12.06.2013 Views

Salvatore GULLOTTA Le - Scuola Superiore dell'Amministrazione ...

Salvatore GULLOTTA Le - Scuola Superiore dell'Amministrazione ...

Salvatore GULLOTTA Le - Scuola Superiore dell'Amministrazione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RICERCHE ..<br />

<strong>Salvatore</strong> <strong>GULLOTTA</strong><br />

<strong>Le</strong> "compagnie barracellari" di Sardegna ed il loro impiego<br />

in servizio di polizia di sicurezza<br />

..<br />

."<br />

, :otJ.:'I.;<br />

,<br />

'1 ') tl;Uj"$ -,il<br />

, L l '<br />

;' ':',ti)l!., -,,!:.,<br />

..., :,;;,;"1f,' "",i,;"'"<br />

c1i.' 1h~ 1,[<br />

..,.., ~J""<br />

..~r~;:<br />

-.,<br />

l


RICERCHE<br />

In Sardegna è tuttora viva una istituzione che affonda le sue più<br />

profonde radici in antichissime consuetudini, rivelatrice di una originalità<br />

particolare e forse esclusiva nel bacino del Mediterraneo occidentale, spe-<br />

ciale p(odotto dell'ordinamento agro-pastorale arcaico dell'Isola.<br />

Si tratta di una istituzione a base comunale, piuttosto diffusa su<br />

tutto il territorio regionale, particolarmente nei centri rurali a forte voca-<br />

zione agricola o pastorale.<br />

I.:istituzione di cui trattasi è il "barracellato" sul quale in passato si<br />

identificava, come si identifica tuttora, il più significativo sistema difensi-<br />

vo della proprietà fondiaria.<br />

Nei comuni nei quali si fa ricorso a tale forma di sistema difensivo<br />

delle proprietà, si costituiscono le cosiddette "compagnie barracellari" con<br />

un capitano nominato dal comune, previa attribuzione da parte del Pre-<br />

fetto della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il quale nomina i com-<br />

ponenti della compagnia che vengono chiamati "barracelli", in passato<br />

scelti sulla base delle doti di coraggio e di avvedutezza possedute ed ai<br />

quali, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, viene attribuita la<br />

qualifica di agente di pubblica sicurezza.<br />

Scopo dell'istituzione, in via princip~e, è la vigilanza sulla proprietà<br />

privata con un sistema del tutto singolare connotato dall'obbligatorietà per<br />

i proprietari terrieri e di immobili rurali, i quali, dietro corresponsione di<br />

un "compenso" predeterminato, usu&uiscono di un servizio di vigilanza .<br />

della loro proprietà, con diritto, in caso di danno sofferto, allacorrespon-<br />

sione da parte della compagnia dell'indennità spettante.<br />

In sostanza, in base al patrimonio dichiarato, ogni proprietario pos-<br />

sessore di beni versa una certa somma alla compagnia barracellare prevista<br />

in una apposita "tariffa" approvata dal Comune, ricavandone l'impegno, da<br />

parte della compagnia, della restituzione del bene rubato e, nel caso di<br />

impossibilità della restituzione, del risarcimento del danno prodotto dal<br />

furto.<br />

La differenza tra entrate, costituite dalle somme versate, e le uscite<br />

per larifusione di danni, rappresenta l'utile (o la perdita se di segno nega-<br />

1064


, Salvato~ GULW7TA<br />

tivo) che finalmente può essere ripanita tra tutti i barracelli. -<br />

Si tratta, insomma, di una forma singolare di autonoma protezione<br />

della proprietà fondiaria ad opera degli stessi abitanti del luogo; fòrma di<br />

protezione che, anche se non esente da pecche, si è rivelata nel tempo<br />

oltremodo agile ed efficace data l'estrazione dei barracelli dallo stesso<br />

ambiente in cui operano e dalla stessa categoria sociale alla quale si rivolge<br />

l'attività di vigilanza.<br />

L'istituzione, anche se le origini sono ancora incerte, viene sicura-<br />

mente ~ molto lontano nel tempo.<br />

Il problema delle origini dell'istituzione ha interessato molti storici<br />

del diritto e dell'economia, nonché molti altri studiosi che si sono occupa-<br />

ti dell'economia rurale dell'isola. Esso attiene essenzialmente alla nascita<br />

autoctona o d'importazione dell'istituzione, nonché all'epoca della sua<br />

nascita e alle cause che l'avrebbero determinata.<br />

L'intima connessione dell'istituzione con l'uso comunitario delle<br />

terre -un sistema di utilizzazione delle terre, unico nel bacino del Medite-<br />

ranno, basato essenzialmente sulla rotazione delle coltivazioni necessarie<br />

per soddisfare i bisogni degli abitanti del villaggio su terreni individuati<br />

espressamente ogni anno e da sottoporre a vigilanza collettiva -consenti-<br />

rebbe ragionevolmente di fare ritenere l'origine coincidente con quella<br />

degli usi comunitari di utilizzazione delle terre.<br />

<strong>Le</strong> Lannou, infatti, non esita a sostenere il legame con la "scolca",<br />

cioè con una antica forma organizzata di sorveglianza del patrimonio<br />

comune da pane degli abitanti del villaggio di cui si dirà più diffusamente<br />

dopo; e, come per quell'istituzione, vede la necessità ed insieme il motivo<br />

della sua esistenza nelle stesse preoccupazioni della difesa delle terre colti-<br />

vate dall'invasione del bestiame e nella conseguente garanzia collettiva degli<br />

abitanti del villaggio per i danni eventualmente arrecati alle terre destinate<br />

alle coltivazioni (vidazwne).<br />

A parere di <strong>Le</strong> Lannou, il villaggio rurale era sempre, sotto questo<br />

profilo, intimamente legato con l'antica "scolca". L'organismo creato per la<br />

sorveglianza della "vidazzone", cioè dei terreni destinati alla coltivazione<br />

1065


RICERCHE<br />

~,.<br />

,<br />

dalla comunità, sopravviveva e, anche se trasformato, continuava ad avere ~<br />

come funzione, come scopo, la sorveglianza dei campi.<br />

studiosi.<br />

A tale riguardo diverse sono però state le opinioni sostenute dagli<br />

Il Gemelli, sulla scorta dei testi romani, ha creduto di potere affer-<br />

mare che gli usi comunitari sardi sarebbero stati importati in Sardegna dai<br />

popoli germanici. A sostegno della sua tesi, lo studioso si rifaceva alla frase<br />

di'tacito "Agros pro numero culto rum " dove gli era sembrato di vedere<br />

l'uso dei germani di operare una divisione periodica di terre secondo il<br />

numero di coloro che desideravano coltivarle. La ragione dell'usanza accen-<br />

nata sarebbe stata la preoccupazione di alimentazione del bestiame il cui<br />

allevamento avrebbe costituito presso i germani, la principale attività.<br />

L'Autore aveva, inoltre, ritenuto di vedere una conferma alla sua tesi nel De<br />

