Business Restructuring - Crowe Horwath International
Business Restructuring - Crowe Horwath International
Business Restructuring - Crowe Horwath International
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Processi di <strong>Business</strong> restructuring – implicazioni fiscali<br />
<strong>Business</strong> purpose, permanent establishment, exit tax, black list, problematiche IVA e …<br />
Transfer pricing – Best practice ai fini della gestione della variabile fiscale<br />
Milano, 12 giugno 2012<br />
Roma, 14 giugno 2012
Agenda<br />
I cambiamenti organizzativi nelle multinazionali<br />
La reazione delle delle autorità autorità fiscali nei diversi diversi Paesi e le tendenze in atto in Italia<br />
Rilevanza del Capitolo IX delle linee guida OCSE in tema di transfer pricing<br />
Implicazioni fiscali delle riorganizzazioni in quanto tali<br />
– Il riconoscimento delle ragioni economiche sottostanti – Abuso del diritto<br />
– Exit tax – il nuovo regime di sospensione fiscale del trasferimento di sede<br />
Implicazioni fiscali delle transazioni infragruppo post-riorganizzazione<br />
– Transfer pricing<br />
– Stabile organizzazione? Bozza OCSE del 12 ottobre 2011<br />
– Normativa black-list<br />
Principi Principi contenuti nel disegno di di legge delega di di riforma riforma fiscale Monti<br />
Best practice ai fini della gestione del rischio fiscale<br />
Considerazioni conclusive<br />
2
Le strategie delle imprese<br />
Presidio e razionalizzazione della supply-chain<br />
Politiche di di riduzione dei costi costi<br />
Concentrazione di R&S, acquisti e logistica (Principal)<br />
Localizzazione dei processi relazionali<br />
Trasformazione dei produttori in proprio in produttori per conto<br />
I processi di <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
Trasformazione dei distributori autonomi in distributori a funzioni limitate e con bassi profili di<br />
rischio<br />
Trasferimento e centralizzazione delle attività immateriali<br />
3
I modelli utilizzati - Produttore<br />
Tasso di<br />
profitto<br />
atteso<br />
+<br />
Alto<br />
-<br />
Basso<br />
Appalto di<br />
servizi<br />
I processi di <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
Appalto -<br />
produttore di<br />
beni<br />
Semplice<br />
Integrato<br />
(Basso)<br />
Produttore a<br />
pieno rischio<br />
(Alto)<br />
Funzioni/Rischi/<br />
Beni impiegati<br />
4
I modelli utilizzati - Distributore<br />
Tasso di<br />
profitto<br />
atteso<br />
+<br />
Alto<br />
-<br />
Basso<br />
Agente<br />
Commissionario<br />
I processi di <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
Distributore<br />
con funzioni<br />
limitate<br />
Semplice<br />
Integrato<br />
(Basso)<br />
(Alto)<br />
Distributore a<br />
pieno rischio<br />
Funzioni/Rischi/<br />
Beni impiegati<br />
5
Le implicazioni fiscali<br />
I processi di <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
Il cambiamento di un modello di business di una società può avere un effetto immediato sulla<br />
tassazione della stessa determinando<br />
Incertezze rispetto alla prassi in materia di abuso del diritto<br />
Possibili problemi di exit tax<br />
Problemi black list<br />
Minore redditività delle imprese ristrutturate<br />
Contestazioni di stabili organizzazioni “occulte”<br />
6
Esperienze più ricorrenti<br />
L’approccio delle autorità fiscali italiane ed estere<br />
L’approccio domestico appare orientato prevalentemente a contestazioni del tipo:<br />
Presunte cessioni di ramo d’azienda<br />
Presunti trasferimenti di singoli beni<br />
Abuso del diritto<br />
Riqualificazione dell’entità ristrutturata quale stabile organizzazione<br />
L’approccio estero appare prevalentemente orientato a:<br />
Tassare plusvalori latenti al momento dell’uscita di funzioni e rischi<br />
Rettifiche del transfer pricing ordinario post-ristrutturazione<br />
Il Cap. IX delle Linee Guida OCSE, introdotto nel 2010, ha fornito un orientamento comune alle<br />
autorità fiscali dei vari paesi nella valutazione dei processi di business restructuring<br />
7
<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
Capitolo IX – Transfer Pricing Guidelines<br />
Redistribuzione nell’ambito di un gruppo multinazionale di funzioni, beni e rischi (relazioni con<br />
terze terze parti possono essere essere la causa causa o possono influenzare le le operazioni di BR)<br />
Può realizzarsi attraverso<br />
– Trasferimento di beni/aziende<br />
– Rinegoziazione di contratti in essere<br />
In generale, business restructuring comportano una riallocazione dei profitti nell’ambito del<br />
