Fascicolo Informativo Scudo Speciale Fabbricato ... - UBI Assicurazioni
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5. Aggravamento e diminuzione del rischio<br />
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni<br />
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati<br />
dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo<br />
nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si<br />
rinvia agli art. 5 e 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.<br />
Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che<br />
possono costituire un aggravamento del rischio:<br />
- modifiche agli impianti antincendio ed alle caratteristiche costruttive.<br />
6. Premi<br />
Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto<br />
per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo.<br />
In caso di pagamento del premio con frazionamento semestrale, è previsto un<br />
aumento del 4%.<br />
Il pagamento in rate semestrali è possibile qualora il premio annuo non sia inferiore<br />
ad € 150,00.<br />
L’impresa precisa che il premio di polizza può essere pagato con i seguenti<br />
mezzi di pagamento:<br />
1) bonifico bancario a favore di <strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A.;<br />
2) assegno non trasferibile intestato a <strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A.<br />
7. Rivalse<br />
Avvertenza<br />
Si rimanda a quanto prevede lʼarticolo 1916 del Codice Civile.<br />
8. Diritto di recesso<br />
Avvertenza:<br />
Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, lʼImpresa o il Contraente possono<br />
recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia<br />
allʼart. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le<br />
modalità di esercizio di tale diritto.<br />
In caso di contratto pluriennale, a partire dallʼinizio del quinto anno della<br />
garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dallʼinizio<br />
della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il<br />
recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine<br />
dellʼannualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.<br />
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto<br />
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in<br />
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.<br />
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo<br />
ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.<br />
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini<br />
previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o<br />
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