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Fascicolo Informativo Scudo Speciale Fabbricato ... - UBI Assicurazioni

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Contratto di Assicurazione dei rischi incendio,<br />

lastre ed insegne, acque e responsabilità civile<br />

SCUDO SPECIALE<br />

FABBRICATO<br />

Il presente fascicolo informativo, contenente:<br />

− Nota Informativa, comprensiva del Glossario<br />

− Condizioni Generali di Assicurazione<br />

deve essere consegnato al Contraente<br />

prima della sottoscrizione del Contratto<br />

Prima della sottoscrizione del Contratto<br />

leggere attentamente la Nota Informativa<br />

<strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A.<br />

Società soggetta alla direzione<br />

e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.


PAGINA VUOTA


NOTA INFORMATIVA<br />

I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 1/12/2010<br />

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto<br />

dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione<br />

della stessa autorità.<br />

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione<br />

prima della sottoscrizione della polizza<br />

Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle <strong>Assicurazioni</strong> e dell’articolo 31 del<br />

Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa<br />

riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del<br />

Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione<br />

della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come<br />

“Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.<br />

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo<br />

stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali<br />

di Assicurazione.<br />

Avvertenza:<br />

LʼImpresa rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per la<br />

consultazione degli aggiornamenti del presente <strong>Fascicolo</strong> <strong>Informativo</strong><br />

non derivanti da innovazioni normative.<br />

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA<br />

1. Informazioni Generali<br />

<strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all’attività di direzione e<br />

coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Milano,<br />

Piazzale Fratelli Zavattari 12, 20149, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito<br />

internet: www.ubiassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it<br />

ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con<br />

decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-<br />

1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d’Iscrizione all’Albo delle Imprese di<br />

assicurazione è 1.00064.<br />

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dellʼ Impresa<br />

<strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70. 711.142, dei quali<br />

Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.899.142 a titolo di riserve<br />

patrimoniali.<br />

L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità<br />

disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente,<br />

è pari al 180%.<br />

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO<br />

In mancanza di disdetta, il contratto di assicurazione, ove di durata non inferiore<br />

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ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza<br />

e così successivamente.<br />

Avvertenza:<br />

Le parti possono disdettare il contratto di assicurazione mediante lettera<br />

raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Si<br />

rinvia allʼart.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di<br />

dettaglio.<br />

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni<br />

Il contratto di assicurazione <strong>Scudo</strong> <strong>Speciale</strong> <strong>Fabbricato</strong> è destinato alla copertura<br />

assicurativa di fabbricati adibiti, per almeno tre quarti della superficie complessiva<br />

dei piani, ad abitazioni civili o studi professionali, con lo scopo di tenere<br />

indenne l’Assicurato dalle conseguenze dannose connesse ai rischi incendio,<br />

lastre, responsabilità civile e danni da acqua.<br />

L’Impresa si obbliga ad indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti causati da:<br />

- Sezione 1 Incendio e rischi complementari<br />

Incendio,<br />

Fulmine<br />

Scoppio<br />

Esplosione<br />

Caduta di aeromobili<br />

Urto di veicoli stradali o di natanti<br />

Onda sonica;<br />

Rovina di ascensori e montacarichi<br />

Fumi, gas e vapori,<br />

Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti<br />

per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato.<br />

Il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura.<br />

Sostituzione o la riparazione dei fissi o degli infissi relativi ai vani di uso<br />

comune asportati o danneggiati dai ladri.<br />

La demolizione, lo sgombero ed il trasporto alla più vicina discarica dei residui<br />

del sinistro.<br />

I danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato<br />

assicurato.<br />

I danni subiti dagli impianti ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione<br />

di proprietà dell’azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua<br />

potabile, gas e o energia elettrica che si trovino nel fabbricato assicurato.<br />

I guasti da chiunque arrecati ai beni assicurati, allo scopo di impedire, arrestare<br />

o limitare i danni causati dal sinistro.<br />

- Garanzie facoltative (operanti solo se esplicitamente richiamate<br />

nel frontespizio di polizza)<br />

1) Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi<br />

2) Eventi atmosferici<br />

3) Danni elettrici ad impianti attinenti al fabbricato<br />

4) Sovraccarico di neve<br />

5) Stima preventiva<br />

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- Garanzie accessorie (sempre valide)<br />

I. Colpa grave<br />

II. Anticipo indennizzi<br />

III.Buona fede<br />

IV.Onorari periti<br />

V. Rinuncia alla rivalsa<br />

Avvertenza:<br />

La presente Sezione 1 è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni<br />

ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento<br />

dellʼindennizzo. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli<br />

12, Garanzie facoltative punti 1, 2, 3, 4 e Garanzie accessorie punti II, IV.<br />

Avvertenza:<br />

La presente Sezione I prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama<br />

lʼattenzione sul contenuto degli articoli 11, Garanzie facoltative punti<br />

1, 2, 3, 4 e Garanzie accessorie punti II.<br />

Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento<br />

delle franchigie e dei massimali:<br />

Somma Assicurata € 50.000,00<br />

Valore effettivo delle cose al momento del sinistro € 60.000,00<br />

Danno accertato € 42.000,00<br />

Massimale (limite di indennizzo) 10% Somma Assicurata € 5.000,00<br />

Franchigia € 155,00<br />

Danno liquidabile € 4.845,00<br />

- Lastre (Sezione 2) – Rischi Assicurati Art. 13<br />

L'Impresa, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga ad indennizzare i<br />

danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione delle lastre pertinenti<br />

le parti comuni del fabbricato dovuta a rottura per cause accidentali o per<br />

fatto di terzi.<br />

Avvertenza:<br />

La presente Sezione II è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed<br />

esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento<br />

dellʼindennizzo. Si richiama lʼattenzione sul contenuto dellʼarticolo 14.<br />

Avvertenza:<br />

La presente Sezione II prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama<br />

lʼattenzione sul contenuto degli articoli 13, 14.<br />

- I Responsabilità civile verso terzi (Sezione 3) - Rischi Assicurati Art.16<br />

