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Cessione del quinto, pignoramento e compensazione della ...

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3^ giornata<br />

<strong>Cessione</strong> <strong>del</strong> <strong>quinto</strong>, <strong>pignoramento</strong> e<br />

<strong>compensazione</strong> <strong>del</strong>la retribuzione<br />

L’aggiornamento professionale 2012/2013


RESPONSABILE<br />

Dott.ssa Camilla Pedron<br />

COORDINAMENTO DIDATTICO E<br />

ORGANIZZATIVO<br />

Dott.ssa Erika Ambrosi<br />

COORDINAMENTO SCIENTIFICO<br />

Dott. Luca Vannoni<br />

2<br />

SERVIZIO CLIENTI<br />

Susanna Saccomani<br />

LOGISTICA<br />

Silvia Meneghello<br />

Redazione<br />

Erica Cestaro<br />

Lara Sousa Oliveira<br />

Chiara Alberini<br />

COLLABORATORI INTERNI<br />

Nicola Tonon<br />

Federica Dal Corso<br />

Claudio Salvetti<br />

Un comitato di Esperti, verifica ed approva il contenuto professionale dei singoli seminari per garantire la<br />

massima correttezza, precisione e compiutezza <strong>del</strong>le informazioni.<br />

Esso è preposto, inoltre, al controllo e alla supervisione dei lavori per l’organizzazione <strong>del</strong>le attività e durante<br />

l’intero svolgimento <strong>del</strong>le stesse.<br />

È lo specifico impegno di Euroconference per assicurare i massimi livelli di professionalità nel fornire<br />

competenza altamente qualificata al professionista.<br />

Materiale didattico non vendibile riservato ai partecipanti al<br />

Percorso Formativo 2012/2013<br />

“L’aggiornamento professionale 2012/2013”<br />

Verona 12 dicembre 2012<br />

Udine 12 dicembre 2012<br />

Ancona 13 dicembre 2012<br />

Brescia 13 dicembre 2012<br />

Padova 13 dicembre 2012<br />

Bergamo 14 dicembre 2012<br />

Treviso 14 dicembre 2012<br />

CENTRO STUDI LAVORO E PREVIDENZA<br />

Via E. Fermi, 11/A - 37135 Verona<br />

Tel. 045/506199 - Fax 045/506087<br />

e-mail: formazione@cslavoro.it<br />

sito internet: www.cslavoro.it<br />

Tutti i diritti sono riservati.<br />

È vietata la riproduzione anche parziale<br />

Stampa a cura di Officina Grafica Editoriale Srl<br />

Aosta 18 dicembre 2012<br />

Bologna 18 dicembre 2012<br />

Livorno 19 dicembre 2012<br />

Firenze 20 dicembre 2012<br />

Milano 20 dicembre 2012<br />

Torino 20 dicembre 2012<br />

Roma 29 gennaio 2013<br />

Dispensa chiusa per la stampa il 3 dicembre 2012


INDICE<br />

LE RELAZIONI IN AULA<br />

RASSEGNA DELLE NOVITÀ DEL PERIODO NOVEMBRE 2012<br />

Schemi di sintesi<br />

a cura <strong>del</strong> Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza<br />

LA CESSIONE DEL QUINTO – Schemi di sintesi<br />

a cura di Riccardo Girotto<br />

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI<br />

– Schemi di sintesi<br />

a cura di Riccardo Girotto<br />

RETRIBUZIONE E LIMITI AL PIGNORAMENTO – Schemi di sintesi<br />

a cura di Marco Frisoni<br />

GLI APPROFONDIMENTI<br />

PIGNORAMENTO, CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E<br />

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DEI LAVORATORI<br />

DEL SETTORE PRIVATO<br />

a cura di Franco Balbi e Maria Lughezzani<br />

CESSIONE DI CREDITO, PIGNORAMENTO E TFR CEDUTO IN<br />

GARANZIA: LIMITI E OBBLIGHI NEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

a cura di Riccardo Girotto<br />

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RUOLO DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA<br />

a cura di Cristian Valsiglio<br />

COMPENSAZIONE TRAMITE CREDITI DEL DANNO CAUSATO<br />

DAL LAVORATORE<br />

a cura di Daniele Iarussi<br />

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

a cura di Riccardo Girotto<br />

LA NORMATIVA<br />

− Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica n. 180 <strong>del</strong> 5 gennaio 1950<br />

− Circolare n. 8/E <strong>del</strong> 2 marzo 2011<br />

pag. 4<br />

pag. 11<br />

pag. 31<br />

pag. 34<br />

pag. 63<br />

pag. 71<br />

pag. 83<br />

pag. 97<br />

pag. 106<br />

pag. 114<br />

pag. 142<br />

3


4<br />

RASSEGNA DELLE NOVITÀ DEL PERIODO NOVEMBRE 2012<br />

Schemi di sintesi<br />

a cura <strong>del</strong> Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza<br />

STACCHI RIDOTTI E CONTRATTAZIONE<br />

• Ministero <strong>del</strong> Lavoro, interpello 22 novembre 2012 n.37<br />

È possibile applicare gli intervalli ridotti a 20 o 30 giorni tra due contratti a tempo<br />

determinato per tutte le ipotesi indicate<br />

dall’art.5, co.4 ter, <strong>del</strong> D.Lgs. n.368/2001 e pertanto anche in tutte le ipotesi di<br />

attività stagionale già individuate dalle parti sociali in applicazione <strong>del</strong>lo stesso co.4<br />

ter. Le eventuali discipline adottate in sede collettiva anteriormente all’entrata in<br />

vigore <strong>del</strong>le modifiche normative, possono ritenersi pienamente efficaci anche ai fini<br />

<strong>del</strong>l’individuazione <strong>del</strong>le ipotesi di riduzione degli stacchi.<br />

Stacchi ridotti e contrattazione<br />

• Ministero <strong>del</strong> Lavoro, circolare 7 novembre 2012 n.27<br />

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> Lavoro, con la<br />

circolare n.27 <strong>del</strong> 7 novembre, ha fornito chiarimenti interpretativi circa<br />

l'intervallo temporale intercorrente tra due contratti a tempo determinato, a<br />

seguito <strong>del</strong>le modifiche apportate dalla L. n.134/12.


Comunicazione lavoro intermittente<br />

• Ministero <strong>del</strong> Lavoro, nota 26 novembre 2012 prot. 16639<br />

Rassegna <strong>del</strong>le novità <strong>del</strong><br />

periodo novembre 2012<br />

Comunicazione sms 339 9942256<br />

Numero registrato (cliclavoro), per un solo lavoratore e per un solo giorno: data di<br />

invio coincide con data chiamata<br />

Modulo on line<br />

www.cliclavoro.gov.it. Previsto l’invio di annullamento<br />

Email: DTL ovvero intermittenti@lavoro.gov.it<br />

FAX: 848800131<br />

Lavoro intermittente<br />

• INAIL, circolare 27 novembre 2012, n. 64<br />

Viene riepilogata la disciplina <strong>del</strong> contratto, tenuto conto <strong>del</strong>le modifiche<br />

apportate dalla Riforma, precisando che anche l’indennità di disponibilità deve<br />

essere presa in considerazione per il calcolo <strong>del</strong> premio<br />

5


Percorso Formativo<br />

6<br />

Comunicazione contratti somministrazione<br />

• Ministero <strong>del</strong> Lavoro, interpello 22 novembre 2012 n.36<br />

La contrattazione collettiva potrà individuare una<br />

data diversa dal 31 gennaio per effettuare la comunicazione periodica dei contratti di<br />

somministrazione. Violazione termine contrattazione collettiva (più ampio): sanzione<br />

amministrativa<br />

Comunicazione obbligatorie<br />

• Ministero <strong>del</strong> Lavoro, nota n.16176 <strong>del</strong> 19 novembre 2012<br />

Nuove CO saranno operative dal 10 gennaio 2013:<br />

nel mo<strong>del</strong>lo Unificato Lav sarà possibile comunicare contestualmente l’assunzione a<br />

tempo determinato di più lavoratori <strong>del</strong> settore agricolo, utilizzabile anche per tutti gli<br />

altri settori diversi;<br />

per i lavoratori con agevolazioni sarà possibile indicare nei mo<strong>del</strong>li diversi codici<br />

agevolativi;<br />

nuovo campo per laprosecuzione di fatto <strong>del</strong> rapporto di lavoro a tempo<br />

determinato;


Comunicazione obbligatorie<br />

• Ministero <strong>del</strong> Lavoro, nota n.16176 <strong>del</strong> 19 novembre 2012<br />

Rassegna <strong>del</strong>le novità <strong>del</strong><br />

periodo novembre 2012<br />

per l’apprendistato è stato inserito il campo “Data fine periodo formativo” nella<br />

tabella “CO_stasformazioniRL” è stata aggiunta la dicitura “fine periodo formativo”<br />

utilizzabile nel caso di termine anticipato <strong>del</strong> periodo formativo;<br />

solo le “rettifiche d’ufficio” potranno essere effettuate anche dopo 5 giorni dalla data<br />

<strong>del</strong>la comunicazione e potranno essere richieste dal datore di lavoro ai Centri per<br />

l’impiego in casi particolari (rettifica dati permesso di soggiorno etc);<br />

è stato modificato anche il mo<strong>del</strong>lo “Uni-Somm”.<br />

Videosorveglianza: il parere <strong>del</strong>la Fondazione<br />

• Parere n.25 <strong>del</strong> 7 novembre 2012<br />

La Fondazione Studi dei Consulenti <strong>del</strong> lavoro riepiloga sotto il profilo normativo e<br />

giurisprudenziale le modalità di controllo esercitabili dal datore di lavoro riguardo alla<br />

navigazione internet e alla casella di posta elettronica <strong>del</strong> dipendente.<br />

La Fondazione ha inoltre predisposto una check-list relativa agli adempimenti da parte<br />

<strong>del</strong>le aziende per l'installazione di impianti e apparecchiature per finalità di controllo.<br />

7


Percorso Formativo<br />

8<br />

Massime scelte<br />

• Cass. civ. Sez. lavoro, 5 novembre 2012, n. 18921<br />

La responsabilità <strong>del</strong>l'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una<br />

responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di<br />

regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla<br />

luce <strong>del</strong>le garanzie costituzionali <strong>del</strong> lavoratore, la mancata predisposizione da parte<br />

<strong>del</strong> datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità<br />

psicofisica e la salute <strong>del</strong> lavoratore sul luogo di lavoro, in considerazione <strong>del</strong>la<br />

concreta realtà aziendale e <strong>del</strong>la sua maggiore o minore possibilità di venire a<br />

conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento<br />

storico.<br />

Massime scelte<br />

• Cass. civ. Sez. lavoro, 30 ottobre 2012, n. 18645<br />

ai fini <strong>del</strong>la legittimità <strong>del</strong> licenziamento, sussiste una differenza giuridica tra la<br />

categoria degli invalidi e quella degli orfani di coloro che siano deceduti per causa di<br />

lavoro, di servizio o di guerra, cui è riconosciuta una quota di riserva ma non le<br />

medesime garanzie previste per gli invalidi. Infatti, non opera la regola per cui i<br />

licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, esercitati nei confronti dei lavoratori<br />

occupati obbligatoriamente, sono annullabili, qualora, nel momento <strong>del</strong>la cessazione<br />

<strong>del</strong> rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente, sia<br />

inferiore alla quota di riserva” prevista dall’articolo 3 <strong>del</strong>la legge 68/1999.


Massime scelte<br />

• Cassazione Sezione Lavoro n. 18480 <strong>del</strong> 26 ottobre 2012,<br />

Rassegna <strong>del</strong>le novità <strong>del</strong><br />

periodo novembre 2012<br />

La violazione <strong>del</strong>l'art. 7 <strong>del</strong>la L. 300 <strong>del</strong> 1970 non dà luogo a nullità <strong>del</strong> recesso ma lo<br />

rende ingiustificato, con la conseguenza che la medesima deve essere ricondotta alla<br />

previsione di annullabilità di cui all'art. 18 comma 1 comma <strong>del</strong>la legge citata con<br />

soggezione anche <strong>del</strong>la relativa azione di impugnazione alla prescrizione quinquennale.<br />

Conseguenze nella tutela obbligatoria.<br />

Massime scelte<br />

• Cassazione Sezione Lavoro n. 20422 <strong>del</strong> 21 novembre 2012<br />

In ordine alla censura di erronea applicazione <strong>del</strong>l'art. 2112 cod. civ. la Suprema Corte<br />

ha ricordato che tale norma presuppone che vengano trasferiti - nella loro funzione<br />

unitaria e strumentale e non nella loro autonoma individualità - beni materiali destinati<br />

all'esercizio <strong>del</strong>l'impresa, ovvero strutture a tal fine organizzate; e se è vero che<br />

un'azienda può comprendere anche beni immateriali (come l'avviamento), nondimeno<br />

non può ridursi solo ad essi, giacché la sua stessa nozione (contenuta nell'art. 2555<br />

cod. civ.) evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in<br />

funzione <strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong>l'impresa (di fatto impossibile in totale assenza di strutture<br />

fisiche, per quanto esigue).<br />

9


Percorso Formativo<br />

10<br />

Massime scelte<br />

• Cassazione Sezione Lavoro n. 20422 <strong>del</strong> 21 novembre 2012<br />

Sempre in virtù <strong>del</strong>l'art. 2112 c.c., deve intendersi per ramo autonomo d'azienda,<br />

come tale suscettibile di trasferimento, ogni entità economica organizzata in maniera<br />

stabile che, in occasione <strong>del</strong> trasferimento, conservi la propria identità. Ciò suppone<br />

una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma (il requisito <strong>del</strong>la<br />

preesistenza al trasferimento è espressamente previsto dal co. 5° <strong>del</strong>l'art. 2112 c.c.,<br />

come sostituito dall'art. 32 co. 1° d.lgs. n. 246/03) e non anche una struttura<br />

produttiva creata ad hoc in occasione <strong>del</strong> trasferimento.


LA CESSIONE DEL QUINTO<br />

a cura di Riccardo Girotto ∗<br />

DEFINIZIONI<br />

PIGNORAMENTO: cessione forzata <strong>del</strong> credito in formazione <strong>del</strong> debitore esecutato al creditore<br />

procedente.<br />

Il datore di lavoro deve obbligatoriamente attenersi all’ingiunzione (art. 72 bis DPR 60/1973);<br />

CESSIONE DEL CREDITO: contratto (bilaterale) tra le parti ove il cedente trasferisce al<br />

cessionario un proprio credito presente o futuro.<br />

Il terzo ceduto (DDL) risulta vincolato anche in assenza di espressa accettazione (L.226/2005);<br />

DELEGAZIONE: contratto (trilaterale) ove il <strong>del</strong>egante trasferisce al <strong>del</strong>egato l’onere di pagare<br />

ad un terzo.<br />

Il <strong>del</strong>egato può conferire effetto al contratto solo tramite accettazione espressa (art. 1272 c.c.).<br />

LE FONTI<br />

• Art. 1260 c.c.;<br />

• DPR 180 <strong>del</strong> 1950 Testo Unico <strong>del</strong>le Leggi concernenti il sequestro, il<br />

<strong>pignoramento</strong> e la cessione degli stipendi;<br />

• L. 80 <strong>del</strong> 2005 armonizzazione <strong>del</strong> T.U.;<br />

• Art. 1 c. 346 L. 266 <strong>del</strong> 23 dicembre 2005.<br />

∗ Consulente <strong>del</strong> Lavoro in Treviso<br />

11


Percorso Formativo<br />

12<br />

LE FONTI<br />

ART. 1260 c.c. «…Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il<br />

suo credito anche senza il consenso <strong>del</strong> debitore, purché il credito non abbia<br />

carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.<br />

Le parti possono escludere la cedibilità <strong>del</strong> credito, ma il patto non è opponibile al<br />

cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo <strong>del</strong>la cessione…»<br />

LE FONTI<br />

Adeguamenti introdotti dalla L. 80/2005<br />

1. eliminazione <strong>del</strong> requisito <strong>del</strong> minimo di anzianità di servizio (5 o 10 anni) richiesto<br />

originariamente per la stipula di un contratto di cessione <strong>del</strong>lo stipendio;<br />

2. definizione di un’unica durata massima <strong>del</strong>la cessione (decennale);<br />

3. ampliamento <strong>del</strong>la platea dei soggetti legittimati a far ricorso alla cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

(lavoratori a tempo determinato e parasubordinati);<br />

4. previsione <strong>del</strong>la possibilità per i lavoratori titolari di contratto a termine di cedere<br />

l’intero trattamento di fine rapporto al fine di estinguere il debito contratto con la<br />

finanziaria, a differenza dei lavoratori a tempo indeterminato;<br />

5. Introduzione di <strong>del</strong>l’obbligo <strong>del</strong>la garanzia <strong>del</strong>l’assicurazione sulla vita e contro i rischi di<br />

impiego.


LE FONTI<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

FINANZIARIA PER IL 2006<br />

1. Estende ai lavoratori a tempo indeterminato la previsione <strong>del</strong>la cedibilità<br />

<strong>del</strong>l’intero TFR;<br />

2. Determina l’effetto <strong>del</strong>la cessione al momento <strong>del</strong>la loro notifica al debitore<br />

ceduto.<br />

LE FONTI<br />

Il Testo Unico si applica:<br />

Tutti i lavoratori subordinati impiegati o operai;<br />

I quadri;<br />

I dirigenti;<br />

I collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto che ricevono<br />

compensi di carattere certo e continuativo;<br />

Agenti di commercio???? (contrasti dottrinali)<br />

13


Percorso Formativo<br />

14<br />

SOGGETTI COINVOLTI<br />

CHI PUO’ EROGARE I PRESTITI DA ESTINGUERSI TRAMITE CESSIONE DI<br />

QUOTE DI STIPENDIO?<br />

• l’Istituto nazionale <strong>del</strong>le assicurazioni;<br />

• le società di assicurazione legalmente esercenti;<br />

• gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome<br />

collettivo e in accomandita semplice;<br />

• le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.<br />

LIMITI DI CESSIONE<br />

LIMITE QUANTITATIVO<br />

Il limite di cessione deve attestarsi entro il massimale di 1/5 <strong>del</strong>lo stipendio<br />

netto, secondo due precise ipotesi:<br />

– Trattenuta fissa stabilita all’inizio <strong>del</strong>la cessione;<br />

– Trattenuta mobile (20% <strong>del</strong> netto).


LIMITI DI CESSIONE<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

LIMITE QUANTITATIVO<br />

Le somme corrisposte in connessione alla cessazione <strong>del</strong> rapporto come<br />

concorrono all’estinzione <strong>del</strong> debito residuo?:<br />

– Se di natura retributiva possono cedersi nella misura <strong>del</strong> 1/5 (13ma e<br />

14ma);<br />

– Se di natura risarcitoria scontano l’incedibilità (ind. Sost. Ferie).<br />

LIMITI DI CESSIONE<br />

LIMITE QUANTITATIVO<br />

Sono nulle le clausole che prevedono il versamento all’Istituto creditore di<br />

tutte le somme a qualsiasi titolo sotto qualsiasi denominazione vengono<br />

corrisposte al lavoratore fino a concorrenza <strong>del</strong> debito residuo.<br />

15


Percorso Formativo<br />

16<br />

LIMITI DI CESSIONE<br />

TRANSIZIONE PER I DIPENDENTI PRIVATI<br />

LIMITE DI DURATA<br />

La cessione non può eccedere i dieci anni, in proposito:<br />

I. se al dipendente mancano meno di dieci anni per conseguire il diritto al<br />

pensionamento, il medesimo non può contrarre un prestito superiore alla<br />

somma <strong>del</strong>le quote mensili di ammortamento corrispondenti ai mesi di lavoro<br />

ancora mancanti al conseguimento <strong>del</strong> diritto al trattamento pensionistico;<br />

II. In caso di sospensione <strong>del</strong> rapporto senza obbligo retributivo da parte <strong>del</strong><br />

datore di lavoro, esempio l’aspettativa non retribuita, viene sospesa anche la<br />

cessione;<br />

III.In caso di cassa integrazione non può trattarsi di cessione di “stipendio”<br />

pertanto è opportuno ricevere il consenso scritto <strong>del</strong> lavoratore.


LIMITE DI DURATA<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto<br />

dal momento <strong>del</strong>la loro notifica nei confronti dei debitori ceduti<br />

ESTINZIONE ANTICIPATA<br />

ART. 38 T.U.<br />

• il dipendente può estinguere anticipatamente il debito residuo una volta<br />

trascorsi due anni dall’inizio <strong>del</strong>la cessione stipulata per cinque anni;<br />

• Oppure dopo quattro anni nel caso di cessione stipulata per dieci anni.<br />

17


Percorso Formativo<br />

18<br />

ATTIVAZIONE NUOVA CESSIONE<br />

ART. 39 T.U.<br />

Il dipendente non può contrarre una nuova cessione:<br />

• Prima dei due anni dall’inizio <strong>del</strong>la precedente cessione stipulata per cinque<br />

anni;<br />

• Prima dei quattro anni dall’inizio <strong>del</strong>la precedente cessione stipulata per<br />

dieci anni;<br />

• Senza limitazioni temporali se la cessione viene stipulata per una durata<br />

inferiore ai cinque anni.<br />

Nb La nuova cessione deve prevedere l’estinzione di quella in corso.<br />

ATTIVAZIONE NUOVA CESSIONE<br />

ECCEZIONI<br />

1. una prima eccezione è quella che consente di contrarre una nuova cessione di durata<br />

decennale anche prima che siano decorsi due anni dall’inizio di una precedente<br />

cessione quinquennale, a condizione che si tratti <strong>del</strong>la prima cessione decennale,<br />

nell’arco <strong>del</strong>la vita <strong>del</strong> dipendente e che la stessa sia destinata innanzitutto ad<br />

estinguere la precedente cessione quinquennale;<br />

2. una seconda eccezione è quella che consente al dipendente che abbia provveduto ad<br />

estinguere anticipatamente la precedente cessione (ai sensi <strong>del</strong>l’art. 38 sopra<br />

illustrato), di stipulare un’altra cessione senza obbligo di rispetto dei predetti limiti<br />

temporali tra una cessione e l’altra: in tal caso tuttavia il lavoratore dovrà rispettare<br />

comunque l’intervallo di un anno dall’anticipata estinzione prima di contrarre la nuova<br />

cessione.


CESSIONE E FONDI DI PREVIDENZA<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

COVIP con nota <strong>del</strong> 30 maggio 2007 avvalla il possibile conferimento alle<br />

forme pensionistiche complementari <strong>del</strong> TFR, anche se ceduto a garanzia:<br />

– Libera cedibilità solo per le somme oggetto <strong>del</strong> riscatto totale o parziale<br />

<strong>del</strong>la posizione previdenziale o di anticipazione eccetto il caso di<br />

motivazione legata a spese sanitarie;<br />

– Posizione individuale in fase di accumulo intangibile;<br />

CESSIONE E FONDI DI PREVIDENZA<br />

• ONERE PER IL DEBITORE CEDUTO (DDL) informazione alla finanziaria che<br />

potrà decidere di trasferire il vincolo al fondo pensione;<br />

• Il fondo pensione al momento <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapporto provvederà a<br />

richiedere alla finanziaria il benestare alla liquidazione (quando richiesta);<br />

Nb la finanziaria risulta meno tutelata nel caso di trasferimento <strong>del</strong> TFR al<br />

fondo, in quanto potrebbe far valere la propria garanzia solo in caso di<br />

richiesta di riscatto<br />

19


Percorso Formativo<br />

20<br />

CESSIONE E FONDI DI PREVIDENZA<br />

MINISTERO DEL LAVORO INTERPELLO 51/2008<br />

Nel caso in cui il TFR sia depositato in azienda e solo in parte sia stato<br />

conferito alla previdenza complementare:<br />

– La finanziaria dovrà preventivamente richiedere l’adempimento ad opera<br />

<strong>del</strong> datore di lavoro e solo in via residuale al Fondo;<br />

– A parità di soddisfacimento <strong>del</strong> diritto di credito rivalersi su una posizione<br />

previdenziale <strong>del</strong> lavoratore creerebbe a quest’ultimo una lesione<br />

all’interesse previdenziale.<br />

CESSIONE E FONDO DI TESORERIA<br />

• Il datore di lavoro resta vincolato verso il dipendente alla liquidazione <strong>del</strong><br />

TFR anche se depositato presso il fondo di tesoreria;<br />

• In caso di incapienza in sede di conguaglio il datore di lavoro dovrà<br />

comunicare alla tesoreria l’impossibilità a procedere allegando copia <strong>del</strong><br />

contratto di finanziamento con la somma vincolata residua;<br />

• Il fondo di tesoreria liquiderà direttamente la quota mancante.


CESSIONE E FONDO DI TESORERIA<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

In caso cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> o <strong>del</strong>ega di pagamento, non è possibile richiedere<br />

anticipazioni sul TFR, nemmeno se il dipendente si impegna per iscritto a<br />

versare le rate residue <strong>del</strong> debito, in quanto il TFR è posto a garanzia <strong>del</strong><br />

finanziamento (INPS mess. 17020/2012).<br />

CESSIONE E FONDO DI GARANZIA<br />

Nel caso in cui il datore di lavoro risulti insolvente, previo espletamento <strong>del</strong>la<br />

procedura prevista, il soggetto debitore potrà rivalersi presso il Fondo di<br />

Garanzia INPS in veste di «avente diritto» Cass 10208/2008 e ss.<br />

21


Percorso Formativo<br />

22<br />

CESSIONE E FONDO DI GARANZIA<br />

CHECK LIST IN CASO DI PROCEDURA CONCORSUALE<br />

1.Cessazione rapporto di lavoro subordinato;<br />

2.Apertura di una procedura concorsuale;<br />

3.Accertamento <strong>del</strong> credito:<br />

a) Ammissione al passivo <strong>del</strong>la finanziaria pro quota e <strong>del</strong> lavoratore, due<br />

diverse richieste al Fondo di Garanzia;<br />

b) Ammissione al passivo <strong>del</strong> lavoratore in toto, la procedura deve acquisire<br />

una dichiarazione congiunta tramite mo<strong>del</strong>lo SR131 (INPS circolare<br />

89/2012).<br />

I CONCORSI TRA CESSIONE, PIGNORAMENTO E<br />

DELEGAZIONE<br />

In caso di più cessioni contemporaneamente sottoscritte con più finanziarie,<br />

prevale la cessione notificata per prima al datore di lavoro.


I CONCORSI TRA CESSIONE, PIGNORAMENTO E<br />

DELEGAZIONE<br />

Fonte Tipo trattenuta LIMITE<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

art. 5 Dpr 180/1950 cessione <strong>del</strong> credito max un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio<br />

art. 545 c.p.c. art. 2 Dpr 180/1950 Pignoramento<br />

max un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio/un terzo<br />

se riguarda cause per alimenti<br />

Legge 80/2005 e Legge266/2005 trattenuta sul TFR nessun limite<br />

art. 2 Dpr 180/1950 concorso tra pignoramenti<br />

art. 68 Dpr 180/1950 concorso tra pignoramenti e cessioni<br />

art. 69 Dpr 180/1950<br />

concorso tra <strong>pignoramento</strong> e<br />

<strong>del</strong>egazione<br />

max un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio/fino alla<br />

metà se riguarda cause per alimenti<br />

se preesiste la cessione, limite <strong>del</strong>la<br />

metà/se preesiste il <strong>pignoramento</strong> limite<br />

di due quinti<br />

max metà stipendio netto<br />

art. 70 Dpr 180/1950 concorso tra cessione e <strong>del</strong>egazione max metà stipendio netto<br />

I CONCORSI TRA CESSIONE, PIGNORAMENTO E<br />

DELEGAZIONE<br />

23


Percorso Formativo<br />

24<br />

RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE<br />

In caso di riduzione <strong>del</strong>la retribuzione:<br />

• Qualora lo stipendio gravato da trattenuta a titolo di cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

(retribuzione netta) subisca una riduzione pari o inferiore ad un terzo <strong>del</strong> suo<br />

ammontare, il datore di lavoro potrà continuare ad operare la trattenuta dalla<br />

retribuzione nella misura stabilita dalla società finanziaria;<br />

• Ove invece la riduzione sia superiore ad un terzo <strong>del</strong>la retribuzione netta, la<br />

trattenuta non potrà eccedere la misura di un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>la nuova retribuzione. In<br />

tal caso occorrerà comunicare tempestivamente alla società finanziaria l’evento che<br />

determina la riduzione <strong>del</strong>la retribuzione e chiedere che venga rideterminato<br />

l’importo <strong>del</strong>la rata da trattenere.<br />

CESSIONE E RAPPORTI FAMILIARI<br />

Nel caso di scioglimento <strong>del</strong> matrimonio può emergere un limite indiretto all’integrale<br />

cedibilità <strong>del</strong> credito per il TFR, qualora il coniuge nei confronti <strong>del</strong> quale sia stata<br />

pronunciata sentenza di divorzio abbia diritto ad una percentuale <strong>del</strong> trattamento di fine<br />

rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro, anche<br />

se l’indennità venga a maturare dopo la sentenza di divorzio.<br />

Tale diritto è, peraltro, subordinato a due condizioni:<br />

– che il coniuge cui spetterebbe la quota di TFR non sia passato a nuove nozze;<br />

– che egli sia titolare <strong>del</strong>l’assegno che il Tribunale stabilisce nella sentenza di divorzio<br />

a favore <strong>del</strong> coniuge che non dispone di mezzi adeguati o che, comunque, non può<br />

procurarseli per ragioni oggettive.


CESSIONE E RAPPORTI FAMILIARI<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

La percentuale <strong>del</strong> TFR spettante al coniuge quando ricorrano le condizioni<br />

suddette è pari al 40% <strong>del</strong> TFR complessivo maturato, riferibile agli anni in cui<br />

il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.<br />

Di conseguenza, al momento <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapporto, l’azienda, qualora<br />

ricorrano le condizioni suddette, dovrà tenere presente questa disposizione,<br />

non potendo corrispondere l’intero TFR alla finanziaria nei confronti <strong>del</strong>la<br />

quale il debito non sia stato ancora completamente estinto.<br />

CESSIONE E RAPPORTI FAMILIARI<br />

ART.2122 C.C.<br />

alcuni soggetti tassativamente individuati (coniuge, figli e, se viventi a carico,<br />

parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) sono destinatari<br />

<strong>del</strong>la c.d. indennità di morte, costituita dalla somma <strong>del</strong>l’indennità sostitutiva<br />

<strong>del</strong> preavviso e <strong>del</strong> trattamento di fine rapporto.<br />

Tale somma compete ai soggetti sopra indicati per diritto proprio e non per<br />

diritto ereditario: PER QUESTI SOGGETTI IL CONTRATTO DI CESSIONE<br />

E’ INOPPONIBILE<br />

25


Percorso Formativo<br />

26<br />

CESSIONE E RAPPORTI FAMILIARI<br />

L’assegno per il nucleo familiare non può essere ceduto (se non per causa di<br />

alimenti) a favore di coloro per i quali l’assegno è corrisposto<br />

PROCEDURE<br />

NOTIFICA AL CEDUTO<br />

La cessione ha effetto dal momento <strong>del</strong>la notifica al datore di lavoro.<br />

La notifica deve riportare data certa, non essendo necessario l’intervento<br />

<strong>del</strong>l’ufficiale giudiziario, è sufficiente una semplice raccomandata con ricevuta<br />

di ritorno.<br />

Nb il conflitto tra più cessioni si risolve sulla base <strong>del</strong>la data di notifica


PROCEDURE<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

I VERSAMENTI E LE SPESE<br />

Il datore di lavoro ha il pieno diritto di addebitare i costi di gestione <strong>del</strong>la<br />

cessione al dipendente, salvo diversa previsione dei CCNL.<br />

L’addebito al dipendente prevede la necessaria comunicazione preventiva al<br />

dipendente.<br />

PROCEDURE<br />

I VERSAMENTI E LE SPESE<br />

La comunicazione potrà avvenire:<br />

I. mediante comunicazione specifica al singolo lavoratore interessato all’atto <strong>del</strong>la<br />

notifica <strong>del</strong>la cessione, specificando le modalità con cui verranno calcolati e<br />

addebitati tali costi;<br />

II. disciplinando in generale le modalità di calcolo e di addebito dei costi per il<br />

versamento <strong>del</strong>le rate a favore <strong>del</strong>l’istituto finanziario, in apposito regolamento<br />

aziendale (cioè atto unilaterale <strong>del</strong>l’azienda) al quale si suggerisce di dare adeguata<br />

pubblicità nel luogo di lavoro, ossia mediante affissione in luogo visibile e<br />

accessibile a tutti i lavoratori.<br />

27


Percorso Formativo<br />

28<br />

PROCEDURE<br />

RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE<br />

DA PARTE DELLE FINANZIARIE<br />

• Il datore di lavoro non risulta obbligato a sottoscrivere alcun “certificato di<br />

stipendio” o “atto di benestare”;<br />

• Il “certificato dimostrativo di stipendio” è previsto a carico <strong>del</strong>la sola<br />

pubblica amministrazione (art. 57 regolamento di attuazione T.U.).<br />

PROCEDURE<br />

RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE<br />

DA PARTE DELLE FINANZIARIE<br />

• Contestualmente alla conclusione <strong>del</strong> rapporto la finanziaria comunicherà<br />

l’ammontare <strong>del</strong> debito residuo;<br />

• il datore di lavoro verserà il saldo corrispondente alla quota di retribuzione<br />

e somme connesse cedibili.


CESSIONE E LAVORATORI SUBORDINATI<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

ART. 52 T.U. Anche i collaboratori possono cedere il proprio compenso nei<br />

limiti <strong>del</strong> 1/5, a condizione che;<br />

- il rapporto di lavoro non sia di durata inferiore a dodici mesi;<br />

- il compenso pattuito abbia carattere certo e continuativo.<br />

Nb In ogni caso, la cessione non può comunque eccedere la scadenza <strong>del</strong><br />

contratto in essere <strong>del</strong> collaboratore.<br />

TRATTENUTE SINDACALI<br />

ART. 26 L. 300/1970<br />

Qualora un dipendente aderisca ad una O.S., il datore di lavoro risulta obbligato ad<br />

operare le trattenute sulla retribuzione solamente in caso di:<br />

– Previsione contrattuale determinata dal contratto di qualsiasi livello applicato in<br />

azienda;<br />

– <strong>Cessione</strong> <strong>del</strong> credito ove il datore di lavoro risulti debitore ceduto.<br />

La Cassazione Lavoro 2495/2008 Ha previsto il possibile rifiuto <strong>del</strong> datore di<br />

lavoro qualora l’adempimento risulti particolarmente gravoso, con onere <strong>del</strong>la<br />

prova e a suo carico (rischio condotta antisindacale).<br />

29


Percorso Formativo<br />

30<br />

RIEPILOGO


LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI<br />

a cura di Riccardo Girotto ∗<br />

FONTI<br />

Art. 1241 c.c.: «…Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i<br />

due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le<br />

norme degli articoli che seguono…»<br />

COMPENSAZIONI CREDITI<br />

COMPENSAZIONE TECNICA<br />

Quando i crediti contrattuali sono generati da obbligazioni di diversa<br />

natura.<br />

In questo caso opera il limite di <strong>compensazione</strong> <strong>del</strong> 1/5.<br />

∗ Consulente <strong>del</strong> Lavoro in Treviso<br />

31


Percorso Formativo<br />

32<br />

COMPENSAZIONI CREDITI<br />

COMPENSAZIONE ATECNICA<br />

Quando i crediti contrattuali sono generati dalla medesima obbligazione.<br />

In questo caso non risulta applicabile nessun limite alla <strong>compensazione</strong> (salvo<br />

limiti imposti dalla contrattazione collettiva).<br />

RISARCIMENTO DEL DANNO<br />

Procedure di recupero:<br />

1.Contrattuale se prevista;<br />

2.Disciplinare se provata o ammessa;<br />

3.Giudiziaria se il rapporto di lavoro è cessato.


LA PAROLA AI CONTRATTI<br />

CHECK LIST RISARCIMENTO DEL DANNO<br />

La <strong>compensazione</strong> dei<br />

crediti retributivi<br />

1. Affissione <strong>del</strong> codice disciplinare in azienda;<br />

2. Valutazione <strong>del</strong> fatto che ha generato il danno e riconducibilità <strong>del</strong>lo stesso alla<br />

colpevolezza <strong>del</strong> lavoratore (tramite testimonianze, prove, sentenze, ammissione<br />

di colpa ecc.);<br />

3. Inizio <strong>del</strong> procedimento disciplinare con relativa contestazione <strong>del</strong>l’addebito<br />

secondo le regole imposte dall’art. 7 <strong>del</strong>la L. 300/1970 e dal CCNL applicato in<br />

azienda;<br />

4. Audizione a difesa <strong>del</strong> dipendente entro 5gg dal ricevimento <strong>del</strong>la contestazione;<br />

5. Applicazione <strong>del</strong>la sanzione disciplinare tramite comunicazione scritta e successiva<br />

trattenuta operata sulla retribuzione netta <strong>del</strong> mese.<br />

33


34<br />

RETRIBUZIONE E LIMITI AL PIGNORAMENTO<br />

a cura di Marco Frisoni ∗<br />

• La peculiare valenza socio-economica <strong>del</strong>la retribuzione è consacrata, fra<br />

l'altro, all’interno <strong>del</strong> dettato costituzionale<br />

• In effetti, l’art. 36 <strong>del</strong>la Costituzione, ne evidenzia anche la finalità di<br />

garantire, secondo il c.d. principio di sufficienza, un’esistenza libera e<br />

dignitosa al lavoratore ed alla propria famiglia<br />

∗ Consulente <strong>del</strong> Lavoro in Como


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• Si tratta quindi di un principio, immediatamente precettivo, che appare<br />

teso a tutela l’esplicazione libera e dignitosa <strong>del</strong>la vita familiare <strong>del</strong><br />

lavoratore<br />

• Proprio in virtù <strong>del</strong>la peculiare funzione <strong>del</strong>la retribuzione, il legislatore<br />

ha posto particolare attenzione a fattispecie “esterne” che ne possano<br />

comportare la riduzione, quali <strong>pignoramento</strong>, sequestro, <strong>compensazione</strong><br />

e cessione di stipendio o salario<br />

35


Percorso Formativo<br />

36<br />

• La tecnica <strong>del</strong> legislatore ha addirittura previsto specifici limiti che<br />

impediscono al lavoratore di disporre, oltre una certa quota, <strong>del</strong>la propria<br />

retribuzione<br />

• In buona sostanza, il legislatore, per garantire l’esplicazione piena <strong>del</strong><br />

precetto costituzionale, ha individuato apposite forme tutelative non solo<br />

dirette a soddisfare il credito <strong>del</strong> lavoratore


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• Ed infatti, tale politica di favore normativo opera anche limitando il diritto<br />

dei creditori <strong>del</strong> lavoratore di trovare soddisfazione sulle retribuzioni<br />

corrisposte dal datore di lavoro<br />

• Le norme di riferimento sono di massima contenute nel codice di<br />

procedura civile e nel D.P.R. n. 180/1950<br />

37


Percorso Formativo<br />

38<br />

• Si deve rammentare con riguardo alla cessione/<strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>lo<br />

stipendio, l'art. 1, comma 137 <strong>del</strong>la Legge n. 311/2004, ha esteso la<br />

disciplina di cui al D.P.R. n. 180/1950 dai dipendenti pubblici a quelli<br />

privati<br />

• Relativamente al regolamento esecutivo, contenuto nel D.P.R. n.<br />

895/1950, al contrario, tale estensione non ha operato e,<br />

conseguentemente, si tratta di disciplina apparentemente applicabile al<br />

solo settore <strong>del</strong> pubblico impiego


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• Dall’analisi <strong>del</strong>le norme di procedura, si evince, per l’appunto, il<br />

trattamento di favore riconosciuto dal legislatore relativamente alla<br />

protezione <strong>del</strong>la retribuzione da aggressioni esterne<br />

• Come è note, la funzione <strong>del</strong> <strong>pignoramento</strong> ex artt. 491 e ss. c.p.c. è<br />

quella di garantire soddisfazione al creditore a fronte <strong>del</strong>l’inadempimento<br />

<strong>del</strong> soggetto debitore<br />

39


Percorso Formativo<br />

40<br />

• L’atto di <strong>pignoramento</strong> potrà quindi essere destinato, indifferentemente,<br />

nei riguardi dei beni mobili e/o immobili <strong>del</strong> debitore, ma anche verso<br />

crediti vantati dal soggetto debitore medesimo verso terzi<br />

• Si tratta, d’altro canto, <strong>del</strong>la cristallizzazione <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>la<br />

responsabilità patrimoniale <strong>del</strong> debitore, che discende dall’art. 2740 <strong>del</strong><br />

codice civile


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• Detta norma sancisce la responsabilità patrimoniale <strong>del</strong> debitore, che<br />

deve rispondere <strong>del</strong>l’adempimento alle obbligazioni assunte per mezzo di<br />

tutti i suoi beni presenti e futuri, fra i quali, senza dubbio alcuno, rientra<br />

la retribuzione<br />

• Sul piano meramente procedurale, il <strong>pignoramento</strong> è avviato dall’ufficiale<br />

giudiziario tramite l’ingiunzione al soggetto debitore<br />

• Tale ingiunzione obbliga il debitore ad astenersi dagli atti dispositivi che<br />

possano ledere la garanzia <strong>del</strong> creditore pignoratizio<br />

41


Percorso Formativo<br />

42<br />

• Successivamente, in caso di <strong>pignoramento</strong> su crediti <strong>del</strong> debitore verso<br />

terzi, viene effettuata una specifica notifica presso il terzo erogatore,<br />

soggetto, per l’appunto debitore nei riguardi <strong>del</strong>l’inadempiente<br />

• A mente <strong>del</strong>l’art. 547 c.p.c., dal giorno in cui gli è stato notificato l’atto, il<br />

terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli<br />

stessi obblighi che la legge impone alla figura <strong>del</strong> custode


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• Nell’alveo <strong>del</strong> rapporto di lavoro subordinato, il debitore nella procedura<br />

di <strong>pignoramento</strong> è il prestatore di lavoro, mentre il terzo erogatore è<br />

rappresentato dal datore di lavoro<br />

• E’ bene evidenziare che per il datore di lavoro – terzo erogatore non si<br />

manifesta, in realtà, alcun onere aggiuntivo rispetto al proprio debito<br />

verso il lavoratore<br />

• In effetti, si tratterà di una mera suddivisione di tale debito, che, nella<br />

fase di liquidazione e pagamento, sarà ripartito fra il creditore originario<br />