Gruppo<br />
Riallocazione dei profitti deve essere coerente con il principio del valore normale<br />
8
<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong> (segue)<br />
La posizione OCSE si muove su 4 linee direttrici<br />
– Analisi dei rischi<br />
– Riconoscimento delle transazioni<br />
Capitolo IX – Transfer Pricing Guidelines<br />
– Criterio dell’Arm’s Length applicato al <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong> in quanto tale<br />
– Criterio dell’Arm’s Length applicato alle operazioni post-<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
9
Possibili aree di attenzione<br />
Presunte interposizioni estere<br />
Closed circle business business<br />
Art. 37-bis<br />
Transfer pricing (rinvio)<br />
Abuso del diritto<br />
10
Determinazione di un indennizzo e valore normale<br />
Capitolo IX – Transfer Pricing Guidelines<br />
Applicazione del principio dell’Arm’s Length non comporta l’automatica determinazione di un<br />
indennizzo per la società che ha un decremento dei profitti attesi o una rideterminazione del<br />
ruolo<br />
Indennizzo può dipendere da riallocazione dei profitti attesi e dei rischi potenziali<br />
Determinazione di un indennizzo mediante analisi di:<br />
– Trasferimento di beni materiali (magazzino)<br />
– Trasferimento di intangibles (identificazione e valutazione del bene)<br />
– Trasferimento di azienda (possibilità che siano trasferite aziende in perdita nel caso in cui<br />
il <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong> possa dar luogo a una riduzione delle perdite o i costi di<br />
ristrutturazione siano maggiori delle perdite)<br />
11
Determinazione di un indennizzo e valore normale<br />
Indennizzo può assumere la forma di:<br />
– Up-front payment payment<br />
– Redistribuzione dei costi<br />
Capitolo IX – Transfer Pricing Guidelines<br />
– Cambiamento dei prezzi di vendita nella fase successiva al <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
Valutazione dell’indennizzo sulla base di:<br />
– Analisi del contratto scritto (esistenza di una clausola di indennizzo o di forme di garanzia)<br />
– Applicazione del principio dell’Arm’s Length (comparazione con transazioni similari in<br />
circostanze analoghe tra parti indipendenti)<br />
– Leggi locali o accordi commerciali<br />
– Prestato da terze parti a favore della parte svantaggiata<br />
12
Possibili aree di attenzione<br />
Cessioni di aziende o rami d’azienda<br />
Cessione Cessione di singoli beni beni<br />
Assegnazione beni ai soci o destinazione a finalità estranee all’impresa<br />
Indennità compensative<br />
Indennità per risoluzione anticipata di contratti<br />
Exit tax e <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
13
Implicazioni fiscali<br />
Tassazione plusvalenze<br />
Rateizzazione Rateizzazione plusvalenze?<br />
Imposta di registro<br />
Profili IVA<br />
Exit tax e <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
14
Exit tax e <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
Possibile rilevanza della disciplina sul trasferimento di sede all’estero<br />
Dal 24 gennaio 2012 facoltà di differire il pagamento della exit tax quando un imprenditore<br />
commerciale trasferisca la propria residenza fiscale fiscale in Paesi UE/SEE* e perda la residenza<br />
fiscale in Italia senza far confluire il proprio patrimonio di impresa in una SO nel territorio dello<br />
Stato italiano:<br />
– Risponde alla procedura di infrazione n. 2010/4141 avviata dalla Commissione Europea e<br />
recepisce l’orientamento espresso dalla ECJ (C-371/10 National Grid Indus BV del<br />
29/11/2011) sulla compatibilità delle exit tax con il diritto comunitario e, in particolare, con il<br />
principio di libertà di stabilimento<br />
– Compatibilità exit tax con il TFUE come diritto da parte dello Stato che perde la potestà<br />
impositiva di tassare i plusvalori maturati alla data del trasferimento; tuttavia, affinché<br />
l’esercizio di tale diritto rispetti il criterio della proporzionalità, il suo prelievo deve poter<br />
essere differito al momento del realizzo dei beni fuoriusciti dalla potestà potestà impositiva dello<br />
Stato italiano (Decreto attuativo non ancora emanato)<br />
* Liechtenstein, Islanda e Norvegia (solo quest’ultima, però, ha stipulato un accordo per la reciproca assistenza in materia di recuperi di<br />
crediti tributari).<br />
15
Exit tax e <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
Possibile rilevanza della disciplina sul trasferimento di sede all’estero<br />
