamente e velocemente all’esame della posizione<br />

Gualano proprio su questo punto. Io su questo specifico punto, che è agli atti, foglio...<br />

dunque, nell’allegazione del Pubblico Ministero è 00... 16/15, quindi è nel fascicolo 15,<br />

è la risposta di Gualano, tramite il suo Difensore in fase di indagini preliminari alla<br />

presa di posizione, a suo giudizio pesante, del Presidente dell’ENAV Spano, il quale<br />

aveva criticato il verticismo, l’assolutismo della gestione Gualano. Gualano ha fatto<br />

pervenire al Pubblico Ministero questo promemoria di risposta: è una premessa,<br />

eccetera, anzi, dev’essere una lettera che è stata scritta perché in fondo c’è nome e<br />

cognome, Sandro Gualano, Ingegnere che io ho chiamato Dottore, chiedo scusa.<br />

Ebbene, a pagina – quella che vi ho indicato – 16 e a pagina 17 del faldone 15 io leggo,<br />

in difesa di se stesso e della sua gestione: “L’organizzazione in atto definisce i diversi<br />

gradi di competenza e responsabilità, che si sintetizzano nella direzione generale quale<br />

vertice della struttura aziendale proposta alla gestione diretta e nella corporate per le<br />

funzioni di carattere strategico o di indirizzo e controllo. Queste ultime fanno più<br />

direttamente capo, né può essere diversamente, all’amministratore delegato”.<br />

Cominciamo a trarre una conclusione, da questa che io individuo come confessione<br />

dell’imputato: cioè non può venirci a dire che ha saputo del radar e delle vicende del<br />

radar e della necessità di sottoscrivere un contratto solo a fatti avvenuti, a tragedia<br />

avvenuta, quando tutti si domandavano “Cos’è successo?” e Gualano raccoglieva<br />

faldoni e faldoni sulla vicenda radar. Perché se è vero che la corporate doveva<br />

rispondere direttamente a lui, è impensabile, è inconcepibile logicamente - e il<br />

Tribunale su questo può dare una motivazione logica assolutamente indistruttibile - che<br />

il Gualano dovesse seguire e veniva informato passo passo, perché lo dice lui che<br />

dovevano informarlo passo passo, perché erano sotto di lui con quelle responsabilità. Né<br />

può essere diversamente all’amministratore delegato, proprio in attuazione e nel rispetto<br />

dei poteri conferitigli dal Consiglio e della ratio che tale scelta ha guidato in sintonia<br />

con le direttive dell’azionista. Certo, le decisioni fondamentali in attuazione delle<br />

deleghe rimangono all’amministratore delegato, che peraltro su queste tiene sempre<br />

informato il Consiglio, ma ciò è nell’essenza della funzione e non determina alcun<br />

verticismo. Noi sappiamo dai verbali del CDA e dalle deposizioni di alcuni appartenenti<br />

al Consiglio, ed è una colpa anche loro, questo non... non pensino, questi signori<br />

appartenenti al Consiglio, perché non sono stati incriminati perché non è stato


individuato, in base a quel dovere che aveva il Pubblico Ministero di individuare delle<br />

responsabilità precise e dirette... ma anche loro avevano un compito in quanto<br />

componenti di un Consiglio di Amministrazione, di chiedere notizie sui vari aspetti che<br />

riguardavano i compiti, l’operatività e soprattutto la sicurezza aeroportuale o la<br />

sicurezza dei voli in genere. Dice: “Ma ciò è nell’essenza delle funzioni” il fatto di<br />

esercitare tutte le deleghe “e non determina alcun verticismo. La stessa stipula dei<br />

contratti, su cui più lento per la delicatezza della materia è il processo di ampiamento<br />

nella ripartizione di competenza, non determina distorsioni di funzionalità. Adeguate<br />

deleghe sono state rilasciate alle strutture dell’organizzazione periferica, che può far<br />

fronte con la rapidità necessaria alle esigenze della gestione ordinaria di competenza”.<br />

Ma la gestione straordinaria, la gestione scopo, la gestione garanzia della sicurezza<br />

allora - è confessato qui dentro – era di competenza di chi aveva tutte le deleghe e<br />

l’unico che aveva tutti i poteri per decidere e impegnare l’ENAV economicamente.<br />

“All’Amministratore delegato” dice “rimane la responsabilità dell’emissione<br />

dell’ordinativo in materia di contratti” e questo ordinativo in questa lettera suona<br />

sinistro, signori del Tribunale, perché è quell’ordinativo che avrebbe salvato 118 vite<br />

umane. Neppure questo aspetto particolare, che anch’esso comunque subirà un’ulteriore<br />

evoluzione - sempre coi tempi di quella madama burocrazia, i tempi lenti - con<br />

l’attribuzione di specifiche procure non appena il consolidamento della organizzazione<br />

lo renderà possibile, può indurre a parlare di verticismo adombrando inconvenienti nella<br />

funzionalità ed efficienza aziendale. Ma anche qui noi abbiamo il leitmotiv di<br />

quell’alibi che dice “La burocrazia, anche in presenza di un dovere inderogabile, mi<br />

impone di seguire dei tempi e delle cadenze che non possono essere veloci”. E infatti<br />

dice “L’azienda soggiace a regole di previsione e programmazione ben definite, e in<br />

questa società in particolare devono tener conto dei tempi lunghi di attuazione,<br />

determinati dalla particolarità e complessità degli interventi che investono il settore in<br />

cui la società stessa opera”. Sapete quali sono gli interventi che giustificherebbero la<br />

lentezza? Sono i risultati della gestione. Pensate a quello che abbiamo letto prima a<br />

proposito del principio solidaristico: la preoccupazione del commissario ENAV prima,<br />

dall’agosto del 2002, e quella dal gennaio del 2001, era quella della corretta gestione<br />

della società che ha acconsentito di tenere importanti risultati già nel 2001. “Passaggio<br />

da un’attività in perdita nel 2000 – questo è al foglio 24, sempre del faldone 15 –<br />

notevoli risparmi nelle attività di acquisto di beni e di servizi”. La commissione di<br />

congruità doveva garantire questo potente capo con responsabilità immani, che aveva<br />

erogato - e lo vedremo tra un momento - fino a quel momento 360 miliardi, si<br />

preoccupava della commissione di congruità, che gli ha fatto risparmiare 200 milioni o<br />

300, e vedremo che non era necessario invocare la commissione di congruità. “Maggior<br />

controllo delle attività tecniche”, e questo di nuovo suona sinistro; “Introduzione di<br />

tecniche di budgetting”, è un manager, deve rispondere al padrone che lo ha nominato,<br />

deve dimostrargli di essere più bravo di tutti perché veniva, e se ne è gloriato anche, da<br />

un’esperienza manageriale di una grossa società che aveva bilanci miliardari a migliaia<br />

e un numero incredibile di dipendenti. ENAV, la società che per l’articolo 2 doveva<br />

tutelare in primo luogo la sicurezza, si preoccupava invece di risparmiare dei quattrini,<br />

che il dibattimento ci ha dimostrato comunque sarebbero stati ripianati dall’azionista di<br />

maggioranza perché un servizio pubblico non fallisce se non fallisce lo Stato. L’ENAV<br />

non sarebbe mai fallito, ma Gualano doveva giustificare il miliardo di stipendio, doveva<br />

dimostrare di aver fatto risparmiare all’azionista rispetto al bilancio del 2000.<br />

Definizione del patrimonio: 2300 miliardi. Approvazione del piano strategico aziendale<br />

– di cui vi ha parlato il Pubblico Ministero – 2002/2004, che non prevede una libera<br />

spesa su Linate da parte del Ministero del Tesoro e del Ministero delle Infrastrutture e<br />

Trasporti. 2001, sì grazie, mi sono sbagliato, scusi.


PRESIDENTE – Allora, eviteremo qualunque intervento sull’arringa di Parte Civile. Mi sono<br />

rivolto all’imputato Gualano, che richiamo nella fiducia che non si ripeta.<br />

AVV. DONDINA – Gualano, che ci ha detto nel corso del suo esame, anzi conclusivamente,<br />

che il radar era un optional, non era obbligatorio, era semplicemente raccomandato, non<br />

mi rifaccio all’intelligente dissertazione del Pubblico Ministero sulla differenza tra<br />

standard e invece recommendation, raccomandazione. Non c’è il mio collega, il suo<br />

capo d’ufficio, che nella – forse – concitazione, mi sono riletto anche gli interventi dei<br />

Difensori degli imputati nel corso dell’udienza dibattimentale, dice: “Eh no, ma quando<br />

si parla di should - e il Presidente e il Collegio conoscono l’inglese - non significa<br />

‘dovere’, perché ‘dovere’ è must” si dimentica che esiste shall, e should è sempre<br />

rapportato al shall, dovere. Quindi quando la raccomandazione invoca il should inglese<br />

è il ‘dovrebbe’ inglese, non è la facoltatività. Ebbene, il 15 gennaio 2002 - l’Ingegner<br />

Gualano era già stato indagato, iscritto nel registro degli indagati - viene sentito dalla<br />

commissione Romani. In atti ci sono tutti i verbali. Il 15 gennaio 2002, e a pagina 59 di<br />

questo verbale io leggo testualmente: “L’Italia si muove dunque da 7-8 anni secondo la<br />

logica del software integrato, del gate to gate, cioè della responsabilità del servizio dal<br />

momento in cui l’aeroplano muove le ruote al momento in cui si ferma. Tornando al<br />

tema della sicurezza possiamo dire che in Italia” e qui fa una considerazione<br />

sull’Airprox, gli approcci o le invasioni, dice “nell’anno sono circa 86, meno di quelle<br />

dell’Inghilterra”. È vero, lo ha riportato De Leoni nella sua relazione. Ma cosa vogliamo<br />

dimostrare con questo, facendo il discorso delle leggi statistiche? Cioè siccome il<br />

problema – dice Gualano – è dello 0,00004 di rischio di invasione di pista, allora io che<br />

devo tutelare la sicurezza mi disinteresso perché in Italia ne accadono solo 86? Perché<br />

in Italia nel 2001, in un anno, non 86 in tanti anni, in un anno, e perché in Italia nel<br />

2001 sono morte solo 118 persone? Cosa aspettiamo, che ne muoiano 1000, 2000, 3000,<br />

come sulle autostrade oppure incidenti del lavoro? Non possiamo fare dei ragionamenti<br />

di questo tipo. Tuttavia, dopo aver riportato questo dato, come a dire “Mah, noi stiamo<br />

bene perché rispetto all’Inghilterra, che ha fama di massima sicurezza, ci sono, no?”<br />

questo significa che il problema esiste e va affrontato di petto, e qui non è stato<br />

affrontato di petto, il problema delle invasioni di pista. Tuttavia la sicurezza va<br />

comunque migliorata, e nell’ambito aeroportuale un elemento importante, che influisce<br />

molto in tal senso, è dato dalla presenza del radar di terra. Uno dei fattori molto<br />

importanti per evitare l’incidente di Linate sarebbe stato il radar - incredulità – di terra,<br />

strumento che però, davanti alla commissione, si è potuto attuare solo un mese fa, cioè<br />

in dicembre. Ricordatevi, e qui è un passaggio, un flash, il consulente dell’Ingegner<br />

Gualano, che a mia domanda ha detto “Sì sì, ma il radar grezzo svolge le stesse funzioni<br />

che svolgeva l’ASMI”, e il radar grezzo qui era installato praticamente da novembre.<br />

Vogliamo esagerare? Ai primi di dicembre esisteva il radar grezzo e a gennaio poi verrà<br />

messo in funzione con tutte le procedure previste, perché io ho visto molto formalismo,<br />

cioè agli argomenti forti - giuridici e di fatto - si oppone molto formalismo: non era<br />

stato ancora collaudato, i tempi per il collaudo sono lunghissimi, ma intanto altre vite<br />

umane sono in pericolo e non ci si preoccupa di questo, ci si preoccupa del formalismo<br />

perché finché non c’è un sistema succedaneo o alternativo... l’hanno messo dopo,<br />

perché ci hanno messo, per coprirsi comunque in assoluto le spalle, un bel cartello “No<br />

Entry”, hanno eliminato le linee verdi luminose e hanno vietato comunque il traffico e<br />

imposto, in maniera anticipatoria di quella che sarebbe stata una difesa sulla visibilità<br />

III secondo il DOP 2 e 97, hanno imposto il follow me per ogni aereo che usciva dal<br />

piazzale ATA, il West Apron. E qui ci dice “Si è potuto attivare solo un mese fa, e<br />

proprio ieri abbiamo attivato anche Malpensa. Si tratta di un apparecchio che consente,<br />

in condizioni di scarsa visibilità di individuare...” ci spiega benissimo, sa benissimo che<br />

cos’è. “La situazione degli aeroporti in termini di visibilità è stata migliorata da alcune


disposizioni emanate dall’ENAV, in quanto le strutture a terra, soprattutto per quanto<br />

riguarda le piste, i taxi way, gli aiuti visivi luminosi e tutti gli impianti di segnaletica,<br />

sono affidate – ecco lo scaricabarile, anche di fronte alla commissione parlamentare –<br />

sono affidate alla responsabilità e sono di competenza della società di gestione”. Bugia!<br />

Gli AVL sono di competenza dell’ENAV, le stop bars sono impianti, le luci luminose<br />

sono di competenza dell’ENAV. “Noi quindi abbiamo potuto accelerare il programma<br />

dei radar di terra, tant’è che due di queste sono funzionanti, seppure non ai massimi<br />

livelli”. E ad oggi, infatti, è classificabile, cioè adesso, dopo che sono morti tutti, è<br />

facile farsi belli davanti alla commissione parlamentare nella speranza di essere<br />

mantenuto a quel posto, perché è un ... di Stato, Gualano, è un uomo che passa da qui a<br />

là e che ha sempre saltato da qui a là perché – e ve lo ha spiegato il Pubblico Ministero -<br />

esiste una lottizzazione politica di questi posti dove vengono gestiti migliaia di miliardi.<br />

“Alla fine del programma, tuttavia, anche il numero di volo di quest’ultimo, per motivi<br />

tecnici complessi, sarà classificabile. Radar di terra verranno realizzati a Venezia e a<br />

Bologna”. Perché? Perché hanno quelle situazioni non certo così gravi come Linate, e<br />

non mi soffermo un secondo su questo, ma hanno delle situazioni di bassa visibilità.<br />

Sono al nord Torino e Venezia e, è cosa di questi giorni, Bologna molto spesso è invasa<br />

dalla nebbia per l’ubicazione della città e del suo aeroporto. Avrei moltissimo da dire<br />

sulla posizione di Gualano e io penso che mi fermerò qui, non senza però aver<br />

ricordato, e qui seguo la traccia di quella cronologia stesa da Di Giorgio che è al foglio<br />

6 del faldone 5, che ha ragione il Pubblico Ministero, è dall’8 – mi pare – o 7 settembre<br />

del 2000 che la FIAR presenta, su richiesta delle strutture ENAV, la prima offerta per<br />

questo lotto, che era il quarto, per la installazione di questo - che io chiamo forse<br />

impropriamente – sottosistema, il software NOVA 9000 che doveva fornire la<br />

Norvegia. È da quella data, ma il Pubblico Ministero vi ha spiegato il perché slitta in<br />

avanti questo discorso. Quello che mi preme ricordare è, raccordandomi a quello che vi<br />

ha detto il Pubblico Ministero prima, che io ho 43 anni di professione, non mi ricordo,<br />

ho trattato molto i processi per reati colposi, non mi ricordo di aver sentito ammonire<br />

tante volte tanti testi come in questo processo. Una ragione ci sarà. Il 372 del Codice<br />

Penale è stato invocato infinite volte qui, segno che vi era nell’aria questa percezione di<br />

reticenza, di nascondimento, probabilmente di paura. Non me ne voglia Onofrio, un<br />

fedele funzionario che viene dall’amministrazione, che aveva preso a cuore il problema<br />

del radar perché era un tecnico di grandissimo profilo professionale, sapeva cosa faceva,<br />

sapeva cosa chiedeva. Ebbene, anche Onofrio è stato ammonito. È stato ammonito<br />

perché ha dovuto coprire tutta quella vicenda inquietante della sospensione del contratto<br />

da parte di FIAR e della ripresa del contratto. È una finzione, è emerso dal processo:<br />

non c’è stata mai una sospensione del contratto. FIAR ha continuato a procedere, e<br />

consentitemi di pensare che si è inventato questo anche meccanismo per giustificare ex<br />

post un ritardo inammissibile nella sottoscrizione di quel contratto, poi avvenuta il 10<br />

mi pare, o il 9 di ottobre, di quella parte finale di contratto. Quindi anche Onofrio è<br />

passato attraverso l’umiliazione, per un uomo che ha dedicato una vita alla sua<br />

professione, davanti ai Giudici di sentirsi ammonito perché copriva sicuramente la<br />

verità. È Onofrio che nel febbraio del 2001 presenta una relazione per l’amministratore<br />

delegato, e un altro bravo funzionario - Di Giorgio - blocca la relazione: si lagna.<br />