Bello Gallico, VI, 22, dove Cesare afferma che l'agricoltura, presso i popo-<br />

li germanici, non era che una attività accessoria della pastorizia di gran<br />

lunga più importante.<br />

<strong>Le</strong> Lannou, discutendo la tesi del Gemelli, pur osservando che essa<br />

trova effettivamente riscontro nei testi citati, sostiene che tuttavia rimar-<br />

rebbe ancora da provare come tali usi abbiano potuto trapiantarsi in Sar-<br />

degna. Secondo il predetto Autore, infatti, ma anche secondo il Mondolfo<br />

che ne aveva scritto prima, sarebbe alquanto difficile sostenerne l'importa-<br />

zione ad opera dei barbari. Ciò per il semplice fatto che la Sardegna è rima-<br />

sta, unica regione del Mediterraneo, quasi immune dalle invasioni barbari-<br />

che. Gli unici che avrebbero potuto trapiantare l'istituzione, i Vandali,<br />

sono rimasti molto poco in Sardegna (meno di 25 anni) -dal 455 al 534<br />

.~ per potervi impiantare una istituzione rimasta cosl radicata nelle consue-<br />

tudini delle popolazioni locali. D'altra parte, nulla prova che i Vandali<br />

conoscessero il sistema di utilizzazione comunitaria delle tetre ed i pochi<br />

documenti del tempo pervenuti provano che essi si limitarono per lo più a<br />

sostituirsi ai ricchi possessori romani, senza nulla innovare nell'organizza-<br />

zione economica del luogo. Dagli stessi documenti emerge, inoltre, la cer-<br />

tezza che essi non erano penetrati nell'interno dell'isola dove il sistema<br />

1066


Salvato" GUUO1TA<br />

comunitario era praticato nello stesso modo che in pianura. *<br />

Inoltre, non è possibile sostenere l'importazione dell'istituzione ad<br />

opera dei Goti, la cui incursione era durata troppo poco -soltanto dal 551<br />

al 553 -per potere essere indicata come l'occasione della diffusione di un<br />

sistema che, per radicarsi tanto profondamente in un ambiente estraneo,<br />

doveva certo richiedere tempi molto più lunghi.<br />

Varie altre opinioni, spesso sostenute da vivaci dispute, sono fiorite<br />

in tempi più vicini ai nostri ad opera di numerosi studiosi.<br />

Una sintesi delle opinioni espresse dagli studiosi del diritto e del-<br />

l'economia è stata fatta dal Mondolfo, il quale riporta il pensiero di<br />

Fustel de Coulanges, del Platon, del See, per i quali le proprietà collet-<br />

tive, e quindi anche i diri~ti d'uso, non sarebbero esistite nel periodo<br />

immediatamente successivo alle invasioni barbariche, ma si sarebbero<br />

formate più tardi per effetto di concessioni private fatte dai feudatari o<br />

dal sovrano. Per <strong>Le</strong>veleye, Maurer, Summer Maine, Glasson, Errera,<br />

Kowalewsky, concordi quasi tutti gli economisti, le proprietà collettive<br />

dei Comuni e i diritti d'uso sarebbero stati una sopravvivenza dell'an-<br />

tica proprietà collettiva attraverso l'evoluzione economica, che avrebbe<br />

creato e diffuso il sistema individuale di proprietà. Per questi studiosi i<br />

demani comunali, gli ademprivi, le partecipanze, avrebbero avuto for-<br />

mazione naturale e solo per eccezione potevano derivare da concessio-<br />

ni signorili; anzi più spesso da usurpazioni signorili sarebbero stati o<br />

ristretti o soppressi.<br />

Al primo gruppo di studiosi si possono affiancare il Lomonacoed il<br />

..Bianchi; il Lombardi sosteneva l'origine dei diritti d'uso sui beni comuni<br />

dal periodo romano, mentre lo Schupfer, in parte d'accordo col Lombardi<br />

ed all'incirca con Pertile Ciccaglione, Salvioli, Tamassia, Rinaldi, Cencelli,<br />

Valenti ed altri, ricollegavano i demani comunali con istituzioni di origine<br />

barbarica affermando, quanto alla loro connessione con l'ordinamento<br />

feudale, che "se i diritti d'uso poteron talora derivare da privilegi o con-<br />

cessioni signorili la regola è pur sempre che essi hanno la loro radice nel-<br />

l'antica proprietà collettiva'. Il Mondolfo, partendo dalla natura mista<br />

1067


RICERCHE<br />

delle "vidazzoni" che potevano costituirsi tanto su terre comuni, quanto<br />

su terre di proprietà privata, sostiene che potevano aver determinato la<br />

formazione di terreni chiusi assoggettati agli usi comunitari due serie di<br />

ragioni.<br />

Nel caso di terreni chiusi su terre di proprietà comune, varie pote-<br />

vano essere state le ragioni, come "la prepotenza di qualche privato; o l'ec-<br />

cedenza dei terreni comunali sui bisogni degli abitanti per l'esercizio dei<br />

diritti d'uso; l'interesse stesso dei baroni a cui, come per le orzaline, e le<br />

cussorgie, la formazione di private proprietà o possessi privati recava nuova<br />

messe di tributi", le quali ragioni confermerebbero la connessione del for-<br />

marsi delle vidazwni sui terreni comuni con "il generale processo di evo-<br />

luzione economica per cui la proprietà privata, nel corso dei secoli passati,<br />

guadagna sempre terreno sulla proprietà comune".<br />

Nel caso di vidazzoni su beni di proprietà privata, invece, l'uso anche<br />

su questi terreni privati potrebbe fare ritenere che esso fosse una sopravvi-<br />

venza di un diritto "la cui origine è assai remota e di cui sono tracce note-<br />

voli nelle leggi barbariche, per cui il pascolo si esercitava anche sui fondi<br />

dei privati. Sopravvivenza, la quale tende, nel corso dei secoli, per natura-<br />

le evoluzione o per abusi dei feudatari, a restringersi e a sparire" e di cui<br />

restano testimonianza le leggi stesse che ne aiutano la sparizione.<br />

Il La Marmora, nel descrivere il sistema comunitario, implicitamen-<br />

te sembra ritenere l'origine locale del fenomeno ed indica la sua causa nella<br />

preoccupazione che le comunità rurali sarde avevano di salvaguardare le<br />

I<br />

terre messe a coltura dai danni che potevano ad esse derivare dal libero<br />

esercizio della pastorizia.<br />

Che realmente esistesse il grave pericolo rappresentato dalla pastori-<br />

zia nomade costantemente in conflitto con l'attività agricola per ragioni di<br />

spazi è arn:piamente documentato, oltre che dai testi citati, dalle innume-<br />

revoli testimonianze di quasi tutti i visitatori dell'ottocento in Sardegna i<br />

quali, in maniera più o meno ampia, riferiscono puntualmente della gra-<br />

vità del conflitto e delle conseguenze che esso presentava per la vita delle<br />

comunità rurali.<br />

1068<br />

(<br />

.


.,<br />

Salvato~ GULW1TA<br />

Il Cattaneo ripetutamente fa cenno di questo pericolo rappresentato #<br />

da "irruzioni di barbari" incombenti ogni anno sui lavoratori dei campi.<br />

Sulla base di tutte queste indicazioni, non sembra possibile dubitare<br />

del fatto che il costante pericolo rappresentato dalla pastorizia abbia potu-<br />

to costituire notevole importanza nelle cause determinanti la creazione di<br />

diverse istituzioni sarde e nella formazione dell'assetto agro-pastorale cono-<br />

sciuto dell'economia sarda. È poi assai probabile che questo pericolo, in<br />

una situazione di incertezza e di mancanza di sicurezza come quella segui-<br />

ta allo sgretolamento dell'impero romano, abbia potUto giocare un ruolo<br />

decisivo nella creazione del sistema comunitario.<br />

<strong>Le</strong> Lannou, contrariamente ai numerosi autori che hanno sostenuto<br />

l'origine di importazione, sostiene l'origine locale dell'istituzione che<br />

andrebbe ricercata, in particolare, nelle condizioni naturali dell'isola, nella<br />

sua insularità, nel suo grande, immenso isolamento, nella singolarità delle<br />

condizioni storiche, nel suo clima. Tutti questi elementi, assieme ad altri,<br />

avrebbero prodotto la diversincazione dell'area sarda in due ambienti a<br />

diversa economia, l'uno ad economia agricola, l'altro ad economia pastora-<br />

le, ospitanti due popolazioni per molti aspetti diverse ed in continua lotta<br />

