12.06.2013 Views

NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo

NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo

NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CHIAVE DI LETTURA<br />

Il presente elaborato è stato pre<strong>di</strong>sposto in conformità agli in<strong>di</strong>rizzi impartiti<br />

dalla Provincia <strong>di</strong> Torino e definiti nel documento denominato "Varianti parziali al<br />

Piano Regolatore - Orientamenti per l'applicazione della Legge Regionale n° 41/97".<br />

Nel caso specifico il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> ha inteso attenersi alle in<strong>di</strong>cazioni dell'art.<br />

4, lettera B, paragrafo "Norme <strong>di</strong> Attuazione" del sopraccitato documento, che<br />

stabiliscono la necessità <strong>di</strong> riportare le mo<strong>di</strong>fiche normative all'interno <strong>di</strong> apposito<br />

elaborato contenente il testo degli articoli interessati dalle variazioni.<br />

Il presente elaborato documento contiene, pertanto, il testo completo del<br />

documento denominato P3.1 Norme Tecniche <strong>di</strong> attuazione – Prescrizioni generali e<br />

Tabelle normative, mo<strong>di</strong>ficato a seguito delle mo<strong>di</strong>fiche proposte dalla variante<br />

parziale “n° 3” redatta ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 05/12/1977 n° 56 e<br />

s.m.i.<br />

Nel testo normativo le variazioni vengono evidenziate utilizzando i seguenti<br />

caratteri:<br />

- Times New Roman barrato, per le parole e/o frasi eliminate dalla<br />

variante parziale “n° 6”;<br />

- Arial grassetto per le parole e/o frasi inserite dalla variante parziale<br />

“n° 6 7”.


TITOLO I<br />

NORME GENERALI<br />

Art. 1 Obiettivi e criteri informatori del Piano.<br />

Il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) deve essere inteso come<br />

"revisione" generale <strong>di</strong> quello vigente approvato dalla Regione Piemonte con Delibera della<br />

Giunta n. 43.10163 del 11/11/1991; esso é redatto secondo le definizioni, gli effetti e le modalità<br />

<strong>di</strong> cui all'Art. 17 della legge urbanistica regionale (L.R.) 5 <strong>di</strong>cembre 1977 n. 56 e successive<br />

mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />

Il PRG del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> recepisce i criteri per l’adeguamento alla D.C.R. 29<br />

ottobre 1999 – n.563-13414, In<strong>di</strong>rizzi generali e criteri <strong>di</strong> programmazione urbanistica per<br />

l’inse<strong>di</strong>amento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998<br />

n.114 già oggetto <strong>di</strong> specifica deliberazione consiliare n.23 del 23/05/2001, la verifica <strong>di</strong><br />

compatibilità delle strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta sul territorio comunale è pertanto vincolata non solo<br />

all’ammissibilità sotto l’aspetto urbanistico, ma anche al rispetto dei criteri commerciali in esso<br />

contenuti.<br />

Gli obiettivi ed i criteri informatori utilizzati per la formazione del P.R.G.C. sono<br />

specificati nella Relazione Illustrativa in coerenza con quanto in<strong>di</strong>cato al Titolo III della l.u.r.<br />

56/77. La Relazione Illustrativa non riveste soltanto un valore descrittivo, bensì in<strong>di</strong>ca<br />

l'interpretazione delle Norme e degli elaborati grafici e orienta l'applicazione delle leggi e del<br />

quadro normativo esterno al P.R.G.C..<br />

Le Tavole <strong>di</strong> Progetto (P2), le Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione (P3), e le prescrizioni<br />

idrogeologiche, contenute negli elaborati (AT3), hanno carattere prescrittivo. La loro<br />

interpretazione e l'ambito <strong>di</strong> applicazione devono essere ricondotti agli obiettivi generali<br />

espressi dalla Relazione Illustrativa ed al contesto progettuale espresso dagli elaborati <strong>di</strong> ricerca<br />

propedeutici alle scelte <strong>di</strong> Piano ed alle tavole <strong>di</strong> progetto.<br />

Art. 2 Utilizzazione e valore delle norme<br />

Le regole da rispettare per ogni trasformazione e<strong>di</strong>lizia e urbanistica del territorio<br />

comunale ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. e dell'Art. 48 della l.u.r. n. 56/77 e<br />

s.m.i., sono contenute, oltre che nelle tavole <strong>di</strong> Piano, negli articoli delle presenti norme, nei<br />

Quadri sinottici e nelle Schede d'Area.<br />

Le norme si esprimono me<strong>di</strong>ante prescrizioni <strong>di</strong> carattere generale e prescrizioni <strong>di</strong><br />

carattere specifico. In particolare:<br />

a) gli articoli compresi nei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII contengono regole generali per<br />

l'interpretazione e la gestione del Piano;<br />

b) gli articoli del Titolo IV contengono prescrizioni generali per le singole zone urbanistiche in<br />

cui é sud<strong>di</strong>viso il territorio comunale;<br />

c) le Tabelle normative, riportate alla fine <strong>di</strong> alcuni articoli, contengono le prescrizioni puntuali<br />

per ogni zona urbanistica, cosi come in<strong>di</strong>viduate all'Art. 24, e per ognuna delle (o per ogni<br />

1


insieme omogeneo <strong>di</strong>) aree urbanistiche in<strong>di</strong>viduate all'Art. 25. Esse correlano, per ogni<br />

singola area urbanistica, le destinazioni d'uso consentite, i tipi e le modalità d'intervento<br />

relativi ad interi e<strong>di</strong>fici o parti <strong>di</strong> essi, con o senza cambi <strong>di</strong> destinazioni d'uso rispetto a<br />

quelli esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare, e le modalità d'intervento. Tra<br />

le destinazioni ammesse vengono in<strong>di</strong>cate, con apposita simbologia, quelle ritenute proprie<br />

della zona urbanistica e quelle che, pur consentite, non debbono mai risultare prevalenti<br />

d) le Schede d'Area contengono, per alcune particolari aree urbanistiche, le prescrizioni<br />

specifiche relative all'e<strong>di</strong>ficazione, ai rapporti fra le funzioni da inse<strong>di</strong>are, ai rapporti tra<br />

spazi pubblici e privati da reperire, e gli eventuali particolari meccanismi attuativi a cui é<br />

subor<strong>di</strong>nata la realizzazione degli interventi.<br />

Le Schede possono comprendere anche in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> organizzazione territoriale e <strong>di</strong><br />

composizione urbanistica che devono essere tenute presenti nella pre<strong>di</strong>sposizione degli<br />

strumenti attuativi che sovrintendono agli interventi, ma che non assumono valore<br />

prescrittivo. I nuovi interventi saranno attuabili anche me<strong>di</strong>ante più S.U.E. <strong>di</strong>stinti<br />

eventualmente coor<strong>di</strong>nati da un “Progetto Guida” <strong>di</strong> cui all’art. 4, punto 23.<br />

Dall'insieme dei documenti, precedentemente citati ai punti a), b), c), d), derivano<br />

sostanzialmente regole riguardanti i seguenti dati <strong>di</strong> progetto:<br />

e) le destinazioni d'uso consentite per gli e<strong>di</strong>fici e le aree comprese in ciascuna zona urbanistica;<br />

f) il <strong>di</strong>mensionamento dell'intervento e<strong>di</strong>lizio e urbanistico;<br />

g) i tipi <strong>di</strong> intervento ammessi;<br />

h) gli eventuali vincoli sulla conformazione e sull'ubicazione degli e<strong>di</strong>fici, sulla localizzazione<br />

degli spazi pubblici e sulla utilizzazione delle superfici fon<strong>di</strong>arie;<br />

i) la modalità d'intervento.<br />

Ognuno <strong>di</strong> essi é riferito alle aree libere, agli e<strong>di</strong>fici esistenti e in progetto o a loro parti.<br />

L'insieme delle destinazioni d'uso consentite per ciascuna zona urbanistica (punto e) non<br />

esaurisce ovviamente l'intero universo delle possibili attività che si potrebbe in futuro richiedere<br />

<strong>di</strong> inse<strong>di</strong>are. Per quelle non <strong>di</strong>rettamente comprese nella classificazione del Titolo II si dovrà, <strong>di</strong><br />

volta in volta, provvedere a ricondurle per analogia, o con riferimento a specifici <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong><br />

legge, a quelle previste espressamente dal Piano. La prova <strong>di</strong> tale analogia é <strong>di</strong> competenza del<br />

richiedente, mentre all'Amministrazione comunale é lasciata la facoltà <strong>di</strong> verificarne ed<br />

accettarne la corrispondenza.<br />

Qualora il <strong>di</strong>mensionamento e<strong>di</strong>lizio-urbanistico, <strong>di</strong> cui al punto f), debba fare<br />

riferimento a quantità già esistenti (<strong>di</strong> aree o <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici) la misura puntuale presentata dal<br />

richiedente al momento della titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio o della formazione del piano esecutivo<br />

prevale su quella stimata eventualmente dal P.R.G. nel Quadri Sinottici, ma spetta<br />

all'Amministrazione comunale la facoltà <strong>di</strong> verificarne <strong>di</strong>rettamente ed accettarne la vali<strong>di</strong>tà.<br />

Ai fini della corretta applicazione delle norme e con riferimento agli elaborati del<br />

P.R.G.C. elencati al successivo Art. 3, assumono valore <strong>di</strong> prescrizione letterale e puntuale i<br />

seguenti elaborati: P2.2/1-12, P3, AT3.1, AT3.5, AT3.6, AT3.7, AT3.8 mentre i restanti<br />

elaborati assumono valore descrittivo e interpretativo dei precedenti.<br />

Per <strong>maggio</strong>re chiarezza <strong>di</strong> lettura e <strong>di</strong> applicazione del P.R.G., le informazioni contenute<br />

negli elaborati AT3.5/6 "Carta <strong>di</strong> sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità<br />

all'Utilizzazione Urbanistica" sono riportate anche sulle tavole <strong>di</strong> progetto P2.2/1-12, e le<br />

prescrizioni normative della Relazione geologica (elaborato AT3. 1) eventualmente presenti sia<br />

a livello generale che a quello puntuale sono da ritenersi prescrittive.<br />

2


Laddove la medesima parte del territorio è rappresentata su elaborati a scale <strong>di</strong>verse,<br />

prevalgono (ma non si sostituiscono) le in<strong>di</strong>cazioni a scala superiore rispetto a quelle a scala<br />

inferiore.<br />

Art. 3 Elaborati del Piano Regolatore Generale<br />

Si precisa che l'intera cartografía del P.R.G., aggiornata al febbraio 1998 è stata<br />

riprodotta attraverso trasposizione informatizzata dalle tavole catastali.<br />

Gli elaborati della Revisione del Piano Regolatore Generale comprendono:<br />

- P1.1/1a: Relazione Illustrativa;<br />

- P1.1/1b Relazione <strong>di</strong> compatibilità tra la variante urbanistica e la Proposta <strong>di</strong><br />

zonizzazione acustica<br />

- P1.2: Quadri sinottici;<br />

- le Tavole <strong>di</strong> P.R.G. (P2) cosi sud<strong>di</strong>vise:<br />

- P2.1: Planimetria sintetica del P.R.G. alla scala 1: 25.000 (rappresentativa<br />

anche delle fasce marginali dei Comuni contermini);<br />

- P2.2/1-12: Planimetria <strong>di</strong> progetto alla scala 1: 2.000 dell'intero territorio;<br />

- P2.3/1-2: Planimetria <strong>di</strong> progetto dell’intero territorio comunale, con<br />

in<strong>di</strong>viduazione degli ambiti <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento commerciale, alla scala 1:<br />

5.000.<br />

- le Norme Tecniche d'Attuazione (P3) che comprendono:<br />

- P3.1 Prescrizioni generali e tabelle normative;<br />

- P3.2 Schede d'Area;<br />

- gli Allegati Tecnici (AT) cosi sud<strong>di</strong>visi:<br />

- AT1.1/1-12: atlante del tessuto e<strong>di</strong>ficato esistente dell'intero territorio, alla scala<br />

1:2.000;<br />

- AT1.2: schede quantitative e descrittive del patrimonio e<strong>di</strong>ficato esistente;<br />

- AT2.1: atlante dell'uso del suolo in atto a fini agricoli, forestali ed estrattivi,<br />

scala 1: 10.000;<br />

- elaborati Idrogeologici (AT3):<br />

- AT3.1: Relazione geologica;<br />

- AT3.2: Carta geomorfologica con informazione sulla <strong>di</strong>namica fluviale, alla<br />

scala 1: 10.000;<br />

- AT3.3: Carta delle fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale, alla scala 1: 10.000;<br />

- AT3.4: Carta piezometrica, alla scala 1: 10.000;<br />

- AT3.5: Carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità<br />

all'utilizzazione urbanistica, alla scala 1: 10.000;<br />

- AT3.6: Carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità<br />

all'utilizzazione urbanistica, alla scala 1: 5.000;<br />

- AT3.7: Carta del reticolato idrografico artificiale, alla scala 1: 5.000.<br />

- AT3.8: Relazione geologica integrativa e controdeduttiva.<br />

I Quadri sinottici, allegati alla Relazione Illustrativa, contengono i principali dati<br />

<strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> ciascuna zona e area urbanistica; essi riguardano dati dello stato <strong>di</strong> fatto e dati <strong>di</strong><br />

progetto relativi ad una delle possibili simulazioni della trasformazione delle aree, basata sui<br />

parametri urbanistici prescritti dal Piano.<br />

3


La simulazione dei dati quantitativi <strong>di</strong> progetto é da considerare elemento <strong>di</strong> valutazione<br />

previsionale della capacità inse<strong>di</strong>ativa massima, residenziale e non, che viene sintetizzata nello<br />

specifico capitolo della Relazione Illustrativa.<br />

Art. 4 Definizioni e prescrizioni generali<br />

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:<br />

1 - Zona urbanistica:<br />

parte del territorio comunale, graficamente in<strong>di</strong>viduata nelle tavole <strong>di</strong> progetto,<br />

caratterizzata da una omogenea situazione fisica, funzionale e ambientale dello stato <strong>di</strong><br />

fatto, che il P.R.G.C. intende mantenere o trasformare secondo criteri e regole omogenee.<br />

2 - Area urbanistica:<br />

parte della zona urbanistica, simbolicamente in<strong>di</strong>viduata nelle tavole <strong>di</strong> progetto,<br />

caratterizzata da una omogenea situazione fisica, funzionale e ambientale dello stato <strong>di</strong><br />

fatto, che il P.R.G.C. intende mantenere o trasformare secondo criteri, regole e parametri<br />

urbanistico-e<strong>di</strong>lizi omogenei.<br />

3 - Destinazioni d'uso:<br />

insieme delle attività (secondo la classificazione adottata al successivo Titolo II) ammesse<br />

in una zona o in un'area urbanistica.<br />

Le prescrizioni generali e le Tabelle normative, relative ad ogni zona o area urbanistica,<br />

in<strong>di</strong>cano la destinazione d'uso ammessa per ognuna <strong>di</strong> esse. Laddove sono in<strong>di</strong>cate più<br />

attività possibili, si intendono <strong>di</strong> norma ammissibili i cambi <strong>di</strong> attività all'interno della<br />

gamma prevista; ciò non può tuttavia snaturare il carattere principale della zona o<br />

dell'area urbanistica, definito al successivo Art. 24, rispetto al quale devono sempre<br />

essere valutati sia i "cambi <strong>di</strong> destinazione d'uso", sia le destinazioni d'uso proposte<br />

eventualmente da nuovi impianti. Per questi ultimi, in particolare, laddove l'intervento<br />

comprenda un'intera area urbanistica, le destinazioni d'uso caratterizzanti gli<br />

inse<strong>di</strong>amenti, definiti dall'Art. 24, devono essere presenti nella misura <strong>di</strong> almeno il 60%<br />

dell'intera capacità inse<strong>di</strong>ativa dell'area urbanistica.<br />

Le prescrizioni specifiche o puntuali <strong>di</strong> zona o <strong>di</strong> area urbanistica possono tuttavia<br />

limitare tali cambi <strong>di</strong> attività a particolari parti degli e<strong>di</strong>fici o dei suoli, oppure a<br />

particolari tipi <strong>di</strong> intervento o, ancora, a particolari modalità <strong>di</strong> intervento; in questo caso<br />

le prescrizioni specifiche prevalgono su quelle generali espresse dalla presente<br />

definizione.<br />

3bis- Attività accessoria:<br />

attività funzionalmente connessa e <strong>di</strong> servizio esclusivo, nell’uso, alle unità immobiliari<br />

<strong>di</strong> cui è costituito l’e<strong>di</strong>ficio principale.<br />

Per la residenza sono da considerarsi attività accessorie quelle riferite ai seguenti locali:<br />

cantine, tavernette, lavanderie, sgombero, stireria, guardaroba, soffitte, autorimessa.<br />

Per le attività economiche sono da considerarsi attività accessorie, quelle esercitate nei<br />

seguenti locali: deposito, magazzino, autorimessa.<br />

4 - Tipi <strong>di</strong> intervento:<br />

sono quelli definiti dall'Art. 13 della 1.u.r. 56/77 con le specificazioni contenute al Titolo<br />

III delle presenti norme.<br />

5 - Modalità <strong>di</strong> intervento:<br />

insieme dei piani, progetti e procedure che consentono l'attuazione del P.R.G.C..<br />

4


Sono generalmente definiti dal Titolo V della l.u.r. 56/77 con le specificazioni contenute<br />

all'Art. 6 delle presenti norme.<br />

6 - Organismo e<strong>di</strong>lizio:<br />

e<strong>di</strong>ficio (o insieme <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici) e aree ad esso (o, ad essi) pertinenti, conseguente ad un<br />

unico progetto e<strong>di</strong>lizio, od a successivi progetti e<strong>di</strong>lizi, che hanno col tempo determinato<br />

una specifica e integrata utilizzazione degli spazi e dei volumi ad esso riferiti, avuta anche<br />

presente la composizione unica o condominiale della proprietà.<br />

Nella accezione più semplice, ed a titolo <strong>di</strong> esempio, costituisce organismo e<strong>di</strong>lizio<br />

I'insieme <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio principale, delle aree sistemate a cortile o a giar<strong>di</strong>no ad esso<br />

pertinenti, i bassi fabbricati o i fabbricati secondari esistenti nel cortile stesso.<br />

6 bis E<strong>di</strong>fici esistenti:<br />

fatto salvo quanto previsto da specifiche <strong>di</strong>sposizioni normative, si definiscono e<strong>di</strong>fici<br />

esistenti i fabbricati che, alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare <strong>di</strong> variante<br />

generale al P.R.G.C. (aprile 1999), risultino ultimati ed agibili in conformità alle<br />

prescrizioni <strong>di</strong> legge.<br />

Al fine dell’utilizzazione del sottotetto <strong>di</strong> cui al successivo art. 49 lett. A), sono da<br />

considerarsi esistenti:<br />

- gli e<strong>di</strong>fici risultanti da interventi <strong>di</strong> ampliamenti “una tantum” consentiti dalle presenti<br />

N.T.A. pari o inferiori al 20% della Sul esistente alla data <strong>di</strong> adozione del progetto<br />

preliminare <strong>di</strong> variante generale al P.R.G.C.;<br />

- gli e<strong>di</strong>fici sui quali si attua l’intervento <strong>di</strong> demolizione e ricostruzione fedele<br />

nell’ambito della ristrutturazione.<br />

Non si considerano esistenti gli e<strong>di</strong>fici soggetti a sostituzione e<strong>di</strong>lizia.<br />

6 ter Pertinenza e<strong>di</strong>lizia:<br />

opera che, pur avendo una propria in<strong>di</strong>vidualità e autonomia, è posta in durevole rapporto<br />

<strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione con un’unità immobiliare – <strong>di</strong> cui fa parte – per renderne più agevole e<br />

funzionale l’uso.<br />

7 - Insieme sistematico <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie:<br />

insieme <strong>di</strong> opere riguardanti la costituzione statica, funzionale, impiantistica e<br />

compositiva dell'e<strong>di</strong>ficio, comprese in un unico progetto e<strong>di</strong>lizio.<br />

8 - Altezza delle fronti dei fabbricati (Hf, H):<br />

si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione,<br />

compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.<br />

Si assume come altezza reale <strong>di</strong> ciascun fronte della costruzione la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quota,<br />

misurata in metri (m), tra l’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale – ovvero tra il filo <strong>di</strong><br />

gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso – ed il punto più basso della<br />

linea <strong>di</strong> spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo <strong>di</strong> materiale,<br />

non rientrano nel computo se <strong>di</strong> altezza inferiore o uguale a 1,10 m.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici a tipologia produttiva l’altezza <strong>di</strong> ciascuna fronte della costruzione è la<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quota tra quella misurata all’intradosso delle travi portanti della copertura ed<br />

il punto più basso della linea <strong>di</strong> spiccato.<br />

L’ultimo solaio orizzontale è quello che sovrasta l’ultimo spazio abitabile o agibile –<br />

esclusi i sottotetti anche se posseggano i requisiti tecnico – funzionali per essere<br />

considerati abitabili e agibili – con esclusione dei volumi tecnici.<br />

Il filo <strong>di</strong> gronda è dato dall’intersezione della superficie della facciata con il piano<br />

orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in<br />

cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro,<br />

l’intersezione <strong>di</strong> cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.<br />

5


La linea <strong>di</strong> spiccato è data dall’intersezione della superficie del marciapiede della strada<br />

pubblica <strong>di</strong> servizio al fabbricato o del terreno dopo la sua sistemazione se a quota<br />

inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a<br />

rampe, scale e viabilità privata <strong>di</strong> accesso ai piani interrati.<br />

In presenza <strong>di</strong> sottotetti agibili ed abitabili ed in generale nel caso in cui l’ultimo solaio<br />

non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a <strong>di</strong>verse<br />

sezioni verticali, l’altezza virtuale della linea <strong>di</strong> estradosso rispetto al piano <strong>di</strong> calpestio<br />

sottostante (Hv), è convenzionalmente ricavata <strong>di</strong>videndo il volume dell’ultimo spazio<br />

(comprensivo degli spessori dell’ultimo solaio <strong>di</strong> copertura e dei tamponamenti laterali,<br />

da intendersi posizionati in corrispondenza verticale dei muri perimetranti l’e<strong>di</strong>ficio e gli<br />

eventuali porticati) per la superficie utile lorda corrispondente (ve<strong>di</strong> punto 11 del presente<br />

articolo), al netto <strong>di</strong> eventuali soppalchi; l’altezza virtuale <strong>di</strong> cui sopra sommata alla<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quota tra il piano <strong>di</strong> calpestio citato ed il punto più basso della linea <strong>di</strong><br />

spiccato è l’altezza <strong>di</strong> ciascun fronte.<br />

Dal computo dell’altezza dei fronti sono escluse le opere <strong>di</strong> natura tecnica che è<br />

necessario collocare al <strong>di</strong> sopra dell’ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli<br />

ascensori, torrini delle scale, camini, torri <strong>di</strong> esalazione, ciminiere, antenne, impianti per<br />

riscaldamento e/o refrigerazione, impianti per l’utilizzo <strong>di</strong> fonti energetiche alternative.<br />

Dal computo dell’altezza dei fronti è inoltre escluso il <strong>maggio</strong>r spessore dei solai,<br />

necessario all’esclusivo miglioramento dei livelli <strong>di</strong> isolamento termico ed acustico o <strong>di</strong><br />

inerzia termica, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo <strong>di</strong><br />

ulteriori 25 centimetri per la copertura e 15 cm per gli elementi orizzontali interme<strong>di</strong>.<br />

8 bis - Altezza della costruzione (H):<br />

l’altezza della costruzione, misurata in metri (m), è la massima tra quelle dei fronti,<br />

determinate ai sensi del precedente punto 8 del presente articolo.<br />

8 ter - Numero dei piani della costruzione (Np):<br />

il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili compresi<br />

quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto la cui altezza virtuale Hv (<strong>di</strong> cui al<br />

precedente punto 8) è <strong>maggio</strong>re <strong>di</strong> quella prescritta per le singole zone urbanistiche e <strong>di</strong><br />

quelli seminterrati il cui livello <strong>di</strong> calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad<br />

uno qualunque dei fronti dell’e<strong>di</strong>ficio, con esclusione <strong>di</strong> rampe, scale e viabilità privata <strong>di</strong><br />

accesso ai piani interrati.<br />

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello <strong>di</strong> calpestio risulti<br />

interamente interrato e che non emergano dal suolo per più <strong>di</strong> 1, 20 m, misurati dal più<br />

alto dei punti dell’intradosso del soffitto al più basso dei punti della linea <strong>di</strong> spiccato (così<br />

come definita al 5° comma del punto 8 del presente articolo), nonché gli eventuali<br />

soppalchi.<br />

Dal computo del numero dei piani sono inoltre esclusi i sottotetti, finalizzati ad ospitare<br />

locali accessori alla sottostante unità residenziale, aventi le seguenti caratteristiche:<br />

- Hv non superiore a m 3,00 calcolata come al precedente punto 8);<br />

- Inclinazione delle falde <strong>di</strong> copertura non inferiore a 20° sessagesimali e non<br />

superiori a 30°;<br />

- Privi <strong>di</strong> terrazzi o balconi realizzati all’esterno della sagoma delimitata dai muri<br />

perimetranti l’e<strong>di</strong>ficio e da eventuali porticati accorpati all’e<strong>di</strong>ficio medesimo.<br />

6


E’ ammesso, senza che questo venga conteggiato nel numero dei piani, un incremento<br />

massimo <strong>di</strong> 0,60 m della quota emergente <strong>di</strong> 1,20 m (misurata secondo i criteri sopra<br />

descritti) purché la fascia dell’e<strong>di</strong>ficio, corrispondente alla quota aggiunta, risulti interrata<br />

ad avvenuta sistemazione del terreno, la cui pendenza non può superare il 10%. Il cordolo<br />

<strong>di</strong> base della recinzione può costituire muretto <strong>di</strong> contenimento della terra. In ogni caso,<br />

la <strong>di</strong>stanza tra la parete perimetrale esterna dei locali seminterrati ed il cordolo <strong>di</strong> base<br />

della recinzione non deve essere inferiore a ml. 2,00.<br />

9 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal<br />

ciglio o confine stradale (Ds):<br />

le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri (m) e riferite al filo<br />

<strong>di</strong> fabbricazione della costruzione.<br />

Il filo <strong>di</strong> fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle<br />

pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle<br />

pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più <strong>di</strong> 1,50 m; sono<br />

inclusi nel perimetro anzidetto i “bow window”, le verande, gli elementi portanti verticali<br />

in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti <strong>di</strong> scale ed ascensori.<br />

La <strong>di</strong>stanza tra:<br />

- filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e il filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> un'altra<br />

costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo<br />

ortogonale congiungente i due fili <strong>di</strong> fabbricazione;<br />

- filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è<br />

rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo <strong>di</strong><br />

fabbricazione della costruzione e il confine <strong>di</strong> proprietà antistante;<br />

- filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla<br />

lunghezza del segmento minimo congiungente il filo <strong>di</strong> fabbricazione della<br />

costruzione e il confine <strong>di</strong> una strada o, in assenza <strong>di</strong> questo, il ciglio <strong>di</strong> una strada.<br />

Se non in aderenza, la <strong>di</strong>stanza minima tra gli spigoli dei due e<strong>di</strong>fici non può essere<br />

inferiore a mt. 5,00.<br />

9bis Parete finestrata:<br />

parete munita <strong>di</strong> apertura (vedute) e caratterizzata da un unico piano senza soluzione <strong>di</strong><br />

continuità. Le pareti in vetrocemento non vengono considerate finestrature.<br />

10 - Superficie coperta (Sc):<br />

la superficie coperta è l’area, misurata in metri quadrati (m 2 ), della proiezione orizzontale<br />

dell’intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i<br />

“bow window”, i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.<br />

Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le<br />

pensiline aperte per il solo riparo <strong>di</strong> passaggi e <strong>di</strong> aperture, pergolati e gazebi senza<br />

coperture (né fisse né mobili) ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più <strong>di</strong> 1,50 m<br />

dal filo <strong>di</strong> fabbricazione.<br />

Ai soli fini del conteggio del rapporto <strong>di</strong> copertura <strong>di</strong> cui al successivo punto 15, sono<br />

esclusi dal computo della superficie coperta:<br />

a) lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti (superiore ai 30<br />

centimetri nelle nuove costruzioni) e tutte le superfici necessarie all'esclusivo<br />

7


miglioramento dei livelli <strong>di</strong> isolamento termico ed acustico o <strong>di</strong> inerzia termica<br />

per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo <strong>di</strong> ulteriori 25<br />

centimetri per gli elementi verticali;<br />

b) le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione <strong>di</strong>retta<br />

dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli <strong>di</strong> isolamento termico<br />

secondo i limiti fissati dalla normativa vigente in materia.<br />

11- Superficie utile lorda della costruzione (Sul):<br />

la superficie utile lorda, misurata in metri quadrati (m 2 ), è la somma delle superfici utili<br />

lorde <strong>di</strong> tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso –<br />

delimitate dal perimetro esterno <strong>di</strong> ciascun piano.<br />

Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:<br />

a) ai "bow window" ed alle verande;<br />

b) ai piani <strong>di</strong> calpestio dei soppalchi;<br />

c) ai porticati, ai pilotis, alle logge, ai balconi, ai terrazzi, ai fienili, alle tettoie ed agli<br />

spazi ad essi assimilabili chiusi per più <strong>di</strong> 2/3 del loro perimetro con murature<br />

perimetrali e/o infissi e/o serramenti e/o vetrate e/o tamponamenti sia fissi, sia mobili;<br />

d) ai sottotetti allorquando lo spazio complessivo, da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello<br />

occupato dagli abbaini (così come definiti al successivo punto 18), raggiunge l’altezza<br />

me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> m. 2,40 tra il pavimento e l’intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura; in questo<br />

caso la superficie utile lorda del sottotetto è quella che risulta interna alla figura<br />

geometrica definita dai lati in corrispondenza dei quali si raggiunge un’altezza interna<br />

<strong>di</strong> 2,00 m tra pavimento ed intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura;<br />

e) ai locali totalmente o parzialmente interrati aventi altezza netta <strong>maggio</strong>re <strong>di</strong> m. 2,40,<br />

qualora siano destinati ad attività <strong>di</strong>verse dalle accessorie (così come definite al<br />

precedente punto 3bis) al fabbricato principale, consentite dagli strumenti urbanistici;<br />

f) agli spazi a<strong>di</strong>biti al ricovero ed alla manovra dei veicoli realizzati in superficie, non<br />

aventi le caratteristiche <strong>di</strong> cui alla successiva lettera j), con particolare riguardo alle<br />

eventualità <strong>di</strong> seguito descritte:<br />

- qualora il rapporto <strong>di</strong> cui alla successiva lettera j) punto 2.1 venga superato, le<br />

superfici interne ai fabbricati destinate al ricovero e all’eventuale area <strong>di</strong> manovra<br />

rientreranno nel conteggio della Superficie Utile Lorda esclusivamente per la parte<br />

eccedente il rapporto stesso;<br />

- qualora si registri il superamento dei parametri <strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> cui alla successiva<br />

lettera j) punto 3, le superfici interne ai fabbricati destinate al ricovero e<br />

all’eventuale area <strong>di</strong> manovra saranno conteggiate quale Superficie Utile Lorda per<br />

intero;<br />

sono escluse le superfici relative:<br />

g) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei<br />

macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, vani scala 1 , vani<br />

degli ascensori ed elementi assimilabili;<br />

h) ai balconi ed ai terrazzi;<br />

1<br />

La superficie relativa ai vani scala/ascensore da escludere dal computo della sul comprende:<br />

- la superficie netta dei vani scala/ascensore;<br />

- la superficie delle eventuali murature esterne dell’e<strong>di</strong>ficio perimetranti i vani scala/ascensore;<br />

- la superficie connessa al vano scala/ascensore avente funzione <strong>di</strong> ingresso al fabbricato;<br />

- relativamente alle scale interne appartenenti alla singola unità immobiliare, le superfici corrispondenti<br />

alla proiezione orizzontale delle rampe e dei pianerottoli <strong>di</strong> sosta interme<strong>di</strong> posti tra due piani del<br />

fabbricato.<br />

8


i) ai porticati, ai pilotis, alle logge, ai balconi, ai terrazzi, ai fienili, alle tettoie ed agli<br />

spazi ad essi assimilabili chiusi per meno <strong>di</strong> 2/3 del loro perimetro con murature<br />

perimetrali e/o infissi e/o serramenti e/o vetrate e/o tamponamenti sia fissi, sia mobili;<br />

j) agli spazi a<strong>di</strong>biti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, pertinenziali o <strong>di</strong> servizio<br />

(locali accessori) alle singole unità immobiliari:<br />

1. realizzati in sottosuolo all’interno delle aree pertinenziali;<br />

2. realizzati in superficie, al piano terreno degli e<strong>di</strong>fici purché sussistano<br />

contemporaneamente le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

2.1 la superficie destinata al ricovero e all’eventuale area <strong>di</strong> manovra non ecceda il<br />

rapporto <strong>di</strong> 1/10 del volume costruito del fabbricato principale;<br />

2.2. l’altezza utile netta misurata tra il pavimento e l’intradosso della soletta <strong>di</strong><br />

copertura non superi m. 2,40;<br />

3. realizzati in superficie, all’interno del lotto fon<strong>di</strong>ario, in fabbricati contigui<br />

all’e<strong>di</strong>ficio principale od a se’ stanti, emergenti per non più <strong>di</strong> 2,80 m (estradosso<br />

solaio <strong>di</strong> copertura o linea d’imposta esterna della falda o falde <strong>di</strong> copertura) ed aventi<br />

superficie complessiva non eccedente 25 mq per unità immobiliare;<br />

k) ai locali cantina ed ai locali accessori alla residenza ad uso <strong>di</strong>verso delle autorimesse:<br />

• realizzati in sottosuolo<br />

• realizzati in soprassuolo, aventi le seguenti caratteristiche:<br />

1. altezza utile interna non superiore a m. 2,40, se realizzati al piano terreno dei<br />

fabbricati principali;<br />

2. emergenti per non più <strong>di</strong> 2,80 m (estradosso solaio <strong>di</strong> copertura o linea<br />

d’imposta esterna della falda o falde <strong>di</strong> copertura) ed aventi superficie<br />

complessiva non eccedente 25 mq per unità immobiliare, se realizzati<br />

all’interno del lotto fon<strong>di</strong>ario, in fabbricati contigui all’e<strong>di</strong>ficio principale od<br />

a sé stanti;<br />

l) ai sottotetti, attrezzati o no <strong>di</strong> locali, il cui spazio complessivo non raggiunge<br />

un’altezza me<strong>di</strong>a interna <strong>di</strong> m. 2.40;<br />

m) ai cave<strong>di</strong>;<br />

n) lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti (superiore ai 30<br />

centimetri nelle nuove costruzioni) e tutte le superfici necessarie all'esclusivo<br />

miglioramento dei livelli <strong>di</strong> isolamento termico ed acustico o <strong>di</strong> inerzia termica per la<br />

sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo <strong>di</strong> ulteriori 25 centimetri per<br />

gli elementi verticali;<br />

o) le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione <strong>di</strong>retta dell'energia<br />

solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli <strong>di</strong> isolamento termico secondo i limiti<br />

fissati dalla normativa vigente in materia.<br />

Ai soli fini del calcolo della Sul esistente da utilizzare quale riferimento negli interventi <strong>di</strong><br />

ampliamento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong> fabbricati esistenti, non viene conteggiata la superficie dei<br />

sottotetti anche nel caso questi ultimi posseggano le caratteristiche <strong>di</strong> cui alla precedente<br />

lettera d).<br />

Per i fabbricati esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare <strong>di</strong> revisione del<br />

<strong>PRGC</strong>, sono escluse dai conteggi della Sul le superfici delle verande apribili poste a<br />

chiusura dei balconi, che rispettino le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

- la superficie finestrata <strong>di</strong> ciascun locale interno apribile sulla veranda non è inferiore a<br />

1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della<br />

veranda apribile verso l’esterno non è inferiore a 1/8 della somma delle superfici dei<br />

pavimenti delle verande e <strong>di</strong> tutti i locali aprentisi sulla medesima, escludendo i locali<br />

9


che non debbano fruire necessariamente <strong>di</strong> illuminazione ed aerazione naturale <strong>di</strong>retta<br />

(<strong>di</strong>simpegni, ripostigli, …);<br />

- la superficie del pavimento della veranda non supera i 9 mq;<br />

- non contengono apparecchi per il riscaldamento della veranda, apparecchi igienicosanitari,<br />

impianti <strong>di</strong> cucine o altri arre<strong>di</strong> atti a mo<strong>di</strong>ficare le caratteristiche del volume<br />

tecnico a servizio dell’unità immobiliare interessata;<br />

- non sono installati nella veranda apparecchi a fiamma libera e gli eventuali impianti in<br />

essa contenuti rispettano le norme in materia <strong>di</strong> sicurezza, <strong>di</strong> ventilazione dei locali, <strong>di</strong><br />

scarico dei prodotti della combustione, …;<br />

- non sono realizzate su vie pubbliche; nel caso <strong>di</strong> proprietà prospicienti su più <strong>di</strong> una<br />

via pubblica è facoltà della Commissione e<strong>di</strong>lizia in<strong>di</strong>viduare un fronte su cui<br />

eventualmente installare la veranda.<br />

11bis Superficie utile netta della costruzione (Sun).<br />

la superficie utile netta, misurata in metri quadrati (m 2 ), è la somma delle superfici utili<br />

nette <strong>di</strong> tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso – ricavate<br />

deducendo da quelle utili lorde tutte le superfici non destinate al calpestio.<br />

Le soglie <strong>di</strong> passaggio da un vano all’altro e gli sguinci <strong>di</strong> porte e finestre sono<br />

convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profon<strong>di</strong>tà<br />

massima <strong>di</strong> 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci <strong>di</strong><br />

profon<strong>di</strong>tà <strong>maggio</strong>re saranno invece computati per intero come superfici destinate al<br />

calpestio.<br />

12 - Volume della costruzione (V):<br />

il volume della costruzione, misurato in metri cubi (m 3 ), è la somma dei prodotti della<br />

superficie utile lorda <strong>di</strong> ciascun piano (Sul), al netto <strong>di</strong> eventuali soppalchi, per l’altezza<br />

misurata tra i livelli <strong>di</strong> calpestio del piano medesimo e del piano superiore.<br />

Per l’ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l’altezza <strong>di</strong> cui sopra è quella<br />

tra il livello <strong>di</strong> calpestio e l’estradosso dell’ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso<br />

della superficie <strong>di</strong> copertura.<br />

Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava<br />

convenzionalmente l’altezza virtuale alla quale è situata la linea <strong>di</strong> estradosso rispetto al<br />

piano <strong>di</strong> calpestio, seguendo il proce<strong>di</strong>mento descritto al comma 6 del punto 8 del<br />

presente articolo.<br />

13 - Superficie fon<strong>di</strong>aria (Sf):<br />

è l’area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili,<br />

misurata in metri quadrati (m 2 ), al netto delle superfici destinate dagli strumenti<br />

urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte<br />

esistenti e/o previste.<br />

14 - Superficie territoriale (St).<br />

è l’area complessiva <strong>di</strong> una porzione <strong>di</strong> territorio, misurata in metri quadrati (m 2 ),<br />

comprendente le superfici fon<strong>di</strong>arie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici<br />

generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o<br />

previste.<br />

15 - Rapporto <strong>di</strong> copertura (Rc):<br />

il rapporto <strong>di</strong> copertura è il quoziente, espresso in percentuale (%), tra la superficie<br />

coperta dalle costruzioni e<strong>di</strong>ficate e/o e<strong>di</strong>ficabili e la superficie fon<strong>di</strong>aria pertinente (Rc =<br />

Sc/Sf): rappresenta la percentuale <strong>di</strong> superficie coperta e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile sulla<br />

superficie fon<strong>di</strong>aria.<br />

16 - In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria (Uf):<br />

10


l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda e<strong>di</strong>ficata<br />

e/o e<strong>di</strong>ficabile e la superficie fon<strong>di</strong>aria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero <strong>di</strong> metri<br />

quadrati <strong>di</strong> superficie utile lorda e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong><br />

superficie fon<strong>di</strong>aria (m 2 ) / (m 2 ).<br />

16bis In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria (If):<br />

l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria è dato dal rapporto tra il volume e<strong>di</strong>ficato e/o<br />

e<strong>di</strong>ficabile e la superficie fon<strong>di</strong>aria (If = V / Sf): rappresenta il numero <strong>di</strong> metri cubi <strong>di</strong><br />

volume e<strong>di</strong>ficato e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong> superficie fon<strong>di</strong>aria (m 3 ) /<br />

(m 2 ).<br />

17 - In<strong>di</strong>ce: <strong>di</strong> utilizzazione territoriale (Ut):<br />

l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda<br />

e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile e la superficie territoriale (Ut = Sul / St): rappresenta il numero <strong>di</strong><br />

metri quadrati <strong>di</strong> superficie lorda e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong><br />

superficie territoriale (m 2 ) / (m 2 ).<br />

17bis In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia territoriale (It):<br />

l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume e<strong>di</strong>ficato e/o<br />

e<strong>di</strong>ficabile e la superficie territoriale (It = V / St): rappresenta il numero <strong>di</strong> metri cubi <strong>di</strong><br />

volume e<strong>di</strong>ficato e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong> superficie territoriale (m 3 ) /<br />

(m 2 ).<br />

18 - Copertura fabbricati - abbaini:<br />

La pendenza delle falde non può mai superare quella <strong>di</strong> 30° rispetto all’orizzontale.<br />

Nel caso <strong>di</strong> configurazione del tetto monofalda, la <strong>di</strong>fferenza fra la quota della linea <strong>di</strong><br />

imposta più elevata della falda (intesa come la linea <strong>di</strong> intersezione fra il lato esterno della<br />

parete perimetrale interessata e l’intradosso della falda) e la quota dell’estradosso<br />

dell’ultimo solaio piano non può superare la misura <strong>di</strong> ml. 2,50.<br />

Eventuali sporti o parti aggettanti per non più <strong>di</strong> 150 cm dalle fronti sono sempre<br />

ammessi; i volumi tecnici dei vani scala (vano ascensore, vano scala, etc.) sono sempre<br />

esclusi dal conteggio della sul così come riportato al precedente punto 11.<br />

Sono considerati volumi tecnici gli abbaini aventi le seguenti caratteristiche:<br />

essere completamente attorniati da falde <strong>di</strong> copertura;<br />

larghezza esterna massima: m. 1,80;<br />

altezza massima (misurata dalla linea <strong>di</strong> intersezione tra la parete verticale frontale<br />

dell’abbaino e la falda del tetto del fabbricato al punto più alto dell’estradosso della<br />

copertura dell’abbaino): m 2,60.<br />

In ogni caso, gli abbaini non devono superare l’altezza del colmo dell’e<strong>di</strong>ficio principale.<br />

E’ ammessa la sporgenza frontale o laterale della copertura dell’abbaino per una<br />

profon<strong>di</strong>tà non superiore a m. 0,30.<br />

La <strong>di</strong>stanza tra due abbaini non può essere inferiore alla larghezza esterna raddoppiata<br />

dell’abbaino più largo, con l’esclusione delle sporgenze della sua copertura.<br />

La sovrastruttura con caratteristiche <strong>di</strong>verse da quelle in<strong>di</strong>cate sarà conteggiata ai fini del<br />

volume del fabbricato nonché come falda aggiuntiva ed, in quanto tale, l’ammissibilità<br />

della stessa dovrà essere accertata secondo i criteri previsti in<strong>di</strong>cati al presente punto.<br />

Per gli interventi volti al recupero dei sottotetti degli e<strong>di</strong>fici esistenti sono ammesse le<br />

deroghe previste dalle norme <strong>di</strong> zona. Per gli immobili esistenti, il cui tetto non rispetta le<br />

caratteristiche precedentemente in<strong>di</strong>cate, gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria,<br />

risanamento conservativo e ristrutturazione possono essere eseguiti senza mo<strong>di</strong>ficarne le<br />

quote, la posizione e la forma.<br />

19 – Filo delle e<strong>di</strong>ficazioni:<br />

rappresenta la linea <strong>di</strong> demarcazione obbligatoria fra le pareti esterne degli e<strong>di</strong>fici e gli<br />

spazi pubblici o privati.<br />

11


Laddove prescritto esso deve coincidere con la <strong>di</strong>mensione <strong>maggio</strong>re della sagoma<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio. Negli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> nuovo impianto e <strong>di</strong><br />

ristrutturazione urbanistica, sulla linea del filo fisso devono essere collocate le fronti degli<br />

e<strong>di</strong>fici che rappresentano almeno l'altezza me<strong>di</strong>a consentita nella zona o nell'area<br />

urbanistica; negli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> risanamento conservativo,<br />

sulla linea <strong>di</strong> filo fisso deve essere realizzata la medesima altezza dell'e<strong>di</strong>ficio<br />

preesistente, ferme restando le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al punto b) dell'art. 16. e del punto b)<br />

del'art. 17.<br />

20 - Spazi sistemati a verde:<br />

aree sistemate a verde aggregate a superfici pavimentate con prevalenza delle prime sulle<br />

seconde; possono essere considerati aree ver<strong>di</strong> anche gli spazi su soletta ricoperti da uno<br />

strato <strong>di</strong> terreno <strong>di</strong> almeno 30 cm, purché l’intradosso della soletta risulti entro la quota<br />

massima prevista dall’art. 4, punto 8 ter, commi 2 e 3 delle presenti norme.<br />

Quando esistente, non può essere considerato spazio sistemato a verde il marciapiede<br />

perimetrale al fabbricato per una larghezza <strong>di</strong> 1,00 m.<br />

20bis - Piantumazione <strong>di</strong> alberi ad alto fusto:<br />

messa a <strong>di</strong>mora <strong>di</strong> alberi, preferibilmente autoctoni, <strong>di</strong> altezza superiore a m. 3,00 su<br />

terrapieno.<br />

21 - Parcheggio privato:<br />

per parcheggio privato si intende:<br />

a) lo spazio <strong>di</strong> pertinenza delle singole unità immobiliari al sensi dell'art. 9 della l.<br />

122/1989;<br />

b) quello per le nuove costruzioni previste dall'Art. 18, l. 765/67 cosi come mo<strong>di</strong>ficato<br />

dalla l. 122/89. Non sono comprese nella categoria "parcheggi privati" le attività<br />

definite all'Art. 11, sottocategoria tr8.<br />

22 - Aree <strong>di</strong> pertinenza delle costruzioni:<br />

superfici territoriali e fon<strong>di</strong>arie asservite per il calcolo degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità<br />

territoriale e fon<strong>di</strong>aria in progetto.<br />

In caso <strong>di</strong> frazionamento della proprietà <strong>di</strong> aree si fa riferimento, ai fini del calcolo delle<br />

capacità e<strong>di</strong>ficatorie, alla situazione esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare, in riferimento ad atti regolarmente registrati e trascritti, tenendo conto degli<br />

e<strong>di</strong>fici già esistenti nei lotti oggetto <strong>di</strong> intervento.<br />

23 - Progetto - Guida<br />

insieme <strong>di</strong> criteri, in<strong>di</strong>rizzi, previsioni, corredati da schemi grafici che rappresentano i<br />

caratteri strategici delle previsioni <strong>di</strong> Piano Regolatore prescritte per gli ambiti territoriali<br />

definiti nella cartografia <strong>di</strong> P.R.G.C. da apposite perimetrazioni.<br />

Il progetto guida ha la funzione, nell’ambito delle <strong>di</strong>sposizioni delle N.T.A. e del<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio, <strong>di</strong> ridefinire le fasi progettuali-attuative <strong>di</strong> ambiti assoggettati ad<br />

un unico strumento esecutivo la cui redazione risulta <strong>di</strong>fficoltosa per la presenza <strong>di</strong><br />

molteplici proprietà.<br />

I progetti guida devono essere composti:<br />

1. da una relazione e da elaborati grafici che in<strong>di</strong>chino:<br />

* la rete viaria;<br />

* la localizzazione delle aree per servizi pubblici;<br />

* la delimitazione delle aree subor<strong>di</strong>nate alla formazione <strong>di</strong> uno o più strumenti esecutivi;<br />

* la eventuale in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> aree o <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici non subor<strong>di</strong>nati alla formazione <strong>di</strong><br />

S.U.E., ma assoggettati a permesso <strong>di</strong> costruire <strong>di</strong>retto o a permesso <strong>di</strong> costruire<br />

convenzionato ex Art. 49, l.u.r. 56/77;<br />

* la percentuale delle destinazioni d'uso da riservare all'interno <strong>di</strong> ogni strumento<br />

esecutivo;<br />

12


* il programma d'intervento con la precisazione degli oneri urbanizzativi posti a carico<br />

del concessionario ed eventuali ripartizioni fra interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia pubblica ed e<strong>di</strong>lizia<br />

privata;<br />

* relazione descrittiva delle tipologie e materiali adottati.<br />

2. un eventuale grafico plano volumetrico esplicativo degli inse<strong>di</strong>amenti che si vogliono<br />

conseguire in or<strong>di</strong>ne alla collocazione ed alla tipologia dei volumi e<strong>di</strong>ficatori.<br />

In materia <strong>di</strong> Progetto – Guida con D.C.C. n° 52 del 16/11/2006 l’Amministrazione<br />

Comunale ha approvato le linee guida con una proposta che costituisce atto integrativo e<br />

specifico delle presenti N.T.A. ed a queste allegato.<br />

24 – Progetti <strong>di</strong> qualificazione urbana:<br />

I Progetti <strong>di</strong> Qualificazione Urbana (PQU), <strong>di</strong> cui all’art. 18 della D.C.R. 563-13414/99,<br />

sono strumenti aventi la finalità <strong>di</strong> preservare, sviluppare e potenziare la funzione del<br />

commercio, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme <strong>di</strong><br />

aggregazione sociale ed all’assetto urbano.<br />

25 - Basso fabbricato:<br />

Fabbricato con altezza H (così come definita al precedente punto 8) non superiore a m<br />

2,80, che rappresenta generalmente, una pertinenza <strong>di</strong> un’unità immobiliare principale.<br />

Art. 5 Parametri quantitativi <strong>di</strong> trasformazione<br />

Il P.R.G.C. <strong>di</strong>sciplina la quantità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione dei suoli attraverso l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong><br />

parametri urbanistici specifici per ogni zona e area urbanistica (Art. 4, punti 1 e 2).<br />

Tali parametri, per il territorio comunale compreso all’interno della zona I.U.A. (art. 26<br />

delle <strong>NTA</strong>) e la quantità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione esistente vengono valutati in termini <strong>di</strong> metri cubi <strong>di</strong><br />

costruzione; per le restanti zone del territorio comunale i parametri <strong>di</strong> cui al primo comma sono<br />

riferiti alla quantità <strong>di</strong> superficie lorda <strong>di</strong> pavimento (Sul) costruibile per ogni metro quadrato <strong>di</strong><br />

area impegnata nel progetto.<br />

Qualora occorra, per qualsiasi motivo interno al presente P.R.G.C. o derivante da<br />

normative regionali e statali, valutare la quantità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione non in metri quadrati <strong>di</strong> Sul<br />

bensì in metri cubi <strong>di</strong> costruzione, il calcolo viene effettuato nel rispetto della definizione <strong>di</strong> cui<br />

al punto 12 dell’art.4.<br />

Per la determinazione delle <strong>di</strong>mensioni minime <strong>di</strong> parcheggio privato ai sensi della<br />

L.122/89 vengono convenzionalmente utilizzati:<br />

- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 3 (la Sul viene cioè moltiplicata per tre) per l'e<strong>di</strong>lizia<br />

residenziale;<br />

- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 3 (la Sul viene cioè moltiplicata per tre) per le<br />

destinazioni non residenziali qualora le altezze effettive <strong>di</strong> interpiano siano inferiori o<br />

pari a 4,00 metri;<br />

- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 4 per le destinazioni non residenziali qualora le<br />

altezze effettive <strong>di</strong> interpiano siano superiori a 4,00 metri.<br />

Qualora si debba ricondurre ad un valore <strong>di</strong> Sul una <strong>di</strong>mensione volumetrica<br />

preesistente (fabbricato o parte <strong>di</strong> fabbricato), vengono convenzionalmente utilizzati:<br />

- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 3 (la volumetria effettiva viene così <strong>di</strong>visa per 3) per<br />

l'e<strong>di</strong>lizia residenziale;<br />

13


- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 3 (la volumetria effettiva viene così <strong>di</strong>visa per 3) per<br />

le destinazioni non residenziale qualora le altezze effettive <strong>di</strong> interpiano siano inferiori o<br />

pari a 4,00 metri;<br />

- il parametro <strong>di</strong> conversione pari a 4 per le destinazioni non residenziali qualora le<br />

altezze effettive <strong>di</strong> interpiano siano superiori a 4,00 metri.<br />

Per il calcolo della volumetria effettiva (misurata in metri cubi) <strong>di</strong> fabbricati e bassi<br />

fabbricati preesistenti e normati dai previgenti strumenti urbanistici generali si procede<br />

nel seguente modo:<br />

- per ogni piano viene calcolata la superficie lorda quale superficie in<strong>di</strong>viduata dal<br />

perimetro esterno alla muratura, comprendente le parti chiuse del piano;<br />

- si calcola la somma dei prodotti della superficie lorda <strong>di</strong> ogni piano per la relativa<br />

altezza misurata tra il livello <strong>di</strong> calpestio del piano medesimo e quello superiore.<br />

Il volume è misurato a partire dal piano del marciapie<strong>di</strong> perimetrante il fabbricato, sino<br />

all’estradosso dell’ultimo orizzontamento. Nel computo sono esclusi i volumi delle<br />

sovrastrutture tecniche.<br />

Per i fabbricati rurali chiusi per più dei 2/3 del loro perimetro e non muniti <strong>di</strong><br />

orizzontamento sottotetto, l’altezza da valutarsi ai fini del calcolo del volume è quella<br />

corrispondente al filo <strong>di</strong> gronda.<br />

Qualora le regole <strong>di</strong> trasformazione per alcune zone o per alcune aree urbanistiche<br />

richiedano <strong>di</strong> valutare la capacita inse<strong>di</strong>ativa espressa in abitanti, relativa ad una determinata<br />

quantità e<strong>di</strong>ficata o e<strong>di</strong>ficabile, si assume il valore <strong>di</strong> 105 mc/ab. ovvero quello <strong>di</strong> 35 mq/ab <strong>di</strong><br />

Sul. Ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto dei commi 3° e 4° (punti a, b, c) e 5° dell'Art. 20 della l.u.r.<br />

56/77, tali valori (105 mc/ab o 35 mq/ab <strong>di</strong> Sul) sono applicati al patrimonio e<strong>di</strong>lizio<br />

riconducibile ad una tipologia residenziale, anche qualora in essa siano presenti o previste<br />

funzioni non residenziali consentite dal P.R.G.C. e con esso compatibili.<br />

Art. 6 Attuazione del Piano Regolatore Generale<br />

Il P.R.G. si attua attraverso gli strumenti ed i meccanismi gestionali prevista dalle leggi<br />

regionali e nazionali in materia. In particolare il P.R.G. specifica quanto segue:<br />

A) Il P.R.G. si attua me<strong>di</strong>ante denuncia <strong>di</strong> inizio attività, permesso <strong>di</strong> costruire, permesso <strong>di</strong><br />

costruire convenzionato o attraverso Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.).<br />

Il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua per ogni zona urbanistica le modalità <strong>di</strong> intervento relative ai tipi <strong>di</strong><br />

intervento consentiti dalle rispettive Tabelle normative.<br />

Le determinazioni volte ad assoggettare, anche successivamente all'approvazione del<br />

P.R.G., porzioni <strong>di</strong> territorio alla formazione <strong>di</strong> S.U.E. <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata, e<br />

le delimitazioni delle stesse, non costituiscono variante del P.R.G.<br />

Il P.R.G. definisce le zone e le aree nelle quali é ammesso l'intervento tramite titolo<br />

abilitativo e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto e quelle in cui il titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio é subor<strong>di</strong>nato alla<br />

approvazione <strong>di</strong> Strumenti Urbanistici Esecutivi.<br />

Ove non definite dal P.R.G. (Tavole P2), le porzioni <strong>di</strong> territorio da assoggettare alla<br />

preventiva formazione <strong>di</strong> S.U.E. sono delimitate in sede <strong>di</strong> formazione del Programma<br />

Pluriennale <strong>di</strong> Attuazione (qualora il <strong>Comune</strong> intenda avvalersene), ai sensi dell'Art. 33,<br />

1° comma, punto 1 della L.R. 56/77, senza che queste costituiscano variante al P.R.G.<br />

In ogni caso la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un SUE é comunque obbligatoria nei casi seguenti:<br />

a) qualora, in<strong>di</strong>pendentemente dal frazionamento fon<strong>di</strong>ario e dal numero <strong>di</strong> proprietari,<br />

sia prevista la realizzazione contemporanea o successiva <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici tale<br />

da rendere necessario la pre<strong>di</strong>sposizione su scala urbana delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

14


primaria e secondaria per I'inse<strong>di</strong>amento, <strong>di</strong>verse dai semplici allacciamenti alle reti<br />

principali esistenti;<br />

b) qualora la strada esistente <strong>di</strong> accesso alle aree, su cui si intende e<strong>di</strong>ficare, non possegga<br />

i requisiti (specificati in altra parte delle presenti norme) richiesti per dare conveniente<br />

accessibilità alle stesse.<br />

c) qualora l'allacciamento dell'area, su cui si intende e<strong>di</strong>ficare, alla rete dei pubblici<br />

servizi <strong>di</strong> urbanizzazione primaria, <strong>di</strong> cui all'art. 51 L.R.. 56/77, interessi altre aree<br />

e<strong>di</strong>ficabili; nel qual caso il SUE deve estendersi anche a queste ultime;<br />

d) qualora l'inse<strong>di</strong>amento interessi aree destinate a complessi inse<strong>di</strong>ativi <strong>di</strong> carattere<br />

residenziale, produttivo o terziario <strong>di</strong> nuovo impianto, oppure aree <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

urbanistica.<br />

Nei casi suddetti, in assenza <strong>di</strong> specifiche in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> P.R.G. e/o <strong>di</strong> PPA, I'estensione<br />

territoriale degli SUE é determinata <strong>di</strong> volta in volta, sulla base delle richieste<br />

dell'Amministrazione Comunale, riservandosi questa, anche me<strong>di</strong>ante ricorso ai <strong>di</strong>sposti<br />

<strong>di</strong> cui all'art. 8, ultimo comma, della l. 765/67, la facoltà <strong>di</strong> richiederne l'estensione alle<br />

aree circostanti, oppure ad altre aree, che debbono essere collegate a quelle oggetto della<br />

richiesta:<br />

* per motivi <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>pendenza urbanistico-funzionale, <strong>di</strong> organico inserimento<br />

ambientale o <strong>di</strong> semplice regolarità planimetrica;<br />

* ai fini <strong>di</strong> un'in<strong>di</strong>spensabile attuazione delle infrastrutture e dei servizi <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria e/o secondaria.<br />

Ai sensi del comma 8 lett. e) art. 17 e del comma 2 art. 32 della L.R. 56/77e s.m.i., è<br />

ammesso sottoporre a SUE <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata porzioni <strong>di</strong> territorio<br />

comprensive <strong>di</strong> una o più aree urbanistiche contigue al fine:<br />

* <strong>di</strong> conseguire, in termini ambientali, una più funzionale <strong>di</strong>stribuzione dei volumi<br />

e<strong>di</strong>ficatori da ottenersi nell’ambito della Sul complessiva prevista dal P.R.G.C. per le<br />

<strong>di</strong>verse aree urbanistiche interessate dal SUE;<br />

* <strong>di</strong> assicurare una più organica inter<strong>di</strong>pendenza tra le aree destinate a servizi pubblici<br />

sociali, gli spazi e gli inse<strong>di</strong>amenti privati;<br />

* <strong>di</strong> facilitare l’attuazione delle infrastrutture <strong>di</strong> rete private e pubbliche.<br />

L’assenso alla formazione ed approvazione del SUE è subor<strong>di</strong>nato a deliberazione<br />

consiliare motivata.<br />

Ove si riscontrino incongruenze fra gli elaborati grafici e quelli normativi, e qualora non<br />

possano essere risolti attraverso le procedure previste dall'Art. 17, comma 8°, punto a)<br />

della 1.u.r. 56/77, si deve intendere che i <strong>di</strong>sposti normativi prevalgono su quelli grafici.<br />

Analogamente gli adeguamenti <strong>di</strong> limitata entità dei perimetri relativi alle aree sottoposte<br />

a S.U.E., nei limiti <strong>di</strong> un incremento complessivo massimo del 5%, o le mo<strong>di</strong>fiche al tipo<br />

<strong>di</strong> S.U.E. non costituiscono variante al P.R.G. ai sensi del 8° comma punti c) e d) dell'Art.<br />

17 della l.u.r. 56/77.<br />

Nel caso l'adeguamento dei perimetri delle aree sottoposte a S.U.E. debba interessare aree<br />

o zone urbanistiche <strong>di</strong>verse da quella principale sulla quale é perimetrato il S.U.E. stesso,<br />

all'area (limitata) in aggiunta si applicano le norme urbanistiche <strong>di</strong> quella principale<br />

oggetto <strong>di</strong> S.U.E.<br />

B) Nell'ambito degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) le aree per servizi pubblici<br />

sono quantificate secondo le misure minime stabilite dall’art. 21 della l.u.r. 56/77 Qualora<br />

sussistano precise <strong>di</strong>sposizioni riguardanti ambiti territoriali in<strong>di</strong>viduati, le aree a standard<br />

sono reperite secondo le modalità ed i limiti quantitativi espressamente in<strong>di</strong>cati dalle<br />

norme della singola zona urbanistica, dalle relative Tabelle Normative e dalle Schede<br />

d’Area. Le aree per urbanizzazione primaria e le aree per servizi debbono essere reperite<br />

me<strong>di</strong>ante cessione gratuita o asservimento all’uso pubblico nella quantità ritenuta<br />

necessaria dall’Amministrazione Comunale per l’organica attuazione del progetto<br />

