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NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo

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CHIAVE DI LETTURA<br />

Il presente elaborato è stato pre<strong>di</strong>sposto in conformità agli in<strong>di</strong>rizzi impartiti<br />

dalla Provincia <strong>di</strong> Torino e definiti nel documento denominato "Varianti parziali al<br />

Piano Regolatore - Orientamenti per l'applicazione della Legge Regionale n° 41/97".<br />

Nel caso specifico il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> ha inteso attenersi alle in<strong>di</strong>cazioni dell'art.<br />

4, lettera B, paragrafo "Norme <strong>di</strong> Attuazione" del sopraccitato documento, che<br />

stabiliscono la necessità <strong>di</strong> riportare le mo<strong>di</strong>fiche normative all'interno <strong>di</strong> apposito<br />

elaborato contenente il testo degli articoli interessati dalle variazioni.<br />

Il presente elaborato documento contiene, pertanto, il testo completo del<br />

documento denominato P3.1 Norme Tecniche <strong>di</strong> attuazione – Prescrizioni generali e<br />

Tabelle normative, mo<strong>di</strong>ficato a seguito delle mo<strong>di</strong>fiche proposte dalla variante<br />

parziale “n° 3” redatta ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 05/12/1977 n° 56 e<br />

s.m.i.<br />

Nel testo normativo le variazioni vengono evidenziate utilizzando i seguenti<br />

caratteri:<br />

- Times New Roman barrato, per le parole e/o frasi eliminate dalla<br />

variante parziale “n° 6”;<br />

- Arial grassetto per le parole e/o frasi inserite dalla variante parziale<br />

“n° 6 7”.


TITOLO I<br />

NORME GENERALI<br />

Art. 1 Obiettivi e criteri informatori del Piano.<br />

Il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) deve essere inteso come<br />

"revisione" generale <strong>di</strong> quello vigente approvato dalla Regione Piemonte con Delibera della<br />

Giunta n. 43.10163 del 11/11/1991; esso é redatto secondo le definizioni, gli effetti e le modalità<br />

<strong>di</strong> cui all'Art. 17 della legge urbanistica regionale (L.R.) 5 <strong>di</strong>cembre 1977 n. 56 e successive<br />

mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />

Il PRG del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> recepisce i criteri per l’adeguamento alla D.C.R. 29<br />

ottobre 1999 – n.563-13414, In<strong>di</strong>rizzi generali e criteri <strong>di</strong> programmazione urbanistica per<br />

l’inse<strong>di</strong>amento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998<br />

n.114 già oggetto <strong>di</strong> specifica deliberazione consiliare n.23 del 23/05/2001, la verifica <strong>di</strong><br />

compatibilità delle strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta sul territorio comunale è pertanto vincolata non solo<br />

all’ammissibilità sotto l’aspetto urbanistico, ma anche al rispetto dei criteri commerciali in esso<br />

contenuti.<br />

Gli obiettivi ed i criteri informatori utilizzati per la formazione del P.R.G.C. sono<br />

specificati nella Relazione Illustrativa in coerenza con quanto in<strong>di</strong>cato al Titolo III della l.u.r.<br />

56/77. La Relazione Illustrativa non riveste soltanto un valore descrittivo, bensì in<strong>di</strong>ca<br />

l'interpretazione delle Norme e degli elaborati grafici e orienta l'applicazione delle leggi e del<br />

quadro normativo esterno al P.R.G.C..<br />

Le Tavole <strong>di</strong> Progetto (P2), le Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione (P3), e le prescrizioni<br />

idrogeologiche, contenute negli elaborati (AT3), hanno carattere prescrittivo. La loro<br />

interpretazione e l'ambito <strong>di</strong> applicazione devono essere ricondotti agli obiettivi generali<br />

espressi dalla Relazione Illustrativa ed al contesto progettuale espresso dagli elaborati <strong>di</strong> ricerca<br />

propedeutici alle scelte <strong>di</strong> Piano ed alle tavole <strong>di</strong> progetto.<br />

Art. 2 Utilizzazione e valore delle norme<br />

Le regole da rispettare per ogni trasformazione e<strong>di</strong>lizia e urbanistica del territorio<br />

comunale ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. e dell'Art. 48 della l.u.r. n. 56/77 e<br />

s.m.i., sono contenute, oltre che nelle tavole <strong>di</strong> Piano, negli articoli delle presenti norme, nei<br />

Quadri sinottici e nelle Schede d'Area.<br />

Le norme si esprimono me<strong>di</strong>ante prescrizioni <strong>di</strong> carattere generale e prescrizioni <strong>di</strong><br />

carattere specifico. In particolare:<br />

a) gli articoli compresi nei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII contengono regole generali per<br />

l'interpretazione e la gestione del Piano;<br />

b) gli articoli del Titolo IV contengono prescrizioni generali per le singole zone urbanistiche in<br />

cui é sud<strong>di</strong>viso il territorio comunale;<br />

c) le Tabelle normative, riportate alla fine <strong>di</strong> alcuni articoli, contengono le prescrizioni puntuali<br />

per ogni zona urbanistica, cosi come in<strong>di</strong>viduate all'Art. 24, e per ognuna delle (o per ogni<br />

1


insieme omogeneo <strong>di</strong>) aree urbanistiche in<strong>di</strong>viduate all'Art. 25. Esse correlano, per ogni<br />

singola area urbanistica, le destinazioni d'uso consentite, i tipi e le modalità d'intervento<br />

relativi ad interi e<strong>di</strong>fici o parti <strong>di</strong> essi, con o senza cambi <strong>di</strong> destinazioni d'uso rispetto a<br />

quelli esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare, e le modalità d'intervento. Tra<br />

le destinazioni ammesse vengono in<strong>di</strong>cate, con apposita simbologia, quelle ritenute proprie<br />

della zona urbanistica e quelle che, pur consentite, non debbono mai risultare prevalenti<br />

d) le Schede d'Area contengono, per alcune particolari aree urbanistiche, le prescrizioni<br />

specifiche relative all'e<strong>di</strong>ficazione, ai rapporti fra le funzioni da inse<strong>di</strong>are, ai rapporti tra<br />

spazi pubblici e privati da reperire, e gli eventuali particolari meccanismi attuativi a cui é<br />

subor<strong>di</strong>nata la realizzazione degli interventi.<br />

Le Schede possono comprendere anche in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> organizzazione territoriale e <strong>di</strong><br />

composizione urbanistica che devono essere tenute presenti nella pre<strong>di</strong>sposizione degli<br />

strumenti attuativi che sovrintendono agli interventi, ma che non assumono valore<br />

prescrittivo. I nuovi interventi saranno attuabili anche me<strong>di</strong>ante più S.U.E. <strong>di</strong>stinti<br />

eventualmente coor<strong>di</strong>nati da un “Progetto Guida” <strong>di</strong> cui all’art. 4, punto 23.<br />

Dall'insieme dei documenti, precedentemente citati ai punti a), b), c), d), derivano<br />

sostanzialmente regole riguardanti i seguenti dati <strong>di</strong> progetto:<br />

e) le destinazioni d'uso consentite per gli e<strong>di</strong>fici e le aree comprese in ciascuna zona urbanistica;<br />

f) il <strong>di</strong>mensionamento dell'intervento e<strong>di</strong>lizio e urbanistico;<br />

g) i tipi <strong>di</strong> intervento ammessi;<br />

h) gli eventuali vincoli sulla conformazione e sull'ubicazione degli e<strong>di</strong>fici, sulla localizzazione<br />

degli spazi pubblici e sulla utilizzazione delle superfici fon<strong>di</strong>arie;<br />

i) la modalità d'intervento.<br />

Ognuno <strong>di</strong> essi é riferito alle aree libere, agli e<strong>di</strong>fici esistenti e in progetto o a loro parti.<br />

L'insieme delle destinazioni d'uso consentite per ciascuna zona urbanistica (punto e) non<br />

esaurisce ovviamente l'intero universo delle possibili attività che si potrebbe in futuro richiedere<br />

<strong>di</strong> inse<strong>di</strong>are. Per quelle non <strong>di</strong>rettamente comprese nella classificazione del Titolo II si dovrà, <strong>di</strong><br />

volta in volta, provvedere a ricondurle per analogia, o con riferimento a specifici <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong><br />

legge, a quelle previste espressamente dal Piano. La prova <strong>di</strong> tale analogia é <strong>di</strong> competenza del<br />

richiedente, mentre all'Amministrazione comunale é lasciata la facoltà <strong>di</strong> verificarne ed<br />

accettarne la corrispondenza.<br />

Qualora il <strong>di</strong>mensionamento e<strong>di</strong>lizio-urbanistico, <strong>di</strong> cui al punto f), debba fare<br />

riferimento a quantità già esistenti (<strong>di</strong> aree o <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici) la misura puntuale presentata dal<br />

richiedente al momento della titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio o della formazione del piano esecutivo<br />

prevale su quella stimata eventualmente dal P.R.G. nel Quadri Sinottici, ma spetta<br />

all'Amministrazione comunale la facoltà <strong>di</strong> verificarne <strong>di</strong>rettamente ed accettarne la vali<strong>di</strong>tà.<br />

Ai fini della corretta applicazione delle norme e con riferimento agli elaborati del<br />

P.R.G.C. elencati al successivo Art. 3, assumono valore <strong>di</strong> prescrizione letterale e puntuale i<br />

seguenti elaborati: P2.2/1-12, P3, AT3.1, AT3.5, AT3.6, AT3.7, AT3.8 mentre i restanti<br />

elaborati assumono valore descrittivo e interpretativo dei precedenti.<br />

Per <strong>maggio</strong>re chiarezza <strong>di</strong> lettura e <strong>di</strong> applicazione del P.R.G., le informazioni contenute<br />

negli elaborati AT3.5/6 "Carta <strong>di</strong> sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità<br />

all'Utilizzazione Urbanistica" sono riportate anche sulle tavole <strong>di</strong> progetto P2.2/1-12, e le<br />

prescrizioni normative della Relazione geologica (elaborato AT3. 1) eventualmente presenti sia<br />

a livello generale che a quello puntuale sono da ritenersi prescrittive.<br />

2


Laddove la medesima parte del territorio è rappresentata su elaborati a scale <strong>di</strong>verse,<br />

prevalgono (ma non si sostituiscono) le in<strong>di</strong>cazioni a scala superiore rispetto a quelle a scala<br />

inferiore.<br />

Art. 3 Elaborati del Piano Regolatore Generale<br />

Si precisa che l'intera cartografía del P.R.G., aggiornata al febbraio 1998 è stata<br />

riprodotta attraverso trasposizione informatizzata dalle tavole catastali.<br />

Gli elaborati della Revisione del Piano Regolatore Generale comprendono:<br />

- P1.1/1a: Relazione Illustrativa;<br />

- P1.1/1b Relazione <strong>di</strong> compatibilità tra la variante urbanistica e la Proposta <strong>di</strong><br />

zonizzazione acustica<br />

- P1.2: Quadri sinottici;<br />

- le Tavole <strong>di</strong> P.R.G. (P2) cosi sud<strong>di</strong>vise:<br />

- P2.1: Planimetria sintetica del P.R.G. alla scala 1: 25.000 (rappresentativa<br />

anche delle fasce marginali dei Comuni contermini);<br />

- P2.2/1-12: Planimetria <strong>di</strong> progetto alla scala 1: 2.000 dell'intero territorio;<br />

- P2.3/1-2: Planimetria <strong>di</strong> progetto dell’intero territorio comunale, con<br />

in<strong>di</strong>viduazione degli ambiti <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento commerciale, alla scala 1:<br />

5.000.<br />

- le Norme Tecniche d'Attuazione (P3) che comprendono:<br />

- P3.1 Prescrizioni generali e tabelle normative;<br />

- P3.2 Schede d'Area;<br />

- gli Allegati Tecnici (AT) cosi sud<strong>di</strong>visi:<br />

- AT1.1/1-12: atlante del tessuto e<strong>di</strong>ficato esistente dell'intero territorio, alla scala<br />

1:2.000;<br />

- AT1.2: schede quantitative e descrittive del patrimonio e<strong>di</strong>ficato esistente;<br />

- AT2.1: atlante dell'uso del suolo in atto a fini agricoli, forestali ed estrattivi,<br />

scala 1: 10.000;<br />

- elaborati Idrogeologici (AT3):<br />

- AT3.1: Relazione geologica;<br />

- AT3.2: Carta geomorfologica con informazione sulla <strong>di</strong>namica fluviale, alla<br />

scala 1: 10.000;<br />

- AT3.3: Carta delle fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale, alla scala 1: 10.000;<br />

- AT3.4: Carta piezometrica, alla scala 1: 10.000;<br />

- AT3.5: Carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità<br />

all'utilizzazione urbanistica, alla scala 1: 10.000;<br />

- AT3.6: Carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità<br />

all'utilizzazione urbanistica, alla scala 1: 5.000;<br />

- AT3.7: Carta del reticolato idrografico artificiale, alla scala 1: 5.000.<br />

- AT3.8: Relazione geologica integrativa e controdeduttiva.<br />

I Quadri sinottici, allegati alla Relazione Illustrativa, contengono i principali dati<br />

<strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> ciascuna zona e area urbanistica; essi riguardano dati dello stato <strong>di</strong> fatto e dati <strong>di</strong><br />

progetto relativi ad una delle possibili simulazioni della trasformazione delle aree, basata sui<br />

parametri urbanistici prescritti dal Piano.<br />

3


La simulazione dei dati quantitativi <strong>di</strong> progetto é da considerare elemento <strong>di</strong> valutazione<br />

previsionale della capacità inse<strong>di</strong>ativa massima, residenziale e non, che viene sintetizzata nello<br />

specifico capitolo della Relazione Illustrativa.<br />

Art. 4 Definizioni e prescrizioni generali<br />

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:<br />

1 - Zona urbanistica:<br />

parte del territorio comunale, graficamente in<strong>di</strong>viduata nelle tavole <strong>di</strong> progetto,<br />

caratterizzata da una omogenea situazione fisica, funzionale e ambientale dello stato <strong>di</strong><br />

fatto, che il P.R.G.C. intende mantenere o trasformare secondo criteri e regole omogenee.<br />

2 - Area urbanistica:<br />

parte della zona urbanistica, simbolicamente in<strong>di</strong>viduata nelle tavole <strong>di</strong> progetto,<br />

caratterizzata da una omogenea situazione fisica, funzionale e ambientale dello stato <strong>di</strong><br />

fatto, che il P.R.G.C. intende mantenere o trasformare secondo criteri, regole e parametri<br />

urbanistico-e<strong>di</strong>lizi omogenei.<br />

3 - Destinazioni d'uso:<br />

insieme delle attività (secondo la classificazione adottata al successivo Titolo II) ammesse<br />

in una zona o in un'area urbanistica.<br />

Le prescrizioni generali e le Tabelle normative, relative ad ogni zona o area urbanistica,<br />

in<strong>di</strong>cano la destinazione d'uso ammessa per ognuna <strong>di</strong> esse. Laddove sono in<strong>di</strong>cate più<br />

attività possibili, si intendono <strong>di</strong> norma ammissibili i cambi <strong>di</strong> attività all'interno della<br />

gamma prevista; ciò non può tuttavia snaturare il carattere principale della zona o<br />

dell'area urbanistica, definito al successivo Art. 24, rispetto al quale devono sempre<br />

essere valutati sia i "cambi <strong>di</strong> destinazione d'uso", sia le destinazioni d'uso proposte<br />

eventualmente da nuovi impianti. Per questi ultimi, in particolare, laddove l'intervento<br />

comprenda un'intera area urbanistica, le destinazioni d'uso caratterizzanti gli<br />

inse<strong>di</strong>amenti, definiti dall'Art. 24, devono essere presenti nella misura <strong>di</strong> almeno il 60%<br />

dell'intera capacità inse<strong>di</strong>ativa dell'area urbanistica.<br />

Le prescrizioni specifiche o puntuali <strong>di</strong> zona o <strong>di</strong> area urbanistica possono tuttavia<br />

limitare tali cambi <strong>di</strong> attività a particolari parti degli e<strong>di</strong>fici o dei suoli, oppure a<br />

particolari tipi <strong>di</strong> intervento o, ancora, a particolari modalità <strong>di</strong> intervento; in questo caso<br />

le prescrizioni specifiche prevalgono su quelle generali espresse dalla presente<br />

definizione.<br />

3bis- Attività accessoria:<br />

attività funzionalmente connessa e <strong>di</strong> servizio esclusivo, nell’uso, alle unità immobiliari<br />

<strong>di</strong> cui è costituito l’e<strong>di</strong>ficio principale.<br />

Per la residenza sono da considerarsi attività accessorie quelle riferite ai seguenti locali:<br />

cantine, tavernette, lavanderie, sgombero, stireria, guardaroba, soffitte, autorimessa.<br />

Per le attività economiche sono da considerarsi attività accessorie, quelle esercitate nei<br />

seguenti locali: deposito, magazzino, autorimessa.<br />

4 - Tipi <strong>di</strong> intervento:<br />

sono quelli definiti dall'Art. 13 della 1.u.r. 56/77 con le specificazioni contenute al Titolo<br />

III delle presenti norme.<br />

5 - Modalità <strong>di</strong> intervento:<br />

insieme dei piani, progetti e procedure che consentono l'attuazione del P.R.G.C..<br />

4


Sono generalmente definiti dal Titolo V della l.u.r. 56/77 con le specificazioni contenute<br />

all'Art. 6 delle presenti norme.<br />

6 - Organismo e<strong>di</strong>lizio:<br />

e<strong>di</strong>ficio (o insieme <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici) e aree ad esso (o, ad essi) pertinenti, conseguente ad un<br />

unico progetto e<strong>di</strong>lizio, od a successivi progetti e<strong>di</strong>lizi, che hanno col tempo determinato<br />

una specifica e integrata utilizzazione degli spazi e dei volumi ad esso riferiti, avuta anche<br />

presente la composizione unica o condominiale della proprietà.<br />

Nella accezione più semplice, ed a titolo <strong>di</strong> esempio, costituisce organismo e<strong>di</strong>lizio<br />

I'insieme <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio principale, delle aree sistemate a cortile o a giar<strong>di</strong>no ad esso<br />

pertinenti, i bassi fabbricati o i fabbricati secondari esistenti nel cortile stesso.<br />

6 bis E<strong>di</strong>fici esistenti:<br />

fatto salvo quanto previsto da specifiche <strong>di</strong>sposizioni normative, si definiscono e<strong>di</strong>fici<br />

esistenti i fabbricati che, alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare <strong>di</strong> variante<br />

generale al P.R.G.C. (aprile 1999), risultino ultimati ed agibili in conformità alle<br />

prescrizioni <strong>di</strong> legge.<br />

Al fine dell’utilizzazione del sottotetto <strong>di</strong> cui al successivo art. 49 lett. A), sono da<br />

considerarsi esistenti:<br />

- gli e<strong>di</strong>fici risultanti da interventi <strong>di</strong> ampliamenti “una tantum” consentiti dalle presenti<br />

N.T.A. pari o inferiori al 20% della Sul esistente alla data <strong>di</strong> adozione del progetto<br />

preliminare <strong>di</strong> variante generale al P.R.G.C.;<br />

- gli e<strong>di</strong>fici sui quali si attua l’intervento <strong>di</strong> demolizione e ricostruzione fedele<br />

nell’ambito della ristrutturazione.<br />

Non si considerano esistenti gli e<strong>di</strong>fici soggetti a sostituzione e<strong>di</strong>lizia.<br />

6 ter Pertinenza e<strong>di</strong>lizia:<br />

opera che, pur avendo una propria in<strong>di</strong>vidualità e autonomia, è posta in durevole rapporto<br />

<strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione con un’unità immobiliare – <strong>di</strong> cui fa parte – per renderne più agevole e<br />

funzionale l’uso.<br />

7 - Insieme sistematico <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie:<br />

insieme <strong>di</strong> opere riguardanti la costituzione statica, funzionale, impiantistica e<br />

compositiva dell'e<strong>di</strong>ficio, comprese in un unico progetto e<strong>di</strong>lizio.<br />

8 - Altezza delle fronti dei fabbricati (Hf, H):<br />

si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione,<br />

compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.<br />

Si assume come altezza reale <strong>di</strong> ciascun fronte della costruzione la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quota,<br />

misurata in metri (m), tra l’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale – ovvero tra il filo <strong>di</strong><br />

gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso – ed il punto più basso della<br />

linea <strong>di</strong> spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo <strong>di</strong> materiale,<br />

non rientrano nel computo se <strong>di</strong> altezza inferiore o uguale a 1,10 m.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici a tipologia produttiva l’altezza <strong>di</strong> ciascuna fronte della costruzione è la<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quota tra quella misurata all’intradosso delle travi portanti della copertura ed<br />

il punto più basso della linea <strong>di</strong> spiccato.<br />

L’ultimo solaio orizzontale è quello che sovrasta l’ultimo spazio abitabile o agibile –<br />

esclusi i sottotetti anche se posseggano i requisiti tecnico – funzionali per essere<br />

considerati abitabili e agibili – con esclusione dei volumi tecnici.<br />

Il filo <strong>di</strong> gronda è dato dall’intersezione della superficie della facciata con il piano<br />

orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in<br />

cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro,<br />

l’intersezione <strong>di</strong> cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.<br />

5


La linea <strong>di</strong> spiccato è data dall’intersezione della superficie del marciapiede della strada<br />

pubblica <strong>di</strong> servizio al fabbricato o del terreno dopo la sua sistemazione se a quota<br />

inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a<br />

rampe, scale e viabilità privata <strong>di</strong> accesso ai piani interrati.<br />

In presenza <strong>di</strong> sottotetti agibili ed abitabili ed in generale nel caso in cui l’ultimo solaio<br />

non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a <strong>di</strong>verse<br />

sezioni verticali, l’altezza virtuale della linea <strong>di</strong> estradosso rispetto al piano <strong>di</strong> calpestio<br />

sottostante (Hv), è convenzionalmente ricavata <strong>di</strong>videndo il volume dell’ultimo spazio<br />

(comprensivo degli spessori dell’ultimo solaio <strong>di</strong> copertura e dei tamponamenti laterali,<br />

da intendersi posizionati in corrispondenza verticale dei muri perimetranti l’e<strong>di</strong>ficio e gli<br />

eventuali porticati) per la superficie utile lorda corrispondente (ve<strong>di</strong> punto 11 del presente<br />

articolo), al netto <strong>di</strong> eventuali soppalchi; l’altezza virtuale <strong>di</strong> cui sopra sommata alla<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quota tra il piano <strong>di</strong> calpestio citato ed il punto più basso della linea <strong>di</strong><br />

spiccato è l’altezza <strong>di</strong> ciascun fronte.<br />

Dal computo dell’altezza dei fronti sono escluse le opere <strong>di</strong> natura tecnica che è<br />

necessario collocare al <strong>di</strong> sopra dell’ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli<br />

ascensori, torrini delle scale, camini, torri <strong>di</strong> esalazione, ciminiere, antenne, impianti per<br />

riscaldamento e/o refrigerazione, impianti per l’utilizzo <strong>di</strong> fonti energetiche alternative.<br />

Dal computo dell’altezza dei fronti è inoltre escluso il <strong>maggio</strong>r spessore dei solai,<br />

necessario all’esclusivo miglioramento dei livelli <strong>di</strong> isolamento termico ed acustico o <strong>di</strong><br />

inerzia termica, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo <strong>di</strong><br />

ulteriori 25 centimetri per la copertura e 15 cm per gli elementi orizzontali interme<strong>di</strong>.<br />

8 bis - Altezza della costruzione (H):<br />

l’altezza della costruzione, misurata in metri (m), è la massima tra quelle dei fronti,<br />

determinate ai sensi del precedente punto 8 del presente articolo.<br />

8 ter - Numero dei piani della costruzione (Np):<br />

il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili compresi<br />

quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto la cui altezza virtuale Hv (<strong>di</strong> cui al<br />

precedente punto 8) è <strong>maggio</strong>re <strong>di</strong> quella prescritta per le singole zone urbanistiche e <strong>di</strong><br />

quelli seminterrati il cui livello <strong>di</strong> calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad<br />

uno qualunque dei fronti dell’e<strong>di</strong>ficio, con esclusione <strong>di</strong> rampe, scale e viabilità privata <strong>di</strong><br />

accesso ai piani interrati.<br />

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello <strong>di</strong> calpestio risulti<br />

interamente interrato e che non emergano dal suolo per più <strong>di</strong> 1, 20 m, misurati dal più<br />

alto dei punti dell’intradosso del soffitto al più basso dei punti della linea <strong>di</strong> spiccato (così<br />

come definita al 5° comma del punto 8 del presente articolo), nonché gli eventuali<br />

soppalchi.<br />

Dal computo del numero dei piani sono inoltre esclusi i sottotetti, finalizzati ad ospitare<br />

locali accessori alla sottostante unità residenziale, aventi le seguenti caratteristiche:<br />

- Hv non superiore a m 3,00 calcolata come al precedente punto 8);<br />

- Inclinazione delle falde <strong>di</strong> copertura non inferiore a 20° sessagesimali e non<br />

superiori a 30°;<br />

- Privi <strong>di</strong> terrazzi o balconi realizzati all’esterno della sagoma delimitata dai muri<br />

perimetranti l’e<strong>di</strong>ficio e da eventuali porticati accorpati all’e<strong>di</strong>ficio medesimo.<br />

6


E’ ammesso, senza che questo venga conteggiato nel numero dei piani, un incremento<br />

massimo <strong>di</strong> 0,60 m della quota emergente <strong>di</strong> 1,20 m (misurata secondo i criteri sopra<br />

descritti) purché la fascia dell’e<strong>di</strong>ficio, corrispondente alla quota aggiunta, risulti interrata<br />

ad avvenuta sistemazione del terreno, la cui pendenza non può superare il 10%. Il cordolo<br />

<strong>di</strong> base della recinzione può costituire muretto <strong>di</strong> contenimento della terra. In ogni caso,<br />

la <strong>di</strong>stanza tra la parete perimetrale esterna dei locali seminterrati ed il cordolo <strong>di</strong> base<br />

della recinzione non deve essere inferiore a ml. 2,00.<br />

9 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal<br />

ciglio o confine stradale (Ds):<br />

le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri (m) e riferite al filo<br />

<strong>di</strong> fabbricazione della costruzione.<br />

Il filo <strong>di</strong> fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle<br />

pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle<br />

pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più <strong>di</strong> 1,50 m; sono<br />

inclusi nel perimetro anzidetto i “bow window”, le verande, gli elementi portanti verticali<br />

in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti <strong>di</strong> scale ed ascensori.<br />

La <strong>di</strong>stanza tra:<br />

- filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e il filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> un'altra<br />

costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo<br />

ortogonale congiungente i due fili <strong>di</strong> fabbricazione;<br />

- filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è<br />

rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo <strong>di</strong><br />

fabbricazione della costruzione e il confine <strong>di</strong> proprietà antistante;<br />

- filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla<br />

lunghezza del segmento minimo congiungente il filo <strong>di</strong> fabbricazione della<br />

costruzione e il confine <strong>di</strong> una strada o, in assenza <strong>di</strong> questo, il ciglio <strong>di</strong> una strada.<br />

Se non in aderenza, la <strong>di</strong>stanza minima tra gli spigoli dei due e<strong>di</strong>fici non può essere<br />

inferiore a mt. 5,00.<br />

9bis Parete finestrata:<br />

parete munita <strong>di</strong> apertura (vedute) e caratterizzata da un unico piano senza soluzione <strong>di</strong><br />

continuità. Le pareti in vetrocemento non vengono considerate finestrature.<br />

10 - Superficie coperta (Sc):<br />

la superficie coperta è l’area, misurata in metri quadrati (m 2 ), della proiezione orizzontale<br />

dell’intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i<br />

“bow window”, i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.<br />

Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le<br />

pensiline aperte per il solo riparo <strong>di</strong> passaggi e <strong>di</strong> aperture, pergolati e gazebi senza<br />

coperture (né fisse né mobili) ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più <strong>di</strong> 1,50 m<br />

dal filo <strong>di</strong> fabbricazione.<br />

Ai soli fini del conteggio del rapporto <strong>di</strong> copertura <strong>di</strong> cui al successivo punto 15, sono<br />

esclusi dal computo della superficie coperta:<br />

a) lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti (superiore ai 30<br />

centimetri nelle nuove costruzioni) e tutte le superfici necessarie all'esclusivo<br />

7


miglioramento dei livelli <strong>di</strong> isolamento termico ed acustico o <strong>di</strong> inerzia termica<br />

per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo <strong>di</strong> ulteriori 25<br />

centimetri per gli elementi verticali;<br />

b) le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione <strong>di</strong>retta<br />

dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli <strong>di</strong> isolamento termico<br />

secondo i limiti fissati dalla normativa vigente in materia.<br />

11- Superficie utile lorda della costruzione (Sul):<br />

la superficie utile lorda, misurata in metri quadrati (m 2 ), è la somma delle superfici utili<br />

lorde <strong>di</strong> tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso –<br />

delimitate dal perimetro esterno <strong>di</strong> ciascun piano.<br />

Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:<br />

a) ai "bow window" ed alle verande;<br />

b) ai piani <strong>di</strong> calpestio dei soppalchi;<br />

c) ai porticati, ai pilotis, alle logge, ai balconi, ai terrazzi, ai fienili, alle tettoie ed agli<br />

spazi ad essi assimilabili chiusi per più <strong>di</strong> 2/3 del loro perimetro con murature<br />

perimetrali e/o infissi e/o serramenti e/o vetrate e/o tamponamenti sia fissi, sia mobili;<br />

d) ai sottotetti allorquando lo spazio complessivo, da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello<br />

occupato dagli abbaini (così come definiti al successivo punto 18), raggiunge l’altezza<br />

me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> m. 2,40 tra il pavimento e l’intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura; in questo<br />

caso la superficie utile lorda del sottotetto è quella che risulta interna alla figura<br />

geometrica definita dai lati in corrispondenza dei quali si raggiunge un’altezza interna<br />

<strong>di</strong> 2,00 m tra pavimento ed intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura;<br />

e) ai locali totalmente o parzialmente interrati aventi altezza netta <strong>maggio</strong>re <strong>di</strong> m. 2,40,<br />

qualora siano destinati ad attività <strong>di</strong>verse dalle accessorie (così come definite al<br />

precedente punto 3bis) al fabbricato principale, consentite dagli strumenti urbanistici;<br />

f) agli spazi a<strong>di</strong>biti al ricovero ed alla manovra dei veicoli realizzati in superficie, non<br />

aventi le caratteristiche <strong>di</strong> cui alla successiva lettera j), con particolare riguardo alle<br />

eventualità <strong>di</strong> seguito descritte:<br />

- qualora il rapporto <strong>di</strong> cui alla successiva lettera j) punto 2.1 venga superato, le<br />

superfici interne ai fabbricati destinate al ricovero e all’eventuale area <strong>di</strong> manovra<br />

rientreranno nel conteggio della Superficie Utile Lorda esclusivamente per la parte<br />

eccedente il rapporto stesso;<br />

- qualora si registri il superamento dei parametri <strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> cui alla successiva<br />

lettera j) punto 3, le superfici interne ai fabbricati destinate al ricovero e<br />

all’eventuale area <strong>di</strong> manovra saranno conteggiate quale Superficie Utile Lorda per<br />

intero;<br />

sono escluse le superfici relative:<br />

g) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei<br />

macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, vani scala 1 , vani<br />

degli ascensori ed elementi assimilabili;<br />

h) ai balconi ed ai terrazzi;<br />

1<br />

La superficie relativa ai vani scala/ascensore da escludere dal computo della sul comprende:<br />

- la superficie netta dei vani scala/ascensore;<br />

- la superficie delle eventuali murature esterne dell’e<strong>di</strong>ficio perimetranti i vani scala/ascensore;<br />

- la superficie connessa al vano scala/ascensore avente funzione <strong>di</strong> ingresso al fabbricato;<br />

- relativamente alle scale interne appartenenti alla singola unità immobiliare, le superfici corrispondenti<br />

alla proiezione orizzontale delle rampe e dei pianerottoli <strong>di</strong> sosta interme<strong>di</strong> posti tra due piani del<br />

fabbricato.<br />

8


i) ai porticati, ai pilotis, alle logge, ai balconi, ai terrazzi, ai fienili, alle tettoie ed agli<br />

spazi ad essi assimilabili chiusi per meno <strong>di</strong> 2/3 del loro perimetro con murature<br />

perimetrali e/o infissi e/o serramenti e/o vetrate e/o tamponamenti sia fissi, sia mobili;<br />

j) agli spazi a<strong>di</strong>biti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, pertinenziali o <strong>di</strong> servizio<br />

(locali accessori) alle singole unità immobiliari:<br />

1. realizzati in sottosuolo all’interno delle aree pertinenziali;<br />

2. realizzati in superficie, al piano terreno degli e<strong>di</strong>fici purché sussistano<br />

contemporaneamente le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

2.1 la superficie destinata al ricovero e all’eventuale area <strong>di</strong> manovra non ecceda il<br />

rapporto <strong>di</strong> 1/10 del volume costruito del fabbricato principale;<br />

2.2. l’altezza utile netta misurata tra il pavimento e l’intradosso della soletta <strong>di</strong><br />

copertura non superi m. 2,40;<br />

3. realizzati in superficie, all’interno del lotto fon<strong>di</strong>ario, in fabbricati contigui<br />

all’e<strong>di</strong>ficio principale od a se’ stanti, emergenti per non più <strong>di</strong> 2,80 m (estradosso<br />

solaio <strong>di</strong> copertura o linea d’imposta esterna della falda o falde <strong>di</strong> copertura) ed aventi<br />

superficie complessiva non eccedente 25 mq per unità immobiliare;<br />

k) ai locali cantina ed ai locali accessori alla residenza ad uso <strong>di</strong>verso delle autorimesse:<br />

• realizzati in sottosuolo<br />

• realizzati in soprassuolo, aventi le seguenti caratteristiche:<br />

1. altezza utile interna non superiore a m. 2,40, se realizzati al piano terreno dei<br />

fabbricati principali;<br />

2. emergenti per non più <strong>di</strong> 2,80 m (estradosso solaio <strong>di</strong> copertura o linea<br />

d’imposta esterna della falda o falde <strong>di</strong> copertura) ed aventi superficie<br />

complessiva non eccedente 25 mq per unità immobiliare, se realizzati<br />

all’interno del lotto fon<strong>di</strong>ario, in fabbricati contigui all’e<strong>di</strong>ficio principale od<br />

a sé stanti;<br />

l) ai sottotetti, attrezzati o no <strong>di</strong> locali, il cui spazio complessivo non raggiunge<br />

un’altezza me<strong>di</strong>a interna <strong>di</strong> m. 2.40;<br />

m) ai cave<strong>di</strong>;<br />

n) lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti (superiore ai 30<br />

centimetri nelle nuove costruzioni) e tutte le superfici necessarie all'esclusivo<br />

miglioramento dei livelli <strong>di</strong> isolamento termico ed acustico o <strong>di</strong> inerzia termica per la<br />

sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo <strong>di</strong> ulteriori 25 centimetri per<br />

gli elementi verticali;<br />

o) le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione <strong>di</strong>retta dell'energia<br />

solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli <strong>di</strong> isolamento termico secondo i limiti<br />

fissati dalla normativa vigente in materia.<br />

Ai soli fini del calcolo della Sul esistente da utilizzare quale riferimento negli interventi <strong>di</strong><br />

ampliamento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong> fabbricati esistenti, non viene conteggiata la superficie dei<br />

sottotetti anche nel caso questi ultimi posseggano le caratteristiche <strong>di</strong> cui alla precedente<br />

lettera d).<br />

Per i fabbricati esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare <strong>di</strong> revisione del<br />

<strong>PRGC</strong>, sono escluse dai conteggi della Sul le superfici delle verande apribili poste a<br />

chiusura dei balconi, che rispettino le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

- la superficie finestrata <strong>di</strong> ciascun locale interno apribile sulla veranda non è inferiore a<br />

1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della<br />

veranda apribile verso l’esterno non è inferiore a 1/8 della somma delle superfici dei<br />

pavimenti delle verande e <strong>di</strong> tutti i locali aprentisi sulla medesima, escludendo i locali<br />

9


che non debbano fruire necessariamente <strong>di</strong> illuminazione ed aerazione naturale <strong>di</strong>retta<br />

(<strong>di</strong>simpegni, ripostigli, …);<br />

- la superficie del pavimento della veranda non supera i 9 mq;<br />

- non contengono apparecchi per il riscaldamento della veranda, apparecchi igienicosanitari,<br />

impianti <strong>di</strong> cucine o altri arre<strong>di</strong> atti a mo<strong>di</strong>ficare le caratteristiche del volume<br />

tecnico a servizio dell’unità immobiliare interessata;<br />

- non sono installati nella veranda apparecchi a fiamma libera e gli eventuali impianti in<br />

essa contenuti rispettano le norme in materia <strong>di</strong> sicurezza, <strong>di</strong> ventilazione dei locali, <strong>di</strong><br />

scarico dei prodotti della combustione, …;<br />

- non sono realizzate su vie pubbliche; nel caso <strong>di</strong> proprietà prospicienti su più <strong>di</strong> una<br />

via pubblica è facoltà della Commissione e<strong>di</strong>lizia in<strong>di</strong>viduare un fronte su cui<br />

eventualmente installare la veranda.<br />

11bis Superficie utile netta della costruzione (Sun).<br />

la superficie utile netta, misurata in metri quadrati (m 2 ), è la somma delle superfici utili<br />

nette <strong>di</strong> tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso – ricavate<br />

deducendo da quelle utili lorde tutte le superfici non destinate al calpestio.<br />

Le soglie <strong>di</strong> passaggio da un vano all’altro e gli sguinci <strong>di</strong> porte e finestre sono<br />

convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profon<strong>di</strong>tà<br />

massima <strong>di</strong> 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci <strong>di</strong><br />

profon<strong>di</strong>tà <strong>maggio</strong>re saranno invece computati per intero come superfici destinate al<br />

calpestio.<br />

12 - Volume della costruzione (V):<br />

il volume della costruzione, misurato in metri cubi (m 3 ), è la somma dei prodotti della<br />

superficie utile lorda <strong>di</strong> ciascun piano (Sul), al netto <strong>di</strong> eventuali soppalchi, per l’altezza<br />

misurata tra i livelli <strong>di</strong> calpestio del piano medesimo e del piano superiore.<br />

Per l’ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l’altezza <strong>di</strong> cui sopra è quella<br />

tra il livello <strong>di</strong> calpestio e l’estradosso dell’ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso<br />

della superficie <strong>di</strong> copertura.<br />

Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava<br />

convenzionalmente l’altezza virtuale alla quale è situata la linea <strong>di</strong> estradosso rispetto al<br />

piano <strong>di</strong> calpestio, seguendo il proce<strong>di</strong>mento descritto al comma 6 del punto 8 del<br />

presente articolo.<br />

13 - Superficie fon<strong>di</strong>aria (Sf):<br />

è l’area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili,<br />

misurata in metri quadrati (m 2 ), al netto delle superfici destinate dagli strumenti<br />

urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte<br />

esistenti e/o previste.<br />

14 - Superficie territoriale (St).<br />

è l’area complessiva <strong>di</strong> una porzione <strong>di</strong> territorio, misurata in metri quadrati (m 2 ),<br />

comprendente le superfici fon<strong>di</strong>arie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici<br />

generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o<br />

previste.<br />

15 - Rapporto <strong>di</strong> copertura (Rc):<br />

il rapporto <strong>di</strong> copertura è il quoziente, espresso in percentuale (%), tra la superficie<br />

coperta dalle costruzioni e<strong>di</strong>ficate e/o e<strong>di</strong>ficabili e la superficie fon<strong>di</strong>aria pertinente (Rc =<br />

Sc/Sf): rappresenta la percentuale <strong>di</strong> superficie coperta e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile sulla<br />

superficie fon<strong>di</strong>aria.<br />

16 - In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria (Uf):<br />

10


l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda e<strong>di</strong>ficata<br />

e/o e<strong>di</strong>ficabile e la superficie fon<strong>di</strong>aria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero <strong>di</strong> metri<br />

quadrati <strong>di</strong> superficie utile lorda e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong><br />

superficie fon<strong>di</strong>aria (m 2 ) / (m 2 ).<br />

16bis In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria (If):<br />

l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria è dato dal rapporto tra il volume e<strong>di</strong>ficato e/o<br />

e<strong>di</strong>ficabile e la superficie fon<strong>di</strong>aria (If = V / Sf): rappresenta il numero <strong>di</strong> metri cubi <strong>di</strong><br />

volume e<strong>di</strong>ficato e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong> superficie fon<strong>di</strong>aria (m 3 ) /<br />

(m 2 ).<br />

17 - In<strong>di</strong>ce: <strong>di</strong> utilizzazione territoriale (Ut):<br />

l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda<br />

e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile e la superficie territoriale (Ut = Sul / St): rappresenta il numero <strong>di</strong><br />

metri quadrati <strong>di</strong> superficie lorda e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong><br />

superficie territoriale (m 2 ) / (m 2 ).<br />

17bis In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia territoriale (It):<br />

l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume e<strong>di</strong>ficato e/o<br />

e<strong>di</strong>ficabile e la superficie territoriale (It = V / St): rappresenta il numero <strong>di</strong> metri cubi <strong>di</strong><br />

volume e<strong>di</strong>ficato e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong> superficie territoriale (m 3 ) /<br />

(m 2 ).<br />

18 - Copertura fabbricati - abbaini:<br />

La pendenza delle falde non può mai superare quella <strong>di</strong> 30° rispetto all’orizzontale.<br />

Nel caso <strong>di</strong> configurazione del tetto monofalda, la <strong>di</strong>fferenza fra la quota della linea <strong>di</strong><br />

imposta più elevata della falda (intesa come la linea <strong>di</strong> intersezione fra il lato esterno della<br />

parete perimetrale interessata e l’intradosso della falda) e la quota dell’estradosso<br />

dell’ultimo solaio piano non può superare la misura <strong>di</strong> ml. 2,50.<br />

Eventuali sporti o parti aggettanti per non più <strong>di</strong> 150 cm dalle fronti sono sempre<br />

ammessi; i volumi tecnici dei vani scala (vano ascensore, vano scala, etc.) sono sempre<br />

esclusi dal conteggio della sul così come riportato al precedente punto 11.<br />

Sono considerati volumi tecnici gli abbaini aventi le seguenti caratteristiche:<br />

essere completamente attorniati da falde <strong>di</strong> copertura;<br />

larghezza esterna massima: m. 1,80;<br />

altezza massima (misurata dalla linea <strong>di</strong> intersezione tra la parete verticale frontale<br />

dell’abbaino e la falda del tetto del fabbricato al punto più alto dell’estradosso della<br />

copertura dell’abbaino): m 2,60.<br />

In ogni caso, gli abbaini non devono superare l’altezza del colmo dell’e<strong>di</strong>ficio principale.<br />

E’ ammessa la sporgenza frontale o laterale della copertura dell’abbaino per una<br />

profon<strong>di</strong>tà non superiore a m. 0,30.<br />

La <strong>di</strong>stanza tra due abbaini non può essere inferiore alla larghezza esterna raddoppiata<br />

dell’abbaino più largo, con l’esclusione delle sporgenze della sua copertura.<br />

La sovrastruttura con caratteristiche <strong>di</strong>verse da quelle in<strong>di</strong>cate sarà conteggiata ai fini del<br />

volume del fabbricato nonché come falda aggiuntiva ed, in quanto tale, l’ammissibilità<br />

della stessa dovrà essere accertata secondo i criteri previsti in<strong>di</strong>cati al presente punto.<br />

Per gli interventi volti al recupero dei sottotetti degli e<strong>di</strong>fici esistenti sono ammesse le<br />

deroghe previste dalle norme <strong>di</strong> zona. Per gli immobili esistenti, il cui tetto non rispetta le<br />

caratteristiche precedentemente in<strong>di</strong>cate, gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria,<br />

risanamento conservativo e ristrutturazione possono essere eseguiti senza mo<strong>di</strong>ficarne le<br />

quote, la posizione e la forma.<br />

19 – Filo delle e<strong>di</strong>ficazioni:<br />

rappresenta la linea <strong>di</strong> demarcazione obbligatoria fra le pareti esterne degli e<strong>di</strong>fici e gli<br />

spazi pubblici o privati.<br />

11


Laddove prescritto esso deve coincidere con la <strong>di</strong>mensione <strong>maggio</strong>re della sagoma<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio. Negli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> nuovo impianto e <strong>di</strong><br />

ristrutturazione urbanistica, sulla linea del filo fisso devono essere collocate le fronti degli<br />

e<strong>di</strong>fici che rappresentano almeno l'altezza me<strong>di</strong>a consentita nella zona o nell'area<br />

urbanistica; negli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> risanamento conservativo,<br />

sulla linea <strong>di</strong> filo fisso deve essere realizzata la medesima altezza dell'e<strong>di</strong>ficio<br />

preesistente, ferme restando le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al punto b) dell'art. 16. e del punto b)<br />

del'art. 17.<br />

20 - Spazi sistemati a verde:<br />

aree sistemate a verde aggregate a superfici pavimentate con prevalenza delle prime sulle<br />

seconde; possono essere considerati aree ver<strong>di</strong> anche gli spazi su soletta ricoperti da uno<br />

strato <strong>di</strong> terreno <strong>di</strong> almeno 30 cm, purché l’intradosso della soletta risulti entro la quota<br />

massima prevista dall’art. 4, punto 8 ter, commi 2 e 3 delle presenti norme.<br />

Quando esistente, non può essere considerato spazio sistemato a verde il marciapiede<br />

perimetrale al fabbricato per una larghezza <strong>di</strong> 1,00 m.<br />

20bis - Piantumazione <strong>di</strong> alberi ad alto fusto:<br />

messa a <strong>di</strong>mora <strong>di</strong> alberi, preferibilmente autoctoni, <strong>di</strong> altezza superiore a m. 3,00 su<br />

terrapieno.<br />

21 - Parcheggio privato:<br />

per parcheggio privato si intende:<br />

a) lo spazio <strong>di</strong> pertinenza delle singole unità immobiliari al sensi dell'art. 9 della l.<br />

122/1989;<br />

b) quello per le nuove costruzioni previste dall'Art. 18, l. 765/67 cosi come mo<strong>di</strong>ficato<br />

dalla l. 122/89. Non sono comprese nella categoria "parcheggi privati" le attività<br />

definite all'Art. 11, sottocategoria tr8.<br />

22 - Aree <strong>di</strong> pertinenza delle costruzioni:<br />

superfici territoriali e fon<strong>di</strong>arie asservite per il calcolo degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità<br />

territoriale e fon<strong>di</strong>aria in progetto.<br />

In caso <strong>di</strong> frazionamento della proprietà <strong>di</strong> aree si fa riferimento, ai fini del calcolo delle<br />

capacità e<strong>di</strong>ficatorie, alla situazione esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare, in riferimento ad atti regolarmente registrati e trascritti, tenendo conto degli<br />

e<strong>di</strong>fici già esistenti nei lotti oggetto <strong>di</strong> intervento.<br />

23 - Progetto - Guida<br />

insieme <strong>di</strong> criteri, in<strong>di</strong>rizzi, previsioni, corredati da schemi grafici che rappresentano i<br />

caratteri strategici delle previsioni <strong>di</strong> Piano Regolatore prescritte per gli ambiti territoriali<br />

definiti nella cartografia <strong>di</strong> P.R.G.C. da apposite perimetrazioni.<br />

Il progetto guida ha la funzione, nell’ambito delle <strong>di</strong>sposizioni delle N.T.A. e del<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio, <strong>di</strong> ridefinire le fasi progettuali-attuative <strong>di</strong> ambiti assoggettati ad<br />

un unico strumento esecutivo la cui redazione risulta <strong>di</strong>fficoltosa per la presenza <strong>di</strong><br />

molteplici proprietà.<br />

I progetti guida devono essere composti:<br />

1. da una relazione e da elaborati grafici che in<strong>di</strong>chino:<br />

* la rete viaria;<br />

* la localizzazione delle aree per servizi pubblici;<br />

* la delimitazione delle aree subor<strong>di</strong>nate alla formazione <strong>di</strong> uno o più strumenti esecutivi;<br />

* la eventuale in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> aree o <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici non subor<strong>di</strong>nati alla formazione <strong>di</strong><br />

S.U.E., ma assoggettati a permesso <strong>di</strong> costruire <strong>di</strong>retto o a permesso <strong>di</strong> costruire<br />

convenzionato ex Art. 49, l.u.r. 56/77;<br />

* la percentuale delle destinazioni d'uso da riservare all'interno <strong>di</strong> ogni strumento<br />

esecutivo;<br />

12


* il programma d'intervento con la precisazione degli oneri urbanizzativi posti a carico<br />

del concessionario ed eventuali ripartizioni fra interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia pubblica ed e<strong>di</strong>lizia<br />

privata;<br />

* relazione descrittiva delle tipologie e materiali adottati.<br />

2. un eventuale grafico plano volumetrico esplicativo degli inse<strong>di</strong>amenti che si vogliono<br />

conseguire in or<strong>di</strong>ne alla collocazione ed alla tipologia dei volumi e<strong>di</strong>ficatori.<br />

In materia <strong>di</strong> Progetto – Guida con D.C.C. n° 52 del 16/11/2006 l’Amministrazione<br />

Comunale ha approvato le linee guida con una proposta che costituisce atto integrativo e<br />

specifico delle presenti N.T.A. ed a queste allegato.<br />

24 – Progetti <strong>di</strong> qualificazione urbana:<br />

I Progetti <strong>di</strong> Qualificazione Urbana (PQU), <strong>di</strong> cui all’art. 18 della D.C.R. 563-13414/99,<br />

sono strumenti aventi la finalità <strong>di</strong> preservare, sviluppare e potenziare la funzione del<br />

commercio, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme <strong>di</strong><br />

aggregazione sociale ed all’assetto urbano.<br />

25 - Basso fabbricato:<br />

Fabbricato con altezza H (così come definita al precedente punto 8) non superiore a m<br />

2,80, che rappresenta generalmente, una pertinenza <strong>di</strong> un’unità immobiliare principale.<br />

Art. 5 Parametri quantitativi <strong>di</strong> trasformazione<br />

Il P.R.G.C. <strong>di</strong>sciplina la quantità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione dei suoli attraverso l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong><br />

parametri urbanistici specifici per ogni zona e area urbanistica (Art. 4, punti 1 e 2).<br />

Tali parametri, per il territorio comunale compreso all’interno della zona I.U.A. (art. 26<br />

delle <strong>NTA</strong>) e la quantità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione esistente vengono valutati in termini <strong>di</strong> metri cubi <strong>di</strong><br />

costruzione; per le restanti zone del territorio comunale i parametri <strong>di</strong> cui al primo comma sono<br />

riferiti alla quantità <strong>di</strong> superficie lorda <strong>di</strong> pavimento (Sul) costruibile per ogni metro quadrato <strong>di</strong><br />

area impegnata nel progetto.<br />

Qualora occorra, per qualsiasi motivo interno al presente P.R.G.C. o derivante da<br />

normative regionali e statali, valutare la quantità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione non in metri quadrati <strong>di</strong> Sul<br />

bensì in metri cubi <strong>di</strong> costruzione, il calcolo viene effettuato nel rispetto della definizione <strong>di</strong> cui<br />

al punto 12 dell’art.4.<br />

Per la determinazione delle <strong>di</strong>mensioni minime <strong>di</strong> parcheggio privato ai sensi della<br />

L.122/89 vengono convenzionalmente utilizzati:<br />

- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 3 (la Sul viene cioè moltiplicata per tre) per l'e<strong>di</strong>lizia<br />

residenziale;<br />

- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 3 (la Sul viene cioè moltiplicata per tre) per le<br />

destinazioni non residenziali qualora le altezze effettive <strong>di</strong> interpiano siano inferiori o<br />

pari a 4,00 metri;<br />

- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 4 per le destinazioni non residenziali qualora le<br />

altezze effettive <strong>di</strong> interpiano siano superiori a 4,00 metri.<br />

Qualora si debba ricondurre ad un valore <strong>di</strong> Sul una <strong>di</strong>mensione volumetrica<br />

preesistente (fabbricato o parte <strong>di</strong> fabbricato), vengono convenzionalmente utilizzati:<br />

- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 3 (la volumetria effettiva viene così <strong>di</strong>visa per 3) per<br />

l'e<strong>di</strong>lizia residenziale;<br />

13


- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 3 (la volumetria effettiva viene così <strong>di</strong>visa per 3) per<br />

le destinazioni non residenziale qualora le altezze effettive <strong>di</strong> interpiano siano inferiori o<br />

pari a 4,00 metri;<br />

- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 4 per le destinazioni non residenziali qualora le<br />

altezze effettive <strong>di</strong> interpiano siano superiori a 4,00 metri.<br />

Per il calcolo della volumetria effettiva (misurata in metri cubi) <strong>di</strong> fabbricati e bassi<br />

fabbricati preesistenti e normati dai previgenti strumenti urbanistici generali si procede<br />

nel seguente modo:<br />

- per ogni piano viene calcolata la superficie lorda quale superficie in<strong>di</strong>viduata dal<br />

perimetro esterno alla muratura, comprendente le parti chiuse del piano;<br />

- si calcola la somma dei prodotti della superficie lorda <strong>di</strong> ogni piano per la relativa<br />

altezza misurata tra il livello <strong>di</strong> calpestio del piano medesimo e quello superiore.<br />

Il volume è misurato a partire dal piano del marciapie<strong>di</strong> perimetrante il fabbricato, sino<br />

all’estradosso dell’ultimo orizzontamento. Nel computo sono esclusi i volumi delle<br />

sovrastrutture tecniche.<br />

Per i fabbricati rurali chiusi per più dei 2/3 del loro perimetro e non muniti <strong>di</strong><br />

orizzontamento sottotetto, l’altezza da valutarsi ai fini del calcolo del volume è quella<br />

corrispondente al filo <strong>di</strong> gronda.<br />

Qualora le regole <strong>di</strong> trasformazione per alcune zone o per alcune aree urbanistiche<br />

richiedano <strong>di</strong> valutare la capacita inse<strong>di</strong>ativa espressa in abitanti, relativa ad una determinata<br />

quantità e<strong>di</strong>ficata o e<strong>di</strong>ficabile, si assume il valore <strong>di</strong> 105 mc/ab. ovvero quello <strong>di</strong> 35 mq/ab <strong>di</strong><br />

Sul. Ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto dei commi 3° e 4° (punti a, b, c) e 5° dell'Art. 20 della l.u.r.<br />

56/77, tali valori (105 mc/ab o 35 mq/ab <strong>di</strong> Sul) sono applicati al patrimonio e<strong>di</strong>lizio<br />

riconducibile ad una tipologia residenziale, anche qualora in essa siano presenti o previste<br />

funzioni non residenziali consentite dal P.R.G.C. e con esso compatibili.<br />

Art. 6 Attuazione del Piano Regolatore Generale<br />

Il P.R.G. si attua attraverso gli strumenti ed i meccanismi gestionali prevista dalle leggi<br />

regionali e nazionali in materia. In particolare il P.R.G. specifica quanto segue:<br />

A) Il P.R.G. si attua me<strong>di</strong>ante denuncia <strong>di</strong> inizio attività, permesso <strong>di</strong> costruire, permesso <strong>di</strong><br />

costruire convenzionato o attraverso Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.).<br />

Il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua per ogni zona urbanistica le modalità <strong>di</strong> intervento relative ai tipi <strong>di</strong><br />

intervento consentiti dalle rispettive Tabelle normative.<br />

Le determinazioni volte ad assoggettare, anche successivamente all'approvazione del<br />

P.R.G., porzioni <strong>di</strong> territorio alla formazione <strong>di</strong> S.U.E. <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata, e<br />

le delimitazioni delle stesse, non costituiscono variante del P.R.G.<br />

Il P.R.G. definisce le zone e le aree nelle quali é ammesso l'intervento tramite titolo<br />

abilitativo e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto e quelle in cui il titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio é subor<strong>di</strong>nato alla<br />

approvazione <strong>di</strong> Strumenti Urbanistici Esecutivi.<br />

Ove non definite dal P.R.G. (Tavole P2), le porzioni <strong>di</strong> territorio da assoggettare alla<br />

preventiva formazione <strong>di</strong> S.U.E. sono delimitate in sede <strong>di</strong> formazione del Programma<br />

Pluriennale <strong>di</strong> Attuazione (qualora il <strong>Comune</strong> intenda avvalersene), ai sensi dell'Art. 33,<br />

1° comma, punto 1 della L.R. 56/77, senza che queste costituiscano variante al P.R.G.<br />

In ogni caso la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un SUE é comunque obbligatoria nei casi seguenti:<br />

a) qualora, in<strong>di</strong>pendentemente dal frazionamento fon<strong>di</strong>ario e dal numero <strong>di</strong> proprietari,<br />

sia prevista la realizzazione contemporanea o successiva <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici tale<br />

da rendere necessario la pre<strong>di</strong>sposizione su scala urbana delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

14


primaria e secondaria per I'inse<strong>di</strong>amento, <strong>di</strong>verse dai semplici allacciamenti alle reti<br />

principali esistenti;<br />

b) qualora la strada esistente <strong>di</strong> accesso alle aree, su cui si intende e<strong>di</strong>ficare, non possegga<br />

i requisiti (specificati in altra parte delle presenti norme) richiesti per dare conveniente<br />

accessibilità alle stesse.<br />

c) qualora l'allacciamento dell'area, su cui si intende e<strong>di</strong>ficare, alla rete dei pubblici<br />

servizi <strong>di</strong> urbanizzazione primaria, <strong>di</strong> cui all'art. 51 L.R.. 56/77, interessi altre aree<br />

e<strong>di</strong>ficabili; nel qual caso il SUE deve estendersi anche a queste ultime;<br />

d) qualora l'inse<strong>di</strong>amento interessi aree destinate a complessi inse<strong>di</strong>ativi <strong>di</strong> carattere<br />

residenziale, produttivo o terziario <strong>di</strong> nuovo impianto, oppure aree <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

urbanistica.<br />

Nei casi suddetti, in assenza <strong>di</strong> specifiche in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> P.R.G. e/o <strong>di</strong> PPA, I'estensione<br />

territoriale degli SUE é determinata <strong>di</strong> volta in volta, sulla base delle richieste<br />

dell'Amministrazione Comunale, riservandosi questa, anche me<strong>di</strong>ante ricorso ai <strong>di</strong>sposti<br />

<strong>di</strong> cui all'art. 8, ultimo comma, della l. 765/67, la facoltà <strong>di</strong> richiederne l'estensione alle<br />

aree circostanti, oppure ad altre aree, che debbono essere collegate a quelle oggetto della<br />

richiesta:<br />

* per motivi <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>pendenza urbanistico-funzionale, <strong>di</strong> organico inserimento<br />

ambientale o <strong>di</strong> semplice regolarità planimetrica;<br />

* ai fini <strong>di</strong> un'in<strong>di</strong>spensabile attuazione delle infrastrutture e dei servizi <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria e/o secondaria.<br />

Ai sensi del comma 8 lett. e) art. 17 e del comma 2 art. 32 della L.R. 56/77e s.m.i., è<br />

ammesso sottoporre a SUE <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata porzioni <strong>di</strong> territorio<br />

comprensive <strong>di</strong> una o più aree urbanistiche contigue al fine:<br />

* <strong>di</strong> conseguire, in termini ambientali, una più funzionale <strong>di</strong>stribuzione dei volumi<br />

e<strong>di</strong>ficatori da ottenersi nell’ambito della Sul complessiva prevista dal P.R.G.C. per le<br />

<strong>di</strong>verse aree urbanistiche interessate dal SUE;<br />

* <strong>di</strong> assicurare una più organica inter<strong>di</strong>pendenza tra le aree destinate a servizi pubblici<br />

sociali, gli spazi e gli inse<strong>di</strong>amenti privati;<br />

* <strong>di</strong> facilitare l’attuazione delle infrastrutture <strong>di</strong> rete private e pubbliche.<br />

L’assenso alla formazione ed approvazione del SUE è subor<strong>di</strong>nato a deliberazione<br />

consiliare motivata.<br />

Ove si riscontrino incongruenze fra gli elaborati grafici e quelli normativi, e qualora non<br />

possano essere risolti attraverso le procedure previste dall'Art. 17, comma 8°, punto a)<br />

della 1.u.r. 56/77, si deve intendere che i <strong>di</strong>sposti normativi prevalgono su quelli grafici.<br />

Analogamente gli adeguamenti <strong>di</strong> limitata entità dei perimetri relativi alle aree sottoposte<br />

a S.U.E., nei limiti <strong>di</strong> un incremento complessivo massimo del 5%, o le mo<strong>di</strong>fiche al tipo<br />

<strong>di</strong> S.U.E. non costituiscono variante al P.R.G. ai sensi del 8° comma punti c) e d) dell'Art.<br />

17 della l.u.r. 56/77.<br />

Nel caso l'adeguamento dei perimetri delle aree sottoposte a S.U.E. debba interessare aree<br />

o zone urbanistiche <strong>di</strong>verse da quella principale sulla quale é perimetrato il S.U.E. stesso,<br />

all'area (limitata) in aggiunta si applicano le norme urbanistiche <strong>di</strong> quella principale<br />

oggetto <strong>di</strong> S.U.E.<br />

B) Nell'ambito degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) le aree per servizi pubblici<br />

sono quantificate secondo le misure minime stabilite dall’art. 21 della l.u.r. 56/77 Qualora<br />

sussistano precise <strong>di</strong>sposizioni riguardanti ambiti territoriali in<strong>di</strong>viduati, le aree a standard<br />

sono reperite secondo le modalità ed i limiti quantitativi espressamente in<strong>di</strong>cati dalle<br />

norme della singola zona urbanistica, dalle relative Tabelle Normative e dalle Schede<br />

d’Area. Le aree per urbanizzazione primaria e le aree per servizi debbono essere reperite<br />

me<strong>di</strong>ante cessione gratuita o asservimento all’uso pubblico nella quantità ritenuta<br />

necessaria dall’Amministrazione Comunale per l’organica attuazione del progetto<br />

