Garzaia della Cascina Portalupa - Delizie del Ticino - Parco del Ticino
Garzaia della Cascina Portalupa - Delizie del Ticino - Parco del Ticino
Garzaia della Cascina Portalupa - Delizie del Ticino - Parco del Ticino
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Piano di Gestione SIC “<strong>Garzaia</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Cascina</strong> <strong>Portalupa</strong>”<br />
i) costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile,<br />
nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione<br />
positiva ai sensi <strong>del</strong>l’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.<br />
Articolo 11 – Esercizio <strong><strong>del</strong>la</strong> pesca<br />
1. Nel territorio <strong>del</strong> Sito Natura 2000 l’attività di pesca è regolamentata dalla Legge Regionale 5 dicembre<br />
2008, n. 31. “Testo unico <strong>del</strong>le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”,<br />
dai Piani Ittici Provinciali e dal Piano di Gestione dei Diritti Esclusivi di Pesca <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> <strong>del</strong> <strong>Ticino</strong>.<br />
Articolo 12 – Tutela <strong><strong>del</strong>la</strong> fauna<br />
1. Nel territorio <strong>del</strong> Sito Natura 2000 è vietata l’introduzione di cani se non al guinzaglio, fatta eccezione<br />
per l’attività venatoria, ove consentita e per le aree D dove gli stessi sono ammessi sotto il diretto<br />
controllo e responsabilità <strong>del</strong> proprietario tranne nelle zone A e B1 in cui il divieto è assoluto;<br />
2. All’interno <strong>del</strong> Sito non è consentito:<br />
a) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;<br />
b) prelevare, disturbare o danneggiare le specie animali;<br />
3. Nel territorio <strong>del</strong> Sito Natura 2000 è vietata l’immissione e il ripopolamento con specie alloctone.<br />
4. La tutela degli Ardeidi arboricoli coloniali verrà perseguita attraverso un monitoraggio <strong>del</strong>le popolazioni<br />
effettuato attraverso censimenti annuali con metodi standardizzati già in uso per il monitoraggio degli<br />
Ardeidi a livello regionale.<br />
Articolo 13 – Tutela <strong><strong>del</strong>la</strong> flora<br />
1. Nel territorio <strong>del</strong> Sito Natura 2000 non è consentito raccogliere, asportare o danneggiare la flora<br />
spontanea; sono fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione, quelli finalizzati al monitoraggio, al<br />
contenimento o all’eradicazione <strong>del</strong>le specie alloctone vegetali, così come definite dall’art. 3 <strong><strong>del</strong>la</strong> L.R. n.<br />
10 <strong>del</strong> 31 marzo 2008, oltre a quelli finalizzati alla ricerca scientifica eseguiti direttamente dall’Ente<br />
Gestore o dallo stesso autorizzati.<br />
2. Ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> tutela <strong>del</strong> patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio <strong>del</strong> sito Natura<br />
2000 specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea <strong>del</strong>l’area, facendo riferimento alla<br />
vegetazione potenziale <strong>del</strong>l'area. E’ inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo<br />
nominalmente all’Elenco <strong>del</strong>le entità autoctone <strong>del</strong> territorio, provengono da altre regioni, definite<br />
dall’art. 2 D. Lgs. 386/2003.<br />
3. I divieti di cui al comma 3 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la<br />
propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa,<br />
quali semi ecc..<br />
4. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 3 e 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie<br />
ornamentali nei giardini privati.<br />
5. Nel sito Natura 2000 la raccolta dei funghi è consentita nel rispetto <strong>del</strong>le norme vigenti in materia. Tutte<br />
le modifiche successive al C.D.A n. 127 <strong>del</strong> 3.12.2009 “Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel<br />
92