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Fascicolo Informativo Scudo Speciale Fabbricato ... - UBI Assicurazioni

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CONDIZIONI GENERALI DI<br />

ASSICURAZIONE<br />

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a<br />

circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la<br />

perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo nonché la stessa cessazione<br />

dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.<br />

Art. 2 - Altre assicurazioni<br />

Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e<br />

la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di<br />

sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando<br />

a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).<br />

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza dellʼassicurazione<br />

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o<br />

la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno<br />

del pagamento.<br />

I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure<br />

all’Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive,<br />

l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della<br />

scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive<br />

scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi<br />

dell’Art. 1901 C.C.<br />

Il premio è sempre determinato in periodi di un anno, salvo il caso di contratti di<br />

durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento<br />

in più rate.<br />

Art. 4 - Modifiche dellʼassicurazione<br />

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.<br />

Art. 5 - Aggravamento del rischio<br />

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni<br />

aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati<br />

dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo<br />

nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.<br />

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