13.06.2013 Views

regolamento cimitero - Comune di Vinovo

regolamento cimitero - Comune di Vinovo

regolamento cimitero - Comune di Vinovo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3. Nel caso <strong>di</strong> aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri <strong>di</strong> professanti un culto <strong>di</strong>verso da quello<br />

cattolico, il tempo or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> inumazione è <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni.<br />

4. Laddove siano richiesti perio<strong>di</strong> superiori occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l’area per<br />

una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.<br />

5. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere<br />

avvolto unicamente in lenzuolo <strong>di</strong> cotone. Per il trasporto funebre è d’obbligo l’impiego della cassa <strong>di</strong><br />

legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, <strong>di</strong> legno e zinco.<br />

Art. 52 - Costruzione cappelle private fuori dal <strong>cimitero</strong><br />

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal <strong>cimitero</strong> destinate ad accogliere salme o resti mortali,<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 340 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265/34 e s.m.i., occorre l’autorizzazione del<br />

Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, sentito il coor<strong>di</strong>natore sanitario dell’A.S.L.. Il<br />

richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.<br />

2. Per la tumulazione nelle cappelle private fuori dal <strong>cimitero</strong>, oltre l’autorizzazione <strong>di</strong> cui all’art. 12 del<br />

presente <strong>regolamento</strong>, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il<br />

defunto aveva <strong>di</strong>ritto a ricevere sepoltura nella cappella.<br />

3. Non è possibile imporre tasse <strong>di</strong> concessione per la deposizione <strong>di</strong> salme nelle cappelle private superiori<br />

a quelle previste per le sepolture private già esistenti nel <strong>cimitero</strong>.<br />

4. Le cappelle private costruite fuori dal <strong>cimitero</strong> devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente<br />

<strong>regolamento</strong> e per le sepolture private esistenti nel <strong>cimitero</strong>.<br />

5. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio <strong>di</strong> metri<br />

200 da fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il<br />

vincolo <strong>di</strong> inalienabilità e <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità.<br />

6. Venendo meno le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> fatto previste dal comma precedente, i titolari delle concessioni decadono<br />

dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uso delle cappelle.<br />

7. Le cappelle private costruite fuori dal <strong>cimitero</strong>, preesistenti alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del T.U.L.S.,<br />

sono soggette, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell’autorità comunale.<br />

Art. 53 - Tumulazioni in località <strong>di</strong>fferenti dal Cimitero<br />

1. A norma del DPCM 26.05.2000 e s.m.i., la Regione può autorizzare, con apposito decreto, la<br />

tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località <strong>di</strong>fferenti dal <strong>cimitero</strong>, sempre che la tumulazione<br />

avvenga con l’osservanza delle norme stabilite nel presente <strong>regolamento</strong>. Detta tumulazione può essere<br />

autorizzata quando concorrano giustificati motivi <strong>di</strong> speciali onoranze e, comunque, per onorare la<br />

memoria <strong>di</strong> chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.<br />

Art. 54 - E<strong>di</strong>ficio per accogliere le urne cinerarie.<br />

CAPO XIV<br />

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO<br />

CAPO XV<br />

CINERARIO<br />

1. In attuazione dell’art. 80 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., verrà pre<strong>di</strong>sposto per la raccolta e la<br />

conservazione delle urne cinerarie un fabbricato <strong>di</strong> nuova costruzione.<br />

2. Nel fabbricato destinato alla raccolta delle urne cinerarie ogni urna deve essere posta in una nicchia<br />

separata.<br />

3. All’esterno della nicchia che accoglie l’urna cineraria deve essere apposta una lapide con in<strong>di</strong>cazione<br />

del nome e del cognome con in<strong>di</strong>cazione della data <strong>di</strong> nascita e <strong>di</strong> morte del defunto.<br />

4. Le misure delle nicchie cinerarie in<strong>di</strong>viduali non potranno essere inferiori rispettivamente a: cm. 0,30 x<br />

cm. 0,30 e cm. 0,50.<br />

Art. 55- Prezzo e durata della nicchia destinata ad accogliere le urne cinerarie<br />

1. Il prezzo e la durata delle nicchie destinate ad accogliere le urne cinerarie sono uguali a quanto stabilito<br />

per gli ossari.<br />

2. Le spese contrattuali sono a totale carico del concessionario.<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!