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Business Restructuring - Crowe Horwath International

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Processi di <strong>Business</strong> restructuring – implicazioni fiscali<br />

<strong>Business</strong> purpose, permanent establishment, exit tax, black list, problematiche IVA e …<br />

Transfer pricing – Best practice ai fini della gestione della variabile fiscale<br />

Milano, 12 giugno 2012<br />

Roma, 14 giugno 2012


Agenda<br />

I cambiamenti organizzativi nelle multinazionali<br />

La reazione delle delle autorità autorità fiscali nei diversi diversi Paesi e le tendenze in atto in Italia<br />

Rilevanza del Capitolo IX delle linee guida OCSE in tema di transfer pricing<br />

Implicazioni fiscali delle riorganizzazioni in quanto tali<br />

– Il riconoscimento delle ragioni economiche sottostanti – Abuso del diritto<br />

– Exit tax – il nuovo regime di sospensione fiscale del trasferimento di sede<br />

Implicazioni fiscali delle transazioni infragruppo post-riorganizzazione<br />

– Transfer pricing<br />

– Stabile organizzazione? Bozza OCSE del 12 ottobre 2011<br />

– Normativa black-list<br />

Principi Principi contenuti nel disegno di di legge delega di di riforma riforma fiscale Monti<br />

Best practice ai fini della gestione del rischio fiscale<br />

Considerazioni conclusive<br />

2


Le strategie delle imprese<br />

Presidio e razionalizzazione della supply-chain<br />

Politiche di di riduzione dei costi costi<br />

Concentrazione di R&S, acquisti e logistica (Principal)<br />

Localizzazione dei processi relazionali<br />

Trasformazione dei produttori in proprio in produttori per conto<br />

I processi di <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

Trasformazione dei distributori autonomi in distributori a funzioni limitate e con bassi profili di<br />

rischio<br />

Trasferimento e centralizzazione delle attività immateriali<br />

3


I modelli utilizzati - Produttore<br />

Tasso di<br />

profitto<br />

atteso<br />

+<br />

Alto<br />

-<br />

Basso<br />

Appalto di<br />

servizi<br />

I processi di <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

Appalto -<br />

produttore di<br />

beni<br />

Semplice<br />

Integrato<br />

(Basso)<br />

Produttore a<br />

pieno rischio<br />

(Alto)<br />

Funzioni/Rischi/<br />

Beni impiegati<br />

4


I modelli utilizzati - Distributore<br />

Tasso di<br />

profitto<br />

atteso<br />

+<br />

Alto<br />

-<br />

Basso<br />

Agente<br />

Commissionario<br />

I processi di <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

Distributore<br />

con funzioni<br />

limitate<br />

Semplice<br />

Integrato<br />

(Basso)<br />

(Alto)<br />

Distributore a<br />

pieno rischio<br />

Funzioni/Rischi/<br />

Beni impiegati<br />

5


Le implicazioni fiscali<br />

I processi di <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

Il cambiamento di un modello di business di una società può avere un effetto immediato sulla<br />

tassazione della stessa determinando<br />

Incertezze rispetto alla prassi in materia di abuso del diritto<br />

Possibili problemi di exit tax<br />

Problemi black list<br />

Minore redditività delle imprese ristrutturate<br />

Contestazioni di stabili organizzazioni “occulte”<br />

6


Esperienze più ricorrenti<br />

L’approccio delle autorità fiscali italiane ed estere<br />

L’approccio domestico appare orientato prevalentemente a contestazioni del tipo:<br />

Presunte cessioni di ramo d’azienda<br />

Presunti trasferimenti di singoli beni<br />

Abuso del diritto<br />

Riqualificazione dell’entità ristrutturata quale stabile organizzazione<br />

L’approccio estero appare prevalentemente orientato a:<br />

Tassare plusvalori latenti al momento dell’uscita di funzioni e rischi<br />

Rettifiche del transfer pricing ordinario post-ristrutturazione<br />

Il Cap. IX delle Linee Guida OCSE, introdotto nel 2010, ha fornito un orientamento comune alle<br />

autorità fiscali dei vari paesi nella valutazione dei processi di business restructuring<br />

7


<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

Capitolo IX – Transfer Pricing Guidelines<br />

Redistribuzione nell’ambito di un gruppo multinazionale di funzioni, beni e rischi (relazioni con<br />

terze terze parti possono essere essere la causa causa o possono influenzare le le operazioni di BR)<br />

Può realizzarsi attraverso<br />

– Trasferimento di beni/aziende<br />

– Rinegoziazione di contratti in essere<br />

In generale, business restructuring comportano una riallocazione dei profitti nell’ambito del<br />