15


urbanistico-e<strong>di</strong>lizio in relazione all’ambito territoriale <strong>di</strong> riferimento ed in conformità alle<br />

successive prescrizioni del presente articolo.<br />

Ai sensi del comma 1, Art. 21 della 1.u.r. 56/77, la dotazione delle aree per sevizi<br />

pubblici deve essere riferita alla funzione principale che caratterizza ogni zona o area<br />

urbanistica ed alla tipologia e<strong>di</strong>lizia oggetto <strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizio e/o urbanistico.<br />

L'Amministrazione comunale, in alternativa alla cessione gratuita e limitatamente ad aree<br />

per servizi <strong>di</strong> modesta entità (fino a 1.000 mq), incrementabile a fino a mq 1250, a<br />

giu<strong>di</strong>zio dell’Amministrazione, può procedere alla monetizzazione delle aree a standard,<br />

secondo gli importi che saranno stabiliti dall'Amministrazione stessa, nei seguenti casi:<br />

1) negli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, ristrutturazione urbanistica o <strong>di</strong><br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia all'interno della zona consolidata residenziale del tipo BRI;<br />

2) per la realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> modesta entità (che determinino un fabbisogno <strong>di</strong><br />

standard pari o inferiore a mq. 1.000 incrementabili fino a mq 1250) per i quali non é<br />

interesse della pubblica Amministrazione acquisire aree <strong>di</strong> scarsa <strong>di</strong>mensione e<br />

rilievo urbanistico;<br />

3) nell’ambito del singolo S.U.E., quando:<br />

3.1) le aree destinate ai servizi prescritte dalle norme <strong>di</strong> zona non superano,<br />

complessivamente, mq. 1.000 <strong>di</strong> superficie incrementabili fino a mq 1250;<br />

3.2) la <strong>di</strong>fferenza fra la superficie complessiva dell’area che il P.R.G.C. destina a<br />

servizi pubblici e quella ritenuta utile dall’Amministrazione Comunale ai fini<br />

del sod<strong>di</strong>sfacimento dei servizi medesimi, (in relazione alle esigenze dello<br />

specifico ambito <strong>di</strong> intervento), determini un’area residua <strong>di</strong> norma non<br />

superiore a mq. 1.000 (superficie monetizzabile) incrementabile fino a mq<br />

1250, a giu<strong>di</strong>zio dell’Amministrazione Comunale, per casi particolari <strong>di</strong><br />

reliquati privi <strong>di</strong> interesse pubblico.<br />

Qualora sussistano precise <strong>di</strong>sposizioni riguardanti ambiti territoriali in<strong>di</strong>viduati,<br />

l’Amministrazione Comunale può procedere alla monetizzazione delle aree a servizi<br />

secondo le modalità ed i limiti quantitativi espressamente in<strong>di</strong>cati dalle norme della<br />

singola zona urbanistica, dalle relative Tabelle Normative e dalle Schede d’Area.<br />

In conformità ai <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui alla deliberazione C.C. n° 53 del 23/09/2004, per gli<br />

interventi ricadenti nei limiti e nelle fattispecie <strong>di</strong> cui alla presente lettera, i titoli<br />

abilitativi e<strong>di</strong>lizi:<br />

- non sono subor<strong>di</strong>nati e non necessitano dell’approvazione <strong>di</strong> ulteriori atti<br />

(convenzioni, atti unilaterali <strong>di</strong> impegno, deliberazioni <strong>di</strong> autorizzazione ecc.);<br />

- devono richiamare espressamente la suddetta deliberazione consiliare, dando atto<br />

che la stessa costituisce titolo autorizzativo alla monetizzazione delle aree a servizi<br />

pubblici concesso dall’Amministrazione Comunale per tutti i casi consentiti dalla<br />

presente norma urbanistica<br />

Le modalità operative <strong>di</strong> cui sopra non si applicano ai proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> titoli<br />

abilitativi e<strong>di</strong>lizi conseguenti all’approvazione <strong>di</strong> S.U.E. e/o relativi ad interventi che<br />

comportano, anche solo parzialmente, la cessione al <strong>Comune</strong> e/o l’asservimento ad uso<br />

pubblico <strong>di</strong> aree necessarie:<br />

- al sod<strong>di</strong>sfacimento degli standard urbanistici;<br />

- alla realizzazione <strong>di</strong> opere destinate alla viabilità pedonale e veicolare.<br />

Qualora venga richiesta dall’Amministrazione Comunale una variazione in <strong>di</strong>fetto del<br />

numero dei piani o in eccesso <strong>di</strong> aree per servizi pubblici o <strong>di</strong> aree per viabilità pubblica<br />

previsti dalle presenti N.T.A., il rapporto <strong>di</strong> copertura (Rc) potrà essere conseguentemente<br />

16


mo<strong>di</strong>ficato, a <strong>di</strong>screzione della stessa Amministrazione, senza che ciò costituisca variante<br />

al P.R.G.C.<br />

Parimenti, in presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale (prescrittivo), potrà variare<br />

l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria (If) a fronte <strong>di</strong> variazioni concernenti la superficie<br />

fon<strong>di</strong>aria in relazione alle aree <strong>di</strong>smesse o assoggettate ad uso pubblico per servizi ed alle<br />

aree <strong>di</strong>smesse per se<strong>di</strong> stradali pubbliche.<br />

In caso <strong>di</strong> singola area urbanistica caratterizzata da pluriproprietà in cui, alla data <strong>di</strong><br />

adozione del progetto preliminare, una o più proprietà hanno superato l’in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario<br />

proprio dell’area, tale eccedenza viene decurtata in modo proporzionale alla capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria delle superfici fon<strong>di</strong>arie che non hanno superato l’in<strong>di</strong>ce. Per queste ultime<br />

proprietà il nuovo valore dell’in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario e<strong>di</strong>lizio risulta essere (con eventuale<br />

procedura iterativa) pari a quello dell’area decrementata del valore ottenuto dal rapporto<br />

tra la somma delle eccedenze <strong>di</strong> Sul (e<strong>di</strong>ficate nei lotti fon<strong>di</strong>ari in cui è stato superato<br />

l’in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> area) e la somma delle superfici fon<strong>di</strong>arie che non hanno raggiunto<br />

l’in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> area.<br />

C) Ove l'attuazione <strong>di</strong> aree urbanistiche risulti ammessa me<strong>di</strong>ante unico S.U.E. (il cui<br />

perimetro é in<strong>di</strong>cato nelle tavole <strong>di</strong> progetto) é prevista la formazione <strong>di</strong> più S.U.E. solo<br />

se preceduti da un progetto guida (<strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata) esteso all'intero<br />

perimetro; qualora proposto da privati, questi devono rappresentare almeno i 3/5<br />

dell'intera proprietà dell'area interessata.<br />

La <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> tali progetti guida (<strong>di</strong> cui al precedente Art. 4, p.to 23) é stabilita dalle<br />

norme <strong>di</strong> zona o <strong>di</strong> area.<br />

I progetti guida, sia quelli <strong>di</strong> iniziativa pubblica, sia quelli <strong>di</strong> iniziativa privata, assumono<br />

valore solo se previsti da una delibera comunale che ne definisca il perimetro ed i<br />

contenuti.<br />

L'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale attribuito dal P.R.G. per ogni zona o area urbanistica<br />

subor<strong>di</strong>nata a progetto guida deve essere identico a quello attribuito ad ogni S.U.E.<br />

compreso all'interno del progetto guida medesimo, salvo quanto precisato all’art. 5 ultimo<br />

comma delle presenti N.T.A.. Possono invece variare gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità fon<strong>di</strong>ari.<br />

Cbis) Gli interventi eccedenti il risanamento conservativo <strong>di</strong> immobili posti in fregio a strade<br />

<strong>di</strong> uso pubblico (come da D.C.C. n. 40 del 30/04/1998), <strong>di</strong> proprietà del richiedente il<br />

titolo e<strong>di</strong>lizio abilitativo, sono subor<strong>di</strong>nati alla stipula <strong>di</strong> una convenzione o atto<br />

unilaterale d’obbligo (ai sensi del 5° comma Art. 49, l.u.r.56/77) finalizzato alla cessione<br />

gratuita del se<strong>di</strong>me stradale stesso.<br />

D) Ai sensi della normativa vigente il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> potrà <strong>di</strong>sciplinare l'attività e<strong>di</strong>lizia<br />

attraverso la formazione <strong>di</strong> un Programma Pluriennale <strong>di</strong> Attuazione.<br />

E) Ai sensi dell'Art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'Art. 41 della 1.u.r. 56/77, il<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> è tenuto alla formazione del Piano per I'E<strong>di</strong>lizia Economica e<br />

Popolare, conseguentemente il Progetto <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> in<strong>di</strong>vidua i criteri per il reperimento del<br />

fabbisogno comunale.<br />

F) Ai sensi dell’art. 28 della D.C.R. 563-13414/99, il rilascio dei titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi che<br />

riguardano l’inse<strong>di</strong>amento delle me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio (con superficie <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta superiore a 250 mq) sono rilasciate contestualmente all’autorizzazione<br />

commerciale. In particolare per le attività commerciali superiori ai 2500 mq <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta,<br />

vale il rispetto dei <strong>di</strong>sposti contenuti all’art.26 comma 6 e seguenti della L.R. 56/77 e dei<br />

criteri descritti al comma 2 e seguenti del già citato art. 28 della D.C.R. 563-13414/99.<br />

G) La dotazione minima <strong>di</strong> aree per servizi pubblici prevista dal P.R.G.C. e da osservare in<br />

sede <strong>di</strong> attuazione per gli inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong>rezionali e commerciali secondo i <strong>di</strong>sposti<br />

dell’Art. 21 della L.R. 56/1977, è così stabilita:<br />

17


Superficie <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta (mq)<br />

1) attività <strong>di</strong>rezionali e attività non normate dal D.Lsg. 114/98:<br />

calcolate ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. (100% per nuovo impianto e<br />

80% per completamento e ristrutturazione urbanistica);<br />

2) attività normate dal D.Lsg. 114/98:<br />

il fabbisogno è calcolato secondo la seguente tabella<br />

Fuori da<br />

addensamenti***<br />

400 non inse<strong>di</strong>abili reperire** reperire** reperire**<br />

900 non inse<strong>di</strong>abili reperire** reperire** reperire**<br />

* Superficie a parcheggio calcolata sulla base delle in<strong>di</strong>cazioni dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.<br />

(100% o 80% della superficie lorda <strong>di</strong> solaio).<br />

** Superficie a parcheggio calcolata quale valore <strong>maggio</strong>re fra le in<strong>di</strong>cazioni dell’art. 21 della L.R.<br />

56/77 e s.m.i. (100% o 80% della superficie lorda <strong>di</strong> solaio) e il 50% del fabbisogno totale per<br />

parcheggi calcolato in applicazione della tabella <strong>di</strong> cui all’art. 25 comma 2 della D.C.R. 563-13414/99<br />

“In<strong>di</strong>rizzi generali e criteri <strong>di</strong> programmazione urbanistica per l’inse<strong>di</strong>amento del commercio al<br />

dettaglio in sede fissa”.<br />

*** La nuova apertura, l’ampliamento e il trasferimento <strong>di</strong> attività commerciali in locali esistenti<br />

necessita il su in<strong>di</strong>cato reperimento e/o monetizzazione delle aree per servizi qualora risulti necessario<br />

un cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso.<br />

Ai sensi dell’art. 21, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i., ai fini degli standard e del fabbisogno<br />

<strong>di</strong> posti a parcheggio pubblico <strong>di</strong> cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle aree<br />

cedute alla Pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto<br />

l'assoggettamento ad uso pubblico <strong>di</strong>sciplinato con convenzione nelle proporzioni definite<br />

dal P.R.G.C.<br />

H) I progetti <strong>di</strong> qualificazione urbana, possono essere promossi su porzioni <strong>di</strong> territorio<br />

comunale interessati dalla presenza <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti commerciali e/o aree mercatali. Il<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> in<strong>di</strong>vidua in via prioritaria, quali aree soggette a PQU, gli<br />

addensamenti commerciali <strong>di</strong> qualunque tipo riconosciuti e le aree facenti parte degli<br />

spazi mercatali anche se esterni agli addensamenti.


Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> intende promuovere <strong>di</strong>rettamente i progetti <strong>di</strong> qualificazione urbana<br />

in corrispondenza dell’addensamento commerciale A1 riconosciuto e della porzione <strong>di</strong><br />

territorio circostante l’area mercatale.<br />

Ulteriori progetti <strong>di</strong> qualificazione urbana sono promossi da associazioni <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni,<br />

anche all’uopo costituite, e attuati con l’impiego <strong>di</strong> risorse finanziarie pubbliche e private,<br />

anche attraverso società a capitale misto da costituire a tale scopo.<br />

I progetti <strong>di</strong> qualificazione urbana possono prevedere interventi che a titolo<br />

esemplificativo sono i seguenti:<br />

a) creazione <strong>di</strong> parcheggi pubblici o privati interrati o pluripiano<br />

b) rifacimento <strong>di</strong> illuminazione pubblica<br />

c) ripavimentazione <strong>di</strong> vie e piazze<br />

d) pedonalizzazione e moderazione del traffico, lungo vie e piazze, contestualmente ad<br />

altre adeguate ristrutturazioni del sistema del traffico urbano<br />

e) ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani<br />

f) realizzazione <strong>di</strong> piantumazioni, alberate, aree da destinare a verde pubblico <strong>di</strong> livello<br />

locale<br />

g) realizzazioni <strong>di</strong> arre<strong>di</strong> urbani, tali da consentire un miglioramento della visibilità,<br />

dell’identità e delle forme <strong>di</strong> richiamo nell’ambito dell’inse<strong>di</strong>amento commerciale<br />

h) recupero <strong>di</strong> facciate dotate <strong>di</strong> valori storici e culturali<br />

i) recupero <strong>di</strong> immobili pubblici da a<strong>di</strong>bire ad attività commerciali, paracommerciali e<br />

<strong>di</strong> servizio pubblico integrato<br />

j) recupero <strong>di</strong> piazze e spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l’attività <strong>di</strong><br />

commercio su area pubblica, alle attività commerciali nel rispetto dell’art. 5 delle<br />

presenti norme, o a luoghi <strong>di</strong> esposizioni, <strong>di</strong> mostre e <strong>di</strong> attività culturali a carattere<br />

non permanente<br />

k) creazione <strong>di</strong> spazi per l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> attività commerciali nel rispetto dell’art. 5<br />

delle presenti norme<br />

l) creazione <strong>di</strong> spazi polifunzionali destinati ad attività <strong>di</strong> intrattenimento e <strong>di</strong> svago<br />

I) Qualora le istanze <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica dei luoghi, del territorio o del patrimonio<br />

e<strong>di</strong>lizio comportino, ai fini <strong>di</strong> una loro corretta istruttoria, esigenze <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> specifici o<br />

dettagliati, è facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere una consulenza<br />

professionale specifica con spese e oneri a carico del richiedente.<br />

L) Possono presentare Piani Esecutivi (L.R. n° 18/96), formati ai sensi dell’art. 43 della L.R.<br />

n° 56/77 e s.m.i., i proprietari degli immobili che, in base al red<strong>di</strong>to imponibile catastale,<br />

rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili compresi nell’area interessata.<br />

M) Trasferimento <strong>di</strong> cubatura<br />

E’ ammissibile il trasferimento <strong>di</strong> volumetria da un’area ad un’altra anche nel caso in cui<br />

l’area <strong>di</strong> atterraggio sia già e<strong>di</strong>ficata, purché l’eccedenza <strong>di</strong> volumetria trovi<br />

compensazione nella correlativa minore e<strong>di</strong>ficazione (da ottenersi anche me<strong>di</strong>ante<br />

eventuale demolizione) dell’area <strong>di</strong> decollo.<br />

Al fine <strong>di</strong> rendere possibile quanto espresso è necessario che vengano rispettate le<br />

seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

le aree <strong>di</strong> decollo e <strong>di</strong> atterraggio devono essere comprese, <strong>di</strong> norma, all’interno<br />

della stessa zona urbanistica omogenea (CR.III – BM - TR…);<br />

i trasferimenti <strong>di</strong> volumetria tra aree comprese all’interno <strong>di</strong> zone urbanistiche<br />

<strong>di</strong>verse possono avvenire, senza costruire variante al P.R.G.C., solo a seguito <strong>di</strong><br />

circostanziato accordo con l’Amministrazione Comunale me<strong>di</strong>ante specifico<br />

convenzionamento, affinché non venga pregiu<strong>di</strong>cato l’equilibrato inse<strong>di</strong>amento<br />

degli e<strong>di</strong>fici nelle aree interessate;<br />

19


l’atto unilaterale con cui il proprietario del fondo <strong>di</strong> decollo si impegna a non<br />

realizzare la propria volumetria o parte <strong>di</strong> essa deve essere trascritto sui pubblici<br />

registri immobiliari.<br />

Resta inteso che l’e<strong>di</strong>ficazione della volumetria trasferita debba rispettare le norme<br />

previste dalla legislazione locale, regionale e nazionale in materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia (<strong>di</strong>stanze<br />

dalle strade, dai confini, altezze, confrontanze, …).<br />

Art. 6bis Strutture <strong>di</strong>stributive <strong>di</strong> commercio al dettaglio – Adeguamento del <strong>PRGC</strong><br />

al D.Lgs. 114/98 e alla L.R.28/99<br />

Nell’ambito del territorio urbanizzato si in<strong>di</strong>viduano, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del<br />

D.Lgs. 114/98 e della D.C.R. 563-13414/99, in<strong>di</strong>pendentemente dalla classificazione <strong>di</strong> cui ai<br />

punti 1), 2), 3), 4), 5) del precedente articolo 5, le aree a vocazione commerciale (addensamenti<br />

e localizzazioni), e le tipologie <strong>di</strong>stributive compatibili con ciascuna <strong>di</strong> esse. La compatibilità<br />

costituisce una specificazione della destinazione d’uso “commercio al dettaglio” ed opera nel<br />

rispetto degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità, degli standard e dei parametri stabiliti dal PRG, dalla D.C.R.<br />

563-13414/99, e della L.R. 56/77 s.m.i.<br />

a) Delimitazione e classificazione degli addensamenti commerciali.<br />

A1 – Addensamento storico rilevante – è costituito dal poligono costituito dalle vie A.<br />

Gioanetti, Marconi, S. Bartolomeo, P. Mazzolari, S. Desiderio e Cottolengo, come meglio<br />

in<strong>di</strong>viduato sulla Tav. 51 - Ambiti <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento commerciale.<br />

A4 - Addensamenti commerciali urbani minori – sono in<strong>di</strong>viduati sui fronti dei seguenti<br />

tratti <strong>di</strong> vie:<br />

via P. Mazzolari lato sinistro, dal Canale dei Molini fino all’angolo con via Cottolengo, e<br />

dall’asse <strong>di</strong> via Cottolengo fino al civico <strong>di</strong>spari 139 e pari 96;<br />

via Cottolengo dall’angolo con via Gioanetti fino al civico <strong>di</strong>spari 3 e pari 6;<br />

via Sestriere dal n° civico <strong>di</strong>spari 63 fino al confine comunale con il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino.<br />

Si considerano facenti parte dell’addensamento (estensione) anche gli esercizi commerciali,<br />

esistenti o da attivare, il cui ingresso per i clienti è compreso entro una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 50 metri<br />

lineari misurati a partire dai punti estremi dell’addensamento e dalla mezzeria delle vie su<br />

cui esso è in<strong>di</strong>viduato (si vedano le Tavv. P2.4/1 e P2.4/2 – Ambiti <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento<br />

commerciale).<br />

b) Delimitazione e classificazione delle localizzazioni commerciali.<br />

L1 – Localizzazioni commerciali urbane non addensate – devono essere riconosciute in<br />

applicazione dei parametri dell’art. 14, comma 4, lettera a) degli In<strong>di</strong>rizzi e criteri.<br />

L2 – Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate – devono essere<br />

riconosciute in applicazione dei parametri dell’art. 14, comma 4, lettera b) degli In<strong>di</strong>rizzi e<br />

criteri.<br />

L3 – Localizzazioni commerciali extraurbane non addensate – sono riconosciute in<br />

applicazione dei parametri dell’art. 14, comma 4, lettera b) degli In<strong>di</strong>rizzi e criteri e<br />

in<strong>di</strong>viduate sulla Tav. P2.4/2 - Ambiti <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento commerciale.<br />

Il riconoscimento <strong>di</strong> eventuali altre localizzazioni avviene per iniziativa <strong>di</strong> chiunque ne<br />

abbia interesse attraverso i parametri e i criteri <strong>di</strong> cui all’art. 14 degli in<strong>di</strong>rizzi e criteri.<br />

L’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> grandezza dei parametri <strong>di</strong> cui all’art. 14 degli in<strong>di</strong>rizzi e criteri si intende<br />

rispettato se la misura rilevata presenti una tolleranza <strong>di</strong> circa il 15% dalla soglia stabilita.<br />

20


c) Compatibilità delle tipologie <strong>di</strong>stributive con le zone <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento commerciale.<br />

La destinazione commercio al dettaglio è univoca per tutte le tipologie <strong>di</strong> strutture<br />

<strong>di</strong>stributive. La tabella delle compatibilità che segue stabilisce le tipologie (per settore<br />

merceologico e per <strong>di</strong>mensione) compatibili per ciascuna zona.<br />

Tabella della compatibilità tipologico-funzionale da applicare nel<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>, fatte salve le fattispecie <strong>di</strong> cui all’art. 28, comma 6 degli<br />

In<strong>di</strong>rizzi e criteri:<br />

Tipologie delle<br />

strutture<br />

<strong>di</strong>stributive<br />

Superficie <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta<br />

Addensamenti Localizzazioni<br />

(mq) A1 A4 L1 L2 L3<br />

Vicinato fino a 250 SI SI SI SI SI*<br />

M-SAM1 251-400 SI SI SI NO NO<br />

M-SAM2 401-900 SI SI SI NO NO<br />

M-SAM3 901-1800 NO NO SI SI SI<br />

M-SAM4 1801-2500 NO NO NO SI SI<br />

M-SE1 251-400 SI SI SI SI SI*<br />

M-SE2 401-900 SI SI SI SI SI<br />

M-SE3 901-1800 NO SI SI SI SI<br />

M-SE4 1801-2500 NO SI NO SI SI<br />

M-CC 251-2500 SI NO SI SI SI<br />

G-SM1 2501-4500 NO NO NO SI NO<br />

G-SM2 4501-7500 NO NO NO NO SI<br />

G-SM3 7501-12000 NO NO NO NO NO<br />

G-SM4 >12000 NO NO NO NO NO<br />

G-SE1 2501-3500 NO NO NO SI NO<br />

G-SE2 3501-4500 NO NO NO NO NO<br />

G-SE3 4501-6000 NO NO NO NO NO<br />

G-SE4 >6000 NO NO NO NO NO<br />

G-CC1 fino a 6000 NO NO NO SI SI<br />

G-CC2 6001-12000 NO NO NO NO SI<br />

G-CC4 >18000 NO NO NO NO NO<br />

A1 = Addensamento storico rilevante<br />

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori<br />

L1 = Localizzazioni commerciali urbane<br />

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche<br />

L3 = Localizzazioni commerciali extraurbane<br />

* Solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella<br />

Ai sensi dell’art. 17, comma 4, lettera a) degli In<strong>di</strong>rizzi e criteri si è adattata alla realtà<br />

locale la tabella <strong>di</strong> compatibilità territoriale dello sviluppo proposta dalla Regione Piemonte.<br />

Ai sensi dell’art. 24 della D.C.R. 563-13414/99 gli esercizi <strong>di</strong> vicinato (fino a 250 mq <strong>di</strong><br />

superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta) sono consentiti anche esternamente agli addensamenti riconosciuti e alle<br />

localizzazioni (riconosciute dal <strong>PRGC</strong> o riconoscibili in applicazione dei Criteri commerciali <strong>di</strong><br />

cui si è dotato il <strong>Comune</strong>), purché vi sia la destinazione d’uso commerciale da piano regolatore.<br />

Le me<strong>di</strong>e e le gran<strong>di</strong> strutture sono consentite solo all’interno <strong>di</strong> addensamenti e localizzazioni<br />

sulla base delle compatibilità espresse dalla su richiamata tabella e relative precisazioni.<br />

21


In sede <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> autorizzazione commerciale per strutture <strong>di</strong>stributive la cui<br />

superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta superiore a 1800 mq la verifica <strong>di</strong> impatto sulla viabilità avviene<br />

applicando l’art. 27 della D.C.R. 563-13414/99.<br />

22


TITOLO II<br />

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI USI DEL SUOLO<br />

Art. 7 Destinazioni d’uso e loro mutamenti<br />

Il P.R.G. assegna a ciascuna delle zone urbanistiche, in cui è sud<strong>di</strong>viso il territorio<br />

comunale, le destinazioni d’uso proprie della zona e quelle ammesse in quanto compatibili.<br />

Tali destinazioni sono articolate nelle seguenti categorie (L.R. 19/1999):<br />

- destinazioni residenziali ( r );<br />

- destinazioni produttive, industriali o artigianali ( p );<br />

- destinazioni commerciali ( c );<br />

- destinazioni turistico – ricettive ( tr );<br />

- destinazioni <strong>di</strong>rezionali ( d );<br />

- destinazioni agricole ( a ).<br />

All’interno delle categorie sono in<strong>di</strong>viduate, nel seguito, ulteriori articolazioni<br />

(sottocategorie ) delle destinazioni d’uso.<br />

In ogni caso l’Amministrazione Comunale può in<strong>di</strong>viduare integrazioni e/o ulteriori<br />

articolazioni delle sottocategorie <strong>di</strong> destinazione d’uso, senza che ciò costituisca variante al<br />

P.R.G..<br />

La destinazione d'uso attribuita ad un immobile esistente è quella legittimamente in atto<br />

alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare.<br />

Nel caso non esistano attività in atto alla data <strong>di</strong> cui sopra, si farà riferimento all'ultima<br />

legittimamente esercitata o alle categorie catastali.<br />

I mutamenti delle destinazioni d’uso, anche in assenza <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie, sono onerosi<br />

solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall’una all’altra delle categorie sopra elencate.<br />

L’onerosità è commisurata alla <strong>di</strong>fferenza (se positiva) tra gli oneri dovuti per la<br />

categoria della nuova destinazione d’uso e quelli dovuti per la destinazione in atto; nessun<br />

rimborso è dovuto al concessionario in caso <strong>di</strong> saldo negativo.<br />

Il passaggio dall’una all’altra delle sottocategorie, elencate nei capitoli successivi,<br />

costituisce mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> destinazione d’uso da subor<strong>di</strong>nare a titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio (L.R.<br />

n.19/1999).<br />

Non sono soggetti a titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio i mutamenti <strong>di</strong> destinazione d’uso <strong>di</strong><br />

immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc che siano compatibili con le presenti <strong>NTA</strong> e/o<br />

con quelle degli strumenti esecutivi (art. 48, comma 1, lettera a), L.R.56/77 e s.m.i.).<br />

Art. 8 Destinazione residenziale ( r )<br />

Comprende la residenza <strong>di</strong> ogni tipo e le sue pertinenze ( abitazione permanente,<br />

saltuaria, residences, economica popolare, <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a legata ad impianti e ad attività varie,<br />

ecc.).<br />

Sono compresi negli usi residenziali anche gli spazi per le attività accessorie alla<br />

residenza quali cantine, tavernette, lavanderie, servizi igienici, sgombero, stireria, guardaroba,<br />

soffitte, vani <strong>di</strong> sottotetto collegati <strong>di</strong>rettamente all'unità sottostante, autorimesse, posti<br />

23


macchina coperti, ecc.; tali vani e superfici costituiscono pertinenze se costituenti a catasto<br />

servizio complementare e se sono funzionalmente connesse e <strong>di</strong> servizio esclusivo, nell'uso, alle<br />

unità immobiliari <strong>di</strong> cui è costituito l'e<strong>di</strong>ficio principale.<br />

Art. 9 Destinazione produttiva ( p )<br />

Tale destinazione comprende le seguenti sottocategorie:<br />

- sottocategoria p1 ( impianti industriali ) comprende:<br />

- produzione <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> qualunque <strong>di</strong>mensione;<br />

- immagazzinaggio solo se sussi<strong>di</strong>ario (attività accessoria) all’attività produttiva;<br />

- commercializzazione all’ingrosso dei beni prodotti;<br />

- amministrazione aziendale ed attività funzionalmente connesse all’attività<br />

industriale (uffici, laboratori, attività <strong>di</strong> progettazione e <strong>di</strong> supporto alla ricerca ed<br />

all’innovazione tecnologica, formazione professionale, ecc.);<br />

- abitazione del proprietario e/o del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a;<br />

- locali <strong>di</strong> ristoro, spazi per il riposo, attività ricettive, lettura, ecc. per gli addetti alla<br />

produzione e funzionali al singolo impianto.<br />

- sottocategoria p2 ( impianti artigianali <strong>di</strong> produzione ) comprende:<br />

- produzione <strong>di</strong> beni;<br />

- immagazzinaggio solo se sussi<strong>di</strong>ario (attività accessoria) all’attività produttiva;<br />

- commercializzazione dei beni prodotti;<br />

- amministrazione aziendale e destinazioni connesse all’attività artigianale (uffici,<br />

laboratori, locali espositivi, ecc.);<br />

- abitazione del proprietario e/o del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a;<br />

- locali <strong>di</strong> ristoro e ricreativi per gli addetti alla produzione e funzionali al singolo<br />

impianto.<br />

- sottocategoria p3 (attività <strong>di</strong> deposito e <strong>di</strong> rottamazione ) comprende:<br />

- attività relative allo smontaggio, selezione, accatastamento e compattamento dei<br />

materiali;<br />

- commercializzazione dei materiali <strong>di</strong> recupero;<br />

- amministrazione aziendale;<br />

- abitazione del proprietario e/o del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a;<br />

- locali <strong>di</strong> ristoro e ricreativi per gli addetti all’attività e funzionali al singolo<br />

impianto.<br />

- sottocategoria p4 (attività <strong>di</strong> servizio alla produzione ed al mercato ) comprende:<br />

- attività concernenti la movimentazione e/o stoccaggio delle merci;<br />

- immagazzinaggio <strong>di</strong> materie prime, semilavorati e prodotti finiti;<br />

- attività <strong>di</strong> ricerca, stu<strong>di</strong>o e produzione <strong>di</strong> nuove tecnologie destinate al supporto dei<br />

processi produttivi e del mercato;<br />

- amministrazione aziendale;<br />

- abitazione del proprietario e/o del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a;<br />

- locali <strong>di</strong> ristoro e ricreativi per gli addetti all’attività e funzionali al singolo<br />

impianto.<br />

- sottocategoria p5 (artigianato <strong>di</strong> servizio alla residenza ) comprende:<br />

- attività rivolte al servizio della persona, dell’impresa, dei mezzi <strong>di</strong> trasporto, ecc.<br />

(botteghe artigiane, laboratori ed officine <strong>di</strong> riparazione, lavaggio auto, centri<br />

estetici, corrieri, traslochi, autotrasporti ecc.) ;<br />

- commercializzazione al dettaglio dei beni prodotti;<br />

- spazi per esposizione ed immagazzinamento delle merci e ricovero degli automezzi.<br />

24


In ogni caso non sono ammesse attività nocive od inquinanti o riconducibili ad attività a<br />

rischio rilevante ai sensi della L.137 del 9/5/1997.<br />

Art. 10 Destinazione commerciale ( c )<br />

La destinazione commerciale ( c ), per le offerte alimentari, extralimentare e mista, è<br />

composta dalle seguenti sottocategorie:<br />

- sottocategoria c1 ( commercio all’ingrosso ) comprende:<br />

- strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta con accessibilità prevalentemente veicolare per mercati e<br />

inse<strong>di</strong>amenti per la <strong>di</strong>stribuzione all’ingrosso;<br />

- strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dove si esercita attività primaria <strong>di</strong> commercio all’ingrosso<br />

abbinata all’attività secondaria artigianale <strong>di</strong> assemblaggio lavorati tali da non<br />

ingenerare traffico veicolare <strong>di</strong> automezzi <strong>di</strong> categoria superiore alla N2 del Co<strong>di</strong>ce<br />

della Strada.<br />

- sottocategoria c2 ( commercio al dettaglio ) comprende<br />

- strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, come definite all’art. 5 comma 10 (esercizi <strong>di</strong> vicinato e me<strong>di</strong>e<br />

strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta) degli In<strong>di</strong>rizzi e criteri (del DCR n.563 del 29/10/1999) e<br />

all’art. 6bis delle presenti norme, mercati e pubblici esercizi. In relazione alle<br />

vigenti leggi <strong>di</strong> settore le attività commerciali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio in sede fissa si<br />

sud<strong>di</strong>vidono in:<br />

-esercizi <strong>di</strong> vicinato (fino a 250 mq);<br />

- me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta (tra 250 e 2500 mq);<br />

- gran<strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta (oltre 2500 mq).<br />

- sottocategoria c3 ( commercio <strong>di</strong> carburanti per autotrazione ) : la rete <strong>di</strong>stributiva dei<br />

carburanti per autotrazione (Legge Regionale n.8 del 23.04.1998), comprende impianti così<br />

classificati:<br />

- stazioni <strong>di</strong> servizio ( erogazione automatica <strong>di</strong> carburante, locali per il lavaggio,<br />

l’ingrassaggio ed altri servizi per l’autoveicolo, servizi igienici ed eventualmente<br />

altri servizi accessori);<br />

- stazioni <strong>di</strong> rifornimento ( erogazione automatica <strong>di</strong> carburante, servizi igienici,<br />

attrezzature per servizi accessori vari; sono esclusi i locali per lavaggio,<br />

ingrassaggio ed altri servizi per l’autoveicolo;<br />

- chiosco ( erogazione automatica <strong>di</strong> carburante, locale a<strong>di</strong>bito esclusivamente al<br />

ricovero del personale addetto ed eventualmente all’esposizione <strong>di</strong> lubrificanti o<br />

altri prodotti ed accessori per autoveicoli, ed eventuale locale a<strong>di</strong>bito a servizi<br />

igienici);<br />

- punto sia isolato sia appoggiato ( erogazione automatica <strong>di</strong> carburante ed eventuale<br />

pensilina, senza alcuna struttura ausiliaria).<br />

In ogni caso non sono ammesse attività nocive od inquinanti o riconducibili ad attività a<br />

rischio rilevante ai sensi della L.137 del 9/5/1997.<br />

Art. 11 Destinazioni <strong>di</strong>rezionali ( d ) e turistico-ricettive e <strong>di</strong> servizio( tr )<br />

La destinazione <strong>di</strong>rezionale comprende le seguenti sottocategorie:<br />

- sottocategoria d1 comprende:<br />

- attività <strong>di</strong> livello funzionale elevato (se<strong>di</strong> <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> tipo amministrativo e<br />

gestionale; se<strong>di</strong> principali <strong>di</strong> imprese, aziende, società, ecc.);<br />

25


- sottocategoria d2 comprende:<br />

- attività <strong>di</strong> livello funzionale inferiore (se<strong>di</strong> decentrate <strong>di</strong> enti, sportelli bancari ed<br />

assicurativi , stu<strong>di</strong> professionali, agenzie immobiliari, agenzie commerciali, agenzie<br />

turistiche, servizi informatici, servizi sindacali, uffici in genere, ecc.);<br />

La destinazione turistica, ricettiva e <strong>di</strong> servizio comprende le seguenti sottocategorie:<br />

- sottocategoria tr1 comprende:<br />

- attività <strong>di</strong> livello funzionale elevato (alberghi e motel <strong>di</strong> categoria superiore, centri<br />

congressuali multime<strong>di</strong>ali, centri espositivi, ecc.);<br />

- sottocategoria tr2 comprende:<br />

- attività <strong>di</strong> livello locale (alberghi, pensioni, locande, ristoranti, mense, ecc.);<br />

- sottocategoria tr3 comprende:<br />

- attività ricettive all’aperto (costruzioni temporanee ad uso abitazione e <strong>di</strong><br />

campeggio, pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> aree per l’impiego continuativo <strong>di</strong> roulottes, case<br />

mobili, pic-nic, spazi attrezzati per il gioco, ecc.);<br />

- sottocategoria tr4 comprende:<br />

- attività culturali, <strong>di</strong> ricerca, promozionali e simili, ecc.);<br />

- sottocategoria tr5 comprende:<br />

- attività socio-assistenziali, sanitarie, per l’istruzione, per il culto (centri sociali,<br />

scolastici, sanitari, assistenziali, collegi, convitti, e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> culto, centri pastorali,<br />

ecc.);<br />

- sottocategoria tr6 ( attività per lo spettacolo, lo sport ed il tempo libero al chiuso e<br />

all’aperto) comprende:<br />

- cinematografi, teatri, au<strong>di</strong>torium e simili;<br />

- associazionismo socio-culturale-ricreativo;<br />

- attrezzature sportive (scuderie, maneggio, palestre, piscine, centri fitness e simili);<br />

- attività sportiva e ricreativa;<br />

- luna park, spettacoli itineranti e simili;<br />

- sottocategoria tr7 comprende:<br />

- attività <strong>di</strong> servizio erogate attraverso impianti tecnologici specifici.<br />

- sottocategoria tr8 comprende:<br />

- strutture e spazi <strong>di</strong> uso pubblico per il rimessaggio <strong>di</strong> automezzi, case mobili,<br />

roulottes, ecc.);<br />

Art. 12 Destinazioni agricole ( a )<br />

Tale destinazione comprende le seguenti sottocategorie:<br />

- sottocategoria a1 (attività per la produzione agricola) comprende:<br />

- terreni seminativi a prato, frutteti, vigneti, orti, attività floricole;<br />

- residenza rurale e relative pertinenze per coloro che svolgono le attività agricole;<br />

- fabbricati e volumi tecnici funzionali alle esigenze dell’azienda agricola e ad essa<br />

assimilate (fienili, depositi, ricoveri per allevamento <strong>di</strong> animali, ricoveri per<br />

macchine ed attrezzature agricole, serre, ecc.);<br />

26


- costruzioni destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione, e<br />

commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;<br />

- strutture tecniche e tecnologiche;<br />

- sottocategoria a2 (attività zootecnica) comprende:<br />

- attività per l’allevamento intensivo <strong>di</strong> animali;<br />

- residenza rurale e relative pertinenze per coloro che svolgono le attività<br />

zootecniche;<br />

- fabbricati e volumi tecnici funzionali alle esigenze dell’azienda (fienili, depositi,<br />

ricoveri per allevamento animali, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole;<br />

- costruzioni destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e<br />

commercializzazione dei prodotti zootecnici;<br />

- strutture tecniche e tecnologiche;<br />

- sottocategoria a3 comprende:<br />

- attività per gli usi agricoli e forestali necessari al mantenimento dei caratteri<br />

paesistici ed ambientali;<br />

- sottocategoria a4 (attività <strong>di</strong> agriturismo) comprende:<br />

- abitazioni riservate al personale dell’esercizio<br />

- abitazioni per la residenza temporanea agrituristica;<br />

- strutture <strong>di</strong> supporto all’attività agrituristica (cucina, mensa, locali <strong>di</strong> ritrovo,<br />

ricoveri per allevamento animali, depositi, strutture per il gioco ed il tempo libero,<br />

piccole aree per la sosta ed il soggiorno <strong>di</strong> turisti provvisti <strong>di</strong> tenda o caravan,<br />

ricovero automezzi ed attrezzature agricole, ecc.).<br />

27


Art. 13 Riferimenti legislativi<br />

TITOLO III<br />

CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO<br />

In conformità a quanto previsto all'Art. 13 della L.R. 56/77 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni,<br />

negli articoli che seguono sono definiti i principali tipi <strong>di</strong> intervento attraverso i quali si attuano<br />

le previsioni <strong>di</strong> P.R.G. nelle parti del territorio definite al Titolo IV.<br />

Le definizioni fanno generalmente riferimento a quanto in<strong>di</strong>cato dalla Circolare della<br />

Regione Piemonte n. 5 del 27 aprile 1984, ma si integrano con essa per le parti non coincidenti.<br />

Ove non specificato dalle presenti definizioni le opere consentite per ogni tipo <strong>di</strong><br />

intervento sono quelle previste nella Circolare citata (DGR 27/04/1984 , n° 5/SG/URB).<br />

Per quanto riguarda le prescrizioni <strong>di</strong> carattere strettamente igienico-e<strong>di</strong>lizio, fatto salvo<br />

quanto previsto dalle leggi <strong>di</strong> settore e <strong>di</strong> competenza dell'ASL, valgono le prescrizioni<br />

contenute nella presente normativa; debitamente integrata dai Regolamenti Igienici ed E<strong>di</strong>lizi<br />

redatti conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni regionali, che costituiscono specificazione dei <strong>di</strong>sposti<br />

del <strong>PRGC</strong>.<br />

Gli interventi che riguardano e<strong>di</strong>fici riconosciuti dal P.R.G. come beni culturaliambientali<br />

sono soggetti alle ulteriori specificazioni <strong>di</strong> cui al Titolo V delle presenti norme.<br />

Le mo<strong>di</strong>ficazioni, parziali o totali, ai singoli tipi <strong>di</strong> intervento consentiti sul patrimonio<br />

e<strong>di</strong>lizio esistente non costituiscono variante al P.R.G. ai sensi del punto f) comma 8 Art. 17 l.u.r.<br />

56/77, sempre che esse non conducano all'intervento <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica, non<br />

riguar<strong>di</strong>no e<strong>di</strong>fici o aree per le quali il P.R.G. abbia espressamente escluso tale possibilità e non<br />

comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità inse<strong>di</strong>ativa ed aree destinate ai<br />

pubblici servizi.<br />

Ove non <strong>di</strong>versamente previsto per particolari zone o aree urbanistiche ovvero da<br />

specifici vincoli imposti a parti del territorio da leggi o norme generali o <strong>di</strong> settore, gli interventi<br />

consentiti su e<strong>di</strong>fici, o parti <strong>di</strong> essi, in cui siano presenti o si intendano mantenere attività in<br />

contrasto con quelle previste dalle relative Tabelle normative, sono limitati ai seguenti:<br />

- manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria,<br />

- restauro e risanamento conservativo<br />

secondo le definizioni più avanti specificate e con le specificazioni, le deroghe o le limitazioni<br />

eventualmente previste per tali interventi in ogni singola zona o area urbanistica.<br />

Art. 14 Manutenzione or<strong>di</strong>naria (MO)<br />

Rientrano nella manutenzione or<strong>di</strong>naria (Art. 13, 3° comma, lettera a), l.u.r. 56/77) le<br />

opere <strong>di</strong> riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli e<strong>di</strong>fici (senza alterazione<br />

dei caratteri originali e aggiunta <strong>di</strong> nuovi elementi) e quelle necessarie a integrare o a mantenere<br />

in efficienza gli impianti già esistenti, purché dette opere non comportino la realizzazione <strong>di</strong><br />

nuovi locali o mo<strong>di</strong>fiche alle strutture o all'organismo e<strong>di</strong>lizio.<br />

Sono inclusi nella manutenzione or<strong>di</strong>naria:<br />

28


- il ripassamento (rior<strong>di</strong>no) del manto <strong>di</strong> copertura, anche con sostituzione <strong>di</strong> parti deteriorate<br />

della piccola or<strong>di</strong>tura del tetto, la riparazione <strong>di</strong> comignoli, la riparazione <strong>di</strong> grondaie, pluviali<br />

e faldali, nonché la loro sostituzione anche con utilizzo <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong>versi (rame, acciaio,<br />

ecc.), la riparazione o il rifacimento <strong>di</strong> manti impermeabili senza mo<strong>di</strong>fiche estetiche, la<br />

coibentazione del manto <strong>di</strong> copertura;<br />

- la pulitura <strong>di</strong> facciate, il ripristino parziale della tinteggiatura, <strong>di</strong> intonaci e <strong>di</strong> rivestimenti, la<br />

riparazione e il ripristino <strong>di</strong> infissi e ringhiere, la riparazione e il rifacimento <strong>di</strong> pavimentazioni<br />

interne e <strong>di</strong> quelle esterne (terrazzi, cortili), purché per queste ultime vengano usati materiali<br />

con le stesse caratteristiche e colori dei preesistenti.<br />

In particolare devono essere mantenuti i <strong>di</strong>segni delle pavimentazioni dei cortili con<br />

acciottolati e lastre <strong>di</strong> pietra anche <strong>di</strong> color <strong>di</strong>versi;<br />

- la riparazione e sostituzione parziale dell'or<strong>di</strong>tura secondaria del tetto, con mantenimento dei<br />

caratteri originari;<br />

- la sostituzione <strong>di</strong> infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine <strong>di</strong> negozi, balaustrate e<br />

ringhiere con altri in tutto identici agli esistenti,<br />

- la sostituzione <strong>di</strong> serramenti interni;<br />

- la tinteggiatura delle facciate verso i cortili interni;<br />

- la posa o sostituzione <strong>di</strong> controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici interni;<br />

- la realizzazione o rifacimento delle reti o degli apparecchi degli impianti tecnologici, idrici,<br />

igienico-sanitari, elettrici, termici, ecc., utilizzando locali già aventi apposita destinazione,<br />

senza mo<strong>di</strong>ficarne la superficie e le aperture;<br />

- rappezzi e ancoraggi <strong>di</strong> parti pericolanti nella facciata;<br />

- riparazione e ammodernamento <strong>di</strong> impianti che non comportino la costruzione o la<br />

destinazione ex novo <strong>di</strong> locali per servizi igienici e tecnologici.<br />

Per quanto riguarda in particolare gli impianti produttivi rientrano nella manutenzione<br />

or<strong>di</strong>naria le seguenti opere:<br />

- costruzioni che non prevedono o non sono idonee alla presenza <strong>di</strong> manodopera, realizzate con<br />

lo scopo <strong>di</strong> proteggere determinati apparecchi o sistemi (cabine per trasformatori o interruttori<br />

elettrici, cabine per valvole <strong>di</strong> intercettazione flui<strong>di</strong>, cabine per stazioni <strong>di</strong> trasmissione dati e<br />

coman<strong>di</strong>, per gruppi <strong>di</strong> riduzione, purché al servizio dell'impianto e all'interno dei locali<br />

chiusi);<br />

- sistemi per la canalizzazione dei flui<strong>di</strong> me<strong>di</strong>ante tubazioni, fognatura, ecc., realizzati<br />

all'interno dello stabilimento;<br />

- garitte, chioschi per I'operatore <strong>di</strong> peso a bilico, per post¡ telefonici <strong>di</strong>staccati, per quadri <strong>di</strong><br />

coman<strong>di</strong> <strong>di</strong> apparecchiature non presi<strong>di</strong>ate;<br />

- opere relative a lavori eseguiti all'interno <strong>di</strong> locali chiusi;<br />

- installazioni <strong>di</strong> pali porta tubi, semplici e composti;<br />

- basamenti, incastellature <strong>di</strong> sostegno e apparecchiature all'aperto per la mo<strong>di</strong>fica ed il<br />

miglioramento <strong>di</strong> impianti esistenti;<br />

- attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci <strong>di</strong> scarico);<br />

- attrezzature per la movimentazione <strong>di</strong> materie prime e prodotti sfusi ed in confezione, quali<br />

nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.;<br />

- canne fumarie ed altri sistemi <strong>di</strong> adduzione e <strong>di</strong> abbattimento.<br />

Art. 15 Manutenzione straor<strong>di</strong>naria (MS)<br />

Rientrano nella manutenzione straor<strong>di</strong>naria (Art. 13, 3° comma, lettera b), l.u.r. 56/77)<br />

le opere e le mo<strong>di</strong>fiche necessario per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli e<strong>di</strong>fici<br />

nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che<br />

dette opere non alterino i volumi e le superfici lorde <strong>di</strong> solaio delle singole unità immobiliari o<br />

<strong>di</strong> interi e<strong>di</strong>fici e non comportino mo<strong>di</strong>fiche delle destinazioni d'uso in atto.<br />

29


Tali interventi non devono comunque introdurre mo<strong>di</strong>fiche o alterazioni sostanziali<br />

all'impianto tipologico ed alle strutture originarie degli e<strong>di</strong>fici che configurino un organismo in<br />

tutto o in parte <strong>di</strong>verso da quello esistente.<br />

Sono inclusi nella manutenzione straor<strong>di</strong>naria, o ad essa assimilati ai fini autorizzativi,<br />

le seguenti opere:<br />

a) per le finiture esterne, gli interventi possono consistere in:<br />

* rior<strong>di</strong>no, rifacimento e posa <strong>di</strong> intonaci, <strong>di</strong> rivestimenti, tinteggiature <strong>di</strong> intere facciate<br />

previa presentazione <strong>di</strong> apposita campionatura dei colori;<br />

* rior<strong>di</strong>no, rifacimento e posa <strong>di</strong> elementi architettonici esterni (cornicioni, parapetti,<br />

serramenti e infissi, vetrine, pompeiane, ecc.) con materiali e tecniche anche <strong>di</strong>versi da<br />

quelli eventualmente preesistenti (laddove non vietati espressamente dal P.R.G. per<br />

ragioni <strong>di</strong> tutela ambientale);<br />

* interventi <strong>di</strong> non rilevante entità, quali ad esempio, la sostituzione, il rifacimento <strong>di</strong><br />

recinzioni e muri <strong>di</strong> sostegno, il rifacimento <strong>di</strong> campi da gioco, ecc.;<br />

b) per gli elementi strutturali, per le murature perimetrali, per i tamponamenti e le aperture<br />

esterne, per i tramezzi e le aperture interne, gli interventi possono consistere in:<br />

* sostituzione o rifacimento <strong>di</strong> coperture o <strong>di</strong> parti limitate <strong>di</strong> elementi portanti, quali<br />

scale, solai e murature, senza variazioni delle quote;<br />

* sostituzione o rifacimento <strong>di</strong> locali per la installazione <strong>di</strong> impianti tecnici, quali<br />

ascensori, montacarichi, centrali termiche, torri <strong>di</strong> evaporazione, impianti <strong>di</strong><br />

ventilazione e <strong>di</strong> filtraggio, ecc ... ;<br />

* realizzazione <strong>di</strong> locali igienici e cucine purché interne alle strutture esistenti;<br />

* realizzazione <strong>di</strong> soppalchi <strong>di</strong> arredo interno, con struttura in<strong>di</strong>pendente da quella<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />

* la formazione <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ni interrate;<br />

* la realizzazione in e<strong>di</strong>fici esistenti <strong>di</strong> scalette o rampe esterne, attrezzature decorative,<br />

<strong>di</strong> arredo o complementari agli e<strong>di</strong>fici principali, quali pergolati, pompeiane, pensiline<br />

per il riparo <strong>di</strong> passaggi, o <strong>di</strong> aperture.<br />

Art. 16 Restauro e risanamento conservativo (RT, RC)<br />

Rientrano nel restauro e risanamento conservativo (Art. 13, 3° comma, lettera c), l.u.r.<br />

56/77) gli interventi volti a conservare I'organismo e<strong>di</strong>lizio (v. p.to 6, Art. 4, delle presenti<br />

N.T.A.) nella sua configurazione attuale, se rispondente all'impianto <strong>di</strong> progetto originale,<br />

oppure a favorirne il suo ripristino se successivamente trasformato nel tempo e ad assicurarne la<br />

funzionalità me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere (v. punto 7, Art. 4, delle presenti N.T.A.)<br />

che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne<br />

consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il<br />

consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio, I'inserimento<br />

degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso o da leggi <strong>di</strong> settore,<br />

l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo e<strong>di</strong>lizio originario.<br />

Trattasi quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> opere che comportano il mantenimento del caratteri intrinseci ed<br />

estrinseci dell'e<strong>di</strong>ficio e della volumetria originaria senza alterazioni planivolumetriche, sia <strong>di</strong><br />

sagoma che <strong>di</strong> prospetti esterni, salvo quelle necessario per rimuovere le superfetazioni.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> "restauro" (RT) e <strong>di</strong> "risanamento conservativo" (RC) possono anche<br />

essere attuati <strong>di</strong>sgiuntamente laddove puntualmente previsto dal P.R.G., nel qual caso valgono<br />

le seguenti definizioni:<br />

30


a) gli interventi <strong>di</strong> "restauro" (RT) riguardano gli e<strong>di</strong>fici da conservare integralmente o da<br />

riportare all'originaria conformazione <strong>di</strong> progetto solo con meto<strong>di</strong> rigorosamente scientifici.<br />

Pur provvedendo in or<strong>di</strong>ne alle esigenze igieniche e tecnologiche, lo scopo <strong>di</strong> tali interventi é<br />

quello della conservazione o del ripristino dei caratteri tipologici originali degli immobili,<br />

recuperandone l'unità formale e strutturale.<br />

Tale tipo <strong>di</strong> intervento deve pertanto riferirsi:<br />

* all'aspetto architettonico esterno, con particolare riguardo alle aperture, agli infissi, alle<br />

decorazioni, agli intonaci, alla tessitura muraria;<br />

* all'organizzazione tipologico-<strong>di</strong>stributiva interna, ove é possibile prevedere contenute<br />

mo<strong>di</strong>fiche all'impianto <strong>di</strong>stributivo, finalizzate al recupero igienico e funzionale e<br />

all'inserimento degli impianti igienico-sanitari e dei servizi mancanti, da realizzare nel<br />

rispetto delle strutture originaria esterne e interne;<br />

* alle volte, ai solai e alle scale interne, qualora costituiscano parte integrante dell'impianto<br />

tipologico dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />

* alla struttura portante verticale ed orizzontale; per quest'ultima può essere previsto il<br />

rifacimento con modeste mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> quota, purché ciò non determina l'eliminazione<br />

<strong>di</strong> parti strutturali e decorativa <strong>di</strong> pregio. Qualora l'impossibilità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare le quote dei<br />

solai determini altezze <strong>di</strong> interpiano inferiori a quelle minime previste dal Regolamento<br />

E<strong>di</strong>lizio, esse saranno ammesse in deroga, sopperendo ai requisiti igienici richiesti dalle<br />

leggi in materia con sistemi alternativa <strong>di</strong> illuminazione e aerazione. Analogamente si agirà<br />

in deroga, qualora le operazioni <strong>di</strong> restauro dovessero rendere impossibile il rispetto dei<br />

rapporti minimi fra superfici finestrate e superfici <strong>di</strong> pavimento;<br />

* al tetto ed alle coperture, nel rispetto delle quote d'imposta e <strong>di</strong> colmo con la conservazione<br />

dei materiali originali o ad essi riconducibili per tipologia, consistenza e colore.<br />

Parti integranti, eventualmente perdute nel tempo o assolutamente non recuperabili, possono<br />

essere sostituite facendo ricorso a criteri filologici; devono essere inoltre eliminati gli<br />

elementi estranei all'e<strong>di</strong>ficio, che ne alterano l'unitarietà e non rivestono interesse nella sua<br />

storia;<br />

b) gli interventi <strong>di</strong> "risanamento conservativo" (RC), pur provvedendo a finalità analoghe a<br />

quelle del restauro, sono principalmente volti all'adeguamento igienico e tecnologico<br />

attraverso un insieme <strong>di</strong> opere che tendano al recupero fisico e funzionale complessivo<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />

Sono altresì finalizzati al raggiungimento <strong>di</strong> livelli <strong>di</strong> funzionalità adeguati alle necessità<br />

degli usi ammessi.<br />

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione <strong>di</strong> alcuni elementi costitutivi<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio, I'eliminazione, la mo<strong>di</strong>fica e l'inserimento <strong>di</strong> nuovi elementi ed impianti,<br />

oltreché mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong>stributivo interne alle unità immobiliari che consentano <strong>di</strong> ottenere<br />

unità immobiliari organiche, anche me<strong>di</strong>ante il loro accorpamento o il loro scorporo.<br />

Laddove segnalati nelle tavole <strong>di</strong> P.R.G., devono tuttavia essere mantenuti í seguenti<br />

elementi: scale, androni, porticati, atri, logge, altane, torri, e gli elementi strutturali e<br />

compositivi che presentino valore artistico, storico e documentale.<br />

Nel rispetto prioritario degli elementi tipologici, strutturali e compositivi <strong>di</strong> cui sopra, sono<br />

in particolare consentiti, nelle operazioni <strong>di</strong> risanamento conservativo, i seguenti interventi:<br />

* limitata mo<strong>di</strong>fica delle quote dei solai (fino ad un massimo <strong>di</strong> 30 cm) necessaria per<br />

l’ottenimento dell’abitabilità nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari richiesti dalle leggi<br />

vigenti qualora non applicabili i criteri <strong>di</strong> deroga previsti dall’art. 1 del Decreto 9/6 del<br />

09.06.1999;<br />

* le mo<strong>di</strong>fiche dell'imposta e del colmo dei sottotetti necessario a ricavare le con<strong>di</strong>zioni<br />

prescritte per l'ottenimento dell'abitabilità fino ad un massimo <strong>di</strong> 30 cm;<br />

* le mo<strong>di</strong>fiche delle <strong>di</strong>mensioni delle aperture necessario per ottenere i rapporti minimi fra le<br />

medesime ed il pavimento.<br />

Non rientrano nel restauro e nel risanamento conservativo gli interventi che comportino<br />

aumento della Sul esistente (ad esclusione <strong>di</strong> quella che eventualmente si dovesse realizzare per<br />

ricostituire parti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio demolite nel tempo e rigorosamente documentate).<br />

31


Art. 17 Ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (RE)<br />

Rientrano nella ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (Art. 13, 3° comma, lettera d), l.u.r. 56/77) gli<br />

interventi volti a trasformare gli organismi e<strong>di</strong>lizi me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere che<br />

possono portare ad un organismo e<strong>di</strong>lizio in tutto o in parte <strong>di</strong>verso dal precedente. Tali<br />

interventi comprendono il ripristino o la sostituzione <strong>di</strong> alcuni elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio,<br />

l'eliminazione delle aggiunte contrastanti, la mo<strong>di</strong>fica e l'inserimento <strong>di</strong> nuovi elementi ed<br />

impianti.<br />

Sono inclusi nella ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia:<br />

a) la demolizione e la ricostruzione, fedele (intendendo per "fedele" non necessariamente la<br />

riproduzione identica del fabbricato preesistente ma il rispetto dei caratteri formali/espressivi<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio demolito) <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici non recuperabili per le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> degrado e <strong>di</strong>ssesto, da<br />

eseguire riproducendo, senza significative variazioni <strong>di</strong>mensionali o <strong>di</strong> quota, tutte le parti<br />

strutturali, mantenendo immutate sagome, altezze, superfici lorde <strong>di</strong> pavimento e senza<br />

significative alterazioni dei complessivi caratteri originali dei prospetti, con particolare<br />

riguardo per quelli visibili dagli spazi pubblici; per tali interventi è possibile l'utilizzazione<br />

del sottotetto nel rispetto dei criteri <strong>di</strong> cui alla L.R. n° 21/1998;<br />

b) gli interventi che prevedono la demolizione <strong>di</strong> alcuni elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio e la<br />

loro ricostruzione, a parità <strong>di</strong> Sul, al fine <strong>di</strong> assicurare la funzionalità e garantire la coerenza<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio stesso con le destinazioni d'uso in progetto.<br />

Per tali interventi è possibile l'utilizzazione del sottotetto nel rispetto dei criteri <strong>di</strong> cui alla<br />

L.R. n° 21/1998 integrata dalle eventuali prescrizioni specifiche <strong>di</strong> zona;<br />

c) le mo<strong>di</strong>fiche interne <strong>di</strong> fabbricati (entro volumi e sagome esistenti) comportanti aumenti della<br />

Sul, purché non vengano superati gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale o fon<strong>di</strong>aria consentiti,<br />

fatta salva la normativa eventualmente stabilita per particolari zone o aree urbanistiche.<br />

Art. 18 Ampliamento e<strong>di</strong>lizio (AE)<br />

Costituiscono ampliamento e<strong>di</strong>lizio gli interventi (eventualmente combinati con altri tipi<br />

<strong>di</strong> intervento) volti ad aumentare le quantità (volumi o superfici lorde <strong>di</strong> pavimento) <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />

esistenti, me<strong>di</strong>ante ad<strong>di</strong>zioni orizzontali o verticali, quali: sopraelevazioni, aumento dello<br />

spessore (grossatura) <strong>di</strong> manica, realizzazione <strong>di</strong> bassi fabbricati, magazzini interrati, ecc.<br />

Gli ampliamenti e<strong>di</strong>lizi (considerati unitamente agli e<strong>di</strong>fici preesistenti, in tutto, solo in<br />

parte o in nulla mo<strong>di</strong>ficati) devono rispettare gli in<strong>di</strong>ci (volumi ovvero superfici lorde <strong>di</strong> solaio)<br />

e le prescrizioni previste dal P.R.G., dai suoi strumenti urbanistici esecutivi e dal Regolamento<br />

E<strong>di</strong>lizio per le parti del territorio in cui gli e<strong>di</strong>fici oggetto <strong>di</strong> ampliamento sono siti.<br />

Art. 19 Sostituzione e<strong>di</strong>lizia (SE)<br />

Comprende gli interventi che consentono la demolizione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici oltre i limiti e le<br />

con<strong>di</strong>zioni della ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia accompagnata da contestuale rie<strong>di</strong>ficazione. La<br />

successiva rie<strong>di</strong>ficazione del nuovo organismo e<strong>di</strong>lizio, anche <strong>di</strong>verso da quello originario, può<br />

