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alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all'integrazione nella ...

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io e il direttore della scuola o il capo dell'istituto per le istruzioni che gli stessi, di concerto, ritengono di impartire. In base a<br />

tali istruzioni il medico scolastico indica ai genitori o a chi esercita la patria potestà, l'istituzione <strong>speciali</strong>zzata ove l'alunno<br />

potrà essere inviato per ricevere cure appropriate. Quando si rendano necessari trattamenti in internato presso istituzioni medico-psico-pedagogiche<br />

o presso istituti di assistenza psichiatrica, il medico scolastico rilascerà ai genitori o a chi per essi la<br />

documentazione per la richiesta da rivolgere agli enti interessati ai ricoveri.<br />

Art. 36. − In base ai dati dei medici provinciali di cui al successivo art. 56, il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero<br />

della pubblica istruzione e con quello del lavoro e della previdenza sociale, provvede periodicamente alla edizione di un<br />

elenco generale della istituzioni sanitarie-didattiche secondo la <strong>speciali</strong>tà e la dislocazione, in modo che le relative indicazioni<br />

possano essere tenute presenti <strong>dalle</strong> autorità sanitarie e scolastiche. Gli stessi dicasteri di concerto con quello del tesoro predispongono<br />

i provvedimenti di<br />

coordinamento e di disciplina dell'azione delle istituzioni e dei servizi di assistenza sanitaria scolastica ri<strong>abili</strong>tativa o addestrativa<br />

anche per quanto attiene alla preparazione teorico-pratica degli insegnanti destinati alle <strong>scuole</strong> <strong>speciali</strong> ed alle classi<br />

differenziali, predispongono altresì i provvedimenti per l'organizzazione di nuove istituzioni e di nuovi servizi. omissis<br />

LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118 −NUOVE NORME E SOGGETTI AVENTI DIRITTO<br />

Art. 2 - Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971. n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal l° maggio<br />

1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli artt. seguenti.<br />

Agli effetti della presente legge. si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o<br />

acquisite, anche di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali<br />

che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni<br />

18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.<br />

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro. di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre<br />

leggi.<br />

omissis<br />

Centri di ri<strong>abili</strong>tazione, ricerca e prevenzione<br />

Art. 4 -…Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitino invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire<br />

corsi di istruzione per l'espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo. . .<br />

Personale ed educatori <strong>speciali</strong>zzati<br />

Art. 5- Presso le università ed enti pubblici e privati possono essere istituite <strong>scuole</strong> per la formazione di assistentieducatori,<br />

di assistenti sociali <strong>speciali</strong>zzati e di personale paramedico. Il riconoscimento delle <strong>scuole</strong> presso enti avviene<br />

con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità. I programmi, l'ordinamento dei<br />

tirocini e i requisiti dei docenti sono st<strong>abili</strong>ti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro<br />

per la sanità.<br />

Accertamento delle condizioni di minorazione<br />

Art. 6 – L’accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, è effettuato<br />

in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'art. 7, nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale<br />

e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale<br />

può nominare con la stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso<br />

l'ufficio dell'ufficiale sanitario.<br />

omissis<br />

Gli art. 23, 24 e 25 prevedono l'addestramento, la qualificazione professionale, e la riqualificazione ed il lavoro protetto.<br />

L 'art. 27 prevede l'abolizione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, comprese le <strong>scuole</strong> .<br />

N .8. Le disposizioni di cui all'art. 27 sono divenute applic<strong>abili</strong> solo dopo l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1978 n° 384.<br />

Provvedimenti per la frequenza scolastica<br />

Art. 28 - Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento<br />

professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:<br />

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici<br />

o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;<br />

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche<br />

che ne impediscono la frequenza;<br />

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.<br />

L 'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica salvo i casi in cui i soggetti siano affetti<br />

da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso<br />

l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.<br />

Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle <strong>scuole</strong> medie superiori ed universitarie.<br />

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.<br />

CIRCOLARE MINISTERIALE 8 AGOSTO 1975, N. 227 ─OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DEGLI<br />

ALUNNI HANDICAPPATI

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