Fascicolo Informativo Scudo Speciale Fabbricato ... - UBI Assicurazioni
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SPECIFICHE DELLA PRESENTE POLIZZA<br />
COSE: gli oggetti materiali e gli animali.<br />
ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione,<br />
dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.<br />
FABBRICATO: l’intera costruzione edile (escluso il valore dell’area) compresi<br />
fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze, purché<br />
realizzate nel fabbricato stesso (quali gli impianti idrici, igienici, elettrici, di<br />
riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale<br />
mobili, antenne radiotelevisive, come pure altri impianti od installazioni considerati<br />
immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature,<br />
affreschi, statue o simili che non abbiano valore artistico) o negli spazi ad<br />
esso adiacenti (quali centrale termica, box, recinzioni e simili, ma esclusi parchi,<br />
alberi anche di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private).<br />
Le costruzioni si intendono realizzate in materiali incombustibili: sono tuttavia<br />
ammesse materie combustibili nelle strutture portanti del tetto e nelle separazioni<br />
orizzontali nonché, per una superficie non superiore ad un terzo, sia<br />
nella copertura che nelle pareti esterne.<br />
FISSI ED INFISSI: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione<br />
e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato<br />
alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento<br />
o protezione.<br />
FORMA A PRIMO RISCHIO: forma di copertura in base alla quale l’indennizzo<br />
avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione<br />
dell’art. 1907 del Codice Civile.<br />
FORMA A VALORE INTERO: forma di copertura in cui la somma assicurata<br />
corrisponde al valore complessivo delle cose assicurate, con applicazione<br />
della regola proporzionale di cui all’Art. 36 delle Condizioni di Assicurazione<br />
in caso di assicurazione parziale, salve le tolleranze ivi previste.<br />
FRANCHIGIA: l’importo prestabilito che in caso di sinistro è a carico<br />
dell’Assicurato.<br />
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