<strong>di</strong> norma avvenire, salvo <strong>di</strong>versa in<strong>di</strong>cazione, entro i limiti della Sul e<strong>di</strong>ficata preesistente, nel<br />

rispetto e dei parametri e<strong>di</strong>lizi e urbanistici e del Regolamento E<strong>di</strong>lizio e <strong>di</strong> Igiene; inoltre deve<br />

32


<strong>di</strong> norma avvenire all'interno della medesima area <strong>di</strong> pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio demolito e non<br />

deve determinare in ogni caso un intervento <strong>di</strong> lottizzazione. All'interno dell'area <strong>di</strong> pertinenza<br />

sono anche possibili interventi <strong>di</strong> accorpamento <strong>di</strong> 2 o piú e<strong>di</strong>fici, nel rispetto <strong>di</strong> tutte le altre<br />

con<strong>di</strong>zioni previste dalla presente norma.<br />

La successiva rie<strong>di</strong>ficazione può anche portare a densità fon<strong>di</strong>arie superiori a quelle<br />

massime previste dal P.R.G. per la zona urbanistica <strong>di</strong> appartenenza, in quanto il<br />

<strong>di</strong>mensionamento globale del P.R.G., in termini <strong>di</strong> capacità inse<strong>di</strong>ativa e <strong>di</strong> servizi pubblici, è<br />

riferito alle Sul esistenti e non a quelle teoriche <strong>di</strong> zona.<br />

Il P.R.G. comprende all'interno <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> intervento anche gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> recente<br />

e<strong>di</strong>ficazione che non presentano particolari caratteristiche architettoniche, per í quali è dunque<br />

sempre consentita (anche se improbabile) la demolizione e la nuova costruzione.<br />

All'interno degli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia è altresì possibile un cambiamento <strong>di</strong><br />

destinazione d'uso rispetto a quella in atto purché consentita nella rispettiva area o zona<br />

urbanistica e compatibile con la preesistente tipologia e<strong>di</strong>lizia e con il tessuto urbanistico<br />

circostante. In tal caso resta a carico dell'intervento, se imposto dalla norma <strong>di</strong> zona urbanistica,<br />

il reperimento della quota <strong>di</strong> standard urbanistici eventualmente superiore a quella richiesta<br />

dagli usi in atto. A tale adempimento si può far fronte o attraverso la monetizzazione o<br />

attraverso la cessione <strong>di</strong> aree <strong>di</strong>sciplinate da relativo atto unilaterale d'obbligo qualora non<br />

<strong>di</strong>versamente precisato dalla norma <strong>di</strong> zona.<br />

Qualora non <strong>di</strong>versamente stabilito da norme specifiche <strong>di</strong> area urbanistica, il nuovo<br />

e<strong>di</strong>ficio può in generale avere una conformazione planimetrica e occupare un se<strong>di</strong>me (all'interno<br />

del lotto <strong>di</strong> appartenenza) <strong>di</strong>verso da quello preesistente. In casi particolari le tavole <strong>di</strong> P.R.G.<br />

in<strong>di</strong>cano i se<strong>di</strong>mi che non devono essere ricostruiti (fatti salvi i <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori che possono<br />

essere cumulati a quelli dell'e<strong>di</strong>ficio da sostituire in deroga a quanto previsto al precedente 1°<br />

comma).<br />

Art. 20 Ristrutturazione urbanistica (RU)<br />

Costituisce ristrutturazione urbanistica (Art. 13, 3° comma, lettera e), 1.u.r. 56/77) il<br />

complesso <strong>di</strong> operazioni volte a sostituire in tutto o in parte l’esistente tessuto urbanisticoe<strong>di</strong>lizio<br />

(delle zone urbanistiche in cui questo intervento è ammesso, con particolare riferimento<br />

alle zone TT e TR) con altro <strong>di</strong>verso, me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi e<br />

infrastrutturali, anche con la mo<strong>di</strong>ficazione del <strong>di</strong>segno dei lotti, degli isolati e della rete<br />

stradale.<br />

In linea <strong>di</strong> principio gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica sono subor<strong>di</strong>nati alla<br />

preventiva formazione <strong>di</strong> un S.U.E. (ai sensi dell'Art. 13, 4° comma, lettera d) della l.u.r. 56/77),<br />

a meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse e precise <strong>di</strong>sposizioni contenute nelle norme puntuali <strong>di</strong> zona o area<br />

urbanistica nelle Tabelle normative o nelle Schede <strong>di</strong> Area.<br />

Art. 21 Completamento (CO)<br />

Si intende l’intervento rivolto alla realizzazione <strong>di</strong> nuove opere su aree ancora libere ma<br />

inserite in porzioni <strong>di</strong> territorio già parzialmente e<strong>di</strong>ficate e dotate <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.<br />

Per opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria (art. 91 quinquies – L.R.56/77) si intendono:<br />

33


- idoneo sistema viario pedonale e veicolare;<br />

- idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liqui<strong>di</strong>;<br />

- reti ed impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’energia elettrica e della pubblica<br />

illuminazione.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> completamento, oltre che dagli or<strong>di</strong>nari parametri urbanistici <strong>di</strong> zona,<br />

possono essere <strong>di</strong>sciplinati anche da specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle<br />

altezze massime nonchè alle tipologie ed alle caratteristiche planivolumetriche degli e<strong>di</strong>fici.<br />

Nel caso in cui il completamento avvenga su aree urbanizzate già parzialmente e<strong>di</strong>ficate<br />

occorre verificare che la capacità e<strong>di</strong>ficatoria del sito non sia già stata esaurita in tutto o in parte<br />

da altri interventi <strong>di</strong> completamento realizzati successivamente alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

progetto preliminare del presente <strong>PRGC</strong> all'interno della medesima area urbanistica o che non vi<br />

sia stato, per qualsiasi motivo, un trasferimento <strong>di</strong> cubatura che renda nulla la capacità stessa<br />

dell'area. Tale verifica va effettuata sulla base ed in applicazione <strong>di</strong> quanto definito dal punto 22<br />

dell’art.4 .<br />

Art. 22 Nuovo impianto (NI)<br />

Sono in generale compresi nel nuovo impianto (Art. 13, 3° comma, lettera g), l.u.r.<br />

56/77) gli interventi rivolti alla utilizzazione delle aree ine<strong>di</strong>ficate, classificate come CR.III,<br />

DM, DI e TT/d dal P.R.G., <strong>di</strong>sciplinate con appositi in<strong>di</strong>ci, parametri e specifiche in<strong>di</strong>cazioni<br />

tipologiche.<br />

Costituiscono invece interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica e non <strong>di</strong> nuovo impianto<br />

quelli rivolti alla completa demolizione <strong>di</strong> complessi esistenti e la rie<strong>di</strong>ficazione, sul medesimo<br />

lotto, <strong>di</strong> altri aventi <strong>di</strong>versa tipologia, <strong>di</strong>versa classe <strong>di</strong> destinazione d'uso e <strong>di</strong>verso rapporto con<br />

il sistema <strong>di</strong> accessibilità.<br />

Di norma tali interventi si attuano attraverso Strumento Urbanistico Esecutivo.<br />

34


TITOLO IV<br />

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE E AREE<br />

URBANISTICHE - PRESCRIZIONI<br />

Art. 23 Sud<strong>di</strong>visione in zone e in aree urbanistiche<br />

L'intero territorio comunale è sud<strong>di</strong>viso in "zone urbanistiche" e in "aree urbanistiche":<br />

le prime sono in<strong>di</strong>viduate con apposito simbolo grafico sulle tavole <strong>di</strong> progetto (P.2) e da una<br />

sigla composta da lettere maiuscole e numero romano (ad es. BR. III); le seconde rappresentano<br />

parti delle precedenti e sono in<strong>di</strong>viduate attraverso l'aggiunta <strong>di</strong> un ulteriore numero arabo (ad<br />

es. BR.III n.4).<br />

Il Consiglio Comunale può apportare limitate mo<strong>di</strong>fiche ai confini <strong>di</strong> aree e/o zone<br />

urbanistiche solo per uniformarli alle situazioni <strong>di</strong> assetto territoriale oggettivamente <strong>di</strong>fformi<br />

dalle previsioni urbanistiche (fossi, bealere, recinzioni, muri esistenti, ecc.). Qualora in assenza<br />

<strong>di</strong> tali mo<strong>di</strong>fiche si renda inattuabile la previsione <strong>di</strong> Piano e le varianti non comportino<br />

incrementi dell’area urbanistica, ricorrono le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alla lettera a), 8° comma, art.17<br />

della L.R.56/77. Adeguamenti <strong>di</strong> limitata entità del perimetro delle aree sottoposte a SUE<br />

ricadono nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alla lettera c), 8° comma, art.17 della L.R. 56/77.<br />

Valgono le prescrizioni dell'Art. 2, 3° comma, lettere b), c) e d) delle presenti Norme.<br />

Art. 24 Classificazione delle zone urbanistiche<br />

Le zone urbanistiche in cui è stato sud<strong>di</strong>viso il territorio comunale sono le seguenti:<br />

IUA: inse<strong>di</strong>amenti urbani aventi carattere ambientale;<br />

BR.I: zona consolidata residenziale con capacità e<strong>di</strong>ficatoria esaurita;<br />

BR.I/s: zona consolidata residenziale con capacità e<strong>di</strong>ficatoria esaurita <strong>di</strong> impianto<br />

originario;<br />

BR.II: zona consolidata prevalentemente residenziale <strong>di</strong> impianto unitario;<br />

BR.III: zona residenziale parzialmente consolidata;<br />

BR.IV: zona consolidata residenziale <strong>di</strong> impianto rurale;<br />

BC: zona destinata ad attività economiche in ambito urbano consolidato;<br />

BM: zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali, esistenti;<br />

BI: zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti;<br />

IC: zona destinata alla <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti;<br />

TR: zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione residenziale;<br />

TT: zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione terziaria-commerciale;<br />

TCS: zona destinata ad attività commerciali e sportive in progetto;<br />

CR.I: zona residenziale <strong>di</strong> completamente e<strong>di</strong>lizio;<br />

CR.II: zona residenziale <strong>di</strong> completamente urbanistico;<br />

CR.III: zona residenziale <strong>di</strong> nuovo impianto;<br />

DM: zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali, <strong>di</strong> nuovo impianto;<br />

DI: zona destinata ad attività produttive <strong>di</strong> nuovo impianto;<br />

EE: zona agricola;<br />

EP: zona per aziende agricole esistenti;<br />

VP: zona destinata a verde privato;<br />

SP.I: zona destinata a servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (art. 21, l.u.r.<br />

56/77);<br />

TP: zona destinata ad attività <strong>di</strong> interesse collettivo (pubbliche, private o <strong>di</strong> enti).<br />

35


Ai fini della classificazione prevista del DM 1444/68, le zone urbanistiche sono così<br />

definite:<br />

- la zona IUA è classificata <strong>di</strong> tipo “A”;<br />

- le zone BR.I, BR.I/s, BR.II, BR.III, BR.IV, BC, BM, BI, IC, TR (ad eccezione della TR-01<br />

classificata <strong>di</strong> tipo “C”), TT, CR.I, CR.II, VP, TP (ad eccezione delle aree TP/s n.1075, TP-<br />

01 n.1005 e TP-02 n.0720 classificate <strong>di</strong> tipo C) sono classificate <strong>di</strong> tipo “B”;<br />

- le zone CR.III, DM, DI, TR-01, e TCS sono classificate <strong>di</strong> tipo “C”. Le aree TP n. 1005 e<br />

0720 sono classificate <strong>di</strong> tipo “C” in caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica; le<br />

aree n.1005 e 1075 sono classificate <strong>di</strong> tipo C anche per interventi <strong>di</strong> completamento e<br />

nuovo impianto; in tutti i restanti casi possono essere classificate <strong>di</strong> tipo “B”;<br />

- la zona EP è classificata <strong>di</strong> tipo “E”.<br />

Art. 25 Classificazione delle aree urbanistiche<br />

arabi.<br />

Ciascuna zona urbanistica comprende aree urbanistiche contrad<strong>di</strong>stinte con numeri<br />

L'aggregazione delle aree urbanistiche nelle relative zone urbanistiche è definita nelle<br />

tavole <strong>di</strong> Progetto (P2) e riportata nei Quadri Sinottici.<br />

Ciascuna area urbanistica si riconduce alla relativa zona <strong>di</strong> appartenenza per quanto<br />

riguarda gli aspetti fondamentali dello stato <strong>di</strong> fatto ed i criteri principali previsti per la<br />

trasformazione, ma può contenere ulteriori specificazioni per quanto riguarda i parametri o le<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione, in modo da tenere <strong>maggio</strong>rmente in conto particolari situazioni del<br />

tessuto o dell'impianto urbano in cui si viene a collocare.<br />

Particolare attenzione va inoltre posta agli aspetti idrogeologici e geologico-tecnici.<br />

Indagini specifiche <strong>di</strong> settore hanno portato alla formulazione <strong>di</strong> una specifica zonizzazione del<br />

territorio comunale. Ogni intervento e<strong>di</strong>ficatorio dovrà quin<strong>di</strong> attenersi anche alle prescrizioni<br />

contenute nell'elaborato AT3.1 - Relazione geologica, all’elaborato AT3.8 – Relazione<br />

geologica integrativa e controdeduttiva, ed alle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione per le aree <strong>di</strong><br />

trasformazione e <strong>di</strong> nuovo impianto in essa contenute, che possono contenere limitazioni ai tipi<br />

<strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizi, alle destinazioni d’uso ammissibili, nonché richiedere particolari attenzioni<br />

rispetto al reticolato idrografico esistente e puntuali accertamenti del livello della falda idrica<br />

superficiale. Ai fini della determinazione della potenzialità <strong>di</strong> intervento espressa da ogni<br />

singola porzione <strong>di</strong> territorio è quin<strong>di</strong> necessario non solo riconoscere la zona urbanistica <strong>di</strong><br />

appartenenza, ma anche la “classe <strong>di</strong> pericolosità” attribuita, controllando non solo le tavole <strong>di</strong><br />

progetto P2.2/1-12 e P2.3/1-2, ma anche la “La Carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità<br />

Geomorfologica e dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica, tavole AT3.5 e AT3.6, <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 60 delle presenti N.T.A..<br />

L'elenco completo delle aree urbanistiche è riportato nei Quadri Sinottici: le rispettive<br />

<strong>di</strong>mensioni (superfici territoriali, fon<strong>di</strong>arie, aree a servizi <strong>di</strong>segnati, viabilità, verde privato, etc.)<br />

sono state misurate graficamente me<strong>di</strong>ante strumento informatico e pertanto sono da<br />

considerarsi in<strong>di</strong>cative, computate solo al fine della valutazione del <strong>di</strong>mensionamento del<br />

P.R.G. In ogni caso per precisazioni circa l’uso e la vali<strong>di</strong>tà delle quantità in<strong>di</strong>cate nei Quadri<br />

Sinottici (P1.2) si fa riferimento all’introduzione <strong>di</strong> tale elaborato.<br />

36


Art. 26 Prescrizioni per gli inse<strong>di</strong>amenti urbani aventi carattere ambientale (Antico<br />

Nucleo Centrale) - IUA<br />

Per le zone classificate come "Inse<strong>di</strong>amenti Urbani aventi carattere Ambientale" (Zone<br />

IUA) ai sensi del punto 1, comma 1, dell'Art.24 della l.u.r. 56/77 il progetto <strong>di</strong> P.R.G. rimanda<br />

interamente alla Variante Antico Nucleo Centrale, il cui progetto adottato dal Consiglio<br />

Comunale con deliberazione n° 27 del 27/02/1998, è stato approvato dalla Regione Piemonte<br />

con D.G.R. n.11-2204 del 12/02/2001.<br />

Art. 27 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale con capacità e<strong>di</strong>ficatoria<br />

esaurita - BR.I<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BR.I sono considerate consolidate sia dal punto<br />

<strong>di</strong> vista e<strong>di</strong>lizio che dal punto <strong>di</strong> vista urbanistico. Esse comprendono principalmente immobili<br />

caratterizzati da tipologia plurifamiliare, anche multipiano, ove spesso sono riscontrabili attività<br />

commerciali al minuto, uffici ed attività <strong>di</strong> artigianato <strong>di</strong> servizio.<br />

Per ragioni <strong>di</strong> saturazione della densità abitativa e <strong>di</strong> compromissione del tessuto<br />

e<strong>di</strong>ficato, oltreché dei valori immobiliari consolidati, il P.R.G. non ritiene concretamente<br />

proponibile alcuna operazione <strong>di</strong> trasformazione urbana programmata.<br />

Ai fini volumetrici tali aree conservano la densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria esistente, calcolata<br />

sull'area <strong>di</strong> pertinenza alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare, la quale non può essere<br />

aumentata.<br />

Sugli e<strong>di</strong>fici esistenti, o nelle aree ad essi pertinenti (o asservite), sono quin<strong>di</strong> ammessi<br />

interventi che non comportino aumento della Sul esistente alla data <strong>di</strong> adozione del progetto<br />

preliminare.<br />

Qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge anche in quantità eccedenti al<br />

rapporto in<strong>di</strong>cato dalla stessa (1 mq. per ogni 10 mc.) purché esse vengano realizzate secondo le<br />

prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A. In presenza <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> interi e<strong>di</strong>fici, sostituzione e<strong>di</strong>lizia (SE) o <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica (RU) sono<br />

prescritti i parcheggi ai sensi della sopraccitata legge.<br />

E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong>.<br />

Per tutte le aree urbanistiche ricadenti in BR.I valgono inoltre le prescrizioni contenute<br />

nella seguente Tabella normativa.<br />

37


Art. 28 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale con capacità e<strong>di</strong>ficatoria<br />

esaurita <strong>di</strong> impianto originario - BR.I/s<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BR.I/s sono considerate consolidate sia dal<br />

punto <strong>di</strong> vista e<strong>di</strong>lizio che dal punto <strong>di</strong> vista urbanistico. Esse comprendono immobili con<br />

tipologia e<strong>di</strong>lizia a cortina, <strong>di</strong> impianto originario, dove sono ancora rintracciabili elementi<br />

costruttivi e caratteri urbanistici tra<strong>di</strong>zionali e tipici del luogo, spesso caratterizzati anche dalla<br />

presenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici accessori affacciantisi sui cortili interni. Per queste zone il P.R.G. prevede<br />

modesti ampliamenti al fine <strong>di</strong> migliorare la qualità delle unità immobiliari ma tali da<br />

mantenere, salvaguardandole, tali specificità tipologiche e urbanistiche.<br />

All'interno delle aree comprese nella zona urbanistica BR.I/s vengono, in<strong>di</strong>viduati, al<br />

sensi del punto 2, comma 1, dell'Art. 24 della L.R. 56/77, gli e<strong>di</strong>fici da salvaguardare per il loro<br />

valore storico-artistico e/o ambientale o documentario.<br />

Per le zone BR.I/s valgono le seguenti prescrizioni:<br />

1) al fine <strong>di</strong> agevolare il miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni complessive dell'e<strong>di</strong>ficato è tuttavia<br />

consentito, per ogni unità immobiliare e nel caso <strong>di</strong> Ristrutturazione E<strong>di</strong>lizia un<br />

ampliamento "una tantum" del 10% della Sul esistente, alla data <strong>di</strong> adozione del progetto<br />

preliminare consentendo comunque un ampliamento minimo <strong>di</strong> 25 mq <strong>di</strong> Sul per ogni unità<br />

immobiliare.<br />

Per l’area urbanistica n. 436 gli interventi e<strong>di</strong>lizi eccedenti il restauro (<strong>di</strong> cui al precedente<br />

art.16) sono subor<strong>di</strong>nati a permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato avente per oggetto la<br />

demolizione del manufatto contrad<strong>di</strong>stinto dal n. 1788 sulla tavola d'indagine AT1.1/8 e la<br />

cessione gratuita al <strong>Comune</strong> del relativo se<strong>di</strong>me; il manufatto demolito potrà<br />

contestualmente essere recuperato sull'area fon<strong>di</strong>aria della medesima area urbanistica.<br />

2) al fine <strong>di</strong> razionalizzare il recupero dell'e<strong>di</strong>ficato esistente, è consentito, a parità <strong>di</strong> Sul , il<br />

cambio <strong>di</strong> destinazione d'uso per gli e<strong>di</strong>fici accessori (stalle, fienili, depositi, tettoie chiuse<br />

su 2/3 del loro perimetro), verso le destinazioni d’uso ammesse dalla specifica Tabella<br />

normativa; è consentita inoltre la realizzazione <strong>di</strong> autorimesse non rientranti nel calcolo<br />

della sul come previsto al successivo art. 48;<br />

3) laddove non siano presenti in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> Piano volte al mantenimento <strong>di</strong> particolari<br />

caratteristiche storiche dell'e<strong>di</strong>ficio, ovvero l'in<strong>di</strong>cazione cartografica relativa alla<br />

segnalazione <strong>di</strong> Bene Culturale Ambientale ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 56/77, é<br />

permessa la sostituzione e<strong>di</strong>lizia con obbligo <strong>di</strong> ricostruzione sullo stesso se<strong>di</strong>me, a parità<br />

<strong>di</strong> Sul;<br />

4) nel caso <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia vanno previsti parcheggi nella misura (minima prevista<br />

dalla Legge 122/89) <strong>di</strong> un posto auto per unità immobiliare da reperire in interrato se<br />

possibile, all'interno degli e<strong>di</strong>fici accessori laddove possibile, o nelle aree comprese nelle<br />

zone urbanistiche VP nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze degli e<strong>di</strong>fici oggetto dell'intervento. Nel<br />

caso <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> interi fabbricati è richiesto il rispetto della L. 122/89 a<br />

meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrata impossibilità;<br />

5) gli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia senza obbligo <strong>di</strong> ricostruzione sullo stesso se<strong>di</strong>me (<strong>di</strong><br />

cui al precedente punto 3), ampliamento e<strong>di</strong>lizio eccedente quello concesso al punto 1),<br />

completamento e ristrutturazione urbanistica sono previsti esclusivamente tramite la<br />

formazione <strong>di</strong> PdR <strong>di</strong> iniziativa privata.<br />

In tal caso il PdR dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:<br />

a) in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale non superiore a 0,7 mq/mq; se la superficie uitle<br />

lorda esistente è superiore è ammesso il suo recupero fino ad un massimo <strong>di</strong> 1 mq/mq;<br />

b) il piano <strong>di</strong> recupero dovrà prevedere il reperimento delle aree a servizi nelle quantità<br />

<strong>di</strong> legge (art.21, L.R.56/77), le quali potranno essere reperite su aree a servizi già<br />

in<strong>di</strong>viduate dal <strong>PRGC</strong> e non già acquisite a patrimonio pubblico o comprese nel<br />

medesimo piano <strong>di</strong> recupero; in alternativa potrà essere concordata la loro<br />

monetizzazione nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 6 lettera B delle<br />

39


presenti N.T.A. In ogni caso è facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere il<br />

reperimento in loco <strong>di</strong> aree a servizi pubblici per parcheggi nella quantità minima <strong>di</strong><br />

legge e per l’apertura <strong>di</strong> passaggi pubblici ciclopedonali.<br />

c) il rapporto <strong>di</strong> copertura della superficie fon<strong>di</strong>aria non potrà comunque superare lo 0,35<br />

mq/mq;<br />

d) su fronte pubblico dovrà essere rispettato <strong>di</strong> norma l’allineamento degli e<strong>di</strong>fici<br />

a<strong>di</strong>acenti;<br />

d bis) per quanto concerne le <strong>di</strong>stanze dei fabbricati dalle strade vale quanto riportato al<br />

successivo art. 56 lettera A) comma 5;<br />

e) gli e<strong>di</strong>fici dovranno avere un numero <strong>di</strong> piani fuori terra non superiore a 3, più<br />

eventuale sottotetto abitabile, fatto salvo quanto prescritto per l’area 0532;<br />

f) la tipologia e<strong>di</strong>lizia dovrà essere in linea o isolata e rispettosa dei caratteri tra<strong>di</strong>zionali<br />

del luogo;<br />

g) dovranno essere realizzate autorimesse private almeno secondo la quantità prevista<br />

dalla legge 122/1989 (1mq <strong>di</strong> parcheggio ogni 10 mc <strong>di</strong> volume e<strong>di</strong>ficato)<br />

privililegiando la soluzione in interrato o seminterrato; in ogni caso si deve fare<br />

riferimento alle in<strong>di</strong>cazioni e prescrizioni dell’art.48 delle presenti <strong>NTA</strong>;<br />

h) non è ammessa la costruzione <strong>di</strong> nuovi bassi fabbricati con destinazione <strong>di</strong>versa da<br />

quella dei box auto;<br />

i) dovranno essere rispettate le altre in<strong>di</strong>cazioni del presente articolo relative a materiali<br />

e tipologie e<strong>di</strong>lizie;<br />

l) ulteriori prescrizioni vengono richieste per le aree:<br />

- n.566, per la quale si richiede che gli interventi siano progettati tramite un unico<br />

piano <strong>di</strong> recupero esteso a tutta l’area.<br />

- n.436, per la quale è richiesta la demolizione del manufatto contrad<strong>di</strong>stinto dal n.<br />

1788 sulla tavola d'indagine AT1.1/8 e la cessione gratuita al <strong>Comune</strong> del relativo<br />

se<strong>di</strong>me.<br />

Nei soli casi segnalati in cartografia <strong>di</strong> progetto con la perimetrazione <strong>di</strong> SUE la<br />

formazione del Piano <strong>di</strong> Recupero potrà essere anche <strong>di</strong> iniziativa pubblica al fine <strong>di</strong><br />

incentivare la rilocalizzazione <strong>di</strong> attività agricole incompatibili con il contesto urbano.<br />

Anche se <strong>di</strong> iniziativa pubblica il Piano <strong>di</strong> Recupero dovrà rispettare le prescrizioni <strong>di</strong> cui<br />

alle lettere precedenti del presente punto 5.<br />

6) è sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

7) Nel caso <strong>di</strong> interventi che prevedano un cumulo fra tipologie <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> ampliamento (a<br />

titolo <strong>di</strong> esempio recupero del sottotetto, cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso, ampliamenti una<br />

tantum...) il permesso <strong>di</strong> costruire è subor<strong>di</strong>nato alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> uno strumento<br />

urbanistico esecutivo ovvero alla stipula <strong>di</strong> una convenzione che garantisca la cessione del<br />

necessario quantitativo <strong>di</strong> servizi in relazione all’aumento del carico antropico indotto<br />

dall’intervento.<br />

In<strong>di</strong>pendentemente dall'intervento svolto vanno comunque mantenute per ogni e<strong>di</strong>ficio<br />

le caratteristiche tipologiche <strong>di</strong> facciata e i materiali originari, è inoltre vietato l'uso <strong>di</strong> materiali<br />

quali marmo, pietre lucidate, klinker, mosaico, paramano, acciaio, facciate modulari continue.<br />

Per tutti i tipi <strong>di</strong> intervento in sede <strong>di</strong> progettazione e<strong>di</strong>lizia dovranno inoltre essere<br />

rispettate le seguenti prescrizioni con l'obbligo <strong>di</strong> ricondursi ad esse in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità<br />

riscontrate sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente:<br />

- è vietata la tipologia cosiddetta "a pilotis" in quanto estranea ai caratteri e<strong>di</strong>lizi delle zone<br />

consolidate residenziali <strong>di</strong> impianto originario;<br />

- è vietato l'uso <strong>di</strong> "finestrature continue" e <strong>di</strong> vetrine continue ai piani terreni, in quanto<br />

estranee ai caratteri formali della zona urbanistica; negli e<strong>di</strong>fici affacciantisi su spazi<br />

pubblici é inoltre fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> ricavare aperture (finestre o simili) per una fascia <strong>di</strong> 0,80<br />

m a partire dagli spigoli dell'e<strong>di</strong>ficio stesso. I serramenti dovranno essere in legno (o<br />

materiali esteticamente assimilabili), così come gli scuri che dovranno riproporre la<br />

tipologia ad anta battente;<br />

40


- le inferriate ai piani terreni sono consentite nella misura in cui ripropongono <strong>di</strong>segni e<br />

materiali propri degli inse<strong>di</strong>amenti locali <strong>di</strong> impianto originario;<br />

- i balconi relativi sia agli affacci su spazi pubblici che privati devono essere realizzati con<br />

mensole in pietra e/o voltini ribassati e parapetti in ferro con <strong>di</strong>segni propri degli<br />

inse<strong>di</strong>amenti locali <strong>di</strong> impianto originario;<br />

- i pluviali e le gronde vanno realizzati esclusivamente in rame;<br />

- è vietata la copertura a tetto piano in quanto non presente nei tra<strong>di</strong>zionali caratteri<br />

tipologici della zona urbanistica; nel caso <strong>di</strong> tetto a falde è consentita esclusivamente la<br />

copertura tegole in laterizio del tipo coppo canale alla piemontese o del tipo "portoghesi";<br />

le falde non dovranno mai presentare una linea spezzata con <strong>di</strong>verse pendenze.<br />

In assenza <strong>di</strong> un abaco dei materiali e delle tinte da utilizzare per i rivestimenti degli<br />

e<strong>di</strong>fici sono prescritti i seguenti materiali e colori: intonaci colorati, mattoni faccia a vista del<br />

tipo "fatti a mano" con esclusione del paramano, materiali lapidei con esclusione del marmo o <strong>di</strong><br />

altre pietre lucidate, colori <strong>di</strong> terre locali.<br />

Per tutte le aree urbanistiche ricadenti in BR.I/s valgono inoltre le prescrizioni contenute<br />

nelle seguenti Tabelle normative.<br />

41


Art. 29 Prescrizioni per la zona consolidata prevalentemente residenziale <strong>di</strong> impianto<br />

unitario - BR.II<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BR.II riguardano parti del territorio residenziali<br />

e<strong>di</strong>ficate, e <strong>di</strong> recente formazione, realizzate, o in corso <strong>di</strong> realizzazione, attraverso piani<br />

urbanistici esecutivi già approvati. Esse sono costituite prevalentemente da e<strong>di</strong>lizia isolata o a<br />

schiera, mono o plurifamiliare, e determinano un impianto urbanistico consolidato in cui il<br />

P.R.G. non riconosce più la necessità <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi, ma, in alcuni casi, <strong>di</strong> riqualificazione<br />

degli spazi liberi, privati, e pubblici.<br />

In tale zona la sigla P posta sulla cartografia <strong>di</strong> progetto in<strong>di</strong>vidua le aree <strong>di</strong> impianto<br />

unitario destinate ad e<strong>di</strong>lizia convenzionata, agevolata e/o sovvenzionata. Tali aree sono<br />

contrad<strong>di</strong>stinte all'interno dei Quadri sinottici con la sigla BR.II/p.<br />

Per tutte le zone BR.II, valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) gli strumenti urbanistici esecutivi in vigore e non conclusi rimangono in vigore fino alla loro<br />

data <strong>di</strong> scadenza. Risultano pertanto applicabili i parametri e<strong>di</strong>lizi ed urbanistici in essi<br />

previsti ancorché <strong>di</strong>fformi dalle in<strong>di</strong>cazioni delle presenti norme, così come previsto dalle<br />

norme transitorie <strong>di</strong> cui al successivo art. 61;<br />

b) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

c) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge (1 mq ogni 10 mc), purché<br />

esse vengano e<strong>di</strong>ficate secondo le prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

Per l’area BR.II n° 346 è ammesso l’intervento <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia a parità <strong>di</strong> Sul<br />

esistente; il nuovo fabbricato potrà avere nuova configurazione volumetrica ed occupare un<br />

se<strong>di</strong>me <strong>di</strong>verso da quello preesistente purché all’interno della perimetrazione riportata in<br />

cartografia <strong>di</strong> Piano comprendente le aree urbanistiche BR.II n° 346 e TR-02 n° 1010.<br />

Per tutte le aree urbanistiche ricadenti in BR.II valgono inoltre le prescrizioni contenute<br />

nelle seguenti Tabelle normative.<br />

43


Art. 30 Prescrizioni per le zona residenziale parzialmente consolidata - BR.III<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BR.III riguardano parti del territorio e<strong>di</strong>ficato a<br />

destinazione prevalentemente residenziale, caratterizzate da tipologie e<strong>di</strong>lizie isolate<br />

prevalentemente mono o bifamiliari consolidatesi nel tempo in assenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>segno d'impianto<br />

unitario.<br />

Per queste zone il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua generalmente l'esigenza <strong>di</strong> migliorare la qualità<br />

e<strong>di</strong>lizia dei manufatti esistenti permettendo anche modesti ampliamenti. In particolari aree<br />

urbanistiche comprese in questa zona, e contrassegnate con apposito simbolo (C), il P.R.G.<br />

assegna inoltre più elevati <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori, ammettendo una più ampia gamma <strong>di</strong> interventi,<br />

finalizzati al contestuale miglioramento dell'infrastrutturazione della zona e alla<br />

razionalizzazione del tessuto viario antistante.<br />

Il P.R.G. si attua attraverso permessi <strong>di</strong> costruire ovvero tramite permessi <strong>di</strong> costruire<br />

convenzionati (ai sensi del 5° comma, Art. 49, L.R. 56/77) nelle aree contrassegnate con<br />

apposito simbolo (C).<br />

Per le zone BR.III, valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) è riconosciuto l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare per le volumetrie o le superfici riconosciute ai sensi della legge 47/1985. Al fine<br />

<strong>di</strong> agevolare il miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni complessive dell'e<strong>di</strong>ficato è tuttavia<br />

consentito, per ogni unità immobiliare, un ampliamento "una tantum" del 20% della Sul<br />

esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare, (da cui è esclusa la Sul del sottotetto<br />

e dei locali accessori alle destinazioni d'uso proprie in atto siti nel sottosuolo).<br />

Tale incremento "una tantum" deve in ogni caso essere formalmente integrato all'unità<br />

immobiliare preesistente; qualora tale ampliamento generasse una densità fon<strong>di</strong>aria<br />

(calcolata rispetto all'area <strong>di</strong> pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio) superiore a 0,50 mq/mq, esso deve<br />

essere ridotto nel rispetto del predetto in<strong>di</strong>ce; in ogni caso è sempre consentito un<br />

ampliamento minimo <strong>di</strong> 30 mq <strong>di</strong> Superficie Utile Lorda per ogni unità immobiliare.<br />

Le succitate <strong>di</strong>sposizioni non si applicano all’area n° 1082 in riferimento alla quale resta<br />

preclusa ogni possibilità <strong>di</strong> ampliamento. Sull’area predetta è consentita unicamente<br />

l’utilizzazione del sottotetto degli e<strong>di</strong>fici esistenti, ai soli fini residenziali, anche in<br />

eccedenza agli in<strong>di</strong>ci della rispettiva area urbanistica, secondo le modalità descritte al<br />

successivo paragrafo d).<br />

b) nelle aree urbanistiche in<strong>di</strong>viduate dal simbolo (C), oltre a quanto previsto alla lettera a),<br />

sono ammessi:<br />

1) un ampliamento "una tantum" del 35% della Sul esistente alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

Progetto Preliminare, consentendo comunque un ampliamento minimo <strong>di</strong> 30 mq <strong>di</strong> Sul,<br />

(da cui è esclusa quella del sottotetto e dei locali accessori alle destinazioni d'uso<br />

proprie in atto siti nel sottosuolo). Tale incremento "una tantum" deve in ogni caso<br />

essere formalmente integrato all'unità immobiliare preesistente; qualora tale<br />

ampliamento generasse una densità fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> superficie (calcolata rispetto all'area <strong>di</strong><br />

pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio) superiore a 0,50 mq/mq, esso deve essere ridotto nel rispetto del<br />

predetto in<strong>di</strong>ce;<br />

2) interventi <strong>di</strong> completamento e sostituzione e<strong>di</strong>lizia con possibilità dell'incremento <strong>di</strong> Sul<br />

<strong>di</strong> cui al punto 1); qualora tale ampliamento generasse una densità fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong><br />

superficie (calcolata rispetto all'area <strong>di</strong> pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio) superiore a 0,50 mq/mq,<br />

esso deve essere ridotto nel rispetto del predetto in<strong>di</strong>ce.<br />

Gli interventi che, in applicazione dei <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui ai precedenti punti 1 e 2, intendono<br />

usufruire dell'incremento <strong>di</strong> Sul sono subor<strong>di</strong>nati alla stipula <strong>di</strong> una convenzione o atto<br />

unilaterale d'obbligo (ai sensi del 5° comma Art. 49, l.u.r. 56/77) finalizzati alla cessione<br />

gratuita dei se<strong>di</strong>mi stradali esistenti o in progetto, qualora <strong>di</strong> proprietà dei richiedenti il titolo<br />

e<strong>di</strong>lizio abilitativo, o <strong>di</strong> altre aree pubbliche come <strong>di</strong> seguito precisato:<br />

45


- per l’area n.184: cessione contestuale dell’area SP.I n.1040 e del se<strong>di</strong>me viario in<br />

progetto;<br />

- per l’area n.339 arretramento del filo e<strong>di</strong>ficato e cessione contestuale della parte <strong>di</strong> area<br />

SP.I/v n.338. L’intervento attuabile dovrà essere quin<strong>di</strong> la demolizione (anche parziale)<br />

e la ricostruzione su <strong>di</strong>verso se<strong>di</strong>me nell’area 339.<br />

Qualora non si intenda utilizzare il citato incremento <strong>di</strong> Sul, gli interventi previsti sono<br />

regolamentati dalla Tabella normativa delle aree BR.III.<br />

c) per tutti gli interventi <strong>di</strong> ampliamento si richiede il mantenimento dei caratteri dell'impianto<br />

e<strong>di</strong>lizio preesistente salvaguardando i segni formali propri della zona o dell'area urbanistica<br />

<strong>di</strong> appartenenza;<br />

d) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

e) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge (1 mq ogni 10 mc), anche<br />

in quantità eccedenti al predetto rapporto in<strong>di</strong>cato dalla stessa, purché esse vengano e<strong>di</strong>ficate<br />

secondo le prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle presenti N.T.A.; è richiesto il<br />

rispetto delle quantità minime previste dalla legge 122/89 nel caso <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia.<br />

Per le aree urbanistiche ricadenti in BR.III valgono inoltre le prescrizioni contenute<br />

nelle seguenti Tabelle normative.<br />

46


Art. 31 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale <strong>di</strong> impianto rurale - BR.IV<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BR.IV riguardano parti del territorio in cui è<br />

ancora riconoscibile la presenza <strong>di</strong> un impianto a tipologia rurale, mantenente un'elevata<br />

integrità degli elementi e<strong>di</strong>lizi e degli spazi privati ad essi asserviti. Il P.R.G. intende conservare<br />

tali caratteri anche me<strong>di</strong>ante il recupero degli e<strong>di</strong>fici per funzioni essenzialmente residenziali.<br />

Per le zone BR.IV valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) è riconosciuto un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria non superiore a quello esistente alla data <strong>di</strong><br />

adozione del Progetto Preliminare per la determinazione del quale partecipano tutte le<br />

superfici costruite esistenti comprese quelle chiuse con murature perimetrali estese a non<br />

meno <strong>di</strong> 1/2 del loro perimetro, in deroga al <strong>di</strong>sposto dell'art. 4, punto 11.<br />

Qualora non risultino esistenti e<strong>di</strong>fici o parti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio, chiusi per almeno ½ del loro<br />

perimetro, al fine <strong>di</strong> consentire il miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni complessive dell'e<strong>di</strong>ficato,<br />

è consentito un ampliamento, una tantum, del 20% della Sul esistente, prescrivendo il<br />

mantenimento delle preesistenti <strong>di</strong>stanze dalle strade e il mantenimento dell'allineamento dei<br />

fronti verso spazi pubblici e spazi privati assoggettati a servitù (aie, cortili comuni);<br />

b) oltre all'ampliamento, nei limiti sopra definiti, sono <strong>di</strong> norma possibili interventi <strong>di</strong>:<br />

* manutenzione;<br />

* restauro e risanamento conservativo;<br />

* ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia dei fabbricati presenti nel rispetto dei caratteri tipologico-e<strong>di</strong>lizi<br />

esistenti;<br />

* sostituzione e<strong>di</strong>lizia limitatamente all'accorpamento, all'e<strong>di</strong>ficio principale o tra loro, <strong>di</strong><br />

volumetrie provenienti dalla demolizione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici pertinenziali. Limitatamente alle aree<br />

urbanistiche n. 203 e 669 la sostituzione e<strong>di</strong>lizia può consentire la realizzazione <strong>di</strong> nuovi<br />

fabbricati residenziali anche separati dal corpo <strong>di</strong> fabbrica principale esistente.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici segnalati nelle cartografie <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 <strong>di</strong> valore<br />

storico-artistico/documentario sono sottoposti alle limitazioni <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> cui al<br />

successivo art.53.<br />

Per tutti gli interventi ammessi si richiede il mantenimento dei caratteri dell'impianto e<strong>di</strong>lizio<br />

preesistente salvaguardando i caratteri formali propri della zona. Per un armonioso<br />

inserimento degli e<strong>di</strong>fici, siano essi esistenti od in progetto, si richiede il rispetto delle regole<br />

stabilite ai commi 4, 5 e 6 dell’art.28 delle presenti <strong>NTA</strong>, con l'obbligo <strong>di</strong> ricondursi ad esse<br />

in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità riscontrate sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente.<br />

c) Qualora gli interventi ammessi ai precedenti punti a) e b) portino alla costituzione <strong>di</strong> un<br />

numero <strong>maggio</strong>re <strong>di</strong> unità immobiliari rispetto a quelle originariamente presenti, è fatto<br />

obbligo per ogni unità immobiliare aggiunta <strong>di</strong> reperire:<br />

* parcheggi nella misura prevista dalla Legge 122/89;<br />

* la monetizzazione <strong>di</strong> una quota <strong>di</strong> aree per servizi <strong>di</strong> 7,5 mq/ab, rappresentanti la quota <strong>di</strong><br />

standards urbanistici attribuiti ai servizi <strong>di</strong> interesse comune ed al parcheggio pubblico (art.<br />

21 L.R. 56/77);<br />

d) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

e) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge (1 mq ogni 10 mc), anche<br />

in quantità eccedenti al predetto rapporto in<strong>di</strong>cato dalla stessa, purché esse vengano<br />

realizzate secondo le prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

f) come già in<strong>di</strong>cato alla precedente lettera b) è riconosciuta la possibilità <strong>di</strong> accorpare,<br />

all'e<strong>di</strong>ficio principale o tra loro, volumi <strong>di</strong> pertinenze <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti (travate, bassi<br />

48


fabbricati, tettoie, fienili, ......) con contestuale recupero dell'intera cubatura demolita. Gli<br />

interventi sono subor<strong>di</strong>nati a permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato per accorpamenti fino a<br />

200 mq <strong>di</strong> Sul.<br />

E’ invece richiesta la formazione <strong>di</strong> piano <strong>di</strong> recupero qualora, a mezzo <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia, si accorpino fabbricati pertinenziali per una Sul superiore a 200 mq.<br />

Nelle aree n. 203 e 669 gli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia sui fabbricati pertinenziali sono<br />

sempre subor<strong>di</strong>nati alla preventiva formazione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> recupero esteso all’intera area<br />

urbanistica.<br />

Al piano <strong>di</strong> recupero è demandata la verifica <strong>di</strong> congruenza e compatibilità dei nuovi<br />

fabbricati con le preesistenze e con il carattere rurale originario.<br />

g) sono ammesse destinazioni d'uso afferenti le aziende agricole; per le aree ricadenti in centro<br />

abitato dette destinazioni devono risultare compatibili con quelle residenziali.<br />

Per tutte le aree urbanistiche comprese in BR.IV valgono inoltre le prescrizioni<br />

contenute nella specifica tabella normativa.<br />

49


Art. 32 Prescrizioni per la zona destinata ad attività economiche in ambito urbano<br />

consolidato - BC<br />

Le aree comprese nella zona BC riguardano parti del territorio in cui risultano inse<strong>di</strong>ate<br />

attività economiche, che richiedono tipologie e<strong>di</strong>lizie anche <strong>di</strong>verse da quelle residenziali.<br />

Per tali zone il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua l'esigenza <strong>di</strong> confermare l'inse<strong>di</strong>amento delle attività<br />

esistenti e <strong>di</strong> promuovere il consolidamento <strong>di</strong> quelle ammesse (commerciali, culturali, per lo<br />

spettacolo, ricettive), avendo riguardo <strong>di</strong> garantirne la loro compatibilità con il tessuto urbano<br />

circostante, pur riconoscendo la tipicità delle attività in esse svolte.<br />

Oltre alle in<strong>di</strong>cazioni contenute nella relativa Tabella normativa, sono previsti per le<br />

zone BC, le seguenti prescrizioni:<br />

- in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria e rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore a quello in<strong>di</strong>cato<br />

nella Tabella Normativa, oppure non superiore a quello esistente alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

P.R.G. qualora quest'ultimo risulti <strong>maggio</strong>re;<br />

- sono consentite destinazioni d'uso <strong>di</strong>verse, purché poste al servizio <strong>di</strong> quelle<br />

economiche, fino ad un massimo del 30% della Sul complessiva dell'area urbanistica.<br />

Relativamente alla residenza sono sempre ammessi, nei limiti degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> zona, 120 mq <strong>di</strong><br />

Sul per ogni attività economica inse<strong>di</strong>abile. Il rilascio dei permessi per le unità abitative e<br />

comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un<br />

atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile<br />

a servizio dell'attività economica; tale atto è trascritto, a cura ed a spese del concessionario, su<br />

registri della proprietà immobiliare.<br />

In presenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici aventi tipologia e destinazione prevalentemente residenziale<br />

esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare, assimilabili a quelli compresi in<br />

zona BR.III, non funzionali alle attività economiche inse<strong>di</strong>ate, si ammettono i tipi <strong>di</strong><br />

intervento, i parametri e le modalità <strong>di</strong> cui alle lettere a) e d) dell’art. 30; la densità<br />

fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> superficie (0,5 mq/mq) dovrà essere verificata sul lotto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong><br />

pertinenza del fabbricato residenziale.<br />

- per quanto riguarda le attività commerciali, fatti salvi gli esercizi eventualmente già<br />

inse<strong>di</strong>ati alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare, la compatibilità con le strutture<br />

<strong>di</strong>stributive <strong>di</strong> commercio al dettaglio è definita dai Criteri <strong>di</strong> politica commerciale<br />

riportati al precedente art.6 bis. L’attuazione è subor<strong>di</strong>nata al rispetto delle prescrizioni <strong>di</strong><br />

cui al precedente art.6, lettera f).- per interventi <strong>di</strong> ampliamento, <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia e<br />

<strong>di</strong> completamento (Art. 18, 19 e 21 delle <strong>NTA</strong>) è richiesto il reperimento <strong>di</strong> aree ad uso<br />

pubblico pari ad almeno il 40% della Sul in progetto che dovranno essere sistemate a<br />

parcheggio.<br />

- per interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica è richiesto il reperimento e la <strong>di</strong>smissione<br />

degli standards <strong>di</strong> cui l'art. 21 della L.R. 56/77, pari all’80% della Sul. E' ammessa, a<br />

<strong>di</strong>screzione dell'Amministrazione Comunale, la monetizzazione delle aree a servizi fino<br />

ad un massimo del 50%.<br />

- per interventi <strong>di</strong> ampliamento <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> completamento è richiesto, per<br />

le volumetrie in progetto, il rispetto delle quantità minime richieste dalla L.122/89 sui<br />

parcheggi privati.<br />

- per interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica è richiesto il rispetto delle quantità minime<br />

richieste dalla L.122/89 sui parcheggi privati relativamente all'intera volumetria prevista<br />

dal S.U.E..<br />

Per tutte le aree urbanistiche BC valgono inoltre le prescrizioni contenute nella seguente<br />

Tabella normativa.<br />

51


Art. 33 Prescrizioni per la zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali,<br />

esistenti - BM<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BM riguardano parti del territorio in cui si è<br />

consolidata una struttura composta prevalentemente da attività rivolte all'artigianato <strong>di</strong><br />

produzione e <strong>di</strong> servizio, ma che in virtù della loro favorevole collocazione in rapporto alle<br />

principali <strong>di</strong>rettrici <strong>di</strong> traffico possono risultare sede <strong>di</strong> attività commerciali al dettaglio.<br />

Il P.R.G. intende confermare tali aree, riqualificando, razionalizzando e completando il<br />

tessuto urbanistico esistente, me<strong>di</strong>ante il rafforzamento dell'attività commerciale connessa alle<br />

attività artigianali esistenti.<br />

Per le zone BM si prescrive quanto segue:<br />

a) sono consentiti interventi <strong>di</strong> ampliamento e<strong>di</strong>lizio, completamento, ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia,<br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia, ristrutturazione urbanistica;<br />

b) l'intervento <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica è attuato tramite SUE; il completamento e la<br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia tramite permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato; l'ampliamento e la<br />

ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia tramite permesso <strong>di</strong> costruire;<br />

c) l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria non deve essere superiore a 0,7 mq/mq oppure non deve<br />

superare l'in<strong>di</strong>ce esistente (nel caso fosse già superiore a quest'ultimo) alla data <strong>di</strong> adozione<br />

del Progetto Preliminare con riferimento all'area asservita a ciascun e<strong>di</strong>ficio alla stessa data.<br />

Il rapporto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> copertura non deve essere superiore al 50% ovvero non deve<br />

superare il rapporto esistente (nel caso fosse già superiore a quest'ultimo) alla data <strong>di</strong><br />

adozione del Progetto Preliminare, con riferimento all'area asservita a ciascun e<strong>di</strong>ficio alla<br />

stessa data.<br />

L’area n.1053 recepisce un intervento condonato e pertanto ad essa si riconosce la sola<br />

capacità e<strong>di</strong>ficatoria esistente escludendo l’applicazione dell’in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario.<br />

Per i fabbricati già esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare, è possibile, anche<br />

in eccedenza agli in<strong>di</strong>ci, la formazione “una tantum” <strong>di</strong> soppalchi così come definiti al<br />

successivo art. 49 lett. D, con l’eccezione che nel presente caso la struttura non può superare<br />

il 10% della superficie netta del vano in cui esso è ricavato con un massimo <strong>di</strong> mq. 60 per<br />

ogni azienda produttiva inse<strong>di</strong>ata; non sarà assolutamente consentita, in eccedenza agli<br />

in<strong>di</strong>ci, la realizzazione <strong>di</strong> pareti in corrispondenza della superficie <strong>di</strong> calpestio del soppalco<br />

allo scopo <strong>di</strong> ricavare vani chiusi.<br />

d) è richiesto il reperimento degli standard nei casi in<strong>di</strong>cati dalla Tabella Normativa. Le aree da<br />

<strong>di</strong>smettere per servizi dovranno essere valutate nella quantità prevista dall'Art. 21 1.u.r.<br />

56/77; le quantità <strong>di</strong> standard variano in funzione dell'effettivo mix funzionale previsto<br />

dall'intervento.<br />

Nel caso l'intervento richieda il ricorso al permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato lo standard <strong>di</strong><br />

cui all'art. 21 1.u.r. 56/77, da calcolare nel lotto fon<strong>di</strong>ario asservito al nuovo intervento, può<br />

essere monetizzato per un massimo del 50%. Le convenzioni dovranno regolamentare e<br />

garantire il rispetto delle seguenti <strong>di</strong>sposizioni puntuali:<br />

- per l’area n.631 si prescrive l’accesso da via Piobesi e che la parte <strong>di</strong> area posta lungo il<br />

lato sud della finitima CR.III-09 non venga occupata con e<strong>di</strong>fici a destinazione<br />

produttiva.<br />

- per l’area n.687, in sede <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> completamento, si richiede la cessione dell’area<br />

a servizi n. 1038.<br />

e) gli interventi devono prevedere un mix funzionale nel rispetto delle seguenti soglie<br />

<strong>di</strong>mensionali:<br />

* commercio al dettaglio-terziario: massimo 30%;<br />

* artigianato e commercio all’ingrosso: minimo 70%.<br />

53


Per quanto riguarda le attività commerciali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al minuto regolamentate dal D.Lgs<br />

114/98 a dalla L.R.28/99 dovrà essere garantito il sod<strong>di</strong>sfacimento dei servizi calcolati sulla<br />

base dell’art.6 lettera G).<br />

Qualunque sia la destinazione prevista, l'uso residenziale é consentito limitatamente<br />

all'abitazione del proprietario e del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a con un limite <strong>di</strong>:<br />

- 150 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva inferiore a 2000 mq,<br />

fatta eccezione per l’area n° 264 nella quale il limite è elevato a 250 mq <strong>di</strong> Sul;<br />

- 250 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva superiore a 2000 mq.<br />

Tali superfici rientrano nel computo delle capacità e<strong>di</strong>ficatorie complessive previste per la<br />

zona. Il rilascio dei permessi per le unità abitative e comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong><br />

agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto<br />

che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività<br />

economica; tale atto è trascritto, a cura ed a spese del concessionario, su registri della<br />

proprietà immobiliare.<br />

Si precisa che le suddette quote <strong>di</strong> Sul residenziale possano essere considerate aggiuntive<br />

rispetto a quella <strong>di</strong> superfici residenziali eventualmente esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

progetto definitivo <strong>di</strong> revisione del <strong>PRGC</strong>; per queste ultime, ai sensi della presente norma,<br />

non sussistono vincoli <strong>di</strong> pertinenzialità tra i fabbricati residenziali e quelli destinati ad<br />

attività economiche.<br />

Il P.R.G. ammette inoltre attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dei beni prodotti dall'attività artigianale<br />

inse<strong>di</strong>ata (spaccio) per una quota massima del 10% della Sul destinata alle attività artigianali<br />

con una superficie minima sempre consentita <strong>di</strong> 80 mq ed un limite massimo <strong>di</strong> 200 mq per<br />

ogni azienda artigianale inse<strong>di</strong>ata.<br />

La destinazione d’uso <strong>di</strong> commercio all’ingrosso prevista dal P.R.G.C. è esclusivamente<br />

ammessa nei fabbricati <strong>di</strong> nuova costruzione e deve essere limitata a strutture dove si esercita<br />

attività primaria <strong>di</strong> commercio all’ingrosso abbinata all’attività secondaria artigianale <strong>di</strong><br />

assemblaggio lavorati, tali da non ingenerare traffico veicolare <strong>di</strong> automezzi <strong>di</strong> categoria<br />

superiore alla N2 del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada.<br />

Nel caso interventi <strong>di</strong> rigenerazione urbana architettonica e ambientale, <strong>di</strong> limitata entità, è<br />

consentito il cambio d’uso in residenziale della volumetria esistente, subor<strong>di</strong>nando il<br />

permesso <strong>di</strong> costruire alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> uno strumento urbanistico esecutivo ovvero alla<br />

stipula <strong>di</strong> una convenzione che garantisca la cessione del necessario quantitativo <strong>di</strong> servizi in<br />

relazione all’aumento del carico antropico indotto dall’intervento.<br />

Nell’immobile insistente sull’area n° 321 è prevista la sottocategoria d’uso tr5 per una<br />

superficie massima <strong>di</strong> mq. 200.<br />

f) sia in sede <strong>di</strong> titolo abilitativo <strong>di</strong>retto, sia in sede <strong>di</strong> S.U.E., le <strong>di</strong>stanze dei fabbricati dai<br />

confini <strong>di</strong> proprietà o gli arretramenti dovuti alle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali dovranno rispettare<br />

le prescrizioni contenute nei successivi articoli 56, lettera a), e 57, punto 1;<br />

g) in assenza <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> cui al precedente punto a) sono consentite:<br />

* opere <strong>di</strong> recinzione a giorno dei fon<strong>di</strong>;<br />

* opere <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria e risanamento conservativo senza<br />

mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso dei manufatti eventualmente presenti;<br />

h) è vietato il deposito <strong>di</strong> materiali a cielo libero, l'attività <strong>di</strong> rottamazione, nonchè la<br />

commercializzazione <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> autoveicoli;<br />

i) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge anche in quantità eccedenti<br />

al predetto rapporto in<strong>di</strong>cato dalla stessa (1 mq. ogni 10 mc.), purché esse vengano e<strong>di</strong>ficate<br />

secondo le prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

54


L'obbligo <strong>di</strong> rispetto della citata legge vale solo per gli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia e<br />

completamento per i quali è richiesta il permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato e <strong>di</strong><br />

Ristrutturazione Urbanistica per la quale è richiesto lo S.U.E.<br />

Per tutte le aree urbanistiche BM valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

55


Art. 34 Prescrizioni per la zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti -<br />

BI<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BI riguardano parti del territorio a prevalente<br />

destinazione produttiva, <strong>di</strong> carattere industriale e artigianale, classificabili come ambiti da<br />

consolidare o da completare.<br />

Per tali zone il P.R.G. intende confermare le caratteristiche produttive, consentendo gli<br />

adeguamenti fisico-funzionali per le attività già inse<strong>di</strong>ate ed i necessari completamenti dell'area<br />

urbanistica con nuove attività.<br />

Per le zone BI valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) per gli inse<strong>di</strong>amenti già esistenti l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> superficie non deve<br />

essere superiore a 1,0 mq/mq ovvero non deve superare l'in<strong>di</strong>ce esistente (nel caso fosse già<br />

superiore a quest'ultimo) alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare con riferimento<br />

all'area asservita a ciascun e<strong>di</strong>ficio alla stessa data. Per i fabbricati già esistenti alla data <strong>di</strong><br />

adozione del Progetto Preliminare, è possibile, anche in eccedenza agli in<strong>di</strong>ci, la formazione<br />

“una tantum” <strong>di</strong> soppalchi così come definiti al successivo art. 49 lett. D, con l’eccezione che<br />

nel presente caso la struttura non può superare il 10% della superficie netta del vano in cui<br />

esso è ricavato con un massimo <strong>di</strong> mq. 60 per ogni azienda produttiva inse<strong>di</strong>ata; non sarà<br />

assolutamente consentita, in eccedenza agli in<strong>di</strong>ci, la realizzazione <strong>di</strong> pareti in<br />

corrispondenza della superficie <strong>di</strong> calpestio del soppalco allo scopo <strong>di</strong> ricavare vani chiusi.<br />

Il rapporto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> copertura non deve essere superiore al 50% ovvero non deve<br />

superare il rapporto esistente (nel caso fosse già superiore a quest'ultimo) alla data <strong>di</strong><br />

adozione del Progetto Preliminare, con riferimento all'area asservita a ciascun e<strong>di</strong>ficio alla<br />

stessa data; qualora il rapporto <strong>di</strong> copertura esistente alla data <strong>di</strong> adozione del progetto<br />

preliminare <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> fosse già stato raggiunto o fosse prossimo è ammesso un incremento<br />

“una tantum” della superficie coperta pari al 10% della superficie fon<strong>di</strong>aria del lotto e<br />

comunque non superiore a 500 mq.<br />

b) sono consentiti gli interventi e<strong>di</strong>lizi previsti dalla Tabella normativa con l’eventuale<br />

reperimento <strong>di</strong> standard;<br />

c) gli interventi devono rispettare le <strong>di</strong>stanze minime da strade e confini dei lotti nel rispetto<br />

delle in<strong>di</strong>cazioni dei successivi artt. 56 e 57;<br />

d) l'uso residenziale é consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale <strong>di</strong><br />

custo<strong>di</strong>a con un limite <strong>di</strong>:<br />

- 150 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva inferiore a 2000 mq;<br />

- 250 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva superiore a 2000 mq.<br />

Tali superfici rientrano nel computo delle capacità e<strong>di</strong>ficatorie complessive previste per la<br />

zona. Il rilascio dei permessi per le unità abitative e comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong><br />

agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto<br />

che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività<br />

economica; tale atto è trascritto, a cura ed a spese del concessionario, su registri della<br />

proprietà immobiliare.<br />

Si precisa che le suddette quote <strong>di</strong> Sul residenziale possano essere considerate aggiuntive<br />

rispetto a quella <strong>di</strong> superfici residenziali eventualmente esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

progetto definitivo <strong>di</strong> revisione del <strong>PRGC</strong>.<br />

Sono sempre ammesse attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta regolamentata dei beni prodotti dall'attività<br />

produttiva inse<strong>di</strong>ata (tipo “spaccio aziendale”) per una quota del 10% della Sul destinata alle<br />

attività produttive con un massimo <strong>di</strong> 250 mq per ogni azienda produttiva inse<strong>di</strong>ata ed un<br />

minimo sempre consentito <strong>di</strong> 80 mq (<strong>di</strong> Sul). Vengono altresì consentite superfici da<br />

destinare a strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio <strong>di</strong> vicinato.<br />

La destinazione terziaria è parzialmente consentita, ma deve essere <strong>di</strong>rettamente correlata<br />

all'attività produttiva;<br />

e) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge, anche in quantità eccedenti<br />

al rapporto da essa previsto (1 mq. ogni 10 mc.) purché esse vengano e<strong>di</strong>ficate secondo le<br />

prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

57


Nell’area n° 1087, destinata a spazio <strong>di</strong> manovra per automezzi <strong>di</strong> servizio all’area<br />

a<strong>di</strong>acente n° 0334, non è prevista alcuna capacità e<strong>di</strong>ficatoria.<br />

Nell’area n. 159, la superficie dell’area viene ampliata da mq 135.292 a mq 139.137<br />

circa, registrando un ampliamento <strong>di</strong> mq 3.845 circa. Gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità dell’area non<br />

vengono mo<strong>di</strong>ficati, pertanto la SUL e la Superficie Coperta rimangono invariate e non si avrà<br />

alcun incremento delle stesse rispetto ai valori della precedente variante 5;<br />

La destinazione d’uso <strong>di</strong> commercio all’ingrosso prevista dal P.R.G.C. è esclusivamente<br />

ammessa nei fabbricati <strong>di</strong> nuova costruzione e deve essere limitata a strutture dove si esercita<br />

attività primaria <strong>di</strong> commercio all’ingrosso abbinata all’attività secondaria artigianale <strong>di</strong><br />

assemblaggio lavorati, tali da non ingenerare traffico veicolare <strong>di</strong> automezzi <strong>di</strong> categoria<br />

superiore alla N2 del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada.<br />