L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, i suoi dipendenti e l’amministratore<br />

pro-tempore (quest’ultimo in relazione all’attività svolta a favore<br />

dell’Assicurato) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile<br />

ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati<br />

a terzi – compresi i locatari – per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti<br />

a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargi-<br />

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mento d’acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in<br />

polizza o alla conduzione delle parti comuni.<br />

La garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante all’Assicurato dalla<br />

proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi<br />

e giardini, alberati in genere, impianti sportivi, strade private e relativa rete di<br />

illuminazione, marciapiedi, passi carrai, cancelli anche automatici, il tutto di<br />

esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato.<br />

L’assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare<br />

all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.<br />

La garanzia comprende inoltre i danni:<br />

a. da inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua e del suolo.<br />

b. a cose di terzi conseguenti ad un evento per il quale è prestata la garanzia<br />

della sezione 1) Incendio.<br />

c. da caduta di ghiaccio o neve dal tetto del fabbricato e dal mancato e<br />

tempestivo sgombero della neve dalle parti comuni;<br />

d. verificatisi durante l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione del<br />

fabbricato, potatura, sfrondamento od abbattimento di alberi;<br />

e. connessi ai lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamento,<br />

soprelevazioni, demolizioni. Questa garanzia opera per la responsabilità<br />

derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C.;<br />

f. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,<br />

commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a<br />

termini di polizza.<br />

- II Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (Sezione 3) - RCO –<br />

Rischi Assicurati Art. 17<br />

L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a<br />

pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:<br />

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del Decreto<br />

Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro<br />

da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dal D.lgs 276/2003,nonché da<br />

lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;<br />

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina<br />

delle norme citate al precedente punto a) o eccedenti le prestazioni da queste<br />

previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e<br />

per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente.<br />

- Condizione Facoltativa<br />

(operante solo se esplicitamente richiamata in polizza)<br />

A L’assicurazione di R.C.T. viene prestata anche a favore dei conduttori dei<br />

singoli appartamenti – condomini e locatari - e dei componenti il loro nucleo<br />

familiare per la responsabilità derivante agli stessi e connessa sia alla<br />

conduzione dell’unità immobiliare sia in relazione alle normali attività familiari<br />

purché svolgentesi nell’ambito dei singoli appartamenti. Sono compresi i<br />

danni arrecati all’immobile e sue pertinenze, escluso comunque<br />

l’appartamento occupato dal conduttore cui è imputabile il sinistro.<br />

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Avvertenza:<br />

La presente Sezione III è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni<br />

ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato<br />

pagamento dellʼindennizzo. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli<br />

articoli 20,21 e della Condizione Facoltativa A.<br />

Avvertenza:<br />

La presente Sezione III prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama<br />

lʼattenzione sul contenuto degli articoli 16, e della Condizione<br />

Facoltativa A.<br />

- Acque (Sezione 4) – Rischi Assicurati Art. 25.<br />

L’Impresa, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per i danni derivanti da spargimento<br />

di acque conseguenti a rotture accidentali di pluviali e grondaie, rotture<br />

causate da gelo ed occlusioni di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari,<br />

di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.<br />

- Condizione facoltativa<br />

(Operante solo se esplicitamente richiamata in polizza)<br />

A - Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento dʼacqua<br />

a) L’Impresa in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito<br />

di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento posti a<br />

servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza<br />

anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati<br />

nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese<br />

quelle necessarie per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.<br />

b) L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti<br />

causati al fabbricato descritto in polizza da rigurgito e traboccamento della<br />

rete fognaria, non conseguente a rottura.<br />

Avvertenza:<br />

La presente Sezione IV è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni<br />

ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato<br />

pagamento dellʼindennizzo. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli<br />

articoli 25, 26, 27 e sulla Condizione Facoltativa A.<br />

Avvertenza:<br />

La presente Sezione IV prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama<br />

lʼattenzione sul contenuto degli articoli 28 e sulla Condizione Facoltativa A.<br />

4. Dichiarazioni dellʼassicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità<br />

Avvertenza:<br />

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dellʼAssicurato,<br />

relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,<br />

rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi<br />

rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo<br />

nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art. 1 delle<br />

Condizioni Generali di Assicurazione)<br />

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5. Aggravamento e diminuzione del rischio<br />

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni<br />

aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati<br />

dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo<br />

nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si<br />

rinvia agli art. 5 e 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.<br />

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che<br />

possono costituire un aggravamento del rischio:<br />

- modifiche agli impianti antincendio ed alle caratteristiche costruttive.<br />

6. Premi<br />

Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto<br />

per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo.<br />

In caso di pagamento del premio con frazionamento semestrale, è previsto un<br />

aumento del 4%.<br />

Il pagamento in rate semestrali è possibile qualora il premio annuo non sia inferiore<br />

ad € 150,00.<br />

L’impresa precisa che il premio di polizza può essere pagato con i seguenti<br />

mezzi di pagamento:<br />

1) bonifico bancario a favore di <strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A.;<br />

2) assegno non trasferibile intestato a <strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A.<br />

7. Rivalse<br />

Avvertenza<br />

Si rimanda a quanto prevede lʼarticolo 1916 del Codice Civile.<br />

8. Diritto di recesso<br />

Avvertenza:<br />

Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, lʼImpresa o il Contraente possono<br />

recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia<br />

allʼart. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le<br />

modalità di esercizio di tale diritto.<br />

In caso di contratto pluriennale, a partire dallʼinizio del quinto anno della<br />

garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dallʼinizio<br />

della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il<br />

recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine<br />

dellʼannualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.<br />

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto<br />

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in<br />

cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.<br />

Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo<br />

ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.<br />

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini<br />

previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o<br />

6 di 11


in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Si richiama<br />

l’attenzione sul contenuto degli articoli 31 delle Condizioni Generali di<br />

Assicurazione.<br />

10.Legge applicabile al contratto<br />

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.<br />

11. Regime fiscale<br />

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.<br />

I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti<br />

all’imposta del 22,25%.<br />

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e<br />

da altre imposte indirette.<br />

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI<br />

12.Sinistri - Liquidazione<br />

Avvertenza:<br />

In caso di sinistro, lʼAssicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata<br />

alla Direzione dellʼImpresa, notizia indicando il luogo, il giorno e le<br />

circostanze dellʼevento dannoso, il più presto possibile e comunque entro<br />

dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 31,<br />

33, 34, 35, 38 per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.<br />

13.Reclami<br />

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri<br />

dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:<br />

<strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A.<br />

Servizio Antifrode e Reclami<br />

P.le F.lli Zavattari 12, 20149 Milano<br />

Fax 02 49980492<br />

e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it.<br />

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo<br />

di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.<br />

Potranno essere presentati direttamente a:<br />

ISVAP<br />

Istituto di Vigilanza sulle <strong>Assicurazioni</strong> Private e di Interesse Collettivo<br />