15


urbanistico-e<strong>di</strong>lizio in relazione all’ambito territoriale <strong>di</strong> riferimento ed in conformità alle<br />

successive prescrizioni del presente articolo.<br />

Ai sensi del comma 1, Art. 21 della 1.u.r. 56/77, la dotazione delle aree per sevizi<br />

pubblici deve essere riferita alla funzione principale che caratterizza ogni zona o area<br />

urbanistica ed alla tipologia e<strong>di</strong>lizia oggetto <strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizio e/o urbanistico.<br />

L'Amministrazione comunale, in alternativa alla cessione gratuita e limitatamente ad aree<br />

per servizi <strong>di</strong> modesta entità (fino a 1.000 mq), incrementabile a fino a mq 1250, a<br />

giu<strong>di</strong>zio dell’Amministrazione, può procedere alla monetizzazione delle aree a standard,<br />

secondo gli importi che saranno stabiliti dall'Amministrazione stessa, nei seguenti casi:<br />

1) negli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, ristrutturazione urbanistica o <strong>di</strong><br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia all'interno della zona consolidata residenziale del tipo BRI;<br />

2) per la realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> modesta entità (che determinino un fabbisogno <strong>di</strong><br />

standard pari o inferiore a mq. 1.000 incrementabili fino a mq 1250) per i quali non é<br />

interesse della pubblica Amministrazione acquisire aree <strong>di</strong> scarsa <strong>di</strong>mensione e<br />

rilievo urbanistico;<br />

3) nell’ambito del singolo S.U.E., quando:<br />

3.1) le aree destinate ai servizi prescritte dalle norme <strong>di</strong> zona non superano,<br />

complessivamente, mq. 1.000 <strong>di</strong> superficie incrementabili fino a mq 1250;<br />

3.2) la <strong>di</strong>fferenza fra la superficie complessiva dell’area che il P.R.G.C. destina a<br />

servizi pubblici e quella ritenuta utile dall’Amministrazione Comunale ai fini<br />

del sod<strong>di</strong>sfacimento dei servizi medesimi, (in relazione alle esigenze dello<br />

specifico ambito <strong>di</strong> intervento), determini un’area residua <strong>di</strong> norma non<br />

superiore a mq. 1.000 (superficie monetizzabile) incrementabile fino a mq<br />

1250, a giu<strong>di</strong>zio dell’Amministrazione Comunale, per casi particolari <strong>di</strong><br />

reliquati privi <strong>di</strong> interesse pubblico.<br />

Qualora sussistano precise <strong>di</strong>sposizioni riguardanti ambiti territoriali in<strong>di</strong>viduati,<br />

l’Amministrazione Comunale può procedere alla monetizzazione delle aree a servizi<br />

secondo le modalità ed i limiti quantitativi espressamente in<strong>di</strong>cati dalle norme della<br />

singola zona urbanistica, dalle relative Tabelle Normative e dalle Schede d’Area.<br />

In conformità ai <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui alla deliberazione C.C. n° 53 del 23/09/2004, per gli<br />

interventi ricadenti nei limiti e nelle fattispecie <strong>di</strong> cui alla presente lettera, i titoli<br />

abilitativi e<strong>di</strong>lizi:<br />

- non sono subor<strong>di</strong>nati e non necessitano dell’approvazione <strong>di</strong> ulteriori atti<br />

(convenzioni, atti unilaterali <strong>di</strong> impegno, deliberazioni <strong>di</strong> autorizzazione ecc.);<br />

- devono richiamare espressamente la suddetta deliberazione consiliare, dando atto<br />

che la stessa costituisce titolo autorizzativo alla monetizzazione delle aree a servizi<br />

pubblici concesso dall’Amministrazione Comunale per tutti i casi consentiti dalla<br />

presente norma urbanistica<br />

Le modalità operative <strong>di</strong> cui sopra non si applicano ai proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> titoli<br />

abilitativi e<strong>di</strong>lizi conseguenti all’approvazione <strong>di</strong> S.U.E. e/o relativi ad interventi che<br />

comportano, anche solo parzialmente, la cessione al <strong>Comune</strong> e/o l’asservimento ad uso<br />

pubblico <strong>di</strong> aree necessarie:<br />

- al sod<strong>di</strong>sfacimento degli standard urbanistici;<br />

- alla realizzazione <strong>di</strong> opere destinate alla viabilità pedonale e veicolare.<br />

Qualora venga richiesta dall’Amministrazione Comunale una variazione in <strong>di</strong>fetto del<br />

numero dei piani o in eccesso <strong>di</strong> aree per servizi pubblici o <strong>di</strong> aree per viabilità pubblica<br />

previsti dalle presenti N.T.A., il rapporto <strong>di</strong> copertura (Rc) potrà essere conseguentemente<br />

16


mo<strong>di</strong>ficato, a <strong>di</strong>screzione della stessa Amministrazione, senza che ciò costituisca variante<br />

al P.R.G.C.<br />

Parimenti, in presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale (prescrittivo), potrà variare<br />

l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria (If) a fronte <strong>di</strong> variazioni concernenti la superficie<br />

fon<strong>di</strong>aria in relazione alle aree <strong>di</strong>smesse o assoggettate ad uso pubblico per servizi ed alle<br />

aree <strong>di</strong>smesse per se<strong>di</strong> stradali pubbliche.<br />

In caso <strong>di</strong> singola area urbanistica caratterizzata da pluriproprietà in cui, alla data <strong>di</strong><br />

adozione del progetto preliminare, una o più proprietà hanno superato l’in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario<br />

proprio dell’area, tale eccedenza viene decurtata in modo proporzionale alla capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria delle superfici fon<strong>di</strong>arie che non hanno superato l’in<strong>di</strong>ce. Per queste ultime<br />

proprietà il nuovo valore dell’in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario e<strong>di</strong>lizio risulta essere (con eventuale<br />

procedura iterativa) pari a quello dell’area decrementata del valore ottenuto dal rapporto<br />

tra la somma delle eccedenze <strong>di</strong> Sul (e<strong>di</strong>ficate nei lotti fon<strong>di</strong>ari in cui è stato superato<br />

l’in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> area) e la somma delle superfici fon<strong>di</strong>arie che non hanno raggiunto<br />

l’in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> area.<br />

C) Ove l'attuazione <strong>di</strong> aree urbanistiche risulti ammessa me<strong>di</strong>ante unico S.U.E. (il cui<br />

perimetro é in<strong>di</strong>cato nelle tavole <strong>di</strong> progetto) é prevista la formazione <strong>di</strong> più S.U.E. solo<br />

se preceduti da un progetto guida (<strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata) esteso all'intero<br />

perimetro; qualora proposto da privati, questi devono rappresentare almeno i 3/5<br />

dell'intera proprietà dell'area interessata.<br />

La <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> tali progetti guida (<strong>di</strong> cui al precedente Art. 4, p.to 23) é stabilita dalle<br />

norme <strong>di</strong> zona o <strong>di</strong> area.<br />

I progetti guida, sia quelli <strong>di</strong> iniziativa pubblica, sia quelli <strong>di</strong> iniziativa privata, assumono<br />

valore solo se previsti da una delibera comunale che ne definisca il perimetro ed i<br />

contenuti.<br />

L'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale attribuito dal P.R.G. per ogni zona o area urbanistica<br />

subor<strong>di</strong>nata a progetto guida deve essere identico a quello attribuito ad ogni S.U.E.<br />

compreso all'interno del progetto guida medesimo, salvo quanto precisato all’art. 5 ultimo<br />

comma delle presenti N.T.A.. Possono invece variare gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità fon<strong>di</strong>ari.<br />

Cbis) Gli interventi eccedenti il risanamento conservativo <strong>di</strong> immobili posti in fregio a strade<br />

<strong>di</strong> uso pubblico (come da D.C.C. n. 40 del 30/04/1998), <strong>di</strong> proprietà del richiedente il<br />

titolo e<strong>di</strong>lizio abilitativo, sono subor<strong>di</strong>nati alla stipula <strong>di</strong> una convenzione o atto<br />

unilaterale d’obbligo (ai sensi del 5° comma Art. 49, l.u.r.56/77) finalizzato alla cessione<br />

gratuita del se<strong>di</strong>me stradale stesso.<br />

D) Ai sensi della normativa vigente il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> potrà <strong>di</strong>sciplinare l'attività e<strong>di</strong>lizia<br />

attraverso la formazione <strong>di</strong> un Programma Pluriennale <strong>di</strong> Attuazione.<br />

E) Ai sensi dell'Art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'Art. 41 della 1.u.r. 56/77, il<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> è tenuto alla formazione del Piano per I'E<strong>di</strong>lizia Economica e<br />

Popolare, conseguentemente il Progetto <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> in<strong>di</strong>vidua i criteri per il reperimento del<br />

fabbisogno comunale.<br />

F) Ai sensi dell’art. 28 della D.C.R. 563-13414/99, il rilascio dei titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi che<br />

riguardano l’inse<strong>di</strong>amento delle me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio (con superficie <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta superiore a 250 mq) sono rilasciate contestualmente all’autorizzazione<br />

commerciale. In particolare per le attività commerciali superiori ai 2500 mq <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta,<br />

vale il rispetto dei <strong>di</strong>sposti contenuti all’art.26 comma 6 e seguenti della L.R. 56/77 e dei<br />

criteri descritti al comma 2 e seguenti del già citato art. 28 della D.C.R. 563-13414/99.<br />

G) La dotazione minima <strong>di</strong> aree per servizi pubblici prevista dal P.R.G.C. e da osservare in<br />

sede <strong>di</strong> attuazione per gli inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong>rezionali e commerciali secondo i <strong>di</strong>sposti<br />

dell’Art. 21 della L.R. 56/1977, è così stabilita:<br />

17


Superficie <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta (mq)<br />

1) attività <strong>di</strong>rezionali e attività non normate dal D.Lsg. 114/98:<br />

calcolate ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. (100% per nuovo impianto e<br />

80% per completamento e ristrutturazione urbanistica);<br />

2) attività normate dal D.Lsg. 114/98:<br />

il fabbisogno è calcolato secondo la seguente tabella<br />

Fuori da<br />

addensamenti***<br />

400 non inse<strong>di</strong>abili reperire** reperire** reperire**<br />

900 non inse<strong>di</strong>abili reperire** reperire** reperire**<br />

* Superficie a parcheggio calcolata sulla base delle in<strong>di</strong>cazioni dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.<br />

(100% o 80% della superficie lorda <strong>di</strong> solaio).<br />

** Superficie a parcheggio calcolata quale valore <strong>maggio</strong>re fra le in<strong>di</strong>cazioni dell’art. 21 della L.R.<br />

56/77 e s.m.i. (100% o 80% della superficie lorda <strong>di</strong> solaio) e il 50% del fabbisogno totale per<br />

parcheggi calcolato in applicazione della tabella <strong>di</strong> cui all’art. 25 comma 2 della D.C.R. 563-13414/99<br />

“In<strong>di</strong>rizzi generali e criteri <strong>di</strong> programmazione urbanistica per l’inse<strong>di</strong>amento del commercio al<br />

dettaglio in sede fissa”.<br />

*** La nuova apertura, l’ampliamento e il trasferimento <strong>di</strong> attività commerciali in locali esistenti<br />

necessita il su in<strong>di</strong>cato reperimento e/o monetizzazione delle aree per servizi qualora risulti necessario<br />

un cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso.<br />

Ai sensi dell’art. 21, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i., ai fini degli standard e del fabbisogno<br />

<strong>di</strong> posti a parcheggio pubblico <strong>di</strong> cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle aree<br />

cedute alla Pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto<br />

l'assoggettamento ad uso pubblico <strong>di</strong>sciplinato con convenzione nelle proporzioni definite<br />

dal P.R.G.C.<br />

H) I progetti <strong>di</strong> qualificazione urbana, possono essere promossi su porzioni <strong>di</strong> territorio<br />

comunale interessati dalla presenza <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti commerciali e/o aree mercatali. Il<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> in<strong>di</strong>vidua in via prioritaria, quali aree soggette a PQU, gli<br />

addensamenti commerciali <strong>di</strong> qualunque tipo riconosciuti e le aree facenti parte degli<br />

spazi mercatali anche se esterni agli addensamenti.


Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> intende promuovere <strong>di</strong>rettamente i progetti <strong>di</strong> qualificazione urbana<br />

in corrispondenza dell’addensamento commerciale A1 riconosciuto e della porzione <strong>di</strong><br />

territorio circostante l’area mercatale.<br />

Ulteriori progetti <strong>di</strong> qualificazione urbana sono promossi da associazioni <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni,<br />

anche all’uopo costituite, e attuati con l’impiego <strong>di</strong> risorse finanziarie pubbliche e private,<br />

anche attraverso società a capitale misto da costituire a tale scopo.<br />

I progetti <strong>di</strong> qualificazione urbana possono prevedere interventi che a titolo<br />

esemplificativo sono i seguenti:<br />

a) creazione <strong>di</strong> parcheggi pubblici o privati interrati o pluripiano<br />

b) rifacimento <strong>di</strong> illuminazione pubblica<br />

c) ripavimentazione <strong>di</strong> vie e piazze<br />

d) pedonalizzazione e moderazione del traffico, lungo vie e piazze, contestualmente ad<br />

altre adeguate ristrutturazioni del sistema del traffico urbano<br />

e) ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani<br />

f) realizzazione <strong>di</strong> piantumazioni, alberate, aree da destinare a verde pubblico <strong>di</strong> livello<br />

locale<br />

g) realizzazioni <strong>di</strong> arre<strong>di</strong> urbani, tali da consentire un miglioramento della visibilità,<br />

dell’identità e delle forme <strong>di</strong> richiamo nell’ambito dell’inse<strong>di</strong>amento commerciale<br />

h) recupero <strong>di</strong> facciate dotate <strong>di</strong> valori storici e culturali<br />

i) recupero <strong>di</strong> immobili pubblici da a<strong>di</strong>bire ad attività commerciali, paracommerciali e<br />

<strong>di</strong> servizio pubblico integrato<br />

j) recupero <strong>di</strong> piazze e spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l’attività <strong>di</strong><br />

commercio su area pubblica, alle attività commerciali nel rispetto dell’art. 5 delle<br />

presenti norme, o a luoghi <strong>di</strong> esposizioni, <strong>di</strong> mostre e <strong>di</strong> attività culturali a carattere<br />

non permanente<br />

k) creazione <strong>di</strong> spazi per l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> attività commerciali nel rispetto dell’art. 5<br />

delle presenti norme<br />

l) creazione <strong>di</strong> spazi polifunzionali destinati ad attività <strong>di</strong> intrattenimento e <strong>di</strong> svago<br />

I) Qualora le istanze <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica dei luoghi, del territorio o del patrimonio<br />

e<strong>di</strong>lizio comportino, ai fini <strong>di</strong> una loro corretta istruttoria, esigenze <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> specifici o<br />

dettagliati, è facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere una consulenza<br />

professionale specifica con spese e oneri a carico del richiedente.<br />

L) Possono presentare Piani Esecutivi (L.R. n° 18/96), formati ai sensi dell’art. 43 della L.R.<br />

n° 56/77 e s.m.i., i proprietari degli immobili che, in base al red<strong>di</strong>to imponibile catastale,<br />

rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili compresi nell’area interessata.<br />

M) Trasferimento <strong>di</strong> cubatura<br />

E’ ammissibile il trasferimento <strong>di</strong> volumetria da un’area ad un’altra anche nel caso in cui<br />

l’area <strong>di</strong> atterraggio sia già e<strong>di</strong>ficata, purché l’eccedenza <strong>di</strong> volumetria trovi<br />

compensazione nella correlativa minore e<strong>di</strong>ficazione (da ottenersi anche me<strong>di</strong>ante<br />

eventuale demolizione) dell’area <strong>di</strong> decollo.<br />

Al fine <strong>di</strong> rendere possibile quanto espresso è necessario che vengano rispettate le<br />

seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

le aree <strong>di</strong> decollo e <strong>di</strong> atterraggio devono essere comprese, <strong>di</strong> norma, all’interno<br />

della stessa zona urbanistica omogenea (CR.III – BM - TR…);<br />

i trasferimenti <strong>di</strong> volumetria tra aree comprese all’interno <strong>di</strong> zone urbanistiche<br />

<strong>di</strong>verse possono avvenire, senza costruire variante al P.R.G.C., solo a seguito <strong>di</strong><br />

circostanziato accordo con l’Amministrazione Comunale me<strong>di</strong>ante specifico<br />

convenzionamento, affinché non venga pregiu<strong>di</strong>cato l’equilibrato inse<strong>di</strong>amento<br />

degli e<strong>di</strong>fici nelle aree interessate;<br />

19


l’atto unilaterale con cui il proprietario del fondo <strong>di</strong> decollo si impegna a non<br />

realizzare la propria volumetria o parte <strong>di</strong> essa deve essere trascritto sui pubblici<br />

registri immobiliari.<br />

Resta inteso che l’e<strong>di</strong>ficazione della volumetria trasferita debba rispettare le norme<br />

previste dalla legislazione locale, regionale e nazionale in materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia (<strong>di</strong>stanze<br />

dalle strade, dai confini, altezze, confrontanze, …).<br />

Art. 6bis Strutture <strong>di</strong>stributive <strong>di</strong> commercio al dettaglio – Adeguamento del <strong>PRGC</strong><br />

al D.Lgs. 114/98 e alla L.R.28/99<br />

Nell’ambito del territorio urbanizzato si in<strong>di</strong>viduano, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del<br />

D.Lgs. 114/98 e della D.C.R. 563-13414/99, in<strong>di</strong>pendentemente dalla classificazione <strong>di</strong> cui ai<br />

punti 1), 2), 3), 4), 5) del precedente articolo 5, le aree a vocazione commerciale (addensamenti<br />

e localizzazioni), e le tipologie <strong>di</strong>stributive compatibili con ciascuna <strong>di</strong> esse. La compatibilità<br />

costituisce una specificazione della destinazione d’uso “commercio al dettaglio” ed opera nel<br />

rispetto degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità, degli standard e dei parametri stabiliti dal PRG, dalla D.C.R.<br />

563-13414/99, e della L.R. 56/77 s.m.i.<br />

a) Delimitazione e classificazione degli addensamenti commerciali.<br />

A1 – Addensamento storico rilevante – è costituito dal poligono costituito dalle vie A.<br />

Gioanetti, Marconi, S. Bartolomeo, P. Mazzolari, S. Desiderio e Cottolengo, come meglio<br />

in<strong>di</strong>viduato sulla Tav. 51 - Ambiti <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento commerciale.<br />

A4 - Addensamenti commerciali urbani minori – sono in<strong>di</strong>viduati sui fronti dei seguenti<br />

tratti <strong>di</strong> vie:<br />

via P. Mazzolari lato sinistro, dal Canale dei Molini fino all’angolo con via Cottolengo, e<br />

dall’asse <strong>di</strong> via Cottolengo fino al civico <strong>di</strong>spari 139 e pari 96;<br />

via Cottolengo dall’angolo con via Gioanetti fino al civico <strong>di</strong>spari 3 e pari 6;<br />

via Sestriere dal n° civico <strong>di</strong>spari 63 fino al confine comunale con il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino.<br />

Si considerano facenti parte dell’addensamento (estensione) anche gli esercizi commerciali,<br />

esistenti o da attivare, il cui ingresso per i clienti è compreso entro una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 50 metri<br />

lineari misurati a partire dai punti estremi dell’addensamento e dalla mezzeria delle vie su<br />

cui esso è in<strong>di</strong>viduato (si vedano le Tavv. P2.4/1 e P2.4/2 – Ambiti <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento<br />

commerciale).<br />

b) Delimitazione e classificazione delle localizzazioni commerciali.<br />

L1 – Localizzazioni commerciali urbane non addensate – devono essere riconosciute in<br />

applicazione dei parametri dell’art. 14, comma 4, lettera a) degli In<strong>di</strong>rizzi e criteri.<br />

L2 – Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate – devono essere<br />

riconosciute in applicazione dei parametri dell’art. 14, comma 4, lettera b) degli In<strong>di</strong>rizzi e<br />

criteri.<br />

L3 – Localizzazioni commerciali extraurbane non addensate – sono riconosciute in<br />

applicazione dei parametri dell’art. 14, comma 4, lettera b) degli In<strong>di</strong>rizzi e criteri e<br />

in<strong>di</strong>viduate sulla Tav. P2.4/2 - Ambiti <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento commerciale.<br />

Il riconoscimento <strong>di</strong> eventuali altre localizzazioni avviene per iniziativa <strong>di</strong> chiunque ne<br />

abbia interesse attraverso i parametri e i criteri <strong>di</strong> cui all’art. 14 degli in<strong>di</strong>rizzi e criteri.<br />

L’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> grandezza dei parametri <strong>di</strong> cui all’art. 14 degli in<strong>di</strong>rizzi e criteri si intende<br />

rispettato se la misura rilevata presenti una tolleranza <strong>di</strong> circa il 15% dalla soglia stabilita.<br />

20


c) Compatibilità delle tipologie <strong>di</strong>stributive con le zone <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento commerciale.<br />

La destinazione commercio al dettaglio è univoca per tutte le tipologie <strong>di</strong> strutture<br />

<strong>di</strong>stributive. La tabella delle compatibilità che segue stabilisce le tipologie (per settore<br />

merceologico e per <strong>di</strong>mensione) compatibili per ciascuna zona.<br />

Tabella della compatibilità tipologico-funzionale da applicare nel<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>, fatte salve le fattispecie <strong>di</strong> cui all’art. 28, comma 6 degli<br />

In<strong>di</strong>rizzi e criteri:<br />

Tipologie delle<br />

strutture<br />

<strong>di</strong>stributive<br />

Superficie <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta<br />

Addensamenti Localizzazioni<br />

(mq) A1 A4 L1 L2 L3<br />

Vicinato fino a 250 SI SI SI SI SI*<br />

M-SAM1 251-400 SI SI SI NO NO<br />

M-SAM2 401-900 SI SI SI NO NO<br />

M-SAM3 901-1800 NO NO SI SI SI<br />

M-SAM4 1801-2500 NO NO NO SI SI<br />

M-SE1 251-400 SI SI SI SI SI*<br />

M-SE2 401-900 SI SI SI SI SI<br />

M-SE3 901-1800 NO SI SI SI SI<br />

M-SE4 1801-2500 NO SI NO SI SI<br />

M-CC 251-2500 SI NO SI SI SI<br />

G-SM1 2501-4500 NO NO NO SI NO<br />

G-SM2 4501-7500 NO NO NO NO SI<br />

G-SM3 7501-12000 NO NO NO NO NO<br />

G-SM4 >12000 NO NO NO NO NO<br />

G-SE1 2501-3500 NO NO NO SI NO<br />

G-SE2 3501-4500 NO NO NO NO NO<br />

G-SE3 4501-6000 NO NO NO NO NO<br />

G-SE4 >6000 NO NO NO NO NO<br />

G-CC1 fino a 6000 NO NO NO SI SI<br />

G-CC2 6001-12000 NO NO NO NO SI<br />

G-CC4 >18000 NO NO NO NO NO<br />

A1 = Addensamento storico rilevante<br />

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori<br />

L1 = Localizzazioni commerciali urbane<br />

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche<br />

L3 = Localizzazioni commerciali extraurbane<br />

* Solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella<br />

Ai sensi dell’art. 17, comma 4, lettera a) degli In<strong>di</strong>rizzi e criteri si è adattata alla realtà<br />

locale la tabella <strong>di</strong> compatibilità territoriale dello sviluppo proposta dalla Regione Piemonte.<br />

Ai sensi dell’art. 24 della D.C.R. 563-13414/99 gli esercizi <strong>di</strong> vicinato (fino a 250 mq <strong>di</strong><br />

superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta) sono consentiti anche esternamente agli addensamenti riconosciuti e alle<br />

localizzazioni (riconosciute dal <strong>PRGC</strong> o riconoscibili in applicazione dei Criteri commerciali <strong>di</strong><br />

cui si è dotato il <strong>Comune</strong>), purché vi sia la destinazione d’uso commerciale da piano regolatore.<br />

Le me<strong>di</strong>e e le gran<strong>di</strong> strutture sono consentite solo all’interno <strong>di</strong> addensamenti e localizzazioni<br />

sulla base delle compatibilità espresse dalla su richiamata tabella e relative precisazioni.<br />

21


In sede <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> autorizzazione commerciale per strutture <strong>di</strong>stributive la cui<br />

superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta superiore a 1800 mq la verifica <strong>di</strong> impatto sulla viabilità avviene<br />

applicando l’art. 27 della D.C.R. 563-13414/99.<br />

22


TITOLO II<br />

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI USI DEL SUOLO<br />

Art. 7 Destinazioni d’uso e loro mutamenti<br />

Il P.R.G. assegna a ciascuna delle zone urbanistiche, in cui è sud<strong>di</strong>viso il territorio<br />

comunale, le destinazioni d’uso proprie della zona e quelle ammesse in quanto compatibili.<br />

Tali destinazioni sono articolate nelle seguenti categorie (L.R. 19/1999):<br />

- destinazioni residenziali ( r );<br />

- destinazioni produttive, industriali o artigianali ( p );<br />

- destinazioni commerciali ( c );<br />

- destinazioni turistico – ricettive ( tr );<br />

- destinazioni <strong>di</strong>rezionali ( d );<br />

- destinazioni agricole ( a ).<br />

All’interno delle categorie sono in<strong>di</strong>viduate, nel seguito, ulteriori articolazioni<br />

(sottocategorie ) delle destinazioni d’uso.<br />

In ogni caso l’Amministrazione Comunale può in<strong>di</strong>viduare integrazioni e/o ulteriori<br />

articolazioni delle sottocategorie <strong>di</strong> destinazione d’uso, senza che ciò costituisca variante al<br />

P.R.G..<br />

La destinazione d'uso attribuita ad un immobile esistente è quella legittimamente in atto<br />

alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare.<br />

Nel caso non esistano attività in atto alla data <strong>di</strong> cui sopra, si farà riferimento all'ultima<br />

legittimamente esercitata o alle categorie catastali.<br />

I mutamenti delle destinazioni d’uso, anche in assenza <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie, sono onerosi<br />

solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall’una all’altra delle categorie sopra elencate.<br />

L’onerosità è commisurata alla <strong>di</strong>fferenza (se positiva) tra gli oneri dovuti per la<br />

categoria della nuova destinazione d’uso e quelli dovuti per la destinazione in atto; nessun<br />

rimborso è dovuto al concessionario in caso <strong>di</strong> saldo negativo.<br />

Il passaggio dall’una all’altra delle sottocategorie, elencate nei capitoli successivi,<br />

costituisce mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> destinazione d’uso da subor<strong>di</strong>nare a titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio (L.R.<br />

n.19/1999).<br />

Non sono soggetti a titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio i mutamenti <strong>di</strong> destinazione d’uso <strong>di</strong><br />

immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc che siano compatibili con le presenti <strong>NTA</strong> e/o<br />

con quelle degli strumenti esecutivi (art. 48, comma 1, lettera a), L.R.56/77 e s.m.i.).<br />

Art. 8 Destinazione residenziale ( r )<br />

Comprende la residenza <strong>di</strong> ogni tipo e le sue pertinenze ( abitazione permanente,<br />

saltuaria, residences, economica popolare, <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a legata ad impianti e ad attività varie,<br />

ecc.).<br />

Sono compresi negli usi residenziali anche gli spazi per le attività accessorie alla<br />

residenza quali cantine, tavernette, lavanderie, servizi igienici, sgombero, stireria, guardaroba,<br />

soffitte, vani <strong>di</strong> sottotetto collegati <strong>di</strong>rettamente all'unità sottostante, autorimesse, posti<br />

23


macchina coperti, ecc.; tali vani e superfici costituiscono pertinenze se costituenti a catasto<br />

servizio complementare e se sono funzionalmente connesse e <strong>di</strong> servizio esclusivo, nell'uso, alle<br />

unità immobiliari <strong>di</strong> cui è costituito l'e<strong>di</strong>ficio principale.<br />

Art. 9 Destinazione produttiva ( p )<br />

Tale destinazione comprende le seguenti sottocategorie:<br />

- sottocategoria p1 ( impianti industriali ) comprende:<br />

- produzione <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> qualunque <strong>di</strong>mensione;<br />

- immagazzinaggio solo se sussi<strong>di</strong>ario (attività accessoria) all’attività produttiva;<br />

- commercializzazione all’ingrosso dei beni prodotti;<br />

- amministrazione aziendale ed attività funzionalmente connesse all’attività<br />

industriale (uffici, laboratori, attività <strong>di</strong> progettazione e <strong>di</strong> supporto alla ricerca ed<br />

all’innovazione tecnologica, formazione professionale, ecc.);<br />

- abitazione del proprietario e/o del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a;<br />

- locali <strong>di</strong> ristoro, spazi per il riposo, attività ricettive, lettura, ecc. per gli addetti alla<br />

produzione e funzionali al singolo impianto.<br />

- sottocategoria p2 ( impianti artigianali <strong>di</strong> produzione ) comprende:<br />

- produzione <strong>di</strong> beni;<br />

- immagazzinaggio solo se sussi<strong>di</strong>ario (attività accessoria) all’attività produttiva;<br />

- commercializzazione dei beni prodotti;<br />

- amministrazione aziendale e destinazioni connesse all’attività artigianale (uffici,<br />

laboratori, locali espositivi, ecc.);<br />

- abitazione del proprietario e/o del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a;<br />

- locali <strong>di</strong> ristoro e ricreativi per gli addetti alla produzione e funzionali al singolo<br />

impianto.<br />

- sottocategoria p3 (attività <strong>di</strong> deposito e <strong>di</strong> rottamazione ) comprende:<br />

- attività relative allo smontaggio, selezione, accatastamento e compattamento dei<br />

materiali;<br />

- commercializzazione dei materiali <strong>di</strong> recupero;<br />

- amministrazione aziendale;<br />

- abitazione del proprietario e/o del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a;<br />

- locali <strong>di</strong> ristoro e ricreativi per gli addetti all’attività e funzionali al singolo<br />

impianto.<br />

- sottocategoria p4 (attività <strong>di</strong> servizio alla produzione ed al mercato ) comprende:<br />

- attività concernenti la movimentazione e/o stoccaggio delle merci;<br />

- immagazzinaggio <strong>di</strong> materie prime, semilavorati e prodotti finiti;<br />

- attività <strong>di</strong> ricerca, stu<strong>di</strong>o e produzione <strong>di</strong> nuove tecnologie destinate al supporto dei<br />

processi produttivi e del mercato;<br />

- amministrazione aziendale;<br />

- abitazione del proprietario e/o del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a;<br />

- locali <strong>di</strong> ristoro e ricreativi per gli addetti all’attività e funzionali al singolo<br />

impianto.<br />

- sottocategoria p5 (artigianato <strong>di</strong> servizio alla residenza ) comprende:<br />

- attività rivolte al servizio della persona, dell’impresa, dei mezzi <strong>di</strong> trasporto, ecc.<br />

(botteghe artigiane, laboratori ed officine <strong>di</strong> riparazione, lavaggio auto, centri<br />

estetici, corrieri, traslochi, autotrasporti ecc.) ;<br />

- commercializzazione al dettaglio dei beni prodotti;<br />

- spazi per esposizione ed immagazzinamento delle merci e ricovero degli automezzi.<br />

24


In ogni caso non sono ammesse attività nocive od inquinanti o riconducibili ad attività a<br />

rischio rilevante ai sensi della L.137 del 9/5/1997.<br />

Art. 10 Destinazione commerciale ( c )<br />

La destinazione commerciale ( c ), per le offerte alimentari, extralimentare e mista, è<br />

composta dalle seguenti sottocategorie:<br />

- sottocategoria c1 ( commercio all’ingrosso ) comprende:<br />

- strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta con accessibilità prevalentemente veicolare per mercati e<br />

inse<strong>di</strong>amenti per la <strong>di</strong>stribuzione all’ingrosso;<br />

- strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dove si esercita attività primaria <strong>di</strong> commercio all’ingrosso<br />

abbinata all’attività secondaria artigianale <strong>di</strong> assemblaggio lavorati tali da non<br />

ingenerare traffico veicolare <strong>di</strong> automezzi <strong>di</strong> categoria superiore alla N2 del Co<strong>di</strong>ce<br />

della Strada.<br />

- sottocategoria c2 ( commercio al dettaglio ) comprende<br />

- strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, come definite all’art. 5 comma 10 (esercizi <strong>di</strong> vicinato e me<strong>di</strong>e<br />

strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta) degli In<strong>di</strong>rizzi e criteri (del DCR n.563 del 29/10/1999) e<br />

all’art. 6bis delle presenti norme, mercati e pubblici esercizi. In relazione alle<br />

vigenti leggi <strong>di</strong> settore le attività commerciali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio in sede fissa si<br />

sud<strong>di</strong>vidono in:<br />

-esercizi <strong>di</strong> vicinato (fino a 250 mq);<br />

- me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta (tra 250 e 2500 mq);<br />

- gran<strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta (oltre 2500 mq).<br />

- sottocategoria c3 ( commercio <strong>di</strong> carburanti per autotrazione ) : la rete <strong>di</strong>stributiva dei<br />

carburanti per autotrazione (Legge Regionale n.8 del 23.04.1998), comprende impianti così<br />

classificati:<br />

- stazioni <strong>di</strong> servizio ( erogazione automatica <strong>di</strong> carburante, locali per il lavaggio,<br />

l’ingrassaggio ed altri servizi per l’autoveicolo, servizi igienici ed eventualmente<br />

altri servizi accessori);<br />

- stazioni <strong>di</strong> rifornimento ( erogazione automatica <strong>di</strong> carburante, servizi igienici,<br />

attrezzature per servizi accessori vari; sono esclusi i locali per lavaggio,<br />

ingrassaggio ed altri servizi per l’autoveicolo;<br />

- chiosco ( erogazione automatica <strong>di</strong> carburante, locale a<strong>di</strong>bito esclusivamente al<br />

ricovero del personale addetto ed eventualmente all’esposizione <strong>di</strong> lubrificanti o<br />

altri prodotti ed accessori per autoveicoli, ed eventuale locale a<strong>di</strong>bito a servizi<br />

igienici);<br />

- punto sia isolato sia appoggiato ( erogazione automatica <strong>di</strong> carburante ed eventuale<br />

pensilina, senza alcuna struttura ausiliaria).<br />

In ogni caso non sono ammesse attività nocive od inquinanti o riconducibili ad attività a<br />

rischio rilevante ai sensi della L.137 del 9/5/1997.<br />

Art. 11 Destinazioni <strong>di</strong>rezionali ( d ) e turistico-ricettive e <strong>di</strong> servizio( tr )<br />

La destinazione <strong>di</strong>rezionale comprende le seguenti sottocategorie:<br />

- sottocategoria d1 comprende:<br />

- attività <strong>di</strong> livello funzionale elevato (se<strong>di</strong> <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> tipo amministrativo e<br />

gestionale; se<strong>di</strong> principali <strong>di</strong> imprese, aziende, società, ecc.);<br />

25


- sottocategoria d2 comprende:<br />

- attività <strong>di</strong> livello funzionale inferiore (se<strong>di</strong> decentrate <strong>di</strong> enti, sportelli bancari ed<br />

assicurativi , stu<strong>di</strong> professionali, agenzie immobiliari, agenzie commerciali, agenzie<br />

turistiche, servizi informatici, servizi sindacali, uffici in genere, ecc.);<br />

La destinazione turistica, ricettiva e <strong>di</strong> servizio comprende le seguenti sottocategorie:<br />

- sottocategoria tr1 comprende:<br />

- attività <strong>di</strong> livello funzionale elevato (alberghi e motel <strong>di</strong> categoria superiore, centri<br />

congressuali multime<strong>di</strong>ali, centri espositivi, ecc.);<br />

- sottocategoria tr2 comprende:<br />

- attività <strong>di</strong> livello locale (alberghi, pensioni, locande, ristoranti, mense, ecc.);<br />

- sottocategoria tr3 comprende:<br />

- attività ricettive all’aperto (costruzioni temporanee ad uso abitazione e <strong>di</strong><br />

campeggio, pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> aree per l’impiego continuativo <strong>di</strong> roulottes, case<br />

mobili, pic-nic, spazi attrezzati per il gioco, ecc.);<br />

- sottocategoria tr4 comprende:<br />

- attività culturali, <strong>di</strong> ricerca, promozionali e simili, ecc.);<br />

- sottocategoria tr5 comprende:<br />

- attività socio-assistenziali, sanitarie, per l’istruzione, per il culto (centri sociali,<br />

scolastici, sanitari, assistenziali, collegi, convitti, e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> culto, centri pastorali,<br />

ecc.);<br />

- sottocategoria tr6 ( attività per lo spettacolo, lo sport ed il tempo libero al chiuso e<br />

all’aperto) comprende:<br />

- cinematografi, teatri, au<strong>di</strong>torium e simili;<br />

- associazionismo socio-culturale-ricreativo;<br />

- attrezzature sportive (scuderie, maneggio, palestre, piscine, centri fitness e simili);<br />

- attività sportiva e ricreativa;<br />

- luna park, spettacoli itineranti e simili;<br />

- sottocategoria tr7 comprende:<br />

- attività <strong>di</strong> servizio erogate attraverso impianti tecnologici specifici.<br />

- sottocategoria tr8 comprende:<br />

- strutture e spazi <strong>di</strong> uso pubblico per il rimessaggio <strong>di</strong> automezzi, case mobili,<br />

roulottes, ecc.);<br />

Art. 12 Destinazioni agricole ( a )<br />

Tale destinazione comprende le seguenti sottocategorie:<br />

- sottocategoria a1 (attività per la produzione agricola) comprende:<br />

- terreni seminativi a prato, frutteti, vigneti, orti, attività floricole;<br />

- residenza rurale e relative pertinenze per coloro che svolgono le attività agricole;<br />

- fabbricati e volumi tecnici funzionali alle esigenze dell’azienda agricola e ad essa<br />

assimilate (fienili, depositi, ricoveri per allevamento <strong>di</strong> animali, ricoveri per<br />

macchine ed attrezzature agricole, serre, ecc.);<br />

26


- costruzioni destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione, e<br />

commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;<br />

- strutture tecniche e tecnologiche;<br />

- sottocategoria a2 (attività zootecnica) comprende:<br />

- attività per l’allevamento intensivo <strong>di</strong> animali;<br />

- residenza rurale e relative pertinenze per coloro che svolgono le attività<br />

zootecniche;<br />

- fabbricati e volumi tecnici funzionali alle esigenze dell’azienda (fienili, depositi,<br />

ricoveri per allevamento animali, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole;<br />

- costruzioni destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e<br />

commercializzazione dei prodotti zootecnici;<br />

- strutture tecniche e tecnologiche;<br />

- sottocategoria a3 comprende:<br />

- attività per gli usi agricoli e forestali necessari al mantenimento dei caratteri<br />

paesistici ed ambientali;<br />

- sottocategoria a4 (attività <strong>di</strong> agriturismo) comprende:<br />

- abitazioni riservate al personale dell’esercizio<br />

- abitazioni per la residenza temporanea agrituristica;<br />

- strutture <strong>di</strong> supporto all’attività agrituristica (cucina, mensa, locali <strong>di</strong> ritrovo,<br />

ricoveri per allevamento animali, depositi, strutture per il gioco ed il tempo libero,<br />

piccole aree per la sosta ed il soggiorno <strong>di</strong> turisti provvisti <strong>di</strong> tenda o caravan,<br />

ricovero automezzi ed attrezzature agricole, ecc.).<br />

27


Art. 13 Riferimenti legislativi<br />

TITOLO III<br />

CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO<br />

In conformità a quanto previsto all'Art. 13 della L.R. 56/77 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni,<br />

negli articoli che seguono sono definiti i principali tipi <strong>di</strong> intervento attraverso i quali si attuano<br />

le previsioni <strong>di</strong> P.R.G. nelle parti del territorio definite al Titolo IV.<br />

Le definizioni fanno generalmente riferimento a quanto in<strong>di</strong>cato dalla Circolare della<br />

Regione Piemonte n. 5 del 27 aprile 1984, ma si integrano con essa per le parti non coincidenti.<br />

Ove non specificato dalle presenti definizioni le opere consentite per ogni tipo <strong>di</strong><br />

intervento sono quelle previste nella Circolare citata (DGR 27/04/1984 , n° 5/SG/URB).<br />

Per quanto riguarda le prescrizioni <strong>di</strong> carattere strettamente igienico-e<strong>di</strong>lizio, fatto salvo<br />

quanto previsto dalle leggi <strong>di</strong> settore e <strong>di</strong> competenza dell'ASL, valgono le prescrizioni<br />

contenute nella presente normativa; debitamente integrata dai Regolamenti Igienici ed E<strong>di</strong>lizi<br />

redatti conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni regionali, che costituiscono specificazione dei <strong>di</strong>sposti<br />

del <strong>PRGC</strong>.<br />

Gli interventi che riguardano e<strong>di</strong>fici riconosciuti dal P.R.G. come beni culturaliambientali<br />

sono soggetti alle ulteriori specificazioni <strong>di</strong> cui al Titolo V delle presenti norme.<br />

Le mo<strong>di</strong>ficazioni, parziali o totali, ai singoli tipi <strong>di</strong> intervento consentiti sul patrimonio<br />

e<strong>di</strong>lizio esistente non costituiscono variante al P.R.G. ai sensi del punto f) comma 8 Art. 17 l.u.r.<br />

56/77, sempre che esse non conducano all'intervento <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica, non<br />

riguar<strong>di</strong>no e<strong>di</strong>fici o aree per le quali il P.R.G. abbia espressamente escluso tale possibilità e non<br />

comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità inse<strong>di</strong>ativa ed aree destinate ai<br />

pubblici servizi.<br />

Ove non <strong>di</strong>versamente previsto per particolari zone o aree urbanistiche ovvero da<br />

specifici vincoli imposti a parti del territorio da leggi o norme generali o <strong>di</strong> settore, gli interventi<br />

consentiti su e<strong>di</strong>fici, o parti <strong>di</strong> essi, in cui siano presenti o si intendano mantenere attività in<br />

contrasto con quelle previste dalle relative Tabelle normative, sono limitati ai seguenti:<br />

- manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria,<br />

- restauro e risanamento conservativo<br />

secondo le definizioni più avanti specificate e con le specificazioni, le deroghe o le limitazioni<br />

eventualmente previste per tali interventi in ogni singola zona o area urbanistica.<br />

Art. 14 Manutenzione or<strong>di</strong>naria (MO)<br />

Rientrano nella manutenzione or<strong>di</strong>naria (Art. 13, 3° comma, lettera a), l.u.r. 56/77) le<br />

opere <strong>di</strong> riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli e<strong>di</strong>fici (senza alterazione<br />

dei caratteri originali e aggiunta <strong>di</strong> nuovi elementi) e quelle necessarie a integrare o a mantenere<br />

in efficienza gli impianti già esistenti, purché dette opere non comportino la realizzazione <strong>di</strong><br />

nuovi locali o mo<strong>di</strong>fiche alle strutture o all'organismo e<strong>di</strong>lizio.<br />

Sono inclusi nella manutenzione or<strong>di</strong>naria:<br />

28


- il ripassamento (rior<strong>di</strong>no) del manto <strong>di</strong> copertura, anche con sostituzione <strong>di</strong> parti deteriorate<br />

della piccola or<strong>di</strong>tura del tetto, la riparazione <strong>di</strong> comignoli, la riparazione <strong>di</strong> grondaie, pluviali<br />

e faldali, nonché la loro sostituzione anche con utilizzo <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong>versi (rame, acciaio,<br />

ecc.), la riparazione o il rifacimento <strong>di</strong> manti impermeabili senza mo<strong>di</strong>fiche estetiche, la<br />

coibentazione del manto <strong>di</strong> copertura;<br />

- la pulitura <strong>di</strong> facciate, il ripristino parziale della tinteggiatura, <strong>di</strong> intonaci e <strong>di</strong> rivestimenti, la<br />

riparazione e il ripristino <strong>di</strong> infissi e ringhiere, la riparazione e il rifacimento <strong>di</strong> pavimentazioni<br />

interne e <strong>di</strong> quelle esterne (terrazzi, cortili), purché per queste ultime vengano usati materiali<br />

con le stesse caratteristiche e colori dei preesistenti.<br />

In particolare devono essere mantenuti i <strong>di</strong>segni delle pavimentazioni dei cortili con<br />

acciottolati e lastre <strong>di</strong> pietra anche <strong>di</strong> color <strong>di</strong>versi;<br />

- la riparazione e sostituzione parziale dell'or<strong>di</strong>tura secondaria del tetto, con mantenimento dei<br />

caratteri originari;<br />

- la sostituzione <strong>di</strong> infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine <strong>di</strong> negozi, balaustrate e<br />

ringhiere con altri in tutto identici agli esistenti,<br />

- la sostituzione <strong>di</strong> serramenti interni;<br />

- la tinteggiatura delle facciate verso i cortili interni;<br />

- la posa o sostituzione <strong>di</strong> controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici interni;<br />

- la realizzazione o rifacimento delle reti o degli apparecchi degli impianti tecnologici, idrici,<br />

igienico-sanitari, elettrici, termici, ecc., utilizzando locali già aventi apposita destinazione,<br />

senza mo<strong>di</strong>ficarne la superficie e le aperture;<br />

- rappezzi e ancoraggi <strong>di</strong> parti pericolanti nella facciata;<br />

- riparazione e ammodernamento <strong>di</strong> impianti che non comportino la costruzione o la<br />

destinazione ex novo <strong>di</strong> locali per servizi igienici e tecnologici.<br />

Per quanto riguarda in particolare gli impianti produttivi rientrano nella manutenzione<br />

or<strong>di</strong>naria le seguenti opere:<br />

- costruzioni che non prevedono o non sono idonee alla presenza <strong>di</strong> manodopera, realizzate con<br />

lo scopo <strong>di</strong> proteggere determinati apparecchi o sistemi (cabine per trasformatori o interruttori<br />

elettrici, cabine per valvole <strong>di</strong> intercettazione flui<strong>di</strong>, cabine per stazioni <strong>di</strong> trasmissione dati e<br />

coman<strong>di</strong>, per gruppi <strong>di</strong> riduzione, purché al servizio dell'impianto e all'interno dei locali<br />

chiusi);<br />

- sistemi per la canalizzazione dei flui<strong>di</strong> me<strong>di</strong>ante tubazioni, fognatura, ecc., realizzati<br />

all'interno dello stabilimento;<br />

- garitte, chioschi per I'operatore <strong>di</strong> peso a bilico, per post¡ telefonici <strong>di</strong>staccati, per quadri <strong>di</strong><br />

coman<strong>di</strong> <strong>di</strong> apparecchiature non presi<strong>di</strong>ate;<br />

- opere relative a lavori eseguiti all'interno <strong>di</strong> locali chiusi;<br />

- installazioni <strong>di</strong> pali porta tubi, semplici e composti;<br />

- basamenti, incastellature <strong>di</strong> sostegno e apparecchiature all'aperto per la mo<strong>di</strong>fica ed il<br />

miglioramento <strong>di</strong> impianti esistenti;<br />

- attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci <strong>di</strong> scarico);<br />

- attrezzature per la movimentazione <strong>di</strong> materie prime e prodotti sfusi ed in confezione, quali<br />

nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.;<br />

- canne fumarie ed altri sistemi <strong>di</strong> adduzione e <strong>di</strong> abbattimento.<br />

Art. 15 Manutenzione straor<strong>di</strong>naria (MS)<br />

Rientrano nella manutenzione straor<strong>di</strong>naria (Art. 13, 3° comma, lettera b), l.u.r. 56/77)<br />

le opere e le mo<strong>di</strong>fiche necessario per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli e<strong>di</strong>fici<br />

nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che<br />

dette opere non alterino i volumi e le superfici lorde <strong>di</strong> solaio delle singole unità immobiliari o<br />

<strong>di</strong> interi e<strong>di</strong>fici e non comportino mo<strong>di</strong>fiche delle destinazioni d'uso in atto.<br />

29


Tali interventi non devono comunque introdurre mo<strong>di</strong>fiche o alterazioni sostanziali<br />

all'impianto tipologico ed alle strutture originarie degli e<strong>di</strong>fici che configurino un organismo in<br />

tutto o in parte <strong>di</strong>verso da quello esistente.<br />

Sono inclusi nella manutenzione straor<strong>di</strong>naria, o ad essa assimilati ai fini autorizzativi,<br />

le seguenti opere:<br />

a) per le finiture esterne, gli interventi possono consistere in:<br />

* rior<strong>di</strong>no, rifacimento e posa <strong>di</strong> intonaci, <strong>di</strong> rivestimenti, tinteggiature <strong>di</strong> intere facciate<br />

previa presentazione <strong>di</strong> apposita campionatura dei colori;<br />

* rior<strong>di</strong>no, rifacimento e posa <strong>di</strong> elementi architettonici esterni (cornicioni, parapetti,<br />

serramenti e infissi, vetrine, pompeiane, ecc.) con materiali e tecniche anche <strong>di</strong>versi da<br />

quelli eventualmente preesistenti (laddove non vietati espressamente dal P.R.G. per<br />

ragioni <strong>di</strong> tutela ambientale);<br />

* interventi <strong>di</strong> non rilevante entità, quali ad esempio, la sostituzione, il rifacimento <strong>di</strong><br />

recinzioni e muri <strong>di</strong> sostegno, il rifacimento <strong>di</strong> campi da gioco, ecc.;<br />

b) per gli elementi strutturali, per le murature perimetrali, per i tamponamenti e le aperture<br />

esterne, per i tramezzi e le aperture interne, gli interventi possono consistere in:<br />

* sostituzione o rifacimento <strong>di</strong> coperture o <strong>di</strong> parti limitate <strong>di</strong> elementi portanti, quali<br />

scale, solai e murature, senza variazioni delle quote;<br />

* sostituzione o rifacimento <strong>di</strong> locali per la installazione <strong>di</strong> impianti tecnici, quali<br />

ascensori, montacarichi, centrali termiche, torri <strong>di</strong> evaporazione, impianti <strong>di</strong><br />

ventilazione e <strong>di</strong> filtraggio, ecc ... ;<br />

* realizzazione <strong>di</strong> locali igienici e cucine purché interne alle strutture esistenti;<br />

* realizzazione <strong>di</strong> soppalchi <strong>di</strong> arredo interno, con struttura in<strong>di</strong>pendente da quella<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />

* la formazione <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ni interrate;<br />

* la realizzazione in e<strong>di</strong>fici esistenti <strong>di</strong> scalette o rampe esterne, attrezzature decorative,<br />

<strong>di</strong> arredo o complementari agli e<strong>di</strong>fici principali, quali pergolati, pompeiane, pensiline<br />

per il riparo <strong>di</strong> passaggi, o <strong>di</strong> aperture.<br />

Art. 16 Restauro e risanamento conservativo (RT, RC)<br />

Rientrano nel restauro e risanamento conservativo (Art. 13, 3° comma, lettera c), l.u.r.<br />

56/77) gli interventi volti a conservare I'organismo e<strong>di</strong>lizio (v. p.to 6, Art. 4, delle presenti<br />

N.T.A.) nella sua configurazione attuale, se rispondente all'impianto <strong>di</strong> progetto originale,<br />

oppure a favorirne il suo ripristino se successivamente trasformato nel tempo e ad assicurarne la<br />

funzionalità me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere (v. punto 7, Art. 4, delle presenti N.T.A.)<br />

che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne<br />

consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il<br />

consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio, I'inserimento<br />

degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso o da leggi <strong>di</strong> settore,<br />

l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo e<strong>di</strong>lizio originario.<br />

Trattasi quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> opere che comportano il mantenimento del caratteri intrinseci ed<br />

estrinseci dell'e<strong>di</strong>ficio e della volumetria originaria senza alterazioni planivolumetriche, sia <strong>di</strong><br />

sagoma che <strong>di</strong> prospetti esterni, salvo quelle necessario per rimuovere le superfetazioni.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> "restauro" (RT) e <strong>di</strong> "risanamento conservativo" (RC) possono anche<br />

essere attuati <strong>di</strong>sgiuntamente laddove puntualmente previsto dal P.R.G., nel qual caso valgono<br />

le seguenti definizioni:<br />

30


a) gli interventi <strong>di</strong> "restauro" (RT) riguardano gli e<strong>di</strong>fici da conservare integralmente o da<br />

riportare all'originaria conformazione <strong>di</strong> progetto solo con meto<strong>di</strong> rigorosamente scientifici.<br />

Pur provvedendo in or<strong>di</strong>ne alle esigenze igieniche e tecnologiche, lo scopo <strong>di</strong> tali interventi é<br />

quello della conservazione o del ripristino dei caratteri tipologici originali degli immobili,<br />

recuperandone l'unità formale e strutturale.<br />

Tale tipo <strong>di</strong> intervento deve pertanto riferirsi:<br />

* all'aspetto architettonico esterno, con particolare riguardo alle aperture, agli infissi, alle<br />

decorazioni, agli intonaci, alla tessitura muraria;<br />

* all'organizzazione tipologico-<strong>di</strong>stributiva interna, ove é possibile prevedere contenute<br />

mo<strong>di</strong>fiche all'impianto <strong>di</strong>stributivo, finalizzate al recupero igienico e funzionale e<br />

all'inserimento degli impianti igienico-sanitari e dei servizi mancanti, da realizzare nel<br />

rispetto delle strutture originaria esterne e interne;<br />

* alle volte, ai solai e alle scale interne, qualora costituiscano parte integrante dell'impianto<br />

tipologico dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />

* alla struttura portante verticale ed orizzontale; per quest'ultima può essere previsto il<br />

rifacimento con modeste mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> quota, purché ciò non determina l'eliminazione<br />

<strong>di</strong> parti strutturali e decorativa <strong>di</strong> pregio. Qualora l'impossibilità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare le quote dei<br />

solai determini altezze <strong>di</strong> interpiano inferiori a quelle minime previste dal Regolamento<br />

E<strong>di</strong>lizio, esse saranno ammesse in deroga, sopperendo ai requisiti igienici richiesti dalle<br />

leggi in materia con sistemi alternativa <strong>di</strong> illuminazione e aerazione. Analogamente si agirà<br />

in deroga, qualora le operazioni <strong>di</strong> restauro dovessero rendere impossibile il rispetto dei<br />

rapporti minimi fra superfici finestrate e superfici <strong>di</strong> pavimento;<br />

* al tetto ed alle coperture, nel rispetto delle quote d'imposta e <strong>di</strong> colmo con la conservazione<br />

dei materiali originali o ad essi riconducibili per tipologia, consistenza e colore.<br />

Parti integranti, eventualmente perdute nel tempo o assolutamente non recuperabili, possono<br />

essere sostituite facendo ricorso a criteri filologici; devono essere inoltre eliminati gli<br />

elementi estranei all'e<strong>di</strong>ficio, che ne alterano l'unitarietà e non rivestono interesse nella sua<br />

storia;<br />

b) gli interventi <strong>di</strong> "risanamento conservativo" (RC), pur provvedendo a finalità analoghe a<br />

quelle del restauro, sono principalmente volti all'adeguamento igienico e tecnologico<br />

attraverso un insieme <strong>di</strong> opere che tendano al recupero fisico e funzionale complessivo<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />

Sono altresì finalizzati al raggiungimento <strong>di</strong> livelli <strong>di</strong> funzionalità adeguati alle necessità<br />

degli usi ammessi.<br />

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione <strong>di</strong> alcuni elementi costitutivi<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio, I'eliminazione, la mo<strong>di</strong>fica e l'inserimento <strong>di</strong> nuovi elementi ed impianti,<br />

oltreché mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong>stributivo interne alle unità immobiliari che consentano <strong>di</strong> ottenere<br />

unità immobiliari organiche, anche me<strong>di</strong>ante il loro accorpamento o il loro scorporo.<br />

Laddove segnalati nelle tavole <strong>di</strong> P.R.G., devono tuttavia essere mantenuti í seguenti<br />

elementi: scale, androni, porticati, atri, logge, altane, torri, e gli elementi strutturali e<br />

compositivi che presentino valore artistico, storico e documentale.<br />

Nel rispetto prioritario degli elementi tipologici, strutturali e compositivi <strong>di</strong> cui sopra, sono<br />

in particolare consentiti, nelle operazioni <strong>di</strong> risanamento conservativo, i seguenti interventi:<br />

* limitata mo<strong>di</strong>fica delle quote dei solai (fino ad un massimo <strong>di</strong> 30 cm) necessaria per<br />

l’ottenimento dell’abitabilità nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari richiesti dalle leggi<br />

vigenti qualora non applicabili i criteri <strong>di</strong> deroga previsti dall’art. 1 del Decreto 9/6 del<br />

09.06.1999;<br />

* le mo<strong>di</strong>fiche dell'imposta e del colmo dei sottotetti necessario a ricavare le con<strong>di</strong>zioni<br />

prescritte per l'ottenimento dell'abitabilità fino ad un massimo <strong>di</strong> 30 cm;<br />

* le mo<strong>di</strong>fiche delle <strong>di</strong>mensioni delle aperture necessario per ottenere i rapporti minimi fra le<br />

medesime ed il pavimento.<br />

Non rientrano nel restauro e nel risanamento conservativo gli interventi che comportino<br />

aumento della Sul esistente (ad esclusione <strong>di</strong> quella che eventualmente si dovesse realizzare per<br />

ricostituire parti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio demolite nel tempo e rigorosamente documentate).<br />

31


Art. 17 Ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (RE)<br />

Rientrano nella ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (Art. 13, 3° comma, lettera d), l.u.r. 56/77) gli<br />

interventi volti a trasformare gli organismi e<strong>di</strong>lizi me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere che<br />

possono portare ad un organismo e<strong>di</strong>lizio in tutto o in parte <strong>di</strong>verso dal precedente. Tali<br />

interventi comprendono il ripristino o la sostituzione <strong>di</strong> alcuni elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio,<br />

l'eliminazione delle aggiunte contrastanti, la mo<strong>di</strong>fica e l'inserimento <strong>di</strong> nuovi elementi ed<br />

impianti.<br />

Sono inclusi nella ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia:<br />

a) la demolizione e la ricostruzione, fedele (intendendo per "fedele" non necessariamente la<br />

riproduzione identica del fabbricato preesistente ma il rispetto dei caratteri formali/espressivi<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio demolito) <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici non recuperabili per le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> degrado e <strong>di</strong>ssesto, da<br />

eseguire riproducendo, senza significative variazioni <strong>di</strong>mensionali o <strong>di</strong> quota, tutte le parti<br />

strutturali, mantenendo immutate sagome, altezze, superfici lorde <strong>di</strong> pavimento e senza<br />

significative alterazioni dei complessivi caratteri originali dei prospetti, con particolare<br />

riguardo per quelli visibili dagli spazi pubblici; per tali interventi è possibile l'utilizzazione<br />

del sottotetto nel rispetto dei criteri <strong>di</strong> cui alla L.R. n° 21/1998;<br />

b) gli interventi che prevedono la demolizione <strong>di</strong> alcuni elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio e la<br />

loro ricostruzione, a parità <strong>di</strong> Sul, al fine <strong>di</strong> assicurare la funzionalità e garantire la coerenza<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio stesso con le destinazioni d'uso in progetto.<br />

Per tali interventi è possibile l'utilizzazione del sottotetto nel rispetto dei criteri <strong>di</strong> cui alla<br />

L.R. n° 21/1998 integrata dalle eventuali prescrizioni specifiche <strong>di</strong> zona;<br />

c) le mo<strong>di</strong>fiche interne <strong>di</strong> fabbricati (entro volumi e sagome esistenti) comportanti aumenti della<br />

Sul, purché non vengano superati gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale o fon<strong>di</strong>aria consentiti,<br />

fatta salva la normativa eventualmente stabilita per particolari zone o aree urbanistiche.<br />

Art. 18 Ampliamento e<strong>di</strong>lizio (AE)<br />

Costituiscono ampliamento e<strong>di</strong>lizio gli interventi (eventualmente combinati con altri tipi<br />

<strong>di</strong> intervento) volti ad aumentare le quantità (volumi o superfici lorde <strong>di</strong> pavimento) <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />

esistenti, me<strong>di</strong>ante ad<strong>di</strong>zioni orizzontali o verticali, quali: sopraelevazioni, aumento dello<br />

spessore (grossatura) <strong>di</strong> manica, realizzazione <strong>di</strong> bassi fabbricati, magazzini interrati, ecc.<br />

Gli ampliamenti e<strong>di</strong>lizi (considerati unitamente agli e<strong>di</strong>fici preesistenti, in tutto, solo in<br />

parte o in nulla mo<strong>di</strong>ficati) devono rispettare gli in<strong>di</strong>ci (volumi ovvero superfici lorde <strong>di</strong> solaio)<br />

e le prescrizioni previste dal P.R.G., dai suoi strumenti urbanistici esecutivi e dal Regolamento<br />

E<strong>di</strong>lizio per le parti del territorio in cui gli e<strong>di</strong>fici oggetto <strong>di</strong> ampliamento sono siti.<br />

Art. 19 Sostituzione e<strong>di</strong>lizia (SE)<br />

Comprende gli interventi che consentono la demolizione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici oltre i limiti e le<br />

con<strong>di</strong>zioni della ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia accompagnata da contestuale rie<strong>di</strong>ficazione. La<br />

successiva rie<strong>di</strong>ficazione del nuovo organismo e<strong>di</strong>lizio, anche <strong>di</strong>verso da quello originario, può<br />