Per tutte le aree urbanistiche comprese nella zona BI valgono inoltre le prescrizioni<br />

contenute nella seguente Tabella normativa.<br />

58


Art. 35 Prescrizioni per la zona destinata alla <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti - IC<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica IC riguardano parti del territorio dove sono<br />

attualmente inse<strong>di</strong>ati impianti per la <strong>di</strong>stribuzione del carburante.<br />

Per tali zone il P.R.G. intende riconfermare le caratteristiche urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie,<br />

consentendo i successivi adeguamenti fisico-funzionali per le attività già inse<strong>di</strong>ate.<br />

Le aree sono in<strong>di</strong>viduate in conformità con le <strong>di</strong>sposizioni legislative <strong>di</strong> settore (L.R.<br />

n.8 DEL 23/4/1999, d.g.r. N.48-29266 del 31/1/2000) a cui si rimanda per la progettazione degli<br />

interventi.<br />

Per le zone IC valgono dunque le seguenti prescrizioni:<br />

a) oltre alle attività strettamente connesse alla <strong>di</strong>stribuzione del carburante (sottocategoria C3<br />

dell'Art. 10 delle presenti norme) sono ammesse attività accessorie riconducibili alle<br />

seguenti: lavaggio autoveicoli (annesso o non alla <strong>di</strong>stribuzione carburanti), assistenza<br />

tecnica agli stessi, commercio <strong>di</strong> piccoli ricambi <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata utilizzazione, <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong><br />

giornali e tabacchi e generi <strong>di</strong> primo conforto (bar, tavola calda, ecc.).<br />

E' consentito l'uso residenziale, relativo alle attività svolte, nella misura massima <strong>di</strong> 120 mq<br />

<strong>di</strong> Sul per le sole aree urbanistiche comprese nel centro abitato.<br />

Per l’area n.299 si consente il mantenimento della quota residenziale esistente alla data <strong>di</strong><br />

adozione del progetto preliminare <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> anche se superiore alla misura massima stabilita.<br />

Qualora si attui un intervento <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia sui volumi esistenti la quota<br />

residenziale dovrà essere ricondotta a quella or<strong>di</strong>naria.<br />

b) il rapporto <strong>di</strong> copertura degli e<strong>di</strong>fici (ivi comprese le tettoie o le pensiline) non deve superare<br />

il valore del 50%;<br />

c) la capacità e<strong>di</strong>ficatoria deve essere mantenuta all'interno <strong>di</strong> 0,3 mq/mq <strong>di</strong> Sul;<br />

d) gli interventi devono rispettare le <strong>di</strong>stanze minime da strade e confini dei lotti nel rispetto<br />

delle in<strong>di</strong>cazioni dei successivi artt. 56 e 57.<br />

Al <strong>di</strong> fuori delle aree appositamente previste dal P.R.G. per gli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />

del carburante, è consentita la localizzazione <strong>di</strong> tali attrezzature in altre zone urbanistiche alle<br />

seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

e) all'interno del centro abitato e nelle zone BC, BI, BM, DI, DM., lungo i tratti stradali esistenti<br />

ed in progetto <strong>di</strong> statali e provinciali. Si precisa che l’attività <strong>di</strong> lavaggio autoveicoli può<br />

essere realizzata anche separatamente ed in<strong>di</strong>pendentemente da quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />

carburanti;<br />

f) all'esterno del concentrico, nella fascia <strong>di</strong> rispetto delle strade ad elevata percorrenza <strong>di</strong><br />

traffico aventi una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> almeno 20 m.<br />

In entrambi i casi e) e f), fermo restando l’obbligo all’ottenimento dei pareri degli Enti<br />

competenti, devono essere rispettate le seguenti <strong>di</strong>stanze minime:<br />

- per gli accessi veicolari si rimanda alle prescrizioni definite dalle leggi <strong>di</strong> settore (Nuovo<br />

Co<strong>di</strong>ce della Strada, ecc.);<br />

- per i manufatti e<strong>di</strong>lizi:<br />

* m 5,00 dai confini;<br />

* m 10,00 dai cigli stradali.<br />

Qualora la pubblica Amministrazione ne determini l'opportunità, può essere richiesta,<br />

sia nel caso e) sia nel caso f), l'adozione <strong>di</strong> tipologie e<strong>di</strong>lizie e <strong>di</strong> materiali costruttivi consoni<br />

all'ambiente urbano in cui tali attrezzature si vengono ad inserire.<br />

Per tutte le aree urbanistiche comprese nella zona IC valgono inoltre le precisazioni<br />

contenute nella seguente Tabella normativa.<br />

60


Art. 36 Prescrizioni per la zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione<br />

residenziale - TR<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica TR riguardano parti del territorio per le quali,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dallo stato <strong>di</strong> fatto, il P.R.G. prevede interventi <strong>di</strong> sostanziale ristrutturazione<br />

urbanistica o <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia ed il riuso della volumetria esistente a prevalente<br />

destinazione residenziale.<br />

La modalità d'intervento all'interno delle zone TR è or<strong>di</strong>nariamente la ristrutturazione<br />

urbanistica (R.U.), il rilascio del titolo abilitativo è subor<strong>di</strong>nato alla preventiva formazione <strong>di</strong><br />

Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) <strong>di</strong> iniziativa privata; in tal caso le aree urbanistiche<br />

sono specificatamente in<strong>di</strong>viduate nella cartografia <strong>di</strong> progetto P2. In tutti gli altri casi è<br />

richiesto il ricorso permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato (ai sensi del 5° comma, Art. 49, L.R.<br />

56/77), in quanto aree fon<strong>di</strong>arie intercluse <strong>di</strong> limitata estensione.<br />

Nei casi in cui la trasformazione sia da attuare con SUE è possibile definire, in ogni area<br />

urbanistica, un unico o più ambiti <strong>di</strong> intervento, oggetto ciascuno <strong>di</strong> Strumento Urbanistico<br />

Esecutivo, senza che ciò comporti variante al P.R.G. Tale definizione deve avvenire sulla base<br />

<strong>di</strong> un progetto guida esteso all'intera area urbanistica effettuato dal <strong>Comune</strong> o proposto da<br />

privati, singoli o associati, proprietari <strong>di</strong> immobili o aree incluse nell'area stessa per almeno i 3/5<br />

della capacità e<strong>di</strong>ficatoria totale dell'area. Tale progetto guida deve essere assunto dalla pubblica<br />

Amministrazione tramite deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale.<br />

In tal caso è prevista la stipula <strong>di</strong> una convenzione fra il <strong>Comune</strong> ed i privati,<br />

eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto previsto dagli Artt. 45 e 46 della<br />

l.u.r. 56/77 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni. All'interno delle aree TR potranno essere in<strong>di</strong>viduate<br />

quote <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale convenzionata ai sensi dell'art. 7 della Legge 10/77 qualora i<br />

proponenti intendano impegnarsi a praticare prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e canoni <strong>di</strong> locazione determinati<br />

ai sensi della Convenzione tipo prevista dall'art. 8 della stessa legge 10/77.<br />

A) Aree subor<strong>di</strong>nate a SUE<br />

Per le aree urbanistiche n. 1002, 1006 e 1010 da attuare me<strong>di</strong>ante SUE, il P.R.G.<br />

fornisce una "Scheda d'Area" contenente, le prescrizioni specifiche per l'attuazione degli<br />

interventi previsti.<br />

Le "Schede d'Area" definiscono specificazioni progettuali riconducibili alle seguenti:<br />

- l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale da applicare all'intera parte dell'area o alle unità<br />

minime d'intervento;<br />

- le percentuali <strong>di</strong> destinazioni d'uso previste per il terziario, il commercio e la<br />

residenza;<br />

- la capacità inse<strong>di</strong>ativa prevista, calcolata <strong>di</strong>videndo la Sul residenziale per 35 mq/ab;<br />

- la superficie a standard da <strong>di</strong>smettere calcolata analiticamente per ogni destinazione<br />

d'uso prevista;<br />

- la superficie territoriale a cui applicare l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale;<br />

- la nuova viabilità pubblica;<br />

- gli spazi pubblici che devono essere prescrittivamente <strong>di</strong>smessi all'interno<br />

dell'intervento;<br />

- le aree fon<strong>di</strong>arie su cui e possibile concentrare l'e<strong>di</strong>ficazione;<br />

Tali Schede, comprese nell'Allegato alle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione (elaborato P3.2),<br />

costituiscono parte integrante del presente articolo. Per queste aree si impone quin<strong>di</strong> il rispetto<br />

delle seguenti prescrizioni:<br />

1) devono essere rispettati i parametri urbanistici, le quantità e<strong>di</strong>ficabili, le superfici da<br />

<strong>di</strong>smettere, i mix funzionali e i vincoli previsti nelle "Schede d'Area". In particolare per<br />

quanto riguarda le attività commerciali si rimanda ai contenuti dell’art. 6bis;<br />

2) devono essere rispettate le in<strong>di</strong>cazioni progettuali precisate nelle "Schede d'Area";<br />

62


3) al fine del computo degli standard urbanistici <strong>di</strong> cui all'art. 21 L.R. 56/77 (da applicarsi<br />

nella misura <strong>di</strong> 25 mq/ab) è ammesso l'assoggettamento ad uso pubblico e/o la<br />

monetizzazione <strong>di</strong> parte dei servizi per una quota massima del 25% <strong>di</strong> quelli previsti in<br />

<strong>di</strong>smissione dalla "Scheda d'Area". Laddove la "Scheda d'Area" in<strong>di</strong>vidua numericamente<br />

la quantità <strong>di</strong> aree per servizi pubblici superiore a quelle minime <strong>di</strong> legge, la medesima<br />

eccedenza è da ritenersi prescrittiva;<br />

4) deve essere garantito il sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>di</strong> quanto previsto dalla L. 122/89 per quanto<br />

attiene la superficie da destinare a parcheggio privato. Potranno essere realizzate anche<br />

quantità eccedenti al rapporto previsto dalla legge (1 mq/10 mc) purché le aree a<br />

parcheggio, comprensive dei corselli <strong>di</strong> accesso rispettino le con<strong>di</strong>zioni previste dal<br />

successivo Art. 48;<br />

L’attuazione delle previsioni <strong>di</strong> piano dell’area urbanistica TR-02 n° 1010 è subor<strong>di</strong>nata alla<br />

formazione <strong>di</strong> un SUE che, per motivi <strong>di</strong> migliore funzionalità <strong>di</strong>stributivo-ambientale, viene<br />

esteso all’area urbanistica BR.II n° 346; per le due aree, che mantengono inalterati i parametri<br />

prescrittivi (It e mix funzionale per l’area n° 1010 e If per l’area n° 346) si acconsente,<br />

all’interno della perimetrazione cartografica <strong>di</strong> Piano, il trasferimento delle rispettive capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatorie.<br />

In ottemperanza della comunicazione prot. 20505 del 12 febbraio 2007 della Soprintendenza per<br />

i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, la trasformazione urbanistico-ambientale<br />

dell’ambito costituito dalle due aree TR-02 n° 1010 e BR.II n° 346 dovrà essere attuata in modo<br />

da adottare tutte le precauzioni (fasce <strong>di</strong> rispetto, <strong>di</strong>stanze, altezze, cubature, ecc.) al fine <strong>di</strong> non<br />

arrecare alcun danno visivo e materiale al “Castello della Rovere” ed alla Cascina “Don Gerardo<br />

Russo”.<br />

Le nuove e<strong>di</strong>ficazioni dovranno pertanto rispettare le opportune ed adeguate <strong>di</strong>stanze<br />

dall’emergenza storica e dalle relative pertinenze (parco) in modo da garantire la vista del<br />

Castello e non interferire con le prospettive dello stesso.<br />

Ai fini della verifica dell'in<strong>di</strong>ce territoriale sono da escludere eventuali superfici esistenti alla<br />

data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare <strong>di</strong> P.R.G.C. da mantenere in sito per il loro valore<br />

storico-archeologico-documentale e da destinare a servizi <strong>di</strong> pubblico interesse.<br />

Le progettazioni del SUE e delle nuove e<strong>di</strong>ficazioni dovranno essere sottoposti alla<br />

Soprintendenza per i Beni Architettonici del Piemonte.<br />

B) Aree subor<strong>di</strong>nate a permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato (CC)<br />

Per tutte le aree non comprese nell’elenco <strong>di</strong> cui alla precedente lettera A), gli interventi<br />

<strong>di</strong> trasformazione e sostituzione previsti dal <strong>PRGC</strong> sono subor<strong>di</strong>nati a permesso <strong>di</strong> costruire<br />

convenzionato.<br />

Per queste aree si impone quin<strong>di</strong> il rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />

1) devono essere rispettati i parametri e<strong>di</strong>lizi ed urbanistici previsti dalla Tabella normativa;<br />

2) sono ammessi interventi e<strong>di</strong>lizi che garantiscano la localizzazione <strong>di</strong> attività residenziali<br />

per un minimo del 60% della Sul e<strong>di</strong>ficabile. In particolare per quanto riguarda le attività<br />

commerciali si rimanda ai contenuti dell’art. 6bis.;<br />

3) gli standard pubblici, da calcolarsi sulla base <strong>di</strong> quanto stabilito dall’art. 21, L.R. 56/77<br />

per le aree <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica, sono totalmente monetizzabili previo assenso<br />

dell’Amministrazione Comunale, ad eccezione <strong>di</strong> quelli corrispondenti alle attività<br />

terziarie e commerciali che devono essere reperiti in loco me<strong>di</strong>ante cessione gratuita delle<br />

relative aree;<br />

4) All'interno delle aree urbanistiche possono essere già in<strong>di</strong>cate dal P.R.G. aree specifiche<br />

destinate a nuove se<strong>di</strong> viarie. In particolare per l’area n.1021 viene richiesta la cessione<br />

delle aree interessate dalla fascia <strong>di</strong> rispetto stradale, aventi <strong>di</strong>mensione pari ad almeno il<br />

10 % dell’area urbanistica in oggetto, in caso <strong>di</strong> interventi che comportino cambiamento<br />

<strong>di</strong> destinazione d’uso<br />

C) In assenza degli interventi <strong>di</strong> cui ai precedenti punti A) e B)<br />

In via transitoria, in attesa delle trasformazioni urbanistiche programmate dal P.R.G.,<br />

sugli e<strong>di</strong>fici esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare, sono ammessi:<br />

63


1) per le attività in contrasto con la zona TR, interventi <strong>di</strong> manutenzione e risanamento<br />

conservativo senza cambi <strong>di</strong> destinazione d'uso;<br />

2) per le attività produttive ed artigianali in atto, anche se in contrasto con la destinazione<br />

d'uso delta zona TR, sono consentiti gli interventi previsti per la zona BI, la cui normativa<br />

riferita agli impianti esistenti rimane applicabile, al fine <strong>di</strong> consentire il mantenimento<br />

delle attività stesse, fino alla trasformazione prevista dal P.R.G., purché non nocive o<br />

moleste ai sensi della normativa vigente in materia;<br />

3) per le attività coerenti con la zona TR sono consentiti gli interventi <strong>di</strong> cui alla Tabella<br />

normativa.<br />

Per tutte le aree urbanistiche del tipo TR valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

64


Art. 37 Prescrizioni per la zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione terziariocommerciale<br />

– TT e TT/f<br />

La zona urbanistica TT comprende due aree urbanistiche: la TT-01 (area n.1016) e le<br />

TT/f-1a e 1b (aree n. 1023 e 59). L’area TT-01 riguarda parte del territorio per la quale,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dallo stato <strong>di</strong> fatto, il P.R.G. prevede interventi <strong>di</strong> sostanziale ristrutturazione<br />

urbanistica e il recupero <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti per destinazioni prevalentemente terziarie e<br />

commerciali, pur non escludendo quote <strong>di</strong> residenza e <strong>di</strong> servizi. Le aree TT/f-1a e 1b<br />

riguardano invece aree intercluse tra l’ippodromo, la ferrovia, aree urbane consolidate e la via<br />

Sestriere a sud, per le quali, essendo interessate dalla previsione <strong>di</strong> nuova stazione ferroviaria, si<br />

ritiene <strong>di</strong> programmare l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> attività terziarie.<br />

L'intervento previsto all'interno dell’area TT-01 è volto al completamento e<br />

all'ampliamento dei fabbricati esistenti e della loro riqualificazione, il rilascio titolo abilitativo<br />

e<strong>di</strong>lizio, è subor<strong>di</strong>nato alla preventiva formazione <strong>di</strong> Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.)<br />

<strong>di</strong> iniziativa privata, <strong>di</strong> cui all'Art. 43 della l.u.r. 56/77.<br />

L’intervento previsto per le aree TT/f è invece volto al nuovo impianto <strong>di</strong> attrezzature<br />

al servizio e/o connesse alla stazione ferroviaria in progetto. L’attuazione delle previsioni <strong>di</strong><br />

Piano dovrà attuarsi a mezzo <strong>di</strong> SUE, <strong>di</strong> iniziativa pubblica, coor<strong>di</strong>nando la pre<strong>di</strong>sposizione del<br />

SUE con gli sviluppi progettuali relativi alle nuove opere infrastrutturali viarie in<strong>di</strong>cate in<br />

cartografia ed alle opere potenziamento della linea ferroviaria Torino-Pinerolo e della nuova<br />

stazione FS <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>.<br />

La pre<strong>di</strong>sposizione del SUE avverrà in sede <strong>di</strong> Conferenza dei servizi indetta dal <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Vinovo</strong>, alla quale dovranno necessariamente partecipare tutti gli enti territoriali e competenti in<br />

merito, con particolare riferimento in<strong>di</strong>cativo e non esaustivo <strong>di</strong>: Regione, Provincia, Comuni,<br />

Ente ferroviario, ecc.. La conferenza dovrà assicurare il coor<strong>di</strong>namento tra i progetti già avviati,<br />

strutturali ed infrastrutturali, con l’intervento TT/f al fine <strong>di</strong> ottimizzare il sistema dei trasporti<br />

pubblici e le necessarie aree <strong>di</strong> interscambio.<br />

La cartografia <strong>di</strong> P.R.G. in<strong>di</strong>vidua anche, con apposita simbologia, gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore<br />

documentario non demolibili negli interventi <strong>di</strong> trasformazione.<br />

Limitatamente all'attuazione delle previsioni <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> nell’area TT-01 possono essere<br />

definiti più ambiti <strong>di</strong> intervento, oggetto ciascuno <strong>di</strong> Strumento Urbanistico Esecutivo, senza<br />

che ciò comporti variante al P.R.G. Tale definizione deve avvenire sulla base <strong>di</strong> un progetto<br />

guida esteso all'intera area urbanistica effettuato dal <strong>Comune</strong> o proposto da privati, singoli o<br />

associati, proprietari <strong>di</strong> immobili o aree incluse nell'area stessa, per almeno i 3/5 della capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria totale dell'area. Tale progetto guida deve essere assunto dalla pubblica<br />

Amministrazione tramite deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale.<br />

Per per le aree TT e TT/f il P.R.G.C. fornisce, una "Scheda d'Area" contenente,<br />

prescrizioni specifiche per l'attuazione degli interventi. Esse definiscono specificazioni<br />

progettuali, riconducibili alle seguenti:<br />

- l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale da applicare all'intera parte o alle unità minime<br />

d'intervento;<br />

- le percentuali <strong>di</strong> destinazioni d'uso previste per il terziario, il commercio e la residenza;<br />

- la capacità inse<strong>di</strong>ativa prevista, calcolata <strong>di</strong>videndo la quota <strong>di</strong> volume e<strong>di</strong>ficabile <strong>di</strong> tipo<br />

residenziale per 105 mc/ab o la Sul per 35 mq/ab;<br />

- la superficie da <strong>di</strong>smettere per servizi pubblici, calcolata analiticamente per ogni<br />

destinazione d'uso prevista;<br />

- la superficie territoriale cui applicare l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale;<br />

- gli spazi pubblici che devono essere prescrittivamente <strong>di</strong>smessi all'interno dell'intervento;<br />

- le aree fon<strong>di</strong>arie su cui è possibile concentrare la cubatura e<strong>di</strong>ficabile.<br />

Tali Schede, comprese nell'Allegato alle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione, costituiscono<br />

parte integrante del presente articolo.<br />

66


Per le zone TT valgono inoltre le seguenti prescrizioni specifiche:<br />

a) in presenza <strong>di</strong> SUE:<br />

1) devono essere rispettati i parametri urbanistici, le quantità e<strong>di</strong>ficabili, le superfici da<br />

<strong>di</strong>smettere, i mix funzionali e i vincoli previsti nelle "Schede d'Area". In particolare<br />

per quanto riguarda le attività commerciali si rimanda ai contenuti dell’art. 6bis;<br />

2) al fine del computo degli standard <strong>di</strong> cui all'Art. 21 1.u.r. 56/77, così come per le<br />

prescrizioni progettuali, si fa riferimento alle in<strong>di</strong>cazioni contenute nell'allegata<br />

"Scheda d'Area". Laddove la "Scheda d'Area" in<strong>di</strong>vidua numericamente la quantità <strong>di</strong><br />

aree per servizi pubblici superiore a quelle minime <strong>di</strong> legge, la medesima eccedenza è<br />

da ritenersi prescrittiva. Per l’area urbanistica TT-01 n° 1016 è ammesso, a<br />

<strong>di</strong>screzione dell’Amministrazione Comunale, l’assoggettamento ad uso pubblico e/o la<br />

monetizzazione <strong>di</strong> parte dei servizi per una quota massima del 25% <strong>di</strong> quelli previsti in<br />

<strong>di</strong>smissione dalla relativa Scheda d’Area; per le zone urbanistiche TT/f è ammessa la<br />

monetizzazione nella misura e secondo i criteri in<strong>di</strong>cati all’art. 6 lettera B) delle<br />

presenti N.T.A.;<br />

3) occorre garantire il sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>di</strong> quanto previsto dalla L. 122/89 per quanto<br />

attiene la superficie da destinare a parcheggio privato. Potranno essere realizzate<br />

anche quantità eccedenti al rapporto <strong>di</strong> legge (1 mq/10 mc) purché le aree a<br />

parcheggio, comprensive dei corselli <strong>di</strong> accesso, rispettino le con<strong>di</strong>zioni previste dal<br />

successivo Art. 48;<br />

b) in assenza <strong>di</strong> SUE sono ammessi, sugli e<strong>di</strong>fici esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare, gli interventi volti al riutilizzo dei volumi presenti, purché questi non alterino<br />

la sagoma planovolumetrica degli stessi, fermo restando le limitazioni previste dal<br />

successivo art. 53 per gli e<strong>di</strong>fici segnalati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77.<br />

Sulle aree libere si consente la recinzione a giorno dei fon<strong>di</strong> secondo le prescrizioni del<br />

successivo art. 51, lettera a), e la coltivazione con il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> realizzare qualsiasi<br />

manufatto anche se per usi agricoli.<br />

Per tutte le aree urbanistiche del tipo TT valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

67


Art. 37 bis Prescrizioni per la zona destinata ad attività commerciali e sportive in<br />

progetto – TCS<br />

E’ un’area oggi occupata da attrezzature per sport equestri per la quale è prevista la<br />

trasformazione per attività sportive e commerciali, puntualmente in<strong>di</strong>viduata in cartografia <strong>di</strong><br />

P.R.G.C. (tav. P2.2/1 in scala 1:2000) con appositi perimetro, retino e sigla denominata TCS.<br />

Il P.R.G.C. intende consentire la trasformazione urbanistica dell’area dell’ippodromo del<br />

galoppo per la realizzazione <strong>di</strong> un parco commerciale e <strong>di</strong> un centro <strong>di</strong> allenamento per la<br />

Juventu F.C. Spa.<br />

In quest’area si intendono proprie le destinazioni <strong>di</strong> tipo commerciale al dettaglio <strong>di</strong> qualunque<br />

tipo (fatte salve le eventuali restrizioni dovute all’applicazione delle leggi e dei regolamenti <strong>di</strong><br />

settore), terziario (uffici, aree per esposizioni, convegni, ecc.), ricettivo, <strong>di</strong>vertimento e<br />

spettacolo, per lo sport e le manifestazioni sportive; si intendono proprie anche tutte le<br />

destinazioni complementari alle suddette attività.<br />

Per strutture complementari si intendono:<br />

- magazzini, esposizione merce, depositi, attività collegate ai trasporti;<br />

- uffici amministrativi, laboratori, ecc.;<br />

- unità abitative del servizio <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a;<br />

- pubblici esercizi;<br />

- artigianato <strong>di</strong> servizio alla persona;<br />

- attrezzature, impianti e locali destinati al tempo libero;<br />

- servizi sociali;<br />

- strutture sanitarie al servizio dell’attività sportiva;<br />

- attrezzature pubbliche<br />

- impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti.<br />

Tali strutture complementari dovranno risultare organicamente relazionate con gli impianti<br />

commerciali e sportivi.<br />

Sarà compito dello strumento urbanistico attuativo (SUE ed eventuale permesso <strong>di</strong> costruire<br />

convenzionato) <strong>di</strong>mensionare le superfici utili attribuite alle strutture complementari, nel<br />

rispetto delle in<strong>di</strong>cazioni che l’Amministrazione potrà fornire a mezzo <strong>di</strong> specifico atto<br />

deliberativo, considerando sin da ora che le attrezzature pubbliche ed i servizi sociali non<br />

dovranno eccedere il 2% della S.U.L. consentita.<br />

Si prescrive che l’organizzazione territoriale della nuova zona urbanistica sia composta da due<br />

aree denominate TCS/a e TCS/b.<br />

Sull’area TCS/a è prevista la realizzazione della zona sportiva comprendente il Centro <strong>di</strong><br />

Allenamento Juventus. In questo lotto il P.R.G.C. intende concentrare le destinazioni proprie<br />

quali:<br />

- sport e manifestazioni sportive,<br />

- terziario, ricettivo (foresteria),<br />

- attività <strong>di</strong> tipo commerciale ma limitatamente a quelle promozionali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta della Società<br />

Juventus F.C. Spa.<br />

Sull’area TCS/b è prevista la creazione del Parco Commerciale. In quest’area il P.R.G.C.<br />

intende concentrare le destinazioni proprie quali:<br />

- commercio,<br />

- <strong>di</strong>vertimento e spettacolo,<br />

- terziario e ricettivo,<br />

- attività <strong>di</strong> tipo sportivo.<br />

In entrambe le aree <strong>di</strong> concentrazione si intendono confermate le destinazioni complementari in<br />

base alle tipologie ed alle quantità già specificate.<br />

In assenza dell’attuazione degli interventi <strong>di</strong> trasformazione previsti dal P.R.G.C., è ammesso il<br />

mantenimento delle attività esistenti nel rispetto delle prescrizioni attribuite alle aree TP/s.<br />

L’attuazione degli interventi in TCS è subor<strong>di</strong>nata alle seguenti prescrizioni:<br />

70


Modalità <strong>di</strong> intervento<br />

Gli interventi previsti si attuano separatamente con le seguenti modalità:<br />

TCS/a: permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato esteso all’intera area (con le specifiche <strong>di</strong><br />

cui alla successiva voce “Prescrizioni Particolari”), purché a seguito <strong>di</strong><br />

presentazione <strong>di</strong> Su<strong>di</strong>o Unitario, comprendente anche l’area TCS/b e l’area<br />

urbanistica BT1 n° 786 del <strong>PRGC</strong> del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino, attestante la<br />

compatibilità degli interventi.<br />

Per Stu<strong>di</strong>o Unitario si intende un elaborato planimetrico, in scala non inferiore a<br />

1:2000, inerente l’intera area <strong>di</strong> trasformazione dell’ippodromo (aree TCS/a e /b<br />

del <strong>PRGC</strong> del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> e BT1 n.786 del <strong>PRGC</strong> del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

Nichelino) i cui contenuti dovranno:<br />

- <strong>di</strong>mostrare la compatibilità delle soluzioni progettuali adottate per TCS/a con il<br />

sistema infrastrutturale, viario, previsto dal P.R.G.C. in funzione del parco<br />

commerciale;<br />

- <strong>di</strong>mostrare la compatibilità delle soluzioni progettuali con le reti <strong>di</strong><br />

urbanizzazione ed il sistema <strong>di</strong> smaltimento delle acque meteoriche nonché con<br />

il tracciato, esistente o mo<strong>di</strong>ficato, del Rio Grivassola;<br />

- definire criteri progettuali e tipologie coor<strong>di</strong>nate per la realizzazione dei<br />

fabbricati e delle strutture pubbliche o private sulle aree TCS/b e BT1 n.786 del<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino;<br />

- garantire che il parametro relativo alle aree permeabili (si vedano le definizioni<br />

alla lettera e) del punto 3 dei “Parametri urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi” del presente<br />

articolo), verificato rispetto all’intervento complessivo (aree TCS/a, TCS/b <strong>di</strong><br />

<strong>Vinovo</strong> e BT1 n.786 del <strong>PRGC</strong> <strong>di</strong> NIchelino) non sia inferiore al 50 % della<br />

superficie territoriale decurtata delle aree in<strong>di</strong>cate a viabilità pubblica all’interno<br />

delle citate aree urbanistiche; è ammessa una variazione del valore percentuale<br />

<strong>di</strong> +/- 2,5.<br />

Lo Stu<strong>di</strong>o Unitario è parte integrante della convenzione attuativa dell’area TCS/a,<br />

approvato dal Consiglio Comunale <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> contestualmente alla convenzione<br />

stessa datane preliminarmente comunicazione al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino, ed è<br />

elemento vincolante per la progettazione del SUE sulle aree TCS/b e BT1<br />

In <strong>di</strong>fetto, l’intervento sull’area TCS/a dovrà attuarsi tramite S.U.E. esteso ad<br />

entrambe le aree con le specifiche <strong>di</strong> cui alla successiva voce “Prescrizioni<br />

Particolari”.<br />

I contenuti della convenzione riguarderanno inoltre le modalità relative:<br />

- all’occupazione e cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione<br />

delle opere infrastrutturali pubbliche funzionali all’apertura delle strutture<br />

commerciali previste su TCS/b;<br />

- alla cessione e/o asservimento ad uso pubblico delle aree e/o delle opere per<br />

standard pubblici funzionali al Centro <strong>di</strong> Allenamento Juventus;<br />

- alle eventuali modalità <strong>di</strong> convenzionamento per la fruizione <strong>di</strong> strutture<br />

sportive e ad esse connesse.<br />

TCS/b: S.U.E. esteso all’intera area, con le specifiche <strong>di</strong> cui alla successiva voce<br />

“Prescrizioni Particolari”.<br />

La progettazione del S.U.E. (esteso anche ad TCS/a o limitato a TCS/b) dovrà<br />

necessariamente essere coor<strong>di</strong>nata con l’analogo S.U.E. da attuare sull’area urbanistica BT1 n°<br />

786 del P.R.G.C. <strong>di</strong> Nichelino che risulta essere parte integrante ed inscin<strong>di</strong>bile per l’attuazione<br />

del progetto nel rispetto dello Stu<strong>di</strong>o Unitario così come in precedenza definito. Qualora,<br />

preliminarmente alla redazione del SUE, sulle aree TCS/a e TCS/b sia già stato redatto uno<br />

Stu<strong>di</strong>o Unitario approvato dal Consiglio Comunale <strong>di</strong> Nichelino datane preliminare<br />

71


comunicazione al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>, questo è da ritenere vincolante per la progettazione del<br />

SUE.<br />

Il S.U.E. ha facoltà <strong>di</strong> programmare temporalmente gli interventi strutturali ed<br />

infrastrutturali ricadenti nel suo perimetro.<br />

Le opere infrastrutturali (viabilità, sottoservizi etc.) poste all’esterno del perimetro della<br />

zona TCS <strong>di</strong> cui al successivo punto “Prescrizioni Particolari”, sono definite pubbliche e la loro<br />

realizzazione è considerata in<strong>di</strong>spensabile all’attuazione delle previsioni <strong>di</strong> trasformazione<br />

urbanistica.<br />

Le opere <strong>di</strong> viabilità dovranno essere realizzate tra l’apertura del primo esercizio<br />

commerciale e quella dell’ultimo ammesso dal SUE e comunque non oltre 12 mesi dall’apertura<br />

del primo esercizio commerciale, in conformità alle prescrizioni temporali costituenti il<br />

cronoprogramma ed il relativo finanziamento stabiliti dalla Convenzione del SUE.<br />

La progettazione e la programmazione della fase attuativa (cronoprogramma) delle<br />

OO.UU. pubbliche entro i termini stabiliti vedrà il coinvolgimento, per quanto <strong>di</strong> competenza a<br />

titolo in<strong>di</strong>cativo e non esaustivo <strong>di</strong>: Regione, Provincia, Soprintendenza ai BB.CC.AA., Or<strong>di</strong>ne<br />

Mauriziano, Comuni <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> e Nichelino, Ente Parco <strong>di</strong> Stupinigi, FF.SS., ANAS, ATIVA,<br />

Enti erogatori <strong>di</strong> servizi, vari Ministeri concedenti, attraverso le procedure della L. 241/1990<br />

come mo<strong>di</strong>ficata dalla L. 340/2000) me<strong>di</strong>ante apposita Conferenza dei Servizi.<br />

Il SUE potrà essere attuato per lotti funzionali coincidenti con le aree TCS/a e TCS/b<br />

considerando in<strong>di</strong>fferente l’or<strong>di</strong>ne in cui questi verranno realizzati, nel rispetto del<br />

cronoprogramma stabilito nell’ambito della convenzione.<br />

Tipi <strong>di</strong> intervento<br />

L’intervento preor<strong>di</strong>nato dalle previsioni <strong>di</strong> P.R.G.C. è riconoscibile come intervento <strong>di</strong><br />

ristrutturazione urbanistica, così come definito dall’art. 13, comma 4, lettera e) della L.R. 56/77.<br />

Sugli e<strong>di</strong>fici realizzati in base alle previsioni <strong>di</strong> Piano e al Protocollo d’Intesa sono sempre<br />

ammessi interventi e<strong>di</strong>lizi, purché non in variante al S.U.E. approvato.<br />

Parametri urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi<br />

Per l’area in questione si riconoscono i seguenti parametri urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> carattere<br />

generale:<br />

1) In<strong>di</strong>ce territoriale: max 0,15 mq/mq applicato all’area <strong>di</strong> proprietà, con il limite <strong>di</strong><br />

49.000 mq <strong>di</strong> Sul, pari alla capacità e<strong>di</strong>ficatoria attribuita al<br />

Parco Commerciale (43.000 mq <strong>di</strong> Sul nel territorio <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>)<br />

ivi compresa la capacità e<strong>di</strong>ficatoria attribuita all’area sportiva<br />

con annesso Centro <strong>di</strong> Allenamento Juventus (6.000 mq <strong>di</strong> Sul).<br />

Qualora si intervenga prioritariamente su TCS/a me<strong>di</strong>ante<br />

permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato, la verifica del presente<br />

parametro spetta al progetto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o Unitario;<br />

2) servizi pubblici: la quantità complessiva <strong>di</strong> aree destinate a servizi è da reperire<br />

in conformità a quanto prescritto dall’art. 21, sub 3) della L.R.<br />

56/77 e s.m.i., come mo<strong>di</strong>ficato ed integrato dalle vigenti<br />

normativa in materia <strong>di</strong> commercio, tenuto conto delle<br />

prescrizioni contenute all’art. 6 delle <strong>NTA</strong>. Si precisa che ai fini<br />

del calcolo dello standard urbanistico si calcola il 100% della<br />

Sul in progetto.<br />

Oltre alle aree <strong>di</strong>smesse sono conteggiabili ai fini del<br />

sod<strong>di</strong>sfacimento dello standard le aree private assoggettate ad<br />

uso pubblico, fino ad un massimo del 30% dello standard<br />

reperito dal S.U.E..<br />

72


Le aree assoggettate all’uso pubblico conteggiate per servizi,<br />

così come quelle <strong>di</strong>smesse, dovranno risultare fruibili senza<br />

limitazioni temporali<br />

Gli spazi pubblici da realizzare ai sensi dell’art. 27, comma 6<br />

del DCR 563-13414/99 dovranno costituire una trama <strong>di</strong><br />

percorsi pedonali ed attrezzati per il tempo libero dalla quale sia<br />

possibile accedere alle attività inse<strong>di</strong>ate.<br />

Le convenzioni <strong>di</strong> attuazione del SUE e dell’eventuale<br />

permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato stabiliranno le modalità <strong>di</strong><br />

utilizzazione delle aree a servizi.<br />

3) parametri e<strong>di</strong>lizi: in relazione alle <strong>di</strong>stanze minime tra e<strong>di</strong>fici, dai confini, dalle<br />

strade e relativamente all’altezza degli e<strong>di</strong>fici, vale quanto<br />

segue:<br />

a) <strong>di</strong>stanza minima tra fabbricati:<br />

in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 9 del D.M.<br />

2/4/1968 n. 1444, la <strong>di</strong>stanza tra fabbricati è demandata<br />

alle previsioni planivolumetriche del SUE, fermo restando<br />

un minimo <strong>di</strong> 10 metri o l’aderenza;<br />

b) <strong>di</strong>stanza dai confini <strong>di</strong> proprietà:<br />

vale quanto in<strong>di</strong>cato all’art. 57 delle <strong>NTA</strong>;<br />

c) <strong>di</strong>stanza minima dalle strade:<br />

- via Debouché: <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 40 mt dal ciglio<br />

stradale in progetto;<br />

- S.P. 143: <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 30 mt dal ciglio stradale in<br />

progetto;<br />

- viabilità pubbliche in<strong>di</strong>cate sulle tavole <strong>di</strong> progetto del<br />

P.R.G.C.: <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> metri 10, ferma restando la<br />

<strong>di</strong>smissione del se<strong>di</strong>me stradale e che questo non risulti<br />

conteggiabile ai fini del sod<strong>di</strong>sfacimento degli standard<br />

urbanistici <strong>di</strong> cui all’art. 21 della L.R. 56/77;<br />

- altra viabilità in progetto: viabilità pubbliche, <strong>di</strong> uso<br />

pubblico o private non in<strong>di</strong>cate dal P.R.G.C., ma previste<br />

dal SUE, la definizione degli arretramenti e delle fasce <strong>di</strong><br />

rispetto è demandata allo strumento attuativo.<br />

d) altezza massima dei fabbricati:<br />

- area TCS./a (zona sportiva): H max 9 mt; dal computo<br />

dell’altezza sono escluse le intercape<strong>di</strong>ni orizzontali<br />

(da considerarsi come locali tecnici) se<strong>di</strong> <strong>di</strong> elementi<br />

<strong>di</strong> impiantistica strettamente necessari. La sommatoria<br />

delle altezze <strong>di</strong> tutte le intercape<strong>di</strong>ni non può essere<br />

superiore a mt. 1,00;<br />

- area TCS/b (parco commerciale): si modula l’altezza<br />

massima come segue:<br />

- entro una fascia <strong>di</strong> 80 m da via Debouchè: H max 8<br />

mt.<br />

- e<strong>di</strong>fici posti sul lato opposto <strong>di</strong> via Debouchè: H<br />

max 14 mt.<br />

e) area permeabile: si definisce area permeabile il terreno<br />

naturale e le superfici realizzate con materiali drenanti. Si<br />

demanda allo Stu<strong>di</strong>o Unitario garantire:<br />

- una superficie permeabile del 50% della superficie<br />

territoriale complessiva (TCS/a, TCS/b, BTI nel<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino) decurtata delle aree a viabilità<br />

73


Prescrizioni particolari<br />

pubblica in<strong>di</strong>cate dal <strong>PRGC</strong>. E’ ammessa una<br />

variazione del valore percentuale <strong>di</strong> +/- 2,5;<br />

- una superficie permeabile pari ad almeno l’80% della<br />

superficie territoriale <strong>di</strong> TCS/a decurtata delle aree a<br />

viabilità pubblica in<strong>di</strong>cate dal <strong>PRGC</strong>.<br />

f) rapporto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> copertura:<br />

è il quoziente espresso in percentuale tra la superficie<br />

coperta (da corpi <strong>di</strong> fabbrica o da solai esterni ai medesimi)<br />

e la superficie fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> pertinenza.<br />

Per l’area TCS/a: max. 5%<br />

Per l’area TCS/b: max 55%;<br />

g) parcheggi privati:<br />

ai sensi della L. 122/89 sono determinati sulla base della<br />

determinazione <strong>di</strong> un volume virtuale dei fabbricati,<br />

assumendo un’altezza convenzionale<strong>di</strong> ogni singolo piano<br />

<strong>di</strong> m. 4 ove l’altezza effettiva<strong>di</strong> ogni piano fuori terra<br />

superi tale limite.<br />

h) altri parametri e<strong>di</strong>lizi:<br />

ogni altro parametro e<strong>di</strong>lizio non espressamente richiamato<br />

ai precedenti punti (altezza dei locali tecnici, sovrastrutture<br />

in genere, insegne pubblicitarie, ecc.), sarà in<strong>di</strong>cato in sede<br />

<strong>di</strong> SUE: sono fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> carattere<br />

generale previste in altri articoli della presente normativa.<br />

Gli allegati A1, A2, B e C della Relazione Illustrativa <strong>di</strong> Controdeduzione (1) hanno contribuito<br />

alla determinazione delle procedure e delle prescrizioni particolari costituenti il corpo<br />

normativo. I contenuti degli allegati A1, A2, B e C costituiscono altresì base <strong>di</strong> conoscenza per<br />

l’orientamento delle successive elaborazioni <strong>di</strong> <strong>maggio</strong>r dettaglio, così come tutte le ulteriori<br />

valutazioni e cautele eventualmente ritenute utili in conseguenza degli approfon<strong>di</strong>menti<br />

valutativi effettuati nelle successive fasi progettuali.<br />

Le progettazioni <strong>di</strong> <strong>maggio</strong>r dettaglio (SUE e permessi <strong>di</strong> costruire) richiedono il rispetto delle<br />

seguenti procedure e prescrizioni particolari:<br />

- Prescrizioni <strong>di</strong> verifica da effettuare in forza della L.R. 40/98:<br />

Il parco commerciale e le opere ad esso connesse sono <strong>di</strong>rettamente da sottoporre a fase<br />

<strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 40/98, poiché interessano, anche solo<br />

parzialmente, un’area protetta.<br />

Poiché inoltre il Parco Naturale <strong>di</strong> Stupinigi è considerato Sito <strong>di</strong> Importanza<br />

Comunitaria S.I.C. (Co<strong>di</strong>ce IT1 110004), all’interno della procedura <strong>di</strong> V.I.A. ai sensi della L.R.<br />

40/98 dovrà inoltre essere effettuata la Valutazione <strong>di</strong> Incidenza tenendo conto degli obiettivi <strong>di</strong><br />

conservazione del medesimo, ai sensi del D.P.R. 3 settembre 1997, n. 357 e con le modalità<br />

stabilite dal D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R.<br />

Le attività relative agli impianti sportivi localizzati nell’area TCS/a non rientrano tra le<br />

tipologie elencate negli Allegati A e B della L.R. 40/98. La realizzazione anticipata <strong>di</strong> tali<br />

previsioni è pertanto subor<strong>di</strong>nata esclusivamente al riconoscimento che gli impianti sportivi<br />

suddetti, in coerenza con quanto <strong>di</strong>sposto dall’art.4, comma 5, costituiscano attività in<strong>di</strong>pendenti<br />

ed autonome, tendenzialmente prive <strong>di</strong> connessione con gli altri interventi soggetti a V.I.A..<br />

- Aspetti ambientali e paesaggio:<br />

(1) Elaborati costituenti la Variante strutturale Mondo Juve approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 1-10056 del<br />

22.07.2003.<br />

74


In relazione alle componenti Aria, Rifiuti, Rumore, Ecosistemi, Acqua si impongono le<br />

seguenti prescrizioni:<br />

• deve essere prevista la realizzazione <strong>di</strong> ecofiltri lungo la via Debouché per l’atterraggio<br />

degli inquinanti prodotti dal traffico. Lungo predetta via una fascia <strong>di</strong> circa 40 metri,<br />

posta all’interno delle aree TCS dovrà essere sistemata a verde, con alberature <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a<br />

grandezza da in<strong>di</strong>viduare tra le essenze autoctone, atte a realizzare un filtro verde<br />

permeabile tra il centro commerciale e la viabilità principale;<br />

• In sede <strong>di</strong> redazione del SUE devono essere in<strong>di</strong>viduati i siti idonei per la raccolta<br />

<strong>di</strong>fferenziata dei rifiuti prodotti e la loro preparazione e smistamento verso la <strong>di</strong>scarica;<br />

• Le emissioni <strong>di</strong> rumore dovute al traffico devono essere limitate attraverso l’utilizzo <strong>di</strong><br />

pavimentazioni fonoassorbenti sulle strade pubbliche ricomprese nel SUE,<br />

l’interposizione degli e<strong>di</strong>fici commerciali tra le zone parcheggio e quelle residenziali.<br />

Le zone <strong>di</strong> carico scarico merci dovranno essere protette da schermature fonoassorbenti<br />

o collocate favorevolmente in rapporto ai possibili recettori. Tutti gli impianti<br />

tecnologici devono essere isolati acusticamente ed opportunamente installati nei<br />

confronti delle aree residenziali;<br />

• Le nuove viabilità in progetto devono prevedere fasce <strong>di</strong> protezione in grado <strong>di</strong> creare<br />

una schermatura agli agenti inquinanti (ossido <strong>di</strong> carbonio e rumore);<br />

• Limitare, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione del suolo garantendo sull’intero<br />

intervento (aree <strong>di</strong> Nichelino e <strong>Vinovo</strong>) le con<strong>di</strong>zioni minime definite dal relativo<br />

paramero e<strong>di</strong>lizio. La copertura degli e<strong>di</strong>fici dovrà prevedere, per quanto possibile ed<br />

utile, il ricorso a sistemazioni a verde vegetale in una percentuale prossima al 20% per<br />

gli immobili con una SC superiore a 3000 mq fatta eccezione per serre ed e<strong>di</strong>fici ad esse<br />

assimilabili. Il sistema <strong>di</strong> raccolta delle acque meteoriche dovrà essere idoneo a<br />

raccogliere e separare gli agenti inquinati, con particolare riferimento ai <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong><br />

carburante.<br />

• Fermo restando quanto sopra prescritto, devono intendersi operanti le seguenti ulteriori<br />

<strong>di</strong>sposizioni:<br />

- per la componente Rifiuti: all’interno degli strumenti attuativi ed in sede <strong>di</strong><br />

progettazione degli interventi particolare attenzione dovrà essere posta alle tipologie<br />

<strong>di</strong> rifiuti prodotti (quali ad esempio i rifiuti urbani misti CER 20.0301) ed alle<br />

modalità <strong>di</strong> gestione degli stessi, definendo per la raccolta <strong>di</strong>fferenziata il<br />

raggiungimento (nel 2004) dell’obiettivo fissato del 35% dei rifiuti urbani prodotti;<br />

- per la componente Acqua: all’interno degli strumenti attuativi ed in sede <strong>di</strong><br />

progettazione degli interventi deve essere previsto <strong>di</strong> dotare il nuovo inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong><br />

una rete duale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione delle acque al fine dell’utilizzo <strong>di</strong> acque meno<br />

pregiate, nonché <strong>di</strong> tecniche <strong>di</strong> risparmio della risorsa, secondo le in<strong>di</strong>cazioni<br />

dell’art.25 del D.Lgs. n. 152 del 11.05.1999.<br />

Inoltre, relativamente allo scarico delle acque <strong>di</strong> prima pioggia si deve prevedere, ai<br />

sensi dell’art.39 del predetto D.Lgs. n.152/1999, che esse siano convogliate assieme<br />

alle acque nere nelle specifiche reti fognarie, in modo che subiscano un adeguato<br />

trattamento <strong>di</strong> depurazione.<br />

Infine in caso <strong>di</strong> interferenza <strong>di</strong> parti interrate del manufatto o <strong>di</strong> sottopassaggi<br />

infrastrutturali con eventuali falde presenti si specifica che in alcun modo può essere<br />

mutato il loro flusso originario;<br />

- per quanto riguarda la componente Aria: all’interno degli strumenti attuativi ed in<br />

sede <strong>di</strong> progettazione degli interventi dovrà essere verificato il perseguimento<br />

dell’obiettivo del risanamento della qualità dell’aria, come previsto dalla<br />

pianificazione regionale e provinciale in materia. A tale riguardo le in<strong>di</strong>cazioni<br />

proposte dalle linee guida relative dovranno essere integrate da quanto previsto nella<br />

Deliberazione della Giunta Provinciale <strong>di</strong> Torino n.400-94695/2003 del 23 aprile<br />

75


2003, recante l’approvazione del Piano <strong>di</strong> azione per la riduzione del rischio <strong>di</strong><br />

superamento dei valori limite e delle soglie <strong>di</strong> allarme degli inquinanti in atmosfera.<br />

- All’interno degli strumenti attuativi ed in sede <strong>di</strong> progettazione degli interventi, per<br />

quanto riguarda il tratto <strong>di</strong> viabilità parallela “complanare” alla tangenziale sud,<br />

andando questo ad interessare porzioni marginali <strong>di</strong> aree boschive, occorrerà<br />

eseguire gli interventi <strong>di</strong> riqualificazione e compensazione ecologica ed ambientale<br />

previsti dalla normativa vigente (ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 18 <strong>maggio</strong> 2001,<br />

n.227).<br />

Sarà inoltre necessario che la progettazione <strong>di</strong> dettaglio delle opere previste risulti<br />

particolarmente attenta alle problematiche paesaggistiche e al rispetto degli elementi<br />

<strong>di</strong> interesse naturalistico ambientale presenti.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> riqualificazione e mitigazione paesaggistica ed ecologicoambientale<br />

dovranno essere realizzati contestualmente alla costruzione del centro<br />

commerciale, del centro allenamento e delle opere stradali.<br />

- Caratteri degli inse<strong>di</strong>amenti:<br />

In relazione agli e<strong>di</strong>fici si invita a prestare attenzione, fin dalla stesura del Stu<strong>di</strong>o<br />

Unitario alle tipologie e<strong>di</strong>lizie utilizzate, adottando un linguaggio architettonico valutato in<br />

rapporto alle specificità del contesto territoriale. La progettazione deve escludere le interferenze<br />

con le visuali in<strong>di</strong>viduate sulla “Carta delle criticità” esemplificativa contenuta nell’Allegato<br />

A2, garantendo la fruibilità visiva da e per la Palazzina <strong>di</strong> Caccia; analogamente sono impe<strong>di</strong>te<br />

lungo il confine del Parco opere stradali in elevazione oltre le quote dell’attuale viabilità.<br />

La realizzazione <strong>di</strong> costruzioni lungo la via Debouchè deve essere caratterizzata da ampi<br />

spazi liberi in grado <strong>di</strong> estendere la visuale oltre il primo fronte costruito.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici prospicienti le Strada Debouchè dovranno essere <strong>maggio</strong>rmente arretrati<br />

(verso il centro dell’inse<strong>di</strong>amento) rispetto alla prescritta fascia <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> m. 40,<br />

consentendo la ricostruzione <strong>di</strong> una significativa area verde (“avamposto del parco”) tale da<br />

schermare il più possibile i nuovi inse<strong>di</strong>amenti nei confronti del Parco <strong>di</strong> Stupinigi.<br />

I caratteri progettuali (<strong>di</strong>mensioni, sistemazione, essenze, ecc.) <strong>di</strong> tale area verde <strong>di</strong> protezione<br />

potranno essere più precisamente calibrati in sede <strong>di</strong> strumentazione esecutiva e <strong>di</strong> Valutazione<br />

<strong>di</strong> Impatto Ambientale.<br />

In relazione alla sistemazione degli spazi pubblici o privati <strong>di</strong> uso pubblico, posti<br />

all’interno dell’area TCS/b (parco commerciale), è <strong>di</strong>sposto il rispetto dei seguenti in<strong>di</strong>rizzi volti<br />

alla qualificazione dell’intervento:<br />

1. reperire per quanto possibile parcheggi al <strong>di</strong> sotto dei fabbricati in progetto utilizzando anche<br />

strutture pluripiano specializzate;<br />

2. piantumare e rendere permeabili i parcheggi posti all’aperto su terrapieno. Progettare i<br />

parcheggi all’aperto affinché risultino debitamente intervallati da adeguati spazi pubblici, o<br />

privati asserviti all’uso pubblico, attrezzati e fruibili da parte del pubblico al fine <strong>di</strong> limitare<br />

l’impatto visivo della piastra a parcheggio e dare riconoscibilità ai <strong>di</strong>versi settori;<br />

3. dotare per quanto possibile <strong>di</strong> spazi pubblici attrezzati e fruibili da parte del pubblico,<br />

similmente a quanto in<strong>di</strong>cato per le aree a parcheggio, le connessioni fra i <strong>di</strong>fferenti e<strong>di</strong>fici<br />

che legano le attività commerciali in<strong>di</strong>pendenti e compatibili con la programmazione<br />

commerciale regionale.<br />

- Viabilità in progetto - accessibilità:<br />

Le opere <strong>di</strong> urbanizzazione necessarie ad integrare e potenziare il sistema<br />

infrastrutturale esistente viario e dei sottoservizi, sono parte integrante ed imprescin<strong>di</strong>bile<br />

dell’intervento previsto nell’area urbanistica TCS (<strong>di</strong> concerto con quanto previsto nell’area<br />

BT1 786 del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Nichelino).<br />

Le opere viarie previste dal P.R.G.C. per l’opportuno potenziamento del sistema<br />

metropolitano sono quelle in<strong>di</strong>cate negli elaborati della variante strutturale Mondo Juve (D.G.R.<br />

1-10056 del 22/07/2003) – “Strade, viabilità ed accessibilità – Tipi <strong>di</strong> intervento”.<br />

76


Il <strong>di</strong>mensionamento delle infrastrutture deve avvenire tenendo conto dei carichi <strong>di</strong><br />

traffico generati dall’iniziativa pianificata dalla presente variante e dai flussi <strong>di</strong> traffico<br />

preesistenti sulla via Debouchè e <strong>di</strong> quelli indotti dalla chiusura del tracciato storico della S.S.<br />

23. Le infrastrutture viarie devono essere valutate e verificate in applicazione dell’art. 27 della<br />

DCR 563-13414/99; <strong>di</strong> conseguenza sono ammesse le necessarie variazioni <strong>di</strong> giacitura e<br />

sezione che risultassero necessarie.<br />

Le simulazioni <strong>di</strong> impatto sulla viabilità devono essere effettuate sulla base <strong>di</strong> un grafo<br />

locale che tenga conto delle <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> deflusso che verranno a crearsi<br />

sovrapponendo i flussi esistenti con quelli generati dalla presente iniziativa. La simulazione<br />

deve considerare quale input <strong>di</strong> progetto la “rifunzionalizzazione” <strong>di</strong> tratti delle SP140 e SP143<br />

nei tratti in<strong>di</strong>cati in cartografia e precisamente:<br />

- SP 140 – tra la rotatoria 4v ed il confine comunale con Nichelino;<br />

- SP 143 – tra via Debuochè e l’intersezione 5V.<br />

Per “rifunzionalizzazione” della SP 140 si intende un’insieme <strong>di</strong> opere volte alla<br />

riqualificazione del tratto in<strong>di</strong>cato con specifiche soluzioni volte alla riduzione degli attuali<br />

flussi <strong>di</strong> traffico, con particolare riferimento al traffico pesante, alla moderazione della velocità<br />

e con la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> adeguata segnaletica stradale <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione dei percorsi alternativi<br />

compatibili con il Piano Urbano del Traffico.<br />

Per “rifunzionalizzazione” della S.P.143 si intende un’insieme <strong>di</strong> opere volte alla<br />

qualificazione del tratto quale viabilità <strong>di</strong> quartiere, con sostanziali riduzioni dei flussi attuali <strong>di</strong><br />

traffico attuate me<strong>di</strong>ante:<br />

- esclusione del traffico pesante <strong>di</strong> attraversamento;<br />

- moderazione della velocità;<br />

- pre<strong>di</strong>sposizione della segnaletica stradale <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione dei percorsi preferenziali<br />

alternativi.<br />

I tempi per la realizzazione delle opere finalizzate a tale scopo andranno programmati in<br />

base alla effettiva entrata in funzione della “Rotta lunga” e <strong>di</strong> una sistematica campagna <strong>di</strong><br />

monitoraggio dei flussi <strong>di</strong> traffico.<br />

I livelli <strong>di</strong> servizio atteso si misurano sulla rete stradale esterna all’area <strong>di</strong> intervento e<br />

sono classificati secondo le in<strong>di</strong>cazioni del manuale della capacità delle strade AASMO.<br />

In particolare, tenendo conto del contesto in cui si trovano le infrastrutture da realizzare,<br />

si ritiene accettabile per le vibilità <strong>di</strong> scorrimento e per quelle a carattere sovraccomunale, il<br />

livello <strong>di</strong> servizio “E” nelle ore <strong>di</strong> punta annuali determinate da eventi particolari come i perio<strong>di</strong><br />

pre-natalizi e <strong>di</strong> particolare richiamo.<br />

Si dovranno inoltre adottare idonee soluzioni alla canalizzazione del traffico da e per il<br />

parco commerciale, rispetto a quello con O-D <strong>di</strong> più lunga percorrenza. Qualora le valutazioni<br />

lo richiedano, in corrispondenza della rotatoria 1V (cfr. Tav. 41-45B/v), sono da privilegiare<br />

soluzioni tecniche volte alla separazione dei flussi veicolari: in tal caso al fine <strong>di</strong> limitare<br />

l’intrusione delle opere stradali nel paesaggio del parco <strong>di</strong> Stupinigi, saranno ammesse<br />

esclusivamente intersezioni a raso e/o sottopassi tali da garantire il mantenimento dei<br />

“cannocchiali visivi <strong>di</strong> interesse storico-paesaggistico in<strong>di</strong>cati sulla Carta delle Criticità. Sono<br />

sempre esclusi i sovrappassi.<br />

Qualora esistano vincoli idrogeologici, quali la soggiacenza superficiale della falda, che<br />

ostacolano la formazione dei sottopassi, si potranno prevedere questi ultimi con sagoma ridotta<br />

e porre limitazioni in base alla sagoma dei veicoli.<br />

In presenza <strong>di</strong> strutture sportive aperte al pubblico all’interno dell’area TCS/a è<br />

necessario in<strong>di</strong>viduare spazi <strong>di</strong> pertinenza destinati a parcheggio, messi a <strong>di</strong>sposizione durante<br />

le manifestazioni; le quantità <strong>di</strong> tali spazi saranno determinate in sede <strong>di</strong> redazione <strong>di</strong> S.U.E. o<br />

permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato.<br />

Ferme restando le prescrizioni <strong>di</strong> cui ai commi precedenti si precisa ancora che:<br />

77


- per quanto riguarda le soluzioni viabilistiche <strong>di</strong> dettaglio relative alla variante alla S.S.<br />

23, appartenente al demanio regionale, la Direzione Regionale Trasporti dovrà esprimersi<br />

in fase <strong>di</strong> progetto preliminare e definitivo;<br />

- le previsioni viarie potranno essere integrate con un collegamento pedonale <strong>di</strong>retto tra<br />

l’area commerciale e la stazione ferroviaria in progetto semprechè la proposta stazione,<br />

in<strong>di</strong>viduata all’interno della Variante generale del P.R.G.C. del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>, trovi<br />

conferma nei programmi degli Enti competenti.<br />

- Prescrizioni <strong>di</strong> carattere idrogeologico.<br />

In fase attuativa si dovranno comunque rispettare e risolvere le criticità segnalate negli stu<strong>di</strong><br />

pre<strong>di</strong>sposti a corredo della Variante, anche a seguito delle in<strong>di</strong>cazioni fornite dalla Direzione<br />

Regionale Servizi Tecnici <strong>di</strong> Prevenzione. In particolare dovranno trovare debita soluzione le<br />

questioni connesse alla profon<strong>di</strong>tà della falda, alle caratteristiche geotecniche dei terreni ed<br />

alla presenza del reticolo idrografico minore, garantendo che gli strumenti esecutivi<br />

rispettino i vincoli e limitazioni prescritti. Si richiamano altresì i <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui al R.D. n.<br />

532/1904.<br />

Con riferimento ai temi trattati nell’Allegato C della Relazione Illustrativa <strong>di</strong><br />

Controdeduzione si impongono alcuni in<strong>di</strong>rizzi progettuali riconducibili alle seguenti azioni:<br />

- intercettare con una rete <strong>di</strong> raccolta tutti volumi idrici provenienti dalle superficie<br />

impermeabili poste all’interno del SUE quali piazzali, aree <strong>di</strong> sosta, assi viari e coperture<br />

degli e<strong>di</strong>fici.<br />

- convogliare le acque raccolte in uno o più bacini artificiali e-serbatoi <strong>di</strong> accumulo<br />

interrati posti lungo il perimetro degli e<strong>di</strong>fici e/o delle aree <strong>di</strong> sosta e parcheggio;<br />

- interconnettere il sistema dei bacini e dei serbatoi <strong>di</strong> cui sopra realizzando un <strong>di</strong>spositivo<br />

che trattenga i volumi idrici raccolti nell’area in progetto e li rilasci successivamente, in<br />

modo controllato nel Rio Grivassola.<br />

Per quanto attiene le cautele da riservare ai corsi d’acqua superficiali si definiscono<br />

essenziali quelle relative al Rio Grivassola:<br />

1) è vietata la copertura, le opere <strong>di</strong> attraversamento non “a rive piene” e le occlusioni anche<br />

parziali me<strong>di</strong>ante riporti (cfr Circolare n.7/LAP);<br />

2) è prescritta la percorribilità delle sponde, possibilmente <strong>di</strong> tipo veicolare;<br />

3) la eventuale rilocalizzazione del Rio dovrà rispettare le attuali caratteristiche dell’alveo-tipo;<br />