Gruppo<br />

Riallocazione dei profitti deve essere coerente con il principio del valore normale<br />

8


<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong> (segue)<br />

La posizione OCSE si muove su 4 linee direttrici<br />

– Analisi dei rischi<br />

– Riconoscimento delle transazioni<br />

Capitolo IX – Transfer Pricing Guidelines<br />

– Criterio dell’Arm’s Length applicato al <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong> in quanto tale<br />

– Criterio dell’Arm’s Length applicato alle operazioni post-<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

9


Possibili aree di attenzione<br />

Presunte interposizioni estere<br />

Closed circle business business<br />

Art. 37-bis<br />

Transfer pricing (rinvio)<br />

Abuso del diritto<br />

10


Determinazione di un indennizzo e valore normale<br />

Capitolo IX – Transfer Pricing Guidelines<br />

Applicazione del principio dell’Arm’s Length non comporta l’automatica determinazione di un<br />

indennizzo per la società che ha un decremento dei profitti attesi o una rideterminazione del<br />

ruolo<br />

Indennizzo può dipendere da riallocazione dei profitti attesi e dei rischi potenziali<br />

Determinazione di un indennizzo mediante analisi di:<br />

– Trasferimento di beni materiali (magazzino)<br />

– Trasferimento di intangibles (identificazione e valutazione del bene)<br />

– Trasferimento di azienda (possibilità che siano trasferite aziende in perdita nel caso in cui<br />

il <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong> possa dar luogo a una riduzione delle perdite o i costi di<br />

ristrutturazione siano maggiori delle perdite)<br />

11


Determinazione di un indennizzo e valore normale<br />

Indennizzo può assumere la forma di:<br />

– Up-front payment payment<br />

– Redistribuzione dei costi<br />

Capitolo IX – Transfer Pricing Guidelines<br />

– Cambiamento dei prezzi di vendita nella fase successiva al <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

Valutazione dell’indennizzo sulla base di:<br />

– Analisi del contratto scritto (esistenza di una clausola di indennizzo o di forme di garanzia)<br />

– Applicazione del principio dell’Arm’s Length (comparazione con transazioni similari in<br />

circostanze analoghe tra parti indipendenti)<br />

– Leggi locali o accordi commerciali<br />

– Prestato da terze parti a favore della parte svantaggiata<br />

12


Possibili aree di attenzione<br />

Cessioni di aziende o rami d’azienda<br />

Cessione Cessione di singoli beni beni<br />

Assegnazione beni ai soci o destinazione a finalità estranee all’impresa<br />

Indennità compensative<br />

Indennità per risoluzione anticipata di contratti<br />

Exit tax e <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

13


Implicazioni fiscali<br />

Tassazione plusvalenze<br />

Rateizzazione Rateizzazione plusvalenze?<br />

Imposta di registro<br />

Profili IVA<br />

Exit tax e <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

14


Exit tax e <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

Possibile rilevanza della disciplina sul trasferimento di sede all’estero<br />

Dal 24 gennaio 2012 facoltà di differire il pagamento della exit tax quando un imprenditore<br />

commerciale trasferisca la propria residenza fiscale fiscale in Paesi UE/SEE* e perda la residenza<br />

fiscale in Italia senza far confluire il proprio patrimonio di impresa in una SO nel territorio dello<br />

Stato italiano:<br />

– Risponde alla procedura di infrazione n. 2010/4141 avviata dalla Commissione Europea e<br />

recepisce l’orientamento espresso dalla ECJ (C-371/10 National Grid Indus BV del<br />

29/11/2011) sulla compatibilità delle exit tax con il diritto comunitario e, in particolare, con il<br />

principio di libertà di stabilimento<br />

– Compatibilità exit tax con il TFUE come diritto da parte dello Stato che perde la potestà<br />

impositiva di tassare i plusvalori maturati alla data del trasferimento; tuttavia, affinché<br />

l’esercizio di tale diritto rispetti il criterio della proporzionalità, il suo prelievo deve poter<br />

essere differito al momento del realizzo dei beni fuoriusciti dalla potestà potestà impositiva dello<br />

Stato italiano (Decreto attuativo non ancora emanato)<br />

* Liechtenstein, Islanda e Norvegia (solo quest’ultima, però, ha stipulato un accordo per la reciproca assistenza in materia di recuperi di<br />

crediti tributari).<br />

15


Exit tax e <strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

Possibile rilevanza della disciplina sul trasferimento di sede all’estero<br />

Possibilità di applicazione in via analogica a fattispecie diverse da quella di cui all’art. 166 del<br />