Possibilità di applicazione in via analogica a fattispecie diverse da quella di cui all’art. 166 del<br />
TUIR?<br />
– necessità di individuare il diritto che la sentenza ECJ C-371/10 intende tutelare (libertà di<br />
stabilimento)<br />
– efficacia sentenza C-371/10 su norme di fonte comunitaria e non già emanate dai singoli<br />
Stati membri<br />
Quali sono i possibili punti di contatto di tale sentenza con i processi di business restructuring?<br />
– Exit tax art. 166 TUIR vs. Exit tax Chapter IX TP Guidelines OECD: norma di chiusura a<br />
tutela della potestà impositiva (“presunzione di realizzo a valore normale”) vs. linee guida<br />
al fine di definire il corrispettivo at arm’s length per il trasferimento “of something of value”<br />
quale indennizzo per la perdita di profit potential<br />
Possibilità di applicare il principio della sentenza C-371/10 ai casi di business<br />
restructuring intra-UE che rappresentino l’esercizio del diritto di libertà di stabilimento<br />
(riorganizzazioni tra casa madre e propria propria SO) SO)<br />
– Exit tax 166 TUIR vs. Exit tax Merger Directive: business restructuring attuato mediante<br />
operazioni societarie intra-UE<br />
Finalità della Merger Directive, inter alia: consentire l’esercizio dell’attività di impresa<br />
all’interno del Mercato Unico<br />
16
Capitolo IX – Transfer Pricing Guidelines<br />
Remunerazione delle transazioni post-<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />
Principio dell’Arm’s Length applicabile a transazioni post-<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong> e transazioni<br />
similari similari strutturate fini fini dall’origine: necessità di apportare degli aggiustamenti per rendere<br />
comparabili le transazioni (considerazione/valutazione se e a quali condizioni una parte<br />
indipendente attuerebbe la transazione)<br />
Applicazione della metodologia di transfer pricing in funzione della comparabilità delle<br />
transazioni (in termini di funzioni, assets, rischi nelle transazioni post-restructuring)<br />
Relazione tra le remunerazioni delle operazioni post-<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong> e indennizzi<br />
Vantaggi/svantaggi derivanti dalla delocalizzazione/spostamento nell’ambito del Gruppo<br />
17
Problematiche più comuni<br />
TNMM vs metodi tradizionali<br />
Profit-split<br />
Temi specifici base costi, margine civilistico vs fiscale<br />
– Principi contabili italiani, IAS, US GAAP, management reporting?<br />
– Budget, Standard o Actual Cost?<br />
Margini lordi comparabilità funzionale e reperibilità dati finanziari<br />
Transfer Pricing post-restructuring<br />
Comparabili inclusione società sottoposte a studi di settore o bilancio semplificato<br />
Ricerche di comparabili ricerche pan-europee vs domestiche e periodo di riferimento<br />
18
<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />
Definizione<br />
Stabile organizzazione<br />
<strong>Business</strong> restructuring restructuring e cambio cambio dei profili funzionale e di di rischio delle entità convertite convertite<br />
Aspetti critici<br />
Esperienze in sede di verifica<br />
Tendenze giurisprudenziali sulle strutture a rischio limitato<br />
Approccio OCSE<br />
19
<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />
Aspetti critici<br />
Commissionaire e Toll Manufacturer stabili organizzazioni del Principal<br />
Stabile organizzazione<br />
Stabile organizzazione personale vincolo giuridico e dipendenza giuridica ed economica<br />
Stabile organizzazione attività integrata dell’entità convertite finalizzata al raggiungimento<br />
dello scopo commerciale del non residente (CEPU)<br />
Riqualificazione stabile organizzazione falso problema?<br />
20
<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />
Esperienze in sede di verifica<br />
Approccio aggressivo dei verificatori Ricerca di maggior reddito da tassare<br />
Trasmissione notitia criminis art 4 e/o art 5 D.lgs 74/2000<br />
Stabile organizzazione<br />
Documentazione TP sul business restructuring correttivo a possibili contestazioni<br />
21
<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />
Tendenze giurisprudenziali<br />
Stabile organizzazione<br />
Caso Philip Morris<br />
Intertaba Spa è stata ritenuta S.O. di varie società del gruppo Philip Morris per avere gestito, negoziato<br />
e vigilato sull’esecuzione di contratti di varia rilevanza tra il gruppo P.M. e l’Amministrazione dei Monopoli<br />
di Stato.<br />
L’accertamento viene effettuato ai fini delle II.DD. e Iva in base a elementi presuntivi qualificati quali: (i)<br />