– lavoratore ed il creditore pignoratizio<br />

43


Percorso Formativo<br />

44<br />

• Pur tuttavia, occorre evidenziare che è riconosciuto il diritto <strong>del</strong> datore di<br />

lavoro di addebitare al lavoratore i costi derivanti dalle operazioni di<br />

calcolo, liquidazione e pagamento <strong>del</strong>le quote di retribuzione pignorate,<br />

purché oggettivamente dimostrabili e quantificabili<br />

• Appare preferibile informare preventivamente il lavoratore rispetto alle<br />

predette trattenute<br />

• Si rammenta altresì che il terzo erogatore – datore di lavoro, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’art. 547 c.p.c., è tenuto a rendere apposita dichiarazione, anche<br />

tramite procuratore ad hoc oppure avvocato difensore, nella quale<br />

specificare il credito vantato dal lavoratore


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• L’articolo 545 c.p.c. sancisce che le somme dovute a titolo di stipendio,<br />

di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,<br />

comprese quelle dovute a causa di licenziamento, incontrano limiti<br />

specifici in ordine alla relativa pignorabilità<br />

• In effetti, dette somme potranno essere pignorate, ma, per l’appunto, in<br />

considerazione <strong>del</strong>la funzione socio-economica <strong>del</strong>la retribuzione, nei<br />

limiti stringenti e secondo le procedure determinate dal legislatore<br />

45


Percorso Formativo<br />

46<br />

• Quanto ai crediti alimentari, gli stessi consentiranno il <strong>pignoramento</strong><br />

<strong>del</strong>la retribuzione purché ciò avvenga nella misura stabilita dal giudice,<br />

che dovrà quindi bilanciare opportunamente gli interessi contrapposti<br />

• Relativamente ad altri crediti, il limite è fissato nella misura di un <strong>quinto</strong><br />

<strong>del</strong>la retribuzione


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• Qualora concorrano più crediti o più azioni esecutive, il <strong>pignoramento</strong><br />

non può eccedere, in ogni caso, la metà <strong>del</strong>la retribuzione<br />

• Giova rammentare che si tratta di parametri che non riguardano di per<br />

sé solo la retribuzione in senso stretto, ma anche qualsiasi retribuzione<br />

dovuta dal datore di lavoro<br />

47


Percorso Formativo<br />

48<br />

• Vi rientrano quindi anche le indennità di fine rapporto, ivi compresa<br />

l’indennità sostitutiva <strong>del</strong> preavviso e le indennità per il licenziamento<br />

ingiustificato, sempre nei limiti sopra richiamati<br />

• Relativamente al trattamento di fine rapporto, l’avvenuto <strong>pignoramento</strong><br />

limiterà per il lavoratore la possibilità di ottenere anticipazioni


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• In effetti, si tratterebbe di un depauperamento <strong>del</strong>le garanzie <strong>del</strong><br />

creditore pignoratizio, ivi per cui occorrerà acquisire il consenso e<br />

l’avvallo <strong>del</strong>lo stesso<br />

• Rimangono escluse dal <strong>pignoramento</strong> le somme ed i valori di natura non<br />

retributiva ma risarcitoria<br />

49


Percorso Formativo<br />

50<br />

• Resta inteso che il <strong>pignoramento</strong> in analisi riguarda solo somme non<br />

ancora corrisposte dal datore di lavoro, mentre se il pagamento è già<br />

stato effettuato la pignorabilità presso terzi è esclusa<br />

• Paradossalmente, secondo la giurisprudenza, quando la retribuzione è<br />

già versata sul conto corrente bancario <strong>del</strong> lavoratore, il <strong>pignoramento</strong><br />

potrà operare senza limiti


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• La normativa <strong>del</strong> codice di procedura civile va integrata con le disposizioni<br />

<strong>del</strong> D.P.R. n. 180/1950, con precipuo riferimento ai limiti di <strong>pignoramento</strong><br />

ed al concorso tra pignoramenti<br />

• Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che<br />

tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli<br />

altri enti, aziende ed imprese, sono soggetti a sequestro ed a <strong>pignoramento</strong> nei seguenti<br />

limiti:<br />

• 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti<br />

dovuti per legge;<br />

• 2) fino alla concorrenza di un <strong>quinto</strong> valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato<br />

e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto<br />

d'impiego o di lavoro;<br />

• 3) fino alla concorrenza di un <strong>quinto</strong> valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo<br />

Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o<br />

salariato.<br />

• Il sequestro ed il <strong>pignoramento</strong>, per il simultaneo concorso <strong>del</strong>le cause indicate ai numeri 2,<br />

3, non possono colpire una quota maggiore <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> sopra indicato, e, quando<br />

concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota<br />

maggiore <strong>del</strong>la metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni previste nel caso<br />

di concorso anche di vincoli per cessioni e <strong>del</strong>egazioni.<br />

51


Percorso Formativo<br />

52<br />

• Secondo l’art. 42 <strong>del</strong> D.P.R. n. 180/1950:<br />

• Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per<br />

oggetto l'importo <strong>del</strong> prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o<br />

salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.<br />

• Sono nulle <strong>del</strong> pari le procure e le <strong>del</strong>egazioni a riscuotere in qualsiasi forma<br />

rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione <strong>del</strong>l'importo <strong>del</strong> mutuo.<br />

• Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti<br />

dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni <strong>del</strong>le quote di stipendio o<br />

di salario cedute.<br />

• Il D.L. n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali, convertito con modifiche<br />

nella Legge n. 44/2012, ha previsto nuovi limiti in tema di<br />

<strong>pignoramento</strong> presso terzi, in particolare per il <strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>lo<br />

stipendio e <strong>pignoramento</strong> pensione


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• In particolare, la disposizione in ha aggiunto nuovi limiti, nel D.P.R. n.<br />

602/1973, in materia di <strong>pignoramento</strong> presso terzi disposti dall’agente<br />

<strong>del</strong>la riscossione<br />

• Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre<br />

indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle<br />

dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente<br />

<strong>del</strong>la riscossione:<br />

• a) in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro;<br />

• b) in misura pari ad un settimo per importi da 2.500 a 5000 euro<br />

53


Percorso Formativo<br />

54<br />

• Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, comma 4, <strong>del</strong> codice di<br />

procedura civile, (un <strong>quinto</strong>) se le somme dovute a titolo di stipendio, di<br />

salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,<br />

comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i<br />

cinquemila euro<br />

• Il <strong>pignoramento</strong> presso terzi nell’ambito <strong>del</strong> rapporto di lavoro comporta<br />

ulteriori obblighi fra i soggetti coinvolti, con precipuo riferimento al<br />

datore di lavoro – terzo erogato


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• Ed invero, per previsioni <strong>del</strong>l’art. 21, comma 15, <strong>del</strong>la Legge n.<br />

449/1997, è stato introdotto l’obbligo per il terzo erogatore di operare<br />

una ritenuta a titolo d’acconto <strong>del</strong> venti percento sulle somme versate al<br />

creditore pignoratizio<br />

• La normativa è rimasta di fatto inattuata, sino a quando sono<br />

intervenute le modifiche apportate dalla Legge n. 102/2009 e, per la<br />

parte applicativa, il provvedimento <strong>del</strong> Direttore <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le<br />

Entrate n. 34755/2010 <strong>del</strong> 3 Marzo 2010 e, successivamente, la circolare<br />

<strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate n. 8/E <strong>del</strong> 3 Marzo 2011<br />

55


Percorso Formativo<br />

56<br />

• In particolare, tale disciplina si applica in presenza di specifici requisiti<br />

riguardanti il terzo erogatore e la natura <strong>del</strong> credito vantato dal creditore<br />

pignoratizio<br />

• In particolare, la prima condizione perché operi la normativa in esame è<br />

costituita dal fatto che il terzo erogatore – datore di lavoro rivesto lo<br />

status di sostituto d’imposta


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• Il secondo presupposto di operatività si radica invece sul fatto che il<br />

credito sia concernente a somme soggette di per sé alla ritenuta alla<br />

fonte<br />

• Si tratta di requisiti che devono obbligatoriamente coesistere per<br />

l’applicabilità <strong>del</strong>l’obbligo di ritenuta alla fonte per le somme liquidate a<br />

seguito di procedure di <strong>pignoramento</strong> preso terzi<br />

57


Percorso Formativo<br />

58<br />

• Trattasi, per l’appunto, di trattenuta a titolo d’acconto, ivi per cui, come<br />

è ovvio, la tassazione definitiva avverrà in capo al creditore pignoratizio<br />

• In caso di somme soggette a tassazione separata, sarà l’Agenzia <strong>del</strong>le<br />

Entrate ad effettuare il riconteggio di quanto eventualmente ancora<br />

dovuto<br />

• Non solo; il creditore deve essere soggetto ad Irpef e non ad Ires,<br />

restando inteso che, in quest’ultimo caso, rimarrà l’obbligo, per il terzo<br />

erogatore, di indicare, nella dichiarazione annuale <strong>del</strong> sostituto d’imposta<br />

(mo<strong>del</strong>lo 770) i dati <strong>del</strong> percettore e gli ammontari <strong>del</strong>le somme<br />

corrisposte


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• Il terzo erogatore non è obbligato in alcun modo ad indagare sulla<br />

natura <strong>del</strong> credito vantato dal soggetto pignoratizio, tuttavia,<br />

nell’incertezza che ne deriva, si dovrà effettuare in ogni caso la<br />

trattenuta in qualità di sostituto d’imposta, nell’attesa di specificazioni da<br />

parte <strong>del</strong> creditore stesso<br />

• Ovviamente la ritenuta andrà effettuata solo su crediti a rilevanza<br />

reddituale, ivi compresi gli interessi moratori o dilatori quando vi siano,<br />

per l’appunto, crediti di diversa natura<br />

59


Percorso Formativo<br />

60<br />

• Il terzo erogatore opererà quindi la ritenuta e procederà al versamento<br />

nei termini di legge, utilizzando il codice tributo apposito (1049)<br />

• Il terzo erogatore comunicherà al debitore l’ammontare <strong>del</strong>le somme<br />

erogate al creditore pignoratizio e <strong>del</strong>le ritenute effettuate


Retribuzione e limiti<br />

al <strong>pignoramento</strong><br />

• Il terzo erogatore certificherà al creditore pignoratizio l’ammontare <strong>del</strong>le<br />

somme erogate e <strong>del</strong>le ritenute effettuate nei termini e con le modalità<br />

di legge<br />

• Il terzo erogatore indicherà nel mo<strong>del</strong>lo 770 i dati relativi al debitore ed<br />

al creditore pignoratizio e le somme erogate, oltre alle ritenute effettuate<br />

• Tale adempimento andrà posto in essere anche qualora non siano state<br />

operate ritenute<br />

61


Percorso Formativo<br />

62<br />

• Il prelievo fiscale in parola non trova applicazione con riguardo alle<br />

procedure esecutive promosse dall’agente <strong>del</strong>la riscossione per il<br />

recupero dei crediti


PIGNORAMENTO, CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E<br />

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DEI LAVORATORI DEL SETTORE<br />

PRIVATO<br />

Articolo tratto da “Il Giurista <strong>del</strong> Lavoro” novembre 2012<br />

a cura di Franco Balbi e Maria Lughezzani ∗<br />

Come è noto, in questo particolare momento storico gli istituti giuridici <strong>del</strong> <strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>lo<br />

stipendio, <strong>del</strong>la cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>la retribuzione e <strong>del</strong>la <strong>del</strong>egazione di pagamento stanno<br />

attraversando una fase di particolare riviviscenza, che appare legata a doppio filo alla crisi economica<br />

degli ultimi anni. L’intento <strong>del</strong> presente contributo è allora quello di fornire agli interpreti un riepilogo<br />

dei tratti essenziali <strong>del</strong>le suddette tipologie negoziali, dando conto <strong>del</strong>le modifiche normative<br />

succedutesi nel tempo, nel tentativo di contemperare i principi di sufficienza e dignità <strong>del</strong>la<br />

retribuzione con le esigenze di tutela dei creditori insoddisfatti e di stimolo <strong>del</strong> credito al consumo.<br />

La pignorabilità parziale <strong>del</strong>lo stipendio e <strong>del</strong>le altre indennità relative al rapporto<br />

di lavoro privato<br />

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto a più riprese in tema di <strong>pignoramento</strong> e cessione <strong>del</strong><br />

<strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio, nel chiaro intento di <strong>del</strong>ineare un rinnovato equilibrio tra i principi generali posti<br />

a salvaguardia <strong>del</strong>la retribuzione e le esigenze, entrambe ritenute giuridicamente rilevanti, di tutela dei<br />

creditori insoddisfatti e di stimolo <strong>del</strong> credito al consumo. Come è noto, la retribuzione è diretta-mente<br />

salvaguardata nel nostro ordinamento dal dettato costituzionale; il primo comma <strong>del</strong>l’art.36 prevede<br />

infatti che:<br />

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità <strong>del</strong> suo lavoro e<br />

in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.<br />

Nelle more <strong>del</strong>l’allargamento <strong>del</strong> raggio di efficacia <strong>del</strong> DPR n.180/50 ai dipendenti di aziende private,<br />

una <strong>del</strong>le conseguenze più visibili di tale principio era rappresentato dai co.3, 4 e 5 <strong>del</strong>l’art.545 c.p.c.<br />

in tema di <strong>pignoramento</strong> presso terzi. Assodato che, in conformità alla disciplina contenuta negli<br />

artt.491 e ss. c.p.c., il <strong>pignoramento</strong> costituisce il primo e obbligato passo <strong>del</strong>l’esecuzione forzata,<br />

trattandosi di un atto complesso con cui il creditore stabilisce un primo contatto con il debitore<br />

esecutato ed il suo patrimonio, concretizzando su beni o crediti determinati la responsabilità<br />

patrimoniale di ordine generale gravante sul debitore, le norme sopra menzionate cingevano di limiti il<br />

potere <strong>del</strong> creditore insoddisfatto di rivalersi sui beni (mobili e immobili) e sui crediti <strong>del</strong> debitore<br />

inadempiente.<br />

Con riferimento al caso specifico <strong>del</strong> <strong>pignoramento</strong> presso terzi, stante il principio generale <strong>del</strong>la piena<br />

pignorabilità dei crediti, l’art.545 c.p.c. si faceva dunque carico di individuare in modo tassativo i limiti<br />

di pignorabilità dei crediti rientranti nell’orbita operativa <strong>del</strong>l’espropriazione presso terzi: accanto ai<br />

c.d. crediti assolutamente impignorabili elencati nei primi due commi <strong>del</strong>la disposizione suindicata, la<br />

∗ Avvocati in Verona - Studio legale Balbi Livatino & Associati<br />

63


Percorso Formativo<br />

norma stabiliva al terzo comma che la natura alimentare <strong>del</strong> credito azionato avrebbe consentito al<br />

creditore di pignorare nella misura autorizzata dal presidente <strong>del</strong> tribunale o da un giudice da lui<br />

<strong>del</strong>egato anche “le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative<br />

al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento”. Mentre nei<br />

commi successivi ad essere chiarito era che i crediti retributivi dei dipendenti privati possono essere<br />

pignorati per crediti di qualsiasi natura sino alla concorrenza di un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong> loro ammontare e che,<br />

nel caso di simultaneo concorso <strong>del</strong>la causa alimentare con quelle di altra natura, i crediti retributivi<br />

non sono comunque pignorabili in misura superiore alla metà <strong>del</strong> loro complessivo ammontare.<br />

Con l’accennato allargamento <strong>del</strong> novero dei beneficiari soggettivi <strong>del</strong> sistema di regole custodite nel<br />

DPR n.180/50 rubricato “Testo Unico <strong>del</strong>le leggi concernenti il sequestro, il <strong>pignoramento</strong> e la cessione<br />

degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni” anche ai dipendenti<br />

privati 1 , le regole in materia sono da rinvenire, almeno in parte, nell’art.2 <strong>del</strong> citato testo regolativo.<br />

Nello specifico, la norma in questione afferma l’assoggettabilità a <strong>pignoramento</strong> o sequestro <strong>del</strong>la<br />

retribuzione sino a un terzo al netto di ritenute per cause di alimenti dovuti per legge; sino alla<br />

concorrenza di un <strong>quinto</strong> valutato al netto di ritenute per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti,<br />

aziende e imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro;<br />

analogamente, sino alla concorrenza di un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>la retribuzione netta per tributi dovuti allo Stato,<br />

alle province e ai comuni facenti carico sin dall’origine all’impiegato o al salariato. Il legislatore ha<br />

avuto inoltre cura di precisare che il sequestro o <strong>pignoramento</strong> per simultaneo concorso <strong>del</strong>le cause<br />

indicate ai numeri 2) e 3) <strong>del</strong>la legge non possono incidere su una quota <strong>del</strong>la retribuzione superiore<br />

al <strong>quinto</strong>, mentre nel caso di concorso con la causa indicata sub 1) essi non potranno colpire una<br />

quota <strong>del</strong>la retribuzione maggiore <strong>del</strong>la metà. I medesimi principi appena richiamati in relazione alla<br />

limitata pignorabilità <strong>del</strong>la retribuzione stanno alla base, come vedremo, <strong>del</strong>la disciplina in tema di<br />

cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio 2 .<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

Come accennato poc’anzi, alla stregua di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel DPR<br />

n.180/50, le regole in tema di cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio al rapporto di lavoro sono state per<br />

lungo tempo limitate al settore pubblico. Di conseguenza, almeno sino alle modifiche regolative di cui<br />

ci si accinge a dare conto, con riferimento ai rapporti di impiego privato vigeva il principio <strong>del</strong>la libera<br />

cedibilità dei crediti sancito dall’art.1260 c.c., non dubitandosi affatto <strong>del</strong>l’ammissibilità <strong>del</strong>la cessione<br />

dei crediti retributivi maturati dai lavoratori in corso di rapporto 3 . Solo con la legge Finanziaria per il<br />

2005, e precisamente con l’art.1, co.137, <strong>del</strong>la L. n.311/04, la disciplina regolativa dettata dal DPR<br />

1 Si noti, tuttavia, che analoga estensione non è stata prevista con riferimento al regolamento di esecuzione di cui al DPR<br />

n.895/50 che, pertanto, è da considerarsi inapplicabile ai dipendenti di aziende private.<br />

2 Merita una trattazione a parte la disciplina <strong>del</strong> <strong>pignoramento</strong> e <strong>del</strong>la cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>la pensione. Per alcuni rilievi<br />

introduttivi si veda: Procopio, Pignorabilità e sequestrabilità <strong>del</strong>le polizze vita e <strong>del</strong>le posizioni previdenziali complementari, in<br />

Dir. economia assicur., 2010, 2, p.319 ss.; Rocchini, Nota a Corte Costituzionale, 26/06/2009, n. 183, Ancora sulla pignorabilità<br />

<strong>del</strong>le pensioni erogate dagli enti previdenziali privatizzati, in Giur. cost., 2009, 3, p. 2033 ss. Si veda, inoltre, il messaggio Inps<br />

<strong>del</strong> 6 aprile 2007, n.9086.<br />

3 Come spiegato da un giudice di merito, la disciplina civilistica in tema di cessione impone(va) in buona sostanza che: “il datore<br />

di lavoro ceduto, cui sia stata notificata la cessione <strong>del</strong> credito per Tfr, operata dal dipendente a favore di una finanziaria fino a<br />

concorrenza <strong>del</strong> credito residuo, e` tenuto a pagare alla finanziaria questa somma, senza il limite <strong>del</strong> <strong>quinto</strong>, limite in questa<br />

fattispecie non operante” (Pretura di Torino, 3 gennaio 1995, in Giurisprudenza piemontese, 1995, p.433).<br />

64


Pignoramento, cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio e<br />

<strong>del</strong>egazione di pagamento dei lavoratori <strong>del</strong> settore privato<br />

n.180/50, e in particolare l’insieme di disposizioni volte a cingere di limitazioni le chances di cessione<br />

degli emolumenti retributivi a terzi estranei al rapporto di lavoro, sono state estese con decorrenza dal<br />

1° gennaio 2005 anche ai dipendenti di aziende private a patto che essi fossero, però, titolari di un<br />

contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-minato.<br />

Considerato che, come spesso accade, le modalità con cui era stato operato l’allargamento <strong>del</strong> novero<br />

di destinatari <strong>del</strong>la disciplina in questione non avevano contemplato un adeguamento degli articoli di<br />

legge contenuti nel titolo terzo <strong>del</strong> Testo Unico alle peculiarità proprie <strong>del</strong> settore privato, si è reso ben<br />

presto necessario un ulteriore intervento legislativo volto ad armonizzare le norme contenute nel DPR<br />

n.180/50 con la disciplina dei rapporti di impiego privati. Ciò è avvenuto, in ispecie, con l’art.13 bis <strong>del</strong><br />

D.L. n.35 <strong>del</strong> 14 marzo 2005, successivamente convertito con modificazioni dalla L. n.80/05, che ha<br />

modificato gli artt.1, 52 e 55 <strong>del</strong> Testo Unico. Nello specifico, per mezzo di siffatto intervento<br />

regolativo:<br />

è stato espunto dalla disciplina <strong>del</strong>la cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio dei dipendenti di aziende<br />

private il requisito <strong>del</strong> minimo di anzianità di servizio richiesto ai dipendenti pubblici (cinque o dieci<br />

anni, a seconda <strong>del</strong>la durata <strong>del</strong> prestito contratto dal lavoratore);<br />

è stato previsto un limite massimo <strong>del</strong>la cessione di durata decennale;<br />

è stata allargata la pletora dei soggetti legittimati a fare ricorso alla cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> sino a<br />

ricomprendere i c.d. lavoratori parasubordinati menzionati dall’art.409, n.3), c.p.c. e i pensionati;<br />

infine, è stata sancita la possibilità per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo<br />

determinato di cedere l’intero trattamento di fine rapporto.<br />

Da ultimo, la legge Finanziaria per il 2006 ha esteso anche ai lavoratori a tempo indeterminato la<br />

previsione <strong>del</strong>la cedibilità <strong>del</strong>l’intero Tfr e ha stabilito, altresì, che le cessioni acquisiscano efficacia a<br />

partire dal momento <strong>del</strong>la notifica al debitore ceduto.<br />

Tratti essenziali <strong>del</strong>la normativa sulla cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

La trama regolativa ordita dal legislatore in tema di cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> nel settore privato prevede<br />

uno schema generale di cessione <strong>del</strong> credito destinato ad operare tra lavoratore-cedente ed ente<br />

erogatore-cessionario attraverso il versamento al secondo, direttamente da parte <strong>del</strong> datore di lavoro,<br />

di un importo non superiore alla somma <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio mensile moltiplicato per il numero<br />

di mesi e/o di anni di durata <strong>del</strong> contratto di finanziamento, dedotti l’interesse computato<br />

anticipatamente, un insieme di commissioni e provvigioni nonché il valore <strong>del</strong> premio per<br />

l’assicurazione obbligatoria contro il rischio morte e perdita d’impiego.<br />

La finalità <strong>del</strong>la normativa è chiara: contemperare l’interesse <strong>del</strong> creditore al recupero <strong>del</strong> proprio<br />

credito con quello <strong>del</strong> lavoratore a non vedere vanificata la funzione sociale <strong>del</strong> proprio credito<br />

retributivo. Di conseguenza, la disponibilità in capo al lavoratore di disporre parte <strong>del</strong>la retribuzione<br />

per l’assolvimento di prestiti è pur sempre parziale, risultando soggetta ai limiti inderogabili stabiliti dal<br />

dettato normativo ivi richiamato al fine di non pregiudicare “la soddisfazione dei più elementari bisogni<br />

<strong>del</strong>la vita <strong>del</strong> debitore assoggettato ad esecuzione e <strong>del</strong>le altre persone che sono a suo carico” 4 .<br />

4 Si veda sul punto, ex plurimis, Cass. n.9630/03.<br />

65


Percorso Formativo<br />

Adempimenti sul versante formale<br />

In linea generale, ai sensi <strong>del</strong>l’art.1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti <strong>del</strong> debitore ceduto<br />

quando questi l’ha accettata o gli è stata notificata. Nello specifico, alla stregua di quanto previsto<br />

dall’art.1, co.6, DPR n.180/50, le cessioni degli stipendi, dei salari e <strong>del</strong>le pensioni hanno effetto dal<br />

momento <strong>del</strong>la loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, notifica che per inciso potrà avvenire in<br />

forma libera, purché con atto avente data certa. Viceversa, prima <strong>del</strong>l’avvenuta notifica <strong>del</strong>la cessione<br />

<strong>del</strong> <strong>quinto</strong> il datore di lavoro non è gravato da alcun obbligo nei confronti <strong>del</strong> soggetto autorizzato a<br />

concedere prestiti 5 . In particolare, egli non sarà tenuto a fornire alla società finanziaria interessata<br />

alcun dato relativo al rapporto di lavoro in atto (c.d. certificato di stipendio) né a sottoscrivere nessun<br />

altro documento che eventualmente gli dovesse essere sottoposto dalla stessa. Una volta notificato il<br />

contratto di cessione, l’art.57 <strong>del</strong> DPR n.895/50, di attuazione <strong>del</strong> DPR n.180/50, configura in capo al<br />

datore di lavoro pubblico un obbligo di esibizione <strong>del</strong> certificato di stipendio all’ente mutuante.<br />

Considerato che le modifiche apportate al T.U. non hanno inciso sulla portata soggettiva <strong>del</strong> regolamento<br />

6 , con riferimento all’area dei rapporti di impiego privati appare preferibile ritenere che, allo<br />

stato, gli unici obblighi gravanti sul datore di lavoro all’indomani <strong>del</strong>l’intervenuta notifica <strong>del</strong> contratto<br />

di finanziamento siano quelli di:<br />

operare la trattenuta <strong>del</strong>la quota di stipendio;<br />

effettuare il relativo versamento entro il termine prescritto dalla legge;<br />

comunicare le vicende inerenti al rapporto di lavoro potenzialmente influenti sulla regolarità dei<br />

suesposti adempimenti.<br />

Appare pertanto sconsigliabile la sottoscrizione tanto dei certificati di stipendio con la quale la<br />

finanziaria acquisisce informazioni in ordine alla consistenza <strong>del</strong>la retribuzione <strong>del</strong> lavoratore<br />

interessato dalla cessione che dei c.d. atti di benestare.<br />

Adempimenti sul versante sostanziale<br />

Da un punto di vista sostanziale, una volta perfezionata la notifica <strong>del</strong> contratto di finanziamento, il<br />

datore di lavoro è tenuto ad effettuare i seguenti adempimenti:<br />

operare la trattenuta prevista nel contratto di finanziamento, calcolandola sulla retribuzione netta<br />

<strong>del</strong> lavoratore entro il limite <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>la stessa, ai sensi di quanto previsto dall’art.5 <strong>del</strong> DPR<br />

n.180/50. È dibattuto se il calcolo <strong>del</strong>le quote da trattenere debba tenere conto <strong>del</strong>le eventuali<br />

oscillazioni retributive (c.d. trattenuta mobile) ovvero sia impermeabile alle variazioni <strong>del</strong>la<br />

retribuzione, essendo di guisa destinata a rimanere immutata sino alla totale estinzione <strong>del</strong><br />

credito 7 ;<br />

versare al terzo le somme trattenute entro il mese successivo a quello di riferimento, così come<br />

chiarito dall’art.29 <strong>del</strong> T.U., e comunicargli altresì tempestivamente tutti gli eventi modificativi <strong>del</strong><br />

5 Ai sensi degli artt.53 e 15 <strong>del</strong> T.U. i soggetti abilitati a concedere i prestiti sono: l’Istituto nazionale <strong>del</strong>le assicurazioni; le<br />

società di assicurazione legalmente esercenti; gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome<br />

collettivo e in accomandita semplice; le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.<br />

6 V. infra nota 42.<br />

7 È stato peraltro notato come a sostegno <strong>del</strong>la tesi <strong>del</strong>la natura fissa <strong>del</strong>la trattenuta deponga il tenore letterale <strong>del</strong>l’art.35 <strong>del</strong><br />

T.U., che impone il ricalcolo <strong>del</strong>le quote da cedere solamente nel caso in cui lo stipendio subisca una riduzione superiore a un<br />

terzo <strong>del</strong> proprio valore netto. Solo in questo caso, la trattenuta non potrà eccedere la natura di un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>la nuova<br />

retribuzione.<br />

66


Pignoramento, cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio e<br />

<strong>del</strong>egazione di pagamento dei lavoratori <strong>del</strong> settore privato<br />

rapporto di lavoro che frattanto dovessero essersi verificati (nello specifico: riduzione <strong>del</strong>la<br />

retribuzione, sospensione e/o cessazione <strong>del</strong> rapporto);<br />

astenersi dall’effettuare ogni ulteriore trattenuta eccedente i limiti sopra indicati sino all’estinzione<br />

<strong>del</strong>la cessione.<br />

Si noti che, secondo l’orientamento prevalente, il datore di lavoro è legittimato ad addebitare al<br />

lavoratore i costi sostenuti per dare esecuzione alla cessione, meglio se comunicandolo<br />

preventivamente allo stesso ovvero regolamentando a monte la materia con previsioni di portata<br />

generale inserite nel regolamento aziendale.<br />

Durata dei prestiti<br />

Per quanto riguarda la durata dei prestiti da estinguere mediante la cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo<br />

stipendio, accanto al limite decennale previsto dall’art.52, co.1, <strong>del</strong> Testo Unico per i contratti a tempo<br />

indeterminato e a quello coincidente con la durata residua <strong>del</strong> contratto menzionato nel comma<br />

successivo operante con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato, si rinvengono nelle<br />

pieghe <strong>del</strong> dettato normativo in esame due ulteriori limiti:<br />

1. per un verso, se al dipendente mancano meno di dieci anni per conseguire il diritto al trattamento<br />

di quiescenza, il medesimo non potrà “contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote<br />

mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento <strong>del</strong> diritto al collocamento a riposo” 8 ;<br />

2. nondimeno, ai sensi <strong>del</strong>l’art.24 <strong>del</strong> DPR n.180/50, non possono ottenere prestiti, tra gli altri, coloro<br />

che non siano in attività di servizio ovvero versino in un’ipotesi di sospensione - anche volontaria,<br />

ad esempio a seguito <strong>del</strong>l’accoglimento di una richiesta di aspettativa non retribuita - <strong>del</strong> rapporto<br />

di lavoro.<br />

Concorso di cessioni<br />

Quanto, poi, alla possibilità che sulla stessa retribuzione gravino più cessioni è evidente che la più<br />

volte richiamata finalità “sociale” <strong>del</strong>la retribuzione sancita dall’art.36 Cost. imporrebbe, almeno in<br />

linea di principio, che su di essa non gravino più cessioni contemporaneamente, così da non privarla<br />

<strong>del</strong>la funzione di garante di un’esistenza libera e dignitosa richiamata dalla carta costituzio-nale.<br />

Conformemente a detto principio, l’art.38 <strong>del</strong> T.U. prevede che il dipendente possa estinguere<br />

anticipatamente il debito residuo versando l’intera somma dovuta, ma ciò a patto che siano trascorsi<br />

due anni dall’inizio <strong>del</strong>la cessione stipulata per cinque anni o, in alternativa, quattro anni nel caso <strong>del</strong>la<br />

cessione stipulata per dieci anni.<br />

Da parte sua l’art.39 <strong>del</strong> DPR, al fine di evitare una moltiplicazione <strong>del</strong>le cessioni, vieta al lavoratore<br />

“di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio <strong>del</strong>la cessione<br />

stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio <strong>del</strong>la cessione stipulata per un decennio,<br />

salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata <strong>del</strong>la precedente cessione, nel qual caso può<br />

esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione”.<br />

8 Artt.23 e 55 T.U..<br />

67


Percorso Formativo<br />

Due sono le eccezioni a detta previsione previste in seno allo stesso art.39:<br />

1. in primis, il co.2 <strong>del</strong>la norma stabilisce che “qualora la precedente cessione non sia estinta, può<br />

esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo<br />

stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23 ed a<br />

condizione che il ricavato <strong>del</strong>la nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla<br />

estinzione <strong>del</strong>la cessione in corso)” e ciò poiché “al primo cessionario è dovuta la restituzione <strong>del</strong>la<br />

somma capitale non ancora rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel<br />

quale si effettua la restituzione, nonostante qualsiasi patto contrario” (art.40, co.1);<br />

2. per altro verso, il comma successivo prevede che “anche prima che siano trascorsi due anni<br />

dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando<br />

questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione”.<br />

Tali commi stabiliscono, in altre parole, che, trascorsi rispettivamente due e quattro anni senza che la<br />

precedente cessione sia stata estinta, il lavoratore possa stipulare una nuova cessione nei limiti e con<br />

le modalità previste nelle norme richiamate in seno al dettato normativo, a patto però che la nuova<br />

cessione sia finalizzata all’estinzione di quella in corso. Di conseguenza, nel caso in cui al datore di<br />

lavoro venga notificato un secondo atto di cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> avente ad oggetto lo stesso credito<br />

retributivo, egli dovrà limitarsi a comunicare alla seconda società finanziaria la sussistenza di una<br />

cessione precedente, astenendosi al contempo dall'effettuare la trattenuta prevista in seno al secondo<br />

contratto di finanziamento fino all’estin-zione <strong>del</strong> debito precedente.<br />

Concorso tra cessioni e pignoramenti<br />

La legge disciplina compiutamente anche le ipotesi di cumulo tra cessione e <strong>pignoramento</strong>. L’art.42<br />

<strong>del</strong> Testo Unico afferma la nullità dei pignoramenti, <strong>del</strong>le cessioni e dei sequestri che abbiano per<br />

oggetto l’importo <strong>del</strong> prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di<br />

quote di stipendio o salario. Gli atti in questione dovranno pertanto concentrarsi sulla quota residua di<br />

stipendio netto con le limitazioni previste dall’art.68 <strong>del</strong> DPR n.180/50.<br />

Allorquando preesistano sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> di<br />

cui al primo comma <strong>del</strong>l'art.5, non potrà che essere limitata alla differenza tra i due quinti <strong>del</strong>lo<br />

stipendio o salario, valutati al netto <strong>del</strong>le ritenute, e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.<br />

Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano invece luogo dopo una cessione perfezionata e<br />

debitamente notificata non si potrà sequestrare o pignorare null’altro che la differenza fra la metà<br />

<strong>del</strong>lo stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui<br />

all'art.2 <strong>del</strong> Testo Unico.<br />

Eventi sospensivi o risolutivi <strong>del</strong> rapporto di lavoro<br />

Come visto sopra, in tutte le ipotesi di cessazione <strong>del</strong> rapporto, sospensione o riduzione <strong>del</strong>la<br />

retribuzione superiore al terzo inerente il rapporto di lavoro su cui grava la cessione, l'azienda deve<br />

darne comunicazione alla società finanziaria (art.35, DPR n.180/50): negli ultimi due casi, al fine di<br />

permettere alla stessa di ricalcolare la trattenuta nella misura <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> sulla base <strong>del</strong>lo stipendio<br />

netto ridotto, salvaguardando di tal guisa la funzione sociale che abbiamo detto essere espressamente<br />

riconosciuta alla retribuzione.<br />

68


Pignoramento, cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio e<br />

<strong>del</strong>egazione di pagamento dei lavoratori <strong>del</strong> settore privato<br />

Nel caso di cessazione <strong>del</strong> rapporto per pensionamento è opportuno che l'azienda informi l'ente<br />

previdenziale erogatore <strong>del</strong> trattamento pensionistico <strong>del</strong>la cessione gravante sulla retribuzione <strong>del</strong><br />

titolare <strong>del</strong> rapporto di lavoro cessato, comunicandogli i dati necessari per predisporre la trattenuta<br />

sulle quote di pensione.<br />

Nel caso di risoluzione <strong>del</strong> rapporto di lavoro per passaggio alle dipendenze di altro datore di lavoro è<br />

previsto di norma che, qualora quanto versato a titolo di Tfr non fosse sufficiente ad estinguere il<br />

finanziamento, per la parte ancora residuante, la cessione possa proseguire sullo stipendio erogato dal<br />

nuovo datore di lavoro, con il consenso di quest'ultimo.<br />

In caso di risoluzione <strong>del</strong> rapporto di lavoro non dovuta al pensionamento, la Società finanziaria potrà<br />

legittimamente pretendere la cessione di quanto ancora dovuto per il saldo <strong>del</strong> debito contratto nei<br />

limiti <strong>del</strong> Tfr. Ciò potrebbe finanche comportare la cessione <strong>del</strong>l’intera quota di Tfr accantonata in<br />

azienda in entrambi i casi di rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato atteso che,<br />

rispondendo ai dubbi ingenerati dalla L. n.80/05, la legge Finanziaria per il 2006 ha chiarito la piena<br />

cedibilità e/o pignorabilità <strong>del</strong> Tfr.<br />

Maggiori criticità sorgono in relazione all’ipotesi in cui il dipendente abbia deciso di destinare parte <strong>del</strong><br />

Tfr a una forma di previdenza complementare e all’esito <strong>del</strong> rapporto il debito con la finanziaria non<br />

sia ancora stato estinto. Rinviando ad altra sede per gli opportuni ed esaustivi approfondimenti 9 ci si<br />

limita a rilevare come il contemperamento tra la pretesa di ottenere una maggiore solvibilità da<br />

riconoscere al creditore insoddisfatto e il diritto all’incremento <strong>del</strong>la prestazione pensionistica<br />

riconosciuto al lavoratore imponga al creditore di procedere in conformità ai principi di correttezza e<br />

buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., rivalendosi in prima battuta sul Tfr accantonato in<br />

azienda. È comunque buona norma che il lavoratore che abbia in corso una cessione e decida in<br />

seguito di destinare il Tfr a un fondo di previdenza comple-mentare ponderi gli effetti che tale<br />

decisione può avere sui rapporti con la finanziaria.<br />

D’altro canto, nel caso di risoluzione <strong>del</strong> rapporto di lavoro per passaggio alle dipendenze di altro<br />

datore di lavoro è previsto di norma che, qualora quanto versato a titolo di Tfr non fosse sufficiente ad<br />

estinguere il finanziamento, per la parte ancora residuante, la cessione possa proseguire sullo<br />

stipendio erogato dal nuovo datore di lavoro, con il consenso di quest'ultimo.<br />

Si noti, infine, che in caso di Tfr pignorato o posto a garanzia <strong>del</strong>la cessione, la richiesta di<br />

anticipazione <strong>del</strong> Tfr avanzata dal dipendente al proprio datore di lavoro in conformità a previsioni di<br />

legge (art.2120 c.c.), di contratto collettivo ovvero pattuite in sede di accordo individuale, prestandosi<br />

a incidere sulla soddisfazione <strong>del</strong> credito vantato dalla finanziaria, sarà da sottoporre all’assenso <strong>del</strong>la<br />

stessa.<br />

9 Per una disamina completa <strong>del</strong>la disciplina applicabile in caso di coesistenza <strong>del</strong>la cessione o <strong>del</strong> <strong>pignoramento</strong> con il<br />

conferimento <strong>del</strong> Tfr al Fondo di tesoreria e alla previdenza complementare si rinvia all’ampio contributo di Riccardo Girotto,<br />

<strong>Cessione</strong> di credito, <strong>pignoramento</strong> e Tfr ceduto in garanzia: limiti e obblighi nel rapporto di lavoro, in Il Giurista <strong>del</strong> Lavoro,<br />

n.04/11, p.20 ss. Si veda anche la risposta all’interpello n.51/08 <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> Lavoro e <strong>del</strong>le Politiche Sociali.<br />

69


Percorso Formativo<br />

La <strong>del</strong>egazione di pagamento<br />

La <strong>del</strong>egazione di pagamento è un istituto disciplinato dagli artt.1269 e 1270 c.c., con riferimento alla<br />

c.d. <strong>del</strong>egazione convenzionale, e dalle previsioni contenute nel DPR n.180/50, con riferimento alla<br />

c.d. <strong>del</strong>egazione legale, la quale peraltro, alla luce <strong>del</strong> tenore letterale normativa, appare allo stato<br />

applicabile ai soli rapporti di pubblico impiego.<br />

Limitando allora il nostro campo di indagine alla prima <strong>del</strong>le due fattispecie sopra elencate, appare<br />

utile evidenziare come nello schema <strong>del</strong>ineato dal legislatore la <strong>del</strong>egazione di pagamento si configuri<br />

quale rapporto trilaterale che vede la comparte-cipazione sin dall’origine <strong>del</strong> <strong>del</strong>egante (debitore), <strong>del</strong><br />

<strong>del</strong>egato (nuovo debitore) e <strong>del</strong> <strong>del</strong>egatario (creditore). Rapporto nel quale il primo impartisce a un<br />

terzo, il <strong>del</strong>egato appunto, l’ordine di eseguire un pagamento a favore <strong>del</strong> creditore. Il secondo<br />

comma <strong>del</strong>l’art.1269 c.c. precisa che il <strong>del</strong>egato, ancorché debitore <strong>del</strong> <strong>del</strong>egante, non è tenuto ad<br />

accettare l’incarico, talché se ne può trarre che l’assenso alla <strong>del</strong>egazione, lungi dal rappresentare un<br />

atto dovuto, rappresenta piuttosto un atto avente natura volontaria. Infine, l’art.1270 c.c. statuisce<br />

che il <strong>del</strong>egante può revocare la <strong>del</strong>egazione sino a quando il <strong>del</strong>egato non abbia assunto<br />

l’obbligazione nei confronti <strong>del</strong> <strong>del</strong>egatario manifestando il proprio assenso o non abbia eseguito il<br />

pagamento.<br />

Sebbene la <strong>del</strong>ega convenzionale non presupponga alcun obbligo di pagamento in capo al datore di<br />

lavoro, giacché come visto spetta a quest’ultimo decidere discrezionalmente se acconsentire o meno<br />

alla <strong>del</strong>egazione di pagamento, la funzione primariamente sociale <strong>del</strong>la retribuzione sancita in primis<br />

dalla carta costituzionale induce ad interrogarsi sulla sussistenza di eventuali limitazioni alla <strong>del</strong>ega<br />

collegate alla finalità connesse alla richiesta di rilascio <strong>del</strong> prestito, mo<strong>del</strong>late sulla falsariga di quelle<br />

individuate di recente dalla Ragioneria <strong>del</strong>lo Stato con riferimento alla categoria dei pubblici<br />

dipendenti, nel chiaro tentativo di tracciare la linea di confine tra le richieste meritevoli e non<br />

meritevoli di tutela 10 . Ebbene, nel caso dei lavoratori <strong>del</strong> settore privato, alla luce <strong>del</strong> tenore letterale<br />

<strong>del</strong>la normativa appare senz’altro preferibile optare per la tesi <strong>del</strong>l’insussistenza di limitazioni<br />

analoghe.<br />

Si tenga presente, infine, che nel caso in cui la <strong>del</strong>egazione di pagamento cui parte datoriale decida di<br />

acconsentire coesista con una cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio dovranno considerarsi operanti i<br />

limiti indicati nel più volte richiamato Testo Unico all’art.70 e ciò in virtù <strong>del</strong>l’espresso richiamo<br />

contenuto nell’art.2, co.3 <strong>del</strong> DPR n.180/50.<br />

In tale ipotesi, dunque, l’ammontare <strong>del</strong>le somme trattenute non potrà superare complessivamente il<br />

