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A Cantalupa l'arco ha fatto Centro - CONI, Piemonte

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lo sportello<br />

30 dello sport<br />

Avv. Stefano Comellini<br />

LEGGE<br />

SOCIETÀ E ATLETI,<br />

DIRITTI E TUTELE<br />

Un’atleta minorenne <strong>ha</strong> deciso di affidarsi ad un tecnico esterno e diserta gli allenamenti<br />

della sua società. Pertanto, questa non le consente di rappresentare la società alle competizioni<br />

agonistiche. La madre della ragazza lamenta i danni così arrecati alla carriera<br />

sportiva della figlia. Vorrei sapere chi <strong>ha</strong> ragione.<br />

Alessandra I. – Sommariva Bosco<br />

La vicenda qui proposta si inserisce nel quadro di gestione<br />

di atleti “difficili”che tutte le associazioni sportive si trovano<br />

prima o poi ad affrontare. Proprio per questo motivo,<br />

gli Statuti ed i Regolamenti federali tendono a fornire<br />

specifiche difese contro questi comportamenti, tutelando<br />

in primis proprio le associazioni.<br />

Questo non tanto per mera autodifesa istituzionale, ma<br />

per garantire, soprattutto, l’investimento tecnico, di<br />

tempo e spesso anche economico, che viene effettuato<br />

per favorire la crescita dei propri tesserati, ricevendone in<br />

cambio risultati sportivi e, in alcuni casi, anche scarsa riconoscenza.<br />

Per inquadrare meglio la situazione prospettata sono<br />

necessarie alcune considerazioni preliminari.<br />

La prima è di carattere meramente tecnico-giuridico: è<br />

innegabile che i comportamenti dolosi in danno di un<br />

qualunque soggetto siano sanzionati dall’ordinamento,<br />

tanto in ambito civile, attraverso lo strumento del risarcimento<br />

danni, quanto in quello penale, attraverso la pubblica<br />

punizione di un comportamento ritenuto illecito.<br />

Ciò detto, è importante osservare, però, che in entrambi<br />

gli ambiti opera la scriminante dell’esercizio del proprio<br />

diritto.<br />

Il codice penale che detta su questo punto una disciplina<br />

applicabile anche alla responsabilità civile, menziona,<br />

infatti, tra le cause di giustificazione proprio quella dell’esercizio<br />

del diritto (art. 51 cod. pen.). Poiché “diritto” è un<br />

termine ampiamente indeterminato, questa costituisce<br />

una vera e propria clausola generale che consente la<br />

determinazione giudiziale di cause di giustificazione non<br />

espressamente indicate dalla legge.<br />

La decisione della società sportiva di punire un atleta per<br />

comportamenti che considera inadeguati rientra pienamente<br />

nell’ambito delle potestà esercitabili e, se adottata<br />

La risposta e’ on line<br />

con le adeguate precauzioni e le corrette procedure, non<br />

può quindi dare adito ad alcuna forma di responsabilità.<br />

In secondo luogo, va rilevato che le azioni civili e penali<br />

senza preventiva autorizzazione degli organi federali<br />

sono precluse dall’ordinamento sportivo.<br />

Ne consegue che il tesserato che non si assoggetti al vincolo<br />

di giustizia patirà le conseguenze – spesso molto<br />

gravi – del suo gesto in ambito di giustizia sportiva, ma ciò<br />

non gli impedirà il proseguimento di azioni ordinarie.<br />

Nel caso prospettato, peraltro, si ripresenta un problema<br />

molto complesso legato al carattere “personale” che riveste<br />

l’azione di responsabilità anche in ambito sportivo.<br />

La madre dell’atleta, pare di comprendere, non è tesserata<br />

e la sua azione giudiziale non comporterebbe pertanto<br />

una diretta soggezione alla punizione prevista dall’ordinamento<br />

sportivo che, come noto, vincola solo gli appartenenti<br />

alla Federazione sportiva.<br />

Tuttavia, secondo i principi dell’ordinamento sportivo, la<br />

responsabilità è configurabile anche per concorso, e in tal<br />

caso l’atleta, soggetto favorito dalla condotta vietata,<br />

andrebbe esente da sanzione solo dimostrando di aver<br />

<strong>fatto</strong> quanto nelle sue possibilità per eliderne gli effetti.<br />

Si consideri ancora che il soggetto minorenne secondo la<br />

legge italiana è sottoposto alla potestà genitoriale. Nel<br />

caso poi che tale soggetto abbia meno di quattordici anni,<br />

egli non avrebbe alcuno strumento per opporsi alle azioni<br />

esercitate in sua tutela dal genitore.<br />

Oltre i quattordici anni il ritiro della querela proposta nel<br />

suo interesse è invece ammissibile, ferma restando la<br />

necessità di ratifica da parte del genitore.<br />

In tale ipotesi, peraltro, si può concludere che anche una<br />

rinuncia non perfezionata all’azione giudiziale ordinaria<br />

potrebbe, comunque, essere sufficiente ad escludere la<br />

responsabilità diretta del minorenne.<br />

Hai delle domande da porre ai nostri consulenti?<br />

Scrivi a “SPORT REGIONE PIEMONTE”<br />

c/o <strong>CONI</strong> C.R. <strong>Piemonte</strong> - Via Giordano Bruno 191, 10134 TORINO<br />

oppure vai su www.conipiemonte.net<br />

nella sezione SPORTELLO DELLO SPORT,<br />

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la risposta è on line

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