TUIR?<br />

– necessità di individuare il diritto che la sentenza ECJ C-371/10 intende tutelare (libertà di<br />

stabilimento)<br />

– efficacia sentenza C-371/10 su norme di fonte comunitaria e non già emanate dai singoli<br />

Stati membri<br />

Quali sono i possibili punti di contatto di tale sentenza con i processi di business restructuring?<br />

– Exit tax art. 166 TUIR vs. Exit tax Chapter IX TP Guidelines OECD: norma di chiusura a<br />

tutela della potestà impositiva (“presunzione di realizzo a valore normale”) vs. linee guida<br />

al fine di definire il corrispettivo at arm’s length per il trasferimento “of something of value”<br />

quale indennizzo per la perdita di profit potential<br />

Possibilità di applicare il principio della sentenza C-371/10 ai casi di business<br />

restructuring intra-UE che rappresentino l’esercizio del diritto di libertà di stabilimento<br />

(riorganizzazioni tra casa madre e propria propria SO) SO)<br />

– Exit tax 166 TUIR vs. Exit tax Merger Directive: business restructuring attuato mediante<br />

operazioni societarie intra-UE<br />

Finalità della Merger Directive, inter alia: consentire l’esercizio dell’attività di impresa<br />

all’interno del Mercato Unico<br />

16


Capitolo IX – Transfer Pricing Guidelines<br />

Remunerazione delle transazioni post-<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong><br />

Principio dell’Arm’s Length applicabile a transazioni post-<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong> e transazioni<br />

similari similari strutturate fini fini dall’origine: necessità di apportare degli aggiustamenti per rendere<br />

comparabili le transazioni (considerazione/valutazione se e a quali condizioni una parte<br />

indipendente attuerebbe la transazione)<br />

Applicazione della metodologia di transfer pricing in funzione della comparabilità delle<br />

transazioni (in termini di funzioni, assets, rischi nelle transazioni post-restructuring)<br />

Relazione tra le remunerazioni delle operazioni post-<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong> e indennizzi<br />

Vantaggi/svantaggi derivanti dalla delocalizzazione/spostamento nell’ambito del Gruppo<br />

17


Problematiche più comuni<br />

TNMM vs metodi tradizionali<br />

Profit-split<br />

Temi specifici base costi, margine civilistico vs fiscale<br />

– Principi contabili italiani, IAS, US GAAP, management reporting?<br />

– Budget, Standard o Actual Cost?<br />

Margini lordi comparabilità funzionale e reperibilità dati finanziari<br />

Transfer Pricing post-restructuring<br />

Comparabili inclusione società sottoposte a studi di settore o bilancio semplificato<br />

Ricerche di comparabili ricerche pan-europee vs domestiche e periodo di riferimento<br />

18


<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />

Definizione<br />

Stabile organizzazione<br />

<strong>Business</strong> restructuring restructuring e cambio cambio dei profili funzionale e di di rischio delle entità convertite convertite<br />

Aspetti critici<br />

Esperienze in sede di verifica<br />

Tendenze giurisprudenziali sulle strutture a rischio limitato<br />

Approccio OCSE<br />

19


<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />

Aspetti critici<br />

Commissionaire e Toll Manufacturer stabili organizzazioni del Principal<br />

Stabile organizzazione<br />

Stabile organizzazione personale vincolo giuridico e dipendenza giuridica ed economica<br />

Stabile organizzazione attività integrata dell’entità convertite finalizzata al raggiungimento<br />

dello scopo commerciale del non residente (CEPU)<br />

Riqualificazione stabile organizzazione falso problema?<br />

20


<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />

Esperienze in sede di verifica<br />

Approccio aggressivo dei verificatori Ricerca di maggior reddito da tassare<br />

Trasmissione notitia criminis art 4 e/o art 5 D.lgs 74/2000<br />

Stabile organizzazione<br />

Documentazione TP sul business restructuring correttivo a possibili contestazioni<br />

21


<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />

Tendenze giurisprudenziali<br />

Stabile organizzazione<br />

Caso Philip Morris<br />

Intertaba Spa è stata ritenuta S.O. di varie società del gruppo Philip Morris per avere gestito, negoziato<br />

e vigilato sull’esecuzione di contratti di varia rilevanza tra il gruppo P.M. e l’Amministrazione dei Monopoli<br />

di Stato.<br />

L’accertamento viene effettuato ai fini delle II.DD. e Iva in base a elementi presuntivi qualificati quali: (i)<br />

partecipazione di dirigenti alla conclusione di contratti di licenza in esclusiva per la distribuzione di<br />

sigarette (ii) controlli sulla regolare esecuzione dei contratti (iii) assunzioni di oneri e spese per conto di<br />

altre società del gruppo (iv) dipendenza, per le scelte produttive e commerciali dei vertici organizzativi<br />