Servizio Tutela degli Utenti,<br />

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma<br />

eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri,<br />

ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni,<br />

delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione<br />

a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati diretta-<br />

7 di 11


mente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque<br />

giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano<br />

ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;<br />

il nuovo reclamo dovrà contenere:<br />

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;<br />

- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;<br />

- breve descrizione del motivo di lamentela;<br />

- copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;<br />

- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.<br />

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini<br />

dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del<br />

reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla<br />

lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.<br />

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione<br />

della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva<br />

dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.<br />

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella<br />

italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente<br />

previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni<br />

tra l’autorità competente e il Contraente.<br />

14.Arbitrato<br />

In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla natura ed all’entità<br />

del danno, le Parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione<br />

ad un collegio arbitrale composto da tre periti uno per parte ed il terzo<br />

nominato a maggioranza o da parte del Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione<br />

il sinistro è avvenuto. Resta in ogni caso salva la possibilità di adire l’autorità<br />

giudizia per ogni altra controversia relativa all’interpretazione, la validità e<br />

l’efficacia del presente contratto di assicurazione.<br />

15.Informazioni aggiuntive<br />

Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni<br />

contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative,<br />

saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata<br />

del sito internet dell’Impresa.<br />

8 di 11


GLOSSARIO<br />

La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici<br />

utilizzati in un contratto assicurativo, il Contraente potrà utilizzare per una<br />

migliore comprensione del contratto di assicurazione.<br />

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini<br />

dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno<br />

rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.<br />

Assicurato: Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il<br />

contratto nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo.<br />

Assicurazione: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un<br />

altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.<br />

Assicurazione a primo rischio assoluto: Forma di copertura che prevede, in<br />

caso di sinistro, l’integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della<br />

somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate.<br />

Non è pertanto applicabile con questa forma, la regola proporzionale di cui<br />

all’art. 1907 Codice Civile.<br />

Assicurazione a valore intero: Forma di copertura in cui la somma assicurata<br />

corrisponde al valore complessivo delle cose assicurate, con applicazione della<br />

regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.<br />

Assicurazione di cose: Forma di copertura avente per oggetto uno o più beni<br />

determinati del patrimonio dell’assicurato, il cui valore può essere esattamente<br />

calcolato.<br />

Contraente: Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore<br />

e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato.<br />

Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è<br />

titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).<br />

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.<br />

<strong>Fabbricato</strong>: l’intera costruzione edile (escluso il valore dell’area) compresi fissi<br />

ed infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze, purché realizzate<br />

nel fabbricato stesso (quali gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento<br />

e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne<br />

radiotelevisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili<br />

per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi, statue<br />

o simili che non abbiano valore artistico) o negli spazi ad esso adiacenti<br />

(quali centrale termica, box, recinzioni e simili, ma esclusi parchi, alberi anche di<br />

alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private). Le costruzioni si<br />

9 di 11


intendono realizzate in materiali incombustibili: sono tuttavia ammesse materie<br />

combustibili nelle strutture portanti del tetto e nelle separazioni orizzontali nonché,<br />

per una superficie non superiore ad un terzo, sia nella copertura che nelle<br />

pareti esterne.<br />

Fissi ed Infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e<br />

aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture<br />

murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.<br />

Franchigia: Importo prestabilito a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.<br />

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato<br />

focolare, che può autoestendersi e propagarsi.<br />

Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività<br />

assicurativa, autorizzata dall’ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.<br />

Indennizzo: La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.<br />

ISVAP Istituto di Vigilanza sulle <strong>Assicurazioni</strong> Private e di Interasse<br />

Collettivo: Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione,<br />

nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti o broker) e sui periti<br />

per la stima dei danni ai veicoli<br />

Lastre: le lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo e vetro (compresi specchi),<br />

anche lavorate e decorate, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide<br />

Perito: Libero professionista incaricato dall’Impresa di stimare l’entità del danno<br />

subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo<br />

danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo<br />

professionale tenuto dall’ISVAP.<br />

Polizza: Il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.<br />

Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta<br />

dall'Impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia<br />

della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.<br />

Prestatori di lavoro: le persone che in base a leggi e/o disposizioni normative<br />

in tema di occupazione e mercato del lavoro risultano prestare la propria opera<br />

alle dipendenze dell’Assicurato.<br />

Risarcimento: La somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.<br />

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono<br />

derivarne.<br />

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Rivalsa: Diritto che spetta all’Impresa nei confronti dell’Assicurato e che consente<br />

al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui<br />

l’Impresa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria<br />

prestazione.<br />

Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane<br />

a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.<br />

Scoppio/Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni<br />

per eccesso o difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete”,<br />

comunque si manifestassero, non sono considerati scoppio.<br />

Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.<br />

Somma assicurata: Importo nei limiti del quale l’Impresa si impegna a fornire la<br />

propria prestazione.<br />

Surrogazione: Facoltà dell’Impresa che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi<br />

all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda<br />

appunto dal fatto illecito di un terzo.<br />

Terrorismo: qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da<br />

una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo<br />

e/o l’opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici<br />

o ideologici in genere.<br />

Valore a nuovo: Espressione con la quale vengono indicate le coperture assicurative<br />

che consentono di garantire un Indennizzo pari non solo al valore della<br />

cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese<br />

necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. Nelle garanzie incendio<br />

prende il nome di ricostruzione a nuovo.<br />

Valore assicurato: Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad<br />

Assicurazione.<br />

<strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei<br />

dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa<br />

11 di 11<br />

Il rappresentante legale<br />

Dott. Benoit Paul Fontaine


Sommario<br />

Definizioni:<br />

Relative all’assicurazione in generale ………………………………… pag. 2<br />

Specifiche della presente polizza ………………………………………<br />

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:<br />

pag. 3<br />

Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale ………<br />

Norme che regolano le singole Sezioni:<br />

pag. 5<br />

SEZIONE 1 - Incendio e Rischi Accessori …………………………… pag. 7<br />

SEZIONE 2 - Lastre ……………………………………………………… pag. 14<br />

SEZIONE 3 - Responsabilità Civile …………………………………… pag. 16<br />

SEZIONE 4 - Acque……………………………………………………… pag. 21<br />

Norme che regolano i sinistri …………………………………………… pag. 24<br />

Indicizzazione …………………………………………………………… pag. 28<br />

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Definizioni<br />

Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il<br />

significato qui precisato:<br />

RELATIVE ALLʼASSICURAZIONE IN GENERALE<br />

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.<br />

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.<br />

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.<br />

IMPRESA: <strong>UBI</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A..<br />