Pensate, l’amministratore delegato la riceve perché è indirizzata a lui, l’amministratore<br />

delegato però prende il telefono; il formalismo burocratico vuole che, pur in presenza<br />

dell’urgenza di questo problema, l’amministratore delegato dice, e ha detto, questo per<br />

correttezza espositiva, al dibattimento di non aver mai conosciuto questo documento. Io<br />

dico che in base ad una ricostruzione logica il Tribunale ha tutti gli elementi per<br />

affermare che l’amministratore delegato ha avuto conoscenza del documento di Onofrio<br />

del febbraio, che avrebbe comunque consentito, senza perder tempo, in tempi


sicuramente ragionevoli, di poter installare e far funzionare quel radar a Linate prima<br />

dell’inizio della stagione pericolosa. E a Linate è pericoloso anche il settembre e<br />

l’ottobre per ragioni di visibilità. Quindi l’Onofrio subisce questa umiliazione, ma<br />

anche Di Giorgio, perché sono state fatte delle contestazioni. E Di Giorgio alla fine, e<br />

ve lo ha detto venerdì il Pubblico Ministero, venerdì scorso, alla fine ha dovuto piegarsi,<br />

ha detto “Eh sì, perché le regole erano queste, doveva andare per i canali burocratici,<br />

prima a me, poi l’avrei dato al...” e infatti scrive la lettera del primo marzo,<br />

conosciutissima, la lettera del primo marzo indirizzata a Marzocca. Anche qui<br />

l’Ingegner Gualano dice “Io non ho mai avuto conoscenza di questa lettera e del suo<br />

allegato”. L’allegato conteneva il budget di spesa, voce per voce, che corrisponde<br />

esattamente, ricorderete l’audizione del Venditti, del teste Venditti, presidente della<br />

commissione di valutazione, e le mie contestazioni. Il budget predisposto nel marzo, ma<br />

anzi nel gennaio, da Onofrio corrisponde esattamente a quella che era stata una<br />

ricostruzione poi della commissione di valutazione, che taglia però. E taglia di quanto?<br />

Del 30%, che era esattamente quello che la voce di tutti, diceva “l’ENAV notoriamente<br />

taglia tra il 25 e il 30%”, non c’era bisogno della commissione di valutazione, bastava<br />

tagliare del 20 o 25% quello che FIAR e Onofrio avevano predisposto, perché FIAR<br />

presenta la sua offerta nel marzo, cioè successivamente al budget predisposto da<br />

Onofrio. Andiamo a Di Giorgio: Di Giorgio anche lui per ragioni di burocrazia ha<br />

dovuto piegare la testa, ma è quello che è stato il paladino di questa vicenda, è l’uomo<br />

che si è anche messo di traverso rispetto all’establishment, è l’uomo che ha pagato poi,<br />

perché è stato messo da parte e poi alla fine mi risulta che è andato in pensione. Quindi<br />

sia il discorso sospensione che commissione di congruità è assolutamente e<br />

abbondantemente superato, non credibile, logicamente non credibile, e si può motivare.<br />

Ma tutto questo esula dalla considerazione prima fatta, che in termini di responsabilità<br />

colposa sull’imputato Gualano gravava l’obbligo comunque di vigilare. È mancata la<br />

vigilanza.<br />

Si dispone una breve sospensione dell’udienza. Il Tribunale rientra in aula e si procede come di<br />

seguito.<br />

Viene data la parola alla Parte Civile, Avvocato Paolo Dondina.<br />

AVV. DONDINA – Stavamo parlando dell’obbligo di vigilanza, e quindi nel reato omissivo<br />

improprio di culpa in vigilando da parte dell’Ingegner Gualano. Questo discorso vale<br />

anche per gli altri due imputati, Fusco e Federico, che sono venuti meno al dovere<br />

normativo, come vi ha spiegato il Pubblico Ministero indicando le fonti, sono venuti<br />

meno al dovere normativo e della posizione, cioè la posizione di garanzia, di vigilare. Io<br />

per mia tranquillità mi sono fotocopiato il De Mauro, Dizionario della lingua italiana:<br />

“vigilare” significa sorvegliare attentamente, tenere sotto controllo. “Vigile”, aggettivo,<br />

è colui che vigila, che segue con attenzione quanto avviene per evitare che si verifichi<br />

qualche incidente. L’imputato Gualano ritengo ampiamente dimostrato, se no<br />

continuerei a parlare fino a dopodomani per dimostrarvelo, che sia venuto meno a un<br />

suo precipuo dovere. La mancanza posta in essere dall’imputato è direttamente<br />

collegabile all’evento e costituisce una concausa necessaria del disastro e della morte di<br />

118 persone. Non dirò, perché non mi compete, una parola sull’entità della pena. Nel<br />

processo penale la Parte Civile introduce l’azione civile che ha come fine quello di<br />

ottenere il risarcimento del danno, che passa però attraverso l’affermazione della penale<br />

responsabilità nei confronti della persona per cui si chiede il risarcimento del danno. La<br />

Parte Civile è costituita nei confronti anche dell’Ingegner Gualano; la Parte Civile<br />

ritiene integrato tutto quello che dal Pubblico Ministero è stato detto e fatto proprio,<br />

come si suol dire, debba essere ritenuto pienamente responsabile di quanto gli viene<br />

addebitato in via primaria ma in via anche succedanea. Perché vedete, proprio in


elazione a quella giurisprudenza che ho prodotto e che riguarda il discorso della<br />

delegazione dei poteri, l’obbligo di vigilanza non si limita alle grandi strategie ma è un<br />

obbligo che ovviamente deve essere esercitato attraverso chi, anche a livello locale,<br />

espletava specifici compiti. Quindi in questo caso è giusta la contestazione di aver<br />

omesso o non essersi interessato perché venissero adottate delle misure succedanee,<br />

perché evidentemente la colpa anche qui si sostanzia in una culpa in vigilando, e cioè<br />

non avere controllato che ci fossero, in assenza del radar, comunque queste altre misure<br />

che avrebbero in qualche misura, non totalmente, potuto garantire la sicurezza. Per<br />

quanto riguarda Gualano io quindi ritengo di avere esaurito.<br />

Passiamo a Fusco, che ritengo sicuramente un altro protagonista del processo. È un<br />

Fusco che è sì non un dirigente, è un facente funzioni, un uomo che ha cercato<br />

processualmente di mantenere un basso profilo, ha cercato soprattutto di gettare in<br />

basso delle responsabilità, e capite a chi mi riferisco. Non ha però cercato o tentato di<br />

farle risalire, queste responsabilità, né verso l’alto, con riferimento ad altri soggetti<br />

ENAC, gerarchicamente a lui preposti, o in linea trasversale verso l’ENAV. E anche qui<br />

rientra nel leitmotiv: colpiamo il piccolo per salvarci noi, colpiamo l’ultimo anello<br />

perché è l’unico modo per tentare di venirne fuori, colpiamo i morti per tentare di<br />

venirne fuori. Ebbene, il mio compito qui è facilitato, le fonti normative dell’obbligo<br />

sono state ben individuate, addirittura qui non c’è possibilità di scampare da quella che<br />

è l’applicazione dell’articolo 40 capoverso “Non impedire un evento che si ha l’obbligo<br />

giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. L’obbligo giuridico deriva dalle norme<br />

richiamate dal Pubblico Ministero, delle leggi istitutive, dello statuto, dei regolamenti,<br />

ma soprattutto dal Codice della Navigazione. L’articolo 719, che assegna al direttore di<br />

aeroporto l’obbligo giuridico di vigilanza, che secondo la lingua italiana si esplica nel<br />

controllo, non nell’atteggiamento di inerzia. Anche davanti alla commissione<br />

parlamentare Romani abbiamo sentito da molti soggetti difendere questa posizione di<br />

inerzia. L’unica voce contraria che si è elevata forte è quella di Salvi, che il Pubblico<br />

Ministero ha definito “il mastino”. Il mastino però lo stesso Pubblico Ministero ha<br />

riconosciuto un po’ sdentato nel momento in cui criticava l’operato di chi gli era<br />

succeduto da appena una settimana, ma si dimenticava di aver governato in modo<br />

indiscutibile il settore per una trentina d’anni. Ebbene, il mastino Salvi, nella relazione<br />

da lui firmata come presidente al Ministro Lunardi, ha dichiarato che i compiti del<br />

direttore di aeroporto sono compiti attivi e non può che essere così.<br />

Su questo non ritengo di spendere molte parole, richiamo al Tribunale le produzioni che<br />

io feci nel corso, che è la raccolta dei documenti che riguardavano a nostro giudizio la<br />

posizione di Fusco, del Direttore Fusco, e che dimostrano come quest’uomo, nei<br />

passaggi obbligati e importanti, è intervenuto ma lontano dai fatti; è intervenuto quando,<br />

prendendo spunto da un carteggio con il Direttore del CAV, Perrone, ha segnalato,<br />

sapendo che si ritardava la installazione del radar, con quella lettera che vi ha ricordato<br />

ieri il Pubblico Ministero; è intervenuto quando si doveva intervenire dopo i fatti perché<br />

solo attraverso di lui si poteva normalizzare la situazione normativamente con quella<br />

circolare 104 e 105 o DOC, non ha importanza, 104 e 105, intervenute dopo i fatti e che<br />

modificano radicalmente la situazione priore. Se ci fossero state allora queste situazioni<br />

di garanzia l’incidente non si sarebbe verificato e non saremmo qui a piangere tanti<br />

morti.<br />

Il Direttore di aeroporto però si schernisce; a una mia domanda “Ma lei presiedeva il<br />

caso?”, “Sì, ma solo su input”. Ebbene, noi abbiamo agli atti la prova documentale che<br />

ci viene anche dalla relazione conclusiva dell’agenzia che per questa raccolta di dati<br />

statistici, a mio giudizio, è preziosa: nel 2000 ci sono state tre riunioni del caso - e<br />

sappiamo che compiti importanti aveva il caso, lo ricordate - e una sola riunione nel<br />

2000; nessuna riunione nel 2001. Sapete di che cosa si parlava in queste riunioni


convocate dal Direttore dell’aeroporto? Si parlava di cancelli, si parlava della<br />

installazione o meno o il mantenimento di cancelli che dovevano garantire dall’ingresso<br />

di automezzi non autorizzati la perimetrazione dell’area sensibile. Questo è tutto quello<br />

che in termini di sicurezza ha prodotto la gestione Fusco.<br />

Fusco ha un’altissima responsabilità, a mio giudizio, in questo processo perché Fusco<br />

non può essere accettato come quel facente funzione dirigente che percepiva sì uno<br />

stipendio non adeguato forse alle responsabilità che copriva, ma invoco la colpa per<br />

sussunzione, se tu assumi o accetti senza replicare, senza chiedere intervento di altri,<br />

senza chiedere ausili, rispondi se non hai i mezzi tecnici adeguati, i mezzi professionali<br />

adeguati delle tue omissioni, non possono che fare carico a te stesso. Il fatto che avesse<br />

tantissime attività da seguire, compreso quello dello smarrimento degli ombrelli, e cioè<br />

l’ufficio smarrimento bagagli, non significa che in testa a tutto, a tutte le sue<br />

responsabilità, vi fosse quella di garantire la sicurezza dell’aeroporto in prima persona,<br />

di Linate, al di là delle responsabilità e delle competenze dei dirigenti SEA e dei<br />

dirigenti ENAV.<br />

Il caso non ha prodotto dunque nulla; nel suo esame il Direttore Fusco ha esordito<br />

dicendo, a domanda del Pubblico Ministero “Non conosco il vangelo dei controllori di<br />

volo con cui sono coordinati gli uffici dell’UCT - che dipendono dal Direttore<br />

dell’aeroporto, Ufficio Controllo Traffico – non conosco il DOP 2 e 97, conosco a<br />

malapena l’annesso 14 e comunque la normativa ICAO. Sono state fatte delle ispezioni<br />

ma non conosco le stop bars, non conosco i segnali visivi luminosi, non so se esiste un<br />

sistema di comando centralizzato dalla torre che governi le luci della stop bars prima<br />

della pista principale, la linea rossa percorsa e incrociata dalla linea verde e gialla. Non<br />

so se ci sono dei segnali verticali che segnalino l’ingresso alla pista R6, non ho mai<br />

visionato la segnaletica orizzontale e non so se può ingenerare confusione la indicazione<br />

a terra della pista R5 o R6”. Ma però dal processo è risultato - e mi richiamo al<br />

carteggio Perrone-Fusco - che nel 1996 era stato modificato l’assetto degli AVL, delle<br />

luci, l’assetto e il comando delle barre, che il ’98 sono stati eliminati i segnali<br />

antintrusione, cioè le garanzie, gli impianti antintrusione e il segnale d’allarme che,<br />

secondo qualcuno, serviva solo ad infastidire perché il segnale, la sirena, il cicalino,<br />

poteva solo infastidire.<br />

Ebbene, io rilevo che, indipendentemente da quel segnale di allarme, qui sì, è vero che<br />

questa tremenda tragedia, questo caso difficile - da ricostruire però - può essere<br />

semplificato al massimo e rapportato ad esempi che ci ha fatto il Pubblico Ministero, e<br />

cioè che si poteva adeguare la sicurezza via via che le tecniche venivano affinate, non<br />

necessariamente con l’alternativa della barra comandata dalla torre e lo spegnimento<br />

parallelo delle luci che erano in contrasto con la barra luminosa rossa, ma ad esempio<br />

installando un bel cartello luminoso alla stop bars, quella prima della... non<br />

dell’ingresso in pista, perché quella è una stop bars che esiste, che non è mai stata molto<br />

evidenziata ma che è proprio nell’imminenza dell’ingresso in pista, è una stop bars di<br />

categoria – mi pare – B, secondo anche la ricostruzione. Qui c’è una cartina che io<br />

voglio mettere a disposizione del Tribunale che ha acquisito la relazione. Lì sono<br />

segnate, con la differenziazione tra tipo A e tipo B le varie stop bars o, più<br />

correttamente, punti di arresto, perché qui si fa un po’ di ogni erba un fascio, compresa<br />

la pretesa stop bars prima della extension della pista che in realtà tecnicamente non è<br />

una stop bars ma è un punto di arresto.<br />

Ebbene, dicevo, che è mancata da parte della direzione di aeroporto la vigilanza: se<br />

avesse visionato e se avesse sollecitato chi aveva il compito di intervenire, individuando<br />

dei contrasti rispetto alle regole tecniche, alle regole dell’arte, potendo usufruire di<br />

ausiliari, potendo chiedere l’intervento di ENAC sul punto e di ENAV per la parte di<br />

competenza, si poteva anche, ecco (interventi succedanei), indicare o mettere un cartello


che avvertisse alla stop, dove c’era il segnale luminoso rosso fisso “Attenzione, pista<br />

principale runway a 200 metri”, ci sarebbe stato un avvertimento netto. Forse è fuori<br />

dalle regole ma mi pare che sia un suggerimento che viene anche dall’agenzia per la<br />

sicurezza del volo. Tutto questo non è avvenuto. Sappiamo che Fusco, anche lui, sia<br />

pure comandato, si è dato da fare, dopo; e questo dimostra vieppiù che prima è mancato<br />

totalmente quell’intervento che diventa una concausa del processo, che il capo<br />

d’imputazione indica come doveroso e dovuto.<br />

Federico. Ancora più basso profilo è stato ottenuto da Federico che si è fatto forte di<br />

quegli argomenti che ricordavo prima. “Io non c’ero – dice – perché non dovevo<br />

esserci, anche se avevo avuto un incarico formale con una lettera”, come vi ha ricordato<br />

il Pubblico Ministero, a firma Di Palma, che seguiva una decisione del Consiglio di<br />

Amministrazione. “Non c’ero, ma se c’ero da un certo momento nulla ho visto perché<br />

non dovevo vedere”. Questa è la logica di questa Difesa. Questa Difesa, che non potrà<br />

pensare di cavarsela invocando l’articolo 40, la sussunzione sotto regole statistiche o<br />

regole scientifiche, la verifica controfattuale, perché anche qui il Pubblico Ministero vi<br />

ha indicato dei doveri che gravavano in capo a Federico, che erano doveri che nulla<br />

costavano se non la benzina da Malpensa a Milano di un autista di servizio andata e<br />

ritorno e il pagamento del pedaggio del casello, quindi a costo zero; che non imponeva<br />

per lui, esperto di sicurezza aerea da una vita, per lui che l’organigramma pone sulla<br />

stessa linea del responsabile della sicurezza dell’ENAC. Imparato, che risponde<br />

direttamente al Direttore generale, questo ce l’ha detto anche lui nel suo esame<br />

testimoniale quando si discuteva “ma che cosa significa le funzioni che le sono state<br />

assegnate di responsabile dell’area sistema?”, “Significa che con i tempi burocratici<br />

dobbiamo proporre, per i futuri piani al Direttore generale dell’ENAC, delle proposte<br />

che poi diventino proposte operative”. questa è la via di fuga di una Difesa perdente.<br />

Il Pubblico Ministero vi ha ricordato i passaggi documentali che testimoniano di questo<br />

dovere, che non è un dovere duplicato, un dovere fotocopia, come sostenuto dal suo<br />

Difensore nell’udienza preliminare, immagino verrà sostenuto nuovamente, di compiti<br />

che il codice della navigazione assegna in via esclusiva al Direttore di aeroporto. Il<br />

Pubblico Ministero vi ha dimostrato, e io lo condivido, che è un dovere autonomo sovra<br />

ordinato al dovere che deriva al Direttore di aeroporto dal codice della navigazione e<br />

dalla normativa istitutiva e tutte le altre, statuto, eccetera, dell’ENAC, nel ’97 la legge<br />