<strong>di</strong> norma avvenire, salvo <strong>di</strong>versa in<strong>di</strong>cazione, entro i limiti della Sul e<strong>di</strong>ficata preesistente, nel<br />

rispetto e dei parametri e<strong>di</strong>lizi e urbanistici e del Regolamento E<strong>di</strong>lizio e <strong>di</strong> Igiene; inoltre deve<br />

32


<strong>di</strong> norma avvenire all'interno della medesima area <strong>di</strong> pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio demolito e non<br />

deve determinare in ogni caso un intervento <strong>di</strong> lottizzazione. All'interno dell'area <strong>di</strong> pertinenza<br />

sono anche possibili interventi <strong>di</strong> accorpamento <strong>di</strong> 2 o piú e<strong>di</strong>fici, nel rispetto <strong>di</strong> tutte le altre<br />

con<strong>di</strong>zioni previste dalla presente norma.<br />

La successiva rie<strong>di</strong>ficazione può anche portare a densità fon<strong>di</strong>arie superiori a quelle<br />

massime previste dal P.R.G. per la zona urbanistica <strong>di</strong> appartenenza, in quanto il<br />

<strong>di</strong>mensionamento globale del P.R.G., in termini <strong>di</strong> capacità inse<strong>di</strong>ativa e <strong>di</strong> servizi pubblici, è<br />

riferito alle Sul esistenti e non a quelle teoriche <strong>di</strong> zona.<br />

Il P.R.G. comprende all'interno <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> intervento anche gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> recente<br />

e<strong>di</strong>ficazione che non presentano particolari caratteristiche architettoniche, per í quali è dunque<br />

sempre consentita (anche se improbabile) la demolizione e la nuova costruzione.<br />

All'interno degli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia è altresì possibile un cambiamento <strong>di</strong><br />

destinazione d'uso rispetto a quella in atto purché consentita nella rispettiva area o zona<br />

urbanistica e compatibile con la preesistente tipologia e<strong>di</strong>lizia e con il tessuto urbanistico<br />

circostante. In tal caso resta a carico dell'intervento, se imposto dalla norma <strong>di</strong> zona urbanistica,<br />

il reperimento della quota <strong>di</strong> standard urbanistici eventualmente superiore a quella richiesta<br />

dagli usi in atto. A tale adempimento si può far fronte o attraverso la monetizzazione o<br />

attraverso la cessione <strong>di</strong> aree <strong>di</strong>sciplinate da relativo atto unilaterale d'obbligo qualora non<br />

<strong>di</strong>versamente precisato dalla norma <strong>di</strong> zona.<br />

Qualora non <strong>di</strong>versamente stabilito da norme specifiche <strong>di</strong> area urbanistica, il nuovo<br />

e<strong>di</strong>ficio può in generale avere una conformazione planimetrica e occupare un se<strong>di</strong>me (all'interno<br />

del lotto <strong>di</strong> appartenenza) <strong>di</strong>verso da quello preesistente. In casi particolari le tavole <strong>di</strong> P.R.G.<br />

in<strong>di</strong>cano i se<strong>di</strong>mi che non devono essere ricostruiti (fatti salvi i <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori che possono<br />

essere cumulati a quelli dell'e<strong>di</strong>ficio da sostituire in deroga a quanto previsto al precedente 1°<br />

comma).<br />

Art. 20 Ristrutturazione urbanistica (RU)<br />

Costituisce ristrutturazione urbanistica (Art. 13, 3° comma, lettera e), 1.u.r. 56/77) il<br />

complesso <strong>di</strong> operazioni volte a sostituire in tutto o in parte l’esistente tessuto urbanisticoe<strong>di</strong>lizio<br />

(delle zone urbanistiche in cui questo intervento è ammesso, con particolare riferimento<br />

alle zone TT e TR) con altro <strong>di</strong>verso, me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi e<br />

infrastrutturali, anche con la mo<strong>di</strong>ficazione del <strong>di</strong>segno dei lotti, degli isolati e della rete<br />

stradale.<br />

In linea <strong>di</strong> principio gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica sono subor<strong>di</strong>nati alla<br />

preventiva formazione <strong>di</strong> un S.U.E. (ai sensi dell'Art. 13, 4° comma, lettera d) della l.u.r. 56/77),<br />

a meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse e precise <strong>di</strong>sposizioni contenute nelle norme puntuali <strong>di</strong> zona o area<br />

urbanistica nelle Tabelle normative o nelle Schede <strong>di</strong> Area.<br />

Art. 21 Completamento (CO)<br />

Si intende l’intervento rivolto alla realizzazione <strong>di</strong> nuove opere su aree ancora libere ma<br />

inserite in porzioni <strong>di</strong> territorio già parzialmente e<strong>di</strong>ficate e dotate <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.<br />

Per opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria (art. 91 quinquies – L.R.56/77) si intendono:<br />

33


- idoneo sistema viario pedonale e veicolare;<br />

- idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liqui<strong>di</strong>;<br />

- reti ed impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’energia elettrica e della pubblica<br />

illuminazione.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> completamento, oltre che dagli or<strong>di</strong>nari parametri urbanistici <strong>di</strong> zona,<br />

possono essere <strong>di</strong>sciplinati anche da specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle<br />

altezze massime nonchè alle tipologie ed alle caratteristiche planivolumetriche degli e<strong>di</strong>fici.<br />

Nel caso in cui il completamento avvenga su aree urbanizzate già parzialmente e<strong>di</strong>ficate<br />

occorre verificare che la capacità e<strong>di</strong>ficatoria del sito non sia già stata esaurita in tutto o in parte<br />

da altri interventi <strong>di</strong> completamento realizzati successivamente alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

progetto preliminare del presente <strong>PRGC</strong> all'interno della medesima area urbanistica o che non vi<br />

sia stato, per qualsiasi motivo, un trasferimento <strong>di</strong> cubatura che renda nulla la capacità stessa<br />

dell'area. Tale verifica va effettuata sulla base ed in applicazione <strong>di</strong> quanto definito dal punto 22<br />

dell’art.4 .<br />

Art. 22 Nuovo impianto (NI)<br />

Sono in generale compresi nel nuovo impianto (Art. 13, 3° comma, lettera g), l.u.r.<br />

56/77) gli interventi rivolti alla utilizzazione delle aree ine<strong>di</strong>ficate, classificate come CR.III,<br />

DM, DI e TT/d dal P.R.G., <strong>di</strong>sciplinate con appositi in<strong>di</strong>ci, parametri e specifiche in<strong>di</strong>cazioni<br />

tipologiche.<br />

Costituiscono invece interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica e non <strong>di</strong> nuovo impianto<br />

quelli rivolti alla completa demolizione <strong>di</strong> complessi esistenti e la rie<strong>di</strong>ficazione, sul medesimo<br />

lotto, <strong>di</strong> altri aventi <strong>di</strong>versa tipologia, <strong>di</strong>versa classe <strong>di</strong> destinazione d'uso e <strong>di</strong>verso rapporto con<br />

il sistema <strong>di</strong> accessibilità.<br />

Di norma tali interventi si attuano attraverso Strumento Urbanistico Esecutivo.<br />

34


TITOLO IV<br />

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE E AREE<br />

URBANISTICHE - PRESCRIZIONI<br />

Art. 23 Sud<strong>di</strong>visione in zone e in aree urbanistiche<br />

L'intero territorio comunale è sud<strong>di</strong>viso in "zone urbanistiche" e in "aree urbanistiche":<br />

le prime sono in<strong>di</strong>viduate con apposito simbolo grafico sulle tavole <strong>di</strong> progetto (P.2) e da una<br />

sigla composta da lettere maiuscole e numero romano (ad es. BR. III); le seconde rappresentano<br />

parti delle precedenti e sono in<strong>di</strong>viduate attraverso l'aggiunta <strong>di</strong> un ulteriore numero arabo (ad<br />

es. BR.III n.4).<br />

Il Consiglio Comunale può apportare limitate mo<strong>di</strong>fiche ai confini <strong>di</strong> aree e/o zone<br />

urbanistiche solo per uniformarli alle situazioni <strong>di</strong> assetto territoriale oggettivamente <strong>di</strong>fformi<br />

dalle previsioni urbanistiche (fossi, bealere, recinzioni, muri esistenti, ecc.). Qualora in assenza<br />

<strong>di</strong> tali mo<strong>di</strong>fiche si renda inattuabile la previsione <strong>di</strong> Piano e le varianti non comportino<br />

incrementi dell’area urbanistica, ricorrono le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alla lettera a), 8° comma, art.17<br />

della L.R.56/77. Adeguamenti <strong>di</strong> limitata entità del perimetro delle aree sottoposte a SUE<br />

ricadono nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alla lettera c), 8° comma, art.17 della L.R. 56/77.<br />

Valgono le prescrizioni dell'Art. 2, 3° comma, lettere b), c) e d) delle presenti Norme.<br />

Art. 24 Classificazione delle zone urbanistiche<br />

Le zone urbanistiche in cui è stato sud<strong>di</strong>viso il territorio comunale sono le seguenti:<br />

IUA: inse<strong>di</strong>amenti urbani aventi carattere ambientale;<br />

BR.I: zona consolidata residenziale con capacità e<strong>di</strong>ficatoria esaurita;<br />

BR.I/s: zona consolidata residenziale con capacità e<strong>di</strong>ficatoria esaurita <strong>di</strong> impianto<br />

originario;<br />

BR.II: zona consolidata prevalentemente residenziale <strong>di</strong> impianto unitario;<br />

BR.III: zona residenziale parzialmente consolidata;<br />

BR.IV: zona consolidata residenziale <strong>di</strong> impianto rurale;<br />

BC: zona destinata ad attività economiche in ambito urbano consolidato;<br />

BM: zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali, esistenti;<br />

BI: zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti;<br />

IC: zona destinata alla <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti;<br />

TR: zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione residenziale;<br />

TT: zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione terziaria-commerciale;<br />

TCS: zona destinata ad attività commerciali e sportive in progetto;<br />

CR.I: zona residenziale <strong>di</strong> completamente e<strong>di</strong>lizio;<br />

CR.II: zona residenziale <strong>di</strong> completamente urbanistico;<br />

CR.III: zona residenziale <strong>di</strong> nuovo impianto;<br />

DM: zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali, <strong>di</strong> nuovo impianto;<br />

DI: zona destinata ad attività produttive <strong>di</strong> nuovo impianto;<br />

EE: zona agricola;<br />

EP: zona per aziende agricole esistenti;<br />

VP: zona destinata a verde privato;<br />

SP.I: zona destinata a servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (art. 21, l.u.r.<br />

56/77);<br />

TP: zona destinata ad attività <strong>di</strong> interesse collettivo (pubbliche, private o <strong>di</strong> enti).<br />

35


Ai fini della classificazione prevista del DM 1444/68, le zone urbanistiche sono così<br />

definite:<br />

- la zona IUA è classificata <strong>di</strong> tipo “A”;<br />

- le zone BR.I, BR.I/s, BR.II, BR.III, BR.IV, BC, BM, BI, IC, TR (ad eccezione della TR-01<br />

classificata <strong>di</strong> tipo “C”), TT, CR.I, CR.II, VP, TP (ad eccezione delle aree TP/s n.1075, TP-<br />

01 n.1005 e TP-02 n.0720 classificate <strong>di</strong> tipo C) sono classificate <strong>di</strong> tipo “B”;<br />

- le zone CR.III, DM, DI, TR-01, e TCS sono classificate <strong>di</strong> tipo “C”. Le aree TP n. 1005 e<br />

0720 sono classificate <strong>di</strong> tipo “C” in caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica; le<br />

aree n.1005 e 1075 sono classificate <strong>di</strong> tipo C anche per interventi <strong>di</strong> completamento e<br />

nuovo impianto; in tutti i restanti casi possono essere classificate <strong>di</strong> tipo “B”;<br />

- la zona EP è classificata <strong>di</strong> tipo “E”.<br />

Art. 25 Classificazione delle aree urbanistiche<br />

arabi.<br />

Ciascuna zona urbanistica comprende aree urbanistiche contrad<strong>di</strong>stinte con numeri<br />

L'aggregazione delle aree urbanistiche nelle relative zone urbanistiche è definita nelle<br />

tavole <strong>di</strong> Progetto (P2) e riportata nei Quadri Sinottici.<br />

Ciascuna area urbanistica si riconduce alla relativa zona <strong>di</strong> appartenenza per quanto<br />

riguarda gli aspetti fondamentali dello stato <strong>di</strong> fatto ed i criteri principali previsti per la<br />

trasformazione, ma può contenere ulteriori specificazioni per quanto riguarda i parametri o le<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione, in modo da tenere <strong>maggio</strong>rmente in conto particolari situazioni del<br />

tessuto o dell'impianto urbano in cui si viene a collocare.<br />

Particolare attenzione va inoltre posta agli aspetti idrogeologici e geologico-tecnici.<br />

Indagini specifiche <strong>di</strong> settore hanno portato alla formulazione <strong>di</strong> una specifica zonizzazione del<br />

territorio comunale. Ogni intervento e<strong>di</strong>ficatorio dovrà quin<strong>di</strong> attenersi anche alle prescrizioni<br />

contenute nell'elaborato AT3.1 - Relazione geologica, all’elaborato AT3.8 – Relazione<br />

geologica integrativa e controdeduttiva, ed alle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione per le aree <strong>di</strong><br />

trasformazione e <strong>di</strong> nuovo impianto in essa contenute, che possono contenere limitazioni ai tipi<br />

<strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizi, alle destinazioni d’uso ammissibili, nonché richiedere particolari attenzioni<br />

rispetto al reticolato idrografico esistente e puntuali accertamenti del livello della falda idrica<br />

superficiale. Ai fini della determinazione della potenzialità <strong>di</strong> intervento espressa da ogni<br />

singola porzione <strong>di</strong> territorio è quin<strong>di</strong> necessario non solo riconoscere la zona urbanistica <strong>di</strong><br />

appartenenza, ma anche la “classe <strong>di</strong> pericolosità” attribuita, controllando non solo le tavole <strong>di</strong><br />

progetto P2.2/1-12 e P2.3/1-2, ma anche la “La Carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità<br />

Geomorfologica e dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica, tavole AT3.5 e AT3.6, <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 60 delle presenti N.T.A..<br />

L'elenco completo delle aree urbanistiche è riportato nei Quadri Sinottici: le rispettive<br />

<strong>di</strong>mensioni (superfici territoriali, fon<strong>di</strong>arie, aree a servizi <strong>di</strong>segnati, viabilità, verde privato, etc.)<br />

sono state misurate graficamente me<strong>di</strong>ante strumento informatico e pertanto sono da<br />

considerarsi in<strong>di</strong>cative, computate solo al fine della valutazione del <strong>di</strong>mensionamento del<br />

P.R.G. In ogni caso per precisazioni circa l’uso e la vali<strong>di</strong>tà delle quantità in<strong>di</strong>cate nei Quadri<br />

Sinottici (P1.2) si fa riferimento all’introduzione <strong>di</strong> tale elaborato.<br />

36


Art. 26 Prescrizioni per gli inse<strong>di</strong>amenti urbani aventi carattere ambientale (Antico<br />

Nucleo Centrale) - IUA<br />

Per le zone classificate come "Inse<strong>di</strong>amenti Urbani aventi carattere Ambientale" (Zone<br />

IUA) ai sensi del punto 1, comma 1, dell'Art.24 della l.u.r. 56/77 il progetto <strong>di</strong> P.R.G. rimanda<br />

interamente alla Variante Antico Nucleo Centrale, il cui progetto adottato dal Consiglio<br />

Comunale con deliberazione n° 27 del 27/02/1998, è stato approvato dalla Regione Piemonte<br />

con D.G.R. n.11-2204 del 12/02/2001.<br />

Art. 27 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale con capacità e<strong>di</strong>ficatoria<br />

esaurita - BR.I<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BR.I sono considerate consolidate sia dal punto<br />

<strong>di</strong> vista e<strong>di</strong>lizio che dal punto <strong>di</strong> vista urbanistico. Esse comprendono principalmente immobili<br />

caratterizzati da tipologia plurifamiliare, anche multipiano, ove spesso sono riscontrabili attività<br />

commerciali al minuto, uffici ed attività <strong>di</strong> artigianato <strong>di</strong> servizio.<br />

Per ragioni <strong>di</strong> saturazione della densità abitativa e <strong>di</strong> compromissione del tessuto<br />

e<strong>di</strong>ficato, oltreché dei valori immobiliari consolidati, il P.R.G. non ritiene concretamente<br />

proponibile alcuna operazione <strong>di</strong> trasformazione urbana programmata.<br />

Ai fini volumetrici tali aree conservano la densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria esistente, calcolata<br />

sull'area <strong>di</strong> pertinenza alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare, la quale non può essere<br />

aumentata.<br />

Sugli e<strong>di</strong>fici esistenti, o nelle aree ad essi pertinenti (o asservite), sono quin<strong>di</strong> ammessi<br />

interventi che non comportino aumento della Sul esistente alla data <strong>di</strong> adozione del progetto<br />

preliminare.<br />

Qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge anche in quantità eccedenti al<br />

rapporto in<strong>di</strong>cato dalla stessa (1 mq. per ogni 10 mc.) purché esse vengano realizzate secondo le<br />

prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A. In presenza <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> interi e<strong>di</strong>fici, sostituzione e<strong>di</strong>lizia (SE) o <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica (RU) sono<br />

prescritti i parcheggi ai sensi della sopraccitata legge.<br />

E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong>.<br />

Per tutte le aree urbanistiche ricadenti in BR.I valgono inoltre le prescrizioni contenute<br />

nella seguente Tabella normativa.<br />

37


Art. 28 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale con capacità e<strong>di</strong>ficatoria<br />

esaurita <strong>di</strong> impianto originario - BR.I/s<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BR.I/s sono considerate consolidate sia dal<br />

punto <strong>di</strong> vista e<strong>di</strong>lizio che dal punto <strong>di</strong> vista urbanistico. Esse comprendono immobili con<br />

tipologia e<strong>di</strong>lizia a cortina, <strong>di</strong> impianto originario, dove sono ancora rintracciabili elementi<br />

costruttivi e caratteri urbanistici tra<strong>di</strong>zionali e tipici del luogo, spesso caratterizzati anche dalla<br />

presenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici accessori affacciantisi sui cortili interni. Per queste zone il P.R.G. prevede<br />

modesti ampliamenti al fine <strong>di</strong> migliorare la qualità delle unità immobiliari ma tali da<br />

mantenere, salvaguardandole, tali specificità tipologiche e urbanistiche.<br />

All'interno delle aree comprese nella zona urbanistica BR.I/s vengono, in<strong>di</strong>viduati, al<br />

sensi del punto 2, comma 1, dell'Art. 24 della L.R. 56/77, gli e<strong>di</strong>fici da salvaguardare per il loro<br />

valore storico-artistico e/o ambientale o documentario.<br />

Per le zone BR.I/s valgono le seguenti prescrizioni:<br />

1) al fine <strong>di</strong> agevolare il miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni complessive dell'e<strong>di</strong>ficato è tuttavia<br />

consentito, per ogni unità immobiliare e nel caso <strong>di</strong> Ristrutturazione E<strong>di</strong>lizia un<br />

ampliamento "una tantum" del 10% della Sul esistente, alla data <strong>di</strong> adozione del progetto<br />

preliminare consentendo comunque un ampliamento minimo <strong>di</strong> 25 mq <strong>di</strong> Sul per ogni unità<br />

immobiliare.<br />

Per l’area urbanistica n. 436 gli interventi e<strong>di</strong>lizi eccedenti il restauro (<strong>di</strong> cui al precedente<br />

art.16) sono subor<strong>di</strong>nati a permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato avente per oggetto la<br />

demolizione del manufatto contrad<strong>di</strong>stinto dal n. 1788 sulla tavola d'indagine AT1.1/8 e la<br />

cessione gratuita al <strong>Comune</strong> del relativo se<strong>di</strong>me; il manufatto demolito potrà<br />

contestualmente essere recuperato sull'area fon<strong>di</strong>aria della medesima area urbanistica.<br />

2) al fine <strong>di</strong> razionalizzare il recupero dell'e<strong>di</strong>ficato esistente, è consentito, a parità <strong>di</strong> Sul , il<br />

cambio <strong>di</strong> destinazione d'uso per gli e<strong>di</strong>fici accessori (stalle, fienili, depositi, tettoie chiuse<br />

su 2/3 del loro perimetro), verso le destinazioni d’uso ammesse dalla specifica Tabella<br />

normativa; è consentita inoltre la realizzazione <strong>di</strong> autorimesse non rientranti nel calcolo<br />

della sul come previsto al successivo art. 48;<br />

3) laddove non siano presenti in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> Piano volte al mantenimento <strong>di</strong> particolari<br />

caratteristiche storiche dell'e<strong>di</strong>ficio, ovvero l'in<strong>di</strong>cazione cartografica relativa alla<br />

segnalazione <strong>di</strong> Bene Culturale Ambientale ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 56/77, é<br />

permessa la sostituzione e<strong>di</strong>lizia con obbligo <strong>di</strong> ricostruzione sullo stesso se<strong>di</strong>me, a parità<br />

<strong>di</strong> Sul;<br />

4) nel caso <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia vanno previsti parcheggi nella misura (minima prevista<br />

dalla Legge 122/89) <strong>di</strong> un posto auto per unità immobiliare da reperire in interrato se<br />

possibile, all'interno degli e<strong>di</strong>fici accessori laddove possibile, o nelle aree comprese nelle<br />

zone urbanistiche VP nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze degli e<strong>di</strong>fici oggetto dell'intervento. Nel<br />

caso <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> interi fabbricati è richiesto il rispetto della L. 122/89 a<br />

meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrata impossibilità;<br />

5) gli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia senza obbligo <strong>di</strong> ricostruzione sullo stesso se<strong>di</strong>me (<strong>di</strong><br />

cui al precedente punto 3), ampliamento e<strong>di</strong>lizio eccedente quello concesso al punto 1),<br />

completamento e ristrutturazione urbanistica sono previsti esclusivamente tramite la<br />

formazione <strong>di</strong> PdR <strong>di</strong> iniziativa privata.<br />

In tal caso il PdR dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:<br />

a) in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale non superiore a 0,7 mq/mq; se la superficie uitle<br />

lorda esistente è superiore è ammesso il suo recupero fino ad un massimo <strong>di</strong> 1 mq/mq;<br />

b) il piano <strong>di</strong> recupero dovrà prevedere il reperimento delle aree a servizi nelle quantità<br />

<strong>di</strong> legge (art.21, L.R.56/77), le quali potranno essere reperite su aree a servizi già<br />

in<strong>di</strong>viduate dal <strong>PRGC</strong> e non già acquisite a patrimonio pubblico o comprese nel<br />

medesimo piano <strong>di</strong> recupero; in alternativa potrà essere concordata la loro<br />

monetizzazione nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 6 lettera B delle<br />

39


presenti N.T.A. In ogni caso è facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere il<br />

reperimento in loco <strong>di</strong> aree a servizi pubblici per parcheggi nella quantità minima <strong>di</strong><br />

legge e per l’apertura <strong>di</strong> passaggi pubblici ciclopedonali.<br />

c) il rapporto <strong>di</strong> copertura della superficie fon<strong>di</strong>aria non potrà comunque superare lo 0,35<br />

mq/mq;<br />

d) su fronte pubblico dovrà essere rispettato <strong>di</strong> norma l’allineamento degli e<strong>di</strong>fici<br />

a<strong>di</strong>acenti;<br />

d bis) per quanto concerne le <strong>di</strong>stanze dei fabbricati dalle strade vale quanto riportato al<br />

successivo art. 56 lettera A) comma 5;<br />

e) gli e<strong>di</strong>fici dovranno avere un numero <strong>di</strong> piani fuori terra non superiore a 3, più<br />

eventuale sottotetto abitabile, fatto salvo quanto prescritto per l’area 0532;<br />

f) la tipologia e<strong>di</strong>lizia dovrà essere in linea o isolata e rispettosa dei caratteri tra<strong>di</strong>zionali<br />

del luogo;<br />

g) dovranno essere realizzate autorimesse private almeno secondo la quantità prevista<br />

dalla legge 122/1989 (1mq <strong>di</strong> parcheggio ogni 10 mc <strong>di</strong> volume e<strong>di</strong>ficato)<br />

privililegiando la soluzione in interrato o seminterrato; in ogni caso si deve fare<br />

riferimento alle in<strong>di</strong>cazioni e prescrizioni dell’art.48 delle presenti <strong>NTA</strong>;<br />

h) non è ammessa la costruzione <strong>di</strong> nuovi bassi fabbricati con destinazione <strong>di</strong>versa da<br />

quella dei box auto;<br />

i) dovranno essere rispettate le altre in<strong>di</strong>cazioni del presente articolo relative a materiali<br />

e tipologie e<strong>di</strong>lizie;<br />

l) ulteriori prescrizioni vengono richieste per le aree:<br />

- n.566, per la quale si richiede che gli interventi siano progettati tramite un unico<br />

piano <strong>di</strong> recupero esteso a tutta l’area.<br />

- n.436, per la quale è richiesta la demolizione del manufatto contrad<strong>di</strong>stinto dal n.<br />

1788 sulla tavola d'indagine AT1.1/8 e la cessione gratuita al <strong>Comune</strong> del relativo<br />

se<strong>di</strong>me.<br />

Nei soli casi segnalati in cartografia <strong>di</strong> progetto con la perimetrazione <strong>di</strong> SUE la<br />

formazione del Piano <strong>di</strong> Recupero potrà essere anche <strong>di</strong> iniziativa pubblica al fine <strong>di</strong><br />

incentivare la rilocalizzazione <strong>di</strong> attività agricole incompatibili con il contesto urbano.<br />

Anche se <strong>di</strong> iniziativa pubblica il Piano <strong>di</strong> Recupero dovrà rispettare le prescrizioni <strong>di</strong> cui<br />

alle lettere precedenti del presente punto 5.<br />

6) è sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

7) Nel caso <strong>di</strong> interventi che prevedano un cumulo fra tipologie <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> ampliamento (a<br />

titolo <strong>di</strong> esempio recupero del sottotetto, cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso, ampliamenti una<br />

tantum...) il permesso <strong>di</strong> costruire è subor<strong>di</strong>nato alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> uno strumento<br />

urbanistico esecutivo ovvero alla stipula <strong>di</strong> una convenzione che garantisca la cessione del<br />

necessario quantitativo <strong>di</strong> servizi in relazione all’aumento del carico antropico indotto<br />

dall’intervento.<br />

In<strong>di</strong>pendentemente dall'intervento svolto vanno comunque mantenute per ogni e<strong>di</strong>ficio<br />

le caratteristiche tipologiche <strong>di</strong> facciata e i materiali originari, è inoltre vietato l'uso <strong>di</strong> materiali<br />

quali marmo, pietre lucidate, klinker, mosaico, paramano, acciaio, facciate modulari continue.<br />

Per tutti i tipi <strong>di</strong> intervento in sede <strong>di</strong> progettazione e<strong>di</strong>lizia dovranno inoltre essere<br />

rispettate le seguenti prescrizioni con l'obbligo <strong>di</strong> ricondursi ad esse in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità<br />

riscontrate sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente:<br />

- è vietata la tipologia cosiddetta "a pilotis" in quanto estranea ai caratteri e<strong>di</strong>lizi delle zone<br />

consolidate residenziali <strong>di</strong> impianto originario;<br />

- è vietato l'uso <strong>di</strong> "finestrature continue" e <strong>di</strong> vetrine continue ai piani terreni, in quanto<br />

estranee ai caratteri formali della zona urbanistica; negli e<strong>di</strong>fici affacciantisi su spazi<br />

pubblici é inoltre fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> ricavare aperture (finestre o simili) per una fascia <strong>di</strong> 0,80<br />

m a partire dagli spigoli dell'e<strong>di</strong>ficio stesso. I serramenti dovranno essere in legno (o<br />

materiali esteticamente assimilabili), così come gli scuri che dovranno riproporre la<br />

tipologia ad anta battente;<br />

40


- le inferriate ai piani terreni sono consentite nella misura in cui ripropongono <strong>di</strong>segni e<br />

materiali propri degli inse<strong>di</strong>amenti locali <strong>di</strong> impianto originario;<br />

- i balconi relativi sia agli affacci su spazi pubblici che privati devono essere realizzati con<br />

mensole in pietra e/o voltini ribassati e parapetti in ferro con <strong>di</strong>segni propri degli<br />

inse<strong>di</strong>amenti locali <strong>di</strong> impianto originario;<br />

- i pluviali e le gronde vanno realizzati esclusivamente in rame;<br />

- è vietata la copertura a tetto piano in quanto non presente nei tra<strong>di</strong>zionali caratteri<br />

tipologici della zona urbanistica; nel caso <strong>di</strong> tetto a falde è consentita esclusivamente la<br />

copertura tegole in laterizio del tipo coppo canale alla piemontese o del tipo "portoghesi";<br />

le falde non dovranno mai presentare una linea spezzata con <strong>di</strong>verse pendenze.<br />

In assenza <strong>di</strong> un abaco dei materiali e delle tinte da utilizzare per i rivestimenti degli<br />

e<strong>di</strong>fici sono prescritti i seguenti materiali e colori: intonaci colorati, mattoni faccia a vista del<br />

tipo "fatti a mano" con esclusione del paramano, materiali lapidei con esclusione del marmo o <strong>di</strong><br />

altre pietre lucidate, colori <strong>di</strong> terre locali.<br />

Per tutte le aree urbanistiche ricadenti in BR.I/s valgono inoltre le prescrizioni contenute<br />

nelle seguenti Tabelle normative.<br />

41


Art. 29 Prescrizioni per la zona consolidata prevalentemente residenziale <strong>di</strong> impianto<br />

unitario - BR.II<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BR.II riguardano parti del territorio residenziali<br />

e<strong>di</strong>ficate, e <strong>di</strong> recente formazione, realizzate, o in corso <strong>di</strong> realizzazione, attraverso piani<br />

urbanistici esecutivi già approvati. Esse sono costituite prevalentemente da e<strong>di</strong>lizia isolata o a<br />

schiera, mono o plurifamiliare, e determinano un impianto urbanistico consolidato in cui il<br />

P.R.G. non riconosce più la necessità <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi, ma, in alcuni casi, <strong>di</strong> riqualificazione<br />

degli spazi liberi, privati, e pubblici.<br />

In tale zona la sigla P posta sulla cartografia <strong>di</strong> progetto in<strong>di</strong>vidua le aree <strong>di</strong> impianto<br />

unitario destinate ad e<strong>di</strong>lizia convenzionata, agevolata e/o sovvenzionata. Tali aree sono<br />

contrad<strong>di</strong>stinte all'interno dei Quadri sinottici con la sigla BR.II/p.<br />

Per tutte le zone BR.II, valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) gli strumenti urbanistici esecutivi in vigore e non conclusi rimangono in vigore fino alla loro<br />

data <strong>di</strong> scadenza. Risultano pertanto applicabili i parametri e<strong>di</strong>lizi ed urbanistici in essi<br />

previsti ancorché <strong>di</strong>fformi dalle in<strong>di</strong>cazioni delle presenti norme, così come previsto dalle<br />

norme transitorie <strong>di</strong> cui al successivo art. 61;<br />

b) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

c) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge (1 mq ogni 10 mc), purché<br />

esse vengano e<strong>di</strong>ficate secondo le prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

Per l’area BR.II n° 346 è ammesso l’intervento <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia a parità <strong>di</strong> Sul<br />

esistente; il nuovo fabbricato potrà avere nuova configurazione volumetrica ed occupare un<br />

se<strong>di</strong>me <strong>di</strong>verso da quello preesistente purché all’interno della perimetrazione riportata in<br />

cartografia <strong>di</strong> Piano comprendente le aree urbanistiche BR.II n° 346 e TR-02 n° 1010.<br />

Per tutte le aree urbanistiche ricadenti in BR.II valgono inoltre le prescrizioni contenute<br />

nelle seguenti Tabelle normative.<br />

43


Art. 30 Prescrizioni per le zona residenziale parzialmente consolidata - BR.III<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BR.III riguardano parti del territorio e<strong>di</strong>ficato a<br />

destinazione prevalentemente residenziale, caratterizzate da tipologie e<strong>di</strong>lizie isolate<br />

prevalentemente mono o bifamiliari consolidatesi nel tempo in assenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>segno d'impianto<br />

unitario.<br />

Per queste zone il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua generalmente l'esigenza <strong>di</strong> migliorare la qualità<br />

e<strong>di</strong>lizia dei manufatti esistenti permettendo anche modesti ampliamenti. In particolari aree<br />

urbanistiche comprese in questa zona, e contrassegnate con apposito simbolo (C), il P.R.G.<br />

assegna inoltre più elevati <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori, ammettendo una più ampia gamma <strong>di</strong> interventi,<br />

finalizzati al contestuale miglioramento dell'infrastrutturazione della zona e alla<br />

razionalizzazione del tessuto viario antistante.<br />

Il P.R.G. si attua attraverso permessi <strong>di</strong> costruire ovvero tramite permessi <strong>di</strong> costruire<br />

convenzionati (ai sensi del 5° comma, Art. 49, L.R. 56/77) nelle aree contrassegnate con<br />

apposito simbolo (C).<br />

Per le zone BR.III, valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) è riconosciuto l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare per le volumetrie o le superfici riconosciute ai sensi della legge 47/1985. Al fine<br />

<strong>di</strong> agevolare il miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni complessive dell'e<strong>di</strong>ficato è tuttavia<br />

consentito, per ogni unità immobiliare, un ampliamento "una tantum" del 20% della Sul<br />

esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare, (da cui è esclusa la Sul del sottotetto<br />

e dei locali accessori alle destinazioni d'uso proprie in atto siti nel sottosuolo).<br />

Tale incremento "una tantum" deve in ogni caso essere formalmente integrato all'unità<br />

immobiliare preesistente; qualora tale ampliamento generasse una densità fon<strong>di</strong>aria<br />

(calcolata rispetto all'area <strong>di</strong> pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio) superiore a 0,50 mq/mq, esso deve<br />

essere ridotto nel rispetto del predetto in<strong>di</strong>ce; in ogni caso è sempre consentito un<br />

ampliamento minimo <strong>di</strong> 30 mq <strong>di</strong> Superficie Utile Lorda per ogni unità immobiliare.<br />

Le succitate <strong>di</strong>sposizioni non si applicano all’area n° 1082 in riferimento alla quale resta<br />

preclusa ogni possibilità <strong>di</strong> ampliamento. Sull’area predetta è consentita unicamente<br />

l’utilizzazione del sottotetto degli e<strong>di</strong>fici esistenti, ai soli fini residenziali, anche in<br />

eccedenza agli in<strong>di</strong>ci della rispettiva area urbanistica, secondo le modalità descritte al<br />

successivo paragrafo d).<br />

b) nelle aree urbanistiche in<strong>di</strong>viduate dal simbolo (C), oltre a quanto previsto alla lettera a),<br />

sono ammessi:<br />

1) un ampliamento "una tantum" del 35% della Sul esistente alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

Progetto Preliminare, consentendo comunque un ampliamento minimo <strong>di</strong> 30 mq <strong>di</strong> Sul,<br />

(da cui è esclusa quella del sottotetto e dei locali accessori alle destinazioni d'uso<br />

proprie in atto siti nel sottosuolo). Tale incremento "una tantum" deve in ogni caso<br />

essere formalmente integrato all'unità immobiliare preesistente; qualora tale<br />

ampliamento generasse una densità fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> superficie (calcolata rispetto all'area <strong>di</strong><br />

pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio) superiore a 0,50 mq/mq, esso deve essere ridotto nel rispetto del<br />

predetto in<strong>di</strong>ce;<br />

2) interventi <strong>di</strong> completamento e sostituzione e<strong>di</strong>lizia con possibilità dell'incremento <strong>di</strong> Sul<br />

<strong>di</strong> cui al punto 1); qualora tale ampliamento generasse una densità fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong><br />

superficie (calcolata rispetto all'area <strong>di</strong> pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio) superiore a 0,50 mq/mq,<br />

esso deve essere ridotto nel rispetto del predetto in<strong>di</strong>ce.<br />

Gli interventi che, in applicazione dei <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui ai precedenti punti 1 e 2, intendono<br />

usufruire dell'incremento <strong>di</strong> Sul sono subor<strong>di</strong>nati alla stipula <strong>di</strong> una convenzione o atto<br />

unilaterale d'obbligo (ai sensi del 5° comma Art. 49, l.u.r. 56/77) finalizzati alla cessione<br />

gratuita dei se<strong>di</strong>mi stradali esistenti o in progetto, qualora <strong>di</strong> proprietà dei richiedenti il titolo<br />

e<strong>di</strong>lizio abilitativo, o <strong>di</strong> altre aree pubbliche come <strong>di</strong> seguito precisato:<br />

45


- per l’area n.184: cessione contestuale dell’area SP.I n.1040 e del se<strong>di</strong>me viario in<br />

progetto;<br />

- per l’area n.339 arretramento del filo e<strong>di</strong>ficato e cessione contestuale della parte <strong>di</strong> area<br />

SP.I/v n.338. L’intervento attuabile dovrà essere quin<strong>di</strong> la demolizione (anche parziale)<br />

e la ricostruzione su <strong>di</strong>verso se<strong>di</strong>me nell’area 339.<br />

Qualora non si intenda utilizzare il citato incremento <strong>di</strong> Sul, gli interventi previsti sono<br />

regolamentati dalla Tabella normativa delle aree BR.III.<br />

c) per tutti gli interventi <strong>di</strong> ampliamento si richiede il mantenimento dei caratteri dell'impianto<br />

e<strong>di</strong>lizio preesistente salvaguardando i segni formali propri della zona o dell'area urbanistica<br />

<strong>di</strong> appartenenza;<br />

d) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

e) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge (1 mq ogni 10 mc), anche<br />

in quantità eccedenti al predetto rapporto in<strong>di</strong>cato dalla stessa, purché esse vengano e<strong>di</strong>ficate<br />

secondo le prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle presenti N.T.A.; è richiesto il<br />

rispetto delle quantità minime previste dalla legge 122/89 nel caso <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia.<br />

Per le aree urbanistiche ricadenti in BR.III valgono inoltre le prescrizioni contenute<br />

nelle seguenti Tabelle normative.<br />

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Art. 31 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale <strong>di</strong> impianto rurale - BR.IV<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BR.IV riguardano parti del territorio in cui è<br />

ancora riconoscibile la presenza <strong>di</strong> un impianto a tipologia rurale, mantenente un'elevata<br />

integrità degli elementi e<strong>di</strong>lizi e degli spazi privati ad essi asserviti. Il P.R.G. intende conservare<br />

tali caratteri anche me<strong>di</strong>ante il recupero degli e<strong>di</strong>fici per funzioni essenzialmente residenziali.<br />

Per le zone BR.IV valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) è riconosciuto un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria non superiore a quello esistente alla data <strong>di</strong><br />

adozione del Progetto Preliminare per la determinazione del quale partecipano tutte le<br />

superfici costruite esistenti comprese quelle chiuse con murature perimetrali estese a non<br />

meno <strong>di</strong> 1/2 del loro perimetro, in deroga al <strong>di</strong>sposto dell'art. 4, punto 11.<br />

Qualora non risultino esistenti e<strong>di</strong>fici o parti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio, chiusi per almeno ½ del loro<br />

perimetro, al fine <strong>di</strong> consentire il miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni complessive dell'e<strong>di</strong>ficato,<br />

è consentito un ampliamento, una tantum, del 20% della Sul esistente, prescrivendo il<br />

mantenimento delle preesistenti <strong>di</strong>stanze dalle strade e il mantenimento dell'allineamento dei<br />

fronti verso spazi pubblici e spazi privati assoggettati a servitù (aie, cortili comuni);<br />

b) oltre all'ampliamento, nei limiti sopra definiti, sono <strong>di</strong> norma possibili interventi <strong>di</strong>:<br />

* manutenzione;<br />

* restauro e risanamento conservativo;<br />

* ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia dei fabbricati presenti nel rispetto dei caratteri tipologico-e<strong>di</strong>lizi<br />

esistenti;<br />

* sostituzione e<strong>di</strong>lizia limitatamente all'accorpamento, all'e<strong>di</strong>ficio principale o tra loro, <strong>di</strong><br />

volumetrie provenienti dalla demolizione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici pertinenziali. Limitatamente alle aree<br />

urbanistiche n. 203 e 669 la sostituzione e<strong>di</strong>lizia può consentire la realizzazione <strong>di</strong> nuovi<br />

fabbricati residenziali anche separati dal corpo <strong>di</strong> fabbrica principale esistente.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici segnalati nelle cartografie <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 <strong>di</strong> valore<br />

storico-artistico/documentario sono sottoposti alle limitazioni <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> cui al<br />

successivo art.53.<br />

Per tutti gli interventi ammessi si richiede il mantenimento dei caratteri dell'impianto e<strong>di</strong>lizio<br />

preesistente salvaguardando i caratteri formali propri della zona. Per un armonioso<br />

inserimento degli e<strong>di</strong>fici, siano essi esistenti od in progetto, si richiede il rispetto delle regole<br />

stabilite ai commi 4, 5 e 6 dell’art.28 delle presenti <strong>NTA</strong>, con l'obbligo <strong>di</strong> ricondursi ad esse<br />

in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità riscontrate sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente.<br />

c) Qualora gli interventi ammessi ai precedenti punti a) e b) portino alla costituzione <strong>di</strong> un<br />

numero <strong>maggio</strong>re <strong>di</strong> unità immobiliari rispetto a quelle originariamente presenti, è fatto<br />

obbligo per ogni unità immobiliare aggiunta <strong>di</strong> reperire:<br />

* parcheggi nella misura prevista dalla Legge 122/89;<br />

* la monetizzazione <strong>di</strong> una quota <strong>di</strong> aree per servizi <strong>di</strong> 7,5 mq/ab, rappresentanti la quota <strong>di</strong><br />

standards urbanistici attribuiti ai servizi <strong>di</strong> interesse comune ed al parcheggio pubblico (art.<br />

21 L.R. 56/77);<br />

d) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

e) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge (1 mq ogni 10 mc), anche<br />

in quantità eccedenti al predetto rapporto in<strong>di</strong>cato dalla stessa, purché esse vengano<br />

realizzate secondo le prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

f) come già in<strong>di</strong>cato alla precedente lettera b) è riconosciuta la possibilità <strong>di</strong> accorpare,<br />

all'e<strong>di</strong>ficio principale o tra loro, volumi <strong>di</strong> pertinenze <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti (travate, bassi<br />

48


fabbricati, tettoie, fienili, ......) con contestuale recupero dell'intera cubatura demolita. Gli<br />

interventi sono subor<strong>di</strong>nati a permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato per accorpamenti fino a<br />

200 mq <strong>di</strong> Sul.<br />

E’ invece richiesta la formazione <strong>di</strong> piano <strong>di</strong> recupero qualora, a mezzo <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia, si accorpino fabbricati pertinenziali per una Sul superiore a 200 mq.<br />

Nelle aree n. 203 e 669 gli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia sui fabbricati pertinenziali sono<br />

sempre subor<strong>di</strong>nati alla preventiva formazione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> recupero esteso all’intera area<br />

urbanistica.<br />

Al piano <strong>di</strong> recupero è demandata la verifica <strong>di</strong> congruenza e compatibilità dei nuovi<br />

fabbricati con le preesistenze e con il carattere rurale originario.<br />

g) sono ammesse destinazioni d'uso afferenti le aziende agricole; per le aree ricadenti in centro<br />

abitato dette destinazioni devono risultare compatibili con quelle residenziali.<br />

Per tutte le aree urbanistiche comprese in BR.IV valgono inoltre le prescrizioni<br />

contenute nella specifica tabella normativa.<br />

49


Art. 32 Prescrizioni per la zona destinata ad attività economiche in ambito urbano<br />

consolidato - BC<br />

Le aree comprese nella zona BC riguardano parti del territorio in cui risultano inse<strong>di</strong>ate<br />

attività economiche, che richiedono tipologie e<strong>di</strong>lizie anche <strong>di</strong>verse da quelle residenziali.<br />

Per tali zone il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua l'esigenza <strong>di</strong> confermare l'inse<strong>di</strong>amento delle attività<br />

esistenti e <strong>di</strong> promuovere il consolidamento <strong>di</strong> quelle ammesse (commerciali, culturali, per lo<br />

spettacolo, ricettive), avendo riguardo <strong>di</strong> garantirne la loro compatibilità con il tessuto urbano<br />

circostante, pur riconoscendo la tipicità delle attività in esse svolte.<br />

Oltre alle in<strong>di</strong>cazioni contenute nella relativa Tabella normativa, sono previsti per le<br />

zone BC, le seguenti prescrizioni:<br />

- in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria e rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore a quello in<strong>di</strong>cato<br />

nella Tabella Normativa, oppure non superiore a quello esistente alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

P.R.G. qualora quest'ultimo risulti <strong>maggio</strong>re;<br />

- sono consentite destinazioni d'uso <strong>di</strong>verse, purché poste al servizio <strong>di</strong> quelle<br />

economiche, fino ad un massimo del 30% della Sul complessiva dell'area urbanistica.<br />

Relativamente alla residenza sono sempre ammessi, nei limiti degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> zona, 120 mq <strong>di</strong><br />

Sul per ogni attività economica inse<strong>di</strong>abile. Il rilascio dei permessi per le unità abitative e<br />

comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un<br />

atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile<br />

a servizio dell'attività economica; tale atto è trascritto, a cura ed a spese del concessionario, su<br />

registri della proprietà immobiliare.<br />

In presenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici aventi tipologia e destinazione prevalentemente residenziale<br />

esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare, assimilabili a quelli compresi in<br />

zona BR.III, non funzionali alle attività economiche inse<strong>di</strong>ate, si ammettono i tipi <strong>di</strong><br />

intervento, i parametri e le modalità <strong>di</strong> cui alle lettere a) e d) dell’art. 30; la densità<br />

fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> superficie (0,5 mq/mq) dovrà essere verificata sul lotto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong><br />

pertinenza del fabbricato residenziale.<br />

- per quanto riguarda le attività commerciali, fatti salvi gli esercizi eventualmente già<br />

inse<strong>di</strong>ati alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare, la compatibilità con le strutture<br />

<strong>di</strong>stributive <strong>di</strong> commercio al dettaglio è definita dai Criteri <strong>di</strong> politica commerciale<br />

riportati al precedente art.6 bis. L’attuazione è subor<strong>di</strong>nata al rispetto delle prescrizioni <strong>di</strong><br />

cui al precedente art.6, lettera f).- per interventi <strong>di</strong> ampliamento, <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia e<br />

<strong>di</strong> completamento (Art. 18, 19 e 21 delle <strong>NTA</strong>) è richiesto il reperimento <strong>di</strong> aree ad uso<br />

pubblico pari ad almeno il 40% della Sul in progetto che dovranno essere sistemate a<br />

parcheggio.<br />

- per interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica è richiesto il reperimento e la <strong>di</strong>smissione<br />

degli standards <strong>di</strong> cui l'art. 21 della L.R. 56/77, pari all’80% della Sul. E' ammessa, a<br />

<strong>di</strong>screzione dell'Amministrazione Comunale, la monetizzazione delle aree a servizi fino<br />

ad un massimo del 50%.<br />

- per interventi <strong>di</strong> ampliamento <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> completamento è richiesto, per<br />

le volumetrie in progetto, il rispetto delle quantità minime richieste dalla L.122/89 sui<br />

parcheggi privati.<br />

- per interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica è richiesto il rispetto delle quantità minime<br />

richieste dalla L.122/89 sui parcheggi privati relativamente all'intera volumetria prevista<br />

dal S.U.E..<br />

Per tutte le aree urbanistiche BC valgono inoltre le prescrizioni contenute nella seguente<br />

Tabella normativa.<br />

51


Art. 33 Prescrizioni per la zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali,<br />

esistenti - BM<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BM riguardano parti del territorio in cui si è<br />

consolidata una struttura composta prevalentemente da attività rivolte all'artigianato <strong>di</strong><br />

produzione e <strong>di</strong> servizio, ma che in virtù della loro favorevole collocazione in rapporto alle<br />

principali <strong>di</strong>rettrici <strong>di</strong> traffico possono risultare sede <strong>di</strong> attività commerciali al dettaglio.<br />

Il P.R.G. intende confermare tali aree, riqualificando, razionalizzando e completando il<br />

tessuto urbanistico esistente, me<strong>di</strong>ante il rafforzamento dell'attività commerciale connessa alle<br />

attività artigianali esistenti.<br />

Per le zone BM si prescrive quanto segue:<br />

a) sono consentiti interventi <strong>di</strong> ampliamento e<strong>di</strong>lizio, completamento, ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia,<br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia, ristrutturazione urbanistica;<br />

b) l'intervento <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica è attuato tramite SUE; il completamento e la<br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia tramite permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato; l'ampliamento e la<br />

ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia tramite permesso <strong>di</strong> costruire;<br />

c) l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria non deve essere superiore a 0,7 mq/mq oppure non deve<br />

superare l'in<strong>di</strong>ce esistente (nel caso fosse già superiore a quest'ultimo) alla data <strong>di</strong> adozione<br />

del Progetto Preliminare con riferimento all'area asservita a ciascun e<strong>di</strong>ficio alla stessa data.<br />

Il rapporto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> copertura non deve essere superiore al 50% ovvero non deve<br />

superare il rapporto esistente (nel caso fosse già superiore a quest'ultimo) alla data <strong>di</strong><br />

adozione del Progetto Preliminare, con riferimento all'area asservita a ciascun e<strong>di</strong>ficio alla<br />

stessa data.<br />

L’area n.1053 recepisce un intervento condonato e pertanto ad essa si riconosce la sola<br />

capacità e<strong>di</strong>ficatoria esistente escludendo l’applicazione dell’in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario.<br />

Per i fabbricati già esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare, è possibile, anche<br />

in eccedenza agli in<strong>di</strong>ci, la formazione “una tantum” <strong>di</strong> soppalchi così come definiti al<br />

successivo art. 49 lett. D, con l’eccezione che nel presente caso la struttura non può superare<br />

il 10% della superficie netta del vano in cui esso è ricavato con un massimo <strong>di</strong> mq. 60 per<br />

ogni azienda produttiva inse<strong>di</strong>ata; non sarà assolutamente consentita, in eccedenza agli<br />

in<strong>di</strong>ci, la realizzazione <strong>di</strong> pareti in corrispondenza della superficie <strong>di</strong> calpestio del soppalco<br />

allo scopo <strong>di</strong> ricavare vani chiusi.<br />

d) è richiesto il reperimento degli standard nei casi in<strong>di</strong>cati dalla Tabella Normativa. Le aree da<br />

<strong>di</strong>smettere per servizi dovranno essere valutate nella quantità prevista dall'Art. 21 1.u.r.<br />

56/77; le quantità <strong>di</strong> standard variano in funzione dell'effettivo mix funzionale previsto<br />

dall'intervento.<br />

Nel caso l'intervento richieda il ricorso al permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato lo standard <strong>di</strong><br />

cui all'art. 21 1.u.r. 56/77, da calcolare nel lotto fon<strong>di</strong>ario asservito al nuovo intervento, può<br />

essere monetizzato per un massimo del 50%. Le convenzioni dovranno regolamentare e<br />

garantire il rispetto delle seguenti <strong>di</strong>sposizioni puntuali:<br />

- per l’area n.631 si prescrive l’accesso da via Piobesi e che la parte <strong>di</strong> area posta lungo il<br />

lato sud della finitima CR.III-09 non venga occupata con e<strong>di</strong>fici a destinazione<br />

produttiva.<br />

- per l’area n.687, in sede <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> completamento, si richiede la cessione dell’area<br />

a servizi n. 1038.<br />

e) gli interventi devono prevedere un mix funzionale nel rispetto delle seguenti soglie<br />

<strong>di</strong>mensionali:<br />

* commercio al dettaglio-terziario: massimo 30%;<br />

* artigianato e commercio all’ingrosso: minimo 70%.<br />

53


Per quanto riguarda le attività commerciali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al minuto regolamentate dal D.Lgs<br />

114/98 a dalla L.R.28/99 dovrà essere garantito il sod<strong>di</strong>sfacimento dei servizi calcolati sulla<br />

base dell’art.6 lettera G).<br />

Qualunque sia la destinazione prevista, l'uso residenziale é consentito limitatamente<br />

all'abitazione del proprietario e del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a con un limite <strong>di</strong>:<br />

- 150 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva inferiore a 2000 mq,<br />

fatta eccezione per l’area n° 264 nella quale il limite è elevato a 250 mq <strong>di</strong> Sul;<br />

- 250 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva superiore a 2000 mq.<br />

Tali superfici rientrano nel computo delle capacità e<strong>di</strong>ficatorie complessive previste per la<br />

zona. Il rilascio dei permessi per le unità abitative e comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong><br />

agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto<br />

che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività<br />

economica; tale atto è trascritto, a cura ed a spese del concessionario, su registri della<br />

proprietà immobiliare.<br />

Si precisa che le suddette quote <strong>di</strong> Sul residenziale possano essere considerate aggiuntive<br />

rispetto a quella <strong>di</strong> superfici residenziali eventualmente esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

progetto definitivo <strong>di</strong> revisione del <strong>PRGC</strong>; per queste ultime, ai sensi della presente norma,<br />

non sussistono vincoli <strong>di</strong> pertinenzialità tra i fabbricati residenziali e quelli destinati ad<br />

attività economiche.<br />

Il P.R.G. ammette inoltre attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dei beni prodotti dall'attività artigianale<br />

inse<strong>di</strong>ata (spaccio) per una quota massima del 10% della Sul destinata alle attività artigianali<br />

con una superficie minima sempre consentita <strong>di</strong> 80 mq ed un limite massimo <strong>di</strong> 200 mq per<br />

ogni azienda artigianale inse<strong>di</strong>ata.<br />

La destinazione d’uso <strong>di</strong> commercio all’ingrosso prevista dal P.R.G.C. è esclusivamente<br />

ammessa nei fabbricati <strong>di</strong> nuova costruzione e deve essere limitata a strutture dove si esercita<br />

attività primaria <strong>di</strong> commercio all’ingrosso abbinata all’attività secondaria artigianale <strong>di</strong><br />

assemblaggio lavorati, tali da non ingenerare traffico veicolare <strong>di</strong> automezzi <strong>di</strong> categoria<br />

superiore alla N2 del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada.<br />

Nel caso interventi <strong>di</strong> rigenerazione urbana architettonica e ambientale, <strong>di</strong> limitata entità, è<br />

consentito il cambio d’uso in residenziale della volumetria esistente, subor<strong>di</strong>nando il<br />

permesso <strong>di</strong> costruire alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> uno strumento urbanistico esecutivo ovvero alla<br />

stipula <strong>di</strong> una convenzione che garantisca la cessione del necessario quantitativo <strong>di</strong> servizi in<br />

relazione all’aumento del carico antropico indotto dall’intervento.<br />

Nell’immobile insistente sull’area n° 321 è prevista la sottocategoria d’uso tr5 per una<br />

superficie massima <strong>di</strong> mq. 200.<br />

f) sia in sede <strong>di</strong> titolo abilitativo <strong>di</strong>retto, sia in sede <strong>di</strong> S.U.E., le <strong>di</strong>stanze dei fabbricati dai<br />

confini <strong>di</strong> proprietà o gli arretramenti dovuti alle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali dovranno rispettare<br />

le prescrizioni contenute nei successivi articoli 56, lettera a), e 57, punto 1;<br />

g) in assenza <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> cui al precedente punto a) sono consentite:<br />

* opere <strong>di</strong> recinzione a giorno dei fon<strong>di</strong>;<br />

* opere <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria e risanamento conservativo senza<br />

mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso dei manufatti eventualmente presenti;<br />

h) è vietato il deposito <strong>di</strong> materiali a cielo libero, l'attività <strong>di</strong> rottamazione, nonchè la<br />

commercializzazione <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> autoveicoli;<br />

i) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge anche in quantità eccedenti<br />

al predetto rapporto in<strong>di</strong>cato dalla stessa (1 mq. ogni 10 mc.), purché esse vengano e<strong>di</strong>ficate<br />

secondo le prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

54


L'obbligo <strong>di</strong> rispetto della citata legge vale solo per gli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia e<br />

completamento per i quali è richiesta il permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato e <strong>di</strong><br />

Ristrutturazione Urbanistica per la quale è richiesto lo S.U.E.<br />

Per tutte le aree urbanistiche BM valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

55


Art. 34 Prescrizioni per la zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti -<br />

BI<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BI riguardano parti del territorio a prevalente<br />

destinazione produttiva, <strong>di</strong> carattere industriale e artigianale, classificabili come ambiti da<br />

consolidare o da completare.<br />

Per tali zone il P.R.G. intende confermare le caratteristiche produttive, consentendo gli<br />

adeguamenti fisico-funzionali per le attività già inse<strong>di</strong>ate ed i necessari completamenti dell'area<br />

urbanistica con nuove attività.<br />

Per le zone BI valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) per gli inse<strong>di</strong>amenti già esistenti l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> superficie non deve<br />

essere superiore a 1,0 mq/mq ovvero non deve superare l'in<strong>di</strong>ce esistente (nel caso fosse già<br />

superiore a quest'ultimo) alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare con riferimento<br />

all'area asservita a ciascun e<strong>di</strong>ficio alla stessa data. Per i fabbricati già esistenti alla data <strong>di</strong><br />

adozione del Progetto Preliminare, è possibile, anche in eccedenza agli in<strong>di</strong>ci, la formazione<br />

“una tantum” <strong>di</strong> soppalchi così come definiti al successivo art. 49 lett. D, con l’eccezione che<br />

nel presente caso la struttura non può superare il 10% della superficie netta del vano in cui<br />

esso è ricavato con un massimo <strong>di</strong> mq. 60 per ogni azienda produttiva inse<strong>di</strong>ata; non sarà<br />

assolutamente consentita, in eccedenza agli in<strong>di</strong>ci, la realizzazione <strong>di</strong> pareti in<br />

corrispondenza della superficie <strong>di</strong> calpestio del soppalco allo scopo <strong>di</strong> ricavare vani chiusi.<br />

Il rapporto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> copertura non deve essere superiore al 50% ovvero non deve<br />

superare il rapporto esistente (nel caso fosse già superiore a quest'ultimo) alla data <strong>di</strong><br />

adozione del Progetto Preliminare, con riferimento all'area asservita a ciascun e<strong>di</strong>ficio alla<br />

stessa data; qualora il rapporto <strong>di</strong> copertura esistente alla data <strong>di</strong> adozione del progetto<br />

preliminare <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> fosse già stato raggiunto o fosse prossimo è ammesso un incremento<br />

“una tantum” della superficie coperta pari al 10% della superficie fon<strong>di</strong>aria del lotto e<br />

comunque non superiore a 500 mq.<br />

b) sono consentiti gli interventi e<strong>di</strong>lizi previsti dalla Tabella normativa con l’eventuale<br />

reperimento <strong>di</strong> standard;<br />

c) gli interventi devono rispettare le <strong>di</strong>stanze minime da strade e confini dei lotti nel rispetto<br />

delle in<strong>di</strong>cazioni dei successivi artt. 56 e 57;<br />

d) l'uso residenziale é consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale <strong>di</strong><br />

custo<strong>di</strong>a con un limite <strong>di</strong>:<br />

- 150 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva inferiore a 2000 mq;<br />

- 250 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva superiore a 2000 mq.<br />

Tali superfici rientrano nel computo delle capacità e<strong>di</strong>ficatorie complessive previste per la<br />

zona. Il rilascio dei permessi per le unità abitative e comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong><br />

agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto<br />

che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività<br />

economica; tale atto è trascritto, a cura ed a spese del concessionario, su registri della<br />

proprietà immobiliare.<br />

Si precisa che le suddette quote <strong>di</strong> Sul residenziale possano essere considerate aggiuntive<br />

rispetto a quella <strong>di</strong> superfici residenziali eventualmente esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

progetto definitivo <strong>di</strong> revisione del <strong>PRGC</strong>.<br />

Sono sempre ammesse attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta regolamentata dei beni prodotti dall'attività<br />

produttiva inse<strong>di</strong>ata (tipo “spaccio aziendale”) per una quota del 10% della Sul destinata alle<br />

attività produttive con un massimo <strong>di</strong> 250 mq per ogni azienda produttiva inse<strong>di</strong>ata ed un<br />

minimo sempre consentito <strong>di</strong> 80 mq (<strong>di</strong> Sul). Vengono altresì consentite superfici da<br />

destinare a strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio <strong>di</strong> vicinato.<br />

La destinazione terziaria è parzialmente consentita, ma deve essere <strong>di</strong>rettamente correlata<br />

all'attività produttiva;<br />

e) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge, anche in quantità eccedenti<br />

al rapporto da essa previsto (1 mq. ogni 10 mc.) purché esse vengano e<strong>di</strong>ficate secondo le<br />

prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

57


Nell’area n° 1087, destinata a spazio <strong>di</strong> manovra per automezzi <strong>di</strong> servizio all’area<br />

a<strong>di</strong>acente n° 0334, non è prevista alcuna capacità e<strong>di</strong>ficatoria.<br />

Nell’area n. 159, la superficie dell’area viene ampliata da mq 135.292 a mq 139.137<br />

circa, registrando un ampliamento <strong>di</strong> mq 3.845 circa. Gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità dell’area non<br />

vengono mo<strong>di</strong>ficati, pertanto la SUL e la Superficie Coperta rimangono invariate e non si avrà<br />

alcun incremento delle stesse rispetto ai valori della precedente variante 5;<br />