INDENNIZZO: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.<br />

POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.<br />

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.<br />

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono<br />

derivarne.<br />

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia<br />

assicurativa.<br />

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SPECIFICHE DELLA PRESENTE POLIZZA<br />

COSE: gli oggetti materiali e gli animali.<br />

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione,<br />

dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.<br />

FABBRICATO: l’intera costruzione edile (escluso il valore dell’area) compresi<br />

fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze, purché<br />

realizzate nel fabbricato stesso (quali gli impianti idrici, igienici, elettrici, di<br />

riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale<br />

mobili, antenne radiotelevisive, come pure altri impianti od installazioni considerati<br />

immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature,<br />

affreschi, statue o simili che non abbiano valore artistico) o negli spazi ad<br />

esso adiacenti (quali centrale termica, box, recinzioni e simili, ma esclusi parchi,<br />

alberi anche di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private).<br />

Le costruzioni si intendono realizzate in materiali incombustibili: sono tuttavia<br />

ammesse materie combustibili nelle strutture portanti del tetto e nelle separazioni<br />

orizzontali nonché, per una superficie non superiore ad un terzo, sia<br />

nella copertura che nelle pareti esterne.<br />

FISSI ED INFISSI: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione<br />

e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato<br />

alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento<br />

o protezione.<br />

FORMA A PRIMO RISCHIO: forma di copertura in base alla quale l’indennizzo<br />

avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione<br />

dell’art. 1907 del Codice Civile.<br />

FORMA A VALORE INTERO: forma di copertura in cui la somma assicurata<br />

corrisponde al valore complessivo delle cose assicurate, con applicazione<br />

della regola proporzionale di cui all’Art. 36 delle Condizioni di Assicurazione<br />

in caso di assicurazione parziale, salve le tolleranze ivi previste.<br />

FRANCHIGIA: l’importo prestabilito che in caso di sinistro è a carico<br />

dell’Assicurato.<br />

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INCENDIO: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato<br />

focolare, che può autoestendersi e propagarsi.<br />

INDENNIZZO: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.<br />

INDICE:<br />

- “indice” si intende l’indice (pubblicato dall’ISTAT) “prezzi al consumo per<br />

famiglie di operai ed impiegati”;<br />

- “indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al terzo mese precedente<br />

il mese in cui scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza<br />

della polizza, se la prima rata annuale non è ancora scaduta;<br />

- “indice data sinistro” si intende l’indice relativo al terzo mese precedente la<br />

data del sinistro.<br />

LASTRE: le lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo e vetro (compresi<br />

specchi), anche lavorate e decorate, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su<br />

guide.<br />

MASSIMALE: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa presta la<br />

Garanzia.<br />

PRESTATORI DI LAVORO: le persone che in base a leggi e/o disposizioni normative<br />

in tema di occupazione e mercato del lavoro risultano prestare la propria<br />

opera alle dipendenze dell’Assicurato.<br />

RISARCIMENTO: la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso<br />

di sinistro.<br />

SCOPERTO: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che<br />

rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.<br />

SCOPPIO/IMPLOSIONE: repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni<br />

per eccesso o difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del “colpo<br />

d’ariete”, comunque si manifestassero, non sono considerati scoppio.<br />

TERRORISMO: qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata<br />

da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un<br />

Governo e/o l’opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi,<br />

etnici o ideologici in genere.<br />

VALORE A NUOVO: la spesa necessaria per la riparazione o ricostruzione a<br />

nuovo del fabbricato, con analoghe caratteristiche costruttive.<br />

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CONDIZIONI GENERALI DI<br />

ASSICURAZIONE<br />

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a<br />

circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la<br />

perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo nonché la stessa cessazione<br />

dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.<br />

Art. 2 - Altre assicurazioni<br />

Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e<br />

la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di<br />

sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando<br />

a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).<br />

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza dellʼassicurazione<br />

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o<br />

la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno<br />

del pagamento.<br />

I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure<br />

all’Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive,<br />

l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della<br />

scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive<br />

scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi<br />

dell’Art. 1901 C.C.<br />

Il premio è sempre determinato in periodi di un anno, salvo il caso di contratti di<br />

durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento<br />

in più rate.<br />

Art. 4 - Modifiche dellʼassicurazione<br />

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.<br />

Art. 5 - Aggravamento del rischio<br />

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni<br />

aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati<br />

dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo<br />

nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.<br />

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Art. 6 - Diminuzione del rischio<br />

Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate<br />

di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi<br />

dell’Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.<br />

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro<br />

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno<br />

dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Impresa possono recedere<br />

dall'assicurazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata.<br />

Il recesso ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione.<br />

L'Impresa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte<br />

di premio, al netto, dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.<br />

Art. 8 - Proroga e periodo di assicurazione<br />

In mancanza di disdetta, da formularsi mediante lettera raccomandata spedita<br />

almeno sessanta giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore<br />

ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei<br />

quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si<br />

intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata<br />

per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.<br />

Art. 9 - Foro Competente<br />

Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra l’Impresa ed il Contraente<br />

derivante dall’applicazione o interpretazione della presente polizza, il foro competente<br />

sarà quello di residenza della parte attrice ad eccezione del caso in cui il<br />

Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N.<br />

206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il foro nella cui circoscrizione si<br />

trova la residenza o il domicilio elettivo del Contraente.<br />

Art. 10 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge<br />

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto<br />

non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.<br />

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Norme che regolano<br />

le singole Sezioni<br />

SEZIONE 1<br />

INCENDIO E RISCHI ACCESSORI<br />

Art. 11 - Rischi assicurati<br />

L’Impresa si obbliga ad indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti<br />

causati al fabbricato assicurato da:<br />

– incendio, fulmine, scoppio;<br />

– esplosione, anche se causata da sostanze ed ordigni esplosivi purché non<br />

conseguente ad atto di vandalismo e purché gli stessi siano detenuti legalmente<br />

o, se illegalmente, l’Assicurato non ne conosca l’esistenza;<br />

– caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli<br />

spaziali;<br />

– urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente od<br />

all’Assicurato né in suo uso o servizio;<br />

– onda sonica determinata da aeromobili;<br />

– rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;<br />

– fumi, gas e vapori, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini<br />

della presente Sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni,<br />

anche non assicurati, posti nell’ambito di 20 mt. dagli stessi;<br />

– fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti<br />

per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato purché<br />

detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati<br />

camini.<br />

L’Impresa si obbliga altresì a rimborsare all’Assicurato, in eccedenza alla<br />

