Diritti dei popoli indigeni - Fondazione Roberto Franceschi
Diritti dei popoli indigeni - Fondazione Roberto Franceschi
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<strong>Fondazione</strong> <strong>Roberto</strong> <strong>Franceschi</strong><br />
giunto da altri settori della popolazione<br />
nazionale il cui status è regolato interamente<br />
o parzialmente dai loro costumi<br />
o tradizioni o da leggi speciali o regolamenti.<br />
(b) ai membri di popolazioni tribali e<br />
semitribali in Paesi indipendenti che<br />
sono considerati <strong>indigeni</strong> a causa della<br />
loro discendenza da popolazioni che<br />
abitavano il Paese o la regione geografica<br />
alla quale la nazione apparteneva al<br />
tempo della conquista o della colonizzazione<br />
e che senza il rispetto del loro<br />
status legale vivono più in conformità<br />
con le istituzioni sociali, economiche e<br />
culturali di quel tempo che con le istituzioni<br />
della nazione a cui appartengono.<br />
2) Per gli scopi di questa Convenzione<br />
il termine semitribale include gruppi e<br />
persone che sebbene siano in un processo<br />
di perdita delle loro caratteristiche<br />
tribali, non si sono ancora integrate<br />
nella comunità nazionale.<br />
3) Gli <strong>indigeni</strong> e le altre popolazioni tribali<br />
e semitribali menzionate nel paragrafo<br />
1 e 2 di questo articolo sono citate<br />
da qui in avanti come “le popolazioni<br />
interessate”.<br />
Articolo 2<br />
1) I governi dovranno avere la responsabilità<br />
primaria dello sviluppo di azioni<br />
coordinate e sistematiche per la protezione<br />
delle popolazioni interessate e la<br />
loro progressiva integrazione nella vita<br />
<strong>dei</strong> loro rispettivi Paesi.<br />
2) Queste azioni dovranno includere<br />
misure per:<br />
(a) abilitare le suddette popolazioni a<br />
beneficiare di un’uguale totalità <strong>dei</strong><br />
diritti e delle opportunità che le leggi e<br />
i regolamenti assicurano agli altri ele-<br />
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miche e che sono regolati totalmente o<br />
parzialmente da <strong>dei</strong> costumi o delle tradizioni<br />
che sono loro propri o da una<br />
legislazione speciale;<br />
(b) ai <strong>popoli</strong> in Paesi indipendenti che<br />
sono considerati come <strong>indigeni</strong> dal<br />
fatto che discendono dalle popolazioni<br />
che abitavano il Paese o una regione geografica<br />
alla quale appartiene il Paese<br />
all’epoca della conquista o della colonizzazione<br />
e dello stabilirsi delle frontiere<br />
attuali dello Stato, e che quale che sia<br />
il loro statuto giuridico, conservano le<br />
loro istituzioni sociali, economiche, culturali<br />
e politiche proprie.<br />
2) Il sentimento d’appartenenza indigeno<br />
o tribale deve essere considerato<br />
come un criterio fondamentale per determinare<br />
i gruppi ai quali si applicano<br />
le disposizioni della presente Convenzione.<br />
3) L’impiego del termine <strong>popoli</strong> nella<br />
presente Convenzione non può in alcuna<br />
maniera essere interpretato come<br />
avente delle implicazioni di qualche<br />
natura che sia relativo ai diritti che si<br />
possono attribuire a questo termine in<br />
virtù del Diritto Internazionale.<br />
Articolo 2<br />
1) Incombe ai governi con la partecipazione<br />
<strong>dei</strong> <strong>popoli</strong> interessati di sviluppare<br />
un’azione coordinata e sistematica in<br />
vista di proteggere i diritti di questi<br />
<strong>popoli</strong> e di garantire il rispetto della loro<br />
dignità.<br />
2) Quest’azione deve comprendere<br />
delle misure miranti a:<br />
(a) assicurare che i membri di queste<br />
popolazioni beneficino, su una base di<br />
uguaglianza, <strong>dei</strong> diritti e delle possibilità<br />
che la legislazione nazionale accorda