La destinazione d’uso <strong>di</strong> commercio all’ingrosso prevista dal P.R.G.C. è esclusivamente<br />

ammessa nei fabbricati <strong>di</strong> nuova costruzione e deve essere limitata a strutture dove si esercita<br />

attività primaria <strong>di</strong> commercio all’ingrosso abbinata all’attività secondaria artigianale <strong>di</strong><br />

assemblaggio lavorati, tali da non ingenerare traffico veicolare <strong>di</strong> automezzi <strong>di</strong> categoria<br />

superiore alla N2 del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada.<br />

Per tutte le aree urbanistiche comprese nella zona BI valgono inoltre le prescrizioni<br />

contenute nella seguente Tabella normativa.<br />

58


Art. 35 Prescrizioni per la zona destinata alla <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti - IC<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica IC riguardano parti del territorio dove sono<br />

attualmente inse<strong>di</strong>ati impianti per la <strong>di</strong>stribuzione del carburante.<br />

Per tali zone il P.R.G. intende riconfermare le caratteristiche urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie,<br />

consentendo i successivi adeguamenti fisico-funzionali per le attività già inse<strong>di</strong>ate.<br />

Le aree sono in<strong>di</strong>viduate in conformità con le <strong>di</strong>sposizioni legislative <strong>di</strong> settore (L.R.<br />

n.8 DEL 23/4/1999, d.g.r. N.48-29266 del 31/1/2000) a cui si rimanda per la progettazione degli<br />

interventi.<br />

Per le zone IC valgono dunque le seguenti prescrizioni:<br />

a) oltre alle attività strettamente connesse alla <strong>di</strong>stribuzione del carburante (sottocategoria C3<br />

dell'Art. 10 delle presenti norme) sono ammesse attività accessorie riconducibili alle<br />

seguenti: lavaggio autoveicoli (annesso o non alla <strong>di</strong>stribuzione carburanti), assistenza<br />

tecnica agli stessi, commercio <strong>di</strong> piccoli ricambi <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata utilizzazione, <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong><br />

giornali e tabacchi e generi <strong>di</strong> primo conforto (bar, tavola calda, ecc.).<br />

E' consentito l'uso residenziale, relativo alle attività svolte, nella misura massima <strong>di</strong> 120 mq<br />

<strong>di</strong> Sul per le sole aree urbanistiche comprese nel centro abitato.<br />

Per l’area n.299 si consente il mantenimento della quota residenziale esistente alla data <strong>di</strong><br />

adozione del progetto preliminare <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> anche se superiore alla misura massima stabilita.<br />

Qualora si attui un intervento <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia sui volumi esistenti la quota<br />

residenziale dovrà essere ricondotta a quella or<strong>di</strong>naria.<br />

b) il rapporto <strong>di</strong> copertura degli e<strong>di</strong>fici (ivi comprese le tettoie o le pensiline) non deve superare<br />

il valore del 50%;<br />

c) la capacità e<strong>di</strong>ficatoria deve essere mantenuta all'interno <strong>di</strong> 0,3 mq/mq <strong>di</strong> Sul;<br />

d) gli interventi devono rispettare le <strong>di</strong>stanze minime da strade e confini dei lotti nel rispetto<br />

delle in<strong>di</strong>cazioni dei successivi artt. 56 e 57.<br />

Al <strong>di</strong> fuori delle aree appositamente previste dal P.R.G. per gli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />

del carburante, è consentita la localizzazione <strong>di</strong> tali attrezzature in altre zone urbanistiche alle<br />

seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

e) all'interno del centro abitato e nelle zone BC, BI, BM, DI, DM., lungo i tratti stradali esistenti<br />

ed in progetto <strong>di</strong> statali e provinciali. Si precisa che l’attività <strong>di</strong> lavaggio autoveicoli può<br />

essere realizzata anche separatamente ed in<strong>di</strong>pendentemente da quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />

carburanti;<br />

f) all'esterno del concentrico, nella fascia <strong>di</strong> rispetto delle strade ad elevata percorrenza <strong>di</strong><br />

traffico aventi una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> almeno 20 m.<br />

In entrambi i casi e) e f), fermo restando l’obbligo all’ottenimento dei pareri degli Enti<br />

competenti, devono essere rispettate le seguenti <strong>di</strong>stanze minime:<br />

- per gli accessi veicolari si rimanda alle prescrizioni definite dalle leggi <strong>di</strong> settore (Nuovo<br />

Co<strong>di</strong>ce della Strada, ecc.);<br />

- per i manufatti e<strong>di</strong>lizi:<br />

* m 5,00 dai confini;<br />

* m 10,00 dai cigli stradali.<br />

Qualora la pubblica Amministrazione ne determini l'opportunità, può essere richiesta,<br />

sia nel caso e) sia nel caso f), l'adozione <strong>di</strong> tipologie e<strong>di</strong>lizie e <strong>di</strong> materiali costruttivi consoni<br />

all'ambiente urbano in cui tali attrezzature si vengono ad inserire.<br />

Per tutte le aree urbanistiche comprese nella zona IC valgono inoltre le precisazioni<br />

contenute nella seguente Tabella normativa.<br />

60


Art. 36 Prescrizioni per la zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione<br />

residenziale - TR<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica TR riguardano parti del territorio per le quali,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dallo stato <strong>di</strong> fatto, il P.R.G. prevede interventi <strong>di</strong> sostanziale ristrutturazione<br />

urbanistica o <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia ed il riuso della volumetria esistente a prevalente<br />

destinazione residenziale.<br />

La modalità d'intervento all'interno delle zone TR è or<strong>di</strong>nariamente la ristrutturazione<br />

urbanistica (R.U.), il rilascio del titolo abilitativo è subor<strong>di</strong>nato alla preventiva formazione <strong>di</strong><br />

Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) <strong>di</strong> iniziativa privata; in tal caso le aree urbanistiche<br />

sono specificatamente in<strong>di</strong>viduate nella cartografia <strong>di</strong> progetto P2. In tutti gli altri casi è<br />

richiesto il ricorso permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato (ai sensi del 5° comma, Art. 49, L.R.<br />

56/77), in quanto aree fon<strong>di</strong>arie intercluse <strong>di</strong> limitata estensione.<br />

Nei casi in cui la trasformazione sia da attuare con SUE è possibile definire, in ogni area<br />

urbanistica, un unico o più ambiti <strong>di</strong> intervento, oggetto ciascuno <strong>di</strong> Strumento Urbanistico<br />

Esecutivo, senza che ciò comporti variante al P.R.G. Tale definizione deve avvenire sulla base<br />

<strong>di</strong> un progetto guida esteso all'intera area urbanistica effettuato dal <strong>Comune</strong> o proposto da<br />

privati, singoli o associati, proprietari <strong>di</strong> immobili o aree incluse nell'area stessa per almeno i 3/5<br />

della capacità e<strong>di</strong>ficatoria totale dell'area. Tale progetto guida deve essere assunto dalla pubblica<br />

Amministrazione tramite deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale.<br />

In tal caso è prevista la stipula <strong>di</strong> una convenzione fra il <strong>Comune</strong> ed i privati,<br />

eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto previsto dagli Artt. 45 e 46 della<br />

l.u.r. 56/77 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni. All'interno delle aree TR potranno essere in<strong>di</strong>viduate<br />

quote <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale convenzionata ai sensi dell'art. 7 della Legge 10/77 qualora i<br />

proponenti intendano impegnarsi a praticare prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e canoni <strong>di</strong> locazione determinati<br />

ai sensi della Convenzione tipo prevista dall'art. 8 della stessa legge 10/77.<br />

A) Aree subor<strong>di</strong>nate a SUE<br />

Per le aree urbanistiche n. 1002, 1006 e 1010 da attuare me<strong>di</strong>ante SUE, il P.R.G.<br />

fornisce una "Scheda d'Area" contenente, le prescrizioni specifiche per l'attuazione degli<br />

interventi previsti.<br />

Le "Schede d'Area" definiscono specificazioni progettuali riconducibili alle seguenti:<br />

- l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale da applicare all'intera parte dell'area o alle unità<br />

minime d'intervento;<br />

- le percentuali <strong>di</strong> destinazioni d'uso previste per il terziario, il commercio e la<br />

residenza;<br />

- la capacità inse<strong>di</strong>ativa prevista, calcolata <strong>di</strong>videndo la Sul residenziale per 35 mq/ab;<br />

- la superficie a standard da <strong>di</strong>smettere calcolata analiticamente per ogni destinazione<br />

d'uso prevista;<br />

- la superficie territoriale a cui applicare l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale;<br />

- la nuova viabilità pubblica;<br />

- gli spazi pubblici che devono essere prescrittivamente <strong>di</strong>smessi all'interno<br />

dell'intervento;<br />

- le aree fon<strong>di</strong>arie su cui e possibile concentrare l'e<strong>di</strong>ficazione;<br />

Tali Schede, comprese nell'Allegato alle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione (elaborato P3.2),<br />

costituiscono parte integrante del presente articolo. Per queste aree si impone quin<strong>di</strong> il rispetto<br />

delle seguenti prescrizioni:<br />

1) devono essere rispettati i parametri urbanistici, le quantità e<strong>di</strong>ficabili, le superfici da<br />

<strong>di</strong>smettere, i mix funzionali e i vincoli previsti nelle "Schede d'Area". In particolare per<br />

quanto riguarda le attività commerciali si rimanda ai contenuti dell’art. 6bis;<br />

2) devono essere rispettate le in<strong>di</strong>cazioni progettuali precisate nelle "Schede d'Area";<br />

62


3) al fine del computo degli standard urbanistici <strong>di</strong> cui all'art. 21 L.R. 56/77 (da applicarsi<br />

nella misura <strong>di</strong> 25 mq/ab) è ammesso l'assoggettamento ad uso pubblico e/o la<br />

monetizzazione <strong>di</strong> parte dei servizi per una quota massima del 25% <strong>di</strong> quelli previsti in<br />

<strong>di</strong>smissione dalla "Scheda d'Area". Laddove la "Scheda d'Area" in<strong>di</strong>vidua numericamente<br />

la quantità <strong>di</strong> aree per servizi pubblici superiore a quelle minime <strong>di</strong> legge, la medesima<br />

eccedenza è da ritenersi prescrittiva;<br />

4) deve essere garantito il sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>di</strong> quanto previsto dalla L. 122/89 per quanto<br />

attiene la superficie da destinare a parcheggio privato. Potranno essere realizzate anche<br />

quantità eccedenti al rapporto previsto dalla legge (1 mq/10 mc) purché le aree a<br />

parcheggio, comprensive dei corselli <strong>di</strong> accesso rispettino le con<strong>di</strong>zioni previste dal<br />

successivo Art. 48;<br />

L’attuazione delle previsioni <strong>di</strong> piano dell’area urbanistica TR-02 n° 1010 è subor<strong>di</strong>nata alla<br />

formazione <strong>di</strong> un SUE che, per motivi <strong>di</strong> migliore funzionalità <strong>di</strong>stributivo-ambientale, viene<br />

esteso all’area urbanistica BR.II n° 346; per le due aree, che mantengono inalterati i parametri<br />

prescrittivi (It e mix funzionale per l’area n° 1010 e If per l’area n° 346) si acconsente,<br />

all’interno della perimetrazione cartografica <strong>di</strong> Piano, il trasferimento delle rispettive capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatorie.<br />

In ottemperanza della comunicazione prot. 20505 del 12 febbraio 2007 della Soprintendenza per<br />

i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, la trasformazione urbanistico-ambientale<br />

dell’ambito costituito dalle due aree TR-02 n° 1010 e BR.II n° 346 dovrà essere attuata in modo<br />

da adottare tutte le precauzioni (fasce <strong>di</strong> rispetto, <strong>di</strong>stanze, altezze, cubature, ecc.) al fine <strong>di</strong> non<br />

arrecare alcun danno visivo e materiale al “Castello della Rovere” ed alla Cascina “Don Gerardo<br />

Russo”.<br />

Le nuove e<strong>di</strong>ficazioni dovranno pertanto rispettare le opportune ed adeguate <strong>di</strong>stanze<br />

dall’emergenza storica e dalle relative pertinenze (parco) in modo da garantire la vista del<br />

Castello e non interferire con le prospettive dello stesso.<br />

Ai fini della verifica dell'in<strong>di</strong>ce territoriale sono da escludere eventuali superfici esistenti alla<br />

data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare <strong>di</strong> P.R.G.C. da mantenere in sito per il loro valore<br />

storico-archeologico-documentale e da destinare a servizi <strong>di</strong> pubblico interesse.<br />

Le progettazioni del SUE e delle nuove e<strong>di</strong>ficazioni dovranno essere sottoposti alla<br />

Soprintendenza per i Beni Architettonici del Piemonte.<br />

B) Aree subor<strong>di</strong>nate a permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato (CC)<br />

Per tutte le aree non comprese nell’elenco <strong>di</strong> cui alla precedente lettera A), gli interventi<br />

<strong>di</strong> trasformazione e sostituzione previsti dal <strong>PRGC</strong> sono subor<strong>di</strong>nati a permesso <strong>di</strong> costruire<br />

convenzionato.<br />

Per queste aree si impone quin<strong>di</strong> il rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />

1) devono essere rispettati i parametri e<strong>di</strong>lizi ed urbanistici previsti dalla Tabella normativa;<br />

2) sono ammessi interventi e<strong>di</strong>lizi che garantiscano la localizzazione <strong>di</strong> attività residenziali<br />

per un minimo del 60% della Sul e<strong>di</strong>ficabile. In particolare per quanto riguarda le attività<br />

commerciali si rimanda ai contenuti dell’art. 6bis.;<br />

3) gli standard pubblici, da calcolarsi sulla base <strong>di</strong> quanto stabilito dall’art. 21, L.R. 56/77<br />

per le aree <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica, sono totalmente monetizzabili previo assenso<br />

dell’Amministrazione Comunale, ad eccezione <strong>di</strong> quelli corrispondenti alle attività<br />

terziarie e commerciali che devono essere reperiti in loco me<strong>di</strong>ante cessione gratuita delle<br />

relative aree;<br />

4) All'interno delle aree urbanistiche possono essere già in<strong>di</strong>cate dal P.R.G. aree specifiche<br />

destinate a nuove se<strong>di</strong> viarie. In particolare per l’area n.1021 viene richiesta la cessione<br />

delle aree interessate dalla fascia <strong>di</strong> rispetto stradale, aventi <strong>di</strong>mensione pari ad almeno il<br />

10 % dell’area urbanistica in oggetto, in caso <strong>di</strong> interventi che comportino cambiamento<br />

<strong>di</strong> destinazione d’uso<br />

C) In assenza degli interventi <strong>di</strong> cui ai precedenti punti A) e B)<br />

In via transitoria, in attesa delle trasformazioni urbanistiche programmate dal P.R.G.,<br />

sugli e<strong>di</strong>fici esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare, sono ammessi:<br />

63


1) per le attività in contrasto con la zona TR, interventi <strong>di</strong> manutenzione e risanamento<br />

conservativo senza cambi <strong>di</strong> destinazione d'uso;<br />

2) per le attività produttive ed artigianali in atto, anche se in contrasto con la destinazione<br />

d'uso delta zona TR, sono consentiti gli interventi previsti per la zona BI, la cui normativa<br />

riferita agli impianti esistenti rimane applicabile, al fine <strong>di</strong> consentire il mantenimento<br />

delle attività stesse, fino alla trasformazione prevista dal P.R.G., purché non nocive o<br />

moleste ai sensi della normativa vigente in materia;<br />

3) per le attività coerenti con la zona TR sono consentiti gli interventi <strong>di</strong> cui alla Tabella<br />

normativa.<br />

Per tutte le aree urbanistiche del tipo TR valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

64


Art. 37 Prescrizioni per la zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione terziariocommerciale<br />

– TT e TT/f<br />

La zona urbanistica TT comprende due aree urbanistiche: la TT-01 (area n.1016) e le<br />

TT/f-1a e 1b (aree n. 1023 e 59). L’area TT-01 riguarda parte del territorio per la quale,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dallo stato <strong>di</strong> fatto, il P.R.G. prevede interventi <strong>di</strong> sostanziale ristrutturazione<br />

urbanistica e il recupero <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti per destinazioni prevalentemente terziarie e<br />

commerciali, pur non escludendo quote <strong>di</strong> residenza e <strong>di</strong> servizi. Le aree TT/f-1a e 1b<br />

riguardano invece aree intercluse tra l’ippodromo, la ferrovia, aree urbane consolidate e la via<br />

Sestriere a sud, per le quali, essendo interessate dalla previsione <strong>di</strong> nuova stazione ferroviaria, si<br />

ritiene <strong>di</strong> programmare l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> attività terziarie.<br />

L'intervento previsto all'interno dell’area TT-01 è volto al completamento e<br />

all'ampliamento dei fabbricati esistenti e della loro riqualificazione, il rilascio titolo abilitativo<br />

e<strong>di</strong>lizio, è subor<strong>di</strong>nato alla preventiva formazione <strong>di</strong> Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.)<br />

<strong>di</strong> iniziativa privata, <strong>di</strong> cui all'Art. 43 della l.u.r. 56/77.<br />

L’intervento previsto per le aree TT/f è invece volto al nuovo impianto <strong>di</strong> attrezzature<br />

al servizio e/o connesse alla stazione ferroviaria in progetto. L’attuazione delle previsioni <strong>di</strong><br />

Piano dovrà attuarsi a mezzo <strong>di</strong> SUE, <strong>di</strong> iniziativa pubblica, coor<strong>di</strong>nando la pre<strong>di</strong>sposizione del<br />

SUE con gli sviluppi progettuali relativi alle nuove opere infrastrutturali viarie in<strong>di</strong>cate in<br />

cartografia ed alle opere potenziamento della linea ferroviaria Torino-Pinerolo e della nuova<br />

stazione FS <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>.<br />

La pre<strong>di</strong>sposizione del SUE avverrà in sede <strong>di</strong> Conferenza dei servizi indetta dal <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Vinovo</strong>, alla quale dovranno necessariamente partecipare tutti gli enti territoriali e competenti in<br />

merito, con particolare riferimento in<strong>di</strong>cativo e non esaustivo <strong>di</strong>: Regione, Provincia, Comuni,<br />

Ente ferroviario, ecc.. La conferenza dovrà assicurare il coor<strong>di</strong>namento tra i progetti già avviati,<br />

strutturali ed infrastrutturali, con l’intervento TT/f al fine <strong>di</strong> ottimizzare il sistema dei trasporti<br />

pubblici e le necessarie aree <strong>di</strong> interscambio.<br />

La cartografia <strong>di</strong> P.R.G. in<strong>di</strong>vidua anche, con apposita simbologia, gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore<br />

documentario non demolibili negli interventi <strong>di</strong> trasformazione.<br />

Limitatamente all'attuazione delle previsioni <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> nell’area TT-01 possono essere<br />

definiti più ambiti <strong>di</strong> intervento, oggetto ciascuno <strong>di</strong> Strumento Urbanistico Esecutivo, senza<br />

che ciò comporti variante al P.R.G. Tale definizione deve avvenire sulla base <strong>di</strong> un progetto<br />

guida esteso all'intera area urbanistica effettuato dal <strong>Comune</strong> o proposto da privati, singoli o<br />

associati, proprietari <strong>di</strong> immobili o aree incluse nell'area stessa, per almeno i 3/5 della capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria totale dell'area. Tale progetto guida deve essere assunto dalla pubblica<br />

Amministrazione tramite deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale.<br />

Per per le aree TT e TT/f il P.R.G.C. fornisce, una "Scheda d'Area" contenente,<br />

prescrizioni specifiche per l'attuazione degli interventi. Esse definiscono specificazioni<br />

progettuali, riconducibili alle seguenti:<br />

- l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale da applicare all'intera parte o alle unità minime<br />

d'intervento;<br />

- le percentuali <strong>di</strong> destinazioni d'uso previste per il terziario, il commercio e la residenza;<br />

- la capacità inse<strong>di</strong>ativa prevista, calcolata <strong>di</strong>videndo la quota <strong>di</strong> volume e<strong>di</strong>ficabile <strong>di</strong> tipo<br />

residenziale per 105 mc/ab o la Sul per 35 mq/ab;<br />

- la superficie da <strong>di</strong>smettere per servizi pubblici, calcolata analiticamente per ogni<br />

destinazione d'uso prevista;<br />

- la superficie territoriale cui applicare l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale;<br />

- gli spazi pubblici che devono essere prescrittivamente <strong>di</strong>smessi all'interno dell'intervento;<br />

- le aree fon<strong>di</strong>arie su cui è possibile concentrare la cubatura e<strong>di</strong>ficabile.<br />

Tali Schede, comprese nell'Allegato alle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione, costituiscono<br />

parte integrante del presente articolo.<br />

66


Per le zone TT valgono inoltre le seguenti prescrizioni specifiche:<br />

a) in presenza <strong>di</strong> SUE:<br />

1) devono essere rispettati i parametri urbanistici, le quantità e<strong>di</strong>ficabili, le superfici da<br />

<strong>di</strong>smettere, i mix funzionali e i vincoli previsti nelle "Schede d'Area". In particolare<br />

per quanto riguarda le attività commerciali si rimanda ai contenuti dell’art. 6bis;<br />

2) al fine del computo degli standard <strong>di</strong> cui all'Art. 21 1.u.r. 56/77, così come per le<br />

prescrizioni progettuali, si fa riferimento alle in<strong>di</strong>cazioni contenute nell'allegata<br />

"Scheda d'Area". Laddove la "Scheda d'Area" in<strong>di</strong>vidua numericamente la quantità <strong>di</strong><br />

aree per servizi pubblici superiore a quelle minime <strong>di</strong> legge, la medesima eccedenza è<br />

da ritenersi prescrittiva. Per l’area urbanistica TT-01 n° 1016 è ammesso, a<br />

<strong>di</strong>screzione dell’Amministrazione Comunale, l’assoggettamento ad uso pubblico e/o la<br />

monetizzazione <strong>di</strong> parte dei servizi per una quota massima del 25% <strong>di</strong> quelli previsti in<br />

<strong>di</strong>smissione dalla relativa Scheda d’Area; per le zone urbanistiche TT/f è ammessa la<br />

monetizzazione nella misura e secondo i criteri in<strong>di</strong>cati all’art. 6 lettera B) delle<br />

presenti N.T.A.;<br />

3) occorre garantire il sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>di</strong> quanto previsto dalla L. 122/89 per quanto<br />

attiene la superficie da destinare a parcheggio privato. Potranno essere realizzate<br />

anche quantità eccedenti al rapporto <strong>di</strong> legge (1 mq/10 mc) purché le aree a<br />

parcheggio, comprensive dei corselli <strong>di</strong> accesso, rispettino le con<strong>di</strong>zioni previste dal<br />

successivo Art. 48;<br />

b) in assenza <strong>di</strong> SUE sono ammessi, sugli e<strong>di</strong>fici esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare, gli interventi volti al riutilizzo dei volumi presenti, purché questi non alterino<br />

la sagoma planovolumetrica degli stessi, fermo restando le limitazioni previste dal<br />

successivo art. 53 per gli e<strong>di</strong>fici segnalati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77.<br />

Sulle aree libere si consente la recinzione a giorno dei fon<strong>di</strong> secondo le prescrizioni del<br />

successivo art. 51, lettera a), e la coltivazione con il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> realizzare qualsiasi<br />

manufatto anche se per usi agricoli.<br />

Per tutte le aree urbanistiche del tipo TT valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

67


Art. 37 bis Prescrizioni per la zona destinata ad attività commerciali e sportive in<br />

progetto – TCS<br />

E’ un’area oggi occupata da attrezzature per sport equestri per la quale è prevista la<br />

trasformazione per attività sportive e commerciali, puntualmente in<strong>di</strong>viduata in cartografia <strong>di</strong><br />

P.R.G.C. (tav. P2.2/1 in scala 1:2000) con appositi perimetro, retino e sigla denominata TCS.<br />

Il P.R.G.C. intende consentire la trasformazione urbanistica dell’area dell’ippodromo del<br />

galoppo per la realizzazione <strong>di</strong> un parco commerciale e <strong>di</strong> un centro <strong>di</strong> allenamento per la<br />

Juventu F.C. Spa.<br />

In quest’area si intendono proprie le destinazioni <strong>di</strong> tipo commerciale al dettaglio <strong>di</strong> qualunque<br />

tipo (fatte salve le eventuali restrizioni dovute all’applicazione delle leggi e dei regolamenti <strong>di</strong><br />

settore), terziario (uffici, aree per esposizioni, convegni, ecc.), ricettivo, <strong>di</strong>vertimento e<br />

spettacolo, per lo sport e le manifestazioni sportive; si intendono proprie anche tutte le<br />

destinazioni complementari alle suddette attività.<br />

Per strutture complementari si intendono:<br />

- magazzini, esposizione merce, depositi, attività collegate ai trasporti;<br />

- uffici amministrativi, laboratori, ecc.;<br />

- unità abitative del servizio <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a;<br />

- pubblici esercizi;<br />

- artigianato <strong>di</strong> servizio alla persona;<br />

- attrezzature, impianti e locali destinati al tempo libero;<br />

- servizi sociali;<br />

- strutture sanitarie al servizio dell’attività sportiva;<br />

- attrezzature pubbliche<br />

- impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti.<br />

Tali strutture complementari dovranno risultare organicamente relazionate con gli impianti<br />

commerciali e sportivi.<br />

Sarà compito dello strumento urbanistico attuativo (SUE ed eventuale permesso <strong>di</strong> costruire<br />

convenzionato) <strong>di</strong>mensionare le superfici utili attribuite alle strutture complementari, nel<br />

rispetto delle in<strong>di</strong>cazioni che l’Amministrazione potrà fornire a mezzo <strong>di</strong> specifico atto<br />

deliberativo, considerando sin da ora che le attrezzature pubbliche ed i servizi sociali non<br />

dovranno eccedere il 2% della S.U.L. consentita.<br />

Si prescrive che l’organizzazione territoriale della nuova zona urbanistica sia composta da due<br />

aree denominate TCS/a e TCS/b.<br />

Sull’area TCS/a è prevista la realizzazione della zona sportiva comprendente il Centro <strong>di</strong><br />

Allenamento Juventus. In questo lotto il P.R.G.C. intende concentrare le destinazioni proprie<br />

quali:<br />

- sport e manifestazioni sportive,<br />

- terziario, ricettivo (foresteria),<br />

- attività <strong>di</strong> tipo commerciale ma limitatamente a quelle promozionali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta della Società<br />

Juventus F.C. Spa.<br />

Sull’area TCS/b è prevista la creazione del Parco Commerciale. In quest’area il P.R.G.C.<br />

intende concentrare le destinazioni proprie quali:<br />

- commercio,<br />

- <strong>di</strong>vertimento e spettacolo,<br />

- terziario e ricettivo,<br />

- attività <strong>di</strong> tipo sportivo.<br />

In entrambe le aree <strong>di</strong> concentrazione si intendono confermate le destinazioni complementari in<br />

base alle tipologie ed alle quantità già specificate.<br />

In assenza dell’attuazione degli interventi <strong>di</strong> trasformazione previsti dal P.R.G.C., è ammesso il<br />

mantenimento delle attività esistenti nel rispetto delle prescrizioni attribuite alle aree TP/s.<br />

L’attuazione degli interventi in TCS è subor<strong>di</strong>nata alle seguenti prescrizioni:<br />

70


Modalità <strong>di</strong> intervento<br />

Gli interventi previsti si attuano separatamente con le seguenti modalità:<br />

TCS/a: permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato esteso all’intera area (con le specifiche <strong>di</strong><br />

cui alla successiva voce “Prescrizioni Particolari”), purché a seguito <strong>di</strong><br />

presentazione <strong>di</strong> Su<strong>di</strong>o Unitario, comprendente anche l’area TCS/b e l’area<br />

urbanistica BT1 n° 786 del <strong>PRGC</strong> del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino, attestante la<br />

compatibilità degli interventi.<br />

Per Stu<strong>di</strong>o Unitario si intende un elaborato planimetrico, in scala non inferiore a<br />

1:2000, inerente l’intera area <strong>di</strong> trasformazione dell’ippodromo (aree TCS/a e /b<br />

del <strong>PRGC</strong> del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> e BT1 n.786 del <strong>PRGC</strong> del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

Nichelino) i cui contenuti dovranno:<br />

- <strong>di</strong>mostrare la compatibilità delle soluzioni progettuali adottate per TCS/a con il<br />

sistema infrastrutturale, viario, previsto dal P.R.G.C. in funzione del parco<br />

commerciale;<br />

- <strong>di</strong>mostrare la compatibilità delle soluzioni progettuali con le reti <strong>di</strong><br />

urbanizzazione ed il sistema <strong>di</strong> smaltimento delle acque meteoriche nonché con<br />

il tracciato, esistente o mo<strong>di</strong>ficato, del Rio Grivassola;<br />

- definire criteri progettuali e tipologie coor<strong>di</strong>nate per la realizzazione dei<br />

fabbricati e delle strutture pubbliche o private sulle aree TCS/b e BT1 n.786 del<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino;<br />

- garantire che il parametro relativo alle aree permeabili (si vedano le definizioni<br />

alla lettera e) del punto 3 dei “Parametri urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi” del presente<br />

articolo), verificato rispetto all’intervento complessivo (aree TCS/a, TCS/b <strong>di</strong><br />

<strong>Vinovo</strong> e BT1 n.786 del <strong>PRGC</strong> <strong>di</strong> NIchelino) non sia inferiore al 50 % della<br />

superficie territoriale decurtata delle aree in<strong>di</strong>cate a viabilità pubblica all’interno<br />

delle citate aree urbanistiche; è ammessa una variazione del valore percentuale<br />

<strong>di</strong> +/- 2,5.<br />

Lo Stu<strong>di</strong>o Unitario è parte integrante della convenzione attuativa dell’area TCS/a,<br />

approvato dal Consiglio Comunale <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> contestualmente alla convenzione<br />

stessa datane preliminarmente comunicazione al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino, ed è<br />

elemento vincolante per la progettazione del SUE sulle aree TCS/b e BT1<br />

In <strong>di</strong>fetto, l’intervento sull’area TCS/a dovrà attuarsi tramite S.U.E. esteso ad<br />

entrambe le aree con le specifiche <strong>di</strong> cui alla successiva voce “Prescrizioni<br />

Particolari”.<br />

I contenuti della convenzione riguarderanno inoltre le modalità relative:<br />

- all’occupazione e cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione<br />

delle opere infrastrutturali pubbliche funzionali all’apertura delle strutture<br />

commerciali previste su TCS/b;<br />

- alla cessione e/o asservimento ad uso pubblico delle aree e/o delle opere per<br />

standard pubblici funzionali al Centro <strong>di</strong> Allenamento Juventus;<br />

- alle eventuali modalità <strong>di</strong> convenzionamento per la fruizione <strong>di</strong> strutture<br />

sportive e ad esse connesse.<br />

TCS/b: S.U.E. esteso all’intera area, con le specifiche <strong>di</strong> cui alla successiva voce<br />

“Prescrizioni Particolari”.<br />

La progettazione del S.U.E. (esteso anche ad TCS/a o limitato a TCS/b) dovrà<br />

necessariamente essere coor<strong>di</strong>nata con l’analogo S.U.E. da attuare sull’area urbanistica BT1 n°<br />

786 del P.R.G.C. <strong>di</strong> Nichelino che risulta essere parte integrante ed inscin<strong>di</strong>bile per l’attuazione<br />

del progetto nel rispetto dello Stu<strong>di</strong>o Unitario così come in precedenza definito. Qualora,<br />

preliminarmente alla redazione del SUE, sulle aree TCS/a e TCS/b sia già stato redatto uno<br />

Stu<strong>di</strong>o Unitario approvato dal Consiglio Comunale <strong>di</strong> Nichelino datane preliminare<br />

71


comunicazione al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>, questo è da ritenere vincolante per la progettazione del<br />

SUE.<br />

Il S.U.E. ha facoltà <strong>di</strong> programmare temporalmente gli interventi strutturali ed<br />

infrastrutturali ricadenti nel suo perimetro.<br />

Le opere infrastrutturali (viabilità, sottoservizi etc.) poste all’esterno del perimetro della<br />

zona TCS <strong>di</strong> cui al successivo punto “Prescrizioni Particolari”, sono definite pubbliche e la loro<br />

realizzazione è considerata in<strong>di</strong>spensabile all’attuazione delle previsioni <strong>di</strong> trasformazione<br />

urbanistica.<br />

Le opere <strong>di</strong> viabilità dovranno essere realizzate tra l’apertura del primo esercizio<br />

commerciale e quella dell’ultimo ammesso dal SUE e comunque non oltre 12 mesi dall’apertura<br />

del primo esercizio commerciale, in conformità alle prescrizioni temporali costituenti il<br />

cronoprogramma ed il relativo finanziamento stabiliti dalla Convenzione del SUE.<br />

La progettazione e la programmazione della fase attuativa (cronoprogramma) delle<br />

OO.UU. pubbliche entro i termini stabiliti vedrà il coinvolgimento, per quanto <strong>di</strong> competenza a<br />

titolo in<strong>di</strong>cativo e non esaustivo <strong>di</strong>: Regione, Provincia, Soprintendenza ai BB.CC.AA., Or<strong>di</strong>ne<br />

Mauriziano, Comuni <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> e Nichelino, Ente Parco <strong>di</strong> Stupinigi, FF.SS., ANAS, ATIVA,<br />

Enti erogatori <strong>di</strong> servizi, vari Ministeri concedenti, attraverso le procedure della L. 241/1990<br />

come mo<strong>di</strong>ficata dalla L. 340/2000) me<strong>di</strong>ante apposita Conferenza dei Servizi.<br />

Il SUE potrà essere attuato per lotti funzionali coincidenti con le aree TCS/a e TCS/b<br />

considerando in<strong>di</strong>fferente l’or<strong>di</strong>ne in cui questi verranno realizzati, nel rispetto del<br />

cronoprogramma stabilito nell’ambito della convenzione.<br />

Tipi <strong>di</strong> intervento<br />

L’intervento preor<strong>di</strong>nato dalle previsioni <strong>di</strong> P.R.G.C. è riconoscibile come intervento <strong>di</strong><br />

ristrutturazione urbanistica, così come definito dall’art. 13, comma 4, lettera e) della L.R. 56/77.<br />

Sugli e<strong>di</strong>fici realizzati in base alle previsioni <strong>di</strong> Piano e al Protocollo d’Intesa sono sempre<br />

ammessi interventi e<strong>di</strong>lizi, purché non in variante al S.U.E. approvato.<br />

Parametri urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi<br />

Per l’area in questione si riconoscono i seguenti parametri urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> carattere<br />

generale:<br />

1) In<strong>di</strong>ce territoriale: max 0,15 mq/mq applicato all’area <strong>di</strong> proprietà, con il limite <strong>di</strong><br />

49.000 mq <strong>di</strong> Sul, pari alla capacità e<strong>di</strong>ficatoria attribuita al<br />

Parco Commerciale (43.000 mq <strong>di</strong> Sul nel territorio <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>)<br />

ivi compresa la capacità e<strong>di</strong>ficatoria attribuita all’area sportiva<br />

con annesso Centro <strong>di</strong> Allenamento Juventus (6.000 mq <strong>di</strong> Sul).<br />

Qualora si intervenga prioritariamente su TCS/a me<strong>di</strong>ante<br />

permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato, la verifica del presente<br />

parametro spetta al progetto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o Unitario;<br />

2) servizi pubblici: la quantità complessiva <strong>di</strong> aree destinate a servizi è da reperire<br />

in conformità a quanto prescritto dall’art. 21, sub 3) della L.R.<br />

56/77 e s.m.i., come mo<strong>di</strong>ficato ed integrato dalle vigenti<br />

normativa in materia <strong>di</strong> commercio, tenuto conto delle<br />

prescrizioni contenute all’art. 6 delle <strong>NTA</strong>. Si precisa che ai fini<br />

del calcolo dello standard urbanistico si calcola il 100% della<br />

Sul in progetto.<br />

Oltre alle aree <strong>di</strong>smesse sono conteggiabili ai fini del<br />

sod<strong>di</strong>sfacimento dello standard le aree private assoggettate ad<br />

uso pubblico, fino ad un massimo del 30% dello standard<br />

reperito dal S.U.E..<br />

72


Le aree assoggettate all’uso pubblico conteggiate per servizi,<br />

così come quelle <strong>di</strong>smesse, dovranno risultare fruibili senza<br />

limitazioni temporali<br />

Gli spazi pubblici da realizzare ai sensi dell’art. 27, comma 6<br />

del DCR 563-13414/99 dovranno costituire una trama <strong>di</strong><br />

percorsi pedonali ed attrezzati per il tempo libero dalla quale sia<br />

possibile accedere alle attività inse<strong>di</strong>ate.<br />

Le convenzioni <strong>di</strong> attuazione del SUE e dell’eventuale<br />

permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato stabiliranno le modalità <strong>di</strong><br />

utilizzazione delle aree a servizi.<br />

3) parametri e<strong>di</strong>lizi: in relazione alle <strong>di</strong>stanze minime tra e<strong>di</strong>fici, dai confini, dalle<br />

strade e relativamente all’altezza degli e<strong>di</strong>fici, vale quanto<br />

segue:<br />

a) <strong>di</strong>stanza minima tra fabbricati:<br />

in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 9 del D.M.<br />

2/4/1968 n. 1444, la <strong>di</strong>stanza tra fabbricati è demandata<br />

alle previsioni planivolumetriche del SUE, fermo restando<br />

un minimo <strong>di</strong> 10 metri o l’aderenza;<br />

b) <strong>di</strong>stanza dai confini <strong>di</strong> proprietà:<br />

vale quanto in<strong>di</strong>cato all’art. 57 delle <strong>NTA</strong>;<br />

c) <strong>di</strong>stanza minima dalle strade:<br />

- via Debouché: <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 40 mt dal ciglio<br />

stradale in progetto;<br />

- S.P. 143: <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 30 mt dal ciglio stradale in<br />

progetto;<br />

- viabilità pubbliche in<strong>di</strong>cate sulle tavole <strong>di</strong> progetto del<br />

P.R.G.C.: <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> metri 10, ferma restando la<br />

<strong>di</strong>smissione del se<strong>di</strong>me stradale e che questo non risulti<br />

conteggiabile ai fini del sod<strong>di</strong>sfacimento degli standard<br />

urbanistici <strong>di</strong> cui all’art. 21 della L.R. 56/77;<br />

- altra viabilità in progetto: viabilità pubbliche, <strong>di</strong> uso<br />

pubblico o private non in<strong>di</strong>cate dal P.R.G.C., ma previste<br />

dal SUE, la definizione degli arretramenti e delle fasce <strong>di</strong><br />

rispetto è demandata allo strumento attuativo.<br />

d) altezza massima dei fabbricati:<br />

- area TCS./a (zona sportiva): H max 9 mt; dal computo<br />

dell’altezza sono escluse le intercape<strong>di</strong>ni orizzontali<br />

(da considerarsi come locali tecnici) se<strong>di</strong> <strong>di</strong> elementi<br />

<strong>di</strong> impiantistica strettamente necessari. La sommatoria<br />

delle altezze <strong>di</strong> tutte le intercape<strong>di</strong>ni non può essere<br />

superiore a mt. 1,00;<br />

- area TCS/b (parco commerciale): si modula l’altezza<br />

massima come segue:<br />

- entro una fascia <strong>di</strong> 80 m da via Debouchè: H max 8<br />

mt.<br />

- e<strong>di</strong>fici posti sul lato opposto <strong>di</strong> via Debouchè: H<br />

max 14 mt.<br />

e) area permeabile: si definisce area permeabile il terreno<br />

naturale e le superfici realizzate con materiali drenanti. Si<br />

demanda allo Stu<strong>di</strong>o Unitario garantire:<br />

- una superficie permeabile del 50% della superficie<br />

territoriale complessiva (TCS/a, TCS/b, BTI nel<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino) decurtata delle aree a viabilità<br />

73


Prescrizioni particolari<br />

pubblica in<strong>di</strong>cate dal <strong>PRGC</strong>. E’ ammessa una<br />

variazione del valore percentuale <strong>di</strong> +/- 2,5;<br />

- una superficie permeabile pari ad almeno l’80% della<br />

superficie territoriale <strong>di</strong> TCS/a decurtata delle aree a<br />

viabilità pubblica in<strong>di</strong>cate dal <strong>PRGC</strong>.<br />

f) rapporto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> copertura:<br />

è il quoziente espresso in percentuale tra la superficie<br />

coperta (da corpi <strong>di</strong> fabbrica o da solai esterni ai medesimi)<br />

e la superficie fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> pertinenza.<br />

Per l’area TCS/a: max. 5%<br />

Per l’area TCS/b: max 55%;<br />

g) parcheggi privati:<br />

ai sensi della L. 122/89 sono determinati sulla base della<br />

determinazione <strong>di</strong> un volume virtuale dei fabbricati,<br />

assumendo un’altezza convenzionale<strong>di</strong> ogni singolo piano<br />

<strong>di</strong> m. 4 ove l’altezza effettiva<strong>di</strong> ogni piano fuori terra<br />

superi tale limite.<br />

h) altri parametri e<strong>di</strong>lizi:<br />

ogni altro parametro e<strong>di</strong>lizio non espressamente richiamato<br />

ai precedenti punti (altezza dei locali tecnici, sovrastrutture<br />

in genere, insegne pubblicitarie, ecc.), sarà in<strong>di</strong>cato in sede<br />

<strong>di</strong> SUE: sono fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> carattere<br />

generale previste in altri articoli della presente normativa.<br />

Gli allegati A1, A2, B e C della Relazione Illustrativa <strong>di</strong> Controdeduzione (1) hanno contribuito<br />

alla determinazione delle procedure e delle prescrizioni particolari costituenti il corpo<br />

normativo. I contenuti degli allegati A1, A2, B e C costituiscono altresì base <strong>di</strong> conoscenza per<br />

l’orientamento delle successive elaborazioni <strong>di</strong> <strong>maggio</strong>r dettaglio, così come tutte le ulteriori<br />

valutazioni e cautele eventualmente ritenute utili in conseguenza degli approfon<strong>di</strong>menti<br />

valutativi effettuati nelle successive fasi progettuali.<br />

Le progettazioni <strong>di</strong> <strong>maggio</strong>r dettaglio (SUE e permessi <strong>di</strong> costruire) richiedono il rispetto delle<br />

seguenti procedure e prescrizioni particolari:<br />

- Prescrizioni <strong>di</strong> verifica da effettuare in forza della L.R. 40/98:<br />

Il parco commerciale e le opere ad esso connesse sono <strong>di</strong>rettamente da sottoporre a fase<br />

<strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 40/98, poiché interessano, anche solo<br />

parzialmente, un’area protetta.<br />

Poiché inoltre il Parco Naturale <strong>di</strong> Stupinigi è considerato Sito <strong>di</strong> Importanza<br />

Comunitaria S.I.C. (Co<strong>di</strong>ce IT1 110004), all’interno della procedura <strong>di</strong> V.I.A. ai sensi della L.R.<br />

40/98 dovrà inoltre essere effettuata la Valutazione <strong>di</strong> Incidenza tenendo conto degli obiettivi <strong>di</strong><br />

conservazione del medesimo, ai sensi del D.P.R. 3 settembre 1997, n. 357 e con le modalità<br />

stabilite dal D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R.<br />

Le attività relative agli impianti sportivi localizzati nell’area TCS/a non rientrano tra le<br />

tipologie elencate negli Allegati A e B della L.R. 40/98. La realizzazione anticipata <strong>di</strong> tali<br />

previsioni è pertanto subor<strong>di</strong>nata esclusivamente al riconoscimento che gli impianti sportivi<br />

suddetti, in coerenza con quanto <strong>di</strong>sposto dall’art.4, comma 5, costituiscano attività in<strong>di</strong>pendenti<br />

ed autonome, tendenzialmente prive <strong>di</strong> connessione con gli altri interventi soggetti a V.I.A..<br />

- Aspetti ambientali e paesaggio:<br />

(1) Elaborati costituenti la Variante strutturale Mondo Juve approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 1-10056 del<br />

22.07.2003.<br />

74


In relazione alle componenti Aria, Rifiuti, Rumore, Ecosistemi, Acqua si impongono le<br />

seguenti prescrizioni:<br />

• deve essere prevista la realizzazione <strong>di</strong> ecofiltri lungo la via Debouché per l’atterraggio<br />

degli inquinanti prodotti dal traffico. Lungo predetta via una fascia <strong>di</strong> circa 40 metri,<br />

posta all’interno delle aree TCS dovrà essere sistemata a verde, con alberature <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a<br />

grandezza da in<strong>di</strong>viduare tra le essenze autoctone, atte a realizzare un filtro verde<br />

permeabile tra il centro commerciale e la viabilità principale;<br />

• In sede <strong>di</strong> redazione del SUE devono essere in<strong>di</strong>viduati i siti idonei per la raccolta<br />

<strong>di</strong>fferenziata dei rifiuti prodotti e la loro preparazione e smistamento verso la <strong>di</strong>scarica;<br />

• Le emissioni <strong>di</strong> rumore dovute al traffico devono essere limitate attraverso l’utilizzo <strong>di</strong><br />

pavimentazioni fonoassorbenti sulle strade pubbliche ricomprese nel SUE,<br />

l’interposizione degli e<strong>di</strong>fici commerciali tra le zone parcheggio e quelle residenziali.<br />

Le zone <strong>di</strong> carico scarico merci dovranno essere protette da schermature fonoassorbenti<br />

o collocate favorevolmente in rapporto ai possibili recettori. Tutti gli impianti<br />

tecnologici devono essere isolati acusticamente ed opportunamente installati nei<br />

confronti delle aree residenziali;<br />

• Le nuove viabilità in progetto devono prevedere fasce <strong>di</strong> protezione in grado <strong>di</strong> creare<br />

una schermatura agli agenti inquinanti (ossido <strong>di</strong> carbonio e rumore);<br />

• Limitare, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione del suolo garantendo sull’intero<br />

intervento (aree <strong>di</strong> Nichelino e <strong>Vinovo</strong>) le con<strong>di</strong>zioni minime definite dal relativo<br />

paramero e<strong>di</strong>lizio. La copertura degli e<strong>di</strong>fici dovrà prevedere, per quanto possibile ed<br />

utile, il ricorso a sistemazioni a verde vegetale in una percentuale prossima al 20% per<br />

gli immobili con una SC superiore a 3000 mq fatta eccezione per serre ed e<strong>di</strong>fici ad esse<br />

assimilabili. Il sistema <strong>di</strong> raccolta delle acque meteoriche dovrà essere idoneo a<br />

raccogliere e separare gli agenti inquinati, con particolare riferimento ai <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong><br />

carburante.<br />

• Fermo restando quanto sopra prescritto, devono intendersi operanti le seguenti ulteriori<br />

<strong>di</strong>sposizioni:<br />

- per la componente Rifiuti: all’interno degli strumenti attuativi ed in sede <strong>di</strong><br />

progettazione degli interventi particolare attenzione dovrà essere posta alle tipologie<br />

<strong>di</strong> rifiuti prodotti (quali ad esempio i rifiuti urbani misti CER 20.0301) ed alle<br />

modalità <strong>di</strong> gestione degli stessi, definendo per la raccolta <strong>di</strong>fferenziata il<br />

raggiungimento (nel 2004) dell’obiettivo fissato del 35% dei rifiuti urbani prodotti;<br />

- per la componente Acqua: all’interno degli strumenti attuativi ed in sede <strong>di</strong><br />

progettazione degli interventi deve essere previsto <strong>di</strong> dotare il nuovo inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong><br />

una rete duale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione delle acque al fine dell’utilizzo <strong>di</strong> acque meno<br />

pregiate, nonché <strong>di</strong> tecniche <strong>di</strong> risparmio della risorsa, secondo le in<strong>di</strong>cazioni<br />

dell’art.25 del D.Lgs. n. 152 del 11.05.1999.<br />

Inoltre, relativamente allo scarico delle acque <strong>di</strong> prima pioggia si deve prevedere, ai<br />

sensi dell’art.39 del predetto D.Lgs. n.152/1999, che esse siano convogliate assieme<br />

alle acque nere nelle specifiche reti fognarie, in modo che subiscano un adeguato<br />

trattamento <strong>di</strong> depurazione.<br />

Infine in caso <strong>di</strong> interferenza <strong>di</strong> parti interrate del manufatto o <strong>di</strong> sottopassaggi<br />

infrastrutturali con eventuali falde presenti si specifica che in alcun modo può essere<br />

mutato il loro flusso originario;<br />

- per quanto riguarda la componente Aria: all’interno degli strumenti attuativi ed in<br />

sede <strong>di</strong> progettazione degli interventi dovrà essere verificato il perseguimento<br />

dell’obiettivo del risanamento della qualità dell’aria, come previsto dalla<br />

pianificazione regionale e provinciale in materia. A tale riguardo le in<strong>di</strong>cazioni<br />

proposte dalle linee guida relative dovranno essere integrate da quanto previsto nella<br />

Deliberazione della Giunta Provinciale <strong>di</strong> Torino n.400-94695/2003 del 23 aprile<br />

75


2003, recante l’approvazione del Piano <strong>di</strong> azione per la riduzione del rischio <strong>di</strong><br />

superamento dei valori limite e delle soglie <strong>di</strong> allarme degli inquinanti in atmosfera.<br />

- All’interno degli strumenti attuativi ed in sede <strong>di</strong> progettazione degli interventi, per<br />

quanto riguarda il tratto <strong>di</strong> viabilità parallela “complanare” alla tangenziale sud,<br />

andando questo ad interessare porzioni marginali <strong>di</strong> aree boschive, occorrerà<br />

eseguire gli interventi <strong>di</strong> riqualificazione e compensazione ecologica ed ambientale<br />

previsti dalla normativa vigente (ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 18 <strong>maggio</strong> 2001,<br />

n.227).<br />

Sarà inoltre necessario che la progettazione <strong>di</strong> dettaglio delle opere previste risulti<br />

particolarmente attenta alle problematiche paesaggistiche e al rispetto degli elementi<br />

<strong>di</strong> interesse naturalistico ambientale presenti.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> riqualificazione e mitigazione paesaggistica ed ecologicoambientale<br />

dovranno essere realizzati contestualmente alla costruzione del centro<br />

commerciale, del centro allenamento e delle opere stradali.<br />

- Caratteri degli inse<strong>di</strong>amenti:<br />

In relazione agli e<strong>di</strong>fici si invita a prestare attenzione, fin dalla stesura del Stu<strong>di</strong>o<br />

Unitario alle tipologie e<strong>di</strong>lizie utilizzate, adottando un linguaggio architettonico valutato in<br />

rapporto alle specificità del contesto territoriale. La progettazione deve escludere le interferenze<br />

con le visuali in<strong>di</strong>viduate sulla “Carta delle criticità” esemplificativa contenuta nell’Allegato<br />

A2, garantendo la fruibilità visiva da e per la Palazzina <strong>di</strong> Caccia; analogamente sono impe<strong>di</strong>te<br />

lungo il confine del Parco opere stradali in elevazione oltre le quote dell’attuale viabilità.<br />

La realizzazione <strong>di</strong> costruzioni lungo la via Debouchè deve essere caratterizzata da ampi<br />

spazi liberi in grado <strong>di</strong> estendere la visuale oltre il primo fronte costruito.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici prospicienti le Strada Debouchè dovranno essere <strong>maggio</strong>rmente arretrati<br />

(verso il centro dell’inse<strong>di</strong>amento) rispetto alla prescritta fascia <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> m. 40,<br />

consentendo la ricostruzione <strong>di</strong> una significativa area verde (“avamposto del parco”) tale da<br />

schermare il più possibile i nuovi inse<strong>di</strong>amenti nei confronti del Parco <strong>di</strong> Stupinigi.<br />

I caratteri progettuali (<strong>di</strong>mensioni, sistemazione, essenze, ecc.) <strong>di</strong> tale area verde <strong>di</strong> protezione<br />

potranno essere più precisamente calibrati in sede <strong>di</strong> strumentazione esecutiva e <strong>di</strong> Valutazione<br />

<strong>di</strong> Impatto Ambientale.<br />

In relazione alla sistemazione degli spazi pubblici o privati <strong>di</strong> uso pubblico, posti<br />

all’interno dell’area TCS/b (parco commerciale), è <strong>di</strong>sposto il rispetto dei seguenti in<strong>di</strong>rizzi volti<br />

alla qualificazione dell’intervento:<br />

1. reperire per quanto possibile parcheggi al <strong>di</strong> sotto dei fabbricati in progetto utilizzando anche<br />

strutture pluripiano specializzate;<br />

2. piantumare e rendere permeabili i parcheggi posti all’aperto su terrapieno. Progettare i<br />

parcheggi all’aperto affinché risultino debitamente intervallati da adeguati spazi pubblici, o<br />

privati asserviti all’uso pubblico, attrezzati e fruibili da parte del pubblico al fine <strong>di</strong> limitare<br />

l’impatto visivo della piastra a parcheggio e dare riconoscibilità ai <strong>di</strong>versi settori;<br />

3. dotare per quanto possibile <strong>di</strong> spazi pubblici attrezzati e fruibili da parte del pubblico,<br />

similmente a quanto in<strong>di</strong>cato per le aree a parcheggio, le connessioni fra i <strong>di</strong>fferenti e<strong>di</strong>fici<br />

che legano le attività commerciali in<strong>di</strong>pendenti e compatibili con la programmazione<br />

commerciale regionale.<br />

- Viabilità in progetto - accessibilità:<br />

Le opere <strong>di</strong> urbanizzazione necessarie ad integrare e potenziare il sistema<br />

infrastrutturale esistente viario e dei sottoservizi, sono parte integrante ed imprescin<strong>di</strong>bile<br />

dell’intervento previsto nell’area urbanistica TCS (<strong>di</strong> concerto con quanto previsto nell’area<br />

BT1 786 del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino).<br />

Le opere viarie previste dal P.R.G.C. per l’opportuno potenziamento del sistema<br />

metropolitano sono quelle in<strong>di</strong>cate negli elaborati della variante strutturale Mondo Juve (D.G.R.<br />

1-10056 del 22/07/2003) – “Strade, viabilità ed accessibilità – Tipi <strong>di</strong> intervento”.<br />

76


Il <strong>di</strong>mensionamento delle infrastrutture deve avvenire tenendo conto dei carichi <strong>di</strong><br />

traffico generati dall’iniziativa pianificata dalla presente variante e dai flussi <strong>di</strong> traffico<br />

preesistenti sulla via Debouchè e <strong>di</strong> quelli indotti dalla chiusura del tracciato storico della S.S.<br />

23. Le infrastrutture viarie devono essere valutate e verificate in applicazione dell’art. 27 della<br />

DCR 563-13414/99; <strong>di</strong> conseguenza sono ammesse le necessarie variazioni <strong>di</strong> giacitura e<br />

sezione che risultassero necessarie.<br />

Le simulazioni <strong>di</strong> impatto sulla viabilità devono essere effettuate sulla base <strong>di</strong> un grafo<br />

locale che tenga conto delle <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> deflusso che verranno a crearsi<br />

sovrapponendo i flussi esistenti con quelli generati dalla presente iniziativa. La simulazione<br />

deve considerare quale input <strong>di</strong> progetto la “rifunzionalizzazione” <strong>di</strong> tratti delle SP140 e SP143<br />

nei tratti in<strong>di</strong>cati in cartografia e precisamente:<br />

- SP 140 – tra la rotatoria 4v ed il confine comunale con Nichelino;<br />

- SP 143 – tra via Debuochè e l’intersezione 5V.<br />

Per “rifunzionalizzazione” della SP 140 si intende un’insieme <strong>di</strong> opere volte alla<br />

riqualificazione del tratto in<strong>di</strong>cato con specifiche soluzioni volte alla riduzione degli attuali<br />

flussi <strong>di</strong> traffico, con particolare riferimento al traffico pesante, alla moderazione della velocità<br />

e con la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> adeguata segnaletica stradale <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione dei percorsi alternativi<br />

compatibili con il Piano Urbano del Traffico.<br />

Per “rifunzionalizzazione” della S.P.143 si intende un’insieme <strong>di</strong> opere volte alla<br />

qualificazione del tratto quale viabilità <strong>di</strong> quartiere, con sostanziali riduzioni dei flussi attuali <strong>di</strong><br />

traffico attuate me<strong>di</strong>ante:<br />

- esclusione del traffico pesante <strong>di</strong> attraversamento;<br />

- moderazione della velocità;<br />

- pre<strong>di</strong>sposizione della segnaletica stradale <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione dei percorsi preferenziali<br />

alternativi.<br />

I tempi per la realizzazione delle opere finalizzate a tale scopo andranno programmati in<br />

base alla effettiva entrata in funzione della “Rotta lunga” e <strong>di</strong> una sistematica campagna <strong>di</strong><br />

monitoraggio dei flussi <strong>di</strong> traffico.<br />

I livelli <strong>di</strong> servizio atteso si misurano sulla rete stradale esterna all’area <strong>di</strong> intervento e<br />

sono classificati secondo le in<strong>di</strong>cazioni del manuale della capacità delle strade AASMO.<br />

In particolare, tenendo conto del contesto in cui si trovano le infrastrutture da realizzare,<br />

si ritiene accettabile per le vibilità <strong>di</strong> scorrimento e per quelle a carattere sovraccomunale, il<br />

livello <strong>di</strong> servizio “E” nelle ore <strong>di</strong> punta annuali determinate da eventi particolari come i perio<strong>di</strong><br />

pre-natalizi e <strong>di</strong> particolare richiamo.<br />

Si dovranno inoltre adottare idonee soluzioni alla canalizzazione del traffico da e per il<br />

parco commerciale, rispetto a quello con O-D <strong>di</strong> più lunga percorrenza. Qualora le valutazioni<br />

lo richiedano, in corrispondenza della rotatoria 1V (cfr. Tav. 41-45B/v), sono da privilegiare<br />

soluzioni tecniche volte alla separazione dei flussi veicolari: in tal caso al fine <strong>di</strong> limitare<br />

l’intrusione delle opere stradali nel paesaggio del parco <strong>di</strong> Stupinigi, saranno ammesse<br />

esclusivamente intersezioni a raso e/o sottopassi tali da garantire il mantenimento dei<br />

“cannocchiali visivi <strong>di</strong> interesse storico-paesaggistico in<strong>di</strong>cati sulla Carta delle Criticità. Sono<br />

sempre esclusi i sovrappassi.<br />

Qualora esistano vincoli idrogeologici, quali la soggiacenza superficiale della falda, che<br />

ostacolano la formazione dei sottopassi, si potranno prevedere questi ultimi con sagoma ridotta<br />

e porre limitazioni in base alla sagoma dei veicoli.<br />

In presenza <strong>di</strong> strutture sportive aperte al pubblico all’interno dell’area TCS/a è<br />

necessario in<strong>di</strong>viduare spazi <strong>di</strong> pertinenza destinati a parcheggio, messi a <strong>di</strong>sposizione durante<br />

le manifestazioni; le quantità <strong>di</strong> tali spazi saranno determinate in sede <strong>di</strong> redazione <strong>di</strong> S.U.E. o<br />

permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato.<br />

Ferme restando le prescrizioni <strong>di</strong> cui ai commi precedenti si precisa ancora che:<br />

77


- per quanto riguarda le soluzioni viabilistiche <strong>di</strong> dettaglio relative alla variante alla S.S.<br />

23, appartenente al demanio regionale, la Direzione Regionale Trasporti dovrà esprimersi<br />

in fase <strong>di</strong> progetto preliminare e definitivo;<br />

- le previsioni viarie potranno essere integrate con un collegamento pedonale <strong>di</strong>retto tra<br />

l’area commerciale e la stazione ferroviaria in progetto semprechè la proposta stazione,<br />

in<strong>di</strong>viduata all’interno della Variante generale del P.R.G.C. del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>, trovi<br />

conferma nei programmi degli Enti competenti.<br />

- Prescrizioni <strong>di</strong> carattere idrogeologico.<br />

In fase attuativa si dovranno comunque rispettare e risolvere le criticità segnalate negli stu<strong>di</strong><br />

pre<strong>di</strong>sposti a corredo della Variante, anche a seguito delle in<strong>di</strong>cazioni fornite dalla Direzione<br />

Regionale Servizi Tecnici <strong>di</strong> Prevenzione. In particolare dovranno trovare debita soluzione le<br />

questioni connesse alla profon<strong>di</strong>tà della falda, alle caratteristiche geotecniche dei terreni ed<br />

alla presenza del reticolo idrografico minore, garantendo che gli strumenti esecutivi<br />

rispettino i vincoli e limitazioni prescritti. Si richiamano altresì i <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui al R.D. n.<br />

532/1904.<br />

Con riferimento ai temi trattati nell’Allegato C della Relazione Illustrativa <strong>di</strong><br />

Controdeduzione si impongono alcuni in<strong>di</strong>rizzi progettuali riconducibili alle seguenti azioni:<br />

- intercettare con una rete <strong>di</strong> raccolta tutti volumi idrici provenienti dalle superficie<br />

impermeabili poste all’interno del SUE quali piazzali, aree <strong>di</strong> sosta, assi viari e coperture<br />

degli e<strong>di</strong>fici.<br />

- convogliare le acque raccolte in uno o più bacini artificiali e-serbatoi <strong>di</strong> accumulo<br />

interrati posti lungo il perimetro degli e<strong>di</strong>fici e/o delle aree <strong>di</strong> sosta e parcheggio;<br />

- interconnettere il sistema dei bacini e dei serbatoi <strong>di</strong> cui sopra realizzando un <strong>di</strong>spositivo<br />

che trattenga i volumi idrici raccolti nell’area in progetto e li rilasci successivamente, in<br />

modo controllato nel Rio Grivassola.<br />

Per quanto attiene le cautele da riservare ai corsi d’acqua superficiali si definiscono<br />

essenziali quelle relative al Rio Grivassola:<br />

1) è vietata la copertura, le opere <strong>di</strong> attraversamento non “a rive piene” e le occlusioni anche<br />

parziali me<strong>di</strong>ante riporti (cfr Circolare n.7/LAP);<br />

2) è prescritta la percorribilità delle sponde, possibilmente <strong>di</strong> tipo veicolare;<br />