40% <strong>del</strong>lo stipendio mensile al netto <strong>del</strong>le ritenute di legge <strong>del</strong> lavoratore interessato.<br />

10 La Ragioneria <strong>del</strong>lo Stato, con Circolare n.1 <strong>del</strong> 17 gennaio 2011, ha affermato che: “le richieste di finanziamento concernenti,<br />

l’acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, le spese per le vacanze, gli esborsi per i giochi e i pronostici in generale, mentre<br />

appaiono più meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai propri familiari, per gli<br />

studi universitari, per i viaggi legati ad esigenze di salute, per il reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili”.<br />

70


CESSIONE DI CREDITO, PIGNORAMENTO E TFR CEDUTO IN<br />

GARANZIA: LIMITI E OBBLIGHI NEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

Articolo tratto da “Il Giurista <strong>del</strong> Lavoro” aprile 2011<br />

a cura di Riccardo Girotto ∗<br />

La cessione <strong>del</strong> credito, che nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore si configura nella cessione<br />

<strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio, e il <strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>lo stipendio, atto destinato a privare i soggetti morosi<br />

<strong>del</strong>la disponibilità di parte <strong>del</strong>la propria retribuzione netta, sono tipologie negoziali complesse<br />

destinate, da un lato, a soddisfare l’interesse <strong>del</strong> creditore, dall’altro, a offrire una garanzia verso<br />

l’estinzione <strong>del</strong> debito, tramite l’adempimento <strong>del</strong> terzo.<br />

Per meglio comprendere un fenomeno giuridico, spesso è importante approfondire l’aspetto<br />

sociologico che lo influenza. Se avessimo dovuto analizzare questo argomento qualche anno fa,<br />

sicuramente ci saremmo trovati poveri di riscontri interpretativi e giurisprudenziali, dato il limitato<br />

ricorso agli strumenti qui discussi.<br />

La crisi economica congiunturale <strong>del</strong>l’ultimo triennio ha provocato in primis un massiccio ricorso al<br />

credito al consumo, utile a soddisfare nuovi bisogni che faticano a reprimersi anche di fronte a una<br />

netta contrazione <strong>del</strong>le entrate, successivamente un incremento degli atti di <strong>pignoramento</strong> che hanno<br />

assunto sia la forma di strumenti paralleli, sia di strumenti concorrenti alle cessioni.<br />

La nostra analisi tenterà di riordinare la regolamentazione di questi negozi, applicando le indicazioni<br />

derivanti dalle diverse fonti succedutesi nel tempo e avendo altresì cura di definire in modo organico<br />

la disciplina applicabile ai casi concreti, soprattutto riguardo ai risvolti inerenti al rapporto di lavoro e al<br />

ruolo <strong>del</strong> datore di lavoro.<br />

L’autore avrà un occhio di riguardo verso quest’ultimo soggetto, costretto a subire l’effetto di cessione<br />

e <strong>pignoramento</strong> e obbligato a compiere una serie di adempimenti, spesso gravosi, come nel caso <strong>del</strong>la<br />

dichiarazione da rendere di cui all’art.547 c.p.c. 36 oppure dalla trattenuta <strong>del</strong> 20% a titolo di acconto<br />

prevista per i casi specifici di <strong>pignoramento</strong> verso particolari soggetti.<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> 11<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio è un istituto riconducibile al più ampio genus <strong>del</strong>la cessione <strong>del</strong><br />

credito disciplinata dall’art.1260 e ss. c.c., ove si dispone che<br />

“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso <strong>del</strong><br />

debitore”.<br />

Questo strumento permette la circolazione dei crediti, pur non essendo possibile il passaggio<br />

materiale, non trattandosi di beni mobili.<br />

Relativamente agli effetti reali <strong>del</strong> negozio, assunto il coinvolgimento di tre soggetti, creditore,<br />

cessionario e ceduto, la cessione si perfeziona mediante l’accordo di due sole parti, rendendo il<br />

ceduto, nel nostro caso il datore di lavoro, destinatario passivo <strong>del</strong>l’obbligo generato 12 .<br />

∗ Consulente <strong>del</strong> Lavoro in Treviso<br />

11 Il datore di lavoro viene invitato a comparire all’udienza all’uopo indicata per rendere dichiarazione di debito.<br />

71


Percorso Formativo<br />

La notificazione al ceduto, prevista dall’art.1264 c.c., in riferimento alla cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong>, risulta<br />

necessaria per permettere al datore di lavoro di provvedere all’adempimento mensile connesso<br />

all’erogazione degli stipendi.<br />

Effetti <strong>del</strong>la notificazione anche ai fini dei diritti vantati da diversi creditori<br />

Come precisato dalla Finanziaria per il 2006, e a conferma <strong>del</strong>la previsione contenuta nell’art.1264<br />

relativamente alla cessione <strong>del</strong> credito, l’effetto nei confronti <strong>del</strong> terzo (datore di lavoro) si manifesta<br />

al momento <strong>del</strong>la notificazione allo stesso, qualunque sia la forma di comunicazione prescelta.<br />

Di conseguenza non potrà essere destinatario di contestazioni il datore di lavoro che abbia<br />

regolarmente pagato l’intero stipendio a un lavoratore dipendente, nell’ignoranza di eventuali cessioni<br />

sottese.<br />

Il problema spesso si verifica nella situazione, peraltro neanche così sporadica, di lavoratore che cede<br />

il medesimo credito retributivo a più società finanziarie. Il conflitto tra cessionari viene risolto proprio<br />

con la data certa <strong>del</strong>la prima notificazione, che diventa quindi l’unica efficace.<br />

Il <strong>pignoramento</strong><br />

La funzione <strong>del</strong> <strong>pignoramento</strong> (art.491 e ss. c.p.c.) è quella di soddisfare il pregiudizio generato dal<br />

mancato adempimento <strong>del</strong>l’obbligazione che origina il rapporto bilaterale tra creditore e debitore.<br />

L’atto di <strong>pignoramento</strong> potrà rivolgersi nei confronti dei beni mobili, immobili nonché dei crediti <strong>del</strong><br />

debitore verso terzi, ed è proprio in quest’ultima ipotesi che si inserisce il <strong>pignoramento</strong> di quote di<br />

stipendio. È l’art.2740 c.c. a stabilire come il debitore debba rispondere <strong>del</strong>l’adempimento <strong>del</strong>le<br />

obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tra i beni futuri di certa maturazione sicuramente è<br />

compresa la retribuzione, che può quindi costituire chiara garanzia per il creditore.<br />

Nel caso di inadempimento <strong>del</strong> debitore, quindi, il creditore ha la possibilità di attivare la procedura di<br />

esecuzione forzata tramite l’intervento <strong>del</strong>l’autorità giudiziaria.<br />

L’atto di <strong>pignoramento</strong> inaugura la procedura di espropriazione forzata (art.491 c.p.c.), seguitamente<br />

alla notifica di un’ingiunzione.<br />

I tre soggetti coinvolti nel <strong>pignoramento</strong> sono:<br />

1. creditore pignoratizio<br />

soggetto che ha subito l’inadempimento e risulta pertanto legittimato ad avviare l’esecuzione forzata;<br />

2. debitore<br />

è il soggetto inadempiente che subirà una decurtazione di un credito a sua volta vantato verso un<br />

terzo;<br />

12 In ambito giuslavoristico pare utile rapportare il presente contratto alla cessione <strong>del</strong> contratto di lavoro, altro esempio di<br />

rapporto trilaterale ove incontriamo le figure <strong>del</strong> cedente <strong>del</strong> ceduto e <strong>del</strong> cessionario. Emerge con forza, però, come la cessione<br />

<strong>del</strong> contratto, regolata dall’art.1406 richieda il consenso <strong>del</strong> ceduto, mentre la cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> acquisisce efficacia nei<br />

confronti <strong>del</strong> ceduto indipendentemente dal consenso da parte di quest’ultimo. Per una più approfondita disamina relativa alla<br />

cessione <strong>del</strong> contratto si veda M. Frisoni, “La cessione <strong>del</strong> contratto: l’applicabilità <strong>del</strong>l’articolo 1406 <strong>del</strong> codice civile al contratto<br />

di lavoro subordinato”, in “Il Giurista <strong>del</strong> Lavoro” n.1/11.<br />

72


3. terzo erogatore<br />

<strong>Cessione</strong> di credito, <strong>pignoramento</strong> e tfr ceduto<br />

in garanzia: limiti e obblighi nel rapporto di lavoro<br />

soggetto debitore nei confronti <strong>del</strong>l’inadempiente, gestisce il <strong>pignoramento</strong> con riferimento a una<br />

parte di ciò che dovrà erogare. Non emerge alcun aggravio nella liquidazione <strong>del</strong> proprio debito, che<br />

sarà solamente suddiviso tra il soggetto titolare <strong>del</strong>la prestazione sinallagmatica di lavoro e il creditore<br />

pignoratizio.<br />

Dal punto di vista procedurale, l’ufficiale giudiziario avvia il <strong>pignoramento</strong> tramite l’ingiunzione al<br />

debitore, obbligandolo ad astenersi dagli atti dispositivi che possano ledere la garanzia di solvibilità nei<br />

confronti <strong>del</strong> creditore. Viene quindi notificato al terzo erogatore l’obbligo di pagare direttamente il<br />

debito al creditore, fino a concorrenza <strong>del</strong>l’importo per il quale si procede.<br />

Considerato come il diritto <strong>del</strong> creditore pignorante si generi al momento <strong>del</strong>l’ingiunzione ad opera<br />

<strong>del</strong>l’ufficiale giudiziario, potrebbe verificarsi il caso in cui la notifica presso il terzo erogatore, che nel<br />

nostro caso è rappresentato dal datore di lavoro, sia eseguita in data successiva, anche di molto,<br />

rispetto alla nascita <strong>del</strong> diritto.<br />

A questo punto sorgono due diversi tempi di pagamento, quello <strong>del</strong>le quote di retribuzione<br />

maturate dal periodo dall’ingiunzione al momento <strong>del</strong>la notifica e quello <strong>del</strong>le quote di<br />

retribuzione maturate dal momento <strong>del</strong>la notifica in poi.<br />

Gli importi corrispondenti al primo periodo dovranno essere liquidati entro 15 giorni dalla notifica<br />

<strong>del</strong>l’atto pignorato, quelle <strong>del</strong> periodo successivo saranno applicate sulla retribuzione corrente.<br />

Particolare attenzione deve essere prestata all’art.547 c.p.c.. Infatti, qualora si tratti di crediti di cui<br />

all’art.545 c.p.c., le somme a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di<br />

lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la parte creditrice in possesso<br />

<strong>del</strong> titolo esecutivo, dopo aver emesso l’atto di precetto, chiederà al datore di lavoro <strong>del</strong> debitore, ove<br />

individuato 13 , di rendere dichiarazione, possibile anche tramite procuratore speciale o difensore,<br />

indicando l’ora e la data <strong>del</strong>l’udienza per la comparizione.<br />

Tramite tale dichiarazione il datore di lavoro specifica il credito vantato dal dipendente che ha subito il<br />

<strong>pignoramento</strong>, avendo cura di evidenziare eventuali cessioni o pignoramenti già in corso, nonché la<br />

natura <strong>del</strong>le stesse 14 .<br />

Si ricorda che vige infatti il divieto generale di pignorare e sequestrare alcuni beni <strong>del</strong> debitore, di<br />

riconosciuto valore morale oppure utili al vero e proprio sostentamento, che assumono importanza<br />

tale da prevaricare i diritti <strong>del</strong> creditore.<br />

A tale regola generale fanno eccezione, tra gli altri, le somme a titolo di stipendio, salario o altre<br />

indennità relative al rapporto di lavoro, tenendo però presenti precisi limiti massimi e di concorso.<br />

13<br />

La sezione V <strong>del</strong> Consiglio di Stato, con decisione n.2511 <strong>del</strong> 27 maggio 2008, ha sancito il pieno diritto <strong>del</strong> creditore di<br />

acquisire informazione dai Centro per l’Impiego in merito all’occupazione <strong>del</strong> soggetto debitore presso un datore di lavoro.<br />

L’interesse <strong>del</strong> creditore prevale infatti su quello <strong>del</strong>la riservatezza <strong>del</strong> soggetto debitore.<br />

14<br />

Solo nel caso di crediti da lavoro è prevista la comparizione <strong>del</strong> terzo in udienza, negli altri casi infatti è possibile la<br />

dichiarazione scritta inviata via raccomandata.<br />

73


Percorso Formativo<br />

Evoluzione legislativa<br />

Posta la disciplina contenuta nel codice civile e nel codice di procedura civile come da articoli sopra<br />

richiamati, l’evoluzione normativa, dopo molti anni di staticità, è ripresa recentemente proprio in<br />

considerazione dei fenomeni sociologici descritti in premessa.<br />

Le regole circa l’applicazione <strong>del</strong> <strong>pignoramento</strong> e <strong>del</strong>la cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> al rapporto di lavoro sono<br />

state per anni limitate al settore pubblico, secondo quanto indicato dalla L. n.180/50 (di seguito anche<br />

Testo Unico), nonché dal regolamento esecutivo collegato e contenuto nel DPR n.895/50.<br />

Si è infatti dovuto attendere il 2004 per il recepimento <strong>del</strong>l’art.1, co.137 <strong>del</strong>la L. n.311/04, che ha<br />

esteso la disciplina anche al settore privato.<br />

Rileva però come l’anno 2004 non sia stato propriamente un anno di recessione, infatti la ratio che ha<br />

portato all’estensione erga omnes <strong>del</strong> possibile ricorso allo strumento, inizialmente mirava ad<br />

incentivare il credito al consumo in funzione consumistica, non potendo prevedere la funzione di mera<br />

sopravvivenza che ha poi assunto lo strumento nel corso degli anni.<br />

La spinta ad un rapido adattamento di un Testo Unico rimasto inalterato per più di mezzo secolo, e<br />

solo negli ultimi anni riconosciuto obsoleto, si è manifestata nella L. n.80/05, che ha il pregio di<br />

estendere le previsioni dispositive anche a soggetti fino a quel momento esclusi, quali titolari di<br />

rapporti a termine, parasubordinati e pensionati. A sigillare l’estensione <strong>del</strong>la materia ha poi pensato la<br />

Finanziaria per il 2006, dove si è stabilita la possibile cessione <strong>del</strong> Tfr nella sua totalità, indipendentemente<br />

dalla durata determinata o indeterminata <strong>del</strong> contratto.<br />

Infine il Milleproroghe per il 2011 (D.L. n.225/10) ha inserito un nuovo comma all’art.1 <strong>del</strong> DPR<br />

n.180/50, disponendo che fino alla data di cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro e <strong>del</strong> relativo rapporto<br />

previdenziale i trattamenti di fine servizio non possono essere ceduti. Proprio la dicitura “trattamenti di<br />

fine servizio” fa presumere l’incidenza <strong>del</strong>la disposizione esclusivamente al settore pubblico. A<br />

conferma di ciò si richiama la disciplina <strong>del</strong>la cedibilità <strong>del</strong> Tfr che, essendo prevista dall’art.52 <strong>del</strong> DPR<br />

stesso, non ha subito modifica alcuna.<br />

Limiti di cessione, <strong>pignoramento</strong> e concorsi<br />

Di notevole interesse risulta la disamina relativa alla possibilità di concorso tra le figure oggetto <strong>del</strong>la<br />

presente trattazione. I paragrafi che seguono riassumeranno la disciplina, avendo cura di precisare<br />

come le operazioni di contabilizzazione e versamento <strong>del</strong>le quote da parte <strong>del</strong> datore di lavoro ai<br />

diversi creditori generino un aggravio notevole in termini di tempo e costi. A tal proposito non risulta<br />

assolutamente peregrina l’ipotesi che dette operazioni vengano addebitate al cedente, in quanto sono<br />

effetti di scelte, o di situazioni debitorie, che coinvolgono il datore di lavoro, pur essendo totalmente<br />

estranee alla corrispettività <strong>del</strong>la prestazione di lavoro 15 .<br />

Altra precisazione necessaria riguarda il calcolo <strong>del</strong>le quote da trattenere. I riferimenti normativi citati<br />

hanno definito i limiti in quote, ma senza definirne le precise modalità di determinazione, che, nel<br />

silenzio di eventuali precisazioni riscontrabili da contratto (nel caso <strong>del</strong>la cessione) o ingiunzione (nel<br />

caso di <strong>pignoramento</strong>) devono considerarsi a totale carico <strong>del</strong> datore di lavoro.<br />

15 Il datore di lavoro potrebbe quindi addebitare il costo <strong>del</strong> bonifico eseguito per adempiere alla cessione.<br />

74


<strong>Cessione</strong> di credito, <strong>pignoramento</strong> e tfr ceduto<br />

in garanzia: limiti e obblighi nel rapporto di lavoro<br />

Le due opzioni riscontrabili sono quelle <strong>del</strong>la trattenuta fissa, ove una volta determinata la quota da<br />

versare al creditore questa resta tale fino alla totale estinzione <strong>del</strong> debito, senza considerare eventuali<br />

variazioni di retribuzione intervenute in corso di cessione, oppure trattenuta mobile e<br />

rideterminabile a seconda <strong>del</strong>le oscillazioni retributive intervenute in corso d’opera.<br />

A parere di chi scrive la soluzione più aderente alla ratio normativa pare essere la seconda. Infatti la<br />

ritenuta deve essere operata sulla retribuzione netta, suscettibile di costante variazione, stante la<br />

difficile pianificazione <strong>del</strong>la tassazione progressivamente applicata. L’applicazione di una trattenuta<br />

fissa prevaricherebbe i limiti imposti dal legislatore al verificarsi di una variazione in difetto <strong>del</strong>la<br />

retribuzione.<br />

Pur nell’evidenza <strong>del</strong>la chiara complicazione operativa derivante dalla scelta <strong>del</strong>la trattenuta mobile,<br />

pare necessaria la rideterminazione, anche mensile, <strong>del</strong>le quote da trattenere per evitare il rischio di<br />

superare i limiti di impignorabilità.<br />

Non si dimentichi però come, a sostegno <strong>del</strong>la tesi <strong>del</strong>la trattenuta fissa, l’art.36 <strong>del</strong> Testo Unico<br />

imponga il ricalcolo <strong>del</strong>le quote da cedere solamente nel caso in cui lo stipendio subisca una riduzione<br />

superiore a un terzo <strong>del</strong> proprio valore netto. Chiaramente questa opzione limita il favor creditoris, in<br />

quanto un possibile aumento <strong>del</strong> salario (e quindi <strong>del</strong>la possibile quota di 1/5) non provocherebbe<br />

alcuna variazione.<br />

La cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> e i concorsi tra cessioni<br />

L’articolo 5 <strong>del</strong> Testo Unico consente la cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio netto ai dipendenti, sia<br />

pubblici che privati, ponendo un ulteriore limite quale quello di durata. Infatti la cessione non può<br />

superare i dieci anni oppure il limite <strong>del</strong> contratto, qualora di durata inferiore.<br />

La stipula di una nuova cessione deve rispettare almeno due o quatto anni di distanza dalla<br />

precedente, a seconda che la durata <strong>del</strong>la prima fosse di un quinquennio o di un decennio. Una<br />

deroga a questo principio è riscontrabile nella possibilità di accendere una cessione decennale prima<br />

dei due anni dalla cessione quinquennale, ma solamente nel caso sia la prima volta e nel rispetto <strong>del</strong><br />

principio che segue: nel caso in cui la cessione precedentemente avviata non sia stata estinta, la<br />

nuova dovrà comprendere anche il debito precedente. Pertanto non sarà mai possibile far concorrere<br />

contemporaneamente due cessioni <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> diverse presso lo stesso debitore. L’estinzione anticipata<br />

di una cessione, invece, permette di accenderne una nuova senza rispetto dei limiti temporali.<br />

Limiti di <strong>pignoramento</strong> e concorso tra pignoramenti<br />

L’art.2 <strong>del</strong> Testo Unico elenca i limiti tassativi alla misura dei provvedimenti di sequestro e<br />

<strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>le retribuzioni.<br />

1) Al punto primo si afferma l’impossibilità di superare un terzo <strong>del</strong>lo stipendio netto, nel caso il<br />

provvedimento discenda da cause per alimenti, infatti, nel caso di specie emerge il conflitto tra<br />

interessi contrapposti. Da una parte l’interesse <strong>del</strong> lavoratore ad ottenere uno stipendio congruo<br />

alla sopravvivenza, dall’altra il diritto al mantenimento <strong>del</strong> familiare riconosciuto da apposita<br />

sentenza. L’importanza <strong>del</strong> diritto al mantenimento integra la possibilità di concorrere fino a una<br />

quota così ampia (un terzo) <strong>del</strong>la retribuzione;<br />

75


Percorso Formativo<br />

2) il secondo punto <strong>del</strong>l’art.2 riduce il limite a un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio netto, nel caso di debiti<br />

verso lo Stato, altri enti, province, comuni ecc;<br />

3) il terzo punto conferma il limite di un <strong>quinto</strong> per le somme dovute sempre verso lo Stato o altri<br />

enti a titolo di tributi.<br />

Il concorso tra le situazioni elencate ai precedenti punti nei confronti <strong>del</strong>lo Stato limita comunque al<br />

<strong>quinto</strong> l’importo massimo <strong>del</strong>la trattenuta, qualora concorrano anche le cause di alimenti la trattenuta<br />

può essere estesa alla metà <strong>del</strong>la retribuzione netta.<br />

Il concorso tra cessioni e pignoramenti<br />

Il Testo Unico offre anche le necessarie indicazioni al datore di lavoro coinvolto in cessioni sommate a<br />

pignoramenti presso il medesimo soggetto.<br />

L’art.42 <strong>del</strong> Testo Unico chiarisce l’impossibilità di pignorare o sequestrare quote di stipendio che siano<br />

oggetto di cessione. A tal proposito l’intercorrere di un atto di questo tipo dovrà concentrarsi sulla<br />

parte restante di stipendio netto. La somma <strong>del</strong>le trattenute totali non potrà superare la metà <strong>del</strong><br />

salario, chiaramente sempre nel rispetto dei limiti previsti per il valore massimo dei pignoramenti.<br />

L’art.68, invece, completa la regola, specificando che nel caso di preesistenza dei pignoramenti, la<br />

cessione successivamente intervenuta dovrà limitarsi a un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong> salario e non superare i due<br />

quinti <strong>del</strong>lo stesso sommata al <strong>pignoramento</strong>.<br />

Per completezza, si accenna circa la possibilità di intervento di atti di <strong>del</strong>egazione a <strong>pignoramento</strong> in<br />

corso 16 . In questo caso al lavoratore deve comunque essere garantito almeno il 50% <strong>del</strong> salario netto.<br />

Infine all’art.70, proprio con lo scopo di definire in modo compiuto la disciplina, precisa come anche il<br />

concorso tra cessione e <strong>del</strong>egazione non possa mai superare la metà <strong>del</strong>lo stipendio netto.<br />

Il rapporto tra cessioni, pignoramenti e Tfr<br />

La cedibilità <strong>del</strong> Tfr ha sempre presentato alcuni dubbi in merito alla misura massima, considerando<br />

che in passato per i dipendenti privati era prevista l’indubbia cessione per l’intero, sancita dalla<br />

Cassazione con sentenza n.4930/03. Ipotesi contraria riguardava i dipendenti pubblici che, in funzione<br />

<strong>del</strong> primo articolo <strong>del</strong> DPR n.180/50, applicato da diverse Cassazioni, non potevano cedere tutto<br />

quanto erogato in relazione alla cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro. Per diretta trasposizione <strong>del</strong>la<br />

disciplina <strong>del</strong>la cedibilità anche al settore privato, mutuata dalla L. n.311/04, l’interpretazione più<br />

diffusa era quella di estendere l’incedibilità totale <strong>del</strong> Tfr anche ai rapporti di lavoro privato, almeno<br />

fino a quando la L. n.80/05 e, successivamente, la legge Finanziaria per il 2006 hanno chiarito la piena<br />

cedibilità/pignorabilità <strong>del</strong> Tfr, dapprima indiscutibilmente per i contratti a tempo determinato,<br />

successivamente reprimendo ogni dubbio anche relativamente ai contratti a tempo indeterminato.<br />

Pare evidente, quindi, come il concetto di libera disponibilità <strong>del</strong> Tfr, da una parte favorisca le<br />

operazioni di cessione o <strong>pignoramento</strong>, dall’altro vincoli evidentemente le operazioni <strong>del</strong> datore di<br />

16 In alternativa alla cessione esistono altre figure negoziali in grado di modificare il soggetto passivo <strong>del</strong>l’obbligazione, tra<br />

queste conosciamo la <strong>del</strong>egazione, caratterizzata dalla necessaria accettazione da parte <strong>del</strong> <strong>del</strong>egato, l’espromissione,<br />

adempimento spontaneo <strong>del</strong> terzo, l’accollo contratto di assunzione di debiti altrui.<br />

76


<strong>Cessione</strong> di credito, <strong>pignoramento</strong> e tfr ceduto<br />

in garanzia: limiti e obblighi nel rapporto di lavoro<br />

lavoro che intenda liquidare anticipazioni, cessazioni di rapporti oppure compiere operazioni di<br />

cessione <strong>del</strong> contratto o trasferimenti d’azienda.<br />

Si deve rilevare l’effetto derivante da atti di disposizione dei crediti pignorati. Tali azioni risultano<br />

inopponibili al creditore, pertanto pare di vitale importanza la regolamentazione di effetti sicuramente<br />

di natura dispositiva quali quelli di conferimento <strong>del</strong> Tfr al Fondo di Tesoreria o, meglio ancora, a una<br />

forma di previdenza complementare.<br />

È di tutta evidenza che tali conferimenti dispositivi, pur rappresentando una libera scelta <strong>del</strong> soggetto,<br />

l’uno, un obbligo di legge, l’altro, non limitano comunque la garanzia <strong>del</strong> creditore, essendo certa la<br />

loro destinazione.<br />

Caso diverso riguarda la concessione di anticipi <strong>del</strong> Tfr, possibili secondo precise casistiche individuate<br />

dalla legge, dai Ccnl oppure dalla sempre possibile contrattazione individuale. Le anticipazioni, infatti,<br />

integrano situazioni di impoverimento <strong>del</strong>la garanzia <strong>del</strong> creditore, pertanto il ricorso a questi atti<br />

incontra precisi limiti in caso di Tfr totalmente pignorato o posto a garanzia <strong>del</strong>la cessione.<br />

<strong>Cessione</strong> <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> e conferimento <strong>del</strong> Tfr al Fondo di tesoreria<br />

Il conferimento <strong>del</strong> Tfr al fondo di tesoreria configura un onere imposto dalla legge a tutte le aziende<br />

che abbiano occupato almeno 50 dipendenti in media nel corso <strong>del</strong> 2006. Chiaramente il Tfr da<br />

conferire è quello dal 2007 in poi, mantenendo in azienda la posizione precedentemente maturata.<br />

Partendo da questo assunto, si comprenderà come la sottrazione <strong>del</strong>la libera disponibilità <strong>del</strong>le somme<br />

maturande presenti già di per sé un vincolo, tale da non poter essere intaccato dalla presenza di una<br />

sottesa funzione garantistica nei confronti di un creditore.<br />

Per meglio comprendere le posizione <strong>del</strong>le parti in relazione a questa particolare situazione giunge in<br />

soccorso la prassi Inps, Istituto gestore <strong>del</strong> fondo di tesoreria. Il problema si riversa prevalentemente<br />

nell’attività <strong>del</strong> datore di lavoro che, in quanto obbligato sia verso il fondo di tesoreria che verso il<br />

creditore, a causa di un modus operandi scorretto rischierebbe di vedersi perseguire per la<br />

responsabilità derivante dalla sottrazione <strong>del</strong> credito all’una o all’altra parte.<br />

La soluzione prospettata dall’Istituto, obiettivamente coerente per quanto comparabile con la<br />

precedente pronuncia contenuta nella circolare n.70/07, prevede la preventiva escussione <strong>del</strong> credito<br />

presso il datore di lavoro che, qualora non disponesse <strong>del</strong>l’accan-tonamento necessario, dovrebbe<br />

operare tramite la <strong>compensazione</strong> con i contributi da versare al fondo di tesoreria o, in caso di<br />

inconsistenza di questi, dei contributi obbligatori da versare mensilmente.<br />

Nel caso di ulteriore incapienza la soluzione praticabile risulterebbe quella <strong>del</strong> trasferimento al fondo di<br />

tesoreria di tutta la documentazione necessaria alla soddisfazione <strong>del</strong> creditore. Sarà poi compito <strong>del</strong><br />

fondo stesso, una volta acquisita la situazione, intervenire direttamente, posto che il datore nel<br />

frattempo abbia sospeso ogni erogazione a proprio carico. Il pagamento da parte <strong>del</strong> fondo di<br />

tesoreria dovrà avvenire entro 30 giorni.<br />

<strong>Cessione</strong> <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> e conferimento <strong>del</strong> Tfr alla previdenza complementare<br />

La regolamentazione <strong>del</strong>la materia è sintetizzata dall’Interpello n.51/08 <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> Lavoro, che<br />

ha il pregio di riordinare la disciplina nel suo complesso. In principio si evidenzia la natura dei soggetti<br />

interpellanti: Confindustria, Cigl, Cisl e Uil.<br />

77


Percorso Formativo<br />

Accorpando l’insieme di queste sigle e stimati i soggetti coinvolti che ne discendono, si comprenderà<br />

come la platea degli interessati sia talmente ampia da qualificare come vitale l’esigenza di chiarire i<br />

quesiti avanzati. Il ricorso alla previdenza complementare, infatti, proprio nel 2007 ha subito una<br />

decisa impennata, dovuta all’obbligo a carico dei lavoratori di comunicare espressamente la propria<br />

scelta circa l’adesione alla previdenza.<br />

Nel merito <strong>del</strong>le indicazioni, il Dicastero riassume il quadro giuridico di riferimento, affermando la<br />

piena legittimità <strong>del</strong>la scelta di spostare il proprio Tfr maturando a un fondo pensionistico.<br />

L’interpretazione a favore <strong>del</strong>la possibile coesistenza tra le due diverse cessioni, in realtà, era già stata<br />

divulgata prima <strong>del</strong>l’interpello richiamato, ma l’occasione offerta dalla richiesta di una parte quasi<br />

totalitaria <strong>del</strong>le sigle presenti sul territorio nazionale, permette la piena diffusione ed efficacia alla<br />

posizione ministeriale.<br />

Il Dicastero trova conforto proprio dal D.Lgs n.252/05, che consente la possibilità di ottemperare<br />

all’obbligazione creditizia direttamente nei confronti <strong>del</strong>la Finanziaria, come peraltro previsto al punto<br />

precedente in tema di conferimento al Fondo di Tesoreria.<br />

Sia consentita una considerazione: le due leggi concorrenti tutelano due diversi interessi, da un lato il<br />

diritto all’incremento di prestazione pensionistica, dall’altro l’offerta di maggiore solvibilità al soggetto<br />

creditore. La propensione <strong>del</strong> legislatore è chiaramente quella di elevare a diritto primario la<br />

maturazione <strong>del</strong>le prestazioni previdenziali.<br />

A conferma <strong>del</strong>la strenua difesa al diritto alla pensione, si evidenziano le situazioni ove alla cessazione<br />

<strong>del</strong> rapporto il debito non sia estinto, dovendo quindi rivalersi sul Tfr. La suddivisione<br />

<strong>del</strong>l’accantonamento in parte presso il datore, in parte presso il fondo, obbliga il creditore, che<br />

potrebbe rivalersi tanto nei confronti <strong>del</strong>l’una quanto <strong>del</strong>l’altra parte, al rispetto dei principi codicistici<br />

di correttezza e buona fede, che prevedono nell’ordine la preventiva escussione <strong>del</strong> fondo accantonato<br />

presso l’azienda e, solo successivamente, l’attacco alla posizione previdenziale integrativa <strong>del</strong><br />

soggetto.<br />

<strong>Cessione</strong> <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> e Fondo di garanzia<br />

Nel caso di datore di lavoro insolvente, il legislatore italiano ha previsto l’ipotesi, a favore dei lavoratori<br />

dipendenti, di soddisfare il proprio credito per Tfr presso un Fondo di Garanzia appositamente<br />

costituito 17 .<br />

Considerato come nella cessione la garanzia <strong>del</strong> creditore sia rappresentata proprio dal Tfr (oltre che<br />

da parte <strong>del</strong>la retribuzione), dall’interpello emerge la possibile traslazione <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> creditore<br />

proprio al fondo di garanzia stesso, che potrà quindi soddisfare, oltre ai lavoratori, anche direttamente<br />

le società creditrici, previo esaurimento <strong>del</strong>la procedura prevista.<br />

Anticipazioni e Tfr pignorato o ceduto<br />

Richiamando quanto espresso in premessa al presente paragrafo, il Tfr può essere oggetto di<br />

anticipazioni che, una volta concesse, ne ridurrebbero l’importo e, ovviamente, la garanzia connessa.<br />

17 Legge 29 maggio 1982, n.297, e integrazioni ad opera <strong>del</strong> D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.80.<br />

78


<strong>Cessione</strong> di credito, <strong>pignoramento</strong> e tfr ceduto<br />

in garanzia: limiti e obblighi nel rapporto di lavoro<br />

Tali anticipazioni si ritiene risultino possibili laddove il diritto sancito da legge, Ccnl o accordo tra le<br />

parti sia accompagnato dall’autorizzazione <strong>del</strong> soggetto che vanta il credito ceduto.<br />

Clausole di limitazione <strong>del</strong>la disposizione <strong>del</strong> Tfr<br />

II tema <strong>del</strong>le clausole di limitazione <strong>del</strong>la garanzia imposte spesso dalla prassi commerciale deve<br />

essere analizzato con riguardo specifico alla natura dei fondi di previdenza, i quali per loro<br />

caratteristica mantengono sempre un credito nei confronti <strong>del</strong> lavoratore, pari almeno a quanto<br />

versato presso gli stessi. La sola differenza rispetto all’accantonamento <strong>del</strong>le quote in azienda è la<br />

forma di restituzione di dette somme, possibile come liquidazione <strong>del</strong> maturato, oppure tramite<br />

costituzione di una rendita.<br />

La tesi istintiva che muove l’imposizione di dette clausole da parte dei soggetti creditori origina dal<br />

presunto impoverimento <strong>del</strong>le garanzie sul Tfr ceduto a fronte di una diversa destinazione <strong>del</strong>le quote<br />

maturande. Pare sostenibile ritenere come tale posizione non trovi pregio alcuno, stante la mera<br />

variazione <strong>del</strong> soggetto destinatario (quindi detentore) <strong>del</strong> credito non anche <strong>del</strong>l’oggetto <strong>del</strong>la<br />

garanzia stessa.<br />

A più riprese in dottrina è stato chiarito come queste clausole di limitazione, comunque poste,<br />

dovessero essere concordate tra le parti e, inoltre, configurando un possibile intento vessatorio, ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’art.1341, co.2, soggette alla doppia sottoscrizione.<br />

Il Ministero <strong>del</strong> Lavoro, dal canto suo, ha chiarito come queste clausole debbano ritenersi nulle,<br />

richiamando l’art.38, co.2 <strong>del</strong>la Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a vedersi assicurati<br />

mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, vecchiaia e disoccupazione.<br />

Continua poi il Ministero precisando che la nullità di dette clausole non comporta comunque l’effetto di<br />

travolgere l’intero contratto, restando infatti in essere la sua ragione giustificatrice.<br />

In taluni casi si possono rilevare addirittura clausole che limitino la possibilità per il datore di lavoro di<br />

versare il Tfr maturando alla previdenza complementare, in quanto spoglierebbe il creditore di parte<br />

<strong>del</strong> suo diritto. Queste clausole si configurano come illecite per almeno due motivi:<br />

il datore di lavoro, custode <strong>del</strong> Tfr, non ha alcuna possibilità di disporre di queste cifre, limitando<br />

la propria azione al calcolo e alla destinazione <strong>del</strong>le stesse secondo le indicazioni <strong>del</strong> lavoratore<br />

(anticipi, conferimenti) <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’esecuzione (pignoramenti) oppure <strong>del</strong>la legge (fondo di<br />

tesoreria);<br />

il diritto <strong>del</strong> lavoratore di costituire una previdenza complementare aggiuntiva, si ribadisce, è pieno<br />

e primario, sancito dal D.Lgs n.252/05, qualsiasi limitazione a questo diritto, peraltro derivante da<br />

un contratto tra le parti, lederebbe le garanzie sancite dal citato art.38, co.2 <strong>del</strong>la Carta<br />

costituzionale. Pertanto il datore di lavoro non può compiere alcun atto lesivo di questo diritto.<br />

La cessione dei compensi per prestazioni di carattere parasubordinato<br />

Al fine di evitare discriminazioni rispetto ai rapporti di lavoro dipendente, considerato anche come il<br />

lavoratore precario possa avere più necessità di ricorrere al prestito al consumo, il D.L. n.35 <strong>del</strong> 14<br />

marzo 2005 ha esteso la possibilità di stipulare cessioni di un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong> compenso stabilito dal<br />

contratto anche ai rapporti di lavoro di cui all’art.409, n.3.<br />

79


Percorso Formativo<br />

È l’art.52 <strong>del</strong> Testo Unico che, all’ultimo comma, specifica come i contratti in questione debbano<br />

garantire una durata pari almeno a dodici mesi e debbano garantire carattere certo e continuativo.<br />

Resta inteso che la durata <strong>del</strong>la cessione non può eccedere la durata <strong>del</strong> contratto.<br />

Trattandosi di compensi che possono essere corrisposti anche a scadenze diverse rispetto a quella<br />

mensile indicata per i rapporti di lavoro subordinato, la trattenuta e il relativo versamento al creditore<br />

possono avvenire secondo le diverse scadenze stabilite per l’erogazione <strong>del</strong> compenso. È il testo<br />

letterale stesso, infatti, a chiarire che la quota massima cedibile si attesta sul <strong>quinto</strong> <strong>del</strong> compenso<br />

totale.<br />

Pignoramento e obblighi <strong>del</strong> sostituto d’imposta<br />

Nel casi di <strong>pignoramento</strong> presso terzi, il datore di lavoro nella posizione assunta, suo malgrado, di<br />

terzo erogatore, non sempre esaurisce i propri compiti con il calcolo e il versamento <strong>del</strong>le quote<br />

previste dall’ingiunzione.<br />

L’articolo 21, co.15 <strong>del</strong>la L. n.449/97 e le successive modifiche apportate dall’art.12, co.2 <strong>del</strong> D.L.<br />

n.78/09, convertito in L. n.102/09, hanno infatti introdotto l’obbligo per il terzo di operare una ritenuta<br />

pari al 20%, senza però definirne le modalità operative, rinviando per questo a successivi chiarimenti,<br />

nonostante il provvedimento direttoriale <strong>del</strong>le Entrate n.34755/10 abbia sancito l’immediata entrata in<br />

vigore già dal 5 marzo 2010 18 .<br />

L’introduzione <strong>del</strong> nuovo obbligo si è quindi manifestata come incompiuta, non trovando chiarimenti<br />

neanche in prossimità dei termini previsti per la certificazione <strong>del</strong>le ritenute operate, utile alla<br />

compilazione <strong>del</strong>le dichiarazioni fiscali annuali.<br />

All’interno di questo quadro giuridico si inserisce la tardiva circolare fiume n.8/E emanata<br />

dall’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate il 3 marzo 2011. Il pregio <strong>del</strong>le disposizioni contenute è quello di<br />

definire i casi specifici ove vige l’obbligo di applicare la ritenuta, nonché le concrete modalità attuative<br />

degli adempimenti previsti a carico <strong>del</strong> datore di lavoro terzo erogatore che, con riferimento a questi<br />

precisi oneri, deve essere considerato nella veste di sostituto d’imposta. Si vedrà infatti come il datore,<br />

che già viene qualificato come sostituto nei confronti <strong>del</strong> lavoratore attaccato dall’ingiunzione, deve<br />

operare un’ulteriore ritenuta nei confronti <strong>del</strong> creditore pignoratizio, tale quindi da colpire il medesimo<br />

reddito, ma un diverso sostituito.<br />

Nel riassumere l’insieme <strong>del</strong>le indicazioni contenute nella circolare, che dedica una copiosa<br />

introduzione al contesto giuridico nel quale si inserisce l’atto di <strong>pignoramento</strong> e ne definisce il<br />

medesimo, risulta importante sottolineare come l’obbligo <strong>del</strong>la ritenuta scatti esclusivamente nei casi<br />

in cui:<br />

il terzo rivesta la qualifica di sostituto d’imposta;<br />

il credito sia riferito a somme soggette a ritenuta alla fonte.<br />

Trattandosi di tassazione operata tramite ritenuta d’acconto da parte <strong>del</strong> sostituto d’imposta, si<br />

desume che la tassazione definitiva, come confermato dal provvedimento attuativo <strong>del</strong> 3 marzo 2010,<br />

debba avvenire in capo al creditore pignoratizio, pur nell’ipotesi di somme soggette a tassazione<br />

18<br />

L’unica indicazione riscontrabile nel corso <strong>del</strong>l’anno 2010 è stata l’introduzione <strong>del</strong> codice tributo 1049, utile al versamento<br />

<strong>del</strong>la ritenuta.<br />

80


<strong>Cessione</strong> di credito, <strong>pignoramento</strong> e tfr ceduto<br />

in garanzia: limiti e obblighi nel rapporto di lavoro<br />

separata. In quest’ultimo caso l’Amministrazione Finanziaria opererà la prevista riliquidazione qualora<br />

dovuta.<br />

I due requisiti citati devono coesistere, considerato come sia la qualifica di sostituto d’imposta che la<br />

soggezione a ritenuta alla fonte siano situazioni riscontrabili da chiare previsioni legislative,<br />

rispettivamente sancite dagli artt.23 e ss. <strong>del</strong> DPR n.600/73 e titolo III <strong>del</strong> DPR n.600/73, art.11, co.5-<br />

7, L. n.413/91, art.33 DPR n.42/88.<br />

Un ulteriore chiarimento viene poi sussunto tra le righe <strong>del</strong>la prassi qui commentata, trattandosi di<br />

obbligo generato dalla caratteristica di soggezione alla ritenuta di cui è portatrice la somma, si precisa<br />

come debba trattarsi esclusivamente di creditori soggetti ad Irpef e non anche ad Ires. In quest’ultimo<br />

caso, peraltro, permane esclusivamente l’obbligo di indicare nel 770 i dati <strong>del</strong> percettore nonché<br />

l’ammontare <strong>del</strong>le somme erogate.<br />

Dal punto di vista meramente tecnico il primo aspetto operativo che emerge dalle indicazioni <strong>del</strong>le<br />

