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istruttoria demaniale per l'accertamento - COTRONEInforma

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ordinario competente ai termini del Codice di Procedura, come sè dichiarazione di qualità burgensatica non esistesse<br />

nell'ordinanze <strong>per</strong> la divisione de' Demanj. (...) Ogni atto degli ex-Feudatarj eseguito in opposizione di questa<br />

dichiarazione è dichiarato nullo; e quelli che potranno in seguito tentarsi, saranno considerati come arbitrari, ed<br />

abusivi punibili secondo legge.<br />

* Tuttavia, tra difficoltà di ogni genere legate essenzialmente agli interessi degli ex feudatari che si sentivano<br />

espropriati delle terre che ritenevano proprie, dimenticando che essi godevano dei frutti delle terre <strong>per</strong> "concessione<br />

regia, mentre l'obbligo di far partecipe la popolazione residente ai frutti della terra, veniva considerata come una gentile<br />

concessione del feudatario,<br />

sia pur lentamente, le o<strong>per</strong>azioni di sistemazione dei demani andavano avanti.<br />

Le maggiori difficoltà incontrate, sono certamente da attribuirsi al fatto che il nuovo Comune, derivato dalle<br />

riforme napoleoniche, non è più "portavoce" delle popolazioni titolari di diritti, bensì istituzione pubblica che si<br />

sostituisce a esse <strong>per</strong> amministrarne anche i beni.<br />

Ora, gli amministratori, non più obbligati alla gestione dei beni "nemine discrepante" (senza che alcuno se ne avesse a<br />

lamentare), travano spesso ...grande ...gratificazione nel favorire i Signori, anziché tutelare gli interessi delle<br />

popolazioni titolari dei diritti.<br />

Il Comune di nuova istituzione, che è quello che ancora noi conosciamo, non è in condizione di assicurare la gestione<br />

corretta dei beni collettivi, tanto è vero che ancora si è impegnati ad affrontare le innumerevoli situazioni irregolari, o<br />

comunque illegittime, <strong>per</strong> darne definitiva sistemazione.<br />

La vigente legge del 1927 (la n.1766), che è tecnicamente <strong>per</strong>fetta, affronta i problemi cercando di risolverli.<br />

Dopo settanta anni, <strong>per</strong> l'inerzia della speciale magistratura eccessivamente politicizzata, e <strong>per</strong> le obbiettive difficoltà<br />

dovute all'aver dato una legge unica <strong>per</strong> la soluzione di situazioni tanto diverse negli Stati dell'Italia preunitaria, siamo<br />

ancora ad affrontare i numerosi problemi <strong>per</strong> dar loro la giusta soluzione.<br />

Ma facciamo un passo indietro, <strong>per</strong> riprendere il nostro <strong>per</strong>corso storico del susseguirsi degli eventi, che<br />

interessano specificamente il demanio civico comunale di Cotronei.<br />

Quindi, nel 1812, con ordinanza dell'Intendente della C.U. del 5 marzo 1812, viene assegnato al Comune di<br />

Cotronei, un terzo delle terre facenti parte del demanio detto Perrocca, mentre viene nel contempo escluso dalla<br />

divisione il demanio detto Sberno e quelli detti: Castaneto, La Dera, San Marco, Vignale degli Ulivi e Melaca.<br />

In tale ordinanza viene riportato quanto segue:<br />

...Considerando che il fondo Sberno fu esentato dalla ripartizione <strong>per</strong>ché burgensatico con lettera del 14 agosto ultimo<br />

e che <strong>per</strong> la buona tenenza ritorna lo stesso che fu sopra cennato.<br />

Considerando che il fondo Minica Longa sia burgensatico come ha verificato l'agente ripartitore con la<br />

ispezione del Catasto giusta il suo rapporto e giusta la conclusione decurionale.<br />

Considerando che il fondo Perrocca debba riguardarsi come un demanio feudale su del quale i cittadini<br />

esercitano gli usi dello sbarro dal dì 25 aprile a tutto ottobre.<br />

Considerando che <strong>per</strong> lo reclamo sul fondo San Cesareo proposto <strong>per</strong> mezzo dell'agente non vi è luogo a deliberare ma<br />

che sia giusto rimanere salvi i diritti al Comune nel caso si verifichi che l'iscrizione sia provvenuta dall'equivoco di<br />

essersi attribuito a questo fondo l'acquisto che appartenea ad un altro dello stesso nome.<br />

Considerando che gli altri fondi appartenenti al Demanio denominati Castaneto detto la Dera, San Marco Melaca,<br />

Vignale degli Ulivi, ed altri piccoli corpi siano di piccola estensione e manchi l'esercizio degli usi, come la stessa<br />

Comune dichiara nel suo verbale...<br />

ORDINA<br />

1. Che siano salvi i diritti al Comune <strong>per</strong> la buona tenenza sui fondi Rivioti e Berna.<br />

2. Non sia molestato l'ex Barone <strong>per</strong> li fondi burgensatici Sberno e Minicalonga.<br />

3. Il fondo Perrocca si metta in ripartizione assegnando un terzo alla Comune nella parte più comoda ai cittadini, e gli<br />

altri due terzi restino come proprietà libere al proprietario.<br />

4. Non sia molestato il Regio Demanio pei fondi Castaneto, San Marco, Melaca, e Vignale degli Ulivi.<br />

5. Restin salvi i diritti al Comune <strong>per</strong> lo fondo San Cesareo da s<strong>per</strong>imentarsi giudiziariamente a termini di legge.<br />

6. Le colonie restin salve ed i coloni siano inamovibili a tenore delle generali istruzioni.<br />

Non è stato possibile rintracciare gli originali dei verbali di esecuzione di questa ordinanza, malgrado le ricerche mirate<br />

presso i numerosi archivi napoletani e calabresi.<br />

* Il 12 dicembre 1816 viene emanata la "Legge sull'Amministrazione Civile" con la quale il Regno di Napoli ribadisce<br />

la natura <strong>demaniale</strong> delle terre civiche, cioè ricorda la loro caratteristica di inalienabilità, inusucapibilità e<br />

indisponibilità con la imprescrittibilità dei diritti delle popolazioni sulle terre civiche.<br />

Con questa legge si ribadisce e si precisa, tra l'altro, che ogni occupazione abusiva e ogni alienazione illegittima, a<br />

qualunque epoca rimontino, sono "improduttve di diritti e di effetti". Con questa legge si introduce il principio della<br />

obbligatorietà della "reintegra amministrativa" delle terre usurpate; si conferisce agli "Intendenti" il potere di decidere<br />

sulle controversie sorte in merito.<br />

Tutti questi principi sono fatti propri dalla vigente legge del ventisette (n.1766).<br />

* Con atto di concessione del 17 giugno 1837, a rogito del Notaio Giovan Battista Coniglio, parte del demanio detto<br />

Liffi, <strong>per</strong> un totale di circa 48 tomolate, venne concessa in enfiteusi a 22 ditte, con l'obbligo di pagare un canone annuo<br />

e la condizione della non affrancabilità del canone.<br />

Il fondo concesso in enfiteusi, <strong>per</strong> come si legge dall'atto, è:

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