- ristorazione; - ven<strong>di</strong>ta e degustazione <strong>di</strong> prodotti enologici tipici; - congressuali; - ricettiva; - stu<strong>di</strong>o e promozione turistica; - intrattenimento, feste, spettacoli. d) per le aree SP.I/p: autorimesse e parcheggi pubblici e privati <strong>di</strong> interesse pubblico; e) in<strong>di</strong>pendentemente dalla classificazione <strong>di</strong> cui alle lettere a), b), c) e d), le aree SP.I/v n.78 e SP.I/a n.317, per esigenze della Protezione Civile, sono preposte anche all’accoglimento <strong>di</strong> un’area attrezzata per l’atterraggio ed il decollo <strong>di</strong> elicotteri; f) per le aree SP.I destinate a servizio degli inse<strong>di</strong>amenti produttivi sono consentite le seguenti destinazioni: autorimesse e parcheggi, verde attrezzato, destinazioni ricettive (ad es: motel <strong>di</strong> livello locale, mense aziendali, strutture alberghiere), servizi sportivi e per il tempo libero, servizi sanitari, <strong>di</strong> assistenza informatica, servizi terziari (agenzie bancarie, bar, tabacchi, giornali), <strong>di</strong> assistenza tecnica (centro assistenza veicoli, autolavaggi, centri <strong>di</strong> prima raccolta <strong>di</strong> rifiuti industriali). g) per le aree SP.I/v n. 702 e SP.I/v n. 705, a causa del loro inserimento in elementi naturali <strong>di</strong> particolare valore paesaggistico, vale quanto prescritto all’art. 43 per le aree urbanistiche in zona EE/sa (zona agricola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale). Le quantità e<strong>di</strong>ficabili consentite nelle aree SP.I non sono specificate dal P.R.G., ma <strong>di</strong>sciplinate dalle relative leggi <strong>di</strong> settore, nel caso <strong>di</strong> interventi pubblici, e dalle relative convenzioni nel caso <strong>di</strong> interventi privati. La localizzazione, l’uso ed il regime immobiliare delle attrezzature <strong>di</strong> servizio, qualora non realizzate e/o gestite <strong>di</strong>rettamente dal <strong>Comune</strong>, devono essere <strong>di</strong>sciplinate da specifico convenzionamento tra l'Amministrazione comunale, gli operatori, le aziende e gli utenti <strong>di</strong> tali servizi. Gli interventi sulle aree a servizi devono sempre rispettare le prescrizioni geologiche eventualmente contenute nell'elaborato AT3.1 "Relazione geologica". I cambi <strong>di</strong> destinazione d'uso fra quelle classificate ai precedenti punti a), b), c), d), sono possibili e non costituiscono variante al P.R.G.; essi devono però risultare definiti da apposita deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale. Parimenti il P.R.G. non prescrive le quantità parziali dei punti a) b) c) d) in<strong>di</strong>cate all'Art. 21 della l.u.r. 56/77. Gli spazi <strong>di</strong> cui al punto d) possono essere realizzati sotto se<strong>di</strong>mi pubblici (vie, piazze, giar<strong>di</strong>ni, etc.) anche da parte <strong>di</strong> privati nel rispetto delle modalità e delle con<strong>di</strong>zioni previste dall'Art. 9 della legge 122/1989. Ai fini della cessione gratuita o della monetizzazione delle aree per usi pubblici, valgono le previsioni in<strong>di</strong>cate all'interno della relativa Scheda d'Area e delle convenzioni che <strong>di</strong>sciplinano gli interventi all'interno degli S.U.E. dei permessi ex Art. 49 l.u.r. 56/77. In mancanza <strong>di</strong> tali previsioni specifiche valgono invece le seguenti regole generali: a) le aree urbanistiche SP.I, in<strong>di</strong>cate in cartografia con apposita simbologia, relativo numero d'area e specifico <strong>di</strong>mensionamento nei Quadri sinottici, non sono monetizzabili; b) per le aree a servizi poste internamente al SUE, l'assoggettamento ad uso pubblico è possibile nella misura prevista dall'Art. 21 della l.u.r. 56/77, calcolata sulla quantità "servizi per fabbisogno interno", sempre che ciò non risulti in contrasto con la normativa <strong>di</strong> zona e con l'eventuale Scheda d'Area; c) le aree per servizi pubblici non riportate in cartografia, ma da <strong>di</strong>smettere in attuazione <strong>di</strong> S.U.E. già appositamente perimetrati sulle tavole <strong>di</strong> P.R.G., sono <strong>di</strong>mensionate nei Quadri 101
sinottici con le specificazioni in<strong>di</strong>cate in premessa degli stessi. Esse sono in generale monetizzabili, sempre che ciò non risulti in contrasto con la normativa <strong>di</strong> zona e con l'eventuale Scheda d'Area, nei limiti e con le modalità descritte all’art. 6 lettera B) delle presenti N.T.A.; d) le aree per servizi pubblici da <strong>di</strong>smettere in attuazione <strong>di</strong> S.U.E. non perimetrati nelle tavole <strong>di</strong> P.R.G. ma richiesti dalle norme <strong>di</strong> zona e relative Tabelle normative per particolari interventi, sono in generale monetizzabili, nei limiti e con le modalità descritte all’art. 6 lettera B) delle presenti N.T.A. Il rispetto del <strong>di</strong>mensionamento <strong>di</strong> cui all'Art. 21 L.R. 56/77 è garantito dall'insieme delle previsioni contenute nelle schede d'Area e da quanto previsto al precedente punto a). Per tutte le aree urbanistiche SP.I valgono le prescrizioni contenute nella seguente Tabella normativa. 102