4) le eventuali curvature derivanti dalla rilocalizzazione del Rio dovranno essere attentamente<br />

<strong>di</strong>mensionate e valutate;<br />

5) è <strong>di</strong>sposto quanto previsto all’art.29 della L.R. 56/77 e s.m.i..<br />

Per quanto riguarda le questioni manutentive delle acque superficiali, in sede stipula <strong>di</strong><br />

tutte le convenzioni (sia per gli interventi in area TCS/a che TCS/b) si dovrà chiarire e definire<br />

in maniera univoca gli aspetti legati alla manutenzione e quin<strong>di</strong> i soggetti ai quali essa sarà in<br />

capo in termini <strong>di</strong> pertinenza, <strong>di</strong> quantità, <strong>di</strong> qualità e <strong>di</strong> perio<strong>di</strong>cità degli interventi.<br />

Art. 38 Prescrizioni per la zona residenziale <strong>di</strong> completamento e<strong>di</strong>lizio - CR.I<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica CR.I riguardano parti del territorio<br />

parzialmente e<strong>di</strong>ficato a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzate da una<br />

e<strong>di</strong>ficazione rada, costituita da e<strong>di</strong>lizia isolata e priva <strong>di</strong> caratterizzazioni urbanistiche<br />

specifiche.<br />

Per queste zone il P.R.G. consente piccoli ampliamenti degli immobili esistenti e<br />

completamenti sulle aree libere o liberabili previa demolizione dell'esistente, al fine <strong>di</strong><br />

perseguire il miglioramento della qualità e<strong>di</strong>lizia degli immobili; tali interventi si attuano<br />

me<strong>di</strong>ante permessi <strong>di</strong> costruire o permessi <strong>di</strong> costruire convenzionati.<br />

78


Per le zone CR.I valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) l'e<strong>di</strong>ficazione avviene <strong>di</strong> norma nel rispetto dell'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> superficie<br />

stabilito dalla Tabella Normativa per la zona o l'area urbanistica; è tuttavia riconosciuto, se<br />

superiore, l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare (incluse le volumetrie e le superfici riconosciute ai sensi della legge 47/1985);<br />

b) in caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> demolizione/ricostruzione nell'ambito della Ristrutturazione E<strong>di</strong>lizia,<br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia, ampliamento e completamento si richiede il rispetto <strong>di</strong> una <strong>di</strong>stanza<br />

minima pari a 10 m tra pareti finestrate;<br />

c) deve essere prevista I'utilizzazione a verde privato <strong>di</strong> una percentuale minima del 40% della<br />

superficie fon<strong>di</strong>aria libera da costruzioni emergenti, a meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse prescrizioni<br />

cartografiche relative alle parti del lotto;<br />

d) al fine <strong>di</strong> razionalizzare l'andamento della rete viaria o <strong>di</strong> attrezzature <strong>di</strong> interesse collettivo è<br />

in<strong>di</strong>viduata tramite specifica sigla (C), l’area urbanistica, (n.197) interessata dalla citata<br />

previsione <strong>di</strong> Piano.<br />

In quest’area l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria è incrementato del 20%. Gli interventi <strong>di</strong><br />

Ristrutturazione E<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> ampliamento e <strong>di</strong> completamento che<br />

intendono usufruire <strong>di</strong> tale incremento, sono subor<strong>di</strong>nati alla stipula <strong>di</strong> una convenzione o<br />

atto unilaterale d'obbligo (ai sensi del 5° comma Art. 49, L.R. 56/77) finalizzata alla cessione<br />

gratuita dei nuovi se<strong>di</strong>mi stradali in progetto o <strong>di</strong> altre aree pubbliche in<strong>di</strong>cate in cartografia<br />

<strong>di</strong> progetto.<br />

Qualora non si intenda utilizzare il citato incremento <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ce, tutti gli interventi previsti in<br />

Tabella normativa non sono soggetti al convenzionamento ex Art. 49 L.R. 56/77;<br />

e) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

f) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />

possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge anche in quantità eccedenti<br />

la stessa (1 mq. ogni 10 mc.), purché esse vengano e<strong>di</strong>ficate secondo le prescrizioni<br />

specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

Per le aree urbanistiche ricadenti in CR.I valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

79


Art. 39 Prescrizioni per la zona residenziale <strong>di</strong> completamento urbanistico - CR.II<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica CR.II riguardano parti residenziali del territorio<br />

puntualmente definite in cartografía, costituenti spazi interclusi, non ancora e<strong>di</strong>ficati, <strong>di</strong> più<br />

ampi ambiti consolidati.<br />

Per tale zona il P.R.G. intende consentire il completamento urbanistico dell'ambito<br />

urbano in cui tali aree sono inserite me<strong>di</strong>ante interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione, anche al fine <strong>di</strong><br />

agevolare il potenziamento delle urbanizzazioni primarie e/o il reperimento delle necessarie o<br />

mancanti dotazioni <strong>di</strong> servizi pubblici.<br />

Per le zone CR.II si prescrive quanto segue:<br />

a) l'e<strong>di</strong>ficazione avviene nel rispetto dell'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria stabilito dalla Tabella<br />

Normativa per la zona o per l'area urbanistica;<br />

b) deve essere garantita la realizzazione <strong>di</strong> autorimesse private ai sensi della legge 122/89<br />

secondo i criteri e le quantità in<strong>di</strong>viduate dall'Art. 48 delle presenti norme, e così come<br />

specificato nelle seguenti Tabelle normative;<br />

c) negli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione deve essere prevista l'utilizzazione a verde privato <strong>di</strong><br />

una percentuale minima del 40% della superficie fon<strong>di</strong>aria libera, a meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse<br />

prescrizioni cartografiche relative alle parti <strong>di</strong> lotto;<br />

d) nelle aree urbanistiche CR.II/c in<strong>di</strong>viduate in cartografia con l'apposito simbolo (C), dove la<br />

realizzazione <strong>di</strong> opere infrastrutturali eccede il semplice allacciamento ai pubblici servizi,<br />

l'utilizzo della capacità e<strong>di</strong>ficatoria <strong>di</strong> cui al punto a) è subor<strong>di</strong>nata alla stipula <strong>di</strong> una<br />

convenzione o <strong>di</strong> un impegno unilaterale d'obbligo ai sensi del 5° comma, Art. 49, l.u.r.<br />

56/77. L'oggetto della convenzione riguarderà la cessione e/o la realizzazione e/o la<br />

monetizzazione <strong>di</strong> aree e opere pubbliche in<strong>di</strong>viduate in sede <strong>di</strong> progetto. In alcuni casi le<br />

aree per servizi pubblici o per la viabilità sono tuttavia già in<strong>di</strong>viduate in cartografia. Esse<br />

sono da ritenersi prescrittive a meno <strong>di</strong> precisa e motivata documentazione accettata da parte<br />

del <strong>Comune</strong>.<br />

In particolare per le aree:<br />

- n. 369 si richiede l’ampliamento e la razionalizzazione <strong>di</strong> via Vittorio Veneto tramite il<br />

convenzionamento, o atto unilaterale d’obbligo,<br />

- n. 464 si richiede la cessione dell’area SP.I/p n. 463 tramite il convenzionamento, o atto<br />

unilaterale d’obbligo.<br />

- n. 1099 si richiede la redazione <strong>di</strong> apposito SUE e il rispetto delle<br />

prescrizioni riportate sulla successiva Tabella Normativa; il soggetto<br />

privato, me<strong>di</strong>ante accordo circostanziato con l’Amministrazione Comunale<br />

ed attraverso un sistema perequativo, potrà realizzare la volumetria<br />

e<strong>di</strong>ficatoria proveniente dal trasferimento <strong>di</strong> una pari cubatura demolita e/o<br />

prevista dal <strong>PRGC</strong> e non utilizzata, <strong>di</strong> proprietà privata localizzata nel<br />

territorio comunale.<br />

e) in assenza degli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione <strong>di</strong> cui al precedente punto a) sono consentite<br />

le seguenti opere:<br />

* opere <strong>di</strong> recinzione a giorno dei fon<strong>di</strong>;<br />

* opere <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria senza mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso sui<br />

manufatti eventualmente presenti;<br />

f) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

Per tutte le aree urbanistiche ricadenti in CR.II valgono inoltre le prescrizioni contenute<br />

nella seguente Tabella normativa.<br />

81


Art. 40 Prescrizioni per le zone residenziali <strong>di</strong> nuovo impianto. - CR.III<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica CR.III riguardano parti del territorio<br />

ine<strong>di</strong>ficate, per le quali sono previsti interventi <strong>di</strong> nuovo impianto a destinazione<br />

prevalentemente residenziale da realizzarsi me<strong>di</strong>ante Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) <strong>di</strong><br />

iniziativa privata.<br />

Lo strumento o gli strumenti urbanistici esecutivi devono interessare la totalità delle<br />

aree urbanistiche che il P.R.G. perimetra con apposita simbologia nella cartografía <strong>di</strong> progetto<br />

(P2). All'interno <strong>di</strong> dette aree possono essere già in<strong>di</strong>cate nel P.R.G. aree specifiche, destinate a<br />

servizi pubblici (<strong>di</strong> cui all'Art. 46 delle <strong>NTA</strong>) ed a nuove se<strong>di</strong> viarie. In questo caso lo strumento<br />

urbanistico esecutivo deve rispettarne la <strong>di</strong>mensione. Nell'eventualità che quest'ultima risulti<br />

superiore alle quantità previste dall'Art. 21 della L.R. 56/77, anche l'eccedenza deve essere<br />

ceduta gratuitamente al <strong>Comune</strong> per il sod<strong>di</strong>sfacimento dei fabbisogni pregressi sul territorio<br />

comunale ed il suo valore economico non può essere detratto da quello relativo agli oneri<br />

concessori. Nel caso che l'area in<strong>di</strong>cata in cartografia risulti minore dovrà invece essere<br />

integrata in sede <strong>di</strong> S.U.E. fino al raggiungimento dei valori prescritti dall'Art. 21 della L.R.<br />

56/77, qualora non <strong>di</strong>versamente definito dalle Schede d'Area.<br />

Per l'attuazione del piano, e senza che ciò comporti variante al P.R.G., in ogni area<br />

urbanistica possono essere definiti più sub-ambiti <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata,<br />

ciascuno oggetto <strong>di</strong> strumento urbanistico esecutivo. Tale definizione deve avvenire sulla base<br />

<strong>di</strong> un progetto guida esteso all'intera area (urbanistica) effettuato dal <strong>Comune</strong> o proposto da<br />

privati singoli o associati, proprietari <strong>di</strong> immobili o aree incluse nell'area stessa per almeno i 3/5<br />

della capacità e<strong>di</strong>ficatoria totale dell'area. Tale progetto guida deve essere assunto dalla pubblica<br />

Amministrazione con provve<strong>di</strong>mento deliberativo del Consiglio Comunale.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione previsti nella zona CR.III sono attuati me<strong>di</strong>ante<br />

strumenti urbanistici, ai sensi degli Artt. 43 e 44 della l.u.r. 56/77, che prevedano la stipula <strong>di</strong><br />

una convenzione fra il <strong>Comune</strong> ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in<br />

conformità a quanto previsto dagli Artt. 45 e 46 della l.u.r. 56/77 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

Alcune aree CR.III, ove espressamente in<strong>di</strong>cato dalle prescrizioni specifiche delle Scheda<br />

d’Area, sono preor<strong>di</strong>nate al reperimento della quota <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica, ai sensi<br />

della L 865/71, sod<strong>di</strong>sfando al fabbisogno <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia pubblica previsto per il <strong>Comune</strong>; tali quote<br />

da localizzare su apposite aree potranno essere oggetto <strong>di</strong> strumenti urbanistici esecutivi <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 41 della L.R. 56/77.<br />

E’ sempre data facoltà ai proponenti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare quote <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale convenzionata<br />

ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. qualora i proponenti intendano<br />

impegnarsi a praticare prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e canoni <strong>di</strong> locazione determinati ai sensi della<br />

Convenzione tipo prevista dall'art. 18 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i.; in tal caso le quote<br />

<strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia convenzionata <strong>di</strong> cui al D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. contribuiscono al<br />

sod<strong>di</strong>sfacimento del fabbisogno <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia economica popolare nella misura prevista dalle leggi<br />

vigenti.<br />

Per le aree urbanistiche <strong>di</strong> tipo CR.III il P.R.G. fornisce una "Scheda d'Area"<br />

contenente, in forma grafica e normativa, prescrizioni specifiche per l'attuazione degli interventi<br />

previsti.<br />

Le "Schede d'Area" definiscono, per ogni area urbanistica gli aspetti seguenti:<br />

- l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale da applicare all'intera parte dell'area o alle unità minime<br />

d'intervento;<br />

- le percentuali <strong>di</strong> destinazioni d'uso previste per il terziario, il commercio e la residenza;<br />

- la capacità inse<strong>di</strong>ativa prevista, calcolata <strong>di</strong>videndo la Sul e<strong>di</strong>ficabile residenziale per 35<br />

mq/ab;<br />

- la eventuale quantità destinata ad e<strong>di</strong>lizia economica popolare ai sensi delle leggi vigenti<br />

(865/71);<br />

83


- la superficie a standard da <strong>di</strong>smettere calcolata analiticamente per ogni destinazione d'uso<br />

prevista;<br />

- la superficie territoriale a cui applicare l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale;<br />

- la nuova viabilità pubblica;<br />

- gli spazi pubblici che devono essere prescrittivamente <strong>di</strong>smessi all'interno dell'intervento;<br />

- le aree fon<strong>di</strong>arie su cui è possibile concentrare l'e<strong>di</strong>ficazione;<br />

- gli spazi vincolati a verde privato.<br />

Tali Schede, comprese nelle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione, costituiscono parte<br />

integrante del presente articolo nei limiti precisati al precedente Articolo 2, 3° comma, lettera<br />

d).<br />

Per le zone CR.III valgono inoltre le seguenti prescrizioni:<br />

a) in presenza <strong>di</strong> SUE:<br />

1) devono essere rispettati i parametri urbanistici, le quantità e<strong>di</strong>ficabili, le superfici da<br />

<strong>di</strong>smettere, i mix funzionali, i vincoli previsti nelle "Schede d'Area" secondo quanto<br />

riportato nelle specifiche <strong>di</strong> premessa al documento P3.2 “Schede d’Area”;<br />

2) devono essere rispettate le in<strong>di</strong>cazioni progettuali prescritte nella “Scheda d’area”. La<br />

<strong>di</strong>stribuzione dei servizi da <strong>di</strong>smettere, delle aree fon<strong>di</strong>arie e del verde privato può subire<br />

variazioni, senza che ciò comporti variante urbanistica, variazioni <strong>di</strong> forma o <strong>di</strong><br />

ubicazione (non <strong>di</strong> quantità) purché ne venga <strong>di</strong>mostrata l'opportunità;<br />

3) al fine del computo degli standard urbanistici è possibile l'assoggettamento ad uso<br />

pubblico <strong>di</strong> parte del territorio fino ad un massimo <strong>di</strong> 7 mq/ab, così come previsto<br />

dall'Art. 21, 1° comma, punto 1, L.R. 56/77; Può inoltre essere applicato l’istituto della<br />

monetizzazione nella misura e secondo i criteri in<strong>di</strong>cati dall’art. 6 lettera B) terzo<br />

capoverso punto 3 delle presenti N.T.A.;<br />

4) deve essere garantito il sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>di</strong> quanto previsto dalla L. 122/89 per quanto<br />

attiene la superficie da destinare a parcheggio privato. Potranno essere realizzate anche<br />

quantità eccedenti al rapporto previsto dalla legge (1 mq/10 mc) purché le aree a<br />

parcheggio, comprensive dei corselli <strong>di</strong> accesso, rispettino le con<strong>di</strong>zioni previste dal<br />

successivo Art. 48;<br />

5) Non è prevista, la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione il cui costo è scomputabile<br />

dagli oneri dovuti.<br />

Le opere <strong>di</strong> urbanizzazione sono illustrate e quantificate nei relativi elaborati progettuali e<br />

nel computo metrico estimativo allegato alla relazione finanziaria, redatto sulla base dei<br />

prezzi unitari stabiliti dal vigente Prezziario Regione Piemonte, al solo scopo <strong>di</strong> fornire<br />

all’Amministrazione Comunale degli in<strong>di</strong>rizzi urbanistico- ambientali, pertanto la<br />

documentazione progettuale, ha carattere meramente in<strong>di</strong>cativo.<br />

Le opere <strong>di</strong> urbanizzazione e gli allacciamenti, saranno sottoposte, previa presentazione<br />

<strong>di</strong> specifica istanza corredata da elaborati progettuali, a specifica autorizzazione da parte<br />

del responsabile dell’area LL.PP., e sarà inoltre cura dell’Amministrazione Comunale<br />

nella persona del Responsabile LL.PP. e Patrimonio, procedere alla realizzazione delle<br />

suddette opere pubbliche, con l’applicazione della normativa in materia <strong>di</strong> contratti<br />

pubblici (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).<br />

6) al fine <strong>di</strong> determinare opportunità economiche più vantaggiose (cantieri meno<br />

frammentati, fabbricati non a tipologia mista convenzionata e non, ecc.) per l’e<strong>di</strong>lizia<br />

residenziale convenzionata (L. 865/71 – D.p.r. 380/01) sono ammessi, nell’ambito della<br />

“zona urbanistica CR.III” trasferimenti <strong>di</strong> capacità e<strong>di</strong>ficatoria tra le singole “aree<br />

urbanistiche”; l’incremento della capacità che ne consegue per la singola area urbanistica<br />

non potrà essere superiore al 20% della capacità massima ammessa dalla relativa Scheda<br />

d’Area, eventuali incrementi <strong>maggio</strong>ri, <strong>di</strong>screzionalmente ammessi dall’Amministrazione<br />

Comunale, dovranno generare densità e<strong>di</strong>ficatorie ambientalmente compatibili con le<br />

densità dell’ambito in cui si collocano.<br />

84


Il trasferimento <strong>di</strong> Sul è consentito su approvazione <strong>di</strong> specifica delibera del Consiglio<br />

Comunale che ne definisca i relativi parametri urbanistico-e<strong>di</strong>lizi.<br />

7) Nel caso in cui il progetto <strong>di</strong> SUE contempli tipologie <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia libera e convenzionata<br />

dovrà essere prevista la realizzazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici separati in base alla <strong>di</strong>versa tipologia; è<br />

possibile derogare soltanto per motivi <strong>di</strong> obiettiva impossibilità costruttiva <strong>di</strong> separare le<br />

due tipologie (limitata superficie fon<strong>di</strong>aria, …) e/o <strong>di</strong> economia <strong>di</strong> intervento (sostanziali<br />

costi aggiuntivi per l’e<strong>di</strong>lizia convenzionata). Tali motivazioni dovranno essere verificate<br />

dagli Uffici Tecnici comunali il cui parere sarà vincolante.<br />

8) Per l’area urbanistica CR.III- 05/B n. 1012/b valgono le prescrizioni previste<br />

dall’allegata Tabella Normativa; il soggetto privato, me<strong>di</strong>ante accordo<br />

circostanziato con l’Amministrazione Comunale ed attraverso un sistema<br />

perequativo, potrà realizzare la volumetria e<strong>di</strong>ficatoria proveniente dal<br />

trasferimento <strong>di</strong> una pari cubatura demolita e/o prevista dal <strong>PRGC</strong> e non<br />

utilizzata, <strong>di</strong> proprietà privata localizzata nel territorio comunale.<br />

b) in assenza <strong>di</strong> SUE:<br />

1) possono essere realizzate recinzioni me<strong>di</strong>ante opere a giorno;<br />

2) è possibile intervenire sugli eventuali manufatti eventualmente esistenti alla data <strong>di</strong><br />

adozione del Progetto Preliminare, come definiti al Titolo II delle presenti norme e<br />

me<strong>di</strong>ante tipi <strong>di</strong> intervento limitati alla manutenzione (or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria) <strong>di</strong> cui al<br />

Titolo III delle presenti norme;<br />

3) si consente la coltivazione del fondo con il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> realizzare qualsiasi manufatto anche<br />

se per usi agricoli.<br />

4) Per l’area urbanistica CR.III/6 n° 1013 si conferma la vali<strong>di</strong>tà degli strumenti urbanistici<br />

esecutivi approvati e vigenti al fine <strong>di</strong> consentrire la loro completa attuazione. A tale<br />

riguardo si rimanda al successivo Titolo VIII, Norme transitorie e finali, art.61.<br />

Per tutte le aree urbanistiche appartenenti alla zona CR.III valgono inoltre le<br />

prescrizioni contenute nella seguente Tabella normativa:<br />

c) E’ sempre possibile l’utilizzazione a fini residenziali del sottotetto secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 49 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

85


Art. 41 Prescrizioni per la zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali,<br />

<strong>di</strong> nuovo impianto - DM<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica DM riguardano una parte del territorio non<br />

ancora impegnata da processi urbanizzativi, ma che per la loro favorevole collocazione in<br />

rapporto alle principali <strong>di</strong>rettrici <strong>di</strong> traffico il P.R.G.C. intende destinare ad attività artigianali e<br />

commerciali al dettaglio e all’ingrosso. In esse il <strong>PRGC</strong> in<strong>di</strong>vidua anche un’area preor<strong>di</strong>nata<br />

all’iniziativa pubblica me<strong>di</strong>ante P.I.P..<br />

Per la zona DM gli interventi sono subor<strong>di</strong>nati all'osservazione delle seguenti regole:<br />

a) è richiesta, or<strong>di</strong>nariamente, la formazione <strong>di</strong> S.U.E. <strong>di</strong> iniziativa privata estesa a tutta l'area<br />

urbanistica o a parte <strong>di</strong> essa purché non inferiore al 30%. In quest'ultimo caso è comunque<br />

richiesto un progetto guida esteso all'intera area, ai sensi dell'Art. 4, punto 23 delle presenti<br />

norme.<br />

b) all'interno degli S.U.E. (<strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata), o del progetto guida, l'in<strong>di</strong>cazione<br />

delle aree a servizi in <strong>di</strong>smissione deve rispettare quanto precisato in cartografia <strong>di</strong> P.R.G.<br />

Le aree in <strong>di</strong>smissione sono computate secondo le quantità previste dall'Art. 21 1.u.r. 56/77.<br />

Le quantità <strong>di</strong> standard variano in rapporto all'effettivo mix funzionale previsto<br />

dall'intervento e comunque non possono essere inferiori alle quantità in<strong>di</strong>cate in cartografia<br />

<strong>di</strong> P.R.G.C.<br />

c) l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale è pari a 0,5 mq/mq <strong>di</strong> Sul. Le quantità e<strong>di</strong>ficabili così<br />

determinate sono concentrate sulle aree fon<strong>di</strong>arie fino a raggiungere un rapporto <strong>di</strong> copertura<br />

non superiore al 50% della medesima;<br />

d) gli interventi devono prevedere un mix funzionale nel rispetto delle seguenti soglie<br />

<strong>di</strong>mensionali:<br />

area n° 1020:<br />

* commercio al dettaglio -terziario massimo 50%;<br />

* artigianato – commercio all’ingrosso minimo 50%;<br />

Per quanto concerne la compatibilità con le strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio in sede fissa, si<br />

rimanda all’art. 6bis delle <strong>NTA</strong>;<br />

L'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale <strong>di</strong><br />

custo<strong>di</strong>a per una quota del 20% della Sul destinata effettivamente alle attività artigianali o<br />

commerciali: un minimo <strong>di</strong> 120 mq <strong>di</strong> Sul è comunque sempre consentito e non deve<br />

superare un massimo <strong>di</strong> 200 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>ata; tale superficie rientra nel<br />

computo delle capacità e<strong>di</strong>ficatorie previste per la zona. Il rilascio dei permessi per le unità<br />

abitative e comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla presentazione al<br />

Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto che preveda il mantenimento della<br />

destinazione dell'immobile a servizio dell'attività economica; tale atto è trascritto, a cura ed a<br />

spese del concessionario, su registri della proprietà immobiliare.<br />

Il P.R.G. ammette inoltre attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dei beni prodotti dalle attività artigianali<br />

inse<strong>di</strong>ate (spaccio) per una quota del 10% della Sul destinata alle attività artigianali, con un<br />

minimo sempre consentito <strong>di</strong> 80 mq ed un limite massimo <strong>di</strong> 300 mq per ogni azienda<br />

artigianale inse<strong>di</strong>ata.<br />

e) gli interventi devono rispettare le <strong>di</strong>stanze minime da strade e confini dei lotti nel rispetto<br />

delle in<strong>di</strong>cazioni dei successivi artt. 56 e 57.<br />

f) è vietato il deposito <strong>di</strong> materiali a cielo libero, l'attività <strong>di</strong> rottamazione, nonchè la<br />

commercializzazione <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> autoveicoli;<br />

87


g) è richiesta la realizzazione dei parcheggi privati ai sensi della L. 122/1989, ai sensi della<br />

citata legge sono ammesse anche quantità superiori al minimo (1 mq. ogni 10 mc), sempre<br />

nel rispetto delle prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />

Per l’area urbanistica DM/01 n° 1020 si conferma la vali<strong>di</strong>tà dello strumento urbanistico<br />

esecutivo approvato e vigente al fine <strong>di</strong> consentire la sua completa attuazione. A tale riguardo si<br />

rimanda al successivo Titolo VIII, Norme transitorie e finali, art.61.<br />

Per tutte le aree urbanistiche DM valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

88


Art. 42 Prescrizioni per la zona destinata ad attività produttive <strong>di</strong> nuovo impianto -<br />

DI<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica DI riguardano parti del territorio per le quali si<br />

prescrive nuova e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> carattere prevalentemente produttivo (industriale e artigianale <strong>di</strong><br />

produzione) me<strong>di</strong>ante la formazione <strong>di</strong> Strumenti Urbanistici Esecutivi. In esse il P.R.G.C.<br />

in<strong>di</strong>vidua anche due aree preor<strong>di</strong>nate all’iniziativa pubblica me<strong>di</strong>ante P.I.P..<br />

Or<strong>di</strong>nariamente l’attuazione può essere effettuata per più ambiti <strong>di</strong> intervento (in<br />

generale mai inferiori a 10.000 mq <strong>di</strong> S.T.), oggetto ciascuno <strong>di</strong> Strumento Urbanistico<br />

Esecutivo <strong>di</strong> iniziativa privata, senza che ciò comporti variante al P.R.G. La formazione ed il<br />

coor<strong>di</strong>namento fra i vari piani esecutivi deve avvenire sulla base <strong>di</strong> un progetto guida esteso<br />

all'intera area urbanistica, effettuato dal <strong>Comune</strong> o proposto da privati singoli o associati,<br />

proprietari <strong>di</strong> immobili o aree incluse nell'area stessa, per almeno il 50% della capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria totale dell'area, da approvarsi con provve<strong>di</strong>mento deliberativo del Consiglio<br />

Comunale. Per le aree DI-02 n.1050 e DI-04 n.1071 gli interventi sono invece subor<strong>di</strong>nati<br />

all’iniziativa pubblica tramite il ricorso al Piano per gli Inse<strong>di</strong>amenti Produttivi ai sensi<br />

dell’art.42 della L.R. 56/77.<br />

All'interno <strong>di</strong> ogni strumento esecutivo e per il periodo della sua vali<strong>di</strong>tà l'attività<br />

e<strong>di</strong>ficatoria può essere articolata e attuata per titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione previsti nella zona DI sono attuati me<strong>di</strong>ante<br />

strumenti urbanistici <strong>di</strong> iniziativa privata <strong>di</strong> cui agli artt. 43 e 44 della l.u.r. 56 /77 e, ai sensi<br />

dell’art.42 della medesima legge, per quelli ricadenti nelle aree DI-02 e DI-04 subor<strong>di</strong>nati ad<br />

iniziativa pubblica.<br />

Tali strumenti prevedono altresì la stipula <strong>di</strong> una convenzione fra il <strong>Comune</strong> ed i privati<br />

proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dagli Artt. 45 e<br />

46 della 1.u.r. 56/77.<br />

Per la zona DI si prescrive inoltre quanto segue<br />

a) in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale non superiore a 0,5 mq/mq.<br />

Le quantità e<strong>di</strong>ficabili così determinate (Sul) sono concentrate sulle aree destinate dal SUE a<br />

superficie fon<strong>di</strong>aria, fino a raggiungere comunque un rapporto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> copertura non<br />

superiore al 50% delle medesime.<br />

Il P.R.G. può in<strong>di</strong>viduare la viabilità principale e le aree per servizi pubblici ai sensi dell'Art.<br />

21 p.to 2) della l.u.r. 56/77.<br />

Le aree a servizi da <strong>di</strong>smettere ai sensi dell'Art. 21 lur 56/77 sono pari al 20% della<br />

superficie territoriale. Il SUE dovrà privilegiare l’ubicazione segnalata sulle tavole <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong>,<br />

ma sono consentite <strong>di</strong>stribuzioni in parte <strong>di</strong>fferenti, se giustificate.<br />

In presenza <strong>di</strong> unità minime <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> cui al 2° comma del presente articolo,<br />

l'attuazione delle aree per servizi eventualmente in<strong>di</strong>viduate dal P.R.G. ai sensi dell'Art. 21<br />

della 1.u.r. 56/77, è realizzata per porzioni funzionali attribuite alle stesse;<br />

b) gli interventi <strong>di</strong> nuovo impianto sono attuati me<strong>di</strong>ante SUE così come precisato nella Tabella<br />

normativa.<br />

L'uso residenziale è consentito, limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale<br />

<strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a, per una quota massima del 20% della Sul destinata effettivamente ad ogni<br />

attività produttiva: un minimo <strong>di</strong> 120 mq <strong>di</strong> Sul è comunque sempre consentito e non deve<br />

essere superato un massimo <strong>di</strong> 200 mq <strong>di</strong> Sul per unità produttiva. Il rilascio dei permessi<br />

per le unità abitative e comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla<br />

presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto che preveda il<br />

mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività economica; tale atto è<br />

trascritto, a cura ed a spese del concessionario, su registri della proprietà immobiliare.<br />

90


Il P.R.G. ammette inoltre attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dei beni prodotti dall'attività produttiva<br />

inse<strong>di</strong>ata (spaccio) per una quota del 10% della Sul destinata alle attività produttive con un<br />

minimo sempre consentito <strong>di</strong> 80 mq ed un limite massimo <strong>di</strong> 300 mq per ogni azienda<br />

produttiva inse<strong>di</strong>ata.<br />

c) sia in sede <strong>di</strong> titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi, sia in sede <strong>di</strong> S.U.E. dovranno essere rispettate le<br />

seguenti <strong>di</strong>stanze minime dai confini dei lotti secondo i valori riportati nei successivi Artt. 56<br />

e 57; relativamente alle strade interne alle aree oggetto <strong>di</strong> S.U.E., non segnalate in<br />

cartografia, si prescrive una <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> m. 6,00 dai cigli stradali.<br />

d) in assenza <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> nuovo impianto <strong>di</strong> cui al precedente punto b) sono consentite:<br />

- opere <strong>di</strong> recinzione a giorno dei fon<strong>di</strong>;<br />

- opere <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria e risanamento conservativo senza<br />

mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso del manufatti eventualmente presenti;<br />

- le coltivazioni con il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> realizzare qualsiasi manufatto anche per usi agricoli<br />

e) sono vietati il deposito <strong>di</strong> materiali a cielo libero, l'attività <strong>di</strong> rottamazione, nonchè la<br />

commercializzazione <strong>di</strong> pezzi <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> autoveicoli.<br />

Per tutte le aree urbanistiche DI valgono inoltre le prescrizioni contenute nella seguente<br />

Tabella normativa.<br />

91


Art. 43 Prescrizioni per la zona agricola - EE<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica EE riguardano parti del territorio generalmente<br />

ine<strong>di</strong>ficate dove sono in atto attività <strong>di</strong> tipo agricolo o forestale, che il P.R.G. intende mantenere.<br />

Su tali aree sono ammessi interventi rivolti alla realizzazione <strong>di</strong> nuove opere destinate:<br />

a) alla residenza rurale al servizio dell’azienda agricola;<br />

b) alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per la produzione, la lavorazione, la<br />

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;<br />

c) alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per l’allevamento e la<br />

commercializzazione dei prodotti zootecnici.<br />

Per la residenza rurale, <strong>di</strong> cui al precedente punto a), valgono i seguenti parametri e<br />

prescrizioni:<br />

1) in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria , pari a:<br />

- 0,02 mq/mq ( 0,06 mc/mq per terreni a colture protette in serre fisse;<br />

- 0,05/3 mq/mq ( 0,05 mc/mq) per terreni a colture orticole o floricole specializzate;<br />

- 0,01 mq/mq (0,03 mc/mq) per terreni a colture legnose specializzate;<br />

- 0,02/3 mq/mq (0,02 mc/mq) per terreni a seminativo ed a prato;<br />

- 0,01/3 mq/mq (0,01 mc/mq) per terreni a bosco ed a coltivazione industriale del<br />

legno annessi ad aziende agricole (in misura non superiore a 5 ettari<br />

per azienda);<br />

- 0,001/3 mq/mq (0,001 mc/mq) per terreni a pascolo e prato-pascolo per abitazioni<br />

non superiori a 170 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda;<br />

2) gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> cui al precedente punto 1) si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto;<br />

gli eventuali cambiamenti <strong>di</strong> destinazione o sottocategoria e l’applicazione del relativo in<strong>di</strong>ce<br />

sono verificati dal <strong>Comune</strong> in sede <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi.<br />

3) In ogni caso le <strong>di</strong>mensioni della residenza al servizio dell'azienda non possono, nel<br />

complesso, superare una Sul <strong>di</strong> 500 mq. Nel computo della Sul e<strong>di</strong>ficabile non sono<br />

conteggiate le strutture <strong>di</strong> cui ai precedenti punti b) e c) anche se comprese nel corpo<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio in cui è collocata l’abitazione;<br />

4) Nel computo della Sul e<strong>di</strong>ficabile è ammessa l’utilizzazione <strong>di</strong> tutti gli appezzamenti<br />

componenti la singola azienda, anche non contigui o ubicati in Comuni limitrofi, con<br />

l’esclusione dei terreni incolti ed abbandonati; rientrano nei conteggi gli e<strong>di</strong>fici residenziali<br />

eventualmente esistenti.<br />

5) Il trasferimento dei volumi e<strong>di</strong>ficabili <strong>di</strong> cui sopra non è ammesso tra aziende <strong>di</strong>verse. Tutte<br />

le aree la cui capacità e<strong>di</strong>ficatoria è stata utilizzata sono classificate come "non ae<strong>di</strong>fican<strong>di</strong>" e<br />

sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.<br />

Analogamente non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove attrezzature, <strong>di</strong> cui alla<br />

lettera b) del presente articolo, i terreni la cui capacità e<strong>di</strong>ficatoria è già stata impegnata per<br />

<strong>di</strong>mensionare strutture ed attrezzature rurali;<br />

6) entro i limiti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità stabiliti dal precedente punto 1) sono consentiti gli interventi <strong>di</strong><br />

cui alla lettera c) dell’art.2 della L.R. n.35 del 31.07.1984 (ristrutturazione e manutenzione<br />

straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici rurali da destinare ad alloggi agrituristici o da utilizzare per la<br />

locazione ai turisti e l’allestimento <strong>di</strong> aree per la sosta ed il soggiorno, presso le aziende<br />

agricole, <strong>di</strong> turisti provvisti <strong>di</strong> tende o caravans).<br />

7) I permessi per la e<strong>di</strong>ficazione delle residenze rurali sono rilasciati:<br />

a) agli impren<strong>di</strong>tori agricoli ai sensi delle Leggi n. 153 del 9/5/1975 e n.352 del 10/5/1976 e<br />

delle leggi della Regione Piemonte n. 27 del 12/5/1975 e n. 18 del 23/8/82, anche quali<br />

soci <strong>di</strong> cooperative;<br />

93


) ai proprietari dei fon<strong>di</strong> e <strong>di</strong> chi abbia titolo, e cioè gli impren<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> cui al precedente<br />

punto a) ed i salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;<br />

c) agli impren<strong>di</strong>tori agricoli non a titolo principale, ai sensi delle <strong>di</strong>rettive comunitarie<br />

specifiche.<br />

Per le opere <strong>di</strong> supporto all’attività agricola <strong>di</strong> cui ai punti b) e c) del secondo comma<br />

del presente articolo, valgono le seguenti prescrizioni:<br />

1) il rapporto massimo <strong>di</strong> copertura è pari al 30% dell’appezzamento asservito al<br />

fabbricato da conteggiarsi al lordo degli e<strong>di</strong>fici a destinazione residenziale;<br />

2) i permessi per la e<strong>di</strong>ficazione sono rilasciati ai proprietari dei fon<strong>di</strong> ed a chi abbia<br />

titolo.<br />

Il rilascio dei permessi per gli interventi e<strong>di</strong>ficatori nella zona EE é subor<strong>di</strong>nato alla<br />

presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto che preveda:<br />

a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;<br />

b) le classi <strong>di</strong> coltura in atto e in;<br />

c) il vincolo dell'eventuale trasferimento <strong>di</strong> Sul <strong>di</strong> cui al punto 3) del terzo comma del<br />

presente articolo;<br />

d) le sanzioni, oltre a quelle <strong>di</strong> cui all'art. 69 della 1.u.r. 56/77, per l'inosservanza degli<br />

impegni assunti.<br />

L'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del concessionario,<br />

su registri della proprietà immobiliare.<br />

Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione <strong>di</strong> cui sopra gli interventi previsti dalle<br />

lettere d), e), f) dell'Art.9 della legge n. 10 del 28/1/1977 (restauro, risanamento conservativo,<br />

ristrutturazione, ampliamento in misura non superiore al 20% <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici unifamiliari; mo<strong>di</strong>fiche<br />

interne necessarie al miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni igieniche o statiche delle abitazioni;<br />

realizzazione <strong>di</strong> volumi tecnici necessari alla installazione <strong>di</strong> impianti tecnologici nonché <strong>di</strong><br />

opere <strong>di</strong> urbanizzazione in attuazione <strong>di</strong> strumenti urbanistici).<br />

E' consentito il mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso:<br />

- nei limiti delle destinazioni agricole nell’ambito delle sottocategorie <strong>di</strong> cui all’art.12 delle<br />

presenti <strong>NTA</strong>;<br />

- da residenza rurale a residenza civile ( r ), nei casi <strong>di</strong> morte, <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà o <strong>di</strong> cessazione<br />

per cause <strong>di</strong> forza <strong>maggio</strong>re, accertate dal Commissione Comunale per l’agricoltura.<br />

Nei casi <strong>di</strong> cui al comma precedente non costituisce mutamento <strong>di</strong> destinazione d’uso la<br />

prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi ere<strong>di</strong> o<br />

familiari.<br />

L'e<strong>di</strong>ficazione in area agricola deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni <strong>di</strong><br />

carattere formale-architettonico:<br />

- conservare i caratteri tipologici e architettonici tipici delle residenze e delle strutture agricole<br />

locali;<br />

- prevedere coperture a falde;<br />

- impiegare materiali <strong>di</strong> copertura e <strong>di</strong> facciata in laterizio ed intonaco;<br />

- utilizzare serramenti tra<strong>di</strong>zionali in legno (per la residenza).<br />

Possono derogare da tali prescrizioni le attrezzature tecnologiche (silos, serbatoi, .....) ed i<br />

fabbricati non riconducibili ad e<strong>di</strong>fici residenziali.<br />

Sono ammesse pavimentazioni (asfalto, stabilizzato <strong>di</strong> graniglia, masseli autobloccanti,<br />

ecc.) lungo i viali <strong>di</strong> accesso alle residenze e relative pertinenze (autorimesse, fabbricati<br />

accessori, ecc) per una larghezza massima <strong>di</strong> mt. 3,00.<br />

94


All'interno della zona agricola EE sono in<strong>di</strong>viduate le aree urbanistiche EE/sa (zona<br />

agricola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale) che riguardano parti del territorio non e<strong>di</strong>ficate ed<br />

attualmente utilizzate per attività agricole, forestali o boscate.<br />

Per tali aree, in virtù della loro collocazione in rapporto ad alcune parti del tessuto<br />

urbano <strong>di</strong> particolare valore ambientale oppure in rapporto ad elementi naturali <strong>di</strong> particolare<br />

valore paesaggistico, si richiedono particolari forme <strong>di</strong> tutela anche in rapporto alla stessa<br />

attività agricola, che il P.R.G. in ogni caso conferma.<br />

Per tali aree (EE/sa) valgono perciò le seguenti prescrizioni:<br />

a) è vietata qualsiasi forma <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione anche al servizio dell'attività agricola e forestale;<br />

sono consentite opere che si rendano necessarie per la stabilità dei versanti o per la<br />

realizzazione <strong>di</strong> opere pubbliche infrastrutturali, avuto il parere favorevole<br />

dell’Amministrazione Comunale e degli enti competenti;<br />

b) è vietata ogni mo<strong>di</strong>ficazione delle caratteristiche morfologiche dei siti fatta eccezione per<br />

quelle che dovessero servire per un corretto assetto idrogeologico e per la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong><br />

arre<strong>di</strong> pubblici (recinzioni, panchine, gazebi, tavoli, bacheche, ecc) dei luoghi;<br />

c) sono riconosciuti gli stessi <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori previsti per le zone EE, però essi devono essere<br />

trasferiti in altre aree agricole <strong>di</strong>verse da quelle EE/sa.<br />

Analogamente alle aree agricole EE/sa anche per le parti <strong>di</strong> territorio agricolo comprese<br />

all’interno della fascia preor<strong>di</strong>nata alla realizzazione <strong>di</strong> nuova struttura viaria valgono i <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong><br />

cui ai punti a) e b) del precedente comma, rimanendo riconosciuti i <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori che<br />

dovranno essere trasferiti su altra area agricola.<br />

Sulla base <strong>di</strong> una progettazione <strong>di</strong> dettaglio che definirà il tracciato della nuova viabilità<br />

prevista, sarà compito <strong>di</strong> una successiva variante urbanistica adeguare il <strong>PRGC</strong> eliminando la<br />

suddetta fascia preor<strong>di</strong>nata alla realizzazione <strong>di</strong> nuova struttura viaria la quale perderà ogni<br />

aspetto previsionale.<br />

Nella zona EE, ad esclusione delle aree EE/sa, è inoltre consentita la realizzazione <strong>di</strong><br />

piccoli fabbricati ad uso deposito per attrezzi nei seguenti casi ed alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

- i fabbricati non abbiano superficie superiore a 3 mq ed abbiano un’altezza inferiore a 2,5 m;<br />

- i fabbricati siano costruiti in legno con tetto a falda, abbiano solamente una porta <strong>di</strong> ingresso<br />

e non siano dotati <strong>di</strong> finestre;<br />

- per ogni lotto, avente superficie <strong>di</strong> almeno 1000 mq, si potrà e<strong>di</strong>ficare un solo fabbricato del<br />

tipo in oggetto; il frazionamento catastale del lotto deve essere avvenuto in data precedente<br />

all’adozione del progetto definitivo <strong>di</strong> Revisione del <strong>PRGC</strong> da parte del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>;<br />

- nei lotti <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione inferiore ai suddetti 1000 mq non sarà possibile realizzare i fabbricati<br />

ad uso deposito <strong>di</strong> cui in trattasi;<br />

- la richiesta <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione potrà essere presentata esclusivamente dal proprietario del lotto;<br />

- la proprietà <strong>di</strong> più lotti contigui aventi le caratteristiche <strong>di</strong>mensionali minime prescritte non<br />

costituisce <strong>di</strong>ritto alla costruzione <strong>di</strong> più <strong>di</strong> un fabbricato per ricovero attrezzi;<br />

- il fabbricato per il ricovero degli attrezzi dovrà essere collocato in posizione periferica<br />

rispetto al lotto <strong>di</strong> riferimento e potrà essere aggregato ad altri e<strong>di</strong>fici per ricovero attrezzi<br />

eventualmente presenti nei lotti contigui, se <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong>fferenti;<br />

- le recinzioni dei lotti dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni dell’art.51 delle<br />

presenti <strong>NTA</strong> per le aree agricole libere. I piccoli fabbricati in oggetto non potranno essere<br />

considerati quali “inse<strong>di</strong>amenti o manufatti agricoli” (es. residenza del coltivatore, stalle,<br />

fienili, magazzini …) e come tali non potranno essere recintati secondo le modalità, i<br />

materiali e le tipologie previsti per tali opere dall’apposito capitolo delle <strong>NTA</strong>;<br />

- i piccoli fabbricati <strong>di</strong> cui trattasi saranno realizzati a titolo gratuito e potranno essere<br />

concessi anche senza documentazione a firma <strong>di</strong> professionista abilitato, sulla base <strong>di</strong> una<br />

<strong>di</strong>chiarazione dell’avente titolo inerente il luogo le caratteristiche del fabbricato e il rispetto<br />

delle <strong>NTA</strong> con in<strong>di</strong>cazione del materiale utilizzato.<br />

Per tutte le aree urbanistiche EE valgono inoltre le prescrizioni contenute nella seguente<br />

Tabella normativa.<br />

95


Art. 44 Prescrizioni relative alla zona per aziende agricole esistenti - EP<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica EP rappresentano parti e<strong>di</strong>ficate del territorio<br />

agricolo, puntualmente in<strong>di</strong>viduate e perimetrate, occupate prevalentemente da aziende agricole<br />

che il P.R.G. intende mantenere.<br />

Per tali zone il P.R.G. intende consentire il proseguimento delle attività in atto alla data<br />

<strong>di</strong> adozione del Piano, la razionalizzazione delle strutture e<strong>di</strong>lizie e degli impianti necessari al<br />

miglioramento della qualità complessiva degli inse<strong>di</strong>amenti tenuto conto, in particolare modo,<br />

dell'ambiente naturale in cui sono inseriti.<br />

Per la zona EP valgono quin<strong>di</strong> le seguenti prescrizioni:<br />

a) e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> tipo rurale con annessa parte civile (residenze).<br />

Limitatamente agli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> tipo rurale con annessa parte civile d’impianto assimilabile alla<br />

tra<strong>di</strong>zione locale conta<strong>di</strong>na, è ammesso il recupero e l'uso a fine residenziale delle parti <strong>di</strong><br />

fabbricato a destinazione accessoria (stalle, fienili, travate, tettoie chiuse con muratura<br />

perimetrale estesa a non meno <strong>di</strong> 1/2 del loro perimetro); in ogni caso le <strong>di</strong>mensioni per la<br />

residenza al servizio dell'azienda agricola non devono superare complessivamente una Sul <strong>di</strong><br />

500 mq.<br />

Qualora risulti cessato il rapporto funzionale con le attività agricole in atto è comunque<br />

ammesso il mantenimento della destinazione residenziale pur non rientrando tra le<br />

destinazioni d'uso principali; nel presente caso, limitatamente agli e<strong>di</strong>fici sopra menzionati, è<br />

consentito il recupero ad uso abitativo delle pertinenze (stalle, fienili, travate, tettoie chiuse<br />

con muratura perimetrale estesa a non meno <strong>di</strong> 1/2 del loro perimetro).<br />

Nei limiti <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria previsti al punto 1) del precedente art. 43, sono ammessi<br />

gli interventi <strong>di</strong> cui alla lettera c) dell’art. 2 della L.R. n. 35 del 31.07.1984 <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

e manutenzione straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici rurali da destinare ad alloggi agrituristici o da<br />

utilizzare per la localizzazione ai turisti e l’allestimento <strong>di</strong> aree per la sosta ed il soggiorno,<br />

presso le aziende agricole, <strong>di</strong> turisti provvisti <strong>di</strong> tende o caravans;<br />

b) e<strong>di</strong>fici a carattere produttivo esistenti.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici funzionali alle aziende produttive agricole valgono i parametri previsti dalle<br />

Tabelle normative. In presenza <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>verse da quelle agricole, esistenti alla data <strong>di</strong><br />

adozione della Variante <strong>di</strong> P.R.G., è ammesso in via transitoria, il mantenimento delle<br />

medesime a con<strong>di</strong>zione che non siano nocive o moleste. In questo caso sono concessi "una<br />

tantum" ampliamenti in misura non superiore al 20% della Sul esistente. In ogni caso il<br />

rapporto <strong>di</strong> copertura fon<strong>di</strong>ario non può superare il 50%.<br />

c) e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione funzionali ad attività agricole in atto.<br />

Sono ammesse nuove costruzioni al fine <strong>di</strong> consentire le attività previste dalla Tabella<br />

normativa, nei limiti dei parametri stabiliti dalla stessa, ed in particolare:<br />

* attività <strong>di</strong> conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle<br />

produzioni degli impren<strong>di</strong>tori agricoli singoli o associati, in conformità a quanto richiesto<br />

dall'Art. 25 (comma 2°, lettera g) della l.u.r. 56/77 e s.m.i.;<br />

* attrezzature e infrastrutture al servizio della attività agricola (stalle, silos, serre,<br />

magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli);<br />

* attività inerenti l'allevamento <strong>di</strong> animali anche con meto<strong>di</strong> industriali.<br />

Per un armonioso inserimento degli e<strong>di</strong>fici, siano essi esistenti od in progetto, si<br />

richiede il rispetto delle regole stabilite ai commi 4, 5 e 6 dell’art.28 delle presenti <strong>NTA</strong>, con<br />

l'obbligo <strong>di</strong> ricondursi ad esse in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità riscontrate sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente.<br />

Per tutte le aree urbanistiche del tipo EP valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

97


Art. 45 Prescrizioni per la zona destinata a verde privato - VP<br />

La zona che il P.R.G. vincola obbligatoriamente a verde privato è in<strong>di</strong>viduata<br />

cartograficamente negli elaborati <strong>di</strong> progetto (P2) con apposita simbologia grafica.<br />

Le aree VP non contribuiscono al calcolo della Sul perché costituiscono aree<br />

urbanistiche non dotate <strong>di</strong> capacità e<strong>di</strong>ficatoria.<br />

Per ciascuna area VP si prescrive quanto segue:<br />

- almeno il 50% <strong>di</strong> ciascuna area VP deve essere mantenuto a verde su terrapieno;<br />

- le aree devono essere libere da costruzioni emergenti salvo costruzioni destinate al ricovero<br />

attrezzi con le seguenti caratteristiche:<br />

- Sul massima mq.15;<br />

- non emergano per più <strong>di</strong> m. 2,80 (estradosso solaio orizzontale <strong>di</strong> copertura<br />

oppure linea d'imposta esterna falda/e <strong>di</strong> copertura) al <strong>di</strong>sopra del piano<br />

campagna;<br />

- copertura a falde con manto in tegole;<br />

- rivestimenti dei muri perimetrali esterni in intonaco o mattoni a vista;<br />

- è ammessa l'installazione <strong>di</strong> piccole attrezzature per il gioco bimbi, per lo sport scoperte <strong>di</strong><br />

uso strettamente privato quali: piscine, campi da tennis, ricoveri per attrezzi, etc; manufatti<br />

<strong>di</strong> arredo per la sosta;<br />

- è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> spazi alberati per la sosta <strong>di</strong> autoveicoli a con<strong>di</strong>zione che:<br />

- sia piantumato 1 albero <strong>di</strong> alto fusto ogni 50 mq;<br />

- la superficie a parcheggio non superi il 40% dell'area urbanistica interessata;<br />

- è ammesso ricavare spazi interrati destinati ad uso autorimesse private, magazzini e<br />

depositi <strong>di</strong> materiali non pericolosi, non nocivi o maleodoranti a con<strong>di</strong>zione che vengano<br />

realizzati conformemente alle prescrizioni <strong>di</strong> cui all’art. 48 delle presenti <strong>NTA</strong>;<br />

- sono ammesse limitate mo<strong>di</strong>fiche della geometria dell’area purché la superficie ri<strong>di</strong>segnata<br />

non superi il 15% della superficie complessiva e, comunque, non sia superiore a 500 mq.<br />

La suddetta mo<strong>di</strong>fica non deve in ogni caso generare incrementi del carico urbanistico.<br />

- Nell’area urbanistica n. 1.027 è ammesso il recupero dell’esistente tettoia.<br />

Art. 46 Prescrizioni per la zona destinata a servizi sociali ed attrezzature a livello<br />

Comunale (art. 21 1.u.r. 56/77) - SP.I<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica SP.I riguardano le parti <strong>di</strong> territorio che il<br />

P.R.G. destina a servizi pubblici ai sensi dell'Art. 21, l.u.r. 56/77.<br />

Tali aree sono in<strong>di</strong>viduate nelle tavole <strong>di</strong> progetto P2 con apposita simbologia grafica e<br />

con sigle che rimandano alla seguente classificazione <strong>di</strong> legge (Art. 21, l.u.r. 56/77, comma 1,<br />

punti 1), 2), 3):<br />

- SP.I/i: aree per l'istruzione;<br />

- SP.I/a: aree per attrezzature <strong>di</strong> interesse comune;<br />

- SP.I/v: aree per spazi pubblici, a parco, per l'arredo urbano, per il gioco e lo sport;<br />

- SP.I/p: aree per parcheggi pubblici;<br />

Ai fini del rispetto delle quantità previste dall'Art. 21 della l.u.r. 56/77 e dal P.R.G. le<br />

aree <strong>di</strong> cui sopra devono intendersi come "aree <strong>di</strong> superficie", all'infuori <strong>di</strong> quelle per parcheggi<br />

pubblici che possono essere reperite in apposite attrezzature multipiano anche nel sottosuolo.<br />

Analogamente, per il rispetto delle quantità <strong>di</strong> cui sopra, sono computabili, oltre alle<br />

superfici per le quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica Amministrazione, anche<br />

quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico ai sensi e per le quantità<br />

99


previste dall'Art. 21 l.u.r. 56/77. Entrambi i tipi <strong>di</strong> aree sono comprese fra quelle in<strong>di</strong>cate<br />

topograficamente in cartografia. La quota <strong>di</strong> aree da assoggettare ad uso pubblico deve<br />

considerarsi <strong>di</strong> norma all'interno <strong>di</strong> ciascun S.U.E.<br />

Gli interventi e<strong>di</strong>lizi e <strong>di</strong> trasformazione del suolo nelle aree <strong>di</strong> tipo SP.I sono riservati<br />

in via principale alla pubblica Amministrazione ed agli enti istituzionalmente competenti previa<br />

acquisizione delle medesime. E' tuttavia ammesso l'intervento <strong>di</strong>retto da parte degli operatori<br />

privati , con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi operatori privati, per la<br />

realizzazione <strong>di</strong> opere pubbliche o <strong>di</strong> pubblica utilità ed interesse; in questo caso gli interventi<br />

sono subor<strong>di</strong>nati alla stipula <strong>di</strong> convenzioni urbanistiche speciali da istruirsi nell’ambito<br />

normativo delle vigenti leggi in materia.<br />

Per la realizzazione <strong>di</strong> strutture pubbliche o <strong>di</strong> interesse pubblico (<strong>di</strong>chiarato da<br />

specifiche delibere <strong>di</strong> Consiglio Comunale) presso le quali si preveda l’esercizio <strong>di</strong> attività<br />

funzionali alle esigenze della comunità locale, l’Amministrazione Comunale, <strong>di</strong> propria<br />

iniziativa o in presenza <strong>di</strong> manifestazione d’interesse da parte <strong>di</strong> privato che intenda impegnarsi<br />

con mezzi finanziari propri, può concedere in <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà aree già <strong>di</strong> proprietà comunale<br />

e relativi <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori.<br />

L’intervento <strong>di</strong>retto del privato è ammesso previa redazione <strong>di</strong> specifica convenzione<br />

regolante l’assoggettamento ad uso pubblico del suolo, nonché le modalità e le forme <strong>di</strong><br />

utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui sopra sono rigorosamente subor<strong>di</strong>nati alle seguenti verifiche:<br />

- nel caso <strong>di</strong> servizi localizzati in ambito residenziale, la congruenza al<br />

parametro massimo <strong>di</strong> 7 mq/abitante <strong>di</strong> area privata da assoggettare ad uso<br />

pubblico sulla quantità globale delle aree a servizi (ex. art. 21 – comma 1 –<br />

punto 1 L.R. 56/77 e s.m.i.);<br />

- nel caso <strong>di</strong> servizi localizzati in altro ambito (produttivo, commerciale, ecc.) la<br />

congruenza al parametro massimo <strong>di</strong>sciplinato da convenzione, nelle<br />

proporzioni definite dallo specifico strumento <strong>di</strong> attuazione (ex. art. 21 –<br />

comma 4 L.R. 56/77 e s.m.i.).<br />

Gli e<strong>di</strong>fici esistenti su tali aree alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare, se in<br />

contrasto con le destinazioni d'uso ammesse dal P.R.G., sono soggetti a soli interventi <strong>di</strong><br />

manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo purché non<br />

comportanti cambiamenti <strong>di</strong> destinazione d'uso.<br />

All'interno delle aree urbanistiche del tipo SP.I sono consentite le seguenti destinazioni<br />

d'uso:<br />

a) per le aree SP.I/i: attrezzature per l'istruzione, culturali e assistenziali, ivi comprese le<br />

attrezzature e gli spazi compatibili con tali attività (attrezzature sportive, aree ver<strong>di</strong>,<br />

parcheggi, e<strong>di</strong>fici per la custo<strong>di</strong>a e per la ristorazione <strong>di</strong>rettamente connessa agli impianti);<br />

b) per le aree SP.I/a: attrezzature culturali, religiose, assistenziali, ricettive in ambito sociale,<br />

sanitarie <strong>di</strong> base, amministrative pubbliche, commerciali pubbliche (quali mercati, mense<br />

aziendali, spacci, etc.) per lo spettacolo. In questa categoria è inoltre inserito l'impianto <strong>di</strong><br />

smaltimento per rifiuti soli<strong>di</strong> urbani;<br />

c) per le aree SP.I/v: attrezzature sportive al coperto e allo scoperto, per lo spettacolo, per la<br />

ricreazione e lo svago in genere, per il piccolo commercio, la ristorazione e la ricreazione<br />

pertinenti alle attività precedenti.<br />

Per l’area n.341, corrispondente alle aree <strong>di</strong> pertinenza del Castello Della Rovere, le attività<br />

ammesse sono integrate da quelle previste dall’intervento <strong>di</strong> recupero già attivato<br />

dall’Amministrazione Comunale con le seguenti delibere <strong>di</strong> Giunta Comunale: n. 241 del<br />

30.12.1998, n. 195 del 29.12.2000, n. 29 del 08.03.2001, n. 43 del 28.03.2001, n. 171 del<br />

27.12.2001, n. 176 del 27.12.2001. Si intendono perciò integralmente assunti i contenuti dei<br />

progetti oggetto delle suddette delibere e, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si<br />

elencano le seguenti funzioni:<br />

- espositive;<br />

100


- ristorazione;<br />

- ven<strong>di</strong>ta e degustazione <strong>di</strong> prodotti enologici tipici;<br />

- congressuali;<br />

- ricettiva;<br />

- stu<strong>di</strong>o e promozione turistica;<br />

- intrattenimento, feste, spettacoli.<br />

d) per le aree SP.I/p: autorimesse e parcheggi pubblici e privati <strong>di</strong> interesse pubblico;<br />

e) in<strong>di</strong>pendentemente dalla classificazione <strong>di</strong> cui alle lettere a), b), c) e d), le aree SP.I/v n.78 e<br />

SP.I/a n.317, per esigenze della Protezione Civile, sono preposte anche all’accoglimento <strong>di</strong><br />

un’area attrezzata per l’atterraggio ed il decollo <strong>di</strong> elicotteri;<br />

f) per le aree SP.I destinate a servizio degli inse<strong>di</strong>amenti produttivi sono consentite le seguenti<br />

destinazioni: autorimesse e parcheggi, verde attrezzato, destinazioni ricettive (ad es: motel <strong>di</strong><br />

livello locale, mense aziendali, strutture alberghiere), servizi sportivi e per il tempo libero,<br />

servizi sanitari, <strong>di</strong> assistenza informatica, servizi terziari (agenzie bancarie, bar, tabacchi,<br />

giornali), <strong>di</strong> assistenza tecnica (centro assistenza veicoli, autolavaggi, centri <strong>di</strong> prima raccolta<br />

<strong>di</strong> rifiuti industriali).<br />

g) per le aree SP.I/v n. 702 e SP.I/v n. 705, a causa del loro inserimento in elementi naturali <strong>di</strong><br />

particolare valore paesaggistico, vale quanto prescritto all’art. 43 per le aree urbanistiche in<br />

zona EE/sa (zona agricola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale).<br />

Le quantità e<strong>di</strong>ficabili consentite nelle aree SP.I non sono specificate dal P.R.G., ma<br />

<strong>di</strong>sciplinate dalle relative leggi <strong>di</strong> settore, nel caso <strong>di</strong> interventi pubblici, e dalle relative<br />

convenzioni nel caso <strong>di</strong> interventi privati. La localizzazione, l’uso ed il regime immobiliare<br />

delle attrezzature <strong>di</strong> servizio, qualora non realizzate e/o gestite <strong>di</strong>rettamente dal <strong>Comune</strong>,<br />

devono essere <strong>di</strong>sciplinate da specifico convenzionamento tra l'Amministrazione comunale, gli<br />

operatori, le aziende e gli utenti <strong>di</strong> tali servizi.<br />

Gli interventi sulle aree a servizi devono sempre rispettare le prescrizioni geologiche<br />

eventualmente contenute nell'elaborato AT3.1 "Relazione geologica".<br />

I cambi <strong>di</strong> destinazione d'uso fra quelle classificate ai precedenti punti a), b), c), d), sono<br />

possibili e non costituiscono variante al P.R.G.; essi devono però risultare definiti da apposita<br />

deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale.<br />

Parimenti il P.R.G. non prescrive le quantità parziali dei punti a) b) c) d) in<strong>di</strong>cate all'Art. 21<br />

della l.u.r. 56/77.<br />

Gli spazi <strong>di</strong> cui al punto d) possono essere realizzati sotto se<strong>di</strong>mi pubblici (vie, piazze,<br />

giar<strong>di</strong>ni, etc.) anche da parte <strong>di</strong> privati nel rispetto delle modalità e delle con<strong>di</strong>zioni previste<br />

dall'Art. 9 della legge 122/1989.<br />

Ai fini della cessione gratuita o della monetizzazione delle aree per usi pubblici,<br />

valgono le previsioni in<strong>di</strong>cate all'interno della relativa Scheda d'Area e delle convenzioni che<br />