250. A fatica Federico, incalzato dalle domande, nel corso del suo esame ha dovuto<br />

ammettere di aver avuto rapporti con Fusco, quasi che il nascondere i rapporti con il<br />

Fusco dimostrasse che lui con Linate nulla c’entrava e il Fusco, incalzato dalle domande<br />

a fatica ha dovuto riconoscere che in qualche occasione, come è documentato, Federico<br />

è intervenuto nel periodo critico. E perché questo? Perché addirittura si è arrivati a<br />

questo sotterfugio che dovrebbe ingannare Magistrati che hanno speso... Giudici, una<br />

vita ad indagare, individuare, tirare le fila ed esprimere giudizi, a cercare, tentare di<br />

coprirsi a vicenda come fa Fusco quando dice “Sì, ma non era mica – scusate il mio<br />

milanese – non era il mio superiore gerarchico”. La legge dice “Sì, era il suo superiore<br />

gerarchico”, perché lo dice la CEE, non è una norma interna che a un certo momento<br />

nasce così, è la CEE che si preoccupa di regolare a grandi linee, lasciando allo Stato poi<br />

di perfezionare le successive linee guida, di regolare il sistema aeroportuale nei vari<br />

Stati. È la CEE che a un certo momento individua l’area sistema come un passaggio<br />

obbligato per dare ordine ancora di più, e quindi una maggiore garanzia, sicurezza, ai<br />

voli aerei, sia a terra che in volo. E allora il Direttore dell’area sistema, esperto, ha fatto<br />

semplicemente il burocrate, ha pensato, e qui devo dire che con fatica condivido il<br />

passaggio del Pubblico Ministero laddove dice “No, non me la sento di sostenere la<br />

sussistenza dell’aggravante del 61 numero 3”. Ebbene, per Federico, pur avendo detto<br />

quello che ho detto, conclusivamente, ma per Federico io sento delle vive perplessità ad


escludere in partenza che ci fosse una rappresentazione della intera condotta e della<br />

possibilità – anche se non voluta – che l’evento si verificasse, perché Federico è stato il<br />

protagonista che ha avuto davanti agli occhi l’episodio della incursione di pista<br />

dell’aereo dell’Air Egypt. È colui che, al di là di quello che può essere il materiale<br />

cartaceo rinvenuto e prodotto agli atti, sicuramente dopo dieci minuti è stato convocato<br />

a Roma a rispondere e a spiegare il perché; sicuramente è stato immediatamente<br />

convocato dall’agenzia a spiegare il perché; sicuramente ha dovuto porsi dei problemi.<br />

E allora non essersi in quel momento posto il problema del compito che gli era stato<br />

affidato, che era perfettamente operante in quel momento, perché siamo ad agosto, dal<br />

giugno, seguendo la tesi dello stesso Federico, difensiva, quindi operatività piena dal<br />

giugno “Ma non avevo tempo per organizzarmi”. No, il costo della benzina andata e<br />

ritorno da Busto Arsizio a Milano, aveva il tempo. Come lui è stato convocato e avrà<br />

dovuto rispondere in tema di runway incursion per l’episodio accaduto in casa sua,<br />

direttamente, ha ricevuto la lettera di Imparato a tutte le DCA, e quindi anche a lui, si è<br />

posto, si deve essere posto, e se non se lo è posto è una colpa gravissima quella che<br />

grava sulle spalle di Federico, si è posto il problema della runway incursion. Non l’ha<br />

fatto.<br />

Versa in colpa, ed è una colpa molto grave perché avrebbe dovuto verificare. Bontà sua,<br />

non ci ha detto che non conosceva i 2 DOP, 97 o il DOP 2 e 97, bontà sua; non ci ha<br />

detto che non conosceva la normativa ICAO. È stato Direttore dell’aeroporto di Linate<br />

per tantissimo, è stato in passato responsabile - non dimenticatelo signori del Tribunale<br />

- in un momento critico ma anche importantissimo per l’Aviazione civile italiana, a<br />

quello che doveva diventare l’hub numero 1 d’Europa, non d’Italia, 1 d’Europa. Il fatto<br />

che poi alterne vicende siano sfociate in quello che sappiamo, e che quindi questo hub<br />

non abbia decollato come era nelle aspettative e nei programmi, non significa che in<br />

quel momento in cui viene nominato - e non è solo una poltrona onorifica, è una<br />

poltrona che evidentemente tiene conto, ma questa è un’aggravante in termini di colpa,<br />

delle capacità professionali e specifiche di Federico - che viene posto alla testa di quello<br />

che nei programmi è l’aeroporto più importante sicuramente d’Italia ma uno dei più<br />

importanti, se non il più importante, d’Europa. Questo era nelle previsioni. E quindi,<br />

come dimostra poi il dopo, è lui che convoca il caso, è lui che propone, è lui che si dà<br />

carico del discorso dell’installazione al più presto di un sistema completo SMGCS che<br />

include ovviamente in primis il radar di superficie; è lui che in pratica con il suo<br />

comportamento ha avallato gli organi centrali, e non posso dimenticare però che ha<br />

tenuto nell’interrogatorio - e questa è una valutazione che il Tribunale dovrà fare perché<br />

rientra nel leitmotiv di questo processo - ha detto “Sì, ma guardate che nelle lettere del<br />

dopo l’ENAC sempre, a tutti i livelli, si preoccupa di dire che lo fa per spirito<br />

umanitario, lo fa non perché è un suo precipuo dovere, lo fa per spirito umanitario, però<br />

intanto lo fa”, però intanto lo fa e ai vari livelli, dal vertice alla periferia, è un proliferare<br />

di provvedimenti e di interventi che se ne infischiano altamente delle competenze, della<br />

separazione delle competenze che è stata fino a un certo punto il baluardo difensivo che<br />

noi leggiamo anche nelle relazioni varie di inchiesta. Risibili e ridicole e<br />

drammaticamente ridicole di fronte ai corpi caldi e carbonizzati di quelle povere<br />

vittime, risibili, perché si è voluto dare un’immagine di celerità, di una burocrazia che<br />

finalmente dopo la scossa funzionava, ed era una burocrazia che soltanto tentava di<br />

coprirsi le spalle, perché erano tutti insieme, legati alla stessa cordata. La filosofia che li<br />

ha gestiti, le scelte, le posizioni di potere, gli stipendi, gli interessi con le società che – e<br />

sappiamo quali sono – la Finmeccanica, l’Enia e tutte le varie emanazioni, sono un<br />

tutt’uno. Lo Stato eroga migliaia di miliardi all’anno sotto il falso alibi di garantire la<br />

sicurezza; in realtà è l’alibi di garantire posizioni di potere che si vorrebbe<br />

irresponsabili, e voi non lo consentirete.


Passo alla posizione, la più semplice, ecco perché dicevo la più penosa: del controllore<br />

Zacchetti. Probabilmente in torre quel giorno il meno attrezzato dal punto di vista della<br />

preparazione professionale, anche se le sue note non sono negative, anzi tutt’altro che<br />

negative. E vorrei dire questo ma penso che il Pubblico Ministero condivida la mia<br />

osservazione: proprio da quelle note noi ricaviamo che lo Zacchetti è persona<br />

estremamente pignola, estremamente scrupolosa, estremamente meticolosa. Queste<br />

sono le note caratteriali stese nella scheda psicologica, e quindi noi dobbiamo valutare<br />

anche questo aspetto nel nostro contesto, dobbiamo trarne delle conclusioni in termini<br />

di responsabilità per colpa omissiva impropria. Non possiamo accreditare la tesi dei pur<br />

valenti consulenti tecnici ex colleghi o colleghi di Zacchetti, che per molti versi<br />

abbiamo apprezzato, va riconosciuto. Non possiamo accreditare questa tesi perché<br />

Zacchetti è venuto meno a delle regole fondamentali, che sono quelle che lui ha<br />

accettato scegliendo questo difficilissimo lavoro di guidare i piloti e quindi oltre alla<br />

vita dei piloti di guidare la vita e la salvezza dei passeggeri in senso lato – non è una<br />

felice espressione. Il controllore certamente deve avere – questo processo lo ha<br />

dimostrato, lo direte nella vostra sentenza – una preparazione adeguata, una formazione<br />

adeguata alla difficoltà del compito che viene assegnato. In Italia nessuno dei vertici,<br />

nessuno dei responsabili si è preoccupato della formazione, si è preoccupato di avere un<br />

‘materiale umano’ che fosse all’altezza dei compiti.<br />

E non è - anche qui mi ritorna in mente come un’eco - un Gualano che mette le mani<br />

avanti davanti alla commissione d’inchiesta Romani e dice “Ah no, ma i nostri<br />

controllori sono preparatissimi, sono bravissimi”, ovviamente per coprire delle<br />

responsabilità che se non lui direttamente gravavano sulle persone sotto di lui ordinate<br />

e, quindi anche sotto il profilo della vigilanza, lui direttamente in quanto titolare di tutte<br />

le deleghe.<br />

Zacchetti quel giorno stava gestendo contemporaneamente – mi pare – 5 o 6 voli come<br />

controllore di terra. Zacchetti ha usato, lo sappiamo, indifferentemente l’italiano o<br />

l’inglese; non voglio avventurarmi sulla strada se era consentito l’uso della lingua,<br />

l’italiano, lo spagnolo, eccetera, o l’inglese. Io dico che un paese, indipendentemente da<br />

quello che dice ICAO, ma un paese avanzato che usa il linguaggio internazionale ha il<br />

dovere di utilizzare attraverso i suoi organi, le persone competenti, la lingua<br />

maggioritaria, nella specie l’inglese. È vero, signor Pubblico Ministero, che il pilota<br />

comandante, probabilmente il pilota, e anche qui mi sono posto un problema chi era dei<br />

due che comandava nel Cessna, visto che non si è potuto individuare la posizione... no,<br />

era il giovane che era comandante secondo il documento, non del piano di volo che<br />

partiva da Colonia ma secondo il documento che è stato stilato all’ATA e che è quel<br />

documento che avete visto anche voi in facsimile. Ebbene, il comandante di 36 anni è<br />

stato guidato nel suo percorso dalle parole di Zacchetti. Ho detto che non intraprendo la<br />

diatriba di qual era la lingua, però io ritengo che la lingua debba essere - e lo potrete<br />

verificare, in base alla normativa - sempre e soltanto l’inglese; questo avrebbe<br />

consentito nel cockpit, in cabina, di sentire e seguire anche le altre conversazioni.<br />

Perché se fosse stata, signori, è vero che non voglio neanche qui avventurarmi se... se...<br />

se... perché questo non è un discorso giuridico, però se fosse stata usata la lingua inglese<br />

il pilota o i piloti tedeschi avrebbero potuto avvertire che Zacchetti, il controllore, aveva<br />

subito dopo autorizzato l’aereo, che credo di Berlusconi, diciamo del premier, diciamo<br />

della società, eccetera, e il suo pilota a seguire l’aereo del tedesco, e ripeteva<br />

l’autorizzazione “Prendi R5 nord”. È stato detto in italiano, se fosse stato detto in<br />

inglese poteva essere captato il messaggio e si poteva da subito rimediare all’errore<br />

iniziale dei piloti.<br />

Alle 05.58.23, ora di Greenwich, il Cessna chiede... nella traduzione “Linate<br />

buongiorno, request start up with information Charlie”, “Linate buongiorno, richiede la


messa in moto con le informazioni”; ‘Charlie’ sappiamo è il linguaggio convenzionale,<br />

ricevute. Scusate ma però...<br />

P.M. – Parte a 06.05.38.<br />

AVV. DONDINA – Sì, ma qui richiede lo start up, è ancora all’H. “Buongiorno, parlate per<br />

favore più forte, grazie. Siete autorizzati a destinazione, via Saronno Alfa,<br />

transizione...”, eccetera, non entro nella polemica Argon-Arles, l’ha ben spiegata il<br />

Pubblico Ministero. Si sente “Passing the fire station”, che non è un linguaggio riportato<br />

comunque dalle cartine. Mi interessa ricordare questo come dato, che leggo dalla<br />

agenzia, pagina 4: “La situazione del traffico aereo: al momento dell’incidente la<br />

visibilità sull’aeroporto variava da 50 a 100 metri, la visibilità RVR osservata lungo la<br />

pista 36R era intorno ai 200 metri, con un valore minimo registrato di 175. L’aeroporto,<br />

dalle 05.24, l’ora di Greenwich - per chi non lo sa bisogna sommare altre due ore,<br />

quindi alle 07.24 – applicava le condizioni operative di avvicinamento in CAT III.<br />

Nell’intervallo di tempo che va dalle 05.10.47 alle 06.10.21, orario dell’incidente, i<br />

controllori avevano gestito 24 movimenti di aeromobili di cui 21 - quindi in un’ora,<br />

poco più, una manciata di secondi in più di un’ora - che rullavano per il decollo,<br />

provenienti dal North Apron e dall’ATA, aerei privati, e tre in atterraggio. Alcuni di<br />

questi movimenti sono stati gestiti utilizzando la lingua italiana e altri utilizzando la<br />

lingua inglese, e lo sappiamo. Tenendo conto che ogni singolo volo aveva avuto la<br />

necessità di contattare i controllori più di una volta, il carico di lavoro degli stessi<br />

nell’arco di tempo a ridosso dell’ora dell’incidente era da considerarsi gravoso a causa<br />

delle condizioni meteorologiche e dell’assenza di ausili tecnici - il radar di superficie -<br />

per confermare la posizione degli aeromobili – e non c’erano i punti di posizione che<br />

sono stati messi dopo l’incidente. Il DOC ICAO 9476 definisce traffico medium fino a<br />

25 movimenti e heavy oltre i 26, oltre i 25, perché... non oltre i 26, hanno sbagliato, è<br />

oltre i 25. Durante il primo contatto radio il controllore informava l’equipaggio che il<br />

loro volo si trovava al numero 4 della sequenza di decollo, cioè informava il Boeing<br />

della SAS.<br />

E allora da qui intanto che cosa ricaviamo? Che siamo ai limiti del traffico gravoso, un<br />

traffico gravoso con una visibilità mediamente ridotta: 50 metri e 175 RVR. Che cosa<br />

dice il DOP 2 e 97? In queste condizioni il controllore deve usare la massima prudenza:<br />

è un segnale di allerta che viene naturalmente in relazione alle condizioni oggettive che,<br />

come quel giorno, si erano presentate. Alle 06.05.44 il pilota del Cessna riceve dal<br />

controllore l’autorizzazione al rullaggio - autorizzazione tra virgolette, è corretto<br />

autorizzazione e non istruzione, come tra un momento vedremo - perché veniva<br />

autorizzato al rullaggio e secondo perlomeno quella normativa, che è stata riportata<br />

nella relazione del mio consulente tecnico Boselli, è un’autorizzazione che deve essere<br />

ripetuta obbligatoriamente. “DELTA VICTOR XRAY taxi North”, “DELTA VICTOR<br />

rullate a nord, via Romeo 5, richiamatemi alla stop bars del, puntini, prolungamento<br />

della pista principale”.<br />

Io non ho sentito, ma il Pubblico Ministero sì - o forse l’abbiamo sentito in aula, sì,<br />

l’abbiamo sentito - non mi ricordo questa sospensione che giustifica i puntini del<br />

prolungamento della pista principale. La risposta alle 06.05.56 è “Roger, sì, via Romeo<br />

5” e tutto quello che sono le segnalazioni poi in codice sulla visibilità – credo – anche,<br />

“e richiamerò prima di raggiungere la pista principale”, e qui arriva il primo<br />

scollegamento nella comunicazione. Ricorderete - mi pare durante la deposizione del<br />

consulente Barra – che, anche su mie domande, si è discusso della normativa che regola<br />

le conversazioni tra Ground, torre e piloti e in particolare il DOC, quanto riferito - e mi<br />

richiamo alla pagina 14 della relazione Boselli - in particolare per quanto si riferisce alle<br />

procedure e ai servizi di navigazione aerea. Capitolo quarto, paragrafo 4557:<br />

descrizione delle autorizzazioni “clearance”, dei controllori del traffico; al paragrafo


4575 è indicato “Read back of clearance”, cioè ripetizione delle autorizzazioni ricevute<br />

da parte dell’equipaggio, come titolazione. Al paragrafo 45751 si dice “The flight<br />

crew”, l’equipaggio deve “shall read back to the Air Traffic Control safety related part<br />

of ATC clearance”, le parti al controllore che riguardano le autorizzazioni e le istruzioni<br />

che sono trasmesse a voce, le seguenti devono sempre essere ripetute. Il che significa<br />

che è giusto quello che dice e vi ha detto il Pubblico Ministero, che nella pratica<br />

aeronautica non è obbligatorio assolutamente ripetere parola per parola le istruzioni del<br />

controllore, è giustissimo, salvo – e qui è indicata l’eccezione – quanto indicato alla<br />

lettera b) di questo paragrafo che vi ho detto, e cioè devono essere ripetute le<br />

autorizzazioni e le istruzioni, uso il termine inglese e lo traduciamo, “To enter”, per<br />

entrare, entrare non in pista ma per iniziare il rullaggio, io lo leggo così. Poi “land”;<br />

atterrare, “take off”, decollare; “hold shot”(?), hold è quella parola che compare nel<br />

momento critico e che non viene avvertita e individuata dal controllore, adesso ci<br />

arriviamo; “cross a taxi and back track end any runway”, cioè un attraversamento, una<br />

prosecuzione di rullaggio con attraversamento, un ritorno su se stessi sulla pista<br />

principale, per questi è obbligatorio la ripetizione. Poi 45752: il read back deve<br />

chiaramente indicare che le autorizzazioni e le istruzioni sono state pienamente<br />

comprese dal pilota. Quindi, e qui non ho più bisogno di questo documento, significa<br />

che comunque il Tribunale in Camera di Consiglio dovrà fare anche questo tipo di<br />

valutazione direi quasi psicologica, attraverso l’audizione dei nastri, attraverso la<br />

visione, attraverso la documentazione e la trascrizione per individuare se era stato o no<br />

percepito.<br />

Il Pubblico Ministero vi ha detto chiaramente che dopo l’errore iniziale i piloti del<br />

