13.06.2013 Views

regolamento cimitero - Comune di Vinovo

regolamento cimitero - Comune di Vinovo

regolamento cimitero - Comune di Vinovo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

c) TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO.<br />

1. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della<br />

Convenzione 28/4/38 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con RD 1055/38 e<br />

s.m.i.<br />

2. I trasporti <strong>di</strong> salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale <strong>di</strong> Berlino 10<br />

febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con RD 1379/37 e s.m.i., sono soggetti alla<br />

osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono<br />

essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale<br />

passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Sindaco e per le salme<br />

da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma<br />

viene estradata.<br />

3. Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità <strong>di</strong> autorità delegata dalla Regione.<br />

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della<br />

convenzione tra la Santa Sede e l'Italia approvata e resa esecutiva con RD n. 1055/38 e s.m.i..<br />

Art. 29 - Cremazione<br />

1. La cremazione <strong>di</strong> ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà<br />

testamentaria espressa in tal senso dal defunto .In mancanza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione testamentaria, la volontà<br />

deve essere manifestata dal coniuge e, in <strong>di</strong>fetto, dal parente più prossimo in<strong>di</strong>viduato secondo gli<br />

articoli 74 e seguenti del co<strong>di</strong>ce civile e, nel caso <strong>di</strong> concorrenza <strong>di</strong> più parenti nello stesso grado, da tutti<br />

gli stessi.<br />

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio<br />

o dai pubblici ufficiali abilitati, ai sensi della normativa vigente.<br />

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i<br />

propri associati persone che abbiano scelto la cremazione, e sufficiente la presentazione <strong>di</strong> una<br />

<strong>di</strong>chiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato <strong>di</strong> proprio pugno o, se questi non<br />

sia in grado <strong>di</strong> scrivere , confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà <strong>di</strong> essere<br />

cremato. La <strong>di</strong>chiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.<br />

4. L'autorizzazione <strong>di</strong> cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da<br />

certificato in carta libera redatto dal me<strong>di</strong>co curante o dal me<strong>di</strong>co necroscopo, con firma autenticata, dal<br />

quale risulti escluso il sospetto <strong>di</strong> morte dovuta a reato.<br />

5. In caso <strong>di</strong> morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

6. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale,<br />

ponendo nel crematorio l'intero feretro.<br />

7. Le ceneri derivanti dalla cremazione <strong>di</strong> ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna<br />

cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data <strong>di</strong> nascita e <strong>di</strong> morte del defunto.<br />

8. Nel <strong>cimitero</strong> deve essere pre<strong>di</strong>sposto un e<strong>di</strong>ficio per accogliere queste urne; le urne possono essere<br />

collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati, in assenza dell’e<strong>di</strong>ficio suddetto è<br />

consentito l’uso <strong>di</strong> nicchie/ossario per il deposito <strong>di</strong> urne cinerarie.<br />

9. Le <strong>di</strong>mensioni limite delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni <strong>di</strong><br />

cui agli artt. 26 e 27, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il<br />

trasporto delle salme, salvo eventuali in<strong>di</strong>cazioni del coor<strong>di</strong>natore sanitario nel caso <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong><br />

nucli<strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattivi.<br />

10. Il <strong>cimitero</strong> deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva<br />

delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del<br />

defunto <strong>di</strong> scegliere tale forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione dopo la cremazione oppure per la quale i familiari del<br />

defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.<br />

11. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con<br />

RD 1265/34 e s.m.i. deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve<br />

essere conservato dal responsabile del Servizio Affari Cimiteriali, uno da chi prende in consegna l'urna e<br />

il terzo deve essere trasmesso all'ufficio <strong>di</strong> Stato Civile.<br />

12. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a del<br />

<strong>cimitero</strong> i cui vengono custo<strong>di</strong>te le ceneri.<br />

13. Il servizio <strong>di</strong> cremazione è gratuito solo in caso <strong>di</strong> salme <strong>di</strong> persone in<strong>di</strong>genti o appartenenti a famiglia<br />

bisognosa. Negli altri casi è a pagamento, secondo la tariffa annualmente stabilita con decreto del<br />

Ministero dell’Interno.<br />

14. La cremazione <strong>di</strong> resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l’entrata in vigore del<br />

D.P.R. 285/90 e s.m.i., previa acquisizione dell’assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più<br />

prossimo, secondo le modalità <strong>di</strong> cui al comma 2. Quando vi sia <strong>di</strong>sinteresse da parte dei familiari alle<br />

operazioni <strong>di</strong> esumazione or<strong>di</strong>naria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare<br />

preventivamente la citta<strong>di</strong>nanza del periodo <strong>di</strong> loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti<br />

mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il <strong>di</strong>sinteresse è da valere come assenso al trattamento<br />

stesso.<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!