partecipazione di dirigenti alla conclusione di contratti di licenza in esclusiva per la distribuzione di<br />
sigarette (ii) controlli sulla regolare esecuzione dei contratti (iii) assunzioni di oneri e spese per conto di<br />
altre società del gruppo (iv) dipendenza, per le scelte produttive e commerciali dei vertici organizzativi<br />
P.M. (v) presenza nella società italiana di dirigenti e funzionari stipendiati anche da altre società<br />
estere, presso le quali avevano precedentemente prestato servizio.<br />
La Cassazione afferma che:<br />
una società italiana può essere stabile organizzazione plurima di società estere dello stesso gruppo<br />
con strategia unitaria<br />
l’attività di controllo sull’esatta esecuzione di un contratto tra soggetto residente e soggetto non<br />
residente non può considerarsi in principio attività ausiliaria<br />
l’affidamento da parte di una società non residente ad una struttura nazionale della gestione di<br />
un’area di affari, comporta l’acquisto, da parte di tale struttura, della qualità di centro di attività stabile<br />
l’accertamento dei requisiti del centro di attività stabile o stabile organizzazione deve essere condotto<br />
non solo sul piano formale, ma anche e soprattutto sul quello sostanziale.<br />
22
<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />
Le più recenti sentenze<br />
Stabile organizzazione<br />
Sentenza Oggetto Esito<br />
CTP di Rimini n. 26/02/2008<br />
CTR Lombardia n. 137/34/2009<br />
CTP di Pesaro n. 201/2/2010<br />
Cass.n. 16106/2011<br />
CTR Friuli-Venezia Giulia n.<br />
33/9/2011<br />
Cass. N,. 20597/2011<br />
Cass. n. 3769/2012<br />
Stabile organizzazione materiale e/o personale<br />
in Italia.<br />
Commissionario stabile organizzazione<br />
Stabile organizzazione. Presupposto. Struttura<br />
dotata di risorse materiali e/o umane<br />
Stabile organizzazione personale<br />
- Sub-agenzia - Stabile organizzazione<br />
Stabile organizzazione nell’attività di più<br />
soggetti<br />
Commissionario Stabile organizzazione<br />
Favorevole al<br />
contribuente<br />
Favorevole al<br />
contribuente<br />
Favorevole<br />
all’Amministrazione<br />
Favorevole<br />
all’Amministrazione<br />
Favorevole al<br />
contribuente<br />
Favorevole<br />
all’Amministrazione<br />
Favorevole al<br />
contribuente<br />
23
Stabile organizzazione<br />
CTP di Rimini, sez. II, sent. 12 marzo 2008, n. 26 => a favore del contribuente<br />
La Guardia di Finanza ritiene che la società K S.A., residente a San Marino, svolge la propria<br />
attività d’impresa nel territorio dello Stato italiano mediante aziende ritenute stabili organizzazioni<br />
materiali, nonché attraverso una rete di vendita costituita da agenti monomandatari facente capo<br />
alla stessa e ritenuti stabili organizzazioni personali<br />
Il Giudice ritiene infondate le argomentazioni dell’Ufficio nel presupposto che nessuna delle<br />
società: (i) aveva svolto attività di controllo sull’esecuzione dei contratti conclusi da K, (ii) aveva<br />
svolto attività di controllo o di management, ma, al contrario, attività molto più operativa ed<br />
esecutiva, (iii) aveva svolto attività non comprese nel proprio oggetto sociale.<br />
La Commissione osserva che i singoli sub-agenti non possono essere considerati stabili<br />
organizzazioni in considerazione della loro autonomia, assenza di potere di negoziazione delle<br />
clausole contrattuali, indipendenza economica.<br />
24
Stabile organizzazione<br />
CTR Lombardia, sez. XXXIV, sent. 2 dicembre 2009, n. 137=> a favore del contribuente<br />
La società A residente in Olanda acquista i prodotti da società manifatturiera consociate e li rivende<br />
sui mercati europei servendosi di controllate operanti quali commissionarie.<br />
L’Ufficio ritiene che la società italiana controllata dal soggetto olandese sia una stabile<br />
organizzazione di quest’ultima, commercializzando in Italia prodotti venduti in nome e per conto<br />
della controllante estera.<br />
La CTR rigetta l’appello proposto dall’Ufficio nel presupposto che il rapporto di controllo non è<br />
sufficiente ad annullare l’autonomia giuridica ed economica di queste, trasformandole, dal punto di<br />
vista fiscale, da società giuridicamente distinte a mere stabili organizzazioni<br />
Ulteriori elementi a favore del disconoscimento della stabile organizzazione sono la possibilità del<br />
cliente, in caso di difetti del prodotto ad agire solamente nei confronti della società italiana, effettiva<br />
controparte, ed il fatto che quest’ultima possa cedere autonomamente crediti verso la clientela.<br />