Cessna hanno avuto la percezione, anzi la sicurezza di trovarsi sulla R6, e la sicurezza<br />

di trovarsi sulla R6 ce l’hanno avuta quando hanno dato la posizione soprattutto, sulla<br />

S4 e anche successivamente, adesso lo vediamo. Hanno dato – e vado veloce – hanno<br />

avuto questa percezione quando il Cessna arriva e di sua iniziativa - questo è<br />

importante, signori, non c’era stata una sollecitazione del controllore - senza essere<br />

interpellato riporta “Delta India Echo Victor Xray is approaching Sierra 4” che vedeva<br />

contromano, all’incontrario, perché sappiamo che era quel segnale che indicava la<br />

piazzola, eccetera, eccetera, prima della pista privata, eccetera, e non ripetiamo tutto. A<br />

questo punto abbiamo le incertezze del controllore Zacchetti il quale - con sorpresa -<br />

“Confirm your position?”, “Confermate la vostra posizione”. E qui è il punto che dà la<br />

conferma, io sposo questa tesi, che a quel punto, quando il pilota tedesco dice<br />

“Approaching the runway” e non si era sentito all’inizio riprendere e dire “No, guarda<br />

che non è la runway ma è la runway extension”, e quando dice qui “Approaching the<br />

runway” significa per lui che runway è la pista principale. Sapeva, conosceva quella via<br />

e sapeva che si stava approssimando alla pista principale. Zacchetti silente. Zacchetti<br />

non chiede. “Zacchetti – vi ha detto il Pubblico Ministero – se avesse percepito o saputo<br />

che era sulla S4 andrebbe condannato a 20 anni”. Io prendo un’altra strada, mi limito a<br />

dire che i casi sono due: o Zacchetti poteva aver saputo, e sapeva, ma non lo ha<br />

immediatamente ricollegato, ed è una sua negligenza gravissima, oppure non sapeva del<br />

tutto, come direbbero o starebbero a dire i tanti controllori che hanno sottoscritto quella<br />

dichiarazione incredibile che i controllori di traffico lavorano in quel luogo per anni ma<br />

non sanno quali sono i segnali che individuano a terra il percorso degli aerei che loro<br />

controllano e guidano, soprattutto in condizioni di bassa visibilità. Ma anche ammesso e<br />

non concesso, perché non ci credo, e logicamente darete una motivazione anche di<br />

questo che è una versione non credibile, di fronte al “mi sto avvicinando alla pista<br />

principale”, mi sto avvicinando alla pista principale, perché detto in inglese è una<br />

possibile confusione, ma diciamolo in italiano: “Passi per l’estensione della pista<br />

principale”, “No, mi sto avvicinando alla pista principale”, questo è quello che si


comunica dalla cabina del Cessna. Il controllore a questo punto risponde “Maintain the<br />

stop bars”, “Mantieni la stop bars, io ti chiamerò”, “I will call you back”, “Vi<br />

richiamerò”. Che cosa risponde il comandante? Pensiamo che sia lui, non è stata fatta<br />

forse un’indagine, forse è l’altro, non lo so. Nel mio scrupolo dico che si poteva far<br />

sentire forse il nastro a un parente della moglie o del marito, della moglie o della figlia o<br />

di un parente, per individuare di chi poteva essere quella voce; ma non ha molta<br />

importanza, assolutamente, è solo un’ulteriore esigenza di verità. Il pilota che cosa<br />

risponde? “Roger, sì”, e non ripete l’istruzione o l’autorizzazione direi, alla luce di<br />

quello che vi ho letto prima. Perché gli dice “Fermati alla stop bars”, risponde “Hold<br />

position”. Vi ha spiegato il Pubblico Ministero molto bene, non credo ci possano essere<br />

dubbi. L’hold significa “Mi fermo in prossimità della pista principale, mi fermo e<br />

guarda che in là ci sono gli aerei che atterrano e decollano, ma io sono nelle tue mani e<br />

quindi nelle tue mani affido la mia vita, la mia sicurezza e la vita dei passeggeri che sto<br />

conducendo a Parigi”. E poi, infine, alle 06.09.19 arriva quella – non la voglio definire<br />

– che viene percepita dopo aver detto “Sono in prossimità della pista, mi sono fermato”,<br />

che viene percepita – e non poteva essere che così – come l’autorizzazione a proseguire<br />

il percorso, e cioè andare verso la pista “Continue your taxi – dice – on the main Apron,<br />

follow the Alfa Line”.<br />

Vi do un documento che è un’assicurazione perché individua la posizione del Cessna e<br />

l’arrivo; è probabilmente la simulazione, ripresa fotograficamente della simulazione<br />

fatta e allegata al dischetto. “Continuate il vostro rullaggio”, continuano il rullaggio<br />

verso il main Apron, il main Apron è al di là della pista e il pilota non poteva non<br />

conoscere che al di là della pista c’era il main Apron “Follow Alfa Line” è la linea -<br />

come vi ha spiegato il Pubblico Ministero – che va in parallelo alla pista principale ed è<br />

la pista di rullaggio per arrivare in testa alla pista per gli aerei in decollo. Ebbene, il<br />

pilota ha proseguito. Davanti a sé che cosa aveva? Aveva forse dei segnali che gli<br />

interdivano di proseguire? Si dirà “Certo”, abbiamo sentito anche qualche testimonio,<br />

un pilota di fronte a una barra rossa non può passare, ma qui abbiamo un pilota che<br />

segue le istruzioni del controllore, il quale gli dice, dopo averlo avvertito che si trovava<br />

in prossimità della pista, mediante quella espressione in inglese “Hold position”, ha<br />

seguito le istruzioni di continuare sul suo percorso, e quindi quel rosso, quella barra<br />

rossa, non è un impedimento per il pilota che segue le istruzioni del controllore, e non è<br />

per due motivi: perché era il controllore a dargli quelle istruzioni e perché esisteva una<br />

linea di almeno 90 metri, prescritta dalla normativa ICAO in avanti, che segnava luci<br />

verdi e gialle, che significa proseguire. Quindi nessun impedimento al proseguimento<br />

oltre la linea rossa da parte del pilota che era pienamente autorizzato a proseguire.<br />

Senza dire che esiste un documento agli atti a firma Franchi, Professor Bruno Franchi,<br />

che in data 14 gennaio 2003 - che vi consegno brevi mano ed è a disposizione<br />

ovviamente di tutti i colleghi ma che probabilmente lo conoscono perché sono più<br />

diligenti di me - ed è una risposta alla Dottoressa Gravina che chiedeva lumi su questo<br />

fatto. Cioè ma è possibile che una barra rimanga accesa in rosso e che l’aereo la<br />

sorpassi e prosegua oltre? Il Presidente dell’agenzia per la sicurezza del volo gli<br />

risponde “Sì, è possibile ed è successo più volte” e porta una serie di esempi, che io<br />

metto a disposizione e non leggo per ragioni di tempo.<br />

Alle 06.10.21 l’impatto tra i due aerei.<br />

Sappiamo la ricostruzione del consulente tecnico Pica e del mio consulente e di altri<br />

consulenti. Lo dice anche l’agenzia mi pare: c’è stato un disperato tentativo del pilota<br />

comandante del SAS di rialzare l’aereo che aveva perso un motore e il carrello di destra,<br />

c’è stata una serie... ha preso quota fino a 10 metri è rimbalzato a terra, sono trascorsi<br />

18 secondi. Provate a contare signori del Tribunale in Camera di Consiglio 18 secondi,<br />

sono una vita, prima della morte inesorabile contro la palazzina. 18 secondi è scorsa la


vita di piloti e passeggeri del SAS. La vita dei piloti e passeggeri del Cessna era già<br />

cessata 18 secondi prima.<br />

Vi affido e so di confidare in una profonda meditazione.<br />

È la parte più penosa. Introduco la domanda risarcitoria e la lista spese con gli onorari.<br />

È la parte più penosa, perché io so e sono convinto profondamente che anche tutti<br />

coloro – ma questo è nella dialettica del processo – che hanno ottenuto i risarcimenti,<br />

comunque quei risarcimenti hanno dovuto accettare per ragioni ovvie che non spiego,<br />

ma quello che loro interessa è riconoscere in modo tranquillante come sono andati i<br />

fatti, quali sono le conclusioni che adotterete e sono quelle che un Tribunale in nome<br />

del popolo italiano pronuncerà, non vogliono vendette. Vogliono che quello che è<br />

accaduto non succeda mai più. Grazie.<br />

PRESIDENTE – Sospendiamo l’udienza fino alle ore 15.15 se i signori patroni di Parte Civile<br />

che devono concludere si vogliono avvicinare, fanno una cortesia al Collegio, grazie.<br />

Si dispone una breve sospensione dell’udienza. Il Tribunale rientra in aula e si procede come di<br />

seguito.<br />

* * * * * *


Viene data la parola alla Parte Civile, Avvocato Castaldi per l’arringa.<br />

AVV. CASTALDI – Signor Presidente e signori del Tribunale, questo difensore difende la<br />

posizione della Parte Civile Barbara Brega, che è la moglie di Romanello Stefano,<br />

perito, uno dei passeggeri che si trovava a bordo del Cessna. E la conoscenza degli atti<br />

del processo, lo studio, il compito che mi è stato affidato e indotto a fare, mi avrebbe<br />

indotto a parlare a lungo, perché ogni pagina degli atti del processo è una pietra che si<br />

aggiunge al castello accusatorio nei confronti degli imputati. Però farei un torto al<br />

Tribunale e ai colleghi che dovranno parlare dopo di me, se dovessi ripetere tutte le<br />

argomentazioni.<br />

Il Pubblico Ministero vi ha fatto un richiamo normativo con diametri di disposizioni, di<br />

circolari, di leggi, di regolamenti, di statuti, eccetera, che veramente è assolutamente<br />

esaustivo di ogni posizione e che non merita neanche una parola di aggiunta, perché è<br />

completo in ogni suo punto. E i richiami giurisprudenziali che ha fatto il collega<br />

Dondina, sono altrettanto sufficienti per chiarire le posizioni giuridiche delle singole<br />

parti.<br />

Mi limiterò a qualche osservazione di carattere generale, perché non posso farne a<br />

meno. Ed una prima osservazione che questo difensore si permette fare, è che dalla<br />

lettura degli atti del processo emerge una sensazione strana, e parlo di sensazione, cioè<br />

che tutti quelli che oggi noi troviamo sul banco degli imputati, questi enti che avevano<br />

come unico scopo quello di garantire la sicurezza operativa personale che operava in<br />

aeroporto, degli operatori del servizio aereo, degli utenti del servizio aereo, abbiano tutti<br />

fatto qualche cosa per eliminare la sicurezza alla quale dovevano dare la loro garanzia.<br />

Cioè qualcuno, ognuno si è preoccupato di eliminare qualche cosa in maniera tale che<br />

alla fine la sicurezza venisse meno. Ed è quello che ha fatto affermare al comandante<br />

Pica nella sua relazione, che quelle singole situazioni che lui molto diligentemente<br />

aveva evidenziato di disservizi, di manchevolezze eccetera, prese singolarmente non<br />

avrebbero avuto nessuna rilevanza nella causazione dell’evento, ma tutte insieme hanno<br />

creato le premesse di una trappola mortale.<br />

Ed è esattamente la configurazione che noi abbiamo davanti di questa situazione, cioè<br />

praticamente in questo aeroporto che doveva essere il fiore all’occhiello<br />

dell’Aeronautica civile, che doveva operare in piena efficienza, della cui efficienza si<br />

sono tutti preoccupati, senza pensare che l’efficienza senza sicurezza è niente. Tuttavia<br />

in questo frangente nessuno si è preoccupato di garantire il livello di sicurezza che<br />

l’aeroporto meritava, questo tipo di aeroporto particolare meritava.<br />

Non starò a ripetere i problemi del radar di terra, i problemi delle stop bars, i problemi<br />

della segnaletica non conformi, i problemi della segnaletica verticale assolutamente<br />

manchevole, perché sono elementi di fatto che noi troviamo agli atti. Però ci sono<br />

alcune cose - e mi sono un po’ meravigliato - alcuni richiami che vengono da testimoni<br />

particolarmente qualificati che meritano di essere riportati. Cioè la preoccupazione,<br />

ripeto, è l’unico concetto che mi permetto di sottolineare e che la paura di tutti era che<br />

una volta accertato che in quelle condizioni, con le eliminazione di quei sistemi di<br />

sicurezza, l’aeroporto di Milano Linate, non poteva più operare. Sarebbe stato un<br />

aeroporto declassato, sarebbe stato uno schiaffo in faccia all’ENAV che doveva<br />

garantire l’operatività di questo aeroporto; all’ENAC che doveva dare disposizioni per<br />

le norme di sicurezza, cioè tutto questo avrebbe considerato, quello che giustamente il<br />

Pubblico Ministero ha qualificato, il fallimento dell’ENAV. Ma c’è un particolare: che<br />

l’Ingegner Bardazza, la cui testimonianza ho visto che non è stata richiamata<br />

espressamente, anche se sicuramente se n’è tenuto conto nella formulazione delle varie<br />

ipotesi accusatorie, dà dei giudizi sferzanti sul comportamento dell’ENAV ed è stato<br />

messo in evidenza certi aspetti particolari, e dice la cosa che lo ha colpito negativamente


è che per nominare due esperti ci sono voluti due mesi, due esperti, cui i nominativi<br />

erano già conosciuti da tempo. Quindi non è che si è dovuto andare a ricercare due<br />

persone, ci sono voluti due mesi per indicare, formalmente incaricare due esperti. Ci<br />

sono voluti sei mesi per avere il parere di congruità della famosa Commissione, inutile<br />

orpello di cui parlava l’illustrissimo Pubblico Ministero, e di questa Commissione dà un<br />

giudizio dell’operato di questa Commissione che a mio avviso serve per mettere la<br />

pietra tombale su questo processo. “Io non mi meraviglio - dice il teste di questo<br />

incarico, del parere che ha espresso la Commissione - mi meraviglio di quello 0,2% che<br />

è stato accertato”, 30,2%, non è il 30% di ribasso che era stato accertato, ma lo 0,2, che<br />

dice: se viene fuori da un calcolo matematico, mezzora al tavolino, si fa il conteggio. Se<br />

viene fuori da un altro discorso di altro ordine, allora non c’era nessun bisogno della<br />

Commissione di congruità per arrivare a questo. Ed è un giudizio che la dice lunga sul<br />

modo di operare di questo. A mio avviso, ci sono due elementi a posteriori che<br />

confermano tutto quello che abbiamo sentito a dire oggi e venerdì scorso, in materia di<br />

responsabilità dell’ENAV, dell’ENAC e dei soggetti che questi organi rappresentavano<br />

a livello nazionale e a livello circoscrizionale, a livello aeroportuale. Il primo è che il<br />

radar... caspita se serviva il radar! Abbiamo detto “Milano e la nebbia vanno in simbiosi<br />

in certi periodi dell’anno, non si può ipotizzare Milano senza nebbia”, quindi il radar di<br />

terra era necessario. Dopo due anni di discussione in 48 ore il radar è stato ordinato.<br />

Allora c’era la capacità e c’era la possibilità, c’era il potere di effettuare questa fornitura<br />

che avrebbe evitato quello che è successo. E il radar in effetti dopo due mesi circa era in<br />

perfetta efficienza, o comunque era efficiente in maniera tale da garantire una sicurezza.<br />

Purtroppo c’erano stati nel frattempo 118 morti, dei quali oggi questi signori sono<br />

chiamati a rispondere prima davanti alla loro coscienza, poi davanti ai 118 morti e poi<br />

infine davanti a questo Tribunale.<br />

L’ultimo elemento, lo dico perché è una cosa che, ripeto, se non trattassimo di un<br />

processo che vede 118 vittime, sarebbe umoristico. Perché mi riporto indietro negli anni<br />

quando ero studente, c’è il fatto che - lo accenno perché non è parte di questo troncone<br />

di processo, ma fa parte di un altro troncone - il Direttore generale dell’ENAV,<br />

Marzocca, di fronte ad una precisa segnalazione di un suo dipendente, che gli dice<br />

“Guarda, siamo a marzo, il problema del radar è importante perché ad ottobre è vicino,<br />

ad ottobre c’è la nebbia”. Non dà seguito a questa comunicazione. Vi dà seguito<br />

apponendovi falsamente a posteriori - dopo l’incidente - un’annotazione per giustificare<br />

che lui qualche cosa aveva fatto, e questo è il comportamento dello studente sorpreso a<br />

marinare la scuola che si fa la giustificazione da solo. Questa è la sensazione che ho<br />

avuto.<br />

Altre cose, non voglio tediare il Tribunale, ripeto, perché le argomentazioni sono tali e<br />

tante che c’è solo l’imbarazzo della scelta per motivare una sentenza di condanna.<br />

