legale Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5733 del 10 marzo 2011, è tornata ad occuparsi della questione relativa alla usucapibilità delle servitù di passaggio. In particolare la sentenza esamina l’aspetto relativo alla necessità della sussistenza del requisito dell’apparenza. L’art. 1027 del Codice Civile definisce la servitù come il “peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente ad altro proprietario”. La servitù non può esistere quando il proprietario del fondo dominante è proprietario anche di quello servente. L’utilità, il vantaggio, deve essere un qualche cosa di strettamente connesso con il bene immobile che ne beneficia: il beneficio è posto a carico di un fondo, non del suo proprietario, e a favore di un altro fondo, non del suo proprietario. Il beneficio, quando e se riconosciuto ed iscritto nei Libro Fondiario, diventa un diritto che si trasferisce assieme al fondo, lo segue, indipendentemente quindi da chi ne è o ne diventa proprietario. Il fondo su cui grava la servitù è detto servente, quello che ne beneficia, dominante. Si può acquistare la servitù di passaggio in tre modi: a) per contratto: i proprietari di due fondi possono concordare ad esempio che, in cambio del pagamento di una somma di denaro, sul fondo A di proprietà di Tizio venga costruita una strada che conduce al fondo B di proprietà di Caio e che venga iscritto al Libro Fondiario il diritto di passo a piedi L’USUCAPIONE DEL DIRITTO DI PASSAGGIO di avv. Andrea Callegari e/o con mezzi meccanici; b) per provvedimento giurisdizionale: può ad esempio essere emessa sentenza nella quale si stabilisce che, essendo il fondo A, di proprietà di Tizio, intercluso, cioè privo di accesso dalla pubblica via, venga costruita una strada per raggiungerlo attraverso il fondo B di proprietà di Caio e quindi riconosciuta una servitù coattiva di passaggio; al proprietario del fondo gravato, il fondo B, verrà riconosciuta un’indennità; c) da ultimo la servitù di passaggio si può acquistare per usucapione, ed è il caso di cui si è occupata la sentenza da cui abbiamo tratto spunto. Requisiti per l’usucapione di un diritto in generale sono: • il decorso del tempo: 20 anni; • il possesso continuato, non interrotto nel tempo; • il possesso pacifico e pubblico; • il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all’esercizio del diritto reale di proprietà. Nel caso dell’usucapione del diritto di passo la legge all’art. 1061 del Codice Civile prevede inoltre che possono essere usucapite solamente le servitù apparenti. Deve intendersi per apparente ogni opera visibile che lasci presupporre l’esercizio del diritto di passo che diviene servitù. E tali opere devono sussistere sin da quando si è cominciato ad esercitare il diritto di passo. La sentenza della Cassazione n. 5733 dice: “l’acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai 8 sensi dell’art. 1061 c.c. presuppone, oltre all’esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l’esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall’inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell’apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere” . Un esempio. Tizio inizia l’azione giudiziale per il riconoscimento della servitù di passaggio sul fondo di Caio. Egli sostiene di passarci da oltre 20 anni. Oltre a dimostrare ciò, però, dovrà dimostrare anche che il percorso sul quale chiede il riconoscimento della servitù esiste fin dal primo momento in cui ha iniziato ad esercitarlo. E deve anche documentare che vi sono sempre state anche quelle opere visibili e permanenti destinate a tale esercizio. Il requisito dell’apparenza della servitù richiede la sussistenza di opere inequivocamente destinate all’esercizio della servitù stessa. In particolare, in riferimento alla servitù di passaggio, è sufficiente a integrare l’apparenza l’esistenza di un sentiero o un strada formatosi per effetto del calpestio o del passaggio dei mezzi. Occorre però che, dal suo tracciato o da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente, si possa desumere, senza incertezze e ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l’opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell’utilità del fondo dominante Solamente se potrà essere dimostrata l’esistenza di tutti questi requisiti potrà essere ottenuta una sentenza che riconosca l’esistenza della servitù di passaggio.
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