25
Stabile organizzazione<br />
CTP di Pesaro, sez. I, sent. 2 luglio 2010, n. 201 => a favore dell’Amministrazione<br />
L’Ufficio riqualifica quale stabile organizzazione una società italiana che all’interno del Gruppo<br />
agisce quale toll manufacturer di una società lussemburghese, distributrice dei prodotti.<br />
La CTP avalla la tesi sostenuta dall’Ufficio riconoscendo in capo alla società italiana una serie di<br />
mezzi materiali (la sede stessa degli uffici, il server ed il magazzino) organizzati per predisporre le<br />
spedizioni dei beni prodotti direttamente ai clienti finali della società lussemburghese. Tali elementi<br />
materiali, dei quali il personale dipendente delle due società aveva fatto comune uso, integrano a<br />
parere dell’Ufficio la figura della stabile organizzazione tanto in senso materiale quanto in senso<br />
personale.<br />
26
Stabile organizzazione<br />
Cass. n. 16106 del 22 Luglio 2011 => a favore dell’Amministrazione (Voith Paper)<br />
V.P. Srl riqualificata quale S.O. del gruppo Voith per disconoscere la deduzione delle royalties<br />
pagate a consociate estere per licenze di uso di brevetti.<br />
La Cassazione conferma: (i) soggettività tributaria di diritto interno della S.O. in relazione ai rapporti<br />
inerenti al soggetto non residente (autonomo centro di imputazione dei rapporti tributari) (ii)<br />
sostanziale unitarietà per gli aspetti strutturali della nozione di S.O. elaborata su controversie in<br />
materia Iva ma estendibile alle dirette (iii) compatibilità della nozione di S.O. con la personalità<br />
giuridica della società residente (iv) imputazione alla società residente come massa separata dei<br />
redditi prodotti dalla stabile e legittimo indirizzo della pretesa sulla società residente.<br />
27
Stabile organizzazione<br />
CTR Friuli-Venezia Giulia, sez. XI, sent. 23 marzo 2011, n. 33 => a favore<br />
dell’Amministrazione<br />
L’Ufficio ritiene sussistere una stabile organizzazione materiale e personale in capo ad una società<br />
italiana la quale sulla base di un contratto di servizi con la consociata estera mette a disposizione,<br />
presso la propria sede, un ufficio, corredato di linea fax, telefonica ed un cellulare<br />
La tipologia dei servizi resi, quali attività promozionale tipica dell’agente (acquisizione nuovi clienti<br />
e mantenimento dei contatti con gli stessi, studio dei mercati sul territorio) nonché gli ulteriori<br />
servizi ausiliari (protezione degli interessi sui territori rappresentati, comunicazione dei<br />
cambiamenti normativi attinenti alle gestioni delle rappresentanze nei Paesi di competenza, attività<br />
di riscossione), sono idonee a provare l’esistenza di una stabile organizzazione.<br />
I Giudici di prima cure accolgono i ricorsi del contribuente.<br />
La CTR censura la tesi dell’Amministrazione nel presupposto dell’esistenza di un contratto di<br />
servizi tra la partecipata italiana e la società estera in base al quale i servizi vengono<br />
adeguatamente remunerati.<br />
28
Stabile organizzazione<br />
Cass. n. 3769 del 9 Marzo 2012 => a favore del contribuente (Boston Scientific)<br />
La società olandese BSI BV è accertata per avere una S.O. in Italia quale committente della sua<br />
controllata BS Spa, commissionario con unico cliente giuridicamente ed economicamente<br />
dipendente dalla controllante, con accertamento di reddito imponibile.<br />
Le Commissioni tributarie (i) individuano il punto nodale nello stabilire se la società italiana aveva il<br />
potere di stipulare contratti a nome della controllante (ii) non ritengono significativo il rapporto di<br />
mediazione/agenzia nè l’esistenza di un controllo azionario (iii) esaminano nello specifico i rapporti<br />
societari, negoziali, aziendali e commerciali tra le due società (iv) verificano l’esistenza di<br />
un’autonoma assunzione del rischio di impresa della vendita di prodotti (v) negano l’esistenza di<br />
una stabile, ritenendo il commissionario non mera propaggine del soggetto non residente ma<br />
autonoma realtà imprenditoriale.<br />
La Cassazione conferma legittimità dell’approccio delle Commissioni di merito.<br />
29
Stabile organizzazione<br />
Cass. n. 20597 del 07 Ottobre 2011 => a favore dell’Amministrazione (CEPU)<br />
C con sede a San Marino è ritenuta avere una stabile organizzazione in Italia articolata in 20<br />
società e ditte individuali che commercializzavano in Italia un sistema didattico per la preparazione<br />
di esami universitari.<br />
Le Commissioni hanno ritenuto che: (i) elementi oggettivi e legami di natura soggettiva recavano a<br />
