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I649 - PRODUTTORI DI PANNELLI TRUCIOLARI IN LEGNO ...

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48<br />

BOLLETT<strong>IN</strong>O N. 20 DEL 5 G I U G N O 2 0 0 7<br />

d) Il coordinamento delle politiche di prezzo e di altre condizioni contrattuali<br />

131. Le segnalazioni del gruppo Trombini precedenti all’avvio del procedimento165 e la<br />

documentazione reperita in sede ispettiva mostrano in maniera inequivocabile che già nel corso della<br />

riunione del 20 gennaio 2004 vengono individuati i prezzi minimi da applicare per le diverse tipologie<br />

di prodotto (pannello grezzo, nobilitato e, tra i nobilitati, il bianco, il colorato e il color “legno”), i<br />

prezzi “intercompany” (di vendita tra produttori), i requisiti dimensionali minimi delle commesse<br />

accettabili dai clienti (n. 50 fogli) nonché le condizioni di pagamento applicabili (90 gg. al netto, 30gg<br />

con lo sconto del 3% e 60 gg. con lo sconto del 2%). A tal fine viene stabilito che “chi ha prezzi più<br />

bassi si obbligherebbe a portarli ai prezzi minimi sopra indicati, suggerendo a chi ha prezzi più alti dei<br />

minimi sopra indicati, di aumentare in proporzione” 166 .<br />

132. Un documento idoneo a fornire un quadro chiaro della portata del fenomeno, è un verbale<br />

manoscritto di una riunione del 3 febbraio 2004, reperito presso le sedi di Trombini167 dove vengono<br />

programmati, in maniera estremamente dettagliata, gli aumenti del prezzo del pannello truciolare grezzo<br />

da praticare sul mercato a seconda della localizzazione geografica dei clienti. Al punto 3), infatti si<br />

legge “Prezzi: confermati. A) Lazio (Abruzzo) + 7,5. B) Campania + 10. C) Puglia (BA-FG) +11,70<br />

(LE-TA-BR) +16.” Più in basso ancora “Calabria Euro + 22. Sicilia Euro 25”. Il tema dei prezzi viene<br />

ripreso al punto 6) dove si precisa che “le consegne di Febb.” verranno presumibilmente onorate “a<br />

prezzi vecchi” e che il “controllo” verrà effettuato “a consuntivo di fatture”. Questo perché: “1) la<br />

validità dei nuovi prezzi è per ordini acquisiti dal 1 febbraio 2004 e quindi non possono essere accettati<br />

ordini a prezzi vecchi; 2) Eventuali impegni a prezzi difformi per consegna oltre il 29/02/2004 devono<br />

essere dichiarati entro il giorno 6/02/2004, nella loro durata”.<br />

I medesimi aumenti sono, altresì, riscontrabili in un documento manoscritto reperito presso le sedi di<br />

Saviola168 nel quale compaiono anche riferimenti alle caratteristiche dei prodotti e ad altre condizioni<br />

commerciali. Gli aumenti appaiono diversi a seconda della tipologia di pannello grezzo (“U100, U70 e<br />

ignifugo”) e di pannello nobilitato (“B. [bianco], tinte unite, legni”) e, analogamente al documento<br />

precedente, in relazione alla localizzazione geografica dei clienti.<br />

133. I criteri adottati per la determinazione concertata degli aumenti del prezzo dei pannelli sono<br />

oggetto di progressivi aggiustamenti nel corso del tempo. Ciò emerge, a titolo esemplificativo, da un<br />

verbale manoscritto di una riunione tenutasi a Verona il 7 aprile 2004169 , nel corso della quale si decide<br />

di applicare aumenti di prezzo in misura pari al 5% a partire dal 1° maggio successivo ed aumenti del<br />

10% per i clienti presenti “sotto la matrice”. E’ ragionevole ritenere che, a prescindere dall’esatto<br />

significato della “matrice” menzionata nel corso della riunione, il criterio seguito a partire da tale data<br />

per la determinazione degli aumenti di prezzo dei pannelli nobilitati fosse basato sui quantitativi degli<br />

ordinativi di ciascun cliente170 .<br />

Infatti, il “sistema delle maggiorazioni del prezzo per piccole quantità” riportato nelle comunicazioni<br />

interne delle imprese agli agenti, datate 8 aprile 2004171 e quindi di poco successive alla riunione sopra<br />

citata, funzionava come segue: “non si produrranno più per nessuna ragione e per nessun cliente gli<br />

165 Doc. 4.1.<br />

166 Doc. 4.1 e docc. 382.8 e 383.8.<br />

167 Doc. 361.8.<br />

168 Doc. 44.2 pag. 8 e 9.<br />

169 La quale risulta sia dal doc. 44.2 reperito presso Saviola sia dal doc. 473.10 reperito presso Trombini.<br />

170 Il concetto di “matrice” compare per la prima volta nel verbale manoscritto di una riunione del 12 febbraio dove si legge:<br />

“creare matrice di fornitura sui primi 30 clienti di ognuno secondo lo schema Frati, precisando il numero di camion settimanale<br />

per cliente”. Doc. 361.8.<br />

171 Tali comunicazioni son state ritrovate presso la maggioranza dei partecipanti ai Tavoli. A tale proposito cfr. docc. 44.2, 376.8,<br />

474.10.

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