P.M. (v) presenza nella società italiana di dirigenti e funzionari stipendiati anche da altre società<br />

estere, presso le quali avevano precedentemente prestato servizio.<br />

La Cassazione afferma che:<br />

una società italiana può essere stabile organizzazione plurima di società estere dello stesso gruppo<br />

con strategia unitaria<br />

l’attività di controllo sull’esatta esecuzione di un contratto tra soggetto residente e soggetto non<br />

residente non può considerarsi in principio attività ausiliaria<br />

l’affidamento da parte di una società non residente ad una struttura nazionale della gestione di<br />

un’area di affari, comporta l’acquisto, da parte di tale struttura, della qualità di centro di attività stabile<br />

l’accertamento dei requisiti del centro di attività stabile o stabile organizzazione deve essere condotto<br />

non solo sul piano formale, ma anche e soprattutto sul quello sostanziale.<br />

22


<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />

Le più recenti sentenze<br />

Stabile organizzazione<br />

Sentenza Oggetto Esito<br />

CTP di Rimini n. 26/02/2008<br />

CTR Lombardia n. 137/34/2009<br />

CTP di Pesaro n. 201/2/2010<br />

Cass.n. 16106/2011<br />

CTR Friuli-Venezia Giulia n.<br />

33/9/2011<br />

Cass. N,. 20597/2011<br />

Cass. n. 3769/2012<br />

Stabile organizzazione materiale e/o personale<br />

in Italia.<br />

Commissionario stabile organizzazione<br />

Stabile organizzazione. Presupposto. Struttura<br />

dotata di risorse materiali e/o umane<br />

Stabile organizzazione personale<br />

- Sub-agenzia - Stabile organizzazione<br />

Stabile organizzazione nell’attività di più<br />

soggetti<br />

Commissionario Stabile organizzazione<br />

Favorevole al<br />

contribuente<br />

Favorevole al<br />

contribuente<br />

Favorevole<br />

all’Amministrazione<br />

Favorevole<br />

all’Amministrazione<br />

Favorevole al<br />

contribuente<br />

Favorevole<br />

all’Amministrazione<br />

Favorevole al<br />

contribuente<br />

23


Stabile organizzazione<br />

CTP di Rimini, sez. II, sent. 12 marzo 2008, n. 26 => a favore del contribuente<br />

La Guardia di Finanza ritiene che la società K S.A., residente a San Marino, svolge la propria<br />

attività d’impresa nel territorio dello Stato italiano mediante aziende ritenute stabili organizzazioni<br />

materiali, nonché attraverso una rete di vendita costituita da agenti monomandatari facente capo<br />

alla stessa e ritenuti stabili organizzazioni personali<br />

Il Giudice ritiene infondate le argomentazioni dell’Ufficio nel presupposto che nessuna delle<br />

società: (i) aveva svolto attività di controllo sull’esecuzione dei contratti conclusi da K, (ii) aveva<br />

svolto attività di controllo o di management, ma, al contrario, attività molto più operativa ed<br />

esecutiva, (iii) aveva svolto attività non comprese nel proprio oggetto sociale.<br />

La Commissione osserva che i singoli sub-agenti non possono essere considerati stabili<br />

organizzazioni in considerazione della loro autonomia, assenza di potere di negoziazione delle<br />

clausole contrattuali, indipendenza economica.<br />

24


Stabile organizzazione<br />

CTR Lombardia, sez. XXXIV, sent. 2 dicembre 2009, n. 137=> a favore del contribuente<br />

La società A residente in Olanda acquista i prodotti da società manifatturiera consociate e li rivende<br />

sui mercati europei servendosi di controllate operanti quali commissionarie.<br />

L’Ufficio ritiene che la società italiana controllata dal soggetto olandese sia una stabile<br />

organizzazione di quest’ultima, commercializzando in Italia prodotti venduti in nome e per conto<br />

della controllante estera.<br />

La CTR rigetta l’appello proposto dall’Ufficio nel presupposto che il rapporto di controllo non è<br />

sufficiente ad annullare l’autonomia giuridica ed economica di queste, trasformandole, dal punto di<br />

vista fiscale, da società giuridicamente distinte a mere stabili organizzazioni<br />

