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NTA PRGC_VAR7 maggio 2011 - Comune di Vinovo

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Art. 42 Prescrizioni per la zona destinata ad attività produttive <strong>di</strong> nuovo impianto -<br />

DI<br />

Le aree comprese nella zona urbanistica DI riguardano parti del territorio per le quali si<br />

prescrive nuova e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> carattere prevalentemente produttivo (industriale e artigianale <strong>di</strong><br />

produzione) me<strong>di</strong>ante la formazione <strong>di</strong> Strumenti Urbanistici Esecutivi. In esse il P.R.G.C.<br />

in<strong>di</strong>vidua anche due aree preor<strong>di</strong>nate all’iniziativa pubblica me<strong>di</strong>ante P.I.P..<br />

Or<strong>di</strong>nariamente l’attuazione può essere effettuata per più ambiti <strong>di</strong> intervento (in<br />

generale mai inferiori a 10.000 mq <strong>di</strong> S.T.), oggetto ciascuno <strong>di</strong> Strumento Urbanistico<br />

Esecutivo <strong>di</strong> iniziativa privata, senza che ciò comporti variante al P.R.G. La formazione ed il<br />

coor<strong>di</strong>namento fra i vari piani esecutivi deve avvenire sulla base <strong>di</strong> un progetto guida esteso<br />

all'intera area urbanistica, effettuato dal <strong>Comune</strong> o proposto da privati singoli o associati,<br />

proprietari <strong>di</strong> immobili o aree incluse nell'area stessa, per almeno il 50% della capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria totale dell'area, da approvarsi con provve<strong>di</strong>mento deliberativo del Consiglio<br />

Comunale. Per le aree DI-02 n.1050 e DI-04 n.1071 gli interventi sono invece subor<strong>di</strong>nati<br />

all’iniziativa pubblica tramite il ricorso al Piano per gli Inse<strong>di</strong>amenti Produttivi ai sensi<br />

dell’art.42 della L.R. 56/77.<br />

All'interno <strong>di</strong> ogni strumento esecutivo e per il periodo della sua vali<strong>di</strong>tà l'attività<br />

e<strong>di</strong>ficatoria può essere articolata e attuata per titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione previsti nella zona DI sono attuati me<strong>di</strong>ante<br />

strumenti urbanistici <strong>di</strong> iniziativa privata <strong>di</strong> cui agli artt. 43 e 44 della l.u.r. 56 /77 e, ai sensi<br />

dell’art.42 della medesima legge, per quelli ricadenti nelle aree DI-02 e DI-04 subor<strong>di</strong>nati ad<br />

iniziativa pubblica.<br />

Tali strumenti prevedono altresì la stipula <strong>di</strong> una convenzione fra il <strong>Comune</strong> ed i privati<br />

proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dagli Artt. 45 e<br />

46 della 1.u.r. 56/77.<br />

Per la zona DI si prescrive inoltre quanto segue<br />

a) in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale non superiore a 0,5 mq/mq.<br />

Le quantità e<strong>di</strong>ficabili così determinate (Sul) sono concentrate sulle aree destinate dal SUE a<br />

superficie fon<strong>di</strong>aria, fino a raggiungere comunque un rapporto fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> copertura non<br />

superiore al 50% delle medesime.<br />

Il P.R.G. può in<strong>di</strong>viduare la viabilità principale e le aree per servizi pubblici ai sensi dell'Art.<br />

21 p.to 2) della l.u.r. 56/77.<br />

Le aree a servizi da <strong>di</strong>smettere ai sensi dell'Art. 21 lur 56/77 sono pari al 20% della<br />

superficie territoriale. Il SUE dovrà privilegiare l’ubicazione segnalata sulle tavole <strong>di</strong> <strong>PRGC</strong>,<br />

ma sono consentite <strong>di</strong>stribuzioni in parte <strong>di</strong>fferenti, se giustificate.<br />

In presenza <strong>di</strong> unità minime <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> cui al 2° comma del presente articolo,<br />

l'attuazione delle aree per servizi eventualmente in<strong>di</strong>viduate dal P.R.G. ai sensi dell'Art. 21<br />

della 1.u.r. 56/77, è realizzata per porzioni funzionali attribuite alle stesse;<br />

b) gli interventi <strong>di</strong> nuovo impianto sono attuati me<strong>di</strong>ante SUE così come precisato nella Tabella<br />

normativa.<br />

L'uso residenziale è consentito, limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale<br />

<strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a, per una quota massima del 20% della Sul destinata effettivamente ad ogni<br />

attività produttiva: un minimo <strong>di</strong> 120 mq <strong>di</strong> Sul è comunque sempre consentito e non deve<br />

essere superato un massimo <strong>di</strong> 200 mq <strong>di</strong> Sul per unità produttiva. Il rilascio dei permessi<br />

per le unità abitative e comunque il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità é subor<strong>di</strong>nato alla<br />

presentazione al Sindaco <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> impegno dell'avente <strong>di</strong>ritto che preveda il<br />

mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività economica; tale atto è<br />

trascritto, a cura ed a spese del concessionario, su registri della proprietà immobiliare.<br />

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