regolamento cimitero - Comune di Vinovo
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Art. 41- Esumazioni or<strong>di</strong>narie.<br />
1. Le esumazioni or<strong>di</strong>narie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del<br />
feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.<br />
2. Qualora si accerti che col turno <strong>di</strong> rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta,<br />
esso deve essere prolungato per il periodo determinato dalla Regione. Decorso il termine fissato senza<br />
che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, la Regione <strong>di</strong>spone per la correzione della<br />
struttura fisica del terreno o per il trasferimento del <strong>cimitero</strong>.<br />
3. Quando si accerti che, per particolari con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> composizione e <strong>di</strong> struttura del terreno, la<br />
mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, la Regione , può autorizzare<br />
l'abbreviazione del turno <strong>di</strong> rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. Le<br />
esumazioni or<strong>di</strong>narie vengono regolate dal Sindaco.<br />
4. Le esumazioni or<strong>di</strong>narie possono essere eseguite dal mese <strong>di</strong> febbraio a quello <strong>di</strong> aprile e dal mese <strong>di</strong><br />
settembre a quello <strong>di</strong> novembre.<br />
5. Le aree dove sono previste le operazioni devono essere opportunamente delimitate, a cura del custode,<br />
ed interdette al pubblico, al fine <strong>di</strong> proteggere i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> riservatezza e <strong>di</strong> raccoglimento degli interessati e<br />
per ragioni <strong>di</strong> sicurezza dei lavori da svolgere.<br />
Art. 42 - Esumazioni straor<strong>di</strong>narie.<br />
1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno <strong>di</strong> rotazione per or<strong>di</strong>ne dell'autorità<br />
giu<strong>di</strong>ziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle<br />
o in altre sepolture o per cremarle.<br />
2. Per le esumazioni straor<strong>di</strong>narie or<strong>di</strong>nate dall'autorità giu<strong>di</strong>ziaria le salme devono essere trasportate in<br />
sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.<br />
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell’A.S.L competente e dall' incaricato del<br />
servizio <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a.<br />
4. Salvo i casi or<strong>di</strong>nati dall'autorità giu<strong>di</strong>ziaria non possono essere eseguite esumazioni straor<strong>di</strong>narie:<br />
a) nei mesi <strong>di</strong> maggio, giugno, luglio agosto e settembre;<br />
b) quando trattasi della salma <strong>di</strong> persona morta <strong>di</strong> malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già<br />
trascorsi due anni dalla morte e il coor<strong>di</strong>natore sanitario <strong>di</strong>chiari che essa può essere eseguita senza<br />
alcun pregiu<strong>di</strong>zio per la salute pubblica.<br />
5. Le esumazioni straor<strong>di</strong>narie, ad eccezione <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong>sposte dall’autorità giu<strong>di</strong>ziaria, sono soggette al<br />
pagamento della somma prevista dalla tariffa allegata al presente <strong>regolamento</strong>.<br />
Art. 43 - Rinvenimento ossa nelle esumazioni.<br />
CAPO XI<br />
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE<br />
1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni or<strong>di</strong>narie devono essere raccolte e depositate<br />
nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda <strong>di</strong> raccoglierle per<br />
deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del <strong>cimitero</strong> ed avuti in concessione. In questo caso le<br />
ossa devono essere raccolte nelle cassettine <strong>di</strong> zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 e s.m.i..<br />
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 85 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., nel caso <strong>di</strong> non completa<br />
scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:<br />
a) permanere nella stessa fossa <strong>di</strong> originaria inumazione del cadavere;<br />
b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori <strong>di</strong> materiale biodegradabile;<br />
c) essere avviato, previo assenso degli aventi <strong>di</strong>ritto, a cremazione in contenitori <strong>di</strong> materiale facilmente<br />
combustibile.<br />
3. Sull’esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data <strong>di</strong> nascita e <strong>di</strong> morte del<br />
defunto esumato.<br />
4. Per i resti mortali da reinumare è consentito ad<strong>di</strong>zionare <strong>di</strong>rettamente sui resti mortali stessi e/o<br />
nell’imme<strong>di</strong>ato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci <strong>di</strong> favorire i processi <strong>di</strong><br />
scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentanti da mumificazione o saponificazione, purchè tali<br />
sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.<br />
5. Il tempo <strong>di</strong> reinumazione viene stabilito in:<br />
- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;<br />
- due anni nel caso si faccia ricorso all’impiego <strong>di</strong> dette sostanze biodegrandanti.<br />
6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui agli artt. 12 e 13 del<br />
DM 219/00 e s.m.i..<br />
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