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NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo

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Nel presente caso il corpo sottotetto è considerato volume tecnico.<br />

1) Nel computo della SUL (da calcolarsi ai fini degli in<strong>di</strong>ci fon<strong>di</strong>ari) sono comprese le superfici<br />

relative ai sottotetti all’orquando si verifica una delle seguenti situazioni:<br />

a) lo spazio complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini così come<br />

definiti all’art. 4 p.to 18 delle presenti <strong>NTA</strong>) raggiunge o supera l’altezza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> m.<br />

2,40 tra il pavimento e l’intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura;<br />

b) lo spazio complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini così come<br />

definiti all’art. 4 p.to 18 delle presenti <strong>NTA</strong>) pur non raggiungendo un’altezza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />

m. 2,40 tra il pavimento e l’intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura: non c’è collegamento fisso<br />

<strong>di</strong>retto con l’unità abitativa sottostante e non risulta appplicabile la definizione <strong>di</strong> volume<br />

tecnico <strong>di</strong> cui al precedente punto 1;<br />

In questi casi la SUL è quella che risulta interna alla figura geometrica piana definita dai<br />

lati in corrispondenza dei quali si raggiunge un’altezza interna <strong>di</strong> m. 2,00 tra pavimento e<br />

intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura.<br />

2) Sono escluse dai conteggi della SUL (da calcolarsi ai fini degli in<strong>di</strong>ci fon<strong>di</strong>ari) le superfici<br />

del sottotetto (sud<strong>di</strong>viso o meno in locali abitativi, accessori o <strong>di</strong> servizio) il cui spazio<br />

complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini):<br />

- non raggiunge un’altezza me<strong>di</strong>a interna <strong>di</strong> m. 2,40;<br />

- è collegato <strong>di</strong>rettamente con l’unità abitativa sottostante me<strong>di</strong>ante scala fissa.<br />

3) Rientrano nel computo del numero dei piani i sottotetti muniti <strong>di</strong> balconi/ terrazzi/ realizzati<br />

all’esterno della sagoma delimitata dai muri perimetrali dell’e<strong>di</strong>ficio e da eventuali porticati<br />

accorpati all’e<strong>di</strong>ficio medesimo.<br />

A2) Costruzioni esistenti<br />

In applicazione della LR 21/98 e s.m.i. è sempre possibile l’utilizzazione ai soli fini residenziali,<br />

in eccedenza dagli in<strong>di</strong>ci della rispettiva area urbanistica, del sottotetto degli e<strong>di</strong>fici esistenti<br />

sulla base dei seguenti criteri:<br />

1) mantenendo le altezze <strong>di</strong> colmo e <strong>di</strong> gronda e delle linee <strong>di</strong> pendenza delle falde, nel presente<br />

caso le parti <strong>di</strong> sottotetto rese abitabili possono non costituire pertinenza dell’unità immobiliare<br />

principale;<br />

2) mo<strong>di</strong>ficando l’inclinazione e/o sopraelevando la quota delle falde <strong>di</strong> copertura, purché<br />

l’altezza me<strong>di</strong>a interna del volume complessivo del sottotetto risulti inferiore a m. 2,60; è<br />

consentita la mo<strong>di</strong>fica della conformazione e del numero delle falde con le seguenti<br />

prescrizioni:<br />

- non è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> tetti a una sola falda nei fabbricati principali;<br />

- la copertura del singolo fabbricato dovrà essere realizzata con falde a pendenza<br />

uniforme e con i limiti <strong>di</strong> pendenza prescritti per le nuove costruzioni;<br />

Per quanto non riportato, valgono le “norme per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti” <strong>di</strong> cui<br />

alla L.R. n° 21/1999 e s.m.i.<br />

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