REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Bergamo
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I depositi a cielo aperto con funzione <strong>di</strong> magazzino e/o <strong>di</strong> esposizione, con o senza commercio <strong>di</strong> beni<br />
(finiti o strumentali) sono anch’essi soggetti alla verifica <strong>di</strong> conformità rispetto alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni<br />
in materia <strong>di</strong> destinazione d'uso dell’area occupata dal deposito.<br />
Nelle zone non e<strong>di</strong>ficate, gli interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione dovranno, comunque, mantenere una superficie<br />
scoperta e drenante pari, nelle zone residenziali, al 30% della superficie del lotto, nelle zone<br />
produttive, commerciali e terziarie, al 15%.<br />
Le superfici drenanti non possono essere ricavate in aree a<strong>di</strong>bite a percorso carrabile o posto<br />
macchina, se non adeguatamente permeabili, a qualsiasi tipo <strong>di</strong> deposito, né in aree sovrastanti ad<br />
ambienti interrati e seminterrati a qualsiasi uso a<strong>di</strong>biti.<br />
Per i piani attuativi, la superficie scoperta e drenante deve essere calcolata con riferimento all’intera<br />
area interessata. Pertanto, nella progettazione esecutiva, si dovrà <strong>di</strong>stribuire tale superficie nei singoli<br />
lotti il più omogeneamente possibile.<br />
Nelle zone già e<strong>di</strong>ficate, in caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> cui all’articolo 27, lettera c), d), e) ed f), della Legge<br />
Regionale 11/03/2005 n. 12, i parametri <strong>di</strong> superficie scoperta e drenante <strong>di</strong> cui al comma 1<br />
costituiscono parametri a cui tendere. In ogni caso non sono consentiti interventi che comportino un<br />
peggioramento rispetto alla situazione esistente.<br />
Ai valori <strong>di</strong> superficie scoperta drenante (SSD) previsti nei precedenti commi sono possibili deroghe,<br />
su valutazione della Commissione competente ex Capo IV, qualora ricorrano particolari situazioni<br />
idrogeologiche da <strong>di</strong>mostrarsi con relazione dettagliata e prove geologiche.<br />
La deroga al requisito previsto, potrà comportare l’adozione <strong>di</strong> soluzioni tecniche alternative che<br />
conseguano il medesimo fine.<br />
Nelle zone e<strong>di</strong>ficate è, inoltre, possibile una deroga qualora, per le limitate <strong>di</strong>mensioni del lotto <strong>di</strong><br />
intervento, non vengano a determinarsi influenze sull’ecosistema della zona interessata.<br />
Art. 18 - Interventi per manufatti provvisori<br />
Gli interventi <strong>di</strong> cui al presente articolo sono quelli volti ad inse<strong>di</strong>are in un’area quei manufatti,<br />
destinati o meno alla permanenza <strong>di</strong> persone, che sono necessari a far fronte ad esigenze<br />
oggettivamente transitorie e definite nel tempo, venute meno le quali i manufatti stessi saranno<br />
integralmente rimossi.<br />
Art. 19 - Interventi nelle aree cimiteriali<br />
La costruzione e l'ampliamento <strong>di</strong> cimiteri, ivi compresi la realizzazione, il restauro ed il ripristino <strong>di</strong><br />
cappelle, tombe, monumenti, loculi ed ossari sono <strong>di</strong>sciplinati dal “Regolamento <strong>di</strong> Polizia Mortuaria”<br />
e dal Piano regolatore cimiteriale nonché dalle leggi vigenti in materia.<br />
Art. 20 - Interventi per la sicurezza<br />
Tutti gli interventi e<strong>di</strong>lizi dovranno essere attuati nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> sicurezza<br />
sui luoghi <strong>di</strong> lavoro in ottemperanza ai <strong>di</strong>sposti del Decreto Legislativo 14/08/1996 n. 494 e<br />
successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />
Negli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione e riattamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti si dovrà prevedere l’installazione<br />
<strong>di</strong> idonei <strong>di</strong>spositivi atti a garantire agli operatori le con<strong>di</strong>zioni necessarie per l’esecuzione delle opere<br />
da effettuarsi sulle coperture. Tali <strong>di</strong>spositivi dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche<br />
norme tecniche costruttive (UNI o equivalenti).<br />
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