Entrate è l’esonero <strong>del</strong> terzo erogatore dall’obbligo di indagare in merito al titolo <strong>del</strong>le somme da<br />

erogare. Tale esonero, però, pone in essere una duplicazione di posizioni attive e non un<br />

alleggerimento degli adempimenti. Infatti il sostituto, nel dubbio, dovrà comunque operare le ritenute,<br />

attendendo eventuale dichiarazione <strong>del</strong> creditore pignoratizio in merito all’esclusione dalla soggezione<br />

Irpef 19 .<br />

Come comprensibile, i sostituti d’imposta in quanto tali devono operare la ritenuta sul reddito da<br />

lavoro dipendente erogato al debitore, quindi l’adempimento qui commentato andrebbe a<br />

caratterizzarsi come ulteriore ritenuta sulle somme da erogare a titolo di retribuzione. Le ritenute, pur<br />

non colpendo direttamente il reddito destinato al lavoratore, in quanto investono la parte di questo<br />

destinata al creditore, effettivamente agiscono entrambe in decurtazione <strong>del</strong>le somme da<br />

rappresentarsi nel cedolino alla voce “stipendio netto”. La situazione prospettata genera alcuni<br />

problemi riassumibili come segue:<br />

1. concorso e precedenza tra ritenute;<br />

2. incapienza <strong>del</strong>la retribuzione;<br />

3. problema <strong>del</strong>la disposizione <strong>del</strong> <strong>pignoramento</strong> di somme sul compenso lordo (quando l’art.2 <strong>del</strong><br />

DPR n.180/50 parla chiaramente di netto).<br />

1.<br />

Il primo problema viene affrontato proponendo una procedura ampiamente condivisibile ove, posta la<br />

necessità di operare una doppia ritenuta, si dovrà procedere prima ad operare la ritenuta relativa<br />

all’Irpef a carico <strong>del</strong> debitore e solo successivamente, sulla quota di retribuzione da cedere, operare la<br />

relativa ritenuta (una volta verificata la natura <strong>del</strong>la stessa quando possibile).<br />

2.<br />

La soluzione al secondo problema deriva da una specifica circolare <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>le Finanze, ove si<br />

chiarisce che, qualora le ritenute superino i valori disponibili, il sostituito fornirà al sostituto le somme<br />

19 Tale dichiarazione, resa ai sensi <strong>del</strong>l’art.47 <strong>del</strong> DPR n.445/00, dovrà riportare l’eventuale parte di reddito da assoggettare a<br />

ritenuta, nel caso di redditi di natura diversa, oltre ad eventuale quota Iva.<br />

81


Percorso Formativo<br />

necessarie all’adempimento. Il mancato rispetto di questo obbligo non esonera comunque il terzo<br />

dall’obbligo di versare le ritenute nei tempi previsti.<br />

3.<br />

Il terzo problema, invece, pare risolvibile al momento di rendere la dichiarazione di cui all’art.547<br />

c.p.c., ove il sostituto qualifica la propria posizione, facendo presente il proprio obbligo di operare<br />

preventivamente le ritenute sul reddito da lavoro dipendente e permettendo così la definizione di una<br />

trattenuta da calcolarsi una volta compiuta tale operazione.<br />

Concludendo, possiamo ricordare come la posizione di sostituto d’imposta rivestita dal soggetto terzo<br />

nei confronti <strong>del</strong> creditore pignoratizio inneschi l’onere relativo a tutti gli adempimenti connessi quali i<br />

versamenti, la certificazione <strong>del</strong>le ritenute operate, nonché l’inserimento <strong>del</strong>le stesse nel mo<strong>del</strong>lo 770.<br />

A questi si aggiunge l’obbligo, peculiare, di comunicare al debitore le ritenute operate a titolo di<br />

<strong>pignoramento</strong> 20 .<br />

20 Quest’ultimo obbligo permane anche nel caso di mancata effettuazione <strong>del</strong>le ritenute <strong>del</strong> 20% in sostituzione <strong>del</strong> creditore.<br />

82


PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RUOLO DEL SOSTITUTO<br />

D’IMPOSTA<br />

Articolo tratto da “La Circolare di Lavoro e Previdenza” n.12/2011<br />

a cura di Cristian Valsiglio ∗<br />

A distanza di un anno dal provvedimento che ha dato attuazione al prelievo fiscale <strong>del</strong><br />

20% sugli importi oggetto di <strong>pignoramento</strong> interviene l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate con la<br />

circolare interpretativa <strong>del</strong> 3 marzo 2011, n.8/E.<br />

Le istruzioni contenute nella circolare, fortemente complessa e ricca di spunti operativi<br />

e di analisi normative non solo fiscali, arrivano in estremo ritardo, anche relativamente<br />

alla consegna, entro il 28 febbraio, <strong>del</strong>la certificazione <strong>del</strong>le predette somme da<br />

consegnare al creditore pignoratizio ad opera <strong>del</strong> terzo erogatore.<br />

Le riflessioni che si andranno a elaborare nel presente articolo verteranno<br />

principalmente sugli impatti nella gestione <strong>del</strong> personale e, in particolare, sugli obblighi<br />

operativi <strong>del</strong> datore di lavoro quale sostituto d’imposta.<br />

Quadro normativo<br />

L’articolo 21, co.15 <strong>del</strong>la L. n.449/07, così come modificato dall’art.15, co.2, L.<br />

n.102/09, ha previsto che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di<br />

<strong>pignoramento</strong> presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal<br />

soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al<br />

20%, rinviando, per le modalità di attuazione, all’emanazione di un successivo<br />

provvedimento <strong>del</strong> direttore <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate.<br />

Il provvedimento <strong>del</strong> Direttore <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate 3 marzo 2010, n.34755, in<br />

applicazione <strong>del</strong>l’art.21, co.15 <strong>del</strong>la L. n.449/07, così come modificato dall’art.15, co.2<br />

<strong>del</strong>la L. n.102/09, ha previsto, con effetto dal 5 marzo 2010, l’applicazione <strong>del</strong>la<br />

ritenuta <strong>del</strong> 20% sugli importi oggetto di <strong>pignoramento</strong>.<br />

Successivamente a tale provvedimento, l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate (R.M. n.18/E/10) ha<br />

rilasciato il codice tributo 1049 utile per il versamento <strong>del</strong>l’imposta <strong>del</strong> 20% tramite<br />

mo<strong>del</strong>lo F24.<br />

I soggetti interessati alla procedura <strong>del</strong> <strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>lo stipendio<br />

I soggetti coinvolti nel <strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>lo stipendio sono:<br />

creditore pignoratizio: colui che richiede tramite il giudice il <strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>lo<br />

stipendio;<br />

debitore: il dipendente pignorato;<br />

terzo erogatore: il datore di lavoro che deve provvedere a trattenere l’importo pignorato<br />

dal cedolino <strong>del</strong> dipendente e bonificare al Creditore Pignoratizio il predetto importo.<br />

Sotto l’aspetto prettamente giuslavoristico è bene ricordare che il <strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>lo<br />

∗ Consulente <strong>del</strong> Lavoro in Varese<br />

P<br />

Quadro<br />

normativo<br />

Pignora-<br />

mento<br />

83


Percorso Formativo<br />

stipendio è disciplinato dalle seguenti due norme:<br />

1. Art.545 c.p.c., co.3, 4, 5 e 6<br />

“Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative<br />

al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,<br />

possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente<br />

<strong>del</strong> tribunale o da un giudice da lui <strong>del</strong>egato.<br />

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un <strong>quinto</strong> per i tributi dovuti allo<br />

Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.<br />

Il <strong>pignoramento</strong> per il simultaneo concorso <strong>del</strong>le cause indicate precedentemente non<br />

può estendersi oltre la metà <strong>del</strong>l'ammontare <strong>del</strong>le somme predette.<br />

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di<br />

legge”.<br />

2. Art.2 DPR n.180/50 (reso applicabile anche ai dipendenti privati dalla L. n.311/04)<br />

L’art.2 <strong>del</strong> DPR n.180/50 prevede che è consentito il <strong>pignoramento</strong> e il sequestro di<br />

stipendi, salari, retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni e gli altri assegni di<br />

quiescenza per rifondere i seguenti obblighi:<br />

per i soli crediti alimentari è stabilito nella misura fissa <strong>del</strong> terzo al netto di ritenute;<br />

per tutti i debiti verso lo Stato e verso gli altri enti e aziende e imprese da cui il<br />

debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego, è stabilito nel limite <strong>del</strong> <strong>quinto</strong>,<br />

al netto <strong>del</strong>le ritenute;<br />

per tributi allo Stato, alle province e comuni, rientra nel limite <strong>del</strong> <strong>quinto</strong>, al netto di<br />

ritenute.<br />

Il <strong>pignoramento</strong> non può colpire una quota maggiore <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio al<br />

netto <strong>del</strong>le ritenute di legge, in caso di simultaneo concorso di crediti, derivanti dal<br />

rapporto di lavoro e per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni.<br />

In caso di contemporaneo concorso di crediti, tra cui quelli alimentari, il <strong>pignoramento</strong><br />

non può colpire una quota maggiore <strong>del</strong>la metà <strong>del</strong>lo stipendio, sempre valutato al<br />

netto <strong>del</strong>le ritenute di legge; il limite <strong>del</strong> <strong>quinto</strong>, quindi, risulta applicabile non solo per<br />

i tributi, ma per ogni specie di credito, qualunque sia la sua causa, alla stessa stregua<br />

<strong>del</strong>l'art.545, co.4 c.p.c. (Corte Cost. n.89/87 e n.878/88).<br />

Per quanto riguarda il <strong>pignoramento</strong> e il sequestro <strong>del</strong> trattamento di fine rapporto,<br />

che l'art.545, co.3 c.p.c. include tra le indennità pignorabili e sequestrabili nei limiti <strong>del</strong><br />

<strong>quinto</strong>, la disciplina risultante dall'avvenuta estensione <strong>del</strong> regime dei dipendenti<br />

pubblici a quelli privati non è cambiata; infatti, per effetto <strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong>la Corte<br />

Costituzionale n.99/93, anche il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici<br />

(ora anche dei dipendenti privati) deve considerarsi pignorabile e sequestrabile.<br />

Aspetti giuridici e processuali <strong>del</strong> <strong>pignoramento</strong> presso terzi<br />

La C.M. n.8/E/11 illustra gli aspetti distintivi processuali e giuridici collegati al<br />

<strong>pignoramento</strong>, in particolare, l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate precisa che:<br />

in base all’art.1173 c.c. le obbligazioni possono derivare da contratto, da fatto<br />

84<br />

Aspetti<br />

giuridici e<br />

processuali


illecito e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento<br />

giuridico;<br />

l’art.2740 c.c. prevede che il debitore risponde <strong>del</strong>l’adempimento <strong>del</strong>le obbligazioni<br />

con tutti i suoi beni, presenti e futuri, salve le limitazioni espressamente stabilite<br />

dalla legge;<br />

se l’adempimento <strong>del</strong>l’obbligazione non avviene spontaneamente da parte <strong>del</strong><br />

debitore, il creditore, salvi i casi in cui possieda già un titolo esecutivo, può agire in<br />

giudizio per la tutela dei propri diritti al fine di ottenere una pronuncia<br />

giurisdizionale che ne disponga l’adempimento;<br />

in caso di pronuncia favorevole al creditore passata in giudicato, se il debitore<br />

non osserva il comando contenuto nella stessa, il creditore può intraprendere<br />

l’espropriazione forzata attraverso il <strong>pignoramento</strong> dei beni <strong>del</strong> debitore, ai sensi degli<br />

artt.491 e ss. c.p.c.;<br />

il <strong>pignoramento</strong> può riguardare beni immobili o mobili;<br />

se il <strong>pignoramento</strong> riguarda beni mobili, può essere eseguito presso il debitore<br />

medesimo ovvero presso un terzo, a sua volta debitore <strong>del</strong> debitore; in quest’ultimo<br />

caso, a mente <strong>del</strong>l’art.543 <strong>del</strong> c.p.c., il <strong>pignoramento</strong> può riguardare i crediti <strong>del</strong><br />

debitore verso terzi o le cose <strong>del</strong> debitore che sono in possesso di terzi.<br />

Quando operare la ritenuta <strong>del</strong> 20%<br />

Come previsto dall’art.1, co.1 <strong>del</strong> provvedimento 3 marzo 2010, il terzo erogatoresostituto<br />

d’imposta (ai sensi <strong>del</strong>l’art.23 <strong>del</strong> DPR n.600/73) opera, all’atto <strong>del</strong><br />

pagamento, una ritenuta <strong>del</strong> 20% sulle somme oggetto di <strong>pignoramento</strong> assoggettabili<br />

a ritenuta alla fonte in base alle seguenti disposizioni (art.1, co.1 ultimo periodo <strong>del</strong><br />

Provvedimento 3 marzo 2010).<br />

L’art.1, co.1 <strong>del</strong> Provvedimento 3 marzo 2010, in particolare, prevede che<br />

“Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile<br />

a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi <strong>del</strong>le<br />

disposizioni contenute nel titolo III <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 29<br />

settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 11,<br />

commi 5, 6 e 7, <strong>del</strong>la legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell'articolo 33, comma<br />

4, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42”.<br />

Titolo III <strong>del</strong> DPR n.600/73<br />

- ritenute su redditi di lavoro dipendente (art.23);<br />

- ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art.24);<br />

- ritenute su redditi di lavoro autonomo (art.25);<br />

- ritenute su redditi da provvigioni (art.25-bis);<br />

- ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (art.25-ter);<br />

- ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (art.26);<br />

Pignoramento presso terzi e<br />

ruolo <strong>del</strong> sostituto d’imposta<br />

Ritenute<br />

20%<br />

85


Percorso Formativo<br />

- ritenuta sui dividendi (art.27);<br />

- ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici<br />

(art.28);<br />

- ritenuta compensi <strong>del</strong>lo stato (art.29);<br />

- ritenute su premi e vincite (art.30).<br />

Art.11, co.5, 6 e 7, L. n.413/91: ritenute alla fonte da effettuare sulle indennità di<br />

esproprio, occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva;<br />

Art.33, co.4, DPR n.42/98 ritenute alla fonte sul reddito di lavoro autonomo e altri<br />

redditi di cui all’articolo 25 <strong>del</strong> DPR n.600/72.<br />

Al fine di evitare oneri di indagini da parte <strong>del</strong> terzo erogatore, in un’ottica di<br />

semplificazione, l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate precisa che è onere <strong>del</strong> creditore “dimostrare<br />

che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata,<br />

restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla”, pertanto “Il<br />

Provvedimento non pone a carico <strong>del</strong> terzo obblighi di indagine in merito<br />

alla qualificazione reddituale <strong>del</strong>le somme, anzi, nel prevedere una ritenuta in misura<br />

fissa, presuppone che il terzo non sia normalmente a conoscenza <strong>del</strong>la tipologia di<br />

reddito che sta erogando”.<br />

In sostanza, il sostituto d’imposta dovrà applicare automaticamente e senza nessuna<br />

ulteriore verifica <strong>del</strong>la tipologia reddituale di riferimento la ritenuta <strong>del</strong> 20% in<br />

presenza <strong>del</strong>le tre seguenti condizioni:<br />

deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla<br />

fonte, ai sensi <strong>del</strong>le richiamate disposizioni;<br />

il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;<br />

il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta.<br />

Aspetto oggettivo: natura <strong>del</strong>le somme<br />

Relativamente alla natura <strong>del</strong>le somme da assoggettare al predetto prelievo, l’Agenzia<br />

<strong>del</strong>le Entrate illustra i seguenti esempi:<br />

Somme per le quali è applicabile la ritenuta<br />

ESEMPIO 1<br />

Se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna<br />

<strong>del</strong> datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il<br />

<strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>le somme giacenti su un conto corrente bancario <strong>del</strong> datore di<br />

lavoro, l’istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta <strong>del</strong><br />

20% all’atto <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong>le somme in favore <strong>del</strong> dipendente, trattandosi di<br />

redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma <strong>del</strong>l’art.23 <strong>del</strong> DPR n.600/73, è<br />

previsto il prelievo alla fonte.<br />

86<br />

Aspetto<br />

oggettivo<br />

Ritenuta<br />

applicabile


ESEMPIO 2<br />

Sarà tenuto ad operare la ritenuta il terzo che eroga a un soggetto Irpef utili o<br />

dividendi su partecipazioni sociali per i quali l’art.27 <strong>del</strong> DPR n.600/73 prevede<br />

l’assoggettamento ad imposta mediante ritenuta alla fonte.<br />

ESEMPIO 3<br />

Se il terzo eroga somme di cui all’art.11, co.5 e 6, <strong>del</strong>la L. n.413/91 (indennità di<br />

esproprio, occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva<br />

ecc) per le quali il successivo co.7 ne prevede, all’atto <strong>del</strong>la corresponsione, una<br />

ritenuta alla fonte nella misura <strong>del</strong> 20%.<br />

Somme per le quali non è applicabile la ritenuta<br />

ESEMPIO 1<br />

Se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di<br />

condanna <strong>del</strong> locatario (debitore) al pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce a<br />

pignorare lo stipendio <strong>del</strong>l’inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore),<br />

quest’ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non<br />

rientrano tra quelli che, ai sensi <strong>del</strong>le disposizioni enunciate, devono essere<br />

assoggettati a ritenuta alla fonte.<br />

ESEMPIO 2<br />

Se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positive <strong>del</strong> reddito d’impresa,<br />

ad eccezione <strong>del</strong>le ipotesi in cui anche per tale tipologia di reddito è previsto un<br />

prelievo alla fonte, come nel caso di provvigioni inerenti a rapporti di<br />

commissione (art.25-bis <strong>del</strong> DPR n.600/73) o di corrispettivi dovuti dal condominio<br />

all’appaltatore (art.25-ter <strong>del</strong> medesimo decreto) il terzo erogatore non deve applicare<br />

alcuna ritenuta.<br />

ESEMPIO 3<br />

Se le somme sono erogate dal terzo a titolo di risarcimento di un danno emergente,<br />

che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio <strong>del</strong><br />

creditore pignoratizio (art. 6, co.2 <strong>del</strong> Tuir) il terzo erogatore non deve applicare<br />

alcuna ritenuta.<br />

Somme per le quali è applicabile la ritenuta solo parzialmente<br />

Qualora l’importo pignorato comprenda redditi di diversa natura il terzo erogatore<br />

applicherà la ritenuta solo sulla parte imponibile che il creditore pignoratizio avrà<br />

indicato nella dichiarazione di responsabilità utile.<br />

A titolo esemplificativo la circolare illustra il seguente caso:<br />

Pignoramento presso terzi e<br />

ruolo <strong>del</strong> sostituto d’imposta<br />

Ritenuta<br />

non<br />

applicabile<br />

Ritenuta<br />

applicabile<br />

in parte<br />

87


Percorso Formativo<br />

ESEMPIO 1<br />

Somma da corrispondere: 100,00 euro<br />

Di cui:<br />

• reddito da prestazioni di lavoro autonomo: 70,00 euro;<br />

• Iva: 14,00 euro (70,00 euro x 20%);<br />

• spese anticipate dal professionista in nome e per conto <strong>del</strong> cliente: 16,00 euro<br />

La ritenuta sarà pari a euro 14,00 (70,00 euro x 20%) in quanto l’Iva e le spese vive<br />

anticipate non concorrono a formare reddito imponibile.<br />

ESEMPIO 2<br />

Somma da corrispondere: 100,00 euro<br />

Di cui:<br />

• reddito da prestazioni di lavoro autonomo: 70,00 euro;<br />

• Iva: 14,00 euro (70,00 euro x 20%);<br />

• Interessi moratori: 16,00 euro<br />

La ritenuta sarà pari a euro 17,20 (86,00 euro x 20%) in quanto l’Iva non concorre a<br />

formare reddito imponibile mentre gli interessi moratori, ai sensi <strong>del</strong>l’art.6, co.2 <strong>del</strong><br />

Tuir costituiscono redditi <strong>del</strong>la stessa natura <strong>del</strong> reddito principale (in questo caso<br />

reddito di natura autonoma).<br />

Il terzo erogatore sarà, comunque, tenuto a indicare nella dichiarazione dei sostituti di<br />

imposta i vari importi corrisposti, specificando per quali di essi è stato effettuato il<br />

prelievo alla fonte e in che misura.<br />

Somme per le quali è già stata applicata la ritenuta<br />

Se dal provvedimento <strong>del</strong> giudice dovesse risultare che le somme da erogare sono già<br />

al netto di ogni ritenuta di legge, il terzo erogatore deve operare il prelievo alla fonte<br />

<strong>del</strong> 20%, ricorrendone le condizioni, se il creditore non è in grado di dimostrare<br />

l’avvenuta effettuazione <strong>del</strong>la ritenuta.<br />

ESEMPIO 1<br />

Creditore pignoratizio: lavoratore dipendente<br />

Natura <strong>del</strong>le somme pignorate: reddito di lavoro dipendente<br />

Terzo pignoratore: la Banca (è stato pignorato il conto corrente <strong>del</strong> datore di lavoro).<br />

Se gli importi pignorati sono già stati assoggettati al prelievo fiscale, il lavoratore<br />

dipendente, per non subire l’ulteriore decurtazione <strong>del</strong> 20% (ritenuta che deve<br />

applicare la banca/terzo pignorato), deve dimostrare che il datore di lavoro ha già<br />

applicato sulle retribuzioni per le quali è stato attivato il <strong>pignoramento</strong> le ritenute di cui<br />

all’art.23 <strong>del</strong> DPR n.600/73.<br />

Il terzo erogatore (la banca) dovrà riportare nel proprio mo<strong>del</strong>lo 770 le somme erogate<br />

con indicazione o meno <strong>del</strong>la avvenuta effettuazione <strong>del</strong>la ritenuta <strong>del</strong> 20%.<br />

88<br />

Ritenuta<br />

già<br />

applicata


Spese di lite distratte in favore <strong>del</strong> difensore <strong>del</strong> creditore pignoratizio<br />

La C.M. n.8/E/11 precisa che le spese processuali distratte in favore <strong>del</strong> difensore <strong>del</strong><br />

creditore pignoratizio per il giudizio di esecuzione sono soggette alla ritenuta <strong>del</strong> 10%<br />

in quanto indicate nell’ordinanza di assegnazione.<br />

Agenti di riscossione<br />

Non trova applicazione la ritenuta <strong>del</strong> 20% sugli importi previsti da procedure di<br />

esecuzione promosse dall’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate per recupero dei crediti (tali crediti<br />

difatti hanno natura tributaria e pertanto non possono scontare un ulteriore prelievo<br />

fiscale).<br />

Assegni divorzili e assegni alimentari<br />

A tal proposito la circolare ribadisce che:<br />

• gli assegni divorzili sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art.50,<br />

co.1, lett.i) <strong>del</strong> Tuir;<br />

• gli assegni alimentari (per i figli) non generano reddito.<br />

A tale riguardo la circolare n.8/E/11 precisa che:<br />

“esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico <strong>del</strong> terzo erogatore, il quale,<br />

peraltro, non è tenuto a individuare la parte <strong>del</strong>l’assegno destinata al mantenimento<br />

dei figli, comporta che le somme in questione non devono essere assoggettate alla<br />

presente ritenuta, fermo restando l’obbligo <strong>del</strong> terzo erogatore di indicarle nel proprio<br />

mo<strong>del</strong>lo 770, nella sezione I <strong>del</strong> prospetto SY.<br />

Diversamente, se il terzo erogatore conosce la natura <strong>del</strong>le somme che sta erogando<br />

(ad esempio, perché datore di lavoro <strong>del</strong> coniuge obbligato), applicherà le ordinarie<br />

ritenute previste per tale tipologia di reddito”.<br />

Pignoramento presso terzi e<br />

ruolo <strong>del</strong> sostituto d’imposta<br />

Spese di<br />

lite<br />

Agenti<br />

riscossione<br />

Assegni<br />

Aspetto soggettivo<br />

Aspetto<br />

Creditore pignoratizio<br />

soggettivo:<br />

La ritenuta deve essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi soggetti Irpef e creditore<br />

non anche nei confronti di enti e società soggetti Ires.<br />

pignoratizio<br />

A tale scopo la circolare <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate precisa che:<br />

“il terzo erogatore che corrisponda somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e<br />

dalle società di persone, non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte, fermo restando<br />

l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati <strong>del</strong> percettore e<br />

l’ammontare <strong>del</strong>le somme erogate; quest’ultimo adempimento, infatti, in base a quanto<br />

previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d), <strong>del</strong> Provvedimento, è posto a carico <strong>del</strong>l’erogatore<br />

anche nei casi in cui egli non operi un prelievo alla fonte o perché il creditore pignoratizio non<br />

è un soggetto Irpef ovvero perché le somme erogate non hanno natura reddituale (salvo<br />

quanto si dirà in seguito in merito alle somme erogate agli Agenti <strong>del</strong>la riscossione) o non<br />

scontano ritenute alla fonte in base alle disposizioni richiamate”.<br />

89


Percorso Formativo<br />

Terzo erogatore<br />

Il terzo erogatore deve essere un sostituto d’imposta.<br />

Il ruolo e l’attività <strong>del</strong> sostituto d’imposta terzo erogatore: il datore di<br />

lavoro<br />

Come correttamente evidenzia la circolare in commento in caso di <strong>pignoramento</strong><br />

presso terzi vi sono due distinti rapporti obbligatori:<br />

Debitore Pignoratizio Creditore Pignoratizio (procedura esecutiva)<br />

Debitore Pignoratizio Terzo erogatore<br />

Difatti “I crediti oggetto di <strong>pignoramento</strong> (...) sono quelli che il debitore vanta nei<br />

confronti <strong>del</strong> terzo esecutato e che quest’ultimo estingue effettuando il pagamento,<br />

anziché nelle mani <strong>del</strong> proprio creditore (il debitore nel meccanismo <strong>del</strong><br />

<strong>pignoramento</strong>), in quelle di un terzo soggetto (il creditore pignoratizio), con effetti<br />

liberatori nei confronti <strong>del</strong> primo (il debitore)”.<br />

Qualora il rapporto tra debitore e terzo fosse anche corrispondente a un rapporto tra<br />

lavoratore dipendente e datore di lavoro, potrebbe sorgere una duplice rilevanza dal<br />

punto di vista fiscale:<br />

• prelievo sui redditi di lavoro dipendente ex art.23 <strong>del</strong> DPR n.600/73;<br />

• prelievo sull’importo pignorato ex art.21, co.15, L. n.449/97.<br />

ESEMPIO<br />

Creditore pignoratizio: professionista<br />

Natura <strong>del</strong>le somme pignorate: reddito di lavoro autonomo professionale<br />

Debitore pignorato: lavoratore dipendente<br />

Terzo erogatore: il datore di lavoro (è stato pignorato lo stipendio <strong>del</strong> dipendente)<br />

Il datore di lavoro dovrà effettuare una duplice ritenuta:<br />

• sullo stipendio (da versare con il codice tributo 1001)<br />

• sull’importo pignorato (da versare con il codice tributo 1049)<br />

Esempio cedolino paga (con controllo 1/5) (*)<br />

Descrizione Competenza Trattenuta Fig. Imp. Aliq./Note<br />

Stipendio 1.000,00<br />

Ctr. c/dipe<br />

INPS -91,90 1.000,00 9,19%<br />

I.R.Pe.F. Lorda 208,86 908,10 23,00%<br />

Detrazione<br />

art.13 T.u.i.r. 125,82<br />

I.R.Pe.F Netta<br />

(1001) -83,04<br />

90<br />

Datore<br />

di lavoro<br />

Esempi


Netto pre<strong>pignoramento</strong><br />

825,06<br />

Pignoramento<br />

Lordo 1.500,00<br />

Pignoramento<br />

Lordo nel<br />

(verifica<br />

rispetto <strong>del</strong> 1/5 -165,01 825,06 1/5)<br />

I.R.Pe.F. su<br />

pign. (1049) -33,00 -165,01 20%<br />

Importo da<br />

bonificare a<br />

creditore pign. 132,01<br />

Netto al<br />

dipendente 660,05<br />

(*) L'atto di <strong>pignoramento</strong> definisce il rispetto di 1/5 <strong>del</strong>lo stipendio<br />

Non si pongono particolari problemi ove il <strong>pignoramento</strong> ha per oggetto somme<br />

considerate al netto <strong>del</strong>la ritenuta relativa al reddito derivante dal rapporto<br />

intercorrente fra terzo erogatore e debitore (nell’esempio, quella relativa al reddito di<br />

lavoro dipendente), in quanto, come afferma la circolare, “il terzo (che nell’esempio è<br />

anche datore di lavoro) dovrà operare la sola ritenuta ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21, comma 15,<br />

<strong>del</strong>la legge n. 449 <strong>del</strong> 1997, nel presupposto che abbia già operato la ritenuta<br />

ordinariamente prevista (nell’esempio, per il reddito di lavoro dipendente)”.<br />

Esempio cedolino paga (valore pignorato al netto <strong>del</strong>le imposte) (*)<br />

Pignoramento presso terzi e<br />

ruolo <strong>del</strong> sostituto d’imposta<br />

Descrizione Competenza Trattenuta Fig. Imp. Aliq./Note<br />

Stipendio<br />

1.000,00<br />

Ctr. c/dipe<br />

INPS -91,90<br />

I.R.Pe.F. Lorda 208,86<br />

Detrazione art.<br />

13 T.u.i.r. 125,82<br />

I.R.Pe.F Netta<br />

(1001) -83,04<br />

Netto pre<strong>pignoramento</strong><br />

825,06<br />

Pignoramento<br />

Lordo<br />

1.000,00 9,19%<br />

908,10 23,00%<br />

600,00<br />

91


Percorso Formativo<br />

Pignoramento<br />

Lordo senza<br />

rispetto 1/5 -600,00<br />

I.R.Pe.F. su<br />

pign. (1049) -120,00 -600,00 20%<br />

Importo da<br />

bonificare a<br />

creditore pign. 480,00<br />

Netto al<br />

dipendente 225,06<br />

(*)L'atto di <strong>pignoramento</strong> non definisce un limite alla pignorabilità <strong>del</strong>lo stipendio.<br />

Particolari problemi, afferma l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate, potrebbero sorgere ove il<br />

<strong>pignoramento</strong> abbia ad oggetto somme considerate al lordo <strong>del</strong>la prima ritenuta,<br />

quella cioè, relativa, nell’esempio, al reddito di lavoro dipendente. In tal caso, infatti,<br />

posto che:<br />

sulla base <strong>del</strong> provvedimento di assegnazione <strong>del</strong> giudice, il terzo è tenuto a<br />

corrispondere al creditore l’esatto ammontare <strong>del</strong>le somme assegnate, al netto <strong>del</strong>la<br />

ritenuta prevista dalla nuova disposizione;<br />

il terzo è comunque tenuto ad operare anche la ritenuta ordinariamente prevista per<br />

il reddito di lavoro dipendente, qualora le somme disponibili presso il terzo<br />

esecutato non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire l’effettuazione di<br />

entrambe le ritenute:<br />

- il debitore (sostituito) è obbligato a fornire al terzo erogatore (sostituto) le<br />

somme necessarie al versamento;<br />

- il sostituto dovrà comunque versare le ritenute all’erario nei termini<br />

ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al<br />

pagamento (circolare n.326/97, paragrafo n.3.2).<br />

In tal modo è assicurato l’esatto adempimento da un lato <strong>del</strong>l’ordine contenuto nel<br />

provvedimento giurisdizionale, dall’altro <strong>del</strong>le disposizioni generali in materia di<br />

sostituzione d’imposta.<br />

Esempio cedolino paga (valore pignorato al lordo <strong>del</strong>le imposte) (*)<br />

Descrizione Competenza Trattenuta Fig. Imp. Aliq./Note<br />

Stipendio 1.000,00<br />

Ctr. c/dipe INPS -91,90 1.000,00 9,19%<br />

I.R.Pe.F. Lorda 208,86 908,10 23,00%<br />

Detrazione art. 13<br />

T.u.i.r. 125,82<br />

I.R.Pe.F Netta<br />

(1001)<br />

Netto pre-<br />

-83,04<br />

<strong>pignoramento</strong><br />

Pignoramento<br />

825,06<br />

Lordo 850,00<br />

92


Pignoramento<br />

Lordo senza<br />

rispetto 1/5 -850,00<br />

I.R.Pe.F. su pign.<br />

(1049)<br />

Importo da<br />

bonificare a<br />

-170,00 -850,00 20%<br />

creditore pign. 680,00<br />

Netto al<br />

dipendente<br />

Importo sul quale<br />

il D.L. può<br />

rivalersi per<br />

effettuare la<br />

ritenuta da 1001<br />

-24,94<br />

Importo da<br />

richiedere al<br />

lavoratore -24,94<br />

(*)L'atto di <strong>pignoramento</strong> non definisce un limite alla pignorabilità <strong>del</strong>lo stipendio.<br />

58,10 (908,10-850)<br />

In realtà i problemi si posso riscontare ove l’atto di <strong>pignoramento</strong> (di somme al lordo o<br />

al netto <strong>del</strong>le ritenute) non preveda un limite alla pignorabilità <strong>del</strong>lo stipendio.<br />

A tale scopo, come suggerito dalla C.M. n.8/E/11, poiché in sede di espropriazione<br />

forzata assume un ruolo fondamentale l’udienza in cui il terzo è chiamato a comparire<br />

e ad asseverare l’esistenza e l’ammontare <strong>del</strong> debito ai sensi <strong>del</strong>l’art.547 c.p.c.,<br />

sarebbe opportuno che in detta sede il terzo esecutato rappresentasse di essere il<br />

soggetto tenuto all’effettuazione anche <strong>del</strong> prelievo alla fonte in qualità di datore di<br />

lavoro, in modo che la somma che costituirà oggetto di <strong>pignoramento</strong> e di successiva<br />

assegnazione sia quella che residua al netto di tale prelievo.<br />

Adempimenti a carico dei soggetti interessati al <strong>pignoramento</strong><br />

Adempimenti <strong>del</strong> terzo erogatore<br />

La C.M. n.8/E/11 elenca gli adempimenti a carico <strong>del</strong> terzo erogatore, il quale dovrà:<br />

operare la ritenuta d’acconto <strong>del</strong> 20% sulle somme pignorate;<br />

versare l’imposta entro il 16 <strong>del</strong> mese successivo (secondo le ordinarie regole di<br />

cassa) l’imposta <strong>del</strong> 20% tramite F24 con il codice tributo 1049 (R.M. n.18/E/10).<br />

In sede di compilazione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo F24, il suddetto codice è esposto<br />

nella sezione “Erario” in corrispondenza <strong>del</strong>le somme indicate nella colonna<br />

“Importi a debito versati”, con indicazione, nel campo “Rateazione/regione/prov/mese<br />

rif” e nel campo “Anno di riferimento” <strong>del</strong> mese e <strong>del</strong>l’anno cui la ritenuta si riferisce,<br />

nel formato “00MM” “AAAA” (per le Amministrazioni <strong>del</strong>lo Stato continueranno ad<br />

applicarsi le disposizioni specifiche relative al versamento diretto);<br />

comunicare al debitore l’ammontare <strong>del</strong>le somme erogate al creditore pignoratizio e<br />

<strong>del</strong>le ritenute effettuate;<br />

certificare al creditore pignoratizio l’ammontare <strong>del</strong>le somme erogate e <strong>del</strong>le<br />

Pignoramento presso terzi e<br />

ruolo <strong>del</strong> sostituto d’imposta<br />

Adempime<br />

nti terzo<br />

erogatore<br />

93


Percorso Formativo<br />

ritenute effettuate entro i termini previsti dall’art.4, co.6-quater <strong>del</strong> DPR n.322/98;<br />

indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore e al<br />

creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detta<br />

indicazione deve essere effettuata anche se non sono state operate ritenute.<br />

Inoltre, ovviamente, il terzo erogatore dovrà bonificare l’importo pignorato, al netto<br />

<strong>del</strong>la ritenuta (in mancanza di dichiarazione di responsabilità <strong>del</strong> creditore) al creditore<br />

pignoratizio.<br />

Per ciò che riguarda:<br />

Comunicazione al debitore <strong>del</strong>le somme erogate al creditore pignoratizio, la<br />

circolare precisa che non vi sono particolari termini e formalità per la comunicazione<br />

che deve effettuare il terzo erogatore, tuttavia, in caso di debitore pignorato sostituto<br />

d’imposta, la predetta comunicazione dovrà pervenire in tempo utile per predisporre la<br />

dichiarazione mo<strong>del</strong>lo 770.<br />

La predetta comunicazione inoltre:<br />

• può essere unica per tutto l’anno;<br />

• può essere inviata in forma libera anche tramite sistemi telematici;<br />

• deve essere effettuata anche al debitore non sostituto d’imposta;<br />

• deve essere effettuata anche nell’ipotesi in cui il terzo erogatore non abbia<br />

provveduto a operare le ritenute.<br />

In riferimento ai destinatari, inoltre, la circolare afferma che in caso di liquidazione,<br />

trasformazione, fusione, scissione o, se persona fisica, in caso di morte <strong>del</strong> debitore, i<br />

dati devono essere comunicati ai soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi ai fini <strong>del</strong>le<br />

imposte sul reddito, in base alle disposizioni di cui agli artt.5, 5-bis e 5-ter <strong>del</strong> DPR<br />

n.322/98.<br />

Certificazione <strong>del</strong>la ritenuta nei confronti <strong>del</strong> creditore pignoratizio:<br />

deve essere consegnata entro l’ordinario termine <strong>del</strong> 28 febbraio <strong>del</strong>l’anno<br />

successivo (termine già scaduto per le ritenute effettuate nel 2010);<br />

non è soggetta a particolari formalità;<br />

deve riportare le somme erogate e le ritenute effettuate.<br />

Inoltre la circolare evidenzia due casistiche particolari:<br />

1. Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, qualora<br />

il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore) intenda chiedere al<br />

proprio attuale datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’art. 23, comma 4, <strong>del</strong> DPR n. 600/1973, il terzo erogatore (ad es. la banca <strong>del</strong><br />

datore di lavoro inadempiente) dovrà consegnare la predetta certificazione entro<br />

12 giorni dalla richiesta da parte <strong>del</strong> creditore pignoratizio;<br />

2. Se l’ordinanza di assegnazione <strong>del</strong> giudice è riferita a più creditori, il terzo erogatore<br />

dovrà rilasciare tante certificazioni quanti sono i destinatari <strong>del</strong> provvedimento di<br />

assegnazione.<br />

94<br />

Adempime<br />

nti terzo<br />

erogatore


A titolo esemplificativo, in quest’ultimo caso, se il difensore <strong>del</strong> creditore pignoratizio<br />

ha chiesto, in proprio e nella sua qualità di procuratore, l’esecuzione <strong>del</strong>la sentenza di<br />

condanna <strong>del</strong> debitore al pagamento di somme sia nei confronti <strong>del</strong>l’assistito per i<br />

crediti a quest’ultimo riferiti, sia nei propri confronti per le spese distratte in suo<br />

favore, il terzo erogatore dovrà consegnare due distinte certificazioni: una al soggetto<br />

assistito, per le somme a costui riferibili, e l’altra al difensore, per le somme a costui<br />

riferibili; in tal caso, infatti, entrambi i soggetti assumono la veste di creditori<br />

pignoratizi.<br />

Qualora nell’ordinanza non fosse specificata la misura <strong>del</strong>l’importo riferibile a ciascun<br />

creditore, in mancanza di puntuale indicazione da parte dei creditori interessati,<br />

mediante dichiarazione da rendere ai sensi <strong>del</strong> DPR n.445/00, il terzo erogatore<br />

provvederà ad imputare ai creditori le somme e le ritenute in parti uguali.<br />

La dichiarazione <strong>del</strong> sostituto d’imposta: il terzo erogatore dovrà predisporre il<br />

nuovo quadro SY sia nel caso in cui abbia applicato la ritenuta sia nel caso in cui ciò<br />

non sia stato effettuato.<br />

Adempimenti <strong>del</strong> creditore pignoratizio<br />

Il creditore pignoratizio dovrà:<br />

• indicare le somme certificate dal terzo erogatore nella propria dichiarazione<br />

reddituale (anche se trattasi di importi soggetti a tassazione separata in quanto, ad<br />

esempio, arretrati di stipendi);<br />

• scomputare, in tale sede, le ritenute versate dal terzo erogatore.<br />

In presenza di ammontare <strong>del</strong>le ritenute subite maggiore <strong>del</strong>l’imposta risultante in fase<br />

di dichiarazione reddituale, il creditore potrà alternativamente:<br />

• scomputare l’eccedenza dall’imposta relativa al periodo di imposta successivo;<br />

• chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.<br />

Qualora:<br />

le somme concesse siano riferite a redditi di lavoro dipendente e assimilati, il<br />

creditore pignoratizio potrà richiedere al proprio datore di lavoro di tenerne conto in<br />

sede di conguaglio ai sensi <strong>del</strong>l’art.23, co.4, <strong>del</strong> DPR n.600/73 consegnando la<br />

certificazione rilasciatagli dal terzo erogatore;<br />

le somme costituiscano reddito di impresa, già tassato secondo i principi di<br />

imputazione per competenza, e il terzo erogatore abbia operato la ritenuta, il<br />

creditore pignoratizio avrà diritto di scomputare le ritenute subite nella dichiarazione<br />

dei redditi relativa all’anno di imposta in cui le somme pignorate sono erogate.<br />

Inoltre il creditore pignoratizio potrà rendere al terzo erogatore una dichiarazione<br />

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.47 e 76 <strong>del</strong> DPR n.445/00 volta a<br />

esonerare il terzo erogatore dall’obbligo di operare la ritenuta, ad esempio perché<br />

l’importo pignorato non rientra tra quei redditi da assoggettare a ritenuta d’acconto.<br />

Tramite la predetta dichiarazione il creditore pignoratizio comunica al terzo anche<br />

l’ammontare eventualmente corrispondente all’imposta sul valore aggiunto che non<br />

deve essere assoggettato a ritenuta.<br />

Pignoramento presso terzi e<br />

ruolo <strong>del</strong> sostituto d’imposta<br />

Adempimen<br />

ti creditore<br />

pignoratizio<br />

95


Percorso Formativo<br />

In caso di dichiarazione mendace, ferme restando le sanzioni penali, la circostanza che<br />

il creditore non indichi nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite, in<br />

sede di accertamento dovrà essere valutata come circostanza aggravante ai fini<br />

<strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>le correlate sanzioni.<br />