somma assicurata per il fabbricato, le spese sostenute per:<br />

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a) il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura<br />

accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio<br />

del fabbricato.<br />

In nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore<br />

al 3% della somma assicurata per il fabbricato col massimo di € 2.600.<br />

b) la sostituzione o la riparazione dei fissi o degli infissi relativi ai vani di<br />

uso comune, asportati o danneggiati dai ladri, col limite di indennizzo di<br />

€ 1.050 per ciascun sinistro. La garanzia non opera per i fabbricati disabitati,<br />

in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente<br />

ultimati.<br />

c) la demolizione, lo sgombero ed il trasporto alla più vicina discarica dei residui<br />

del sinistro, fino a concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini<br />

di polizza, con il massimo di € 104.000 e salvo l’eventuale integrazione<br />

riportata nel frontespizio di polizza.<br />

Per i residui rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n.<br />

915/82 e successive modifiche ed integrazioni, e nella categoria “radioattivi”<br />

disciplinati dal D.P.R. n. 185/84 e successive modificazioni ed integrazioni,<br />

fermo restando il limite del 10% di cui sopra, l’Impresa non risponderà<br />

per somme superiori a € 53.000 per sinistro.<br />

d) I danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato<br />

assicurato a seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente<br />

Sezione, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato,<br />

per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno<br />

e sino a concorrenza di € 5.300 per singolo sinistro. I locali abitati<br />

dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione<br />

presumibile ad essi relativa.<br />

e) I danni subiti dagli impianti ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione<br />

di proprietà dell’azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua<br />

potabile, gas o energia elettrica che si trovino nel fabbricato assicurato,<br />

sino a concorrenza di € 5.300 per singolo sinistro. Sono escluse le cabine<br />

di trasformazione dell’azienda elettrica ed ogni impianto che non sia di uso<br />

esclusivo del fabbricato stesso.<br />

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f) i guasti da chiunque arrecati ai beni assicurati, allo scopo di impedire, arrestare<br />

o limitare i danni causati dal sinistro.<br />

Gli eventi previsti alla presente sezione sono garantiti anche se causati con<br />

colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi o delle<br />

persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere a norma di<br />

legge.<br />

Art. 12 - Rischi esclusi dallʼassicurazione<br />

Sono esclusi i danni:<br />

a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da tumulti popolari, da scioperi,<br />

da sommosse, da atti dolosi, da atti vandalici, da atti di terrorismo o di sabotaggio<br />

organizzato, da occupazione militare, da invasione;<br />

b) causati da esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da<br />

trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate<br />

dall’accelerazione di particelle atomiche;<br />

c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;<br />

d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;<br />

e) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto<br />

ad usura, corrosione o difetti di materiale;<br />

f) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi<br />

e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per<br />

i quali è prestata l’assicurazione;<br />

g) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali.<br />

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GARANZIE FACOLTATIVE<br />

(operanti solo se esplicitamente richiamate nel frontespizio di polizza)<br />

1) Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi<br />

In deroga all’Art. 12 punto a) l’Impresa si obbliga ad indennizzare:<br />

a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da incendio,<br />

esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di atti dolosi, atti vandalici,<br />

di terrorismo, sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi,<br />

sommosse;<br />

b) gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da<br />

scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti<br />

popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione<br />

atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.<br />

Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato descritto in polizza dai<br />

ladri in occasione di furto tentato o consumato.<br />

Sono esclusi i danni:<br />

– di furto;<br />

– causati da confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine<br />

di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o causati da serrata;<br />

– da imbrattamento;<br />

– di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare<br />

che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;<br />

– alle lastre.<br />

In caso di sinistro il 10% dell’importo di ciascun danno, con il minimo di € 150,<br />

resterà a carico dell’Assicurato.<br />

2) Eventi atmosferici<br />

L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti<br />

causati al fabbricato descritto in polizza da uragano, bufera, tempesta, grandine<br />

e tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile,<br />

in zona, su una pluralità di enti, nonché i danni causati dalla caduta di<br />

alberi e dall'urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi<br />

atmosferici, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno<br />

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del fabbricato – escluso il contenuto – purché direttamente causati dalla caduta<br />

di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle<br />

pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.<br />

Sono esclusi i danni:<br />

a) causati da:<br />

– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;<br />

– mareggiate e penetrazione di acqua marina;<br />

– formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei<br />

sistemi di scarico;<br />

– gelo, neve;<br />

– cedimento o franamento del terreno;<br />

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.<br />

b) subiti da:<br />

– fabbricati aperti su uno o più lati o in via di ultimazione;<br />

– insegne, antenne e consimili installazioni esterne;<br />

– tettoie, vetrate e lucernari in genere;<br />

– lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto della<br />

grandine, con esclusione dei serramenti e delle tapparelle. Per queste ultime<br />

tipologie di manufatti verrà applicata in caso di sinistro una franchigia<br />

di € 150 per ogni unità abitativa.<br />

Per ogni sinistro verrà applicata, ove non sia diversamente convenuto, una<br />

franchigia di € 250.<br />

3) Danni elettrici ad impianti attinenti al fabbricato<br />

In deroga all’Art. 12, lett. f), l’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato<br />

dei danni materiali e diretti causati agli impianti e alle macchine elettriche ed<br />

elettroniche al servizio del fabbricato, anche se posti sui muri di cinta o cancelli<br />

all’esterno del fabbricato stesso, per effetto di correnti, scariche od altri<br />

fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.<br />

Sono esclusi i danni:<br />

a) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte<br />

ed ai fusibili;<br />

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) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata<br />

manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;<br />

c) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;<br />

d) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle<br />

Aziende erogatrici.<br />

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa di € 100 e comunque<br />

l’Impresa non pagherà per ciascun sinistro importo superiore a € 1.600.<br />

4) Sovraccarico di neve<br />

L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti<br />

causati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve sul tetto con crollo<br />

totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal peso della neve.<br />

Sono esclusi i danni:<br />

– causati da valanghe e slavine;<br />

– causati da gelo;<br />

– ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve<br />

(D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n° 56 del<br />

26/2/82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai Criteri generali<br />

per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi<br />

e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali);<br />

– ai fabbricati in corso di costruzione e/o rifacimento a meno che detto rifacimento<br />

sia ininfluente ai fini della presente garanzia;<br />

– a lucernari, vetrate e serramenti, alle antenne, pannelli solari, camini, manti<br />

di copertura ed impermeabilizzazioni non avvenuti contemporaneamente<br />

al crollo totale o parziale del fabbricato;<br />

– ai palloni pressostatici, pensiline, tettoie e box non totalmente in muratura;<br />