3) la eventuale rilocalizzazione del Rio dovrà rispettare le attuali caratteristiche dell’alveo-tipo;<br />

4) le eventuali curvature derivanti dalla rilocalizzazione del Rio dovranno essere attentamente<br />

<strong>di</strong>mensionate e valutate;<br />

5) è <strong>di</strong>sposto quanto previsto all’art.29 della L.R. 56/77 e s.m.i..<br />

Per quanto riguarda le questioni manutentive delle acque superficiali, in sede stipula <strong>di</strong><br />

tutte le convenzioni (sia per gli interventi in area TCS/a che TCS/b) si dovrà chiarire e definire<br />

in maniera univoca gli aspetti legati alla manutenzione e quin<strong>di</strong> i soggetti ai quali essa sarà in<br />

capo in termini <strong>di</strong> pertinenza, <strong>di</strong> quantità, <strong>di</strong> qualità e <strong>di</strong> perio<strong>di</strong>cità degli interventi.<br />

Art. 38 Prescrizioni per la zona residenziale <strong>di</strong> completamento e<strong>di</strong>lizio - CR.I<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica CR.I riguardano parti del territorio<br />

parzialmente e<strong>di</strong>ficato a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzate da una<br />

e<strong>di</strong>ficazione rada, costituita da e<strong>di</strong>lizia isolata e priva <strong>di</strong> caratterizzazioni urbanistiche<br />

specifiche.<br />

Per queste zone il P.R.G. consente piccoli ampliamenti degli immobili esistenti e<br />

completamenti sulle aree libere o liberabili previa demolizione dell'esistente, al fine <strong>di</strong><br />

perseguire il miglioramento della qualità e<strong>di</strong>lizia degli immobili; tali interventi si attuano<br />

me<strong>di</strong>ante permessi <strong>di</strong> costruire o permessi <strong>di</strong> costruire convenzionati.<br />

78


Per le zone CR.I valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) l'e<strong>di</strong>ficazione avviene <strong>di</strong> norma nel rispetto dell'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> superficie<br />

stabilito dalla Tabella Normativa per la zona o l'area urbanistica; è tuttavia riconosciuto, se<br />

superiore, l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare (incluse le volumetrie e le superfici riconosciute ai sensi della legge 47/1985);<br />

b) in caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> demolizione/ricostruzione nell'ambito della Ristrutturazione E<strong>di</strong>lizia,<br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia, ampliamento e completamento si richiede il rispetto <strong>di</strong> una <strong>di</strong>stanza<br />

minima pari a 10 m tra pareti finestrate;<br />

c) deve essere prevista I'utilizzazione a verde privato <strong>di</strong> una percentuale minima del 40% della<br />

superficie fon<strong>di</strong>aria libera da costruzioni emergenti, a meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse prescrizioni<br />

cartografiche relative alle parti del lotto;<br />

d) al fine <strong>di</strong> razionalizzare l'andamento della rete viaria o <strong>di</strong> attrezzature <strong>di</strong> interesse collettivo è<br />

in<strong>di</strong>viduata tramite specifica sigla (C), l’area urbanistica, (n.197) interessata dalla citata<br />

previsione <strong>di</strong> Piano.<br />

In quest’area l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria è incrementato del 20%. Gli interventi <strong>di</strong><br />

Ristrutturazione E<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> ampliamento e <strong>di</strong> completamento che<br />

intendono usufruire <strong>di</strong> tale incremento, sono subor<strong>di</strong>nati alla stipula <strong>di</strong> una convenzione o<br />

atto unilaterale d'obbligo (ai sensi del 5° comma Art. 49, L.R. 56/77) finalizzata alla cessione<br />

gratuita dei nuovi se<strong>di</strong>mi stradali in progetto o <strong>di</strong> altre aree pubbliche in<strong>di</strong>cate in cartografia<br />

<strong>di</strong> progetto.<br />

Qualora non si intenda utilizzare il citato incremento <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ce, tutti gli interventi previsti in<br />

Tabella normativa non sono soggetti al convenzionamento ex Art. 49 L.R. 56/77;<br />

e) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

f) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge anche in quantità eccedenti<br />

la stessa (1 mq. ogni 10 mc.), purché esse vengano e<strong>di</strong>ficate secondo le prescrizioni<br />

specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

Per le aree urbanistiche ricadenti in CR.I valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

79


Art. 39 Prescrizioni per la zona residenziale <strong>di</strong> completamento urbanistico - CR.II<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica CR.II riguardano parti residenziali del territorio<br />

puntualmente definite in cartografía, costituenti spazi interclusi, non ancora e<strong>di</strong>ficati, <strong>di</strong> più<br />

ampi ambiti consolidati.<br />

Per tale zona il P.R.G. intende consentire il completamento urbanistico dell'ambito<br />

urbano in cui tali aree sono inserite me<strong>di</strong>ante interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione, anche al fine <strong>di</strong><br />

agevolare il potenziamento delle urbanizzazioni primarie e/o il reperimento delle necessarie o<br />

mancanti dotazioni <strong>di</strong> servizi pubblici.<br />

Per le zone CR.II si prescrive quanto segue:<br />

a) l'e<strong>di</strong>ficazione avviene nel rispetto dell'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria stabilito dalla Tabella<br />

Normativa per la zona o per l'area urbanistica;<br />

b) deve essere garantita la realizzazione <strong>di</strong> autorimesse private ai sensi della legge 122/89<br />

secondo i criteri e le quantità in<strong>di</strong>viduate dall'Art. 48 delle presenti norme, e così come<br />

specificato nelle seguenti Tabelle normative;<br />

c) negli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione deve essere prevista l'utilizzazione a verde privato <strong>di</strong><br />

una percentuale minima del 40% della superficie fon<strong>di</strong>aria libera, a meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse<br />

prescrizioni cartografiche relative alle parti <strong>di</strong> lotto;<br />

d) nelle aree urbanistiche CR.II/c in<strong>di</strong>viduate in cartografia con l'apposito simbolo (C), dove la<br />

realizzazione <strong>di</strong> opere infrastrutturali eccede il semplice allacciamento ai pubblici servizi,<br />

l'utilizzo della capacità e<strong>di</strong>ficatoria <strong>di</strong> cui al punto a) è subor<strong>di</strong>nata alla stipula <strong>di</strong> una<br />

convenzione o <strong>di</strong> un impegno unilaterale d'obbligo ai sensi del 5° comma, Art. 49, l.u.r.<br />

56/77. L'oggetto della convenzione riguarderà la cessione e/o la realizzazione e/o la<br />

monetizzazione <strong>di</strong> aree e opere pubbliche in<strong>di</strong>viduate in sede <strong>di</strong> progetto. In alcuni casi le<br />

aree per servizi pubblici o per la viabilità sono tuttavia già in<strong>di</strong>viduate in cartografia. Esse<br />

sono da ritenersi prescrittive a meno <strong>di</strong> precisa e motivata documentazione accettata da parte<br />

del <strong>Comune</strong>.<br />

In particolare per le aree:<br />

- n. 369 si richiede l’ampliamento e la razionalizzazione <strong>di</strong> via Vittorio Veneto tramite il<br />

convenzionamento, o atto unilaterale d’obbligo,<br />

- n. 464 si richiede la cessione dell’area SP.I/p n. 463 tramite il convenzionamento, o atto<br />

unilaterale d’obbligo.<br />

- n. 1099 si richiede la redazione <strong>di</strong> apposito SUE e il rispetto delle<br />

prescrizioni riportate sulla successiva Tabella Normativa; il soggetto<br />

privato, me<strong>di</strong>ante accordo circostanziato con l’Amministrazione Comunale<br />

ed attraverso un sistema perequativo, potrà realizzare la volumetria<br />

e<strong>di</strong>ficatoria proveniente dal trasferimento <strong>di</strong> una pari cubatura demolita e/o<br />

prevista dal <strong>PRGC</strong> e non utilizzata, <strong>di</strong> proprietà privata localizzata nel<br />

territorio comunale.<br />

e) in assenza degli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione <strong>di</strong> cui al precedente punto a) sono consentite<br />

le seguenti opere:<br />

* opere <strong>di</strong> recinzione a giorno dei fon<strong>di</strong>;<br />

* opere <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria senza mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso sui<br />

manufatti eventualmente presenti;<br />

f) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

Per tutte le aree urbanistiche ricadenti in CR.II valgono inoltre le prescrizioni contenute<br />

nella seguente Tabella normativa.<br />

81


Art. 40 Prescrizioni per le zone residenziali <strong>di</strong> nuovo impianto. - CR.III<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica CR.III riguardano parti del territorio<br />

ine<strong>di</strong>ficate, per le quali sono previsti interventi <strong>di</strong> nuovo impianto a destinazione<br />

prevalentemente residenziale da realizzarsi me<strong>di</strong>ante Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) <strong>di</strong><br />

iniziativa privata.<br />

Lo strumento o gli strumenti urbanistici esecutivi devono interessare la totalità delle<br />

aree urbanistiche che il P.R.G. perimetra con apposita simbologia nella cartografía <strong>di</strong> progetto<br />

(P2). All'interno <strong>di</strong> dette aree possono essere già in<strong>di</strong>cate nel P.R.G. aree specifiche, destinate a<br />

servizi pubblici (<strong>di</strong> cui all'Art. 46 delle <strong>NTA</strong>) ed a nuove se<strong>di</strong> viarie. In questo caso lo strumento<br />

urbanistico esecutivo deve rispettarne la <strong>di</strong>mensione. Nell'eventualità che quest'ultima risulti<br />

superiore alle quantità previste dall'Art. 21 della L.R. 56/77, anche l'eccedenza deve essere<br />

ceduta gratuitamente al <strong>Comune</strong> per il sod<strong>di</strong>sfacimento dei fabbisogni pregressi sul territorio<br />

comunale ed il suo valore economico non può essere detratto da quello relativo agli oneri<br />

concessori. Nel caso che l'area in<strong>di</strong>cata in cartografia risulti minore dovrà invece essere<br />

integrata in sede <strong>di</strong> S.U.E. fino al raggiungimento dei valori prescritti dall'Art. 21 della L.R.<br />

56/77, qualora non <strong>di</strong>versamente definito dalle Schede d'Area.<br />

Per l'attuazione del piano, e senza che ciò comporti variante al P.R.G., in ogni area<br />

urbanistica possono essere definiti più sub-ambiti <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata,<br />

ciascuno oggetto <strong>di</strong> strumento urbanistico esecutivo. Tale definizione deve avvenire sulla base<br />

<strong>di</strong> un progetto guida esteso all'intera area (urbanistica) effettuato dal <strong>Comune</strong> o proposto da<br />

privati singoli o associati, proprietari <strong>di</strong> immobili o aree incluse nell'area stessa per almeno i 3/5<br />

della capacità e<strong>di</strong>ficatoria totale dell'area. Tale progetto guida deve essere assunto dalla pubblica<br />

Amministrazione con provve<strong>di</strong>mento deliberativo del Consiglio Comunale.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione previsti nella zona CR.III sono attuati me<strong>di</strong>ante<br />

strumenti urbanistici, ai sensi degli Artt. 43 e 44 della l.u.r. 56/77, che prevedano la stipula <strong>di</strong><br />

una convenzione fra il <strong>Comune</strong> ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in<br />

conformità a quanto previsto dagli Artt. 45 e 46 della l.u.r. 56/77 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

Alcune aree CR.III, ove espressamente in<strong>di</strong>cato dalle prescrizioni specifiche delle Scheda<br />

d’Area, sono preor<strong>di</strong>nate al reperimento della quota <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica, ai sensi<br />

della L 865/71, sod<strong>di</strong>sfando al fabbisogno <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia pubblica previsto per il <strong>Comune</strong>; tali quote<br />

da localizzare su apposite aree potranno essere oggetto <strong>di</strong> strumenti urbanistici esecutivi <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 41 della L.R. 56/77.<br />

E’ sempre data facoltà ai proponenti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare quote <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale convenzionata<br />

ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. qualora i proponenti intendano<br />

impegnarsi a praticare prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e canoni <strong>di</strong> locazione determinati ai sensi della<br />

Convenzione tipo prevista dall'art. 18 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i.; in tal caso le quote<br />

<strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia convenzionata <strong>di</strong> cui al D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. contribuiscono al<br />

sod<strong>di</strong>sfacimento del fabbisogno <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia economica popolare nella misura prevista dalle leggi<br />

vigenti.<br />

Per le aree urbanistiche <strong>di</strong> tipo CR.III il P.R.G. fornisce una "Scheda d'Area"<br />

contenente, in forma grafica e normativa, prescrizioni specifiche per l'attuazione degli interventi<br />

previsti.<br />

Le "Schede d'Area" definiscono, per ogni area urbanistica gli aspetti seguenti:<br />

- l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale da applicare all'intera parte dell'area o alle unità minime<br />

d'intervento;<br />

- le percentuali <strong>di</strong> destinazioni d'uso previste per il terziario, il commercio e la residenza;<br />

- la capacità inse<strong>di</strong>ativa prevista, calcolata <strong>di</strong>videndo la Sul e<strong>di</strong>ficabile residenziale per 35<br />

mq/ab;<br />

- la eventuale quantità destinata ad e<strong>di</strong>lizia economica popolare ai sensi delle leggi vigenti<br />

(865/71);<br />

83


- la superficie a standard da <strong>di</strong>smettere calcolata analiticamente per ogni destinazione d'uso<br />

prevista;<br />

- la superficie territoriale a cui applicare l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale;<br />

- la nuova viabilità pubblica;<br />

- gli spazi pubblici che devono essere prescrittivamente <strong>di</strong>smessi all'interno dell'intervento;<br />

- le aree fon<strong>di</strong>arie su cui è possibile concentrare l'e<strong>di</strong>ficazione;<br />

- gli spazi vincolati a verde privato.<br />

Tali Schede, comprese nelle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione, costituiscono parte<br />

integrante del presente articolo nei limiti precisati al precedente Articolo 2, 3° comma, lettera<br />

d).<br />

Per le zone CR.III valgono inoltre le seguenti prescrizioni:<br />

a) in presenza <strong>di</strong> SUE:<br />

1) devono essere rispettati i parametri urbanistici, le quantità e<strong>di</strong>ficabili, le superfici da<br />

<strong>di</strong>smettere, i mix funzionali, i vincoli previsti nelle "Schede d'Area" secondo quanto<br />

riportato nelle specifiche <strong>di</strong> premessa al documento P3.2 “Schede d’Area”;<br />

2) devono essere rispettate le in<strong>di</strong>cazioni progettuali prescritte nella “Scheda d’area”. La<br />

<strong>di</strong>stribuzione dei servizi da <strong>di</strong>smettere, delle aree fon<strong>di</strong>arie e del verde privato può subire<br />

variazioni, senza che ciò comporti variante urbanistica, variazioni <strong>di</strong> forma o <strong>di</strong><br />

ubicazione (non <strong>di</strong> quantità) purché ne venga <strong>di</strong>mostrata l'opportunità;<br />

3) al fine del computo degli standard urbanistici è possibile l'assoggettamento ad uso<br />

pubblico <strong>di</strong> parte del territorio fino ad un massimo <strong>di</strong> 7 mq/ab, così come previsto<br />

dall'Art. 21, 1° comma, punto 1, L.R. 56/77; Può inoltre essere applicato l’istituto della<br />

monetizzazione nella misura e secondo i criteri in<strong>di</strong>cati dall’art. 6 lettera B) terzo<br />

capoverso punto 3 delle presenti N.T.A.;<br />

4) deve essere garantito il sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>di</strong> quanto previsto dalla L. 122/89 per quanto<br />

attiene la superficie da destinare a parcheggio privato. Potranno essere realizzate anche<br />

quantità eccedenti al rapporto previsto dalla legge (1 mq/10 mc) purché le aree a<br />

parcheggio, comprensive dei corselli <strong>di</strong> accesso, rispettino le con<strong>di</strong>zioni previste dal<br />

successivo Art. 48;<br />

5) Non è prevista, la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione il cui costo è scomputabile<br />

dagli oneri dovuti.<br />

Le opere <strong>di</strong> urbanizzazione sono illustrate e quantificate nei relativi elaborati progettuali e<br />

nel computo metrico estimativo allegato alla relazione finanziaria, redatto sulla base dei<br />

prezzi unitari stabiliti dal vigente Prezziario Regione Piemonte, al solo scopo <strong>di</strong> fornire<br />

all’Amministrazione Comunale degli in<strong>di</strong>rizzi urbanistico- ambientali, pertanto la<br />

documentazione progettuale, ha carattere meramente in<strong>di</strong>cativo.<br />

Le opere <strong>di</strong> urbanizzazione e gli allacciamenti, saranno sottoposte, previa presentazione<br />

<strong>di</strong> specifica istanza corredata da elaborati progettuali, a specifica autorizzazione da parte<br />

del responsabile dell’area LL.PP., e sarà inoltre cura dell’Amministrazione Comunale<br />

nella persona del Responsabile LL.PP. e Patrimonio, procedere alla realizzazione delle<br />

suddette opere pubbliche, con l’applicazione della normativa in materia <strong>di</strong> contratti<br />

pubblici (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).<br />

6) al fine <strong>di</strong> determinare opportunità economiche più vantaggiose (cantieri meno<br />

frammentati, fabbricati non a tipologia mista convenzionata e non, ecc.) per l’e<strong>di</strong>lizia<br />

residenziale convenzionata (L. 865/71 – D.p.r. 380/01) sono ammessi, nell’ambito della<br />

“zona urbanistica CR.III” trasferimenti <strong>di</strong> capacità e<strong>di</strong>ficatoria tra le singole “aree<br />

urbanistiche”; l’incremento della capacità che ne consegue per la singola area urbanistica<br />

non potrà essere superiore al 20% della capacità massima ammessa dalla relativa Scheda<br />

d’Area, eventuali incrementi <strong>maggio</strong>ri, <strong>di</strong>screzionalmente ammessi dall’Amministrazione<br />

Comunale, dovranno generare densità e<strong>di</strong>ficatorie ambientalmente compatibili con le<br />

densità dell’ambito in cui si collocano.<br />

84


Il trasferimento <strong>di</strong> Sul è consentito su approvazione <strong>di</strong> specifica delibera del Consiglio<br />

Comunale che ne definisca i relativi parametri urbanistico-e<strong>di</strong>lizi.<br />

7) Nel caso in cui il progetto <strong>di</strong> SUE contempli tipologie <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia libera e convenzionata<br />

dovrà essere prevista la realizzazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici separati in base alla <strong>di</strong>versa tipologia; è<br />

possibile derogare soltanto per motivi <strong>di</strong> obiettiva impossibilità costruttiva <strong>di</strong> separare le<br />

due tipologie (limitata superficie fon<strong>di</strong>aria, …) e/o <strong>di</strong> economia <strong>di</strong> intervento (sostanziali<br />

costi aggiuntivi per l’e<strong>di</strong>lizia convenzionata). Tali motivazioni dovranno essere verificate<br />

dagli Uffici Tecnici comunali il cui parere sarà vincolante.<br />

8) Per l’area urbanistica CR.III- 05/B n. 1012/b valgono le prescrizioni previste<br />

dall’allegata Tabella Normativa; il soggetto privato, me<strong>di</strong>ante accordo<br />

circostanziato con l’Amministrazione Comunale ed attraverso un sistema<br />

perequativo, potrà realizzare la volumetria e<strong>di</strong>ficatoria proveniente dal<br />

trasferimento <strong>di</strong> una pari cubatura demolita e/o prevista dal <strong>PRGC</strong> e non<br />

utilizzata, <strong>di</strong> proprietà privata localizzata nel territorio comunale.<br />

b) in assenza <strong>di</strong> SUE:<br />

1) possono essere realizzate recinzioni me<strong>di</strong>ante opere a giorno;<br />

2) è possibile intervenire sugli eventuali manufatti eventualmente esistenti alla data <strong>di</strong><br />

adozione del Progetto Preliminare, come definiti al Titolo II delle presenti norme e<br />

me<strong>di</strong>ante tipi <strong>di</strong> intervento limitati alla manutenzione (or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria) <strong>di</strong> cui al<br />

Titolo III delle presenti norme;<br />

3) si consente la coltivazione del fondo con il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> realizzare qualsiasi manufatto anche<br />

se per usi agricoli.<br />

4) Per l’area urbanistica CR.III/6 n° 1013 si conferma la vali<strong>di</strong>tà degli strumenti urbanistici<br />

esecutivi approvati e vigenti al fine <strong>di</strong> consentrire la loro completa attuazione. A tale<br />

riguardo si rimanda al successivo Titolo VIII, Norme transitorie e finali, art.61.<br />

Per tutte le aree urbanistiche appartenenti alla zona CR.III valgono inoltre le<br />

prescrizioni contenute nella seguente Tabella normativa:<br />

c) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

85


Art. 41 Prescrizioni per la zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali,<br />

<strong>di</strong> nuovo impianto - DM<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica DM riguardano una parte del territorio non<br />

ancora impegnata da processi urbanizzativi, ma che per la loro favorevole collocazione in<br />

rapporto alle principali <strong>di</strong>rettrici <strong>di</strong> traffico il P.R.G.C. intende destinare ad attività artigianali e<br />

commerciali al dettaglio e all’ingrosso. In esse il <strong>PRGC</strong> in<strong>di</strong>vidua anche un’area preor<strong>di</strong>nata<br />

all’iniziativa pubblica me<strong>di</strong>ante P.I.P..<br />

Per la zona DM gli interventi sono subor<strong>di</strong>nati all'osservazione delle seguenti regole:<br />

a) è richiesta, or<strong>di</strong>nariamente, la formazione <strong>di</strong> S.U.E. <strong>di</strong> iniziativa privata estesa a tutta l'area<br />

urbanistica o a parte <strong>di</strong> essa purché non inferiore al 30%. In quest'ultimo caso è comunque<br />

richiesto un progetto guida esteso all'intera area, ai sensi dell'Art. 4, punto 23 delle presenti<br />

norme.<br />

b) all'interno degli S.U.E. (<strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata), o del progetto guida, l'in<strong>di</strong>cazione<br />

delle aree a servizi in <strong>di</strong>smissione deve rispettare quanto precisato in cartografia <strong>di</strong> P.R.G.<br />

Le aree in <strong>di</strong>smissione sono computate secondo le quantità previste dall'Art. 21 1.u.r. 56/77.<br />

Le quantità <strong>di</strong> standard variano in rapporto all'effettivo mix funzionale previsto<br />

dall'intervento e comunque non possono essere inferiori alle quantità in<strong>di</strong>cate in cartografia<br />

<strong>di</strong> P.R.G.C.<br />

c) l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale è pari a 0,5 mq/mq <strong>di</strong> Sul. Le quantità e<strong>di</strong>ficabili così<br />

determinate sono concentrate sulle aree fon<strong>di</strong>arie fino a raggiungere un rapporto <strong>di</strong> copertura<br />

non superiore al 50% della medesima;<br />

d) gli interventi devono prevedere un mix funzionale nel rispetto delle seguenti soglie<br />

<strong>di</strong>mensionali:<br />

area n° 1020:<br />

* commercio al dettaglio -terziario massimo 50%;<br />

* artigianato – commercio all’ingrosso minimo 50%;<br />

Per quanto concerne la compatibilità con le strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio in sede fissa, si<br />

rimanda all’art. 6bis delle <strong>NTA</strong>;<br />

L'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale <strong>di</strong><br />

custo<strong>di</strong>a per una quota del 20% della Sul destinata effettivamente alle attività artigianali o<br />

commerciali: un minimo <strong>di</strong> 120 mq <strong>di</strong> Sul è comunque sempre consentito e non deve<br />

superare un massimo <strong>di</strong> 200 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>ata; tale superficie rientra nel<br />

computo delle capacità e<strong>di</strong>ficatorie previste per la zona. Il rilascio dei permessi per le unità<br />

abitative e comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla presentazione al<br />

Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto che preveda il mantenimento della<br />

destinazione dell'immobile a servizio dell'attività economica; tale atto è trascritto, a cura ed a<br />

spese del concessionario, su registri della proprietà immobiliare.<br />

Il P.R.G. ammette inoltre attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dei beni prodotti dalle attività artigianali<br />

inse<strong>di</strong>ate (spaccio) per una quota del 10% della Sul destinata alle attività artigianali, con un<br />

minimo sempre consentito <strong>di</strong> 80 mq ed un limite massimo <strong>di</strong> 300 mq per ogni azienda<br />

artigianale inse<strong>di</strong>ata.<br />

e) gli interventi devono rispettare le <strong>di</strong>stanze minime da strade e confini dei lotti nel rispetto<br />

delle in<strong>di</strong>cazioni dei successivi artt. 56 e 57.<br />

f) è vietato il deposito <strong>di</strong> materiali a cielo libero, l'attività <strong>di</strong> rottamazione, nonchè la<br />

commercializzazione <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> autoveicoli;<br />

87


g) è richiesta la realizzazione dei parcheggi privati ai sensi della L. 122/1989, ai sensi della<br />

citata legge sono ammesse anche quantità superiori al minimo (1 mq. ogni 10 mc), sempre<br />

nel rispetto delle prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

Per l’area urbanistica DM/01 n° 1020 si conferma la vali<strong>di</strong>tà dello strumento urbanistico<br />

esecutivo approvato e vigente al fine <strong>di</strong> consentire la sua completa attuazione. A tale riguardo si<br />

rimanda al successivo Titolo VIII, Norme transitorie e finali, art.61.<br />

Per tutte le aree urbanistiche DM valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

88


Art. 42 Prescrizioni per la zona destinata ad attività produttive <strong>di</strong> nuovo impianto -<br />

DI<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica DI riguardano parti del territorio per le quali si<br />

prescrive nuova e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> carattere prevalentemente produttivo (industriale e artigianale <strong>di</strong><br />

produzione) me<strong>di</strong>ante la formazione <strong>di</strong> Strumenti Urbanistici Esecutivi. In esse il P.R.G.C.<br />

in<strong>di</strong>vidua anche due aree preor<strong>di</strong>nate all’iniziativa pubblica me<strong>di</strong>ante P.I.P..<br />

Or<strong>di</strong>nariamente l’attuazione può essere effettuata per più ambiti <strong>di</strong> intervento (in<br />

generale mai inferiori a 10.000 mq <strong>di</strong> S.T.), oggetto ciascuno <strong>di</strong> Strumento Urbanistico<br />

Esecutivo <strong>di</strong> iniziativa privata, senza che ciò comporti variante al P.R.G. La formazione ed il<br />

coor<strong>di</strong>namento fra i vari piani esecutivi deve avvenire sulla base <strong>di</strong> un progetto guida esteso<br />

all'intera area urbanistica, effettuato dal <strong>Comune</strong> o proposto da privati singoli o associati,<br />

proprietari <strong>di</strong> immobili o aree incluse nell'area stessa, per almeno il 50% della capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria totale dell'area, da approvarsi con provve<strong>di</strong>mento deliberativo del Consiglio<br />

Comunale. Per le aree DI-02 n.1050 e DI-04 n.1071 gli interventi sono invece subor<strong>di</strong>nati<br />

all’iniziativa pubblica tramite il ricorso al Piano per gli Inse<strong>di</strong>amenti Produttivi ai sensi<br />

dell’art.42 della L.R. 56/77.<br />

All'interno <strong>di</strong> ogni strumento esecutivo e per il periodo della sua vali<strong>di</strong>tà l'attività<br />

e<strong>di</strong>ficatoria può essere articolata e attuata per titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione previsti nella zona DI sono attuati me<strong>di</strong>ante<br />

strumenti urbanistici <strong>di</strong> iniziativa privata <strong>di</strong> cui agli artt. 43 e 44 della l.u.r. 56 /77 e, ai sensi<br />

dell’art.42 della medesima legge, per quelli ricadenti nelle aree DI-02 e DI-04 subor<strong>di</strong>nati ad<br />

iniziativa pubblica.<br />

Tali strumenti prevedono altresì la stipula <strong>di</strong> una convenzione fra il <strong>Comune</strong> ed i privati<br />

proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dagli Artt. 45 e<br />

46 della 1.u.r. 56/77.<br />

Per la zona DI si prescrive inoltre quanto segue<br />

a) in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale non superiore a 0,5 mq/mq.<br />

Le quantità e<strong>di</strong>ficabili così determinate (Sul) sono concentrate sulle aree destinate dal SUE a<br />

superficie fon<strong>di</strong>aria, fino a raggiungere comunque un rapporto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> copertura non<br />

superiore al 50% delle medesime.<br />

Il P.R.G. può in<strong>di</strong>viduare la viabilità principale e le aree per servizi pubblici ai sensi dell'Art.<br />

21 p.to 2) della l.u.r. 56/77.<br />

Le aree a servizi da <strong>di</strong>smettere ai sensi dell'Art. 21 lur 56/77 sono pari al 20% della<br />

superficie territoriale. Il SUE dovrà privilegiare l’ubicazione segnalata sulle tavole <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong>,<br />

ma sono consentite <strong>di</strong>stribuzioni in parte <strong>di</strong>fferenti, se giustificate.<br />

In presenza <strong>di</strong> unità minime <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> cui al 2° comma del presente articolo,<br />

l'attuazione delle aree per servizi eventualmente in<strong>di</strong>viduate dal P.R.G. ai sensi dell'Art. 21<br />

della 1.u.r. 56/77, è realizzata per porzioni funzionali attribuite alle stesse;<br />

b) gli interventi <strong>di</strong> nuovo impianto sono attuati me<strong>di</strong>ante SUE così come precisato nella Tabella<br />

normativa.<br />

L'uso residenziale è consentito, limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale<br />

<strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a, per una quota massima del 20% della Sul destinata effettivamente ad ogni<br />

attività produttiva: un minimo <strong>di</strong> 120 mq <strong>di</strong> Sul è comunque sempre consentito e non deve<br />

essere superato un massimo <strong>di</strong> 200 mq <strong>di</strong> Sul per unità produttiva. Il rilascio dei permessi<br />

per le unità abitative e comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla<br />

presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto che preveda il<br />

mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività economica; tale atto è<br />

trascritto, a cura ed a spese del concessionario, su registri della proprietà immobiliare.<br />

90


Il P.R.G. ammette inoltre attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dei beni prodotti dall'attività produttiva<br />

inse<strong>di</strong>ata (spaccio) per una quota del 10% della Sul destinata alle attività produttive con un<br />

minimo sempre consentito <strong>di</strong> 80 mq ed un limite massimo <strong>di</strong> 300 mq per ogni azienda<br />

produttiva inse<strong>di</strong>ata.<br />

c) sia in sede <strong>di</strong> titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi, sia in sede <strong>di</strong> S.U.E. dovranno essere rispettate le<br />

seguenti <strong>di</strong>stanze minime dai confini dei lotti secondo i valori riportati nei successivi Artt. 56<br />

e 57; relativamente alle strade interne alle aree oggetto <strong>di</strong> S.U.E., non segnalate in<br />

cartografia, si prescrive una <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> m. 6,00 dai cigli stradali.<br />

d) in assenza <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> nuovo impianto <strong>di</strong> cui al precedente punto b) sono consentite:<br />

- opere <strong>di</strong> recinzione a giorno dei fon<strong>di</strong>;<br />

- opere <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria e risanamento conservativo senza<br />

mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso del manufatti eventualmente presenti;<br />

- le coltivazioni con il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> realizzare qualsiasi manufatto anche per usi agricoli<br />

e) sono vietati il deposito <strong>di</strong> materiali a cielo libero, l'attività <strong>di</strong> rottamazione, nonchè la<br />

commercializzazione <strong>di</strong> pezzi <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> autoveicoli.<br />

Per tutte le aree urbanistiche DI valgono inoltre le prescrizioni contenute nella seguente<br />

Tabella normativa.<br />

91


Art. 43 Prescrizioni per la zona agricola - EE<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica EE riguardano parti del territorio generalmente<br />

ine<strong>di</strong>ficate dove sono in atto attività <strong>di</strong> tipo agricolo o forestale, che il P.R.G. intende mantenere.<br />

Su tali aree sono ammessi interventi rivolti alla realizzazione <strong>di</strong> nuove opere destinate:<br />

a) alla residenza rurale al servizio dell’azienda agricola;<br />

b) alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per la produzione, la lavorazione, la<br />

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;<br />

c) alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per l’allevamento e la<br />

commercializzazione dei prodotti zootecnici.<br />

Per la residenza rurale, <strong>di</strong> cui al precedente punto a), valgono i seguenti parametri e<br />

prescrizioni:<br />

1) in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria , pari a:<br />

- 0,02 mq/mq ( 0,06 mc/mq per terreni a colture protette in serre fisse;<br />

- 0,05/3 mq/mq ( 0,05 mc/mq) per terreni a colture orticole o floricole specializzate;<br />

- 0,01 mq/mq (0,03 mc/mq) per terreni a colture legnose specializzate;<br />

- 0,02/3 mq/mq (0,02 mc/mq) per terreni a seminativo ed a prato;<br />

- 0,01/3 mq/mq (0,01 mc/mq) per terreni a bosco ed a coltivazione industriale del<br />

legno annessi ad aziende agricole (in misura non superiore a 5 ettari<br />

per azienda);<br />

- 0,001/3 mq/mq (0,001 mc/mq) per terreni a pascolo e prato-pascolo per abitazioni<br />

non superiori a 170 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda;<br />

2) gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> cui al precedente punto 1) si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto;<br />

gli eventuali cambiamenti <strong>di</strong> destinazione o sottocategoria e l’applicazione del relativo in<strong>di</strong>ce<br />

sono verificati dal <strong>Comune</strong> in sede <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi.<br />

3) In ogni caso le <strong>di</strong>mensioni della residenza al servizio dell'azienda non possono, nel<br />

complesso, superare una Sul <strong>di</strong> 500 mq. Nel computo della Sul e<strong>di</strong>ficabile non sono<br />

conteggiate le strutture <strong>di</strong> cui ai precedenti punti b) e c) anche se comprese nel corpo<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio in cui è collocata l’abitazione;<br />

4) Nel computo della Sul e<strong>di</strong>ficabile è ammessa l’utilizzazione <strong>di</strong> tutti gli appezzamenti<br />

componenti la singola azienda, anche non contigui o ubicati in Comuni limitrofi, con<br />

l’esclusione dei terreni incolti ed abbandonati; rientrano nei conteggi gli e<strong>di</strong>fici residenziali<br />

eventualmente esistenti.<br />

5) Il trasferimento dei volumi e<strong>di</strong>ficabili <strong>di</strong> cui sopra non è ammesso tra aziende <strong>di</strong>verse. Tutte<br />

le aree la cui capacità e<strong>di</strong>ficatoria è stata utilizzata sono classificate come "non ae<strong>di</strong>fican<strong>di</strong>" e<br />

sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.<br />

Analogamente non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove attrezzature, <strong>di</strong> cui alla<br />

lettera b) del presente articolo, i terreni la cui capacità e<strong>di</strong>ficatoria è già stata impegnata per<br />

<strong>di</strong>mensionare strutture ed attrezzature rurali;<br />

6) entro i limiti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità stabiliti dal precedente punto 1) sono consentiti gli interventi <strong>di</strong><br />

cui alla lettera c) dell’art.2 della L.R. n.35 del 31.07.1984 (ristrutturazione e manutenzione<br />

straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici rurali da destinare ad alloggi agrituristici o da utilizzare per la<br />

locazione ai turisti e l’allestimento <strong>di</strong> aree per la sosta ed il soggiorno, presso le aziende<br />

agricole, <strong>di</strong> turisti provvisti <strong>di</strong> tende o caravans).<br />

7) I permessi per la e<strong>di</strong>ficazione delle residenze rurali sono rilasciati:<br />

a) agli impren<strong>di</strong>tori agricoli ai sensi delle Leggi n. 153 del 9/5/1975 e n.352 del 10/5/1976 e<br />

delle leggi della Regione Piemonte n. 27 del 12/5/1975 e n. 18 del 23/8/82, anche quali<br />

soci <strong>di</strong> cooperative;<br />

93


) ai proprietari dei fon<strong>di</strong> e <strong>di</strong> chi abbia titolo, e cioè gli impren<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> cui al precedente<br />

punto a) ed i salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;<br />

c) agli impren<strong>di</strong>tori agricoli non a titolo principale, ai sensi delle <strong>di</strong>rettive comunitarie<br />

specifiche.<br />

Per le opere <strong>di</strong> supporto all’attività agricola <strong>di</strong> cui ai punti b) e c) del secondo comma<br />

del presente articolo, valgono le seguenti prescrizioni:<br />

1) il rapporto massimo <strong>di</strong> copertura è pari al 30% dell’appezzamento asservito al<br />

fabbricato da conteggiarsi al lordo degli e<strong>di</strong>fici a destinazione residenziale;<br />

2) i permessi per la e<strong>di</strong>ficazione sono rilasciati ai proprietari dei fon<strong>di</strong> ed a chi abbia<br />

titolo.<br />

Il rilascio dei permessi per gli interventi e<strong>di</strong>ficatori nella zona EE é subor<strong>di</strong>nato alla<br />

presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto che preveda:<br />

a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;<br />

b) le classi <strong>di</strong> coltura in atto e in;<br />

c) il vincolo dell'eventuale trasferimento <strong>di</strong> Sul <strong>di</strong> cui al punto 3) del terzo comma del<br />

presente articolo;<br />

d) le sanzioni, oltre a quelle <strong>di</strong> cui all'art. 69 della 1.u.r. 56/77, per l'inosservanza degli<br />

impegni assunti.<br />

L'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del concessionario,<br />

su registri della proprietà immobiliare.<br />

Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione <strong>di</strong> cui sopra gli interventi previsti dalle<br />

lettere d), e), f) dell'Art.9 della legge n. 10 del 28/1/1977 (restauro, risanamento conservativo,<br />

ristrutturazione, ampliamento in misura non superiore al 20% <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici unifamiliari; mo<strong>di</strong>fiche<br />

interne necessarie al miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni igieniche o statiche delle abitazioni;<br />

realizzazione <strong>di</strong> volumi tecnici necessari alla installazione <strong>di</strong> impianti tecnologici nonché <strong>di</strong><br />

opere <strong>di</strong> urbanizzazione in attuazione <strong>di</strong> strumenti urbanistici).<br />

E' consentito il mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso:<br />

- nei limiti delle destinazioni agricole nell’ambito delle sottocategorie <strong>di</strong> cui all’art.12 delle<br />

presenti <strong>NTA</strong>;<br />

- da residenza rurale a residenza civile ( r ), nei casi <strong>di</strong> morte, <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà o <strong>di</strong> cessazione<br />

per cause <strong>di</strong> forza <strong>maggio</strong>re, accertate dal Commissione Comunale per l’agricoltura.<br />

Nei casi <strong>di</strong> cui al comma precedente non costituisce mutamento <strong>di</strong> destinazione d’uso la<br />

prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi ere<strong>di</strong> o<br />

familiari.<br />

L'e<strong>di</strong>ficazione in area agricola deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni <strong>di</strong><br />

carattere formale-architettonico:<br />

- conservare i caratteri tipologici e architettonici tipici delle residenze e delle strutture agricole<br />

locali;<br />

- prevedere coperture a falde;<br />

- impiegare materiali <strong>di</strong> copertura e <strong>di</strong> facciata in laterizio ed intonaco;<br />

- utilizzare serramenti tra<strong>di</strong>zionali in legno (per la residenza).<br />

Possono derogare da tali prescrizioni le attrezzature tecnologiche (silos, serbatoi, .....) ed i<br />

fabbricati non riconducibili ad e<strong>di</strong>fici residenziali.<br />

Sono ammesse pavimentazioni (asfalto, stabilizzato <strong>di</strong> graniglia, masseli autobloccanti,<br />

ecc.) lungo i viali <strong>di</strong> accesso alle residenze e relative pertinenze (autorimesse, fabbricati<br />

accessori, ecc) per una larghezza massima <strong>di</strong> mt. 3,00.<br />

94


All'interno della zona agricola EE sono in<strong>di</strong>viduate le aree urbanistiche EE/sa (zona<br />

agricola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale) che riguardano parti del territorio non e<strong>di</strong>ficate ed<br />

attualmente utilizzate per attività agricole, forestali o boscate.<br />

Per tali aree, in virtù della loro collocazione in rapporto ad alcune parti del tessuto<br />

urbano <strong>di</strong> particolare valore ambientale oppure in rapporto ad elementi naturali <strong>di</strong> particolare<br />

valore paesaggistico, si richiedono particolari forme <strong>di</strong> tutela anche in rapporto alla stessa<br />

attività agricola, che il P.R.G. in ogni caso conferma.<br />

Per tali aree (EE/sa) valgono perciò le seguenti prescrizioni:<br />

a) è vietata qualsiasi forma <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione anche al servizio dell'attività agricola e forestale;<br />

sono consentite opere che si rendano necessarie per la stabilità dei versanti o per la<br />

realizzazione <strong>di</strong> opere pubbliche infrastrutturali, avuto il parere favorevole<br />

dell’Amministrazione Comunale e degli enti competenti;<br />

b) è vietata ogni mo<strong>di</strong>ficazione delle caratteristiche morfologiche dei siti fatta eccezione per<br />

quelle che dovessero servire per un corretto assetto idrogeologico e per la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong><br />

arre<strong>di</strong> pubblici (recinzioni, panchine, gazebi, tavoli, bacheche, ecc) dei luoghi;<br />

c) sono riconosciuti gli stessi <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori previsti per le zone EE, però essi devono essere<br />

trasferiti in altre aree agricole <strong>di</strong>verse da quelle EE/sa.<br />

Analogamente alle aree agricole EE/sa anche per le parti <strong>di</strong> territorio agricolo comprese<br />

all’interno della fascia preor<strong>di</strong>nata alla realizzazione <strong>di</strong> nuova struttura viaria valgono i <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong><br />

cui ai punti a) e b) del precedente comma, rimanendo riconosciuti i <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori che<br />

dovranno essere trasferiti su altra area agricola.<br />

Sulla base <strong>di</strong> una progettazione <strong>di</strong> dettaglio che definirà il tracciato della nuova viabilità<br />

prevista, sarà compito <strong>di</strong> una successiva variante urbanistica adeguare il <strong>PRGC</strong> eliminando la<br />

suddetta fascia preor<strong>di</strong>nata alla realizzazione <strong>di</strong> nuova struttura viaria la quale perderà ogni<br />

aspetto previsionale.<br />

Nella zona EE, ad esclusione delle aree EE/sa, è inoltre consentita la realizzazione <strong>di</strong><br />

piccoli fabbricati ad uso deposito per attrezzi nei seguenti casi ed alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

- i fabbricati non abbiano superficie superiore a 3 mq ed abbiano un’altezza inferiore a 2,5 m;<br />

- i fabbricati siano costruiti in legno con tetto a falda, abbiano solamente una porta <strong>di</strong> ingresso<br />

e non siano dotati <strong>di</strong> finestre;<br />

- per ogni lotto, avente superficie <strong>di</strong> almeno 1000 mq, si potrà e<strong>di</strong>ficare un solo fabbricato del<br />

tipo in oggetto; il frazionamento catastale del lotto deve essere avvenuto in data precedente<br />

all’adozione del progetto definitivo <strong>di</strong> Revisione del <strong>PRGC</strong> da parte del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>;<br />

- nei lotti <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione inferiore ai suddetti 1000 mq non sarà possibile realizzare i fabbricati<br />

ad uso deposito <strong>di</strong> cui in trattasi;<br />

- la richiesta <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione potrà essere presentata esclusivamente dal proprietario del lotto;<br />

- la proprietà <strong>di</strong> più lotti contigui aventi le caratteristiche <strong>di</strong>mensionali minime prescritte non<br />

costituisce <strong>di</strong>ritto alla costruzione <strong>di</strong> più <strong>di</strong> un fabbricato per ricovero attrezzi;<br />

- il fabbricato per il ricovero degli attrezzi dovrà essere collocato in posizione periferica<br />

rispetto al lotto <strong>di</strong> riferimento e potrà essere aggregato ad altri e<strong>di</strong>fici per ricovero attrezzi<br />

eventualmente presenti nei lotti contigui, se <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong>fferenti;<br />

- le recinzioni dei lotti dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni dell’art.51 delle<br />

presenti <strong>NTA</strong> per le aree agricole libere. I piccoli fabbricati in oggetto non potranno essere<br />

considerati quali “inse<strong>di</strong>amenti o manufatti agricoli” (es. residenza del coltivatore, stalle,<br />

fienili, magazzini …) e come tali non potranno essere recintati secondo le modalità, i<br />

materiali e le tipologie previsti per tali opere dall’apposito capitolo delle <strong>NTA</strong>;<br />

- i piccoli fabbricati <strong>di</strong> cui trattasi saranno realizzati a titolo gratuito e potranno essere<br />

concessi anche senza documentazione a firma <strong>di</strong> professionista abilitato, sulla base <strong>di</strong> una<br />

<strong>di</strong>chiarazione dell’avente titolo inerente il luogo le caratteristiche del fabbricato e il rispetto<br />

delle <strong>NTA</strong> con in<strong>di</strong>cazione del materiale utilizzato.<br />

Per tutte le aree urbanistiche EE valgono inoltre le prescrizioni contenute nella seguente<br />

Tabella normativa.<br />

95


Art. 44 Prescrizioni relative alla zona per aziende agricole esistenti - EP<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica EP rappresentano parti e<strong>di</strong>ficate del territorio<br />

agricolo, puntualmente in<strong>di</strong>viduate e perimetrate, occupate prevalentemente da aziende agricole<br />

che il P.R.G. intende mantenere.<br />

Per tali zone il P.R.G. intende consentire il proseguimento delle attività in atto alla data<br />

<strong>di</strong> adozione del Piano, la razionalizzazione delle strutture e<strong>di</strong>lizie e degli impianti necessari al<br />

miglioramento della qualità complessiva degli inse<strong>di</strong>amenti tenuto conto, in particolare modo,<br />

dell'ambiente naturale in cui sono inseriti.<br />

Per la zona EP valgono quin<strong>di</strong> le seguenti prescrizioni:<br />

a) e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> tipo rurale con annessa parte civile (residenze).<br />

Limitatamente agli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> tipo rurale con annessa parte civile d’impianto assimilabile alla<br />

tra<strong>di</strong>zione locale conta<strong>di</strong>na, è ammesso il recupero e l'uso a fine residenziale delle parti <strong>di</strong><br />

fabbricato a destinazione accessoria (stalle, fienili, travate, tettoie chiuse con muratura<br />

perimetrale estesa a non meno <strong>di</strong> 1/2 del loro perimetro); in ogni caso le <strong>di</strong>mensioni per la<br />

residenza al servizio dell'azienda agricola non devono superare complessivamente una Sul <strong>di</strong><br />

500 mq.<br />

Qualora risulti cessato il rapporto funzionale con le attività agricole in atto è comunque<br />

ammesso il mantenimento della destinazione residenziale pur non rientrando tra le<br />

destinazioni d'uso principali; nel presente caso, limitatamente agli e<strong>di</strong>fici sopra menzionati, è<br />

consentito il recupero ad uso abitativo delle pertinenze (stalle, fienili, travate, tettoie chiuse<br />

con muratura perimetrale estesa a non meno <strong>di</strong> 1/2 del loro perimetro).<br />

Nei limiti <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria previsti al punto 1) del precedente art. 43, sono ammessi<br />

gli interventi <strong>di</strong> cui alla lettera c) dell’art. 2 della L.R. n. 35 del 31.07.1984 <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

e manutenzione straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici rurali da destinare ad alloggi agrituristici o da<br />

utilizzare per la localizzazione ai turisti e l’allestimento <strong>di</strong> aree per la sosta ed il soggiorno,<br />

presso le aziende agricole, <strong>di</strong> turisti provvisti <strong>di</strong> tende o caravans;<br />

b) e<strong>di</strong>fici a carattere produttivo esistenti.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici funzionali alle aziende produttive agricole valgono i parametri previsti dalle<br />

Tabelle normative. In presenza <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>verse da quelle agricole, esistenti alla data <strong>di</strong><br />

adozione della Variante <strong>di</strong> P.R.G., è ammesso in via transitoria, il mantenimento delle<br />

medesime a con<strong>di</strong>zione che non siano nocive o moleste. In questo caso sono concessi "una<br />

tantum" ampliamenti in misura non superiore al 20% della Sul esistente. In ogni caso il<br />

rapporto <strong>di</strong> copertura fon<strong>di</strong>ario non può superare il 50%.<br />

c) e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione funzionali ad attività agricole in atto.<br />

Sono ammesse nuove costruzioni al fine <strong>di</strong> consentire le attività previste dalla Tabella<br />

normativa, nei limiti dei parametri stabiliti dalla stessa, ed in particolare:<br />

* attività <strong>di</strong> conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle<br />

produzioni degli impren<strong>di</strong>tori agricoli singoli o associati, in conformità a quanto richiesto<br />

dall'Art. 25 (comma 2°, lettera g) della l.u.r. 56/77 e s.m.i.;<br />

* attrezzature e infrastrutture al servizio della attività agricola (stalle, silos, serre,<br />

magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli);<br />

* attività inerenti l'allevamento <strong>di</strong> animali anche con meto<strong>di</strong> industriali.<br />

Per un armonioso inserimento degli e<strong>di</strong>fici, siano essi esistenti od in progetto, si<br />

richiede il rispetto delle regole stabilite ai commi 4, 5 e 6 dell’art.28 delle presenti <strong>NTA</strong>, con<br />

l'obbligo <strong>di</strong> ricondursi ad esse in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità riscontrate sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente.<br />

Per tutte le aree urbanistiche del tipo EP valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

97


Art. 45 Prescrizioni per la zona destinata a verde privato - VP<br />

La zona che il P.R.G. vincola obbligatoriamente a verde privato è in<strong>di</strong>viduata<br />

cartograficamente negli elaborati <strong>di</strong> progetto (P2) con apposita simbologia grafica.<br />

Le aree VP non contribuiscono al calcolo della Sul perché costituiscono aree<br />

urbanistiche non dotate <strong>di</strong> capacità e<strong>di</strong>ficatoria.<br />

Per ciascuna area VP si prescrive quanto segue:<br />

- almeno il 50% <strong>di</strong> ciascuna area VP deve essere mantenuto a verde su terrapieno;<br />

- le aree devono essere libere da costruzioni emergenti salvo costruzioni destinate al ricovero<br />

attrezzi con le seguenti caratteristiche:<br />

- Sul massima mq.15;<br />

- non emergano per più <strong>di</strong> m. 2,80 (estradosso solaio orizzontale <strong>di</strong> copertura<br />

oppure linea d'imposta esterna falda/e <strong>di</strong> copertura) al <strong>di</strong>sopra del piano<br />

campagna;<br />

- copertura a falde con manto in tegole;<br />

- rivestimenti dei muri perimetrali esterni in intonaco o mattoni a vista;<br />

- è ammessa l'installazione <strong>di</strong> piccole attrezzature per il gioco bimbi, per lo sport scoperte <strong>di</strong><br />

uso strettamente privato quali: piscine, campi da tennis, ricoveri per attrezzi, etc; manufatti<br />

<strong>di</strong> arredo per la sosta;<br />

- è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> spazi alberati per la sosta <strong>di</strong> autoveicoli a con<strong>di</strong>zione che:<br />

- sia piantumato 1 albero <strong>di</strong> alto fusto ogni 50 mq;<br />

- la superficie a parcheggio non superi il 40% dell'area urbanistica interessata;<br />

- è ammesso ricavare spazi interrati destinati ad uso autorimesse private, magazzini e<br />

depositi <strong>di</strong> materiali non pericolosi, non nocivi o maleodoranti a con<strong>di</strong>zione che vengano<br />

realizzati conformemente alle prescrizioni <strong>di</strong> cui all’art. 48 delle presenti <strong>NTA</strong>;<br />

- sono ammesse limitate mo<strong>di</strong>fiche della geometria dell’area purché la superficie ri<strong>di</strong>segnata<br />

non superi il 15% della superficie complessiva e, comunque, non sia superiore a 500 mq.<br />

La suddetta mo<strong>di</strong>fica non deve in ogni caso generare incrementi del carico urbanistico.<br />

- Nell’area urbanistica n. 1.027 è ammesso il recupero dell’esistente tettoia.<br />

Art. 46 Prescrizioni per la zona destinata a servizi sociali ed attrezzature a livello<br />

Comunale (art. 21 1.u.r. 56/77) - SP.I<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica SP.I riguardano le parti <strong>di</strong> territorio che il<br />

P.R.G. destina a servizi pubblici ai sensi dell'Art. 21, l.u.r. 56/77.<br />

Tali aree sono in<strong>di</strong>viduate nelle tavole <strong>di</strong> progetto P2 con apposita simbologia grafica e<br />

con sigle che rimandano alla seguente classificazione <strong>di</strong> legge (Art. 21, l.u.r. 56/77, comma 1,<br />

punti 1), 2), 3):<br />

- SP.I/i: aree per l'istruzione;<br />

- SP.I/a: aree per attrezzature <strong>di</strong> interesse comune;<br />

- SP.I/v: aree per spazi pubblici, a parco, per l'arredo urbano, per il gioco e lo sport;<br />

- SP.I/p: aree per parcheggi pubblici;<br />

Ai fini del rispetto delle quantità previste dall'Art. 21 della l.u.r. 56/77 e dal P.R.G. le<br />

aree <strong>di</strong> cui sopra devono intendersi come "aree <strong>di</strong> superficie", all'infuori <strong>di</strong> quelle per parcheggi<br />

pubblici che possono essere reperite in apposite attrezzature multipiano anche nel sottosuolo.<br />

Analogamente, per il rispetto delle quantità <strong>di</strong> cui sopra, sono computabili, oltre alle<br />

superfici per le quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica Amministrazione, anche<br />

quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico ai sensi e per le quantità<br />

99


previste dall'Art. 21 l.u.r. 56/77. Entrambi i tipi <strong>di</strong> aree sono comprese fra quelle in<strong>di</strong>cate<br />

topograficamente in cartografia. La quota <strong>di</strong> aree da assoggettare ad uso pubblico deve<br />

considerarsi <strong>di</strong> norma all'interno <strong>di</strong> ciascun S.U.E.<br />

Gli interventi e<strong>di</strong>lizi e <strong>di</strong> trasformazione del suolo nelle aree <strong>di</strong> tipo SP.I sono riservati<br />

in via principale alla pubblica Amministrazione ed agli enti istituzionalmente competenti previa<br />

acquisizione delle medesime. E' tuttavia ammesso l'intervento <strong>di</strong>retto da parte degli operatori<br />

privati , con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi operatori privati, per la<br />

realizzazione <strong>di</strong> opere pubbliche o <strong>di</strong> pubblica utilità ed interesse; in questo caso gli interventi<br />

sono subor<strong>di</strong>nati alla stipula <strong>di</strong> convenzioni urbanistiche speciali da istruirsi nell’ambito<br />

normativo delle vigenti leggi in materia.<br />

Per la realizzazione <strong>di</strong> strutture pubbliche o <strong>di</strong> interesse pubblico (<strong>di</strong>chiarato da<br />

specifiche delibere <strong>di</strong> Consiglio Comunale) presso le quali si preveda l’esercizio <strong>di</strong> attività<br />

funzionali alle esigenze della comunità locale, l’Amministrazione Comunale, <strong>di</strong> propria<br />

iniziativa o in presenza <strong>di</strong> manifestazione d’interesse da parte <strong>di</strong> privato che intenda impegnarsi<br />

con mezzi finanziari propri, può concedere in <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà aree già <strong>di</strong> proprietà comunale<br />

e relativi <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori.<br />

L’intervento <strong>di</strong>retto del privato è ammesso previa redazione <strong>di</strong> specifica convenzione<br />

regolante l’assoggettamento ad uso pubblico del suolo, nonché le modalità e le forme <strong>di</strong><br />

utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui sopra sono rigorosamente subor<strong>di</strong>nati alle seguenti verifiche:<br />

- nel caso <strong>di</strong> servizi localizzati in ambito residenziale, la congruenza al<br />

parametro massimo <strong>di</strong> 7 mq/abitante <strong>di</strong> area privata da assoggettare ad uso<br />

pubblico sulla quantità globale delle aree a servizi (ex. art. 21 – comma 1 –<br />

punto 1 L.R. 56/77 e s.m.i.);<br />

- nel caso <strong>di</strong> servizi localizzati in altro ambito (produttivo, commerciale, ecc.) la<br />

congruenza al parametro massimo <strong>di</strong>sciplinato da convenzione, nelle<br />

proporzioni definite dallo specifico strumento <strong>di</strong> attuazione (ex. art. 21 –<br />

comma 4 L.R. 56/77 e s.m.i.).<br />

Gli e<strong>di</strong>fici esistenti su tali aree alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare, se in<br />

contrasto con le destinazioni d'uso ammesse dal P.R.G., sono soggetti a soli interventi <strong>di</strong><br />

manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo purché non<br />

comportanti cambiamenti <strong>di</strong> destinazione d'uso.<br />

All'interno delle aree urbanistiche del tipo SP.I sono consentite le seguenti destinazioni<br />

d'uso:<br />

a) per le aree SP.I/i: attrezzature per l'istruzione, culturali e assistenziali, ivi comprese le<br />

attrezzature e gli spazi compatibili con tali attività (attrezzature sportive, aree ver<strong>di</strong>,<br />

parcheggi, e<strong>di</strong>fici per la custo<strong>di</strong>a e per la ristorazione <strong>di</strong>rettamente connessa agli impianti);<br />

b) per le aree SP.I/a: attrezzature culturali, religiose, assistenziali, ricettive in ambito sociale,<br />

sanitarie <strong>di</strong> base, amministrative pubbliche, commerciali pubbliche (quali mercati, mense<br />

aziendali, spacci, etc.) per lo spettacolo. In questa categoria è inoltre inserito l'impianto <strong>di</strong><br />

smaltimento per rifiuti soli<strong>di</strong> urbani;<br />

c) per le aree SP.I/v: attrezzature sportive al coperto e allo scoperto, per lo spettacolo, per la<br />

ricreazione e lo svago in genere, per il piccolo commercio, la ristorazione e la ricreazione<br />

pertinenti alle attività precedenti.<br />

Per l’area n.341, corrispondente alle aree <strong>di</strong> pertinenza del Castello Della Rovere, le attività<br />

ammesse sono integrate da quelle previste dall’intervento <strong>di</strong> recupero già attivato<br />

dall’Amministrazione Comunale con le seguenti delibere <strong>di</strong> Giunta Comunale: n. 241 del<br />

30.12.1998, n. 195 del 29.12.2000, n. 29 del 08.03.2001, n. 43 del 28.03.2001, n. 171 del<br />

27.12.2001, n. 176 del 27.12.2001. Si intendono perciò integralmente assunti i contenuti dei<br />

progetti oggetto delle suddette delibere e, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si<br />

elencano le seguenti funzioni:<br />

- espositive;<br />

100


- ristorazione;<br />

- ven<strong>di</strong>ta e degustazione <strong>di</strong> prodotti enologici tipici;<br />

- congressuali;<br />

- ricettiva;<br />

- stu<strong>di</strong>o e promozione turistica;<br />

- intrattenimento, feste, spettacoli.<br />

d) per le aree SP.I/p: autorimesse e parcheggi pubblici e privati <strong>di</strong> interesse pubblico;<br />

e) in<strong>di</strong>pendentemente dalla classificazione <strong>di</strong> cui alle lettere a), b), c) e d), le aree SP.I/v n.78 e<br />

SP.I/a n.317, per esigenze della Protezione Civile, sono preposte anche all’accoglimento <strong>di</strong><br />

un’area attrezzata per l’atterraggio ed il decollo <strong>di</strong> elicotteri;<br />

f) per le aree SP.I destinate a servizio degli inse<strong>di</strong>amenti produttivi sono consentite le seguenti<br />

destinazioni: autorimesse e parcheggi, verde attrezzato, destinazioni ricettive (ad es: motel <strong>di</strong><br />

livello locale, mense aziendali, strutture alberghiere), servizi sportivi e per il tempo libero,<br />

servizi sanitari, <strong>di</strong> assistenza informatica, servizi terziari (agenzie bancarie, bar, tabacchi,<br />

giornali), <strong>di</strong> assistenza tecnica (centro assistenza veicoli, autolavaggi, centri <strong>di</strong> prima raccolta<br />

<strong>di</strong> rifiuti industriali).<br />

g) per le aree SP.I/v n. 702 e SP.I/v n. 705, a causa del loro inserimento in elementi naturali <strong>di</strong><br />

particolare valore paesaggistico, vale quanto prescritto all’art. 43 per le aree urbanistiche in<br />

zona EE/sa (zona agricola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale).<br />

Le quantità e<strong>di</strong>ficabili consentite nelle aree SP.I non sono specificate dal P.R.G., ma<br />

<strong>di</strong>sciplinate dalle relative leggi <strong>di</strong> settore, nel caso <strong>di</strong> interventi pubblici, e dalle relative<br />

convenzioni nel caso <strong>di</strong> interventi privati. La localizzazione, l’uso ed il regime immobiliare<br />

delle attrezzature <strong>di</strong> servizio, qualora non realizzate e/o gestite <strong>di</strong>rettamente dal <strong>Comune</strong>,<br />

devono essere <strong>di</strong>sciplinate da specifico convenzionamento tra l'Amministrazione comunale, gli<br />

operatori, le aziende e gli utenti <strong>di</strong> tali servizi.<br />

Gli interventi sulle aree a servizi devono sempre rispettare le prescrizioni geologiche<br />

eventualmente contenute nell'elaborato AT3.1 "Relazione geologica".<br />

I cambi <strong>di</strong> destinazione d'uso fra quelle classificate ai precedenti punti a), b), c), d), sono<br />

possibili e non costituiscono variante al P.R.G.; essi devono però risultare definiti da apposita<br />

deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale.<br />

Parimenti il P.R.G. non prescrive le quantità parziali dei punti a) b) c) d) in<strong>di</strong>cate all'Art. 21<br />

della l.u.r. 56/77.<br />

Gli spazi <strong>di</strong> cui al punto d) possono essere realizzati sotto se<strong>di</strong>mi pubblici (vie, piazze,<br />

giar<strong>di</strong>ni, etc.) anche da parte <strong>di</strong> privati nel rispetto delle modalità e delle con<strong>di</strong>zioni previste<br />

dall'Art. 9 della legge 122/1989.<br />

Ai fini della cessione gratuita o della monetizzazione delle aree per usi pubblici,<br />

valgono le previsioni in<strong>di</strong>cate all'interno della relativa Scheda d'Area e delle convenzioni che<br />