Adempimenti <strong>del</strong> debitore pignorato<br />

L’art.4, co.1, <strong>del</strong> Provvedimento 3 marzo 2010 recita: “Il debitore tenuto alla<br />

presentazione <strong>del</strong>la dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente<br />

<strong>del</strong>la Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve indicare i dati relativi al creditore<br />

pignoratizio e alla natura <strong>del</strong>le somme oggetto <strong>del</strong> debito”.<br />

Pertanto, il debitore pignorato, ove sostituto d’imposta, dovrà procedere alla<br />

indicazione dei dati relativi al creditore pignoratizio e al rapporto che ha dato origine<br />

alla controversia nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770).<br />

Inoltre, l’art.4, co.2, <strong>del</strong> predetto Provvedimento prevede che “Il debitore non è tenuto<br />

ad effettuare le operazioni di conguaglio, di cui agli articoli 23, 24 e 29, <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong><br />

Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle somme<br />

corrisposte dal terzo erogatore”.<br />

Tuttavia, il creditore pignoratizio potrà richiedere al debitore, ove operativo e sostituto<br />

di imposta, di tenere conto <strong>del</strong>le predette somme, certificate dal terzo erogatore, in<br />

sede di conguaglio ex art.23, co.4 <strong>del</strong> DPR n.600/73.<br />

ESEMPIO<br />

1. Creditore pignoratizio: lavoratore dipendente<br />

2. Natura <strong>del</strong>le somme pignorate: reddito di lavoro dipendente<br />

3. Debitore pignorato: datore di lavoro<br />

4. Terzo pignoratore: la Banca (è stato pignorato il conto corrente <strong>del</strong> datore di lavoro)<br />

Azioni:<br />

a. Il terzo pignoratore (la Banca) applica la ritenuta <strong>del</strong> 20% e versa l’imposta;<br />

b. Il terzo pignoratore (la Banca) certifica al creditore pignoratizio (il dipendente) le<br />

somme e la ritenuta <strong>del</strong> 20% effettuata;<br />

Il creditore pignoratizio chiede al debitore pignorato (datore di lavoro) l’effettuazione<br />

<strong>del</strong> conguaglio fiscale con le somme oggetto di <strong>pignoramento</strong> e certificate dalla Banca.<br />

96<br />

Adempimen<br />

ti debitore<br />

pignorato


COMPENSAZIONE TRAMITE CREDITI DEL DANNO CAUSATO DAL<br />

LAVORATORE<br />

Articolo tratto da “Il Giurista <strong>del</strong> Lavoro” ottobre 2012<br />

a cura di Daniele Iarussi ∗<br />

L’articolo, prendendo marginalmente spunto da una recente pronuncia <strong>del</strong>la Suprema Corte<br />

(sentenza 29 agosto 2012, n.14688), analizza il controverso tema <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> tra<br />

risarcimento <strong>del</strong> danno causato dal dipendente/collaboratore (nel caso oggetto <strong>del</strong>la sentenza,<br />

agente) e crediti verso lo stesso.<br />

Partendo poi dall’origine e dallo sviluppo <strong>del</strong>la nozione di <strong>compensazione</strong>, ne individua i tratti distintivi<br />

e la sua reale portata nell’ordinamento interno.<br />

L’autore ragiona, inoltre, sul concetto di “<strong>compensazione</strong> impropria”, sui cui la giurisprudenza ha,<br />

talvolta, creato confusione accostando tale “procedimento” giudiziale alla <strong>compensazione</strong> civilistica,<br />

ricercandone il fondamento dogmatico. Il contributo, infine, non è scevro dall’avanzare rilievi critici in<br />

ordine a tale istituto di creazione pretoria.<br />

Nozione di <strong>compensazione</strong><br />

La recente giurisprudenza di legittimità offre lo spunto per riaprire il dibattito, in realtà mai sopito, che<br />

ha a lungo appassionato la dottrina e, soprattutto, la giurisprudenza, sull’interessante tema <strong>del</strong>la<br />

compen-sazione tramite crediti datoriali <strong>del</strong> danno causato dal lavoratore. La materia coinvolge diritti<br />

confliggenti, oltre che importanti principi quale quello <strong>del</strong>la “giusta retribuzione” e <strong>del</strong>la “parità di<br />

trattamento” tra creditori.<br />

L’indagine deve, inevitabilmente, partire dalla nozione civilistica di <strong>compensazione</strong>.<br />

Com'è ben noto, afferma il nostro codice civile che quando due persone sono obbligate l'una nei<br />

confronti <strong>del</strong>l'altra i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art.1241 c.c.), qualunque<br />

sia il titolo <strong>del</strong>l'uno o <strong>del</strong>l'altro debito (art.1246 c.c.) 21 .<br />

In questo senso, la <strong>compensazione</strong> (la cui natura era stata in passato accostata a istituti "affini" - ad<br />

esempio al pagamento, all'exceptio non adimpleti contractus, alla rinuncia bilaterale, alla datio in<br />

solutum) 22 viene intesa nelle norme riferite sia come fattispecie sia come effetto 23 .<br />

Più precisamente, la <strong>compensazione</strong> quale modo di estinzione satisfattorio <strong>del</strong>l'obbligazione è una<br />

fattispecie ad effetti estintivi nella quale le elisioni dei reciproci debiti per quantità corrispondenti che<br />

∗<br />

Avvocato giuslavorista - Dottore di ricerca in Diritto <strong>del</strong> lavoro e Professore a contratto in Istituzioni di Diritto<br />

privato nell’Università di Bologna<br />

21<br />

In argomento, si rimanda alle trattazioni a carattere generale di G. Ragusa Maggiore, voce Compensazione, in Enc. dir., VIII,<br />

Milano, 1961, 17 ss.; P. Schlesinger, voce Compensazione, in Noviss. dig. it., III, Torino, 1967, 722 ss.; P. Perlingieri, “Modi di<br />

estinzione <strong>del</strong>le obbligazioni diversi dall'adempimento”, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, 256 ss.;<br />

N. Di Prisco, “I modi di estinzione <strong>del</strong>le obbligazioni diversi dall'adempimento”, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, 9, Torino,<br />

1984, 290; G. Zuddas, voce Compensazione, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma, 1988, 1 ss.; V. De Lorenzi, voce Compensazione, in<br />

Dig. disc. priv., Sez. civ., III, Torino, 1988, 65 ss.; M.C. Dalbosco, “La <strong>compensazione</strong> per atto unilaterale (la c.d. <strong>compensazione</strong><br />

legale) tra diritto sostanziale e processo”, in Riv. dir. civ., 1989, I, 357; U. Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di<br />

Iudica-Zatti, Milano, 1991, 716 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, 4, L'obbligazione, Milano, 1991, 477; L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F.D.<br />

Busnelli, U. Natoli, Diritto civile, 3, Obbligazioni e contratti, Torino, 1992, 177 ss.; E. Guerinoni, in Le obbligazioni, I, di Franzoni (a<br />

cura di), Le obbligazioni in generale, Torino, 2004, 507 ss.; F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 2004, 104 ss.<br />

22<br />

Per un approfondimento si veda G. Ragusa Maggiore, voce Compensazione, cit., 18.<br />

23<br />

P. Schlesinger, voce Compensazione, cit., 722; P. Perlingieri, “Modi di estinzione <strong>del</strong>le obbligazioni diversi dall'adempimento”,<br />

cit., 256; G. Zuddas, voce Compensazione, cit., 1; C.M. Bianca, Diritto civile, 4, L'obbligazione, cit., 478.<br />

97


Percorso Formativo<br />

presuppongono l'omogeneità <strong>del</strong>le prestazioni contrapposte 24 sono in funzione reciproca, logica-mente<br />

coessenziali e cronologicamente contestuali 25 .<br />

I presupposti economici che giustificano il fenomeno giuridico de quo sono individuabili nel principio<br />

<strong>del</strong>l'economia degli adempimenti 26 ; ovvero nell'age-volazione dei rapporti giuridici e nella maggiore<br />

possibilità di soddisfare gli interessi dei creditori 27 .<br />

Vi è dunque un intreccio tra interesse privato e interesse pubblico, il primo insito nel vantaggio per le<br />

parti di risolvere le loro questioni e il secondo nell'evitare la moltiplicazione <strong>del</strong>le liti tra le stesse parti.<br />

Crediti e debiti nascenti da un unico rapporto obbligatorio e loro rilevanza<br />

La regula iuris che emerge dal provvedimento da cui trae spunto il presente commento afferma che,<br />

quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto obbligatorio (un<br />

rapporto fondamentale, si aggiunga, che indica l'insieme <strong>del</strong>le obbligazioni sorte al tempo <strong>del</strong><br />

completamento <strong>del</strong>la fattispecie principale 28 ), non vi è luogo a un'ipotesi di <strong>compensazione</strong> "propria"<br />

ex art.1241 ss. c.c., che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti<br />

<strong>del</strong>le parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere (c.d. <strong>compensazione</strong> impropria) 29 .<br />

La giurisprudenza più recente giunge ad affermare che è <strong>del</strong> tutto irrilevante la pluralità o unicità dei<br />

rapporti posti a base <strong>del</strong>le reciproche obbligazioni, essendo invece necessario che le obbligazioni,<br />

“quale che sia il rapporto da cui prendono origine, siano “autonome” ovvero non legate da nesso di<br />

sinallagmaticità, posto che in ogni altro caso non vi sarebbe motivo per escludere l’applicabilità <strong>del</strong>la<br />

disciplina prevista dall’art. 1246 c.c.” 30 .<br />

Affermata l'esigenza, ai fini <strong>del</strong>la configurabilità <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong>, <strong>del</strong>l'autonomia dei rapporti<br />

obbliga-tori da cui nascono i rispettivi crediti, la Corte ha altresì affermato l'inapplicabilità per il caso,<br />

inverso, nel quale i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto obbligatorio, <strong>del</strong>le regole<br />

sia processuali (non rilevabilità d'ufficio ex art.1242, co.1 c.c.) sia sostanziali (non compensabilità <strong>del</strong><br />

credito impignorabile ex artt.1246, n.3 c.c., e 545 c.p.c.; arresto <strong>del</strong>la prescrizione ex art.1242, co.2<br />

c.c.) in tema di <strong>compensazione</strong>.<br />

L'orientamento riferito è piuttosto pacifico nella giurisprudenza <strong>del</strong>la nostra Suprema Corte 31 , seppure<br />

alcune pronunce abbiano statuito che è configurabile la c.d. <strong>compensazione</strong> impropria o atecnica<br />

24 N. Di Prisco, I modi di estinzione <strong>del</strong>le obbligazioni diversi dall'adempimento, cit., 310.<br />

25 G. Zuddas, voce Compensazione, cit., 1.<br />

26 C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 479, che richiama Pomponio (D. 16. 2. 3): "Ideo compensatio necessaria est, quia interest<br />

nostra potius non solvere quam solutum repetere".<br />

27 U. Breccia, Le obbligazioni, cit., 717.<br />

28 P. Stanzione, voce Rapporto giuridico, II) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1991, 13; S. Palazzolo, voce Rapporto,<br />

I) Rapporto giuridico, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 289 ss.; C.A. Cannata, Le obbligazioni in generale, in Tratt. dir. priv., 9,<br />

diretto da Rescigno, Torino, 1984, 18; v. in particolare, con riferimento all'importanza <strong>del</strong>la distinzione tra la nozione di "fonte" e di<br />

"titolo" <strong>del</strong> rapporto, P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2006, 528: "Mentre la fonte <strong>del</strong>l'obbligazione si<br />

riferisce, prevalentemente, alla fattispecie in quanto struttura, come atto o insieme di atti e di fatti antecedenti all'effetto, ai quali il<br />

legislatore ricollega la produzione di effetti; il titolo ha la sua autonomia rispetto alla fattispecie, pur costituendone la sostanza, la<br />

funzione".<br />

29 Per tutte Cass. 25 agosto 2006, n.18498, in Giust. civ., 2006, I, 1990.<br />

30 Cass. 29 agosto 2012, n.14688 in CED Cass., 2012. Nello stesso senso Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n.775, in Nuova Giur.<br />

Civ., 2000, I, 265; Cass. 9 maggio 2006, n.10629, in CED Cass., 2006.<br />

31 Cass. civ., 25 novembre 2002, n.16561, in Contratti, 2003, 478; Cass. civ., 17 aprile 2004, n.7337, in CED Cass., 2004; Cass.<br />

civ., 3 agosto 2004, n.14808, in CED Cass., 2004; Cass. civ., 29 marzo 2004, n.6214, in CED Cass. 2004.<br />

98


Compensazione tramite crediti<br />

<strong>del</strong> danno causato dal lavoratore<br />

allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, la cui identità non è pertanto<br />

esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento 32 .<br />

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione <strong>del</strong> principio esposto per i<br />

contrapposti crediti derivanti da un contratto di lavoro, con l'ulteriore corollario che l'unicità <strong>del</strong>la fonte<br />

obbligatoria e la reciprocità dei crediti tra datore di lavoro e lavoratore sono stati ravvisati anche nel<br />

caso in cui il debito di quest'ultimo sia derivato da obbligazione risarcitoria per fatto illecito 33 . E, non<br />

diversamente, in tema di possesso, nel rapporto tra il possessore che deve restituire i frutti al<br />

proprietario e quest'ultimo, che deve al primo l'indennità per i miglioramenti 34 .<br />

Nello stesso ordine di idee, si afferma in dottrina la necessità che i debiti e i crediti ineriscano a<br />

rapporti giuridici diversi, intercorrenti fra le medesime parti in forza di autonome fonti di<br />

obbligazione 35 . Alla <strong>compensazione</strong> deve cioè attribuirsi natura di effetti scaturenti da fattispecie non<br />

riducibili ad unità 36 . Non può essere così accostata alla <strong>compensazione</strong> qualsiasi ipotesi di conteggio di<br />

poste attive e passive 37 . L'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti <strong>del</strong>le parti si riferiscono è,<br />

in definitiva, presupposto <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> 38 .<br />

Fondamento dogmatico <strong>del</strong>la ricostruzione giurisprudenziale<br />

Rinvenire negli studi teorici il fondamento dogmatico di tale ricostruzione non è per nulla agevole.<br />

Sembra, infatti, che la dottrina prevalente si sia impegnata più a dare giustificazione teorica alla<br />

descritta tesi giurisprudenziale che a sottoporla al vaglio <strong>del</strong>la critica, al fine di verificarne la coerenza<br />

con l'ordinamento positivo.<br />

Questa impressione è giustificata dal fatto che, quando in dottrina si analizza l'istituto <strong>del</strong>la<br />

<strong>compensazione</strong>, si sostiene che è necessario, come accennato, che i crediti e i debiti <strong>del</strong>le parti<br />

nascano da rapporti giuridici autonomi, perché, altrimenti,<br />

“crediti e debiti inerenti allo stesso rapporto costituiscono voci attive e passive che vanno accertate in<br />

unico conteggio di dare e avere al di fuori dei limiti posti dalla disciplina <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong>” 39 .<br />

32<br />

Cass. 5 dicembre 2008, 28855 in CED Cass., 2008; Cass. 30 marzo 2010, n.7624, in CED Cass., 2010; Cass. 19 aprile 2011,<br />

n.8971, in CED Cass., 2011.<br />

33<br />

Per tutte, tra le meno recenti, Cass. 4 luglio 1997, n.6033, in CED Cass., 2007.<br />

34<br />

Cass. civ., 12 febbraio 1993, n.1784. In argomento v. le trattazioni di C.M. Bianca, Diritto civile, 6, La proprietà, Milano, 1999,<br />

774; A. Masi, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, 8, Torino,<br />

2003, 606; R. Sacco; R. Caterina, Il possesso, in Tratt. dir. civ. comm., già diretto da Cicu, Messineo, continuato da Mengoni,<br />

Milano, 2000, 463; B. Troisi, C. Cicero, I possessi, in Tratt. dir. civ. Cons. naz. Notariato, diretto da Perlingieri, Napoli, 2005,<br />

118.<br />

35<br />

Galgano, Diritto civile e commerciale, cit., 106; D. Barbero, Il sistema <strong>del</strong> diritto privato, Torino, 2001, 690.<br />

36<br />

Si veda P. Rescigno, voce Obbligazioni (nozioni), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 204.<br />

37<br />

Sul punto Cass. civ., 28 settembre 2005, n. 18947 statuisce che: "tra i risultati di operazioni di segno opposto registrate nel<br />

corso di un rapporto di conto corrente non si verifica <strong>compensazione</strong>, trattandosi di un unico rapporto soggetto, nel suo<br />

svolgimento, a modificazioni quantitative, per cui il saldo che da esse consegue è il risultato contabile dei movimenti <strong>del</strong> conto<br />

operati dal correntista nell'ambito <strong>del</strong>la sua disponibilità. È risaputo che gli addebiti e gli accreditamenti sul conto comportano<br />

operazioni di conguaglio che non si possono considerare frutto di <strong>compensazione</strong>, ma costituiscono un semplice effetto<br />

contabile <strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> cliente di variare la disponibilità <strong>del</strong> conto mediante versamenti e prelievi". Così come<br />

accadeva nel diritto romano classico, nel quale la compensatio partendo dalla definizione di Modestino (D. 16, 2, 1: debiti et<br />

crediti inter se contributio) indicava l'operazione contabile che determinava l'ammontare <strong>del</strong>la riduzione dei rispettivi crediti e<br />

debiti: v. E. Volterra, Istituzioni di diritto privato romano, s.d., 616.<br />

38<br />

C.M. Bianca, Diritto civile, 4, L'obbligazione, cit., 487.<br />

39 C.M. Bianca, Diritto civile, 4, L'obbligazione, cit., 487-488.<br />

99


Percorso Formativo<br />

Se la <strong>compensazione</strong> operasse “tra debiti inseriti in un rapporto obbligatorio nascente da un contratto<br />

con prestazioni corrispettive [...] sarebbe in netto contrasto con la stessa causa <strong>del</strong> contratto e,<br />

quindi, con la funzione cui esso assolve e che consiste nell'assicurare a ciascuna parte la prestazione<br />

convenuta” 40 .<br />

Per quanto attiene al rapporto di lavoro, quindi, tali principi inducono a concludere che<br />

“non costituisce <strong>compensazione</strong> in senso proprio, bensì mero conguaglio di dare/avere non soggetto<br />

ad alcuna limitazione, l'operazione che il datore di lavoro compie detraendo dalla retribuzione l'importo<br />

corrispondente a un proprio credito verso il lavoratore nascente dallo stesso rapporto di lavoro” 41 .<br />

A dire il vero, i casi in cui l’unicità <strong>del</strong> rapporto da cui traggono origini debiti e crediti è stata soltanto<br />

presunta, più che accertata, come nelle ipotesi in cui si è esclusa la <strong>compensazione</strong> in presenza di<br />

obbligazioni derivanti da rapporti complessi, come quello di lavoro, ovvero in caso di contratti tra loro<br />

autonomi, sebbene collegati.<br />

Il mero criterio <strong>del</strong>l'unicità <strong>del</strong> rapporto (o <strong>del</strong>l'assenza di autonomia tra le obbligazioni), come sembra<br />

ribadire la prevalente giurisprudenza 42 , non è invero sufficiente ad escludere la <strong>compensazione</strong>.<br />

Il vero limite all'operatività <strong>del</strong>l'istituto si deve invece rintracciare nella sua funzione estintiva, in<br />

quanto, come è stato osservato, “a fondamento <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> [...] vi è il principio <strong>del</strong>la<br />

economia degli adempimenti, inteso a evitare che le parti siano costrette l'una verso l'altra ad esigere<br />

prestazioni per realizzare un risultato economico direttamente realizzabile mediante il venir meno <strong>del</strong>le<br />

reciproche pretese” 43 .<br />

L'unica ipotesi, quindi, in cui tale interesse non può logicamente configurarsi è quella relativa ad<br />

obbligazioni legate tra loro da un vincolo di reciprocità e di corrispettività.<br />

Ulteriori argomenti “sostanziali”<br />

A sostegno <strong>del</strong>l'ampliamento <strong>del</strong> novero <strong>del</strong>le situazioni da sussumere nella c.d. <strong>compensazione</strong><br />

impropria e, dunque, da affrancare dai limiti di cui all'art.545 c.p.c. (sulla limitata pignorabilità dei<br />

crediti), milita un argomento sostanziale: può, in determinate circostanze, essere contrario a equità<br />

che il lavoratore dipendente, licenziato in tronco perché responsabile nei confronti <strong>del</strong> proprio datore<br />

di lavoro per avere causato un danno ingente, possa pretendere l'immediato pagamento dei quattro<br />

quinti <strong>del</strong> trattamento di fine rapporto, in applicazione degli artt.1246 c.c. e 545 c.p.c..<br />

La parte datoriale si troverebbe, infatti, nella condizione di dover adempiere un obbligo a fronte <strong>del</strong><br />

quale ha un diritto che molto probabilmente non vedrà mai soddisfatto; verrebbe a trovarsi, così,<br />

nell'alternativa tra licenziare il lavoratore gravemente colpevole, facendogli godere <strong>del</strong> premio<br />

immeritato <strong>del</strong> pagamento di quattro quinti <strong>del</strong> Tfr, e rinunciare al licenziamento per poter lentamente<br />

recuperare, mediante la ritenuta <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> sullo stipendio, il risarcimento per il danno subito.<br />

40 L. Bigliazzigeri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, Diritto civile, 3, Obbligazioni e contratti, cit., 177-178.<br />

41 P. Ichino, Il contratto di lavoro, II, Tratt CM, 2003, 245.<br />

42 Cass. 29 agosto 2012, n. 14688 in CED Cass., 2012. Nello stesso senso Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n. 775, in Nuova<br />

Giur. Civ., 2000, I, 265; Cass. 9 maggio 2006, n. 10629, in CED Cass., 2006.<br />

43 C.M. Bianca, Diritto civile, 4, L'obbligazione, cit., 479.<br />

100


Compensazione tramite crediti<br />

<strong>del</strong> danno causato dal lavoratore<br />

Viceversa, in senso contrario all'orientamento giurisprudenziale prevalente, milita l'osservazione che al<br />

credito (per lo più di natura risarcitoria o nascente da contratto di mutuo accessorio al rapporto di<br />

lavoro) vantato dal datore nei confronti <strong>del</strong> prestatore di lavoro non può riconoscersi un rango<br />

superiore rispetto al credito vantato verso lo stesso prestatore da qualsiasi soggetto terzo; se,<br />

dunque, quest'ultimo subisce il pregiudizio <strong>del</strong> limite di <strong>compensazione</strong>, per la salvaguardia <strong>del</strong>la<br />

funzione alimentare <strong>del</strong>la retribuzione, non si vede per quale motivo lo stesso pregiudizio non debba<br />

essere subìto dal credito <strong>del</strong> datore di lavoro, essendo in gioco anche in questo caso lo stesso<br />

interesse alimentare contrapposto e costituzionalmente sovraordinato.<br />

Rilievi critici sull’ammissibilità <strong>del</strong>l’istituto<br />

Il vero punctum dolens <strong>del</strong>la problematica che attiene alla <strong>compensazione</strong> impropria sembra proprio<br />

essere rappresentato dalla dubbia ammissibilità <strong>del</strong> ricorso a una tale figura, che va apprezzata - come<br />

<strong>del</strong> resto testimoniato dalla stessa decisione da cui prende spunto questa riflessione - con riguardo<br />

alle ricadute, sia di rilievo sostanziale che processuale, che direttamente discendono dall'applicazione<br />

<strong>del</strong>lo schema <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> atecnica.<br />

Tanto si è preoccupata di sottolineare la dottrina più recente, la quale è giunta ad affermare la stessa<br />

“inammissibilità di una siffatta forma di <strong>compensazione</strong> accanto a quella legale, in quanto la<br />

<strong>compensazione</strong> c.d. impropria consentirebbe al giudice di disporre <strong>del</strong>lo scopo pratico <strong>del</strong>l'istituto<br />

giuridico svincolandolo, nel contempo, dal rispetto <strong>del</strong>la disciplina inderogabile prevista per<br />

quest'ultimo” 44 .<br />

E rilievi <strong>del</strong> genere sono stati operati anche dalla dottrina francese, secondo cui, sotto l'apparenza <strong>del</strong><br />

“compte”, si dà ingresso a una <strong>compensazione</strong>, per così dire, selvaggia, svincolata cioè dalle regole<br />

legali che ne definiscono l'ambito di operatività 45 .<br />

Osservazioni che meritano ancor più di essere vagliate, specie considerando che autorevole voce non<br />

ha esitato a mettere in dubbio il ragionamento esplicitato dai fautori <strong>del</strong>l'ammissibilità <strong>del</strong>la figura di<br />

<strong>compensazione</strong> in esame, relativo (per quanto già riferito) alla frustrazione <strong>del</strong>la stessa funzione<br />

sinallagmatica <strong>del</strong> contratto (a prestazioni corrispettive), conseguente all'operatività <strong>del</strong>la<br />

<strong>compensazione</strong> (propria) tra debiti derivanti dallo stesso titolo, sostenendo che<br />

“non si può escludere in forma assoluta che anche l'immediata, logicamente successiva, estinzione per<br />

<strong>compensazione</strong> non possa soddisfare l'interesse attuativo”, potendo le parti “avere interesse a far<br />

risultare l'assunzione e subito dopo l'estinzione <strong>del</strong>le reciproche obbligazioni” 46 .<br />

44 G. De Santis, “Debiti derivanti da un medesimo rapporto giuridico e applicabilità <strong>del</strong>la c.d. <strong>compensazione</strong> "impropria"”, in<br />

Corriere giur., 2007, 813 ss.<br />

45 Dei rilievi operati dalla dottrina francese in argomento parla F. Nappi, Contributo alla teoria <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong>. Per una<br />

rivisitazione <strong>del</strong>l'istituto in una prospettiva transnazionale, Torino, 1999, 98 ss.<br />

46 P. Perlingieri, op. cit., 264 ss., il quale evidenzia che “anche se le obbligazioni reciproche costituiscono il nucleo <strong>del</strong> sinallagma<br />

le parti possono poter concordare sia preventivamente che successivamente la compensabilità (art.1252). L'autonomia privata<br />

infatti può derogare - quando ciò sia meritevole di tutela - qualsiasi eventuale requisito richiesto dalla legge”.<br />

101


Percorso Formativo<br />

Tuttavia, per poter affermare l'illiceità 47 o meno (per contrarietà a norme imperative) 48 <strong>del</strong> congegno<br />

creato dalla giurisprudenza, occorre risalire alla sua intima essenza, al fine di comprendere il perché<br />

una figura che si fonda sul presupposto dogmatico <strong>del</strong>la necessaria autonomia dei crediti contrapposti<br />

(che non sembra trovare un addentellato normativo) sia assurta a vero e proprio principio<br />

giurisprudenziale.<br />

È opportuno, in altri termini, "isolare" il principio giurisprudenziale dalla sua premessa, che risulta<br />

fuorviante al fine di individuare la ragione pratica sottesa al consolidato orientamento<br />

giurisprudenziale espressione <strong>del</strong> principio.<br />

Quasi che la problematica vada affrontata dal punto di vista <strong>del</strong> giudice alle prese con il caso concreto,<br />

seguendo un procedimento logico che potrebbe dirsi di tipo entimematico, in quanto si identifica in<br />

una sorta di sillogismo privo <strong>del</strong>la premessa maggiore, costituita, appunto, dal "totem" <strong>del</strong>la<br />

necessaria autonomia dei crediti contrapposti, che non sembra trovare legittimazione nel dettato<br />

legislativo 49 . Procedimento logico, quindi, sganciato dalla sua premessa. Ed è così che è possibile<br />

risalire all'essenza ultima di cui è imbevuta la <strong>compensazione</strong> impropria che, in effetti, si sostanzia in<br />

un mero accertamento di dare e avere, meglio in una sorta di operazione contabile tra i rispettivi saldi<br />

attivi e passivi <strong>del</strong>le parti, così come <strong>del</strong> resto avviene nel contratto di conto corrente 50 . Anzi è proprio<br />

la disciplina positiva dettata per l'operare <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> nel conto corrente (art.1853 c.c.) - che<br />

potrebbe annoverarsi quale "prototipo" e schema positivo di <strong>compensazione</strong> impropria - che può<br />

tornare utile come dato chiarificatore in ordine all'effettivo rilievo che viene ad assumere la<br />

<strong>compensazione</strong> c.d. atecnica nel sistema giuridico. È infatti significativo, in tale prospettiva, che la<br />

norma di cui all'art.1853 c.c., rubricata “compensazioni tra i saldi di più rapporti o più conti”, si<br />

riferisce, per l'appunto, come risulta evidente dallo stesso tenore letterale <strong>del</strong>la rubrica, a “più rapporti<br />

o più conti”, prevedendo la <strong>compensazione</strong> automatica (“salvo patto contrario”) tra i “saldi attivi e<br />

passivi” relativi a questi ultimi.<br />

La legge, quindi, nel fornire la disciplina di quella sorta di <strong>compensazione</strong> impropria che opera nel<br />

rapporto di conto corrente che lega l'istituto creditizio e il cliente, non considera la premessa giuridica<br />

da cui, invece, muove il ragionamento seguito dalla giurisprudenza (ossia l'unicità <strong>del</strong> rapporto da cui<br />

originano i rispettivi crediti e debiti), menzionando espressamente “più rapporti o più conti”, quasi a<br />

lasciar intendere che la <strong>compensazione</strong> impropria, in quanto operazione squisitamente contabile tra i<br />

“saldi attivi e passivi”, prescinda affatto da qualsivoglia premessa di natura giuridica, tant'è vero che<br />

47 Circa i criteri di valutazione <strong>del</strong>l'illiceità come contrarietà <strong>del</strong> negozio a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, v.<br />

Mar. Nuzzo, Negozio giuridico. IV) Negozio illecito, in Enc. giur., XX, Roma, 1988, 3 ss..<br />

48 Le norme imperative avrebbero sia naturale processuale (art.1242, co.1 c.c.) che sostanziale (art.1246 c.c.). In proposito, si è<br />

affermato come “non sembra molto coerente con la logica <strong>del</strong> sistema attribuire al giudice, da una parte, la facoltà di far<br />

beneficiare le parti, compensando in via di fatto, <strong>del</strong>l'effetto pratico <strong>del</strong>l'istituto e, dall'altra, di superare i limiti <strong>del</strong>la sua<br />

operatività, limiti fondati su di una scelta di valori, relativa ad interessi in conflitto, esclusivamente rimessa a scelte di politica<br />

giuridica <strong>del</strong> legislatore” (G. De Santis, op. cit., 810).<br />

49 Cfr Addis, Note introduttive ai Principi Unidroit, in Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti, a cura di Vettori,<br />

Padova, 1999, 930, a fornire esempio circa l'accostamento <strong>del</strong> procedimento logico che mette capo al giudizio entimematico in<br />

rapporto alla decisione <strong>del</strong> giudice secondo equità, affermando che “l'equità s'identifica essenzialmente con la giustizia <strong>del</strong> caso<br />

concreto, dando luogo ad un giudizio entimematico, vale a dire ad un sillogismo privo <strong>del</strong>la premessa maggiore (la regula iuris<br />

generale e astratta)”.<br />

50 In questi termini si esprime C.M. Bianca, Diritto civile, 4, L'obbligazione, cit., 487 che rileva come il richiamo al presupposto<br />

<strong>del</strong>l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti <strong>del</strong>le parti si riferiscono “è costante in giurisprudenza ed è spiegato nel<br />

senso che crediti e debiti inerenti allo stesso rapporto ne costituiscono voci attive e passive che vanno accertate in un unico<br />

conteggio di dare e avere, al di fuori dei divieti e dei limiti posti dalla disciplina <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> (come nel conto corrente<br />

bancario)”.<br />

102


Compensazione tramite crediti<br />

<strong>del</strong> danno causato dal lavoratore<br />

opera automaticamente e, di conseguenza, indipendentemente da qualunque eccezione di parte. Ciò<br />

vuol dire che la <strong>compensazione</strong> impropria non partecipa <strong>del</strong>la natura di alcuna <strong>del</strong>le tre tipologie di<br />

<strong>compensazione</strong> legislativamente determinate (<strong>compensazione</strong> legale, giudiziale e vo-lontaria) e,<br />

svolgendo all'estremo il ragionamento, non sarebbe giuridicamente da considerare una<br />

<strong>compensazione</strong> (quale istituto regolato dal codice civile), come indirettamente dimostrato dalle stesse<br />

pronunce giurisprudenziali che hanno portato ad emersione la figura, laddove si evidenzia sempre la<br />

circostanza pratico-contabile per cui la <strong>compensazione</strong> c.d. atecnica si risolve in un mero<br />

accertamento di dare ed avere (cui il giudice può quindi procedere senza che sia necessaria<br />

l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale) 51 .<br />

Dunque, nel fenomeno <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> impropria non vi sarebbe nulla di effettivamente<br />

giuridico, risolvendosi il tutto in una mera operazione contabile. Se è così, allora, si spiega come la<br />

<strong>compensazione</strong> impropria possa anche non andare soggetta alla relativa disciplina tipica <strong>del</strong>la<br />

<strong>compensazione</strong>, senza <strong>del</strong> resto che ciò rappresenti deroga ad essa e senza che integri una qualche<br />

forma di illiceità alle norme inderogabili in materia di <strong>compensazione</strong>. Una tale spiegazione <strong>del</strong><br />

fenomeno sembra attagliarsi particolarmente a quelle ipotesi in cui la giurisprudenza ha ravvisato la<br />

<strong>compensazione</strong> impropria nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento dei danni derivino da un<br />

unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose di entrambi i soggetti coinvolti, potendo in tal<br />

caso la <strong>compensazione</strong> impropria anche identificarsi con le operazioni di calcolo compiute dal giudice<br />

per stabilire l'equo compenso o, comunque, in senso lato, nel potere di equità di cui il giudice può fare<br />

uso (ex artt.2056, co.2, e 1226 c.c.) nella valutazione dei danni 52 .<br />

Sorta di “ossimoro” giuridico?<br />

Ebbene, la problematica sottesa alla figura giurisprudenziale <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> impropria sembra<br />

sostanziarsi nell'elusione <strong>del</strong>le disposizioni in tema di <strong>compensazione</strong> legale, che si determina nel<br />

momento in cui il giudice procede, d'ufficio, nella sua applicazione.<br />

Ciò posto, è dunque ora di domandarsi se tutta la questione non si risolva in un equivoco di fondo,<br />

forse da ricercare nella “confusione” nominalistica creata dalla giurisprudenza con il ricorso al termine<br />

<strong>compensazione</strong> per individuare un fenomeno (materiale-contabile) che nulla ha a che vedere con la<br />

<strong>compensazione</strong> così come disciplinata dal codice civile, quale una tra le modalità di estinzione<br />

<strong>del</strong>l'obbligazione diverse dall'adempimento 53 .<br />

La <strong>compensazione</strong> impropria, infatti, e con questo non si vuole mettere in discussione l’utilità<br />

<strong>del</strong>l’istituto, non è altro che un modus procedendi con il quale il giudice, conoscendo di un unico<br />

rapporto nella sua totalità, regola le poste attive e passive, di dare e avere, tra i soggetti fra i quali<br />

51 In tal senso si esprime anche Cass. 29 agosto 2012, n.14688 in CED Cass., 2012, oltre a Cass. 5 dicembre 2008, 28855 in<br />

CED Cass., 2008; Cass. 30 marzo 2010, n.7624, in CED Cass., 2010; Cass. 19 aprile 2011, n.8971, in CED Cass., 2011.<br />

52 Del resto, non sembra che la spiegazione <strong>del</strong> fenomeno possa mutare con riferimento a quei casi in cui la tendenza che si<br />

palesa con maggiore evidenza pare quella di applicare la <strong>compensazione</strong> anche dove ne difettino i presupposti legali di<br />

operatività, prima fra tutte le ipotesi nelle quali, in un rapporto di lavoro subordinato, il credito corrispondente al Tfr viene<br />

compensato con quello sorto dallo stesso rapporto a favore <strong>del</strong> datore di lavoro (Cass., 17.4.2004, n.7337, in Rep. Foro it.,<br />

2004, Obbligazioni in genere, n. 69; Cass., 25.11.2002, n. 16561, ivi, n. 88).<br />

53 Diversamente, G. De Santis, op. cit., 812 s., per la quale sarebbe inutile ed inammissibile una distinzione tra una forma di<br />

<strong>compensazione</strong> impropria e quella legale, che avrebbe il solo risultato di svincolare il giudice dal rispetto <strong>del</strong>la disciplina<br />

inderogabile prevista per quest'ultima.<br />

103


Percorso Formativo<br />

quell'unico - ancorché complesso - rapporto intercorre. Accertamento di un unico rapporto, insomma,<br />

che si traduce in un unico conteggio di dare e di avere e che il giudice compie al di fuori dei divieti e<br />

dei limiti posti dalla disciplina <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> (senza che ciò possa integrare una forma di<br />

illiceità), proprio perché trattasi di un meccanismo giudiziale che nulla ha in comune con la<br />

<strong>compensazione</strong> in senso tecnico-giuridico, se non il risultato finale a cui perviene.<br />

E nella natura, per così dire, "non" giuridica <strong>del</strong>la c.d. <strong>compensazione</strong> atecnica potrebbe trovare<br />

spiega-zione anche il perché tale figura non sembra trovare legittimazione - almeno nell'ambito di<br />

un'interpreta-zione letterale - nel disposto <strong>del</strong> dettato codicistico (art.1246 c.c.), nonché il dato <strong>del</strong>la<br />

necessaria unitarietà <strong>del</strong>la fonte da cui derivano i reciproci crediti, richiamato da una certa<br />

giurisprudenza quale presupposto per l'operatività <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> impropria. Sotto tale aspetto,<br />

difatti, si è evidenziato come quello individuato costantemente dalla giurisprudenza quale presupposto<br />

per il ricorso alla <strong>compensazione</strong> impropria (ossia l'unicità <strong>del</strong> rapporto), pare rappresentare soltanto<br />

un "dogma", dal momento che l'unicità <strong>del</strong>la fonte genetica dei crediti reciproci consente al giudice di<br />

far uso <strong>del</strong> potere "contabile" e di equità nel calcolo <strong>del</strong>le partite di dare e di avere, ma non sembra<br />

giustificare la nota scriminante rispetto alla <strong>compensazione</strong> tout court, che risulta istituto (giuridico)<br />

dotato di caratteristiche sostanzialmente e processualmente differenti.<br />

Dunque, la formula “<strong>compensazione</strong> impropria” pare evocare un ossimoro giuridico, se si considera<br />

che, nel nostro ordinamento, la <strong>compensazione</strong> o è "propria", ossia quella regolata dagli artt.1241 ss.<br />

c.c., oppure, semplicemente, non lo è.<br />

Questa sembra la spiegazione più plausibile per tentare di fornire soluzione alla contraddizione<br />

espressa dalla locuzione “<strong>compensazione</strong> impropria”, resa palese dal dato inconfutabile che essa<br />

giunge allo stesso risultato pratico <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong>, pur senza soggiacere alle norme che segnano<br />

i limiti di operatività <strong>del</strong>l'istituto compensativo.<br />

Contraddizione che potrebbe dipanarsi soltanto ritenendo praticabile la via di un'applicazione analogica<br />

- o comunque diretta, per l'assenza <strong>del</strong> requisito dall'autonomia dei titoli 54 - <strong>del</strong>le disposizioni sulla<br />

<strong>compensazione</strong> (propria) alla figura "atipica" <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> impropria 55 .<br />

54 Cfr Addis, La fornitura di beni di consumo: «sottotipo» <strong>del</strong>la vendita?, in Obbl. e contr., 2006, 591, con riferimento alla<br />

fornitura di beni di consumo, sottolineando i contorni precisi che individuano l'ambito <strong>del</strong>l'applicazione diretta, osserva come<br />

l'interprete, nell'ipotesi in cui non trovi applicazione la disciplina sulla vendita prima di quella dedicata al contratto in generale,<br />

“è semmai chiamato a svolgere l'applicazione pura e semplice, che per tale ragione non ha senso chiamare "diretta", <strong>del</strong>le sole<br />

regole <strong>del</strong> tipo cui è realmente riferibile la singola fattispecie che ha prodotto l'effetto <strong>del</strong>la alienazione <strong>del</strong> bene di consumo” (e<br />

ivi la nota 38, in cui si richiama l'autorevole dottrina che ha elaborato il concetto di applicazione diretta, distinguendolo da<br />

quello di applicazione analogica). Esempio <strong>del</strong> criterio di compatibilità (da distinguere rispetto al procedimento analogico) è<br />

costituito dalla clausola di compatibilità di cui all'art.2230 c.c., in ordine alla cui breve disamina, anche con riferimento al nesso<br />

di compatibilità tra gli artt.2230 e 2226 c.c., sia consentito il rinvio a L. Follieri, Obbligazioni di mezzi e di risultato nella<br />

prestazione <strong>del</strong> progettista-direttore dei lavori, in Obbl. e contr., 2006, 724 ss.<br />

55 Così si è infatti al riguardo sostenuto: “allo stato attuale <strong>del</strong>l'elaborazione <strong>del</strong>la nostra materia è possibile comunque<br />

censurare quelle decisioni giurisprudenziali che escludono l'applicazione <strong>del</strong>la normativa sulla <strong>compensazione</strong> (compresi<br />

naturalmente i divieti di <strong>compensazione</strong>) solo sulla base <strong>del</strong> rilievo <strong>del</strong>la non identificabilità <strong>del</strong>lo schema compensativo.<br />

Occorrerebbe invece, come si è detto, (almeno) verificare, in ipotesi per così dire concettualmente contigue, la praticabilità<br />

<strong>del</strong>l'applicazione analogica <strong>del</strong>la disciplina in parola; oppure - ma quest'ultima è un'operazione che richiederebbe un forte<br />

supporto dottrinale ed un pericoloso allontanamento dalla logica contrattuale - azzardare un'applicazione <strong>del</strong>la normativa sulla<br />

<strong>compensazione</strong> disancorata dalla logica esclusiva <strong>del</strong> concetto ed agganciata invece alla logica <strong>del</strong> tipo - secondo l'approccio<br />

metodologico notoriamente adottato in materia di contratti atipici -, che imporrebbe di verificare, di volta in volta, se una<br />

fattispecie concreta estranea al modulo concettuale <strong>del</strong>la fattispecie compensativa, per l'assenza <strong>del</strong> requisito <strong>del</strong>l'autonomia dei<br />

titoli, sia ciò nondimeno rapportabile alla <strong>compensazione</strong> come categoria tipologica, con la conseguente applicazione (diretta)<br />

<strong>del</strong>la disciplina compatibile con la mancanza <strong>del</strong> requisito <strong>del</strong>l'autonomia” (F. Nappi, op. cit., 114).<br />