– ai fabbricati in cattivo stato di conservazione od in stato di abbandono.<br />

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di € 250 e comunque<br />

l’Impresa non pagherà, per anno assicurativo, importo superiore al 20% della<br />

somma assicurata per il fabbricato, col massimo di € 155.000.<br />

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5) Stima preventiva<br />

Premesso che il valore del fabbricato assicurato è stato determinato in base<br />

alla stima eseguita dal “Perito nominato in accordo tra il Contraente e<br />

l’Impresa” e che l’elaborato peritale è allegato alla presente polizza, si conviene<br />

che in caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale<br />

di cui all’art. 1907 del C.C..<br />

Se nel corso dell’assicurazione venisse richiesto l’annullamento della clausola<br />

di “indicizzazione” di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente<br />

norma decade a decorrere dall’annualità nella quale la suddetta clausola<br />

cessa di essere operativa.<br />

GARANZIE ACCESSORIE<br />

(sempre valide)<br />

I. COLPA GRAVE<br />

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione e relativamente<br />

agli eventi per i quali è prestata la garanzia, l’Impresa risponde dei danni materiali<br />

e diretti causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato.<br />

La presente estensione di garanzia è valida a condizione che il Contraente o<br />

l’Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.<br />

II. ANTICIPO INDENNIZZI<br />

L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento<br />

di un acconto fino al massimo del 50% dell’importo minimo che dovrebbe<br />

essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano<br />

sorte contestazioni sull’indennizzabilità del danno e che l’indennizzo complessivo<br />

sia prevedibile in almeno € 103.000.<br />

L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del<br />

sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dall’anticipo.<br />

L’acconto non potrà comunque essere superiore al 50% della somma indennizzabile.<br />

Nel caso l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione<br />

dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.<br />

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che<br />

le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un<br />

solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione<br />

allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.<br />

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III. BUONA FEDE<br />

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze<br />

aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni<br />

rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza<br />

dal diritto al risarcimento nè riduzione dello stesso, sempreché tali<br />

omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.<br />

L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente<br />

al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è<br />

verificata.<br />

IV. ONORARI PERITI<br />

L’Impresa rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, le<br />

spese o gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e<br />

nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di<br />

Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del<br />

Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.<br />

La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza di €<br />

5.200 per ciascun sinistro.<br />

V. RINUNCIA ALLA RIVALSA<br />

L’Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art.<br />

1916 del C.C. verso:<br />

– le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;<br />

– i fornitori, i consulenti ed i liberi professionisti nonché le ditte (compresi i<br />

rispettivi dipendenti) incaricate dell’esecuzione dei lavori di manutenzione<br />

del fabbricato assicurato;<br />

purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.<br />

SEZIONE 2<br />

LASTRE<br />

Art. 13 - Rischi assicurati<br />

L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a<br />

lui derivanti dalla rottura delle “lastre” pertinenti le parti comuni del fabbricato,<br />

dovuta a:<br />

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– cause accidentali;<br />

– fatti di terzi, compresi atti vandalici;<br />

– dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve<br />

rispondere a norma di legge;<br />

– eventi atmosferici;<br />

con l’intesa che per ciascuna “lastra” l’indennizzo, al netto della franchigia sottoindicata,<br />

non potrà essere superiore a € 520.<br />

Art. 14 - Rischi esclusi<br />

Sono esclusi dall’assicurazione i danni:<br />

a) che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono<br />

la prestazione di operai purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;<br />

b) determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato;<br />

c) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da<br />

invasione;<br />

d) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da<br />

alluvioni, da mareggiate, da frane, valanghe o slavine;<br />

e) causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provocate<br />

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;<br />

f) dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione;<br />

g) a lastre aventi particolare valore artistico.<br />

Sono altresì escluse:<br />

h) le sole rigature, segnature o scheggiature che non compromettano l’integrità<br />

o la stabilità della lastra;<br />

i) i primi € 50 per ciascuna lastra (franchigia assoluta a carico dell’Assicurato);<br />

l) le spese che non siano quelle di vetraio (eccezion fatta per il trasporto).<br />

Art. 15 - Forma assicurativa<br />

Le garanzie previste dalla presente sezione sono prestate nella forma a primo<br />

rischio assoluto senza cioé, applicazione della regola proporzionale prevista<br />

dall’art. 1907 del C.C..<br />

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SEZIONE 3<br />

RESPONSABILITÀ CIVILE<br />

I. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)<br />

Art. 16 - Rischi assicurati<br />

L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, i suoi dipendenti e l’amministratore<br />

pro-tempore (quest’ultimo in relazione all’attività svolta a favore<br />

dell’Assicurato) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile<br />

ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per<br />

danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i locatari – per morte, per<br />

lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale,<br />

diverso dallo spargimento dʼacqua, verificatosi in relazione alla proprietà<br />

del fabbricato indicato in polizza o alla conduzione delle parti comuni.<br />

La garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante all’Assicurato<br />

dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali,<br />

parchi e giardini, alberati in genere, impianti sportivi, strade private e relativa<br />

rete di illuminazione, marciapiedi, passi carrai, cancelli anche automatici,<br />

il tutto di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato.<br />

L’assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare<br />

all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.<br />

La garanzia comprende inoltre i danni:<br />

a) da inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua e del suolo.<br />

In nessun caso l’Impresa risponderà, per ciascun anno assicurativo, per<br />

somme superiori a € 53.000;<br />

b) a cose di terzi conseguenti ad un evento per il quale è prestata la garanzia<br />

della sezione 1) INCENDIO E RISCHI ACCESSORI. La garanzia è prestata<br />

per ogni anno assicurativo, nell’ambito del massimale di RCT indicato<br />

in polizza, col limite di € 516.460 oltre all’eventuale importo integrativo<br />

indicato in polizza;<br />

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c) da caduta di ghiaccio o neve dal tetto del fabbricato e dal mancato e tempestivo<br />

sgombero della neve dalle parti comuni;<br />

d) verificatisi durante l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato,<br />

potatura, sfrondamento od abbattimento di alberi;<br />

e) connessi ai lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamento,<br />

soprelevazioni, demolizioni. Questa garanzia opera per la responsabilità<br />

derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C.;<br />

f) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,<br />

commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile<br />

a termini di polizza.<br />

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni<br />

sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500, nel limite del massimale per danni<br />

a cose, e comunque con il massimo di € 53.000 per annualità assicurativa.<br />

II. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)<br />

Art. 17 - Rischi assicurati<br />

L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto<br />

a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:<br />

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del Decreto<br />

Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di<br />

lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dal D.lgs 276/2003,<br />

nonché da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata<br />

l’assicurazione;<br />

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella<br />

disciplina delle norme citate al precedente punto a) o eccedenti le prestazioni<br />

da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente<br />

punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata<br />

un’invalidità permanente.<br />

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.<br />

La garanzia è efficace semprechè l’Assicurato si trovi in regola, al momento<br />

del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle<br />

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altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.<br />

