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NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo

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- ristorazione;<br />

- ven<strong>di</strong>ta e degustazione <strong>di</strong> prodotti enologici tipici;<br />

- congressuali;<br />

- ricettiva;<br />

- stu<strong>di</strong>o e promozione turistica;<br />

- intrattenimento, feste, spettacoli.<br />

d) per le aree SP.I/p: autorimesse e parcheggi pubblici e privati <strong>di</strong> interesse pubblico;<br />

e) in<strong>di</strong>pendentemente dalla classificazione <strong>di</strong> cui alle lettere a), b), c) e d), le aree SP.I/v n.78 e<br />

SP.I/a n.317, per esigenze della Protezione Civile, sono preposte anche all’accoglimento <strong>di</strong><br />

un’area attrezzata per l’atterraggio ed il decollo <strong>di</strong> elicotteri;<br />

f) per le aree SP.I destinate a servizio degli inse<strong>di</strong>amenti produttivi sono consentite le seguenti<br />

destinazioni: autorimesse e parcheggi, verde attrezzato, destinazioni ricettive (ad es: motel <strong>di</strong><br />

livello locale, mense aziendali, strutture alberghiere), servizi sportivi e per il tempo libero,<br />

servizi sanitari, <strong>di</strong> assistenza informatica, servizi terziari (agenzie bancarie, bar, tabacchi,<br />

giornali), <strong>di</strong> assistenza tecnica (centro assistenza veicoli, autolavaggi, centri <strong>di</strong> prima raccolta<br />

<strong>di</strong> rifiuti industriali).<br />

g) per le aree SP.I/v n. 702 e SP.I/v n. 705, a causa del loro inserimento in elementi naturali <strong>di</strong><br />

particolare valore paesaggistico, vale quanto prescritto all’art. 43 per le aree urbanistiche in<br />

zona EE/sa (zona agricola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale).<br />

Le quantità e<strong>di</strong>ficabili consentite nelle aree SP.I non sono specificate dal P.R.G., ma<br />

<strong>di</strong>sciplinate dalle relative leggi <strong>di</strong> settore, nel caso <strong>di</strong> interventi pubblici, e dalle relative<br />

convenzioni nel caso <strong>di</strong> interventi privati. La localizzazione, l’uso ed il regime immobiliare<br />

delle attrezzature <strong>di</strong> servizio, qualora non realizzate e/o gestite <strong>di</strong>rettamente dal <strong>Comune</strong>,<br />

devono essere <strong>di</strong>sciplinate da specifico convenzionamento tra l'Amministrazione comunale, gli<br />

operatori, le aziende e gli utenti <strong>di</strong> tali servizi.<br />

Gli interventi sulle aree a servizi devono sempre rispettare le prescrizioni geologiche<br />

eventualmente contenute nell'elaborato AT3.1 "Relazione geologica".<br />

I cambi <strong>di</strong> destinazione d'uso fra quelle classificate ai precedenti punti a), b), c), d), sono<br />

possibili e non costituiscono variante al P.R.G.; essi devono però risultare definiti da apposita<br />

deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale.<br />

Parimenti il P.R.G. non prescrive le quantità parziali dei punti a) b) c) d) in<strong>di</strong>cate all'Art. 21<br />

della l.u.r. 56/77.<br />

Gli spazi <strong>di</strong> cui al punto d) possono essere realizzati sotto se<strong>di</strong>mi pubblici (vie, piazze,<br />

giar<strong>di</strong>ni, etc.) anche da parte <strong>di</strong> privati nel rispetto delle modalità e delle con<strong>di</strong>zioni previste<br />

dall'Art. 9 della legge 122/1989.<br />

Ai fini della cessione gratuita o della monetizzazione delle aree per usi pubblici,<br />

valgono le previsioni in<strong>di</strong>cate all'interno della relativa Scheda d'Area e delle convenzioni che<br />

<strong>di</strong>sciplinano gli interventi all'interno degli S.U.E. dei permessi ex Art. 49 l.u.r. 56/77.<br />

In mancanza <strong>di</strong> tali previsioni specifiche valgono invece le seguenti regole generali:<br />

a) le aree urbanistiche SP.I, in<strong>di</strong>cate in cartografia con apposita simbologia, relativo numero<br />

d'area e specifico <strong>di</strong>mensionamento nei Quadri sinottici, non sono monetizzabili;<br />

b) per le aree a servizi poste internamente al SUE, l'assoggettamento ad uso pubblico è<br />

possibile nella misura prevista dall'Art. 21 della l.u.r. 56/77, calcolata sulla quantità "servizi<br />

per fabbisogno interno", sempre che ciò non risulti in contrasto con la normativa <strong>di</strong> zona e<br />

con l'eventuale Scheda d'Area;<br />

c) le aree per servizi pubblici non riportate in cartografia, ma da <strong>di</strong>smettere in attuazione <strong>di</strong><br />

S.U.E. già appositamente perimetrati sulle tavole <strong>di</strong> P.R.G., sono <strong>di</strong>mensionate nei Quadri<br />

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