Fascicolo Informativo Scudo Speciale Fabbricato ... - UBI Assicurazioni
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c) da caduta di ghiaccio o neve dal tetto del fabbricato e dal mancato e tempestivo<br />
sgombero della neve dalle parti comuni;<br />
d) verificatisi durante l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato,<br />
potatura, sfrondamento od abbattimento di alberi;<br />
e) connessi ai lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamento,<br />
soprelevazioni, demolizioni. Questa garanzia opera per la responsabilità<br />
derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C.;<br />
f) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,<br />
commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile<br />
a termini di polizza.<br />
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni<br />
sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500, nel limite del massimale per danni<br />
a cose, e comunque con il massimo di € 53.000 per annualità assicurativa.<br />
II. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)<br />
Art. 17 - Rischi assicurati<br />
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto<br />
a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:<br />
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del Decreto<br />
Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di<br />
lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dal D.lgs 276/2003,<br />
nonché da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata<br />
l’assicurazione;<br />
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella<br />
disciplina delle norme citate al precedente punto a) o eccedenti le prestazioni<br />
da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente<br />
punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata<br />
un’invalidità permanente.<br />
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.<br />
La garanzia è efficace semprechè l’Assicurato si trovi in regola, al momento<br />
del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle<br />
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