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alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

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43.6 Le <strong>scuole</strong> a cui verrà affidato il progetto di sperimentazione dovranno garantire l'informazione e la diffusione delle esperienze,<br />

attraverso la promozione di centri territoriali di servizi didattici e strumentali, in attuazione dell'autonomia gestionale<br />

o organizzativa delle <strong>scuole</strong>.<br />

43.7 Le sperimentazioni proposte dai commi precedenti verranno sottoposte a specifico monitoraggio, al fine di valutare la<br />

qualità dei progetti, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'opportunità della diffusione delle esperienze realizzate.<br />

Art. 44 - Deroghe al rapporto 1:138<br />

44.1In presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a<br />

tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico fissato dall'art. 37, fermo restando comunque, il vincolo di riduzione<br />

della consistenza complessiva dei personale in servizio in ciascuna provincia posto dall'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre<br />

1997, n. 449.<br />

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n.275 −REGOLAMENTO RECANTE<br />

NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AI SENSI DELL'ART. 21,<br />

DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59<br />

Art. 4 −(Autonomia didattica)<br />

Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità<br />

generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla<br />

realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli <strong>alunni</strong>, riconoscono e valorizzano le diversità,<br />

promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.<br />

Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento<br />

delle singole discipline 5e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli <strong>alunni</strong>. A tal<br />

fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:<br />

•l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;<br />

•la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo<br />

obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;<br />

•l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli <strong>alunni</strong><br />

<strong>nella</strong> classe e nel gruppo, anche in relazione agli <strong>alunni</strong> in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5<br />

febbraio 1992, n. 104;<br />

•l'articolazione modulare di gruppi di <strong>alunni</strong> provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;<br />

•l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.…<br />

Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero<br />

e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte<br />

dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31<br />

marzo 1998, n. 112. ….<br />

Art. 5 −(Autonomia organizzativa)<br />

Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che<br />

sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,<br />

curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.<br />

NOTA MINISTERIALE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 30<br />

NOVEMBRE 2001−"ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP" − PROT. N. 3390<br />

La presente nota, nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti dis<strong>abili</strong>, intende fornire un quadro il<br />

più completo possibile della normativa e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli <strong>alunni</strong> e alle loro famiglie,<br />

certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste<br />

per i collaboratori scolastici.<br />

Com'è noto, l'assistenza di base agli <strong>alunni</strong> dis<strong>abili</strong> è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua<br />

concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di<br />

competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione<br />

personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92 .<br />

Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita <strong>dalle</strong> <strong>scuole</strong> è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre<br />

tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che<br />

vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della ri<strong>abili</strong>tazione<br />

ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta,<br />

si colloca all'interno della più generale progettualità delle <strong>scuole</strong> autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere<br />

il Piano dell'Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero<br />

servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli<br />

<strong>alunni</strong> e delle famiglie.

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