104


Compensazione tramite crediti<br />

<strong>del</strong> danno causato dal lavoratore<br />

Quello che, però, induce ad allontanarsi da una simile soluzione interpretativa attiene non tanto alla<br />

premessa sulla quale essa dovrebbe fondarsi, relativa alla teorizzazione circa una pluralità di<br />

fattispecie compensative (fra le quali annoverare quella c.d. atecnica), quanto alla circostanza che,<br />

così procedendo, si contravviene alla ragione pratico-contabile, piuttosto che giuridica (per le ragioni<br />

già esplicitate), che ha condotto la giurisprudenza ad individuarne la figura, quale procedimento<br />

compensativo che prescinda dalle regole che disciplinano, invece, l'operare <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong> come<br />

tipica modalità di estinzione <strong>del</strong>l'obbligazione diversa dall'adempimento. Un procedimento<br />

compensativo, potrebbe dirsi, “essenzialmente non compensativo”. Ecco perché è forse preferibile<br />

considerare la c.d <strong>compensazione</strong> impropria quale esempio, fortunato, di “ossimoro” giuridico<br />

105


LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

106<br />

Articolo tratto da “La Circolare di Lavoro e Previdenza” n.19/2011<br />

a cura di Riccardo Girotto ∗<br />

A breve distanza dal parere n.5 <strong>del</strong>la Fondazione Studi Consulenti <strong>del</strong> Lavoro <strong>del</strong> 2<br />

marzo 2011, che aveva trattato la <strong>compensazione</strong> dei crediti tra datore di lavoro e<br />

lavoratore, la Cassazione Penale con sentenza 16168 <strong>del</strong> 22 aprile 2011 torna sul tema,<br />

fornendo importanti principi interpretativi.<br />

L’analisi <strong>del</strong>le due fonti citate mira a relazionare sulla previsione <strong>del</strong>l’art.1241 c.c., che<br />

prevede la possibile <strong>compensazione</strong> tra debiti e crediti <strong>del</strong>le parti fino a concorrenza<br />

degli stessi, con la particolare natura dei crediti da lavoro, che per la loro <strong>del</strong>icata<br />

funzione sociale incontrano precisi limiti di disposizione.<br />

La Fondazione prova a chiarire il dubbio sotteso circa la possibile applicabilità <strong>del</strong> limite<br />

massimo <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio, specificatamente previsto per la cessione dei crediti<br />

e per i pignoramenti, sostenendo l’esonero dal rispetto di tale limite in caso di<br />

risarcimento danni. Tale posizione sembrerebbe scontrarsi con quanto affermato dalla<br />

Cassazione penale, che invece impone l’applicazione <strong>del</strong> limite massimo concentrando la<br />

propria decisione sul momento di valutazione <strong>del</strong> limite. Viene conseguentemente<br />

relegata in secondo piano la questione sulla natura dei crediti compensati.<br />

Dalla presente trattazione si potrà capire come l’interpretazione <strong>del</strong>la Fondazione, pur<br />

strutturata secondo un condivisibile percorso logico-sistematico, si fondi<br />

prevalentemente su una giurisprudenza oscillante, che in realtà non offre una soluzione<br />

certa e univoca. La stessa posizione espressa dagli ermellini con la sentenza n.16168/11<br />

evidenzia una difforme interpretazione rispetto a precedenti decisioni di legittimità 56 .<br />

Limiti alla cessione degli stipendi<br />

La possibilità di cedere quote di stipendio incontra precisi limiti desumibili dal combinato<br />

disposto degli artt.1246 c.c. e 545 c.p.c.. La disciplina introdotta da tali fonti è stata<br />

ordinata nel DPR n.180/50 (riconosciuto come Testo Unico), con il preciso intento di<br />

regolare le cessioni e i pignoramenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente nella<br />

Pubblica Amministrazione. Da tale quadro giuridico emerge la possibile cessione <strong>del</strong>lo<br />

stipendio entro il limite <strong>del</strong> <strong>quinto</strong>, mentre il Tfr risulta cedibile per l’intero ammontare 57 .<br />

Successivamente l’art.1, co.137 <strong>del</strong>la L. n.311/04, ha esteso al settore privato il DPR<br />

n.180/50, precisando così le modalità effettive di esecuzione <strong>del</strong>le cessioni, i limiti alle<br />

stesse, nonché i possibili concorsi tra cessioni, sintetizzati dalla tabella che segue:<br />

fonte tipo trattenuta Limite<br />

Art.5<br />

DPR n.180/50<br />

Art.545 c.p.c. art.2<br />

DPR n.180/50<br />

∗ Consulente <strong>del</strong> Lavoro in Treviso<br />

<strong>Cessione</strong> <strong>del</strong> credito max un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio<br />

Pignoramento<br />

max un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio/un terzo<br />

se riguarda cause per alimenti<br />

C<br />

<strong>Cessione</strong><br />

stipendi:<br />

limiti


L. n.80/05<br />

e L. n.266/05<br />

Art.2<br />

DPR n.180/50<br />

Art.68<br />

DPR n.180/50<br />

Art.69<br />

DPR n.180/50<br />

Art.70<br />

DPR n.180/50<br />

Trattenuta sul Tfr nessun limite<br />

Concorso tra<br />

pignoramenti<br />

Concorso tra<br />

pignoramenti e<br />

cessioni<br />

Concorso tra<br />

<strong>pignoramento</strong> e<br />

<strong>del</strong>egazione<br />

Concorso tra<br />

cessione<br />

e <strong>del</strong>egazione<br />

max un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio/fino alla<br />

metà se riguarda cause per alimenti<br />

se preesiste la cessione, limite <strong>del</strong>la<br />

metà/se preesiste il <strong>pignoramento</strong><br />

limite di due quinti<br />

max metà stipendio netto<br />

max metà stipendio netto<br />

Alla luce di quanto rappresentato, sembra ipotizzabile l’applicazione dei limiti di cui agli<br />

artt.1246 c.c. e 545 c.p.c. anche alle compensazioni previste dall’art.1241 c.c..<br />

Compensazioni di crediti di natura contrattuale<br />

Per chiarire la questione dobbiamo necessariamente fare riferimento a un consolidato<br />

orientamento giurisprudenziale, il quale considera applicabili i limiti disposti dall’art.1246<br />

c.c. in via esclusiva ai rapporti giuridici di diversa natura riscontrabili ad esempio nella<br />

cessione <strong>del</strong> credito, art.1260 c.c., oppure nel <strong>pignoramento</strong>, art.491 c.p.c., notificato al<br />

lavoratore dipendente (in caso di <strong>compensazione</strong>).<br />

In queste due tipologie negoziali, infatti, il creditore, identificato come soggetto terzo<br />

rispetto al rapporto di lavoro, trova conforto rispetto al debito contratto dal dipendente,<br />

nel pagamento eseguito direttamente dal datore di lavoro.<br />

Ipotesi diversa è la <strong>compensazione</strong> tra rapporti giuridici inerenti alla medesima<br />

obbligazione sinallagmatica (<strong>compensazione</strong> propria o atecnica). Infatti il lavoratore che<br />

risulti debitore nei confronti <strong>del</strong> proprio datore di lavoro per una causa derivante dallo<br />

svolgimento <strong>del</strong> rapporto di lavoro stesso, potrà vedersi compensare il proprio credito<br />

retributivo fino a concorrenza <strong>del</strong> debito contratto (quindi paradossalmente anche<br />

trovarsi azzerata la retribuzione <strong>del</strong> periodo). Tale possibilità trova conforto proprio<br />

nell’univoca obbligazione che genera i due crediti.<br />

Questa interpretazione, pur derogando ampiamente rispetto ai limiti imposti alle cessioni<br />

<strong>del</strong> credito e al <strong>pignoramento</strong>, viene regolamentata nella contrattazione collettiva di<br />

alcuni specifici settori, come di seguito riassunti a titolo meramente esemplificativo.<br />

Si può quindi sostenere, a conforto <strong>del</strong>la tesi sulla <strong>compensazione</strong> totale, come i<br />

La <strong>compensazione</strong> dei crediti<br />

nel rapporto di lavoro<br />

Compensa<br />

-zione<br />

crediti<br />

56<br />

La Corte in un passaggio <strong>del</strong>la sentenza dichiara “… questo collegio non condivide quanto sostenuto da una recente decisione<br />

...”.<br />

57<br />

Le altre indennità maturate e non liquidate in corso di rapporto devono considerarsi parificate allo stipendio relativamente al<br />

limite di cedibilità <strong>del</strong>le stesse. Pertanto il dipendente che, al momento <strong>del</strong>la cessazione, si vedrà liquidare una somma a titolo di<br />

ferie maturate e non godute esporrà la stessa per un massimo di un <strong>quinto</strong>, al pari <strong>del</strong>le retribuzioni in costanza di rapporto.<br />

107


Percorso Formativo<br />

contratti collettivi, indipendentemente dal settore di competenza, abbiano avvertito la<br />

necessità di limitare un diritto che palesemente risultava riconosciuto, in caso contrario<br />

infatti non si comprenderebbe l’apposizione di precisi vincoli.<br />

• Vetro industria,Giocattoli<br />

108<br />

mo<strong>del</strong>lismo industria, Tessili<br />

artigianato, consorzi agrari, Studi<br />

professionali, Occhiali industria,<br />

Metalmeccanici Confapi<br />

• Lavanderie e tintorie industria,<br />

Alimentari Confapi, Laterizi<br />

industria, Laterizi Confapi<br />

• Turismo Confesercenti, Turismo<br />

industria, Turismo<br />

Confcommercio, Catene<br />

•<br />

alberghiere<br />

Barbieri, Parrucchieri ed<br />

acconciatori<br />

• Autorimesse e noleggio automezzi<br />

• max 10% <strong>del</strong>la retribuzione mensile<br />

in costanza di rapporto;<br />

• nessun limite sulle somme liquidate in<br />

caso di cessazione <strong>del</strong> rapporto.<br />

• max 10% <strong>del</strong>la retribuzione mensile<br />

in costanza di rapporto;<br />

• in caso di cessazione <strong>del</strong> rapporto si<br />

seguono le indicazioni di legge.<br />

• limite stabilito dagli accordi<br />

territoriali;<br />

• obbligo di accertare il danno prima di<br />

operare la trattenuta.<br />

• limite relazionato al danno.<br />

• il dipendente concorrerà al<br />

risarcimento per un massimo <strong>del</strong><br />

37,5% <strong>del</strong>l’ammontare totale;<br />

• la trattenuta massima sulla<br />

retribuzione non potrà superare il<br />

<strong>quinto</strong> <strong>del</strong> compenso netto.<br />

Chiaramente l’operazione di recupero, configurando un risarcimento <strong>del</strong> danno generato<br />

dal comportamento <strong>del</strong> lavoratore nel corso <strong>del</strong>la propria attività lavorativa, seguirà la<br />

prescritta procedura disciplinare (art.7, L. n.300/70 e specifica sezione <strong>del</strong> Ccnl<br />

applicato), stante la sicura riconducibilità <strong>del</strong>la condotta <strong>del</strong> dipendente a una violazione<br />

<strong>del</strong>l’obbligo di fe<strong>del</strong>tà e diligenza (artt.2104-2105 c.c.) o comunque a un atteggiamento<br />

colposo e negligente. La procedura, infatti, oltre a garantire il diritto di difesa <strong>del</strong><br />

dipendente, obbliga il datore di lavoro a circostanziare la propria posizione creditoria<br />

tramite l’espressione di prove concrete.<br />

L’applicazione <strong>del</strong>la sanzione però potrà avvenire solamente in costanza di rapporto di<br />

lavoro, in quanto una volta cessato lo stesso il lavoratore non sarà più soggetto ad alcun<br />

potere disciplinare. Inoltre una volta liquidate le ultime spettanze, il datore di lavoro non<br />

avrà più un quantum sul quale rivalersi, vedendosi semmai costretto ad avviare una<br />

richiesta di risarcimento <strong>del</strong> danno in sede civile. In linea con questa tesi, un’importante


sentenza <strong>del</strong> tribunale di Chiavari <strong>del</strong> 7 aprile 2004 espone in modo compiuto la<br />

possibile <strong>compensazione</strong> tra un danno da risarcire e il Tfr dovuto al dipendente. La<br />

possibilità di trattenere la quota spettante al dipendente fino a concorrenza <strong>del</strong> debito si<br />

giustifica tramite la responsabilità contrattuale derivante dalla violazione <strong>del</strong>l’obbligo di<br />

diligenza. Ovviamente il danno da risarcire dovrà essere provato nella sua entità. Ne<br />

discende che la condotta colposa ascrivibile al prestatore di lavoro esula dalla<br />

responsabilità legata allo specifico rischio d’impresa garantito dall’azienda, insediandosi<br />

nella responsabilità contrattuale sancita dall’art.1218 c.c..<br />

Tornando alla sentenza <strong>del</strong> tribunale di Chiavari, la contesa verteva in merito al danno<br />

arrecato a un mezzo aziendale coinvolto in un incidente stradale. Tale sinistro, per<br />

ammissione stessa <strong>del</strong> lavoratore, riscontrava un comportamento negligente nel corso<br />

<strong>del</strong>l’attività lavorativa, con conseguenti danni, oltre che agli automezzi, a soggetti terzi<br />

estranei al rapporto di lavoro.<br />

A tal proposito il caso di specie evidenziava due diversi tipi di responsabilità:<br />

• la responsabilità contrattuale <strong>del</strong> lavoratore nei confronti <strong>del</strong>l’azienda per i danni<br />

arrecati tramite il proprio comportamento negligente;<br />

• la responsabilità extracontrattuale <strong>del</strong> lavoratore nei confronti dei terzi danneggiati<br />

(la copertura di questi danni solitamente è posta a carico <strong>del</strong>le assicurazioni<br />

stipulate dall’azienda).<br />

Proprio nei confini <strong>del</strong>la prima responsabilità, quella contrattuale, la sentenza <strong>del</strong><br />

tribunale si allinea con il parere <strong>del</strong>la Fondazione Studi chiarendo come, una volta<br />

individuata l’entità <strong>del</strong> danno, sia possibile la diretta <strong>compensazione</strong> con l’eventuale<br />

credito retributivo a qualsiasi titolo vantato dal lavoratore nei confronti <strong>del</strong> datore di<br />

lavoro.<br />

Preme rilevare inoltre come, per una corretta esecuzione <strong>del</strong>la procedura di recupero,<br />

sia necessario conoscere con precisione l’importo <strong>del</strong> danno evidenziato da<br />

documentazione inconfutabile, perizia, oppure per diretta ammissione <strong>del</strong> dipendente<br />

colpevole (come peraltro accaduto nel caso trattato dalla sentenza di Chiavari).<br />

Cercando di risolvere i problemi sottesi alla cessazione <strong>del</strong> dipendente colpevole <strong>del</strong><br />

danno arrecato, chi scrive prova ad estendere l’interpretazione qui commentata,<br />

considerando possibile la sospensione <strong>del</strong>l’erogazione <strong>del</strong>le ultime spettanze qualora,<br />

alla cessazione <strong>del</strong> rapporto, non sia ancora individuato l’esatto importo <strong>del</strong> danno (si<br />

pensi ad esempio alla riparazione <strong>del</strong> mezzo non ancora completata, che rende quindi<br />

non ancora definibile l’importo <strong>del</strong> danno). Tale azione pare praticabile a patto che il<br />

procedimento disciplinare risulti comunque avviato e che la quota di retribuzione<br />

trattenuta non sia spropositata rispetto alla prevedibile entità <strong>del</strong> danno.<br />

Ai fini di una maggiore comprensione <strong>del</strong>la <strong>del</strong>icatezza <strong>del</strong> tema in questione, rileva<br />

considerare come il parere n.5/11 <strong>del</strong>la Fondazione Studi precisi l’esistenza di un<br />

La <strong>compensazione</strong> dei crediti<br />

nel rapporto di lavoro<br />

58 La Suprema Corte cita le argomentazioni di parte civile senza pronunciarsi sul merito, precisando che trattasi di caso diverso:<br />

“… tuttavia deve escludersi che i crediti in questione derivino dal medesimo rapporto …”.<br />

109


Percorso Formativo<br />

orientamento giurisprudenziale diametralmente opposto alla tesi sostenuta, che impone<br />

il limite <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> come vincolo verso la trattenuta, senza distinzioni tra tipologie di<br />

rapporti obbligatori che generano il credito.<br />

Ovviamente quest’ultima interpretazione, fondata sull’applicazione indiscussa degli<br />

artt.1246 c.c. e 545 c.p.c., non potrà comunque intaccare la <strong>compensazione</strong> <strong>del</strong>l’intero<br />

Tfr, in quanto anche nei casi di cessione e <strong>pignoramento</strong> le somme da corrispondere a<br />

tale titolo risultano completamente cedibili (si veda tabella al paragrafo precedente).<br />

Il parere <strong>del</strong>la Cassazione penale<br />

In tale contesto si inserisce la sentenza n.16168 <strong>del</strong> 22 aprile 2011 <strong>del</strong>la Suprema Corte,<br />

chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un sequestro conservativo operato nei<br />

confronti di due dipendenti <strong>del</strong>la G.E.I. SPA (ora Equitalia Polis), a causa<br />

<strong>del</strong>l’appropriazione indebita, da parte <strong>del</strong>le stesse, di somme riscosse ai fini ICI.<br />

La Cassazione considera applicabili al caso di specie i limiti imposti dall’art.1246 c.c., ma<br />

la motivazione sembra confermare il rispetto di tale limite solamente alle compensazioni<br />

improprie, precisando infatti come l’oggetto <strong>del</strong> contenzioso tratti crediti di diversa<br />

natura 58 .<br />

Il credito <strong>del</strong>le imputate, infatti, deriva da un rapporto di lavoro estinto, mentre il credito<br />

vantato da Equitalia Polis è costituito dalla pretesa risarcitoria che deriva da un fatto<br />

reato, il quale trova solo occasione nel rapporto di lavoro <strong>del</strong>le due imputate.<br />

La decisione concentra poi l’analisi sul momento di individuazione <strong>del</strong>le limitazioni,<br />

precisando come non solo in fase esecutiva, ma anche in fase decisoria Pubblico<br />

Ministero e Giudice siano soggetti al rispetto dei limiti di <strong>compensazione</strong>.<br />

Alla luce di questo chiarimento, risulta di fondamentale importanza la qualificazione dei<br />

crediti oggetto <strong>del</strong>la <strong>compensazione</strong>, in quanto, nel silenzio <strong>del</strong> Ccnl, la piena identità o<br />

difformità di origine, risulta essere la scriminante decisiva ai fini <strong>del</strong>l’applicazione dei<br />

precetti derivanti dagli artt.1246 c.c. e 545 c.p.c..<br />

Lo sviluppo <strong>del</strong> cedolino<br />

Per operare materialmente il risarcimento, occorre innanzitutto individuare la quota di<br />

retribuzione destinata alla <strong>compensazione</strong>. Trattandosi di importo che l’azienda deve<br />

recuperare direttamente dal dipendente, la trattenuta non può che agire sulla<br />

retribuzione netta.<br />

Infatti il credito da compensare non potrà trovare ristoro nella retribuzione lorda, in<br />

quanto andrebbe ad intaccare l’imponibile contributivo e successivamente quello fiscale<br />

generando così un versamento inferiore rispetto agli obblighi di legge (il riferimento per<br />

l’imponibile fiscale e contributivo è infatti quanto corrisposto in relazione al rapporto di<br />

lavoro, intendendo la retribuzione concordata dalle parti nel rispetto dei limiti minimi<br />

contrattuali).<br />

Seguitamente a queste doverose premesse, si rappresenta una trattenuta operata a un<br />

autista <strong>del</strong> settore metalmeccanico piccola industria, che nel corso <strong>del</strong>la propria attività<br />

110<br />

Sentenza<br />

16168/11<br />

Cedolino<br />

paga


ha provocato un danno all’automezzo assegnatogli a causa di comprovata negligenza.<br />

Il danno, provato nel suo ammontare da fatture emesse dalla carrozzeria e contestato<br />

tramite corretto procedimento disciplinare, ammonta ad € 500,00, mentre la<br />

retribuzione lorda è quella contrattualmente prevista per i dipendenti inquadrati alla<br />

quarta categoria <strong>del</strong> Ccnl metalmeccanica piccola industria pari ad € 1.494,55.<br />

Il Ccnl prevede il recupero dei danni operando una ritenuta massima pari al 10% <strong>del</strong><br />

compenso netto, pertanto il cedolino paga sarà configurato come segue.<br />

La <strong>compensazione</strong> dei crediti<br />

nel rapporto di lavoro<br />

111


Percorso Formativo<br />

DATORE DI LAVORO<br />

PIPPI SPA<br />

112<br />

ELABORAZIONE CEDOLINO PAGA<br />

COGNOME NOME<br />

TOPPAN RICCARDO<br />

PERIODO RETRIBUZIONE MATRICOLA LIVELLO/QUALIFICA<br />

MARZO 2011 2 AUTISTA 4L<br />

NATO ASSUNTO GG RETR. GG. INPS<br />

24/05/1978 04/12/2010 26 26<br />

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE<br />

PAGA BASE CONTINGENZA TERZO ELEMENTO SUPERMINIMO<br />

1494,55<br />

GIORNI/ORE/<br />

ALIQUOTE<br />

IMPORTO<br />

UNITARIO/<br />

IMPONIBILI<br />

COMPETENZE<br />

TRATTENUTE<br />

RETRIBUZIONE 26 57,4827 1494,55<br />

INPS C/DIP 9.49 1494,55 -141,83<br />

TOTALE RITENUTE<br />

PREVIDENZIALI<br />

REDDITO PRESUNTO ANNO<br />

CORRENTE<br />

141,83<br />

17585,36<br />

IRPEF MESE IMPONIBILE 1352,72<br />

IRPEF MESE IMPOSTA LORDA 319,08 -319,08<br />

TOTALE<br />

1494,55<br />

GG<br />

H<br />

H<br />

LA<br />

V<br />

(*<br />

1 P 8.00<br />

2 P 8.00<br />

3 P 8.00<br />

4 P 8.00<br />

5 0.00<br />

6 0.00<br />

7 P 8.00<br />

8 P 8.00<br />

9 P 8.00<br />

10 P 8.00<br />

11 P 8.00<br />

12 0.00<br />

13 0.00<br />

14 P 8.00<br />

15 P 8.00<br />

16 P 8.00<br />

17 P 8.00<br />

18 P 8.00<br />

)<br />

0RE (*) 0RE


IRPEF MESE DETRAZIONI 104,29 104,29<br />

ADD/REG. VENETO RATA -14,38<br />

ADD/COM. ACCONTO RATA<br />

ADD/COM. SALDO RATA<br />

RITENUTA 10% RISARCIMENTO<br />

DANNI<br />

DATI PREVIDENZIALI<br />

IMPONIBILI<br />

IMPONIBILE FISCALE IMPOSTA LORDA<br />

ALIQUOTE<br />

PREV<br />

-2,93<br />

-5,60<br />

-112,93<br />

La <strong>compensazione</strong> dei crediti<br />

nel rapporto di lavoro<br />

19 0.00<br />

20 0.00<br />

21 P 8.00<br />

22 P 8.00<br />

23 P 8.00<br />

24 P 8.00<br />

25 P 8.00<br />

26 0.00<br />

27 0.00<br />

28 P 8.00<br />

29 P 8.00<br />

30 P 8.00<br />

31 P 8.00<br />

TRATTENUTE<br />

1494,55 9,49% 141,83<br />

DETRAZIONI<br />

PER ONERI<br />

IMPOSTA<br />

DOVUTA<br />

ADDIZIONALI<br />

319,08 104,29 214,79 8,55 223,34<br />

TOT.<br />

COMPETENZE<br />

TOT.<br />

TRATTENUTE<br />

478,11<br />

NETTO<br />

1016,44<br />

113


114<br />

NORMATIVA<br />

Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica n. 180 <strong>del</strong> 5 gennaio 1950<br />

Approvazione <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le leggi concernenti il sequestro, il <strong>pignoramento</strong> e la cessione degli<br />

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.<br />

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 1950, n. 99, S.O. - D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (1).<br />

Approvazione <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le leggi concernenti il sequestro, il <strong>pignoramento</strong> e la cessione degli<br />

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.<br />

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 1950, n. 99, S.O.<br />

È approvato l'unito testo unico <strong>del</strong>le leggi concernenti il sequestro, il <strong>pignoramento</strong> e la cessione degli<br />

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, composto di 77 articoli e<br />

firmato dal Ministro per il tesoro.<br />

TITOLO I<br />

Del sequestro, <strong>del</strong> <strong>pignoramento</strong> e <strong>del</strong>la cessione degli stipendi, salari e pensioni<br />

1. Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri<br />

emolumenti.<br />

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed<br />

in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le<br />

pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le<br />

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a<br />

tutela, od anche a sola vigilanza <strong>del</strong>l'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i<br />

servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o<br />

di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a<br />

qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza <strong>del</strong>l'opera prestata nei servizi da essi<br />

dipendenti. Fino alla data di cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro e <strong>del</strong> relativo rapporto previdenziale, i<br />

trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di<br />

servizio) non possono essere ceduti (3).<br />

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario<br />

generale <strong>del</strong>la Presidenza <strong>del</strong>la Repubblica e <strong>del</strong>le Camere <strong>del</strong> Parlamento (4) (5) (6).<br />

I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo<br />

106 <strong>del</strong> testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con<br />

cessione di quote <strong>del</strong>la pensione fino al <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>la stessa, valutato al netto <strong>del</strong>le ritenute fiscali e per<br />

periodi non superiori a dieci anni (7).<br />

Possono essere cedute ai sensi <strong>del</strong> precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di<br />

pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di<br />

previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale <strong>del</strong>la


Normativa<br />

previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza <strong>del</strong> rapporto<br />

di lavoro (8).<br />

I prestiti devono avere la garanzia <strong>del</strong>l'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero <strong>del</strong> residuo<br />

credito in caso di decesso <strong>del</strong> mutuatario (9).<br />

Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno<br />

effetto dal momento <strong>del</strong>la loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione <strong>del</strong>le pensioni<br />

erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, <strong>del</strong> decreto legislativo 30 marzo 2001, n.<br />

165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma,<br />

purché recante data certa. Nel caso <strong>del</strong>le pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è<br />

fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo (10).<br />

(2) Vedi, anche, la L. 25 novembre 1957, n. 1139.<br />

(3) Comma così modificato prima dal comma 137 <strong>del</strong>l'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, poi dall'art.<br />

13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e, infine, dal<br />

comma 49 <strong>del</strong>l'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione.<br />

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506 (Gazz. Uff. 11<br />

dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, in applicazione <strong>del</strong>l'art. 27, L. 11<br />

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità degli artt. 1 e 2, primo comma, <strong>del</strong> presente decreto, nella parte in<br />

cui escludono la pignorabilità per ogni credito <strong>del</strong>l'intero ammontare di pensione, indennità che ne<br />

tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1,<br />

anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, <strong>del</strong>la<br />

sola parte <strong>del</strong>le pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al<br />

pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>la residua<br />

parte.<br />

(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-16 luglio 1999, n. 315 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29,<br />

Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza <strong>del</strong>le questioni di legittimità costituzionale<br />

degli artt. 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 <strong>del</strong>la Costituzione. La stessa Corte,<br />

con successiva ordinanza 8-22 giugno 2000, n. 230 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale),<br />

ha dichiarato la manifesta inammissibilità <strong>del</strong>la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2,<br />

sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />

(6) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-14 novembre 2007, n. 381 (Gazz. Uff. 21 novembre 2007,<br />

n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità <strong>del</strong>le questioni di legittimità<br />

costituzionale <strong>del</strong>l'art. 1 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />

(7) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa<br />

legge di conversione.<br />

(8) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa<br />

legge di conversione.<br />

(9) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa<br />

legge di conversione.<br />

(10) Comma aggiunto dal comma 346 <strong>del</strong>l'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.<br />

115


Percorso Formativo<br />

2. Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità.<br />

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di<br />

pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese<br />

indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a <strong>pignoramento</strong> nei seguenti limiti:<br />

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per<br />

legge;<br />

2) fino alla concorrenza di un <strong>quinto</strong> valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli<br />

altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;<br />

3) fino alla concorrenza di un <strong>quinto</strong> valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle<br />

province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato (11) (12) (13).<br />

Il sequestro ed il <strong>pignoramento</strong>, per il simultaneo concorso <strong>del</strong>le cause indicate ai numeri 2, 3, non<br />

possono colpire una quota maggiore <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause<br />

di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore <strong>del</strong>la metà, valutata al netto di ritenute,<br />

salve le disposizioni <strong>del</strong> titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e <strong>del</strong>egazioni (14)<br />

(15).<br />

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff. 8 aprile 1987, n. 15 -<br />

Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità <strong>del</strong>l'art. 2, comma primo, n. 3 nella parte in cui, in contrasto<br />

con l'art. 545, quarto comma, c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi,<br />

salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1<br />

<strong>del</strong>lo stesso decreto fino alla concorrenza di un <strong>quinto</strong> per ogni credito valutato nei confronti <strong>del</strong><br />

personale. La stessa Corte, con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 878 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 -<br />

Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità <strong>del</strong>l'art. 2, primo comma, n. 3, nella parte in cui non<br />

prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato,<br />

fino alla concorrenza di un <strong>quinto</strong>, per ogni credito vantato nei confronti <strong>del</strong> personale; con sentenza<br />

10-19 marzo 1993, n. 99 (Gazz. Uff. 24 marzo 1993, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità<br />

costituzionale <strong>del</strong>l'art. 2, primo comma, n. 3, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti<br />

indicati nell'art. 1 <strong>del</strong>lo stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art.<br />

545, quarto comma, <strong>del</strong> Codice di procedura civile, anche per ogni altro credito, <strong>del</strong>le indennità di fine<br />

rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti; con sentenza 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506<br />

(Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, in applicazione<br />

<strong>del</strong>l'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità degli artt. 1 e 2, primo comma, <strong>del</strong> presente<br />

decreto, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito <strong>del</strong>l'intero ammontare di<br />

pensione, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai<br />

soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge<br />

per crediti qualificati, <strong>del</strong>la sola parte <strong>del</strong>le pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria<br />

per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

<strong>del</strong>la residua parte.<br />

(12) La Corte costituzionale con ordinanza 29 maggio - 1° giugno 1995, n. 221 (Gazz. Uff. 7 giugno<br />

1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza <strong>del</strong>la questione di legittimità<br />

116


Normativa<br />

costituzionale <strong>del</strong>l'art. 2, primo comma, n. 3, sollevata, in riferimento all'art. 3 <strong>del</strong>la Costituzione e già<br />

dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 447 <strong>del</strong> 1994.<br />

(13) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 359 (Gazz. Uff. 1° dicembre<br />

2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità <strong>del</strong>la questione di legittimità<br />

costituzionale <strong>del</strong>l'articolo 2, primo comma, numero 3), e secondo comma, e <strong>del</strong>l'articolo 68, secondo<br />

comma, sollevata in riferimento all'articolo 3 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />

(14) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-16 luglio 1999, n. 315 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29,<br />

Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza <strong>del</strong>le questioni di legittimità costituzionale<br />

degli artt. 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 <strong>del</strong>la Costituzione. La stessa Corte,<br />

con successiva ordinanza 8-22 giugno 2000, n. 230 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale),<br />

ha dichiarato la manifesta inammissibilità <strong>del</strong>la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2,<br />

sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />

(15) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n.<br />

35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza <strong>del</strong>la questione di legittimità costituzionale<br />

<strong>del</strong> combinato disposto <strong>del</strong>l'art. 545, quarto comma, <strong>del</strong> codice di procedura civile, e <strong>del</strong>l'art. 2 <strong>del</strong><br />

D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui limita a un <strong>quinto</strong> la sequestrabilità <strong>del</strong>le retribuzioni<br />

dovute al pubblico dipendente anche per i debiti risarcitori che derivano dal reato di abuso d'ufficio<br />

patrimoniale (art. 323, secondo comma, <strong>del</strong> codice penale), sollevata in riferimento all'art. 3 <strong>del</strong>la<br />

Costituzione.<br />

3. Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali.<br />

Per gli impiegati e salariati <strong>del</strong>le Amministrazioni <strong>del</strong>lo Stato anche ad ordinamento autonomo, il<br />

sequestro ed il <strong>pignoramento</strong> di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che<br />

tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero <strong>del</strong> tesoro,<br />

Ispettorato generale per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, in persona <strong>del</strong>l'Ispettore generale capo<br />

<strong>del</strong>l'ufficio.<br />

Per il personale dipendente dall'Amministrazione <strong>del</strong>le ferrovie <strong>del</strong>lo Stato il sequestro ed il<br />

<strong>pignoramento</strong> si eseguono presso la Direzione generale <strong>del</strong>le ferrovie <strong>del</strong>lo Stato in persona <strong>del</strong><br />

Direttore generale (16).<br />

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 6-10 giugno 1994, n. 231 (Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n.<br />

25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale <strong>del</strong>l'art. 3, nella parte in cui prevede che i<br />

sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti <strong>del</strong>lo Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale<br />

per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> tesoro, anziché presso l'organo<br />

<strong>del</strong>l'amministrazione che è titolare <strong>del</strong> potere di disporre la spesa.<br />

4. Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche<br />

Amministrazioni.<br />

Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle<br />

Amministrazioni <strong>del</strong>lo Stato, il sequestro ed il <strong>pignoramento</strong> di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti<br />

117


Percorso Formativo<br />

si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi<br />

ne ha la legale rappresentanza.<br />

Per il personale medesimo, il sequestro ed il <strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>le pensioni, <strong>del</strong>le indennità che tengono<br />

luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che<br />

conferisce tali assegni, in persona <strong>del</strong> legale rappresentante.<br />

5. Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario.<br />

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1<br />

possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote <strong>del</strong>lo stipendio o <strong>del</strong> salario fino al<br />

<strong>quinto</strong> <strong>del</strong>l'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a<br />

dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III <strong>del</strong> presente testo unico. Le operazioni di<br />

prestito concesse ai sensi <strong>del</strong> presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla<br />

<strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio <strong>del</strong> 4 marzo 2003, pubblicata nella<br />

Gazzetta Ufficiale n. 72 <strong>del</strong> 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza <strong>del</strong>le<br />

condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi (17).<br />

[Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non<br />

hanno tale facoltà] (18).<br />

Per il personale dipendente dalle Camere <strong>del</strong> Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle<br />

Camere stesse.<br />

Qualora il debitore ceduto sia una <strong>del</strong>le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, <strong>del</strong> decreto<br />

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7<br />

marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari,<br />

pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>l'economia e<br />

<strong>del</strong>le finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, <strong>del</strong> decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di<br />

entrata in vigore <strong>del</strong>la stessa legge n. 80 <strong>del</strong> 2005 (19).<br />

(17) Comma così modificato dal comma 346 <strong>del</strong>l'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.<br />

(18) Comma abrogato dall'art. 28, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.<br />

(19) Comma aggiunto dal comma 346 <strong>del</strong>l'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.<br />

118<br />

TITOLO II<br />

Della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati <strong>del</strong>lo Stato<br />

6. Requisiti necessari per l'esercizio <strong>del</strong>la facoltà di cessione.<br />

Gli impiegati civili e militari e i salariati <strong>del</strong>le Amministrazioni <strong>del</strong>lo Stato anche ad ordinamento<br />

autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano<br />

stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo<br />

ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza (20).<br />

I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salvo l'applicazione degli artt. 13 e<br />

23.


(20) Vedi, anche, l'art. 3, primo comma, L. 25 novembre 1957, n. 1139.<br />

Normativa<br />

6-bis. Trasparenza <strong>del</strong>le condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.<br />

1. All'istituto <strong>del</strong>la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III<br />

<strong>del</strong> presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II <strong>del</strong><br />

titolo VI <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°<br />

settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui<br />

immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 <strong>del</strong> decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.<br />

2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o<br />

salario o di pensione facciano ricorso, ai fini <strong>del</strong>la distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto<br />

alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche,<br />

intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in<br />

attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies<br />

<strong>del</strong> predetto testo unico <strong>del</strong>le leggi in materia bancaria e creditizia e operare nei limiti <strong>del</strong>le riserve di<br />

attività previste dalla legislazione vigente.<br />

3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi <strong>del</strong> decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni<br />

per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di<br />

erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In<br />

particolare, tali disposizioni sono volte a:<br />

a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione <strong>del</strong>la rete distributiva che non costituiscano un<br />

incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con<br />

particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;<br />

b) rendere la struttura <strong>del</strong>le commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere<br />

le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono<br />

essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata <strong>del</strong> contratto;<br />

c) favorire la comparabilità <strong>del</strong>le offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da<br />

permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi <strong>del</strong>le operazioni di cessione <strong>del</strong> <strong>quinto</strong><br />

<strong>del</strong>lo stipendio, <strong>del</strong> salario e <strong>del</strong>la pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento<br />

disponibili;<br />

d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l'adozione<br />

o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno<br />

essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito<br />

dalla Banca d'Italia.<br />

4. La Banca d'Italia, nell'ambito <strong>del</strong>la relazione annuale prevista dall'articolo 19 <strong>del</strong>la legge 28<br />

dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di<br />

propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori (21).<br />

(21) Articolo aggiunto dal comma 1 <strong>del</strong>l’art. 31, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.<br />

119


Percorso Formativo<br />

7. Periodo minimo di servizio per l'esercizio <strong>del</strong>la facoltà di cessione.<br />

La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia<br />

compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini <strong>del</strong><br />

trattamento di quiescenza.<br />

Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti <strong>del</strong>la guerra<br />

italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei<br />

combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti <strong>del</strong>la guerra 1940-43 e <strong>del</strong>la guerra di<br />

liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento <strong>del</strong>la qualifica di partigiano ai sensi <strong>del</strong><br />

D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518 (22).<br />

Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati<br />

o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.<br />

(22) Recante disposizioni concernenti il riconoscimento <strong>del</strong>le qualifiche dei partigiani e l'esame <strong>del</strong>le<br />

proposte di ricompensa.<br />

8. Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari.<br />

Si considerano impiegati militari ai sensi <strong>del</strong>l'art. 6:<br />

a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo <strong>del</strong>le varie Forze armate e dei Corpi organizzati<br />

militarmente a servizio <strong>del</strong>lo Stato.<br />

Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in<br />

servizio sedentario, ed inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere a ruoli di servizio<br />

permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio<br />

e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro<br />

assegno di riposo;<br />

b) i sottufficiali in servizio continuativo <strong>del</strong>le Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui<br />

sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.<br />

9. Personali speciali che godono <strong>del</strong>la facoltà di cessione.<br />

Le disposizioni <strong>del</strong> presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretario generale<br />

<strong>del</strong>la Presidenza <strong>del</strong>la Repubblica, al personale speciale <strong>del</strong> Consiglio nazionale <strong>del</strong>le ricerche, al<br />

personale <strong>del</strong>l'Accademia nazionale dei Lincei, a quello <strong>del</strong>l'Istituto centrale di statistica e degli Archivi<br />

notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati <strong>del</strong>lo<br />

Stato (23).<br />

(23) Vedi l'art. 1, L. 25 novembre 1957, n. 1139.<br />

10. Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi.<br />

Le disposizioni <strong>del</strong> presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli<br />

istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed<br />

artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il<br />

120


Normativa<br />

personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato a norma <strong>del</strong>l'art.<br />

17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti (24).<br />

(24) Vedi l'art. 1, L. 25 novembre 1957, n. 1139.<br />

11. Regolazione <strong>del</strong>la facoltà di cessione per il personale <strong>del</strong>le Ferrovie <strong>del</strong>lo Stato.<br />

Per il personale dipendente dalla Amministrazione <strong>del</strong>le ferrovie <strong>del</strong>lo Stato, la facoltà di contrarre<br />

prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.<br />

Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni <strong>del</strong> presente titolo.<br />

12. Del salario degli operai <strong>del</strong>lo Stato ai fini <strong>del</strong>la cessione.<br />

Il salario degli operai <strong>del</strong>lo Stato è considerato, ai fini <strong>del</strong>l'art. 6, fisso e continuativo anche se<br />

corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera.<br />

La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato è ragguagliata al prodotto <strong>del</strong> salario<br />

giornaliero che si percepisce al tempo <strong>del</strong>la domanda <strong>del</strong> prestito, moltiplicato per il numero <strong>del</strong>le<br />

giornate lavorative di un anno.<br />

13. Personale assunto con contratto a tempo determinato.<br />

Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote <strong>del</strong>lo stipendio o salario anche<br />

gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che<br />

abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o<br />

terzo comma <strong>del</strong>l'articolo 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad<br />

essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente.<br />

La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento <strong>del</strong>l'operazione, deve<br />

ancora trascorrere per la scadenza <strong>del</strong> contratto in corso.<br />

14. Trattamenti di quiescenza considerati ai fini <strong>del</strong>la facoltà di cessione.<br />

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini <strong>del</strong>l'art. 6, le pensioni o indennità che tengono<br />

luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono;<br />

gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e<br />

vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale <strong>del</strong>la previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a<br />

carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza <strong>del</strong> loro rapporto di<br />

impiego o di lavoro.<br />

15. Istituti ammessi a concedere prestiti.<br />

Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati <strong>del</strong>lo Stato ed ai personali di cui agli artt. 9<br />

e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza<br />

costituiti fra impiegati e salariati <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale <strong>del</strong>le<br />

assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito,<br />

escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio e i monti di<br />

credito su pegno (25).<br />

121


Percorso Formativo<br />

(25) Vedi l'art. 1, L. 25 novembre 1957, n. 1139.<br />

16. Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato e sue funzioni.<br />

È costituito presso il Ministero <strong>del</strong> tesoro il «Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato»<br />

amministrato con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato.<br />

L'ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale <strong>del</strong> Fondo.<br />

Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.<br />

Il Fondo è destinato:<br />

1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione<br />

di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione <strong>del</strong> Fondo abbia prestato garanzia;<br />

2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati<br />

<strong>del</strong>lo Stato ed ai personali di cui agli artt. 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti<br />

<strong>del</strong>le disponibilità liquide di ciascun esercizio.<br />

I rischi <strong>del</strong>le operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo (26).<br />

(26) Il Fondo è stato soppresso dall'art. 1, L. 25 novembre 1957, n. 1139.<br />

17. Contributi a favore <strong>del</strong> Fondo.<br />

Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari e<br />

ai salariati <strong>del</strong>lo Stato e ai personali di cui agli artt. 9 e 10 è ritenuto ogni mese a favore <strong>del</strong> Fondo per<br />

il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire <strong>del</strong>lo stipendio o<br />

