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istruttoria demaniale per l'accertamento - COTRONEInforma

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Con la stessa Ordinanza viene comunicato che il Commissario regio Angelo Masci è già giunto nella Provincia <strong>per</strong><br />

iniziare le o<strong>per</strong>azioni.<br />

* Segue, il 12 aprile 1811, la prima Ordinanaza commissariale del Masci. Questa Ordinanza è il primo e fondamentale<br />

atto della formazione ufficiale del demanio civico comunale di Cotronei.<br />

Qui si legge:<br />

Angelo Masci, Commissario del Re <strong>per</strong> la ripartizione dei demani della Calabria Ulteriore.<br />

Nella causa tra il Comune di Cotronei e l'ex feudatario signor Principe della Rocca Filomarino, e l'Ammninistrazione<br />

generale de' Regi Demani, <strong>per</strong> la divisione delle terre demaniali site in quel luogo.<br />

Viste le conclusioni decurionali e l'elezione del <strong>per</strong>ito <strong>per</strong> parte del Comune di Cotronei, fol 6 e seg.<br />

Vista la cerziorazione fatta al Ricevitore de' Regi Demani fol. 16 at.<br />

Viste le diverse risposte del suddetto Ricevitore fol. 16-17 e 21 processo di Policastro.<br />

Sentito il parere de' signori Luca Minieri Giudice della Corte di Appello di Catanzaro, e Salvatore Marini sotto<br />

Intendente di questo Distretto.<br />

Intese le parti, cioè il Sindaco di Cotronei ed il signor Vitale Poerio avvocato di quel Comune, il signor Francesco<br />

Antonio Gentile procuratore generale del Principe della Rocca Filomarino, ed il signor Luigi Bellotta pel Regio<br />

Demanio.<br />

Cotronei<br />

Considerando che non si metta in disputa di esser un demanio ex feudale il corpo detto Rivioti, appartenente al signor<br />

Principe Filomarino; e convengono le parti, che gli usi de' cittadini sono di pascolare dal dì 8 giugno al dì 8 settembre,<br />

e di legnare a legna morte in tutti i tempi.<br />

Considerando, che anche i cittadini di Policastro vantano diritti sul detto corpo Rivioti; ed in sostegno di questo<br />

assunto presentano il privilegio accordato a quella città nel 1468 da Ferdinando d'Aragona, dove espressamente è<br />

stabilito l'uso civico di pascere in detto fondo <strong>per</strong> tutti i tempi dell'anno. Ma è da riflettere, che Cotronei in quel tempo<br />

o non era nato o era un casale di Policastro, come posteriormente lo fu fino a che non restò separato <strong>per</strong> disposizioni<br />

su<strong>per</strong>iori; onde i diritti conceduti a Policastro devono credersi trasfusi alla sua figlia, ch'è Cotronei. Per altro, checché<br />

sia di ciò, non trovasi attualmente Policastro nel possesso di detti usi, ma è solo Cotronei.<br />

Considerando, che pei corpi detti Sberno, Piano di Nuzzo e Nucelletto, sebbene si sia disputato nel tempo della<br />

formazione del catasto circa la loro qualità, sostenendo l'ex Barone la natura feudale, ed il Comune volendoli<br />

burgensatici, pure prevalse il volere del Barone di farli passare <strong>per</strong> feudali, e di fatto non li fece mai cadere in tassa.<br />

Considerando, che la pretensione del Comune di far credere detti tre corpi, cioè Sberno, Piano di Nuzzo e Nucelletto<br />

<strong>per</strong> demani comunali, ha bisogno d'indagine, dappoiché gli osta lo stato dell'attual possesso; ma ciò non ostante i<br />

cittadini esercitano diritti più estesi, che in Rivioti.<br />

Considerando, che tutt'i demani comunali avendo i coloni fatte delle migliorie, che diconsi fixae vinctae, hanno <strong>per</strong>ciò<br />

l'assistenza del diritto <strong>per</strong> non esser espulsi; ma d'altronde è ben giusto che paghino all'Università il canone che<br />

conviene.<br />

Considerando, che tutti coloro, che posseggono terre appartenenti ai demani comunali, senza titolo e senza<br />

corrispondere prestazione alcuna, devono riputarsi ingiusti occupatori; quindi se volontariamente si sottomettono a<br />

pagare un canone in beneficio del Comune, l'equità detta di ammettersi le loro offerte; se poi a ciò non adempiano, è<br />

giusto che s<strong>per</strong>imentino il rigore delle leggi <strong>per</strong> via de' tribunali competenti.<br />

Considerando, che nei corpi detti Spartini, Liffi, e Spigliati, sebbene vanti dè diritti l'ex Barone, pretendendo d'entrare<br />

in porzione <strong>per</strong> terzo, pure l'attual possesso è dell'Università, la quale n'esercita il pieno dominio.<br />

Considerando, che nel demanio detto Comuni del Reggio quantunque non costi la natura, <strong>per</strong>ché il Principe<br />

Filomarino lo vuole feudale, ed i cittadini lo pretendono comunale, pure lo stato presente di possesso è che detto<br />

Principe esige la decima dei prodotti, ed i cittadini esercitano gli usi di legnare indistintamente, e pascere in tutti i<br />

tempi dell'anno.<br />

Considerando, che oltre dè suddetti demani, vi sono nel territorio di Cotronei i seguenti fondi ecclesiastici, che hanno<br />

la qualità <strong>demaniale</strong>, e sono cioè, la difesa detta Pascale coll'altro membro annesso, che si chiama Mauri, di<br />

<strong>per</strong>tinenza un tempo dè Padri Bernardini di Altilia, oggi del Regio demanio; la difesa detta Pollidrea, un tempo del<br />

Monastero dè Cisterciensi di San Giovanni in Fiore, oggi del Regio Demanio; la difesa di Trepidò Sottano della Mensa<br />

vescovile di Cerenzia, oggi del Regio Demanio. In quali difese i cittadini hanno il diritto di legnare e di pascere dal dì 1<br />

novembre, <strong>per</strong> sino al dì 1 aprile.<br />

Il Commessario, aderendo al parere de' suddetti due pubblici funzionari, decide.<br />

1. Sul demanio ex feudale detto Rivioti, si dia un quarto al Comune di Cotronei; e restino salvi i diritti al Comune di<br />

Policastro, da s<strong>per</strong>imentarsi nei tribunali competenti, <strong>per</strong> gli usi che crede di spettargli.<br />

2. I demani detti Sberno, Piano di Nuzzo e Nucelletto si mettano in ripartizione, dandosi un terzo al Comune di<br />

Cotronei. Però se l'ex feudatario fra dieci altri giorni esibisce gl'istrumenti di acquisto da particolari <strong>per</strong>sone, si<br />

soprassegga da detta ripartizione. Ma e nell'uno e nell'altro caso restino salvi i diritti al Comune medesimo, da<br />

s<strong>per</strong>imentarli nei tribunali competenti, <strong>per</strong> la reintegra di detti corpi.<br />

3. Del demanio detto Comuni del Reggio si dia la metà al Comune di Cotronei.<br />

4. Dei demani ecclesiastici detti Pascale, Mauri, Pollidrea e Trepidò Sottano, si dia un terzo al Comune di Cotronei.<br />

5. I coloni, che han fatte migliorie nei demani comunali, ai termini dell'art. 30 delle reali istruzioni, non siano<br />

molestati; <strong>per</strong>ò paghino il giusto canone.

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