NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo
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TITOLO II<br />
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI USI DEL SUOLO<br />
Art. 7 Destinazioni d’uso e loro mutamenti<br />
Il P.R.G. assegna a ciascuna delle zone urbanistiche, in cui è sud<strong>di</strong>viso il territorio<br />
comunale, le destinazioni d’uso proprie della zona e quelle ammesse in quanto compatibili.<br />
Tali destinazioni sono articolate nelle seguenti categorie (L.R. 19/1999):<br />
- destinazioni residenziali ( r );<br />
- destinazioni produttive, industriali o artigianali ( p );<br />
- destinazioni commerciali ( c );<br />
- destinazioni turistico – ricettive ( tr );<br />
- destinazioni <strong>di</strong>rezionali ( d );<br />
- destinazioni agricole ( a ).<br />
All’interno delle categorie sono in<strong>di</strong>viduate, nel seguito, ulteriori articolazioni<br />
(sottocategorie ) delle destinazioni d’uso.<br />
In ogni caso l’Amministrazione Comunale può in<strong>di</strong>viduare integrazioni e/o ulteriori<br />
articolazioni delle sottocategorie <strong>di</strong> destinazione d’uso, senza che ciò costituisca variante al<br />
P.R.G..<br />
La destinazione d'uso attribuita ad un immobile esistente è quella legittimamente in atto<br />
alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare.<br />
Nel caso non esistano attività in atto alla data <strong>di</strong> cui sopra, si farà riferimento all'ultima<br />
legittimamente esercitata o alle categorie catastali.<br />
I mutamenti delle destinazioni d’uso, anche in assenza <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie, sono onerosi<br />
solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall’una all’altra delle categorie sopra elencate.<br />
L’onerosità è commisurata alla <strong>di</strong>fferenza (se positiva) tra gli oneri dovuti per la<br />
categoria della nuova destinazione d’uso e quelli dovuti per la destinazione in atto; nessun<br />
rimborso è dovuto al concessionario in caso <strong>di</strong> saldo negativo.<br />
Il passaggio dall’una all’altra delle sottocategorie, elencate nei capitoli successivi,<br />
costituisce mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> destinazione d’uso da subor<strong>di</strong>nare a titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio (L.R.<br />
n.19/1999).<br />
Non sono soggetti a titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio i mutamenti <strong>di</strong> destinazione d’uso <strong>di</strong><br />
immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc che siano compatibili con le presenti <strong>NTA</strong> e/o<br />
con quelle degli strumenti esecutivi (art. 48, comma 1, lettera a), L.R.56/77 e s.m.i.).<br />
Art. 8 Destinazione residenziale ( r )<br />
Comprende la residenza <strong>di</strong> ogni tipo e le sue pertinenze ( abitazione permanente,<br />
saltuaria, residences, economica popolare, <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a legata ad impianti e ad attività varie,<br />
ecc.).<br />
Sono compresi negli usi residenziali anche gli spazi per le attività accessorie alla<br />
residenza quali cantine, tavernette, lavanderie, servizi igienici, sgombero, stireria, guardaroba,<br />
soffitte, vani <strong>di</strong> sottotetto collegati <strong>di</strong>rettamente all'unità sottostante, autorimesse, posti<br />
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