2. per minorati psichici; 3. per minorati fisici; 4. per ambliopi; 5. per sordastri. CIRCOLARE 9 LUGLIO 1962. PROL. N. 4525 (DIREZ. GEN. ISTRUZIONE ELEMENTARE ). - SCUOLE SPECIALI E CLASSI DIFFERENZIALI. Nella risposta alla ministeriale n. 103 del 4 gen. 1962 relativa all'oggetto non sono stati indicati i criteri che la S. V. intende seguire per l'istituzione delle <strong>scuole</strong> <strong>speciali</strong> o delle classi differenziali e per l'utilizzazione dei fondi che saranno destinati a tale scopo. Pertanto, al fine di assicurare il più efficace intervento dell'Amministrazione nel settore scolastico di cui trattasi, sarà opportuno che la S. V. si attenga alle seguenti precisazioni, rielaborando eventualmente, in base ad esse, i dati forniti. 1. Alunni. - A seconda delle forme e del tipo delle minorazioni, gli <strong>alunni</strong> saranno avviati alle <strong>scuole</strong> <strong>speciali</strong> o alle classi differenziali. E' indispensabile che il personale insegnante preposto alle <strong>scuole</strong> <strong>speciali</strong>, in attesa d'una organica disciplina in materia, sia in possesso del titolo di <strong>speciali</strong>zzazione. Per l'insegnamento nelle <strong>scuole</strong> <strong>speciali</strong> per minorati psichici o fisici, il maestro deve essere in possesso del diploma o certificato rilasciato <strong>dalle</strong> <strong>scuole</strong> magistrali ortofreniche o conseguito al termine dei corsi di fisiopatologia dello sviluppo psichico e fisico del fanciullo, di cui all'art.404 del Reg. Gen. 26 apr. 1928. n. 1297. L'insegnamento nelle <strong>scuole</strong> <strong>speciali</strong> per sordastri e ambliopi dovrà essere affidato esclusivamente a personale che sia in possesso rispettivamente, del titolo di <strong>speciali</strong>zzazione conseguito al termine dei corsi per sordastri organizzati dagli istituti statali per sordomuti o del diploma di <strong>speciali</strong>zzazione rilasciato dall'Istituto statale di <strong>speciali</strong>zzazione per gli educatori dei minorati della vista "Augusto Romagnoli". Anche ai fini organizzativi, sarà necessario che la S. V. terrà presente che <strong>nella</strong> categoria dei minorati fisici devono essere inclusi anche quegli <strong>alunni</strong> che tradizionalmente non sono stati considerati tali: a titolo esemplificativo si indicano i predisposti alla t.b.c. e i cronici degenti nei luoghi di cura. Le <strong>scuole</strong> destinate ad accogliere tali <strong>alunni</strong>, dovranno essere opportunamente incrementate, restando inteso, però, che la selezione degli educandi dovrà essere accuratissima e tale, in ogni caso, da escludere gli scolari che possano trarre profitto da un buon insegnamento individualizzato <strong>nella</strong> scuola comune. Ai maestri che non abbiano una preparazione specifica possono essere affidate soltanto le classi differenziali nelle quali saranno accolti gli <strong>alunni</strong> le cui anomalie siano tali da lasciar prevedere un facile e rapido adattamento alla scuola comune. 2, Reperimento. - Per quanto riguarda il reperimento degli <strong>alunni</strong> la S . V. vorrà, in linea di massima, tener presenti i seguenti criteri . La segnalazione della minorazione sarà fatta dall'insegnante, con relazione scritta al Direttore didattico, il quale, dopo che le competenti autorità sanitarie (medico scolastico, o ufficiale sanitario e medico condotto) avranno accertato il tipo della minorazione, avvierà l'alunno alla scuola corrispondente. In ogni caso è consigliabile che l'accertamento della minorazione sia demandato ai locali centri medico-psico-pedagogici, qualora vi siano. Laddove non esistano i centri, sarà opportuno che la S. V. nomini una commissione provinciale, d'intesa col Medico provinciale, di cui facciano parte, possibilmente, uno <strong>speciali</strong>sta in neuropsichiatria infantile, un insegnante <strong>speciali</strong>zzato in ortofrenia, un pediatra e, secondo le circostanze, un oculista e un otorinolaringoiatra. Le operazioni di accertamento delle minorazioni devono aver luogo entro il 31 ottobre 1962. Sulla base del numero degli <strong>alunni</strong> reperiti, la S. V. avrà facoltà di modificare le proposte di cui alla nota di riferimento, precisando con estrema esattezza il numero delle nuove <strong>scuole</strong> da istituire. Restano st<strong>abili</strong>ti i seguenti limiti numerici di massima per ogni tipo di scuola: a. per minorati psichici: da 6 a 10 <strong>alunni</strong> (per le sole classi differenziali: da 8 a 15); b. per sordastri: da 8 a 10; c. per ambliopi: da 8 a 10. Il numero degli <strong>alunni</strong> delle classi differenziali e delle classi <strong>speciali</strong> che hanno già funzionato nell'anno scolastico 1961-62 dovrà essere ridimensionato tenendo conto dei limiti anzidetti e dei nuovi posti disponibili. Le variazioni alle proposte già fatte dovranno essere comunicate al Ministero entro il 10 novembre 1962, per dar modo di provvedere alla concessione dei nuovi posti di organico. In seguito all'esame <strong>dalle</strong> proposte è sorta la necessità di disporre, ai fini del finanziamento delle istituzioni scolastiche <strong>speciali</strong>, gli elementi il più possibile analitici, anche in relazione alla necessità di individuare con esattezza le singole voci di spesa, per le quali, come è noto, le norme di cont<strong>abili</strong>tà prevedono distinte procedure di finanziamento, secondo l'oggetto. Pertanto, le richieste di fondi che la S. V. vorrà inviare tempestivamente al Ministero, dovranno essere distintamente formulate in relazione alle seguenti voci: I) assistenza sanitaria; 2) attrezzature. Per quanto riguarda la voce sub 1. la S. V. dovrà distinguere la spesa occorrente per l'eventuale funzionamento delle commis-
sioni di accertamento o per il pagamento delle visite effettuate a cura dei centri medico-psico-pedagogici o degli istituti per ciechi e sordomuti, da quella necessaria all'assistenza igienico-sanitaria durante l'anno scolastico. Per l'acquisto delle attrezzature sarà indispensabile che la S. V. indichi specificatamente i singoli sussidi didattici e le apparecchiature occorrenti per ogni tipo di scuola, precisandone il fabbisogno quantitativo e la relativa spesa. Dovranno essere altresì precisate le ditte presso le quali è consigliabile l'acquisto. AI fine di rendere più efficaci i nuovi interventi nel settore di cui trattasi. sarà opportuno che la S. V. possa contare ulteriormente su tutti quegli enti ed organismi, pubblici e privati, che finora hanno validamente contribuito alla creazione e al mantenimento di <strong>scuole</strong> <strong>speciali</strong>. LEGGE 31/12/1962 N. 1859. Art. 12 -