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Fascicolo Informativo Scudo Speciale Fabbricato ... - UBI Assicurazioni

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5. Aggravamento e diminuzione del rischio<br />

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni<br />

aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati<br />

dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo<br />

nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si<br />

rinvia agli art. 5 e 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.<br />

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che<br />

possono costituire un aggravamento del rischio:<br />

- modifiche agli impianti antincendio ed alle caratteristiche costruttive.<br />

6. Premi<br />

Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto<br />

per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo.<br />

In caso di pagamento del premio con frazionamento semestrale, è previsto un<br />

aumento del 4%.<br />

Il pagamento in rate semestrali è possibile qualora il premio annuo non sia inferiore<br />

ad € 150,00.<br />

L’impresa precisa che il premio di polizza può essere pagato con i seguenti<br />

mezzi di pagamento:<br />

1) bonifico bancario a favore di <strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A.;<br />

2) assegno non trasferibile intestato a <strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A.<br />

7. Rivalse<br />

Avvertenza<br />

Si rimanda a quanto prevede lʼarticolo 1916 del Codice Civile.<br />

8. Diritto di recesso<br />

Avvertenza:<br />

Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, lʼImpresa o il Contraente possono<br />

recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia<br />

allʼart. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le<br />

modalità di esercizio di tale diritto.<br />

In caso di contratto pluriennale, a partire dallʼinizio del quinto anno della<br />

garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dallʼinizio<br />

della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il<br />

recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine<br />

dellʼannualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.<br />

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto<br />

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in<br />

cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.<br />

Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo<br />

ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.<br />

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini<br />

previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o<br />

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