NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo
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Le suddette aree possono comunque essere utilizzate dagli aventi <strong>di</strong>ritto, a titolo<br />
temporaneo precario, per i seguenti scopi:<br />
- formazione <strong>di</strong> parcheggi in superficie;<br />
- formazione <strong>di</strong> verde privato o consortile;<br />
- impianti <strong>di</strong> nuove coltivazioni agricole o continuazione <strong>di</strong> quelle esistenti;<br />
- chioschi e piccole attrezzature <strong>di</strong> servizio alla circolazione, come <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> carburante e<br />
simili. In conformità alle previsioni contenute nella D.G.R. del 31/1/2000 n°48-29266 è<br />
ammessa la localizzazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> carburante e <strong>di</strong> attività connesse (con riferimento<br />
alla lettera a), 4 comma, art. 35) nelle fasce <strong>di</strong> rispetto stradali, poste all’esterno del centro<br />
abitato (con le precisazione e limitazioni del 5° comma, art. 35). In ogni caso i manufatti<br />
costituenti il <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> carburante devono essere <strong>di</strong>stanti 5 metri dai confini <strong>di</strong> proprietà e<br />
10 metri dal ciglio stradale;<br />
- cabine <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> reti <strong>di</strong> servizi tecnologici e simili;<br />
Sugli e<strong>di</strong>fici esistenti, compresi nelle fasce <strong>di</strong> rispetto, sono ammessi i seguenti<br />
interventi:<br />
- ampliamenti <strong>di</strong> volume non superiori al 20% per gli e<strong>di</strong>fici rurali, compresi nelle parti agricole<br />
ad uso residenziale e non, per sistemazioni igieniche e tecniche; detti ampliamenti devono<br />
essere effettuati sul lato opposto a quello della strada e devono essere ammissibili in base alle<br />
norme che definiscono i caratteri della zona urbanistica considerata, per quanto attiene le<br />
destinazioni d'uso proprie ed ammesse, le densità e tutte le altre prescrizioni e vincoli delle<br />
presenti norme.<br />
- in tutti gli altri casi possono essere attuati esclusivamente interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria<br />
e straor<strong>di</strong>naria, restauro e risanamento conservativo senza aumento <strong>di</strong> Sul.<br />
Nella fascia corrispondente alle aree preor<strong>di</strong>nate alla realizzazione <strong>di</strong> nuova struttura<br />
viaria in<strong>di</strong>viduata in cartografia <strong>di</strong> progetto nelle tavole P2.2/4 e P2.2/7, sugli e<strong>di</strong>fici esistenti<br />
sono ammessi i tipi <strong>di</strong> intervento previsti dalle zone urbanistiche <strong>di</strong> appartenenza, purché non<br />
comportino riduzione della <strong>di</strong>stanza dei fabbricati esistenti dall’o<strong>di</strong>erno se<strong>di</strong>me viario. Si<br />
esclude invece la possibilità <strong>di</strong> realizzare nuovi fabbricati anche se ciò è ammesso dalla<br />
normativa <strong>di</strong> zona.<br />
Le sistemazioni e le costruzioni <strong>di</strong> cui sopra possono essere realizzate compatibilmente<br />
con le esigenze <strong>di</strong> sicurezza e visibilità per la circolazione; comunque le costruzioni in<br />
elevazione non possono essere realizzate in corrispondenza <strong>di</strong> incroci e biforcazioni o a <strong>di</strong>stanza<br />
inferiore a 5 m dal ciglio stradale, nelle parti del territorio vincolate a servizi.<br />
Gli interventi ricadenti nelle aree comprese nelle fasce <strong>di</strong> rispetto relative ai tracciati<br />
ferroviari esistenti sono soggetti al rispetto dei vincoli <strong>di</strong> arretramento previsti dall'Art. 27, 4°<br />
comma, della l.u.r. 56/77 e della l.r. 70/91, salvo deroghe concesse dagli Enti competenti.<br />
All'interno <strong>di</strong> tali fasce e su aree <strong>di</strong> loro proprietà le Ferrovie dello Stato possono costruire opere<br />
attinenti al servizio ferroviario.<br />
Art. 59 Fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> torrenti e canali e loro utilizzazione e sistemazione<br />
Fermo restando le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> carattere ambientale <strong>di</strong> cui al precedente art.54 lettera<br />
a), per tutti i torrenti e canali, in<strong>di</strong>cati quali acque pubbliche, valgono i vincoli derivanti<br />
dall’applicazione delle leggi riguardanti:<br />
− fascia <strong>di</strong> rispetto dalle sponde dei torrenti e dei canali (art. 29 L.R.56/77);<br />
− fascia <strong>di</strong> rispetto dei corsi d’acqua (art.96 del T.U. sulle opere idrauliche ed art. 90<br />
D.P.R. 616/77, R.D. n° 523 del 25/07/1904).<br />
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