Sentenza di condanna che dovrà tenere conto delle specifiche posizioni dei singoli<br />

imputati come vi sono stati chiarite dal Pubblico Ministero, non entro giustamente nel<br />

merito delle richieste di condanna che sono state richieste. Solo mi limito a dire che gli<br />

imputati vanno condannati alla pena che questo Tribunale riterrà di giustizia.<br />

Due parole in ordine alla posizione della mia assistita. Barbara Brega è una ragazza,<br />

oggi ha 33 anni, che dall’Aeronautica, dall’Aviazione aveva avuto tutto: il padre<br />

Generale dell’Aeronautica Militare, lei era hostess di volo, il marito era, Romanello, che<br />

vendeva gli aerei, quindi viveva nell’Aeronautica, nell’Aviazione, viveva<br />

dell’Aviazione. E tutto questo ambiente che le aveva dato tutto, all’improvviso le ha<br />

tolto tutto quanto. Non è soltanto la perdita del marito, che dopo 18 mesi di matrimonio<br />

è una perdita che colpisce e sciocca, io mi sono permesso di produrre a suo tempo la<br />

documentazione per accertare tutto questo, era un giovane manager il Romanello, che<br />

aveva un reddito di tutto rispetto, un reddito molto elevato e garantiva a lui e alla moglie


- in questo momento non avevano figli - un trattamento di assoluta agiatezza e di<br />

assoluta tranquillità. Ha perso questo ed è una conseguenza che va valutata. Ma ha perso<br />

anche un’altra cosa, ha perso la sua capacità lavorativa, perché lo shock è stato tale che<br />

oggi abbiamo una relazione di parte agli atti sulla quale è lecito porre dei dubbi, perciò<br />

non mi sono messo a fare un conteggio esatto di quello che sarebbe il risarcimento del<br />

danno che competerebbe a Barbara Brega, ma c’è un dato obiettivo perché veda<br />

l’istituto di medicina legale dell’Aeronautica Militare a cui si appoggiano i piloti civili,<br />

che la dichiara permanentemente inabile all’attività di volo. Cioè significa che Barbara<br />

Brega d’ora in avanti non sarà più neanche messa ai servizi a terra, perché questi servizi<br />

a terra noi sappiamo con la crisi dell’Alitalia non è più possibile, il personale di volo che<br />

transiti a terra in circostanze... sarà messa in congedo, dopo due anni e mezzo, 29 mesi<br />

per la precisione, che è stata in servizio a stipendio di tutto, il mese prossimo sarà messa<br />

definitivamente in pensione. Questo è un danno.<br />

Perciò c’è una richiesta che io formulo di una provvisionale che potrebbe sembrare<br />

elevata, e che è una provvisionale di 1 milione di euro. Ma la richiesta deve tenere conto<br />

di questo: c’è stata una provvisionale già alta di 500 mila euro, ma è una provvisionale<br />

che è venuta fuori dopo un conteggio che sono stati fatti con i rappresentanti dei vari<br />

responsabili ENAV, ENAC, eccetera eccetera, che aveva comportato un danno accertato<br />

e quantificato di 1 milione e 100 mila euro a fronte del quale è stata fatta un’offerta<br />

reale e contestuale pagamento di 500 mila euro.<br />

Perciò la mia richiesta di provvisionale, riservando poi in sede civile la puntualizzazione<br />

e tutto il resto, è questa e in tal senso io rassegno le conclusioni.<br />

Ho preparato delle conclusioni, io dico un po’ argomentali, sono le conclusioni<br />

analitiche come ve le ho dette con alcune spiegazioni perché arrivo a quelle conclusioni.<br />

* * * * * *


Viene data la parola alla Parte Civile, Avvocato Bico per l’arringa.<br />

AVV. BICO – Buongiorno Presidente. Allora, immaginando che l’udienza si sarebbe prolungata<br />

e onde alleggerire il mio intervento, mi sono permesso di preparare in allegato alle<br />

conclusioni redatte per iscritto una brevissima memoria giustificativa delle varie voci di<br />

danno con riferimenti giurisprudenziali, in modo tale appunto da alleggerire la<br />

discussione e consentire anche una più facile visione per il Tribunale. Quindi non<br />

parlerò di questa parte nel corso della discussione.<br />

Ciò premesso, mi sia consentito semplicemente di sottolineare alcuni brevissimi punti,<br />

certo che è difficile prendere la parola dopo la lunghissima ed esaustiva esposizione del<br />

Pubblico Ministero e dei colleghi che mi hanno preceduto. Però vorrei semplicemente<br />

riportare alcuni punti che, a mio avviso, meritano di essere sottolineati brevissimamente.<br />

In particolare vorrei riportare quello che il cliente mi ha spesse volte comunicato nel<br />

corso di questa vicenda e cioè la sua volontà di sapere, non tanto di avere vendetta, ma<br />

quanto meno di sapere che cosa sia successo, ma soprattutto perché sia successo. In<br />

effetti in un caso come questo a differenza dei normali procedimenti per reati colposi il<br />

materiale probatorio che è stato raccolto è estremamente ampio, ci sono le registrazioni<br />

delle conversazioni terra bordo terra, ci sono state perizie, ci sono riprese televisive,<br />

sono state assunte moltissime testimonianze, cosa che normalmente non succede in un<br />

normale procedimento. Quindi che cosa sia successo e come sia successo, in realtà<br />

credo che sia un fatto nella gran parte acquisito.<br />

Quello che ancora non ha avuto una risposta è perché sia successo. E soprattutto non ha<br />

avuto una risposta, ed è per questo motivo che siamo qui davanti, il sapere secondo il<br />

nostro ordinamento chi e in quale misura debba rispondere per la morte del fratello del<br />

mio assistito.<br />

Come correttamente ha espresso il Pubblico Ministero, effettivamente ci sono stati dei<br />

tentativi delle vie di fuga, che sono state tentate, la principale dei quali era la via di fuga<br />

tendenti ad attribuire tutta la responsabilità ai piloti del Cessna. Non ripeterò le<br />

argomentazioni che portano ad escludere che questa sia una via di fuga percorribile; non<br />

credo che possa essere attribuita una responsabilità visto che, appunto, come ha spiegato<br />

il Pubblico Ministero i piloti del Cessna hanno proseguito fino alla clearance, al limite<br />

della clearance che gli era stata data, in questo senso anche diversi testimoni, uno di<br />

questi mi ricordo il comandante Musai(?) l’ha detto chiaramente che il pilota può<br />

proseguire fino al limite della clearance. Allo stesso tempo non è certo un fatto<br />

eccezionale, che spezza la serie causale, il fatto che un aereo imbocchi R6 invece che<br />

R5. Abbiamo saputo che è un fatto che è avvenuto anche il giorno prima, era arrivato il<br />

comandante Busato a dirci che il giorno precedente era successo. Né il fatto che sia<br />

successo in un giorno di nebbia a Linate può essere considerato un fatto eccezionale.<br />

Quello che non è successo invece - che è un fatto eccezionale - che nel secondo o terzo<br />

aeroporto di Italia, non ci fossero le misure di sicurezza sufficienti ad impedire,<br />

impedire che da questo fatto si verificasse una tragedia come quella che si è verificata.<br />

A mio avviso, la responsabilità degli attuali imputati, risulta provata. Risulta provata<br />

perché effettuando il giudizio controfattuale che deve essere effettuato per stabilire il<br />

nesso di causalità non v’è dubbio che tutte le condotte che sono state loro attribuite,<br />

ovvero le omissioni di condotta che avrebbero dovuto tenere siano di per sé cause<br />

sufficienti a provocare l’evento. Sotto il profilo anche della responsabilità, sul profilo<br />

dell’elemento soggettivo, io ritengo che non vi sia dubbio che tutti gli imputati avessero<br />

una posizione di garanzia nei confronti di quanto è successo e avessero quindi un onere<br />

di impedirla, responsabilità che sta e che è fissata da norme di legge (il codice della<br />

navigazione, gli statuti dell’ENAV, dell’ENAC) che sono stati chiaramente riportati dal<br />

Pubblico Ministero.


È evidente che insieme al controllore di volo che ha sbagliato nell’interpretare la<br />

posizione, nel guidare l’aereo, debba rispondere anche chi lo ha messo nella condizione<br />

di sbagliare. Il Pubblico Ministero ha spiegato benissimo l’erosione che via via si è<br />

verificata negli anni delle misure di sicurezza, la rimozione dell’allarme acustico, la<br />

rimozione del segnale perché era troppo vicino alla pista, la cessazione del radar ASMI,<br />

tutte queste cose insieme avrebbero dovuto essere rilevate e non vedo come sia possibile<br />

sostenere che così non sia.<br />

A questo punto credo che la risposta al perché, che è quella domanda iniziale che ci<br />

siamo posti, sia negli atti di questo processo. Lo ripeto, le norme che sono state riportate<br />

individuano delle posizioni di garanzia. Le persone che sono qui chiamate a rispondere<br />

avevano questa posizione e dovevano farla rispettare. Io non credo che sia sostenibile<br />

che il direttore dell’aeroporto avesse soltanto una funzione notarile in qualche misura di<br />

reagire agli impulsi di altre persone, anche perché è previsto espressamente per legge<br />

che lui debba vigilare. Allo stesso tempo il radar, l’istallazione radar terra radar, senza<br />

stare a ripercorrere tutta la annosa questione, sicuramente avrebbe impedito il verificarsi<br />

dell’evento e sicuramente avrebbe dovuto essere istallato. Anche sotto questo profilo<br />

tutte le discussioni sullo shall, lo should, il must perdono di importanza, nel senso che a<br />

prescindere dal fatto se si sia raccomandata oppure obbligatoria, nel momento in cui si<br />

sono venute a cessare le altre condizioni, diventava il fatto obbligatorio reinstaurare uno<br />

stato di sicurezza. Quindi mi sembra veramente del tutto inutile stare a discutere su<br />

questo argomento.<br />

Conseguentemente io credo, signor Presidente, che debbano essere ritenuti gli imputati<br />

responsabili dei fatti a loro attribuiti, ovviamente non mi pronuncio sulla richiesta di<br />

pena perché non è compito mio, però mi permetto di concludere dicendo che non è<br />

possibile che la responsabilità per la morte di 120 persone cada tra le scrivanie di due<br />

burocrati o tra una Commissione di congruità e tra una trasmissione di un fax che non è<br />

stato fatto.<br />

Quindi concludo depositando, come le dicevo, le conclusioni, memoria illustrativa delle<br />

conclusioni e nota spese.<br />

* * * * * *


Viene data la parola alla Parte Civile, Avvocato Miani per l’arringa.<br />

AVV. MIANI – Devo innanzitutto dire che per quanto riguarda la ricostruzione del fatto e le<br />

cause di questo incidente, nonché l’individuazione dei responsabili, non posso che<br />

richiamare quanto ha già illustrato il Pubblico Ministero nella sua requisitoria, sulle cui<br />

conclusioni concordo pienamente e pertanto mi riporto integralmente.<br />

Devo però fare alcune considerazioni sotto il profilo del danno che hanno patito i<br />

familiari del povero Riccardo Poli, che è stato un danno molto rilevante. Infatti al<br />

momento dell’incidente, il signor Riccardo Poli rivestiva la carica di amministratore<br />

delegato e direttore commerciale della Poli S.p.A. La Poli S.p.A. era l’azienda di<br />

famiglia che produceva e commercializzava strumentazioni meccaniche e di precisione.<br />

Era, come ho detto, l’azienda di famiglia in quanto era stata costituita negli anni 50 dal<br />

padre Egidio a cui aveva dedicato praticamente tutta la sua vita, riuscendo a farla<br />

crescere progressivamente in maniera molto rilevante. Basti pensare che già intorno agli<br />

anni 90 il fatturato era di ben 90 miliardi di vecchie lire. Appunto un’azienda i cui<br />

prodotti erano diventati ben presto di altissimo livello e qualità, tali da essere esportati<br />

nei mercati di tutto il mondo.<br />

Forse a noi il nome della Poli S.p.A. non dice un granché, ma vi assicuro che per gli<br />

esperti del settore era un punto di riferimento. Oltretutto anche proprio nella zona in cui<br />

aveva la propria sede, ossia nella Val Sesia, per la precisione a Varallo, era l’azienda più<br />

importante e dava lavoro intorno agli anni 80, si è calcolato, ad una famiglia su cinque<br />

addirittura nella zona e appunto era una delle aziende più importanti. Tutti i figli, tutti i<br />

sei figli del fondatore Egidio Poli erano dipendenti di questa società e alcuni avevano<br />

anche partecipazioni azionarie.<br />

In particolare Riccardo rivestiva diciamo le qualifiche più importanti all’interno della<br />

società, quest’ultimo dopo aver svolto degli studi proprio diretti al suo ingresso in<br />

azienda, nel 1995 assume la carica di consigliere di amministrazione e si assume la<br />

gestione commerciale della società.<br />

Era infatti lui e soltanto lui, che si occupava della commercializzazione e della vendita<br />

sui mercati internazionali e dei prodotti. In particolare era l’unico che conosceva i<br />

clienti, la clientela di gran parte dei paesi del mondo, come ad esempio Asia, Sud Africa<br />

ed Est Europeo. Infatti diciamo che nel momento in cui Riccardo entra in azienda, il<br />

padre Egidio finalmente decide di ritirarsi dopo tanti anni di attività e ricopre soltanto<br />

cariche pressoché onorarie. Quindi diciamo che da questo momento in avanti è proprio<br />

Riccardo Poli che gestisce e ha in mano l’azienda. Ma l’8 ottobre del 2001 l’aereo che<br />

lo sta trasportando, che dovrebbe trasportarlo per concludere un contratto molto<br />

importante per la sua società, precipita. E da questo momento anche la situazione della<br />

società subisce un’irrimediabile tracollo.<br />

Il padre Egidio si estranea completamente dalla gestione dell’azienda che viene data in<br />

mano ad un consigliere che non si rileva all’altezza, è questo il periodo peggiore per la<br />

società. Il 2002 infatti vede la società perdere ben oltre 4 milioni di euro e quasi tutti i<br />

dipendenti vengono liquidati.<br />

Furono fatti diversi tentativi per riprendere in mano la situazione, sia da parte del<br />

fratello Luca, che era già da 15 anni in azienda ma si occupava d’altro, perché appunto<br />

della gestione se ne occupava esclusivamente Riccardo, e non vi riesce. Fa un estremo<br />

tentativo il padre, ma anche questo ormai è anziano e comunque non più aggiornato<br />

sulle tecnologie nuove, aziendali e fallisce. E dopo questi tentativi nel settembre del<br />

2003 viene chiesta l’ammissione alla procedura del concordato preventivo, anche questo<br />

però non riesce appunto ad avere il suo effetto positivo ed il 29 ottobre del 2003 la<br />

società fallisce, viene dichiarato il fallimento della società.<br />

La causa principale di questo tracollo è da legarsi in maniera evidente alla morte di


Riccardo. Riccardo era il motore, come ho detto, principale, la mente operativa<br />

dell’azienda e un elemento indispensabile. Infatti, questa, appunto la sua morte, ha<br />

causato un danno enorme per la Poli, ma era anche il fulcro attorno al quale girava tutta<br />

la famiglia da quando il padre si era ritirato dall’azienda, tutti i figli del padre Egidio<br />

erano suoi dipendenti, tutti appunto lavoravano per lui. Quindi con il fallimento, tutta la<br />

famiglia ha perduto il proprio posto di lavoro; con ciò perdendo anche una tranquillità,<br />

una sicura tranquillità e quella sicurezza per il futuro che solo un’azienda di questo<br />

genere, un’azienda appunto padronale, poteva dare a tutti loro.<br />

Ora, per queste persone sarà molto difficile reinserirsi sul posto di lavoro, per il<br />

momento non ci sono ancora riusciti. Difficoltà si individua anche perché comunque<br />

l’azienda era un’azienda molto settoriale e quindi è difficile trovare un’azienda con i<br />

medesimi prodotti perché ce ne sono pochissime in Italia, e sicuramente comunque nella<br />

zona dove operava non ve ne sono altre. E quindi probabilmente alcuni di essi dovranno<br />

considerare anche l’ipotesi di trasferirsi in altri luoghi e in altre città. Tutto ciò a<br />

prescindere dall’evidente considerazioni di ordine morale e affettivo i cui danni<br />

chiaramente sono incommensurabili.<br />

Devo dare atto che in questo processo è stata fatta un’offerta reale ai familiari di<br />

Riccardo Poli, in particolare è stata offerta la somma di 15 mila euro per ciascun fratello<br />

e 90 mila euro per il padre. Devo dire che queste somme sono veramente vergognose,<br />

sono somme immorali, a mio parere, perché non è possibile offrire a titolo di<br />

risarcimento del danno per un evento di questo genere, 15 mila euro ad un fratello e 90<br />

mila euro ad un padre. È per queste ragioni che tali somme sono state trattenute soltanto<br />

a titolo di acconto sul maggior dovuto.<br />

Concludo chiedendo appunto che i responsabili di questa terribile sciagura vengano<br />

condannati a risarcire il danno patito dai familiari del povero Riccardo, che ho<br />

quantificato per quanto riguarda il danno patrimoniale in 3 milioni di euro perché, come<br />

potrete anche poi dedurre dai documenti che ho prodotto in causa, è stato un danno<br />

molto rilevante; e 1 milione di euro per il danno non patrimoniale. Chiedo altresì in via<br />

subordinata una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 2 milioni di euro.<br />