Per il caso inadempimento, la garanzia conserva la popria validità semprechè<br />

il fatto non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle<br />

quali deve rispondere.<br />

Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per<br />

le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 14 Giugno<br />

1984 n. 222.<br />

Art. 18 - Fabbricati in condominio<br />

Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono<br />

considerati terzi i singoli condómini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa<br />

nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale<br />

verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.<br />

Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà,<br />

essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino<br />

debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba<br />

rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da<br />

obblighi solidali con gli altri condomini.<br />

Art. 19 - Inesatta interpretazione norme INAIL<br />

L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l’Assicurato non<br />

è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta<br />

interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.<br />

OPERATIVITÀ DELLʼASSICURAZIONE<br />

Art. 20 - Persone non considerate terzi<br />

Non sono considerati terzi e quindi non sono risarcibili:<br />

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente od<br />

affine con lui convivente:<br />

b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i<br />

soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino<br />

con loro nei rapporti di cui al punto a);<br />

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c) i dipendenti dell’Assicurato soggetti all’obbligo di iscrizione all’INAIL che<br />

subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.<br />

Art. 21 - Rischi esclusi dallʼassicurazione<br />

L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:<br />

a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti<br />

unicamente da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali;<br />

b) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;<br />

c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o<br />

da lui detenute;<br />

d) derivanti dall’esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte<br />

dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni;<br />

e) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione<br />

o demolizione, fermo quanto previsto all’Art. 16 lett. e);<br />

f) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o<br />

provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,<br />

macchine acceleratrici e simili);<br />

g) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita,<br />

distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti<br />

contenenti amianto;<br />

h) dei quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni<br />

terroristiche da chiunque poste in atto;<br />

i) derivanti da campi elettromagnetici.<br />

Art. 22 - Concorso di eventi<br />

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per<br />

sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di<br />

più di uno degli Assicurati.<br />

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità<br />

civile del Contraente ed in via subordinata, per l’eccedenza, a copertura<br />

della responsabilità civile degli altri Assicurati.<br />

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Art. 23 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro<br />

Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro,<br />

l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta<br />

pretorile a norma della legge infortuni.<br />

Art. 24 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali<br />

L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze<br />

tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome<br />

dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti<br />

i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le<br />

spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il<br />

limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno<br />

cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi<br />

detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione<br />

del rispettivo interesse.<br />

L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici<br />

che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle<br />

spese di giustizia penale.<br />

CONDIZIONE FACOLTATIVA<br />

(Operante solo se esplicitamente richiamata in polizza)<br />

A - L’assicurazione di R.C.T. viene prestata anche a favore dei conduttori dei<br />

singoli appartamenti - condómini e locatari - e dei componenti il loro nucleo<br />

familiare (risultante dallo stato di famiglia) per la responsabilità derivante<br />

agli stessi e connessa sia alla conduzione dell’unità immobiliare sia in relazione<br />

alle normali attività familiari purché svolgentesi nell’ambito dei singoli<br />

appartamenti. Sono compresi i danni arrecati all’immobile e sue pertinenze,<br />

escluso comunque l’appartamento occupato dal conduttore cui è imputabile<br />

il sinistro.<br />

Sono esclusi i rischi derivanti<br />

- dall’esercizio di attività professionali comunque svolte all’interno dei singoli<br />

appartamenti;<br />

- da animali in genere.<br />

La presente estensione di garanzia è prestata nell’ambito del massimale previsto<br />

in polizza per la R.C.T., ma col limite di € 260.000 per ciascun sinistro.<br />

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SEZIONE 4<br />

ACQUE<br />

Art. 25 - Rischi assicurati<br />

L’Impresa, in relazione ai danni derivanti da spargimento di acque conseguenti a:<br />

a) rotture accidentali di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture di impianti<br />

idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del<br />

fabbricato;<br />

b) rotture causate da gelo ed occlusione di tubazioni e condutture di impianti<br />

idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del<br />

fabbricato;<br />

si obbliga a:<br />

1) indennizzare l’Assicurato dei danni materiali diretti causati al fabbricato<br />

assicurato; sono compresi, anche in eccedenza alla somma assicurata, i<br />

danni derivanti dalle effettive perdite di pigione relative al fabbricato stesso,<br />

per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di € 10.400 per<br />

unità abitativa e col massimo di € 53.000 per annualità assicurativa;<br />

2) tenere indenne l’Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare<br />

quale civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di proprietario<br />

del fabbricato, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)<br />

per danni involontariamente cagionati “a terzi” per morte, lesioni personali<br />

e danneggiamenti a cose.<br />

OPERATIVITÀ DELLʼASSICURAZIONE<br />

Art. 26 - Persone non considerate terzi<br />

Non sono considerati terzi nei confronti dell’Assicurato:<br />

a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché ogni altro parente o affine<br />

con lui convivente;<br />

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) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i<br />

soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino<br />

con loro nei rapporti di cui al punto a).<br />

Sono peraltro considerati terzi gli addetti all’amministrazione del fabbricato<br />

nella loro qualità di condòmini o inquilini del fabbricato stesso.<br />

Art. 27 - Rischi esclusi dallʼassicurazione<br />

Sono esclusi dall’assicurazione i danni:<br />

a) dovuti ad umidità e stillicidio, infiltrazioni in genere;<br />

b) derivanti da rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;<br />

c) derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusioni<br />

di impianti di raccolta e di deflusso dell’acqua piovana;<br />

d) conseguenti a rotture causate da gelo avvenute in locali sprovvisti di<br />

impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48<br />

ore consecutive prima del sinistro;<br />

e) a cose poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento e contenute in<br />

locali interrati o seminterrati non costituenti pertinenza delle abitazioni;<br />

f) derivanti da rotture ed occlusioni di tubazioni e condutture interrate;<br />

g) allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento<br />

di acqua.<br />

Art. 28 - Franchigie - Scoperti<br />

Per i danni sottoindicati sono operanti, per ogni sinistro, le seguenti franchigie<br />

e/o scoperti:<br />

a) per danni al contenuto riposto in locali non adibiti a civili abitazioni:<br />