per l'affermazione delle rispettive opposte esigenze.<br />

Cosl l'istituzione comunitaria di utilizzazione delle tetre sarebbe<br />

stata, secondo lo studioso, il mezw creato dalle popolazioni rurali per fron-<br />

teggiare il pericolo rappresentato dalla libera pratica della pastorizia e, quin-<br />

di, il prodotto della secolare ed aspra lotta tra contadini e pastori per l'af-<br />

fermazione dei loro reciproci interessi, che -devesi aggiungere -erano, cer-<br />

tamente, interessi di natura fondamentale se non vitale.<br />

È assai probabile, infatti, che il pericolo del mondo pastorale abbia<br />

costitUito una spinta di notevole portata tale da indurre le comunità rurali<br />

a cercare idonei mezzi per fronteggiarlo e per difendersene e creando, quin-<br />

di, a tale scopo, quella istituzione chiamata "scolcà' attraverso la quale<br />

sarebbe passato il processo di creazione del villaggio sardo basato sul siste-<br />

ma comunitario accennato, che avrebbe costituito coslla principale difesa<br />

della comunità rurale dall'insicurezza dei luoghi e dei tempi nei confronti<br />

1069


RICERCHE<br />

di una natura dura ed indomita nella quale l'immensità degli spazi in rap-<br />

porto alla popolazione doveva essere un elemento di notevole importanza<br />

nei confronti dei pastori erranti che, sempre alla disperata ricerca di pasco-<br />

li per il bestiame, nelle vaste solitudini pastorali, avevano spesso ragione<br />

degli agricoltori.<br />

Si trattava di un'istituzione originalissima delle comunità rurali del-<br />

l'isola dalle cui caratreristiche e funzioni emergono più chiaramente le esi-<br />

genze avvertite dalle comunità medesime. L'etimologia indica con suffi-<br />

ciente chiarezza la natura dell'istituzione.<br />

Il termine ha dei contatti con l'italiano "scolta" e con il pisano anti-<br />

co "acolca" che significa sentinella. Più precisamente la scolca sarda, a pare-<br />

re di <strong>Le</strong> Lannou, troverebbe la derivazione dalle "sculcae", "exvulcae", dal<br />

significato di guardia, della bassa latinità. La natura dell'istituzione emerge<br />

già abbastanza chiaramente dall'etimologia della parola che la designa. Essa<br />

si presentava quindi come un'istituzione di sorveglianza, di guardia del<br />

patrimonio comune degli abitanti del villaggio.<br />

La conferma di tale supposizione emerge chiaramente anche dal giu-<br />

ramento che legava tutti gli abitanti del villaggio. Con il giuramento, infat-<br />

ti, tutti gli abitanti del villaggio di età compresa tra i 14 ed i 70 anni si<br />

impegnavano a non causare alcun danno e di non permettere che uomini<br />

né bestiame ne recassero alcuno, ai campi ed alle vigne e di denunciare<br />

chiunque ne avesse causato. Il giuramento -prestato e rinnovato nel mese<br />

di marzo di ogni anno -coinvolgeva in uno stretto legame tutri i villici.<br />

Essi, in forza del giuramento, divenivano giurati posti sotto la direzione di<br />

.u~ "majore". A loro, ,majores e juratos, spettava la vigilanza ed eventual-<br />

mente la prova dei furti e dei danni commessi nella loro "iscolca". Gli Sta- -<br />

tuti della Repubblica di Sassari che, in particolare, parlano dell'istituzione<br />

in parola, a tale proposito prescrivevano: "Statuimus et ordinamus, qui sos<br />

majores et juratos... provare deppian sas furas et dannos in sas iscolcas<br />

."<br />

lssoro... .<br />

L'origine dell'istituzione doveva essere abbastanza risalente. Già negli<br />

Statuti di Sassari la formula del giuramento era concepita, come in essa<br />

1070<br />

.<br />

..


<strong>Salvatore</strong> GUUO1TA<br />

stessa era precisato, secondo l'uso antico, facendo con ciò pensare che il *<br />

giuramento non faceva che consacrare -come suppone <strong>Le</strong> Mannou -una<br />

legislazione vecchia almeno di tre secoli e probabilmente ancora di più.<br />

Sebbene, infatti, l'istituzione non compaia mai descritta nei testi antichi,<br />

tuttavia essa si trova citata come se si trattasse di cosa perfettamente cono-<br />

sciuta. Un testo del 1700 contiene il seguente passo: "Et non debeant ser-<br />

bire custas liberus de paniliu assu rennu, et ni a maiore de scolca..." nel<br />

quale passo è detto, che i "liberus de paniliu" (cioè gente di condizione<br />

semi servile che, nonostante fosse libera di coltivare i propri terreni, era<br />

bensl tenuta a certi obblighi di lavoro consistenti in prestazioni lavorative<br />

di vario genere, nel raccolto, nella tessitura ed altro, in favore della corona<br />

o della chiesa) non dovevano servire né la corona, né il procuratore, né il<br />

sorvegliante Un altro dei testo pascoli, del né 1190 il maiore contiene della un passo scolca in cui, redigendosi un atto<br />

di vendita, fanno da testimoni il curato del posto ed il maiore della scolca:<br />

"Et sunt destimonius, prebiteru Gontini de Montis, Masedu Muria, maio-<br />

re de scolca.,..".<br />

È probabile che la "scolca" sia stata la prima struttura associativa<br />

creata, per i motivi più volte accennati, dalla società rurale dell'isola, pre-<br />

ludio del futuro villaggio e struttura che definiva le terre di pertinenza del<br />

villaggio, cioè il territorio comunale.<br />

In molti passi degli Statuti di Sassari la parola è impiegata come sino-<br />

nimo di territorio comunale. Per tutti basti citare il passo seguente: "...Sos<br />

confines et issos termenes per issos quales se cludet su territoriu over iscol-<br />

..cha de Sassari...". Nel passo è detto che i confini ed i limiti per mezzo dei<br />

quali è delimitato il territorio o scolca di Sassari. Ora questo territorio<br />

identificato come scolca includente o meno terre private, costituisce ciò<br />

che la Carta de Logu chiamerà in seguito 'Ihabitacione" e cioè l'insieme<br />

delle terre che era necessario difendere in quanto ritenute indispensabili<br />

alla vita degli abitanti del villaggio, l'insieme cioè delle terre umanizzate.<br />

Spesse volte i documenti usano, indistintamente, i termini "villà' e<br />

"scolca" facendo cosl pensare a termini sinonimi. Ciò però non può signi-<br />

1071<br />

I l<br />

I


RICERCHE<br />

,<br />

ficare che fossero intercambiabili, o che indicassero la medesima cosa. La ..<br />

scolca si distingueva dalla villa. La prima designava un certo tipo di orga-<br />

nizzazione sociale; la seconda era l'entità più ampia entro la quale si era<br />

costituita e viveva quell'istituzione.<br />

Che la scolca fosse cosa diversa dalla villa emerge in maniera eviden-<br />

te anche dal fatto che, nei testi, si trova spesso che la persona designata con<br />

l'espressione "Maiore de scolcà' è distinta dalla persona designata con l'e-<br />

spressione "Maiore de villa". Ciò dovrebbe essere sufficiente a persuadere<br />

che, presso le popolazioni rurali, doveva essere perfettamente chiara la<br />

discriminazione giuridica che intercorreva tra scolca e villa. Non vi può<br />

essere dubbio, infatti, sul fatto che le due espressioni dianzi citate fossero<br />

due titoli che si riferivano a due persone distinte. Che ciò sia vero, risulta<br />