Rassegno conclusioni scritte con nota spese.<br />

* * * * *


Viene data la parola alla Parte Civile, Avvocato Giorgetti per l’arringa.<br />

AVV. GIORGETTI – Signor Presidente e signori della Corte, oggi siamo qui come Parti Civili<br />

per chiedere giustizia e come Parte Civile chiedere giustizia purtroppo vuol dire che si è<br />

sofferto un gravissimo danno. Un danno che nel caso delle Parti Civili che rappresento,<br />

Giumelli e King, è la perdita di una figlia per entrambi. Una figlia giovane. E già sotto<br />

questo profilo vorrei fare un’annotazione: quando si sono aperte le trattative e queste<br />

trattative non sono sfociate in un bonario risarcimento, agli americani, ai signori King è<br />

stato offerto 70 mila euro per la figlia, ai padri italiani è stato offerto normalmente 90<br />

mila euro. È già evidente quindi che vi è una disparità di posizioni.<br />

Questa è anche una delle ragioni che mi portano da una parte a recepire quanto<br />

affermato dal Pubblico Ministero in ordine alla ricostruzione del fatto, ai criteri di<br />

connessione, ai concorsi di colpa, ma non mi consentono di recepire la conclusione che<br />

vi sia stato un risarcimento del danno e che quindi gli imputati possano beneficiare<br />

dell’esimente o della diminuente dell’articolo 64 numero 5.<br />

Fatta questa premessa, rilevo come dall’istruttoria di questo processo, sia emersa una<br />

grandissima similitudine con un altro abbastanza recente disastro aereo, quello di<br />

Verona: in entrambi i casi i soggetti che erano preposti a delle posizioni di garanzia e<br />

che avrebbero dovuto fornire una sicurezza verso i terzi, hanno invece mancato. In quel<br />

caso si trattava di violazioni in relazione alle norme sul carico e sull’aero-navigabilità<br />

dell’aeromobile commessa dall’ufficio traffico e dal direttore dell’aeroporto. Anche qui<br />

abbiamo delle violazioni che hanno portato in concorso a un disastro aereo.<br />

Perché ho fatto riferimento al disastro di Verona? Perché io chiederò a questo Tribunale<br />

di farsi carico non solo dell’onere pesante di fare una sentenza penale, ma di dare<br />

giustizia alle Parti Civili oggi presenti, cioè di intervenire e liquidare il danno, se<br />

possibile nella sua interezza. Perché questo? Beh, perché laddove come è successo a<br />

Verona, il Tribunale e la Corte d’Appello ha concesso delle provvisionali, beh, queste<br />

provvisionali da parte del Ministero dei Trasporti non sono ancora state pagate in parte e<br />

per quanto riguarda invece il risarcimento, l’evento risale al 13 dicembre del ’95, la<br />

causa civile è stata introdotta nel novembre ’97 ed il 25 marzo 2004 ci sarà l’udienza di<br />

precisazione delle conclusioni.<br />

Io vi supplico di non imporre alle Parti Civili, sei/sette anni di processo in sede civile e<br />

questo mi porta ad affrontare se possibile il danno, la natura del danno. Il danno<br />

tanatologico, il danno da morte recentemente ha avuto uno sviluppo importante grazie a<br />

due sentenze della Cassazione del 2003: l’8827/8828 del 2003. Peraltro indirizzo che è<br />

stato confermato anche dalla Corte Costituzionale sempre del 2003, del luglio del 2003<br />

la numero 233. Queste sentenze che hanno innovato, hanno riportato il danno nella sua<br />

tradizionale bipartizione che era quella di danno non patrimoniale e di danno<br />

patrimoniale. E nel danno non patrimoniale ha individuato tre grandi categorie: il danno<br />

biologico, il danno morale in senso stretto e tutti quei danni non patrimoniali da<br />

violazioni di posizioni costituzionalmente garantite altre diverse dal danno biologico e<br />

dal danno morale soggettivo. Cioè il vero e proprio pretium doloris.<br />

Ora, è in quest’ottica che vale la pena di soffermarci un attimo a ricostruire chi erano le<br />

vittime e qual è il danno, il gravissimo danno che hanno subito i genitori.<br />

Per Valentina Giumelli, è stata acquisita agli atti con il consenso delle altre parti,<br />

dichiarazione in via sostitutiva della deposizione testimoniale ammessa e vale la pena di<br />

leggerne alcuni brevi stralci. Innanzitutto, la peculiarità del nucleo familiare Giumelli,<br />

perché era un nucleo familiare che al di là delle caratteristiche che poi vado ad illustrare,<br />

è un nucleo estremamente affiatato, tanto che si dice “All’intesa straordinaria e l’affetto<br />

dell’uno per gli altri erano noti e riconosciuti. Se il Sindaco di Massa, Roberto Pucci,<br />

caro amico di famiglia, padre di Alessandra compagna degli studi universitari di


Valentina, era solito dire ‘Quei tre costituiscono un tutt’uno, non so immaginarmi cosa<br />

accadrebbe se ne venisse meno uno’”. E quello che è accaduto è che proprio il più<br />

giovane, è venuto meno.<br />

Chi era Valentina? Beh, Valentina era una studentessa modello, tanto che l’Università di<br />

Pisa - e agli atti vi è documentazione di ciò – ha cambiato il proprio statuto per poterla<br />

laureare post mortem com laude. Perché Valentina era quel giorno su quell’aereo?<br />

Perché era titolare di una borsa di studio che le era stata offerta da un’università danese,<br />

e che le avrebbe consentito di portare avanti della ricerca che già lei faceva alla normale<br />

di Pisa. Ma oltre a questo, vi era anche un aspetto ulteriore, Valentina era un soggetto<br />

con grandi doti: umane ed artistiche. In vero, Valentina era conosciuta fra gli amici e le<br />

cerchia per i suoi collage e delle opere artistiche, retaggio da una parte della madre che è<br />

pittrice apprezzata, e del nonno altrettanto pittore conosciuto e agli atti avete prova delle<br />

capacità artistiche. Non solo, ma aveva una predisposizione anche per le lettere, tanto<br />

che accompagnava - ed era la segretaria del padre - nei diversi impegni che il padre<br />

aveva. Quale per esempio membro della fondazione Città del Libro di Pontremoli,<br />

oppure segretario del premio letterario Bancarella. E in queste attività c’era una<br />

simbiosi, uno scambio di interessi che, quando sono venuti a mancare, hanno portato<br />

all’inaridimento della vena artistica della madre, hanno portato ad uno stato di atonia<br />

totale del padre che non è più capace di scrivere - è professore all’università - ha<br />

difficoltà a tenere lezioni, al punto che si è dovuti ricorrere al supporto psicologico, si è<br />

dovuti ricorrere a terapie psicologiche e farmacologiche.<br />

Ed è in relazione a questo che quando si parla di danno non patrimoniale per la famiglia<br />

Giumelli, io ho distinto, nelle sottovoci del danno non patrimoniale diverso dal danno<br />

biologico e dal danno morale soggettivo, un danno esistenziale ed un danno da perdita<br />

di relazione familiare.<br />

Ma vi è anche qualcosa di più. Perché c’è, oltre a questi danni che sono già conosciuti e<br />

ben documentati, l’istruttoria dibattimentale ha dato modo di cogliere un punto che forse<br />

è rimasto un po’ in ombra e che invece per le Parti Civili è rilevante. Il danno, l’evento e<br />

l’evento morte, hanno avuto una discrasia di 18 secondi. Ripeto quello che ha detto già<br />

l’Avvocato Dondina: dalle ricostruzioni analitiche della scatola nera, il perito Bosello ha<br />

potuto individuare i vari momenti dell’incidente. Ha determinato quando c’è stato il<br />

primo urto, quando è tornato ad avere un secondo urto per ricaduta dopo essersi involato<br />

e l’urto finale. Conclude Bosello dicendo “In quei lunghissimi 17/18 secondi gli<br />

occupanti dell’aeromobile SAS, hanno avuto sicuramente modo di percepire tutta la<br />

drammaticità della situazione”. Il danno da morte fino a qualche tempo fa non era<br />

risarcito, “laddove - come diceva la Cassazione - non vi era un’apprezzabile lasso di<br />

tempo tra l’evento lesivo e l’evento morte”. Oggi, tutto ciò è superato. Vi è una recente<br />

sentenza della Cassazione, la 4783 del 2001, che ha precisato che “Sussiste in capo alla<br />

vittima che abbia percepito l’approssimarsi della morte un danno biologico di natura<br />

psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo di tempo tra le lesioni e la<br />

morte, bensì dall’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui<br />

risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima”. È il cosiddetto danno<br />

catastrofico.<br />

Nelle note che seguono io vi ho indicato giurisprudenza di merito che ha già applicato e<br />

qual è il criterio. Tuttavia, potrebbe argomentarsi da parte dei responsabili che al<br />

momento del secondo urto, gran parte o tutti i passeggeri abbiano perso conoscenza. A<br />

prescindere che questa sarebbe una supposizione indimostrata, nel caso di specie<br />

l’argomento non varrebbe ad eliminare il diritto al risarcimento di questa voce di danno.<br />

Infatti una recente sentenza della... anzi, due recenti sentenze della Cassazione: una del<br />

luglio 2003, la 11003 e una del dicembre 2003 la 18305 hanno detto “Infatti ciò che<br />

conta è l’esistenza della lesione biopsichica che è un fatto oggettivo, non la conoscenza


o la percezione di essa che la vittima possa avere avuto”.<br />

Ora, io non so se hanno avuto percezione o meno, certo è che 18 secondi con lo stridore<br />

delle lamiere, l’aereo che si invola e che ricade inclinato, devono essere stati 18 secondi<br />

veramente lunghi e veramente drammatici.<br />

Ed è con questa conclusione che, ripeto, io credo che il danno delle Parti Civili Giumelli<br />

possa essere completamente valutato secondo le note scritte che mi vado a depositare.<br />

Certo, previa la penale affermazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati<br />

ascritti. Chiedo in subordine che venga concessa una provvisionale non inferiore a 700<br />

mila euro, chiedo naturalmente la liquidazione delle spese ed infine proprio in funzione<br />

dell’esperienza fatta nella causa penale e civile di Verona, per sollecitare i responsabili<br />

civili all’eventuale pagamento di quanto sarà ritenuto di giustizia, chiedo di subordinare<br />

la concessione dei benefici di legge al pagamento delle somme liquidande ai sensi<br />

dell’articolo 165 Codice penale.<br />

* * * * * *


Viene data la parola alla Parte Civile, Avvocato Magri per l’arringa.<br />

AVV. MAGRI – Io cercherò di essere molto breve. Innanzitutto non posso non associarmi alle<br />

argomentazioni pregevolissime svolte dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria,<br />

ineccepibili. Mi limito a rilevare per punti.<br />

Allora, l’intersezione tra la R6 e la pista 36 Destra, la pista strumentale attiva, era un<br />

punto critico dell’aeroporto. Ciò costituiva un fatto noto, noto a tutti, sia alla luce dei<br />

precedenti, sia alla luce della strutturazione normale dell’aeroporto. In tre settimane<br />

prima del disastro, era avvenuta una runway incursion che era quella del 18 settembre<br />

del 2001 ed una possibile runway incursion di qualche ora prima del disastro. Eppure,<br />

ciò non ha messo in allarme alcuno. Nessuna delle procedure previste dall’annesso 14<br />

dell’ICAO per la prevenzione delle inadvertent runway incursion era in atto al momento<br />

del disastro, nonostante l’assenza del radar, nonostante l’assenza di idonee stop bars<br />

poste alle intersezioni, nonostante la segnaletica pavimentaria fosse assolutamente<br />

inadeguata. E quindi c’era una sorta di immobilismo, una sorta di fatalismo che<br />

definirei burocratico da parte di chi era deputato a preservare, a mantenere la sicurezza<br />

operativa sul sedime aeroportuale. E allora in mancanza di meglio, abbiamo assistito al<br />

tentativo di addossare colpe al più indifeso, al Cessna intendo, ai piloti del Cessna, che<br />

sono stati fatti passare per degli incapaci, dei piloti non professionisti.<br />

Abbiamo visto che invece i piloti del Cessna hanno correttamente posto la prova a sud,<br />

hanno proceduto correttamente, non hanno letto probabilmente le scritte pavimentarie di<br />

discriminazione tra R5 ed R6, perché tali scritte erano tamquam non esset, erano<br />

completamente illeggibili, anzi non individuabili e se anche fossero state individuabili,<br />

esse non sarebbero state leggibili perché scritte in caratteri alfanumerici spezzati e<br />

quindi il 5 ed il 6 erano totalmente confondibili tra loro e differivano semplicemente per<br />

un minuscolo trattino. Quindi questa scritta, semmai fosse stata visibile, non sarebbe<br />

stata di nessuna utilità per il Cessna. E il Cessna ha correttamente riportato la propria<br />

posizione, dichiarando di essere su Sierra 4 e tale indicazione non è stata in alcun modo<br />

raccolta dalla Torre ed è stata comunque mal interpretata sicuramente. Poi in secondo<br />

luogo ha riportato correttamente la propria posizione, la hold position prima della pista<br />

attiva e della pista strumentale, eppure è stato autorizzato a varcarla, ad andare oltre.<br />

Pertanto nessuna responsabilità può essere addossata al Cessna che era un velivolo che<br />

si aspettava da Linate tutte le garanzie che un aeroporto dovrebbe accordare a tutti i<br />

velivoli che si muovono sopra di esso.<br />

Quindi il Cessna si è in qualche modo fidato di Linate e questa fiducia del Cessna in<br />

Linate nei suoi elementi apposti a garanzia della movimentazione, nei suoi presidi, è<br />

stata tradita. Quindi sotto questo profilo, chiaramente gli organi ed i soggetti che<br />

presiedevano all’esigenza di mantenere in sicurezza l’aeroporto deve essere<br />

riconosciuta. Per quanto riguarda le voci di danno, allora io chiedo che si operi una<br />

deroga al sistema tabellario di liquidazione del danno. Innanzitutto perché è un caso<br />

sicuramente extraordine, ma è un caso fuori dalla media, noi sappiamo che la<br />

liquidazione tabellare del danno è costituito da una media dei precedenti giudiziari in<br />

quell’ambito giudiziario. Ora, è chiaro che questo non possa essere definito come un<br />

caso medio, ma assolutamente straordinario, quindi anche le tabelle che erano allegate<br />

alla relazione pionieristica del Tribunale di Milano, la relazione che accompagnava le<br />

prime tabelle del Tribunale di Milano, dice che rimane fermo il potere e dovere del<br />

giudicante di operare una concretizzazione, un’individuazione del danno sulla base<br />

delle concrete emergenze della fattispecie specifica.<br />

E per quanto riguarda invece le voci di danno, io chiedo chiaramente che venga<br />

riconosciuto il danno morale ex articolo 2059 del Codice civile, quello che viene<br />

normalmente chiamato pecunia doloris o pretium doloris che sono espressioni orrende,


però purtroppo non c’è altra via se non quella di un risarcimento per equivalente di<br />

questo dolore morale patito, un dolore morale che è stato chiaramente amplificato anche<br />

mediaticamente dalla enormità di questo fatto, oltre che la propria intensità specifica è<br />

stato amplificato in questo modo. E chiedo altresì che venga riconosciuto ex articolo<br />

2043 del Codice civile il cosiddetto danno esistenziale.<br />

Il danno esistenziale che è un’espressione forse infelice, è un’espressione che pare<br />

inafferrabile, non concretizzabile. In realtà il danno esistenziale si estrinseca in momenti<br />

molto concreti, molto tangibili all’interno della vita quotidiana di ciascuno dei<br />

danneggiati, che sta ad indicare una compressione della sfera di esplicazione personale<br />

del danneggiato che si sviluppa quotidianamente. A titolo di esempio posso dire la<br />

mancanza delle quotidiane telefonate, dei quotidiani incontri, dei compleanni, dei regali,<br />

la mancanza di una figura di riferimento, il marito, la moglie, il fratello e in qualche<br />

modo vengono compromessi i ruoli familiari che erano definiti, che si erano venuti<br />

definendo prima dell’evento.<br />

Ed ora a questo punto, nel caso specifico, il signor Marco Proserpio aveva un fratello ed<br />

ora è figlio unico, ed era in ottimi rapporti con il fratello, si sentivano quotidianamente e<br />

quindi è venuto meno per il signor Marco Proserpio un punto di riferimento. I ruoli<br />

familiari anche con la madre sono stati completamente ribaltati, sono stati compromessi<br />

in toto, si sono dovuti modificare, gli impegni si sono moltiplicati per sopperire alla<br />

mancanza del fratello. Un fratello che è stato vittima di chi ha completamente spregiato<br />

le norme poste a tutela dell’unico bene che deve essere perseguito in un aeroporto,<br />

ovvero la sicurezza.<br />

Ed è per questo che io chiedo la condanna degli imputati e rassegno le conclusioni e la<br />

nota spese.<br />

* * * * * *


Viene data la parola alla Parte Civile, Avvocato Pezzi per l’arringa.<br />

AVV. PEZZI – Buongiorno signor Presidente, signori del Tribunale. Avvocato Pezzi per la<br />