– scoperto del 15% con il minimo di € 100;<br />

b) per tutti gli altri eventi:<br />

– franchigia di € 100.<br />

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CONDIZIONE FACOLTATIVA<br />

(Operante solo se esplicitamente richiamata in polizza)<br />

A - Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento dʼacqua<br />

a) L’Impresa in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a<br />

seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento<br />

posti a servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza,<br />

indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi<br />

raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si<br />

è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per<br />

la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.<br />

In nessun caso l’Impresa liquiderà per uno o più sinistri, o per anno assicurativo,<br />

un importo superiore al 3 per mille della somma assicurata per il<br />

fabbricato con il massimo assoluto di € 5.300.<br />

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo<br />

sinistro, della franchigia di € 250.<br />

N.B.: per fabbricati di valore inferiore a € 350.000, l’aliquota del 3 per mille<br />

si intende annullata e sostituita dal limite assoluto di € 1.050.<br />

Dalla garanzia sono esclusi gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti.<br />

b) L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti<br />

causati al fabbricato descritto in polizza da rigurgito e traboccamento<br />

della rete fognaria, non conseguente a rottura.<br />

In nessun caso l’Impresa liquiderà per uno o più sinistri, o per anno assicurativo,<br />

importo superiore al 3 per mille della somma assicurata per il<br />

fabbricato con il massimo assoluto di € 2.600. Il pagamento dell’indennizzo<br />

sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro della franchigia di<br />

€ 250.<br />

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Norme che regolano i sinistri<br />

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI<br />

Art. 29 - Somme assicurate<br />

Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo<br />

del fabbricato, escluso il valore dell’area.<br />

Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio<br />

essa copre anche le relative quote di proprietà comune.<br />

Art. 30 - <strong>Fabbricato</strong> unifamiliare<br />

Se l’assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare<br />

le garanzie guasti causati dai ladri e rottura lastre – se prestata – riguardano<br />

soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.<br />

Art. 31 - Obblighi in caso di sinistro<br />

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:<br />

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese<br />

sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi<br />

dell’art. 1914 C.C.;<br />

b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure<br />

all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.<br />

1913 C.C..<br />

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale<br />

del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C..<br />

L’Assicurato o il Contraente deve altresì:<br />

c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di<br />

Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro,<br />

la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno.<br />

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;<br />

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno<br />

senza avere, per questo diritto ad indennità alcuna;<br />

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità,<br />

quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno<br />

stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del<br />

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sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione<br />

i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere<br />

richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.<br />

Art. 32 - Esagerazione dolosa del danno<br />

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno<br />

e dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta,<br />

sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti<br />

menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del<br />

sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.<br />

Art. 33 - Procedura per la valutazione del danno<br />

L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a<br />

richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal<br />

Contraente, con apposito atto unico.<br />

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed<br />

anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso<br />

di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.<br />

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le<br />

quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun<br />

voto deliberativo.<br />

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non<br />

si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola<br />

delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione<br />

il sinistro è avvenuto.<br />

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo<br />

Perito sono ripartite a metà.<br />

Art. 34 - Mandato dei Periti<br />

I Periti devono:<br />

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;<br />

b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti<br />

contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che<br />

avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare<br />

se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 31;<br />

c) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al<br />

momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 35;<br />

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d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di<br />

salvataggio, di demolizione e sgombero.<br />

I risultati delle operazioni, peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla<br />

maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito<br />

verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare,<br />

uno per ognuna delle Parti.<br />

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti,<br />

le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo,<br />

errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso<br />

qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.<br />

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale<br />

rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.<br />

I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.<br />

Art. 35 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno<br />

Premesso che:<br />

a) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per<br />

l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo<br />

soltanto il valore dell’area;<br />

b) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima<br />

di cui al precedente punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al<br />

grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione,<br />

alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.<br />

L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire<br />

a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e<br />

deducendo da tale risultato il valore dei residui.<br />

Per i danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l’integrale sostituzione<br />

al momento del sinistro di tutte le lastre danneggiate e l’ammontare<br />

del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo<br />

delle lastre suddette il valore dei residui.<br />

Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l’ammontare del danno si stabilisce determinando<br />

il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.<br />

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere<br />

tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il<br />

disposto del successivo articolo.<br />

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Art. 36 - Assicurazione parziale<br />

Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo 35 risulta che il valore del fabbricato<br />

supera del 15% la somma assicurata con la partita “fabbricato”,<br />

l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato<br />

e quello risultante dalle suddette stime.<br />

Art. 37 - <strong>Assicurazioni</strong> presso diversi Assicuratori<br />

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni,<br />

il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione<br />

degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o<br />

l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a chiedere a<br />

ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente<br />

considerato.<br />

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto<br />

dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, l’Impresa è<br />

tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo<br />

calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione<br />

solidale con gli altri assicuratori.<br />

Art. 38 - Limite massimo dellʼindennizzo<br />

L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero indennizzo solo se dà<br />

garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene<br />

l’Impresa limita l’indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro<br />

determinato come stabilito al punto b) dell’Art. 35.<br />

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C., per nessun titolo l’Impresa potrà<br />

essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.<br />

Art. 39 - Pagamento dellʼindennizzo<br />

Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, l’Impresa deve provvedere<br />

al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata<br />

fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del<br />

sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti<br />

che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 12, lettera c) e 14, lettera b).<br />

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Indicizzazione<br />

Art. 40 - Adeguamento automatico<br />

Nel corso dell’anno contrattuale tutti gli importi monetari di polizza verranno<br />

automaticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni<br />

dell’“indice”.<br />

In caso di sinistro gli importi verranno adeguati in conformità al rapporto tra<br />

l’“indice data sinistro” e l’“indice di riferimento annuale”.<br />

L’Impresa rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione<br />

all’adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell’anno. Il<br />

premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale.<br />

Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola, a ciascuna scadenza<br />

annuale, con preavviso di 60 giorni.<br />

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Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, n. Iscrizione Albo delle Imprese<br />

di Assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del<br />

Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).<br />

Mod. <strong>UBI</strong> Ass. 1116 ed. 01/12/2010 - 500

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