anche dall'atto di vendita citato poco prima confrontato con altro atto di<br />

vendita redatto nello stesso anno e nello stesso luogo. L'atto di vendita, di<br />

cui si è fatro cenno, intervenuto nel villaggio di Montis nell'anno 1190,<br />

presenta, nelle vesti di testimoni, il curato Gontini e certo Masedu Muria,<br />

quest'ultimo maiore de scolca. Il secondo atto, anch'esso redatto a Montis<br />

nello stesso anno del primo, presenta, sempre nelle vesti di testimoni, il<br />

solito curato Gontini e certo Mariani de Orru, quest'ultimo maiore de<br />

villa.<br />

Più tardi, però, la distinzione non dovette essere più cosl chiara e<br />

netta. La parola ad un certo momento dovette finire per indicare la stessa<br />

cosa se un testo del 1358 cosl si esprime: "En la scolca de Cargeghi coes en<br />

la dita villa...", nella quale espressione scolca e villa sembrano volere indi-<br />

care la stessa cosa. Dalla fine del XVI secolo, i testi non riportano più trac-<br />

cia del termine "scolcà' ed invece diventa più frequente l'uso del termine<br />

"habitacione", divenuto, per successive trasformazioni, "bidatone", "bidaz-<br />

zoni" ed infine, vidazzone. Il termine continua, però, ad indicare il patri- -<br />

monio del villaggio, la sua ricchezza di cui bisognava assicurare la sorveglianza<br />

con solide istituzioni comuni. Per difendere questa ricchezza comu- .<br />

ne, le comunità rurali avevano ideato l'istituzione di vigilanza conosciuta<br />

col termine "scolca" ed avevano posto dei divieti formalizzati poi nella<br />

1072


<strong>Salvatore</strong> GUUO1TA<br />

Carta de Logu. La Carta, infatti, conteneva fondamentali ordini che erano '"<br />

rivolti ai pastori. I cavalli dovevano restare sempre in montagna; gli armen-<br />

ti non dovevano entrare né nei prati riservati alle bestie domestiche -nel<br />

pardu cioè -né nei terreni seminati a grano. Sanzionava, inoltre, le pre-<br />

scrizioni comminando a carico dell'eventuale asino trovato nel raccolto il<br />

taglio di un oreçchio, se non era recidivo, mentre se lo era, il taglio anche<br />

del secondo orecchio; se l'animale sorpreso nel pascolo era un bue, questo<br />

poteva essere abbattuto. La Carta, inoltre, prescriveva di non seminare nelle<br />

terre percorse dal bestiame ma non provvedeva a sanzionare la norma e,<br />

quindi, deve desumersi che, nel caso qualcuno avesse voluto seminare<br />

oppure coltivare vigne ed orti in quelle terre, era libero di farlo. In tal caso,<br />

però, la Carta prescriveva che le terre coltivate fossero perfettamente chiu-<br />

se in maniera da evitare al bestiame l'ingresso. Se, malgrado ciò, il bestia-<br />

me fosse entrato ed avesse causato danni, quel bestiame non poteva essere<br />

abbattuto o catturato e non si aveva alcun diritto a risarcimento di danni a<br />

meno che non venisse fornita la prova che l'apertura nella chiusura era stata<br />

dolosamente creata da qualcuno.<br />

Soltanto cosl si poteva avere il diritto di chiedere al colpevole una<br />

indennità per i danni causati dal bestiame. L'obbligo della chiusura perfet-<br />

ta del campo non veniva invece prescritto per i campi seminati in comune,<br />

cioè per le terre comprese nella vidazzone. Alla difesa di questa provvedeva,<br />

infatti, la comunità ed appunto in considerazione di ciò non veniva chiu-<br />

sa. La scolca assicurava la difesa comune e chi voleva beneficiare dei suoi<br />

vantaggi era tenuto a seminare assieme agli altri negli spazi appositamente<br />

..determinati anche in considerazione della maggiore agevolezza che si<br />

incontrava nella difesa di una massa compatta di terreni anziché di campi<br />

posti l'uno distante dall'altro. E proprio nella necessità della difesa dall'in-<br />

vasione del bestiame, come già detto, <strong>Le</strong> Lannou vede il motivo principale<br />

che avrebbe determinato il ricorso alle pratiche comunitarie, essendo la<br />

rotazione obbligatoria della coltura il solo mezzo efficace per opporre la<br />

forza collettiva del villaggio alle minacce sempre incombenti della pastori-<br />

zia nomade.<br />

1073


RICERCHE<br />

Sull'organizzazione dell'istituzione c'è ben poco da dire. Essa dove- '<br />

va essere assai complessa. Chiaro risulta che a capo ci fosse un maiore che<br />

aveva ai suoi ordini funzionari eletti o designati dalla comunità. <strong>Le</strong> cose<br />

cominciano però a complicarsi quando si vuole scendere all'esame capilla-<br />

re dell'organiz:zazione.<br />

Avveniva, infatti, che alcuni compiti specifici della "scolca" fossero<br />

affidati ad individui variamente denominati. Cosi il prato riservato al<br />

bestiame da lavoro, il cosiddetto "pardu" o "pratu", era posto sotto la spe-<br />

ciale sorveglianza di un maiore de guluare, cioè di un recinto ben protetto<br />

dove il bestiame da lavoro veniva chiuso durante la notte. Il maiore de<br />

guluare, a sua volta, aveva alcuni dipendenti e collaboratori chiamati "pra-<br />

dargios". Alla sorveglianza dei pascoli più lontani, poi, provvedevano gli<br />

"armentarios", mentre la vigilanza sui boschi era affidata ai "saltarios".<br />

Per quanto riguarda il probabile periodo storico della nascita dell'i-<br />

stituzione, <strong>Le</strong> Lannou indica il periodo, relativamente ristretto, compreso<br />

tra i secoli tormentati che vanno dall'ultimo periodo di vita dell'impero<br />

bizantino (VII secolo) ai primi anni di calma dovuti alla dominazione pisa-<br />

na (XI secolo), durante i quali sarebbe stata più fortemente avvertita la<br />

necessità di una difesa comune nei confronti della pastorizia nomade, pro-<br />

prio per la mancanza di una qualsiasi difesa offerta da parte di un qualsia-<br />

si potere centrale.<br />

La nascita del fenomeno nel periodo indicato presuppone logica-<br />

mente un preesistente sistema di sfruttamento della terra sparso e perciò<br />

individuale diventato non più possibile in un ambiente privato brusca-<br />

.mente di un qualsiasi sistema di sicurezza, nel quale i. coltivatori del suolo<br />

dovevano essere particolarmente esposti al pericolo delle frequenti scorre-<br />

rie dei pastori.<br />

La preesistenza di uno sfruttamento individuale della terra al siste-<br />

ma comunitario, potrebbe forse trovare una conferma nella preistoria che,<br />

in Sardegna, sembra testimoniare -anche se a vòlte emergono delle ten-<br />

denze alla concentrazione in villaggi in una intenzione di difesa -soprat-<br />

tutto in una straordinaria dispersione dell'abitato nuragico che conferme-<br />

1074


Salvato" GUUOTTA<br />

rebbe uno sfruttamento, però molto raro rispetto alla vastità del territorio, ..<br />

individuale od al massimo familiare della terra.<br />

Per quanto sopra, sembra possibile concludere sull'origine locale del-<br />

l'istituzione comunitaria nel senso di ritenere quella istituzione un feno-<br />

meno squisitamente locale, scaturito principalmente dalla lotta tra pastori<br />

ed agricoltori e creato dalle comunità rurali per frol)teggiare il pericolo rap-<br />

presentato da un mondo popolato da montanari pastori nomadi e ostili.<br />

L'esigenza dovette avvertirsi più marcatamente proprio quando, per le<br />

incursioni barbaresche e l'occupazione della Sicilia avvenuta nel IX secolo<br />

