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26 NUOVA DEA<br />
Il Professionista<br />
I CONSIGLI DEL PROFESSIONISTA<br />
Ottobre 2012<br />
Cari lettori, In questa pagina riservata e dedicata al professionista, avrete l’opportunità di formu<strong>la</strong>re quesiti di vario<br />
genere e di raccontare episodi di vita quotidiana dai possibili risvolti “legali”. Sarò a vostra disposizione nell’o rirvi<br />
ogni possibile soluzione a problematiche inerenti il diritto civile, penale e amministrativo, a rontando, caso per caso,<br />
l’analisi delle questioni e delle tematiche ad esse sottese. Potrete sollevare i Vostri dubbi e formu<strong>la</strong>re i Vostri quesiti<br />
scrivendo al<strong>la</strong> mail: professionista@nuovaidea.eu oppure collegandovi al sito del<strong>la</strong> <strong>rivista</strong> www.nuovaidea.eu.<br />
Resto in attesa di leggerVi presto, Virginia Bencivinni professionista@nuovaidea.eu<br />
BANCA: INTERESSI PASSIVI E TUTELA<br />
In questo numero verrà trattato sinteticamente<br />
l’argomento molto complesso<br />
degli interessi bancari, è un tema di<br />
interesse generale ma non tutti conoscono<br />
<strong>la</strong> complessità dell’anatocismo<br />
e <strong>la</strong> sua evoluzione giurisprudenziale<br />
degli ultimi anni, orientata secondo<br />
le ultime indicazioni del<strong>la</strong> Corte di<br />
Cassazione, a favore dei correntisti. L’anatocismo bancario<br />
previsto dall’art. 1283 c.c. è un metodo di calcolo degli interessi,<br />
per cui gli interessi maturati con una certa periodicità<br />
maturano altri interessi, pertanto gli interessi a debito del<br />
correntista sono liquidati sul conto corrente trimestralmente<br />
mentre gli interessi a credito con cadenza annuale. Quindi<br />
sul saldo debitore si<br />
applicano interessi su<br />
interessi. In pratica,<br />
succede che gli interessi<br />
capitalizzati nel<br />
trimestre precedente<br />
producono allo scadere<br />
del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno<br />
a capitalizzare sul saldo fi nale, aumentando così gli interessi<br />
da corrispondere al creditore. Le banche hanno sempre applicato<br />
<strong>la</strong> capitalizzazione trimestrale degli interessi, agendo<br />
legittimamente in quanto tale orientamento è stato supportato<br />
da varie pronunce giurisprudenziali. Tra le decisioni più<br />
rilevanti, le Sezioni Unite del<strong>la</strong> Cassazione hanno stabilito<br />
con sentenza 24418/10 il diritto dei correntisti ad ottenere<br />
il rimborso delle somme addebitate illegittimamente dalle<br />
banche sul conto corrente con <strong>la</strong> capitalizzazione trimestrale<br />
degli interessi. In senso opposto a tale pronuncia il<br />
Decreto mille proroghe che ha introdotto un nuovo sistema<br />
di calcolo per i tempi di prescrizione con conseguenze<br />
sfavorevoli per il cittadino, il cui diritto si prescrive prima.<br />
La sentenza più innovativa è quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> Corte Costituzio-<br />
nale <strong>la</strong> quale con <strong>la</strong> sentenza 78/12 ha dichiarato l’incostituzionalità<br />
dell’art. 2 comma 61 del<strong>la</strong> legge 10/11 meglio<br />
conosciuto come Decreto mille proroghe re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> capitalizzazione<br />
degli interessi per vio<strong>la</strong>zione con l’art. 3 del<strong>la</strong><br />
Costituzione. Si è stimato che con tale sentenza le banche<br />
saranno costrette a restituire ai loro correntisti tra i 20 ed<br />
i 30 miliardi di euro per aver praticato l’anatocismo, cioè<br />
per aver applicato interessi su interessi trimestralmente sui<br />
prestiti ed annualmente sui depositi dei loro clienti, creando<br />
così uno squilibrio tra banca e correntista. Nonostante <strong>la</strong><br />
pratica dell’anatocismo sia vietata dal nostro ordinamento<br />
e dichiarata illegittima, alcune banche hanno continuato e<br />
continuano ancora oggi ad applicare questa metodologia di<br />
calcolo degli interessi. Con <strong>la</strong> sentenza 2012, <strong>la</strong> Cassazione<br />
ha affermato il divieto assoluto di capitalizzazione. Ed allora<br />
come fare per recuperare gli interessi? E’ sempre opportuno<br />
rivolgersi ad un legale il quale valuterà caso per caso e saprà<br />
consigliare <strong>la</strong> soluzione migliore. Possono inoltrare domanda<br />
tutti i correntisti, sia persone fi siche che giuridiche, che<br />
avendo avuto scoperture di conto corrente, hanno pagato<br />
interessi alle banche, tale domanda interrompe i termini di<br />
prescrizione. Ci si riferisce a rapporti di conto corrente attivi<br />
ed accesi prima del 2000. Occorrono i seguenti documenti<br />
che se non sono in possesso dell’interessato, possono essere<br />
richiesti al<strong>la</strong> banca tramite r/r <strong>la</strong> quale, previo pagamento,<br />
ha l’obbligo di fornir<strong>la</strong>. Tali documenti riguardano: contratto<br />
di apertura di c/c e copie fi rmate di eventuali modifi che<br />
contrattuali intervenute successivamente, estratti conto, che<br />
servono a ricostruire i movimenti bancari, eventuali contratti<br />
di apertura di credito in c/c. Dopo aver valutato tutti i<br />
documenti, verranno ricalco<strong>la</strong>ti gli interessi e verrà intrapresa<br />
una trattativa con <strong>la</strong> banca per il recupero delle somme.<br />
Qualora <strong>la</strong> banca non dovesse rispondere entro 10 giorni o<br />
rispondesse negativamente, il correntista, potrà rivolgersi al<br />
Giudice di Pace per importi sino a 5.000 € o agire giudizialmente<br />
in Tribunale. Avvocato Virginia Bencivinni<br />
Vendesi Attività<br />
A Fano in Via Bersaglio, 1<br />
Per info Cell. 347 0607363