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alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

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Vista la proposta dell'Associazione "Fiaba - Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche" di dedicare una giornata<br />

nazionale alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche;<br />

Considerato che la promozione delle iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi a livello architettonico impediscono<br />

o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in<br />

situazione di dis<strong>abili</strong>tà alle attività economiche e sociali, costituisce attuazione dei principi costituzionali di non discriminazione<br />

e di pari opportunità;<br />

Ritenuta l'importanza di assicurare la coerenza e la complementarietà delle azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione<br />

sui temi dell'abolizione delle barriere, svolte <strong>dalle</strong> amministrazioni pubbliche, nonchè la loro sinergia con analoghe<br />

iniziative svolte <strong>dalle</strong> associazioni private impegnate nel settore;<br />

Ritenuta, a tal fine, la necessità di rivolgere alle amministrazioni dello Stato una direttiva intesa a promuovere le diverse iniziative<br />

negli ambiti di competenza concentr<strong>abili</strong> annualmente in una specifica giornata, così da far assumere a quest'ultima la<br />

connotazione di momento unitario di attenzione sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche;<br />

Sentito il Consiglio dei Ministri <strong>nella</strong> riunione del 28 febbraio 2003;<br />

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, per le pari opportunità e per<br />

le politiche comunitarie;<br />

Emana la seguente direttiva:<br />

Art. 1.<br />

È istituita la "Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche" che si terrà la prima domenica di ottobre di<br />

ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti<br />

nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui temi<br />

legati all'esistenza delle barriere architettoniche; sostengono altresì azioni concrete per favorire l'integrazione delle persone in<br />

situazione di dis<strong>abili</strong>tà, degli anziani e di quanti comunque limitati <strong>nella</strong> mobilità.<br />

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata <strong>nella</strong> Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />

italiana.<br />

CIRCOLARE INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRA-<br />

ZIONE PUBBLICA - DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE, UFFICIO II - 12 MAGGIO 2004, N. 31<br />

−"LEGGE 24.12.2003 N. 350, ART. 3, COMMA 106. CONGEDO PER L'ASSISTENZA AI DISABILI."<br />

Il comma 106, dell'art.3, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004), ha modificato l'art.42, comma 5, del<br />

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n.<br />

151.<br />

La novità riguarda il congedo straordinario, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria<br />

2001), della durata massima di due anni, usufruibile, ai sensi del citato comma 5 dell'art.42, come modificato dall'art.<br />

3 del D.Lgs. 23 aprile 2003 n. 115, dai genitori, compresi adottivi e affidatari, nonché da fratelli e sorelle in caso di<br />

scomparsa dei genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità, a condizione che questi ultimi non siano ricoverati a<br />

tempo pieno presso istituti <strong>speciali</strong>zzati e non prestino attività lavorativa.<br />

In base alla nuova formulazione della norma, per il conseguimento del congedo da parte degli aventi diritto, non è più richiesto,<br />

a partire dal 1° gennaio 2004, il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con<br />

handicap, decorrenti dalla data del rilascio della prevista certificazione. Unico requisito richiesto è, quindi, il riconoscimento<br />

della situazione di gravità del soggetto con handicap, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/1992, ad opera<br />

delle apposite Commissioni mediche istituite presso le ASL.<br />

Con l'occasione si rammenta che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni<br />

soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto, ai sensi dell'art.4,<br />

comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari.<br />

Eventuali periodi già fruiti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo ex art. 42 citato. I periodi di<br />

cui all'oggetto sono utili ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'ente datore di lavoro. I<br />

medesimi non sono valut<strong>abili</strong> né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (Circolare n. 11 del 12-3-2001 D.C.P.P.).<br />

Si chiarisce che il periodo di congedo, durante il quale è prevista la corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione<br />

mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati<br />

alla presenza entro il limite massimo di euro 38.969,64 per l'anno 2004 (importo rivalutato in base alla variazione dell'indice<br />

ISTAT dei prezzi al consumo), incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale.<br />

Quanto alla fruizione, si ricorda che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria<br />

l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.<br />

Per gli aspetti non innovati dalla presente nota, si richiamano comunque le istruzioni impartite da questo Istituto con la circolare<br />

n. 2 del 10 gennaio 2002 e le informative nn. 22 e 30 rispettivamente del 25 ottobre 2002 e del 21 luglio 2003 della Direzione<br />

Centrale Entrate.

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