Parte Civile Perrone. Il signor Perrone qui presente, come è stato presente per la<br />

maggior parte di questo processo, ha una figlia Donatella, presente anch’essa che era<br />

costituita precedentemente Parte Civile e che poi è stata risarcita, la figlia era sposata<br />

con il signor Cantù deceduto nell’incidente aereo. L’atteggiamento del signor Perrone è<br />

quindi un atteggiamento compito, rispettoso e che ha determinato lo stesso a presenziare<br />

a tutte le udienze praticamente del processo per capire, per sapere, per sentire quello che<br />

è successo, che cosa è avvenuto e perché è avvenuto. Se come – mi riporto ad<br />

un’affermazione del Pubblico Ministero – se per caso questo incidente è stato un evento<br />

ineluttabile, un evento imprevedibile e oggi possiamo dare una risposta a questa<br />

domanda. La risposta non può essere che negativa, non è certo stato un evento<br />

imprevedibile, un comportamento eccezionale riconducibile ad una persona solamente<br />

che ha causato la morte di tante persone, il dolore di altrettante e tanti sogni distrutti e<br />

tante vite spezzate.<br />

Faccio mie senz’altro le conclusioni del Pubblico Ministero, precise, attente, do atto<br />

anche a nome del signor Perrone, della professionalità del Pubblico Ministero che ha<br />

condotto un’istruttoria molto impegnativa, molto difficile in tempi rapidi e ha fornito al<br />

Tribunale tutta la documentazione, le prove che possono portarci a quello che anche<br />

questa Parte Civile chiede, e cioè l’affermazione della penale responsabilità degli<br />

imputati. E non è neanche facile per questo difensore sintetizzare tutte le emozioni, le<br />

angosce provate in tutto questo procedimento, riportando a voi tutte le sensazioni della<br />

famiglia, della signora, anche della moglie del signor Perrone che voi avete sentito<br />

come testimone, però mi sembra doveroso sottoporre al Tribunale, porre l’attenzione su<br />

alcuni fatti di questo processo che a mio modo di vedere sono importanti perché grande<br />

è stata la delusione nel capire che questo incidente poteva essere evitato, questo<br />

incidente è figlio di incapacità, di inosservanza, di superficialità.<br />

E qui non parliamo soltanto del radar, di sistemi miliardari, di contratti e appalti,<br />

parliamo di segni orizzontali, cartelli, marking sul sedime aeroportuale. Tutte attività<br />

che avrebbero comportato una spesa limitata, limitata assai. E abbiamo sentito anche<br />

tanti testimoni, tanti testimoni, i quali ci hanno detto “Ma di qui, di là” certo che a<br />

parole molti testimoni sono stati bravissimi eh, perché io mi sono segnato alcuni<br />

interventi e voglio ricordarvi alcuni, insomma, giusto per richiamare la memoria. Il<br />

Dottor Spano che ci dice sinteticamente “Bastava che fosse usata – e qui è una<br />

deposizione del 30 ottobre 2003 – la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la<br />

tragedia di Linate”. Anche il Dottor Fossa molto semplicemente dice “L’incidente non<br />

sarebbe mai avvenuto se si fossero utilizzate le cautele obbligatorie per operare in<br />

condizioni di visibilità precaria”. Poi il Dottor Fossa riporta un contenuto di un incontro<br />

che ebbe con i rappresentanti dei piloti, adesso non mi ricordo esattamente, e dice “La<br />

finalità è quella di creare un sistema, come dice qualche comandante, a prova di<br />

stupido”. No! A mio sommesso avviso, bastava crearlo a prova di eroe, non a prova di<br />

stupido.<br />

Un’altra testimonianza importante è quella di Rachetti, abbiamo sentito il 12 dicembre<br />

del 2003, Rachetti ricordo perse il figlio e quindi vive promuovendo studi, ricerche sulla<br />

sicurezza aeroportuale, dice “La ridondanza ha un significato per la sicurezza, più sono<br />

ridondante e più sono sicuro”, pagina 70 trascrizione del 12.12.2000 “È il sistema che<br />

deve funzionare, non il solo radar, non la sola segnaletica, è tutto un complesso”.<br />

Franchi, deposizione 26 novembre relativamente alle disposizioni ICAO, poi riporto,<br />

adesso non voglio tediarvi, tutta la discussione sulla normativa ICAO, ma dice “Le<br />

disposizioni ICAO devono essere un punto di riferimento, il punto da cui partire, non si


può prescindere dalle disposizioni ICAO”. E quindi qui a parole diciamo, caspita questa<br />

è la situazione. Poi vado a rileggere le dichiarazioni di Imparato 12 novembre 2003,<br />

Capo Dipartimento della Sicurezza ENAC, figura di alto profilo, di alto riferimento, e ci<br />

dice: “La sicurezza per me è un impegno elevato, la sicurezza - e pongo l’attenzione al<br />

Tribunale, questa frase che, secondo me, è una frase che riassume molta parte del<br />

processo - è una strada che non è mai compiuta e che deve sempre andare avanti”.<br />

Allora, nell’interrogatorio Imparato, a domanda del Pubblico Ministero, precisa e dice:<br />

“Ma lei è a conoscenza che in diversi aeroporti italiani vi era una situazione strutturale<br />

impiantistica che non garantiva la protezione della pista?” “Sì, no boh, boh, sì”, e quindi<br />

la risposta assolutamente positiva dell’inefficacia delle normative di sicurezza.<br />

Poi a pagina, prendo uno spunto, a pagina 26 il Pubblico Ministero continua, dice:<br />

“Verificaste se vi era una situazione infrastrutturale impiantistica che non garantiva la<br />

protezione della pista?” risposta: “Ecco sì, non era Linate... non era appunto sotto<br />

questo profilo”. A domanda del Presidente, a proposito della conoscenza di questa<br />

disorganizzazione dice “Mah - è il Presidente che chiede al signor Imparato - ENAC ha<br />

mai assunto iniziative disciplinari, nei confronti di alcuni direttori di aeroporto, in<br />

relazione alle tematiche della sicurezza?” “Ehm, queste eh” insomma Imparato balbetta<br />

un po’ ed i Presidente lo incalza, dice “No, no scusa la domanda (p.i. pronuncia<br />

affrettata) o un sì o un no, ENAC ha intrapreso sì o no iniziative disciplinari nei<br />

confronti di qualche direttore di aeroporto?” Imparato: “Non mi risulta”.<br />

Allora, tutto questo cappello introduttivo sulla sicurezza perde di significato, perché noi<br />

abbiamo sentito testimoni, documentazioni, annessi, standard, qui là, ma era molto<br />

semplice: la verità è che spesso è più semplice dell’immaginazione, l’aeroporto di<br />

Linate non era sicuro punto, bisognava intervenire, bisognava lavorarci sopra.<br />

E anche il teste Vadalà, che è un controllore aereo a domanda del Pubblico Ministero su<br />

un aereo che aveva imboccato erroneamente R6 invece che R5, poi l’aereo venne<br />

bloccato, ha affermato testualmente: “Il radar ASMI, quando c’era la nebbia era<br />

fondamentale” anche lo stesso ha affermato di non aver mai utilizzato i punti di riporto<br />

S1, S2, S3, e di non aver mai fatto un giro sulla pista.<br />

Quindi devo dire, in questo processo ne abbiamo sentite tante, però il sistema non<br />

funzionava, il sistema non funzionava. Mah il sistema non deve essere solamente a<br />

prova di stupido, cioè quello diciamo è il passaggio ulteriore, deve essere a prova di<br />

errore.<br />

Abbiamo sentito, alla prima udienza, credo di questo processo, la cassetta della<br />

trasmissione televisiva Porta a Porta, in cui partecipò un rappresentante del sindacato<br />

dei piloti e disse: “Il controllore di volo ed il pilota sono uomini, possono essere stanchi,<br />

possono sbagliare, bisogna creare un sistema che intervenga a correggere questi sbagli<br />

previsti e prevedibili; la tecnologia, il computer, i radar, questi sono sistemi di sicurezza<br />

obbligatori, fanno funzionare un aeroporto in condizioni di sicurezza, che intervengono<br />

a fronte di un problema”.<br />

Oggi il Pubblico Ministero, giustamente, dice “va bene ma se anche c’è il radar ed il<br />

radar un giorno non funziona, ci devono essere delle misure che sopperiscono a questo<br />

problema, devono sopperire”.<br />

E si tratta poi di Linate, nella conoscenza globale Linate è un aeroporto piccolo,<br />

figuriamoci cosa dobbiamo immaginare d’aeroporto di questi aeroporti mega all’estero<br />

americani, eccetera eccetera, a Linate c’è una pista e due raccordi chiamiamoli. Questa<br />

è la realtà di Linate, una pista importante diciamo ce n’è un’altra ma abbiamo visto che<br />

è una pista minoritaria.<br />

Tutto questo oggi, ci porta una grande tristezza, come dico, perché a parere di questa<br />

Difesa bastava poco per evitare questo incidente.<br />

Quindi io concludo, mi riporto alle conclusioni del Pubblico Ministero, dei colleghi di


Parte Civile che mi hanno preceduto e chiedo che venga affermata la penale<br />

responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti.<br />

Per quanto riguarda invece il danno subito dal signor Perrone, brevemente, lo stesso<br />

aveva una società di nome Teind(?) S.r.l. la società naturalmente ha dovuto chiudere<br />

perché è mancato l’apporto del signor Perrone, il signor Perrone da quel giorno si è<br />

dedicato esclusivamente alla salute psicofisica della famiglia, della figlia e della piccola<br />

nipote che era nata qualche anno prima, ha dovuto chiudere la Teind e non ha neanche<br />

potuto accettare un’offerta di lavoro di consulenza industriale, proposta avanzata dalla<br />

società Dalmine, pari a euro 40 mila per l’anno 2002, e io ho allegato assieme alle<br />

conclusioni questa documentazione.<br />

Chiedo che venga emessa una provvisionale immediatamente esecutiva a favore del<br />

signor Perrone, nella stima congrua di 50 mila euro e deposito altresì la mia nota spese,<br />

grazie.<br />

* * * * * *


Viene data la parola alla Parte Civile, Avvocato San Giorgio per l’arringa.<br />

AVV. SAN GIORGIO – Anch’io ho preparato delle brevi note conclusionali che poi<br />

rassegnerò a questo Tribunale. Io credo di dover partire in questa breve, brevissima<br />

conclusione da un concetto che credo che informi di sé tutto il capo d’imputazione e<br />

tutti gli addebiti colposi che oggi sono chiamati a giudizio, ossia il concetto di sicurezza<br />

operativa dell’aeroporto di Linate. Perché credo che l’analisi di questo concetto ci<br />

permetta di definire esattamente i profili di colpa che oggi sono chiamati a giudizio.<br />

La sicurezza operativa di un aeroporto, credo non significhi altro che l’implementazione<br />

di tutte quelle cautele necessarie ad escludere eventi dannosi a carico sia di chi, in<br />

quell’aeroporto si trovi a transitare come utente, sia di chi, all’interno di<br />

quell’aeroporto, quotidianamente lavori.<br />

Unisco questo concetto ad un altro credo dato di fatto molto rilevante; siamo dinanzi ad<br />

una collisione avvenuta fra velivoli al suolo, ancora a terra.<br />

Credo che questa circostanza, unita al fatto che da quell’impatto sia originato poi il volo<br />

incontrollato di uno dei due, a collidere contro un’infrastruttura dell’aeroporto, credo<br />

che questo dato radichi all’interno del luogo aeroporto, tutta la dinamica del nostro<br />

evento, all’interno del luogo aeroporto. Il Pubblico Ministero diceva giustamente “è il<br />

teatro del nostro evento”.<br />

Bene, quel teatro non è niente di più che un particolarissimo ambiente di lavoro, è un<br />

ambiente di lavoro, dicevo, dove coesistono quotidianamente presenze di addetti e<br />

presenze di persone che vanno lì per essere trasportate altrove, ed è un ambiente<br />

caratterizzato dai rischi particolarmente elevati. Giustamente il Pubblico Ministero<br />

richiamava l’articolo 2050, i rischi derivano dal fatto che si tratta di un’attività<br />

altamente tecnologica e che le ripercussioni dannose o pericolose, sono di gravità<br />

enorme, come sono state poi nel concreto, incontrollabili, come lo sono state nel<br />

concreto.<br />

Bene, tutte le contestazioni, le violazioni colpose, tralasciando per il momento quella a<br />

carico del controllore Zacchetti, non sono null’altro che la concretizzazione dell’onere<br />

di predisporre un aeroporto sicuro a beneficio e degli addetti e degli utenti, in<br />

condizioni di bassa visibilità ed alta densità di traffico. Quelle violazioni colpose,<br />

rispetto a quelle violazioni colpose, io credo di dover superare anche un profilo che è<br />

stato a lungo oggetto di attenzione dibattimentale, ossia il fatto che ci sia una struttura di<br />

norme ICAO e che queste siano o meno recepite all’interno del nostro ordinamento.<br />

Io credo che dal momento in cui stiamo parlando, come stiamo parlando di una<br />

contestazione di colpa generica, quelle disposizioni ICAO informate da una regola di<br />

cautela non descrivono nient’altro che uno stato dell’arte. Non è in discussione la diretta<br />

applicabilità prescrittiva di quelle norme all’interno del nostro ordinamento, quelle<br />

norme sono il parametro di una colpa, generica.<br />

Il collega che mi ha preceduto ripercorreva alcune voci qualificate, Franchi: “Le norme<br />

ICAO sono un punto di riferimento”, Rachetti, “E sono delle norme in evoluzione” è<br />

ancora Franchi che ce lo dice ed il fatto che siano in evoluzione ci riporta ad<br />

evidenziarne il carattere strettamente cautelare. Dico questo perché si è inseguito, io<br />

credo, in ottica difensiva un problema che in realtà non è tale, ossia si è inseguito il fatto<br />

che laddove non sia prescritto un obbligo non ci sia colpa. La colpa in realtà non<br />

prevede, non richiede una norma espressa, la colpa è generica ed è sulla base di criteri,<br />

di sostanza.<br />

Qui abbiamo visto lo sfilare di una mentalità burocrate senz’altro, che è trincerarsi<br />

dietro le regole scritte, quello che non c’è scritto non mi compete, ma la colpa è<br />

sostanza, è valutazioni è valutazioni che dovevano essere fatte, nessuno analizzerà un<br />

incidente stradale, valutando solo se una macchina andava più o meno di 50 chilometri


orari, non è solo la regola scritta, è la regola della cautela che va analizzata e tutte quelle<br />

disposizioni ICAO e tutto l’assetto delle normative, stanno niente più ad identificare dei<br />

parametri di quella colpa, a prescindere dal loro recepimento o meno all’interno del<br />

nostro ordinamento. E il compendio di quelle regole ICAO, la DOP 2 e 97 e altre<br />

all’interno del nostro ordinamento, l’articolo 2050, siamo dinnanzi ad un onere preciso<br />

in capo all’imprenditore, ossia l’adozione di tutti i possibili rimedi.<br />

E poi un’altra norma che è affiorata, seppur non fotografata in un capo d’imputazione<br />

ma in realtà immanente, in quello che è successo, in quella localizzazione, ossia la 626,<br />

la norma sulla sicurezza del luogo di lavoro, perché quella norma prescrive in capo al<br />

datore di lavoro di valutare tutte le possibili fonti di rischio; e fra queste possibili fonti<br />

di rischio deve rientrare anche la collisione fra velivoli al suolo e l’impatto di uno di<br />

questi contro un’infrastruttura. Deve rientrare, è una possibilità e deve portare a delle<br />

valutazioni conseguenti.<br />

La 626 peraltro prescrive dei parametri ben determinati, io richiamo, perché credo che<br />

sia patrimonio giurisprudenziale ormai assodato e l’ultima pronuncia della Cassazione,<br />

su un altro fatto che ha funestato le cronache milanesi, il recente procedimento sulla<br />

camera iperbarica.<br />

Lì si discuteva di 626 e lì si è detto che, davanti all’accertata macroscopicità delle<br />

violazioni dei comuni obblighi relativi alla sicurezza, viene a mancare la possibilità di<br />

fare riferimento al principio dell’affidamento. Qui siamo davanti a macroscopiche<br />

violazioni relative alla sicurezza. E non si pensi che la collisione, contro la<br />

costruzione(?), sia un evento slegato, in realtà l’evento è unico. Nessuno credo avrebbe<br />

avuto dubbi, davanti al fatto che ci fosse stata per esempio una violazione nella<br />

movimentazione fra aeromobili e un’autocisterna che passasse all’interno del piazzale e<br />

quella collisione, con violazione delle norme, avesse dato luogo ad un’esplosione, che<br />

avesse investito qualcuna delle infrastrutture. Il principio è esattamente identico, nel<br />

momento in cui io devo costruire un sistema sicuro, lo faccio a presidio di un aeroporto<br />

nella sua totalità.<br />

Credo che all’interno di questo dibattimento sia emerso un ulteriore profilo di colpa, che<br />

si va a sommare a quelli oggetto dell’odierno vaglio dibattimentale, ossia la sciagurata<br />

decisione, sciagurata, di porre un edificio, adibito a lavorazione a 450 metri dal termine<br />

di una pista; costruire lì quel capannone e destinarlo alla permanenza di addetti, di<br />

lavoratori, credo sia scelta sciagurata, sciagurata non perché collida con una norma<br />

scritta, e lì c’è la burocrazia, non perché è stata autorizzata, ma perché collide con una<br />

scelta cautelare minima.<br />

L’articolo 4 della 626 “Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute<br />

dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a gruppi<br />

particolari, anche nelle scelte delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, nonché nella<br />

sistemazione dei luoghi di lavoro”, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.<br />

