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La Riserva Naturale Regionale “Montagne della Duchessa”

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<strong>Riserva</strong> <strong>Naturale</strong> <strong>Regionale</strong> Montagne <strong>della</strong> Duchessa<br />

strelli sono stati oggetto di norme di tutela a livello<br />

internazionale, nazionale e regionale.<br />

Sarebbe troppo lungo descrivere dettagliatamente<br />

tutte queste norme, per cui ci limiteremo a sintetizzarne<br />

i contenuti e il campo di applicazione.<br />

Su un punto, però, è bene soffermarsi: tutte le<br />

norme di tutela hanno l’obiettivo di conservare i<br />

chirotteri, ossia di far sì che le loro popolazioni<br />

continuino a esistere a lungo termine. Come raggiungere<br />

questo obiettivo? Due vie: da un lato<br />

proteggere i singoli individui, cioè vietarne la cattura,<br />

la detenzione, l’uccisione, il commercio; dall’altro<br />

proteggere gli elementi dell’ambiente cruciali<br />

per la loro vita: gli habitat.<br />

Un altro aspetto è contemplato dalla normativa: il<br />

monitoraggio. Monitorare significa rilevare i cambiamenti<br />

che avvengono in una certa entità (colonia,<br />

popolazione, comunità) nello spazio e nel<br />

tempo. In altri termini, per verificare il raggiungimento<br />

dell’obiettivo di conservazione a lungo termine<br />

dobbiamo periodicamente valutare lo stato<br />

dei chirotteri e dei loro habitat; se il monitoraggio<br />

dimostra che il loro stato di conservazione sta<br />

peggiorando, dovremo attuare apposite misure<br />

per invertire la tendenza.<br />

figura 18 Il logo del Bat Agreement.<br />

23<br />

Questo approccio si chiama gestione adattativa<br />

delle popolazioni o, su scala più vasta, degli ecosistemi,<br />

ed è tanto lungimirante quanto difficile<br />

da realizzare nel contesto italiano attuale.<br />

2.1.1 Norme internazionali recepite<br />

dall’Italia<br />

A livello internazionale la tutela dei chirotteri e dei<br />

loro habitat è sancita esplicitamente o indirettamente<br />

da:<br />

•Convenzione di Berna<br />

•Convenzione di Bonn e Bat Agreement<br />

•Direttiva Habitat (Unione Europea)<br />

•Direttiva sul danno ambientale (Unione Europea).<br />

Le convenzioni internazionali sono accordi che gli<br />

stati sottoscrivono su base volontaria. Una volta<br />

sottoscritta, per diventare effettiva la convenzione<br />

deve essere recepita dallo stato con una norma<br />

apposita che la ratifichi sul territorio nazionale.<br />

Una direttiva europea, invece, è una legge<br />

dell’Unione Europea e deve obbligatoriamente<br />

essere recepita e attuata dagli stati membri in un<br />

arco temporale ben definito.<br />

<strong>La</strong> Convenzione di Berna 1<br />

, adottata nel 1979 dal<br />

Consiglio d’Europa, è una convenzione di amplissimo<br />

respiro e ha lo scopo generale di garantire la<br />

conservazione delle specie vegetali e animali selvatiche<br />

e dei loro habitat nel continente europeo.<br />

<strong>La</strong> Convenzione dichiara come specie strettamente<br />

protette tutti i microchirotteri ad eccezione di<br />

Pipistrellus pipistrellus (Allegato II). Tale protezione<br />

si attua come divieto di cattura, detenzione e<br />

uccisione intenzionale di individui, danneggiamento<br />

e distruzione dei siti di riproduzione e di riposo,<br />

1 “Convenzione relativa alla conservazione <strong>della</strong> vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, resa esecutiva in Italia dalla Legge 5<br />

agosto 1981, n. 503 e dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157:<br />

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/default_en.asp<br />

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_en.htm

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