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NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo

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Art. 30 Prescrizioni per le zona residenziale parzialmente consolidata - BR.III<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica BR.III riguardano parti del territorio e<strong>di</strong>ficato a<br />

destinazione prevalentemente residenziale, caratterizzate da tipologie e<strong>di</strong>lizie isolate<br />

prevalentemente mono o bifamiliari consolidatesi nel tempo in assenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>segno d'impianto<br />

unitario.<br />

Per queste zone il P.R.G. in<strong>di</strong>vidua generalmente l'esigenza <strong>di</strong> migliorare la qualità<br />

e<strong>di</strong>lizia dei manufatti esistenti permettendo anche modesti ampliamenti. In particolari aree<br />

urbanistiche comprese in questa zona, e contrassegnate con apposito simbolo (C), il P.R.G.<br />

assegna inoltre più elevati <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori, ammettendo una più ampia gamma <strong>di</strong> interventi,<br />

finalizzati al contestuale miglioramento dell'infrastrutturazione della zona e alla<br />

razionalizzazione del tessuto viario antistante.<br />

Il P.R.G. si attua attraverso permessi <strong>di</strong> costruire ovvero tramite permessi <strong>di</strong> costruire<br />

convenzionati (ai sensi del 5° comma, Art. 49, L.R. 56/77) nelle aree contrassegnate con<br />

apposito simbolo (C).<br />

Per le zone BR.III, valgono le seguenti prescrizioni:<br />

a) è riconosciuto l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto<br />

Preliminare per le volumetrie o le superfici riconosciute ai sensi della legge 47/1985. Al fine<br />

<strong>di</strong> agevolare il miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni complessive dell'e<strong>di</strong>ficato è tuttavia<br />

consentito, per ogni unità immobiliare, un ampliamento "una tantum" del 20% della Sul<br />

esistente alla data <strong>di</strong> adozione del Progetto Preliminare, (da cui è esclusa la Sul del sottotetto<br />

e dei locali accessori alle destinazioni d'uso proprie in atto siti nel sottosuolo).<br />

Tale incremento "una tantum" deve in ogni caso essere formalmente integrato all'unità<br />

immobiliare preesistente; qualora tale ampliamento generasse una densità fon<strong>di</strong>aria<br />

(calcolata rispetto all'area <strong>di</strong> pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio) superiore a 0,50 mq/mq, esso deve<br />

essere ridotto nel rispetto del predetto in<strong>di</strong>ce; in ogni caso è sempre consentito un<br />

ampliamento minimo <strong>di</strong> 30 mq <strong>di</strong> Superficie Utile Lorda per ogni unità immobiliare.<br />

Le succitate <strong>di</strong>sposizioni non si applicano all’area n° 1082 in riferimento alla quale resta<br />

preclusa ogni possibilità <strong>di</strong> ampliamento. Sull’area predetta è consentita unicamente<br />

l’utilizzazione del sottotetto degli e<strong>di</strong>fici esistenti, ai soli fini residenziali, anche in<br />

eccedenza agli in<strong>di</strong>ci della rispettiva area urbanistica, secondo le modalità descritte al<br />

successivo paragrafo d).<br />

b) nelle aree urbanistiche in<strong>di</strong>viduate dal simbolo (C), oltre a quanto previsto alla lettera a),<br />

sono ammessi:<br />

1) un ampliamento "una tantum" del 35% della Sul esistente alla data <strong>di</strong> adozione del<br />

Progetto Preliminare, consentendo comunque un ampliamento minimo <strong>di</strong> 30 mq <strong>di</strong> Sul,<br />

(da cui è esclusa quella del sottotetto e dei locali accessori alle destinazioni d'uso<br />

proprie in atto siti nel sottosuolo). Tale incremento "una tantum" deve in ogni caso<br />

essere formalmente integrato all'unità immobiliare preesistente; qualora tale<br />

ampliamento generasse una densità fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> superficie (calcolata rispetto all'area <strong>di</strong><br />

pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio) superiore a 0,50 mq/mq, esso deve essere ridotto nel rispetto del<br />

predetto in<strong>di</strong>ce;<br />

2) interventi <strong>di</strong> completamento e sostituzione e<strong>di</strong>lizia con possibilità dell'incremento <strong>di</strong> Sul<br />

<strong>di</strong> cui al punto 1); qualora tale ampliamento generasse una densità fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong><br />

superficie (calcolata rispetto all'area <strong>di</strong> pertinenza dell'e<strong>di</strong>ficio) superiore a 0,50 mq/mq,<br />

esso deve essere ridotto nel rispetto del predetto in<strong>di</strong>ce.<br />

Gli interventi che, in applicazione dei <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui ai precedenti punti 1 e 2, intendono<br />

usufruire dell'incremento <strong>di</strong> Sul sono subor<strong>di</strong>nati alla stipula <strong>di</strong> una convenzione o atto<br />

unilaterale d'obbligo (ai sensi del 5° comma Art. 49, l.u.r. 56/77) finalizzati alla cessione<br />

gratuita dei se<strong>di</strong>mi stradali esistenti o in progetto, qualora <strong>di</strong> proprietà dei richiedenti il titolo<br />

e<strong>di</strong>lizio abilitativo, o <strong>di</strong> altre aree pubbliche come <strong>di</strong> seguito precisato:<br />

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