.ad opera degli Arabi, i legami tta la Sardegna e l'impero bizantino finirono<br />

per essere tagliati definitivamente, costringendo le còmunità rurali isolane<br />

a provVedere esse stesse alla loro difesa e sicurezza contro i pericoli esterni<br />

e soprattutto contro i pericoli che presentava la vicinanza di un mondo<br />

steppico popolato da montanari che, al seguito dei loro armenti, non cono-<br />

scevano confini e limiti alloro libero vagare. Dovette essere quello il perio-<br />

do in cui la società rurale sarda, a struttura agro-pastorale, si chiuse in se<br />

stessa instaurando una società di tipo curtense.<br />

<strong>Le</strong> città costiere non più efficienti, non più centti di traffici e di mer-<br />

cato, portarono ad una economia chiusa nelle campagne, basata sulla<br />

necessità di bastare a se stessi e quindi sull'esigenza di contenere i consumi<br />

nella misura corrispondente alle capacità della produzione agricola e pasto-<br />

rale di ciascun villaggio.<br />

Sulle modalità attraverso cui si era pervenuti alla riorganizzazione,<br />

nulla può dirsi, data la totale mancanza di documenti dell'epoca. Può solo<br />

..immaginarsi che essa non dovette realizzarsi senza scosse e turbamenti vio-<br />

lenti.<br />

Resta senza risposta alcuna, fra gli altti, il problema se l'istituzione<br />

sia stata elaborazione spontanea o, invece, prodotto dell'iniziativa di un<br />

capo.<br />

Sull'istituzione, comunque, poche sono le indicazioni che possono<br />

ricavarsi dai documenti sardi esistenti, quasi esclusivamente alcuni "conta-<br />

ghi". Come hanno fatto rilevare alcuni scrittori che si sono interessati al<br />

1075


RlCERaiE<br />

problema, gli antichi condaghi ed altri testi d'archivio accennano al siste-<br />

ma comunitario a partire dal secolo XI.<br />

Generalmente viene citato il passo del condaghe di San Pietro di<br />

Silki che confermerebbe una donazione di terre comuni: "...venneru a par-<br />

tire su saltu de Murtetu ki fuit populare dessa villa e deruminde fune a<br />

Sanctu Petru de Silki" (si divise il salto di Murtetu, terra comune, popola-<br />

re, del villaggio, e ne fu donata una "fune" a San Pietro di Silki).<br />

Nel passo del condaghe riportato risulterebbe, con sufficiente evi-<br />

denza, che ciò di cui si parla era una divisione di terre comuni appartenenti<br />

alla comunità di un villaggio ed; in particolare, che una "fune" -cioè una<br />

parte di esse cosl denominata perché l'operazione di divisione veniva fatta<br />

per mezzo di una fune -era stata donata al monastero di San Pietro.<br />

Interessante al riguardo è anche un altro documento del 1210 in cui<br />

si parla di un dono di tre chiese fatto da certa Maria di Thori ai Camaldo-<br />

lesi di San <strong>Salvatore</strong> ed in cui è detto: "custas clesias cum omnia pertinen-<br />

tia issoru cum servos et cum ankillas et cum domos et cum saltos et cum<br />

vinias et cum terras de fune" (queste mie chiese, con tutte le loro perti-<br />

nenze, servi, serve, abitazioni, pascoli, vigneti e terre "de fune"). Nella frase,<br />

le terre "de fune" vengono contrapposte alle vinias (vigneti), che erano<br />

assoggettate ad appropriazione privata, ed ai saltos, cioè alle terre monta-<br />

ne, lontane, quasi desertiche e lasciate alla pastorizia, e dovevano essere<br />

quindi le terre comuni coltivate soggette alla ripartizione periodica.<br />

I cartolari del XII secolo denominano queste terte col nome generi-<br />

co di "populare", cioè territorio appartenente o destinato alla popolazione.<br />

.,La Carta de Logu del XIV secolo le designa col termine "habitacione",<br />

denominazione questa che più tardi, come rileva <strong>Le</strong> Lannou, si sarebbe tta-<br />

sformata prima in "bidattone" e dopo in "bidazzone" ed infine in "vidaz-<br />

zone" che servirà ad indicare il sistema di rotazione obbligatorio delle col-<br />

ture della comunità.<br />

I testi inàicati hanno formato oggetto di ampio esame da parte del<br />

Solmi, del Cortese, del Tola e di altti storici del diritto che hanno<br />

approfondito la natura giuridica dei salti, il significato delle operazioni di<br />

1076<br />

,


\<br />

Sa/vatore GUUO1TA<br />

"secatura de Rennu", il contenuto del diritto che con tali operazioni veni- ..<br />

va a costituirsi in favore dei privati o di ville o di monasteri o congiunta-<br />

mente di ville e monasteri.<br />

Alle medesime conclusioni di ritenere l'esistenza della proprietà col-<br />

lettiva dei beni giunge il Mondolfo, oltre che sulla base di alcuni passi con-<br />

tenuti nei documenti citati, anche sulla base degli Statuti di Sassari e<br />

Castelsardo.<br />

Per il fatto di venire da lontano nel tempo, l'istituzione barracellare<br />

ha conosciuto alterne vicende e spesso si è discusso accesamente sull'op-<br />

portunità della sua abolizione o del suo mantenimento. Nel periodo attua-<br />

le, ormai, tali discussioni appaiono obsolete. Anzi, nell'epoca attuale si<br />

registra una tendenza al loro rinvigorimento ed il loro mantenimento è<br />

ormai pacificamente condiviso.<br />

Rimangono però vive le discussioni riguardanti le loro funzioni ed il<br />

modo di espletarle; in particolare la funzione di polizia di sicurezza che<br />

potrebbe essere svolta in collaborazione con le tradizionali e ordinarie forze<br />

di polizia ai sensi dell'art. 5 della legge regionale che regolamenta le com-<br />

pagnie.<br />

L'istituzione ancora oggi non manca di vocazioni; anzi vi è una forte<br />

richiesta di farne parte, tanto che non sono infrequenti le polemiche attor-<br />

no ad alcune nomine a capitano, o a semplice barracello. I barracelli sono<br />

personaggi ben noti negli ambienti locali ed operano con l'entusiasmo,<br />

l'impegno e la consapevolezza di chi svolge un compito utile ed apprezza-<br />

to. Da certe stampe o foto d'epoca, essi appaiono in tutta la loro fierezza e<br />

originale particolarità, ed evocano sensazioni forti.<br />

Il primo ordinamento organico dell'istituto barracellare risale al<br />

regolamento 14 luglio 1898, n. 403, promulgato dall'allora Re Umberto I.<br />

Nel regime del predetto regolamento, il capitano era nominato dal<br />

Prefetto e frequenti erano le pressioni a favore o a sfavore degli aspiranti<br />

che in taluni centri giungevano a sostenere la loro candidatura in modo<br />

piuttosto "vigoroso".<br />

Il noto viaggiatore dell'ottocento Jourdan, nel suo libro "L'isola di<br />

1077


RICERCHE<br />

Sardegna" presentò i barracelli, che evidentemente ebbe modo di conosce-<br />

re nel suo peregrinare per l'isola, come "una specie di compagnia armata<br />

formata in ciascun villaggio da un certo numero di proprietari che, in cam-<br />

bio di un piccolo canone pagato dagli abitanti del comune, si impegnano<br />

a sorvegliare la loro proprietà e a indennizzarli in base a perizia dei danni<br />

sofferti".<br />

Altri viaggiatori sottolinearono la natura di forza armata delle com-<br />

pagrue.<br />

Il Cattaneo, nella sua opera "Della Sardegna antica e moderni' rife-<br />

risce che dal 1836 le compagnie si presentavano come corpo distinto dalle<br />

forze miliziane e diceva: "le squadre offrono un pittoresco adunamento di<br />

strane sembianze; i lunghi capelli, le folte barbe, i berretti, la veste di cuoio<br />