<strong>di</strong>sciplinano gli interventi all'interno degli S.U.E. dei permessi ex Art. 49 l.u.r. 56/77.<br />

In mancanza <strong>di</strong> tali previsioni specifiche valgono invece le seguenti regole generali:<br />

a) le aree urbanistiche SP.I, in<strong>di</strong>cate in cartografia con apposita simbologia, relativo numero<br />

d'area e specifico <strong>di</strong>mensionamento nei Quadri sinottici, non sono monetizzabili;<br />

b) per le aree a servizi poste internamente al SUE, l'assoggettamento ad uso pubblico è<br />

possibile nella misura prevista dall'Art. 21 della l.u.r. 56/77, calcolata sulla quantità "servizi<br />

per fabbisogno interno", sempre che ciò non risulti in contrasto con la normativa <strong>di</strong> zona e<br />

con l'eventuale Scheda d'Area;<br />

c) le aree per servizi pubblici non riportate in cartografia, ma da <strong>di</strong>smettere in attuazione <strong>di</strong><br />

S.U.E. già appositamente perimetrati sulle tavole <strong>di</strong> P.R.G., sono <strong>di</strong>mensionate nei Quadri<br />

101


sinottici con le specificazioni in<strong>di</strong>cate in premessa degli stessi. Esse sono in generale<br />

monetizzabili, sempre che ciò non risulti in contrasto con la normativa <strong>di</strong> zona e con<br />

l'eventuale Scheda d'Area, nei limiti e con le modalità descritte all’art. 6 lettera B) delle<br />

presenti N.T.A.;<br />

d) le aree per servizi pubblici da <strong>di</strong>smettere in attuazione <strong>di</strong> S.U.E. non perimetrati nelle tavole<br />

<strong>di</strong> P.R.G. ma richiesti dalle norme <strong>di</strong> zona e relative Tabelle normative per particolari<br />

interventi, sono in generale monetizzabili, nei limiti e con le modalità descritte all’art. 6<br />

lettera B) delle presenti N.T.A.<br />

Il rispetto del <strong>di</strong>mensionamento <strong>di</strong> cui all'Art. 21 L.R. 56/77 è garantito dall'insieme<br />

delle previsioni contenute nelle schede d'Area e da quanto previsto al precedente punto a).<br />

Per tutte le aree urbanistiche SP.I valgono le prescrizioni contenute nella seguente<br />

Tabella normativa.<br />

102


103


Art. 47 Prescrizioni per le zone destinate ad attività <strong>di</strong> interesse collettivo (pubbliche,<br />

private o <strong>di</strong> enti) - TP<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica TP riguardano parti del territorio che il P.R.G.<br />

destina ad attività private <strong>di</strong> interesse collettivo e cioè:<br />

- TP/c: attrezzature per la collettività e ospitalità, sanità, istruzione, compresi gli spazi e<br />

le attrezzature per il tempo libero e lo sport funzionali alle attività proprie<br />

(Cascina Mauriziano, Cottolengo, ecc.);<br />

- TP/e: attrezzature per la fornitura <strong>di</strong> servizi tecnologici e relativi alla mobilità <strong>di</strong><br />

persone e merci (ENEL, Telecom, VVF, ecc.);<br />

- TP/s: attrezzature sportive (ippodromo, circolo ippico "La Madonnina", ecc.)<br />

comprensive <strong>di</strong> parcheggi, strutture per la residenza <strong>di</strong> servizio e per la<br />

ristorazione;<br />

- TP/f: attrezzature riservate alle funzioni ferroviarie in attività (linea ferroviaria<br />

Torino-Pinerolo).<br />

Su tali aree il P.R.G.C. in<strong>di</strong>vidua le destinazioni d'uso specifiche, ma non ne prevede<br />

l'espropriabilità e conseguentemente non rientrano nel computo degli standard art. 21 l.u.r.<br />

56/77.<br />

In particolare valgono le seguenti regole:<br />

1) Nelle aree del tipo TP/c sono consentite tutte le destinazioni d'uso in<strong>di</strong>viduate nella Tabella<br />

Normativa. Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri e modalità:<br />

- permesso <strong>di</strong> costruire per interventi sugli e<strong>di</strong>fici esistenti senza aumento <strong>di</strong> Sul;<br />

- incremento massimo +20% della Sul esistente me<strong>di</strong>ante SUE esteso all’intera area <strong>di</strong><br />

proprietà. Gli interventi <strong>di</strong> ampliamento e <strong>di</strong> completamento dovranno risultare esterni alle<br />

aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42;<br />

- sono fatte salve le prescrizioni dei SUE eventualmente già approvati alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

progetto definitivo <strong>di</strong> revisione del <strong>PRGC</strong> fino alla loro scadenza;<br />

- per l’area n.1043 è ammesso l’intervento <strong>di</strong> nuovo impianto con in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione<br />

territoriale non superiore a 0,25 0,50 mq/mq, rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore al 25 50%<br />

della superficie fon<strong>di</strong>aria ed e<strong>di</strong>fici con altezza massima 3 piani fuori terra più eventuale<br />

sottotetto. L’intervento dovrà essere attuato tramite permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato per<br />

il reperimento degli standard <strong>di</strong> cui alla tabella normativa;<br />

- per l’area n° 0033 è riconosciuto l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria esistente alla data <strong>di</strong><br />

adozione del progetto preliminare <strong>di</strong> P.R.G.C.; è consentito un ampliamento “una tantum”<br />

del 15% della Sul esistente; il rapporto <strong>di</strong> copertura non dovrà, in ogni caso, essere superiore<br />

al 20% della superficie fon<strong>di</strong>aria. Al fine <strong>di</strong> potenziare l’attività ricettiva prevista nell’area è<br />

ammesso, in aggiunta ai parametri in<strong>di</strong>cati, un incremento <strong>di</strong> SUL pari a mq. 1.500 ed il<br />

raggiungimento del rapporto massimo <strong>di</strong> copertura pari a 0,32 mq/mq; gli standard<br />

conseguenti a tale incremento, non essendo reperibili in zona, sono soggetti a<br />

monetizzazione;<br />

- per l’area n° 0062 è ammesso l’intervento <strong>di</strong> nuovo impianto con in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione<br />

territoriale non superiore a 1,00 mq/mq, rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore al 40% della<br />

superficie fon<strong>di</strong>aria ed e<strong>di</strong>fici con altezza massima 2 piani fuori terra più eventuale<br />

sottotetto. L’intervento dovrà essere attuato tramite permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato per<br />

il reperimento in sito e <strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> Sul da destinarsi a servizi sociali pubblici;<br />

- per l’area n° 0101 è ammessa esclusivamente la destinazione d’uso “tr8”; l’intervento <strong>di</strong><br />

nuovo impianto è ammesso per una Sul massima pari a mq. 40.<br />

2) Nelle aree del tipo TP/e sono consentite tutte le destinazioni d'uso <strong>di</strong>rettamente inerenti i<br />

servizi erogati.<br />

Gli interventi ammessi dovranno rispettare tipologie, quantità e modalità precisate nella<br />

specifica Tabella Normativa delle aree TP/e.<br />

104


3) Nelle aree del tipo TP/s sono consentite tutte le destinazioni d'uso proprie delle attività<br />

esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del PRG e quelle in<strong>di</strong>viduate nella Tabella Normativa così<br />

come gli interventi devono rispettare i parametri e<strong>di</strong>lizi e le modalità attuative in essa<br />

specificate. In particolare:<br />

- per le aree n. 0077 e 1075 l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria è pari a 0,05 mq/mq ed il<br />

rapporto <strong>di</strong> copertura non deve eccedere 5% della superficie fon<strong>di</strong>aria;<br />

- per le aree 0048, 0051, 0195, 0347, 0595 è riconosciuto l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria<br />

esistente alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare, ma al fine <strong>di</strong> agevolare il<br />

miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni complessive dell’e<strong>di</strong>ficato è consentito un ampliamento<br />

“una tantum” del 15% della Sul esistente. Il rapporto <strong>di</strong> copertura non dovrà, in ogni caso,<br />

essere superiore al 20% della superficie fon<strong>di</strong>aria;<br />

- per l'area n.0104 (Centro sportivo zona DEGA SUD) è ammesso un incremento massimo<br />

"una tantum" <strong>di</strong> 1000 mq della Sul esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare, da destinare all’ampliamento del Centro sportivo, delle attività della<br />

ristorazione e locali pubblici in genere. Il rapporto <strong>di</strong> copertura non dovrà essere<br />

superiore al 30% della superficie fon<strong>di</strong>aria;<br />

- per l'area TP-01 n.1005 (Circolo Ippico "La Madonnina") sono ammessi un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

utilizzazione territoriale <strong>di</strong> 0,12 mq/mq ed un rapporto <strong>di</strong> copertura pari al 14% della<br />

superficie fon<strong>di</strong>ariae la <strong>di</strong>smissione degli standard in<strong>di</strong>cati sulle tavole <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> anche se<br />

in quantità superiore ai minimi <strong>di</strong> legge;<br />

- per l’area urbanistica TP-02 n.0720 (ippodromo trotto) è ammessa, in eccedenza agli<br />

in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> seguito riportati, un incremento <strong>di</strong> 1.500 mq <strong>di</strong> Sul e <strong>di</strong> superficie coperta da<br />

destinare ad attività attinenti le scommesse sportive ed i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> gioco; qualora si<br />

pre<strong>di</strong>sponga un SUE unitario <strong>di</strong> iniziativa privata, esteso all’intera area urbanistica,<br />

potranno essere integrate le attività esistenti con quelle <strong>di</strong> carattere ricettivo-alberghiero<br />

nelle quantità strettamente necessarie e funzionali alle attività agonistiche programmate<br />

dalla struttura ippica.<br />

I parametri e<strong>di</strong>lizi e urbanistici per l’area n.0720 sono i seguenti:<br />

- in<strong>di</strong>ce territoriale massimo : 0,09 mq/mq, <strong>di</strong> cui max 0,01 mq/mq per strutture<br />

destinate ad attività ricettive e 0,08 mq/mq per strutture destinate alle altre attività<br />

consentite;<br />

- rapporto <strong>di</strong> copertura: 9% della superficie fon<strong>di</strong>aria.<br />

Gli standard pubblici (art.21 L.R.56/77), per tutte le aree del tipo TP, sono quantificati<br />

nella misura minima del 100% della Sul per quanto concerne le attività ricettive mentre<br />

per le altre attività ammesse il reperimento degli standard è quantificato come per le<br />

attività produttive.<br />

Fermo restando l’obbligo <strong>di</strong> reperire, per i nuovi fabbricati, i parcheggi pertinenziali <strong>di</strong><br />

cui alla L.122/89, il SUE dovrà rispettare le prescrizioni delle leggi <strong>di</strong> settore in merito<br />

alla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> parcheggi funzionali all’attività sportiva.<br />

4) Nelle aree del tipo TP/f sono consentite tutte le attività proprie del servizio ferroviario, sia per<br />

quanto riguarda le attrezzature tecniche e tecnologiche sia per quanto riguarda gli e<strong>di</strong>fici per<br />

servizi.<br />

L’utilizzazione <strong>di</strong> tali aree ed i tipi <strong>di</strong> intervento ammessi sono <strong>di</strong>sciplinati dalle specifiche<br />

leggi del settore (L. n° 210/85) e pertanto non viene prodotta la Tabella Normativa<br />

corrispondente;<br />

Per tutte le aree urbanistiche TP, qualunque sia la destinazione prevista, l'uso<br />

residenziale é consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a<br />

con un limite <strong>di</strong>:<br />

- 150 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva inferiore a 2000 mq,<br />

fatta eccezione per l’area n° 264 nella quale il limite è elevato a 250 mq <strong>di</strong> Sul;<br />

- 250 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva superiore a 2000 mq.<br />

105


Tali superfici rientrano nel computo delle capacità e<strong>di</strong>ficatorie complessive previste per<br />

la zona.<br />

Si precisa che le suddette quote <strong>di</strong> Sul residenziale possano essere considerate<br />

aggiuntive rispetto a quella <strong>di</strong> superfici residenziali eventualmente esistenti alla data <strong>di</strong> adozione<br />

del progetto definitivo <strong>di</strong> revisione del <strong>PRGC</strong>.<br />

Il rilascio dei permessi per le unità abitative é subor<strong>di</strong>nato alla presentazione al Sindaco<br />

<strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto che preveda il mantenimento della destinazione<br />

dell'immobile a servizio dell'attività economica; tale atto è trascritto, a cura ed a spese del<br />

concessionario, su registri della proprietà immobiliare.<br />

Per tutte le aree urbanistiche TP valgono inoltre le prescrizioni contenute nelle<br />

corrispondenti Tabelle Normative.<br />

106


107


108


109


TITOLO V<br />

NORME PER LA DISCIPLINA DEI CARATTERI MORFOLOGICI E<br />

TIPOLOGICI DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI<br />

Art. 48 Prescrizioni per la costruzione delle autorimesse private, e<strong>di</strong>fici e/o locali<br />

accessori, tettoie, dehors, aree ecologiche.<br />

Autorimesse private<br />

Per gli interventi relativi alla costruzione <strong>di</strong> autorimesse private comprese all'interno<br />

degli Inse<strong>di</strong>amenti Urbani <strong>di</strong> Carattere Ambientale il P.R.G.C. rimanda interamente alla<br />

Variante Antico Nucleo Centrale, il cui progetto, adottato dal Consiglio Comunale con<br />

deliberazione n. 27 del 27/02/1998, è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.11-<br />

2204 del 12/02/2001.<br />

Sulla parte restante del territorio comunale le autorimesse <strong>di</strong> uso privato possono essere<br />

realizzate:<br />

caso A: nel sopra e sottosuolo <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà privata;<br />

caso B: nel sottosuolo <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà pubblica.<br />

Caso A<br />

Le autorimesse possono essere realizzate:<br />

a1 nell'interrato, nel seminterrato e nei locali del piano terreno degli e<strong>di</strong>fici;<br />

a2 in sottosuolo e soprassuolo nelle aree libere <strong>di</strong> pertinenza degli e<strong>di</strong>fici.<br />

a3 per gli e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati ai sensi dell'art. 24 della L.U.R. n° 56/77 o del D.Lgs. 22/01/2004<br />

n° 42 è ammessa (qualora consentite dai competenti organi <strong>di</strong> tutela) la realizzazione <strong>di</strong><br />

autorimesse private:<br />

- nell'interrato o seminterrato dei fabbricati;<br />

- nel sottosuolo delle aree libere <strong>di</strong> pertinenza (le costruzioni dovranno risultare<br />

completamente interrate);<br />

- ai piani terreni degli e<strong>di</strong>fici, qualora l'intervento non pregiu<strong>di</strong>chi le leggi compositive o<br />

il decoro della facciata e non comporti alterazioni <strong>di</strong> spazi interni aventi pregio<br />

architettonico.<br />

La realizzazione dei parcheggi pertinenziali <strong>di</strong> cui al presente articolo, affinché possa essere<br />

esclusa dal computo della Sul, deve rispettare le seguenti con<strong>di</strong>zioni sulla base dell’ubicazione<br />

nel lotto fon<strong>di</strong>ario:<br />

- in interrato, o parzialmente interrato ai sensi dell’art.4, punto 8 ter secondo comma delle<br />

presenti norme: in questo caso la superficie a parcheggio può eccedere quella minima<br />

in<strong>di</strong>cata dalla L. 122/89. Non si ammette che ogni singolo box abbia accesso carraio <strong>di</strong>retto<br />

su fronte <strong>di</strong> strada pubblica o <strong>di</strong> uso pubblico;<br />

- in superficie, al piano terra degli e<strong>di</strong>fici principali: nelle nuove costruzioni la superficie a<br />

parcheggio non può superare il rapporto <strong>di</strong> 1 mq/10 mc <strong>di</strong> volume costruito (rapportato alla<br />

Sul concessionata) e l’altezza utile degli spazi a parcheggio non può superare i m. 2,40,<br />

calcolata dalla quota del pavimento finito all’intradosso della soletta <strong>di</strong> calcestruzzo o <strong>di</strong> altra<br />

struttura portante.<br />

Nei fabbricati esistenti (comprensivi degli ampliamenti una tantum) è sempre possibile<br />

realizzare posti auto al piano terra;<br />

- in superficie, all’interno del lotto fon<strong>di</strong>ario qualora siano realizzati in fabbricati contigui<br />

all’e<strong>di</strong>ficio principale od a sé stanti ed emergenti per non più <strong>di</strong> 2,80 m (estradosso solaio <strong>di</strong><br />

copertura o linea d’imposta esterna della falda o falde <strong>di</strong> copertura) della linea <strong>di</strong> spiccato; in<br />

110


questo caso la superficie utile netta complessiva non deve eccedere i 25 mq per unità<br />

immobiliare.<br />

Per le autorimesse realizzate in soprassuolo affiancate o separate fisicamente dagli e<strong>di</strong>fici<br />

principali, devono essere sod<strong>di</strong>sfatte le seguenti prescrizioni tipologiche e compositive:<br />

- copertura a falde se separate fisicamente dagli e<strong>di</strong>fici od affiancate ad e<strong>di</strong>fici con<br />

copertura a falde;<br />

- rivestimenti dei muri perimetrali esterni in intonaco o mattoni a vista del tipo "fatti a<br />

mano" (è escluso il paramano) secondo le caratteristiche costruttive tra<strong>di</strong>zionali per i<br />

fabbricati ricadenti nelle zone urbanistiche IUA, BR. I/s e BR IV e per quelli ricadenti<br />

nelle aree <strong>di</strong> pertinenza degli e<strong>di</strong>fici segnalati ai sensi dell'art. 24 della L.R. n° 56/77;<br />

- è sempre escluso l’uso <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> recupero.<br />

Caso B<br />

Le autorimesse costruite nel sottosuolo <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà pubblica sono realizzate ai sensi e<br />

secondo le procedure fissate dall'art. 9 della Lg. n° 122/89; nella convenzione che <strong>di</strong>sciplinerà<br />

tali interventi saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale le caratteristiche<br />

planoaltimetriche, <strong>di</strong>mensionali e tecniche.<br />

E<strong>di</strong>fici e/o locali accessori alla residenza<br />

La realizzazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici e/o locali accessori alla residenza ad uso <strong>di</strong>verso dalla autorimessa<br />

(locali per gioco ed attività motoria, sgombero, deposito attrezzi da giar<strong>di</strong>no, serre, lavanderia,<br />

lavori domestici in genere ed assimilabili ai predetti) è sempre ammessa nel suolo e sottosuolo<br />

nelle aree <strong>di</strong> proprietà privata con le modalità costruttive e le quantità già previste ai commi<br />

precedenti per le autorimesse private, ad eccezione dei lotti <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati ai<br />

sensi dell'Art. 24 della 1.u.r. 56/77 per i quali sono ammessi solo in interrato.<br />

In ogni caso la superficie in soprassuolo destinata a locali accessori è da considerarsi alternativa<br />

a quella delle autorimesse private.<br />

Porticati e tettoie accessori alla residenza<br />

Nelle zone <strong>di</strong> tipo B le tettoie (aperte per almeno 2/3 del loro perimetro) sono sempre<br />

consentite all’interno delle superfici fon<strong>di</strong>arie in numero massimo <strong>di</strong> una per lotto a con<strong>di</strong>zione<br />

che siano contemporaneamente rispettate le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

- estensione massima <strong>di</strong> 20 mq. Tale superficie è da computarsi all’interno del rapporto <strong>di</strong><br />

copertura espresso dall’area urbanistica;<br />

- altezza massima delle fronti 2,80 m;<br />

- utilizzo <strong>di</strong> materiali e tipologie costruttive previste per la realizzazione delle autorimesse<br />

private in soprasuolo descritte al precedente caso A.<br />

Dehors coperti<br />

In presenza <strong>di</strong> pubblici esercizi, bar, ristoranti e simili è ammessa l’installazione <strong>di</strong><br />

strutture, <strong>di</strong> stretta pertinenza all’attività, a carattere temporaneo o permanente, con<br />

caratteristiche <strong>di</strong> stabilità ed infissione al suolo, sia su spazi privati (aree fon<strong>di</strong>arie) che su spazi<br />

pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico.<br />

Su aree fon<strong>di</strong>arie private le superfici destinabili a tali strutture non possono superare il<br />

con un massimo <strong>di</strong> 100 mq ed un minimo sempre consentito <strong>di</strong> 25 mq nel rispetto dei rapporti <strong>di</strong><br />

copertura stabiliti dalle presenti N.T.A per le rispettive zone urbanistiche. L’altezza <strong>di</strong> tali<br />

strutture non può superare 4,00 m.<br />

Su aree pubbliche o <strong>di</strong> uso pubblico l’installazione <strong>di</strong> dehors coperti dovrà avvenire in<br />

applicazione del Co<strong>di</strong>ce della Strada, del Regolamento E<strong>di</strong>lizio e <strong>di</strong> eventuali regolamentazioni<br />

111


vigenti quali piani <strong>di</strong> arredo o <strong>di</strong> qualificazione urbana, piano degli impianti pubblicitari.<br />

L’autorizzazione sarà rilasciata dall’ufficio patrimonio.<br />

La <strong>di</strong>mensione degli elementi costruittivi sarà delimitata <strong>di</strong> volta in base a criteri <strong>di</strong> opportunità<br />

e sicurezza da parte dei competenti uffici comunali.<br />

Aree ecologiche<br />

Tutti i progetti, allegati alla richiesta del titolo abilitativo a costruire, devono in<strong>di</strong>viduare,<br />

all’interno dell’area privata esterna al fabbricato, una superficie <strong>di</strong> adeguate <strong>di</strong>mensioni da<br />

destinare al deposito dei contenitori dei rifiuti soli<strong>di</strong>; la copertura non è da conteggiarsi ai fini<br />

del calcolo del parametro “Sc”.<br />

Prescrizioni generali<br />

E’ ammessa la realizzazione <strong>di</strong> autorimesse, e<strong>di</strong>fici e/o locali accessori, anche se realizzati su<br />

aree classificate dal <strong>PRGC</strong>, in tutto o in parte, come agricole, purché alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

progetto definitivo <strong>di</strong> Revisione del <strong>PRGC</strong> in Consiglio Comunale tali aree appartengano a<br />

particelle catastali <strong>di</strong> stretta pertinenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici residenziali esistenti.<br />

I fabbricati <strong>di</strong> cui al presente articolo possono essere realizzati “una tantum” nel periodo <strong>di</strong><br />

vali<strong>di</strong>tà del <strong>PRGC</strong>.<br />

Si esclude la possibilità <strong>di</strong> cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso dei fabbricati realizzati in applicazione<br />

del presente articolo.<br />

Per e<strong>di</strong>fici o manufatti accessori e tettoie, preesistenti alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare <strong>di</strong> Revisione <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong>, ancorchè ai sensi del punto 8 dell’art.4 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

possano determinare Sul, è escluso il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso per le quantità massime<br />

ammesse dal presente articolo.<br />

Art. 49 Prescrizioni per la realizzazione e l'uso dei sottotetti, dei piani pilotis, delle<br />

verande e dei soppalchi<br />

A) Sottotetti:<br />

Sono considerati sottotetti gli spazi racchiusi tra l’ultimo piano <strong>di</strong> calpestio e le falde <strong>di</strong><br />

copertura aventi le seguenti caratteristiche:<br />

- falde <strong>di</strong> copertura con pendenze uniformi non superiori a 30° e non inferiori a 20°;<br />

- altezza massima me<strong>di</strong>a lorda Hv (così come espressa al precedente art. 4 punto 8) pari a<br />

m. 3,00.<br />

A1) Nuove costruzioni<br />

1) Sono esclusi dal conteggio della SUL (da calcolarsi ai fini degli in<strong>di</strong>ci fon<strong>di</strong>ari) i sottotetti<br />

aventi tutte le seguenti caratteristiche:<br />

- lo spazio complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini così come<br />

definiti all’art. 4 punto 18 ) non raggiunge un’altezza me<strong>di</strong>a interna <strong>di</strong> m. 2,40;<br />

- assenza <strong>di</strong> collegamento <strong>di</strong>retto con unità abitativa sottostante;<br />

- assenza <strong>di</strong> servizi igienici, assenza dell’impianto termico, assenza <strong>di</strong> tramezzature<br />

interne;<br />

- illuminazione e areazione forniti da lucernari a raso con superfici complessive non<br />

superiori a 1/20 della superficie netta del pavimento sottostante;<br />

112


Nel presente caso il corpo sottotetto è considerato volume tecnico.<br />

1) Nel computo della SUL (da calcolarsi ai fini degli in<strong>di</strong>ci fon<strong>di</strong>ari) sono comprese le superfici<br />

relative ai sottotetti all’orquando si verifica una delle seguenti situazioni:<br />

a) lo spazio complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini così come<br />

definiti all’art. 4 p.to 18 delle presenti <strong>NTA</strong>) raggiunge o supera l’altezza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> m.<br />

2,40 tra il pavimento e l’intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura;<br />

b) lo spazio complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini così come<br />

definiti all’art. 4 p.to 18 delle presenti <strong>NTA</strong>) pur non raggiungendo un’altezza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />

m. 2,40 tra il pavimento e l’intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura: non c’è collegamento fisso<br />

<strong>di</strong>retto con l’unità abitativa sottostante e non risulta appplicabile la definizione <strong>di</strong> volume<br />

tecnico <strong>di</strong> cui al precedente punto 1;<br />

In questi casi la SUL è quella che risulta interna alla figura geometrica piana definita dai<br />

lati in corrispondenza dei quali si raggiunge un’altezza interna <strong>di</strong> m. 2,00 tra pavimento e<br />

intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura.<br />

2) Sono escluse dai conteggi della SUL (da calcolarsi ai fini degli in<strong>di</strong>ci fon<strong>di</strong>ari) le superfici<br />

del sottotetto (sud<strong>di</strong>viso o meno in locali abitativi, accessori o <strong>di</strong> servizio) il cui spazio<br />

complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini):<br />

- non raggiunge un’altezza me<strong>di</strong>a interna <strong>di</strong> m. 2,40;<br />

- è collegato <strong>di</strong>rettamente con l’unità abitativa sottostante me<strong>di</strong>ante scala fissa.<br />

3) Rientrano nel computo del numero dei piani i sottotetti muniti <strong>di</strong> balconi/ terrazzi/ realizzati<br />

all’esterno della sagoma delimitata dai muri perimetrali dell’e<strong>di</strong>ficio e da eventuali porticati<br />

accorpati all’e<strong>di</strong>ficio medesimo.<br />

A2) Costruzioni esistenti<br />

In applicazione della LR 21/98 e s.m.i. è sempre possibile l’utilizzazione ai soli fini residenziali,<br />

in eccedenza dagli in<strong>di</strong>ci della rispettiva area urbanistica, del sottotetto degli e<strong>di</strong>fici esistenti<br />

sulla base dei seguenti criteri:<br />

1) mantenendo le altezze <strong>di</strong> colmo e <strong>di</strong> gronda e delle linee <strong>di</strong> pendenza delle falde, nel presente<br />

caso le parti <strong>di</strong> sottotetto rese abitabili possono non costituire pertinenza dell’unità immobiliare<br />

principale;<br />

2) mo<strong>di</strong>ficando l’inclinazione e/o sopraelevando la quota delle falde <strong>di</strong> copertura, purché<br />

l’altezza me<strong>di</strong>a interna del volume complessivo del sottotetto risulti inferiore a m. 2,60; è<br />

consentita la mo<strong>di</strong>fica della conformazione e del numero delle falde con le seguenti<br />

prescrizioni:<br />

- non è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> tetti a una sola falda nei fabbricati principali;<br />

- la copertura del singolo fabbricato dovrà essere realizzata con falde a pendenza<br />

uniforme e con i limiti <strong>di</strong> pendenza prescritti per le nuove costruzioni;<br />

Per quanto non riportato, valgono le “norme per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti” <strong>di</strong> cui<br />

alla L.R. n° 21/1999 e s.m.i.<br />

113


C) Sono considerati abitabili gli spazi che nel sottotetto svolgono funzioni residenziali; in<br />

relazione alla permanenza <strong>di</strong> tipo continuativo o limitata nel tempo, si <strong>di</strong>stinguono i seguenti<br />

spazi:<br />

- abitativi: cucine, stanze da pranzo e <strong>di</strong> soggiorno, camere da letto, camere stu<strong>di</strong>o e<br />

assimilabili;<br />

- accessori: bagni, posto cottura, gioco, verande ed assimilabili;<br />

- <strong>di</strong> servizio: corridoi e <strong>di</strong>simpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba,<br />

ripostigli ed assimilabili;<br />

Tali funzioni residenziali localizzate nello spazio sottotetto dovranno essere in<strong>di</strong>cate sulle tavole<br />

<strong>di</strong> progetto allegate all’istanza con la quale si richiede il titolo abilitativo a costruire.<br />

Le <strong>di</strong>verse destinazioni d’uso saranno attivate in locali che presentano i requisiti <strong>di</strong>mensionali<br />

ed aero-illuminanti fissati:<br />

- dal D.M. 5 luglio 1975 per le nuove costruzioni, a eccezione dei requisiti <strong>di</strong><br />

areoilluminazione che si fissano per i locali sottotetto pari a 1/12 della superficie utile <strong>di</strong><br />

ogni locale abitabile;<br />

- alla L.R. n° 21/1998 e s.m.i. per i fabbricati esistenti.<br />

B) Piani pilotis<br />

I piani pilotis possono essere realizzati dove non sono espressamente vietati. Non<br />

contano come Sul, anche se chiusi da vetrate, purché <strong>di</strong> uso comune. Nei limiti della capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria residua possono essere chiusi con murature, se non vengono compromessi i caratteri<br />

tipologici e architettonici dell'e<strong>di</strong>ficio, al fine <strong>di</strong> ricavare spazi privati <strong>di</strong> pertinenza delle<br />

abitazioni.<br />

C) Verande<br />

Nei fabbricati è ammessa la chiusura <strong>di</strong> superfici esterne quali logge, balconi, ecc.,<br />

facenti parte delle singole unità immobiliari, me<strong>di</strong>ante pareti vetrate in modo da realizzare<br />

verande o simili, a con<strong>di</strong>zione che venga presentato un progetto-tipo esteso a tutto il fabbricato<br />

al quale dovranno uniformarsi tutte le successive chiusure, in modo che ne risulti una soluzione<br />

architettonica or<strong>di</strong>nata ed unitaria. Non si consentono tali realizzazioni sui fabbricati posti nelle<br />

zone urbanistiche BR.I/s - BR.IV e negli e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati ai sensi del punto 2, comma 1,<br />

dell'art. 24 della L.U.R. n° 56/77, del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 (già leggi n° 1089/39 e n°<br />

1497/39).<br />

La realizzazione delle verande deve osservare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al precedente art.4, punto 11,<br />

ultimo comma, delle presenti <strong>NTA</strong>; tali con<strong>di</strong>zioni dovranno essere precisate nella<br />

documentazione progettuale e, se ritenuto necessario dagli uffici tecnici comunali, essere<br />

integrate da una relazione tecnico descrittiva con la puntuale descrizione delle opere e la<br />

<strong>di</strong>mostrazione della loro conformità a <strong>di</strong>sposizioni legislative e/o regolamentari.<br />

D) Soppalchi<br />

E’ definita “soppalco” la superficie ottenuta me<strong>di</strong>ante l’interposizione parziale <strong>di</strong> una<br />

struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella<br />

sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie<br />

netta del soppalco, anche se <strong>di</strong>stribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta<br />

del vano in cui esso è ricavato.<br />

I soppalchi, così come sopra definiti sono sempre ammessi, e la loro realizzazione è<br />

subor<strong>di</strong>nata al rispetto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> seguito previste:<br />

a) è soggetta alle or<strong>di</strong>narie procedure autorizzative;<br />

114


) è consentita nel rispetto dei requisiti <strong>di</strong> illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi<br />

vigenti e, in caso <strong>di</strong> destinazione ad uso lavorativo, anche <strong>di</strong> tutte le specifiche norme che<br />

regolano l’attività esercitata.<br />

E’ comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />

a) La parte superiore del soppalco deve essere munita <strong>di</strong> balaustra <strong>di</strong> altezza non inferiore a<br />

1,00 m;<br />

b) L’altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve<br />

risultare non inferiore a 2,00 m nel caso che il soffitto sia piano, quando invece è inclinato<br />

l’altezza me<strong>di</strong>a dovrà essere non inferiore a m. 2,00;<br />

c) L’altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell’intradosso della struttura del<br />

soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.<br />

Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell’art. 4: come tale non ha<br />

effetto ai fini del computo del volume (V), anche se la superficie del suo piano <strong>di</strong> calpestio<br />

costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) fatte salve le specifiche <strong>di</strong>sposizioni in<br />

merito alla singola zona urbanistica.<br />

Art. 50 Prescrizioni per la realizzazione e l'uso degli spazi interrati<br />

Ove non <strong>di</strong>versamente in<strong>di</strong>cato dalle normative specifiche relative alle singole zone<br />

urbanistiche è sempre ammesso l'utilizzo degli spazi interrati ricavabili all'interno delle aree<br />

fon<strong>di</strong>arie nel rispetto dell’elaborato cartografico AT3.7bis e degli “Aspetti prescrittivi generali”<br />

<strong>di</strong> cui all’elaborato AT3.8.<br />

Tali superfici sono da conteggiare nella Sul sulla base delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> calcolo<br />

definite dal precedente art. 4 punto 11 e ferme restando le precisazioni <strong>di</strong>sposte dal precedente<br />

art. 48 delle <strong>NTA</strong>.<br />

E' altresì ammesso ricavare spazi interrati anche al <strong>di</strong> sotto delle aree contrassegnate<br />

come "VP - verde privato" nel rispetto delle prescrizioni <strong>di</strong> cui al precedente art. 45<br />

All'interno delle aree fon<strong>di</strong>arie è sempre ammessa la costruzione <strong>di</strong> rampe per la<br />

realizzazione <strong>di</strong> accessi carrai agli spazi interrati.<br />

Art. 51 Prescrizioni per la realizzazione delle recinzioni, passi carrabili e dei muri<br />

controterra<br />

Ove non <strong>di</strong>versamente in<strong>di</strong>cato dalle normative specifiche relative alle singole zone<br />

urbanistiche ed al presente articolo è sempre ammesso, nel rispetto delle regole dettate dal<br />

Co<strong>di</strong>ce Civile, realizzare recinzioni e muri controterra secondo le seguenti prescrizioni:<br />

a) Recinzioni e cancelli:<br />

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiu<strong>di</strong>care la sicurezza della<br />

circolazione; l’Autorità comunale, in sede <strong>di</strong> rilascio degli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio, può<br />

dettare con<strong>di</strong>zioni particolari per conseguire tali finalità e per migliorare inserimento<br />

ambientale.<br />

Le recinzioni <strong>di</strong> nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici devono essere<br />

realizzate:<br />

115


1) nelle zone residenziali, escluse le BR.I/s e BR.IV, a giorno, <strong>di</strong> altezza massima 2,00<br />

m, con cordolo <strong>di</strong> base avente altezza massima 0,80 m.<br />

Nelle aree produttive, lungo i confini privati, possono, in alternativa, essere realizzate<br />

recinzioni cieche <strong>di</strong> altezza massima 2,00 m.<br />

Nel caso <strong>di</strong>:<br />

- <strong>di</strong>fferenti livelli, tra proprietà contigue, determinati dalla morfologia naturale del<br />

terreno;<br />

- riporti <strong>di</strong> terra dovuti alla presenza <strong>di</strong> se<strong>di</strong> stradali posti a livello superiore del<br />

terreno naturale;<br />

- riporti <strong>di</strong> terra giustificati dalla presenza <strong>di</strong> escursioni superficiali della falda<br />

freatica;<br />

- riporti <strong>di</strong> terra giustificati dalla realizzazione <strong>di</strong> locali interrati/seminterrati posti a<br />

livello tale da garantire il deflusso per gravità delle acque reflue nel collettore<br />

fognario pubblico;<br />

- riporti <strong>di</strong> terra giustificati da esigenze progettuali dell’intervento,<br />

l’altezza complessiva della recinzione potrà raggiungere la <strong>di</strong>mensione massima <strong>di</strong> m.<br />

3,00 metri rispetto al fondo contiguo a quello <strong>di</strong> intervento (in ogni caso deve essere<br />

assicurato il rispetto del dettato riportato negli artt. 878 e 905 del co<strong>di</strong>ce civile).<br />

1bis) passi carrabili<br />

Ferme restando le prescrizioni del D.P.R. n° 495/92 (Regolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong><br />

attuazione del nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada), il nuovo passo carrabile deve essere<br />

realizzato osservando le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

- deve essere <strong>di</strong>stante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali;<br />

- il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei<br />

veicoli nella proprietà; il cancello a protezione della proprietà dovrà essere arretrato allo<br />

scopo <strong>di</strong> consentire la fermata, fuori dalla carreggiata, <strong>di</strong> un veicolo in attesa <strong>di</strong> ingresso.<br />

2) nelle le zone urbanistiche BR.I/s e BR.IV e per tutti gli e<strong>di</strong>fici posti esternamente a tali<br />

zone, ma in<strong>di</strong>viduati sulla cartografia <strong>di</strong> progetto come Beni Culturali Ambientali (ai<br />

sensi dell’Art. 24 della L.R.56/77 e del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42) e fermo restando il<br />

rispetto <strong>di</strong> specifici vincoli in<strong>di</strong>cati sulla cartografia medesima, è richiesto il ripristino<br />

e/o la realizzazione <strong>di</strong> nuovi <strong>di</strong>visori o recinzioni con tecniche uguali e materiali<br />

uguali o coerenti con quelli tra<strong>di</strong>zionali nel rispetto della caratterizzazione storicoarchitettonica<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio e dell’ambiente.<br />

3) nelle zone urbanistiche EE le recinzioni fisse dovranno essere realizzate integralmente<br />

in legno o con montanti in legno <strong>di</strong>rettamente infissi nel suolo e rete metallica <strong>di</strong><br />

altezza non superiore a 150 cm. Limitatamente alle aree <strong>di</strong> pertinenza degli<br />

inse<strong>di</strong>amenti agricoli possono essere realizzate recinzioni a giorno con le modalità <strong>di</strong><br />

cui al precedente punto 1). In questo caso è considerato lotto <strong>di</strong> pertinenza quello<br />

in<strong>di</strong>viduato dalle aree agricole attorno a manufatti (stalle, fienili, magazzini, ecc.) fino<br />

ad una <strong>di</strong>stanza massima <strong>di</strong> 30 m dagli stessi; qualora la <strong>di</strong>stanza tra i vari e<strong>di</strong>fici a<br />

destinazione agricola sia superiore a 60 m la recinzione dell’e<strong>di</strong>ficio residenziale<br />

dovrà essere posta ad una <strong>di</strong>stanza non superiore a 10 m dal medesimo.<br />

Qualora per l’attività dell’azienda agricola si renda necessaria la dotazione <strong>di</strong> ampie<br />

aree <strong>di</strong> deposito all’aperto, potrà essere autorizzata la recinzione alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> mt.<br />

50,00 dai manufatti dell’inse<strong>di</strong>amento; tale autorizzazione avverrà a seguito <strong>di</strong><br />

specifica istanza e successiva verifica da parte dell’Amministrazione Comunale.<br />

116


Nelle zone agricole confinati con le zone <strong>di</strong> tipo BR.I/s e BR.IV è sempre ammessa la<br />

recinzione, a protezione dei fabbricati, secondo i criteri della zona appartenente<br />

all’e<strong>di</strong>ficio residenziale e con le modalità <strong>di</strong> cui al sopracitato punto 1.<br />

Nelle zone EE/sa le recinzioni fisse dovranno essere realizzate integralmente in legno<br />

sulla base <strong>di</strong> un progetto autorizzato dall’Amministrazione Comunale; l’eventuale<br />

ricostruzione <strong>di</strong> recinzioni già esistenti dovrà avvenire secondo le modalità richieste<br />

per le zone BR.I/s e BR.IV.<br />

Recinzioni e zoccolature <strong>di</strong> altezza <strong>di</strong>versa possono altresì essere ammesse per conseguire<br />

l’allineamento con quelle contigue, al fine <strong>di</strong> mantenere l’unità compositiva o nel caso <strong>di</strong><br />

rifacimento o restauro <strong>di</strong> recinzioni esistenti.<br />

Le recinzioni esistenti <strong>di</strong>fformi dalle prescrizioni delle precedenti lettere a), b), c) possono<br />

essere assoggettate esclusivamente a manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria; è ammessa la<br />

loro demolizione e ricostruzione nella forma originaria, secondo le in<strong>di</strong>cazioni del presente<br />

articolo. Per gli e<strong>di</strong>fici ricadenti nell’Inse<strong>di</strong>amento Urbano <strong>di</strong> carattere Ambientale (I.U.A.)<br />

è consentita la realizzazione <strong>di</strong> nuovi <strong>di</strong>visori o recinzioni, mantenendo però i caratteri<br />

storico-architettonici dell’e<strong>di</strong>ficio principale e del contesto in cui si pongono: non dovranno<br />

superare l’altezza massima <strong>di</strong> 2,00 m, e dovranno essere esclusivamente utilizzati materiali<br />

quali pietra, laterizio, legno, anche se posti a mascheramento <strong>di</strong> una sottostante struttura<br />

portante in cemento.<br />

Le cancellate devono essere realizzate esclusivamente del tipo “ a giorno ” ed utilizzare<br />

materiali quali: ferro e cemento armato; inoltre dovranno essere <strong>di</strong> semplice fattura, ed<br />

adottare <strong>di</strong>segni che si ispirano alla tra<strong>di</strong>zione decorativa locale.<br />

b) Muri contro terra:<br />

1) i muri contro terra sono ammessi purché la loro altezza massima non superi i 3 m; è<br />

ammesso superare <strong>di</strong>slivelli <strong>maggio</strong>ri me<strong>di</strong>ante la realizzazione <strong>di</strong> muri contro terra a<br />

gradoni dove ogni parete verticale (non superiore a 3 m) risulti arretrata rispetto alla<br />

precedente <strong>di</strong> almeno 2 m. Sui terrapieni posti tra le pareti si richiede la messa a<br />

<strong>di</strong>mora <strong>di</strong> essenze vegetali locali allo scopo <strong>di</strong> ridurre l'impatto visivo dell'opera <strong>di</strong><br />

contenimento;<br />

2) in particolare per le zone urbanistiche BR.I/s e BR.IV e per le aree <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong><br />

tutti gli e<strong>di</strong>fici posti esternamente a tali zone, ma in<strong>di</strong>viduati sulla cartografía <strong>di</strong><br />

progetto come Beni Culturali Ambientali (ai sensi dell'Art. 24, 1.u.r. 56/77, L 1089/39,<br />

L. 1497/39) e fermo restando il rispetto <strong>di</strong> specifici vincoli in<strong>di</strong>cati nella cartografía<br />

medesima, è ammesso il ripristino dei muri controterra esistenti, mentre la<br />

realizzazione <strong>di</strong> quelli nuovi è subor<strong>di</strong>nata alle seguenti regole:<br />

* siano rispettati i limiti <strong>di</strong> cui al precedente punto 1);<br />

* siano utilizzati materiali <strong>di</strong> finitura uguali o coerenti con quelli tra<strong>di</strong>zionali nel<br />

rispetto della caratterizzazione storico-architettonica dell'e<strong>di</strong>ficio e dell'ambiente.<br />

Nelle zone EE/sa è invece esclusa la costruzione <strong>di</strong> muri contro terra comunque realizzati,<br />

mentre è ammessa la ricostruzione <strong>di</strong> quelli esistenti secondo le modalità richieste per le<br />

zone BR.I/s e BR.IV.<br />

Le presenti prescrizioni potranno essere successivamente integrate da quelle contenute<br />

nel Regolamento E<strong>di</strong>lizio e da eventuali stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> settore qualora essi contengano in<strong>di</strong>cazioni più<br />

puntuali.<br />

117


TITOLO VI<br />

RICONOSCIMENTO E SALVAGUARDIA GENERALE DEI BENI<br />

CULTURALI E AMBIE<strong>NTA</strong>LI<br />

Art. 52 In<strong>di</strong>viduazione, classificazione e tutela<br />

Ai sensi dell'Art. 24 della l.u.r. 56/77 il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua sul territorio comunale <strong>di</strong><br />

<strong>Vinovo</strong> i beni culturali ambientali da salvaguardare, così sud<strong>di</strong>visi:<br />

1) monumenti isolati e singoli e<strong>di</strong>fici civili e rurali, con relative pertinenze, aventi valore<br />

storico/artistico.<br />

In tale classe rientrano gli e<strong>di</strong>fici compresi negli elenchi <strong>di</strong> cui al D.Lgs. 22/01/2004 n° 42,<br />

ivi comprese le pertinenze ambientali in<strong>di</strong>viduate e perimetrate ai sensi dello stesso;<br />

2) monumenti isolati e singoli e<strong>di</strong>fici civili e rurali, aventi valore ambientale, storico-artistico<br />

e/o documentario ai sensi dell'Art. 24 1.u.r. 56/77;<br />

3) aree <strong>di</strong> interesse paesistico ambientale, quali le fasce fluviali e le aree agricole <strong>di</strong><br />

salvaguar<strong>di</strong>a ambientale.<br />

Per le richieste <strong>di</strong> intervento su e<strong>di</strong>fici classificati come Beni Culturali Ambientali <strong>di</strong> cui<br />

ai precedenti punti 1, 2, ed inseriti all'interno della zona IUA il P.R.G. rimanda interamente alla<br />

Variante Antico Nucleo Centrale, il cui progetto adottato dal Consiglio Comunale con<br />

deliberazione n. 27 del 27/2/1998, è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.11-<br />

2204 del 12/02/2001.<br />

Sulla restante parte del territorio comunale le richieste <strong>di</strong> intervento sui Beni Culturali<br />

Ambientali <strong>di</strong> cui ai precedenti punti 1, 2, 3, puntualmente in<strong>di</strong>viduati nelle tavole <strong>di</strong> Piano,<br />

qualora eccedenti la manutenzione straor<strong>di</strong>naria, devono essere corredate da adeguata<br />

documentazione circa gli aspetti storici dei beni, delle loro caratteristiche fisiche e dello stato <strong>di</strong><br />

conservazione. In particolare è richiesto:<br />

- il rilievo asseverato in scala 1:50 delle parti interessate dall’intervento (prospetti, piante,<br />

sezioni, sottotetti, coperture), con in<strong>di</strong>cazione dei materiali originari,<br />

- il rilievo asseverato in scala 1:100 delle pavimentazioni dei cortili (qualora esistenti);<br />

- la ricerca documentaria (se <strong>di</strong>sponibile) a supporto delle scelte progettuali proposte;<br />

- l'idonea documentazione fotografica.<br />

L’apertura <strong>di</strong> nuove attività commerciali o il loro trasferimento in volumi esistenti <strong>di</strong><br />

e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cui ai punti 1) e 2) del primo comma, sono limitati ad esercizi <strong>di</strong> vicinato (150 mq <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta); gli interventi e<strong>di</strong>lizi dovranno risultare compatibili con i manufatti vincolati e/o<br />

segnalati, garantendone la contestuale salvaguar<strong>di</strong>a e valorizzazione nel rispetto delle finalità<br />

in<strong>di</strong>cate all’art. 6 del D. Lgs. 114/98.<br />

Gli interventi e<strong>di</strong>lizi sugli immobili <strong>di</strong> cui ai precedenti punti 1, 2, 3 sono ammessi in<br />

coerenza a quanto stabilito nelle rispettive zone urbanistiche con i limiti <strong>di</strong> cui ai successivi artt.<br />

53 e 54.<br />

Gli SUE che comprendono gli immobili in<strong>di</strong>viduati e classificati ai sensi del presente<br />

articolo, seguono le procedure <strong>di</strong> cui all’8° comma dell’art. 40 e dell’art. 91/bis della L.R. 56/77<br />

e s.m.i..<br />

Quando un progetto <strong>di</strong> un intervento e<strong>di</strong>lizio viene giu<strong>di</strong>cato, dall’Ufficio Tecnico e/o<br />

dalla Commissione E<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> scarsa qualità architettonico-formale e/o ritenuto <strong>di</strong>ssonante con<br />

118


l’ambiente nel quale è collocato, l’Amministrazione Comunale, anche in assenza <strong>di</strong> specifica<br />

norma <strong>di</strong> tutela, può sottoporre il progetto medesimo al parere della Commissione Locale per il<br />

Paesaggio o, se non istituita, alla Commissione Regionale per i Beni Ambientali.<br />

Art. 53 Monumenti isolati e singoli e<strong>di</strong>fici aventi valore storico/artistico o<br />

ambientale/documentario<br />

Per i complessi e<strong>di</strong>lizi, per le singole costruzioni e per i monumenti isolati aventi valore<br />

storico-artistico o documentario e puntualmente in<strong>di</strong>cati sulle tavole <strong>di</strong> progetto (P2), ove<br />

ubicati al <strong>di</strong> fuori della zona I.U.A. si applicano le seguenti <strong>di</strong>sposizioni:<br />

a) E<strong>di</strong>fici ed aree vincolati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cui al punto 1 dell'Art. 52, sono ammessi esclusivamente interventi <strong>di</strong><br />

manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria e <strong>di</strong> restauro, secondo le modalità che seguono,<br />

integrative delle definizioni <strong>di</strong> cui agli Artt. 14, 15, 16 lettera a) delle presenti <strong>NTA</strong>.<br />

Le opere devono mirare al mantenimento e al recupero delle parti originali del fabbricato ed<br />

alla eliminazione degli elementi deturpanti eventualmente presenti senza aumento <strong>di</strong> Sul, ad<br />

eccezione <strong>di</strong> quella consentita ai sensi dell'ultimo comma del precedente Art. 16.<br />

Le destinazioni d'uso devono essere quelle consentite nelle aree o nelle zone urbanistiche <strong>di</strong><br />

appartenenza e devono comunque essere coerenti con l'impianto tipologico dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />

I progetti riguardanti tali tipi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio, per interventi eccedenti la manutenzione<br />

straor<strong>di</strong>naria, devono essere corredati dagli elaborati previsti al terzo comma dell'Art. 52<br />

delle presenti <strong>NTA</strong>.<br />

Si ricorda che il rilascio del titolo abilitativo relativo alle aree e agli immobili <strong>di</strong> cui al<br />

presente punto a) è subor<strong>di</strong>nato al preventivo rilascio <strong>di</strong>:<br />

* autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti per gli e<strong>di</strong>fici oggetto <strong>di</strong> Decreto <strong>di</strong><br />

vincolo ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42;<br />

* autorizzazione regionale per gli e<strong>di</strong>fici ricadenti all'interno <strong>di</strong> aree vincolate ai sensi<br />

dell’art.139 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42<br />

Il parere della Soprintendenza ai Monumenti e l’autorizzazione regionale sono entrambi<br />

vincolanti.<br />

b) E<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore storico-artistico e storico-documentario<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore ambientale e documentario <strong>di</strong> cui al punto 2 dell'Art. 52, sono<br />

ammessi interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria, restauro e risanamento<br />

conservativo secondo le definizioni <strong>di</strong> cui agli Artt. 14, 15, 16 delle presenti <strong>NTA</strong>.<br />

Sono inoltre ammessi interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia limitatamente ai punti b) e c)<br />

dell'Art. 17 delle presenti <strong>NTA</strong>, con l'obbligo <strong>di</strong> conservare tutti gli elementi riconosciuti,<br />

dagli organi competenti, caratterizzanti il bene (facciate interne ed esterne, coperture, scale,<br />

androni, ecc.); qualora porzioni dei suddetti elementi presentino alterazioni contrastanti con<br />

le caratteristiche dell'e<strong>di</strong>ficio, si deve provvedere, contestualmente all'intervento,<br />

all'eliminazione dei fattori non coerenti.<br />

Nei casi e nei limiti previsti dal Piano è ammessa, all'interno della volumetria esistente, la<br />

realizzazione <strong>di</strong> ampliamenti costituenti nuove superfici lorde <strong>di</strong> solaio.<br />

Nei limiti della volumetria esistente sono ammessi interventi <strong>di</strong> ampliamento e/o sostituzione<br />

e<strong>di</strong>lizia per gli e<strong>di</strong>fici o parti <strong>di</strong> essi che pur compresi all'interno <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> beni<br />

storici puntualmente in<strong>di</strong>cati non siano in<strong>di</strong>viduati come tali; questi interventi potranno<br />

119


essere attuati esclusivamente me<strong>di</strong>ante strumenti urbanistici <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata.<br />

Qualora l'insieme della opere in progetto si configuri come R.U. essa risulta ammessa solo<br />

con S.U.E. <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici o parti <strong>di</strong> essi che, pur compresi all'interno del perimetro dell'area <strong>di</strong> pertinenza<br />

dei beni puntuali sopraelencati, non risultino ad essi coerenti, devono essere previsti gli<br />

interventi atti a ricostruire l'unità storico-funzionale del bene.<br />

Pertanto possono essere consentite le opere che, in relazione alla documentazione <strong>di</strong> cui al 3°<br />

comma dell'Art. 52 concorrono al raggiungimento <strong>di</strong> tale obiettivo.<br />

In particolare per gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore storico-artistico, tutti gli interventi dovranno comunque<br />

sottostare alle procedure previste dalle leggi vigenti ed alle prescrizioni dell’Ente tutore del<br />

vincolo.<br />

Art. 54 Aree <strong>di</strong> interesse paesistico-ambientale<br />

Le aree <strong>di</strong> interesse paesistico-ambientale <strong>di</strong> cui al punto 3 del precedente Art. 52,<br />

in<strong>di</strong>viduate dal P.R.G. ai sensi dei combinati <strong>di</strong>sposti dell'Art. 24, 1° comma, punto 3 e dell'Art.<br />

13, 6° comma della l.u.r. 56/77, sono sottoposte alle seguenti <strong>di</strong>sposizioni che si applicano sia<br />

nel caso <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong> Strumenti Urbanistici Esecutivi, sia nel caso <strong>di</strong> singoli interventi sulle<br />

preesistenze con specificazioni <strong>di</strong> cui ai successivi capoversi.<br />

a) Fasce dei corsi d'acqua<br />

Della rete idrografica presente nel comune <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> vengono in<strong>di</strong>cati come appartenenti<br />

alle acque pubbliche il torrente. Chisola ed il torrente Oitana.<br />

Le fasce dei corsi d'acqua in<strong>di</strong>viduate ai sensi della L. 431/85 (torrenti Chisola e Oitana,),<br />

per una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 150 m. sono sottoposte a vincolo paesistico ai sensi dell’art.139 del<br />

D.Lgs. 22/01/2004 n° 42.<br />

Le fasce in<strong>di</strong>cate sulle tavole <strong>di</strong> progetto P2.2/1-12 scala 1:2000 e P2.3/1-2 scala 1:5000<br />

sono da intendersi illustrative e dovranno essere debitamente interpretate all’atto <strong>di</strong> puntuali<br />

provve<strong>di</strong>menti.<br />

All'interno <strong>di</strong> tali fasce sono sempre ammessi interventi per la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano e <strong>di</strong> quelle finalizzate all'uso<br />

pubblico del bene (opere <strong>di</strong> protezione idrogeologica, percorsi pedonali, opere relative alla<br />

realizzazione <strong>di</strong> servizi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico, attrezzature sportive pubbliche o <strong>di</strong> uso<br />

pubblico).<br />

Sui manufatti e<strong>di</strong>lizi eventualmente esistenti in tali fasce sono ammessi interventi <strong>di</strong><br />

manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione<br />

e<strong>di</strong>lizia (senza aumento <strong>di</strong> Sul), nel rispetto delle presenti in<strong>di</strong>cazioni generali <strong>di</strong> piano e<br />

delle zone urbanistiche in cui essi risultano collocati.<br />

La realizzazione <strong>di</strong> nuovi manufatti e<strong>di</strong>lizi, nel rispetto delle in<strong>di</strong>cazioni del P.R.G., è<br />

subor<strong>di</strong>nata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42.<br />

Non è richiesta la predetta autorizzazione per gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria,<br />

straor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> consolidamento statico e <strong>di</strong> restauro conservativo che non alterino lo stato<br />

dei luoghi e l'aspetto esteriore degli e<strong>di</strong>fici, così come previsto all’art.142 del D.Lgs.<br />

22/01/2004 n° 42.<br />

Gli interventi ammessi devono, <strong>di</strong> massima, anche me<strong>di</strong>ante l'utilizzo <strong>di</strong> Strumenti<br />

Urbanistici Esecutivi, consentire la fruizione delle sponde garantendo la loro tutela.<br />

b) Aree agricole <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale (EE/sa)<br />

120


Il P.R.G. ha inteso classificare in tal modo le aree agricole ine<strong>di</strong>ficate che, per la loro<br />

collocazione in rapporto ad alcune parti del tessuto urbano <strong>di</strong> particolare valore ambientale<br />

oppure in rapporto ad elementi naturali <strong>di</strong> notevole valore paesaggistico, richiedono<br />

particolari forme <strong>di</strong> tutela.<br />

Gli interventi possibili su tali porzioni <strong>di</strong> territorio sono regolati dal precedente Art. 43, 10°<br />

comma.<br />

c) Aree boscate<br />

Nelle aree boscate non sono ammessi interventi e<strong>di</strong>lizi, ad eccezione <strong>di</strong> quelli necessari per<br />

la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano e<br />

finalizzate all'uso sociale del bene (opere <strong>di</strong> protezione idrogeologica, percorsi pedonali,<br />

opere relative alla realizzazione <strong>di</strong> punti attrezzati, ecc.), sempre che ciò non contrasti con la<br />

salvaguar<strong>di</strong>a e la tutela del patrimonio arboreo esistente.<br />

I manufatti devono essere realizzati con materiali e tecniche che ne assicurino un corretto<br />

inserimento sotto il profilo paesaggistico-ambientale.<br />

d) Pertinenze ambientali <strong>di</strong> nuclei e singoli e<strong>di</strong>fici<br />

Nelle aree <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> nuclei e singoli e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduate come beni <strong>di</strong> interesse<br />

paesistico-ambientale non sono ammessi interventi e<strong>di</strong>lizi, ad eccezione <strong>di</strong> quelli necessari<br />

per la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria (opere <strong>di</strong> protezione idrogeologica,<br />

percorsi viari, spazi <strong>di</strong> sosta, punti attrezzati, etc.), sempre che ciò non contrasti con la tutela<br />

ambientale dell’area.<br />

Ogni intervento e<strong>di</strong>lizio ammissibile dovrà essere realizzato con materiali e tecniche che ne<br />

assicurino un corretto inserimento paesistico-ambientale: non sono ammessi materiali e<br />

tecniche costruttive <strong>di</strong>fferenti da quelle previste dal Regolamento E<strong>di</strong>lizio.<br />

121


TITOLO VII<br />

TUTELA AMBIE<strong>NTA</strong>LE<br />

TRACCIATI E FASCE DI RISPETTO STRADALI E FERROVIARIE<br />

Art. 55 La viabilità ed i tracciati ferroviari.<br />

Le tavole <strong>di</strong> progetto P2 <strong>di</strong> cui all'Art. 3 delle presenti N.T.A. in<strong>di</strong>cano i se<strong>di</strong>mi destinati<br />

a viabilità, <strong>di</strong>stinguendoli nelle seguenti categorie:<br />

a) strade esistenti, in<strong>di</strong>cate in bianco, cioè prive <strong>di</strong> simbologia grafica. Sono comprese in tale<br />

categoria le strade appartenenti alla rete viaria carrabile <strong>di</strong> interesse pubblico, in cui<br />

confluiscono quin<strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> uso pubblico;<br />

b) strade in progetto prescritte, delle quali è prevista la realizzazione secondo lo specifico<br />

tracciato in<strong>di</strong>cato in cartografia con apposita simbologia grafica, sia che esse si trovino<br />

all'interno o all'esterno <strong>di</strong> strumenti urbanistici esecutivi;<br />

c) strade in progetto proposte, delle quali la <strong>di</strong>mensione ed il tracciato sono consigliati, ma non<br />

hanno valore prescrittivo in quanto la loro realizzazione non è prioritaria per il<br />

conseguimento degli obiettivi <strong>di</strong> pianificazione previsti dal P.R.G.; la loro realizzazione può<br />

essere attuata anche con <strong>di</strong>fferente soluzione in<strong>di</strong>viduata a seguito <strong>di</strong> più approfon<strong>di</strong>ti stu<strong>di</strong><br />

effettuati in tempi successivi o in sede <strong>di</strong> redazione <strong>di</strong> SUE, nel rispetto dei loro punti <strong>di</strong><br />

partenza e <strong>di</strong> arrivo.<br />

Le strade in progetto, assumono <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong>fferenti della sezione al variare<br />

dell'importanza assunta dalla viabilità in progetto. Il rango delle viabilità esistenti ed in progetto<br />