Richiamo e faccio mie tutte le valutazioni consulenziali svolte dalla Difesa Dondina, lì<br />

troverete le valutazioni in termini di inidoneità sotto il profilo della colpa... di esistenza<br />

di una colpa, nell’aver costruito lì quella costruzione.<br />

Io, per questo profilo, chiedo che il Tribunale valuti l’iniziativa di sollecitare ulteriori<br />

indagini tese ad accertare i profili di responsabilità diversa, colposa sussistenti nell’aver<br />

costruito, mantenuto e soprattutto adibito a locali di svolgimento di attività lavorativa a<br />

quel luogo.<br />

Un altro profilo, ed è il secondo che intendo affrontare, è quello riferito al tentativo di<br />

costruire intorno alla condotta colposa di terzi, in particolare il controllore e/o il pilota,<br />

di costruire su questa condotta colposa l’esclusione dell’addebito di colpa riferito agli<br />

attuali imputati.<br />

Io credo, che come è stato giustamente richiamato dal difensore che mi ha preceduto,


l’errore di uno o più degli utilizzatori, era niente più che il presupposto perché scattasse<br />

il sistema di sicurezza. L’errore era quello che doveva far scattare il sistema di sicurezza<br />

e quindi nulla c’entra il fatto che ci sia stato un errore più o meno colposo dell’uno o<br />

dell’altro, il controllore ed il pilota sono due utilizzatori di quel sistema, il sistema deve<br />

avere cautele autonome in grado di scongiurare gli eventi dannosi che da quell’errore<br />

sorgono.<br />

Detto questo, le singole posizioni, la Difesa Gualano ha tentato due vie, l’una è quella di<br />

sostenere che quel radar non è obbligatorio, l’altra è quella di affermare di non<br />

conoscere il problema radar di terra. In realtà le due, se solo si confrontano, sono<br />

dissonanti nella loro logica ma valutiamole partitamente. Allora quel radar di terra non<br />

era obbligatorio, e torniamo a sostenere che la mia competenza si ferma laddove c’è<br />

qualcosa di scritto che me lo dica, in realtà non è così.<br />

In realtà, quando lo stesso consulente Silenzi dell’Ingegner Gualano, affronta i concetti<br />

di “non era obbligatorio, ma era auspicabile, era un ausilio in più”, in realtà traccia<br />

esattamente quelli che sono i confini di un addebito di colpa.<br />

Quello è un sistema che deve essere ridondante, ogni apparato, che fa parte di un<br />

sistema è strettamente necessario e la necessità, evidenziata dalla voce viva di<br />

controllori che l’hanno usato, Vadalà dice: “Era fondamentale”, Pasquali: “Avevamo<br />

qualcosa in più, tolto quello, mancava sicuramente qualcosa”, è la voce viva di chi lo<br />

utilizzava.<br />

Il problema è che quando qual qualcosa in più è mancato, nessuna valutazione è seguita,<br />

non l’adempimento, nessuna valutazione nemmeno, su cosa potesse essere quel sistema<br />

senza radar.<br />

Dopo il novembre ‘99 nessuno si è fermato a comprendere che cos’era quel sistema, a<br />

quella data, perché era stato tolto pezzo a pezzo ogni (p.i. pronuncia non chiara),<br />

dovevano intervenire nuove valutazioni e non è possibile chiamare a rimedio la<br />

resurrezione della DOP 2 e 97, innanzitutto perché quella norma meramente interna<br />

ENAV, non dimentichiamolo, necessitava, per quello che c’era scritto all’interno della<br />

norma stessa, di un piano di localizzazione. Capitolo 2: “La possibilità per gli<br />

aeromobili di effettuare le operazioni con visibilità limitata è subordinata alla<br />

predisposizione ed attuazione di un piano locale predeterminato”, è subordinata, non<br />

solo alla predisposizione ma alla attuazione. È mancata la predisposizione, è mancata<br />

l’attuazione.<br />

Mi avvio alle conclusioni, l’altro profilo, su cui Gualano vorrebbe sostenere l’esclusione<br />

dei propri profili di colpa è quella del fatto che non conosceva l’esistenza del problema<br />

radar di terra a Linate ed io, su questo, vorrei fare due rilievi: uno che l’amministratore<br />

di un’azienda, che ha fra i propri compiti istituzionali, quello di garantire sicurezza, non<br />

può non porsi il problema di cosa sia e di che efficienza abbia il sistema SMGCS di<br />

Linate, terzo aeroporto italiano, non può, perché costruisce la propria colpa dicendo che<br />

non ha valutato questo aspetto. E l’altro che in realtà c’è, perché è emerso in<br />

dibattimento, la prova della sua piena conoscenza di quel profilo, oltre ai rilievi che<br />

faceva il Pubblico Ministero sulle scelte consapevoli di non investire lì e investire<br />

altrove.<br />

Gualano era stato più volte sollecitato “Io svolgo il ruolo rispetto ad organizzazioni<br />

sindacali che hanno personalmente le organizzazioni locali” che sono, per<br />

problematiche affrontate diverse in questa vicenda, rispetto ad organizzazioni centrali.<br />

Le organizzazioni locali hanno mandato due lettere di richiamo, che voi avete: l’11<br />

gennaio 2001, sull’istallazione del nuovo ASMI ed il primo ottobre 2001, che sono<br />

andate anche all’amministratore Gualano.<br />

A queste sollecitazioni non è seguito nulla, c’è stato un fragoroso silenzio, le battute<br />

sull’antitetanica, quando si sale in Torre di controllo, oppure non vi è giunta dalla voce


delle sollecitazioni sindacali, sì era un po’ come al lupo, al lupo. Che non fosse un ‘al<br />

lupo’ in realtà credo lo stia a dimostrare quello che è successo l’8 di ottobre.<br />

Concludo per dare sostanza al diritto che le parti che io rappresento, portano in questo<br />

processo ed è la violazione del diritto collettivo che non è né individuale né interesse<br />

diffuso, diritto collettivo alla salute ed alla integrità fisica dei lavoratori addetti ad un<br />

determinato luogo di lavoro, l’aeroporto di Linate.<br />

È la comunità e non il lavoro come singolo, che ha il diritto al controllo ed alla<br />

promozione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità – nelle note<br />

troverete tutta la giurisprudenza che chiarisce questo aspetto – non è purtroppo nessuno<br />

dei singoli lavoratori che può azionare questo diritto che è di natura collettiva.<br />

Io credo che alle organizzazioni sindacali, per la concreta attivazione che vi è stata e per<br />

il loro compito istituzionale, vada riconosciuto il danno morale della lesione al diritto<br />

del bene della sicurezza, di quel luogo di lavoro e la salute di quei lavoratori,<br />

concretamente lesi ed il danno all’immagine, per la perdita di rappresentatività e<br />

legittimazione dinnanzi alle reiterate sollecitazioni rimaste lettera morta.<br />

Rassegno le conclusioni. Io mi sono posto il punto di dover valutare e quantificare, e<br />

non posso che farlo equitativamente, dare un valore ad una sicurezza sul proprio posto<br />

di lavoro credo che possa essere risolto solo attraverso una valutazione equitativa.<br />

Chiedo per ciascuna delle organizzazioni sindacali qui rappresentata, la liquidazione di<br />

euro 100 mila.<br />

Voglio specificare che è stata ricevuta ed accettata, salvo maggior danno un’offerta<br />

reale di 25 mila euro per ciascuna di queste associazioni e voglio specificare che questa<br />

è stata appostata a bilancio con un vincolo di destinazione per la predisposizione -<br />

voglio leggere per essere preciso - “Iniziative e progetti che migliorino lo stato di<br />

sicurezza dell’aeroporto di Linate e di altri aeroporti della Lombardia”.<br />

* * * * * *


Viene data la parola all’Avvocato di Parte Civile, Luigi Michele Mariani per l’arringa.<br />

AVV. MARIANI – Signori Giudici del Tribunale, credo di essere rimasto l’ultimo, mi è molto<br />

difficile cercare di dire delle cose che non siano già state dette, cercherò tuttavia di farlo.<br />

Cercherò anche di limitare il tempo disponibile alle sollecitazioni che sono state fatte dal Tribunale.<br />

Volevo ringraziare il Pubblico Ministero per la esaustiva requisitoria che ha illuminato tutti gli<br />

aspetti normativi e fattuali, collegando tra le norme ed i fatti i nessi causalità.<br />

Io limiterò Signori Giudici, il mio intervento al problema della sicurezza, la sicurezza intesa in senso<br />

collettivo all’aeroporto di Linate.<br />

Il collega che mi ha preceduto ha enunciato un principio che io condivido pienamente e cioè che la<br />

sicurezza non è solo a Linate, la sicurezza di chi vola, ma è la sicurezza di tutti quelli che<br />

occasionalmente o necessariamente, abbiano a trovarsi nell’aeroporto di Linate.<br />

Mi sono anche posto il problema, ma la sicurezza dell’aeroporto di Linate è una sicurezza che è<br />

disciplinata solo dalle norme tecniche di riferimento ICAO, DOP 2 e 97, oppure c’è qualcos’altro? A<br />

mio avviso c’è qualcos’altro: c’è il Decreto Legislativo 626 del ‘94. E perché dico questo, ma dico<br />

questo perché è la stessa lettura della norma, l’articolo 1 comma 2 della legge 626, estende la<br />

normativa di sicurezza a tutte le realtà di lavoro, facendo al comma 2 una precisazione e la<br />

precisazione è che, nei confronti di quegli enti che sono lì denominati dalle forze armate, di polizia<br />

eccetera, fino al trasporto aereo e marittimo, la normativa verrà applicata nei limiti dei decreti<br />

attuativi dei rispettivi ministeri di competenza.<br />

Ora, come è avvenuto per, credo, il Ministero di Grazie e Giustizia, un decreto attuativo, però non mi<br />

risulta che analogo provvedimento sia stato preso per la disciplina del trasporto aereo,<br />

conseguentemente se una normativa attuativa limitativa in questo sento non c’è, il Decreto<br />

Legislativo 626, si applica nella sua interezza.<br />

Allora credo che al di là delle norme ICAO, al di là dei vari regolamenti e delle interconnessioni così<br />

complesse che ci sono toccate, “Tocca a me, no lo devi fare tu”, io credo che qui ci sia la regola<br />

fondamentale del dover essere della posizione di garanzia dell’articolo 2087 del Codice Civile, del<br />

datore di lavoro, perché noi dobbiamo considerare ENAC, ENAV, SEA, datori di lavoro.<br />

Se questa mia argomentazione ha un minimo di fondamento e se noi dobbiamo dire che la 626 si<br />

applica, si applicano anche le misure generali di tutela signori Giudici del Tribunale, ovvero sia<br />

l’articolo 3. Allora questo articolo 3, se noi lo esaminiamo nei punti salienti, vediamo che è stato<br />

sistematicamente violato ed eluso da tutti, perché signori Giudici, non è stata fatta la valutazione dei<br />

rischi, prevista dalla lettera a), non sono stati ridotti i rischi alla fonte e soprattutto il punto più<br />

importante è il capo d). Il capo d) dice “Programmazione della prevenzione, mirando ad un<br />

complesso che integra, in modo coerente nella prevenzione, le condizioni tecniche, produttive e<br />

organizzative dell’azienda, nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro.<br />

E allora, se andiamo su questa strada, mancano le valutazioni dei rischi, manca un’adeguata attività<br />

di informazione e formazione, articoli 21 e 22, perché evidentemente quando io leggo i curriculum<br />

dei controllori di volo e vedo che è mancato un aggiornamento professionale da 10 anni, 15 anni,<br />

dico che è mancata un’attività di formazione.<br />

Dico anche che non è stato applicato quel principio unanimemente riconosciuto che il legislatore<br />

della 626 persegue e cioè la massima sicurezza tecnicamente fattibile.<br />

E perché dico questo, signori Giudici, dico questo perché quando io esamino la DOP 2 e 97 e vedo<br />

che ENAV, quando disciplina le condizioni di visibilità I e II, ripropone pedissequamente le<br />

indicazioni ICAO. Al punto 3 introduce una novità e qual è la novità: invece di introdurre, come dice<br />

ICAO, visibilità inferiore a 400 metri, dice qualcosa di diverso, dice qualcosa quando il pilota<br />

riferisce alla Torre di non essere autonomo a rullare. Ma che cosa vuol dire questo? Ma perché è<br />

stata introdotta questa norma? Mi sono interrogato, ma se il criterio è quello della fattibilità tecnica,<br />

della massima sicurezza possibile perché introdurre una valutazione soggettiva, lasciata al pilota, il<br />

quale può dare tutte le valutazioni di questo mondo e ingannare, a questo punto, il controllore di<br />

volo?<br />

Mi sono interrogato e mi sono dato questa spiegazione, mi sono detto che a Linate nessuno vuole<br />

assumersi una responsabilità che è quella di ridurre il traffico aereo, perché signori Giudici del<br />

Tribunale, ridurre il traffico aereo costa danaro e il mito dell’efficienza viene applicato comunque<br />

anche a scapito dell’affidabilità e della sicurezza.<br />

Un consulente di parte ci ha detto: “Eh, se dovessimo applicare le norme ICAO, l’aeroporto -


applicare le norme ICAO, quindi visibilità 550 metri - di Linate sarebbe paralizzato”.<br />

E allora forse la ragione sta tutta qui. Come sempre la sicurezza viene valutata in modo burocratico,<br />

viene valutata in modo formale, viene valutata come un costo, un fastidio, non viene accettata,<br />

signori Giudici, come un valore condiviso. Ma allora, se le cose stanno così, noi abbiamo questa<br />

situazione tragicamente paradossale di un pilota che dovrebbe dire, ma non sa di doverlo dire, al<br />

controllore di Torre “Non vedo, non riesco a muovermi autonomamente”, non sa di doverlo dire<br />

perché gli venga applicata la condizione di visibilità III; e siccome il controllore di Ground, non si<br />

sente chiedere dal pilota, a questo punto ritiene che ci sia una condizione di visibilità sufficiente. E<br />

allora abbiamo veramente un gioco al rimpiattino: il pilota non lo sa, il pilota non chiede, dall’altra<br />

parte io non sono sollecitato e quindi credo che si sia in una visibilità non al massimo ma quanto<br />

bene accettabile.<br />

Ebbene, questi sono criteri assolutamente inaccettabili, assolutamente non proponibili laddove c’è il<br />

senso dell’affidamento, la gente va all’aeroporto e si affida, tanto è vero che i piloti stranieri che<br />

vengono qui, ignoravano, se non perché c’era il Notam, che non ci fosse questo sistema protettivo<br />

funzionante e si affidavano.<br />

Questa tragedia è stata una tragedia annunciata. Io ricordo che fra i documenti che hanno<br />

testimoniato dell’attività di intervento delle organizzazioni sindacali c’è una lettera premonitrice, che<br />

è quella dell’1 ottobre, inviata a tutti gli organi, dove si dice che bisogna assolutamente integrare,<br />

implementare le tecnologie perché ci sono problemi di sicurezza gravi, a Linate, 1 ottobre 2001.<br />

E allora, e mi avvio a concludere signori Giudici, non è stato solo un problema di errore, non è stato<br />

solo un problema di errore, è fallita l’organizzazione della sicurezza.<br />

Un professore con il quale ho a lungo parlato, che ha studiato, professore universitario, un giovane<br />

professore universitario, che si sta occupando di questo caso e di altri casi, in un suo lavoro in corso<br />

di elaborazione ha citato un punto e dice: “Quattro minuti e 38 secondi, ovvero sia il tempo che<br />

intercorre dall’autorizzazione a rullare al momento della collisione, in quel momento crolla il sistema<br />

di sicurezza di Linate”, perché il sistema di sicurezza di Linate era pieno di buchi, era pieno di falle,<br />

era pieno di persone che si contrastavano in punta di penna e su questioni formali, perché<br />

privilegiavano l’effetto dell’efficienza ma in realtà erano poco attenti al problema della sicurezza.<br />

Quindi una mentalità burocratica, quindi una mentalità formale”.<br />

E chiudo veramente, signor Presidente, dicendo qual che sarà questa sentenza, che a mio avviso non<br />

potrà che essere di condanna, credo che nella motivazione che vorrà dare questo Tribunale, si dovrà<br />

tenere conto che il problema non si esaurisce nella ricerca di un’azione colposa e di una<br />

responsabilità. Qui c’è un problema di procedura, di complesso, di organizzazione, noi dobbiamo<br />

fare un passo avanti nella sicurezza, dobbiamo pensare alle procedure, non più alle macchine che<br />

mancano del carter, anche quello, ma anche le procedure.<br />

Ho finito, rassegno le conclusioni scritte, anch’io signor Presidente volevo far presente che chiedo<br />

100 mila euro, comprensivi di quanto già disposti in sede di provvisionale, scusi l’offerta reale, non è<br />

stata utilizzata, quale che sarà l’esito, tutto quello che sarà l’eventuale danno riconosciuto verrà<br />

utilizzato per fini di sicurezza.<br />

* * * * * *<br />

(dt, seguono accordi tra il Collegio e le Parti sull’ordine del calendario delle prossime udienze).<br />

Si dispone la sospensione del dibattimento che viene rinviato all’udienza dell’11 marzo 2004, ore 9.30.

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