(cb' essi chiamavano collettu), la sopravveste di pelliccia (vestepelli, beste-<br />

peddi), i piccoli e fieri cavalli, il lungo fucile all'africana, la lancia, che essi<br />

chiamano ancora col nome romano di veruto (berudu)".<br />

Dal memoriale alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Sar-<br />

degna nella seconda metà dell'ottocento si apprende che la compagnia<br />

aveva un capitano nominato dall'Autorità Governativa tra alcuni uomini<br />

proposti dal Comune e scelti tenendo conto delle doti di coraggio e di<br />

avvedutezza possedute.<br />

I capitani, a loro volta, sceglievano i barracelli che erano rivestiti<br />

della qualità di agente di pubblica sicurezza e, come tali, "prestavano giu-<br />

ramento, incedevano armati, ed eseguivano perquisizioni ed arresti".<br />

In passato, e nel regime del Regolamento n. 403 del 1898 citato, che<br />

.~a cristallizzato evidentemente l'esistente, la compagnia barracellare, a<br />

parte la funzione propria consistente nella garanzia delle proprietà affidate<br />

alla sua custodia, era chiamata, da quanto riferito anche da queste testi-<br />

monianze, in via ordinaria, a svolgere anche (art. 16) "una vigilanza assidua<br />

per prevenire e reprimere i delitti contro la proprietà; eseguire perlustra-<br />

zioni notturne dell'abitato; prestarsi ad ogni richiesta dell'Autorità compe-<br />

tente...; fare sollecita denuncia di ogni reato che venga a loro notizia...".<br />

1078<br />

La compagnia pur non essendo un corpo militarmente organizzato<br />

,


.,<br />

Salvato" GUUO1TA<br />

(art. 14) era tuttavia inserita nella complessa organizzazione dell'apparato -<br />

di sicurezza, anche se in un modo particolare, e i componenti erano equi-<br />

parati agli agenti di P.S. ed i verbali redatti facevano fede in giudizio fino a<br />

prova contraria, prevedendosi anche il caso del barracello eventualmente<br />

analfabeta, cosa che a quei tempi non doveva essere infrequente, che veni-<br />

va soccorso dall'attuario nella redazione del verbale. I barracelli, insomma,<br />

allora erano un corpo non militare ma equiparato ai corpi di P.S. e, in forza<br />

dell'art. 15, potevano senza permesso andare armati di fucile e di rivoltella<br />

e lo dovevano anzi nell'esercizio delle loro funzioni. Non potevano invece<br />

fare uso di fucile da caccia senza averne ottenuto regolare permesso.<br />

Si trattava, per quanto riguarda i servizi di sicurezza, di un servizio<br />

analogo o assimilabile a quello svolto dalle forze di polizia anche se, ai sensi<br />

dell'art. 16, in posizione subordinata all'autorità di P.S. e dell'Arma dei<br />

Carabinieri.<br />

Studiosi contemporanei dell'istituzione (Porcheddu ed altri) sosten-<br />

gono che i barracelli "esercitavano gli stessi diritti e doveri del Maiore e dei<br />

Jurados, ma con compiti e responsabilità definiti da un capitolato di tipo<br />

privatistico stipulato tra le parti" e che "ad AIghero, i barracelli erano gli<br />

unici ad essere autorizzati a circolare di notre e ...avevano facoltà di ispe-<br />

zionare le bancarelle degli ambulanti alla ricerca di refurtiva (ordinanza del<br />

1609).<br />

Dagli stessi studiosi si apprende inoltre che nel 1662 si chiese che<br />

allo stipendio dei barracelli fossero soggetti anche i nobili e gli altri esenti,<br />

in quanto si trattava di un pagamento che non andava all'erario, bensl alla<br />

custodia dei beni e alla sicurezza delle vie, mentre in campagna s'impone-<br />

va l'obbligo ai Baroni di dividere i rispettivi tetritori in distretti, e di pro-<br />

potre alla custodia di ciascuno di essi un pastore od altra persona ivi resi-<br />

dente, la quale "procurasse di impedire delitti e di scoprire i delinquenti".<br />

"Nella Carta de Logu le funzioni di polizia del Maiore e dei Jurados<br />

erano indirizzate a ricercare, denunciare, arrestare e consegnare alla giusti-<br />

zia gli omicidi, i banditi, i ladri, gli incendiari, i contravventori di caccia o<br />

di pesca, i colpevoli di danneggiamenti commessi nei villaggi e nelle cam-<br />

1079


RICERCHE<br />

pagne. Era stabilito inoltre che dovessero ispezionare a fini preventivi le ..<br />

case dei commercianti per verificare che non nascondessero merci vietate;<br />

era persino loro dato l'obbligo di vigilare affinché gli uomini nel mese di<br />

."lampadas" (giugno) provvedessero a fare le fasce tagliafuoco (sa doha, sa<br />

pintiracca) contro il propagarsi degli incendi...".<br />

Tutto questo complesso di funzioni, connotabili come funzioni di<br />

polizia vera e propria, trovavano giustificazione in una esigenza oggettiva<br />

originata dalla situazione della sicurezza pubblica in quel periodo, a sua<br />

volta conseguenza di manchevolezze e disfunzioni che rendevano dura la<br />

vita delle popolazioni rurali, colpite spesso da avversità climatiche e da un<br />

pressante costante fiscalismo oppressivo e vessatorio.<br />

La situazione, anche della sicurezza, di allora si può tratteggiare in<br />

modo sintetico nello stesso modo in cui la rappresenta il Tuveri nei suoi<br />

scritti, sia con riferimento alla repressione sia riguardo all'attività di pre-<br />

venzione.<br />

Sotto l'aspetto della repressione dei reati, diceva il Tuveri, "non vi era<br />

querela che, per negligenza o connivenza di quelli che hanno il privilegio<br />

di procedere e di giudicare, non possa finire non solo coll'assolutoria del<br />

reo, ma colla condanna del querelante".<br />

Quanto alla prevenzione dei reati, egli cosl diceva: "nel mentre lo<br />

Stato ritiene ed arma a propria difesa tutta la gioventù valida della nazio-<br />

ne, nel mentre riserva a sé, come è suo dovere, la facoltà di garantire l'or-<br />

dine pubblico, si arroga a tal uopo oltre a 200 milioni, e vieta ai cittadini<br />

l'uso delle armi, li lascia quasi indiffesi. Tra gli 8 mila comuni del Regno,<br />

ve n'ha per lo meno cinque ottavi, nei quali il governo non si manifesta che<br />

per isterzare o dimezzare le rendite degli abitanti. Vogliono salvare almeno<br />

una parte dei frutti delle campagne dai tanti ladri allettati a delinquere da<br />

una legislazione stupidamente rilassata? Ei bisogna che vi provvedano da<br />

sé, con campari, barracelli, custodi, guardie campestri, ecc.. Vogliono pre-<br />

munirsi contro gli assassini? Ei conviene che rendano inespugnabile la loro<br />

casa. L'autorità giudiziaria, i carabinieri, la polizia non intervengono che<br />

quando il reato è consumato. E i due o trecentomila armati, mantenuti a<br />

1080


Salvato" GULW7TA<br />

spese del popolo? Essi sono concentrati nei comuni popolosi, più a repres- .-<br />

sione che a difesa dei cittadini. Cosa potrebbe fare lo Stato con lievissimi<br />