<strong>di</strong>sciplinano gli interventi all'interno degli S.U.E. dei permessi ex Art. 49 l.u.r. 56/77.<br />

In mancanza <strong>di</strong> tali previsioni specifiche valgono invece le seguenti regole generali:<br />

a) le aree urbanistiche SP.I, in<strong>di</strong>cate in cartografia con apposita simbologia, relativo numero<br />

d'area e specifico <strong>di</strong>mensionamento nei Quadri sinottici, non sono monetizzabili;<br />

b) per le aree a servizi poste internamente al SUE, l'assoggettamento ad uso pubblico è<br />

possibile nella misura prevista dall'Art. 21 della l.u.r. 56/77, calcolata sulla quantità "servizi<br />

per fabbisogno interno", sempre che ciò non risulti in contrasto con la normativa <strong>di</strong> zona e<br />

con l'eventuale Scheda d'Area;<br />

c) le aree per servizi pubblici non riportate in cartografia, ma da <strong>di</strong>smettere in attuazione <strong>di</strong><br />

S.U.E. già appositamente perimetrati sulle tavole <strong>di</strong> P.R.G., sono <strong>di</strong>mensionate nei Quadri<br />

101


sinottici con le specificazioni in<strong>di</strong>cate in premessa degli stessi. Esse sono in generale<br />

monetizzabili, sempre che ciò non risulti in contrasto con la normativa <strong>di</strong> zona e con<br />

l'eventuale Scheda d'Area, nei limiti e con le modalità descritte all’art. 6 lettera B) delle<br />

presenti N.T.A.;<br />

d) le aree per servizi pubblici da <strong>di</strong>smettere in attuazione <strong>di</strong> S.U.E. non perimetrati nelle tavole<br />

<strong>di</strong> P.R.G. ma richiesti dalle norme <strong>di</strong> zona e relative Tabelle normative per particolari<br />

interventi, sono in generale monetizzabili, nei limiti e con le modalità descritte all’art. 6<br />

lettera B) delle presenti N.T.A.<br />

Il rispetto del <strong>di</strong>mensionamento <strong>di</strong> cui all'Art. 21 L.R. 56/77 è garantito dall'insieme<br />

delle previsioni contenute nelle schede d'Area e da quanto previsto al precedente punto a).<br />

Per tutte le aree urbanistiche SP.I valgono le prescrizioni contenute nella seguente<br />

Tabella normativa.<br />

102


103


Art. 47 Prescrizioni per le zone destinate ad attività <strong>di</strong> interesse collettivo (pubbliche,<br />

private o <strong>di</strong> enti) - TP<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica TP riguardano parti del territorio che il P.R.G.<br />

destina ad attività private <strong>di</strong> interesse collettivo e cioè:<br />

- TP/c: attrezzature per la collettività e ospitalità, sanità, istruzione, compresi gli spazi e<br />

le attrezzature per il tempo libero e lo sport funzionali alle attività proprie<br />

(Cascina Mauriziano, Cottolengo, ecc.);<br />

- TP/e: attrezzature per la fornitura <strong>di</strong> servizi tecnologici e relativi alla mobilità <strong>di</strong><br />

persone e merci (ENEL, Telecom, VVF, ecc.);<br />

- TP/s: attrezzature sportive (ippodromo, circolo ippico "La Madonnina", ecc.)<br />

comprensive <strong>di</strong> parcheggi, strutture per la residenza <strong>di</strong> servizio e per la<br />

ristorazione;<br />

- TP/f: attrezzature riservate alle funzioni ferroviarie in attività (linea ferroviaria<br />

Torino-Pinerolo).<br />

Su tali aree il P.R.G.C. in<strong>di</strong>vidua le destinazioni d'uso specifiche, ma non ne prevede<br />

l'espropriabilità e conseguentemente non rientrano nel computo degli standard art. 21 l.u.r.<br />

56/77.<br />

In particolare valgono le seguenti regole:<br />

1) Nelle aree del tipo TP/c sono consentite tutte le destinazioni d'uso in<strong>di</strong>viduate nella Tabella<br />

Normativa. Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri e modalità:<br />

- permesso <strong>di</strong> costruire per interventi sugli e<strong>di</strong>fici esistenti senza aumento <strong>di</strong> Sul;<br />

- incremento massimo +20% della Sul esistente me<strong>di</strong>ante SUE esteso all’intera area <strong>di</strong><br />

proprietà. Gli interventi <strong>di</strong> ampliamento e <strong>di</strong> completamento dovranno risultare esterni alle<br />

aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42;<br />

- sono fatte salve le prescrizioni dei SUE eventualmente già approvati alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

progetto definitivo <strong>di</strong> revisione del <strong>PRGC</strong> fino alla loro scadenza;<br />

- per l’area n.1043 è ammesso l’intervento <strong>di</strong> nuovo impianto con in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione<br />

territoriale non superiore a 0,25 0,50 mq/mq, rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore al 25 50%<br />

della superficie fon<strong>di</strong>aria ed e<strong>di</strong>fici con altezza massima 3 piani fuori terra più eventuale<br />

sottotetto. L’intervento dovrà essere attuato tramite permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato per<br />

il reperimento degli standard <strong>di</strong> cui alla tabella normativa;<br />

- per l’area n° 0033 è riconosciuto l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria esistente alla data <strong>di</strong><br />

adozione del progetto preliminare <strong>di</strong> P.R.G.C.; è consentito un ampliamento “una tantum”<br />

del 15% della Sul esistente; il rapporto <strong>di</strong> copertura non dovrà, in ogni caso, essere superiore<br />

al 20% della superficie fon<strong>di</strong>aria. Al fine <strong>di</strong> potenziare l’attività ricettiva prevista nell’area è<br />

ammesso, in aggiunta ai parametri in<strong>di</strong>cati, un incremento <strong>di</strong> SUL pari a mq. 1.500 ed il<br />

raggiungimento del rapporto massimo <strong>di</strong> copertura pari a 0,32 mq/mq; gli standard<br />

conseguenti a tale incremento, non essendo reperibili in zona, sono soggetti a<br />

monetizzazione;<br />

- per l’area n° 0062 è ammesso l’intervento <strong>di</strong> nuovo impianto con in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione<br />

territoriale non superiore a 1,00 mq/mq, rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore al 40% della<br />

superficie fon<strong>di</strong>aria ed e<strong>di</strong>fici con altezza massima 2 piani fuori terra più eventuale<br />

sottotetto. L’intervento dovrà essere attuato tramite permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato per<br />

il reperimento in sito e <strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> Sul da destinarsi a servizi sociali pubblici;<br />

- per l’area n° 0101 è ammessa esclusivamente la destinazione d’uso “tr8”; l’intervento <strong>di</strong><br />

nuovo impianto è ammesso per una Sul massima pari a mq. 40.<br />

2) Nelle aree del tipo TP/e sono consentite tutte le destinazioni d'uso <strong>di</strong>rettamente inerenti i<br />

servizi erogati.<br />

Gli interventi ammessi dovranno rispettare tipologie, quantità e modalità precisate nella<br />

specifica Tabella Normativa delle aree TP/e.<br />

104


3) Nelle aree del tipo TP/s sono consentite tutte le destinazioni d'uso proprie delle attività<br />

esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del PRG e quelle in<strong>di</strong>viduate nella Tabella Normativa così<br />

come gli interventi devono rispettare i parametri e<strong>di</strong>lizi e le modalità attuative in essa<br />

specificate. In particolare:<br />

- per le aree n. 0077 e 1075 l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria è pari a 0,05 mq/mq ed il<br />

rapporto <strong>di</strong> copertura non deve eccedere 5% della superficie fon<strong>di</strong>aria;<br />

- per le aree 0048, 0051, 0195, 0347, 0595 è riconosciuto l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria<br />

esistente alla data <strong>di</strong> adozione del progetto preliminare, ma al fine <strong>di</strong> agevolare il<br />

miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni complessive dell’e<strong>di</strong>ficato è consentito un ampliamento<br />

“una tantum” del 15% della Sul esistente. Il rapporto <strong>di</strong> copertura non dovrà, in ogni caso,<br />

essere superiore al 20% della superficie fon<strong>di</strong>aria;<br />

- per l'area n.0104 (Centro sportivo zona DEGA SUD) è ammesso un incremento massimo<br />

"una tantum" <strong>di</strong> 1000 mq della Sul esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare, da destinare all’ampliamento del Centro sportivo, delle attività della<br />

ristorazione e locali pubblici in genere. Il rapporto <strong>di</strong> copertura non dovrà essere<br />

superiore al 30% della superficie fon<strong>di</strong>aria;<br />

- per l'area TP-01 n.1005 (Circolo Ippico "La Madonnina") sono ammessi un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

utilizzazione territoriale <strong>di</strong> 0,12 mq/mq ed un rapporto <strong>di</strong> copertura pari al 14% della<br />

superficie fon<strong>di</strong>ariae la <strong>di</strong>smissione degli standard in<strong>di</strong>cati sulle tavole <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> anche se<br />

in quantità superiore ai minimi <strong>di</strong> legge;<br />

- per l’area urbanistica TP-02 n.0720 (ippodromo trotto) è ammessa, in eccedenza agli<br />

in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> seguito riportati, un incremento <strong>di</strong> 1.500 mq <strong>di</strong> Sul e <strong>di</strong> superficie coperta da<br />

destinare ad attività attinenti le scommesse sportive ed i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> gioco; qualora si<br />

pre<strong>di</strong>sponga un SUE unitario <strong>di</strong> iniziativa privata, esteso all’intera area urbanistica,<br />

potranno essere integrate le attività esistenti con quelle <strong>di</strong> carattere ricettivo-alberghiero<br />

nelle quantità strettamente necessarie e funzionali alle attività agonistiche programmate<br />

dalla struttura ippica.<br />

I parametri e<strong>di</strong>lizi e urbanistici per l’area n.0720 sono i seguenti:<br />

- in<strong>di</strong>ce territoriale massimo : 0,09 mq/mq, <strong>di</strong> cui max 0,01 mq/mq per strutture<br />

destinate ad attività ricettive e 0,08 mq/mq per strutture destinate alle altre attività<br />

consentite;<br />

- rapporto <strong>di</strong> copertura: 9% della superficie fon<strong>di</strong>aria.<br />

Gli standard pubblici (art.21 L.R.56/77), per tutte le aree del tipo TP, sono quantificati<br />

nella misura minima del 100% della Sul per quanto concerne le attività ricettive mentre<br />

per le altre attività ammesse il reperimento degli standard è quantificato come per le<br />

attività produttive.<br />

Fermo restando l’obbligo <strong>di</strong> reperire, per i nuovi fabbricati, i parcheggi pertinenziali <strong>di</strong><br />

cui alla L.122/89, il SUE dovrà rispettare le prescrizioni delle leggi <strong>di</strong> settore in merito<br />

alla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> parcheggi funzionali all’attività sportiva.<br />

4) Nelle aree del tipo TP/f sono consentite tutte le attività proprie del servizio ferroviario, sia per<br />

quanto riguarda le attrezzature tecniche e tecnologiche sia per quanto riguarda gli e<strong>di</strong>fici per<br />

servizi.<br />

L’utilizzazione <strong>di</strong> tali aree ed i tipi <strong>di</strong> intervento ammessi sono <strong>di</strong>sciplinati dalle specifiche<br />

leggi del settore (L. n° 210/85) e pertanto non viene prodotta la Tabella Normativa<br />

corrispondente;<br />

Per tutte le aree urbanistiche TP, qualunque sia la destinazione prevista, l'uso<br />

residenziale é consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a<br />

con un limite <strong>di</strong>:<br />

- 150 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva inferiore a 2000 mq,<br />

fatta eccezione per l’area n° 264 nella quale il limite è elevato a 250 mq <strong>di</strong> Sul;<br />

- 250 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva superiore a 2000 mq.<br />

105


Tali superfici rientrano nel computo delle capacità e<strong>di</strong>ficatorie complessive previste per<br />

la zona.<br />

Si precisa che le suddette quote <strong>di</strong> Sul residenziale possano essere considerate<br />

aggiuntive rispetto a quella <strong>di</strong> superfici residenziali eventualmente esistenti alla data <strong>di</strong> adozione<br />

del progetto definitivo <strong>di</strong> revisione del <strong>PRGC</strong>.<br />

Il rilascio dei permessi per le unità abitative é subor<strong>di</strong>nato alla presentazione al Sindaco<br />

<strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto che preveda il mantenimento della destinazione<br />

dell'immobile a servizio dell'attività economica; tale atto è trascritto, a cura ed a spese del<br />

concessionario, su registri della proprietà immobiliare.<br />

Per tutte le aree urbanistiche TP valgono inoltre le prescrizioni contenute nelle<br />

corrispondenti Tabelle Normative.<br />

106


107


108


109


TITOLO V<br />

NORME PER LA DISCIPLINA DEI CARATTERI MORFOLOGICI E<br />

TIPOLOGICI DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI<br />

Art. 48 Prescrizioni per la costruzione delle autorimesse private, e<strong>di</strong>fici e/o locali<br />

accessori, tettoie, dehors, aree ecologiche.<br />

Autorimesse private<br />

Per gli interventi relativi alla costruzione <strong>di</strong> autorimesse private comprese all'interno<br />

degli Inse<strong>di</strong>amenti Urbani <strong>di</strong> Carattere Ambientale il P.R.G.C. rimanda interamente alla<br />

Variante Antico Nucleo Centrale, il cui progetto, adottato dal Consiglio Comunale con<br />

deliberazione n. 27 del 27/02/1998, è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.11-<br />

2204 del 12/02/2001.<br />

Sulla parte restante del territorio comunale le autorimesse <strong>di</strong> uso privato possono essere<br />

realizzate:<br />

caso A: nel sopra e sottosuolo <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà privata;<br />

caso B: nel sottosuolo <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà pubblica.<br />

Caso A<br />

Le autorimesse possono essere realizzate:<br />

a1 nell'interrato, nel seminterrato e nei locali del piano terreno degli e<strong>di</strong>fici;<br />

a2 in sottosuolo e soprassuolo nelle aree libere <strong>di</strong> pertinenza degli e<strong>di</strong>fici.<br />

a3 per gli e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati ai sensi dell'art. 24 della L.U.R. n° 56/77 o del D.Lgs. 22/01/2004<br />

n° 42 è ammessa (qualora consentite dai competenti organi <strong>di</strong> tutela) la realizzazione <strong>di</strong><br />

autorimesse private:<br />

- nell'interrato o seminterrato dei fabbricati;<br />

- nel sottosuolo delle aree libere <strong>di</strong> pertinenza (le costruzioni dovranno risultare<br />

completamente interrate);<br />

- ai piani terreni degli e<strong>di</strong>fici, qualora l'intervento non pregiu<strong>di</strong>chi le leggi compositive o<br />

il decoro della facciata e non comporti alterazioni <strong>di</strong> spazi interni aventi pregio<br />

architettonico.<br />

La realizzazione dei parcheggi pertinenziali <strong>di</strong> cui al presente articolo, affinché possa essere<br />

esclusa dal computo della Sul, deve rispettare le seguenti con<strong>di</strong>zioni sulla base dell’ubicazione<br />

nel lotto fon<strong>di</strong>ario:<br />

- in interrato, o parzialmente interrato ai sensi dell’art.4, punto 8 ter secondo comma delle<br />

presenti norme: in questo caso la superficie a parcheggio può eccedere quella minima<br />

in<strong>di</strong>cata dalla L. 122/89. Non si ammette che ogni singolo box abbia accesso carraio <strong>di</strong>retto<br />

su fronte <strong>di</strong> strada pubblica o <strong>di</strong> uso pubblico;<br />

- in superficie, al piano terra degli e<strong>di</strong>fici principali: nelle nuove costruzioni la superficie a<br />

parcheggio non può superare il rapporto <strong>di</strong> 1 mq/10 mc <strong>di</strong> volume costruito (rapportato alla<br />

Sul concessionata) e l’altezza utile degli spazi a parcheggio non può superare i m. 2,40,<br />

calcolata dalla quota del pavimento finito all’intradosso della soletta <strong>di</strong> calcestruzzo o <strong>di</strong> altra<br />

struttura portante.<br />

Nei fabbricati esistenti (comprensivi degli ampliamenti una tantum) è sempre possibile<br />

realizzare posti auto al piano terra;<br />

- in superficie, all’interno del lotto fon<strong>di</strong>ario qualora siano realizzati in fabbricati contigui<br />

all’e<strong>di</strong>ficio principale od a sé stanti ed emergenti per non più <strong>di</strong> 2,80 m (estradosso solaio <strong>di</strong><br />

copertura o linea d’imposta esterna della falda o falde <strong>di</strong> copertura) della linea <strong>di</strong> spiccato; in<br />

110


questo caso la superficie utile netta complessiva non deve eccedere i 25 mq per unità<br />

immobiliare.<br />

Per le autorimesse realizzate in soprassuolo affiancate o separate fisicamente dagli e<strong>di</strong>fici<br />

principali, devono essere sod<strong>di</strong>sfatte le seguenti prescrizioni tipologiche e compositive:<br />

- copertura a falde se separate fisicamente dagli e<strong>di</strong>fici od affiancate ad e<strong>di</strong>fici con<br />

copertura a falde;<br />

- rivestimenti dei muri perimetrali esterni in intonaco o mattoni a vista del tipo "fatti a<br />

mano" (è escluso il paramano) secondo le caratteristiche costruttive tra<strong>di</strong>zionali per i<br />

fabbricati ricadenti nelle zone urbanistiche IUA, BR. I/s e BR IV e per quelli ricadenti<br />

nelle aree <strong>di</strong> pertinenza degli e<strong>di</strong>fici segnalati ai sensi dell'art. 24 della L.R. n° 56/77;<br />

- è sempre escluso l’uso <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> recupero.<br />

Caso B<br />

Le autorimesse costruite nel sottosuolo <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà pubblica sono realizzate ai sensi e<br />

secondo le procedure fissate dall'art. 9 della Lg. n° 122/89; nella convenzione che <strong>di</strong>sciplinerà<br />

tali interventi saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale le caratteristiche<br />

planoaltimetriche, <strong>di</strong>mensionali e tecniche.<br />

E<strong>di</strong>fici e/o locali accessori alla residenza<br />

La realizzazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici e/o locali accessori alla residenza ad uso <strong>di</strong>verso dalla autorimessa<br />

(locali per gioco ed attività motoria, sgombero, deposito attrezzi da giar<strong>di</strong>no, serre, lavanderia,<br />

lavori domestici in genere ed assimilabili ai predetti) è sempre ammessa nel suolo e sottosuolo<br />

nelle aree <strong>di</strong> proprietà privata con le modalità costruttive e le quantità già previste ai commi<br />

precedenti per le autorimesse private, ad eccezione dei lotti <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati ai<br />

sensi dell'Art. 24 della 1.u.r. 56/77 per i quali sono ammessi solo in interrato.<br />

In ogni caso la superficie in soprassuolo destinata a locali accessori è da considerarsi alternativa<br />

a quella delle autorimesse private.<br />

Porticati e tettoie accessori alla residenza<br />

Nelle zone <strong>di</strong> tipo B le tettoie (aperte per almeno 2/3 del loro perimetro) sono sempre<br />

consentite all’interno delle superfici fon<strong>di</strong>arie in numero massimo <strong>di</strong> una per lotto a con<strong>di</strong>zione<br />

che siano contemporaneamente rispettate le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

- estensione massima <strong>di</strong> 20 mq. Tale superficie è da computarsi all’interno del rapporto <strong>di</strong><br />

copertura espresso dall’area urbanistica;<br />

- altezza massima delle fronti 2,80 m;<br />

- utilizzo <strong>di</strong> materiali e tipologie costruttive previste per la realizzazione delle autorimesse<br />

private in soprasuolo descritte al precedente caso A.<br />

Dehors coperti<br />

In presenza <strong>di</strong> pubblici esercizi, bar, ristoranti e simili è ammessa l’installazione <strong>di</strong><br />

strutture, <strong>di</strong> stretta pertinenza all’attività, a carattere temporaneo o permanente, con<br />

caratteristiche <strong>di</strong> stabilità ed infissione al suolo, sia su spazi privati (aree fon<strong>di</strong>arie) che su spazi<br />

pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico.<br />

Su aree fon<strong>di</strong>arie private le superfici destinabili a tali strutture non possono superare il<br />

con un massimo <strong>di</strong> 100 mq ed un minimo sempre consentito <strong>di</strong> 25 mq nel rispetto dei rapporti <strong>di</strong><br />

copertura stabiliti dalle presenti N.T.A per le rispettive zone urbanistiche. L’altezza <strong>di</strong> tali<br />

strutture non può superare 4,00 m.<br />

Su aree pubbliche o <strong>di</strong> uso pubblico l’installazione <strong>di</strong> dehors coperti dovrà avvenire in<br />

applicazione del Co<strong>di</strong>ce della Strada, del Regolamento E<strong>di</strong>lizio e <strong>di</strong> eventuali regolamentazioni<br />

111


vigenti quali piani <strong>di</strong> arredo o <strong>di</strong> qualificazione urbana, piano degli impianti pubblicitari.<br />

L’autorizzazione sarà rilasciata dall’ufficio patrimonio.<br />

La <strong>di</strong>mensione degli elementi costruittivi sarà delimitata <strong>di</strong> volta in base a criteri <strong>di</strong> opportunità<br />

e sicurezza da parte dei competenti uffici comunali.<br />

Aree ecologiche<br />

Tutti i progetti, allegati alla richiesta del titolo abilitativo a costruire, devono in<strong>di</strong>viduare,<br />

all’interno dell’area privata esterna al fabbricato, una superficie <strong>di</strong> adeguate <strong>di</strong>mensioni da<br />

destinare al deposito dei contenitori dei rifiuti soli<strong>di</strong>; la copertura non è da conteggiarsi ai fini<br />

del calcolo del parametro “Sc”.<br />

Prescrizioni generali<br />

E’ ammessa la realizzazione <strong>di</strong> autorimesse, e<strong>di</strong>fici e/o locali accessori, anche se realizzati su<br />

aree classificate dal <strong>PRGC</strong>, in tutto o in parte, come agricole, purché alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

progetto definitivo <strong>di</strong> Revisione del <strong>PRGC</strong> in Consiglio Comunale tali aree appartengano a<br />

particelle catastali <strong>di</strong> stretta pertinenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici residenziali esistenti.<br />

I fabbricati <strong>di</strong> cui al presente articolo possono essere realizzati “una tantum” nel periodo <strong>di</strong><br />

vali<strong>di</strong>tà del <strong>PRGC</strong>.<br />

Si esclude la possibilità <strong>di</strong> cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso dei fabbricati realizzati in applicazione<br />

del presente articolo.<br />

Per e<strong>di</strong>fici o manufatti accessori e tettoie, preesistenti alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare <strong>di</strong> Revisione <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong>, ancorchè ai sensi del punto 8 dell’art.4 delle presenti <strong>NTA</strong><br />

possano determinare Sul, è escluso il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso per le quantità massime<br />

ammesse dal presente articolo.<br />

Art. 49 Prescrizioni per la realizzazione e l'uso dei sottotetti, dei piani pilotis, delle<br />

verande e dei soppalchi<br />

A) Sottotetti:<br />

Sono considerati sottotetti gli spazi racchiusi tra l’ultimo piano <strong>di</strong> calpestio e le falde <strong>di</strong><br />

copertura aventi le seguenti caratteristiche:<br />

- falde <strong>di</strong> copertura con pendenze uniformi non superiori a 30° e non inferiori a 20°;<br />

- altezza massima me<strong>di</strong>a lorda Hv (così come espressa al precedente art. 4 punto 8) pari a<br />

m. 3,00.<br />

A1) Nuove costruzioni<br />

1) Sono esclusi dal conteggio della SUL (da calcolarsi ai fini degli in<strong>di</strong>ci fon<strong>di</strong>ari) i sottotetti<br />

aventi tutte le seguenti caratteristiche:<br />

- lo spazio complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini così come<br />

definiti all’art. 4 punto 18 ) non raggiunge un’altezza me<strong>di</strong>a interna <strong>di</strong> m. 2,40;<br />

- assenza <strong>di</strong> collegamento <strong>di</strong>retto con unità abitativa sottostante;<br />

- assenza <strong>di</strong> servizi igienici, assenza dell’impianto termico, assenza <strong>di</strong> tramezzature<br />

interne;<br />

- illuminazione e areazione forniti da lucernari a raso con superfici complessive non<br />

superiori a 1/20 della superficie netta del pavimento sottostante;<br />

112


Nel presente caso il corpo sottotetto è considerato volume tecnico.<br />

1) Nel computo della SUL (da calcolarsi ai fini degli in<strong>di</strong>ci fon<strong>di</strong>ari) sono comprese le superfici<br />

relative ai sottotetti all’orquando si verifica una delle seguenti situazioni:<br />

a) lo spazio complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini così come<br />

definiti all’art. 4 p.to 18 delle presenti <strong>NTA</strong>) raggiunge o supera l’altezza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> m.<br />

2,40 tra il pavimento e l’intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura;<br />

b) lo spazio complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini così come<br />

definiti all’art. 4 p.to 18 delle presenti <strong>NTA</strong>) pur non raggiungendo un’altezza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />

m. 2,40 tra il pavimento e l’intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura: non c’è collegamento fisso<br />

<strong>di</strong>retto con l’unità abitativa sottostante e non risulta appplicabile la definizione <strong>di</strong> volume<br />

tecnico <strong>di</strong> cui al precedente punto 1;<br />

In questi casi la SUL è quella che risulta interna alla figura geometrica piana definita dai<br />

lati in corrispondenza dei quali si raggiunge un’altezza interna <strong>di</strong> m. 2,00 tra pavimento e<br />

intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura.<br />

2) Sono escluse dai conteggi della SUL (da calcolarsi ai fini degli in<strong>di</strong>ci fon<strong>di</strong>ari) le superfici<br />

del sottotetto (sud<strong>di</strong>viso o meno in locali abitativi, accessori o <strong>di</strong> servizio) il cui spazio<br />

complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini):<br />

- non raggiunge un’altezza me<strong>di</strong>a interna <strong>di</strong> m. 2,40;<br />

- è collegato <strong>di</strong>rettamente con l’unità abitativa sottostante me<strong>di</strong>ante scala fissa.<br />

3) Rientrano nel computo del numero dei piani i sottotetti muniti <strong>di</strong> balconi/ terrazzi/ realizzati<br />

all’esterno della sagoma delimitata dai muri perimetrali dell’e<strong>di</strong>ficio e da eventuali porticati<br />

accorpati all’e<strong>di</strong>ficio medesimo.<br />

A2) Costruzioni esistenti<br />

In applicazione della LR 21/98 e s.m.i. è sempre possibile l’utilizzazione ai soli fini residenziali,<br />

in eccedenza dagli in<strong>di</strong>ci della rispettiva area urbanistica, del sottotetto degli e<strong>di</strong>fici esistenti<br />

sulla base dei seguenti criteri:<br />

1) mantenendo le altezze <strong>di</strong> colmo e <strong>di</strong> gronda e delle linee <strong>di</strong> pendenza delle falde, nel presente<br />

caso le parti <strong>di</strong> sottotetto rese abitabili possono non costituire pertinenza dell’unità immobiliare<br />

principale;<br />

2) mo<strong>di</strong>ficando l’inclinazione e/o sopraelevando la quota delle falde <strong>di</strong> copertura, purché<br />

l’altezza me<strong>di</strong>a interna del volume complessivo del sottotetto risulti inferiore a m. 2,60; è<br />

consentita la mo<strong>di</strong>fica della conformazione e del numero delle falde con le seguenti<br />

prescrizioni:<br />

- non è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> tetti a una sola falda nei fabbricati principali;<br />

- la copertura del singolo fabbricato dovrà essere realizzata con falde a pendenza<br />

uniforme e con i limiti <strong>di</strong> pendenza prescritti per le nuove costruzioni;<br />

Per quanto non riportato, valgono le “norme per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti” <strong>di</strong> cui<br />

alla L.R. n° 21/1999 e s.m.i.<br />

113


C) Sono considerati abitabili gli spazi che nel sottotetto svolgono funzioni residenziali; in<br />

relazione alla permanenza <strong>di</strong> tipo continuativo o limitata nel tempo, si <strong>di</strong>stinguono i seguenti<br />

spazi:<br />

- abitativi: cucine, stanze da pranzo e <strong>di</strong> soggiorno, camere da letto, camere stu<strong>di</strong>o e<br />

assimilabili;<br />

- accessori: bagni, posto cottura, gioco, verande ed assimilabili;<br />

- <strong>di</strong> servizio: corridoi e <strong>di</strong>simpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba,<br />

ripostigli ed assimilabili;<br />

Tali funzioni residenziali localizzate nello spazio sottotetto dovranno essere in<strong>di</strong>cate sulle tavole<br />

<strong>di</strong> progetto allegate all’istanza con la quale si richiede il titolo abilitativo a costruire.<br />

Le <strong>di</strong>verse destinazioni d’uso saranno attivate in locali che presentano i requisiti <strong>di</strong>mensionali<br />

ed aero-illuminanti fissati:<br />

- dal D.M. 5 luglio 1975 per le nuove costruzioni, a eccezione dei requisiti <strong>di</strong><br />

areoilluminazione che si fissano per i locali sottotetto pari a 1/12 della superficie utile <strong>di</strong><br />

ogni locale abitabile;<br />

- alla L.R. n° 21/1998 e s.m.i. per i fabbricati esistenti.<br />

B) Piani pilotis<br />

I piani pilotis possono essere realizzati dove non sono espressamente vietati. Non<br />

contano come Sul, anche se chiusi da vetrate, purché <strong>di</strong> uso comune. Nei limiti della capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria residua possono essere chiusi con murature, se non vengono compromessi i caratteri<br />

tipologici e architettonici dell'e<strong>di</strong>ficio, al fine <strong>di</strong> ricavare spazi privati <strong>di</strong> pertinenza delle<br />

abitazioni.<br />

C) Verande<br />

Nei fabbricati è ammessa la chiusura <strong>di</strong> superfici esterne quali logge, balconi, ecc.,<br />

facenti parte delle singole unità immobiliari, me<strong>di</strong>ante pareti vetrate in modo da realizzare<br />

verande o simili, a con<strong>di</strong>zione che venga presentato un progetto-tipo esteso a tutto il fabbricato<br />

al quale dovranno uniformarsi tutte le successive chiusure, in modo che ne risulti una soluzione<br />

architettonica or<strong>di</strong>nata ed unitaria. Non si consentono tali realizzazioni sui fabbricati posti nelle<br />

zone urbanistiche BR.I/s - BR.IV e negli e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati ai sensi del punto 2, comma 1,<br />

dell'art. 24 della L.U.R. n° 56/77, del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 (già leggi n° 1089/39 e n°<br />

1497/39).<br />

La realizzazione delle verande deve osservare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al precedente art.4, punto 11,<br />

ultimo comma, delle presenti <strong>NTA</strong>; tali con<strong>di</strong>zioni dovranno essere precisate nella<br />

documentazione progettuale e, se ritenuto necessario dagli uffici tecnici comunali, essere<br />

integrate da una relazione tecnico descrittiva con la puntuale descrizione delle opere e la<br />

<strong>di</strong>mostrazione della loro conformità a <strong>di</strong>sposizioni legislative e/o regolamentari.<br />

D) Soppalchi<br />

E’ definita “soppalco” la superficie ottenuta me<strong>di</strong>ante l’interposizione parziale <strong>di</strong> una<br />

struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella<br />

sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie<br />

netta del soppalco, anche se <strong>di</strong>stribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta<br />

del vano in cui esso è ricavato.<br />

I soppalchi, così come sopra definiti sono sempre ammessi, e la loro realizzazione è<br />

subor<strong>di</strong>nata al rispetto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> seguito previste:<br />

a) è soggetta alle or<strong>di</strong>narie procedure autorizzative;<br />

114


) è consentita nel rispetto dei requisiti <strong>di</strong> illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi<br />

vigenti e, in caso <strong>di</strong> destinazione ad uso lavorativo, anche <strong>di</strong> tutte le specifiche norme che<br />

regolano l’attività esercitata.<br />

E’ comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />

a) La parte superiore del soppalco deve essere munita <strong>di</strong> balaustra <strong>di</strong> altezza non inferiore a<br />

1,00 m;<br />

b) L’altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve<br />

risultare non inferiore a 2,00 m nel caso che il soffitto sia piano, quando invece è inclinato<br />

l’altezza me<strong>di</strong>a dovrà essere non inferiore a m. 2,00;<br />

c) L’altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell’intradosso della struttura del<br />

soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.<br />

Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell’art. 4: come tale non ha<br />

effetto ai fini del computo del volume (V), anche se la superficie del suo piano <strong>di</strong> calpestio<br />

costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) fatte salve le specifiche <strong>di</strong>sposizioni in<br />

merito alla singola zona urbanistica.<br />

Art. 50 Prescrizioni per la realizzazione e l'uso degli spazi interrati<br />

Ove non <strong>di</strong>versamente in<strong>di</strong>cato dalle normative specifiche relative alle singole zone<br />

urbanistiche è sempre ammesso l'utilizzo degli spazi interrati ricavabili all'interno delle aree<br />

fon<strong>di</strong>arie nel rispetto dell’elaborato cartografico AT3.7bis e degli “Aspetti prescrittivi generali”<br />

<strong>di</strong> cui all’elaborato AT3.8.<br />

Tali superfici sono da conteggiare nella Sul sulla base delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> calcolo<br />

definite dal precedente art. 4 punto 11 e ferme restando le precisazioni <strong>di</strong>sposte dal precedente<br />

art. 48 delle <strong>NTA</strong>.<br />

E' altresì ammesso ricavare spazi interrati anche al <strong>di</strong> sotto delle aree contrassegnate<br />

come "VP - verde privato" nel rispetto delle prescrizioni <strong>di</strong> cui al precedente art. 45<br />

All'interno delle aree fon<strong>di</strong>arie è sempre ammessa la costruzione <strong>di</strong> rampe per la<br />

realizzazione <strong>di</strong> accessi carrai agli spazi interrati.<br />

Art. 51 Prescrizioni per la realizzazione delle recinzioni, passi carrabili e dei muri<br />

controterra<br />

Ove non <strong>di</strong>versamente in<strong>di</strong>cato dalle normative specifiche relative alle singole zone<br />

urbanistiche ed al presente articolo è sempre ammesso, nel rispetto delle regole dettate dal<br />

Co<strong>di</strong>ce Civile, realizzare recinzioni e muri controterra secondo le seguenti prescrizioni:<br />

a) Recinzioni e cancelli:<br />

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiu<strong>di</strong>care la sicurezza della<br />

circolazione; l’Autorità comunale, in sede <strong>di</strong> rilascio degli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio, può<br />

dettare con<strong>di</strong>zioni particolari per conseguire tali finalità e per migliorare inserimento<br />

ambientale.<br />

Le recinzioni <strong>di</strong> nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici devono essere<br />

realizzate:<br />

115


1) nelle zone residenziali, escluse le BR.I/s e BR.IV, a giorno, <strong>di</strong> altezza massima 2,00<br />

m, con cordolo <strong>di</strong> base avente altezza massima 0,80 m.<br />

Nelle aree produttive, lungo i confini privati, possono, in alternativa, essere realizzate<br />

recinzioni cieche <strong>di</strong> altezza massima 2,00 m.<br />

Nel caso <strong>di</strong>:<br />

- <strong>di</strong>fferenti livelli, tra proprietà contigue, determinati dalla morfologia naturale del<br />

terreno;<br />

- riporti <strong>di</strong> terra dovuti alla presenza <strong>di</strong> se<strong>di</strong> stradali posti a livello superiore del<br />

terreno naturale;<br />

- riporti <strong>di</strong> terra giustificati dalla presenza <strong>di</strong> escursioni superficiali della falda<br />

freatica;<br />

- riporti <strong>di</strong> terra giustificati dalla realizzazione <strong>di</strong> locali interrati/seminterrati posti a<br />

livello tale da garantire il deflusso per gravità delle acque reflue nel collettore<br />

fognario pubblico;<br />

- riporti <strong>di</strong> terra giustificati da esigenze progettuali dell’intervento,<br />

l’altezza complessiva della recinzione potrà raggiungere la <strong>di</strong>mensione massima <strong>di</strong> m.<br />

3,00 metri rispetto al fondo contiguo a quello <strong>di</strong> intervento (in ogni caso deve essere<br />

assicurato il rispetto del dettato riportato negli artt. 878 e 905 del co<strong>di</strong>ce civile).<br />

1bis) passi carrabili<br />

Ferme restando le prescrizioni del D.P.R. n° 495/92 (Regolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong><br />

attuazione del nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada), il nuovo passo carrabile deve essere<br />

realizzato osservando le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

- deve essere <strong>di</strong>stante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali;<br />

- il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei<br />

veicoli nella proprietà; il cancello a protezione della proprietà dovrà essere arretrato allo<br />

scopo <strong>di</strong> consentire la fermata, fuori dalla carreggiata, <strong>di</strong> un veicolo in attesa <strong>di</strong> ingresso.<br />

2) nelle le zone urbanistiche BR.I/s e BR.IV e per tutti gli e<strong>di</strong>fici posti esternamente a tali<br />

zone, ma in<strong>di</strong>viduati sulla cartografia <strong>di</strong> progetto come Beni Culturali Ambientali (ai<br />

sensi dell’Art. 24 della L.R.56/77 e del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42) e fermo restando il<br />

rispetto <strong>di</strong> specifici vincoli in<strong>di</strong>cati sulla cartografia medesima, è richiesto il ripristino<br />

e/o la realizzazione <strong>di</strong> nuovi <strong>di</strong>visori o recinzioni con tecniche uguali e materiali<br />

uguali o coerenti con quelli tra<strong>di</strong>zionali nel rispetto della caratterizzazione storicoarchitettonica<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio e dell’ambiente.<br />

3) nelle zone urbanistiche EE le recinzioni fisse dovranno essere realizzate integralmente<br />

in legno o con montanti in legno <strong>di</strong>rettamente infissi nel suolo e rete metallica <strong>di</strong><br />

altezza non superiore a 150 cm. Limitatamente alle aree <strong>di</strong> pertinenza degli<br />

inse<strong>di</strong>amenti agricoli possono essere realizzate recinzioni a giorno con le modalità <strong>di</strong><br />

cui al precedente punto 1). In questo caso è considerato lotto <strong>di</strong> pertinenza quello<br />

in<strong>di</strong>viduato dalle aree agricole attorno a manufatti (stalle, fienili, magazzini, ecc.) fino<br />

ad una <strong>di</strong>stanza massima <strong>di</strong> 30 m dagli stessi; qualora la <strong>di</strong>stanza tra i vari e<strong>di</strong>fici a<br />

destinazione agricola sia superiore a 60 m la recinzione dell’e<strong>di</strong>ficio residenziale<br />

dovrà essere posta ad una <strong>di</strong>stanza non superiore a 10 m dal medesimo.<br />

Qualora per l’attività dell’azienda agricola si renda necessaria la dotazione <strong>di</strong> ampie<br />

aree <strong>di</strong> deposito all’aperto, potrà essere autorizzata la recinzione alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> mt.<br />

50,00 dai manufatti dell’inse<strong>di</strong>amento; tale autorizzazione avverrà a seguito <strong>di</strong><br />

specifica istanza e successiva verifica da parte dell’Amministrazione Comunale.<br />

116


Nelle zone agricole confinati con le zone <strong>di</strong> tipo BR.I/s e BR.IV è sempre ammessa la<br />

recinzione, a protezione dei fabbricati, secondo i criteri della zona appartenente<br />

all’e<strong>di</strong>ficio residenziale e con le modalità <strong>di</strong> cui al sopracitato punto 1.<br />

Nelle zone EE/sa le recinzioni fisse dovranno essere realizzate integralmente in legno<br />

sulla base <strong>di</strong> un progetto autorizzato dall’Amministrazione Comunale; l’eventuale<br />

ricostruzione <strong>di</strong> recinzioni già esistenti dovrà avvenire secondo le modalità richieste<br />

per le zone BR.I/s e BR.IV.<br />

Recinzioni e zoccolature <strong>di</strong> altezza <strong>di</strong>versa possono altresì essere ammesse per conseguire<br />

l’allineamento con quelle contigue, al fine <strong>di</strong> mantenere l’unità compositiva o nel caso <strong>di</strong><br />

rifacimento o restauro <strong>di</strong> recinzioni esistenti.<br />

Le recinzioni esistenti <strong>di</strong>fformi dalle prescrizioni delle precedenti lettere a), b), c) possono<br />

essere assoggettate esclusivamente a manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria; è ammessa la<br />

loro demolizione e ricostruzione nella forma originaria, secondo le in<strong>di</strong>cazioni del presente<br />

articolo. Per gli e<strong>di</strong>fici ricadenti nell’Inse<strong>di</strong>amento Urbano <strong>di</strong> carattere Ambientale (I.U.A.)<br />

è consentita la realizzazione <strong>di</strong> nuovi <strong>di</strong>visori o recinzioni, mantenendo però i caratteri<br />

storico-architettonici dell’e<strong>di</strong>ficio principale e del contesto in cui si pongono: non dovranno<br />

superare l’altezza massima <strong>di</strong> 2,00 m, e dovranno essere esclusivamente utilizzati materiali<br />

quali pietra, laterizio, legno, anche se posti a mascheramento <strong>di</strong> una sottostante struttura<br />

portante in cemento.<br />

Le cancellate devono essere realizzate esclusivamente del tipo “ a giorno ” ed utilizzare<br />

materiali quali: ferro e cemento armato; inoltre dovranno essere <strong>di</strong> semplice fattura, ed<br />

adottare <strong>di</strong>segni che si ispirano alla tra<strong>di</strong>zione decorativa locale.<br />

b) Muri contro terra:<br />

1) i muri contro terra sono ammessi purché la loro altezza massima non superi i 3 m; è<br />

ammesso superare <strong>di</strong>slivelli <strong>maggio</strong>ri me<strong>di</strong>ante la realizzazione <strong>di</strong> muri contro terra a<br />

gradoni dove ogni parete verticale (non superiore a 3 m) risulti arretrata rispetto alla<br />

precedente <strong>di</strong> almeno 2 m. Sui terrapieni posti tra le pareti si richiede la messa a<br />

<strong>di</strong>mora <strong>di</strong> essenze vegetali locali allo scopo <strong>di</strong> ridurre l'impatto visivo dell'opera <strong>di</strong><br />

contenimento;<br />

2) in particolare per le zone urbanistiche BR.I/s e BR.IV e per le aree <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong><br />

tutti gli e<strong>di</strong>fici posti esternamente a tali zone, ma in<strong>di</strong>viduati sulla cartografía <strong>di</strong><br />

progetto come Beni Culturali Ambientali (ai sensi dell'Art. 24, 1.u.r. 56/77, L 1089/39,<br />

L. 1497/39) e fermo restando il rispetto <strong>di</strong> specifici vincoli in<strong>di</strong>cati nella cartografía<br />

medesima, è ammesso il ripristino dei muri controterra esistenti, mentre la<br />

realizzazione <strong>di</strong> quelli nuovi è subor<strong>di</strong>nata alle seguenti regole:<br />

* siano rispettati i limiti <strong>di</strong> cui al precedente punto 1);<br />

* siano utilizzati materiali <strong>di</strong> finitura uguali o coerenti con quelli tra<strong>di</strong>zionali nel<br />

rispetto della caratterizzazione storico-architettonica dell'e<strong>di</strong>ficio e dell'ambiente.<br />

Nelle zone EE/sa è invece esclusa la costruzione <strong>di</strong> muri contro terra comunque realizzati,<br />

mentre è ammessa la ricostruzione <strong>di</strong> quelli esistenti secondo le modalità richieste per le<br />

zone BR.I/s e BR.IV.<br />

Le presenti prescrizioni potranno essere successivamente integrate da quelle contenute<br />

nel Regolamento E<strong>di</strong>lizio e da eventuali stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> settore qualora essi contengano in<strong>di</strong>cazioni più<br />

puntuali.<br />

117


TITOLO VI<br />

RICONOSCIMENTO E SALVAGUARDIA GENERALE DEI BENI<br />

CULTURALI E AMBIE<strong>NTA</strong>LI<br />

Art. 52 In<strong>di</strong>viduazione, classificazione e tutela<br />

Ai sensi dell'Art. 24 della l.u.r. 56/77 il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua sul territorio comunale <strong>di</strong><br />

<strong>Vinovo</strong> i beni culturali ambientali da salvaguardare, così sud<strong>di</strong>visi:<br />

1) monumenti isolati e singoli e<strong>di</strong>fici civili e rurali, con relative pertinenze, aventi valore<br />

storico/artistico.<br />

In tale classe rientrano gli e<strong>di</strong>fici compresi negli elenchi <strong>di</strong> cui al D.Lgs. 22/01/2004 n° 42,<br />

ivi comprese le pertinenze ambientali in<strong>di</strong>viduate e perimetrate ai sensi dello stesso;<br />

2) monumenti isolati e singoli e<strong>di</strong>fici civili e rurali, aventi valore ambientale, storico-artistico<br />

e/o documentario ai sensi dell'Art. 24 1.u.r. 56/77;<br />

3) aree <strong>di</strong> interesse paesistico ambientale, quali le fasce fluviali e le aree agricole <strong>di</strong><br />

salvaguar<strong>di</strong>a ambientale.<br />

Per le richieste <strong>di</strong> intervento su e<strong>di</strong>fici classificati come Beni Culturali Ambientali <strong>di</strong> cui<br />

ai precedenti punti 1, 2, ed inseriti all'interno della zona IUA il P.R.G. rimanda interamente alla<br />

Variante Antico Nucleo Centrale, il cui progetto adottato dal Consiglio Comunale con<br />

deliberazione n. 27 del 27/2/1998, è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.11-<br />

2204 del 12/02/2001.<br />

Sulla restante parte del territorio comunale le richieste <strong>di</strong> intervento sui Beni Culturali<br />

Ambientali <strong>di</strong> cui ai precedenti punti 1, 2, 3, puntualmente in<strong>di</strong>viduati nelle tavole <strong>di</strong> Piano,<br />

qualora eccedenti la manutenzione straor<strong>di</strong>naria, devono essere corredate da adeguata<br />

documentazione circa gli aspetti storici dei beni, delle loro caratteristiche fisiche e dello stato <strong>di</strong><br />

conservazione. In particolare è richiesto:<br />

- il rilievo asseverato in scala 1:50 delle parti interessate dall’intervento (prospetti, piante,<br />

sezioni, sottotetti, coperture), con in<strong>di</strong>cazione dei materiali originari,<br />

- il rilievo asseverato in scala 1:100 delle pavimentazioni dei cortili (qualora esistenti);<br />

- la ricerca documentaria (se <strong>di</strong>sponibile) a supporto delle scelte progettuali proposte;<br />

- l'idonea documentazione fotografica.<br />

L’apertura <strong>di</strong> nuove attività commerciali o il loro trasferimento in volumi esistenti <strong>di</strong><br />

e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cui ai punti 1) e 2) del primo comma, sono limitati ad esercizi <strong>di</strong> vicinato (150 mq <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta); gli interventi e<strong>di</strong>lizi dovranno risultare compatibili con i manufatti vincolati e/o<br />

segnalati, garantendone la contestuale salvaguar<strong>di</strong>a e valorizzazione nel rispetto delle finalità<br />

in<strong>di</strong>cate all’art. 6 del D. Lgs. 114/98.<br />

Gli interventi e<strong>di</strong>lizi sugli immobili <strong>di</strong> cui ai precedenti punti 1, 2, 3 sono ammessi in<br />

coerenza a quanto stabilito nelle rispettive zone urbanistiche con i limiti <strong>di</strong> cui ai successivi artt.<br />

53 e 54.<br />

Gli SUE che comprendono gli immobili in<strong>di</strong>viduati e classificati ai sensi del presente<br />

articolo, seguono le procedure <strong>di</strong> cui all’8° comma dell’art. 40 e dell’art. 91/bis della L.R. 56/77<br />

e s.m.i..<br />

Quando un progetto <strong>di</strong> un intervento e<strong>di</strong>lizio viene giu<strong>di</strong>cato, dall’Ufficio Tecnico e/o<br />

dalla Commissione E<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> scarsa qualità architettonico-formale e/o ritenuto <strong>di</strong>ssonante con<br />

118


l’ambiente nel quale è collocato, l’Amministrazione Comunale, anche in assenza <strong>di</strong> specifica<br />

norma <strong>di</strong> tutela, può sottoporre il progetto medesimo al parere della Commissione Locale per il<br />

Paesaggio o, se non istituita, alla Commissione Regionale per i Beni Ambientali.<br />

Art. 53 Monumenti isolati e singoli e<strong>di</strong>fici aventi valore storico/artistico o<br />

ambientale/documentario<br />

Per i complessi e<strong>di</strong>lizi, per le singole costruzioni e per i monumenti isolati aventi valore<br />

storico-artistico o documentario e puntualmente in<strong>di</strong>cati sulle tavole <strong>di</strong> progetto (P2), ove<br />

ubicati al <strong>di</strong> fuori della zona I.U.A. si applicano le seguenti <strong>di</strong>sposizioni:<br />

a) E<strong>di</strong>fici ed aree vincolati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cui al punto 1 dell'Art. 52, sono ammessi esclusivamente interventi <strong>di</strong><br />

manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria e <strong>di</strong> restauro, secondo le modalità che seguono,<br />

integrative delle definizioni <strong>di</strong> cui agli Artt. 14, 15, 16 lettera a) delle presenti <strong>NTA</strong>.<br />

Le opere devono mirare al mantenimento e al recupero delle parti originali del fabbricato ed<br />

alla eliminazione degli elementi deturpanti eventualmente presenti senza aumento <strong>di</strong> Sul, ad<br />

eccezione <strong>di</strong> quella consentita ai sensi dell'ultimo comma del precedente Art. 16.<br />

Le destinazioni d'uso devono essere quelle consentite nelle aree o nelle zone urbanistiche <strong>di</strong><br />

appartenenza e devono comunque essere coerenti con l'impianto tipologico dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />

I progetti riguardanti tali tipi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio, per interventi eccedenti la manutenzione<br />

straor<strong>di</strong>naria, devono essere corredati dagli elaborati previsti al terzo comma dell'Art. 52<br />

delle presenti <strong>NTA</strong>.<br />

Si ricorda che il rilascio del titolo abilitativo relativo alle aree e agli immobili <strong>di</strong> cui al<br />

presente punto a) è subor<strong>di</strong>nato al preventivo rilascio <strong>di</strong>:<br />

* autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti per gli e<strong>di</strong>fici oggetto <strong>di</strong> Decreto <strong>di</strong><br />

vincolo ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42;<br />

* autorizzazione regionale per gli e<strong>di</strong>fici ricadenti all'interno <strong>di</strong> aree vincolate ai sensi<br />

dell’art.139 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42<br />

Il parere della Soprintendenza ai Monumenti e l’autorizzazione regionale sono entrambi<br />

vincolanti.<br />

b) E<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore storico-artistico e storico-documentario<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore ambientale e documentario <strong>di</strong> cui al punto 2 dell'Art. 52, sono<br />

ammessi interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria, restauro e risanamento<br />

conservativo secondo le definizioni <strong>di</strong> cui agli Artt. 14, 15, 16 delle presenti <strong>NTA</strong>.<br />

Sono inoltre ammessi interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia limitatamente ai punti b) e c)<br />

dell'Art. 17 delle presenti <strong>NTA</strong>, con l'obbligo <strong>di</strong> conservare tutti gli elementi riconosciuti,<br />

dagli organi competenti, caratterizzanti il bene (facciate interne ed esterne, coperture, scale,<br />

androni, ecc.); qualora porzioni dei suddetti elementi presentino alterazioni contrastanti con<br />

le caratteristiche dell'e<strong>di</strong>ficio, si deve provvedere, contestualmente all'intervento,<br />

all'eliminazione dei fattori non coerenti.<br />

Nei casi e nei limiti previsti dal Piano è ammessa, all'interno della volumetria esistente, la<br />

realizzazione <strong>di</strong> ampliamenti costituenti nuove superfici lorde <strong>di</strong> solaio.<br />

Nei limiti della volumetria esistente sono ammessi interventi <strong>di</strong> ampliamento e/o sostituzione<br />

e<strong>di</strong>lizia per gli e<strong>di</strong>fici o parti <strong>di</strong> essi che pur compresi all'interno <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> beni<br />

storici puntualmente in<strong>di</strong>cati non siano in<strong>di</strong>viduati come tali; questi interventi potranno<br />

119


essere attuati esclusivamente me<strong>di</strong>ante strumenti urbanistici <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata.<br />

Qualora l'insieme della opere in progetto si configuri come R.U. essa risulta ammessa solo<br />

con S.U.E. <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici o parti <strong>di</strong> essi che, pur compresi all'interno del perimetro dell'area <strong>di</strong> pertinenza<br />

dei beni puntuali sopraelencati, non risultino ad essi coerenti, devono essere previsti gli<br />

interventi atti a ricostruire l'unità storico-funzionale del bene.<br />

Pertanto possono essere consentite le opere che, in relazione alla documentazione <strong>di</strong> cui al 3°<br />

comma dell'Art. 52 concorrono al raggiungimento <strong>di</strong> tale obiettivo.<br />

In particolare per gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore storico-artistico, tutti gli interventi dovranno comunque<br />

sottostare alle procedure previste dalle leggi vigenti ed alle prescrizioni dell’Ente tutore del<br />

vincolo.<br />

Art. 54 Aree <strong>di</strong> interesse paesistico-ambientale<br />

Le aree <strong>di</strong> interesse paesistico-ambientale <strong>di</strong> cui al punto 3 del precedente Art. 52,<br />

in<strong>di</strong>viduate dal P.R.G. ai sensi dei combinati <strong>di</strong>sposti dell'Art. 24, 1° comma, punto 3 e dell'Art.<br />

13, 6° comma della l.u.r. 56/77, sono sottoposte alle seguenti <strong>di</strong>sposizioni che si applicano sia<br />

nel caso <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong> Strumenti Urbanistici Esecutivi, sia nel caso <strong>di</strong> singoli interventi sulle<br />

preesistenze con specificazioni <strong>di</strong> cui ai successivi capoversi.<br />

a) Fasce dei corsi d'acqua<br />

Della rete idrografica presente nel comune <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> vengono in<strong>di</strong>cati come appartenenti<br />

alle acque pubbliche il torrente. Chisola ed il torrente Oitana.<br />

Le fasce dei corsi d'acqua in<strong>di</strong>viduate ai sensi della L. 431/85 (torrenti Chisola e Oitana,),<br />

per una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 150 m. sono sottoposte a vincolo paesistico ai sensi dell’art.139 del<br />

D.Lgs. 22/01/2004 n° 42.<br />

Le fasce in<strong>di</strong>cate sulle tavole <strong>di</strong> progetto P2.2/1-12 scala 1:2000 e P2.3/1-2 scala 1:5000<br />

sono da intendersi illustrative e dovranno essere debitamente interpretate all’atto <strong>di</strong> puntuali<br />

provve<strong>di</strong>menti.<br />

All'interno <strong>di</strong> tali fasce sono sempre ammessi interventi per la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano e <strong>di</strong> quelle finalizzate all'uso<br />

pubblico del bene (opere <strong>di</strong> protezione idrogeologica, percorsi pedonali, opere relative alla<br />

realizzazione <strong>di</strong> servizi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico, attrezzature sportive pubbliche o <strong>di</strong> uso<br />

pubblico).<br />

Sui manufatti e<strong>di</strong>lizi eventualmente esistenti in tali fasce sono ammessi interventi <strong>di</strong><br />

manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione<br />

e<strong>di</strong>lizia (senza aumento <strong>di</strong> Sul), nel rispetto delle presenti in<strong>di</strong>cazioni generali <strong>di</strong> piano e<br />

delle zone urbanistiche in cui essi risultano collocati.<br />

La realizzazione <strong>di</strong> nuovi manufatti e<strong>di</strong>lizi, nel rispetto delle in<strong>di</strong>cazioni del P.R.G., è<br />

subor<strong>di</strong>nata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42.<br />

Non è richiesta la predetta autorizzazione per gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria,<br />

straor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> consolidamento statico e <strong>di</strong> restauro conservativo che non alterino lo stato<br />

dei luoghi e l'aspetto esteriore degli e<strong>di</strong>fici, così come previsto all’art.142 del D.Lgs.<br />

22/01/2004 n° 42.<br />

Gli interventi ammessi devono, <strong>di</strong> massima, anche me<strong>di</strong>ante l'utilizzo <strong>di</strong> Strumenti<br />

Urbanistici Esecutivi, consentire la fruizione delle sponde garantendo la loro tutela.<br />

b) Aree agricole <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale (EE/sa)<br />

120


Il P.R.G. ha inteso classificare in tal modo le aree agricole ine<strong>di</strong>ficate che, per la loro<br />

collocazione in rapporto ad alcune parti del tessuto urbano <strong>di</strong> particolare valore ambientale<br />

oppure in rapporto ad elementi naturali <strong>di</strong> notevole valore paesaggistico, richiedono<br />

particolari forme <strong>di</strong> tutela.<br />

Gli interventi possibili su tali porzioni <strong>di</strong> territorio sono regolati dal precedente Art. 43, 10°<br />

comma.<br />

c) Aree boscate<br />

Nelle aree boscate non sono ammessi interventi e<strong>di</strong>lizi, ad eccezione <strong>di</strong> quelli necessari per<br />

la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano e<br />

finalizzate all'uso sociale del bene (opere <strong>di</strong> protezione idrogeologica, percorsi pedonali,<br />

opere relative alla realizzazione <strong>di</strong> punti attrezzati, ecc.), sempre che ciò non contrasti con la<br />

salvaguar<strong>di</strong>a e la tutela del patrimonio arboreo esistente.<br />

I manufatti devono essere realizzati con materiali e tecniche che ne assicurino un corretto<br />

inserimento sotto il profilo paesaggistico-ambientale.<br />

d) Pertinenze ambientali <strong>di</strong> nuclei e singoli e<strong>di</strong>fici<br />

Nelle aree <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> nuclei e singoli e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduate come beni <strong>di</strong> interesse<br />

paesistico-ambientale non sono ammessi interventi e<strong>di</strong>lizi, ad eccezione <strong>di</strong> quelli necessari<br />

per la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria (opere <strong>di</strong> protezione idrogeologica,<br />

percorsi viari, spazi <strong>di</strong> sosta, punti attrezzati, etc.), sempre che ciò non contrasti con la tutela<br />

ambientale dell’area.<br />

Ogni intervento e<strong>di</strong>lizio ammissibile dovrà essere realizzato con materiali e tecniche che ne<br />

assicurino un corretto inserimento paesistico-ambientale: non sono ammessi materiali e<br />

tecniche costruttive <strong>di</strong>fferenti da quelle previste dal Regolamento E<strong>di</strong>lizio.<br />

121


TITOLO VII<br />

TUTELA AMBIE<strong>NTA</strong>LE<br />

TRACCIATI E FASCE DI RISPETTO STRADALI E FERROVIARIE<br />

Art. 55 La viabilità ed i tracciati ferroviari.<br />

Le tavole <strong>di</strong> progetto P2 <strong>di</strong> cui all'Art. 3 delle presenti N.T.A. in<strong>di</strong>cano i se<strong>di</strong>mi destinati<br />

a viabilità, <strong>di</strong>stinguendoli nelle seguenti categorie:<br />

a) strade esistenti, in<strong>di</strong>cate in bianco, cioè prive <strong>di</strong> simbologia grafica. Sono comprese in tale<br />

categoria le strade appartenenti alla rete viaria carrabile <strong>di</strong> interesse pubblico, in cui<br />

confluiscono quin<strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> uso pubblico;<br />

b) strade in progetto prescritte, delle quali è prevista la realizzazione secondo lo specifico<br />

tracciato in<strong>di</strong>cato in cartografia con apposita simbologia grafica, sia che esse si trovino<br />

all'interno o all'esterno <strong>di</strong> strumenti urbanistici esecutivi;<br />

c) strade in progetto proposte, delle quali la <strong>di</strong>mensione ed il tracciato sono consigliati, ma non<br />

hanno valore prescrittivo in quanto la loro realizzazione non è prioritaria per il<br />

conseguimento degli obiettivi <strong>di</strong> pianificazione previsti dal P.R.G.; la loro realizzazione può<br />

essere attuata anche con <strong>di</strong>fferente soluzione in<strong>di</strong>viduata a seguito <strong>di</strong> più approfon<strong>di</strong>ti stu<strong>di</strong><br />

effettuati in tempi successivi o in sede <strong>di</strong> redazione <strong>di</strong> SUE, nel rispetto dei loro punti <strong>di</strong><br />

partenza e <strong>di</strong> arrivo.<br />

Le strade in progetto, assumono <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong>fferenti della sezione al variare<br />

dell'importanza assunta dalla viabilità in progetto. Il rango delle viabilità esistenti ed in progetto<br />

è stabilito, in accordo con quanto stabilito dal Co<strong>di</strong>ce della Strada dall’apposita simbologia<br />

presente sulle tavole <strong>di</strong> Progetto, come precisato al successivo art. 56, lettera A, secondo<br />

comma.<br />

Nel caso <strong>di</strong> strade, o tratti <strong>di</strong> strada esistenti, per le quali, nella cartografia <strong>di</strong> Piano, non<br />

siano in<strong>di</strong>cate con apposita simbologia mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> tracciato o <strong>di</strong> allineamento, si deve fare<br />

riferimento ad una <strong>di</strong>mensione della sezione stradale pari a quella effettivamente esistente.<br />