è stabilito, in accordo con quanto stabilito dal Co<strong>di</strong>ce della Strada dall’apposita simbologia<br />

presente sulle tavole <strong>di</strong> Progetto, come precisato al successivo art. 56, lettera A, secondo<br />

comma.<br />

Nel caso <strong>di</strong> strade, o tratti <strong>di</strong> strada esistenti, per le quali, nella cartografia <strong>di</strong> Piano, non<br />

siano in<strong>di</strong>cate con apposita simbologia mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> tracciato o <strong>di</strong> allineamento, si deve fare<br />

riferimento ad una <strong>di</strong>mensione della sezione stradale pari a quella effettivamente esistente.<br />

Nel caso <strong>di</strong> nuovi tracciati o allineamenti in progetto del tipo b) (1° comma del presente<br />

articolo) devono invece essere ritenute prescrittive la <strong>di</strong>mensione minima valutata graficamente<br />

e l'organizzazione corrispondenti alla categoria <strong>di</strong> appartenenza della strada o del tratto <strong>di</strong><br />

strada.<br />

Nel caso <strong>di</strong> nuovi tracciati o allineamenti in progetto proposti del tipo c) (1° comma del<br />

presente articolo) e collocati all'esterno <strong>di</strong> SUE, in attesa della realizzazione delle nuove<br />

viabilità è ammessa sulle aree interessate la realizzazione <strong>di</strong> recinzioni e sistemazioni<br />

superficiali, a con<strong>di</strong>zione che non risultino valutabili ai fini del valore <strong>di</strong> esproprio.<br />

In sede <strong>di</strong> progetto esecutivo i tracciati e gli allineamenti delle se<strong>di</strong> stradali possono<br />

subire ragionevoli variazioni purché contenute all'interno della loro fascia <strong>di</strong> rispetto,<br />

conseguenti alla conoscenza dettagliata dei suoli propria <strong>di</strong> tale livello progettuale.<br />

La progettazione esecutiva dei tracciati stradali deve prevedere opere <strong>di</strong> servizio atte a<br />

limitare il degrado funzionale dei lotti interessati. In particolare per quanto concerne la<br />

realizzazione <strong>di</strong> viabilità in aree agricole sarà in<strong>di</strong>spensabile garantire il ripristino della rete<br />

idrica superficiale (canali e fossi irrigui), nonché l’accessibilità dei fon<strong>di</strong> in relazione alla<br />

aggregazione delle aziende agricole attive.<br />

122


Conseguentemente alla mo<strong>di</strong>ficazione del tracciato stradale <strong>di</strong> cui al comma precedente<br />

le aree urbanistiche a<strong>di</strong>acenti possono subire ampliamenti o riduzioni formali e <strong>di</strong>mensionali,<br />

fino al ciglio stradale. Tutte le restanti prescrizioni urbanistiche (<strong>di</strong>stanze, in<strong>di</strong>ci, fasce <strong>di</strong><br />

rispetto) dovranno fare riferimento alla reale situazione determinatasi.<br />

La <strong>di</strong>mensione della superficie territoriale delle aree urbanistiche è misurata nel<br />

seguente modo:<br />

- al netto delle strade esistenti nel caso <strong>di</strong> interventi tramite titolo abilitativo <strong>di</strong>retto. In tal caso<br />

la strada rimane nello stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto in cui si trova al momento della richiesta <strong>di</strong><br />

intervento;<br />

- al lordo delle strade, o <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> esse, nel caso <strong>di</strong> interventi subor<strong>di</strong>nati alla formazione<br />

preventiva <strong>di</strong> SUE o <strong>di</strong> permessi <strong>di</strong> costruire convenzionati ai sensi dell'Art. 49 della l.u.r.<br />

56/77. In tali casi la convenzione definirà lo stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto che regolerà il se<strong>di</strong>me<br />

stradale.<br />

Oltre alle suddette categorie a), b), c) le tavole <strong>di</strong> progetto P2 in<strong>di</strong>cano dei tracciati viari,<br />

in<strong>di</strong>viduati con l’apposita simbologia “tracciati ed ampliamenti stradali suscettibili <strong>di</strong><br />

variazioni conseguenti alle successive fasi <strong>di</strong> progettazione”, i quali sono subor<strong>di</strong>nati alla<br />

valutazione <strong>di</strong> cui all’art. 27 della DCR 563-13414/99 in caso <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> autorizzazione<br />

commerciale sull’area TCS/b; <strong>di</strong> conseguenza potranno subire piccole variazioni <strong>di</strong> sezione o <strong>di</strong><br />

posizione senza che ciò comporti variante urbanistica purché tali variazioni siano contenute<br />

all’interno delle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali.<br />

La programmazione urbanistica comunale in<strong>di</strong>vidua negli interventi infrastrutturali<br />

puntualmente in<strong>di</strong>cati sulle tavole <strong>di</strong> progetto quelli necessari al potenziamento del sistema<br />

viario locale, coor<strong>di</strong>nandone i tempi ed i progetti <strong>di</strong> realizzazione con quelli previsti nel<br />

territorio <strong>di</strong> Nichelino.<br />

Delle opere previste nell’ambito del territorio vinovese è richiesta la realizzazione prioritaria<br />

delle seguenti:<br />

- ampliamento strada Debouchè;<br />

- strada della “Rotta Lunga” tra le rotatorie 6V e 8V ed il suo raccordo, denominato<br />

“Bretella Ambrogio”, con la Strada Debouchè;<br />

- “bretella Garino” tra le rotatorie 3Ve 4V e relativo sottopasso della ferrovia;<br />

- sottopasso a sezione ridotta della ferrovia lungo l’attuale S.P. 143;<br />

- rifunzionalizzazione della SP 140, nel tratto compreso tra la rotonda 4V ed il confine con<br />

Nichelino, e della 143 nel tratto tra via Debouchè e l’intersezione 5V.<br />

Nell’ambito degli interventi ricadenti nel territorio vinovese le tavole <strong>di</strong> progetto in<strong>di</strong>viduano<br />

inoltre le parti <strong>di</strong> tracciato delle strade provinciali Sp. 140 e 143 da “rifunzionalizzare”: trattasi<br />

<strong>di</strong> interventi da realizzare sull’esistente se<strong>di</strong>me viario e all’interno delle aree già in<strong>di</strong>viduate a<br />

spazi pubblici.<br />

In merito alle procedure <strong>di</strong> verifica la progettazione sarà subor<strong>di</strong>nata alle procedure previste<br />

dalla L.R. 40/98, fermo restando che a lato della via Debouchè, verso il Parco <strong>di</strong> Stupinigi,<br />

dovrà essere prevista una piantumazione <strong>di</strong> alberature <strong>di</strong> altezza ed interasse idonei a<br />

mascherare completamente il fronte e<strong>di</strong>ficato; tali alberature devono essere realizzate<br />

utilizzando specie autoctone e già presenti nel territorio (ad esempio querce e carpino bianco).<br />

Il P.R.G. <strong>di</strong>stingue, me<strong>di</strong>ante apposita simbologia grafica, il se<strong>di</strong>me ferroviario relativo<br />

alla linea Torino-Pinerolo.<br />

123


Art. 56 Fasce <strong>di</strong> rispetto stradali, ferroviarie, cimiteriali e delle infrastrutture<br />

tecnologiche<br />

Il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua, in conformità alle vigenti leggi <strong>di</strong> settore, le geometrie e le<br />

<strong>di</strong>mensioni delle fasce e delle zone <strong>di</strong> rispetto della viabilità stradale e ferroviaria, dei cimiteri e<br />

degli impianti tecnologici.<br />

A) Fasce <strong>di</strong> rispetto stradali<br />

Ai fini della determinazione della <strong>di</strong>mensione delle fasce <strong>di</strong> rispetto della viabilità il P.R.G.<br />

ha adottato la classificazione delle strade prevista dall'Art. 2 del Regolamento <strong>di</strong> esecuzione<br />

e <strong>di</strong> attuazione del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada approvato con Decreto del Presidente della<br />

Repubblica 16 <strong>di</strong>cembre 1992, n° 495.<br />

Nel territorio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> sono state in<strong>di</strong>viduate sulla cartografia <strong>di</strong> progetto (P2)<br />

con apposita sigla, le seguenti strade:<br />

* strade extraurbane secondarie, tipo C;<br />

* strade locali (urbane o extraurbane, comunali), tipo F.<br />

Nel centro abitato, all'interno dell’Inse<strong>di</strong>amento Urbano <strong>di</strong> carattere Ambientale, il P.R.G.<br />

rimanda interamente alla Variante Antico Nucleo Centrale, il cui progetto adottato dal<br />

Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 27/02/1998, è stato approvato dalla Regione<br />

Piemonte con D.G.R. n.11-2204 in data 12/02/2001.<br />

Nella restante parte del centro abitato, in assenza <strong>di</strong> specifica in<strong>di</strong>cazione grafica nelle Tav.<br />

<strong>di</strong> Progetto P.2. o <strong>di</strong> specifiche prescrizioni <strong>di</strong> zona, la nuova e<strong>di</strong>ficazione, le ricostruzioni<br />

conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le strade<br />

(in<strong>di</strong>pendentemente dalla zona urbanistica <strong>di</strong> appartenenza) devono rispettare una <strong>di</strong>stanza<br />

minima dal ciglio stradale <strong>di</strong> 5 metri oppure possono rispettare l'allineamento <strong>di</strong> fabbricati<br />

esistenti sul lotto a<strong>di</strong>acente o sul lotto d'intervento.<br />

Le prescrizioni precedenti possono non essere applicate all'interno delle zone BR.I/s:<br />

l’Amministrazione Comunale può valutare, <strong>di</strong> volta in volta, l’opportunità <strong>di</strong> derogare<br />

nell’ottica <strong>di</strong> un miglioramento della qualità urbana ed ambientale.<br />

Nel rispetto dei <strong>di</strong>sposti dell'Art. 1 del Decreto del 26 aprile 1993, n° 147 fuori dai centri<br />

abitati le <strong>di</strong>stanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle<br />

ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade,<br />

non possono essere inferiori a:<br />

* 30 m per le strade <strong>di</strong> tipo C;<br />

* 20 m per le strade <strong>di</strong> tipo F;<br />

* 10 m per le strade <strong>di</strong> tipo F, ma a carattere vicinale.<br />

Fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone previste come e<strong>di</strong>ficabili o trasformabili<br />

dallo strumento urbanistico generale, le <strong>di</strong>stanze dal confine stradale, da rispettare nelle<br />

nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali<br />

o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:<br />

* 10 m per le strade <strong>di</strong> tipo C;<br />

* 5 m per le strade <strong>di</strong> tipo F.<br />

Fuori dai centri abitati le <strong>di</strong>stanze da rispettare nella costruzione o ricostruzione <strong>di</strong> muri <strong>di</strong><br />

cinta, <strong>di</strong> qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori<br />

a m 3 per le strade sia <strong>di</strong> tipo C, sia <strong>di</strong> tipo F, mentre all'interno dei centri abitati è ammessa<br />

la costruzione in corrispondenza del ciglio stradale.<br />

In caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> nuovi tratti <strong>di</strong> recinzione paralleli e costeggianti le strade, qualora<br />

sui lotti imme<strong>di</strong>atamente a<strong>di</strong>acenti siano già presenti delle recinzioni realizzate secondo<br />

allineamenti legittimamente concessionati è prescritta la costruzione a filo <strong>di</strong> queste ultime.<br />

124


Nelle fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> cui sopra, secondo i <strong>di</strong>sposti del 3° comma, Art. 27 della l.u.r.<br />

56/77, è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali,<br />

artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse le destinazioni meglio specificate al<br />

successivo Art. 58.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici esistenti siti nelle fasce <strong>di</strong> rispetto e per quelli compresi nella fascia<br />

corrispondente alle aree preor<strong>di</strong>nate alla realizzazione <strong>di</strong> nuova struttura viaria in<strong>di</strong>viduata in<br />

cartografia <strong>di</strong> progetto nelle tavole P2.2/4 e P2.2/7, si rimanda al successivo art.58 delle<br />

presenti N.T.A..<br />

TIPO DI<br />

STRADA<br />

FUORI DAI CENTRI<br />

ABITATI<br />

DENTRO I CENTRI<br />

ABITATI MA<br />

ESCLUSO GLI I.U.A.<br />

ALL’INTERNO DEGLI FUORI DAI CENTRI<br />

I.U.A.<br />

ABITATI<br />

Con deliberazione G.C. n° 112 del 24/10/2005 il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> ha approvato,<br />

definitivamente, la delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992<br />

n° 285 e s.m.i. (Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada). Nel caso <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>fformità fra la<br />

cartografia del P.R.G.C. e quella allegata alla citata deliberazione G.C. n° 112 del<br />

24/10/2005, si intendono prevalenti le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> quest’ultima con esclusivo riguardo alla<br />

delimitazione del centro abitato.<br />

B) Fasce <strong>di</strong> rispetto ferroviarie<br />

Per quanto riguarda la fascia <strong>di</strong> rispetto della ferrovia, lungo i tracciati della linea esistente è<br />

<strong>di</strong> norma vietato costruire, ricostruire o ampliare e<strong>di</strong>fici o manufatti <strong>di</strong> qualsiasi specie ad<br />

una <strong>di</strong>stanza (da misurarsi in proiezione orizzontale) minore <strong>di</strong> metri 30 dal limite della zona<br />

<strong>di</strong> occupazione della più vicina rotaia, secondo i <strong>di</strong>sposti dell'articolo 49 del Decreto del<br />

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753.<br />

Gli interventi sopraccitati possono essere ammessi esclusivamente se autorizzati dall'Ente<br />

ferroviario.<br />

C) Fasce <strong>di</strong> rispetto cimiteriali<br />

Nella zona <strong>di</strong> rispetto del cimitero, avente profon<strong>di</strong>tà non inferiore a metri 150 dalla cinta<br />

muraria, ai sensi del 5° comma, Art. 27, l.u.r. 56/77, ad eccezione della parte <strong>di</strong> territorio<br />

125<br />

DENTRO I CENTRI<br />

ABITATI MA<br />

ESCLUSO GLI I.U.A.<br />

ALL’INTERNO<br />

DEGLI I.U.A.<br />

TIPO C mt. 30 = = <br />

TIPO F mt. 20 <br />

TIPO F vicinali mt. 10 <br />

<br />

<br />

(DPR n° 425 del 16/12/92)<br />

Distanza dei nuovi e<strong>di</strong>fici dai cigli stradali Distanza dei muri <strong>di</strong> cinta dai cigli stradali<br />

In assenza <strong>di</strong> specifiche in<strong>di</strong>cazioni grafiche sulle tavole <strong>di</strong> progetto (TAVV. P2.2/1-12) la nuova e<strong>di</strong>ficazione, le<br />

ricostruzioni conseguenti la demolizione integrale e gli ampliamenti fronteggianti le strade devono rispettare una<br />

<strong>di</strong>stanza minima dal ciglio stradale <strong>di</strong> 5 m oppure possono rispettare l'allineamento <strong>di</strong> fabbricati esistenti sul lotto<br />

a<strong>di</strong>acente o sul lotto <strong>di</strong> intervento.<br />

In assenza <strong>di</strong> specifiche in<strong>di</strong>cazioni grafiche sulle tavole <strong>di</strong> progetto (TAVV. P2.2/1-12) gli interventi sugli e<strong>di</strong>fici e<br />

le nuove costruzioni devono rispettare l'allineamento esistente sul fronte stradale.<br />

Mt. 3 o in allineamento con le recinzioni preesistenti<br />

Mt. 1.5 o in allineamento alle recinzioni/costruzioni esistenti


posta a nord della strada provinciale <strong>di</strong> circonvallazione per la quale è stata accolta con<br />

Decreto n. 2027 del 12/7/1967 del Me<strong>di</strong>co Provinciale <strong>di</strong> Torino la richiesta <strong>di</strong> riduzione<br />

della fascia stessa, non sono ammesse nuove costruzioni nè ampliamenti <strong>di</strong> quelle esistenti;<br />

sono però ammesse la manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria, la ristrutturazione senza<br />

aumento <strong>di</strong> volume degli e<strong>di</strong>fici esistenti, oltreché la realizzazione <strong>di</strong> parcheggi, <strong>di</strong> parchi<br />

pubblici, anche attrezzati, <strong>di</strong> recinzioni (realizzate secondo le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 51 lett. a)<br />

punto 3) o <strong>di</strong> colture arboree industriali;<br />

D) Pozzi e sorgenti collegati alla rete dell'acquedotto pubblico.<br />

Il P.R.G. riporta sulle Tavole P2.2 l'ubicazione dei pozzi <strong>di</strong> captazione delle falde freatiche.<br />

In relazione agli impianti tecnologici dei citati pozzi collegati alla rete dell'acquedotto<br />

pubblico viene imposta una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> 200 m. ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. n. 236<br />

del 24/05/1988. E' inoltre prevista, anche se non riportata graficamente in cartografía, una<br />

zona <strong>di</strong> tutela assoluta delle opere <strong>di</strong> presa e delle costruzioni <strong>di</strong> servizio che devono essere<br />

recintate ed avere una estensione <strong>di</strong> raggio non inferiore a 10 metri.<br />

L'eventuale ammissibilità <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong>versi da quelli vietati dal <strong>di</strong>sposto normativo<br />

precedentemente richiamato deve essere sostenuta da apposite indagini finalizzate a valutare,<br />

secondo il criterio idrogeologico, la compatibilità dell'intervento rispetto alla tutela della<br />

risorsa idrica utilizzata.<br />

Il rilascio <strong>di</strong> titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi per nuove costruzioni o per interventi <strong>di</strong> completamento<br />

sarà subor<strong>di</strong>nato al parere favorevole dell'A.S.L. competente, viste le soluzioni tecniche<br />

proposte in relazione ai risultati delle indagini idrogeologiche.<br />

E) Impianti <strong>di</strong> depurazione pubblici e/o privati<br />

In relazione agli impianti tecnologici <strong>di</strong> depurazione pubblici e/o privati viene imposta una<br />

fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> 100 m, ai sensi del D.M. del 04/02/1977.<br />

La fascia <strong>di</strong> rispetto in<strong>di</strong>cata in cartografia e ricadente sull’area BM n.216 (tavola P2.2/4)<br />

recepisce il vincolo previsto dal <strong>PRGC</strong> vigente del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Can<strong>di</strong>olo, derivante dal<br />

depuratore collocato sul proprio territorio. In caso <strong>di</strong> cessazione funzionale e smantellamento<br />

dell’impianto verranno a decadere le prescritte fasce <strong>di</strong> rispetto.<br />

F) Impianto <strong>di</strong> smaltimento per rifiuti soli<strong>di</strong> urbani<br />

In relazione alla <strong>di</strong>scarica esistente ed in<strong>di</strong>viduata sulla cartografia <strong>di</strong> progetto P2.2 quale<br />

area urbanistica n. 292 (SP.I/a), il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua una fascia <strong>di</strong> rispetto con estensione pari<br />

a 50 m.<br />

Per tutte le fasce <strong>di</strong> rispetto anche non in<strong>di</strong>cate dal Piano ma previste da prescrizioni <strong>di</strong><br />

legge, valgono i limiti derivanti dal combinato <strong>di</strong>sposto dell'Art. 27 della l.u.r. 56/77.<br />

Art. 57 Distanze fra i fabbricati e dei medesimi dai confini <strong>di</strong> proprietà che non<br />

coincidono con i cigli stradali<br />

Ove non <strong>di</strong>versamente in<strong>di</strong>cato dalle prescrizioni per la zona urbanistica <strong>di</strong><br />

appartenenza e/o dalle Tabelle normative e/o dalle Schede d'Area e/o dagli S.U.E, le <strong>di</strong>stanze<br />

minime da prevedersi fra i fabbricati ed i confini <strong>di</strong> proprietà, che non coincidono con i cigli<br />

stradali, sono le seguenti:<br />

a) Distanze tra fabbricati<br />

1) Ai sensi del D.M. 1444/68, devono essere osservate le seguenti regole:<br />

- è prescritta in tutti i casi la <strong>di</strong>stanza minima assoluta <strong>di</strong> m. 10 tra pareti finestrate e<br />

pareti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti;<br />

- è prescritta per gli e<strong>di</strong>fici posti nelle zone <strong>di</strong> nuovo impianto (CR.III - DM - DI) tra<br />

pareti finestrate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti, la <strong>di</strong>stanza minima pari all'altezza del fabbricato<br />

126


più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli<br />

e<strong>di</strong>fici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12;<br />

- sono prescritte, per gli e<strong>di</strong>fici posti nelle zone <strong>di</strong> nuovo impianto (CR.III - DM - DI),<br />

le seguenti <strong>di</strong>stanze minime quando tra i fabbricati siano interposte strade destinate al<br />

traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio <strong>di</strong> singoli<br />

e<strong>di</strong>fici od inse<strong>di</strong>amenti):<br />

- m. 5,00 per lato, per strade <strong>di</strong> larghezza inferiore a m. 7;<br />

- m. 7,50 per lato per strade <strong>di</strong> larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;<br />

- m. 10,00 per lato per strade <strong>di</strong> larghezza superiore a m. 15;<br />

<strong>di</strong>stanze inferiori possono essere ammesse nel caso <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici che formino<br />

oggetto <strong>di</strong> S.U.E. con previsioni planovolumetriche.<br />

2) se non in aderenza, la <strong>di</strong>stanza minima tra gli spigoli <strong>di</strong> due e<strong>di</strong>fici non può essere<br />

inferiore a m. 5,00;<br />

2bis) la <strong>di</strong>stanza minima tra pareti non finestrate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti non può essere inferiore<br />

a m. 5,00;<br />

3) se non in aderenza, la <strong>di</strong>stanza minima tra un e<strong>di</strong>ficio ed autorimesse private/locali<br />

accessori (h. in fronte non superiore a m. 2,80) non può essere inferiore a m. 5,00 tra le<br />

due pareti (anche se finestrate) e m. 3,00 tra gli spigoli;<br />

4) negli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia, qualora la sagoma preesistente faceva parte <strong>di</strong> un<br />

tessuto formalmente consolidato, è ammesso il mantenimento della posizione originaria;<br />

5) negli interventi comportanti la sopraelevazione del sottotetto è ammesso conservare il filo<br />

degli e<strong>di</strong>fici esistenti sottostanti anche se ciò determina <strong>di</strong>stanze da altri fabbricati<br />

inferiori a quelle previste dalle norme per la zona o l'area <strong>di</strong> appartenenza; è comunque<br />

prescritta la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> m. 10,00 in presenza <strong>di</strong> parete finestrata;<br />

6) non si intendono pareti finestrate quelle in cui siano praticate esclusivamente luci.<br />

b) Distanze dai confini <strong>di</strong> proprietà che non coincidono con i cigli stradali.<br />

1) è prescritta <strong>di</strong> norma, tra i muri <strong>di</strong> fabbrica ed il confine <strong>di</strong> proprietà, la <strong>di</strong>stanza minima<br />

pari alla metà dell'altezza in fronte dei fabbricati fermo restando la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> m.<br />

5,00;<br />

2) la <strong>di</strong>stanza del fabbricato dal confine <strong>di</strong> proprietà dovrà essere tale da garantire le<br />

<strong>di</strong>stanze previste tra i fabbricati <strong>di</strong> cui al precedente punto a) quando sull'area<br />

confinante sia già presente un fabbricato con parete finestrata a <strong>di</strong>stanza inferiore a m.<br />

5,00;<br />

3) sono ammesse, con il consenso scritto della proprietà confinante, <strong>di</strong>stanze dal confine <strong>di</strong><br />

proprietà inferiori a m. 5,00 ma tali da rispettare le norme concernenti le <strong>di</strong>stanze tra<br />

pareti finestrate;<br />

4) Nel caso in cui la proprietà dell’area contermine abbia già costruito a confine, potrà<br />

essere concessa l’autorizzazione a costruire in aderenza, in corrispondenza della<br />

larghezza della costruzione confinante; larghezze <strong>maggio</strong>ri potranno essere concesse<br />

soltanto con il consenso scritto della proprietà confinante; potrà essere concessa, senza<br />

assenso della proprietà confinante, l’innalzamento del fabbricato nei termini previsti<br />

dalla normativa <strong>di</strong> zona.<br />

127


5) in presenza <strong>di</strong> accordo scritto, fabbricati interessanti <strong>di</strong>verse proprietà contigue possono<br />

essere costruiti contestualmente in aderenza sui confini dando luogo ad un unico<br />

fabbricato;<br />

6) sono ammesse e<strong>di</strong>ficazioni "a confine" a norma del Co<strong>di</strong>ce Civile per creare fronti<br />

continue; qualora le con<strong>di</strong>zioni ambientali lo consentano l'Amministrazione pubblica<br />

può chiedere l'e<strong>di</strong>ficazione "a confine" o "in linea" sia in sede <strong>di</strong> titolo abilitativo<br />

singolo che in presenza <strong>di</strong> S.U.E.;<br />

7) è ammessa l'e<strong>di</strong>ficazione "a confine" delle autorimesse e locali accessori con altezza in<br />

fronte non superiore a m. 2,80, ferma restando l’applicazione delle norme sulle <strong>di</strong>stanze<br />

tra i fabbricati <strong>di</strong> cui al precedente punto a);<br />

8) negli interventi <strong>di</strong> demolizione/ricostruzione nell'ambito della Ristrutturazione E<strong>di</strong>lizia<br />

(RE) e <strong>di</strong> Sostituzione E<strong>di</strong>lizia (SE) è ammessa la costruzione "a confine" nel caso <strong>di</strong><br />

fabbricato demolito già posto a confine; la parte della ricostruzione posta "a confine"<br />

deve occupare quella che fu del fabbricato demolito (la ricostruzione deve avvenire<br />

sullo stesso se<strong>di</strong>me);<br />

9) sono esclusi dai conteggi <strong>di</strong> cui ai precedenti punti della presente lettera b) i balconi e i<br />

porticati fino ad un sporgenza massima <strong>di</strong> m. 1,50 all'interno della fascia <strong>di</strong><br />

arretramento dal confine (in tale fascia il portico deve essere libero da tre lati);<br />

19) i locali seminterrati aventi le caratteristiche <strong>di</strong> cui all’art. 4 punto 8-ter delle presenti<br />

N.T.A. secondo capoverso (compresi box, rampe coperte, spazi <strong>di</strong> manovra, locali<br />

accessori), se emergenti dal cordolo della recinzione o dal muretto <strong>di</strong> confine fra le<br />

proprietà private:<br />

a) potranno essere realizzati “a confine” (in presenza <strong>di</strong> accordo scritto fra i privati);<br />

b) dovranno essere realizzati a <strong>di</strong>stanza non inferiore a ml. 1,50 dal confine (in assenza<br />

<strong>di</strong> accordo scritto fra i privati);<br />

d) dovranno essere dotati, in ogni caso, sull’estradosso dell’ultimo solaio (o sul terreno<br />

<strong>di</strong> copertura dello stesso) <strong>di</strong> ringhiera/parapetto/recinzione, collocati a <strong>di</strong>stanza non<br />

inferiore a ml. 1,50 dal confine <strong>di</strong> proprietà, in conformità ai <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui all’art. 905<br />

del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

Le prescrizioni <strong>di</strong> cui alle precedenti lettere a), b) e c) si applicano altresì a tutti i locali<br />

seminterrati <strong>di</strong>rettamente prospicienti sul fondo confinante (in assenza <strong>di</strong> recinzione<br />

dotata <strong>di</strong> cordolo e/o <strong>di</strong> muro <strong>di</strong> contenimento e/o <strong>di</strong> altro manufatto <strong>di</strong> delimitazione<br />

delle proprietà private dotato <strong>di</strong> parti cieche), qualunque sia la sporgenza degli stessi<br />

dalla quota del terreno sistemato.<br />

I locali seminterrati non emergenti dal cordolo della recinzione o dalle parti cieche dei<br />

manufatti <strong>di</strong> delimitazione delle proprietà private sono, in ogni caso, soggetti al rispetto<br />

delle prescrizioni <strong>di</strong> cui all’art. 905 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

Art. 58 Utilizzazione e sistemazione delle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali e ferroviarie.<br />

Distributori <strong>di</strong> carburante.<br />

Le aree comprese nelle fasce <strong>di</strong> rispetto stradale in<strong>di</strong>cate in cartografia <strong>di</strong> Piano, devono <strong>di</strong><br />

norma essere destinate a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde,<br />

conservazione dello stato <strong>di</strong> natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi<br />

pubblici; in quanto suscettibili <strong>di</strong> occupazione per la formazione e l'ampliamento eventuale delle<br />

se<strong>di</strong> viarie, esse possono essere chiuse con recinzioni a giorno dai proprietari solo a titolo<br />

temporaneo nelle forme da concordarsi con la pubblica Amministrazione.<br />

128


Le suddette aree possono comunque essere utilizzate dagli aventi <strong>di</strong>ritto, a titolo<br />

temporaneo precario, per i seguenti scopi:<br />

- formazione <strong>di</strong> parcheggi in superficie;<br />

- formazione <strong>di</strong> verde privato o consortile;<br />

- impianti <strong>di</strong> nuove coltivazioni agricole o continuazione <strong>di</strong> quelle esistenti;<br />

- chioschi e piccole attrezzature <strong>di</strong> servizio alla circolazione, come <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> carburante e<br />

simili. In conformità alle previsioni contenute nella D.G.R. del 31/1/2000 n°48-29266 è<br />

ammessa la localizzazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> carburante e <strong>di</strong> attività connesse (con riferimento<br />

alla lettera a), 4 comma, art. 35) nelle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali, poste all’esterno del centro<br />

abitato (con le precisazione e limitazioni del 5° comma, art. 35). In ogni caso i manufatti<br />

costituenti il <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> carburante devono essere <strong>di</strong>stanti 5 metri dai confini <strong>di</strong> proprietà e<br />

10 metri dal ciglio stradale;<br />

- cabine <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> reti <strong>di</strong> servizi tecnologici e simili;<br />

Sugli e<strong>di</strong>fici esistenti, compresi nelle fasce <strong>di</strong> rispetto, sono ammessi i seguenti<br />

interventi:<br />

- ampliamenti <strong>di</strong> volume non superiori al 20% per gli e<strong>di</strong>fici rurali, compresi nelle parti agricole<br />

ad uso residenziale e non, per sistemazioni igieniche e tecniche; detti ampliamenti devono<br />

essere effettuati sul lato opposto a quello della strada e devono essere ammissibili in base alle<br />

norme che definiscono i caratteri della zona urbanistica considerata, per quanto attiene le<br />

destinazioni d'uso proprie ed ammesse, le densità e tutte le altre prescrizioni e vincoli delle<br />

presenti norme.<br />

- in tutti gli altri casi possono essere attuati esclusivamente interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria<br />

e straor<strong>di</strong>naria, restauro e risanamento conservativo senza aumento <strong>di</strong> Sul.<br />

Nella fascia corrispondente alle aree preor<strong>di</strong>nate alla realizzazione <strong>di</strong> nuova struttura<br />

viaria in<strong>di</strong>viduata in cartografia <strong>di</strong> progetto nelle tavole P2.2/4 e P2.2/7, sugli e<strong>di</strong>fici esistenti<br />

sono ammessi i tipi <strong>di</strong> intervento previsti dalle zone urbanistiche <strong>di</strong> appartenenza, purché non<br />

comportino riduzione della <strong>di</strong>stanza dei fabbricati esistenti dall’o<strong>di</strong>erno se<strong>di</strong>me viario. Si<br />

esclude invece la possibilità <strong>di</strong> realizzare nuovi fabbricati anche se ciò è ammesso dalla<br />

normativa <strong>di</strong> zona.<br />

Le sistemazioni e le costruzioni <strong>di</strong> cui sopra possono essere realizzate compatibilmente<br />

con le esigenze <strong>di</strong> sicurezza e visibilità per la circolazione; comunque le costruzioni in<br />

elevazione non possono essere realizzate in corrispondenza <strong>di</strong> incroci e biforcazioni o a <strong>di</strong>stanza<br />

inferiore a 5 m dal ciglio stradale, nelle parti del territorio vincolate a servizi.<br />

Gli interventi ricadenti nelle aree comprese nelle fasce <strong>di</strong> rispetto relative ai tracciati<br />

ferroviari esistenti sono soggetti al rispetto dei vincoli <strong>di</strong> arretramento previsti dall'Art. 27, 4°<br />

comma, della l.u.r. 56/77 e della l.r. 70/91, salvo deroghe concesse dagli Enti competenti.<br />

All'interno <strong>di</strong> tali fasce e su aree <strong>di</strong> loro proprietà le Ferrovie dello Stato possono costruire opere<br />

attinenti al servizio ferroviario.<br />

Art. 59 Fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> torrenti e canali e loro utilizzazione e sistemazione<br />

Fermo restando le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> carattere ambientale <strong>di</strong> cui al precedente art.54 lettera<br />

a), per tutti i torrenti e canali, in<strong>di</strong>cati quali acque pubbliche, valgono i vincoli derivanti<br />

dall’applicazione delle leggi riguardanti:<br />

− fascia <strong>di</strong> rispetto dalle sponde dei torrenti e dei canali (art. 29 L.R.56/77);<br />

− fascia <strong>di</strong> rispetto dei corsi d’acqua (art.96 del T.U. sulle opere idrauliche ed art. 90<br />

D.P.R. 616/77, R.D. n° 523 del 25/07/1904).<br />

129


Ai sensi dell’art. 29 della L.R.56/77 sui territori esterni al “centro abitato” si sono<br />

in<strong>di</strong>viduate le aree <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità anche secondo i criteri geomorfologici ed i criteri contenuti<br />

nella relazione geologico-tecnica (elaborati AT3.1 e AT3.8). Gli stu<strong>di</strong> geologici ed i citati<br />

allegati tecnici definiscono, anche all’interno del centro abitato, le fasce <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità<br />

relative al sistema idrografico superficiale.<br />

Ai sensi del D.P.R. 616/77 si applica una fascia <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità a tutte le acque<br />

ricadenti nell’elenco delle acque pubbliche ed a quelle su se<strong>di</strong>me demaniale e comunale per un<br />

estensione <strong>di</strong> mt 10 nei territori compresi all’interno del “perimetro del centro urbano”.<br />

Nelle suddette fasce <strong>di</strong> rispetto, con particolare riferimento alle parti <strong>di</strong> territorio citate,<br />

non è ammessa l'apertura <strong>di</strong> nuove cave mentre è consentito in fase transitoria l'esercizio <strong>di</strong><br />

quelle esistenti; per quelle eventualmente esistenti è <strong>di</strong>sposta la soppressione ai sensi della l.r.<br />

22/11/1978 n. 69, con adeguate misure per il recupero delle aree ai fini assegnati dal territorio in<br />

cui dette aree sono comprese; è altresì ammessa la realizzazione <strong>di</strong> attrezzature sportive<br />

collegate ai corsi d'acqua, così come previsto al 3° comma dell'Art. 29 L.R. 56/77.<br />

Il PRG, comunque rimanda alle prescrizioni geologiche e geotecniche contenute nelle<br />

tavole <strong>di</strong> progetto (P2.2), negli Allegati tecnici AT3, con particolare riferimento agli elaborati:<br />

AT3.1 "Relazione geologica", AT3.3 "Carta delle fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale", AT3.5 e AT3.6<br />

"Carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" e<br />

AT3.8 “Relazione geologica integrativa e controdeduttiva” .<br />

Ai sensi dell’art. 29 della L.R.56/77 sui territori esterni al “perimetro dell’area urbana”<br />

si sono desunte le aree <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità anche secondo i criteri geomorfologici ed i criteri<br />

contenuti nella relazione geologica:<br />

− mt 100 per i tratti non arginati;<br />

− mt 25 per i tratti arginati.<br />

Tale fascia <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità non si applica nei territori compresi all’interno del “Perimetro<br />

dell’area urbana”, e comunque nell’ambito della loro perimetrazione, se <strong>di</strong>fesi da adeguate<br />

opere <strong>di</strong> protezione.<br />

Il reticolato idrografico artificiale dell’intero territorio comunale è rappresentato sulla<br />

Tav. AT3.7 così come le fasce <strong>di</strong> rispetto minime; l’applicazione <strong>di</strong> tali fasce è con<strong>di</strong>zionata al<br />

rispetto delle prescrizioni contenute negli elaborati AT3.1 e AT3.8.<br />

Il P.R.G.C., ai sensi del 4° comma dell'Art. 29 L.R. 56/77, rimanda alle prescrizioni geologiche<br />

e geotecniche presenti sulle tavole <strong>di</strong> progetto (P2), sugli Allegati tecnici (AT3.5 e AT3.6) e alla<br />

parte prescrittiva sotto l’aspetto geologico tecnico contenuto negli elaborati AT3.1 ed alle<br />

precisazioni prescrittive contenute nell’elaborato AT3.8.<br />

Per quanto <strong>di</strong> competenza si rimanda alle <strong>di</strong>sposizioni del Piano stralcio per l’Assetto<br />

Idrogeologico (P.A.I.) adottato dall’Autorità <strong>di</strong> Bacino del Fiume Po in data 26 aprile 2001.<br />

L’allegato A alle presenti norme tecniche <strong>di</strong> attuazione riporta la parte testuale<br />

dell’elaborato AT3.8 – relazione geologica integrativa e controdeduttiva.”<br />

La fascia <strong>di</strong> rispetto del Canale dei Mulini <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> è <strong>di</strong> metri 10 anche nel tratto del<br />

percorso urbano del canale.<br />

Tutte le aree ubicate all’interno delle fasce <strong>di</strong> rispetto dei corsi d’acqua rappresentate<br />

nell’allegato AT3.7 ed i tratti intubati dovranno considerarsi ine<strong>di</strong>ficabili e quin<strong>di</strong> nelle stesse<br />

non potranno essere realizzati nuovi interventi e<strong>di</strong>lizi, compresi box, pertinenze e simili.<br />

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale, per <strong>maggio</strong>re completezza degli atti<br />

pre<strong>di</strong>sporre e trasmettere all’ARPA in tempi successivi le schede <strong>di</strong> rilevamento delle frane e<br />

dei processi lungo la rete idrografica (allegati 2 e 3 della C.P.G.R. n° 7/LAP/96) ad integrazione<br />

della documentazione geologica, facente parte del presente piano regolatore.<br />

130


Nel caso <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>fformità fra i contenuti del presente articolo e quelli<br />

dell’allegato AT3.8 e delle cartografie, si intendono prevalenti i <strong>di</strong>sposti del presente articolo.<br />

Art. 60 Idoneità all’utilizzazione urbanistica sotto l’aspetto geologico, aree <strong>di</strong><br />

ine<strong>di</strong>ficabilità assoluta<br />

Considerazioni <strong>di</strong> carattere geomorfologico ed idrogeologico conseguenti ad indagini<br />

specifiche <strong>di</strong> settore, hanno portato alla formulazione <strong>di</strong> una zonizzazione del territorio<br />

comunale conformemente alle prescrizioni della “Circolare del Presidente della Giunta<br />

regionale n° 7/LAP approvata in data 6 <strong>maggio</strong> 1996 – L.R. 5/12/77 e s.m.i. Specifiche tecniche<br />

per l’elaborazione degli stu<strong>di</strong> geologici a supporto degli strumenti urbanistici”, sud<strong>di</strong>videndo il<br />

territorio per aree omogenee dal punto <strong>di</strong> vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e<br />

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica; le valutazioni <strong>di</strong> rischio tengono altresì conto delle<br />

prescrizioni del P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) <strong>di</strong> recente approvazione.<br />

Dette aree, in<strong>di</strong>viduate nell’Allegato Tecnico “Tav. AT 3.5 e AT 3.6 – Carta <strong>di</strong> sintesi<br />

della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000”,<br />

sono definite come segue in relazione ai criteri <strong>di</strong> classificazione contenuti nell’elaborato AT<br />

3.1 – Relazione geologica”, nel capitolo titolato “Pericolosità geomorfologica ed idoneità<br />

all’utilizzazione urbanistica”.<br />

- Classe I:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio dove le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolosità geomorfologica sono tali da non porre<br />

limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel<br />

rispetto del D.M. 11 marzo 1988;<br />

- Classe II:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio nelle quali le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> moderata pericolosità geomorfologica<br />

possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto <strong>di</strong> modesti<br />

accorgimenti tecnici esplicitati a livello <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> attuazione ispirate al D.M. 11 marzo<br />

1988 e realizzabili a livello <strong>di</strong> progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo<br />

lotto e<strong>di</strong>ficatorio o dell’intorno significativo circostante;<br />

- Classe IIIa:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio ine<strong>di</strong>ficate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che<br />

le rendono inidonee a nuovi inse<strong>di</strong>amenti. Per le opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico<br />

non altrimenti localizzabili, vale quanto già in<strong>di</strong>cato all’art.31 della L.R. 56/77;<br />

- Classe IIIb:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio e<strong>di</strong>ficate nelle quali gli elementi <strong>di</strong> pericolosità geologica e <strong>di</strong> rischio<br />

sono tali da imporre in ogni caso interventi <strong>di</strong> riassetto territoriale <strong>di</strong> carattere pubblico a<br />

tutela del patrimonio urbanistico esistente. Per le opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico<br />

non altrimenti localizzabili, vale quanto già in<strong>di</strong>cato all’art.31 della L.R. 56/77;<br />

- Classe IIIb2:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio e<strong>di</strong>ficate nelle quali a seguito della realizzazione delle opere sarà<br />

possibile la realizzazione <strong>di</strong> nuove e<strong>di</strong>ficazioni, ampliamenti o completamenti.<br />

- Classe IIIb3:<br />

a seguito della realizzazione delle opere <strong>di</strong> riassetto sarà possibile solo un modesto<br />

incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.<br />

- Classe IIIb4:<br />

anche a seguito della realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> sistemazione, in<strong>di</strong>spensabili per la <strong>di</strong>fesa<br />

dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.<br />

Per como<strong>di</strong>tà una sintesi <strong>di</strong> tali aree è stata riportata negli elaborati <strong>di</strong> progetto P2.2/1-<br />

12 e P2.3/1-2 con le seguenti <strong>di</strong>zioni:<br />

- Classe I:<br />

aree a pericolosità geomorfologica minima o nulla, idonea all’utilizzo urbanistico;<br />

131


- Classe II:<br />

aree a pericolosità geomorfologica moderata, in cui l’utilizzo urbanistico richiede l’adozione<br />

ed il rispetto <strong>di</strong> modesti accorgimenti tecnici;<br />

- Classe IIIa:<br />

aree ine<strong>di</strong>ficate a pericolosità geomorfologica elevata;<br />

- Classe IIIb:<br />

aree e<strong>di</strong>ficate a pericolosità geomorfologica elevata;<br />

- Classe IIIb2:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio e<strong>di</strong>ficate nelle quali a seguito della realizzazione delle opere sarà<br />

possibile la realizzazione<strong>di</strong> nuove e<strong>di</strong>ficazioni, ampliamenti o completamenti.<br />

completamenti.<br />

- Classe IIIb3:<br />

a seguito della realizzazione delle opere <strong>di</strong> riassetto sarà possibile solo un modesto<br />

incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.<br />

- Classe IIIb4:<br />

anche a seguito della realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> sistemazione, in<strong>di</strong>spensabili per la <strong>di</strong>fesa<br />

dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.<br />

In ogni caso dovrà sempre essere verificato l’elaborato geologico AT3.5 e AT3.6 per la verifica<br />

puntuale della classe <strong>di</strong> idoneità all’utilizzazione urbanistica.<br />

Per ogni classe valgono prescrizioni geologico tecniche e limiti ai tipi <strong>di</strong> intervento<br />

e<strong>di</strong>lizi ammissibili (eventualmente con<strong>di</strong>zionati alla realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong><br />

consolidamento/<strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata, secondo le in<strong>di</strong>cazioni fornite nelle<br />

prescrizioni <strong>di</strong> cui all’allegato “AT 3.1 – Relazione geologica ”, all’elaborato AT3.8 (ve<strong>di</strong><br />

allegato A alle presenti norme) e nelle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione per le aree <strong>di</strong> nuovo<br />

impianto, trasformazione e <strong>di</strong> completamento in essa contenute.<br />

A chiarimento e per una più imme<strong>di</strong>ata lettura <strong>di</strong> quanto contenuto nella relazione<br />

geologico tecnica si richiamano <strong>di</strong> seguito gli “aspetti prescrittivi generali”.<br />

CLASSE I:<br />

Descrizione:<br />

sono state comprese in tale classe le aree caratterizzate dai seguenti attributi:<br />

- morfologicamente favorevoli, generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo<br />

idrografico;<br />

Interventi e<strong>di</strong>lizi Ammessi:<br />

Non si prevedono limitazioni particolari alle tipologie <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> carattere e<strong>di</strong>lizio<br />

ammissibili.<br />

Prescrizioni:<br />

1. è consentita la realizzazione dei locali interrati: dovrà comunque essere mantenuto il franco<br />

<strong>di</strong> 0.50 metri dal livello <strong>di</strong> massima escursione della falda idrica superficiale;<br />

2. deve essere garantito il drenaggio e l’allontanamento delle acque meteoriche ricadenti<br />

all’interno del singolo lotto in modo compatibile con le caratteristiche del reticolo<br />

idrografico circostante.<br />

Inoltre devono essere garantiti:<br />

a) sistematici interventi <strong>di</strong> manutenzione e pulizia dei tratti <strong>di</strong> rete idrografica artificiale <strong>di</strong><br />

pertinenza dei fon<strong>di</strong> privati;<br />

b) l’osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 5/12/1977 n° 56 e s.m.i. in materia <strong>di</strong><br />

fasce <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità dalle sponde dei corsi d’acqua;<br />

c) il rispetto, in relazione ai corsi d’acqua, delle prescrizioni contenute al punto 3.10 della<br />

Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7/LAP;<br />

132


d) il rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/3/1988 (1) in materia <strong>di</strong> indagini sui terreni, <strong>di</strong> opere<br />

<strong>di</strong> sostegno delle terre e delle opere <strong>di</strong> fondazione;<br />

e) l’osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 56 della L.R. 5/12/1977 e s.m.i. in materia <strong>di</strong> pozzi<br />

e taglio dei boschi;<br />

f) il rispetto delle norme <strong>di</strong> cui all’art. 21 del D.Lgs. 11/5/99 n° 152 e s.m.i. in materia <strong>di</strong> tutela<br />

delle acque;<br />

g) il rispetto delle Prescrizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I);<br />

h) il rispetto degli “Aspetti prescrittivi generali” e s.m.i. <strong>di</strong> cui all’elaborato AT3.8 (allegato<br />

alle presenti N.T.A)<br />

CLASSE II:<br />

Descrizione:<br />

sono state comprese in tale classe le aree caratterizzate dai seguenti attributi:<br />

- interessate, soprattutto durante l’evento alluvionale del 1994, da fenomeni <strong>di</strong> tracimazione<br />

con caratteri <strong>di</strong> basa energia ed altezza pluridecimetrica riconducibili essenzialmente alla<br />

scarsa o assente manutenzione degli alvei e/o delle opere <strong>di</strong> modulazione degli elementi del<br />

reticolato idrografico artificiale<br />

- depresse rispetto alle aree circostanti, interessate dalla presenza <strong>di</strong> manufatti influenti sul<br />

deflusso delle acque, prossime al livello dell’acqua.<br />

Interventi e<strong>di</strong>lizi Ammessi:<br />

Utilizzazione urbanistica con modeste limitazioni subor<strong>di</strong>nata all’adozione <strong>di</strong> limitati<br />

accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito del singolo lotto e<strong>di</strong>ficatorio o della perimetrazione<br />

<strong>di</strong> S.U.E.<br />

Prescrizioni:<br />

1) Nelle zone che sono state assoggettate a modesti fenomeni <strong>di</strong> allagamenti e/o laminazione<br />

d’acqua è sconsigliata la realizzazione <strong>di</strong> locali interrati.<br />

L’intervento è ammissibile a con<strong>di</strong>zione che:<br />

- sia realmente motivato il suo carattere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>spensabile funzionalità e <strong>di</strong> non <strong>di</strong>versa<br />

localizzazione;<br />

- sia <strong>di</strong>mostrata l’esclusiva origine antropica dei fenomeni ed il suo <strong>di</strong>retto rapporto con<br />

la scarsità <strong>di</strong> manutenzione;<br />

- l’azione delle acque presenti carattere <strong>di</strong> bassa energia ed il raggiungimento <strong>di</strong> altezze<br />

<strong>di</strong> pochi centimetri;<br />

- il rischio <strong>di</strong> inondabilità sia eliminabile attraverso la realizzazione <strong>di</strong> programmi<br />

manutentivi e con l’adozione <strong>di</strong> modesti accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito<br />

del singolo lotto e<strong>di</strong>ficatorio o dell’intorno significativo circostante, senza comportare<br />

effetti negativi sulle aree limitrofe e/o con<strong>di</strong>zionamenti relativi alla loro capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria.<br />

2) Nelle zone caratterizzate dalla massima escursione della falda idrica a profon<strong>di</strong>tà inferiore a<br />

3.00 m. dal piano <strong>di</strong> campagna è sconsigliata la realizzazione <strong>di</strong> locali interrati.<br />

L’intervento è ammissibile a con<strong>di</strong>zione che:<br />

- sia realmente motivato il suo carattere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>spensabile funzionalità e <strong>di</strong> non <strong>di</strong>versa<br />

localizzazione;<br />

- siano realizzati adeguati interventi strutturali <strong>di</strong> protezione atti a garantire<br />

l’impermeabilizzazione dei locali, fornendo adeguata documentazione che ne <strong>di</strong>mostri<br />

l’efficacia nel tempo;<br />

(1)<br />

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 14/10/2005 (in S.O. n. 159 della<br />

G.U. n. 222 del 23/10/2005) ha licenziato il testo delle “Norme tecniche per le costruzioni” che<br />

andrà a sostituire il noto D.M. LL.PP. 11/03/1988. La Legge 17/08/2005, n. 166 <strong>di</strong>spone che tali<br />

norme tecniche siano assoggettate ad una fase sperimentale <strong>di</strong> applicazione per la durata <strong>di</strong> 18<br />

mesi a partire dal 23/10/2005, con la possibilità quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicare, nel predetto periodo, sia la<br />

precedente normativa che quella recentemente approvata.<br />

133


- sia rilevata e documentata la soggiacenza della superficie piezometrica in<br />

corrispondenza del lotto e<strong>di</strong>ficatorio, nonché le sue oscillazioni per un periodo <strong>di</strong> tempo<br />

non inferiore ad un anno;<br />

- sia <strong>di</strong>mostrato il mantenimento <strong>di</strong> un franco <strong>di</strong> sicurezza non inferiore a 0.50 m dal<br />

livello <strong>di</strong> massima escursione.<br />

3) Nelle zone caratterizzate dalla massima escursione della falda idrica a profon<strong>di</strong>tà superiore a<br />

3.00 m dal piano campagna è consentita la realizzazione <strong>di</strong> locali interrati a con<strong>di</strong>zione che:<br />

- sia rilevata e documentata la soggiacenza della superficie piezometrica in<br />

corrispondenza del lotto e<strong>di</strong>ficatorio o delle sue imme<strong>di</strong>ate vicinanze, nonché la<br />

massima oscillazione interstagionale della falda;<br />

- sia <strong>di</strong>mostrato il mantenimento <strong>di</strong> un franco <strong>di</strong> sicurezza non inferiore a 0.50 m dal<br />

livello <strong>di</strong> massima escursione.<br />

4) Nelle zone interessate dal raggiungimento del piano campagna da parte della falda idrica in<br />

occasione <strong>di</strong> eventi meteorici intensi e/o prolungati non è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> locali<br />

interrati.<br />

Inoltre devono essere garantiti:<br />

a) sistematici interventi <strong>di</strong> manutenzione e pulizia dei tratti <strong>di</strong> rete idrografica artificiale <strong>di</strong><br />

pertinenza dei fon<strong>di</strong> privati;<br />

b) l’osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 5/12/1977 n° 56 e s.m.i. in materia <strong>di</strong><br />

fasce <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità dalle sponde dei corsi d’acqua;<br />

c) il rispetto, in relazione ai corsi d’acqua, delle prescrizioni contenute al punto 3.10 della<br />

Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7/LAP;<br />

d) il rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/3/1988 (1) in materia <strong>di</strong> indagini sui terreni, <strong>di</strong> opere<br />

<strong>di</strong> sostegno delle terre e delle opere <strong>di</strong> fondazione;<br />

e) l’osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 56 della L.R. 56/12/1977 e s.m.i. in materia <strong>di</strong> pozzi<br />

e taglio dei boschi;<br />

f) il rispetto delle norme <strong>di</strong> cui all’art. 21 del D.Lgs. 11/5/99 n° 152 e s.m.i. in materia <strong>di</strong> tutela<br />

delle acque;<br />

g) il rispetto delle Prescrizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I);<br />

h) il rispetto degli “Aspetti prescrittivi generali” e s.m.i. <strong>di</strong> cui all’elaborato AT3.8 (allegato<br />

alle presenti N.T.A)<br />

Criteri costruttivi nelle aree <strong>di</strong> Classe II<br />

Nelle zone che sono state assoggettate a modesti fenomeni <strong>di</strong> allagamento e/o laminazione<br />

d’acqua è necessario procedere all’innalzamento del piano più basso <strong>di</strong> calpestio rispetto al<br />

piano campagna <strong>di</strong> riferimento; quest’ultimo deve intendersi come coincidente con la quota<br />

delle potenziali vie <strong>di</strong> afflusso dei volumi idrici in<strong>di</strong>viduabili lungo il perimetro della<br />

costruzione.<br />

L’entità dell’innalzamento e la sua vali<strong>di</strong>tà ai fini della riduzione del rischio dovrà <strong>di</strong> volta in<br />

volta essere valutata ed adeguatamente documentata me<strong>di</strong>ante opportune indagini<br />

geomorfologiche che evidenzino anche il ruolo dei manufatti minori <strong>di</strong> tipo lineare presenti<br />

sulle potenziali vie d’afflusso e deflusso dei volumi idrici (recinzioni, marciapie<strong>di</strong>, muretti,<br />

arginelle, cunetti, fossi colatori, ecc.).<br />

In assenza <strong>di</strong> verifiche puntuali, l’entità minima dell’innalzamento è stabilita in almeno 0.50 m<br />

dal piano campagna come sopra definito.<br />

L’adozione <strong>di</strong> entità <strong>di</strong> innalzamento inferiori a quella minima dovrà essere valutata <strong>di</strong> volta in<br />

volta ed accuratamente motivata me<strong>di</strong>ante indagini geomorfologiche ed idrauliche che dovranno<br />

evidenziare e riportare espressamente:<br />

(1)<br />

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 14/10/2005 (in S.O. n. 159 della<br />

G.U. n. 222 del 23/10/2005) ha licenziato il testo delle “Norme tecniche per le costruzioni” che<br />

andrà a sostituire il noto D.M. LL.PP. 11/03/1988. La Legge 17/08/2005, n. 166 <strong>di</strong>spone che tali<br />

norme tecniche siano assoggettate ad una fase sperimentale <strong>di</strong> applicazione per la durata <strong>di</strong> 18<br />

mesi a partire dal 23/10/2005, con la possibilità quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicare, nel predetto periodo, sia la<br />

precedente normativa che quella recentemente approvata.<br />

134


- la <strong>di</strong>mostrazione dell’esclusiva origine antropica dei fenomeni ed il suo rapporto con<br />

la scarsità <strong>di</strong> manutenzione;<br />

- la <strong>di</strong>mostrazione che l’azione delle acque presenta caratteri <strong>di</strong> bassa energia e che<br />

raggiunge altezza <strong>di</strong> pochi centimetri;<br />

- la <strong>di</strong>mostrazione che il rischio <strong>di</strong> inondabilità è eliminabile attraverso la<br />

realizzazione <strong>di</strong> programmi manutentivi e <strong>di</strong> accorgimenti tecnici a livello del<br />

singolo lotto e<strong>di</strong>ficatorio, senza comportare effetti negativi sulle aree limitrofe e<br />

con<strong>di</strong>zionamenti della loro capacità e<strong>di</strong>ficatoria.<br />

Se l’innalzamento del piano campagna comporta particolari oggettive <strong>di</strong>fficoltà potrà essere<br />

preso in considerazione il ricorso alla tipologia costruttiva su “piloti”.<br />

CLASSE III sud<strong>di</strong>visa in:<br />

CLASSE IIIa<br />

Descrizione:<br />

sono state comprese in tale classe le aree caratterizzate dai seguenti attributi:<br />

- aree ine<strong>di</strong>ficate a cavallo del T. Chisola e lungo la sponda sinistra del T. Oitana.<br />

Interventi e<strong>di</strong>lizi Ammessi:<br />

Utilizzazione urbanistica generalmente vietata.<br />

In assenza <strong>di</strong> alternative praticabili è possibile, previa attenta analisi e valutazione dell’impatto<br />

nei confronti delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolosità sussistenti (me<strong>di</strong>ante indagini geomorfologiche,<br />

idrogeologiche ed idrauliche <strong>di</strong> dettaglio) oltre che l’in<strong>di</strong>viduazione in sede <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong><br />

cautele ed accorgimenti tecnici specifici volti a minimizzare il livello <strong>di</strong> rischio, la realizzazione<br />

<strong>di</strong> nuove costruzioni che riguardano in senso stretto e<strong>di</strong>fici per attività agricole e residenze rurali<br />

connesse alla conduzione aziendale e loro successivi ampliamenti e sopraelevazioni.<br />

Per le opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già<br />

in<strong>di</strong>cato all’art.31 della L.R. 56/77 e s.m.i<br />

Prescrizioni:<br />

Si dovrà tener conto delle prescrizioni seguenti:<br />

sistematici interventi <strong>di</strong> manutenzione e pulizia dei tratti <strong>di</strong> reticolato idrografico artificiale<br />

<strong>di</strong> pertinenza dei fon<strong>di</strong> privati;<br />

<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> locali interrati<br />

le opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico non altrimenti localizzabili dovranno essere<br />

progettate in modo tale da non impegnare i primi 100 cm dal p.c. me<strong>di</strong>o, non prevedere la<br />

realizzazione <strong>di</strong> locali interrati e realizzate in modo da non ostacolare con il loro<br />

posizionamento il naturale deflusso delle eventuali acque <strong>di</strong> esondazione<br />

si richiede in sede <strong>di</strong> titolo abilitativo alla e<strong>di</strong>ficazione opportuna valutazione sotto il profilo<br />

idraulico che <strong>di</strong>mostri la non interferenza con il libero deflusso <strong>di</strong> eventuali acque <strong>di</strong><br />

esondazione delle recinzioni, anche sulla base del loro <strong>di</strong>mensionamento<br />

drenaggio e allontanamento delle acque meteoriche ricadenti all’interno del singolo lotto in<br />

modo compatibile con le caratteristiche del reticolato idrografico circostante<br />

osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56 e s.m.i. in<br />

materia <strong>di</strong> fasce <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità dalle sponde dei corsi d’acqua<br />

rispetto delle prescrizioni contenute al punto 3.10. della Circolare P.G.R. 8 <strong>maggio</strong> 1996 n.<br />

7/LAP<br />

rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 (1) in materia <strong>di</strong> indagini sui terreni <strong>di</strong><br />

opere <strong>di</strong> sostegno delle terre e delle opere <strong>di</strong> fondazione<br />

(1)<br />

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 14/10/2005 (in S.O. n. 159 della<br />

G.U. n. 222 del 23/10/2005) ha licenziato il testo delle “Norme tecniche per le costruzioni” che<br />

andrà a sostituire il noto D.M. LL.PP. 11/03/1988. La Legge 17/08/2005, n. 166 <strong>di</strong>spone che tali<br />

norme tecniche siano assoggettate ad una fase sperimentale <strong>di</strong> applicazione per la durata <strong>di</strong> 18<br />

mesi a partire dal 23/10/2005, con la possibilità quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicare, nel predetto periodo, sia la<br />

precedente normativa che quella recentemente approvata.<br />

135


osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 56 della L.R. 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56 e s.m.i. in<br />

materia <strong>di</strong> pozzi e taglio dei boschi<br />

rispetto delle norme <strong>di</strong> cui all’art. 21 del D. Lgs. 11 <strong>maggio</strong> 1999, n. 152 e s.m.i. in materia<br />

<strong>di</strong> tutela delle acque<br />

rispetto delle prescrizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)<br />

obbligo <strong>di</strong> inserimento nel Piano Comunale <strong>di</strong> Protezione Civile<br />

rispetto degli “Aspetti prescrittivi generali” <strong>di</strong> cui all’elaborato AT3.8 (ve<strong>di</strong> allegato A alle<br />

presenti norme)<br />

CLASSE IIIb:<br />

Descrizione:<br />

sono state comprese in tale classe le seguenti tre aree e<strong>di</strong>ficate ed interessate dalla presenza, e<br />

dai fenomeni, del T. Chisola:<br />

- in sponda destra orografica l’area comprendente il quartiere Parisetto, il nuovo<br />

campo sportivo e il depuratore comunale<br />

- sempre in sponda destra l’inse<strong>di</strong>amento compreso tra il corso d’acqua e la Strada<br />

Vicinale Nuova, prosecuzione della Via Garibal<strong>di</strong> all’uscita dal concentrico<br />

- in sponda sinistra l’area comprendente l’inse<strong>di</strong>amento produttivo SIPAV, il<br />

villaggio DOM ed altre unità residenziali.<br />

Interventi e<strong>di</strong>lizi Ammessi:<br />

In assenza <strong>di</strong> un cronoprogramma e con riferimento alle limitazioni imposte dalla definizione<br />

stessa della classe, sono ammessi gli interventi <strong>di</strong> cui ai successivi punti a), b) e c), mentre per le<br />

opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già in<strong>di</strong>cato<br />

all’art.31 della L.R. 56/77 e s.m.i.<br />

a) Per le destinazioni d’uso residenziale sono consentiti:<br />

- conservazione <strong>di</strong> immobili con opere <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria e restauro;<br />

- risanamento conservativo, ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia con ampliamenti orizzontali o verticali<br />

