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Fascicolo Informativo Scudo Speciale Fabbricato ... - UBI Assicurazioni

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c) da caduta di ghiaccio o neve dal tetto del fabbricato e dal mancato e tempestivo<br />

sgombero della neve dalle parti comuni;<br />

d) verificatisi durante l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato,<br />

potatura, sfrondamento od abbattimento di alberi;<br />

e) connessi ai lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamento,<br />

soprelevazioni, demolizioni. Questa garanzia opera per la responsabilità<br />

derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C.;<br />

f) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,<br />

commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile<br />

a termini di polizza.<br />

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni<br />

sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500, nel limite del massimale per danni<br />

a cose, e comunque con il massimo di € 53.000 per annualità assicurativa.<br />

II. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)<br />

Art. 17 - Rischi assicurati<br />

L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto<br />

a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:<br />

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del Decreto<br />

Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di<br />

lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dal D.lgs 276/2003,<br />

nonché da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata<br />

l’assicurazione;<br />

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella<br />

disciplina delle norme citate al precedente punto a) o eccedenti le prestazioni<br />

da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente<br />

punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata<br />

un’invalidità permanente.<br />

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.<br />

La garanzia è efficace semprechè l’Assicurato si trovi in regola, al momento<br />

del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle<br />

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