Ulteriori elementi a favore del disconoscimento della stabile organizzazione sono la possibilità del<br />

cliente, in caso di difetti del prodotto ad agire solamente nei confronti della società italiana, effettiva<br />

controparte, ed il fatto che quest’ultima possa cedere autonomamente crediti verso la clientela.<br />

25


Stabile organizzazione<br />

CTP di Pesaro, sez. I, sent. 2 luglio 2010, n. 201 => a favore dell’Amministrazione<br />

L’Ufficio riqualifica quale stabile organizzazione una società italiana che all’interno del Gruppo<br />

agisce quale toll manufacturer di una società lussemburghese, distributrice dei prodotti.<br />

La CTP avalla la tesi sostenuta dall’Ufficio riconoscendo in capo alla società italiana una serie di<br />

mezzi materiali (la sede stessa degli uffici, il server ed il magazzino) organizzati per predisporre le<br />

spedizioni dei beni prodotti direttamente ai clienti finali della società lussemburghese. Tali elementi<br />

materiali, dei quali il personale dipendente delle due società aveva fatto comune uso, integrano a<br />

parere dell’Ufficio la figura della stabile organizzazione tanto in senso materiale quanto in senso<br />

personale.<br />

26


Stabile organizzazione<br />

Cass. n. 16106 del 22 Luglio 2011 => a favore dell’Amministrazione (Voith Paper)<br />

V.P. Srl riqualificata quale S.O. del gruppo Voith per disconoscere la deduzione delle royalties<br />

pagate a consociate estere per licenze di uso di brevetti.<br />

La Cassazione conferma: (i) soggettività tributaria di diritto interno della S.O. in relazione ai rapporti<br />

inerenti al soggetto non residente (autonomo centro di imputazione dei rapporti tributari) (ii)<br />

sostanziale unitarietà per gli aspetti strutturali della nozione di S.O. elaborata su controversie in<br />

materia Iva ma estendibile alle dirette (iii) compatibilità della nozione di S.O. con la personalità<br />

giuridica della società residente (iv) imputazione alla società residente come massa separata dei<br />

redditi prodotti dalla stabile e legittimo indirizzo della pretesa sulla società residente.<br />

27


Stabile organizzazione<br />

CTR Friuli-Venezia Giulia, sez. XI, sent. 23 marzo 2011, n. 33 => a favore<br />

dell’Amministrazione<br />

L’Ufficio ritiene sussistere una stabile organizzazione materiale e personale in capo ad una società<br />

italiana la quale sulla base di un contratto di servizi con la consociata estera mette a disposizione,<br />

presso la propria sede, un ufficio, corredato di linea fax, telefonica ed un cellulare<br />

La tipologia dei servizi resi, quali attività promozionale tipica dell’agente (acquisizione nuovi clienti<br />

e mantenimento dei contatti con gli stessi, studio dei mercati sul territorio) nonché gli ulteriori<br />

servizi ausiliari (protezione degli interessi sui territori rappresentati, comunicazione dei<br />

cambiamenti normativi attinenti alle gestioni delle rappresentanze nei Paesi di competenza, attività<br />

di riscossione), sono idonee a provare l’esistenza di una stabile organizzazione.<br />

I Giudici di prima cure accolgono i ricorsi del contribuente.<br />

La CTR censura la tesi dell’Amministrazione nel presupposto dell’esistenza di un contratto di<br />

servizi tra la partecipata italiana e la società estera in base al quale i servizi vengono<br />

adeguatamente remunerati.<br />

28


Stabile organizzazione<br />

Cass. n. 3769 del 9 Marzo 2012 => a favore del contribuente (Boston Scientific)<br />

La società olandese BSI BV è accertata per avere una S.O. in Italia quale committente della sua<br />

controllata BS Spa, commissionario con unico cliente giuridicamente ed economicamente<br />

dipendente dalla controllante, con accertamento di reddito imponibile.<br />

Le Commissioni tributarie (i) individuano il punto nodale nello stabilire se la società italiana aveva il<br />

potere di stipulare contratti a nome della controllante (ii) non ritengono significativo il rapporto di<br />

mediazione/agenzia nè l’esistenza di un controllo azionario (iii) esaminano nello specifico i rapporti<br />

societari, negoziali, aziendali e commerciali tra le due società (iv) verificano l’esistenza di<br />

un’autonoma assunzione del rischio di impresa della vendita di prodotti (v) negano l’esistenza di<br />

una stabile, ritenendo il commissionario non mera propaggine del soggetto non residente ma<br />

autonoma realtà imprenditoriale.<br />

La Cassazione conferma legittimità dell’approccio delle Commissioni di merito.<br />