Nel caso <strong>di</strong> nuovi tracciati o allineamenti in progetto del tipo b) (1° comma del presente<br />

articolo) devono invece essere ritenute prescrittive la <strong>di</strong>mensione minima valutata graficamente<br />

e l'organizzazione corrispondenti alla categoria <strong>di</strong> appartenenza della strada o del tratto <strong>di</strong><br />

strada.<br />

Nel caso <strong>di</strong> nuovi tracciati o allineamenti in progetto proposti del tipo c) (1° comma del<br />

presente articolo) e collocati all'esterno <strong>di</strong> SUE, in attesa della realizzazione delle nuove<br />

viabilità è ammessa sulle aree interessate la realizzazione <strong>di</strong> recinzioni e sistemazioni<br />

superficiali, a con<strong>di</strong>zione che non risultino valutabili ai fini del valore <strong>di</strong> esproprio.<br />

In sede <strong>di</strong> progetto esecutivo i tracciati e gli allineamenti delle se<strong>di</strong> stradali possono<br />

subire ragionevoli variazioni purché contenute all'interno della loro fascia <strong>di</strong> rispetto,<br />

conseguenti alla conoscenza dettagliata dei suoli propria <strong>di</strong> tale livello progettuale.<br />

La progettazione esecutiva dei tracciati stradali deve prevedere opere <strong>di</strong> servizio atte a<br />

limitare il degrado funzionale dei lotti interessati. In particolare per quanto concerne la<br />

realizzazione <strong>di</strong> viabilità in aree agricole sarà in<strong>di</strong>spensabile garantire il ripristino della rete<br />

idrica superficiale (canali e fossi irrigui), nonché l’accessibilità dei fon<strong>di</strong> in relazione alla<br />

aggregazione delle aziende agricole attive.<br />

122


Conseguentemente alla mo<strong>di</strong>ficazione del tracciato stradale <strong>di</strong> cui al comma precedente<br />

le aree urbanistiche a<strong>di</strong>acenti possono subire ampliamenti o riduzioni formali e <strong>di</strong>mensionali,<br />

fino al ciglio stradale. Tutte le restanti prescrizioni urbanistiche (<strong>di</strong>stanze, in<strong>di</strong>ci, fasce <strong>di</strong><br />

rispetto) dovranno fare riferimento alla reale situazione determinatasi.<br />

La <strong>di</strong>mensione della superficie territoriale delle aree urbanistiche è misurata nel<br />

seguente modo:<br />

- al netto delle strade esistenti nel caso <strong>di</strong> interventi tramite titolo abilitativo <strong>di</strong>retto. In tal caso<br />

la strada rimane nello stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto in cui si trova al momento della richiesta <strong>di</strong><br />

intervento;<br />

- al lordo delle strade, o <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> esse, nel caso <strong>di</strong> interventi subor<strong>di</strong>nati alla formazione<br />

preventiva <strong>di</strong> SUE o <strong>di</strong> permessi <strong>di</strong> costruire convenzionati ai sensi dell'Art. 49 della l.u.r.<br />

56/77. In tali casi la convenzione definirà lo stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto che regolerà il se<strong>di</strong>me<br />

stradale.<br />

Oltre alle suddette categorie a), b), c) le tavole <strong>di</strong> progetto P2 in<strong>di</strong>cano dei tracciati viari,<br />

in<strong>di</strong>viduati con l’apposita simbologia “tracciati ed ampliamenti stradali suscettibili <strong>di</strong><br />

variazioni conseguenti alle successive fasi <strong>di</strong> progettazione”, i quali sono subor<strong>di</strong>nati alla<br />

valutazione <strong>di</strong> cui all’art. 27 della DCR 563-13414/99 in caso <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> autorizzazione<br />

commerciale sull’area TCS/b; <strong>di</strong> conseguenza potranno subire piccole variazioni <strong>di</strong> sezione o <strong>di</strong><br />

posizione senza che ciò comporti variante urbanistica purché tali variazioni siano contenute<br />

all’interno delle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali.<br />

La programmazione urbanistica comunale in<strong>di</strong>vidua negli interventi infrastrutturali<br />

puntualmente in<strong>di</strong>cati sulle tavole <strong>di</strong> progetto quelli necessari al potenziamento del sistema<br />

viario locale, coor<strong>di</strong>nandone i tempi ed i progetti <strong>di</strong> realizzazione con quelli previsti nel<br />

territorio <strong>di</strong> Nichelino.<br />

Delle opere previste nell’ambito del territorio vinovese è richiesta la realizzazione prioritaria<br />

delle seguenti:<br />

- ampliamento strada Debouchè;<br />

- strada della “Rotta Lunga” tra le rotatorie 6V e 8V ed il suo raccordo, denominato<br />

“Bretella Ambrogio”, con la Strada Debouchè;<br />

- “bretella Garino” tra le rotatorie 3Ve 4V e relativo sottopasso della ferrovia;<br />

- sottopasso a sezione ridotta della ferrovia lungo l’attuale S.P. 143;<br />

- rifunzionalizzazione della SP 140, nel tratto compreso tra la rotonda 4V ed il confine con<br />

Nichelino, e della 143 nel tratto tra via Debouchè e l’intersezione 5V.<br />

Nell’ambito degli interventi ricadenti nel territorio vinovese le tavole <strong>di</strong> progetto in<strong>di</strong>viduano<br />

inoltre le parti <strong>di</strong> tracciato delle strade provinciali Sp. 140 e 143 da “rifunzionalizzare”: trattasi<br />

<strong>di</strong> interventi da realizzare sull’esistente se<strong>di</strong>me viario e all’interno delle aree già in<strong>di</strong>viduate a<br />

spazi pubblici.<br />

In merito alle procedure <strong>di</strong> verifica la progettazione sarà subor<strong>di</strong>nata alle procedure previste<br />

dalla L.R. 40/98, fermo restando che a lato della via Debouchè, verso il Parco <strong>di</strong> Stupinigi,<br />

dovrà essere prevista una piantumazione <strong>di</strong> alberature <strong>di</strong> altezza ed interasse idonei a<br />

mascherare completamente il fronte e<strong>di</strong>ficato; tali alberature devono essere realizzate<br />

utilizzando specie autoctone e già presenti nel territorio (ad esempio querce e carpino bianco).<br />

Il P.R.G. <strong>di</strong>stingue, me<strong>di</strong>ante apposita simbologia grafica, il se<strong>di</strong>me ferroviario relativo<br />

alla linea Torino-Pinerolo.<br />

123


Art. 56 Fasce <strong>di</strong> rispetto stradali, ferroviarie, cimiteriali e delle infrastrutture<br />

tecnologiche<br />

Il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua, in conformità alle vigenti leggi <strong>di</strong> settore, le geometrie e le<br />

<strong>di</strong>mensioni delle fasce e delle zone <strong>di</strong> rispetto della viabilità stradale e ferroviaria, dei cimiteri e<br />

degli impianti tecnologici.<br />

A) Fasce <strong>di</strong> rispetto stradali<br />

Ai fini della determinazione della <strong>di</strong>mensione delle fasce <strong>di</strong> rispetto della viabilità il P.R.G.<br />

ha adottato la classificazione delle strade prevista dall'Art. 2 del Regolamento <strong>di</strong> esecuzione<br />

e <strong>di</strong> attuazione del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada approvato con Decreto del Presidente della<br />

Repubblica 16 <strong>di</strong>cembre 1992, n° 495.<br />

Nel territorio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> sono state in<strong>di</strong>viduate sulla cartografia <strong>di</strong> progetto (P2)<br />

con apposita sigla, le seguenti strade:<br />

* strade extraurbane secondarie, tipo C;<br />

* strade locali (urbane o extraurbane, comunali), tipo F.<br />

Nel centro abitato, all'interno dell’Inse<strong>di</strong>amento Urbano <strong>di</strong> carattere Ambientale, il P.R.G.<br />

rimanda interamente alla Variante Antico Nucleo Centrale, il cui progetto adottato dal<br />

Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 27/02/1998, è stato approvato dalla Regione<br />

Piemonte con D.G.R. n.11-2204 in data 12/02/2001.<br />

Nella restante parte del centro abitato, in assenza <strong>di</strong> specifica in<strong>di</strong>cazione grafica nelle Tav.<br />

<strong>di</strong> Progetto P.2. o <strong>di</strong> specifiche prescrizioni <strong>di</strong> zona, la nuova e<strong>di</strong>ficazione, le ricostruzioni<br />

conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le strade<br />

(in<strong>di</strong>pendentemente dalla zona urbanistica <strong>di</strong> appartenenza) devono rispettare una <strong>di</strong>stanza<br />

minima dal ciglio stradale <strong>di</strong> 5 metri oppure possono rispettare l'allineamento <strong>di</strong> fabbricati<br />

esistenti sul lotto a<strong>di</strong>acente o sul lotto d'intervento.<br />

Le prescrizioni precedenti possono non essere applicate all'interno delle zone BR.I/s:<br />

l’Amministrazione Comunale può valutare, <strong>di</strong> volta in volta, l’opportunità <strong>di</strong> derogare<br />

nell’ottica <strong>di</strong> un miglioramento della qualità urbana ed ambientale.<br />

Nel rispetto dei <strong>di</strong>sposti dell'Art. 1 del Decreto del 26 aprile 1993, n° 147 fuori dai centri<br />

abitati le <strong>di</strong>stanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle<br />

ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade,<br />

non possono essere inferiori a:<br />

* 30 m per le strade <strong>di</strong> tipo C;<br />

* 20 m per le strade <strong>di</strong> tipo F;<br />

* 10 m per le strade <strong>di</strong> tipo F, ma a carattere vicinale.<br />

Fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone previste come e<strong>di</strong>ficabili o trasformabili<br />

dallo strumento urbanistico generale, le <strong>di</strong>stanze dal confine stradale, da rispettare nelle<br />

nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali<br />

o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:<br />

* 10 m per le strade <strong>di</strong> tipo C;<br />

* 5 m per le strade <strong>di</strong> tipo F.<br />

Fuori dai centri abitati le <strong>di</strong>stanze da rispettare nella costruzione o ricostruzione <strong>di</strong> muri <strong>di</strong><br />

cinta, <strong>di</strong> qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori<br />

a m 3 per le strade sia <strong>di</strong> tipo C, sia <strong>di</strong> tipo F, mentre all'interno dei centri abitati è ammessa<br />

la costruzione in corrispondenza del ciglio stradale.<br />

In caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> nuovi tratti <strong>di</strong> recinzione paralleli e costeggianti le strade, qualora<br />

sui lotti imme<strong>di</strong>atamente a<strong>di</strong>acenti siano già presenti delle recinzioni realizzate secondo<br />

allineamenti legittimamente concessionati è prescritta la costruzione a filo <strong>di</strong> queste ultime.<br />

124


Nelle fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> cui sopra, secondo i <strong>di</strong>sposti del 3° comma, Art. 27 della l.u.r.<br />

56/77, è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali,<br />

artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse le destinazioni meglio specificate al<br />

successivo Art. 58.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici esistenti siti nelle fasce <strong>di</strong> rispetto e per quelli compresi nella fascia<br />

corrispondente alle aree preor<strong>di</strong>nate alla realizzazione <strong>di</strong> nuova struttura viaria in<strong>di</strong>viduata in<br />

cartografia <strong>di</strong> progetto nelle tavole P2.2/4 e P2.2/7, si rimanda al successivo art.58 delle<br />

presenti N.T.A..<br />

TIPO DI<br />

STRADA<br />

FUORI DAI CENTRI<br />

ABITATI<br />

DENTRO I CENTRI<br />

ABITATI MA<br />

ESCLUSO GLI I.U.A.<br />

ALL’INTERNO DEGLI FUORI DAI CENTRI<br />

I.U.A.<br />

ABITATI<br />

Con deliberazione G.C. n° 112 del 24/10/2005 il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> ha approvato,<br />

definitivamente, la delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992<br />

n° 285 e s.m.i. (Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada). Nel caso <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>fformità fra la<br />

cartografia del P.R.G.C. e quella allegata alla citata deliberazione G.C. n° 112 del<br />

24/10/2005, si intendono prevalenti le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> quest’ultima con esclusivo riguardo alla<br />

delimitazione del centro abitato.<br />

B) Fasce <strong>di</strong> rispetto ferroviarie<br />

Per quanto riguarda la fascia <strong>di</strong> rispetto della ferrovia, lungo i tracciati della linea esistente è<br />

<strong>di</strong> norma vietato costruire, ricostruire o ampliare e<strong>di</strong>fici o manufatti <strong>di</strong> qualsiasi specie ad<br />

una <strong>di</strong>stanza (da misurarsi in proiezione orizzontale) minore <strong>di</strong> metri 30 dal limite della zona<br />

<strong>di</strong> occupazione della più vicina rotaia, secondo i <strong>di</strong>sposti dell'articolo 49 del Decreto del<br />

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753.<br />

Gli interventi sopraccitati possono essere ammessi esclusivamente se autorizzati dall'Ente<br />

ferroviario.<br />

C) Fasce <strong>di</strong> rispetto cimiteriali<br />

Nella zona <strong>di</strong> rispetto del cimitero, avente profon<strong>di</strong>tà non inferiore a metri 150 dalla cinta<br />

muraria, ai sensi del 5° comma, Art. 27, l.u.r. 56/77, ad eccezione della parte <strong>di</strong> territorio<br />

125<br />

DENTRO I CENTRI<br />

ABITATI MA<br />

ESCLUSO GLI I.U.A.<br />

ALL’INTERNO<br />

DEGLI I.U.A.<br />

TIPO C mt. 30 = = <br />

TIPO F mt. 20 <br />

TIPO F vicinali mt. 10 <br />

<br />

<br />

(DPR n° 425 del 16/12/92)<br />

Distanza dei nuovi e<strong>di</strong>fici dai cigli stradali Distanza dei muri <strong>di</strong> cinta dai cigli stradali<br />

In assenza <strong>di</strong> specifiche in<strong>di</strong>cazioni grafiche sulle tavole <strong>di</strong> progetto (TAVV. P2.2/1-12) la nuova e<strong>di</strong>ficazione, le<br />

ricostruzioni conseguenti la demolizione integrale e gli ampliamenti fronteggianti le strade devono rispettare una<br />

<strong>di</strong>stanza minima dal ciglio stradale <strong>di</strong> 5 m oppure possono rispettare l'allineamento <strong>di</strong> fabbricati esistenti sul lotto<br />

a<strong>di</strong>acente o sul lotto <strong>di</strong> intervento.<br />

In assenza <strong>di</strong> specifiche in<strong>di</strong>cazioni grafiche sulle tavole <strong>di</strong> progetto (TAVV. P2.2/1-12) gli interventi sugli e<strong>di</strong>fici e<br />

le nuove costruzioni devono rispettare l'allineamento esistente sul fronte stradale.<br />

Mt. 3 o in allineamento con le recinzioni preesistenti<br />

Mt. 1.5 o in allineamento alle recinzioni/costruzioni esistenti


posta a nord della strada provinciale <strong>di</strong> circonvallazione per la quale è stata accolta con<br />

Decreto n. 2027 del 12/7/1967 del Me<strong>di</strong>co Provinciale <strong>di</strong> Torino la richiesta <strong>di</strong> riduzione<br />

della fascia stessa, non sono ammesse nuove costruzioni nè ampliamenti <strong>di</strong> quelle esistenti;<br />

sono però ammesse la manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria, la ristrutturazione senza<br />

aumento <strong>di</strong> volume degli e<strong>di</strong>fici esistenti, oltreché la realizzazione <strong>di</strong> parcheggi, <strong>di</strong> parchi<br />

pubblici, anche attrezzati, <strong>di</strong> recinzioni (realizzate secondo le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 51 lett. a)<br />

punto 3) o <strong>di</strong> colture arboree industriali;<br />

D) Pozzi e sorgenti collegati alla rete dell'acquedotto pubblico.<br />

Il P.R.G. riporta sulle Tavole P2.2 l'ubicazione dei pozzi <strong>di</strong> captazione delle falde freatiche.<br />

In relazione agli impianti tecnologici dei citati pozzi collegati alla rete dell'acquedotto<br />

pubblico viene imposta una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> 200 m. ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. n. 236<br />

del 24/05/1988. E' inoltre prevista, anche se non riportata graficamente in cartografía, una<br />

zona <strong>di</strong> tutela assoluta delle opere <strong>di</strong> presa e delle costruzioni <strong>di</strong> servizio che devono essere<br />

recintate ed avere una estensione <strong>di</strong> raggio non inferiore a 10 metri.<br />

L'eventuale ammissibilità <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong>versi da quelli vietati dal <strong>di</strong>sposto normativo<br />

precedentemente richiamato deve essere sostenuta da apposite indagini finalizzate a valutare,<br />

secondo il criterio idrogeologico, la compatibilità dell'intervento rispetto alla tutela della<br />

risorsa idrica utilizzata.<br />

Il rilascio <strong>di</strong> titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi per nuove costruzioni o per interventi <strong>di</strong> completamento<br />

sarà subor<strong>di</strong>nato al parere favorevole dell'A.S.L. competente, viste le soluzioni tecniche<br />

proposte in relazione ai risultati delle indagini idrogeologiche.<br />

E) Impianti <strong>di</strong> depurazione pubblici e/o privati<br />

In relazione agli impianti tecnologici <strong>di</strong> depurazione pubblici e/o privati viene imposta una<br />

fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> 100 m, ai sensi del D.M. del 04/02/1977.<br />

La fascia <strong>di</strong> rispetto in<strong>di</strong>cata in cartografia e ricadente sull’area BM n.216 (tavola P2.2/4)<br />

recepisce il vincolo previsto dal <strong>PRGC</strong> vigente del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Can<strong>di</strong>olo, derivante dal<br />

depuratore collocato sul proprio territorio. In caso <strong>di</strong> cessazione funzionale e smantellamento<br />

dell’impianto verranno a decadere le prescritte fasce <strong>di</strong> rispetto.<br />

F) Impianto <strong>di</strong> smaltimento per rifiuti soli<strong>di</strong> urbani<br />

In relazione alla <strong>di</strong>scarica esistente ed in<strong>di</strong>viduata sulla cartografia <strong>di</strong> progetto P2.2 quale<br />

area urbanistica n. 292 (SP.I/a), il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua una fascia <strong>di</strong> rispetto con estensione pari<br />

a 50 m.<br />

Per tutte le fasce <strong>di</strong> rispetto anche non in<strong>di</strong>cate dal Piano ma previste da prescrizioni <strong>di</strong><br />

legge, valgono i limiti derivanti dal combinato <strong>di</strong>sposto dell'Art. 27 della l.u.r. 56/77.<br />

Art. 57 Distanze fra i fabbricati e dei medesimi dai confini <strong>di</strong> proprietà che non<br />

coincidono con i cigli stradali<br />

Ove non <strong>di</strong>versamente in<strong>di</strong>cato dalle prescrizioni per la zona urbanistica <strong>di</strong><br />

appartenenza e/o dalle Tabelle normative e/o dalle Schede d'Area e/o dagli S.U.E, le <strong>di</strong>stanze<br />

minime da prevedersi fra i fabbricati ed i confini <strong>di</strong> proprietà, che non coincidono con i cigli<br />

stradali, sono le seguenti:<br />

a) Distanze tra fabbricati<br />

1) Ai sensi del D.M. 1444/68, devono essere osservate le seguenti regole:<br />

- è prescritta in tutti i casi la <strong>di</strong>stanza minima assoluta <strong>di</strong> m. 10 tra pareti finestrate e<br />

pareti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti;<br />

- è prescritta per gli e<strong>di</strong>fici posti nelle zone <strong>di</strong> nuovo impianto (CR.III - DM - DI) tra<br />

pareti finestrate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti, la <strong>di</strong>stanza minima pari all'altezza del fabbricato<br />

126


più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli<br />

e<strong>di</strong>fici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12;<br />

- sono prescritte, per gli e<strong>di</strong>fici posti nelle zone <strong>di</strong> nuovo impianto (CR.III - DM - DI),<br />

le seguenti <strong>di</strong>stanze minime quando tra i fabbricati siano interposte strade destinate al<br />

traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio <strong>di</strong> singoli<br />

e<strong>di</strong>fici od inse<strong>di</strong>amenti):<br />

- m. 5,00 per lato, per strade <strong>di</strong> larghezza inferiore a m. 7;<br />

- m. 7,50 per lato per strade <strong>di</strong> larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;<br />

- m. 10,00 per lato per strade <strong>di</strong> larghezza superiore a m. 15;<br />

<strong>di</strong>stanze inferiori possono essere ammesse nel caso <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici che formino<br />

oggetto <strong>di</strong> S.U.E. con previsioni planovolumetriche.<br />

2) se non in aderenza, la <strong>di</strong>stanza minima tra gli spigoli <strong>di</strong> due e<strong>di</strong>fici non può essere<br />

inferiore a m. 5,00;<br />

2bis) la <strong>di</strong>stanza minima tra pareti non finestrate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti non può essere inferiore<br />

a m. 5,00;<br />

3) se non in aderenza, la <strong>di</strong>stanza minima tra un e<strong>di</strong>ficio ed autorimesse private/locali<br />

accessori (h. in fronte non superiore a m. 2,80) non può essere inferiore a m. 5,00 tra le<br />

due pareti (anche se finestrate) e m. 3,00 tra gli spigoli;<br />

4) negli interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia, qualora la sagoma preesistente faceva parte <strong>di</strong> un<br />

tessuto formalmente consolidato, è ammesso il mantenimento della posizione originaria;<br />

5) negli interventi comportanti la sopraelevazione del sottotetto è ammesso conservare il filo<br />

degli e<strong>di</strong>fici esistenti sottostanti anche se ciò determina <strong>di</strong>stanze da altri fabbricati<br />

inferiori a quelle previste dalle norme per la zona o l'area <strong>di</strong> appartenenza; è comunque<br />

prescritta la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> m. 10,00 in presenza <strong>di</strong> parete finestrata;<br />

6) non si intendono pareti finestrate quelle in cui siano praticate esclusivamente luci.<br />

b) Distanze dai confini <strong>di</strong> proprietà che non coincidono con i cigli stradali.<br />

1) è prescritta <strong>di</strong> norma, tra i muri <strong>di</strong> fabbrica ed il confine <strong>di</strong> proprietà, la <strong>di</strong>stanza minima<br />

pari alla metà dell'altezza in fronte dei fabbricati fermo restando la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> m.<br />

5,00;<br />

2) la <strong>di</strong>stanza del fabbricato dal confine <strong>di</strong> proprietà dovrà essere tale da garantire le<br />

<strong>di</strong>stanze previste tra i fabbricati <strong>di</strong> cui al precedente punto a) quando sull'area<br />

confinante sia già presente un fabbricato con parete finestrata a <strong>di</strong>stanza inferiore a m.<br />

5,00;<br />

3) sono ammesse, con il consenso scritto della proprietà confinante, <strong>di</strong>stanze dal confine <strong>di</strong><br />

proprietà inferiori a m. 5,00 ma tali da rispettare le norme concernenti le <strong>di</strong>stanze tra<br />

pareti finestrate;<br />

4) Nel caso in cui la proprietà dell’area contermine abbia già costruito a confine, potrà<br />

essere concessa l’autorizzazione a costruire in aderenza, in corrispondenza della<br />

larghezza della costruzione confinante; larghezze <strong>maggio</strong>ri potranno essere concesse<br />

soltanto con il consenso scritto della proprietà confinante; potrà essere concessa, senza<br />

assenso della proprietà confinante, l’innalzamento del fabbricato nei termini previsti<br />

dalla normativa <strong>di</strong> zona.<br />

127


5) in presenza <strong>di</strong> accordo scritto, fabbricati interessanti <strong>di</strong>verse proprietà contigue possono<br />

essere costruiti contestualmente in aderenza sui confini dando luogo ad un unico<br />

fabbricato;<br />

6) sono ammesse e<strong>di</strong>ficazioni "a confine" a norma del Co<strong>di</strong>ce Civile per creare fronti<br />

continue; qualora le con<strong>di</strong>zioni ambientali lo consentano l'Amministrazione pubblica<br />

può chiedere l'e<strong>di</strong>ficazione "a confine" o "in linea" sia in sede <strong>di</strong> titolo abilitativo<br />

singolo che in presenza <strong>di</strong> S.U.E.;<br />

7) è ammessa l'e<strong>di</strong>ficazione "a confine" delle autorimesse e locali accessori con altezza in<br />

fronte non superiore a m. 2,80, ferma restando l’applicazione delle norme sulle <strong>di</strong>stanze<br />

tra i fabbricati <strong>di</strong> cui al precedente punto a);<br />

8) negli interventi <strong>di</strong> demolizione/ricostruzione nell'ambito della Ristrutturazione E<strong>di</strong>lizia<br />

(RE) e <strong>di</strong> Sostituzione E<strong>di</strong>lizia (SE) è ammessa la costruzione "a confine" nel caso <strong>di</strong><br />

fabbricato demolito già posto a confine; la parte della ricostruzione posta "a confine"<br />

deve occupare quella che fu del fabbricato demolito (la ricostruzione deve avvenire<br />

sullo stesso se<strong>di</strong>me);<br />

9) sono esclusi dai conteggi <strong>di</strong> cui ai precedenti punti della presente lettera b) i balconi e i<br />

porticati fino ad un sporgenza massima <strong>di</strong> m. 1,50 all'interno della fascia <strong>di</strong><br />

arretramento dal confine (in tale fascia il portico deve essere libero da tre lati);<br />

19) i locali seminterrati aventi le caratteristiche <strong>di</strong> cui all’art. 4 punto 8-ter delle presenti<br />

N.T.A. secondo capoverso (compresi box, rampe coperte, spazi <strong>di</strong> manovra, locali<br />

accessori), se emergenti dal cordolo della recinzione o dal muretto <strong>di</strong> confine fra le<br />

proprietà private:<br />

a) potranno essere realizzati “a confine” (in presenza <strong>di</strong> accordo scritto fra i privati);<br />

b) dovranno essere realizzati a <strong>di</strong>stanza non inferiore a ml. 1,50 dal confine (in assenza<br />

<strong>di</strong> accordo scritto fra i privati);<br />

d) dovranno essere dotati, in ogni caso, sull’estradosso dell’ultimo solaio (o sul terreno<br />

<strong>di</strong> copertura dello stesso) <strong>di</strong> ringhiera/parapetto/recinzione, collocati a <strong>di</strong>stanza non<br />

inferiore a ml. 1,50 dal confine <strong>di</strong> proprietà, in conformità ai <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui all’art. 905<br />

del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

Le prescrizioni <strong>di</strong> cui alle precedenti lettere a), b) e c) si applicano altresì a tutti i locali<br />

seminterrati <strong>di</strong>rettamente prospicienti sul fondo confinante (in assenza <strong>di</strong> recinzione<br />

dotata <strong>di</strong> cordolo e/o <strong>di</strong> muro <strong>di</strong> contenimento e/o <strong>di</strong> altro manufatto <strong>di</strong> delimitazione<br />

delle proprietà private dotato <strong>di</strong> parti cieche), qualunque sia la sporgenza degli stessi<br />

dalla quota del terreno sistemato.<br />

I locali seminterrati non emergenti dal cordolo della recinzione o dalle parti cieche dei<br />

manufatti <strong>di</strong> delimitazione delle proprietà private sono, in ogni caso, soggetti al rispetto<br />

delle prescrizioni <strong>di</strong> cui all’art. 905 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

Art. 58 Utilizzazione e sistemazione delle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali e ferroviarie.<br />

Distributori <strong>di</strong> carburante.<br />

Le aree comprese nelle fasce <strong>di</strong> rispetto stradale in<strong>di</strong>cate in cartografia <strong>di</strong> Piano, devono <strong>di</strong><br />

norma essere destinate a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde,<br />

conservazione dello stato <strong>di</strong> natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi<br />

pubblici; in quanto suscettibili <strong>di</strong> occupazione per la formazione e l'ampliamento eventuale delle<br />

se<strong>di</strong> viarie, esse possono essere chiuse con recinzioni a giorno dai proprietari solo a titolo<br />

temporaneo nelle forme da concordarsi con la pubblica Amministrazione.<br />

128


Le suddette aree possono comunque essere utilizzate dagli aventi <strong>di</strong>ritto, a titolo<br />

temporaneo precario, per i seguenti scopi:<br />

- formazione <strong>di</strong> parcheggi in superficie;<br />

- formazione <strong>di</strong> verde privato o consortile;<br />

- impianti <strong>di</strong> nuove coltivazioni agricole o continuazione <strong>di</strong> quelle esistenti;<br />

- chioschi e piccole attrezzature <strong>di</strong> servizio alla circolazione, come <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> carburante e<br />

simili. In conformità alle previsioni contenute nella D.G.R. del 31/1/2000 n°48-29266 è<br />

ammessa la localizzazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> carburante e <strong>di</strong> attività connesse (con riferimento<br />

alla lettera a), 4 comma, art. 35) nelle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali, poste all’esterno del centro<br />

abitato (con le precisazione e limitazioni del 5° comma, art. 35). In ogni caso i manufatti<br />

costituenti il <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> carburante devono essere <strong>di</strong>stanti 5 metri dai confini <strong>di</strong> proprietà e<br />

10 metri dal ciglio stradale;<br />

- cabine <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> reti <strong>di</strong> servizi tecnologici e simili;<br />

Sugli e<strong>di</strong>fici esistenti, compresi nelle fasce <strong>di</strong> rispetto, sono ammessi i seguenti<br />

interventi:<br />

- ampliamenti <strong>di</strong> volume non superiori al 20% per gli e<strong>di</strong>fici rurali, compresi nelle parti agricole<br />

ad uso residenziale e non, per sistemazioni igieniche e tecniche; detti ampliamenti devono<br />

essere effettuati sul lato opposto a quello della strada e devono essere ammissibili in base alle<br />

norme che definiscono i caratteri della zona urbanistica considerata, per quanto attiene le<br />

destinazioni d'uso proprie ed ammesse, le densità e tutte le altre prescrizioni e vincoli delle<br />

presenti norme.<br />

- in tutti gli altri casi possono essere attuati esclusivamente interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria<br />

e straor<strong>di</strong>naria, restauro e risanamento conservativo senza aumento <strong>di</strong> Sul.<br />

Nella fascia corrispondente alle aree preor<strong>di</strong>nate alla realizzazione <strong>di</strong> nuova struttura<br />

viaria in<strong>di</strong>viduata in cartografia <strong>di</strong> progetto nelle tavole P2.2/4 e P2.2/7, sugli e<strong>di</strong>fici esistenti<br />

sono ammessi i tipi <strong>di</strong> intervento previsti dalle zone urbanistiche <strong>di</strong> appartenenza, purché non<br />

comportino riduzione della <strong>di</strong>stanza dei fabbricati esistenti dall’o<strong>di</strong>erno se<strong>di</strong>me viario. Si<br />

esclude invece la possibilità <strong>di</strong> realizzare nuovi fabbricati anche se ciò è ammesso dalla<br />

normativa <strong>di</strong> zona.<br />

Le sistemazioni e le costruzioni <strong>di</strong> cui sopra possono essere realizzate compatibilmente<br />

con le esigenze <strong>di</strong> sicurezza e visibilità per la circolazione; comunque le costruzioni in<br />

elevazione non possono essere realizzate in corrispondenza <strong>di</strong> incroci e biforcazioni o a <strong>di</strong>stanza<br />

inferiore a 5 m dal ciglio stradale, nelle parti del territorio vincolate a servizi.<br />

Gli interventi ricadenti nelle aree comprese nelle fasce <strong>di</strong> rispetto relative ai tracciati<br />

ferroviari esistenti sono soggetti al rispetto dei vincoli <strong>di</strong> arretramento previsti dall'Art. 27, 4°<br />

comma, della l.u.r. 56/77 e della l.r. 70/91, salvo deroghe concesse dagli Enti competenti.<br />

All'interno <strong>di</strong> tali fasce e su aree <strong>di</strong> loro proprietà le Ferrovie dello Stato possono costruire opere<br />

attinenti al servizio ferroviario.<br />

Art. 59 Fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> torrenti e canali e loro utilizzazione e sistemazione<br />

Fermo restando le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> carattere ambientale <strong>di</strong> cui al precedente art.54 lettera<br />

a), per tutti i torrenti e canali, in<strong>di</strong>cati quali acque pubbliche, valgono i vincoli derivanti<br />

dall’applicazione delle leggi riguardanti:<br />

− fascia <strong>di</strong> rispetto dalle sponde dei torrenti e dei canali (art. 29 L.R.56/77);<br />

− fascia <strong>di</strong> rispetto dei corsi d’acqua (art.96 del T.U. sulle opere idrauliche ed art. 90<br />

D.P.R. 616/77, R.D. n° 523 del 25/07/1904).<br />

129


Ai sensi dell’art. 29 della L.R.56/77 sui territori esterni al “centro abitato” si sono<br />

in<strong>di</strong>viduate le aree <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità anche secondo i criteri geomorfologici ed i criteri contenuti<br />

nella relazione geologico-tecnica (elaborati AT3.1 e AT3.8). Gli stu<strong>di</strong> geologici ed i citati<br />

allegati tecnici definiscono, anche all’interno del centro abitato, le fasce <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità<br />

relative al sistema idrografico superficiale.<br />

Ai sensi del D.P.R. 616/77 si applica una fascia <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità a tutte le acque<br />

ricadenti nell’elenco delle acque pubbliche ed a quelle su se<strong>di</strong>me demaniale e comunale per un<br />

estensione <strong>di</strong> mt 10 nei territori compresi all’interno del “perimetro del centro urbano”.<br />

Nelle suddette fasce <strong>di</strong> rispetto, con particolare riferimento alle parti <strong>di</strong> territorio citate,<br />

non è ammessa l'apertura <strong>di</strong> nuove cave mentre è consentito in fase transitoria l'esercizio <strong>di</strong><br />

quelle esistenti; per quelle eventualmente esistenti è <strong>di</strong>sposta la soppressione ai sensi della l.r.<br />

22/11/1978 n. 69, con adeguate misure per il recupero delle aree ai fini assegnati dal territorio in<br />

cui dette aree sono comprese; è altresì ammessa la realizzazione <strong>di</strong> attrezzature sportive<br />

collegate ai corsi d'acqua, così come previsto al 3° comma dell'Art. 29 L.R. 56/77.<br />

Il PRG, comunque rimanda alle prescrizioni geologiche e geotecniche contenute nelle<br />

tavole <strong>di</strong> progetto (P2.2), negli Allegati tecnici AT3, con particolare riferimento agli elaborati:<br />

AT3.1 "Relazione geologica", AT3.3 "Carta delle fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale", AT3.5 e AT3.6<br />

"Carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" e<br />

AT3.8 “Relazione geologica integrativa e controdeduttiva” .<br />

Ai sensi dell’art. 29 della L.R.56/77 sui territori esterni al “perimetro dell’area urbana”<br />

si sono desunte le aree <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità anche secondo i criteri geomorfologici ed i criteri<br />

contenuti nella relazione geologica:<br />

− mt 100 per i tratti non arginati;<br />

− mt 25 per i tratti arginati.<br />

Tale fascia <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità non si applica nei territori compresi all’interno del “Perimetro<br />

dell’area urbana”, e comunque nell’ambito della loro perimetrazione, se <strong>di</strong>fesi da adeguate<br />

opere <strong>di</strong> protezione.<br />

Il reticolato idrografico artificiale dell’intero territorio comunale è rappresentato sulla<br />

Tav. AT3.7 così come le fasce <strong>di</strong> rispetto minime; l’applicazione <strong>di</strong> tali fasce è con<strong>di</strong>zionata al<br />

rispetto delle prescrizioni contenute negli elaborati AT3.1 e AT3.8.<br />

Il P.R.G.C., ai sensi del 4° comma dell'Art. 29 L.R. 56/77, rimanda alle prescrizioni geologiche<br />

e geotecniche presenti sulle tavole <strong>di</strong> progetto (P2), sugli Allegati tecnici (AT3.5 e AT3.6) e alla<br />

parte prescrittiva sotto l’aspetto geologico tecnico contenuto negli elaborati AT3.1 ed alle<br />

precisazioni prescrittive contenute nell’elaborato AT3.8.<br />

Per quanto <strong>di</strong> competenza si rimanda alle <strong>di</strong>sposizioni del Piano stralcio per l’Assetto<br />

Idrogeologico (P.A.I.) adottato dall’Autorità <strong>di</strong> Bacino del Fiume Po in data 26 aprile 2001.<br />

L’allegato A alle presenti norme tecniche <strong>di</strong> attuazione riporta la parte testuale<br />

dell’elaborato AT3.8 – relazione geologica integrativa e controdeduttiva.”<br />

La fascia <strong>di</strong> rispetto del Canale dei Mulini <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> è <strong>di</strong> metri 10 anche nel tratto del<br />

percorso urbano del canale.<br />

Tutte le aree ubicate all’interno delle fasce <strong>di</strong> rispetto dei corsi d’acqua rappresentate<br />

nell’allegato AT3.7 ed i tratti intubati dovranno considerarsi ine<strong>di</strong>ficabili e quin<strong>di</strong> nelle stesse<br />

non potranno essere realizzati nuovi interventi e<strong>di</strong>lizi, compresi box, pertinenze e simili.<br />

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale, per <strong>maggio</strong>re completezza degli atti<br />

pre<strong>di</strong>sporre e trasmettere all’ARPA in tempi successivi le schede <strong>di</strong> rilevamento delle frane e<br />

dei processi lungo la rete idrografica (allegati 2 e 3 della C.P.G.R. n° 7/LAP/96) ad integrazione<br />

della documentazione geologica, facente parte del presente piano regolatore.<br />

130


Nel caso <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>fformità fra i contenuti del presente articolo e quelli<br />

dell’allegato AT3.8 e delle cartografie, si intendono prevalenti i <strong>di</strong>sposti del presente articolo.<br />

Art. 60 Idoneità all’utilizzazione urbanistica sotto l’aspetto geologico, aree <strong>di</strong><br />

ine<strong>di</strong>ficabilità assoluta<br />

Considerazioni <strong>di</strong> carattere geomorfologico ed idrogeologico conseguenti ad indagini<br />

specifiche <strong>di</strong> settore, hanno portato alla formulazione <strong>di</strong> una zonizzazione del territorio<br />

comunale conformemente alle prescrizioni della “Circolare del Presidente della Giunta<br />

regionale n° 7/LAP approvata in data 6 <strong>maggio</strong> 1996 – L.R. 5/12/77 e s.m.i. Specifiche tecniche<br />

per l’elaborazione degli stu<strong>di</strong> geologici a supporto degli strumenti urbanistici”, sud<strong>di</strong>videndo il<br />

territorio per aree omogenee dal punto <strong>di</strong> vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e<br />

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica; le valutazioni <strong>di</strong> rischio tengono altresì conto delle<br />

prescrizioni del P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) <strong>di</strong> recente approvazione.<br />

Dette aree, in<strong>di</strong>viduate nell’Allegato Tecnico “Tav. AT 3.5 e AT 3.6 – Carta <strong>di</strong> sintesi<br />

della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000”,<br />

sono definite come segue in relazione ai criteri <strong>di</strong> classificazione contenuti nell’elaborato AT<br />

3.1 – Relazione geologica”, nel capitolo titolato “Pericolosità geomorfologica ed idoneità<br />

all’utilizzazione urbanistica”.<br />

- Classe I:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio dove le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolosità geomorfologica sono tali da non porre<br />

limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel<br />

rispetto del D.M. 11 marzo 1988;<br />

- Classe II:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio nelle quali le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> moderata pericolosità geomorfologica<br />

possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto <strong>di</strong> modesti<br />

accorgimenti tecnici esplicitati a livello <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> attuazione ispirate al D.M. 11 marzo<br />

1988 e realizzabili a livello <strong>di</strong> progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo<br />

lotto e<strong>di</strong>ficatorio o dell’intorno significativo circostante;<br />

- Classe IIIa:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio ine<strong>di</strong>ficate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che<br />

le rendono inidonee a nuovi inse<strong>di</strong>amenti. Per le opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico<br />

non altrimenti localizzabili, vale quanto già in<strong>di</strong>cato all’art.31 della L.R. 56/77;<br />

- Classe IIIb:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio e<strong>di</strong>ficate nelle quali gli elementi <strong>di</strong> pericolosità geologica e <strong>di</strong> rischio<br />

sono tali da imporre in ogni caso interventi <strong>di</strong> riassetto territoriale <strong>di</strong> carattere pubblico a<br />

tutela del patrimonio urbanistico esistente. Per le opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico<br />

non altrimenti localizzabili, vale quanto già in<strong>di</strong>cato all’art.31 della L.R. 56/77;<br />

- Classe IIIb2:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio e<strong>di</strong>ficate nelle quali a seguito della realizzazione delle opere sarà<br />

possibile la realizzazione <strong>di</strong> nuove e<strong>di</strong>ficazioni, ampliamenti o completamenti.<br />

- Classe IIIb3:<br />

a seguito della realizzazione delle opere <strong>di</strong> riassetto sarà possibile solo un modesto<br />

incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.<br />

- Classe IIIb4:<br />

anche a seguito della realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> sistemazione, in<strong>di</strong>spensabili per la <strong>di</strong>fesa<br />

dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.<br />

Per como<strong>di</strong>tà una sintesi <strong>di</strong> tali aree è stata riportata negli elaborati <strong>di</strong> progetto P2.2/1-<br />

12 e P2.3/1-2 con le seguenti <strong>di</strong>zioni:<br />

- Classe I:<br />

aree a pericolosità geomorfologica minima o nulla, idonea all’utilizzo urbanistico;<br />

131


- Classe II:<br />

aree a pericolosità geomorfologica moderata, in cui l’utilizzo urbanistico richiede l’adozione<br />

ed il rispetto <strong>di</strong> modesti accorgimenti tecnici;<br />

- Classe IIIa:<br />

aree ine<strong>di</strong>ficate a pericolosità geomorfologica elevata;<br />

- Classe IIIb:<br />

aree e<strong>di</strong>ficate a pericolosità geomorfologica elevata;<br />

- Classe IIIb2:<br />

Porzioni <strong>di</strong> territorio e<strong>di</strong>ficate nelle quali a seguito della realizzazione delle opere sarà<br />

possibile la realizzazione<strong>di</strong> nuove e<strong>di</strong>ficazioni, ampliamenti o completamenti.<br />

completamenti.<br />

- Classe IIIb3:<br />

a seguito della realizzazione delle opere <strong>di</strong> riassetto sarà possibile solo un modesto<br />

incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.<br />

- Classe IIIb4:<br />

anche a seguito della realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> sistemazione, in<strong>di</strong>spensabili per la <strong>di</strong>fesa<br />

dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.<br />

In ogni caso dovrà sempre essere verificato l’elaborato geologico AT3.5 e AT3.6 per la verifica<br />

puntuale della classe <strong>di</strong> idoneità all’utilizzazione urbanistica.<br />

Per ogni classe valgono prescrizioni geologico tecniche e limiti ai tipi <strong>di</strong> intervento<br />

e<strong>di</strong>lizi ammissibili (eventualmente con<strong>di</strong>zionati alla realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong><br />

consolidamento/<strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata, secondo le in<strong>di</strong>cazioni fornite nelle<br />

prescrizioni <strong>di</strong> cui all’allegato “AT 3.1 – Relazione geologica ”, all’elaborato AT3.8 (ve<strong>di</strong><br />

allegato A alle presenti norme) e nelle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione per le aree <strong>di</strong> nuovo<br />

impianto, trasformazione e <strong>di</strong> completamento in essa contenute.<br />

A chiarimento e per una più imme<strong>di</strong>ata lettura <strong>di</strong> quanto contenuto nella relazione<br />

geologico tecnica si richiamano <strong>di</strong> seguito gli “aspetti prescrittivi generali”.<br />

CLASSE I:<br />

Descrizione:<br />

sono state comprese in tale classe le aree caratterizzate dai seguenti attributi:<br />

- morfologicamente favorevoli, generalmente pianeggianti e sopraelevate rispetto al reticolo<br />

idrografico;<br />

Interventi e<strong>di</strong>lizi Ammessi:<br />

Non si prevedono limitazioni particolari alle tipologie <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> carattere e<strong>di</strong>lizio<br />

ammissibili.<br />

Prescrizioni:<br />

1. è consentita la realizzazione dei locali interrati: dovrà comunque essere mantenuto il franco<br />

<strong>di</strong> 0.50 metri dal livello <strong>di</strong> massima escursione della falda idrica superficiale;<br />

2. deve essere garantito il drenaggio e l’allontanamento delle acque meteoriche ricadenti<br />

all’interno del singolo lotto in modo compatibile con le caratteristiche del reticolo<br />

idrografico circostante.<br />

Inoltre devono essere garantiti:<br />

a) sistematici interventi <strong>di</strong> manutenzione e pulizia dei tratti <strong>di</strong> rete idrografica artificiale <strong>di</strong><br />

pertinenza dei fon<strong>di</strong> privati;<br />

b) l’osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 5/12/1977 n° 56 e s.m.i. in materia <strong>di</strong><br />

fasce <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità dalle sponde dei corsi d’acqua;<br />

c) il rispetto, in relazione ai corsi d’acqua, delle prescrizioni contenute al punto 3.10 della<br />

Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7/LAP;<br />

132


d) il rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/3/1988 (1) in materia <strong>di</strong> indagini sui terreni, <strong>di</strong> opere<br />

<strong>di</strong> sostegno delle terre e delle opere <strong>di</strong> fondazione;<br />

e) l’osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 56 della L.R. 5/12/1977 e s.m.i. in materia <strong>di</strong> pozzi<br />

e taglio dei boschi;<br />

f) il rispetto delle norme <strong>di</strong> cui all’art. 21 del D.Lgs. 11/5/99 n° 152 e s.m.i. in materia <strong>di</strong> tutela<br />

delle acque;<br />

g) il rispetto delle Prescrizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I);<br />

h) il rispetto degli “Aspetti prescrittivi generali” e s.m.i. <strong>di</strong> cui all’elaborato AT3.8 (allegato<br />

alle presenti N.T.A)<br />

CLASSE II:<br />

Descrizione:<br />

sono state comprese in tale classe le aree caratterizzate dai seguenti attributi:<br />

- interessate, soprattutto durante l’evento alluvionale del 1994, da fenomeni <strong>di</strong> tracimazione<br />

con caratteri <strong>di</strong> basa energia ed altezza pluridecimetrica riconducibili essenzialmente alla<br />

scarsa o assente manutenzione degli alvei e/o delle opere <strong>di</strong> modulazione degli elementi del<br />

reticolato idrografico artificiale<br />

- depresse rispetto alle aree circostanti, interessate dalla presenza <strong>di</strong> manufatti influenti sul<br />

deflusso delle acque, prossime al livello dell’acqua.<br />

Interventi e<strong>di</strong>lizi Ammessi:<br />

Utilizzazione urbanistica con modeste limitazioni subor<strong>di</strong>nata all’adozione <strong>di</strong> limitati<br />

accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito del singolo lotto e<strong>di</strong>ficatorio o della perimetrazione<br />

<strong>di</strong> S.U.E.<br />

Prescrizioni:<br />

1) Nelle zone che sono state assoggettate a modesti fenomeni <strong>di</strong> allagamenti e/o laminazione<br />

d’acqua è sconsigliata la realizzazione <strong>di</strong> locali interrati.<br />

L’intervento è ammissibile a con<strong>di</strong>zione che:<br />

- sia realmente motivato il suo carattere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>spensabile funzionalità e <strong>di</strong> non <strong>di</strong>versa<br />

localizzazione;<br />

- sia <strong>di</strong>mostrata l’esclusiva origine antropica dei fenomeni ed il suo <strong>di</strong>retto rapporto con<br />

la scarsità <strong>di</strong> manutenzione;<br />

- l’azione delle acque presenti carattere <strong>di</strong> bassa energia ed il raggiungimento <strong>di</strong> altezze<br />

<strong>di</strong> pochi centimetri;<br />

- il rischio <strong>di</strong> inondabilità sia eliminabile attraverso la realizzazione <strong>di</strong> programmi<br />

manutentivi e con l’adozione <strong>di</strong> modesti accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito<br />

del singolo lotto e<strong>di</strong>ficatorio o dell’intorno significativo circostante, senza comportare<br />

effetti negativi sulle aree limitrofe e/o con<strong>di</strong>zionamenti relativi alla loro capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria.<br />

2) Nelle zone caratterizzate dalla massima escursione della falda idrica a profon<strong>di</strong>tà inferiore a<br />

3.00 m. dal piano <strong>di</strong> campagna è sconsigliata la realizzazione <strong>di</strong> locali interrati.<br />

L’intervento è ammissibile a con<strong>di</strong>zione che:<br />

- sia realmente motivato il suo carattere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>spensabile funzionalità e <strong>di</strong> non <strong>di</strong>versa<br />

localizzazione;<br />

- siano realizzati adeguati interventi strutturali <strong>di</strong> protezione atti a garantire<br />

l’impermeabilizzazione dei locali, fornendo adeguata documentazione che ne <strong>di</strong>mostri<br />

l’efficacia nel tempo;<br />

(1)<br />

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 14/10/2005 (in S.O. n. 159 della<br />

G.U. n. 222 del 23/10/2005) ha licenziato il testo delle “Norme tecniche per le costruzioni” che<br />

andrà a sostituire il noto D.M. LL.PP. 11/03/1988. La Legge 17/08/2005, n. 166 <strong>di</strong>spone che tali<br />

norme tecniche siano assoggettate ad una fase sperimentale <strong>di</strong> applicazione per la durata <strong>di</strong> 18<br />

mesi a partire dal 23/10/2005, con la possibilità quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicare, nel predetto periodo, sia la<br />

precedente normativa che quella recentemente approvata.<br />

133


- sia rilevata e documentata la soggiacenza della superficie piezometrica in<br />

corrispondenza del lotto e<strong>di</strong>ficatorio, nonché le sue oscillazioni per un periodo <strong>di</strong> tempo<br />

non inferiore ad un anno;<br />

- sia <strong>di</strong>mostrato il mantenimento <strong>di</strong> un franco <strong>di</strong> sicurezza non inferiore a 0.50 m dal<br />

livello <strong>di</strong> massima escursione.<br />

3) Nelle zone caratterizzate dalla massima escursione della falda idrica a profon<strong>di</strong>tà superiore a<br />

3.00 m dal piano campagna è consentita la realizzazione <strong>di</strong> locali interrati a con<strong>di</strong>zione che:<br />

- sia rilevata e documentata la soggiacenza della superficie piezometrica in<br />

corrispondenza del lotto e<strong>di</strong>ficatorio o delle sue imme<strong>di</strong>ate vicinanze, nonché la<br />

massima oscillazione interstagionale della falda;<br />

- sia <strong>di</strong>mostrato il mantenimento <strong>di</strong> un franco <strong>di</strong> sicurezza non inferiore a 0.50 m dal<br />

livello <strong>di</strong> massima escursione.<br />

4) Nelle zone interessate dal raggiungimento del piano campagna da parte della falda idrica in<br />

occasione <strong>di</strong> eventi meteorici intensi e/o prolungati non è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> locali<br />

interrati.<br />

Inoltre devono essere garantiti:<br />

a) sistematici interventi <strong>di</strong> manutenzione e pulizia dei tratti <strong>di</strong> rete idrografica artificiale <strong>di</strong><br />

pertinenza dei fon<strong>di</strong> privati;<br />

b) l’osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 5/12/1977 n° 56 e s.m.i. in materia <strong>di</strong><br />

fasce <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità dalle sponde dei corsi d’acqua;<br />

c) il rispetto, in relazione ai corsi d’acqua, delle prescrizioni contenute al punto 3.10 della<br />

Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7/LAP;<br />

d) il rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/3/1988 (1) in materia <strong>di</strong> indagini sui terreni, <strong>di</strong> opere<br />

<strong>di</strong> sostegno delle terre e delle opere <strong>di</strong> fondazione;<br />

e) l’osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 56 della L.R. 56/12/1977 e s.m.i. in materia <strong>di</strong> pozzi<br />

e taglio dei boschi;<br />

f) il rispetto delle norme <strong>di</strong> cui all’art. 21 del D.Lgs. 11/5/99 n° 152 e s.m.i. in materia <strong>di</strong> tutela<br />

delle acque;<br />

g) il rispetto delle Prescrizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I);<br />

h) il rispetto degli “Aspetti prescrittivi generali” e s.m.i. <strong>di</strong> cui all’elaborato AT3.8 (allegato<br />

alle presenti N.T.A)<br />

Criteri costruttivi nelle aree <strong>di</strong> Classe II<br />

Nelle zone che sono state assoggettate a modesti fenomeni <strong>di</strong> allagamento e/o laminazione<br />

d’acqua è necessario procedere all’innalzamento del piano più basso <strong>di</strong> calpestio rispetto al<br />

piano campagna <strong>di</strong> riferimento; quest’ultimo deve intendersi come coincidente con la quota<br />

delle potenziali vie <strong>di</strong> afflusso dei volumi idrici in<strong>di</strong>viduabili lungo il perimetro della<br />

costruzione.<br />

L’entità dell’innalzamento e la sua vali<strong>di</strong>tà ai fini della riduzione del rischio dovrà <strong>di</strong> volta in<br />

volta essere valutata ed adeguatamente documentata me<strong>di</strong>ante opportune indagini<br />

geomorfologiche che evidenzino anche il ruolo dei manufatti minori <strong>di</strong> tipo lineare presenti<br />

sulle potenziali vie d’afflusso e deflusso dei volumi idrici (recinzioni, marciapie<strong>di</strong>, muretti,<br />

arginelle, cunetti, fossi colatori, ecc.).<br />

In assenza <strong>di</strong> verifiche puntuali, l’entità minima dell’innalzamento è stabilita in almeno 0.50 m<br />

dal piano campagna come sopra definito.<br />

L’adozione <strong>di</strong> entità <strong>di</strong> innalzamento inferiori a quella minima dovrà essere valutata <strong>di</strong> volta in<br />

volta ed accuratamente motivata me<strong>di</strong>ante indagini geomorfologiche ed idrauliche che dovranno<br />

evidenziare e riportare espressamente:<br />

(1)<br />

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 14/10/2005 (in S.O. n. 159 della<br />

G.U. n. 222 del 23/10/2005) ha licenziato il testo delle “Norme tecniche per le costruzioni” che<br />

andrà a sostituire il noto D.M. LL.PP. 11/03/1988. La Legge 17/08/2005, n. 166 <strong>di</strong>spone che tali<br />

norme tecniche siano assoggettate ad una fase sperimentale <strong>di</strong> applicazione per la durata <strong>di</strong> 18<br />

mesi a partire dal 23/10/2005, con la possibilità quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicare, nel predetto periodo, sia la<br />

precedente normativa che quella recentemente approvata.<br />

134


- la <strong>di</strong>mostrazione dell’esclusiva origine antropica dei fenomeni ed il suo rapporto con<br />

la scarsità <strong>di</strong> manutenzione;<br />

- la <strong>di</strong>mostrazione che l’azione delle acque presenta caratteri <strong>di</strong> bassa energia e che<br />

raggiunge altezza <strong>di</strong> pochi centimetri;<br />

- la <strong>di</strong>mostrazione che il rischio <strong>di</strong> inondabilità è eliminabile attraverso la<br />

realizzazione <strong>di</strong> programmi manutentivi e <strong>di</strong> accorgimenti tecnici a livello del<br />

singolo lotto e<strong>di</strong>ficatorio, senza comportare effetti negativi sulle aree limitrofe e<br />

con<strong>di</strong>zionamenti della loro capacità e<strong>di</strong>ficatoria.<br />

Se l’innalzamento del piano campagna comporta particolari oggettive <strong>di</strong>fficoltà potrà essere<br />

preso in considerazione il ricorso alla tipologia costruttiva su “piloti”.<br />

CLASSE III sud<strong>di</strong>visa in:<br />

CLASSE IIIa<br />

Descrizione:<br />

sono state comprese in tale classe le aree caratterizzate dai seguenti attributi:<br />

- aree ine<strong>di</strong>ficate a cavallo del T. Chisola e lungo la sponda sinistra del T. Oitana.<br />

Interventi e<strong>di</strong>lizi Ammessi:<br />

Utilizzazione urbanistica generalmente vietata.<br />

In assenza <strong>di</strong> alternative praticabili è possibile, previa attenta analisi e valutazione dell’impatto<br />

nei confronti delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolosità sussistenti (me<strong>di</strong>ante indagini geomorfologiche,<br />

idrogeologiche ed idrauliche <strong>di</strong> dettaglio) oltre che l’in<strong>di</strong>viduazione in sede <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong><br />

cautele ed accorgimenti tecnici specifici volti a minimizzare il livello <strong>di</strong> rischio, la realizzazione<br />

<strong>di</strong> nuove costruzioni che riguardano in senso stretto e<strong>di</strong>fici per attività agricole e residenze rurali<br />

connesse alla conduzione aziendale e loro successivi ampliamenti e sopraelevazioni.<br />

Per le opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già<br />

in<strong>di</strong>cato all’art.31 della L.R. 56/77 e s.m.i<br />

Prescrizioni:<br />

Si dovrà tener conto delle prescrizioni seguenti:<br />

sistematici interventi <strong>di</strong> manutenzione e pulizia dei tratti <strong>di</strong> reticolato idrografico artificiale<br />

<strong>di</strong> pertinenza dei fon<strong>di</strong> privati;<br />

<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> locali interrati<br />

le opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico non altrimenti localizzabili dovranno essere<br />

progettate in modo tale da non impegnare i primi 100 cm dal p.c. me<strong>di</strong>o, non prevedere la<br />

realizzazione <strong>di</strong> locali interrati e realizzate in modo da non ostacolare con il loro<br />

posizionamento il naturale deflusso delle eventuali acque <strong>di</strong> esondazione<br />

si richiede in sede <strong>di</strong> titolo abilitativo alla e<strong>di</strong>ficazione opportuna valutazione sotto il profilo<br />

idraulico che <strong>di</strong>mostri la non interferenza con il libero deflusso <strong>di</strong> eventuali acque <strong>di</strong><br />

esondazione delle recinzioni, anche sulla base del loro <strong>di</strong>mensionamento<br />

drenaggio e allontanamento delle acque meteoriche ricadenti all’interno del singolo lotto in<br />

modo compatibile con le caratteristiche del reticolato idrografico circostante<br />

osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56 e s.m.i. in<br />

materia <strong>di</strong> fasce <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità dalle sponde dei corsi d’acqua<br />

rispetto delle prescrizioni contenute al punto 3.10. della Circolare P.G.R. 8 <strong>maggio</strong> 1996 n.<br />

7/LAP<br />

rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 (1) in materia <strong>di</strong> indagini sui terreni <strong>di</strong><br />

opere <strong>di</strong> sostegno delle terre e delle opere <strong>di</strong> fondazione<br />

(1)<br />

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 14/10/2005 (in S.O. n. 159 della<br />

G.U. n. 222 del 23/10/2005) ha licenziato il testo delle “Norme tecniche per le costruzioni” che<br />

andrà a sostituire il noto D.M. LL.PP. 11/03/1988. La Legge 17/08/2005, n. 166 <strong>di</strong>spone che tali<br />

norme tecniche siano assoggettate ad una fase sperimentale <strong>di</strong> applicazione per la durata <strong>di</strong> 18<br />

mesi a partire dal 23/10/2005, con la possibilità quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicare, nel predetto periodo, sia la<br />

precedente normativa che quella recentemente approvata.<br />

135


osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 56 della L.R. 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56 e s.m.i. in<br />

materia <strong>di</strong> pozzi e taglio dei boschi<br />

rispetto delle norme <strong>di</strong> cui all’art. 21 del D. Lgs. 11 <strong>maggio</strong> 1999, n. 152 e s.m.i. in materia<br />

<strong>di</strong> tutela delle acque<br />

rispetto delle prescrizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)<br />

obbligo <strong>di</strong> inserimento nel Piano Comunale <strong>di</strong> Protezione Civile<br />

rispetto degli “Aspetti prescrittivi generali” <strong>di</strong> cui all’elaborato AT3.8 (ve<strong>di</strong> allegato A alle<br />

presenti norme)<br />

CLASSE IIIb:<br />

Descrizione:<br />

sono state comprese in tale classe le seguenti tre aree e<strong>di</strong>ficate ed interessate dalla presenza, e<br />

dai fenomeni, del T. Chisola:<br />

- in sponda destra orografica l’area comprendente il quartiere Parisetto, il nuovo<br />

campo sportivo e il depuratore comunale<br />

- sempre in sponda destra l’inse<strong>di</strong>amento compreso tra il corso d’acqua e la Strada<br />

Vicinale Nuova, prosecuzione della Via Garibal<strong>di</strong> all’uscita dal concentrico<br />

- in sponda sinistra l’area comprendente l’inse<strong>di</strong>amento produttivo SIPAV, il<br />

villaggio DOM ed altre unità residenziali.<br />

Interventi e<strong>di</strong>lizi Ammessi:<br />

In assenza <strong>di</strong> un cronoprogramma e con riferimento alle limitazioni imposte dalla definizione<br />

stessa della classe, sono ammessi gli interventi <strong>di</strong> cui ai successivi punti a), b) e c), mentre per le<br />

opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già in<strong>di</strong>cato<br />

all’art.31 della L.R. 56/77 e s.m.i.<br />

a) Per le destinazioni d’uso residenziale sono consentiti:<br />

- conservazione <strong>di</strong> immobili con opere <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria e restauro;<br />

- risanamento conservativo, ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia con ampliamenti orizzontali o verticali<br />

