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REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Bergamo

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I depositi a cielo aperto con funzione <strong>di</strong> magazzino e/o <strong>di</strong> esposizione, con o senza commercio <strong>di</strong> beni<br />

(finiti o strumentali) sono anch’essi soggetti alla verifica <strong>di</strong> conformità rispetto alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni<br />

in materia <strong>di</strong> destinazione d'uso dell’area occupata dal deposito.<br />

Nelle zone non e<strong>di</strong>ficate, gli interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione dovranno, comunque, mantenere una superficie<br />

scoperta e drenante pari, nelle zone residenziali, al 30% della superficie del lotto, nelle zone<br />

produttive, commerciali e terziarie, al 15%.<br />

Le superfici drenanti non possono essere ricavate in aree a<strong>di</strong>bite a percorso carrabile o posto<br />

macchina, se non adeguatamente permeabili, a qualsiasi tipo <strong>di</strong> deposito, né in aree sovrastanti ad<br />

ambienti interrati e seminterrati a qualsiasi uso a<strong>di</strong>biti.<br />

Per i piani attuativi, la superficie scoperta e drenante deve essere calcolata con riferimento all’intera<br />

area interessata. Pertanto, nella progettazione esecutiva, si dovrà <strong>di</strong>stribuire tale superficie nei singoli<br />

lotti il più omogeneamente possibile.<br />

Nelle zone già e<strong>di</strong>ficate, in caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> cui all’articolo 27, lettera c), d), e) ed f), della Legge<br />

Regionale 11/03/2005 n. 12, i parametri <strong>di</strong> superficie scoperta e drenante <strong>di</strong> cui al comma 1<br />

costituiscono parametri a cui tendere. In ogni caso non sono consentiti interventi che comportino un<br />

peggioramento rispetto alla situazione esistente.<br />

Ai valori <strong>di</strong> superficie scoperta drenante (SSD) previsti nei precedenti commi sono possibili deroghe,<br />

su valutazione della Commissione competente ex Capo IV, qualora ricorrano particolari situazioni<br />

idrogeologiche da <strong>di</strong>mostrarsi con relazione dettagliata e prove geologiche.<br />

La deroga al requisito previsto, potrà comportare l’adozione <strong>di</strong> soluzioni tecniche alternative che<br />

conseguano il medesimo fine.<br />

Nelle zone e<strong>di</strong>ficate è, inoltre, possibile una deroga qualora, per le limitate <strong>di</strong>mensioni del lotto <strong>di</strong><br />

intervento, non vengano a determinarsi influenze sull’ecosistema della zona interessata.<br />

Art. 18 - Interventi per manufatti provvisori<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui al presente articolo sono quelli volti ad inse<strong>di</strong>are in un’area quei manufatti,<br />

destinati o meno alla permanenza <strong>di</strong> persone, che sono necessari a far fronte ad esigenze<br />

oggettivamente transitorie e definite nel tempo, venute meno le quali i manufatti stessi saranno<br />

integralmente rimossi.<br />

Art. 19 - Interventi nelle aree cimiteriali<br />

La costruzione e l'ampliamento <strong>di</strong> cimiteri, ivi compresi la realizzazione, il restauro ed il ripristino <strong>di</strong><br />

cappelle, tombe, monumenti, loculi ed ossari sono <strong>di</strong>sciplinati dal “Regolamento <strong>di</strong> Polizia Mortuaria”<br />

e dal Piano regolatore cimiteriale nonché dalle leggi vigenti in materia.<br />

Art. 20 - Interventi per la sicurezza<br />

Tutti gli interventi e<strong>di</strong>lizi dovranno essere attuati nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> sicurezza<br />

sui luoghi <strong>di</strong> lavoro in ottemperanza ai <strong>di</strong>sposti del Decreto Legislativo 14/08/1996 n. 494 e<br />

successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />

Negli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione e riattamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti si dovrà prevedere l’installazione<br />

<strong>di</strong> idonei <strong>di</strong>spositivi atti a garantire agli operatori le con<strong>di</strong>zioni necessarie per l’esecuzione delle opere<br />

da effettuarsi sulle coperture. Tali <strong>di</strong>spositivi dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche<br />

norme tecniche costruttive (UNI o equivalenti).<br />

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