29


Stabile organizzazione<br />

Cass. n. 20597 del 07 Ottobre 2011 => a favore dell’Amministrazione (CEPU)<br />

C con sede a San Marino è ritenuta avere una stabile organizzazione in Italia articolata in 20<br />

società e ditte individuali che commercializzavano in Italia un sistema didattico per la preparazione<br />

di esami universitari.<br />

Le Commissioni hanno ritenuto che: (i) elementi oggettivi e legami di natura soggettiva recavano a<br />

negare l’autonomia e indipendenza delle singole società (ii) l’organizzazione produttiva in Italia<br />

della società estera era articolata in una molteplicità di ditte formalmente distinte ma<br />

economicamente integrate in una struttura unitaria strumentale al raggiungimento dello scopo<br />

commerciale in Italia della casa madre non residente<br />

30


Stabile organizzazione<br />

Cass. Pen. n. 20676 e 20677 del 29 Maggio 2012 => a favore dell’Amministrazione<br />

A con sede a San Marino, produttrice di abiti, è ritenuta avere una stabile organizzazione in Italia<br />

effettuando in San Marino il controllo della qualità dei tessuti che vengono trasferiti per la<br />

lavorazione in più laboratori in Italia per la confezione e la successiva consegna alla società per<br />

conto della quale A opera. La riconducibilità delle quote della società alla stessa persona, le<br />

dichiarazione rese dai responsabili dei laboratori nonché il rinvenimento di documentazione delle<br />

varie società interessate presso l’abitazione, fanno ritenere che A sia stata costituita a San Marino<br />

al solo scopo di evadere le imposte in Italia.<br />

La Cassazione afferma il principio che si ha stabile organizzazione di una società straniera in Italia<br />

quando questa abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra<br />

struttura munita o no di personalità giuridica. Si prescinde quindi dalla fittizietà o meno delle attività<br />

svolte all’estero dalla società medesima essendo necessario accertare se essa abbia una stabile<br />

organizzazione in Italia.<br />

Respinge quindi il ricorso della società avverso l’ordinanza del Tribunale di rigetto del sequestro<br />

preventivo dei beni di proprietà delle società.<br />

31


<strong>Business</strong> restructuring e profili di rischio stabile organizzazione<br />

Approccio OCSE<br />

OECD – PE Interpretation Paper – Draft of October 12, 2011<br />

Raccomandazioni Working Group meaning of “at the disposal of”<br />

converted local entity<br />

meaning of “place of management”<br />

Stabile organizzazione<br />

meaning of “to conclude contracts in the name of the<br />

enterprise”<br />

“authority to conclude contracts” anche per i contratti di<br />

leasing e i contratti di servizi<br />

fragmentation of activities<br />

32


<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong>-Aspetti IVA<br />

Definizione S.O.- Reg. Comunitario n. 282/2011 e Circ. n. 37/2011<br />

La Circolare n. 37/11 richiama la definizione di stabile organizzazione ai fini IVA introdotta dal<br />

Regolamento n. 282/2011.<br />

L’art. 11 del Regolamento definisce la stabile organizzazione come qualsiasi organizzazione,<br />

diversa dalla sede (principale) dell’attività, caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza<br />

ed una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che le consentano di:<br />

ricevere e utilizzare i servizi che sono alla stessa erogati da terzi in base alle proprie esigenze;<br />

fornire i servizi di cui assicura la prestazione.<br />

La stabile organizzazione, quindi, si caratterizza:<br />

secondo un criterio “negativo” come qualsiasi organizzazione diversa dalla sede (principale)<br />

dell’attività economica;<br />

secondo un criterio “positivo” come un centro di attività dotato di un sufficiente grado di<br />

permanenza della struttura nel territorio di uno Stato e in possesso di un’adeguata dotazione di<br />

risorse umane e tecniche che le permettano di ricevere e fornire determinati servizi.<br />

