NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo
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Art. 34 Prescrizioni per la zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti -<br />
BI<br />
Le aree comprese nella zona urbanistica BI riguardano parti del territorio a prevalente<br />
destinazione produttiva, <strong>di</strong> carattere industriale e artigianale, classificabili come ambiti da<br />
consolidare o da completare.<br />
Per tali zone il P.R.G. intende confermare le caratteristiche produttive, consentendo gli<br />
adeguamenti fisico-funzionali per le attività già inse<strong>di</strong>ate ed i necessari completamenti dell'area<br />
urbanistica con nuove attività.<br />
Per le zone BI valgono le seguenti prescrizioni:<br />
a) per gli inse<strong>di</strong>amenti già esistenti l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> superficie non deve<br />
essere superiore a 1,0 mq/mq ovvero non deve superare l'in<strong>di</strong>ce esistente (nel caso fosse già<br />
superiore a quest'ultimo) alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare con riferimento<br />
all'area asservita a ciascun e<strong>di</strong>ficio alla stessa data. Per i fabbricati già esistenti alla data <strong>di</strong><br />
adozione del Progetto Preliminare, è possibile, anche in eccedenza agli in<strong>di</strong>ci, la formazione<br />
“una tantum” <strong>di</strong> soppalchi così come definiti al successivo art. 49 lett. D, con l’eccezione che<br />
nel presente caso la struttura non può superare il 10% della superficie netta del vano in cui<br />
esso è ricavato con un massimo <strong>di</strong> mq. 60 per ogni azienda produttiva inse<strong>di</strong>ata; non sarà<br />
assolutamente consentita, in eccedenza agli in<strong>di</strong>ci, la realizzazione <strong>di</strong> pareti in<br />
corrispondenza della superficie <strong>di</strong> calpestio del soppalco allo scopo <strong>di</strong> ricavare vani chiusi.<br />
Il rapporto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> copertura non deve essere superiore al 50% ovvero non deve<br />
superare il rapporto esistente (nel caso fosse già superiore a quest'ultimo) alla data <strong>di</strong><br />
adozione del Progetto Preliminare, con riferimento all'area asservita a ciascun e<strong>di</strong>ficio alla<br />
stessa data; qualora il rapporto <strong>di</strong> copertura esistente alla data <strong>di</strong> adozione del progetto<br />
preliminare <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong> fosse già stato raggiunto o fosse prossimo è ammesso un incremento<br />
“una tantum” della superficie coperta pari al 10% della superficie fon<strong>di</strong>aria del lotto e<br />
comunque non superiore a 500 mq.<br />
b) sono consentiti gli interventi e<strong>di</strong>lizi previsti dalla Tabella normativa con l’eventuale<br />
reperimento <strong>di</strong> standard;<br />
c) gli interventi devono rispettare le <strong>di</strong>stanze minime da strade e confini dei lotti nel rispetto<br />
delle in<strong>di</strong>cazioni dei successivi artt. 56 e 57;<br />
d) l'uso residenziale é consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale <strong>di</strong><br />
custo<strong>di</strong>a con un limite <strong>di</strong>:<br />
- 150 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva inferiore a 2000 mq;<br />
- 250 mq <strong>di</strong> Sul per ogni azienda inse<strong>di</strong>abile con Sul complessiva superiore a 2000 mq.<br />
Tali superfici rientrano nel computo delle capacità e<strong>di</strong>ficatorie complessive previste per la<br />
zona. Il rilascio dei permessi per le unità abitative e comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong><br />
agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto<br />
che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività<br />
economica; tale atto è trascritto, a cura ed a spese del concessionario, su registri della<br />
proprietà immobiliare.<br />
Si precisa che le suddette quote <strong>di</strong> Sul residenziale possano essere considerate aggiuntive<br />
rispetto a quella <strong>di</strong> superfici residenziali eventualmente esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del<br />
progetto definitivo <strong>di</strong> revisione del <strong>PRGC</strong>.<br />
Sono sempre ammesse attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta regolamentata dei beni prodotti dall'attività<br />
produttiva inse<strong>di</strong>ata (tipo “spaccio aziendale”) per una quota del 10% della Sul destinata alle<br />
attività produttive con un massimo <strong>di</strong> 250 mq per ogni azienda produttiva inse<strong>di</strong>ata ed un<br />
minimo sempre consentito <strong>di</strong> 80 mq (<strong>di</strong> Sul). Vengono altresì consentite superfici da<br />
destinare a strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio <strong>di</strong> vicinato.<br />
La destinazione terziaria è parzialmente consentita, ma deve essere <strong>di</strong>rettamente correlata<br />
all'attività produttiva;<br />
e) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è<br />
possibile realizzare autorimesse private ai sensi della citata legge, anche in quantità eccedenti<br />
al rapporto da essa previsto (1 mq. ogni 10 mc.) purché esse vengano e<strong>di</strong>ficate secondo le<br />
prescrizioni specifiche <strong>di</strong> cui all'Art. 48 delle N.T.A.<br />
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