<strong>del</strong> salario lordo mensile (27).<br />

I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.<br />

L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo <strong>del</strong> mese successivo a quello in<br />

cui fu eseguita la indebita ritenuta.<br />

La restituzione avviene senza interessi.<br />

(27) L'art. 11, L. 8 aprile 1952, n. 212 reca:<br />

«Il contributo stabilito dagli artt. 17 e 18 <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le leggi concernenti il sequestro, il<br />

<strong>pignoramento</strong> e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti <strong>del</strong>le pubbliche<br />

Amministrazioni, approvato con decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 a<br />

favore <strong>del</strong> «Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato», è elevato alla misura unica di centesimi 50<br />

per ogni 100 lire <strong>del</strong>lo stipendio o paga lorda mensile.<br />

Detto contributo è rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, al<br />

titolare o ai suoi aventi causa. La restituzione avviene senza interessi se effettuata entro un anno dalla<br />

data di cessazione dal servizio.<br />

Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare è trattenuta fino alla concorrenza <strong>del</strong><br />

residuo debito, fermo restando il disposto <strong>del</strong>l'art. 46 <strong>del</strong> sopra citato testo unico, approvato con<br />

decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180».<br />

122


Normativa<br />

18. Contributo dovuto per i segretari comunali a favore <strong>del</strong> Fondo.<br />

Per i segretari comunali i contributi al Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato sono stabiliti nella<br />

misura di centesimi dodici per ogni cento lire <strong>del</strong>lo stipendio lordo.<br />

Il contributo è dovuto da ciascun comune sulla base <strong>del</strong>lo stipendio iniziale <strong>del</strong> grado di segretario<br />

previsto dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il<br />

segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia<br />

unito in consorzio con altri o si avvalga <strong>del</strong>l'opera <strong>del</strong> segretario di altro comune.<br />

Il contributo è dovuto per l'intero anno ed è indipendente dalla persona <strong>del</strong> titolare, nonché dalle<br />

circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con<br />

stipendio ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio<br />

ridotto. Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico <strong>del</strong> comune il<br />

contributo o la parte <strong>del</strong> contributo sullo stipendio o parte <strong>del</strong>lo stipendio non corrisposti per vacanza<br />

<strong>del</strong> posto, disponibilità, aspettativa o qualsiasi altro motivo.<br />

Valgono per i contributi <strong>del</strong> presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due commi<br />

<strong>del</strong>l'articolo precedente (28).<br />

(28) Vedi l'art. 11, L. 8 aprile 1952, n. 212.<br />

19. Versamento dei contributi al Fondo.<br />

I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti sul bilancio <strong>del</strong>lo Stato sono versati dalle<br />

singole amministrazioni centrali al Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, all'inizio <strong>del</strong>l'esercizio<br />

finanziario, in ragione dei quattro quinti <strong>del</strong> loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio<br />

per stipendi.<br />

La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente pagati, secondo le risultanze<br />

<strong>del</strong> bilancio consuntivo <strong>del</strong>la spesa.<br />

Per i salariati <strong>del</strong>lo Stato e per i personali di cui agli artt. 9 e 10, eccettuati i segretari comunali, i<br />

contributi debbono essere versati a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.<br />

20. Riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali.<br />

Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l'Ispettorato generale per il credito ai<br />

dipendenti <strong>del</strong>lo Stato emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l'anno solare<br />

in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. Il ruolo è reso esecutivo dal prefetto e trasmesso<br />

all'Ufficio provinciale <strong>del</strong> tesoro per la riscossione presso la Sezione di tesoreria provinciale.<br />

Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto <strong>del</strong> ruolo, con l'indicazione <strong>del</strong><br />

contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in unica soluzione nel mese di giugno.<br />

Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo,<br />

ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello<br />

<strong>del</strong>la notificazione <strong>del</strong>l'estratto <strong>del</strong> ruolo.<br />

123


Percorso Formativo<br />

21. Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia <strong>del</strong> Fondo.<br />

I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono<br />

risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le<br />

modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento<br />

<strong>del</strong>l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato che approva il contratto e concede la<br />

garanzia.<br />

La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno <strong>del</strong>la somministrazione <strong>del</strong> mutuo, purché<br />

tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione <strong>del</strong>la garanzia, osservato quanto<br />

prescritto dal penultimo comma <strong>del</strong>l'articolo seguente.<br />

22. Comitato amministrativo e suoi compiti - Somministrazione dei prestiti diretti.<br />

La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato è <strong>del</strong>iberata da un<br />

Comitato amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal capo<br />

<strong>del</strong>l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, vice presidente, e da sette membri<br />

effettivi e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto <strong>del</strong> Ministro per il tesoro, e cioè:<br />

1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla<br />

Presidenza <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni<br />

regolarmente riconosciute;<br />

2) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione <strong>del</strong>l'Ente nazionale di<br />

previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;<br />

3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, <strong>del</strong>la Direzione<br />

generale degli affari generali e personale <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> tesoro, <strong>del</strong>la Ragioneria generale <strong>del</strong>lo<br />

Stato, <strong>del</strong>l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato e <strong>del</strong>la Direzione generale <strong>del</strong>la<br />

Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione <strong>del</strong> debito di cui al primo comma <strong>del</strong>l'art. 75, il membro in<br />

rappresentanza <strong>del</strong>la Cassa depositi e prestiti cesserà di far parte <strong>del</strong> Comitato.<br />

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato designa, per ogni biennio, un segretario<br />

effettivo e uno supplente di grado non inferiore al 9° di gruppo A.<br />

Spetta inoltre al Comitato:<br />

a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione <strong>del</strong>la spesa<br />

<strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong> tesoro;<br />

b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;<br />

c) proporre le eventuali modificazioni <strong>del</strong> tasso di interesse di cui all'art. 26, nonché <strong>del</strong>la misura <strong>del</strong><br />

premio compensativo dei rischi e <strong>del</strong> concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 27;<br />

d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste,<br />

erogabili con ordinativi sul c/c infruttifero di cui all'art. 50;<br />

e) <strong>del</strong>iberare sui fitti dei locali disponibili <strong>del</strong>l'edificio di proprietà <strong>del</strong> Fondo per il credito ai dipendenti<br />

<strong>del</strong>lo Stato, sentito l'ufficio tecnico erariale;<br />

f) <strong>del</strong>iberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili.<br />

Il Comitato <strong>del</strong>ibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto <strong>del</strong> presidente.<br />

Le <strong>del</strong>iberazioni <strong>del</strong> Comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito.<br />

124


Normativa<br />

La somministrazione <strong>del</strong> prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la<br />

rappresentanza per legge.<br />

In caso di morte <strong>del</strong> mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, la concessione si ha come<br />

non avvenuta (29).<br />

(29) Vedi artt. 7 e 8, L. 25 novembre 1957, n. 1139.<br />

23. Casi di limitazione <strong>del</strong>la durata dei prestiti.<br />

L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma <strong>del</strong>le<br />

disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di<br />

tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento <strong>del</strong> diritto al collocamento a<br />

riposo.<br />

Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in<br />

misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il<br />

raggiungimento <strong>del</strong>lo speciale limite di età per il loro collocamento a riposo.<br />

Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla<br />

cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine <strong>del</strong>la posizione speciale.<br />

24. Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti.<br />

Non possono ottenere prestiti:<br />

a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;<br />

b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il<br />

mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o<br />

compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;<br />

c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;<br />

d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli<br />

ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali indicate nell'art. 8.<br />

25. Casi di revocabilità <strong>del</strong>la concessione dei prestiti e <strong>del</strong>la garanzia.<br />

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione <strong>del</strong> mutuo, l'amministrazione <strong>del</strong> Fondo per il credito<br />

ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto<br />

alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli artt. 23 e 24, la limitazione o il<br />

diniego <strong>del</strong>la concessione <strong>del</strong> prestito diretto o <strong>del</strong>la garanzia, può revocare la concessione <strong>del</strong> prestito<br />

diretto o <strong>del</strong>la garanzia.<br />

26. Interessi e inizio <strong>del</strong>l'ammortamento dei prestiti.<br />

Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso <strong>del</strong> 4,50 per cento, modificabile, in seguito<br />

a conforme richiesta <strong>del</strong> Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la<br />

Repubblica, da emanare su proposta <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong> tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli<br />

interessi sono trattenuti in anticipo all'atto <strong>del</strong>la somministrazione <strong>del</strong> prestito.<br />

125


Percorso Formativo<br />

L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno <strong>del</strong> mese immediatamente successivo a<br />

quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti <strong>del</strong> calcolo degli interessi, si considera iniziata dal<br />

primo giorno <strong>del</strong> terzo mese.<br />

27. Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi.<br />

Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a<br />

favore <strong>del</strong> Fondo:<br />

a) una somma calcolata in ragione di lire 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile,<br />

nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica;<br />

b) un premio compensativo dei rischi <strong>del</strong>l'operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a<br />

cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione<br />

da adottarsi con decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a)<br />

(30).<br />

(30) Vedi l'art. 6, L. 25 novembre 1957, n. 1139.<br />

28. Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti.<br />

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera<br />

raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con<br />

cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato o<br />

dagli altri istituti.<br />

Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, nei termini di<br />

cui all'articolo 1, sesto comma (31).<br />

Tale comunicazione vale come intimazione <strong>del</strong>la cessione al debitore ceduto, ai sensi <strong>del</strong> codice civile.<br />

(31) Comma così modificato dal comma 346 <strong>del</strong>l'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.<br />

29. Versamento <strong>del</strong>le quote trattenute per cessione.<br />

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario<br />

entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.<br />

Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio <strong>del</strong>lo Stato e cessionario sia il<br />

Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun<br />

esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte <strong>del</strong> Fondo <strong>del</strong>le quote o parti di<br />

quote che in seguito risultassero non dovute.<br />

30. Ritenute e versamenti <strong>del</strong>le quote cedute dai segretari comunali - Azioni per mancato<br />

versamento.<br />

I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali<br />

e di versarla all'ente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.<br />

126


Normativa<br />

Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento <strong>del</strong>lo stipendio, l'ente<br />

cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli artt. 242 e 243 <strong>del</strong><br />

testo unico <strong>del</strong>la legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .<br />

Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla<br />

esecuzione <strong>del</strong>la cessione, l'ente cessionario può esperire azione tanto contro il comune, quanto<br />

contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidalmente.<br />

31. Procedimento coattivo a carico dei Comuni per somme dovute al Fondo.<br />

Se il comune non esegue il pagamento <strong>del</strong>le somme dovute al Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo<br />

Stato nei termini di cui ai precedenti artt. 20 e 30, l'esattore <strong>del</strong>le imposte dirette, dietro ordine<br />

<strong>del</strong>l'Intendenza di finanza, deve ritenerne l'ammontare sulla prima rata bimestrale <strong>del</strong>la sovrimposta<br />

comunale o, quando questa non sia disponibile per <strong>del</strong>eghe od impegni legali preesistenti e prevalenti,<br />

sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia affidata la riscossione all'esattore. Le somme<br />

ritenute devono essere versate immediatamente al Fondo creditore.<br />

In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme necessarie percependone, a carico<br />

<strong>del</strong> comune, l'interesse in misura uguale al tasso ufficiale di sconto.<br />

Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si procede contro di lui a termini<br />

<strong>del</strong>le disposizioni relative alla riscossione <strong>del</strong>le imposte dirette, per mezzo <strong>del</strong>la Intendenza di finanza.<br />

Le indennità di mora a carico <strong>del</strong>l'esattore vanno a beneficio <strong>del</strong> Fondo.<br />

Se l'esattoria <strong>del</strong>le imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure l'esattore non ha in riscossione<br />

rendite o proventi <strong>del</strong> comune liberi da vincoli e in misura sufficiente, l'Intendenza di finanza dispone<br />

che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno <strong>del</strong>la<br />

scadenza a quello <strong>del</strong> pagamento.<br />

32. Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e diritti.<br />

Con la prestazione <strong>del</strong>la garanzia di cui al n. 1 <strong>del</strong>l'articolo 16 il Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo<br />

Sta assume i seguenti rischi:<br />

a) morte <strong>del</strong> cedente prima che sia estinta la cessione;<br />

b) cessazione <strong>del</strong> cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità od<br />

altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento <strong>del</strong><br />

prestito;<br />

c) riduzione <strong>del</strong>lo stipendio o salario <strong>del</strong> cedente per effetto <strong>del</strong>la quale non sia più consentita la<br />

ritenuta <strong>del</strong>la intera quota ceduta.<br />

Il Fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo <strong>del</strong>la garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte<br />

di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta<br />

ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.<br />

Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente <strong>del</strong>le somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli<br />

interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario <strong>del</strong> contratto di mutuo fino alla scadenza <strong>del</strong><br />

contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.<br />

127


Percorso Formativo<br />

Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto <strong>del</strong> cedente cogli interessi,<br />

mediante il corrispondente prolungamento <strong>del</strong>la ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la<br />

facoltà di cui all'art. 45.<br />

33. Limiti per gli obblighi <strong>del</strong>le garanzie prestate dal Fondo.<br />

Gli obblighi <strong>del</strong>le garanzie prestate dal Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato sono contenuti nei<br />

limiti <strong>del</strong> patrimonio <strong>del</strong> fondo stesso.<br />

34. Esclusione di ogni garanzia diversa da quella <strong>del</strong> Fondo.<br />

[Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra<br />

garanzia che quella <strong>del</strong> Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato. Ogni diversa garanzia, sotto<br />

qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti<br />

dipendono, che nei rapporti <strong>del</strong>le stesse parti contraenti] (32).<br />

(32) Articolo abrogato dal comma 137 <strong>del</strong>l'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.<br />

35. Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione.<br />

Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la<br />

trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.<br />

Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio o<br />

salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata dal Fondo per il credito ai<br />

dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, mediante corrispondente prolungamento <strong>del</strong>la ritenuta mensile, salva la facoltà<br />

di cui all'art. 45.<br />

36. Trattamento ai fini degli interessi <strong>del</strong>le quote scadute e non versate.<br />

Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia<br />

rilasciata dal debitore alla data <strong>del</strong>la scadenza, produce interesse a favore <strong>del</strong>l'ente cessionario, allo<br />

stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.<br />

Il Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quo<br />

cedute che, per effetto <strong>del</strong>la prestata garanzia, debba versare all'istituto cessionario.<br />

Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel<br />

primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha<br />

determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione <strong>del</strong> Fondo la<br />

denuncia <strong>del</strong> mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi<br />

sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello <strong>del</strong> ricevimento <strong>del</strong>la denuncia.<br />

37. Rivalsa da parte <strong>del</strong> Fondo per errori od omissioni.<br />

Il Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio<br />

o salario, anche oltre il limite <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da<br />

errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi<br />

ammortamenti.<br />

128


Normativa<br />

In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la<br />

metà <strong>del</strong>lo stipendio o salario.<br />

38. Estinzione anticipata di cessione.<br />

[Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od<br />

almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di<br />

estinguerla mediante versamento <strong>del</strong>l'intero debito residuo] (33).<br />

[In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il<br />

cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento,<br />

calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo] (34).<br />

In caso di rimborso anticipato il Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato è tenuto a restituire una<br />

quota <strong>del</strong> premio di garanzia riscosso a norma <strong>del</strong>la lettera b) <strong>del</strong>l'art. 27, in relazione all'entità <strong>del</strong>la<br />

somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione <strong>del</strong>la garanzia (35).<br />

[Agli effetti <strong>del</strong>lo sconto degli interessi e <strong>del</strong> premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in<br />

ogni caso come avvenuto alla fine <strong>del</strong> mese in cui viene effettuato] (36).<br />

(33) Comma abrogato dalla lettera b) <strong>del</strong> comma 1 <strong>del</strong>l'art. 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.<br />

(34) Comma abrogato dalla lettera b) <strong>del</strong> comma 1 <strong>del</strong>l'art. 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.<br />

(35) Comma così modificato dalla lettera b) <strong>del</strong> comma 1 <strong>del</strong>l'art. 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.<br />

(36) Comma abrogato dalla lettera b) <strong>del</strong> comma 1 <strong>del</strong>l'art. 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.<br />

39. Rinnovo di cessione.<br />

È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio <strong>del</strong>la<br />

cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio <strong>del</strong>la cessione stipulata per un<br />

decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata <strong>del</strong>la precedente cessione, nel qual caso<br />

può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.<br />

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei<br />

termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata<br />

stabiliti negli artt. 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato <strong>del</strong>la nuova cessione sia destinato, sino a<br />

concorrente quantità, alla estinzione <strong>del</strong>la cessione in corso.<br />

Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere<br />

contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di<br />

estinguere la precedente cessione.<br />

40. Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente.<br />

In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione <strong>del</strong>la somma capitale ancora<br />

non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la<br />

restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.<br />

Il Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato restituisce la quota <strong>del</strong> premio di garanzia a norma <strong>del</strong><br />

terzo comma <strong>del</strong>l'art. 38.<br />

129


Percorso Formativo<br />

Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al<br />

pagamento al mutuatario <strong>del</strong> ricavato netto dei nuovo mutuo.<br />

L'obbligo <strong>del</strong>la garanzia da parte <strong>del</strong> Fondo e l'obbligo <strong>del</strong>l'amministrazione di versare le quote di<br />

ammortamento <strong>del</strong> prestito sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia<br />

all'estinzione <strong>del</strong>la precedente cessione.<br />

41. Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo.<br />

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta<br />

giorni dalla data <strong>del</strong>la concessione <strong>del</strong>la garanzia devono versare al Fondo per il credito ai dipendenti<br />

<strong>del</strong>lo Stato le ritenute eseguite a norma <strong>del</strong>l'art. 27 sull'importo dei mutui da essi concessi e garantiti<br />

dal Fondo. In caso d'inadempimento, l'obbligo <strong>del</strong>la garanzia da parte <strong>del</strong> Fondo e l'obbligo<br />

<strong>del</strong>l'amministrazione di versare le quote di ammortamento <strong>del</strong> prestito rimangono sospesi.<br />

42. Nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti - Inefficacia di atti riguardanti<br />

quote cedute.<br />

Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo <strong>del</strong><br />

prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o<br />

salario.<br />

Sono nulle <strong>del</strong> pari le procure e le <strong>del</strong>egazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o<br />

salariato per la riscossione <strong>del</strong>l'importo <strong>del</strong> mutuo.<br />

Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i<br />

pignoramenti e le alienazioni <strong>del</strong>le quote di stipendio o di salario cedute.<br />

43. Estensibilità <strong>del</strong>l'efficacia <strong>del</strong>le cessioni sui trattamenti di quiescenza.<br />

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di<br />

diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in<br />

conseguenza <strong>del</strong>la cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di<br />

previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto <strong>del</strong> rapporto di impiego o di lavoro<br />

pubblico o privato, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di<br />

contratto (37).<br />

La quota da trattenere non può eccedere il <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>la pensione o assegno continuativo.<br />

Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente<br />

dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico<br />

<strong>del</strong>l'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla<br />

concorrenza <strong>del</strong>l'intero residuo debito per cessione.<br />

Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore<br />

gli sconti contemplati nell'art. 38.<br />

(37) Comma così modificato dal comma 2 <strong>del</strong>l’art. 31, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.<br />

130


Normativa<br />

44. Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza.<br />

Quando l'impiegato o salariato all'atto <strong>del</strong>la cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro<br />

assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta<br />

tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo<br />

Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo <strong>del</strong> debito per<br />

cessione.<br />

45. Procedimenti coattivi - Casi di eccezione.<br />

Quando, per cessazione o interruzione <strong>del</strong> servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un<br />

prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo<br />

Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può ricuperare il<br />

suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli artt. 43 e 44 o con il prolungamento<br />

<strong>del</strong>le ritenute ai sensi <strong>del</strong>l'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore,<br />

anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di<br />

procedere sugli altri beni <strong>del</strong> debitore.<br />

Il Fondo si avvale <strong>del</strong>la procedura coattiva, stabilita per la riscossione <strong>del</strong>le entrate patrimoniali <strong>del</strong>lo<br />

Stato e degli enti pubblici.<br />

Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite dall'Ente nazionale di<br />

previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria<br />

ad impiegati e salariati <strong>del</strong>lo Stato.<br />

46. Estinzione di obbligazione verso il Fondo per decesso <strong>del</strong> debitore.<br />

La morte <strong>del</strong>l'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il Fondo per il credito ai<br />

dipendenti <strong>del</strong>lo Stato.<br />

47. Agevolazioni fiscali.<br />

I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e<br />

gli atti di notificazione <strong>del</strong>le cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.<br />

Le concessioni di mutui fatte dal Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato sono esenti dalla tassa<br />

di bollo e dalla formalità <strong>del</strong>la registrazione. I redditi <strong>del</strong> Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.<br />

I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono<br />

soggetti alla tassa di registro con l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42 tabella allegato B), regio<br />

decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (38), e successive modificazioni.<br />

Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 15 sono soggette alla tassa di<br />

bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il<br />

documento (39).<br />

(38) Recante approvazione <strong>del</strong> testo di legge <strong>del</strong> registro.<br />

(39) L'articolo unico, L. 3 febbraio 1957, n. 17 reca:<br />

«Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 <strong>del</strong> testo unico approvato con il<br />

decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica <strong>del</strong> 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione di quote<br />

131


Percorso Formativo<br />

<strong>del</strong>lo stipendio o <strong>del</strong> salario da parte dei dipendenti <strong>del</strong>lo Stato e <strong>del</strong>le altre pubbliche Amministrazioni,<br />

sono prorogate al 31 dicembre 1965, con effetto dalla data di scadenza stabilita dall'art. 47, primo<br />

comma, <strong>del</strong> decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.<br />

Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso periodo di tempo ivi indicato,<br />

anche agli atti e scritti relativi:<br />

alle sovvenzioni contro cessione di quote <strong>del</strong>la retribuzione effettuate, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 20, punto<br />

sesto, <strong>del</strong>la legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, dalla Direzione generale<br />

degli Istituti di previdenza presso il Ministero <strong>del</strong> tesoro a favore degli iscritti agli istituti da essa<br />

amministrati;<br />

ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, ai<br />

sensi <strong>del</strong>la legge 10 gennaio 1952, n. 38;<br />

ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali in attuazione <strong>del</strong> regio<br />

decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, e <strong>del</strong>la legge 3 febbraio 1951, n. 53».<br />

Con L. 6 agosto 1966, n. 640 (Gazz. Uff. 22 agosto 1966, n. 207) il termine è stato prorogato al 31<br />

dicembre 1970.<br />

48. Patrimonio <strong>del</strong> Fondo - Rendiconto - Controllo <strong>del</strong>la Corte dei conti.<br />

Il patrimonio <strong>del</strong> Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato è costituito:<br />

a) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui<br />

all'art. 32;<br />

b) dal valore <strong>del</strong>l'immobile adibito a sede dei servizi <strong>del</strong> Fondo e da quello dei beni mobili che ne<br />

costituiscono l'arredamento;<br />

c) da titoli di Stato o garantiti dallo Stato;<br />

d) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti di cui all'art. 50.<br />

I risultati <strong>del</strong>la gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da allegarsi al bilancio<br />

consuntivo <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> tesoro.<br />

Il controllo <strong>del</strong>la Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a<br />

carico <strong>del</strong> Fondo ha luogo in sede di consuntivo.<br />

49. Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro.<br />

Il Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato versa al Tesoro <strong>del</strong>lo Stato, a titolo di contributi,<br />

distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per:<br />

a) stipendi al personale di ruolo;<br />

b) spese di stampati e di cancelleria;<br />

c) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia<br />

elettrica ai locali sede <strong>del</strong>la gestione <strong>del</strong> Fondo.<br />

Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le somme erogate per spese di liti, per il<br />

funzionamento <strong>del</strong> Comitato di cui all'articolo 22 e di eventuali Commissioni, per indennità di viaggio e<br />

di soggiorno, o per missioni inerenti all'accertamento e alla riscossione di somme dovute al Fondo, per<br />

premio giornaliero di presenza, per compensi di lavoro straordinario e per compensi speciali relativi a<br />

132


Normativa<br />

particolari esigenze di servizio a favore <strong>del</strong> personale, per retribuzioni al personale avventizio e per<br />

altre spese di amministrazione.<br />

Nel bilancio <strong>del</strong>la spesa <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> tesoro sono iscritti appositi capitoli, sui quali vengono<br />

eseguiti i pagamenti per le suddette spese.<br />

Nel bilancio <strong>del</strong>l'entrata <strong>del</strong>lo Stato è iscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondente al<br />

complesso di detti capitoli <strong>del</strong> bilancio <strong>del</strong>la spesa, al quale, il Fondo deve versare il complesso dei<br />

contributi e rimborsi suddetti.<br />

50. Conti correnti <strong>del</strong> Fondo con il Tesoro.<br />

È istituito un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al Fondo per il credito ai<br />

dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi, premi<br />

compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso<br />

conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi, riscatti di<br />

prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo.<br />

È istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero intestato al Fondo per il credito ai dipendenti<br />

<strong>del</strong>lo Stato, al quale sono versate le somme eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente<br />

frutta interesse pari alla media <strong>del</strong> saggio dei buoni ordinari <strong>del</strong> Tesoro.<br />

TITOLO III<br />

Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti <strong>del</strong>lo Stato non garantiti dal Fondo,<br />

degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti<br />

privati (40)<br />

51. Facoltà dei non dipendenti <strong>del</strong>lo Stato di contrarre prestiti.<br />

Gli impiegati e salariati <strong>del</strong>le amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel Titolo II,<br />

possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.<br />

(40) Rubrica così sostituita dal comma 137 <strong>del</strong>l'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.<br />

52. Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro.<br />

Gli impiegati e salariati <strong>del</strong>le amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a<br />

tempo indeterminato a norma <strong>del</strong>la legge sui contratti d'impiego privato od in base a contratti collettivi<br />

di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al <strong>quinto</strong> per un<br />

periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano<br />

provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo (41).<br />

Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione<br />

<strong>del</strong> <strong>quinto</strong> <strong>del</strong>lo stipendio o <strong>del</strong> salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento<br />

<strong>del</strong>l'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza <strong>del</strong> contratto in essere. Alla cessione <strong>del</strong><br />

trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente e al presente comma non<br />

si applica il limite <strong>del</strong> <strong>quinto</strong> (42).<br />

133


Percorso Formativo<br />

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), <strong>del</strong> codice di procedura civile con gli<br />

enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, <strong>del</strong> presente testo unico, di durata non<br />

inferiore a dodici mesi, possono cedere un <strong>quinto</strong> <strong>del</strong> loro compenso, valutato al netto <strong>del</strong>le ritenute<br />

fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di<br />

tempo che, al momento <strong>del</strong>l'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza <strong>del</strong> contratto in<br />

essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo<br />

545 <strong>del</strong> codice di procedura civile (43).<br />

(41) Comma così modificato dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla<br />

relativa legge di conversione.<br />

(42) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa<br />

legge di conversione, e poi così modificato dal comma 346 <strong>del</strong>l'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.<br />

(43) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa<br />

legge di conversione.<br />

53. Istituti autorizzati a concedere prestiti.<br />

Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli<br />

istituti indicati nell'art. 15.<br />

54. Garanzia <strong>del</strong>l'assicurazione o altre malleverie.<br />

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma <strong>del</strong> titolo II e <strong>del</strong> presente titolo<br />

devono avere la garanzia <strong>del</strong>l'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie<br />

che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per<br />

liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione<br />

<strong>del</strong>l'ammortamento o il ricupero <strong>del</strong> residuo credito (44).<br />

Non è consentito prestare garanzia in favore <strong>del</strong> cedente mediante cessione, da parte di altro<br />

impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota <strong>del</strong> proprio stipendio o salario.<br />

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi <strong>del</strong> presente titolo non possono assumere in proprio<br />

i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione <strong>del</strong>l'Istituto Nazionale <strong>del</strong>le Assicurazioni e <strong>del</strong>le<br />

società di assicurazione.<br />

(44) Comma così modificato dal comma 137 <strong>del</strong>l'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il<br />

comma 14 <strong>del</strong>l'art. 9, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.<br />

55. Applicabilità di disposizioni <strong>del</strong> titolo II - Estensione degli effetti <strong>del</strong>la cessione nei<br />

casi di cessazione dal servizio - Eccezioni.<br />

Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente<br />

titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano<br />

applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40<br />

primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione<br />

<strong>del</strong>lo Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio (45).<br />

134


Normativa<br />

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i<br />

suoi effetti, a termini <strong>del</strong> penultimo comma <strong>del</strong>l'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli<br />

impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai<br />

contratti di impiego o di lavoro.<br />

Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio<br />

decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 (46), convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi<br />

<strong>del</strong> «Fondo per le indennità agli impiegati» previsti dagli artt. 1 e seguenti di detto decreto-legge sono<br />

regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 <strong>del</strong> decreto stesso.<br />

Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di<br />

previdenza per i dipendenti <strong>del</strong>l'Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e<br />

sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo (47) (48).<br />

(45) Comma così modificato prima dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato<br />

dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 346 <strong>del</strong>l'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.<br />

(46) Recante costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità<br />

dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione <strong>del</strong> rapporto d'impiego.<br />

(47) L'articolo unico, L. 3 febbraio 1957, n. 17 reca:<br />

«Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 <strong>del</strong> testo unico approvato con il<br />

decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica <strong>del</strong> 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione di quote<br />

<strong>del</strong>lo stipendio o <strong>del</strong> salario da parte dei dipendenti <strong>del</strong>lo Stato e <strong>del</strong>le altre pubbliche Amministrazioni,<br />

sono prorogate al 31 dicembre 1965, con effetto dalla data di scadenza stabilita dall'art. 47, primo<br />

comma, <strong>del</strong> decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.<br />

Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso periodo di tempo ivi indicato,<br />

anche agli atti e scritti relativi:<br />

alle sovvenzioni contro cessione di quote <strong>del</strong>la retribuzione effettuate, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 20, punto<br />

sesto, <strong>del</strong>la legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, dalla Direzione generale<br />

degli Istituti di previdenza presso il Ministero <strong>del</strong> tesoro a favore degli iscritti agli istituti da essa<br />

amministrati;<br />

ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, ai<br />

sensi <strong>del</strong>la legge 10 gennaio 1952, n. 38;<br />

ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali in attuazione <strong>del</strong> regio<br />

decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, e <strong>del</strong>la legge 3 febbraio 1951, n. 53».<br />

Con L. 6 agosto 1966, n. 640 (Gazz. Uff. 22 agosto 1966, n. 207) il termine è stato prorogato al 31<br />

dicembre 1970.<br />

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 102 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998,<br />

n. 15, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale <strong>del</strong>l'art. 55,<br />

quarto comma, sollevata in riferimento all'art. 3 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />

135


Percorso Formativo<br />

56. Applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione.<br />

Le disposizioni <strong>del</strong> presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati<br />

nell'art. 10, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il<br />

personale al Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato.<br />

57. Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai <strong>del</strong>lo Stato non aventi assegni fissi e<br />

continuativi.<br />

Le norme di cui agli artt. 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili ai ferrovieri dipendenti<br />

dallo Stato ed agli operai <strong>del</strong>lo Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la<br />

cessione sia fatta a società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva<br />

categoria.<br />

TITOLO IV<br />

Della <strong>del</strong>ega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni, le pigioni e le quote di prezzo di<br />

alloggi popolari ed economici, nonché le quote per sottoscrizioni a prestiti nazionali<br />

58. Facoltà e limiti <strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe.<br />

Gli impiegati e salariati e i pensionati <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facoltà<br />

di rilasciare <strong>del</strong>ega, fino alla metà <strong>del</strong>lo stipendio o salario o <strong>del</strong>la pensione, per il pagamento <strong>del</strong>le<br />

quote <strong>del</strong> prezzo o <strong>del</strong>la pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle<br />

società di cui agli articoli 16 e 22 <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le disposizioni sulla edilizia popolare ed economica<br />

approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.<br />

La <strong>del</strong>egazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione <strong>del</strong> debito.<br />

La <strong>del</strong>egazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti,<br />

nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto<br />

un mutuo destinato al pagamento <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong>l'alloggio.<br />

59. Notificazione <strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe.<br />

Le <strong>del</strong>eghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati <strong>del</strong>le<br />

amministrazioni <strong>del</strong>lo Stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate all'Ispettorato generale<br />

per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, in persona <strong>del</strong>l'Ispettore generale capo <strong>del</strong>l'ufficio che ne dà<br />

comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza <strong>del</strong>la<br />

legge.<br />

Le <strong>del</strong>eghe rilasciate dai dipendenti <strong>del</strong>l'Amministrazione <strong>del</strong>le ferrovie <strong>del</strong>lo Stato sono notificate<br />

all'amministrazione medesima nella persona <strong>del</strong> Direttore generale.<br />

Le <strong>del</strong>eghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche sono notificate ai<br />

capi <strong>del</strong>le amministrazioni od imprese medesime.<br />

60. Ritenute per <strong>del</strong>ega su stipendi, salari e pensioni - Notificazione.<br />

Il Ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal Ministero stesso o dalla cessata<br />

Unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni <strong>del</strong>lo<br />

136


Normativa<br />

Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'Amministrazione<br />

<strong>del</strong>le ferrovie <strong>del</strong>lo Stato e l'Amministrazione <strong>del</strong>le poste e dei telegrafi per le case di loro proprietà,<br />

l'Istituto nazionale per le case degli impiegati <strong>del</strong>lo Stato per la gestione propria e per quella <strong>del</strong><br />

cessato Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati <strong>del</strong>lo Stato in Roma, quando gli alloggi<br />

sono ceduti in proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono<br />

le quote <strong>del</strong> prezzo, le pigioni ed i canoni d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino<br />

alla metà di tali emolumenti.<br />

L'amministrazione creditrice <strong>del</strong>le quote <strong>del</strong> prezzo o pigioni o canoni d'uso notifica l'importo <strong>del</strong>le<br />

ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare<br />

il pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne dà notizia<br />

anche all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato.<br />

61. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a promuovere, per morosità, ritenute<br />

d'ufficio.<br />

Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche<br />

finanziate dalla Cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento <strong>del</strong>le mensilità di<br />

ammortamento dei mutui, <strong>del</strong>le quote di manutenzione dei fabbricati e <strong>del</strong>l'importo dovuto per spese<br />

generali, la Cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la<br />

ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché, sugli eventuali compensi o indennità<br />

straordinarie di qualunque specie.<br />

La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti<br />

suindicati.<br />

Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento di quote di<br />

ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.<br />

Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati <strong>del</strong>lo Stato, la Cassa depositi e prestiti dà<br />

comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, <strong>del</strong>la richiesta di ritenute<br />

rivolta alle singole amministrazioni.<br />

62. Facoltà <strong>del</strong>le amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere ritenute per morosità.<br />

Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori a norma <strong>del</strong>l'articolo 61<br />

quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed<br />

in tutti i casi di morosità.<br />

Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie <strong>del</strong>l'Amministrazione <strong>del</strong>le ferrovie<br />

<strong>del</strong>lo Stato e alle cooperative di ferrovieri che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in<br />

aggiunta altri mutui dall'Amministrazione <strong>del</strong>le ferrovie <strong>del</strong>lo Stato. Questa, in caso di morosità degli<br />

assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad avvalersi <strong>del</strong>le disposizioni predette anche per il ricupero<br />

<strong>del</strong>le somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.<br />

137


Percorso Formativo<br />

63. Effetti <strong>del</strong>la riduzione <strong>del</strong>l'emolumento sulle ritenute per <strong>del</strong>ega.<br />

La quota di stipendio, salario, o pensione <strong>del</strong>egata per pigione o prezzo di case popolari od<br />

economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione<br />

<strong>del</strong>l'emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo <strong>del</strong>l'emolumento stesso.<br />

In caso diverso la quota <strong>del</strong>egata è trattenuta fino al limite <strong>del</strong>la metà <strong>del</strong>lo stipendio, salario o<br />

pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su altri beni <strong>del</strong> debitore, per il ricupero <strong>del</strong>le parti<br />

di quote non percette.<br />

Nei casi contemplati dagli artt. 61 e 62 la trattenuta continua ad essere operata nella misura stabilita,<br />

qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.<br />

64. Inefficacia di atti su quote <strong>del</strong>egate o soggette a ritenute.<br />

Sono inefficaci, rispetto allo Stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e <strong>del</strong>le pensioni, i<br />

sequestri, i pignoramenti e le alienazioni <strong>del</strong>le quote di detti assegni <strong>del</strong>egate o soggette a ritenuta per<br />

pagamento di prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo.<br />

65. Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali.<br />

Gli impiegati civili e militari <strong>del</strong>le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i<br />

pensionati <strong>del</strong>lo Stato hanno facoltà di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e<br />

<strong>del</strong>le banche d'interesse nazionale, per il pagamento <strong>del</strong>le somme dovute in dipendenza di<br />

sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, <strong>del</strong>ega per quote mensili uguali<br />

di stipendio o di pensione entro il limite <strong>del</strong> <strong>quinto</strong>, valutato al netto <strong>del</strong>le ritenute, per un periodo non<br />

eccedente un anno.<br />

66. Agevolazioni fiscali e modalità per le <strong>del</strong>eghe di cui al precedente articolo.<br />

La <strong>del</strong>egazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla<br />

registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore <strong>del</strong><br />

pagamento <strong>del</strong>lo stipendio o <strong>del</strong>la pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore<br />

<strong>del</strong>l'istituto di credito, <strong>del</strong>la rata <strong>del</strong>egata o <strong>del</strong>la parte che non eccede il <strong>quinto</strong>, valutata al netto <strong>del</strong>le<br />

ritenute, <strong>del</strong>lo stipendio o <strong>del</strong>la pensione.<br />

Accettata la <strong>del</strong>egazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare <strong>del</strong>la<br />

medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'Amministrazione centrale competente per la<br />

emissione <strong>del</strong> prescritto ruolo di variazione.<br />

138<br />

TITOLO V<br />

Del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni<br />

67. Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto.<br />

In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da<br />

parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.