33


Posizioni giurisprudenziali<br />

ARO Holland<br />

Corte di Giustizia:<br />

<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong>-Aspetti IVA<br />

Allorché una società di leasing non disponga in uno Stato membro né di personale proprio né di<br />

una struttura che presenti un sufficiente grado di stabilità, nell’ambito della quale possano essere<br />

redatti contratti o prese decisioni amministrative, struttura che sia quindi idonea a rendere possibili<br />

in modo autonomo le prestazioni di servizi in questione, essa non può essere considerata disporre<br />

di un centro di attività stabile in tale Stato.<br />

DFDS<br />

Qualora un organizzatore di viaggi turistici la cui sede è situata in uno Stato membro fornisca a<br />

viaggiatori prestazioni di servizi tramite una società che opera in qualità di agente in un altro Stato<br />

membro, tali prestazioni sono soggette all'IVA in quest'ultimo Stato, se tale società, che agisce<br />

come semplice ausiliaria dell'organizzatore, dispone dei mezzi umani e tecnici che caratterizzano<br />

un centro di attività stabile.<br />

34


Conseguenze per la presenza di una Stabile Organizzazione<br />

Rischi<br />

Applicazione dell’ IVA italiana per:<br />

– Agente: soggette ad IVA le commissioni di agenzia<br />

<strong>Business</strong> <strong>Restructuring</strong>-Aspetti IVA<br />

– Commissionaire: soggette ad IVA la cessione dei beni in Italia dal principal al<br />

commissionaire<br />

– LRD: soggette ad IVA la cessione dei beni in Italia da parte del principal.<br />

Adempimenti contabili e dichiarativi omessi in capo alla presunta SO<br />

Rimborso Iva riconosciuto con le limitazioni di cui all’art. 30 del Dpr. n.633/72<br />

Obblighi del destinatario tenuto a valutare la corretta applicazione dell’imposta (se reversecharge<br />

o fatturazione da parte della SO)<br />

Sanzionabile, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 471/97, la mancata emissione da parte della SO<br />

della fattura per operazioni tassabili in Italia<br />

35


Il rapporto OCSE 2010<br />

Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione<br />

In data 22 luglio 2010, è stato pubblicato il documento OCSE “2010 Report on the Attribution<br />

of Profits Profits to to Permanent Establishments” il quale contiene le le linee guida per per l’attribuzione del<br />

reddito alla stabile organizzazione ai sensi dell’art. 7 del Modello OCSE. La versione 2010<br />

segue quella del 2008, della quale riflette contenuto e conclusioni.<br />

Il documento si compone di quattro Parti:<br />

– la Parte I effettua considerazioni generali in merito all’attribuzione del reddito alla stabile<br />

organizzazione, a prescindere dal settore di attività in cui l’impresa opera;<br />

– la Parte II illustra l’applicazione dei criteri di determinazione del reddito della stabile<br />

organizzazione con riferimento all’attività bancaria;<br />

– la Parte III effettua considerazioni speciali sull’applicazione dei criteri di determinazione<br />

del reddito della stabile stabile organizzazione alle alle imprese imprese che svolgono attività di trading di<br />

strumenti finanziari;<br />

– la Parte IV effettua considerazioni speciali sull’applicazione dei criteri di determinazione<br />

del reddito delle stabili organizzazioni delle compagnie di assicurazione.<br />

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Black list e transfer pricing<br />

Non ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni<br />

intercorse intercorse con imprese residenti ovvero ovvero localizzate in in Stati o territori diversi da quelli individuati<br />

nella lista di cui al DM emanato ai sensi dell’art.168-bis (art.110, comma 10 Tuir)<br />

In attesa di pubblicazione del citato DM, Black-list di cui al DM 23 gennaio 2002: “Stati o<br />

Territori esteri individuati in ragione di un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello<br />

applicato in Italia, ovvero della mancanza di adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri<br />

criteri equivalenti”<br />

Esimenti: occorre fornire la prova che<br />

– Le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, oppure<br />

– Le operazioni poste in essere essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le<br />

stessa hanno avuto concreta esecuzione<br />

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Orientamenti Giurisprudenziali non consolidati<br />

Black list e transfer pricing<br />

Sentenza “Olivetti”, n. 26298/2010: il contribuente ha l’onere di dimostrare la sussistenza delle<br />

esimenti. La mancata indicazione dei costi in dichiarazione non preclude la deduzione. In caso di<br />

mancata dimostrazione delle esimenti, l’unica sanzione applicabile è quella del 10%<br />

Sentenza “Agfa Gevaert”, n. 4272/2010: il contribuente ha l’onere di dimostrare la sussistenza delle<br />

esimenti. In caso di mancata prova delle esimenti, la società è considerata una “cartiera”, il costo<br />

non è “effettivo” e non si applica l’art. 25, comma 3, della Convenzione con la Svizzera in materia di<br />

non discriminazione sulla deducibilità dei costi. Infatti il costo sarebbe stato sostenuto nei confronti<br />

della dante causa della società svizzera (società belga) ed è indeducibile anche se quest’ultima<br />

non è in un Paese Black-list: la ripresa a tassazione, infatti, riguarda l’intero costo e non solo il<br />

margine della società svizzera<br />

Sentenza n. 5398/2012: la mancata indicazione dei costi in dichiarazione, per i periodi di imposta<br />

ante 2006, preclude la possibilità di dimostrare le esimenti<br />

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Prassi dell’Agenzia delle Entrate<br />

