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Fascicolo informativo - AXA MPS

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Art. 29. - adeguamento automatico del premio in base all’età dell’assicurato<br />

I premi della garanzia Invalidità permanente da malattia, sono suddivisi in 5 “fasce” di età. Ad ogni Assicurato verrà<br />

applicato il premio della fascia corrispondente all’età al momento della stipula del contratto, indicato in Polizza.<br />

L’assicurazione è stipulata nella forma “Adeguamento automatico del premio in base all’età dell’Assicurato“.<br />

Ad ogni rinnovo annuale, si procederà all’adeguamento del premio applicando ad ogni singolo Assicurato il coefficiente<br />

corrispondente alla “fascia di età” alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.<br />

tabella dei coefficienti. invalidità permanente da malattia.<br />

Linea Persona<br />

fasce di età invalidità permanente da malattia<br />

Fascia di età 0 - 25 1,00<br />

Fascia di età 26 - 35 1,11<br />

Fascia di età 36 - 45 1,44<br />

Fascia di età 46 - 55 2,00<br />

Fascia di età 56 - 70 3,89<br />

Alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione della fascia di età iniziale dell’Assicurato o di<br />

quella dell’ultimo adeguamento, il premio verrà variato in proporzione al rapporto tra coefficiente a scadenza (nuovo<br />

coefficiente relativo alla nuova fascia di età) e coefficiente base.<br />

Art. 30. - obblighi in caso di sinistro<br />

in caso di sinistro, l’assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad aXa MPs danni entro 3<br />

giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa, possa interessare la<br />

garanzia prestata.<br />

l’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi<br />

dell’art. 1915 c.c. la denuncia deve essere corredata da certificazione medica circa la natura dell’invalidità.<br />

l’assicurato deve:<br />

• inviare ad <strong>AXA</strong> <strong>MPS</strong> Danni informazioni relative al decorso della malattia, fornendo anche copia delle cartelle<br />

cliniche di eventuali ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;<br />

• sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da <strong>AXA</strong> <strong>MPS</strong> Danni o suoi incaricati;<br />

• fornire ad <strong>AXA</strong> <strong>MPS</strong> Danni certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della malattia.<br />

trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della malattia e comunque<br />

non prima che ne siano decorsi 12 dalla denuncia (18 in caso di patologie di natura neoplastica), l’assicurato<br />

deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed<br />

esclusivamente residuato dalla malattia denunciata.<br />

Qualora, trascorso tale periodo, non sia possibile, a giudizio del medico curante, attestare la stabilizzazione degli<br />

esiti della malattia, l’assicurato potrà comunque presentare specifica documentazione medica attestante il grado<br />

di invalidità permanente residuata al momento della richiesta.<br />

in caso di omissione da parte dell’assicurato aXa MPs danni, entro il termine massimo di 24 mesi dalla denuncia,<br />

procederà, comunque, alla definizione del grado di invalidità permanente, direttamente ed esclusivamente<br />

residuato dalla malattia denunciata, sulla base degli accertamenti e controlli medici disposti.<br />

in caso di scadenza del contratto prima che la malattia sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere<br />

presentata non oltre 2 anni dalla cessazione del contratto stesso, sempreché la malattia si sia manifestata entro<br />

il periodo di validità della Polizza.<br />

le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’assicurato.<br />

Art. 31. - Criteri di indennizzabilità<br />

aXa MPs danni corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola malattia<br />

denunciata.<br />

Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dall’art. 24<br />

“esclusioni”, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative<br />

coesistenti.<br />

nel corso dell’assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di<br />

ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie.<br />

Pertanto, nel caso in cui la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata indennizzata per una<br />

precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere<br />

conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.<br />

se invece la precedente malattia ha determinato una invalidità non indennizzata perché l’invalidità da essa<br />

residuata è stata ritenuta inferiore alla franchigia, nel caso gli esiti della nuova malattia concorrano con quelli<br />

precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato<br />

dalla preesistente condizione menomativa.<br />

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