(nel rispetto dei parametri urbanistici);<br />

- cambi <strong>di</strong> destinazione d’uso verso la residenza non sono ammessi nei piani terra con<br />

pavimenti a quota minore <strong>di</strong> cm 100;<br />

- al piano terreno sono ammesse pertinenze, anche non contigue all’abitazione, quali box,<br />

ricovero attrezzi ecc. purché non costituiscano significativo ostacolo al deflusso delle<br />

acque;<br />

- sono sempre esclusi nuovi locali anche solo parzialmente interrati;<br />

- ogni tipo <strong>di</strong> impianto tecnologico dovrà preferibilmente progettarsi in modo da non<br />

impegnare i primi 100 cm dal piano campagna.<br />

b) Per le destinazioni ad uso economico sono consentiti:<br />

- conservazione <strong>di</strong> immobili con opere <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria e restauro.<br />

- risanamento conservativo, ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, ampliamenti orizzontali e verticali<br />

(nel rispetto dei parametri urbanistici)<br />

- sono anche consentiti ampliamenti e rilocalizzazione parziale <strong>di</strong> strutture esistenti, pur<br />

nell’ambito dello stesso lotto, purché entrambi gli interventi non costituiscano ostacolo al<br />

deflusso delle acque né limitino la capacità d’invaso delle aree inondabili.<br />

- sono sempre esclusi nuovi locali anche solo parzialmente interrati<br />

- ogni tipo <strong>di</strong> impianto tecnologico dovrà preferibilmente progettarsi in modo da non<br />

impegnare i primi 100 cm dal piano campagna.<br />

c) Per le destinazioni ad uso agricolo:<br />

- vale quanto riportato per la Classe IIIa<br />

Prescrizioni:<br />

Sono da rispettarsi le seguenti prescrizioni:<br />

sistematica manutenzione e pulizia dei tratti <strong>di</strong> rete idrografica artificiale <strong>di</strong> pertinenza dei<br />

fon<strong>di</strong> privati<br />

vietata la realizzazione <strong>di</strong> locali interrati<br />

136


le opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico non altrimenti localizzabili dovranno essere<br />

progettate in modo da non impegnare i primi 100 cm dal p.c. me<strong>di</strong>o, non prevedere la<br />

realizzazione <strong>di</strong> locali interrati e realizzate in modo da non ostacolare con il loro<br />

posizionamento il naturale deflusso delle eventuali acque <strong>di</strong> esondazione<br />

si richiede in sede <strong>di</strong> titolo abilitativo alla e<strong>di</strong>ficazione opportuna valutazione sotto il profilo<br />

idraulico che <strong>di</strong>mostri la non interferenza con il libero deflusso <strong>di</strong> eventuali acque <strong>di</strong><br />

esondazione delle recinzioni, anche sulla base del loro <strong>di</strong>mensionamento<br />

drenaggio e allontanamento delle acque meteoriche ricadenti all’interno del singolo lotto<br />

compatibile con le caratteristiche del reticolato idrografico circostante<br />

osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56 e s.m.i. in<br />

materia <strong>di</strong> fasce <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità dalle sponde dei corsi d’acqua<br />

rispetto delle prescrizioni contenute al punto 3.10. della Circolare P.G.R. 8 <strong>maggio</strong> 1996 n.<br />

7/LAP<br />

rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 (1) in materia <strong>di</strong> indagine sui terreni, <strong>di</strong><br />

opere <strong>di</strong> sostegno delle terre e delle opere <strong>di</strong> fondazione<br />

osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 56 della L.R. 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56 e s.m.i. in<br />

materia <strong>di</strong> pozzi e taglio dei boschi<br />

rispetto delle prescrizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)<br />

obbligo <strong>di</strong> inserimento nel Piano Comunale <strong>di</strong> Protezione Civile<br />

rispetto degli “Aspetti prescrittivi generali” <strong>di</strong> cui all’elaborato AT3.8 (ve<strong>di</strong> allegato A alle<br />

presenti norme)<br />

CLASSE IIIb2:<br />

Si rimanda all’elaborato AT3.8 (ve<strong>di</strong> allegato A alle presenti norme).<br />

CLASSE IIIb3:<br />

Si rimanda alle prescrizioni contenute nella C.P.G.R. n° 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99.<br />

CLASSE IIIb4:<br />

Si rimanda alle prescrizioni contenute nella C.P.G.R. n° 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99.<br />

Tutte le aree inserite nella classe IIIb dovranno essere considerate ine<strong>di</strong>ficabili sino alla<br />

realizzazione degli interventi <strong>di</strong> riassetto necessari all’eliminazione dei pericoli <strong>di</strong> natura<br />

geologica presenti oppure alla verifica dell’efficacia <strong>di</strong> quelli già realizzati. Non dovranno, <strong>di</strong><br />

conseguenza, essere consentiti in detti ambiti aumenti del carico urbanistico in assenza degli<br />

interventi <strong>di</strong> sistemazione.<br />

Nel caso <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>fformità fra i contenuti del presente articolo e quelli dell’allegato AT3.8<br />

e delle cartografie, si intendono prevalenti i <strong>di</strong>sposti del presente articolo.<br />

(1)<br />

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 14/10/2005 (in S.O. n. 159 della<br />

G.U. n. 222 del 23/10/2005) ha licenziato il testo delle “Norme tecniche per le costruzioni” che<br />

andrà a sostituire il noto D.M. LL.PP. 11/03/1988. La Legge 17/08/2005, n. 166 <strong>di</strong>spone che tali<br />

norme tecniche siano assoggettate ad una fase sperimentale <strong>di</strong> applicazione per la durata <strong>di</strong> 18<br />

mesi a partire dal 23/10/2005, con la possibilità quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicare, nel predetto periodo, sia la<br />

precedente normativa che quella recentemente approvata.<br />

137


Art. 60bis Aree inserite nell’anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi del D.M.<br />

25/10/1999 n° 471.<br />

La cartografia del Piano Regolatore Generale Comunale in<strong>di</strong>vidua le aree che sono inserite<br />

nell’anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi del D.M. 25/10/1999 n° 471.<br />

Su tali aree grava l’obbligo <strong>di</strong> provvedere alla procedura <strong>di</strong> bonifica del sito<br />

secondo le <strong>di</strong>sposizioni della normativa vigente (D.M. 471/1999).<br />

Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/1997, chiunque causi, anche in miniera<br />

accidentale, il superamento dei limiti <strong>di</strong> cui al comma 1 lett. a) del citato articolo ovvero<br />

determina un pericolo concreto ed attuale <strong>di</strong> superamento dei limiti medesimi, dovrà provvedere<br />

a proprie spese all’esecuzione <strong>di</strong> indagini preliminari atte ad escludere situazioni <strong>di</strong><br />

inquinamento ambientale.<br />

L’eventuale riscontro del superamento dei limiti <strong>di</strong> cui al D.M. 471/1999<br />

implicherà l’obbligo <strong>di</strong> provvedere alle procedure <strong>di</strong> bonifica del sito secondo le <strong>di</strong>sposizioni<br />

del D.M. medesimo.<br />

L'inserimento <strong>di</strong> un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare risulterà dal certificato <strong>di</strong><br />

destinazione urbanistica <strong>di</strong> cui all'articolo 30 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. nonché dalla<br />

cartografia e dalle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione dello strumento urbanistico generale e sarà<br />

comunicata all'Ufficio Tecnico Erariale competente.<br />

Aree inserite nell’anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi del D.M. 471/1999<br />

N. Denominazione del sito Particelle catastali<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Rio Grivassola Zona<br />

Vernea<br />

Officine meccaniche<br />

Pejrani srl<br />

Strada Moncalieri n°<br />

99/36<br />

Distributore API<br />

Via Circonvallazione n°<br />

38<br />

Località Tetti Caglieri<br />

Lungo le sponde del<br />

torrente Chisola<br />

Distributore P.V. n° 2237<br />

S.P. n° 140<br />

Località Le Torrette<br />

Area confinante la S.P.<br />

144 <strong>di</strong> Santa Maria (Km<br />

4+694)<br />

Il canale interessato dalla<br />

contaminazione costituisce il confine<br />

naturale tra i territori comunali <strong>di</strong><br />

Nichelino e <strong>Vinovo</strong>.<br />

L’eventuale bonifica del rio<br />

interesserà pertanto i mappali catastali<br />

che confinano con il suo alveo ovvero<br />

parte dei mappali <strong>di</strong>stinti al N.C.T.<br />

Fg.7 n.ro 19, 25, 125, 140, 202, 205,<br />

204, 209 meglio in<strong>di</strong>cati nella<br />

planimetria <strong>di</strong> P.R.G.C.<br />

Foglio 9 mappale 127 sub 3 (parte)<br />

Foglio 22 mappali 270, 61 e parte del<br />

se<strong>di</strong>me della S.P.143<br />

Foglio 11 parte dei mappali n.ro 8, 9 e<br />

76<br />

Foglio 2 mappali n° 108, 77 e 132<br />

Foglio 14 parte mappale n° 12<br />

138<br />

Stato del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> bonifica ai<br />

sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 22/97<br />

Sono stati eseguiti gli interventi <strong>di</strong><br />

messa in sicurezza d’emergenza. Al<br />

momento, la Provincia <strong>di</strong> Torino sta<br />

coor<strong>di</strong>nando il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>viduazione e risoluzione degli<br />

eventuali scarichi provenienti dall’area<br />

industriale Sotti Vernea, al termine del<br />

quale si procederà alla bonifica del<br />

tratto del rio Grivassola interessato<br />

dalla contaminazione.<br />

Proce<strong>di</strong>mento chiuso a seguito degli<br />

interventi <strong>di</strong> messa in sicurezza<br />

d’emergenza<br />

Al momento la <strong>di</strong>tta ha presentato il<br />

piano <strong>di</strong> caratterizzazione ai sensi<br />

dell’art.10 del D.M. 471/99.<br />

Prossimamente verrà esaminato dalla<br />

conferenza dei servizi il progetto<br />

preliminare <strong>di</strong> bonifica.<br />

E’ stata accertata la presenza <strong>di</strong> una<br />

vecchia <strong>di</strong>scarica probabilmente <strong>di</strong><br />

rifiuti soli<strong>di</strong> urbani. Al momento<br />

l’ARPA sta effettuando monitoraggi<br />

specifici al fine <strong>di</strong> stabilire l’eventualità<br />

<strong>di</strong> sottoporre l’area ad intervento <strong>di</strong><br />

bonifica.<br />

Al momento, la <strong>di</strong>tta ha presentato la<br />

notifica <strong>di</strong> sito contaminato,<br />

avvalendosi della procedura prevista ai<br />

sensi della deliberazione della Giunta<br />

regionale 18/02/2002 n° 33-5320 in<br />

conformità ai <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui all’art. 13<br />

del D.M. 471/1999<br />

Proce<strong>di</strong>mento chiuso a seguito degli<br />

interventi <strong>di</strong> messa in sicurezza<br />

d’emergenza.


TITOLO VIII<br />

NORME TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 61 Piani esecutivi in vigore e adottati, concessioni ed autorizzazioni rilasciate,<br />

titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi rilasciati, attuazione transitoria del P.R.G.<br />

Rimangono valide titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi rilasciati in data antecedente all'adozione del<br />

Progetto Preliminare della presente Revisione del P.R.G., fino alle scadenze per loro previste<br />

dalla legislazione urbanistica; tali titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi rimangono vali<strong>di</strong> anche se oggetto <strong>di</strong><br />

"varianti non essenziali" richieste successivamente all'adozione del già citato Progetto<br />

Preliminare.<br />

Le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili degli immobili<br />

inclusi in ambiti <strong>di</strong> progettazione unitaria <strong>di</strong>sciplinati da SUE approvati sono <strong>di</strong>sciplinati dai<br />

Piani sotto elencati fino al termine <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà previsto dai rispettivi atti convenzionali. I SUE<br />

cosi in<strong>di</strong>viduati possono essere variati all’interno del loro perimetro, in conformità alle vigenti<br />

<strong>di</strong>sposizioni legislative, senza che tali mo<strong>di</strong>fiche comportino variante al presente strumento <strong>di</strong><br />

pianificazione, purché esse non comportino aumento delle quantità e<strong>di</strong>ficabili, misurate secondo<br />

i parametri presenti negli stessi piani attuativi, né <strong>di</strong>minuzione delle aree per servizi pubblici e/o<br />

ad uso pubblico. Al termine della vali<strong>di</strong>tà degli atti convenzionali dei SUE elencati, ogni<br />

intervento <strong>di</strong> trasformazione del suolo avverrà esclusivamente in coerenza alle prescrizioni<br />

grafiche delle tavole <strong>di</strong> progetto e delle norme <strong>di</strong> zona.<br />

Essi sono localizzabili sulla cartografia <strong>di</strong> Progetto (Elaborati P.2) con riferimento a<br />

zona urbanistica BRII:<br />

- area n° 232, PEC “area ACR7”, approvato con DCC n° 78 del 30/09/1998;<br />

- area n° 345, PdR <strong>di</strong> iniziativa pubblica in “area ARI3”, via Gavuzzi n.15, approvato con<br />

DCC n° 88 del 23/12/1994;<br />

- area n° 346, PdR “area Ex Mulino”, via Marconi 12, approvato con DCC n° 76 del<br />

19/12/1994;<br />

- aree n° 471, 472, 473, 475 e 476, PEC in “ARNI 1”, approvato con D.C.C. n. 27 del<br />

13.03.2000;<br />

- aree n° 442, 1048 e 1078, PEC in due comparti, approvazioni con DCC n° 32 del<br />

17/04/1998 e DCC n° 28 del 13/03/2000;<br />

- aree n.442, 1046 e 1048, PEC “area ACR4”, approvati con D.C.C. n. 32 del 17.04.1998<br />

e con D.C.C. n. 28 del 13.03.2000;<br />

zona urbanistica BRII/p:<br />

- area n. 146 e 1026, PEEP “area ACR4”, approvato con DCC n° 33 del 13/03/2000;<br />

- area n° 713, PEEP “area ACR7” approvato con D.C.C. n.34 del 13.03.2000;<br />

zona urbanistica CRIII:<br />

- area CRIII/6 n° 1013, PEC “ARNI1, Stardero”, approvato con DCC n.27 del<br />

13/03/2000;<br />

zona urbanistica DI:<br />

- area DI-03 n° 157 a Tetti Caglieri in area “IPP3”, approvato con D.C.C. n° 127 del<br />

16.03.1990;<br />

zona urbanistica DM:<br />

- area DM/01 n° 1020, PEC in “area ACAP3”, approvato con DCC n° 26 del 13/03/2000<br />

zona urbanistica TP:<br />

- area TP/s n° 347 in via Marconi 8, approvato con D.C.C. n° 59 del 29.09.1999;<br />

zona urbanistica TR:<br />

139


- area TR-03 n° 1006, in area “IPI2” area ex Slv, approvato con D.C.C. n° 70 del<br />

28.07.2003.<br />

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'Art. 85 1.u.r. 56/77 con le<br />

specificazioni dell'Art. 91 quinquies, 1° comma, lettera b, si intendono "aree <strong>di</strong> completamento<br />

dotate <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali", le<br />

seguenti: IUA, BR.I, BR.I/s, BR.II, BR,III, BR.IV, BC, BM, BI, IC, CR.I, CR.II, TP (ad<br />

esclusione delle aree TP/s n.1075, TP-01 n. 1005 e TP-02 n. 0720), TT, TR (ad esclusione della<br />

TR-01), VP.<br />

Art. 61 bis Opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria – Attuazione delle previsioni <strong>di</strong><br />

<strong>PRGC</strong><br />

Qualora sussistano con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pubblica utilità è sempre facoltà<br />

dell’Amministrazione comunale attivare le procedure <strong>di</strong> legge per la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria previste dal <strong>PRGC</strong>, ed inserite all’interno <strong>di</strong> aree subor<strong>di</strong>nate alla<br />

redazione <strong>di</strong> strumenti urbanistici esecutivi <strong>di</strong> iniziativa privata.<br />

In tal caso la realizzazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione si configura come<br />

attuazione parziale ed anticipata del SUE <strong>di</strong> iniziativa privata.<br />

I SUE redatti in tempi successivi alla realizzazione delle opere pubbliche <strong>di</strong> cui<br />

sopra dovranno tener conto <strong>di</strong> quelle già realizzate e/o dei progetti <strong>di</strong> dettaglio già approvati.”<br />

Art. 62 Deroghe<br />

Gli e<strong>di</strong>fici per impianti tecnologici <strong>di</strong> modesta entità, quali le centrali tecnologiche, le<br />

cabine <strong>di</strong> trasformazione dell'energia elettrica, gli impianti <strong>di</strong> depurazione delle acque e quelli<br />

connessi alle reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei servizi tecnologici, <strong>di</strong> carattere pubblico o <strong>di</strong> pubblico<br />

interesse, realizzati dagli Enti istituzionalmente competenti, possono essere realizzati con<br />

semplice titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio, anche in contrasto alle prescrizioni <strong>di</strong> cui alle presenti Norme<br />

ed agli altri elaborati del Piano, per ciò che riguarda volumetrie, rapporto <strong>di</strong> copertura e <strong>di</strong>stanza<br />

dai confini, fatti salvi <strong>di</strong>ritti dei terzi, in tutte le parti del territorio ed altresì nel rispetto dei<br />

vincoli degli altri <strong>di</strong> cui al Titolo IV delle presenti Norme e della fascia <strong>di</strong> rispetto cimiteriale.<br />

La realizzazione <strong>di</strong> tralicci, supporti ed ogni altra struttura funzionale all’installazione <strong>di</strong><br />

impianti d’antenna per la trasmissione e ricezione <strong>di</strong> emissioni elettromagnetiche, seppur<br />

conce<strong>di</strong>bili me<strong>di</strong>ante titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio, non potrà essere ammessa in prossimità <strong>di</strong> aree<br />

densamente abitate e <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici pubblici o privati in cui si svolgano servizi alle persone (scuole,<br />

se<strong>di</strong> comunali, ASL, ecc.), inoltre dovrà ottemperare a tutte le normative vigenti riguardo la<br />

sicurezza da emissioni <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>azioni. In particolare le nuove installazioni sono soggette al<br />

Disegno <strong>di</strong> Legge Regionale n° 568 “Disciplina in materia <strong>di</strong> impianti ra<strong>di</strong>oelettrici per<br />

telecomunicazioni e ra<strong>di</strong>otelevisivi” e al Regolamento regionale del 14/04/2000, n° 1/R, “Nuovi<br />

criteri <strong>di</strong> tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione regionale<br />

all’installazione e mo<strong>di</strong>fica degli impianti <strong>di</strong> telera<strong>di</strong>ocomunicazioni <strong>di</strong> cui alla legge regionale<br />

23 gennaio 1989, n° 6”, in base ai quali è determinabile la prossimità ammissibile con e<strong>di</strong>fici<br />

pubblici ed aree densamente abitate. L’entrata in vigore del re<strong>di</strong>gendo “Piano Provinciale delle<br />

Antenne” determinerà la sospensione delle suesposte norme operative transitorie e<br />

l’applicazione delle misure in esso contenute.<br />

Nelle parti del territorio <strong>di</strong> categoria SP.I, <strong>di</strong> cui al precedente Art. 46, gli e<strong>di</strong>fici<br />

pubblici e <strong>di</strong> pubblico interesse realizzati dagli Enti istituzionalmente competenti possono essere<br />

realizzati in deroga alle prescrizioni <strong>di</strong> cui alle presenti Norme ed agli altri elaborati <strong>di</strong> Piano;<br />

140


tale possibilità è consentita esclusivamente all'interno delle procedure previste dall'Art. 16 della<br />

L. 765/67 e previa verifica <strong>di</strong> compatibilità con le esigenze <strong>di</strong> tutela e salvaguar<strong>di</strong>a ambientale<br />

ed idrogeologica ed eventuale conseguente formazione <strong>di</strong> strumento urbanistico esecutivo<br />

(articolo 32 L.R. 56/77) per l'organica utilizzazione delle aree interessate e delle aree circostanti<br />

che ad esse debbano essere collegate per ragioni funzionali, ambientali o <strong>di</strong> semplice regolarità<br />

planimetria, fatto salvo sempre il <strong>di</strong>ritto del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> dettare ulteriori prescrizioni ai sensi<br />

dell'art. 22 della L. 1150/42 e dell'articolo 8 della L. 765/67.<br />

141


INDICE<br />

TITOLO I………………………………………………………………………………………………….1<br />

NORME GENERALI ……………………………………………………………………………………. 1<br />

Art. 1 Obiettivi e criteri informatori del Piano……………………………………………………… 1<br />

Art. 2 Utilizzazione e valore delle norme……………………………………………………………1<br />

Art. 3 Elaborati del Piano Regolatore Generale…………………………………………………….. 3<br />

Art. 4 Definizioni e prescrizioni generali…………………………………………………………... 4<br />

Art. 5 Parametri quantitativi <strong>di</strong> trasformazione…………………………………………………….13<br />

Art. 6 Attuazione del Piano Regolatore Generale………………………………………………….14<br />

Art. 6bis Strutture <strong>di</strong>stributive <strong>di</strong> commercio al dettaglio – Adeguamento del <strong>PRGC</strong> al<br />

D.Lgs. 114/98 e alla L.R.28/99……………………………………………………………... 20<br />

TITOLO II………………………………………………………………………………………………..23<br />

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI USI DEL SUOLO……………………………23<br />

Art. 7 Destinazioni d’uso e loro mutamenti………………………………………………………...23<br />

Art. 8 Destinazione residenziale ( r ) ……………………………………………………………….23<br />

Art. 9 Destinazione produttiva ( p )…………………………………………………………………24<br />

Art. 10 Destinazione commerciale (c) ……………………………………………………………25<br />

Art. 11 Destinazioni <strong>di</strong>rezionali ( d ) e turistico-ricettive e <strong>di</strong> servizio( tr )…………………………25<br />

Art. 12 Destinazioni agicole ( a )…………………………………………………………………….26<br />

TITOLO III………………………………………………………………………………………………28<br />

CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO…………………………………………………. 28<br />

Art. 13 Riferimenti legislativi………………………………………………………………………..28<br />

Art. 14 Manutenzione or<strong>di</strong>naria (M0)………………………………………………………………..28<br />

Art. 15 Manutenzione straor<strong>di</strong>naria (MS)……………………………………………………………29<br />

Art. 16 Restauro e risanamento conservativo (RT, RC)……………………………………………..30<br />

Art. 17 Ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (RE)……………………………………………………………….. 32<br />

Art. 18 Ampliamento e<strong>di</strong>lizio (AE)…………………………………………………………………..32<br />

Art. 19 Sostituzione e<strong>di</strong>lizia (SE)…………………………………………………………………… 32<br />

Art. 20 Ristrutturazione urbanistica (RU)……………………………………………………………33<br />

Art. 21 Completamento (C0)…………………………………………………………………………33<br />

Art. 22 Nuovo impianto (NI)…………………………………………………………………………34<br />

TITOLO IV…………………………………………………………………………………………........35<br />

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE E AREE URBANISTICHE -<br />

PRESCRIZIONI…………………………………………………………………………………………35<br />

Art. 23 Sud<strong>di</strong>visione in zone e in aree urbanistiche…………………………………………….........35<br />

Art. 24 Classificazione delle zone urbanistiche………………………………………………...........35<br />

Art. 25 Classificazione delle aree urbanistiche………………………………………………………36<br />

Art. 26 Prescrizioni per gli inse<strong>di</strong>amenti urbani aventi carattere ambientale<br />

(Antico Nucleo Centrale) - IUA……………………………………………………………...37<br />

Art. 27 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale con capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria esaurita - BR.I………………………………………………………………… 37<br />

Art. 28 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale con capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria esaurita <strong>di</strong> impianto originario - BR.I/s…………………………………………39<br />

Art. 29 Prescrizioni per la zona consolidata prevalentemente residenziale <strong>di</strong><br />

impianto unitario - BR.II……………………………………………………………………. 43<br />

Art. 30 Prescrizioni per le zona residenziale parzialmente consolidata - BR.III…………………… 45<br />

Art. 31 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale <strong>di</strong> impianto rurale - BR.IV……………….48<br />

Art. 32 Prescrizioni per la zona destinata ad attività economiche<br />

in ambito urbano consolidato - BC…………………………………………………………..51<br />

Art. 33 Prescrizioni per la zona destinata ad attività miste, artigianali


e commerciali, esistenti - BM………………………………………………………………..53<br />

Art. 34 Prescrizioni per la zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti - BI………….57<br />

Art. 35 Prescrizioni per la zona destinata alla <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti - IC………………...........60<br />

Art. 36 Prescrizioni per la zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione residenziale - TR …. 62<br />

Art. 37 Prescrizioni per la zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione<br />

terziario-commerciale – TT e TT/f…………………………………………………………..66<br />

Art. 37 bis Prescrizioni per la zona destinata ad attività commerciali e sportive in progetto – TCS…..70<br />

Art. 38 Prescrizioni per la zona residenziale <strong>di</strong> completamento e<strong>di</strong>lizio - CR.I……………………..78<br />

Art. 39 Prescrizioni per la zona residenziale <strong>di</strong> completamento urbanistico - CR.II…………...........81<br />

Art. 40 Prescrizioni per le zone residenziali <strong>di</strong> nuovo impianto. - CR.III……………………………83<br />

Art. 41 Prescrizioni per la zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali, <strong>di</strong> nuovo<br />

impianto - DM………………………………………………………………………………..87<br />

Art. 42 Prescrizioni per la zona destinata ad attività produttive <strong>di</strong> nuovo impianto - DI…………….90<br />

Art. 43 Prescrizioni per la zona agricola - EE……………………………………………………… 93<br />

Art.44 Prescrizioni relative alla zona per aziende agricole esistenti - EP……………………... … ..97<br />

Art. 45 Prescrizioni per la zona destinata a verde privato - VP……………………………………...99<br />

Art. 46 Prescrizioni per la zona destinata a servizi sociali ed attrezzature<br />

a livello Comunale (art. 21 1.u.r. 56/77) - SP.I………………………………………….. ....99<br />

Art. 47 Prescrizioni per le zone destinate ad attività private <strong>di</strong> interesse collettivo<br />

(pubbliche, private o <strong>di</strong> enti) - TP…………………………………………………………..104<br />

TITOLO V………………………………………………………………………………………………110<br />

NORME PER LA DISCIPLINA DEI CARATTERI MORFOLOGICI E<br />

TIPOLOGICI DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI………………………………………..110<br />

Art. 48 Prescrizioni per la costruzione delle autorimesse private, e<strong>di</strong>fici e/o locali accessori, tettoie e<br />

dehors, aree ecologiche…………………………………………………………………….110<br />

Art. 49 Prescrizioni per la realizzazione e l'uso dei sottotetti, dei piani pilotis, delle verande e dei<br />

soppalchi……………………………………………………………………………………112<br />

Art. 50 Prescrizioni per la realizzazione e l'uso degli spazi interrati……………………………… 115<br />

Art. 51 Prescrizioni per la realizzazione delle recinzioni, passi carrabili e dei muri controterra… .115<br />

TITOLO VI……………………………………………………………………………………………..118<br />

RICONOSCIMENTO E SALVAGUARDIA GENERALE DEI BENI<br />

CULTURALI E AMBIE<strong>NTA</strong>LI……………………………………………………………………….118<br />

Art. 52 In<strong>di</strong>viduazione, classificazione e tutela……………………………………………….........118<br />

Art. 53 Monumenti isolati e singoli e<strong>di</strong>fici aventi valore storico/artistico<br />

o ambientale/documentario…………………………………………………………………119<br />

Art. 54 Aree <strong>di</strong> interesse paesistico-ambientale…………………………………………………….120<br />

TITOLO VII……………………………………………………………………………………………122<br />

TUTELA AMBIE<strong>NTA</strong>LE TRACCIATI E FASCE DI RISPETTO STRADALI<br />

E FERROVIARIE……………………………………………………………………………….......... 122<br />

Art. 55 La viabilità ed i tracciati ferroviari……………………………………………………….. 122<br />

Art. 56 Fasce <strong>di</strong> rispetto stradali, ferroviarie, cimiteriali e delle infrastrutture tecnologiche…….. 124<br />

Art. 57 Distanze fra i fabbricati e dei medesimi dai confini <strong>di</strong> proprietà che non coincidono<br />

con i cigli stradali………………………………………………………………………….. 126<br />

Art. 58 Utilizzazione e sistemazione delle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali e ferroviarie.<br />

Distributori <strong>di</strong> carburante…………………………………………………………….......... 128<br />

Art. 59 Fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> torrenti e canali e loro utilizzazione e sistemazione……………...........129<br />

Art. 60 Idoneità all’utilizzazione urbanistica sotto l’aspetto geologico,<br />

aree <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità assoluta………………………………………………………………131<br />

Art. 60bis Aree inserite nell’anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi del D.M. 25/10/1999<br />

n° 471………………………………………………………………………………………138<br />

TITOLO VIII…………………………………………………………………………………………...139<br />

II


NORME TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 61 Piani esecutivi in vigore e adottati, titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi rilasciati, attuazione transitoria del<br />

P.R.G………………………………………………………………………………………..139<br />

Art. 61 bis Opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria – Attuazione delle previsioni <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong>……………….140<br />

Art. 62 Deroghe …………………………………………………………………………………….140<br />

ALLEGATI<br />

ALLEGATO A Elaborato AT3.8 – Relazione geologica integrativa e controdeduttiva<br />

ALLEGATO B Linee guida in materia <strong>di</strong> “Progetto Guida”<br />

III


ALL. “A”<br />

PREMESSA<br />

Il presente elaborato a carattere integrativo e/o controdeduttivo fa seguito alla relazione <strong>di</strong><br />

esame che la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica ha prodotto a seguito del<br />

proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> istruttoria riguardante il progetto definitivo della Variante Generale al <strong>PRGC</strong><br />

adottato dall’Amministrazione Comunale <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> con le Delibere del Consiglio Comunale n.<br />

15 del 21/03/2002 e n. 19 del 07/06/2002.<br />

Esso risponde, tra l’altro, ai punti 4.3.2. (Assetto idrogeologico e adeguamento PAI) e 4.4.<br />

(Apparato normativo – Norme <strong>di</strong> attuazione e Schede d’Area) art. 59 (Fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong><br />

torrenti e canali) ed art. 60 (Idoneità all’utilizzazione urbanistica) della richiamata relazione <strong>di</strong><br />

esame. L’articolazione dell’elaborato segue in linea <strong>di</strong> massima l’or<strong>di</strong>ne progressivo degli<br />

allegati tecnici (AT) che risultano mo<strong>di</strong>ficati a seguito anche delle osservazioni contenute nei<br />

pareri espressi dalle rispettive Direzioni regionali competenti.<br />

CARTA GEOMORFOLOGICA<br />

L’Allegato Tecnico AT3.2 sostituisce quello precedentemente prodotto e riporta, tra l’altro,<br />

l’estensione delle aree inondate durante l’evento alluvionale del 1-2 settembre 2002 così come<br />

ricavate da:<br />

Provincia <strong>di</strong> Torino Stu<strong>di</strong>o della rete idrica e dei deflussi superficiali nell’area compresa tra il T.<br />

Lemina ed il T. Chisola, interessata dall’evento del 1-2 settembre 2002 Analisi conoscitive e<br />

proposta linee <strong>di</strong> intervento 2<br />

L’elaborato è integrato dalla Carta delle opere idrauliche censite (Fig. 1) e dalle relative schede<br />

SICOD.<br />

CARTA DELLE FASCE DI PERTINENZA FLUVIALE<br />

L’Allegato Tecnico AT3.3 sostituisce il precedente e riporta il tracciato delle fasce <strong>di</strong> pertinenza<br />

fluviale aggiornato dallo strumento allegato “Mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni al Progetto <strong>di</strong> Piano<br />

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – ADDENDUM 2 – FOGLIO 173 Sez. I – T. CHISOLA –<br />

CHISOLA 02”.<br />

Si fa notare che il limite <strong>di</strong> progetto Fascia A / Fascia B è stato mo<strong>di</strong>ficato secondo la proposta<br />

presentata dall’Amministrazione Comunale, in via <strong>di</strong> parziale accoglimento delle osservazioni<br />

al P.A.I.1 Il medesimo elaborato riporta inoltre la proposta <strong>di</strong> fasciatura del Torrente Oitana<br />

desunta dal “Progetto <strong>di</strong> Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Reticolato Minore<br />

(PSRM)” <strong>di</strong> recente stesura da parte della Autorità <strong>di</strong> Bacino del F. Po. Si osserva che, alla data<br />

o<strong>di</strong>erna, tale strumento non ha ancora acquisito carattere <strong>di</strong> ufficialità.<br />

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA ED IDONEITA'<br />

ALLA UTILIZZAZIONE URBANISTICA<br />

Gli Allegati Tecnici AT3.5 e AT3.6, rispettivamente alla scala 1:10.000 ed 1:5.000,<br />

sostituiscono gli analoghi elaborati.<br />

L’Allegato Tecnico AT3.7, alla scala 1:5.000 su base catastale mo<strong>di</strong>ficata ed integrata,<br />

rappresenta la carta <strong>di</strong> sintesi per quanto riguarda il reticolato idrografico artificiale, non<br />

adeguatamente rappresentabile, in termini <strong>di</strong> precisione e <strong>di</strong> visibilità, né sulla base della Carta<br />

Tecnica Regionale né su quella della Carta Tecnica Provinciale. Per quanto riguarda la proposta<br />

<strong>di</strong> fasciatura del T. Oitana desunta dal “Progetto <strong>di</strong> Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico<br />

del Reticolato Minore (PSRM)” <strong>di</strong> recente redazione da parte della Autorità <strong>di</strong> Bacino del F. Po,<br />

essa non viene recepita poiché:<br />

non ha assunto, ad oggi, alcun carattere <strong>di</strong> ufficialità;<br />

il progetto della Variante generale al P.R.G.C. non contiene, per le aree<br />

potenzialmente interessate, previsioni urbanistiche tali da aumentare l’attuale livello <strong>di</strong> rischio<br />

geologico.<br />

IV


Ad avvenuta approvazione della citata proposta <strong>di</strong> fasciatura si procederà, in conseguenza degli<br />

effetti che essa andrà a produrre, a re<strong>di</strong>gere una apposita variante specifica al P.R.G.C.<br />

La quasi totalità delle aree del concentrico in precedenza classificate in Classe IIIb vengono ora<br />

riproposte in Classe IIIb2 in ragione degli interventi <strong>di</strong> riassetto territoriale in corso e/o <strong>di</strong><br />

prossima realizzazione (cfr. cronoprogramma).<br />

Per quanto riguarda l’intero reticolato idrografico artificiale, è stata applicata una fascia <strong>di</strong><br />

ine<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> 10 m dalle sponde (Classe IIIa) ad eccezione del Canale dei Molini <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong><br />

per il quale, in ragione <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o idraulico <strong>di</strong> dettaglio (cfr. reticolato idrografico artificiale),<br />

si è ritenuto <strong>di</strong> poterla ridurre a 5 metri.<br />

Per tale cavo irriguo, così come per il Canale dell’Or<strong>di</strong>ne Mauriziano che borda il settore<br />

occidentale del quartiere Parisetto, è stato scelto <strong>di</strong> ascrivere tali fasce alla Classe 3b2 in<br />

relazione ai futuri interventi <strong>di</strong> riassetto territoriale previsti (cfr. cronoprogramma). Gli alvei <strong>di</strong><br />

questi due corsi d’acqua sono ovviamente da considerarsi afferenti alla Classe IIIa.2<br />

I settori <strong>di</strong> territorio in Classe II localizzati a ridosso delle aree lungo il T. Chisola poste in<br />

Classe III, sono stati considerate tali essenzialmente in relazione della prossimità al piano <strong>di</strong><br />

campagna della superficie piezometrica della falda libera (intervallo <strong>di</strong> soggiacenza 0÷3 m da<br />

p.c.). Risulta poi mo<strong>di</strong>ficata l’estensione delle aree già in Classe II relative al reticolo<br />

idrografico artificiale in relazione agli effetti dell’evento alluvionale del settembre 2002.<br />

INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE CRONOPROGRAMMA<br />

Sono previsti, ed in parte sono già in corso <strong>di</strong> avanzata esecuzione, interventi <strong>di</strong> riassetto<br />

territoriale (misure non strutturali e strutturali <strong>di</strong> tipo intensivo) finalizzati alla messa in<br />

sicurezza delle aree in Classe IIIb localizzate lungo il T. Chisola (Fig. 2), a carico del Canale dei<br />

Molini <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> (Fig. 3) e più in generale dell’intera rete irrigua.<br />

INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE<br />

Descrizione dell’intervento Inizio lavori Fine lavori<br />

Torrente Chisola (Fig. 2)<br />

Sponda ds Sponda ds<br />

Magistrato per il Po – Ufficio Operativo <strong>di</strong> Torino (2002) Ott/2003 Sett/2004<br />

Opere idrauliche <strong>di</strong> III^ categoria sul Torrente Chisola (D.R. Sponda sn Sponda sn<br />

del 02/12/1906) Lavori <strong>di</strong> realizzazione argini in sponda destra Fine 2004 Fine 2005<br />

e sinistra del Torrente Chisola a protezione dell’abitato <strong>di</strong><br />

<strong>Vinovo</strong><br />

(presunta) (presunta)<br />

Canale dei Molini <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> (Fig. 3)<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> – Consorzio Irriguo Orelle Chiusura<br />

dell’emissario <strong>di</strong> nord-ovest e manutenzione straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong><br />

sponde ed alveo Definizione dei programmi e dei soggetti <strong>di</strong><br />

manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria perio<strong>di</strong>ca Attività <strong>di</strong><br />

previsione e sorveglianza (Piano Comunale <strong>di</strong> Protezione<br />

Civile)<br />

Reticolato idrografico minore<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> – Federazione Provinciale Coltivatori<br />

Diretti <strong>di</strong> Torino Accordo quadro per la valorizzazione del<br />

territorio e delle produzioni locali (D.C.C. del 17 gennaio 2003,<br />

n. 4) Attività <strong>di</strong> previsione e sorveglianza, mantenimento delle<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> assetto del territorio e del sistema irriguo,<br />

interventi <strong>di</strong> miglioramento agricolo del suolo finalizzati alla<br />

conservazione delle reti scolanti<br />

V<br />

Sett/2004 Giu/2005<br />

Gen/2004<br />

Dic/2004


ASPETTI PRESCRITTIVI GENERALI<br />

Gli in<strong>di</strong>rizzi per le norme tecniche <strong>di</strong> attuazione contenuti nel parere espresso dalla Direzione<br />

Servizi Tecnici <strong>di</strong> Prevenzione (pagg. 6 e 7) trovano in parte riscontro negli aspetti prescrittivi<br />

generali formulati in precedenza relativamente a ciascuna classe <strong>di</strong> pericolosità geomorfologica<br />

ed idoneità all’utilizzazione urbanistica (cfr. AT3.1 Relazione Geologica). Essi vengono<br />

integrati, in recepimento delle in<strong>di</strong>cazioni della richiamata Direzione, come segue.<br />

Dovrà essere costantemente garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi<br />

d’acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati, limitrofi agli inse<strong>di</strong>amenti previsti, verificando<br />

le loro sezioni <strong>di</strong> deflusso, soprattutto per i tratti d’alveo intubati, ed adeguando quelle<br />

insufficienti (tutte le classi).<br />

Il rigoroso rispetto <strong>di</strong> quanto al punto 3.10 della Circolare P.G.R. 8 <strong>maggio</strong> 1996 n. 7/LAP è<br />

esteso a tutti i corsi d’acqua sia pubblici che privati i quali, inoltre, non dovranno subire<br />

restringimenti d’alveo e rettifiche del loro naturale percorso; è fatto inoltre <strong>di</strong>vieto assoluto <strong>di</strong><br />

e<strong>di</strong>ficare al <strong>di</strong> sopra dei tratti intubati degli stessi (tutte le classi).<br />

Per le fasce <strong>di</strong> rispetto dei canali irrigui non altrimenti classificate valgono tutte le limitazioni<br />

e le prescrizioni della Classe IIIa.<br />

Fermo restando il puntuale accertamento del livello <strong>di</strong> massima escursione della falda idrica<br />

superficiale (falda freatica) ed il mantenimento da esso del franco <strong>di</strong> sicurezza non inferiore a 50<br />

cm, non è comunque ammessa la realizzazione <strong>di</strong> locali interrati nelle zone topograficamente<br />

depresse soggette ad allagamenti oppure interessate dal raggiungimento del piano <strong>di</strong> campagna<br />

da parte della falda idrica in occasione <strong>di</strong> eventi meteorici intensi e/o prolungati (Classe I,<br />

Classe II, Classe IIIb2).<br />

Nel caso siano presenti scarpate limitrofe a nuovi inse<strong>di</strong>amenti in progetto, dovranno essere<br />

garantite adeguate fasce <strong>di</strong> rispetto dall’orlo delle stesse <strong>di</strong> estensione non inferiore alla loro<br />

altezza (tutte le classi).<br />

Gli sbancamenti artificiali ed i riporti <strong>di</strong> materiale dovranno essere adeguatamente sostenuti e<br />

drenati al fine <strong>di</strong> garantire la stabilità dei pen<strong>di</strong>i sia a breve (se temporanei) che a lungo termine<br />

(tutte le classi).<br />

Le aree oggetto <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> riassetto territoriale per le quali, a seguito della realizzazione<br />

delle opere sarà possibile la realizzazione <strong>di</strong> nuove e<strong>di</strong>ficazioni, ampliamenti o completamenti<br />

sono da considerarsi assoggettate alle prescrizioni in<strong>di</strong>cate per Classe IIIb (Classe IIIb s.s.) sino<br />

all’avvenuto completamento e collaudo degli interventi <strong>di</strong> sistemazione<br />

(Classe IIIb2).<br />

Con riferimento al P.A.I., in quanto normativa sovraor<strong>di</strong>nata, devono essere in particolare<br />

rigorosamente rispettati i <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui all’art. 9 e all’art. 18, comma 7 delle Norme <strong>di</strong><br />

Attuazione (Classe II, Classe IIIa, Classe IIIb, Classe IIIb2).<br />

Le norme contenute nel D.M. LL.PP. 11/03/88 sono obbligatoriamente applicabili “a tutte le<br />

opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica” (tutte le classi).<br />

CONGRUITA’ DEGLI STRUMENTI CARTOGRAFICI DI SINTESI<br />

Le scelte adottate nella carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità<br />

all’utilizzazione urbanistica sono state confrontate con quelle pre<strong>di</strong>sposte o in corso <strong>di</strong><br />

pre<strong>di</strong>sposizione per i comuni confinanti: Can<strong>di</strong>olo, Carignano, La Loggia, Moncalieri,<br />

Nichelino e Piobesi. Dal confronto è stato possibile verificare la sussistenza <strong>di</strong> una congruità <strong>di</strong><br />

massima dello strumento cartografico in oggetto rispetto a quelli analoghi dei comuni<br />

confinanti, fatte ovviamente salve le <strong>di</strong>fferenziazioni derivanti dalle <strong>di</strong>versificazioni<br />

morfologiche locali e/o dalle scelte riconducibili al libero arbitrio dei singoli professionisti<br />

incaricati.<br />

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER LE AREE DI NUOVO IMPIANTO, DI<br />

TRASFORMAZIONE E DI COMPLETAMENTO<br />

A seguito delle mo<strong>di</strong>ficazioni introdotte nella Carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità geomorfologica<br />

e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, risultano variate le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> classificazione, e <strong>di</strong><br />

conseguenza le relative prescrizioni, <strong>di</strong> alcune aree <strong>di</strong> nuovo impianto, trasformazione e<br />

completamento secondo la tabella che segue.<br />

VI


Area Destinazione<br />

urbanistica<br />

VII<br />

Classificazione<br />

precedente<br />

Classificazione<br />

attuale<br />

BI, n. 1042 Classe I Classe IIIb2<br />

BM, n. 216 Classe I Classe II<br />

BR.II, n. 345-346 Classe I Classe II e IIIb2<br />

CR.I, n. 227-230-251 Classe I Classe II<br />

completamento<br />

CR.I, n. 599 Classe IIIb Classe IIIb2<br />

CR.I, n. 632 Classe I Classe II<br />

CR.II, n. 249 Classe I Classe II<br />

CR.II, n. 300<br />

Classe I Classe II<br />

CR.III-09, n. 1008 Classe I Classe II<br />

Nuovo impianto<br />

DM-01, n. 1020 Classe I Classe II<br />

TP-01, n. 1005<br />

Classe I Classe II e IIIa<br />

TR-02, n. 1010 Trasformazione Classe I Classe II e IIIb2<br />

TR-03, n. 1006<br />

Classe I II Classe II e IIIb2<br />

Si coglie l’occasione per rettificare un errore dovuto ad un refuso, riguardante l’area <strong>di</strong><br />

completamento CR.I, n. 141 per la quale quin<strong>di</strong>: errata Classe I → corrige Classe II<br />

RETICOLATO IDROGRAFICO ARTIFICIALE<br />

Gli elementi principali del piuttosto complesso reticolato idrografico artificiale presente sul<br />

territorio comunale sono rappresentati in dettaglio (con esclusione dei fossi adduttori e colatori<br />

<strong>di</strong> minore e/o trascurabile importanza per i quali non è sempre possibile riscontrare sul terreno<br />

una chiara evidenza morfologica della loro presenza) nell’Allegato Tecnico AT3.7 estensione,<br />

per ragioni <strong>di</strong> mappatura, della carta <strong>di</strong> sintesi. Si riba<strong>di</strong>sce che la quasi totalità <strong>di</strong> tale reticolato<br />

si presenta in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> manutenzione tali da poter essere definite me<strong>di</strong>amente buone e che<br />

gli episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> esondazione che hanno interessato il Canale Grivassola, il Rio Gambrè e il Fosso<br />

del Martinetto durante l’evento alluvionale del novembre 1994 e, in misura minore, nel corso <strong>di</strong><br />

quello del settembre 20023, sono da ricondursi essenzialmente a due cause:<br />

1) la scarsa o assente manutenzione dell’alveo e/o delle opere <strong>di</strong> modulazione delle portate;<br />

2) il <strong>di</strong>mensionamento delle sezioni <strong>di</strong> deflusso nei tratti intubati.<br />

Per quanto sopra, in recepimento alle in<strong>di</strong>cazioni in proposito contenute nel parere espresso<br />

dalla Direzione Servizi Tecnici <strong>di</strong> Prevenzione, è stata apposta una fascia <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità<br />

assoluta <strong>di</strong> 10 m dalle sponde <strong>di</strong> tutti gli assi irrigui cartografati.<br />

Fa eccezione il corso d’acqua noto come Canale Grivassola che si origina dalla Gora Chisoletto,<br />

in destra orografica del T. Chisola, ed attraversa il concentrico con il nome <strong>di</strong> Canale dei Molini<br />

<strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>4 reimmettendosi poi nel T. Chisola all’altezza del depuratore.<br />

Data la particolare rilevanza <strong>di</strong> tale asse irriguo sotto il profilo sia della sicurezza (attraversa<br />

infatti il concentrico in parte a cielo libero, talora con le sponde coincidenti con i muri<br />

perimetrali degli e<strong>di</strong>fici, ed in parte ricoperto e/o intubato) che della utilizzazione urbanistica<br />

delle aree ad esso limitrofe, è stata eseguita dall’Ing. Franco Peccia Galletto una verifica


idraulica <strong>di</strong> dettaglio che si allega ed alla quale si rimanda <strong>di</strong>rettamente. In sintesi, dai risultati<br />

della verifica si evince che:<br />

sussiste, per via della <strong>di</strong>scontinuità del profilo longitu<strong>di</strong>nale del canale, una separazione tra il<br />

regime idraulico del settore <strong>di</strong> monte e quello <strong>di</strong> valle dello stesso delimitati dall’elemento <strong>di</strong><br />

separazione costituito dall’antico mulino;<br />

gli effetti del rigurgito dei volumi idrici del T. Chisola durante le sue piene sono ristretti al<br />

settore <strong>di</strong> valle, dove si esauriscono in un’area circoscritta a nord dal rilevato della<br />

circonvallazione e a sud dal modesto rilievo su cui sorge il nucleo storico <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>;<br />

i fenomeni hanno il tipico carattere del ristagno, con battenti idrici <strong>di</strong> altezza variabile, che<br />

possono localmente raggiungere anche il metro ma con velocità inferiori al metro/secondo;<br />

la causa è riscontrabile nella inadeguatezza e nella facile aggirabilità del sistema <strong>di</strong> controllo<br />

delle acque presente sul ramo emissario del canale <strong>di</strong>retto a nord-ovest che lo mette in<br />

comunicazione il con T. Chisola;<br />

l’intervento necessario per evitare gli effetti negativi dovuti al rigurgito dei volumi <strong>di</strong> piena<br />

del corso d’acqua principale è in<strong>di</strong>viduato proprio nella chiusura <strong>di</strong> tale emissario;<br />

l’operazione non manifesta ripercussioni sul tratto <strong>di</strong> monte dell’opera dove le acque<br />

continuerebbero a defluire regolarmente senza esondazioni.<br />

Va poi tenuto conto che: (i) trattasi <strong>di</strong> un canale artificiale nel quale defluiscono acque derivate<br />

o provenienti dall’area urbana, (ii) il trasporto solido è da considerarsi praticamente nullo, (iii) è<br />

regimato e manutenuto, (iv) non si hanno riscontri <strong>di</strong> fenomeni avvenuti né in passato né<br />

durante gli eventi alluvionali più recenti degli anni 1994, 2000 e 2002.<br />

Tutto ciò premesso appare praticabile, limitatamente al tratto <strong>di</strong> percorso urbano del canale<br />

(dall’inizio del quartiere Parisetto al depuratore), l’adozione <strong>di</strong> una fascia <strong>di</strong> rispetto ridotta a 5<br />

metri dalle sponde, a con<strong>di</strong>zione che si provveda a quanto sopra contestualmente ad un<br />

intervento <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria dell’alveo e delle opere idrauliche presenti,<br />

in<strong>di</strong>viduando per il futuro un programma <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria con i relativi<br />

soggetti ad esso preposti e l’inserimento dello stesso nel Piano Comunale <strong>di</strong> Protezione Civile<br />

(cfr. cronoprogramma). Per quanto riguarda il Fosso del Martinetto, com’è noto esso si immette<br />

nel T. Chisola all’altezza del ponte sulla strada <strong>Vinovo</strong>-Stupinigi evidenziando una situazione <strong>di</strong><br />

criticità proprio poco prima dello sbocco nel T. Chisola. Il canale raggiunge infatti il corso<br />

d’acqua percorrendo l’ultimo tratto all’interno <strong>di</strong> una sezione chiusa <strong>di</strong> sezione insufficiente a<br />

garantire il regolare deflusso della vena fluida.<br />

Inoltre, il punto <strong>di</strong> scarico è collocato ad una quota che lo espone alle variazioni del livello delle<br />

acque nel T. Chisola, le quali in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> piena impe<strong>di</strong>scono lo scarico dei volumi idrici<br />

provenienti dal canale stesso. Al fine <strong>di</strong> tutelare le aree abitate ad esso imme<strong>di</strong>atamente<br />

circostanti, l’Amministrazione Provinciale <strong>di</strong> Torino nell’ambito dello<br />

Provincia <strong>di</strong> Torino<br />

Stu<strong>di</strong>o della rete idrica e dei deflussi superficiali nell’area compresa tra il T. Lemina ed il T.<br />

Chisola, interessata dall’evento del 1-2 settembre 2002<br />

Analisi conoscitive e proposta linee <strong>di</strong> intervento<br />

ha proposto un intervento <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>no idraulico (INT.9) proprio nel suo tratto terminale,<br />

essenzialmente per ridefinire la sezione <strong>di</strong> deflusso e dotare il canale <strong>di</strong> un adeguato scolmatore<br />

per oltrepassare le zone e<strong>di</strong>ficate proteggendole dalle esondazioni. Tale linea operativa, che non<br />

può essere quin<strong>di</strong> al momento inserita in un cronoprogramma poiché espressa solo a livello <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>cazione senza nessuna esplicita in<strong>di</strong>cazione in merito circa il/i soggetto/i deputato/i alla<br />

realizzazione né ai relativi tempi, si pone in continuità con gli interventi previsti nel comune <strong>di</strong><br />

Can<strong>di</strong>olo (INT.6 e INT.7) i quali, se attuati, consentiranno <strong>di</strong> limitare le portate in ingresso alla<br />

sezione <strong>di</strong> riferimento denominata C3 nello stu<strong>di</strong>o richiamato.<br />

CLASSIFICAZIONE SISMICA<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista della sismicità, il territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> risultava non classificato sia<br />

secondo la classificazione precedente (decreti fino al 1984) che secondo la proposta del Gruppo<br />

VIII


<strong>di</strong> Lavoro GNDT+SSN+ING5 elaborata nel 1998. A seguito della entrata in vigore della recente<br />

ed innovativa<br />

Or<strong>di</strong>nanza del P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 Primi elementi in materia <strong>di</strong> criteri generali per la<br />

classificazione sismica del territorio nazionale e <strong>di</strong> normative tecniche per le costruzioni in zona<br />

sismica.<br />

esso è stato inserito nella cosiddetta ZONA 4 zona sismica caratterizzata da accelerazione<br />

orizzontale con probabilità <strong>di</strong> superamento pari al 10% in 50 anni ag/g < 0.05 e da accelerazione<br />

orizzontale <strong>di</strong> ancoraggio dello spettro <strong>di</strong> risposta elastico ag/g = 0.05. Con riferimento all’art.<br />

2, punto 1. della richiamata or<strong>di</strong>nanza, in zona 4 è stata lasciata facoltà alle singole regioni <strong>di</strong><br />

introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica. In tal senso, la Regione Piemonte<br />

ha deciso <strong>di</strong> non introdurre tale obbligo (D.G.R. 17/11/2003 n. 61-11017)6 ad esclusione <strong>di</strong><br />

alcune tipologie <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ed infrastrutture rientranti tra quelli <strong>di</strong> interesse strategico <strong>di</strong> nuova<br />

costruzione <strong>di</strong> cui agli elenchi allegati alla D.G.R. 23/12/2003 n. 64-114027 ai quali si rimanda.<br />

ING – Istituto Nazionale <strong>di</strong> Geofisica<br />

1 Gardenghi G. (1999) – <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> – Progetto <strong>di</strong> Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico<br />

Osservazioni (Del. 11 <strong>maggio</strong> 1999, n. 1/99 – art. 2, comma 4).<br />

2 L’esiguità delle superfici interessate non ha permesso, alla scala utilizzata, una <strong>di</strong>fferenziazione delle classi<br />

accettabile sotto il profilo della rappresentazione grafica.<br />

3 Non si ha notizia <strong>di</strong> fenomeni verificatisi durante l’evento alluvionale del 14-15 ottobre 2000.<br />

4 Sussiste un certo margine <strong>di</strong> incertezza circa la esatta denominazione.<br />

5 GNDT – Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti SSN – Servizio Sismico Nazionale<br />

6 In B.U.R.P. n. 48 del 27/11/2003<br />

7 In B.U.R.P. n. 53 del 31/12/2003<br />

IX


ALLEGATO B<br />

LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROGETTO – GUIDA<br />

(Approvato con D.C.C. n. 52 del 16/11/2006)<br />

Art.1 - NOZIONE<br />

Ai fini del presente provve<strong>di</strong>mento, per progetto- guida deve intendersi un insieme <strong>di</strong> criteri,<br />

in<strong>di</strong>rizzi, previsioni, corredati da schemi grafici che rappresentano i caratteri strategici delle<br />

previsioni <strong>di</strong> Piano Regolatore prescritte per gli ambiti territoriali definiti nella cartografia <strong>di</strong><br />

P.R.G.C. da apposite perimetrazioni.<br />

Art.2 – FUNZIONE Il progetto-guida ha la funzione, nell’ambito delle <strong>di</strong>sposizioni delle<br />

N.T.A. e del Regolamento E<strong>di</strong>lizio, <strong>di</strong> ridefinire le fasi progettuali - attuative <strong>di</strong> ambiti<br />

assoggettati ad un unico strumento esecutivo la cui redazione risulta <strong>di</strong>fficoltosa per eventuali<br />

molteplici proprietà rientranti all’interno <strong>di</strong> un unico perimetro dell’area urbanistica interessata.<br />

Art.3 – DOCUME<strong>NTA</strong>ZIONE<br />

Il progetto-guida dovrà essere composto:<br />

1) da una relazione e da elaborati grafici che in<strong>di</strong>chino:<br />

a. la rete viaria;<br />

b. la localizzazione delle aree per servizi pubblici;<br />

c. la delimitazione delle aree subor<strong>di</strong>nate alla formazione <strong>di</strong> uno o più strumenti esecutivi;<br />

d. la eventuale in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> aree o <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici non subor<strong>di</strong>nati alla formazione <strong>di</strong> S.U.E., ma<br />

assoggettati a permesso <strong>di</strong> costruire <strong>di</strong>retto o a permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato ex Art. 49,<br />

l.u.r. 56/77;<br />

e. la percentuale delle destinazioni d'uso da riservare all'interno <strong>di</strong> ogni strumento esecutivo;<br />

f. il programma d'intervento con la precisazione degli oneri urbanizzativi posti a carico del<br />

concessionario ed eventuali ripartizioni fra interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia pubblica ed e<strong>di</strong>lizia privata.<br />

g. tipologie e materiali adottati.<br />

2) eventuale grafico planovolumetrico esplicativo degli inse<strong>di</strong>amenti che si vogliono conseguire<br />

in or<strong>di</strong>ne alla collocazione ed alla tipologia dei volumi e<strong>di</strong>ficatori.<br />

Art.4 – INIZIATIVA<br />

I progetti-guida possono essere:<br />

a) <strong>di</strong> iniziativa pubblica (in particolare quando l’inerzia del privato risulta ostativa alla<br />

programmazione gestionale del territorio);<br />

b) <strong>di</strong> iniziativa privata, <strong>di</strong> norma su porzioni ridotte del territorio non incidenti sulle previsioni<br />

generali del P.R.G.C.;<br />

c) <strong>di</strong> iniziativa privata, me<strong>di</strong>ante accor<strong>di</strong> sostitutivi o integrativi del Provve<strong>di</strong>mento, quando<br />

interessa porzioni rilevanti del territorio generate da accorpamenti <strong>di</strong> aree urbanistiche.<br />

Art.5 – APPROVAZIONE<br />

Il progetto-guida dovrà essere sottoposto all’esame e all’approvazione del consiglio Comunale.<br />

Art.6 - PRINCIPI DEL PROGETTO-GUIDA Gli elaborati costituenti il progetto-guida<br />

devono assicurare i seguenti principi fondamentali:<br />

a) la perequazione e<strong>di</strong>ficatoria tra i proprietari degli immobili interessati dalle sub-aree <strong>di</strong> un<br />

unico comparto; deve essere cioè perseguita ed assicurata dal progettista l’equa <strong>di</strong>stribuzione dei<br />

<strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori, riconosciuti dal P.R.G.C., per ciascuna proprietà;<br />

b) la perequazione degli oneri tra i proprietari degli immobili interessati alle sub-aree <strong>di</strong> un<br />

unico comparto; deve essere cioè assicurata (salvo accor<strong>di</strong> compensativi <strong>di</strong> natura privatistica<br />

tra i promotori) l’equa ripartizione tra i proprietari degli oneri derivanti dalla realizzazione <strong>di</strong><br />

dotazioni infrastrutturali (pubblica viabilità, reti tecnologiche, ecc) e servizi sociali funzionali<br />

agli standards prescritti;<br />

X


c) una configurazione geometrica della sub-area funzionale alla realizzazione <strong>di</strong> tutta la sua<br />

capacità e<strong>di</strong>ficatoria ed alla tipologia e<strong>di</strong>lizia prevista;<br />

d) un insieme <strong>di</strong> sub-aree che consenta un’organica <strong>di</strong>stribuzione delle funzioni previste dal<br />

P.R.G.C. all’interno <strong>di</strong> tutto il comparto oggetto <strong>di</strong> progetto-guida.<br />

Art.7 – CONCERTAZIONE<br />

Fatta salva l’applicazione dei principi <strong>di</strong> cui al precedente articolo, l’Amministrazione, nel caso<br />

<strong>di</strong> mancata accettazione del progetto-guida da parte della/e proprietà non firmataria/e, <strong>di</strong>spone<br />

l’avvio <strong>di</strong> un tavolo <strong>di</strong> concertazione con tutti i proprietari interessati allo scopo <strong>di</strong> conseguire<br />

un ampio accordo che possa favorire l’attuazione delle previsioni del Piano Regolatore<br />

Generale.<br />

Art.8 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’<br />

L’Amministrazione Comunale nel caso in cui si verificasse una delle seguenti situazioni:<br />

a) mancata partecipazione della/e proprietà non firmataria/e al tavolo <strong>di</strong> concertazione <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo precedente;<br />

b) mancato accordo della/e proprietà non firmataria/e con i soggetti proponenti il progetto –<br />

guida, entro un tempo massimo <strong>di</strong> 60 giorni dalla data dell’avviso dell’avvio del proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> cui alla Legge n.<br />

241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento amministrativo e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

accesso ai documenti amministrativi”; sottoporrà, in ogni caso, il progetto – guida all’esame e<br />

all’approvazione del Consiglio Comunale. Con la deliberazione <strong>di</strong> approvazione del Consiglio<br />

Comunale del progetto – guida sarà contestualmente <strong>di</strong>sposta, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8<br />

giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari in materia <strong>di</strong><br />

espropriazione per pubblica utilità”, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità (presupposto per la<br />

successiva emanazione del decreto <strong>di</strong> esproprio) su tutte le aree destinate a viabilità e/o servizi<br />

sociali ed attrezzature a livello comunale (aree per l’istruzione, a parco, per l’arredo urbano, il<br />

gioco, lo sport, parcheggi pubblici ecc.)<br />

XI

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