(nel rispetto dei parametri urbanistici);<br />

- cambi <strong>di</strong> destinazione d’uso verso la residenza non sono ammessi nei piani terra con<br />

pavimenti a quota minore <strong>di</strong> cm 100;<br />

- al piano terreno sono ammesse pertinenze, anche non contigue all’abitazione, quali box,<br />

ricovero attrezzi ecc. purché non costituiscano significativo ostacolo al deflusso delle<br />

acque;<br />

- sono sempre esclusi nuovi locali anche solo parzialmente interrati;<br />

- ogni tipo <strong>di</strong> impianto tecnologico dovrà preferibilmente progettarsi in modo da non<br />

impegnare i primi 100 cm dal piano campagna.<br />

b) Per le destinazioni ad uso economico sono consentiti:<br />

- conservazione <strong>di</strong> immobili con opere <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria e restauro.<br />

- risanamento conservativo, ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, ampliamenti orizzontali e verticali<br />

(nel rispetto dei parametri urbanistici)<br />

- sono anche consentiti ampliamenti e rilocalizzazione parziale <strong>di</strong> strutture esistenti, pur<br />

nell’ambito dello stesso lotto, purché entrambi gli interventi non costituiscano ostacolo al<br />

deflusso delle acque né limitino la capacità d’invaso delle aree inondabili.<br />

- sono sempre esclusi nuovi locali anche solo parzialmente interrati<br />

- ogni tipo <strong>di</strong> impianto tecnologico dovrà preferibilmente progettarsi in modo da non<br />

impegnare i primi 100 cm dal piano campagna.<br />

c) Per le destinazioni ad uso agricolo:<br />

- vale quanto riportato per la Classe IIIa<br />

Prescrizioni:<br />

Sono da rispettarsi le seguenti prescrizioni:<br />

sistematica manutenzione e pulizia dei tratti <strong>di</strong> rete idrografica artificiale <strong>di</strong> pertinenza dei<br />

fon<strong>di</strong> privati<br />

vietata la realizzazione <strong>di</strong> locali interrati<br />

136


le opere infrastrutturali <strong>di</strong> interesse pubblico non altrimenti localizzabili dovranno essere<br />

progettate in modo da non impegnare i primi 100 cm dal p.c. me<strong>di</strong>o, non prevedere la<br />

realizzazione <strong>di</strong> locali interrati e realizzate in modo da non ostacolare con il loro<br />

posizionamento il naturale deflusso delle eventuali acque <strong>di</strong> esondazione<br />

si richiede in sede <strong>di</strong> titolo abilitativo alla e<strong>di</strong>ficazione opportuna valutazione sotto il profilo<br />

idraulico che <strong>di</strong>mostri la non interferenza con il libero deflusso <strong>di</strong> eventuali acque <strong>di</strong><br />

esondazione delle recinzioni, anche sulla base del loro <strong>di</strong>mensionamento<br />

drenaggio e allontanamento delle acque meteoriche ricadenti all’interno del singolo lotto<br />

compatibile con le caratteristiche del reticolato idrografico circostante<br />

osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56 e s.m.i. in<br />

materia <strong>di</strong> fasce <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità dalle sponde dei corsi d’acqua<br />

rispetto delle prescrizioni contenute al punto 3.10. della Circolare P.G.R. 8 <strong>maggio</strong> 1996 n.<br />

7/LAP<br />

rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 (1) in materia <strong>di</strong> indagine sui terreni, <strong>di</strong><br />

opere <strong>di</strong> sostegno delle terre e delle opere <strong>di</strong> fondazione<br />

osservanza <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 56 della L.R. 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56 e s.m.i. in<br />

materia <strong>di</strong> pozzi e taglio dei boschi<br />

rispetto delle prescrizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)<br />

obbligo <strong>di</strong> inserimento nel Piano Comunale <strong>di</strong> Protezione Civile<br />

rispetto degli “Aspetti prescrittivi generali” <strong>di</strong> cui all’elaborato AT3.8 (ve<strong>di</strong> allegato A alle<br />

presenti norme)<br />

CLASSE IIIb2:<br />

Si rimanda all’elaborato AT3.8 (ve<strong>di</strong> allegato A alle presenti norme).<br />

CLASSE IIIb3:<br />

Si rimanda alle prescrizioni contenute nella C.P.G.R. n° 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99.<br />

CLASSE IIIb4:<br />

Si rimanda alle prescrizioni contenute nella C.P.G.R. n° 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99.<br />

Tutte le aree inserite nella classe IIIb dovranno essere considerate ine<strong>di</strong>ficabili sino alla<br />

realizzazione degli interventi <strong>di</strong> riassetto necessari all’eliminazione dei pericoli <strong>di</strong> natura<br />

geologica presenti oppure alla verifica dell’efficacia <strong>di</strong> quelli già realizzati. Non dovranno, <strong>di</strong><br />

conseguenza, essere consentiti in detti ambiti aumenti del carico urbanistico in assenza degli<br />

interventi <strong>di</strong> sistemazione.<br />

Nel caso <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>fformità fra i contenuti del presente articolo e quelli dell’allegato AT3.8<br />

e delle cartografie, si intendono prevalenti i <strong>di</strong>sposti del presente articolo.<br />

(1)<br />

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 14/10/2005 (in S.O. n. 159 della<br />

G.U. n. 222 del 23/10/2005) ha licenziato il testo delle “Norme tecniche per le costruzioni” che<br />

andrà a sostituire il noto D.M. LL.PP. 11/03/1988. La Legge 17/08/2005, n. 166 <strong>di</strong>spone che tali<br />

norme tecniche siano assoggettate ad una fase sperimentale <strong>di</strong> applicazione per la durata <strong>di</strong> 18<br />

mesi a partire dal 23/10/2005, con la possibilità quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicare, nel predetto periodo, sia la<br />

precedente normativa che quella recentemente approvata.<br />

137


Art. 60bis Aree inserite nell’anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi del D.M.<br />

25/10/1999 n° 471.<br />

La cartografia del Piano Regolatore Generale Comunale in<strong>di</strong>vidua le aree che sono inserite<br />

nell’anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi del D.M. 25/10/1999 n° 471.<br />

Su tali aree grava l’obbligo <strong>di</strong> provvedere alla procedura <strong>di</strong> bonifica del sito<br />

secondo le <strong>di</strong>sposizioni della normativa vigente (D.M. 471/1999).<br />

Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/1997, chiunque causi, anche in miniera<br />

accidentale, il superamento dei limiti <strong>di</strong> cui al comma 1 lett. a) del citato articolo ovvero<br />

determina un pericolo concreto ed attuale <strong>di</strong> superamento dei limiti medesimi, dovrà provvedere<br />

a proprie spese all’esecuzione <strong>di</strong> indagini preliminari atte ad escludere situazioni <strong>di</strong><br />

inquinamento ambientale.<br />

L’eventuale riscontro del superamento dei limiti <strong>di</strong> cui al D.M. 471/1999<br />

implicherà l’obbligo <strong>di</strong> provvedere alle procedure <strong>di</strong> bonifica del sito secondo le <strong>di</strong>sposizioni<br />

del D.M. medesimo.<br />

L'inserimento <strong>di</strong> un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare risulterà dal certificato <strong>di</strong><br />

destinazione urbanistica <strong>di</strong> cui all'articolo 30 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. nonché dalla<br />

cartografia e dalle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione dello strumento urbanistico generale e sarà<br />

comunicata all'Ufficio Tecnico Erariale competente.<br />

Aree inserite nell’anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi del D.M. 471/1999<br />

N. Denominazione del sito Particelle catastali<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Rio Grivassola Zona<br />

Vernea<br />

Officine meccaniche<br />

Pejrani srl<br />

Strada Moncalieri n°<br />

99/36<br />

Distributore API<br />

Via Circonvallazione n°<br />

38<br />

Località Tetti Caglieri<br />

Lungo le sponde del<br />

torrente Chisola<br />

Distributore P.V. n° 2237<br />

S.P. n° 140<br />

Località Le Torrette<br />

Area confinante la S.P.<br />

144 <strong>di</strong> Santa Maria (Km<br />

4+694)<br />

Il canale interessato dalla<br />

contaminazione costituisce il confine<br />

naturale tra i territori comunali <strong>di</strong><br />

Nichelino e <strong>Vinovo</strong>.<br />

L’eventuale bonifica del rio<br />

interesserà pertanto i mappali catastali<br />

che confinano con il suo alveo ovvero<br />

parte dei mappali <strong>di</strong>stinti al N.C.T.<br />

Fg.7 n.ro 19, 25, 125, 140, 202, 205,<br />

204, 209 meglio in<strong>di</strong>cati nella<br />

planimetria <strong>di</strong> P.R.G.C.<br />

Foglio 9 mappale 127 sub 3 (parte)<br />

Foglio 22 mappali 270, 61 e parte del<br />

se<strong>di</strong>me della S.P.143<br />

Foglio 11 parte dei mappali n.ro 8, 9 e<br />

76<br />

Foglio 2 mappali n° 108, 77 e 132<br />

Foglio 14 parte mappale n° 12<br />

138<br />

Stato del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> bonifica ai<br />

sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 22/97<br />

Sono stati eseguiti gli interventi <strong>di</strong><br />

messa in sicurezza d’emergenza. Al<br />

momento, la Provincia <strong>di</strong> Torino sta<br />

coor<strong>di</strong>nando il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>viduazione e risoluzione degli<br />

eventuali scarichi provenienti dall’area<br />

industriale Sotti Vernea, al termine del<br />

quale si procederà alla bonifica del<br />

tratto del rio Grivassola interessato<br />

dalla contaminazione.<br />

Proce<strong>di</strong>mento chiuso a seguito degli<br />

interventi <strong>di</strong> messa in sicurezza<br />

d’emergenza<br />

Al momento la <strong>di</strong>tta ha presentato il<br />

piano <strong>di</strong> caratterizzazione ai sensi<br />

dell’art.10 del D.M. 471/99.<br />

Prossimamente verrà esaminato dalla<br />

conferenza dei servizi il progetto<br />

preliminare <strong>di</strong> bonifica.<br />

E’ stata accertata la presenza <strong>di</strong> una<br />

vecchia <strong>di</strong>scarica probabilmente <strong>di</strong><br />

rifiuti soli<strong>di</strong> urbani. Al momento<br />

l’ARPA sta effettuando monitoraggi<br />

specifici al fine <strong>di</strong> stabilire l’eventualità<br />

<strong>di</strong> sottoporre l’area ad intervento <strong>di</strong><br />

bonifica.<br />

Al momento, la <strong>di</strong>tta ha presentato la<br />

notifica <strong>di</strong> sito contaminato,<br />

avvalendosi della procedura prevista ai<br />

sensi della deliberazione della Giunta<br />

regionale 18/02/2002 n° 33-5320 in<br />

conformità ai <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui all’art. 13<br />

del D.M. 471/1999<br />

Proce<strong>di</strong>mento chiuso a seguito degli<br />

interventi <strong>di</strong> messa in sicurezza<br />

d’emergenza.


TITOLO VIII<br />

NORME TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 61 Piani esecutivi in vigore e adottati, concessioni ed autorizzazioni rilasciate,<br />

titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi rilasciati, attuazione transitoria del P.R.G.<br />

Rimangono valide titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi rilasciati in data antecedente all'adozione del<br />

Progetto Preliminare della presente Revisione del P.R.G., fino alle scadenze per loro previste<br />

dalla legislazione urbanistica; tali titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi rimangono vali<strong>di</strong> anche se oggetto <strong>di</strong><br />

"varianti non essenziali" richieste successivamente all'adozione del già citato Progetto<br />

Preliminare.<br />

Le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili degli immobili<br />

inclusi in ambiti <strong>di</strong> progettazione unitaria <strong>di</strong>sciplinati da SUE approvati sono <strong>di</strong>sciplinati dai<br />

Piani sotto elencati fino al termine <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà previsto dai rispettivi atti convenzionali. I SUE<br />

cosi in<strong>di</strong>viduati possono essere variati all’interno del loro perimetro, in conformità alle vigenti<br />

<strong>di</strong>sposizioni legislative, senza che tali mo<strong>di</strong>fiche comportino variante al presente strumento <strong>di</strong><br />

pianificazione, purché esse non comportino aumento delle quantità e<strong>di</strong>ficabili, misurate secondo<br />

i parametri presenti negli stessi piani attuativi, né <strong>di</strong>minuzione delle aree per servizi pubblici e/o<br />

ad uso pubblico. Al termine della vali<strong>di</strong>tà degli atti convenzionali dei SUE elencati, ogni<br />

intervento <strong>di</strong> trasformazione del suolo avverrà esclusivamente in coerenza alle prescrizioni<br />

grafiche delle tavole <strong>di</strong> progetto e delle norme <strong>di</strong> zona.<br />

Essi sono localizzabili sulla cartografia <strong>di</strong> Progetto (Elaborati P.2) con riferimento a<br />

zona urbanistica BRII:<br />

- area n° 232, PEC “area ACR7”, approvato con DCC n° 78 del 30/09/1998;<br />

- area n° 345, PdR <strong>di</strong> iniziativa pubblica in “area ARI3”, via Gavuzzi n.15, approvato con<br />

DCC n° 88 del 23/12/1994;<br />

- area n° 346, PdR “area Ex Mulino”, via Marconi 12, approvato con DCC n° 76 del<br />

19/12/1994;<br />

- aree n° 471, 472, 473, 475 e 476, PEC in “ARNI 1”, approvato con D.C.C. n. 27 del<br />

13.03.2000;<br />

- aree n° 442, 1048 e 1078, PEC in due comparti, approvazioni con DCC n° 32 del<br />

17/04/1998 e DCC n° 28 del 13/03/2000;<br />

- aree n.442, 1046 e 1048, PEC “area ACR4”, approvati con D.C.C. n. 32 del 17.04.1998<br />

e con D.C.C. n. 28 del 13.03.2000;<br />

zona urbanistica BRII/p:<br />

- area n. 146 e 1026, PEEP “area ACR4”, approvato con DCC n° 33 del 13/03/2000;<br />

- area n° 713, PEEP “area ACR7” approvato con D.C.C. n.34 del 13.03.2000;<br />

zona urbanistica CRIII:<br />

- area CRIII/6 n° 1013, PEC “ARNI1, Stardero”, approvato con DCC n.27 del<br />

13/03/2000;<br />

zona urbanistica DI:<br />

- area DI-03 n° 157 a Tetti Caglieri in area “IPP3”, approvato con D.C.C. n° 127 del<br />

16.03.1990;<br />

zona urbanistica DM:<br />

- area DM/01 n° 1020, PEC in “area ACAP3”, approvato con DCC n° 26 del 13/03/2000<br />

zona urbanistica TP:<br />

- area TP/s n° 347 in via Marconi 8, approvato con D.C.C. n° 59 del 29.09.1999;<br />

zona urbanistica TR:<br />

139


- area TR-03 n° 1006, in area “IPI2” area ex Slv, approvato con D.C.C. n° 70 del<br />

28.07.2003.<br />

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'Art. 85 1.u.r. 56/77 con le<br />

specificazioni dell'Art. 91 quinquies, 1° comma, lettera b, si intendono "aree <strong>di</strong> completamento<br />

dotate <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali", le<br />

seguenti: IUA, BR.I, BR.I/s, BR.II, BR,III, BR.IV, BC, BM, BI, IC, CR.I, CR.II, TP (ad<br />

esclusione delle aree TP/s n.1075, TP-01 n. 1005 e TP-02 n. 0720), TT, TR (ad esclusione della<br />

TR-01), VP.<br />

Art. 61 bis Opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria – Attuazione delle previsioni <strong>di</strong><br />

<strong>PRGC</strong><br />

Qualora sussistano con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pubblica utilità è sempre facoltà<br />

dell’Amministrazione comunale attivare le procedure <strong>di</strong> legge per la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria previste dal <strong>PRGC</strong>, ed inserite all’interno <strong>di</strong> aree subor<strong>di</strong>nate alla<br />

redazione <strong>di</strong> strumenti urbanistici esecutivi <strong>di</strong> iniziativa privata.<br />

In tal caso la realizzazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione si configura come<br />

attuazione parziale ed anticipata del SUE <strong>di</strong> iniziativa privata.<br />

I SUE redatti in tempi successivi alla realizzazione delle opere pubbliche <strong>di</strong> cui<br />

sopra dovranno tener conto <strong>di</strong> quelle già realizzate e/o dei progetti <strong>di</strong> dettaglio già approvati.”<br />

Art. 62 Deroghe<br />

Gli e<strong>di</strong>fici per impianti tecnologici <strong>di</strong> modesta entità, quali le centrali tecnologiche, le<br />

cabine <strong>di</strong> trasformazione dell'energia elettrica, gli impianti <strong>di</strong> depurazione delle acque e quelli<br />

connessi alle reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei servizi tecnologici, <strong>di</strong> carattere pubblico o <strong>di</strong> pubblico<br />

interesse, realizzati dagli Enti istituzionalmente competenti, possono essere realizzati con<br />

semplice titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio, anche in contrasto alle prescrizioni <strong>di</strong> cui alle presenti Norme<br />

ed agli altri elaborati del Piano, per ciò che riguarda volumetrie, rapporto <strong>di</strong> copertura e <strong>di</strong>stanza<br />

dai confini, fatti salvi <strong>di</strong>ritti dei terzi, in tutte le parti del territorio ed altresì nel rispetto dei<br />

vincoli degli altri <strong>di</strong> cui al Titolo IV delle presenti Norme e della fascia <strong>di</strong> rispetto cimiteriale.<br />

La realizzazione <strong>di</strong> tralicci, supporti ed ogni altra struttura funzionale all’installazione <strong>di</strong><br />

impianti d’antenna per la trasmissione e ricezione <strong>di</strong> emissioni elettromagnetiche, seppur<br />

conce<strong>di</strong>bili me<strong>di</strong>ante titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio, non potrà essere ammessa in prossimità <strong>di</strong> aree<br />

densamente abitate e <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici pubblici o privati in cui si svolgano servizi alle persone (scuole,<br />

se<strong>di</strong> comunali, ASL, ecc.), inoltre dovrà ottemperare a tutte le normative vigenti riguardo la<br />

sicurezza da emissioni <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>azioni. In particolare le nuove installazioni sono soggette al<br />

Disegno <strong>di</strong> Legge Regionale n° 568 “Disciplina in materia <strong>di</strong> impianti ra<strong>di</strong>oelettrici per<br />

telecomunicazioni e ra<strong>di</strong>otelevisivi” e al Regolamento regionale del 14/04/2000, n° 1/R, “Nuovi<br />

criteri <strong>di</strong> tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione regionale<br />

all’installazione e mo<strong>di</strong>fica degli impianti <strong>di</strong> telera<strong>di</strong>ocomunicazioni <strong>di</strong> cui alla legge regionale<br />

23 gennaio 1989, n° 6”, in base ai quali è determinabile la prossimità ammissibile con e<strong>di</strong>fici<br />

pubblici ed aree densamente abitate. L’entrata in vigore del re<strong>di</strong>gendo “Piano Provinciale delle<br />

Antenne” determinerà la sospensione delle suesposte norme operative transitorie e<br />

l’applicazione delle misure in esso contenute.<br />

Nelle parti del territorio <strong>di</strong> categoria SP.I, <strong>di</strong> cui al precedente Art. 46, gli e<strong>di</strong>fici<br />

pubblici e <strong>di</strong> pubblico interesse realizzati dagli Enti istituzionalmente competenti possono essere<br />

realizzati in deroga alle prescrizioni <strong>di</strong> cui alle presenti Norme ed agli altri elaborati <strong>di</strong> Piano;<br />

140


tale possibilità è consentita esclusivamente all'interno delle procedure previste dall'Art. 16 della<br />

L. 765/67 e previa verifica <strong>di</strong> compatibilità con le esigenze <strong>di</strong> tutela e salvaguar<strong>di</strong>a ambientale<br />

ed idrogeologica ed eventuale conseguente formazione <strong>di</strong> strumento urbanistico esecutivo<br />

(articolo 32 L.R. 56/77) per l'organica utilizzazione delle aree interessate e delle aree circostanti<br />

che ad esse debbano essere collegate per ragioni funzionali, ambientali o <strong>di</strong> semplice regolarità<br />

planimetria, fatto salvo sempre il <strong>di</strong>ritto del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> dettare ulteriori prescrizioni ai sensi<br />

dell'art. 22 della L. 1150/42 e dell'articolo 8 della L. 765/67.<br />

141


INDICE<br />

TITOLO I………………………………………………………………………………………………….1<br />

NORME GENERALI ……………………………………………………………………………………. 1<br />

Art. 1 Obiettivi e criteri informatori del Piano……………………………………………………… 1<br />

Art. 2 Utilizzazione e valore delle norme……………………………………………………………1<br />

Art. 3 Elaborati del Piano Regolatore Generale…………………………………………………….. 3<br />

Art. 4 Definizioni e prescrizioni generali…………………………………………………………... 4<br />

Art. 5 Parametri quantitativi <strong>di</strong> trasformazione…………………………………………………….13<br />

Art. 6 Attuazione del Piano Regolatore Generale………………………………………………….14<br />

Art. 6bis Strutture <strong>di</strong>stributive <strong>di</strong> commercio al dettaglio – Adeguamento del <strong>PRGC</strong> al<br />

D.Lgs. 114/98 e alla L.R.28/99……………………………………………………………... 20<br />

TITOLO II………………………………………………………………………………………………..23<br />

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI USI DEL SUOLO……………………………23<br />

Art. 7 Destinazioni d’uso e loro mutamenti………………………………………………………...23<br />

Art. 8 Destinazione residenziale ( r ) ……………………………………………………………….23<br />

Art. 9 Destinazione produttiva ( p )…………………………………………………………………24<br />

Art. 10 Destinazione commerciale (c) ……………………………………………………………25<br />

Art. 11 Destinazioni <strong>di</strong>rezionali ( d ) e turistico-ricettive e <strong>di</strong> servizio( tr )…………………………25<br />

Art. 12 Destinazioni agicole ( a )…………………………………………………………………….26<br />

TITOLO III………………………………………………………………………………………………28<br />

CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO…………………………………………………. 28<br />

Art. 13 Riferimenti legislativi………………………………………………………………………..28<br />

Art. 14 Manutenzione or<strong>di</strong>naria (M0)………………………………………………………………..28<br />

Art. 15 Manutenzione straor<strong>di</strong>naria (MS)……………………………………………………………29<br />

Art. 16 Restauro e risanamento conservativo (RT, RC)……………………………………………..30<br />

Art. 17 Ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (RE)……………………………………………………………….. 32<br />

Art. 18 Ampliamento e<strong>di</strong>lizio (AE)…………………………………………………………………..32<br />

Art. 19 Sostituzione e<strong>di</strong>lizia (SE)…………………………………………………………………… 32<br />

Art. 20 Ristrutturazione urbanistica (RU)……………………………………………………………33<br />

Art. 21 Completamento (C0)…………………………………………………………………………33<br />

Art. 22 Nuovo impianto (NI)…………………………………………………………………………34<br />

TITOLO IV…………………………………………………………………………………………........35<br />

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE E AREE URBANISTICHE -<br />

PRESCRIZIONI…………………………………………………………………………………………35<br />

Art. 23 Sud<strong>di</strong>visione in zone e in aree urbanistiche…………………………………………….........35<br />

Art. 24 Classificazione delle zone urbanistiche………………………………………………...........35<br />

Art. 25 Classificazione delle aree urbanistiche………………………………………………………36<br />

Art. 26 Prescrizioni per gli inse<strong>di</strong>amenti urbani aventi carattere ambientale<br />

(Antico Nucleo Centrale) - IUA……………………………………………………………...37<br />

Art. 27 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale con capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria esaurita - BR.I………………………………………………………………… 37<br />

Art. 28 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale con capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria esaurita <strong>di</strong> impianto originario - BR.I/s…………………………………………39<br />

Art. 29 Prescrizioni per la zona consolidata prevalentemente residenziale <strong>di</strong><br />

impianto unitario - BR.II……………………………………………………………………. 43<br />

Art. 30 Prescrizioni per le zona residenziale parzialmente consolidata - BR.III…………………… 45<br />

Art. 31 Prescrizioni per la zona consolidata residenziale <strong>di</strong> impianto rurale - BR.IV……………….48<br />

Art. 32 Prescrizioni per la zona destinata ad attività economiche<br />

in ambito urbano consolidato - BC…………………………………………………………..51<br />

Art. 33 Prescrizioni per la zona destinata ad attività miste, artigianali


e commerciali, esistenti - BM………………………………………………………………..53<br />

Art. 34 Prescrizioni per la zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti - BI………….57<br />

Art. 35 Prescrizioni per la zona destinata alla <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti - IC………………...........60<br />

Art. 36 Prescrizioni per la zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione residenziale - TR …. 62<br />

Art. 37 Prescrizioni per la zona <strong>di</strong> trasformazione a prevalente destinazione<br />

terziario-commerciale – TT e TT/f…………………………………………………………..66<br />

Art. 37 bis Prescrizioni per la zona destinata ad attività commerciali e sportive in progetto – TCS…..70<br />

Art. 38 Prescrizioni per la zona residenziale <strong>di</strong> completamento e<strong>di</strong>lizio - CR.I……………………..78<br />

Art. 39 Prescrizioni per la zona residenziale <strong>di</strong> completamento urbanistico - CR.II…………...........81<br />

Art. 40 Prescrizioni per le zone residenziali <strong>di</strong> nuovo impianto. - CR.III……………………………83<br />

Art. 41 Prescrizioni per la zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali, <strong>di</strong> nuovo<br />

impianto - DM………………………………………………………………………………..87<br />

Art. 42 Prescrizioni per la zona destinata ad attività produttive <strong>di</strong> nuovo impianto - DI…………….90<br />

Art. 43 Prescrizioni per la zona agricola - EE……………………………………………………… 93<br />

Art.44 Prescrizioni relative alla zona per aziende agricole esistenti - EP……………………... … ..97<br />

Art. 45 Prescrizioni per la zona destinata a verde privato - VP……………………………………...99<br />

Art. 46 Prescrizioni per la zona destinata a servizi sociali ed attrezzature<br />

a livello Comunale (art. 21 1.u.r. 56/77) - SP.I………………………………………….. ....99<br />

Art. 47 Prescrizioni per le zone destinate ad attività private <strong>di</strong> interesse collettivo<br />

(pubbliche, private o <strong>di</strong> enti) - TP…………………………………………………………..104<br />

TITOLO V………………………………………………………………………………………………110<br />

NORME PER LA DISCIPLINA DEI CARATTERI MORFOLOGICI E<br />

TIPOLOGICI DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI………………………………………..110<br />

Art. 48 Prescrizioni per la costruzione delle autorimesse private, e<strong>di</strong>fici e/o locali accessori, tettoie e<br />

dehors, aree ecologiche…………………………………………………………………….110<br />

Art. 49 Prescrizioni per la realizzazione e l'uso dei sottotetti, dei piani pilotis, delle verande e dei<br />

soppalchi……………………………………………………………………………………112<br />

Art. 50 Prescrizioni per la realizzazione e l'uso degli spazi interrati……………………………… 115<br />

Art. 51 Prescrizioni per la realizzazione delle recinzioni, passi carrabili e dei muri controterra… .115<br />

TITOLO VI……………………………………………………………………………………………..118<br />

RICONOSCIMENTO E SALVAGUARDIA GENERALE DEI BENI<br />

CULTURALI E AMBIE<strong>NTA</strong>LI……………………………………………………………………….118<br />

Art. 52 In<strong>di</strong>viduazione, classificazione e tutela……………………………………………….........118<br />

Art. 53 Monumenti isolati e singoli e<strong>di</strong>fici aventi valore storico/artistico<br />

o ambientale/documentario…………………………………………………………………119<br />

Art. 54 Aree <strong>di</strong> interesse paesistico-ambientale…………………………………………………….120<br />

TITOLO VII……………………………………………………………………………………………122<br />

TUTELA AMBIE<strong>NTA</strong>LE TRACCIATI E FASCE DI RISPETTO STRADALI<br />

E FERROVIARIE……………………………………………………………………………….......... 122<br />

Art. 55 La viabilità ed i tracciati ferroviari……………………………………………………….. 122<br />

Art. 56 Fasce <strong>di</strong> rispetto stradali, ferroviarie, cimiteriali e delle infrastrutture tecnologiche…….. 124<br />

Art. 57 Distanze fra i fabbricati e dei medesimi dai confini <strong>di</strong> proprietà che non coincidono<br />

con i cigli stradali………………………………………………………………………….. 126<br />

Art. 58 Utilizzazione e sistemazione delle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali e ferroviarie.<br />

Distributori <strong>di</strong> carburante…………………………………………………………….......... 128<br />

Art. 59 Fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> torrenti e canali e loro utilizzazione e sistemazione……………...........129<br />

Art. 60 Idoneità all’utilizzazione urbanistica sotto l’aspetto geologico,<br />

aree <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità assoluta………………………………………………………………131<br />

Art. 60bis Aree inserite nell’anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi del D.M. 25/10/1999<br />

n° 471………………………………………………………………………………………138<br />

TITOLO VIII…………………………………………………………………………………………...139<br />

II


NORME TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 61 Piani esecutivi in vigore e adottati, titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi rilasciati, attuazione transitoria del<br />

P.R.G………………………………………………………………………………………..139<br />

Art. 61 bis Opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria – Attuazione delle previsioni <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong>……………….140<br />

Art. 62 Deroghe …………………………………………………………………………………….140<br />

ALLEGATI<br />

ALLEGATO A Elaborato AT3.8 – Relazione geologica integrativa e controdeduttiva<br />

ALLEGATO B Linee guida in materia <strong>di</strong> “Progetto Guida”<br />

III


ALL. “A”<br />

PREMESSA<br />

Il presente elaborato a carattere integrativo e/o controdeduttivo fa seguito alla relazione <strong>di</strong><br />

esame che la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica ha prodotto a seguito del<br />

proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> istruttoria riguardante il progetto definitivo della Variante Generale al <strong>PRGC</strong><br />

adottato dall’Amministrazione Comunale <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> con le Delibere del Consiglio Comunale n.<br />

15 del 21/03/2002 e n. 19 del 07/06/2002.<br />

Esso risponde, tra l’altro, ai punti 4.3.2. (Assetto idrogeologico e adeguamento PAI) e 4.4.<br />

(Apparato normativo – Norme <strong>di</strong> attuazione e Schede d’Area) art. 59 (Fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong><br />

torrenti e canali) ed art. 60 (Idoneità all’utilizzazione urbanistica) della richiamata relazione <strong>di</strong><br />

esame. L’articolazione dell’elaborato segue in linea <strong>di</strong> massima l’or<strong>di</strong>ne progressivo degli<br />

allegati tecnici (AT) che risultano mo<strong>di</strong>ficati a seguito anche delle osservazioni contenute nei<br />

pareri espressi dalle rispettive Direzioni regionali competenti.<br />

CARTA GEOMORFOLOGICA<br />

L’Allegato Tecnico AT3.2 sostituisce quello precedentemente prodotto e riporta, tra l’altro,<br />

l’estensione delle aree inondate durante l’evento alluvionale del 1-2 settembre 2002 così come<br />

ricavate da:<br />

Provincia <strong>di</strong> Torino Stu<strong>di</strong>o della rete idrica e dei deflussi superficiali nell’area compresa tra il T.<br />

Lemina ed il T. Chisola, interessata dall’evento del 1-2 settembre 2002 Analisi conoscitive e<br />

proposta linee <strong>di</strong> intervento 2<br />

L’elaborato è integrato dalla Carta delle opere idrauliche censite (Fig. 1) e dalle relative schede<br />

SICOD.<br />

CARTA DELLE FASCE DI PERTINENZA FLUVIALE<br />

L’Allegato Tecnico AT3.3 sostituisce il precedente e riporta il tracciato delle fasce <strong>di</strong> pertinenza<br />

fluviale aggiornato dallo strumento allegato “Mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni al Progetto <strong>di</strong> Piano<br />

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – ADDENDUM 2 – FOGLIO 173 Sez. I – T. CHISOLA –<br />

CHISOLA 02”.<br />

Si fa notare che il limite <strong>di</strong> progetto Fascia A / Fascia B è stato mo<strong>di</strong>ficato secondo la proposta<br />

presentata dall’Amministrazione Comunale, in via <strong>di</strong> parziale accoglimento delle osservazioni<br />

al P.A.I.1 Il medesimo elaborato riporta inoltre la proposta <strong>di</strong> fasciatura del Torrente Oitana<br />

desunta dal “Progetto <strong>di</strong> Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Reticolato Minore<br />

(PSRM)” <strong>di</strong> recente stesura da parte della Autorità <strong>di</strong> Bacino del F. Po. Si osserva che, alla data<br />

o<strong>di</strong>erna, tale strumento non ha ancora acquisito carattere <strong>di</strong> ufficialità.<br />

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA ED IDONEITA'<br />

ALLA UTILIZZAZIONE URBANISTICA<br />

Gli Allegati Tecnici AT3.5 e AT3.6, rispettivamente alla scala 1:10.000 ed 1:5.000,<br />

sostituiscono gli analoghi elaborati.<br />

L’Allegato Tecnico AT3.7, alla scala 1:5.000 su base catastale mo<strong>di</strong>ficata ed integrata,<br />

rappresenta la carta <strong>di</strong> sintesi per quanto riguarda il reticolato idrografico artificiale, non<br />

adeguatamente rappresentabile, in termini <strong>di</strong> precisione e <strong>di</strong> visibilità, né sulla base della Carta<br />

Tecnica Regionale né su quella della Carta Tecnica Provinciale. Per quanto riguarda la proposta<br />

<strong>di</strong> fasciatura del T. Oitana desunta dal “Progetto <strong>di</strong> Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico<br />

del Reticolato Minore (PSRM)” <strong>di</strong> recente redazione da parte della Autorità <strong>di</strong> Bacino del F. Po,<br />

essa non viene recepita poiché:<br />

non ha assunto, ad oggi, alcun carattere <strong>di</strong> ufficialità;<br />

il progetto della Variante generale al P.R.G.C. non contiene, per le aree<br />

potenzialmente interessate, previsioni urbanistiche tali da aumentare l’attuale livello <strong>di</strong> rischio<br />

geologico.<br />

IV


Ad avvenuta approvazione della citata proposta <strong>di</strong> fasciatura si procederà, in conseguenza degli<br />

effetti che essa andrà a produrre, a re<strong>di</strong>gere una apposita variante specifica al P.R.G.C.<br />

La quasi totalità delle aree del concentrico in precedenza classificate in Classe IIIb vengono ora<br />

riproposte in Classe IIIb2 in ragione degli interventi <strong>di</strong> riassetto territoriale in corso e/o <strong>di</strong><br />

prossima realizzazione (cfr. cronoprogramma).<br />

Per quanto riguarda l’intero reticolato idrografico artificiale, è stata applicata una fascia <strong>di</strong><br />

ine<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> 10 m dalle sponde (Classe IIIa) ad eccezione del Canale dei Molini <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong><br />

per il quale, in ragione <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o idraulico <strong>di</strong> dettaglio (cfr. reticolato idrografico artificiale),<br />

si è ritenuto <strong>di</strong> poterla ridurre a 5 metri.<br />

Per tale cavo irriguo, così come per il Canale dell’Or<strong>di</strong>ne Mauriziano che borda il settore<br />

occidentale del quartiere Parisetto, è stato scelto <strong>di</strong> ascrivere tali fasce alla Classe 3b2 in<br />

relazione ai futuri interventi <strong>di</strong> riassetto territoriale previsti (cfr. cronoprogramma). Gli alvei <strong>di</strong><br />

questi due corsi d’acqua sono ovviamente da considerarsi afferenti alla Classe IIIa.2<br />

I settori <strong>di</strong> territorio in Classe II localizzati a ridosso delle aree lungo il T. Chisola poste in<br />

Classe III, sono stati considerate tali essenzialmente in relazione della prossimità al piano <strong>di</strong><br />

campagna della superficie piezometrica della falda libera (intervallo <strong>di</strong> soggiacenza 0÷3 m da<br />

p.c.). Risulta poi mo<strong>di</strong>ficata l’estensione delle aree già in Classe II relative al reticolo<br />

idrografico artificiale in relazione agli effetti dell’evento alluvionale del settembre 2002.<br />

INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE CRONOPROGRAMMA<br />

Sono previsti, ed in parte sono già in corso <strong>di</strong> avanzata esecuzione, interventi <strong>di</strong> riassetto<br />

territoriale (misure non strutturali e strutturali <strong>di</strong> tipo intensivo) finalizzati alla messa in<br />

sicurezza delle aree in Classe IIIb localizzate lungo il T. Chisola (Fig. 2), a carico del Canale dei<br />

Molini <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> (Fig. 3) e più in generale dell’intera rete irrigua.<br />

INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE<br />

Descrizione dell’intervento Inizio lavori Fine lavori<br />

Torrente Chisola (Fig. 2)<br />

Sponda ds Sponda ds<br />

Magistrato per il Po – Ufficio Operativo <strong>di</strong> Torino (2002) Ott/2003 Sett/2004<br />

Opere idrauliche <strong>di</strong> III^ categoria sul Torrente Chisola (D.R. Sponda sn Sponda sn<br />

del 02/12/1906) Lavori <strong>di</strong> realizzazione argini in sponda destra Fine 2004 Fine 2005<br />

e sinistra del Torrente Chisola a protezione dell’abitato <strong>di</strong><br />

<strong>Vinovo</strong><br />

(presunta) (presunta)<br />

Canale dei Molini <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> (Fig. 3)<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> – Consorzio Irriguo Orelle Chiusura<br />

dell’emissario <strong>di</strong> nord-ovest e manutenzione straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong><br />

sponde ed alveo Definizione dei programmi e dei soggetti <strong>di</strong><br />

manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria perio<strong>di</strong>ca Attività <strong>di</strong><br />

previsione e sorveglianza (Piano Comunale <strong>di</strong> Protezione<br />

Civile)<br />

Reticolato idrografico minore<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> – Federazione Provinciale Coltivatori<br />

Diretti <strong>di</strong> Torino Accordo quadro per la valorizzazione del<br />

territorio e delle produzioni locali (D.C.C. del 17 gennaio 2003,<br />

n. 4) Attività <strong>di</strong> previsione e sorveglianza, mantenimento delle<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> assetto del territorio e del sistema irriguo,<br />

interventi <strong>di</strong> miglioramento agricolo del suolo finalizzati alla<br />

conservazione delle reti scolanti<br />

V<br />

Sett/2004 Giu/2005<br />

Gen/2004<br />

Dic/2004


ASPETTI PRESCRITTIVI GENERALI<br />

Gli in<strong>di</strong>rizzi per le norme tecniche <strong>di</strong> attuazione contenuti nel parere espresso dalla Direzione<br />

Servizi Tecnici <strong>di</strong> Prevenzione (pagg. 6 e 7) trovano in parte riscontro negli aspetti prescrittivi<br />

generali formulati in precedenza relativamente a ciascuna classe <strong>di</strong> pericolosità geomorfologica<br />

ed idoneità all’utilizzazione urbanistica (cfr. AT3.1 Relazione Geologica). Essi vengono<br />

integrati, in recepimento delle in<strong>di</strong>cazioni della richiamata Direzione, come segue.<br />

Dovrà essere costantemente garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi<br />

d’acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati, limitrofi agli inse<strong>di</strong>amenti previsti, verificando<br />

le loro sezioni <strong>di</strong> deflusso, soprattutto per i tratti d’alveo intubati, ed adeguando quelle<br />

insufficienti (tutte le classi).<br />

Il rigoroso rispetto <strong>di</strong> quanto al punto 3.10 della Circolare P.G.R. 8 <strong>maggio</strong> 1996 n. 7/LAP è<br />

esteso a tutti i corsi d’acqua sia pubblici che privati i quali, inoltre, non dovranno subire<br />

restringimenti d’alveo e rettifiche del loro naturale percorso; è fatto inoltre <strong>di</strong>vieto assoluto <strong>di</strong><br />

e<strong>di</strong>ficare al <strong>di</strong> sopra dei tratti intubati degli stessi (tutte le classi).<br />

Per le fasce <strong>di</strong> rispetto dei canali irrigui non altrimenti classificate valgono tutte le limitazioni<br />

e le prescrizioni della Classe IIIa.<br />

Fermo restando il puntuale accertamento del livello <strong>di</strong> massima escursione della falda idrica<br />

superficiale (falda freatica) ed il mantenimento da esso del franco <strong>di</strong> sicurezza non inferiore a 50<br />

cm, non è comunque ammessa la realizzazione <strong>di</strong> locali interrati nelle zone topograficamente<br />

depresse soggette ad allagamenti oppure interessate dal raggiungimento del piano <strong>di</strong> campagna<br />

da parte della falda idrica in occasione <strong>di</strong> eventi meteorici intensi e/o prolungati (Classe I,<br />

Classe II, Classe IIIb2).<br />

Nel caso siano presenti scarpate limitrofe a nuovi inse<strong>di</strong>amenti in progetto, dovranno essere<br />

garantite adeguate fasce <strong>di</strong> rispetto dall’orlo delle stesse <strong>di</strong> estensione non inferiore alla loro<br />

altezza (tutte le classi).<br />

Gli sbancamenti artificiali ed i riporti <strong>di</strong> materiale dovranno essere adeguatamente sostenuti e<br />

drenati al fine <strong>di</strong> garantire la stabilità dei pen<strong>di</strong>i sia a breve (se temporanei) che a lungo termine<br />

(tutte le classi).<br />

Le aree oggetto <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> riassetto territoriale per le quali, a seguito della realizzazione<br />

delle opere sarà possibile la realizzazione <strong>di</strong> nuove e<strong>di</strong>ficazioni, ampliamenti o completamenti<br />

sono da considerarsi assoggettate alle prescrizioni in<strong>di</strong>cate per Classe IIIb (Classe IIIb s.s.) sino<br />

all’avvenuto completamento e collaudo degli interventi <strong>di</strong> sistemazione<br />

(Classe IIIb2).<br />

Con riferimento al P.A.I., in quanto normativa sovraor<strong>di</strong>nata, devono essere in particolare<br />

rigorosamente rispettati i <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui all’art. 9 e all’art. 18, comma 7 delle Norme <strong>di</strong><br />

Attuazione (Classe II, Classe IIIa, Classe IIIb, Classe IIIb2).<br />

Le norme contenute nel D.M. LL.PP. 11/03/88 sono obbligatoriamente applicabili “a tutte le<br />

opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica” (tutte le classi).<br />

CONGRUITA’ DEGLI STRUMENTI CARTOGRAFICI DI SINTESI<br />

Le scelte adottate nella carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità<br />

all’utilizzazione urbanistica sono state confrontate con quelle pre<strong>di</strong>sposte o in corso <strong>di</strong><br />

pre<strong>di</strong>sposizione per i comuni confinanti: Can<strong>di</strong>olo, Carignano, La Loggia, Moncalieri,<br />

Nichelino e Piobesi. Dal confronto è stato possibile verificare la sussistenza <strong>di</strong> una congruità <strong>di</strong><br />

massima dello strumento cartografico in oggetto rispetto a quelli analoghi dei comuni<br />

confinanti, fatte ovviamente salve le <strong>di</strong>fferenziazioni derivanti dalle <strong>di</strong>versificazioni<br />

morfologiche locali e/o dalle scelte riconducibili al libero arbitrio dei singoli professionisti<br />

incaricati.<br />

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER LE AREE DI NUOVO IMPIANTO, DI<br />

TRASFORMAZIONE E DI COMPLETAMENTO<br />

A seguito delle mo<strong>di</strong>ficazioni introdotte nella Carta <strong>di</strong> sintesi della pericolosità geomorfologica<br />

e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, risultano variate le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> classificazione, e <strong>di</strong><br />

conseguenza le relative prescrizioni, <strong>di</strong> alcune aree <strong>di</strong> nuovo impianto, trasformazione e<br />

completamento secondo la tabella che segue.<br />

VI


Area Destinazione<br />

urbanistica<br />

VII<br />

Classificazione<br />

precedente<br />

Classificazione<br />

attuale<br />

BI, n. 1042 Classe I Classe IIIb2<br />

BM, n. 216 Classe I Classe II<br />

BR.II, n. 345-346 Classe I Classe II e IIIb2<br />

CR.I, n. 227-230-251 Classe I Classe II<br />

completamento<br />

CR.I, n. 599 Classe IIIb Classe IIIb2<br />

CR.I, n. 632 Classe I Classe II<br />

CR.II, n. 249 Classe I Classe II<br />

CR.II, n. 300<br />

Classe I Classe II<br />

CR.III-09, n. 1008 Classe I Classe II<br />

Nuovo impianto<br />

DM-01, n. 1020 Classe I Classe II<br />

TP-01, n. 1005<br />

Classe I Classe II e IIIa<br />

TR-02, n. 1010 Trasformazione Classe I Classe II e IIIb2<br />

TR-03, n. 1006<br />

Classe I II Classe II e IIIb2<br />

Si coglie l’occasione per rettificare un errore dovuto ad un refuso, riguardante l’area <strong>di</strong><br />

completamento CR.I, n. 141 per la quale quin<strong>di</strong>: errata Classe I → corrige Classe II<br />

RETICOLATO IDROGRAFICO ARTIFICIALE<br />

Gli elementi principali del piuttosto complesso reticolato idrografico artificiale presente sul<br />

territorio comunale sono rappresentati in dettaglio (con esclusione dei fossi adduttori e colatori<br />

<strong>di</strong> minore e/o trascurabile importanza per i quali non è sempre possibile riscontrare sul terreno<br />

una chiara evidenza morfologica della loro presenza) nell’Allegato Tecnico AT3.7 estensione,<br />

per ragioni <strong>di</strong> mappatura, della carta <strong>di</strong> sintesi. Si riba<strong>di</strong>sce che la quasi totalità <strong>di</strong> tale reticolato<br />

si presenta in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> manutenzione tali da poter essere definite me<strong>di</strong>amente buone e che<br />

gli episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> esondazione che hanno interessato il Canale Grivassola, il Rio Gambrè e il Fosso<br />

del Martinetto durante l’evento alluvionale del novembre 1994 e, in misura minore, nel corso <strong>di</strong><br />

quello del settembre 20023, sono da ricondursi essenzialmente a due cause:<br />

1) la scarsa o assente manutenzione dell’alveo e/o delle opere <strong>di</strong> modulazione delle portate;<br />

2) il <strong>di</strong>mensionamento delle sezioni <strong>di</strong> deflusso nei tratti intubati.<br />

Per quanto sopra, in recepimento alle in<strong>di</strong>cazioni in proposito contenute nel parere espresso<br />

dalla Direzione Servizi Tecnici <strong>di</strong> Prevenzione, è stata apposta una fascia <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità<br />

assoluta <strong>di</strong> 10 m dalle sponde <strong>di</strong> tutti gli assi irrigui cartografati.<br />

Fa eccezione il corso d’acqua noto come Canale Grivassola che si origina dalla Gora Chisoletto,<br />

in destra orografica del T. Chisola, ed attraversa il concentrico con il nome <strong>di</strong> Canale dei Molini<br />

<strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>4 reimmettendosi poi nel T. Chisola all’altezza del depuratore.<br />

Data la particolare rilevanza <strong>di</strong> tale asse irriguo sotto il profilo sia della sicurezza (attraversa<br />

infatti il concentrico in parte a cielo libero, talora con le sponde coincidenti con i muri<br />

perimetrali degli e<strong>di</strong>fici, ed in parte ricoperto e/o intubato) che della utilizzazione urbanistica<br />

delle aree ad esso limitrofe, è stata eseguita dall’Ing. Franco Peccia Galletto una verifica


idraulica <strong>di</strong> dettaglio che si allega ed alla quale si rimanda <strong>di</strong>rettamente. In sintesi, dai risultati<br />

della verifica si evince che:<br />

sussiste, per via della <strong>di</strong>scontinuità del profilo longitu<strong>di</strong>nale del canale, una separazione tra il<br />

regime idraulico del settore <strong>di</strong> monte e quello <strong>di</strong> valle dello stesso delimitati dall’elemento <strong>di</strong><br />

separazione costituito dall’antico mulino;<br />

gli effetti del rigurgito dei volumi idrici del T. Chisola durante le sue piene sono ristretti al<br />

settore <strong>di</strong> valle, dove si esauriscono in un’area circoscritta a nord dal rilevato della<br />

circonvallazione e a sud dal modesto rilievo su cui sorge il nucleo storico <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>;<br />

i fenomeni hanno il tipico carattere del ristagno, con battenti idrici <strong>di</strong> altezza variabile, che<br />

possono localmente raggiungere anche il metro ma con velocità inferiori al metro/secondo;<br />

la causa è riscontrabile nella inadeguatezza e nella facile aggirabilità del sistema <strong>di</strong> controllo<br />

delle acque presente sul ramo emissario del canale <strong>di</strong>retto a nord-ovest che lo mette in<br />

comunicazione il con T. Chisola;<br />

l’intervento necessario per evitare gli effetti negativi dovuti al rigurgito dei volumi <strong>di</strong> piena<br />

del corso d’acqua principale è in<strong>di</strong>viduato proprio nella chiusura <strong>di</strong> tale emissario;<br />

l’operazione non manifesta ripercussioni sul tratto <strong>di</strong> monte dell’opera dove le acque<br />

continuerebbero a defluire regolarmente senza esondazioni.<br />

Va poi tenuto conto che: (i) trattasi <strong>di</strong> un canale artificiale nel quale defluiscono acque derivate<br />

o provenienti dall’area urbana, (ii) il trasporto solido è da considerarsi praticamente nullo, (iii) è<br />

regimato e manutenuto, (iv) non si hanno riscontri <strong>di</strong> fenomeni avvenuti né in passato né<br />

durante gli eventi alluvionali più recenti degli anni 1994, 2000 e 2002.<br />

Tutto ciò premesso appare praticabile, limitatamente al tratto <strong>di</strong> percorso urbano del canale<br />

(dall’inizio del quartiere Parisetto al depuratore), l’adozione <strong>di</strong> una fascia <strong>di</strong> rispetto ridotta a 5<br />

metri dalle sponde, a con<strong>di</strong>zione che si provveda a quanto sopra contestualmente ad un<br />

intervento <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria dell’alveo e delle opere idrauliche presenti,<br />

in<strong>di</strong>viduando per il futuro un programma <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria con i relativi<br />

soggetti ad esso preposti e l’inserimento dello stesso nel Piano Comunale <strong>di</strong> Protezione Civile<br />

(cfr. cronoprogramma). Per quanto riguarda il Fosso del Martinetto, com’è noto esso si immette<br />

nel T. Chisola all’altezza del ponte sulla strada <strong>Vinovo</strong>-Stupinigi evidenziando una situazione <strong>di</strong><br />

criticità proprio poco prima dello sbocco nel T. Chisola. Il canale raggiunge infatti il corso<br />

d’acqua percorrendo l’ultimo tratto all’interno <strong>di</strong> una sezione chiusa <strong>di</strong> sezione insufficiente a<br />

garantire il regolare deflusso della vena fluida.<br />

Inoltre, il punto <strong>di</strong> scarico è collocato ad una quota che lo espone alle variazioni del livello delle<br />

acque nel T. Chisola, le quali in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> piena impe<strong>di</strong>scono lo scarico dei volumi idrici<br />

provenienti dal canale stesso. Al fine <strong>di</strong> tutelare le aree abitate ad esso imme<strong>di</strong>atamente<br />

circostanti, l’Amministrazione Provinciale <strong>di</strong> Torino nell’ambito dello<br />

Provincia <strong>di</strong> Torino<br />

Stu<strong>di</strong>o della rete idrica e dei deflussi superficiali nell’area compresa tra il T. Lemina ed il T.<br />

Chisola, interessata dall’evento del 1-2 settembre 2002<br />

Analisi conoscitive e proposta linee <strong>di</strong> intervento<br />

ha proposto un intervento <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>no idraulico (INT.9) proprio nel suo tratto terminale,<br />

essenzialmente per ridefinire la sezione <strong>di</strong> deflusso e dotare il canale <strong>di</strong> un adeguato scolmatore<br />

per oltrepassare le zone e<strong>di</strong>ficate proteggendole dalle esondazioni. Tale linea operativa, che non<br />

può essere quin<strong>di</strong> al momento inserita in un cronoprogramma poiché espressa solo a livello <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>cazione senza nessuna esplicita in<strong>di</strong>cazione in merito circa il/i soggetto/i deputato/i alla<br />

realizzazione né ai relativi tempi, si pone in continuità con gli interventi previsti nel comune <strong>di</strong><br />

Can<strong>di</strong>olo (INT.6 e INT.7) i quali, se attuati, consentiranno <strong>di</strong> limitare le portate in ingresso alla<br />

sezione <strong>di</strong> riferimento denominata C3 nello stu<strong>di</strong>o richiamato.<br />

CLASSIFICAZIONE SISMICA<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista della sismicità, il territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> risultava non classificato sia<br />

secondo la classificazione precedente (decreti fino al 1984) che secondo la proposta del Gruppo<br />

VIII


<strong>di</strong> Lavoro GNDT+SSN+ING5 elaborata nel 1998. A seguito della entrata in vigore della recente<br />

ed innovativa<br />

Or<strong>di</strong>nanza del P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 Primi elementi in materia <strong>di</strong> criteri generali per la<br />

classificazione sismica del territorio nazionale e <strong>di</strong> normative tecniche per le costruzioni in zona<br />

sismica.<br />

esso è stato inserito nella cosiddetta ZONA 4 zona sismica caratterizzata da accelerazione<br />

orizzontale con probabilità <strong>di</strong> superamento pari al 10% in 50 anni ag/g < 0.05 e da accelerazione<br />

orizzontale <strong>di</strong> ancoraggio dello spettro <strong>di</strong> risposta elastico ag/g = 0.05. Con riferimento all’art.<br />

2, punto 1. della richiamata or<strong>di</strong>nanza, in zona 4 è stata lasciata facoltà alle singole regioni <strong>di</strong><br />

introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica. In tal senso, la Regione Piemonte<br />

ha deciso <strong>di</strong> non introdurre tale obbligo (D.G.R. 17/11/2003 n. 61-11017)6 ad esclusione <strong>di</strong><br />

alcune tipologie <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ed infrastrutture rientranti tra quelli <strong>di</strong> interesse strategico <strong>di</strong> nuova<br />

costruzione <strong>di</strong> cui agli elenchi allegati alla D.G.R. 23/12/2003 n. 64-114027 ai quali si rimanda.<br />

ING – Istituto Nazionale <strong>di</strong> Geofisica<br />

1 Gardenghi G. (1999) – <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong> – Progetto <strong>di</strong> Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico<br />

Osservazioni (Del. 11 <strong>maggio</strong> 1999, n. 1/99 – art. 2, comma 4).<br />

2 L’esiguità delle superfici interessate non ha permesso, alla scala utilizzata, una <strong>di</strong>fferenziazione delle classi<br />

accettabile sotto il profilo della rappresentazione grafica.<br />

3 Non si ha notizia <strong>di</strong> fenomeni verificatisi durante l’evento alluvionale del 14-15 ottobre 2000.<br />

4 Sussiste un certo margine <strong>di</strong> incertezza circa la esatta denominazione.<br />

5 GNDT – Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti SSN – Servizio Sismico Nazionale<br />

6 In B.U.R.P. n. 48 del 27/11/2003<br />

7 In B.U.R.P. n. 53 del 31/12/2003<br />

IX


ALLEGATO B<br />

LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROGETTO – GUIDA<br />

(Approvato con D.C.C. n. 52 del 16/11/2006)<br />

Art.1 - NOZIONE<br />

Ai fini del presente provve<strong>di</strong>mento, per progetto- guida deve intendersi un insieme <strong>di</strong> criteri,<br />

in<strong>di</strong>rizzi, previsioni, corredati da schemi grafici che rappresentano i caratteri strategici delle<br />

previsioni <strong>di</strong> Piano Regolatore prescritte per gli ambiti territoriali definiti nella cartografia <strong>di</strong><br />

P.R.G.C. da apposite perimetrazioni.<br />

Art.2 – FUNZIONE Il progetto-guida ha la funzione, nell’ambito delle <strong>di</strong>sposizioni delle<br />

N.T.A. e del Regolamento E<strong>di</strong>lizio, <strong>di</strong> ridefinire le fasi progettuali - attuative <strong>di</strong> ambiti<br />

assoggettati ad un unico strumento esecutivo la cui redazione risulta <strong>di</strong>fficoltosa per eventuali<br />

molteplici proprietà rientranti all’interno <strong>di</strong> un unico perimetro dell’area urbanistica interessata.<br />

Art.3 – DOCUME<strong>NTA</strong>ZIONE<br />

Il progetto-guida dovrà essere composto:<br />

1) da una relazione e da elaborati grafici che in<strong>di</strong>chino:<br />

a. la rete viaria;<br />

b. la localizzazione delle aree per servizi pubblici;<br />

c. la delimitazione delle aree subor<strong>di</strong>nate alla formazione <strong>di</strong> uno o più strumenti esecutivi;<br />

d. la eventuale in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> aree o <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici non subor<strong>di</strong>nati alla formazione <strong>di</strong> S.U.E., ma<br />

assoggettati a permesso <strong>di</strong> costruire <strong>di</strong>retto o a permesso <strong>di</strong> costruire convenzionato ex Art. 49,<br />

l.u.r. 56/77;<br />

e. la percentuale delle destinazioni d'uso da riservare all'interno <strong>di</strong> ogni strumento esecutivo;<br />

f. il programma d'intervento con la precisazione degli oneri urbanizzativi posti a carico del<br />

concessionario ed eventuali ripartizioni fra interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia pubblica ed e<strong>di</strong>lizia privata.<br />

g. tipologie e materiali adottati.<br />

2) eventuale grafico planovolumetrico esplicativo degli inse<strong>di</strong>amenti che si vogliono conseguire<br />

in or<strong>di</strong>ne alla collocazione ed alla tipologia dei volumi e<strong>di</strong>ficatori.<br />

Art.4 – INIZIATIVA<br />

I progetti-guida possono essere:<br />

a) <strong>di</strong> iniziativa pubblica (in particolare quando l’inerzia del privato risulta ostativa alla<br />

programmazione gestionale del territorio);<br />

b) <strong>di</strong> iniziativa privata, <strong>di</strong> norma su porzioni ridotte del territorio non incidenti sulle previsioni<br />

generali del P.R.G.C.;<br />

c) <strong>di</strong> iniziativa privata, me<strong>di</strong>ante accor<strong>di</strong> sostitutivi o integrativi del Provve<strong>di</strong>mento, quando<br />

interessa porzioni rilevanti del territorio generate da accorpamenti <strong>di</strong> aree urbanistiche.<br />

Art.5 – APPROVAZIONE<br />

Il progetto-guida dovrà essere sottoposto all’esame e all’approvazione del consiglio Comunale.<br />

Art.6 - PRINCIPI DEL PROGETTO-GUIDA Gli elaborati costituenti il progetto-guida<br />

devono assicurare i seguenti principi fondamentali:<br />

a) la perequazione e<strong>di</strong>ficatoria tra i proprietari degli immobili interessati dalle sub-aree <strong>di</strong> un<br />

unico comparto; deve essere cioè perseguita ed assicurata dal progettista l’equa <strong>di</strong>stribuzione dei<br />

<strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori, riconosciuti dal P.R.G.C., per ciascuna proprietà;<br />

b) la perequazione degli oneri tra i proprietari degli immobili interessati alle sub-aree <strong>di</strong> un<br />

unico comparto; deve essere cioè assicurata (salvo accor<strong>di</strong> compensativi <strong>di</strong> natura privatistica<br />

tra i promotori) l’equa ripartizione tra i proprietari degli oneri derivanti dalla realizzazione <strong>di</strong><br />

dotazioni infrastrutturali (pubblica viabilità, reti tecnologiche, ecc) e servizi sociali funzionali<br />

agli standards prescritti;<br />

X


c) una configurazione geometrica della sub-area funzionale alla realizzazione <strong>di</strong> tutta la sua<br />

capacità e<strong>di</strong>ficatoria ed alla tipologia e<strong>di</strong>lizia prevista;<br />

d) un insieme <strong>di</strong> sub-aree che consenta un’organica <strong>di</strong>stribuzione delle funzioni previste dal<br />

P.R.G.C. all’interno <strong>di</strong> tutto il comparto oggetto <strong>di</strong> progetto-guida.<br />

Art.7 – CONCERTAZIONE<br />

Fatta salva l’applicazione dei principi <strong>di</strong> cui al precedente articolo, l’Amministrazione, nel caso<br />

<strong>di</strong> mancata accettazione del progetto-guida da parte della/e proprietà non firmataria/e, <strong>di</strong>spone<br />

l’avvio <strong>di</strong> un tavolo <strong>di</strong> concertazione con tutti i proprietari interessati allo scopo <strong>di</strong> conseguire<br />

un ampio accordo che possa favorire l’attuazione delle previsioni del Piano Regolatore<br />

Generale.<br />

Art.8 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’<br />

L’Amministrazione Comunale nel caso in cui si verificasse una delle seguenti situazioni:<br />

a) mancata partecipazione della/e proprietà non firmataria/e al tavolo <strong>di</strong> concertazione <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo precedente;<br />

b) mancato accordo della/e proprietà non firmataria/e con i soggetti proponenti il progetto –<br />

guida, entro un tempo massimo <strong>di</strong> 60 giorni dalla data dell’avviso dell’avvio del proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> cui alla Legge n.<br />

241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento amministrativo e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

accesso ai documenti amministrativi”; sottoporrà, in ogni caso, il progetto – guida all’esame e<br />

all’approvazione del Consiglio Comunale. Con la deliberazione <strong>di</strong> approvazione del Consiglio<br />

Comunale del progetto – guida sarà contestualmente <strong>di</strong>sposta, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8<br />

giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari in materia <strong>di</strong><br />

espropriazione per pubblica utilità”, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità (presupposto per la<br />

successiva emanazione del decreto <strong>di</strong> esproprio) su tutte le aree destinate a viabilità e/o servizi<br />

sociali ed attrezzature a livello comunale (aree per l’istruzione, a parco, per l’arredo urbano, il<br />

gioco, lo sport, parcheggi pubblici ecc.)<br />

XI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!