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NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo

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Art. 44 Prescrizioni relative alla zona per aziende agricole esistenti - EP<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica EP rappresentano parti e<strong>di</strong>ficate del territorio<br />

agricolo, puntualmente in<strong>di</strong>viduate e perimetrate, occupate prevalentemente da aziende agricole<br />

che il P.R.G. intende mantenere.<br />

Per tali zone il P.R.G. intende consentire il proseguimento delle attività in atto alla data<br />

<strong>di</strong> adozione del Piano, la razionalizzazione delle strutture e<strong>di</strong>lizie e degli impianti necessari al<br />

miglioramento della qualità complessiva degli inse<strong>di</strong>amenti tenuto conto, in particolare modo,<br />

dell'ambiente naturale in cui sono inseriti.<br />

Per la zona EP valgono quin<strong>di</strong> le seguenti prescrizioni:<br />

a) e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> tipo rurale con annessa parte civile (residenze).<br />

Limitatamente agli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> tipo rurale con annessa parte civile d’impianto assimilabile alla<br />

tra<strong>di</strong>zione locale conta<strong>di</strong>na, è ammesso il recupero e l'uso a fine residenziale delle parti <strong>di</strong><br />

fabbricato a destinazione accessoria (stalle, fienili, travate, tettoie chiuse con muratura<br />

perimetrale estesa a non meno <strong>di</strong> 1/2 del loro perimetro); in ogni caso le <strong>di</strong>mensioni per la<br />

residenza al servizio dell'azienda agricola non devono superare complessivamente una Sul <strong>di</strong><br />

500 mq.<br />

Qualora risulti cessato il rapporto funzionale con le attività agricole in atto è comunque<br />

ammesso il mantenimento della destinazione residenziale pur non rientrando tra le<br />

destinazioni d'uso principali; nel presente caso, limitatamente agli e<strong>di</strong>fici sopra menzionati, è<br />

consentito il recupero ad uso abitativo delle pertinenze (stalle, fienili, travate, tettoie chiuse<br />

con muratura perimetrale estesa a non meno <strong>di</strong> 1/2 del loro perimetro).<br />

Nei limiti <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria previsti al punto 1) del precedente art. 43, sono ammessi<br />

gli interventi <strong>di</strong> cui alla lettera c) dell’art. 2 della L.R. n. 35 del 31.07.1984 <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

e manutenzione straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici rurali da destinare ad alloggi agrituristici o da<br />

utilizzare per la localizzazione ai turisti e l’allestimento <strong>di</strong> aree per la sosta ed il soggiorno,<br />

presso le aziende agricole, <strong>di</strong> turisti provvisti <strong>di</strong> tende o caravans;<br />

b) e<strong>di</strong>fici a carattere produttivo esistenti.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici funzionali alle aziende produttive agricole valgono i parametri previsti dalle<br />

Tabelle normative. In presenza <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>verse da quelle agricole, esistenti alla data <strong>di</strong><br />

adozione della Variante <strong>di</strong> P.R.G., è ammesso in via transitoria, il mantenimento delle<br />

medesime a con<strong>di</strong>zione che non siano nocive o moleste. In questo caso sono concessi "una<br />

tantum" ampliamenti in misura non superiore al 20% della Sul esistente. In ogni caso il<br />

rapporto <strong>di</strong> copertura fon<strong>di</strong>ario non può superare il 50%.<br />

c) e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione funzionali ad attività agricole in atto.<br />

Sono ammesse nuove costruzioni al fine <strong>di</strong> consentire le attività previste dalla Tabella<br />

normativa, nei limiti dei parametri stabiliti dalla stessa, ed in particolare:<br />

* attività <strong>di</strong> conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle<br />

produzioni degli impren<strong>di</strong>tori agricoli singoli o associati, in conformità a quanto richiesto<br />

dall'Art. 25 (comma 2°, lettera g) della l.u.r. 56/77 e s.m.i.;<br />

* attrezzature e infrastrutture al servizio della attività agricola (stalle, silos, serre,<br />

magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli);<br />

* attività inerenti l'allevamento <strong>di</strong> animali anche con meto<strong>di</strong> industriali.<br />

Per un armonioso inserimento degli e<strong>di</strong>fici, siano essi esistenti od in progetto, si<br />

richiede il rispetto delle regole stabilite ai commi 4, 5 e 6 dell’art.28 delle presenti <strong>NTA</strong>, con<br />

l'obbligo <strong>di</strong> ricondursi ad esse in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità riscontrate sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente.<br />

Per tutte le aree urbanistiche del tipo EP valgono inoltre le prescrizioni contenute nella<br />

seguente Tabella normativa.<br />

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