negare l’autonomia e indipendenza delle singole società (ii) l’organizzazione produttiva in Italia<br />
della società estera era articolata in una molteplicità di ditte formalmente distinte ma<br />
economicamente integrate in una struttura unitaria strumentale al raggiungimento dello scopo<br />
commerciale in Italia della casa madre non residente<br />
30
Stabile organizzazione<br />
Cass. Pen. n. 20676 e 20677 del 29 Maggio 2012 => a favore dell’Amministrazione<br />
A con sede a San Marino, produttrice di abiti, è ritenuta avere una stabile organizzazione in Italia<br />
effettuando in San Marino il controllo della qualità dei tessuti che vengono trasferiti per la<br />
lavorazione in più laboratori in Italia per la confezione e la successiva consegna alla società per<br />
conto della quale A opera. La riconducibilità delle quote della società alla stessa persona, le<br />
dichiarazione rese dai responsabili dei laboratori nonché il rinvenimento di documentazione delle<br />
varie società interessate presso l’abitazione, fanno ritenere che A sia stata costituita a San Marino<br />
al solo scopo di evadere le imposte in Italia.<br />
La Cassazione afferma il principio che si ha stabile organizzazione di una società straniera in Italia<br />
quando questa abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra<br />
struttura munita o no di personalità giuridica. Si prescinde quindi dalla fittizietà o meno delle attività<br />
svolte all’estero dalla società medesima essendo necessario accertare se essa abbia una stabile<br />
organizzazione in Italia.<br />
Respinge quindi il ricorso della società avverso l’ordinanza del Tribunale di rigetto del sequestro<br />
preventivo dei beni di proprietà delle società.<br />
31
<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />
Approccio OCSE<br />
OECD – PE Interpretation Paper – Draft of October 12, 2011<br />
Raccomandazioni Working Group meaning of “at the disposal of”<br />
converted local entity<br />
meaning of “place of management”<br />
Stabile organizzazione<br />
meaning of “to conclude contracts in the name of the<br />
enterprise”<br />
“authority to conclude contracts” anche per i contratti di<br />
leasing e i contratti di servizi<br />
fragmentation of activities<br />
32
<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong>-Aspetti IVA<br />
Definizione S.O.- Reg. Comunitario n. 282/2011 e Circ. n. 37/2011<br />
La Circolare n. 37/11 richiama la definizione di stabile organizzazione ai fini IVA introdotta dal<br />
Regolamento n. 282/2011.<br />
L’art. 11 del Regolamento definisce la stabile organizzazione come qualsiasi organizzazione,<br />
diversa dalla sede (principale) dell’attività, caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza<br />
ed una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che le consentano di:<br />
ricevere e utilizzare i servizi che sono alla stessa erogati da terzi in base alle proprie esigenze;<br />
fornire i servizi di cui assicura la prestazione.<br />
La stabile organizzazione, quindi, si caratterizza:<br />
secondo un criterio “negativo” come qualsiasi organizzazione diversa dalla sede (principale)<br />
dell’attività economica;<br />
secondo un criterio “positivo” come un centro di attività dotato di un sufficiente grado di<br />
permanenza della struttura nel territorio di uno Stato e in possesso di un’adeguata dotazione di<br />
risorse umane e tecniche che le permettano di ricevere e fornire determinati servizi.<br />
33
Posizioni giurisprudenziali<br />
ARO Holland<br />
Corte di Giustizia:<br />
<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong>-Aspetti IVA<br />
Allorché una società di leasing non disponga in uno Stato membro né di personale proprio né di<br />
una struttura che presenti un sufficiente grado di stabilità, nell’ambito della quale possano essere<br />
redatti contratti o prese decisioni amministrative, struttura che sia quindi idonea a rendere possibili<br />
in modo autonomo le prestazioni di servizi in questione, essa non può essere considerata disporre<br />
di un centro di attività stabile in tale Stato.<br />
DFDS<br />
Qualora un organizzatore di viaggi turistici la cui sede è situata in uno Stato membro fornisca a<br />
viaggiatori prestazioni di servizi tramite una società che opera in qualità di agente in un altro Stato<br />
membro, tali prestazioni sono soggette all'IVA in quest'ultimo Stato, se tale società, che agisce<br />
come semplice ausiliaria dell'organizzatore, dispone dei mezzi umani e tecnici che caratterizzano<br />
