A Cantalupa l'arco ha fatto Centro - CONI, Piemonte
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lo sportello<br />
30 dello sport<br />
Avv. Stefano Comellini<br />
LEGGE<br />
SOCIETÀ E ATLETI,<br />
DIRITTI E TUTELE<br />
Un’atleta minorenne <strong>ha</strong> deciso di affidarsi ad un tecnico esterno e diserta gli allenamenti<br />
della sua società. Pertanto, questa non le consente di rappresentare la società alle competizioni<br />
agonistiche. La madre della ragazza lamenta i danni così arrecati alla carriera<br />
sportiva della figlia. Vorrei sapere chi <strong>ha</strong> ragione.<br />
Alessandra I. – Sommariva Bosco<br />
La vicenda qui proposta si inserisce nel quadro di gestione<br />
di atleti “difficili”che tutte le associazioni sportive si trovano<br />
prima o poi ad affrontare. Proprio per questo motivo,<br />
gli Statuti ed i Regolamenti federali tendono a fornire<br />
specifiche difese contro questi comportamenti, tutelando<br />
in primis proprio le associazioni.<br />
Questo non tanto per mera autodifesa istituzionale, ma<br />
per garantire, soprattutto, l’investimento tecnico, di<br />
tempo e spesso anche economico, che viene effettuato<br />
per favorire la crescita dei propri tesserati, ricevendone in<br />
cambio risultati sportivi e, in alcuni casi, anche scarsa riconoscenza.<br />
Per inquadrare meglio la situazione prospettata sono<br />
necessarie alcune considerazioni preliminari.<br />
La prima è di carattere meramente tecnico-giuridico: è<br />
innegabile che i comportamenti dolosi in danno di un<br />
qualunque soggetto siano sanzionati dall’ordinamento,<br />
tanto in ambito civile, attraverso lo strumento del risarcimento<br />
danni, quanto in quello penale, attraverso la pubblica<br />
punizione di un comportamento ritenuto illecito.<br />
Ciò detto, è importante osservare, però, che in entrambi<br />
gli ambiti opera la scriminante dell’esercizio del proprio<br />
diritto.<br />
Il codice penale che detta su questo punto una disciplina<br />
applicabile anche alla responsabilità civile, menziona,<br />
infatti, tra le cause di giustificazione proprio quella dell’esercizio<br />
del diritto (art. 51 cod. pen.). Poiché “diritto” è un<br />
termine ampiamente indeterminato, questa costituisce<br />
una vera e propria clausola generale che consente la<br />
determinazione giudiziale di cause di giustificazione non<br />
espressamente indicate dalla legge.<br />
La decisione della società sportiva di punire un atleta per<br />
comportamenti che considera inadeguati rientra pienamente<br />
nell’ambito delle potestà esercitabili e, se adottata<br />
La risposta e’ on line<br />
con le adeguate precauzioni e le corrette procedure, non<br />
può quindi dare adito ad alcuna forma di responsabilità.<br />
In secondo luogo, va rilevato che le azioni civili e penali<br />
senza preventiva autorizzazione degli organi federali<br />
sono precluse dall’ordinamento sportivo.<br />
Ne consegue che il tesserato che non si assoggetti al vincolo<br />
di giustizia patirà le conseguenze – spesso molto<br />
gravi – del suo gesto in ambito di giustizia sportiva, ma ciò<br />
non gli impedirà il proseguimento di azioni ordinarie.<br />
Nel caso prospettato, peraltro, si ripresenta un problema<br />
molto complesso legato al carattere “personale” che riveste<br />
l’azione di responsabilità anche in ambito sportivo.<br />
La madre dell’atleta, pare di comprendere, non è tesserata<br />
e la sua azione giudiziale non comporterebbe pertanto<br />
una diretta soggezione alla punizione prevista dall’ordinamento<br />
sportivo che, come noto, vincola solo gli appartenenti<br />
alla Federazione sportiva.<br />
Tuttavia, secondo i principi dell’ordinamento sportivo, la<br />
responsabilità è configurabile anche per concorso, e in tal<br />
caso l’atleta, soggetto favorito dalla condotta vietata,<br />
andrebbe esente da sanzione solo dimostrando di aver<br />
<strong>fatto</strong> quanto nelle sue possibilità per eliderne gli effetti.<br />
Si consideri ancora che il soggetto minorenne secondo la<br />
legge italiana è sottoposto alla potestà genitoriale. Nel<br />
caso poi che tale soggetto abbia meno di quattordici anni,<br />
egli non avrebbe alcuno strumento per opporsi alle azioni<br />
esercitate in sua tutela dal genitore.<br />
Oltre i quattordici anni il ritiro della querela proposta nel<br />
suo interesse è invece ammissibile, ferma restando la<br />
necessità di ratifica da parte del genitore.<br />
In tale ipotesi, peraltro, si può concludere che anche una<br />
rinuncia non perfezionata all’azione giudiziale ordinaria<br />
potrebbe, comunque, essere sufficiente ad escludere la<br />
responsabilità diretta del minorenne.<br />
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