REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Bergamo
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corsi d’acqua artificiali scoperti m 5,00;<br />
corsi d’acqua artificiali coperti con soprassuolo non già interessato da costruzioni m 5,00.<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma precedente restano in vigore sino all’approvazione da parte<br />
dell’Amministrazione comunale dell’in<strong>di</strong>viduazione del reticolo idrografico principale e del reticolo<br />
idrografico minore, con in<strong>di</strong>cazione delle relative fasce <strong>di</strong> rispetto.<br />
TITOLO II<br />
REQUISITI DEGLI AMBIENTI<br />
Art. 77 - Requisiti delle costruzioni e degli alloggi: rimando al Regolamento Locale <strong>di</strong> Igiene<br />
I requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili sono definiti dalle norme del “Regolamento<br />
locale d’igiene” che viene assunto, per la parte riguardante le norme e<strong>di</strong>lizie e delle costruzioni, come<br />
parte integrante ed integrativa del presente regolamento e al quale si rimanda.<br />
Tutti i progetti e<strong>di</strong>lizi dovranno quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare il totale rispetto, oltre che delle norme urbanistiche,<br />
delle <strong>di</strong>sposizioni del presente regolamento e <strong>di</strong> quelle del “Regolamento locale d’igiene”.<br />
Art. 78 - Sottotetti abitabili e praticabili<br />
Per sottotetto si definisce lo spazio sottostante l’intradosso della copertura dell’e<strong>di</strong>ficio e sovrastante<br />
l’ultimo piano dell’e<strong>di</strong>ficio stesso.<br />
Gli interventi <strong>di</strong> recupero dei sottotetti ai fini abitativi non devono determinare alterazione della<br />
morfologia urbana; a tal fine devono essere in<strong>di</strong>viduati gli elementi progettuali più idonei atti ad<br />
assicurare, in armonia con il contesto e<strong>di</strong>ficato, il rispetto del decoro e dei caratteri architettonici<br />
dell’e<strong>di</strong>ficio oggetto dell’intervento.<br />
I sottotetti che vengano utilizzati come spazi principali o accessori o <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> abitazione,<br />
concorrono a costituire volume e superficie lorda <strong>di</strong> pavimento, da calcolarsi secondo i criteri<br />
contenuti nella strumentazione urbanistica vigente, quando abbiano altezza me<strong>di</strong>a interna superiore a<br />
m 1,80.<br />
Art. 79 - Seminterrati e sotterranei<br />
Per seminterrato si intende quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del<br />
marciapiede che costeggia il fabbricato; per interrato quel locale che si trova completamente sotto il<br />
piano dello stesso marciapiede.<br />
I locali seminterrati ed interrati non possono essere destinati ed utilizzati come spazi principali<br />
dell’abitazione.<br />
I locali seminterrati ed interrati possono essere utilizzati ad uso <strong>di</strong>verso dall’abitazione a con<strong>di</strong>zione<br />
che siano rispettate le prescrizioni vigenti al riguardo in tema <strong>di</strong> igiene e sicurezza, fatte salve<br />
eventuali norme urbanistiche più restrittive.<br />
Concorrono alla formazione del volume e della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento complessiva, da<br />
calcolarsi secondo i criteri contenuti nella strumentazione urbanistica generale:<br />
gli spazi accessori, <strong>di</strong> servizio, <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> unità a destinazione residenziale, con altezza interna<br />
maggiore <strong>di</strong> m 2,70, se gli stessi sono collocati entro la proiezione dell’e<strong>di</strong>ficio al suolo, e <strong>di</strong> m.<br />
2,40, se posti all’esterno <strong>di</strong> quest’ultima;<br />
gli spazi accessori, <strong>di</strong> servizio, <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> unità a destinazione non residenziale, con altezza<br />
interna maggiore <strong>di</strong> m 2,70, se gli stessi sono collocati entro la proiezione dell’e<strong>di</strong>ficio al suolo,<br />
nonché tutti quelli collocati all’esterno <strong>di</strong> quest’ultima.<br />
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