Normativa<br />

68.Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni.<br />

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo<br />

comma <strong>del</strong>l'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti <strong>del</strong>lo<br />

stipendio o salario valutati al netto <strong>del</strong>le ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.<br />

Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente<br />

notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà <strong>del</strong>lo stipendio o salario<br />

valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2 (49) (50).<br />

(49) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-6 luglio 2000, n. 258 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29,<br />

serie speciale), e con ordinanza 27 ottobre-14 novembre 2000, n. 494 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000,<br />

n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza <strong>del</strong>la questione di legittimità<br />

costituzionale <strong>del</strong>l'art. 68, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />

(50) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 359 (Gazz. Uff. 1° dicembre<br />

2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità <strong>del</strong>la questione di legittimità<br />

costituzionale <strong>del</strong>l'articolo 2, primo comma, numero 3), e secondo comma, e <strong>del</strong>l'articolo 68, secondo<br />

comma, sollevata in riferimento all'articolo 3 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />

69. Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e <strong>del</strong>egazioni.<br />

Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la <strong>del</strong>egazione sullo stipendio, salario o pensione a<br />

norma <strong>del</strong>l'art. 58 e la ritenuta a norma <strong>del</strong>l'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la<br />

metà <strong>del</strong>lo stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente<br />

vincolate.<br />

La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli artt. 61 e<br />

62.<br />

Quando preesista <strong>del</strong>egazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non<br />

l'eventuale differenza fra la metà <strong>del</strong>lo stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e<br />

l'importo <strong>del</strong>la <strong>del</strong>egazione o ritenuta.<br />

70. Limiti nel caso di concorso di cessione e <strong>del</strong>egazione.<br />

Nel caso di concorso di cessione e <strong>del</strong>egazione, non può superarsi il limite <strong>del</strong>la metà <strong>del</strong>lo stipendio o<br />

salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la<br />

necessità e dia il suo assenso.<br />

Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.<br />

Disposizioni generali e transitorie<br />

71. Crediti <strong>del</strong>lo Stato per responsabilità amministrative e contabili.<br />

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti <strong>del</strong>lo Stato derivanti da<br />

responsabilità amministrative o contabili dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di<br />

assegni ai dipendenti stessi (51).<br />

(51) Vedi R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295.<br />

139


Percorso Formativo<br />

72. Personale daziario di cessate gestioni statali.<br />

Le disposizioni <strong>del</strong> titolo II si applicano anche al personale daziario passato dalle cessate gestioni<br />

statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga<br />

alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio <strong>del</strong>le imposte di consumo.<br />

73. Personale <strong>del</strong>l'amministrazione <strong>del</strong>l'ex casa reale.<br />

Le disposizioni <strong>del</strong> titolo II e dei titoli IV e V <strong>del</strong> presente testo unico si applicano al personale <strong>del</strong>l'ex<br />

casa reale amministrato dal Segretario generale <strong>del</strong>la Presidenza <strong>del</strong>la Repubblica.<br />

74. Rimborsabilità di contributi rilasciati a favore <strong>del</strong> Fondo.<br />

Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore <strong>del</strong> regio decreto-legge 5 settembre 1938, n.<br />

1556 (52), avevano raggiunto i 65 anni di età se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate,<br />

hanno diritto di ottenere, all'atto <strong>del</strong>la cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi<br />

rilasciati a favore <strong>del</strong> Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato, sempre che durante la loro carriera<br />

non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario.<br />

Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta<br />

agli eredi.<br />

L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.<br />

(52) Recante norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilità, la<br />

sequestrabilità e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni.<br />

75. Debito <strong>del</strong> Fondo verso la Cassa depositi e prestiti.<br />

Per la graduale estinzione <strong>del</strong> residuo debito <strong>del</strong> Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato verso la<br />

Cassa depositi e prestiti, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 7, terzo e quarto comma, <strong>del</strong> regio decreto-legge 30 maggio<br />

1920, numero 1934 (53), e degli artt. 1 e 2 <strong>del</strong> regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133 (54), è<br />

aperto presso la Cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio <strong>del</strong> tre per cento, al quale il<br />

Fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualità di dieci milioni di lire fino ad<br />

estinzione <strong>del</strong> debito.<br />

Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione <strong>del</strong> debito residuo hanno luogo alla fine<br />

di ogni anno solare.<br />

(53) Recante autorizzazione al Ministero <strong>del</strong> tesoro a concedere prestiti agli impiegati e salariati <strong>del</strong>lo<br />

Stato e agli ufficiali <strong>del</strong> R. Esercito, <strong>del</strong>la R. Marina e dei corpi armati al servizio <strong>del</strong>lo Stato.<br />

(54) Recante modificazioni al R.D. 8 febbraio 1923, n. 311, riguardanti il credito agli impiegati e<br />

salariati <strong>del</strong>lo Stato.<br />

76. Anticipazioni <strong>del</strong> Tesoro a favore <strong>del</strong> Fondo.<br />

Il Tesoro <strong>del</strong>lo Stato è autorizzato a fare anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato<br />

per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong> titolo II <strong>del</strong> presente testo<br />

unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare all'interesse corrispondente a<br />

140


Normativa<br />

quello dei buoni ordinari <strong>del</strong> Tesoro ad anno, vigente al momento <strong>del</strong>l'anticipazione. Le eventuali<br />

variazioni <strong>del</strong> saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.<br />

La concessione <strong>del</strong>le anticipazioni avrà termine il 31 dicembre 1956.<br />

Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si applica lo stesso<br />

saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato con le<br />

proprie disponibilità.<br />

Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui al<br />

primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualità costanti, comprensive di capitale e interesse,<br />

con imputazione a due appositi capitoli <strong>del</strong> bilancio <strong>del</strong>l'entrata, rispettivamente per la quota capitale e<br />

per la quota interesse. L'ammortamento avrà inizio dal 1° gennaio <strong>del</strong>l'anno successivo ed il<br />

versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito entro il mese di gennaio.<br />

Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo <strong>del</strong>la categoria «movimento<br />

di capitali» <strong>del</strong>lo stato di previsione <strong>del</strong>la spesa <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> tesoro, per essere versate, a richiesta<br />

<strong>del</strong>l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato al conto corrente fruttifero che il Fondo<br />

per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato tiene con il Tesoro, giusta il disposto <strong>del</strong>l'art. 50 <strong>del</strong> presente<br />

testo unico.<br />

77. Anticipazioni <strong>del</strong>l'E.N.P.A.S. a favore <strong>del</strong> Fondo.<br />

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato, a' termini <strong>del</strong>l'art.<br />

29 <strong>del</strong>la legge 19 gennaio 1942, n. 22 , modificato dall'art. 2 <strong>del</strong> decreto legislativo Luogotenenziale 6<br />

febbraio 1946, numero 103, ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate<br />

eccedenti le sue normali necessità, ed in genere, ogni sua attività patrimoniale, anche in anticipazioni<br />

al Fondo per il credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato.<br />

Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il<br />

credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato assicurerà all'Ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle<br />

operazioni di credito ai dipendenti <strong>del</strong>lo Stato.<br />

141


Percorso Formativo<br />

Circolare n. 8/E <strong>del</strong> 2 marzo 2011<br />

OGGETTO: Modalità di effettuazione <strong>del</strong>le ritenute alla fonte per le somme liquidate a<br />

seguito di procedure di <strong>pignoramento</strong> presso terzi. Provvedimento <strong>del</strong> Direttore<br />

<strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate n. 34755 <strong>del</strong> 03.03.2010. Chiarimenti<br />

PREMESSA<br />

L’articolo 21, comma 15, <strong>del</strong>la legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall’art. 15, comma 2, <strong>del</strong><br />

DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che “Le disposizioni in<br />

materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 29<br />

settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, e 9 <strong>del</strong>la legge<br />

30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia<br />

eseguito mediante <strong>pignoramento</strong> anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il<br />

credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi <strong>del</strong>le predette disposizioni, deve essere operata una<br />

ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante <strong>pignoramento</strong><br />

presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 23 e<br />

seguenti <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare<br />

all'atto <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong>le somme la ritenuta d’acconto nella misura <strong>del</strong> 20per cento, secondo<br />

modalità stabilite con provvedimento <strong>del</strong> Direttore <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le entrate”.<br />

In sostanza, l’art. 15, comma 2, <strong>del</strong> D.L. 1 luglio <strong>del</strong> 2009, n. 78, integrando la disposizione di cui<br />

all’articolo 21, comma 15, <strong>del</strong>la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha specificato che, in caso di somme<br />

liquidate a seguito di procedure di <strong>pignoramento</strong> presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere<br />

effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al<br />

20 per cento, rinviando, per le modalità di attuazione, alla emanazione di un successivo<br />

provvedimento <strong>del</strong> direttore <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate. Detto provvedimento, emanato il 3 marzo 2010<br />

(di seguito il Provvedimento), nel dare attuazione alla disposizione riportata, ha stabilito le modalità di<br />

effettuazione <strong>del</strong>la ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.<br />

Con la presente Circolare si forniscono chiarimenti sulle questioni interpretative che potrebbero<br />

sorgere in fase di applicazione <strong>del</strong> suddetto provvedimento.<br />

1. RITENUTE ALLA FONTE SUI PAGAMENTI EFFETTUATI A SEGUITO DI PIGNORAMENTO<br />

PRESSO TERZI<br />

1.1. Le somme pignorate presso terzi: riferimenti civilistici e processualcivilistici<br />

Prima di entrare nel merito <strong>del</strong>le disposizioni di carattere fiscale previste dal Provvedimento, è utile<br />

introdurre alcuni concetti generali di natura civilistica e processual-civilistica. In base all’art. 1173 <strong>del</strong><br />

codice civile (di seguito c.c.), le obbligazioni possono derivare da contratto, da fatto illecito e da ogni<br />

altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento giuridico (promesse unilaterali, titoli di<br />

credito, gestione di affari etc..). L’art. 2740 <strong>del</strong> c.c. stabilisce che il debitore risponde<br />

<strong>del</strong>l’adempimento <strong>del</strong>le obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, salve le limitazioni<br />

espressamente stabilite dalla legge. Se l’adempimento <strong>del</strong>l’obbligazione non avviene spontaneamente<br />

da parte <strong>del</strong> debitore, il creditore, salvi i casi in cui possieda già un titolo esecutivo (ad es. un titolo<br />

cambiario), può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti al fine di ottenere una pronuncia<br />

142


Normativa<br />

giurisdizionale che ne disponga l’adempimento. In caso di pronuncia favorevole al creditore passata in<br />

giudicato, se il debitore non osserva il comando contenuto nella stessa, il creditore può intraprendere<br />

l’espropriazione forzata attraverso il <strong>pignoramento</strong> dei beni <strong>del</strong> debitore, ai sensi degli articoli 491 e<br />

seguenti <strong>del</strong> codice di procedura civile (di seguito c.p.c.). Il <strong>pignoramento</strong> può riguardare beni<br />

immobili o mobili. Se ha ad oggetto beni mobili, può essere eseguito presso il debitore medesimo<br />

ovvero presso un terzo, a sua volta debitore <strong>del</strong> debitore; in quest’ultimo caso, a mente <strong>del</strong>l’art. 543<br />

<strong>del</strong> c.p.c., il <strong>pignoramento</strong> può riguardare i crediti <strong>del</strong> debitore verso terzi o le cose <strong>del</strong> debitore che<br />

sono in possesso di terzi. Tanto premesso, si osserva che, in base al citato art. 21, comma 15, <strong>del</strong>la<br />

legge n. 449 <strong>del</strong> 1997, in caso di <strong>pignoramento</strong> presso terzi, le disposizioni sulle ritenute alla fonte<br />

devono essere applicate qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi <strong>del</strong>le medesime<br />

disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.<br />

1.2 Terzo erogatore tenuto ad effettuare la ritenuta<br />

L’articolo 1, comma 1, <strong>del</strong> Provvedimento stabilisce che in caso di pagamenti effettuati a seguito di<br />

pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore, ove rivesta la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi<br />

degli articoli 23 e seguenti <strong>del</strong> DPR n. 600 <strong>del</strong> 1973, deve operare, all’atto <strong>del</strong> pagamento, una<br />

ritenuta <strong>del</strong> 20 per cento a titolo di acconto <strong>del</strong>l’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.<br />

La norma ha previsto l’applicazione di una ritenuta in misura fissa al fine di mettere il terzo in<br />

condizione di effettuare l’adempimento senza dover svolgere indagini sulla tipologia <strong>del</strong> reddito<br />

erogato; l’esigenza di semplificazione, che risponde a quella <strong>del</strong>l’erario di dare effettiva attuazione al<br />

prelievo, comporta che il terzo non sia tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme debbano<br />

o meno subire la ritenuta. Sarà, pertanto, onere <strong>del</strong> creditore dimostrare che le stesse attengono ad<br />

ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo<br />

provvederà ad applicarla, come verrà precisato meglio nel paragrafo 1.3 <strong>del</strong>la presente Circolare.<br />

L’articolo 1, comma 2, <strong>del</strong> Provvedimento specifica che deve trattarsi di somme assoggettabili a<br />

ritenuta alla fonte in base alle disposizioni contenute nel titolo III <strong>del</strong> DPR n. 600 <strong>del</strong> 1973, nell’art. 11,<br />

commi 5, 6 e 7, <strong>del</strong>la legge n. 413/1991, nonché nell’art. 33, comma 4, <strong>del</strong> DPR n. 42/1988. Pertanto,<br />

l’obbligo di effettuare la ritenuta da parte <strong>del</strong> terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte<br />

contemporaneamente le seguenti condizioni:<br />

1 deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte, ai sensi <strong>del</strong>le<br />

richiamate disposizioni;<br />

2 il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;<br />

3 il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli<br />

artt. 23 e seguenti <strong>del</strong> DPR 600/1973; deve, cioè, rientrare fra i soggetti cui la legge<br />

tassativamente conferisce l’obbligo di pagare le imposte in luogo d’altri, per fatti e situazioni a<br />

questi riferibili.<br />

Il terzo erogatore ha l’obbligo di effettuare la ritenuta anche nell’ipotesi in cui il debitore pignorato non<br />

rivesta la qualifica di sostituto di imposta. In altri termini, l’obbligo <strong>del</strong>la ritenuta sorge per il fatto<br />

oggettivo che il credito sia riferito a somme per le quali le disposizioni fiscali prevedono l’applicazione<br />

di una ritenuta. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un professionista vanti un credito nei confronti<br />

143


Percorso Formativo<br />

di un suo cliente (persona fisica non imprenditore) e instauri un giudizio per la soddisfazione di tale<br />

credito. Se la sentenza di condanna <strong>del</strong> cliente esita in una esecuzione forzata comportando il<br />

<strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>le somme giacenti su un conto corrente acceso dal cliente inadempiente presso un<br />

istituto di credito, quest’ultimo (terzo esecutato), rivestendo la qualità di sostituto di imposta in base<br />

alle richiamate disposizioni, è tenuto ad effettuare le ritenute sulle somme assegnate al professionista<br />

(creditore pignoratizio), anche se, in mancanza di esecuzione forzata, non sarebbe stato operato il<br />

prelievo alla fonte da parte <strong>del</strong> cliente (debitore), in quanto persona fisica non imprenditore.<br />

1.3 Somme soggette a ritenuta da parte <strong>del</strong> terzo erogatore<br />

L’art. 1, comma 1, <strong>del</strong> Provvedimento fa riferimento ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto<br />

<strong>del</strong>l’imposta sul reddito <strong>del</strong>le persone fisiche. La ritenuta, pertanto, deve essere effettuata nei<br />

confronti dei creditori pignoratizi soggetti IRPEF e non anche nei confronti di enti e società soggetti<br />

IRES. La precisazione, introdotta dal Provvedimento a fronte di una disposizione normativa che<br />

menziona genericamente l’obbligo di effettuare una ritenuta d’acconto, intende semplificare gli<br />

adempimenti <strong>del</strong> terzo erogatore in considerazione <strong>del</strong>la marginalità <strong>del</strong>le ipotesi in cui i soggetti IRES<br />

(enti e società di capitali) subiscono ritenute alla fonte. Pertanto, il terzo erogatore che corrisponda<br />

somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non è tenuto ad<br />

effettuare la ritenuta alla fonte, fermo restando l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei sostituti di<br />

imposta i dati <strong>del</strong> percettore e l’ammontare <strong>del</strong>le somme erogate; quest’ultimo adempimento, infatti,<br />

in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d), <strong>del</strong> Provvedimento, è posto a carico<br />

<strong>del</strong>l’erogatore anche nei casi in cui egli non operi un prelievo alla fonte o perché il creditore<br />

pignoratizio non è un soggetto Irpef ovvero perché le somme erogate non hanno natura reddituale<br />

(salvo quanto si dirà in seguito in merito alle somme erogate agli Agenti <strong>del</strong>la riscossione) o non<br />

scontano ritenute alla fonte in base alle disposizioni richiamate. Nei confronti dei soggetti IRPEF,<br />

invece, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 1 <strong>del</strong> Provvedimento, il soggetto erogatore è tenuto ad operare la ritenuta<br />

d’acconto nella misura <strong>del</strong> 20 per cento sulle somme assoggettabili a ritenuta ai sensi <strong>del</strong>le disposizioni<br />

contenute nel titolo III <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e<br />

successive modificazioni, nell’articolo 11, commi 5, 6 e 7 <strong>del</strong>la legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché<br />

nell’articolo 33, comma 4, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42. Ne<br />

consegue che il prelievo alla fonte non deve essere effettuato se la somma non rientra fra quelle<br />

assoggettabili a ritenuta in base alle richiamate disposizioni. Ad esempio, se il dipendente (creditore<br />

pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna <strong>del</strong> datore di lavoro (debitore) al pagamento<br />

di retribuzioni arretrate, ottiene il <strong>pignoramento</strong> <strong>del</strong>le somme giacenti su un conto corrente bancario<br />

<strong>del</strong> datore di lavoro, l’istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta <strong>del</strong> 20<br />

per cento all’atto <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong>le somme in favore <strong>del</strong> dipendente, trattandosi di redditi di lavoro<br />

dipendente, per i quali, a norma <strong>del</strong>l’art. 23 <strong>del</strong> DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte.<br />

Ugualmente, sarà tenuto ad operare la ritenuta il terzo che eroga ad un soggetto IRPEF utili o<br />

dividendi su partecipazioni sociali per i quali l’art. 27 <strong>del</strong> DPR n. 600 <strong>del</strong> 1973 prevede<br />

l’assoggettamento ad imposta mediante ritenuta alla fonte. Ad analoghe conclusioni si perviene nel<br />

caso in cui il terzo eroghi somme di cui all’art. 11, commi 5 e 6, <strong>del</strong>la legge n. 413 <strong>del</strong> 1991 (indennità<br />

di esproprio, occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, ecc..) per le<br />

144


Normativa<br />

quali il successivo comma 7 ne prevede, all’atto <strong>del</strong>la corresponsione, una ritenuta alla fonte nella<br />

misura <strong>del</strong> 20 per cento. Viceversa, se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione<br />

di una sentenza di condanna <strong>del</strong> locatario (debitore) al pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce<br />

a pignorare lo stipendio <strong>del</strong>l’inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore), quest’ultimo non<br />

deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi<br />

<strong>del</strong>le disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte. Analogamente, la<br />

ritenuta non andrà effettuata se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positive <strong>del</strong><br />

reddito d’impresa, ad eccezione <strong>del</strong>le ipotesi in cui anche per tale tipologia di reddito è previsto un<br />

prelievo alla fonte, come nel caso di provvigioni inerenti a rapporti di commissione (articolo 25-bis <strong>del</strong><br />

DPR 600 <strong>del</strong> 1973) o di corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (articolo. 25-ter <strong>del</strong><br />

medesimo decreto). La ritenuta non deve essere, altresì, operata se le somme siano erogate dal terzo<br />

a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e<br />

immediata al patrimonio <strong>del</strong> creditore pignoratizio (art. 6, co. 2, <strong>del</strong> Tuir). Il Provvedimento non pone<br />

a carico <strong>del</strong> terzo obblighi di indagine in merito alla qualificazione reddituale <strong>del</strong>le somme, anzi, nel<br />

prevedere una ritenuta in misura fissa, presuppone che il terzo non sia normalmente a conoscenza<br />

<strong>del</strong>la tipologia di reddito che sta erogando. Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1, comma 2, <strong>del</strong> Provvedimento, infatti, “Il<br />

terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori<br />

diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte…….”. In un’ottica di semplificazione e al fine di<br />

agevolare l’applicazione <strong>del</strong>la ritenuta, il terzo è tenuto ad applicarla sempre, poiché la norma non<br />

pone a suo carico obblighi di accertamento. Tenuto conto <strong>del</strong>l’esigenza di dare effettività alle<br />

condizioni richieste dalla norma e, in particolare, a quelle evidenziate nei punti 1 e 2 <strong>del</strong> precedente<br />

paragrafo 1.2, qualora il creditore pignoratizio attesti mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli<br />

artt. 47 e 76 <strong>del</strong> DPR n. 445 <strong>del</strong> 2000 l’insussistenza, in tutto o in parte, di tali condizioni, il terzo<br />

erogatore è esonerato dall’obbligo di operare la ritenuta. Con la suddetta dichiarazione, il creditore<br />

pignoratizio comunica al terzo anche l’ammontare eventualmente corrispondente all’imposta sul valore<br />

aggiunto che non deve essere assoggettato a ritenuta. L’Amministrazione Finanziaria potrà riscontrare<br />

la correttezza di quanto dichiarato dal creditore pignoratizio atteso che il terzo erogatore è tenuto a<br />

indicare nel proprio mo<strong>del</strong>lo 770 i dati relativi al pagamento effettuato anche nell’ipotesi in cui non<br />

abbia operato la ritenuta in argomento.<br />

In caso di dichiarazione mendace, ferme restando le sanzioni penali, la circostanza che il creditore non<br />

indichi nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite, in sede di accertamento dovrà<br />

essere valutata come circostanza aggravante ai fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>le correlate sanzioni. Nel caso<br />

in cui la somma da erogare comprenda crediti di diversa natura, aventi rilevanza reddituale soltanto in<br />

parte, il terzo erogatore applicherà la ritenuta solo sulla parte imponibile che il creditore pignoratizio<br />

indica nella dichiarazione di cui sopra. Conseguentemente, il terzo erogatore sarà tenuto a indicare<br />

nella dichiarazione dei sostituti di imposta i vari importi corrisposti, specificando per quali di essi è<br />

stato effettuato il prelievo alla fonte e in che misura. Se, per esempio, nella somma da corrispondere<br />

pari a 100 euro, sono compresi compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro, imposta<br />

sul valore aggiunto pari a 14 euro (20per cento di 70) e spese anticipate dal professionista in nome e<br />

per conto <strong>del</strong> cliente pari a 16 euro, la ritenuta deve essere effettuata solo sui compensi, pari a 70<br />

euro, in quanto le restanti somme non scontano prelievo fiscale. Se, invece, nella somma da<br />

145


Percorso Formativo<br />

corrispondere, pari a 100 euro, sono compresi compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70<br />

euro, imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro e interessi moratori o dilatori pari a 16 euro, le<br />

ritenute devono essere applicate sui compensi, pari a 70 euro, e altresì sugli interessi, pari a 16 euro,<br />

posto che questi ultimi, a mente <strong>del</strong>l’art. 6, comma 2, <strong>del</strong> Tuir, costituiscono redditi <strong>del</strong>la stessa natura<br />

di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Infine, qualora dal provvedimento<br />

<strong>del</strong> giudice dovesse risultare che le somme da erogare sono già al netto di ogni ritenuta di legge, il<br />

terzo erogatore deve operare il prelievo alla fonte <strong>del</strong> 20 per cento, ricorrendone le condizioni, se il<br />

creditore non è in grado di dimostrare l’avvenuta effettuazione <strong>del</strong>la ritenuta. Ad esempio, se<br />

l’ordinanza di assegnazione dispone che le somme (crediti di lavoro) pignorate dal dipendente<br />

(creditore pignoratizio) presso la banca (terzo pignorato) <strong>del</strong> datore di lavoro (debitore) sono già al<br />

netto <strong>del</strong>le ritenute di legge, il dipendente, per non subire l’ulteriore decurtazione <strong>del</strong> 20 per cento<br />

(ritenuta che deve applicare la banca/terzo pignorato), deve dimostrare che il datore di lavoro ha già<br />

applicato sulle retribuzioni per le quali è stato attivato il <strong>pignoramento</strong> le ritenute di cui all’articolo 23<br />

<strong>del</strong> DPR n. 600 <strong>del</strong> 1973. Rimane fermo, in ogni caso, l’obbligo <strong>del</strong> terzo erogatore di riportare nel<br />

proprio mo<strong>del</strong>lo 770 le somme erogate con indicazione o meno <strong>del</strong>la avvenuta effettuazione <strong>del</strong>la<br />

ritenuta <strong>del</strong> 20 per cento.<br />

1.4 Doppia ritenuta<br />

Le somme da corrispondere al creditore pignoratizio potrebbero scontare una ulteriore ritenuta<br />

rispetto a quella che il terzo erogatore è tenuto ad effettuare in base alla nuova disciplina (art. 21,<br />

comma 15, legge n. 449/1997). Come meglio avanti precisato, ciò si verifica, in particolare, nell’ipotesi<br />

in cui il terzo erogatore sia anche sostituto d’imposta nei confronti <strong>del</strong> debitore (per esempio, in<br />

qualità di suo datore di lavoro). Bisogna osservare, infatti, che in caso di pignoramenti presso terzi,<br />

coesistono e rilevano due distinti rapporti obbligatori: quello fra il debitore e il creditore pignoratizio,<br />

che sfocia nella procedura esecutiva, e quello fra il debitore e il terzo erogatore, a sua volta debitore<br />

<strong>del</strong> primo, che giustifica l’esecuzione presso il terzo medesimo. I crediti oggetto di <strong>pignoramento</strong>,<br />

infatti, sono quelli che il debitore vanta nei confronti <strong>del</strong> terzo esecutato e che quest’ultimo estingue<br />

effettuando il pagamento, anziché nelle mani <strong>del</strong> proprio creditore (il debitore nel meccanismo <strong>del</strong><br />

<strong>pignoramento</strong>), in quelle di un terzo soggetto (il creditore pignoratizio), con effetti liberatori nei<br />

confronti <strong>del</strong> primo (il debitore). Ne consegue che la somma oggetto di <strong>pignoramento</strong> potrebbe avere<br />

una duplice rilevanza da un punto di vista fiscale ed obbligare il terzo esecutato ad un duplice prelievo<br />

alla fonte. Si pensi all’ipotesi in cui un professionista vanti un credito nei confronti di un suo cliente e<br />

instauri un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna <strong>del</strong> cliente esita in<br />

una esecuzione forzata comportando il <strong>pignoramento</strong> di una quota <strong>del</strong>lo stipendio <strong>del</strong> cliente presso il<br />

suo datore di lavoro, quest’ultimo (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare una duplice ritenuta alla<br />

fonte: quella relativa al reddito di lavoro dipendente in forza <strong>del</strong>l’art. 23 <strong>del</strong> DPR n. 600/1973 e quella<br />

di cui all’articolo 21, comma 15, <strong>del</strong>la L. n. 449 <strong>del</strong> 1997, come modificato dall’art. 15, comma 2, <strong>del</strong><br />

DL n. 78 <strong>del</strong> 2009. In tali casi, se il <strong>pignoramento</strong> ha per oggetto somme considerate al netto <strong>del</strong>la<br />

ritenuta relativa al reddito derivante dal rapporto intercorrente fra terzo erogatore e debitore<br />

(nell’esempio, quella relativa al reddito di lavoro dipendente), non si pongono particolari problemi, in<br />

quanto il terzo (che nell’esempio è anche datore di lavoro) dovrà operare la sola ritenuta ai sensi<br />

146


Normativa<br />

<strong>del</strong>l’art. 21, comma 15, <strong>del</strong>la legge n. 449 <strong>del</strong> 1997, nel presupposto che abbia già operato la ritenuta<br />

ordinariamente prevista (nell’esempio, per il reddito di lavoro dipendente). Particolari problemi<br />

potrebbero, invece, sorgere laddove il <strong>pignoramento</strong> abbia ad oggetto somme considerate al lordo<br />

<strong>del</strong>la prima ritenuta, quella cioè, relativa, nell’esempio, al reddito di lavoro dipendente. In tal caso,<br />

infatti, posto che:<br />

• sulla base <strong>del</strong> provvedimento di assegnazione <strong>del</strong> giudice, il terzo è tenuto a corrispondere al<br />

creditore l’esatto ammontare <strong>del</strong>le somme assegnate, al netto <strong>del</strong>la ritenuta prevista dalla nuova<br />

disposizione,<br />

• il terzo è comunque tenuto ad operare anche la ritenuta ordinariamente<br />

prevista per il reddito di lavoro dipendente, qualora le somme disponibili presso il terzo esecutato non<br />

siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire l’effettuazione di entrambe le ritenute, il debitore<br />

(sostituito) è obbligato a fornire al terzo erogatore (sostituto) le somme necessarie al versamento,<br />

fermo restando che il sostituto dovrà comunque versare le ritenute all’erario nei termini<br />

ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al pagamento (Circ. n. 326<br />

<strong>del</strong> 1997, paragrafo n. 3.2). In tal modo è assicurato l’esatto adempimento da un lato <strong>del</strong>l’ordine<br />

contenuto nel provvedimento giurisdizionale, dall’altro <strong>del</strong>le disposizioni generali in materia di<br />

sostituzione d’imposta.<br />

Peraltro, posto che in sede di espropriazione forzata, assume un ruolo fondamentale l’udienza in cui il<br />

terzo è chiamato a comparire e ad asseverare l’esistenza e l’ammontare <strong>del</strong> debito ai sensi <strong>del</strong>l’art.<br />

547 <strong>del</strong> c.p.c., sarebbe opportuno che in detta sede il terzo esecutato rappresenti di essere il soggetto<br />

tenuto alla effettuazione anche <strong>del</strong> prelievo alla fonte in qualità di datore di lavoro, in modo che la<br />

somma che costituirà oggetto di <strong>pignoramento</strong> e di successiva assegnazione sia quella che residua al<br />

netto di tale prelievo.<br />

2. ADEMPIMENTI A CARICO DEL TERZO EROGATORE<br />

Il Provvedimento, al fine di consentire le operazioni di controllo da parte <strong>del</strong>l’amministrazione<br />

finanziaria, prevede, a carico dei soggetti interessati, determinati adempimenti di certificazione,<br />

comunicazione e dichiarazione. In particolare, l’art. 2 <strong>del</strong> Provvedimento prevede che il terzo<br />

erogatore:<br />

1 operi e versi la ritenuta d’acconto <strong>del</strong> 20 per cento sulle somme pignorate utilizzando l’apposito<br />

codice tributo;<br />

2 comunichi al debitore l’ammontare <strong>del</strong>le somme erogate al creditore pignoratizio e <strong>del</strong>le ritenute<br />

effettuate;<br />

3 certifichi al creditore pignoratizio l’ammontare <strong>del</strong>le somme erogate e <strong>del</strong>le ritenute effettuate<br />

entro i termini previsti dall’art. 4, comma 6-quater <strong>del</strong> DPR n. 322/1998;<br />

4 indichi nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore e al creditore<br />

pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detta indicazione deve essere<br />

effettuata anche se non sono state operate ritenute.<br />

147


Percorso Formativo<br />

2.1 Misura e versamento <strong>del</strong>la ritenuta<br />

In relazione al punto n. 1, al fine di semplificare l’adempimento <strong>del</strong> terzo, è previsto che l’importo <strong>del</strong>la<br />

ritenuta è sempre pari al 20 per cento e prescinde dalla categoria reddituale cui è riconducibile la<br />

somma erogata o parte di essa. Inoltre, il versamento <strong>del</strong>la ritenuta deve essere eseguito entro il<br />

giorno 16 <strong>del</strong> mese successivo a quello di applicazione <strong>del</strong>la ritenuta ai sensi degli artt. 8 <strong>del</strong> DPR n.<br />

602/1973 e 18 <strong>del</strong> D.Lgs n. 241 <strong>del</strong> 1997, utilizzando il codice tributo n. 1049, istituito mediante<br />

Risoluzione n. 18/E <strong>del</strong> 9 marzo 2010. Per le Amministrazioni <strong>del</strong>lo Stato di cui all’art. 29, commi 1 e 3,<br />

<strong>del</strong> DPR n. 600 <strong>del</strong> 1973, che non utilizzano il Mo<strong>del</strong>lo F-24 per il versamento <strong>del</strong>le ritenute,<br />

continueranno ad applicarsi le disposizioni specifiche relative al versamento <strong>del</strong>la ritenuta diretta.<br />

2.2 Comunicazione al debitore <strong>del</strong>le somme erogate al creditore pignoratizio<br />

In relazione al punto n. 2, si fa presente che il Provvedimento non prevede particolari termini e<br />

formalità per la comunicazione che il terzo erogatore deve inviare al debitore. Tuttavia, nonostante la<br />

mancata previsione di un termine di scadenza, si ritiene che la predetta comunicazione debba essere<br />

effettuata nei termini utili affinché il debitore possa riportare i dati nella propria dichiarazione di<br />

sostituto d’imposta. In tal modo il debitore può osservare tempestivamente l’adempimento posto a<br />

suo carico dal successivo articolo 4, comma 1, <strong>del</strong> Provvedimento e cioè indicare i dati relativi al<br />

creditore pignoratizio e alla natura <strong>del</strong>le somme oggetto <strong>del</strong> debito nella propria dichiarazione di<br />

sostituto d’imposta. Si ritiene che i dati possano essere comunicati al debitore anche in un’unica volta<br />

in relazione all’intero periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione dei<br />

sostituti d’imposta. Per quanto concerne le modalità di trasmissione dei dati, in assenza di indicazioni<br />

al riguardo, si ritiene che gli stessi possano essere inviati in forma libera, anche mediante sistemi<br />

telematici, purchè se ne possa riscontrare l’avvenuto invio. Con riferimento, infine, ai destinatari <strong>del</strong>la<br />

predetta comunicazione, in caso di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione o, se persona fisica,<br />

in caso di morte <strong>del</strong> debitore, i dati devono essere comunicati ai soggetti tenuti agli obblighi<br />

dichiarativi ai fini <strong>del</strong>le imposte sul reddito, in base alle disposizioni di cui agli artt. 5, 5-bis e 5-ter <strong>del</strong><br />

DPR n. 322/1998.<br />

La comunicazione, inoltre, deve essere effettuata anche nell’ipotesi in cui il debitore non rivesta la<br />

qualità di sostituto di imposta e nell’ipotesi in cui il terzo erogatore non abbia operato le ritenute.<br />

2.3 Certificazione <strong>del</strong>la ritenuta nei confronti <strong>del</strong> creditore pignoratizio<br />

In relazione al punto n. 3, si osserva che l’obbligo di certificare al creditore pignoratizio l’ammontare<br />

<strong>del</strong>le somme erogate e <strong>del</strong>le ritenute effettuate di cui questi deve tener conto in sede di dichiarazione,<br />

deve essere osservato entro l’ordinario termine <strong>del</strong> 28 febbraio <strong>del</strong>l’anno successivo a quello in cui le<br />

somme sono state corrisposte. La certificazione non è soggetta a particolari formalità e deve riportare<br />

le somme erogate e le ritenute effettuate. Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro<br />

dipendente o assimilati, qualora il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore)<br />

intenda chiedere al proprio attuale datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’art. 23, comma 4, <strong>del</strong> DPR n. 600/1973, il terzo erogatore (ad es. la banca <strong>del</strong> datore di lavoro<br />

inadempiente) dovrà consegnare la predetta certificazione entro 12 giorni dalla richiesta da parte <strong>del</strong><br />

creditore pignoratizio. Se l’ordinanza di assegnazione <strong>del</strong> giudice è riferita a più creditori, il terzo<br />

148


Normativa<br />

erogatore dovrà rilasciare tante certificazioni quanti sono i destinatari <strong>del</strong> provvedimento di<br />

assegnazione. Così, ad esempio, se il difensore <strong>del</strong> creditore pignoratizio ha chiesto, in proprio e nella<br />

sua qualità di procuratore, l’esecuzione <strong>del</strong>la sentenza di condanna <strong>del</strong> debitore al pagamento di<br />

somme sia nei confronti <strong>del</strong>l’assistito per i crediti a quest’ultimo riferiti, sia nei propri confronti per le<br />

spese distratte in suo favore, il terzo erogatore dovrà consegnare due distinte certificazioni: una al<br />

soggetto assistito, per le somme a costui riferibili, e l’altra al difensore, per le somme a costui riferibili;<br />

in tal caso, infatti, entrambi i soggetti assumono la veste di creditori pignoratizi. Se nell’ordinanza non<br />

è specificata la misura <strong>del</strong>l’importo riferibile a ciascun creditore, in mancanza di puntuale indicazione<br />

da parte dei creditori interessati, mediante dichiarazione da rendere ai sensi <strong>del</strong> DPR n. 445 <strong>del</strong> 2000,<br />

il terzo erogatore provvederà ad imputare ai creditori le somme e le ritenute in parti uguali.<br />

2.4 Obblighi dichiarativi <strong>del</strong> terzo erogatore in qualità di sostituto d’imposta<br />

In relazione al punto n. 4, infine, il terzo erogatore deve indicare nella propria dichiarazione dei<br />

sostituti d’imposta (Mo<strong>del</strong>lo 770) i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme<br />

erogate e le ritenute effettuate. Detto adempimento deve essere effettuato anche se il terzo non ha<br />

applicato alcuna ritenuta, ad esempio perché le somme non hanno rilevanza reddituale. Come detto,<br />

la necessità di espletare tale adempimento, a cura <strong>del</strong> terzo, anche in mancanza di ritenuta, consente<br />

all’amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli, anche incrociati, al fine di recuperare a<br />

tassazione eventuali imponibili non dichiarati dal creditore .<br />

3. ADEMPIMENTI A CARICO DEL CREDITORE PIGNORATIZIO<br />

3.1. Indicazione <strong>del</strong>le somme nella dichiarazione dei redditi<br />

L’art. 3 <strong>del</strong> Provvedimento stabilisce che “Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti<br />

e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione<br />

separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva”.<br />

Come precisato nelle motivazioni <strong>del</strong> Provvedimento, nello spirito <strong>del</strong>la norma che prevede in capo al<br />

terzo erogatore la effettuazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto nella misura <strong>del</strong> 20 per<br />

cento, la tassazione definitiva <strong>del</strong>le somme è affidata al creditore pignoratizio, anche nel caso in cui le<br />

somme erogate configurino redditi soggetti a tassazione separata, o soggetti a ritenuta a titolo di<br />

imposta o a imposta sostitutiva.<br />

3.2 Scomputo <strong>del</strong>le ritenute<br />

Le ritenute subìte dal creditore pignoratizio in forza <strong>del</strong> Provvedimento potranno essere scomputate<br />

dall’imposta risultante dalla dichiarazione. Al riguardo si osserva che se l’ammontare <strong>del</strong>le ritenute<br />

subìte è superiore all’imposta risultante dalla dichiarazione, il creditore pignoratizio avrà diritto, a sua<br />

scelta, di scomputare l’eccedenza dall’imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne<br />

il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Naturalmente, in ipotesi di somme riferite a redditi di<br />

lavoro dipendente e assimilati, il creditore pignoratizio potrà richiedere al proprio datore di lavoro di<br />

tenerne conto in sede di conguaglio ai sensi <strong>del</strong>l’art. 23, comma 4, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la<br />

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consegnando la certificazione rilasciatagli dal terzo erogatore<br />

Inoltre, qualora le somme costituiscano reddito di impresa, già tassato secondo i principi di<br />

149


Percorso Formativo<br />

imputazione per competenza, e il terzo erogatore abbia operato la ritenuta, il creditore pignoratizio<br />

avrà diritto di scomputare le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta<br />

in cui le somme pignorate sono erogate.<br />

4. ADEMPIMENTI A CARICO DEL DEBITORE<br />

L’art. 4, comma 1, <strong>del</strong> Provvedimento stabilisce che “Il debitore tenuto alla presentazione <strong>del</strong>la<br />

dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 22 luglio 1998, n.<br />

322, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura <strong>del</strong>le somme oggetto <strong>del</strong> debito”.<br />

La riportata disposizione prevede che il debitore <strong>del</strong>le somme debba procedere alla indicazione dei dati<br />

relativi al creditore pignoratizio e al rapporto che ha dato origine alla controversia nella dichiarazione<br />

dei sostituti d’imposta. La dichiarazione <strong>del</strong> debitore in relazione alla natura <strong>del</strong> debito costituisce un<br />

elemento significativo e di grande attendibilità, posto che, nei pignoramenti presso terzi, il debitore è<br />

senza dubbio il soggetto che più di ogni altro risulta in grado di fornire all’amministrazione finanziaria<br />

informazioni precise e dettagliate<br />

in merito alla natura <strong>del</strong>le somme debitorie al fine di verificarne, in sede di controllo, la corretta<br />

qualificazione fiscale. Inoltre, l’art. 4, comma 2, <strong>del</strong> Provvedimento prevede che “Il debitore non è<br />

tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, di cui agli articoli 23, 24 e 29, <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong><br />

Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle somme corrisposte dal terzo<br />

erogatore”.<br />

Ne consegue che, anche se le somme erogate dal terzo hanno natura di reddito di lavoro dipendente<br />

o assimilato, il debitore <strong>del</strong>le stesse non deve tenerne conto in sede di conguaglio. Occorre<br />

considerare, infatti, che il debitore potrebbe risultare estinto o non più operativo. Nonostante non<br />

ricorra alcun obbligo in capo al debitore di effettuare operazioni di conguaglio, resta fermo quanto<br />

osservato nel paragrafo precedente in relazione alla possibilità <strong>del</strong> creditore pignoratizio di richiedere<br />

al debitore, ove operativo e sostituto di imposta, di tenerne conto in sede di conguaglio ai sensi <strong>del</strong><br />

richiamato art. 23, comma 4, <strong>del</strong> DPR n. 600/1973, consegnando la certificazione rilasciatagli dal terzo<br />

erogatore.<br />

5. SPESE DI LITE DISTRATTE IN FAVORE DEL DIFENSORE DEL CREDITORE<br />

PIGNORATIZIO<br />

Con particolare riferimento alle spese di lite distratte in favore <strong>del</strong>l’avvocato <strong>del</strong> creditore pignoratizio<br />

si osserva che, anche qualora non ricorra l’ipotesi considerata nel paragrafo 2.3 in cui il difensore<br />

chiede il <strong>pignoramento</strong> oltre che nell’interesse <strong>del</strong> cliente anche nel proprio, le spese processuali<br />

distratte in favore <strong>del</strong> difensore <strong>del</strong> creditore pignoratizio per il giudizio di esecuzione sono anch’esse<br />

soggette alla ritenuta <strong>del</strong> 20 per cento in quanto indicate nell’ordinanza di assegnazione.<br />

6. LA TUTELA ESECUTIVA AZIONATA DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE<br />

Con riferimento alle procedure esecutive promosse dall’Agente <strong>del</strong>la riscossione per il recupero dei<br />

crediti, si ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal<br />

Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento. Infatti, in<br />

considerazione <strong>del</strong>la ratio che ispira la nuova disciplina, finalizzata al recupero di materia imponibile,<br />

150


Normativa<br />

evitando di affidarsi all’autotassazione <strong>del</strong> creditore pignoratizio, nelle suddette ipotesi tale pericolo<br />

non ricorrerebbe dal momento che il creditore pignoratizio coincide con l’Agente <strong>del</strong>la riscossione, cioè<br />

il soggetto al quale l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate affida la riscossione dei tributi. Inoltre, i crediti per i quali si<br />

procede, avendo natura prevalentemente tributaria, non potrebbero scontare un ulteriore prelievo<br />

fiscale. Peraltro, posto che l’Agente <strong>del</strong>la riscossione non è un soggetto Irpef, verrebbe meno in capo<br />

al terzo erogatore l’obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte, in base a quanto precisato nel<br />

precedente paragrafo 1.2.<br />

7. LA TUTELA ESECUTIVA DEGLI ASSEGNI PERIODICI PER IL MANTENIMENTO DEL<br />

CONIUGE<br />

Gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento <strong>del</strong> coniuge in conseguenza di separazione legale<br />

ed effettiva, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili <strong>del</strong> matrimonio, costituiscono<br />

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi <strong>del</strong>l’art. 50, comma 1, lett. i), <strong>del</strong> TUIR, nella<br />

misura in cui risultano da provvedimenti <strong>del</strong>l’Autorità Giudiziaria; gli stessi assegni, ove corrisposti da<br />

un soggetto che rivesta la qualità di sostituto di imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi<br />

<strong>del</strong>le disposizioni di cui all’art. 24 <strong>del</strong> DPR<br />

n. 600 <strong>del</strong> 1973. E’ importante rammentare che, per espressa previsione normativa, gli assegni<br />

destinati al mantenimento dei figli non costituiscono reddito (art. 3, comma 3, lett. b), <strong>del</strong> TUIR).<br />

Pertanto, qualora il provvedimento <strong>del</strong> giudice non distingua la quota <strong>del</strong>l’assegno destinata al<br />

mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per la metà <strong>del</strong> suo ammontare<br />

(art. 3 <strong>del</strong> DPR n. 42 <strong>del</strong> 1988). Tanto premesso, si osserva che l’ordinamento giuridico vigente<br />

prevede norme specifiche per garantire al coniuge avente diritto la concreta attuazione <strong>del</strong> credito<br />

periodico di mantenimento. Si tratta, in particolare, di forme di tutela più immediate ed efficaci<br />

rispetto a quelle previste, in via generale, per il recupero e l’attuazione dei crediti, in considerazione<br />

<strong>del</strong>la speciale <strong>del</strong>icatezza degli interessi giuridici coinvolti nell’ambito <strong>del</strong> diritto di famiglia (art. 156,<br />

comma 6, <strong>del</strong> c.c. per la separazione e art. 8 <strong>del</strong>la legge n. 898 <strong>del</strong> 1970 per il divorzio). Le procedure<br />

contemplate nelle accennate disposizioni, proprio perchè finalizzate ad assicurare al coniuge avente<br />

diritto una tutela esecutiva più immediata, non sono scandite dalle fasi che generalmente<br />

caratterizzano la ordinaria procedura di <strong>pignoramento</strong> di cui agli articoli 543 e seguenti <strong>del</strong> c.p.c. Il<br />

carattere speciale <strong>del</strong>le procedure esecutive contemplate nell’ambito <strong>del</strong> diritto di famiglia, unitamente<br />

a esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico <strong>del</strong> terzo erogatore, il quale, peraltro, non è<br />

tenuto a individuare la parte <strong>del</strong>l’assegno destinata al mantenimento dei figli, comporta che le somme<br />

in questione non devono essere assoggettate alla presente ritenuta, fermo restando l’obbligo <strong>del</strong> terzo<br />

erogatore di indicarle nel proprio mo<strong>del</strong>lo 770, nella sezione I <strong>del</strong> prospetto SY. Diversamente, se il<br />

terzo erogatore conosce la natura <strong>del</strong>le somme che sta erogando (ad esempio, perché datore di lavoro<br />

<strong>del</strong> coniuge obbligato), applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito.<br />

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA<br />

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