un centro di attività stabile.<br />
34
Conseguenze per la presenza di una Stabile Organizzazione<br />
Rischi<br />
Applicazione dell’ IVA italiana per:<br />
– Agente: soggette ad IVA le commissioni di agenzia<br />
<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong>-Aspetti IVA<br />
– Commissionaire: soggette ad IVA la cessione dei beni in Italia dal principal al<br />
commissionaire<br />
– LRD: soggette ad IVA la cessione dei beni in Italia da parte del principal.<br />
Adempimenti contabili e dichiarativi omessi in capo alla presunta SO<br />
Rimborso Iva riconosciuto con le limitazioni di cui all’art. 30 del Dpr. n.633/72<br />
Obblighi del destinatario tenuto a valutare la corretta applicazione dell’imposta (se reversecharge<br />
o fatturazione da parte della SO)<br />
Sanzionabile, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 471/97, la mancata emissione da parte della SO<br />
della fattura per operazioni tassabili in Italia<br />
35
Il rapporto OCSE 2010<br />
Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione<br />
In data 22 luglio 2010, è stato pubblicato il documento OCSE “2010 Report on the Attribution<br />
of Profits Profits to to Permanent Establishments” il quale contiene le le linee guida per per l’attribuzione del<br />
reddito alla stabile organizzazione ai sensi dell’art. 7 del Modello OCSE. La versione 2010<br />
segue quella del 2008, della quale riflette contenuto e conclusioni.<br />
Il documento si compone di quattro Parti:<br />
– la Parte I effettua considerazioni generali in merito all’attribuzione del reddito alla stabile<br />
organizzazione, a prescindere dal settore di attività in cui l’impresa opera;<br />
– la Parte II illustra l’applicazione dei criteri di determinazione del reddito della stabile<br />
organizzazione con riferimento all’attività bancaria;<br />
– la Parte III effettua considerazioni speciali sull’applicazione dei criteri di determinazione<br />
del reddito della stabile stabile organizzazione alle alle imprese imprese che svolgono attività di trading di<br />
strumenti finanziari;<br />
– la Parte IV effettua considerazioni speciali sull’applicazione dei criteri di determinazione<br />
del reddito delle stabili organizzazioni delle compagnie di assicurazione.<br />
36
Black list e transfer pricing<br />
Non ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni<br />
intercorse intercorse con imprese residenti ovvero ovvero localizzate in in Stati o territori diversi da quelli individuati<br />
nella lista di cui al DM emanato ai sensi dell’art.168-bis (art.110, comma 10 Tuir)<br />
In attesa di pubblicazione del citato DM, Black-list di cui al DM 23 gennaio 2002: “Stati o<br />
Territori esteri individuati in ragione di un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello<br />
applicato in Italia, ovvero della mancanza di adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri<br />
criteri equivalenti”<br />
Esimenti: occorre fornire la prova che<br />
– Le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, oppure<br />
– Le operazioni poste in essere essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le<br />
stessa hanno avuto concreta esecuzione<br />
37
Orientamenti Giurisprudenziali non consolidati<br />
Black list e transfer pricing<br />
Sentenza “Olivetti”, n. 26298/2010: il contribuente ha l’onere di dimostrare la sussistenza delle<br />
esimenti. La mancata indicazione dei costi in dichiarazione non preclude la deduzione. In caso di<br />
mancata dimostrazione delle esimenti, l’unica sanzione applicabile è quella del 10%<br />
Sentenza “Agfa Gevaert”, n. 4272/2010: il contribuente ha l’onere di dimostrare la sussistenza delle<br />
esimenti. In caso di mancata prova delle esimenti, la società è considerata una “cartiera”, il costo<br />
non è “effettivo” e non si applica l’art. 25, comma 3, della Convenzione con la Svizzera in materia di<br />
non discriminazione sulla deducibilità dei costi. Infatti il costo sarebbe stato sostenuto nei confronti<br />
della dante causa della società svizzera (società belga) ed è indeducibile anche se quest’ultima<br />
non è in un Paese Black-list: la ripresa a tassazione, infatti, riguarda l’intero costo e non solo il<br />
margine della società svizzera<br />
Sentenza n. 5398/2012: la mancata indicazione dei costi in dichiarazione, per i periodi di imposta<br />
ante 2006, preclude la possibilità di dimostrare le esimenti<br />
38
Prassi dell’Agenzia delle Entrate<br />
Ambito oggettivo: costo, minusvalenza, perdita su crediti, interessi e oneri finanziari<br />
Caso specifico: le svalutazioni su crediti<br />