sacrifizi il dimostra ciò che ottengono i comuni ed i privati con pochi<br />

uomini volenterosi affatto destituiti dal prestigio della forza pubblica. I<br />

giornali di Sassari rilevano già i buoni effetti ottenuti dallà piccola guerri-<br />

glia organizzata dal Cav. Gallisai."<br />

Il ricorso alle compagnie barracellari in quel contesto non è stato<br />

peraltro pacifico per motivi anche di natura economica, mal tollerandosi la<br />

forte spesa a carico dei contribuenti, non facilmente sopportabile. È certo<br />

peraltro che le compagnie di allora operavano in un quadro di carenza<br />

generale di altre forze di polizia.<br />

Cosl scriveva infatti il Tuveri: "Abolite le famose compagnie di<br />

mutua assicurazione, morta di marasmo la rachitica istituzione della Guar-<br />

dia nazionale, non restano che pochi carabinieri, per lo più a piedi, disse-<br />

minati in vastissime regioni. Sicché per provvedere alla conservazione prin-<br />

cipalmente dei beni rurali, non abbiamo e forse non avremo mai miglior<br />

guarentigia delle compagnie barracellari".<br />

Qualcuno, per convincere che bisognava costituire la compagnia<br />

anche a costo di qualunque sacrificio, diceva: "Miei cari, se aspettate il<br />

governo d'Italia, che è governo di bambini, se confidate in quella gente<br />

dissennata, a null' altro buona, che a ciarlare, a intricare, a vantare i meri-<br />

ti degli antenati, a dissipare danari, a salire, noi scenderemo più giù di<br />

quel che siamo; io ero fin qui contrario al barracellato per i motivi qui<br />

svolti e per un altro economico, vale a dire, per indurre il contadino a<br />

..tenere cura del bestiame provvedendolo di ricovero e nutrimento; ma lo<br />

sgoverno di quella gente là mi fa mutare opinione e voto per il barracel-<br />

lato, come un mezzo qualunque, cui si appiglia il naufrago, sia pure il<br />

ferro rovente".<br />

Si era allora prima della legge 1898, esattamente nell'anno 1868-69<br />

in cui vi fu la vigilanza ed i furti di buoi domiti diminuirono del novanta<br />

per cento.<br />

Nonostante gli esiti positivi, si continuò con alterne vicende: il bar-<br />

1081


RICERCHE<br />

racellato non sempre fu ben accolto. Talvolta si faceva a gara per promuo- .<br />

vere la formazione delle compagnie altre volte se ne osteggiava la forma-<br />

zione, tanto che nel 1860 alcuni Consiglieri Provinciali giunsero all'ecces-<br />

so di domandare al Governo che si vietasse ai comuni la facoltà che aveva-<br />

no di organizzare compagnie barracellari "per garantire in qualche modo le<br />

loro persone e le loro proprietà!".<br />

La questione del loro mantenimento o della loro abolizione, nella<br />

quale consiste "la questione barracellare" tradizionale, è stata trattata in vari<br />

modi e vi sono state guerre palesi, con schieramenti contto e a favore del<br />

barracellato. Talvolta all'opposizione dichiarata e palese è subentrata l'iner-<br />

zia ~ la tolleranza senza incoraggiamenti, mentre già allora l'attitudine più<br />

corretta delle autorità superiori era ritenuta non quella "di chi tollerà' ma<br />

"di chi incoraggia un'istituzione". Si diceva infatti che "chiunque è zelante<br />

della sicurezza pubblica dovrebbe incessantemente incoraggiare il barracel-<br />

lato.. <strong>Le</strong> autorità amministrative sanno in quale stato di abbandono si tro-<br />

vino i comuni rurali. Esse dovrebbero eccitare i Sindaci ad adoperarsi per<br />

la formazione delle compagnie barracellari e diffidare di quelli che se ne<br />

mostrano non curanti: giacché quelli che si mostrano indifferenti ai disor-<br />

dini, ordinariamente vi partecipano".<br />

Tutti i richiami fatti alle testimonianze dell'epoca precedente dimo-<br />

strano chiaramente che in passato, come già detto, le compagnie barracel-<br />

lari svolgevano, in via ordinaria, anche funzioni di polizia di sicurezza.<br />

Da ciò appare con maggiore evidenza in cosa consista oggi quella che<br />

può definirsi "la nuova questione barracellare" che sicuramente ha bisogno<br />

di essere affrontata per il superamento delle temute pur esistenti implica-<br />

zioni, sul piano anche tecnico, conseguenti ad una utilizzazione dei barra-<br />

celli anche nei servizi di cui trattasi.<br />

La questione insomma oggi riguarda preliminarmente l'opportunità<br />

o meno dell'impiego delle compagnie batracellari in servizi di polizia di<br />

sicurezza, inserendole totalmente o per aliquote, nell'apparato e nei dispo-<br />

sitivi di sicurezza, superando le incertezze originate da pur comprensibili<br />

implicazioni sul piano pratico, e che riguardano la formazione, la foggia del<br />

1082


Salvato" GULLO1TA<br />

vestiario, l'equipaggiamento, l'abbigliamento, l'armamento, la dotazione -<br />

ed utilizzazione di mezzi tecnologicamente validi.<br />

Nella sostanza, invece, la questione riguarda la tipologia dell'attività<br />

da richiedere e, sotto questo aspetto, di certo la questione si rivela più com-<br />

plessa.<br />

Infatti, la nuova disciplina del barracellato, contenuta nella legge<br />

regionale 15 luglio 1988, n. 25 intervenuta nell' esercizio delle potestà della<br />

Regione Autonoma della Sardegna in materia di polizia locale e rurale ad<br />

essa attribuita dall'art. 3, lettera c) dell'art. 12 del Decreto del Presidente<br />

della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, in un certo senso ha complica-<br />

to le cose.<br />

Di fatto la nuova legge ha sostituito integralmente la legislazione del<br />

1898, anche se lo scopo era dichiaratamente quello di promuovere e favo-<br />

rire l'istituzione ed il potenziamento delle compagnie barracellari di cui al<br />

regio decreto del 1898 che, infatti, continuarono ad operare ancora secon-<br />

do le disposizioni di quest'ultimo decreto, mentre veniva espressamente<br />

abrogata la precedente legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4 concernente<br />

provvidenze.<br />

Con la nuova legislazione, le funzioni delle compagnie barracellari<br />

continuano ad essere fondamentalmente quelle proprie tradizionali, cioè in<br />

primo luogo la salvaguardia delle proprietà loro affidate in custodia. Ad<br />

esse si aggiungono altre funzioni che vengono svolte in collaborazione.<br />

Queste ultime funzioni si distinguono a loro volta in due tipi. Il<br />

primo include le funzioni che vengono svolte in materia di protezione civi-<br />

