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Fascicolo informativo - AXA MPS

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Art. 26. - limiti di età<br />

Al momento della sottoscrizione del contratto l’età degli Assicurati non potrà essere superiore a 65 anni. Le<br />

Parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato, possono recedere<br />

dall’assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la<br />

restante parte.<br />

Art. 27. - dichiarazioni del Contraente<br />

aXa MPs danni presta il suo consenso all’assicurazione in base alle “dichiarazioni del Contraente”. le inesattezze<br />

e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono<br />

comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi<br />

degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.<br />

la copertura assicurativa è prestata sulla base delle seguenti “dichiarazioni del Contraente” riportate in Polizza,<br />

che sono parte integrante del contratto:<br />

il Contraente dichiara che le persone assicurate<br />

a. non sono state assicurate in passato, per i medesimi rischi, mediante contratti in seguito risolti anticipatamente<br />

dall’impresa di assicurazioni;<br />

b. non hanno in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi;<br />

c. non hanno subito sinistri negli ultimi 5 anni, inerenti i medesimi rischi di cui al presente contratto salvo quanto<br />

previsto al punto f);<br />

d. non sono affette dalle seguenti patologie:<br />

• malattie dell’apparato respiratorio - asma, enfisema, gravi infezioni broncopolmonari, pleurite, tbC, polipi<br />

delle corde vocali;<br />

• malattie dell’apparato cardiocircolatorio - infarto, angina pectoris, ipertensione arteriosa, valvulopatie,<br />

arteriopatie, varici degli arti inferiori, tromboflebiti;<br />

• malattie dell’apparato digerente - ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, epatite virale, cirrosi, calcolosi<br />

biliare;<br />

• malattie dell’apparato urogenitale - nefriti, calcolosi, insufficienza renale, ipertrofia della prostata, cisti<br />

dell’ovaio, fibroma uterino, varicocele;<br />

• malattie dell’apparato osteoarticolare - artrite, artrosi, ernia del disco, lesioni del menisco o dei legamenti<br />

del ginocchio, alluce valgo;<br />

• malattie del sistema nervoso - morbo di Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, demenza (morbo di alzheimer);<br />

• malattie endocrino metaboliche come diabete mellito, malattie della tiroide o delle ghiandole surrenali;<br />

• malattie del sangue: anemia, leucemia, linfomi;<br />

• malattie del connettivo e autoimmuni come connettivite mista, lupus eritematoso sistematico, sclerodermia,<br />

poliartrite nodosa, artrite reumatoide;<br />

• malattie dell’occhio - cataratta, glaucoma, distacco di retina;<br />

• tumori maligni;<br />

e. non soffrono né hanno sofferto di malattie o malformazioni che richiedano specifiche terapie o esami e<br />

accertamenti periodici;<br />

f. non hanno subito interventi chirurgici salvo quelli connessi ad infortunio o diversi da quelli sotto elencati:<br />

appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, settoplastica nasale, correzione di alluce valgo (solo se<br />

eseguita su entrambi i piedi), intervento di varici (solo se eseguito ad entrambi gli arti inferiori), asportazione<br />

della milza a seguito di rottura traumatica, varicocele, fimosi, ernioplastica (inguinale, crurale etc. solo se<br />

operata da più di 5 anni), colecistectomia per calcoli, asportazione di cisti sinoviali, lipomi, neoformazioni<br />

cutanee benigne, pneumotorace traumatico, isterectomia (solo se a seguito di fibroma) parto cesareo,<br />

interventi ambulatoriali in day surgery o day Hospital;<br />

g. non hanno subito infortuni a cui siano seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso<br />

di accertamento i postumi invalidanti.<br />

Art. 28. - termini di carenza<br />

fermo quanto previsto dall’art. 83 “effetto, durata e disdetta del contratto” ed all’art. 84 - “effetto, durata e<br />

disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza”, la garanzia è valida dalle ore<br />

24.00:<br />

• del 60° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione per le malattie insorte successivamente a tale data;<br />

• del 120° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione per le malattie insorte precedentemente al termine<br />

di cui al precedente capoverso, non note all’assicurato all’atto della stipula della presente Polizza, purché<br />

manifestatesi dopo il 120° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione.<br />

Qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione o in prosecuzione di altra Polizza con aXa MPs danni, senza<br />

soluzione di continuità, riguardante gli stessi assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano:<br />

• dal giorno di effetto della garanzia di cui alla Polizza precedente, per le prestazioni, i capitali ed i massimali da<br />

quest’ultima risultanti;<br />

• dal giorno di effetto della garanzia, di cui alla presente Polizza, limitatamente ai maggiori capitali assicurati ed<br />

alle diverse prestazioni da quest’ultima previste.<br />

analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di carenza suddetto<br />

decorre dalla data della variazione stessa, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.<br />

Linea Persona<br />

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