Black list e transfer pricing<br />
Possibilità di provare le esimenti a prescindere dalla separata indicazione in dichiarazione<br />
Non necessario il requisito del radicamento nel mercato del Paese di insediamento<br />
Riconoscimento dello schema della “centrale acquisti” a livello di gruppo presso cui si<br />
approvvigionano tutte le società consociate dislocate in diversi Paesi, e indicazioni chiare su come<br />
dimostrarlo<br />
Il contraddittorio con la Direzione Centrale dell’Agenzia, in sede di interpello, risulta più costruttivo<br />
di quello con gli uffici locali in sede di verifica<br />
39
Oneri di documentazione e ruling internazionali<br />
Documentazione ai fini nazionali in linea con le linee guida OCSE e pertanto generalmente<br />
accettata (inglese) (inglese) per per un approccio omogeneo quando quando si si è in presenza di di gruppi ed è necessario<br />
avere documentazione TP per le società dislocate nei diversi paesi<br />
Vantaggi - in presenza di documentazione conforme<br />
Evita l'applicazione delle sanzioni<br />
Tax compliance con un minor profilo di rischio<br />
Ricognizione politiche di transfer pricing da un punto di vista sostanziale e procedurale/formale<br />
(contratti, governance, etc.)<br />
Utile per supportare altre problematiche (PE, deducibilità dei riaddebiti per servizi, black-list,<br />
CFC)<br />
Cristallizzazione negli anni delle variabili che hanno hanno inciso inciso nella determinazione dei prezzi di<br />
trasferimento<br />
40
Oneri di documentazione e ruling internazionali<br />
La documentazione TP deve permettere una analisi oggettiva della<br />
trasformazione in atto<br />
Per avere certezza sul metodo utilizzato il contribuente può utilizzare lo strumento<br />
dell'accordo con le autorità fiscali (APA - richiesta di ruling unilaterale/bilaterale):<br />
Art. 8 del D.L. 269/2003 (e Provv. 23/07/2004): ruling internazionale unilaterale<br />
APA bilaterali in applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni<br />
VANTAGGI:<br />
Assenza rischi maggiori imposte<br />
Certezza del rapporto tributario<br />
Disapplicazione sanzioni<br />
Validità triennale<br />
Selettività transazioni<br />
Accordo preventivo<br />
41
Disegno di legge delega di riforma fiscale<br />
Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della<br />
produzione netta (art. 13)<br />
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per ridurre<br />
le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire<br />
l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle<br />
raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea, secondo i<br />
seguenti principi e criteri direttivi:<br />
a) (…)<br />
b) revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare<br />
riferimento all’individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza<br />
delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi<br />
provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di<br />
transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle<br />
ritenute transfrontaliere, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e di<br />
quelle insediate in Italia di soggetti non residenti, al regime di rilevanza delle perdite di<br />
società del gruppo residenti all’estero;<br />
42
Wish List<br />
Disegno di legge delega di riforma fiscale<br />
Ammissibilità di interpelli in tema di business restructuring che prendano posizione sul tema<br />
della stabile organizzazione occulta<br />
Modifiche alla normativa black list che escludano l’applicazione della disposizione attuale<br />
all’acquisto di beni che costituiscano l’oggetto principale dell’attività delle società italiane<br />
Definizione più puntuale di stabili organizzazioni specie del tipo agente dipendente che limitino il<br />
rischio di contestazione a casi patologici riconoscendo la legittimità di utilizzo di società<br />
controllate agenti, commissionari e simili quali ordinarie forme commerciali nel processo di<br />
produzione e distribuzione di prodotti sul mercato transfrontaliero analogamente a quel che<br />
avviene sul mercato domestico<br />
43
Best practice nella gestione del rischio fiscale<br />
Approccio difensivo vs. trasparente<br />
– Documentazione transfer pricing “rinforzata”<br />
Dettagli ragioni economiche business restructuring<br />
Interesse economico e sostanza fornitore estero ai fini black list<br />
– Interpelli black list e/o ruling internazionale (APA)<br />
Analisi rischi/benefici<br />
Valutazione costi immediati vs. rischi futuri<br />
Considerazioni conclusive<br />
44