..le; prevenzione e repressione dell'abigeato; prevenzione e repressione delle<br />

infrazioni in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industria-<br />

li; di vigilanza e tutela del patrimonio boschivo e delle aree coltivate in<br />

genere; del patrimonio idrico in funzione anche antinquinamento; dei par-<br />

chi, delle aree vincolate e protette, della caccia e pesca, nonché degli incen-<br />

di in funzione di prevenzione e di repressione.<br />

Il secondo gruppo di funzioni si identifica con le funzioni che rien-<br />

trano nella previsione normativa dell'art. 5.<br />

1083


RICERCHE<br />

In base a questa norma, infatti, le compagnie barracellari debbono<br />

collaborare con le forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta<br />

richiesta al sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti<br />

autorità, dipendendo in tal caso operativamente dalle predette autorità.<br />

La collaborazione di cui all'art. 5 riguarda ovviamente le funzioni di<br />

polizia di sicurezza, cioè di quelle funzioni ordinariamente svolte dallo<br />

Stato mediante l'apparato di sicurezza costituito principalmente dalle ordi-<br />

narie forze di polizia.<br />

Davanti a tale previsione normativa, la questione barracellare appa-<br />

re in tutta la sua evidente importanza, particolarmente ove si consideri la<br />

consistenza delle compagnie odierne.<br />

Nella regione, infatti, le compagnie, al momento, sono 128 di cui 58<br />

solo nella provincia di Sassari, che quindi ha il più alto numero di compa-<br />

gnie e un totale di 3596 uomini.<br />

Alcune compagnie vengono ad avere oltre 100 uomini. Nughedu S.<br />

Nicolò ne ha 155, Sassari 107, Benetutti 136, Bono 127, Buddusò 180,<br />

Loiri Porto S. Paolo 121 per citarne alcune.<br />

Si tratta insomma di una ingente forza, con dotazione di mezzi e di<br />

attrezzatUre che, anche se non adeguata perfettamente alle necessità, è mas-<br />

sicciamente presente sul territorio e che sicuramente costituisce una forza<br />

astrattamente di grande utilità, soprattutto ove si consideri che le condi-<br />

zioni attuali delle campagne non sono molto dissimili da quelle del passa-<br />

to e ciò nonostante il massimo e migliore impegno profuso dalle forze di<br />

polizia dello Stato, dalla Guardia forestale regionale e dai corpi di polizia<br />

locali; si tratta di una forza, insomma, che, se attivata opportunamente, da<br />

più parti è ritenuta idonea a svolgere una attività di polizia vera e propria<br />

diretta alla salvaguardia della sicurezza pubblica e alla vigilanza e controllo<br />

del territorio.<br />

Va considerato inoltre, a favore di tale opinione ormai diffusa, che<br />

oggi si ripropone con sempre maggiore insistenza l'esigenza di un adegua.<br />

mento ulteriore del sistema della sicurezza e premonò nuovi modelli orga-<br />

nizzativi opportunamente potenziati ed improntati ad un più vasto e com-<br />

1084


Sa/vato~ GUUO1TA<br />

plesso coinvolgimento dei soggetti istituzionali presenti nel territorio e di ~<br />

tutti gli organismi operativi che possono conttibuire alla produzione di<br />

sicurezza in un sistema partecipato ed integrato, e al contempo maggior-<br />

mente vicino ai reali bisogni dei cittadini.<br />

E proprio in una prospettiva in cui la sicurezza deve farsi Più vicina<br />

ai reali bisogni dei cittadini è necessario anche che i modelli individuati sia<br />

nelle città, sia nei centri più piccoli e nell'agro, siano tali da sapere indivi-<br />

duare per tempo i fattori di insicurezza, cioè quelle situazioni che possono<br />

generare pericolo per l'incolumità dei cittadini, per rimuoverle tempestiva-<br />

mente o, quanto meno, fronteggiarle adeguatamente.<br />

In questa visione nuova dei rapporti tra diversi organismi, sempre<br />

tenendo ben distinte le varie posizioni, l'integrazione delle compagnie di<br />

cui si tratta nell'apparato di sicurezza, in operazioni di controllo e di vigi-<br />

lanza del tetritorio, e di prevenzione in posizione di collaborazione con le<br />

forze di polizia, non può apparire cosa secondaria; anzi deve ritenersi auspi-<br />

cabile proprio per le caratteristiche dei soggetti che costituiscono le com-<br />

pagnie, dotati di quelle caratteristiche più utili ai fini prefissati e, cioè, di<br />

un'ampia cognizione del territorio sul quale operano, delle problematiche<br />

esistenti e della gente.<br />

L'utilizzo, almeno in particolari momenti ed entto rigorosi margini<br />

di operatività opportunamente predeterminati che si impongono per ovvie<br />

ragioni in un contesto di integrazione, è sicuramente naturale anche se la<br />

sua realizzazione dovrà essere studiata particolarmente con riferimento ai<br />

contenuti d'impiego che certamente richiedono in sede di coordinamento<br />

..anche tecnico una puntuale programmazione oltre ad un adeguato adde-<br />

stramento del personale, per ovvi e seri motivi limitato ad aliquote prece-<br />

dentemente stabilite ed individuate, oltre alla soluzione degli aspetti relati-<br />

vi ai segni distintivi, all'armamento, al munizionamento ed alla attrezzatu-<br />

ra necessaria ed alla possibilità di utilizzazione dei mezzi moderni della tec-<br />

nologia.<br />

Si tratta insomma di passare all'applicazione degli elementi che ven-<br />

gono da una prospettiva in cui la sicurezza deve farsi più vicina ai reali biso-<br />

1085


RICERCHE<br />

,<br />

gni dei cittadini per avviarsi decisamente verso l'attuazione di un modello .<br />

organizzativo che consente all'Ente locale di poter contribuire direttamen-<br />

te nell'offrire risposte concrete alle esigenze di sicurezza dei cittadini com-<br />

portando il compito di porre anche l'operatore locale in condizioni di pro-<br />

porsi come un terminale attento e sollecito anche per gli interventi di tute-<br />

la della sicurezza e dell'ordine pubblico demandati agli organi delle forze di<br />

polizia dello Stato,<br />

Si realizza così, nel rispetto dei doveri, delle competenze e delle<br />

responsabilità di ciascuna istituzione, che, si ripete, comunque debbono<br />

rimanere chiari e distinti, l'obiettivo della più stretta collaborazione fra i<br />

diversi organi di polizia, locale e statuale, per raggiungere una auspicata ed<br />

efficace integrazione dei servizi attraverso una presenza particolarmente<br />

qualificata e permanente nelle aree interessate ed il controllo programma-<br />

to del territorio.<br />

A tale riguardo è l'ora di dire, anche con la fermezza che viene dalla<br />

certezza della verità, che la sicurezza ormai, almeno nel periodo attuale, e<br />

per la qualità e le caratteristiche della vita consorziata e per la sua estrema<br />

complessità organizzativa, non può essere più ritenuta il prodotto dell'atti-<br />

vità esclusiva delle istituzioni ad essa specificamente preposte. Puressendo<br />

compito dello Stato, essa è il prodotto di tutte le componenti della società,<br />

riguarda l'intera compagine sociale e non è quindi il risultato solamente<br />

dell'attività di controllo delle forze di polizia ma di tutto il complesso delle<br />

attività dispiegabili da tutte le componenti sociali,<br />

Sembra quindi pacifico, e di ciò nessuno per la verità sembra ormai<br />

d~bitare, che a concorrere alla produzione di quel bene essenziale per la<br />

convivenza chiamato sicurezza siano diversi fattori tra loro talvolta persino<br />

indipendenti, ma comunque uniti in un impegno e in uno sforzo comune,<br />

rappresentati dalle istituzioni pubbliche e dagli organismi privati, dai cit-<br />

tadini s~golarmente intesi ed, infine, dal complesso dei mezzi e delle risor-<br />

se umane organizzati in quella che viene chiamata "offerta di sicurezza",<br />

Per queste considerazioni e con le limitazioni e cautele indicate, il<br />

coinvolgimento nell'apparato di sicurezza anche dei barrarelli, risulta di<br />

1086


..<br />

<strong>Salvatore</strong> GULLO1TA<br />

sicura utilità e quindi anche per essi è giunta l'ora di tagliare i lunghi capel- ..<br />

lie le folte barbe, di toglierei berretti, la veste di cuoio, la sopraveste di pel-<br />

liccia, il lungo fucile all' africana e la lancia, e di indossare una nuova divi-<br />

sa di servizio al servizio moderno del cittadino.<br />

1087

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!