Ambito oggettivo: costo, minusvalenza, perdita su crediti, interessi e oneri finanziari<br />

Caso specifico: le svalutazioni su crediti<br />

Black list e transfer pricing<br />

Possibilità di provare le esimenti a prescindere dalla separata indicazione in dichiarazione<br />

Non necessario il requisito del radicamento nel mercato del Paese di insediamento<br />

Riconoscimento dello schema della “centrale acquisti” a livello di gruppo presso cui si<br />

approvvigionano tutte le società consociate dislocate in diversi Paesi, e indicazioni chiare su come<br />

dimostrarlo<br />

Il contraddittorio con la Direzione Centrale dell’Agenzia, in sede di interpello, risulta più costruttivo<br />

di quello con gli uffici locali in sede di verifica<br />

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Oneri di documentazione e ruling internazionali<br />

Documentazione ai fini nazionali in linea con le linee guida OCSE e pertanto generalmente<br />

accettata (inglese) (inglese) per per un approccio omogeneo quando quando si si è in presenza di di gruppi ed è necessario<br />

avere documentazione TP per le società dislocate nei diversi paesi<br />

Vantaggi - in presenza di documentazione conforme<br />

Evita l'applicazione delle sanzioni<br />

Tax compliance con un minor profilo di rischio<br />

Ricognizione politiche di transfer pricing da un punto di vista sostanziale e procedurale/formale<br />

(contratti, governance, etc.)<br />

Utile per supportare altre problematiche (PE, deducibilità dei riaddebiti per servizi, black-list,<br />

CFC)<br />

Cristallizzazione negli anni delle variabili che hanno hanno inciso inciso nella determinazione dei prezzi di<br />

trasferimento<br />

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Oneri di documentazione e ruling internazionali<br />

La documentazione TP deve permettere una analisi oggettiva della<br />

trasformazione in atto<br />

Per avere certezza sul metodo utilizzato il contribuente può utilizzare lo strumento<br />

dell'accordo con le autorità fiscali (APA - richiesta di ruling unilaterale/bilaterale):<br />

Art. 8 del D.L. 269/2003 (e Provv. 23/07/2004): ruling internazionale unilaterale<br />

APA bilaterali in applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni<br />

VANTAGGI:<br />

Assenza rischi maggiori imposte<br />

Certezza del rapporto tributario<br />

Disapplicazione sanzioni<br />

Validità triennale<br />

Selettività transazioni<br />

Accordo preventivo<br />

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Disegno di legge delega di riforma fiscale<br />

Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della<br />

produzione netta (art. 13)<br />

1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per ridurre<br />

le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire<br />

l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle<br />

raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea, secondo i<br />

seguenti principi e criteri direttivi:<br />

a) (…)<br />

b) revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare<br />

riferimento all’individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza<br />

delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi<br />

provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di<br />

transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle<br />

ritenute transfrontaliere, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e di<br />

quelle insediate in Italia di soggetti non residenti, al regime di rilevanza delle perdite di<br />

società del gruppo residenti all’estero;<br />

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Wish List<br />

Disegno di legge delega di riforma fiscale<br />

Ammissibilità di interpelli in tema di business restructuring che prendano posizione sul tema<br />

della stabile organizzazione occulta<br />

Modifiche alla normativa black list che escludano l’applicazione della disposizione attuale<br />

all’acquisto di beni che costituiscano l’oggetto principale dell’attività delle società italiane<br />

Definizione più puntuale di stabili organizzazioni specie del tipo agente dipendente che limitino il<br />

rischio di contestazione a casi patologici riconoscendo la legittimità di utilizzo di società<br />

controllate agenti, commissionari e simili quali ordinarie forme commerciali nel processo di<br />

produzione e distribuzione di prodotti sul mercato transfrontaliero analogamente a quel che<br />

avviene sul mercato domestico<br />

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Best practice nella gestione del rischio fiscale<br />

Approccio difensivo vs. trasparente<br />

– Documentazione transfer pricing “rinforzata”<br />

Dettagli ragioni economiche business restructuring<br />

Interesse economico e sostanza fornitore estero ai fini black list<br />

– Interpelli black list e/o ruling internazionale (APA)<br />

Analisi rischi/benefici<br />

Valutazione costi immediati vs. rischi futuri<br />

Considerazioni conclusive<br />

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